Hai ricevuto un accertamento fiscale come podologo? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti per visite, trattamenti e prestazioni sanitarie non sia stata dichiarata correttamente o che vi siano irregolarità nella contabilità. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni elevate e, nei casi più seri, contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre l’accertamento è fondato: con una difesa ben strutturata è possibile ridurre le pretese del Fisco o dimostrare la regolarità della propria posizione.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di un podologo
– Se i compensi dichiarati risultano inferiori rispetto al numero di pazienti o prestazioni registrate
– Se vi sono incongruenze tra agende appuntamenti, ricevute fiscali e dichiarazioni dei redditi
– Se i pagamenti in contanti non trovano riscontro in fatture o ricevute emesse
– Se i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria non coincidono con quanto dichiarato
– Se l’Ufficio presume prestazioni “in nero” non registrate
Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile apertura di ulteriori controlli incrociati con dati sanitari e bancari
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale
Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra pazienti trattati, compensi incassati e ricevute emesse
– Produrre documentazione sanitaria, agende appuntamenti, estratti conto e ricevute bancarie
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri medi non rappresentativi della realtà professionale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle contestazioni per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale e sanitaria oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta imputazione dei redditi percepiti
– Redigere un ricorso fondato su prove concrete e vizi procedurali
– Difendere il podologo davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da conseguenze fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza della contabilità e dei redditi dichiarati
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: i podologi, come tutte le professioni sanitarie, sono soggetti a controlli mirati grazie all’incrocio dei dati del Sistema Tessera Sanitaria. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare conseguenze fiscali e penali pesanti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e sanitario – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di podologi e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
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Introduzione
L’accertamento fiscale è la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) verifica il reddito reale dichiarato da un contribuente e, in caso di incoerenze con il tenore di vita o dati patrimoniali, procede a rettifiche. Per un podologo (professionista sanitario riabilitativo) – tipicamente lavoratore autonomo con Partita IVA – l’accertamento può scattare in molte forme: accertamento sintetico, studi di settore/Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA), verifica bancaria e contabile, indagini finanziarie, ecc. A fronte di questi controlli, il contribuente ha vari strumenti per difendersi dalla pretesa tributaria. Questa guida, aggiornata a settembre 2025, illustra in dettaglio la normativa italiana, la giurisprudenza più recente, e le strategie difensive (inclusi ravvedimento, adesione, autotutela, conciliazione) dal punto di vista del debitore (podologo). Il linguaggio è giuridico ma divulgativo, con tabelle riepilogative, esempi numerici e una sezione di domande e risposte.
Profilo fiscale del podologo e inquadramento normativo
Il podologo è una professionista sanitaria (“professione sanitaria riabilitativa”) elencata nel Decreto del Ministero della Salute 29 marzo 2001 . Dal punto di vista fiscale: – Reddito IRPEF: il podologo, nella maggioranza dei casi libero professionista, determina il reddito secondo il TUIR (DPR 917/86). Può aderire al regime forfettario (flat tax) se rientra nei requisiti di fatturato (fino a 85.000€ nel 2023, in salita dai 65.000€ precedenti) e nelle altre condizioni (spese per dipendenti <20.000€ annui, nessuna causa ostativa) . In regime ordinario, paga IRPEF e addizionali sul reddito netto (ricavi – costi deducibili) ed eventualmente imposta regionale/sostitutiva (flat tax 5%-15%). – IVA: le prestazioni sanitarie del podologo sono esenti da IVA ai sensi dell’art.10, n.18, DPR 633/1972 . Il DM 17/5/2002 ha ampliato l’esenzione a tutte le professioni sanitarie riabilitative (incl. il podologo) senza bisogno di prescrizione medica . Ciò significa che il podologo non applica IVA in fattura, ma conserva comunque documentazione fiscale (fatture, ricevute) e contabilizza i ricavi esenti. L’esenzione IVA riduce il contesto impositivo ma non esime dalle verifiche sul reddito imponibile (IRPEF). – Previdenza: fino al 2024 il podologo versava contributi a casse professionali speciali (chiral biologici/psicologi ecc.), ma con la Legge 126/2020 è in corso un processo di rientro in INPS. I contributi versati (INPS o cassa) sono deducibili dal reddito IRPEF. – Regimi contabili: in regime ordinario è obbligatoria la contabilità (anche minimale, se redditi <400k attivi), tenuta di fatture, registri, ecc. In forfettario non si applicano ritenute alla fonte su fatture (sostituite dalla misura forfettaria) e non si detrae IVA, ma si è comunque obbligati a presentare Dichiarazione dei Redditi annuale.
