Accertamento Fiscale Per Freelance: Guida Avanzata E Strategie Difensive

Hai ricevuto un accertamento fiscale come freelance? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume spesso che parte dei compensi percepiti non sia stata dichiarata correttamente, o che vi siano errori nella gestione contabile e fiscale della partita IVA. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni elevate e, nei casi più complessi, contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre l’accertamento è fondato: con una difesa ben preparata è possibile ridurre le pretese del Fisco o dimostrare la correttezza della propria posizione.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di un freelance
– Se i compensi dichiarati non coincidono con i movimenti bancari o con i pagamenti elettronici ricevuti
– Se mancano fatture per prestazioni svolte in Italia o all’estero
– Se i dati non corrispondono a quelli comunicati da clienti, piattaforme digitali o collaboratori
– Se l’Ufficio presume l’esistenza di redditi “in nero” percepiti senza regolare emissione di fattura
– Se emergono scostamenti dagli indici ISA o da parametri medi del settore professionale

Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti occultati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile riqualificazione dell’attività con obbligo di adeguamento della posizione IVA e previdenziale
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione dei redditi

Strategie difensive per freelance
– Dimostrare la corrispondenza tra contratti, prestazioni svolte e fatture emesse
– Produrre estratti conto bancari, ricevute PayPal, Stripe o altre piattaforme digitali
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri standardizzati non rappresentativi della realtà lavorativa
– Evidenziare errori di calcolo, carenze istruttorie o difetti di motivazione dell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle contestazioni per ridurre le sanzioni applicabili
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale, bancaria e contrattuale del freelance
– Verificare la legittimità della contestazione e l’inquadramento corretto dei redditi professionali
– Predisporre un ricorso basato su prove concrete e vizi procedurali dell’accertamento
– Difendere il professionista davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da conseguenze fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza della contabilità e delle dichiarazioni rese
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: i freelance, soprattutto quelli che lavorano online con clienti esteri, sono tra i più esposti ai controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare conseguenze economiche e penali gravi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità dei professionisti – spiega come affrontare un accertamento fiscale da freelance e quali strategie difensive adottare per proteggere i tuoi interessi.

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Introduzione

L’accertamento fiscale di un libero professionista (avvocato, ingegnere, consulente, ecc.) – che operi in regime ordinario o forfettario – è soggetto alle norme generali dell’IRPEF e dell’IVA, con particolari strumenti induttivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per ricostruire (in tutto o in parte) i ricavi e i redditi non dichiarati. I principali tipi di accertamento applicabili a un professionista con partita IVA sono:

  • Accertamento analitico-induttivo (DPR 600/1973, art. 39): revisione delle scritture contabili e dei documenti di spesa/ricavo per verificare irregolarità formali e sostanziali . Può sfociare nella rettifica di utili non dichiarati o costi indeducibili, specie in caso di contabilità inaffidabile.
  • Accertamento sintetico (c.d. “redditometro”, DPR 600/1973, art. 38): metodo induttivo basato sulle spese sostenute, su beni e investimenti (immobili, veicoli, viaggi, ecc.) e risparmi, per dedurne un reddito fittizio. L’Amministrazione ricostruisce «sinteticamente» il reddito e lo confronta con quello dichiarato . Se il reddito presunto eccede certi limiti, scatta la rettifica.
  • Accertamento bancario (DPR 600/1973, art. 32): presunzione legale (relativa) che i versamenti bancari non giustificati dal professionista costituiscano redditi imponibili . Questa presunzione vale per i depositi (versamenti), ma non più per i prelievi (Corte Cost. 228/2014) .
  • Accertamento induttivo puro (DPR 600/1973, art. 39, co.2): nei casi più gravi (assenza totale di scritture o anomalie insanabili) l’ufficio può stabilire i ricavi «presuntivamente», prescindendo completamente da bilanci o registri .
  • Accertamento IVA (DPR 633/1972, art. 54): analogo all’IRPEF, se dall’analisi dei costi vs ricavi emerge discostamento rilevante (principio di antieconomicità), può essere integrata l’IVA omessa .
  • Altri accertamenti: indagini patrimoniali, studi di settore o “redditest” (sostituiti dalle nuove percentuali di adeguamento), accertamenti IRAP (solo se c’è organizzazione autonoma) .

