Cos’è L’Avviso Di Cortesia Di Poste Italiane: Come Difendersi

Hai trovato nella cassetta della posta un “Avviso di Cortesia” di Poste Italiane e non sai cosa significa? Questo documento non è una notifica ufficiale, ma un semplice avviso lasciato dal portalettere quando tenta di consegnare un atto giudiziario o tributario e non trova il destinatario. L’avviso segnala che la raccomandata o l’atto sono stati depositati presso l’ufficio postale, ma non sempre viene compilato correttamente o recapitato in modo regolare. Le conseguenze possono essere gravi: se non ritiri l’atto entro i termini, rischi che diventi definitivo senza avere avuto reale possibilità di difenderti. Tuttavia, esistono strumenti legali per contestare la validità della notifica e tutelare i tuoi diritti.

Quando Poste Italiane lascia l’avviso di cortesia
– Se il portalettere non ti trova al domicilio al momento della consegna
– Se il destinatario non è presente e non vi sono persone abilitate al ritiro
– Se viene depositato presso l’ufficio postale un atto giudiziario o tributario
– Se si tratta di raccomandata contenente atti di accertamento o comunicazioni fiscali
– Se la notifica avviene nei confronti di un soggetto assente o irreperibile

Conseguenze dell’avviso di cortesia
– L’atto si considera comunque notificato dopo i termini di compiuta giacenza (10 o 30 giorni, a seconda dei casi)
– Puoi perdere i termini per fare opposizione o ricorso senza nemmeno aver letto l’atto
– Scatta la presunzione legale di conoscenza della notifica anche senza effettiva consegna
– Rischi di trovarti debiti o provvedimenti esecutivi senza aver potuto difenderti in tempo
– Nei casi più gravi, diventa definitivo un accertamento o una cartella esattoriale non ritirata

Come difendersi dall’avviso di cortesia
– Verificare se l’avviso è stato compilato correttamente e se indica gli estremi dell’atto
– Controllare la regolarità della procedura di notifica presso Poste e Agenzia delle Entrate Riscossione
– Contestare eventuali irregolarità della notifica (mancanza di firma, data errata, recapito non corretto)
– Richiedere l’accesso agli atti per ricostruire la sequenza della notifica
– Presentare opposizione o ricorso dimostrando la mancata conoscenza effettiva dell’atto
– Valutare la possibilità di ottenere la rimessione in termini se non hai avuto reale possibilità di difesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione relativa alla notifica e all’avviso di cortesia
– Verificare la legittimità della procedura seguita da Poste Italiane e dagli uffici notificanti
– Predisporre un ricorso basato su vizi di notifica o mancata conoscenza effettiva dell’atto
– Difendere il contribuente davanti ai giudici tributari o civili competenti
– Tutelare il diritto di difesa garantito dalla Costituzione contro notifiche irregolari

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– La dichiarazione di nullità o inesistenza della notifica
– La rimessione in termini per proporre ricorso anche oltre le scadenze
– L’annullamento di cartelle, accertamenti o atti giudiziari notificati in modo irregolare
– La sospensione delle procedure esecutive già avviate
– La certezza di poterti difendere solo dopo aver ricevuto correttamente l’atto

⚠️ Attenzione: l’avviso di cortesia non è un atto ufficiale, ma la sua omissione o compilazione scorretta può incidere sulla validità della notifica. È fondamentale controllare subito la regolarità della procedura per non perdere i tuoi diritti di difesa.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e notifiche postali – spiega cos’è l’avviso di cortesia di Poste Italiane e come difendersi in caso di notifiche irregolari.

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Introduzione
L’avviso di cortesia di Poste Italiane è una particolare comunicazione che il portalettere lascia nella cassetta postale quando non è riuscito a consegnare un atto importante al destinatario. Nonostante il nome possa suggerire una semplice gentilezza, in realtà l’avviso di cortesia rientra in un procedimento notificatorio con effetti giuridici ben precisi. Questo tipo di avviso è diventato frequente soprattutto a partire dal 2023, con l’introduzione dei cosiddetti atti “MOF” (Mezzi Organizzativi di Firma) da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione . In pratica, l’avviso di cortesia segnala che un atto – spesso una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento o un altro atto ufficiale – è in giacenza presso un centro di distribuzione postale in attesa di essere ritirato dal destinatario .