Al contribuente spettano diritti procedurali: in particolare, la Carta dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) garantisce la notifica chiara degli atti, il contraddittorio preventivo in casi tassativi, il diritto al difensore. La Corte di Cassazione, però, ha precisato che in materia di accertamento IRPEF non armonizzato il contraddittorio preventivo obbligatorio è previsto solo in casi specifici (accertamenti sintetici post-2010, studi di settore/ISA e misure antielusive) . In generale, il podologo sotto verifica deve conservare traccia accurata di tutte le operazioni bancarie e documenti di spesa, per fronteggiare ogni tipo di ricostruzione induttiva.
Tipologie di accertamento
Di seguito le principali forme di accertamento cui un podologo può essere sottoposto:
- Accertamento analitico ordinario: consiste nella rettifica del reddito dichiarato a seguito di controlli documentali (art. 39 DPR 600/73). Ad esempio, sanzioni per fatture inesistenti o omesse registrazioni.
- Accertamento sintetico (redditometro): ai sensi dell’art. 38, DPR 600/73, l’Agenzia ricostruisce il reddito complessivo in base alle spese presunte di mantenimento del nucleo familiare e all’incremento patrimoniale (beni, investimenti, autos, ecc.). Se il reddito “accertato” supera del 20% (e di fatto, d’ora in poi, se il reddito accertabile supera 10 volte l’assegno sociale annuo) quello dichiarato, scatta la rettifica automatica . Dalla riforma del 5 agosto 2024, art.5 D.Lgs. 108/2024, è prevista una doppia soglia: oltre allo scostamento percentuale del 20%, il reddito accertato deve superare la soglia di circa €70.000 (dieci volte la pensione sociale) . Ciò “franchigia” i redditi medio-bassi. Il podologo deve diffidare però dall’accertamento sintetico anche se in regime forfettario: la Cassazione ha recentemente ribadito che, per i contribuenti in regime semplificato o forfettario, restano valide le presunzioni legali di capacità contributiva (versamenti bancari considerati ricavi, prelievi considerati spese in nero sopra una certa soglia), ma l’ufficio deve tenere conto anche dei costi medi riconducibili all’attività nell’opera di ricalcolo del reddito . Con l’accertamento sintetico, vige inoltre un obbligo di contraddittorio preventivo se il periodo d’imposta è successivo al 2009 .
- Indicatori sintetici di affidabilità (ISA): dal 2019 gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA, che verificano la coerenza dei ricavi con variabili statistiche. Il podologo rientra nell’ISA professionisti paramedici indipendenti (codice AK19U), in cui è prevista la casella “C05 – Podologo” . Se dall’analisi dei dati presentati emerge un livello di affidabilità basso, l’amministrazione può attivare accertamenti induttivi e obbligare (dopo due solleciti) il contribuente a integrare o correggere i dati trasmessi. In pratica, un forte scostamento dai valori medi dell’ISA può giustificare un avviso di accertamento induttivo. L’esito dell’ISA non determina un’imposizione immediata, ma giustifica l’approfondimento fiscale.
- Verifica bancaria e indagini finanziarie: ai sensi dell’art. 32, DPR 600/73 (“presunzione bancaria”), e dell’art. 41 (accertamenti bancari), l’Agenzia e la GdF possono acquisire dati da banche e intermediari sui conti correnti del contribuente. Tutti i versamenti effettuati sul conto di un professionista sono in linea di principio considerati imponibili a reddito . La Cassazione nel 2024 (ordinanze n. 21220 e 21214/2024) ha ribadito che i versamenti non dichiarati devono essere giustificati o altrimenti vengono assunti come incassi professionali . Al contrario, i prelievi dal conto non costituiscono automaticamente reddito (ex Corte Cost. 228/2014), a meno che il beneficiario sia ignoto o non documentato . Il podologo deve dunque conservare estratti conto e documentazione per giustificare ogni versamento (pagamenti ricevuti da pazienti, finanziamenti, rimborsi, ecc.) . Le indagini possono estendersi anche a conti di terzi (familiari, soci), se l’Agenzia dimostra che il contribuente era il reale utilizzatore . In caso di accertamento bancario l’Agenzia produce un avviso: il contribuente può impugnarlo presentando prove contrarie (fatture, contratti, ricevute) per dimostrare l’origine lecita dei versamenti . La mancanza di documentazione apre al rischio di “capienza contributiva”: somme fluite in contante o depositate possono essere inserite nel reddito con sanzioni fino al 120%.
- Accertamenti da Guardia di Finanza: la GdF, organo di polizia economica-finanziaria, svolge attività ispettiva e di prevenzione. Può effettuare verifiche fiscali “in loco” (controlli presso studi e abitazioni), sequestri di documenti e beni, controlli doganali e antiriciclaggio (DLgs 231/2007). L’accertamento svolto dalla GdF segue regole analoghe (artt. 41-bis, 52 DPR 600/73, artt. 55-57 DPR 633/72), con facoltà di svolgere visure e acquisizioni sui conti correnti.
In sintesi, qualsiasi discrepanza tra reddito dichiarato e capacità contributiva effettiva (redditi non dichiarati, costi gonfiati o mancati, fondi esterni al patrimonio dichiarato) può generare accertamenti. La strategia difensiva passa per la conoscenza puntuale di questi strumenti di ricostruzione.