Per orientarsi nel vasto quadro normativo, può essere utile una tabella riepilogativa:

Strumento accertamentoNormativaOggettoProfilo di prova e difesa
Analitico-contabile (IRPEF/IVA)DPR 600/1973 art.39 (redditi impresa/professione) e art.54 DPR 633/72Verifica di scritture contabili, fatture, registri; irregolarità nei costi e ricavi.L’ufficio deve indicare chiaramente le irregolarità . Il contribuente può confutare errori specifici. Il giudice trib. richiede atto motivato .
Induttivo (art.39 c.2, DPR 600/73)DPR 600/1973 art.39 co.2Assenza o falsità conclamata delle scritture (o omessa dichiarazione). Consente di prescindere dai registri e usare criteri valutativi (coeff. etc.).Onere dell’Amministrazione di giustificare l’irregolarità; il contribuente può indicare dati alternativi se esistenti .
Sintetico/redditometro (IRPEF)DPR 600/1973 art.38 (c.4-8) ; soglie 20%+10×assegno socialeRicostruzione reddituale basata su spese/investimenti. L’ufficio indica elementi di capacità contributiva (es. valori catastali, veicoli, risparmio) .Si applica solo oltre soglie (+20% reddito e 10× assegno sociale) . Onere iniziale dell’ufficio (identificare beni/spese), poi presunzione legale inverte onere della prova: il contribuente dimostra fondate fonti di spesa non imponibili . L’atto deve essere motivato (art.3 Statuto) .
Bancario (prelevamenti/versamenti)DPR 600/1973 art.32Presunzione che versamenti bancari “sospetti” siano redditi; i prelievi per professionisti non considerati (Corte Cost. 228/2014) .Cassazione (2024) conferma che la presunzione sui versamenti bancari rimane applicabile anche ai professionisti . Il contribuente può fornire prova contraria specifica (es. esposizioni certificate, fonti precedenti) .
IRAP (solo con aziendalizzazione)D.Lgs. 446/1997Reddito imponibile solo se c’è ‘autonoma organizzazione’.Analogamente all’IRPEF, può essere oggetto di accertamento se sussiste struttura stabile; Cass. 2192/2018 conferma che anche professionisti con dipendenti possono essere sottoposti ad IRAP .

Regimi fiscali dei freelance

Un libero professionista può operare con vari regimi fiscali:

  • Regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): deduce costi effettivi, versa IVA (se tiene fatture attive). Soggetto a tutte le tipologie di accertamento sopra elencate.
  • Regime forfettario (ex “minimi” o “forfait”): aliquota fissa sostitutiva (10-15-20%) su ricavi lordi, nessuna IVA, nessun obbligo di registri. Il professionista non può dedurre costi effettivi, ma solo applicare l’imponibile forfettizzato stabilito per legge. Ciò complica l’accertamento “analitico” tradizionale: non essendovi spese deducibili, l’ufficio non può aggiungere costi pretesi. Tuttavia, può comunque applicare l’accertamento sintetico basato sulle spese/capacità contributiva, confrontando le spese effettive (es. acquisti, mutuo, bollette) con il reddito minimo forfettario. Il contribuente forfettario dovrà quindi dimostrare per esempio che le spese indicate erano coperte da risparmi pregressi, redditi esenti o di terzi .
  • Attività occasionale senza P.IVA: solo con compensi limitati (es. “prestazione occasionale”). Non gestisce IVA né contributi autonomi. In tal caso gli accertamenti si limitano tipicamente all’IRPEF sui compensi (spesso in capo al percettore). Non è direttamente soggetto a redditometro, ma l’Agenzia può comunque verificare eventuali spese riconducibili alla persona fisica.