Dal punto di vista di chi riceve (tipicamente il debitore o il destinatario dell’atto), l’avviso di cortesia rappresenta un momento cruciale: indica che è stata avviata una notifica che potrebbe riguardare debiti fiscali, multe stradali, atti giudiziari, richieste di pagamento da enti pubblici o privati. Ignorare questo avviso può portare a perdere opportunità di difesa, poiché la legge italiana prevede che la notifica si perfezioni anche se il documento non viene materialmente consegnato in mani proprie (la cosiddetta compiuta giacenza). Di seguito forniremo una guida avanzata e approfondita – aggiornata ad agosto 2025 – su che cos’è esattamente l’avviso di cortesia di Poste Italiane, quale sia il quadro normativo di riferimento, come distinguerlo dall’avviso di giacenza tradizionale, e soprattutto come difendersi e tutelare i propri diritti dal punto di vista del destinatario (siano essi privati cittadini, imprenditori o i loro avvocati).

Utilizzeremo un linguaggio giuridico ma chiaro, con riferimenti normativi puntuali alla legislazione italiana vigente, citazioni di sentenze aggiornate delle Corti (in particolare della Corte di Cassazione) e delle fonti istituzionali autorevoli, nonché esempi pratici, domande frequenti e tabelle riepilogative. L’obiettivo è fornire uno strumento completo per comprendere e gestire correttamente un avviso di cortesia, evitando errori comuni e preparando una strategia di difesa efficace.

Cos’è un avviso di cortesia di Poste Italiane

Un avviso di cortesia è un avviso scritto che Poste Italiane (o altro operatore autorizzato) lascia al destinatario quando un tentativo di consegna non è andato a buon fine perché il destinatario risulta assente o temporaneamente irreperibile. In sostanza, è un “promemoria”: informa che un certo atto (raccomandata, atto giudiziario, cartella esattoriale, ecc.) è in giacenza presso l’ufficio postale o il Centro di Distribuzione indicato, in attesa che il destinatario lo ritiri .

Nel linguaggio comune, spesso si parla di “avviso di cortesia” riferendosi ai moduli di colore bianco (in passato talvolta verde) che troviamo nella buca delle lettere dopo un tentativo di notifica fallito. Poste Italiane ha introdotto formalmente questa denominazione per i modelli utilizzati, in particolare con riferimento alle notifiche della Agenzia Entrate-Riscossione e degli atti giudiziari: tali avvisi sono anche chiamati “MOF” (acronimo emerso in prassi). Secondo alcune fonti, MOF significherebbe “Mezzi Organizzativi di Firma”, e indica sostanzialmente la procedura speciale di consegna utilizzata per questi atti . In ogni caso, l’avviso di cortesia non è il documento originale, ma un avviso secondario che serve a mettere il destinatario al corrente che c’è un atto pendente da ritirare.

Caratteristiche principali: Un avviso di cortesia ben fatto contiene alcune informazioni essenziali:

  • Data e ora del tentativo di consegna andato a vuoto .
  • Nome e indirizzo del destinatario a cui era diretto l’atto .
  • Codice identificativo T&T (Tracing & Tracking): un codice di tracciamento, spesso composto da cifre, che permette di identificare la spedizione e il mittente. Ad esempio, un codice che inizia per “670” solitamente segnala un atto spedito dall’ex Equitalia (ora Agenzia Entrate-Riscossione) . Più avanti vedremo una tabella con i principali codici e i rispettivi mittenti.
  • Istruzioni per il destinatario: ad esempio l’indicazione che entro un certo numero di giorni (tipicamente 10 giorni) verrà effettuato un secondo tentativo di consegna, e un numero verde da chiamare per concordare la riconsegna o per avere informazioni .

Da un punto di vista giuridico, pur chiamandosi “di cortesia”, questo avviso attesta l’avvio della procedura di notifica. Infatti, la firma del destinatario sull’eventuale raccomandata non è stata raccolta nel primo tentativo (perché il destinatario era assente), quindi l’avviso serve a formalizzare il fatto che la notifica è stata iniziata e che l’atto si trova in deposito . Come confermato dagli esperti, l’avviso di cortesia rappresenta prova del tentativo di notifica effettuato e fa scattare l’iter che, in mancanza di ritiro, porterà alla notifica per compiuta giacenza . In altri termini, non è un semplice biglietto informativo privo di effetti: al contrario, è parte integrante (sebbene “accessoria”) del procedimento notificatorio.