Contraddittorio e obblighi procedurali
In fase di accertamento, il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo solo nei casi tassativi stabiliti dalla legge (art. 31 DPR 600/73 c.6, introdotto da L. 212/2000 modificata da DL 78/2010): accertamenti relativi a violazioni antielusive, redditometro (art.38, co.7 dopo il 2010), e studi di settore/ISA. La Corte di Cassazione ha ribadito che in tutti gli altri casi – ad es. semplici accertamenti sui conti correnti o analisi documentale ordinaria – la mancata convocazione del contribuente non invalida l’atto di accertamento . Inoltre, il contribuente non deve ricevere un avviso di invito al contraddittorio per gli atti esplorativi (come questionari a clienti): si tratta di meri inviti a fornire chiarimenti, per i quali non vige l’assistenza obbligatoria di un difensore . Tuttavia, in caso di avviso di accertamento definitivo il diritto di difensore è garantito. Importante: la notifica degli atti (accertamento, preavviso, cartelle) deve avvenire secondo le regole di legge; difetti gravi (firma mancante o data errata) possono essere censurati fino alla Corte di Cassazione (cfr. Corte Cost. 37/2015 su firma postale). Il podologo deve pertanto controllare: termini di notifica (in genere 10 anni per imposte dirette dal termine di presentazione della dichiarazione, salvo decorrenze diverse), corrette generalità e completezza dell’atto, rispetto dei termini di accertamento (di norma 5 anni dall’anno successivo a quello di imposta, art. 43 DPR 600/73), e delle cause di decadenza (ad es. dichiarazione omessa rende il termine di accertamento da anno successivo alla definitività dell’accertamento, Cass. 9973/2023 ). In mancanza di queste condizioni l’atto può essere annullato dal giudice tributario.
Strumenti difensivi prima del contenzioso
Prima di arrivare in Commissione Tributaria, il podologo dispone di alcuni strumenti per sanare la propria posizione o ridurre gli oneri:
- Ravvedimento operoso (art. 13, DLgs 472/1997): consente di regolarizzare spontaneamente violazioni di omesso o tardivo versamento, dichiarazione infedele o omessa, etc., pagando imposte dovute, interessi legali e una sanzione ridotta. Ad esempio, il ravvedimento “breve” (entro 30 giorni dalla scadenza) applica lo 0,2% di sanzione mensile (2,4% annuo), mentre oltre 30 giorni fino a 90 giorni è del 1,5%. Oltre i 90 giorni fino a 1 anno la sanzione è del 3% (anziché il 30-40% ordinario). Simulazione: se un podologo deve 5.000€ IRPEF al 30/6/2025 ma paga il 31/8/2025 (due mesi di ritardo), pagherà 5.000€ + interessi legali (es. 0,5% annuo su 5.000) + sanzione ravvedimento 0,4% (2 mesi×0,2%) ≈ 20€. Ciò è ben inferiore ai 750€ (15%) che avrebbe scontato con un avviso di mora. Il ravvedimento è praticabile prima che l’ufficio notifici un atto definitivo sull’oggetto del ravvedimento . Se è intervenuto un avviso dell’ufficio, il ravvedimento sulle stesse violazioni non è più possibile.
- Accertamento con adesione (art. 6 DLgs 218/1997): è una procedura negoziale in cui il contribuente “ammette” in parte il maggior reddito contestato con l’Agenzia, chiudendo la vertenza. Va richiesta dopo la notifica di un avviso di accertamento (o subito dopo l’inizio del contenzioso), mediante istanza scritta. Il vantaggio principale è la forte riduzione delle sanzioni: generalmente si paga una sanzione commisurata a 1/3 del minimo (33%) anziché al 90% minimo ordinario, e a 1/6 (16,7%) se l’adesione si perfeziona a seguito di contraddittorio col verificatore . Per esempio, su 10.000€ di imposte aggiuntive dovute, in adesione si pagano 1.667€ di sanzioni invece di 3.333€. L’importo complessivo (imposte+interessi+1/6 di sanzioni) va versato in un’unica rata (20 giorni) o max 8 rate trimestrali. L’adesione è conveniente se le contestazioni dell’ufficio appaiono fondate, perché evita spese di causa ed interessi futuri. Non può essere richiesta invece l’adesione ai verbali di constatazione: in tal caso esiste una procedura specifica (adesione al PVC, cfr. infra) .
- Definizione agevolata dell’accertamento parziale (art. 2, DL 127/2015 e art. 8 DL 78/2020): se è già stato istituito un accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/73) con un avviso parziale motivato, il contribuente può definire la vertenza pagando imposte e sanzioni in misura agevolata (di norma, sanzioni ridotte al 15-20% del minimo). Questo strumento può essere utile quando l’attività di verifica è già avanzata.