Tabella riepilogativa – Regimi e impatto accertamento:

RegimeImposizioneDeduzione costiAccertamenti applicabili
OrdinarioIrpef progressiva + IVA se ricavi > minimiSì (effettivi)Analitico/Induttivo, Redditometro (sulle persone fisiche), Bancario. Studi di settore/reddito di coerenza.
ForfettarioImposta sostitutiva (10-15-20%) su forfaitNo (solo deduzione forfettaria)Redditometro (accertamento sintetico), Bancario. Non ha senso analitico sui costi (nessuna spesa deducibile).
Occasionale (no P.IVA)Irpef su compenso senza contributiNo (eventuali rimborsi)Solo verifica IRPEF sui compensi; eventuale Redditometro se spese personali elevate.

Tempi e decadenze dell’accertamento

L’Agenzia delle Entrate dispone di termini di decadenza per notificare gli atti: di regola 4 anni (o 5 anni in caso di omissione totale di dichiarazione o frode) dall’anno successivo a quello di imposta controllato . Casi di proroga speciale (es. “proroga Covid” per anni 2016-2021) possono estendere questi termini: ad esempio per il 2017 gli Uffici hanno potuto notificare fino a fine 2024, ma la proroga è caduta per le annualità successive (fino al 31/12 di 2024 per il 2018, secondo indicazioni MEF ). Superati i termini, l’accertamento decade; tuttavia l’atto deve essere sempre motivato e fondato, altrimenti può essere annullato anche dopo molti anni per vizio formale.

Per ogni atto di accertamento deve sussistere il contraddittorio endoprocedimentale: come stabilito dall’art. 38 DPR 600/73, comma 7, prima di procedere con un accertamento sintetico l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire dati e spiegazioni . In pratica, viene inviato un invito a comparire (“contraddittorio preventivo”) nel quale il professionista può esporre, con documenti, le proprie ragioni prima di ricevere l’avviso definitivo . L’atto di accertamento dovrà poi indicare testualmente le norme applicate e contenere i documenti o riferimenti (art.3-7 L.212/2000) . Una motivazione generica o per relationem è ammessa solo se i documenti richiamati sono facilmente accessibili al contribuente .

Modalità di difesa pre-contenziosa

Prima di impugnare giudizialmente un accertamento, il contribuente dispone di strumenti amministrativi per correggere o definire la posizione:

  • Contraddittorio: come detto, indispensabile nell’accertamento sintetico. In questa fase (facoltativa ma obbligatoria per legge) il contribuente porta prove di redditi esenti, prestiti, risparmi o contributi di terzi utilizzati per coprire le spese contestate . Il Fisco può quindi rinunciare all’accertamento o ridurlo se i chiarimenti sono accettabili . Al termine del contraddittorio viene normalmente redatto un verbale; se emerge un maggior reddito in contestazione, l’Ufficio propone l’adesione (vedi sotto) .
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 5/1997, art.5): procedura negoziale che consente di definire il contendere pagando imposte e sanzioni ridotte . È un’opzione “dal basso”: spetta al contribuente presentare istanza di adesione se ha interesse a chiudere bonariamente la vertenza fiscale. L’istanza va presentata entro i termini di impugnazione (tipicamente 60 gg) e sospende i termini del ricorso . In pratica:
  • Se l’atto impugnato non richiede obbligatorio contraddittorio preventivo (es. avviso “automatico”), il contribuente può chiedere l’adesione prima di fare ricorso .
  • Se invece c’è stato un contraddittorio (es. redditometro), l’adesione può essere chiesta entro 30 giorni dall’invio dello schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso finale . In quest’ultimo caso i termini di ricorso si sospendono di 30 giorni. Nota bene: l’Ufficio durante l’adesione non è tenuto ad accogliere fatti nuovi che il contribuente non aveva già esposto nel contraddittorio .
  • L’accordo di adesione (stipulato con verbale) fissa in modo definitivo le imposte e sanzioni dovute e non è più impugnabile. Vantaggio: sanzioni ridotte (generalmente 1/3 o 1/2 del minimo) e chiusura veloce della controversia . Svantaggio: bisogna versare subito le somme concordate (anche se in genere si possono rateizzare).
  • Istanza di autotutela (art.2 DPR 602/1973): richiesta formale all’Agenzia di riesaminare un atto già ricevuto, chiedendo annullamento o correzione per errori di fatto o di diritto evidenti. Ad esempio se l’avviso contiene palesi errori aritmetici o di applicazione normativa (e non c’è quindi liti che necessariamente debbano passare dal giudice). In pratica, si invia all’Ufficio una memoria motivata in autotutela. Le probabilità di successo sono basse (gli uffici raramente annullano atti validi), ma in alcuni casi di palese illegittimità può valere la pena tentare. Dopo 90 giorni dalla richiesta l’atto si considera implicitamente respinto, permettendo comunque il ricorso tributario.
  • Definizione agevolata ex lege: in presenza di particolari condoni o “ravvedimenti operosi” (ad esempio per errori formali o versamenti omessi con sanzioni ridotte), il contribuente può regolarizzare pagando interessi e sanzioni ridotte, evitando contenzioso. Queste misure variano con le leggi finanziarie periodiche. L’adesione stragiudiziale sopra descritta è l’istituto principale di definizione fiscale.