Va chiarito però che l’avviso di cortesia da solo non esegue la notifica. Esso infatti non contiene l’atto originale, ma solo l’avviso. La notifica vera e propria dell’atto inizia col tentativo di consegna e si perfezionerà eventualmente con la consegna al destinatario, oppure con il decorso dei termini di giacenza. L’avviso di cortesia è uno strumento per agevolare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ma non sostituisce i passaggi legali obbligatori (come vedremo, ad esempio, l’invio di una raccomandata informativa in certi casi). Dal punto di vista del destinatario-debitore, l’avviso di cortesia è un segnale di allarme: ignoralo a tuo rischio e pericolo, perché la legge presume comunque che tu possa venirne a conoscenza.

Nei prossimi paragrafi esamineremo la cornice normativa che regola queste situazioni, le differenze con il tradizionale avviso di giacenza, le procedure concrete (compreso il nuovo iter MOF di Poste Italiane) e soprattutto gli strumenti di difesa e tutela a disposizione del destinatario.

Normativa italiana sulle notifiche via posta e ruolo dell’avviso di cortesia

Per comprendere appieno la natura e gli effetti dell’avviso di cortesia, bisogna richiamare le norme sulle notificazioni postali degli atti in Italia. Le principali fonti normative da considerare sono:

  • Legge 20 novembre 1982 n.890: disciplina la notificazione degli atti giudiziari tramite posta. Questa legge si applica, ad esempio, alle notifiche di multe stradali, di atti giudiziari civili, penali, amministrativi inviati per posta, nonché – se scelto come metodo – anche a molti atti fiscali. La legge 890/1982 prevede dettagliatamente le modalità di consegna, e in particolare cosa succede se il destinatario è assente o la consegna non può avvenire a mani proprie.
  • Codice di procedura civile (c.p.c.) art. 149 e D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 art. 26: L’art.149 c.p.c. rinvia alla L.890/1982 per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari. L’art.26 del DPR 602/1973, invece, riguarda specificamente la notifica delle cartelle di pagamento e altri atti della riscossione tributaria, consentendo la notifica “diretta” a mezzo posta da parte dell’Agente della Riscossione (senza passare per l’ufficiale giudiziario).
  • Codice Civile art. 1335: detta la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie. In parole semplici, stabilisce che una comunicazione diretta a una persona si presume conosciuta nel momento in cui arriva all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Questa norma generale è fondamentale per capire perché, ad esempio, una raccomandata non ritirata può comunque produrre effetti come se fosse stata ricevuta .
  • Normativa sulle notifiche digitali (D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e D.P.C.M. 58/2020): recentemente è stata introdotta la Piattaforma per le notifiche digitali della Pubblica Amministrazione. In tale sistema, oltre alla notifica elettronica ufficiale, è previsto per legge un “avviso di cortesia” digitale (via email non PEC, SMS o App IO) per informare il cittadino che un atto gli è stato notificato digitalmente . Questo aspetto digitale, sebbene diverso dalla raccomandata postale, ricalca il medesimo principio: inviare una comunicazione aggiuntiva informativa parallela alla notifica formale.

Avviso di cortesia e avviso di giacenza nella legge 890/1982: Quando un atto è notificato a mezzo posta ai sensi di questa legge, le situazioni possono essere varie: se il destinatario è presente, firma l’avviso di ricevimento e la notifica è perfezionata con la consegna. Se invece il destinatario è assente temporaneamente, l’operatore postale deve depositare il plico presso l’ufficio postale e lasciare un avviso di giacenza (tradizionalmente un cartoncino) nella cassetta o alla porta . Inoltre, è obbligatorio che l’operatore postale invii al destinatario anche una raccomandata informativa (chiamata CAD – Comunicazione di Avvenuto Deposito, o CAN – Comunicazione di Avvenuta Notificazione, in base ai casi) in busta chiusa, per avvisare formalmente che l’atto è in giacenza . La legge prevede espressamente che la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anche se il destinatario non ritira il plico . Questo è il meccanismo della compiuta giacenza: trascorsi 10 giorni dall’invio della CAD senza che l’atto sia stato ritirato, la notifica si considera legalmente perfezionata. Il plico resta comunque disponibile per il ritiro per un periodo (oggi fino a 6 mesi) prima di essere restituito al mittente .