- Istanza di autotutela: il contribuente può chiedere all’Agenzia di annullare o correggere autonomamente un atto viziato prima di ricorrere. Ad esempio, se si scopre un errore materiale, si può presentare richiesta di revoca o rettifica dell’avviso di accertamento (art. 10-bis DPR 602/73 e artt. 10-quater/quinquies L.212/2000). Nota però: le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 30051/2024, hanno confermato che l’amministrazione fiscale può anche adottare autotutela “in malam partem”: cioè, annullare un atto viziato e sostituirlo con uno nuovo anche a maggior carico, finché non è scaduto il termine di accertamento e non vi è sentenza passata in giudicato . In tal caso il contribuente non può lamentare legittimo affidamento se il fisco aveva dato indicazioni contraddittorie prima; soltanto in presenza di concreti comportamenti ingannevoli dell’Agenzia e di importi contestati sicuramente esorbitanti potrebbe scattare un qualche principio di affidamento .
- Conciliazione giudiziale: qualora il podologo impugni l’avviso e entri in contenzioso, il giudice tributario (Commissione Tributaria) può proporre d’ufficio una conciliazione (art. 48-bis c.p.t.) se le somme contestate non superano certi limiti (circa €20.000) . La conciliazione, se accettata, comporta solitamente la definizione del debito con riduzione delle sanzioni (tipicamente al 20-30% dell’imposta) e degli interessi, liquidando una somma chiusa. È uno strumento del giudice, non obbligatorio, e funziona solo se entrambe le parti (fisco e contribuente) concordano la soluzione, formalizzata in verbale di conciliazione.
- Rateizzazione e agiustamenti temporanei: se il podologo si trova in difficoltà di liquidità, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme richieste (art. 19 DPR 602/73). In alcuni casi può anche contare su misure emergenziali (ad esempio, la “rottamazione” delle cartelle esattoriali o il “saldo e stralcio” dei debiti, ma questi riguardano le riscossioni, non gli atti di accertamento).
Difesa nel contenzioso tributario
Se nessuna delle misure deflative extragiudiziali basta, il contribuente può impugnare l’avviso presso la Commissione Tributaria Provinciale (art. 19, DLgs 546/1992). Di seguito alcuni aspetti della difesa in giudizio:
- Ricorso in Commissione Tributaria: va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (indicato sull’avviso). Il ricorso deve contenere generalità, motivi di contestazione e richiesta. Per sostenere la tesi del contribuente, il podologo dovrà produrre tutta la documentazione probatoria (estratti conto, fatture d’acquisto e vendita, contratti, registrazioni contabili, ecc.) che facciano emergere la natura e la misura reale dei fatti di spesa e delle entrate. L’onere della prova spetta in parte al contribuente, specie quando contesta il reddito induttivo: Cass. 10075/2024 ha evidenziato che in accertamento sintetico le presumptiones dell’ufficio hanno valore legale, e il contribuente deve provare l’esistenza e la provenienza delle risorse non tassate sostenendo le spese contestate . In pratica, il podologo dovrebbe mostrare ad esempio estratti conto bancari dai quali emerga la permanenza di fondi corrispondenti a redditi non imponibili (eredità, vendite di patrimoni, ecc.) e quindi ribaltare la presunzione di maggior reddito. Sui prelievi bancari, invece, la Corte ha chiarito che non costituiscono di per sé prova di occultamento di ricavi (non essendo automaticamente considerati “movimenti in nero”) .
- Appello e Cassazione: se il giudizio di primo grado va male, è possibile appellare entro 60 giorni dalla sentenza di primo grado. In appello si possono riproporre le questioni di fatto e diritto. La Cassazione è sede di legittimità (non di merito): il ricorso per Cassazione si limita a motivi di diritto (violazione di norma o vizio di motivazione) entro 60 giorni dalla sentenza di appello. La Cassazione può uniformare l’interpretazione di norme tributarie (es.: su punti controversi come l’applicabilità del redditometro ai forfettari, o la legittimità delle presunzioni bancarie) . Si ricorda l’orientamento (ad es. Cass. ord. 9973/2023) secondo cui “senza dichiarazione dei redditi nessun regime agevolato è riconosciuto” ; ciò significa che un contribuente forfettario che non ha mai presentato dichiarazione non può far valere il regime forfettario in giudizio. Inoltre, Cass. 5586/2023 ribadisce che anche i contribuenti semplificati (quali i forfettari) subiscono le presunzioni bancarie, seppur con oneri di prova distribuiti . Le Sezioni Unite hanno più volte precisato che le sentenze tributarie non fanno precedenti vincolanti (art. 11 del Cod. proc. trib.), ma se più legittimità si orienta in un senso, l’Agenzia ne tiene conto e il contribuente può utilizzarle persuasivamente.
Strategie difensive in pratica (Domande e Risposte)
D: Come devo comportarmi se ricevo un invito o un accertamento fiscale dall’Agenzia?