Strategie difensive nel contenzioso tributario

Se non si ottiene alcuna soluzione bonaria, il contribuente deve impugnare l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Alcuni principi chiave della difesa:

  • Onere della prova: dal 2022 la legge impone che, nel giudizio, l’Amministrazione deve provare il fatto generatore della pretesa tributaria (art. 7-ter DLgs. 546/1992). In pratica, spetta all’Ufficio dimostrare quanto meno la fondatezza degli elementi indicati nell’avviso. La giurisprudenza di merito e di legittimità esige che l’avviso e la motivazione contestino puntualmente voci di spesa o di reddito . Tuttavia, nel redditometro la Cassazione ha chiarito che il Fisco non deve fornire dati aggiuntivi oltre gli indici legali: una volta identificati gli “elementi certi” (beni/spese), si genera una presunzione legale che inverte l’onere al contribuente .
  • Diffusione della motivazione: l’atto deve citare gli articoli di legge applicati e allegare la documentazione evocata . Ad esempio, in un accertamento analitico il verbale di verifica con i rilievi contabili va citato nell’atto. Cassazione e CT hanno annullato accertamenti carenti di motivazione o generici. Nel redditometro, è essenziale che l’avviso indichi almeno sommariamente i beni/spese su cui si basa la presunzione, e spieghi perché risulterebbero incongrui .
  • Presunzione legale relativa (redditometro): come anticipato, l’ordinanza Cass. 15019/2024 conferma che il redditometro opera come una presunzione legale relativa: l’Ufficio non deve provare il nesso diretto tra ogni euro speso e reddito generato; basta mostrare gli “indici di capacità contributiva” (ad es. auto di lusso, proprietà immobiliari, spese varie) . In risposta, il contribuente deve fornire prova specifica delle fonti di finanziamento lecite. Ad esempio Cass. 1638/2016 ha stabilito che per la prova contraria non è necessario dimostrare il collegamento «stretto» tra risorse e spesa: è sufficiente provare la disponibilità di redditi o risparmi esenti o di terzi che hanno coperto la spesa . In sintesi, durante il giudizio la CTR dovrà verificare se l’atto di accertamento reca gli elementi certi e le motivazioni (anche succinte) richieste dalle norme e dalla giurisprudenza .
  • Decadenza ed eccezioni preliminari: si possono sollevare eccezioni di incompetenza, notifiche irregolari, decadenza (entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso) etc. Nei ricorsi tributari è essenziale far valere tempestivamente queste questioni procedurali (ad es. tardiva notifica, insufficiente motivazione, mancato contraddittorio, omessa indicazione della norma) perché potrebbero nullificare l’atto .

In appello presso la Commissione Tributaria Regionale si ripete il giudizio di diritto e fatto. Infine la Corte di Cassazione interviene solo se vi è violazione di legge o vizio di legittimità (motivazione, contraddittorio, interpretazione normativa). Ad esempio, la recente ordinanza Cass. 15019/2024 (vedi Suapra) ha ribadito che se l’accertamento redditometrico si fonda su più anni, il giudice deve verificare se l’atto iniziale ne indichi le ragioni .