Un punto importante chiarito dalla giurisprudenza recente è che, in caso di notifica ai sensi della L.890/1982 con destinatario assente, la Pubblica Amministrazione (o il mittente) deve provare di aver effettuato anche la raccomandata informativa (CAD). Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 10012 del 15/04/2021, hanno infatti stabilito che la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente dimostrare la sola spedizione della raccomandata informativa . In altre parole, se il destinatario contesta la notifica affermando di non aver mai saputo dell’atto, l’ente notificante deve esibire in giudizio la ricevuta di ritorno della CAD (o quantomeno la prova dell’invio e decorso dei termini) per dimostrare che la notifica si è compiuta regolarmente . La mancanza di tale prova può portare a dichiarare nulla la notifica dell’atto originario e degli atti successivi basati su di essa . Questo principio rafforza le garanzie del destinatario assente, assicurando che non basti un avviso lasciato in buca: occorre anche la comunicazione formale e la dimostrazione che è stata effettuata.

Notifica “diretta” a mezzo posta (DPR 602/1973 art.26): Per quanto riguarda le cartelle esattoriali e altri atti fiscali inviati dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia), la legge consente una notifica semplificata: l’ufficio finanziario può spedire direttamente per posta la cartella, in plico raccomandato, senza passare dall’ufficiale giudiziario. Questa è chiamata notifica diretta. La Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che in caso di notifica diretta si applicano le norme del servizio postale ordinario e non tutte le formalità della legge 890 . Ciò implica ad esempio che, se il postino consegna la raccomandata diretta al portiere o a un familiare convivente (persone abilitate a ricevere secondo l’art. 39 del DM 9/4/2001), non è necessaria l’ulteriore raccomandata informativa prevista dall’art. 7 L.890/82 . Il ragionamento è che l’atto è comunque “pervenuto” presso l’indirizzo del destinatario – sia pur per mano di un soggetto legittimato a riceverlo – e scatta la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c., senza bisogno di ulteriori avvisi . La Cassazione ha affermato il principio che l’atto arrivato all’indirizzo si considera ritualmente consegnato al destinatario (anche se a firmare è un familiare o il portiere) e non serve spedire la CAD in questi casi . Attenzione: questo vale quando vi è stata consegna a una persona. Caso diverso è quello in cui la notifica diretta va in giacenza perché non si trova nessuno: in tal caso, anche per la notifica diretta postale si rende necessaria la raccomandata informativa e la prova del deposito . Infatti la Cassazione sottolinea che, se la notifica si perfeziona per compiuta giacenza in assenza totale di consegna, bisogna garantire al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza, in ossequio all’art.24 Cost. sul diritto di difesa . Dunque, riassumendo: nelle notifiche dirette di cartelle/atti fiscali via posta, se qualcuno riceve al tuo indirizzo (tuo familiare, portiere, etc.), la notifica è valida senza ulteriori avvisi (basta l’avviso di ricevimento firmato da quella persona) . Se invece non c’è nessuno e l’atto è depositato, occorre l’avviso di giacenza e l’invio della CAD come da L.890, e la notifica sarà valida solo se tale iter è completato correttamente .

In sintesi normativa: l’avviso di cortesia in senso stretto non è espressamente disciplinato da una legge autonoma, ma si inserisce nelle procedure previste dalle norme sopra citate. Quando Poste Italiane introduce i “Nuovi avvisi di cortesia – MOF”, lo fa nell’ambito delle facoltà organizzative che le normative gli concedono per rendere più efficace la notifica. Ad esempio, la previsione di un secondo tentativo entro 10 giorni e la possibilità per il destinatario di concordare la riconsegna via numero verde rientrano in accordi operativi tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Poste, nel perimetro dell’art.26 DPR 602/73. Tali accorgimenti non contrastano con la legge – anzi, ne assicurano meglio lo scopo di raggiungere il destinatario – purché restino rispettati i termini legali (ad esempio, la notifica si perfezionerà comunque decorsi i 10 giorni dal secondo tentativo fallito). Vedremo a breve i dettagli di questa procedura MOF.