R: Innanzitutto, leggere attentamente l’atto. Se è un invito al contraddittorio (ex art. 31), valutarne l’opportunità: rispondere in contraddittorio può evitare un accertamento più grave. Se è un avviso d’accertamento vero e proprio, occorre verificare i dati: controlla se il reddito aumentato corrisponde a spese o introiti realmente sostenuti, se ci sono errori di calcolo, se il termine di decadenza è rispettato. L’atto impone un pagamento entro 60 giorni (60 giorni/6 mesi post-appello). Nel frattempo, raccogliere tutti i documenti relativi agli anni impugnati (estratti conto, contratti, quietanze), cosicché in caso di ricorso potrai difenderti esibendoli. Se ci sono profili tecnici di diritto, valuta subito un assistenza legale. Non ignorare l’atto (l’omesso ricorso rende definitivo l’accertamento in 60 giorni), ma non neppure pagare senza controllare i conti: spesso gli avvisi contengono errori macroscopici.
(Cfr. Cass. 9973/2023: dichiarazione obbligatoria) .
D: Cos’è l’accertamento sintetico (o redditometro) e può riguardarmi come podologo?
R: È un accertamento presuntivo: l’ufficio stima il reddito in base allo stile di vita (“tenore di vita”) del podologo e della sua famiglia e all’aumento di beni durante l’anno (auto, immobili, investimenti). Se il reddito accertato supera il dichiarato di almeno il 20% e supera la soglia di circa €70.000 (dieci volte l’assegno sociale) , il fisco presume che ci sia evasione. Ad esempio, se un podologo dichiara 30.000€ ma tiene assegni e contanti per 36.000€, scatta il presupposto (6.000€ è il 20%). Se il reddito complessivo accertato (es. 36k+spesa) è sotto la soglia di 70k, di norma si esclude l’accertamento sintetico con la nuova norma; ma prima del 2024 non era richiesta la soglia assoluta. In ogni caso, il contribuente può opporsi dimostrando con documenti che le spese sono coperte da somme di natura non reddituale (eredità, ecc.). La Cassazione afferma che tali indizi restano validi fino a prova contraria: se l’Agenzia porta elementi probatori di spesa sostenuta, l’onere di provarne l’origine non imponibile grava sul contribuente .
D: Come funziona l’accertamento basato sugli ISA (ex studi di settore)?
R: Gli ISA non generano un’imposizione automatica: servono a segnalare anomalie. Se risultano incongruenze tra ricavi dichiarati e valori medi di categoria (codice podologo incluso nell’AK19U ), l’Agenzia può chiedere spiegazioni o procedere ad accertamenti induttivi (basati su reddito presunto). Il podologo, dopo la notifica di un avviso di accertamento, può contestare le valutazioni dell’ufficio evidenziando dati obiettivi di minor reddito (fatture non considerate, spese dedotte, ecc.). Importante: il contraddittorio preventivo per ISA/settori è obbligatorio; se non è stato fatto, il contribuente può eccepirne la nullità del nuovo atto .
D: Cosa comporta un accertamento bancario?
R: L’Agenzia verifica i versamenti sui conti correnti (art. 32 DPR 600/73) e, in base alla presunzione bancaria, considera tassabili tutti i versamenti non documentati da fatture o contratti validi . Ad esempio, se nel conto di un podologo compaiono bonifici per 20.000€ da privati senza giustificazione, il fisco può inserirli nel reddito. All’accertamento bancario può seguire un avviso di accertamento vero e proprio. Il contribuente deve dimostrare le ragioni di ogni versamento (donazioni, erogazioni, vendita beni) con documenti. A sua difesa, è utile mettere in evidenza che i versamenti corrispondono ai compensi fatturati (anche se esenti IVA): ad es. mostrando fatture e relative ricevute di pagamento . Qualora l’avviso non consideri queste giustificazioni, andrà impugnato in Commissione Tributaria. Si noti, la Cassazione ha ribadito nel 2024 che anche i professionisti forfettari sono soggetti alle stesse presunzioni legali bancarie (versamenti=ricavi imponibili) .
D: Che differenza c’è fra ravvedimento, adesione e autotutela?
R: Il ravvedimento operoso è un correttivo volontario del contribuente: si usa per regolarizzare errori prima che l’atto definitivo sia notificato, beneficiando di sanzioni molto ridotte. L’adesione è un accordo traslativo di imposta: dopo l’avviso si concorda con l’Agenzia l’importo dovuto (riducendo di molto le sanzioni) . L’autotutela, invece, è un rimedio dell’Amministrazione: significa chiedere all’Agenzia di annullare o modificare in autotutela l’atto viziato. Il contribuente può domandarlo (istanti di annullamento/richiesta di riesame) se è presente un vizio formale o sostanziale nell’atto (ad es. errore materiale). Tuttavia, va usato con cautela: come detto, la recente Cassazione ha precisato che l’Agenzia può anche emettere un nuovo atto più gravoso in autotutela se emergono ulteriori profili, finché non scadono i termini per accertare .