Domande frequenti (Q&A)

  • D: Cos’è esattamente l’“accertamento sintetico”?
    R: È un metodo di accertamento IRPEF previsto dall’art. 38 DPR 600/73: il fisco determina un reddito presunto in base alle spese sostenute e a indici di capacità contributiva (es. patrimonio). Se questo reddito ricostruito supera di almeno il 20% quello dichiarato e supera 10 volte l’importo annuo dell’assegno sociale , scatta l’accertamento. A quel punto l’ufficio impone al contribuente di spiegare con prove documentali l’origine lecita delle risorse . Si inverte così l’onere della prova verso il contribuente, pur mantenendo una “presunzione legale relativa” da parte dell’Agenzia .
  • D: Il redditometro si applica anche ai liberi professionisti in regime ordinario o forfettario?
    R: Tecnicamente l’IRS (“redditometro”) è pensato per persone fisiche senza impresa . In passato era usato anche per professionisti; oggi, con le nuove soglie e strumenti, i professionisti ordinari vengono controllati principalmente con l’analitico-induttivo (art.39). Tuttavia, un libero professionista può ancora trovarsi destinatario di un accertamento sintetico basato su consumi familiari o patrimoniali, se non può motivarli altrimenti. In ogni caso, anche i contribuenti in regime forfettario possono subire un accertamento sintetico: pur non deducendo costi reali, gli si verifica se le spese personali giustifichino il reddito forfettario dichiarato. In conclusione, il redditometro “puro” oggi si applica soprattutto a chi non ha attività d’impresa, ma le sue logiche possono operare anche sui redditi professionali.
  • D: Che differenza c’è tra contraddittorio e accertamento con adesione?
    R: Il contraddittorio è l’incontro (o serie di incontri) preliminare all’accertamento, obbligatorio per legge (art.38 DPR 600/73, art. 3 L.212/2000). Serve a scambiare chiarimenti e documenti. Non comporta di per sé accettazione di debito; semmai, prelude all’atto formale e dà diritto al contribuente di esporre le proprie ragioni. L’accertamento con adesione è invece un accordo vero e proprio per chiudere la controversia pagando in via definitiva le imposte integrate ridotte. È facoltativo e lo propone il contribuente, che versa tutto o parte del dovuto (con sanzioni minori) in cambio della cancellazione dell’avviso. Spesso segue il contraddittorio: dopo aver spiegato eventuali discrepanze, si può decidere di definire bonariamente.
  • D: Cosa devo fare se ricevo un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento?
    R: Non ignorare mai le comunicazioni del fisco. Il primo passo è preparare una memoria difensiva dettagliata: raccogli tutte le prove di spese e ricavi (fatture, estratti conto, dichiarazioni di terzi, perizie, certificati). Al contraddittorio spiega punto per punto l’origine delle spese contestate (es. mutuo pagamento, risparmi precedenti, redditi esenti, donazioni). Se ritieni che l’accertamento sia infondato, valuta subito l’opportunità di adesione per ottenere sanzioni più basse. In mancanza di definizione, alla fine del contraddittorio l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento formale. A quel punto, se persiste il contenzioso, prepara ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica.
  • D: Qual è l’onere della prova in giudizio?
    R: In linea di principio, il fisco deve provare la fondatezza della propria pretesa (art.7-ter D.Lgs. 546/92). Di fatto, nel redditometro la Cassazione riconosce una presunzione legale dell’Amministrazione: il contribuente deve mostrare i documenti che giustificano le spese . Ad esempio, se l’avviso ipotizza un reddito maggiore, il contribuente può scagionarsi dimostrando le fonti lecite delle spese (redditi esenti, risparmi pregressi, prestiti, ecc.) .
  • D: Cosa succede se vinco il contenzioso?
    R: Se il giudice tributario accoglie il ricorso, l’avviso di accertamento viene annullato o ridotto. Spesso ciò avviene perché l’Ufficio non ha dimostrato i requisiti di legge (ad es. mancano due anni di scostamento nel redditometro ) o perché ha violato procedure (es. nessun contraddittorio). L’Ufficio deve rifare l’atto entro i termini di decadenza (se esistenti) motivando correttamente. Il contribuente può in tal caso chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate (imposte e sanzioni).