Da ultimo, menzioniamo di nuovo la Piattaforma Notifiche Digitali della PA: qui l’avviso di cortesia è codificato all’art. 11 del D.P.C.M. 8/2/2022 n.58 (Regolamento attuativo). Esso prevede che, oltre all’avviso di avvenuta ricezione su PEC, il gestore della piattaforma invii al destinatario, sui recapiti digitali non certificati forniti (email semplice, SMS, App IO), un “avviso di cortesia” in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione . Ciò a rimarcare che anche nel sistema più moderno l’idea di base rimane: accanto alla notifica “ufficiale” (che avviene in PEC o deposito digitale), si fornisce un ulteriore avviso informativo, appunto di cortesia, per agevolare la conoscenza dell’atto da parte del cittadino.

Avviso di cortesia vs avviso di giacenza: differenze

Spesso si fa confusione tra avviso di cortesia e avviso di giacenza. Pur essendo entrambi dei foglietti che troviamo nella buca delle lettere quando il postino non ci ha trovato, vi sono importanti differenze concettuali e pratiche:

  • Natura giuridica: l’avviso di giacenza è previsto espressamente dalla legge (L.890/1982) come parte integrante della notifica. È il mezzo con cui si “dà notizia” al destinatario del deposito dell’atto . L’avviso di cortesia, invece, è una comunicazione aggiuntiva non obbligatoria per legge in senso stretto, ma adottata da Poste Italiane per migliorare il servizio (specialmente su incarico di enti pubblici come ADER). In pratica, l’avviso di cortesia accompagna l’iter legale, ma non lo sostituisce. Se – ipoteticamente – il postino dimenticasse di lasciare l’avviso di cortesia MOF, la notifica potrebbe comunque andare avanti grazie all’avviso di giacenza formale e alla raccomandata CAD, purché questi ultimi siano effettuati correttamente. Viceversa, l’assenza dell’avviso di giacenza vero e proprio (o della CAD) comporterebbe nullità della notifica , a nulla rilevando un eventuale avviso di cortesia lasciato. Dunque: l’avviso di giacenza è legalmente necessario, l’avviso di cortesia è utile ma non da solo sufficiente.
  • Contenuto informativo: l’avviso di giacenza tradizionale (il “cartoncino”) contiene poche informazioni: tipicamente indica che c’è una raccomandata o atto in giacenza e fornisce luogo e orari di ritiro, insieme a un codice di tracciamento . Non rivela né il mittente né la natura dell’atto (bisogna dedurla dal codice o dal colore, come vedremo in seguito) . L’avviso di cortesia MOF, invece, è generalmente più dettagliato: oltre a data, ora, luogo di giacenza, esso specifica che ci sarà un ulteriore tentativo di consegna entro 10 giorni e fornisce un recapito telefonico (numero verde) per assistenza . In altre parole, è concepito per “accompagnare” il destinatario nei passi successivi (chiamata, secondo passaggio, ritiro) anziché limitarsi ad annunciargli il deposito. Inoltre, il codice sull’avviso di cortesia MOF è un codice T&T degli atti giudiziari, dal quale è possibile risalire al mittente tramite il servizio di tracciamento online di Poste .
  • Aspetto e formato: l’avviso di giacenza può presentarsi in due colori, a seconda del tipo di invio: verde per atti giudiziari/multe, bianco per raccomandate ordinarie . Negli ultimi anni, tuttavia, Poste usa quasi sempre moduli bianchi anche per gli atti giudiziari, rendendo così il colore meno indicativo . L’avviso di cortesia MOF finora è stato visto in modulo bianco (talora con intestazioni specifiche); esso è spesso composto da due fogli: uno destinato al destinatario e uno come promemoria per eventuale deposito comunale o secondo destinatario (ad esempio, in alcuni casi di compresenza di più nominativi). In sintesi, dal punto di vista visivo, potrebbero non esserci grosse differenze se non nella dicitura: sull’avviso MOF spesso si legge esplicitamente “Avviso di cortesia” o riferimento al tentativo di notifica; sul cartoncino tradizionale di giacenza si legge “Invio in giacenza”.
  • Azioni richieste al destinatario: l’avviso di giacenza classico richiede semplicemente di recarsi all’ufficio postale indicato entro un certo termine (30 giorni o 180 giorni a seconda del tipo) per ritirare la raccomandata . L’avviso di cortesia MOF, invece, offre due opzioni aggiuntive: chiamare per concordare una seconda consegna a domicilio oppure ritirare presso il CPD (Centro Primario di Distribuzione) già nei primi 8 giorni . In sostanza, è un approccio più “proattivo” e orientato a completare la consegna. Ciò spiega perché venga definito di cortesia: dà una chance in più al destinatario di ricevere comodamente l’atto.
  • Validità legale del mancato ritiro: sia per l’avviso di giacenza che per quello di cortesia vale la regola che il destinatario non può evitare gli effetti legali semplicemente ignorando l’avviso. Se la raccomandata non viene ritirata entro i termini, scattano comunque le conseguenze previste (decorso termini per impugnare, ecc.), come se la notifica fosse avvenuta. L’avviso di cortesia non “scade” mai in sé – è solo un promemoria – ma il plico in giacenza sì (dopo 30 o 180 giorni torna indietro). Importante: Alcune fonti sottolineano che la validità dell’atto non è compromessa dal mancato ritiro dell’avviso di cortesia stesso . In altre parole, se il destinatario non adempie all’avviso di cortesia (non chiama, non ritira entro 10 giorni), la procedura prosegue lo stesso: dopo il secondo tentativo fallito e i successivi 10 giorni, l’atto si considera notificato per compiuta giacenza . Lo stesso valeva già per l’avviso di giacenza: far finta di nulla non annulla la notifica, anzi spesso la completa . La Cassazione ha più volte ricordato che rifiutare o non ritirare la raccomandata non impedisce il perfezionarsi della notifica e gli effetti giuridici decorrono comunque .