D: Quali termini devo rispettare per il ricorso e cosa succede in giudizio?
R: Il ricorso tributario deve essere notificato alla Commissione entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso (o 6 mesi se via posta). In giudizio, il podologo potrà esporre le proprie ragioni: la Commissione dovrà verificare la legittimità formale dell’atto e valutare le prove portate. Se il contribuente non si presenta all’udienza, il ricorso può essere definito in sua assenza. In caso di soccombenza, si può appellare entro 60 giorni dalla sentenza di primo grado e poi, se necessario, ricorrere per Cassazione limitatamente a questioni di diritto (violazione di norma, difetto di motivazione). In appello e Cassazione, è importante concentrarsi sulle violazioni normative (ad es. il mancato contraddittorio obbligatorio, violazioni procedurali, errata applicazione delle presunzioni fiscali) piuttosto che rimettere i fatti, che in Cassazione non sono riesaminabili.
Tabelle riepilogative
Tipo di accertamento | Base normativa | Effetti sul podologo | Adempimenti difensivi |
---|---|---|---|
Accertamento analitico | Art. 36-39 DPR 600/73 | Rettifica puntuale del reddito/IVA dichiarato (fatture inesistenti, costi mancanti) | Produzione di documenti contabili integrativi |
Accertamento sintetico | Art. 38 DPR 600/73 (redditometro) | Reddito accertato induttivamente da tenore di vita e incrementi patrimoniali | Dimostrare origine non imponibile dei beni spesi |
ISA (ex settori) | DLgs 27/2019, DM 28/12/2018 | Controllo di congruità di ricavi/parametri di categoria (podologo in AK19U) | Fornire chiarimenti e integrazioni sui dati trasmessi |
Verifica bancaria | Art. 32-41 DPR 600/73 | Accertamento basato sui movimenti finanziari: versamenti = redditi presunti | Giustificare versamenti con fatture, contratti, estratti conto |
Accertamento parziale | Art. 41-bis DPR 600/73 | Contestazione rapida di singole irregolarità contabili (avviso parziale) | Valutare adesione al PVC (avviso parziale) |
Guardia di Finanza | Art. 52 DPR 600/73, D.Lgs. 231/07 | Verifiche fiscali e penali: controlli su documenti, conti, sequestri | Assistenza legale penale/fiscale; collaborazione con richieste |
Strumento difensivo | Effetto | Scadenza/Modalità |
---|---|---|
Ravvedimento operoso | Estinzione obbligo con sanzione ridotta (0,2–3% a seconda del ritardo) | Prima della notifica dell’atto definitivo (entro 30/90/365 giorni) |
Accertamento con adesione | Definizione concordata dell’accertamento con sanzioni ridotte: 1/6 del minimo (anziché 1/3) | Entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale o dopo l’avviso |
Autotutela | Annullamento/modifica dell’atto da parte dell’Agenzia (anche sostitutiva) | Nessun termine specifico, ma decadenza generale di accertamento |
Conciliazione trib. | Definizione in giudizio con riduzione delle imposte/sanzioni (se il giudice la propone) | In Commissione Tributaria, dopo il ricorso, limiti reddituali |
Esempi numerici
- Accertamento sintetico: il D.Lgs. 108/2024 richiede doppio scostamento. Esempio: il podologo dichiara 50.000€. Le spese familiari (parametri Istat) risultano pari a 60.000€ e gli aumenti patrimoniali a 5.000€ (totale accertato 65.000€). Lo scostamento è 15.000€ (30% di 50k, >20%), ma poiché 50k (reddito dichiarato) è minore di 10×pensione sociale (~70k), l’ufficio non può applicare il redditometro per il 2025. Se invece dichiarasse 90.000€, con spese 120.000€ e aumenti 10.000€ (totale 130.000€), lo scostamento (40k, 44%) supera il 20% e 90k supera la soglia di 70k: l’accertamento scatterebbe per 40.000€ di maggior reddito IRPEF. Su questa base il podologo pagherebbe imposte (es. IRPEF media 30% ⇒ 12.000€) più sanzioni e interessi se non si difende efficacemente.
- Verifica bancaria: supponiamo che in un anno il podologo depositi 20.000€ su conto correnti senza documentazione. L’ufficio aggiunge 20k a reddito come “versamenti non dichiarati”. A seconda dei suoi scaglioni IRPEF, pagherà ~27% (5.400€) più sanzione minima (90% ⇒ 4.860€) e interessi. Con ravvedimento, avrebbe potuto pagare circa 3% di sanzione sul tributo. Qui è vitale dimostrare che i versamenti erano già comprensivi nei 20.000€ di fatture emesse (facendo corrispondere ogni entrata a una parcella).