Tabelle riepilogative

Accertamenti tributari – sintesi normativa e caratteristiche:

Tipologia di accertamentoBase normativaQuando si usa / presuppostiQuali debiti rileva
Accertamento analiticoDPR 600/1973 art.39 co.1Discrepanze contabili o vizi dichiarativi; normative TUIR (ammortamenti errati, ecc.) .Rettifica di IRPEF/IRAP/IVA per ricavi omessi o costi non deducibili.
Accertamento induttivoDPR 600/1973 art.39 co.2Non ha dichiarato reddito o manca contabilità obbligatoria; registri inattendibili .Stima IRPEF/IVA (“coeff.”, parametri) su ricavi non dichiarati.
Redditometro (sintetico)DPR 600/1973 art.38Spese e beni indicativi troppo elevati rispetto a reddito dichiarato; scostamento ≥20% e superamento di 10× assegno sociale .Rettifica IRPEF (reddito complessivo) e IRAP basata sulle spese.
Accertamento bancarioDPR 600/1973 art.32Prelevamenti (solo per imprese) o versamenti bancari non giustificati da reddito .IRPEF/IRAP su versamenti “sospetti” (i prelievi non si applicano ai liberi professionisti).
Controlli IVADPR 633/1972 art.54Profili di antieconomicità (ricavi dichiarati molto bassi rispetto ai costi, ossia evasione IVA di fatto).Integrazioni IVA e sanzioni su operazioni inesistenti o sotto-dichiarate.
AltriD.Lgs. 15/1997 (IRAP)Verifica dell’IRAP quando sussiste autonoma organizzazione (anche nei professionisti con dipendenti) .IRAP non versata; verrà calcolata retroattivamente.

Fasi procedurali di un accertamento redditometrico (esempio):

  1. Individuazione delle anomali – L’Agenzia incrocia banche dati (anagrafe tributaria, motorizzazione, altri enti) e seleziona il contribuente.
  2. Soglie di attivazione – Se le spese/redditi fattibili scattano le condizioni (v. sopra), l’ufficio invia un invito al contraddittorio con pre-analisi preventiva.
  3. Contraddittorio endoprocedimentale – Il contribuente fornisce documenti/spiegazioni sul perché le spese non riflettono un reddito occulto (prestiti, donazioni, provvista estera, ecc.) .
  4. Esito contraddittorio – Se le prove sono convincenti, l’ufficio può rinunciare o ridurre l’accertamento; altrimenti, redige un verbale con quantificazione del maggior reddito e propone adesione (passaggio facoltativo).
  5. Atto finale di accertamento – Se non si definisce l’adesione, l’ufficio notifica l’avviso di accertamento (o variazione) finale, motivato sulla base delle risultanze del contraddittorio e degli elementi indicativi raccolti.

Simulazione pratica

Esempio 1: Avvocato in regime ordinario che dichiara 30.000€ annui ma ha un mutuo e spese familiari per 50.000€.
– L’Agenzia verifica e nota che, secondo indicatori redditometrici (immobile di pregio, auto di lusso, spese sanitarie), il reddito ricostruito dovrebbe essere almeno 40.000€. (Scostamento >20% + 10×assegno sociale).
– Viene inviato un invito al contraddittorio: il professionista allega mutuo, parcelle, estratti conto dimostrando che le spese sono coperte da prestiti familiari e risparmi accumulati negli anni precedenti .
– Se i chiarimenti sono convincenti, l’Agenzia ritira l’accertamento. Altrimenti, redige l’avviso di accertamento redditometrico con nuova base imponibile maggiorata. Il contribuente può quindi decidere di impugnare davanti alla CTP o di proporre un’adesione per ridurre le sanzioni.