Ecco una tabella riepilogativa che confronta i due tipi di avviso:

CaratteristicaAvviso di Giacenza (tradizionale)Avviso di Cortesia (MOF)
Base legalePrevisto da L. 890/1982 (obbligatorio lasciare avviso se destinatario assente) .Non espressamente previsto da legge, introdotto da Poste come misura aggiuntiva (prassi per atti fiscali/giudiziari).
Contenuto tipicoIndica tipo di invio (raccomandata/pacco), ufficio di giacenza, codice di tracciamento. Non riporta mittente né dettagli del contenuto .Indica atto in giacenza e tentativo di notifica, con data/ora . Riporta codice tracciamento T&T che identifica mittente (es. “670” per Equitalia) . Include istruzioni (tentativo entro 10 gg, numero verde per accordi) .
AspettoCartoncino o scontrino, storicamente verde per atti giudiziari/multe, bianco per altri. Ora prevalentemente bianco per tutti .Modulo cartaceo (generalmente bianco) spesso denominato “Avviso di cortesia”. Può essere composto di più fogli (es. per notifica a più destinatari).
Conseguenze se ignoratoDopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, notifica compiuta comunque . Termine di ritiro plico: 30 gg (ordinarie) o 6 mesi (atti giudiziari) . Effetti legali decorrono anche senza ritiro (salvo prova di causa di forza maggiore) .Dopo 10 giorni dal secondo tentativo fallito, notifica compiuta . Termine di 6 mesi di giacenza totale (come per atti giudiziari) prima che il plico torni al mittente . Gli effetti legali decorrono dalla compiuta giacenza, anche se il destinatario non ha mai preso visione dell’atto .
Obblighi dell’operatoreLasciare avviso di giacenza; inviare CAD (raccomandata informativa) se previsto (assenza o consegna a terzi) . Prova della notifica richiede evidenza di questi adempimenti .Lasciare avviso di cortesia (prassi interna); tentare riconsegna entro 10 gg se richiesto. Deve comunque ottemperare anche agli obblighi legali standard: es. invio CAD se l’atto rientra in L.890 (spesso MOF riguarda cartelle ex art.26 DPR 602 quindi CAD non dovuta in caso consegna a terzi, ma necessaria in caso di irreperibilità) .