- Adesione all’avviso: un avviso contesta +10.000€ di reddito (dovute imposte +2000€). Con adesione prima del contenzioso, pagherà 10.000€ di imposte maggiori + sanzione 1/6 del minimo (ad es. 1.667€) + interessi legali ridotti (o azzerati). Senza adesione, avrebbe fino al 90% di sanzione (3.000€) e interessi giornalieri fino al pagamento.
- Ravvedimento operoso: se una ritenuta IRPEF o IVA non è stata versata (ad es. 2.000€ dovuti) entro il termine, pagando entro 30 giorni si applica lo 0,2% al giorno (max 6% annuo) come sanzione ridotta: ad es. a 2 mesi di ritardo corrispondono circa 0,4% di 2.000€ = 8€. Oltre 90 giorni (fino a 1 anno) la sanzione è fissa 3% (60€). Mentre senza ravvedimento le sanzioni sarebbero 30-40% (600-800€).
Domande frequenti (Q&A)
- D: Posso ignorare un accertamento perché sono nel regime forfettario e l’esenzione IVA?
R: No. Anche i contribuenti in regime forfettario sono soggetti a controlli. La Cassazione ha chiarito che la mancanza di dichiarazione preclude il regime agevolato , e che valgono le presunzioni bancarie . L’esenzione IVA non impedisce che l’Agenzia riesamini i ricavi. Un professionista forfettario può subire accertamenti induttivi analoghi (basati su conti, parametri, ecc.) e, se non rispetta i requisiti (limiti di fatturato o altri vincoli), può essere retroattivamente retrocesso in regime ordinario con tassazione piena. - D: L’Agenzia delle Entrate può tassarmi per i soldi che ho in banca?
R: Può controllarli: l’art. 32 DPR 600/73 prevede che i movimenti di denaro su conti correnti siano fonte di accertamento. In concreto, l’Agenzia ottiene gli estratti conto (mediante indagini finanziarie o ordinativo alle banche) e confronta i versamenti coi ricavi dichiarati. Di norma, ogni versamento non documentato deve essere giustificato o inserito nella dichiarazione. In base a Cass. 21220/2024 e 21214/2024, la presunzione bancaria considera tassabili i versamenti non giustificati . Se i soldi nel conto corrispondono a prestazioni fatturate e incassate, il podologo dovrà dimostrarlo (e.g. con fatture e pagamenti tracciati). I prelievi dal conto non sono automaticamente tassati, a meno che non risultino pagamenti effettuati senza comprovate destinazioni, ma di fatto non concorrono a formare reddito . - D: Cos’è l’avviso di accertamento parziale (art. 41-bis)?
R: È un atto emesso spesso dalla Guardia di Finanza quando vengono rilevate irregolarità formali o sostanziali (ad es. omesse scritture o rettifiche IVA) prima di completare l’istruttoria fiscale. Contiene gli elementi di fatto contestati e una proposta di liquidazione. La notifica di questo avviso sospende i termini dell’accertamento. Il contribuente può aderire entro 30 giorni (comunicando adesione anche condizionata, ad es. solo alle rettifiche indiscutibili) . Entro 60 giorni dall’adesione, l’Agenzia emette l’atto conclusivo di accertamento parziale con la definizione degli importi dovuti . In alternativa, si può impugnare l’avviso in Commissione. L’adesione al PVC comporta anch’essa la riduzione delle sanzioni (1/6 del minimo) . - D: Quali sanzioni rischio con l’accertamento?
R: Dipende dal tipo di violazione contestata. In generale per le imposte sul reddito le sanzioni vanno dal 90% al 180% del maggiore tributo (90% è il minimo per dichiarazione infedele o occultamento parziale; sale al 120% se l’evasione viene scoperta con verifica). L’adesione riduce la sanzione rispettivamente a 1/6 o 1/3 del minimo previsto . In un accertamento sintetico o induttivo, le sanzioni sono similari (di norma al 90%), aumentate del 30% se c’è occultamento totale. Le verifiche bancarie applicano in genere sanzioni del 30% se il contribuente collabora apportando prove. Non dimenticare: in ogni caso vanno pagati anche gli interessi legali (attualmente circa 0,5% annuo) sulle imposte aggiuntive dal giorno in cui erano dovute. - D: Cosa devo dimostrare per farmi annullare l’avviso?
R: In giudizio, puoi impugnare l’avviso di accertamento per vizi formali e sostanziali. Ad es., potresti contestare la mancanza di motivazione, l’errata applicazione della legge, o il superamento dei termini di decadenza. Se si tratta di un accertamento sintetico, devi produrre prove che i soldi spesi provengono da risorse non imponibili (ad es. salva-se a esempio affidare al giudice estratti conto bancari che documentino l’effettivo possesso per tempo dei redditi). La Corte ha osservato che la prova della “provenienza non reddituale” può essere fornita con ogni mezzo idoneo, purché si renda conto della quantità e della durata del possesso delle somme . In casi di errori materiali (calcolo errato, dati anagrafici sbagliati), puoi chiedere in autotutela o farli correggere in giudizio con formulari. Se il podologo dimostra al giudice di non aver percepito l’incremento patrimoniale contestato (es. vendite regolari, eredità note), l’atto può essere annullato o ridotto. - D: Il podologo può fare convenzione di conciliazione con l’Agenzia delle Entrate?