Esempio 2: Consulente informatico forfettario che dichiara 20.000€ e acquista un nuovo appartamento e due auto usate.
– L’Agenzia, incrociando i dati immobiliari, rileva un incremento patrimoniale ingente e manda domanda di contraddittorio.
– Il consulente spiega che l’appartamento era finanziato da un mutuo ipotecario pluriennale e da risparmi accantonati negli anni precedenti; mostra documenti di vendita di azioni e donazioni ricevute. Dimostra inoltre che due auto sono state acquistate tramite pignoramento da altri (e quindi non rilevano come sue spese imponibili).
– Se le prove documentali reggono, l’accertamento potrebbe non essere confermato. In alternativa, l’ufficio può limitare il disegno redditometrico alla parte effettivamente “imputabile” e rinunciare al resto.

Conclusioni

Il contribuente (professionista o imprenditore individuale) deve approcciare l’accertamento con decisione e cura della documentazione. L’organizzazione preventiva (tenuta ordinata della contabilità, salvataggio di giustificativi, predisposizione di estratti conto) è fondamentale. Se si riceve un accertamento fiscale, è cruciale avvalersi dell’assistenza legale o di un commercialista esperto, sfruttare il contraddittorio per chiarire subito le proprie ragioni, considerare l’adesione se opportuno, e prepararsi al giudizio tributario con memorie ben motivate. Grazie a recenti sentenze, il contribuente dispone di maggiori garanzie: ad esempio la Cassazione impone all’ufficio di motivare adeguatamente l’accertamento e riconosce pieno spazio alla prova contraria .

Solo una difesa tempestiva e completa può evitare sorprese fiscali e sanzioni eccessive, tutelando i diritti del contribuente (libero professionista, imprenditore o privato).

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Vuoi sapere come funziona l’accertamento e quali sono le migliori strategie per difenderti?

👉 Prima regola: dimostra la trasparenza dei compensi e la regolarità della tua gestione contabile, distinguendo tra errori formali ed effettive violazioni sostanziali.


⚖️ Quando scattano gli accertamenti per i freelance

  • Pagamenti ricevuti tramite PayPal, Stripe o piattaforme online non dichiarati;
  • Differenze tra movimenti bancari e compensi fatturati;
  • Utilizzo scorretto del regime forfettario o ordinario;
  • Omessa dichiarazione di redditi da clienti esteri;
  • Ricavi non coerenti con i parametri degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte su compensi non dichiarati;
  • Sanzioni per dichiarazione infedele fino al 90% della maggiore imposta;
  • Interessi di mora sulle somme dovute;
  • Rischio di contestazioni su stabile organizzazione in Italia se lavori con società estere;
  • Possibili procedimenti penali se i maggiori imponibili superano determinate soglie.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Tutti i compensi sono stati fatturati e registrati correttamente?
  • I clienti esteri erano soggetti a IVA o fuori campo?
  • I flussi PayPal/Stripe includono solo compensi o anche rimborsi e trasferimenti personali?
  • Il regime fiscale scelto è stato applicato in modo corretto?
  • L’accertamento si fonda su prove documentali o su presunzioni generiche?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Contratti e accordi con i clienti;
  • Fatture elettroniche e note di pagamento;
  • Estratti conto bancari e report da piattaforme digitali;
  • Dichiarazioni fiscali degli anni contestati;
  • Documentazione delle spese professionali (software, strumenti, collaborazioni).

🛠️ Strategie difensive avanzate

  • Dimostrare la tracciabilità dei compensi e la regolare fatturazione;
  • Contestare le presunzioni che equiparano ogni accredito digitale a reddito imponibile;
  • Fare valere le convenzioni internazionali per redditi esteri ed evitare doppia imposizione;
  • Richiedere annullamento in autotutela per errori di calcolo o difetti di motivazione;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni;
  • Attivare difesa penale mirata in caso di accuse di evasione rilevante.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i contratti, i flussi di pagamento e le dichiarazioni fiscali;
📌 Valuta la fondatezza delle contestazioni e i margini di difesa;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente della tua attività freelance.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in fiscalità delle professioni digitali e contenzioso tributario;
✔️ Specializzato in difesa di freelance e lavoratori autonomi contro accertamenti fiscali;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti fiscali ai freelance non sempre sono fondati: spesso derivano da errori di interpretazione, incongruenze su piattaforme digitali o presunzioni errate.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la regolarità della tua attività, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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