In parole povere, l’avviso di cortesia è un di più: orientato a facilitare la vita sia al destinatario (perché fornisce più info e chance di ottenere l’atto) sia al mittente (perché aumenta le probabilità di consegna effettiva). Non deve però trarre in inganno: non è un semplice foglietto senza importanza, ma un pezzo (facoltativo) di una macchina legale ben oliata. Dal punto di vista del destinatario, un avviso di cortesia va preso sul serio tanto quanto (se non più di) un tradizionale avviso di giacenza, perché significa che qualcuno sta tentando di notificarci qualcosa di rilevante.

Il procedimento di notifica MOF: come funziona il doppio tentativo

Vediamo ora nel concreto come si svolge la notifica con avviso di cortesia MOF da parte di Poste Italiane, in particolare per gli atti spediti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) – tipicamente cartelle di pagamento, intimazioni, preavvisi di ipoteca o fermi amministrativi, ecc. Questo procedimento è frutto di protocolli operativi introdotti nel 2023 e rappresenta una novità rispetto alla notifica postale tradizionale. Lo scopo dichiarato è aumentare il tasso di consegna effettiva e garantire al contribuente un’ulteriore possibilità di ricevere l’atto senza doversi recare di persona in Posta .

Ecco i passi principali del procedimento MOF (avviso di cortesia con doppio tentativo):

  1. Primo tentativo di consegna: il portalettere si presenta all’indirizzo del destinatario con l’atto (che di solito è inviato in busta verde se è un atto giudiziario/fiscale). Se il destinatario (o persona abilitata a ricevere) è presente, viene fatta la consegna normale con firma sull’avviso di ricevimento, esattamente come qualsiasi raccomandata AR. Se nessuno è presente o disponibile, il postino non consegna l’atto ma compila l’Avviso MOF. Su questo modulo indica la data e ora del tentativo, il nome del destinatario e l’ufficio (Centro Primario di Distribuzione, CPD) dove l’atto è stato depositato . Questo avviso viene lasciato nella cassetta postale del destinatario . Importante: a questo punto l’atto si trova presso il CPD indicato, in attesa.
  2. Deposito temporaneo e prima fase di giacenza (fino a 10 giorni): a differenza della procedura classica in cui l’atto andrebbe subito “in giacenza” formale all’ufficio postale con decorrenza dei 10 giorni, qui abbiamo una giacenza temporanea controllata. Sul MOF è scritto che entro 10 giorni verrà effettuato un secondo tentativo di notifica . Questo dà al destinatario un margine di tempo per agire. Nel frattempo, l’atto è custodito e non viene ancora considerato legalmente notificato, proprio perché è previsto un secondo passaggio. In questa fase, il destinatario ha facoltà di intervenire attivamente:
  3. Può telefonare al numero verde indicato sull’avviso (generalmente un numero di Poste dedicato) per concordare una nuova consegna a domicilio in un giorno/orario a lui congeniale dentro quel termine . Ad esempio, se lavora di mattina, può chiedere un passaggio nel pomeriggio di un dato giorno.
  4. In alternativa, può andare di persona a ritirare l’atto presso il centro di distribuzione indicato (CPD). In tal caso conviene portare con sé l’avviso MOF e un documento di identità per farsi consegnare il plico . Questa opzione è analoga al ritiro di una raccomandata in giacenza, ma avviene prima del secondo tentativo.

Inoltre, se il destinatario fosse impossibilitato a muoversi, solitamente è possibile delegare qualcuno al ritiro, compilando l’apposita delega (presente sul retro dell’avviso di giacenza tradizionale; nel caso di MOF ci si può informare al numero verde) .

Durante questi primi giorni, se il destinatario non fa nulla, l’atto rimane depositato in attesa del nuovo tentativo.

  1. Secondo tentativo di consegna: trascorso il periodo di attesa (in genere il decimo giorno successivo al primo tentativo, salvo diversa indicazione), Poste Italiane provvede al secondo tentativo. Questo avviene, di solito, o:
  2. nel giorno concordato telefonicamente col destinatario, oppure
  3. automaticamente allo scadere dei 10 giorni, se il destinatario non ha contattato Poste.

Il postino quindi ritorna all’indirizzo con il plico. Se questa volta trova il destinatario (o un soggetto abilitato) presente, effettua la consegna e la notifica si perfeziona con la firma su ricevuta (esattamente come una raccomandata normale). Se invece anche il secondo tentativo fallisce per assenza/irreperibilità temporanea, allora l’iter “agevolato” termina qui senza successo.