R: Il “concordato fiscale” vero e proprio (CD. conciliazione agevolata) è operativo per grandi carichi IRES e altre ipotesi particolari. Tuttavia, vi è la conciliazione ex art. 48-bis c.p.t. offerta dalle Commissioni tributarie: quando il giudice già valuta l’impugnazione, può invitare le parti a conciliare se la controversia riguarda un importo relativamente contenuto (presso Commissione Tributaria Provinciale fino a ~20.000€). Se il podologo accetta la proposta di conciliazione, si definisce il contenzioso versando una somma concordata (spesso ridotta rispetto a imposta e sanzioni). In alternativa, l’accertamento con adesione (trattativa extragiudiziale) ha un funzionamento simile alla conciliazione, ma intervenuta prima della causa.
Conclusioni
Un podologo sottoposto a verifica fiscale deve conoscere a fondo le regole dell’accertamento tributario italiano. In tutti i passaggi – dalla ricezione dell’atto alla difesa in giudizio – è fondamentale agire tempestivamente, raccogliere tutta la documentazione probatoria (estratti conto, fatture, contratti, corrispondenza) e, se possibile, usufruire di tecniche di deflazione come il ravvedimento o l’accertamento con adesione . Le sentenze più recenti ribadiscono principi noti: per esempio, che l’accertamento sintetico presuppone sempre una base documentale reale e può essere contrastato dimostrando l’origine lecita delle spese , o che i regimi agevolati (come il forfettario) non immunizzano da controlli bancari e patrimoniali . Di fronte all’atto dell’Agenzia, la strategia difensiva del podologo (contribuente-debitore) deve essere pratica e informata: minimizzare l’impatto economico totale (imposte, sanzioni, interessi) richiedendo definizioni, verificando la legittimità formale degli atti, e argomentando tecnicamente i punti di contesa. Un valido supporto legale-fiscale aiuta a orientarsi nelle complesse procedure e a esercitare pienamente i diritti del contribuente nel contraddittorio e, se necessario, in giudizio.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come podologo, ti vengono contestati compensi non dichiarati o irregolarità fiscali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Vuoi sapere cosa rischi e come organizzare una difesa efficace?
👉 Prima regola: dimostra la correttezza della fatturazione delle prestazioni sanitarie, la tracciabilità dei pagamenti e la conformità delle scritture contabili.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Prestazioni professionali non fatturate o non registrate;
- Incassi in contanti ritenuti non dichiarati;
- Differenze tra compensi comunicati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e redditi dichiarati;
- Costi professionali (attrezzature, materiali sanitari, affitto studio) ritenuti non inerenti;
- Anomalie rispetto ai parametri ISA o ai redditi medi di settore.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte sui compensi ritenuti occultati;
- Sanzioni per dichiarazione infedele fino al 90% della maggiore imposta;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Rischio di contestazioni penali se gli importi superano le soglie di legge;
- Maggiori controlli fiscali negli anni successivi.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Ogni prestazione è stata fatturata e registrata regolarmente?
- I dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria coincidono con quelli dichiarati?
- Le differenze derivano da errori formali, ritardi o correzioni di dati?
- Le spese professionali dedotte sono documentate e inerenti all’attività?
- L’accertamento si fonda su prove oggettive o solo su presunzioni induttive?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Fatture elettroniche emesse e registri IVA;
- Estratti conto bancari e POS;
- Comunicazioni inviate al Sistema Tessera Sanitaria;
- Contratti di locazione e spese per attrezzature e materiali;
- Dichiarazioni fiscali e bilanci professionali.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la trasparenza contabile e la corretta emissione delle fatture;
- Contestare differenze derivanti da errori di comunicazione al STS;
- Evidenziare che scostamenti rispetto ai parametri ISA non costituiscono prova di evasione;
- Eccepire errori di calcolo o difetti di motivazione nell’accertamento;
- Richiedere annullamento in autotutela se i documenti erano già disponibili;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni;
- Attivare difesa penale mirata se l’accertamento configura frode fiscale.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la contabilità e i flussi finanziari del tuo studio professionale;
📌 Valuta la fondatezza delle contestazioni e i margini difensivi;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, nei procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente della tua attività sanitaria.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e difesa di professionisti sanitari;
✔️ Specializzato in contestazioni fiscali a podologi, medici e operatori sanitari;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali ai podologi non sempre sono fondati: spesso si basano su errori di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria o su presunzioni induttive.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la regolarità della tua contabilità, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.
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