  1. Compiuta giacenza e perfezionamento notifica: nel caso in cui nemmeno al secondo passaggio si riesca a consegnare, il destinatario viene considerato “temporaneamente irreperibile” e la notifica viene dichiarata perfezionata per compiuta giacenza . In pratica:
  2. L’atto resta in giacenza presso l’ufficio postale per il periodo previsto (in genere 180 giorni trattandosi di atto giudiziario/fiscale) a disposizione per il ritiro, ma a partire dal decimo giorno successivo al secondo tentativo la legge considera l’atto come già notificato legalmente . Quel decimo giorno rappresenta il momento dal quale iniziano a decorrere tutti i termini legali (per un’eventuale impugnazione, pagamento ridotto, ecc.), analogamente a quanto avviene con la raccomandata CAD nella procedura tradizionale .
  3. Poste Italiane a questo punto aggiornerà lo stato della spedizione come “compiuta giacenza/temporaneamente irreperibile” (spesso questi atti vengono anche contrassegnati online con codice esito “IR”). È bene sapere che questo esito viene poi comunicato all’ente mittente.
  4. Dopo 10 giorni dal secondo tentativo, quindi, per la legge il destinatario è come se avesse ricevuto l’atto. Che l’abbia letto o meno, i suoi diritti di difesa devono essere esercitati nei termini contando da allora. Esempio: se era una cartella di pagamento, i 60 giorni per fare ricorso al giudice tributario decorrono dal decimo giorno dopo il secondo tentativo non riuscito (data di compiuta giacenza); se era un’ingiunzione, i 40 giorni per l’opposizione pure decorrono da lì. Non vale dire “ma io non l’ho mai ritirata, quindi non so cosa c’è scritto”: è responsabilità del destinatario non averla ritirata, salvo cause di forza maggiore.
  5. L’atto rimane comunque ritirabile: se il destinatario si accorge in ritardo dell’avviso o cambia idea, può ancora andare all’ufficio postale entro i 6 mesi a chiedere la busta. Anzi, è consigliabile farlo, per almeno conoscere il contenuto e valutare rimedi (ad esempio, chiedere una rimessione in termini se ci sono i presupposti, di cui diremo dopo).
  6. Raccomandata informativa (CAD) ed altri adempimenti: bisogna domandarsi: nel procedimento MOF, viene inviata la seconda raccomandata informativa? La risposta dipende dal tipo di atto e dal regime normativo. Per gli atti dell’ADER notificati ex art.26 DPR 602/73, formalmente non sarebbe prevista una CAD per irreperibilità temporanea (la legge speciale art.26 rinvia alle norme postali ordinarie); tuttavia, la Cassazione ha chiarito che in caso di irreperibilità e compiuta giacenza anche l’Agente della Riscossione deve dare comunicazione del deposito . Nella pratica, dopo il secondo tentativo fallito Poste invia al destinatario una raccomandata CAN/CAD per avvisare che il plico è in giacenza (questo step è assolutamente richiesto se l’atto era inviato ai sensi della L.890/82; per le cartelle ex art.26 c’è dibattito, ma per prudenza spesso viene fatto). Ad esempio, numerose sentenze affermano la nullità della notifica di un avviso di accertamento o cartella se non c’è traccia della spedizione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità temporanea . È quindi buona prassi (e in certi casi obbligo) che l’ufficio postale faccia partire la lettera informativa dopo aver constatato che neanche il secondo tentativo ha avuto esito.

In aggiunta, va ricordato che, in base all’art.8 L.890/1982 riformato, l’avviso di giacenza deve contenere l’invito esplicito al destinatario a provvedere al ritiro entro 6 mesi, avvertendolo che comunque la notifica si perfezionerà dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa . Nel modulo MOF, queste indicazioni potrebbero non essere elencate dettagliatamente (perché MOF è pensato come avviso “amichevole” e non come relata formale): ciò nondimeno, la raccomandata informativa e/o l’atto stesso consegnato successivamente riporteranno tali riferimenti normativi.

Riassumendo il flusso MOF in forma schematica:

  • Giorno X: primo tentativo → assente → lasciato MOF (atto al CPD).
  • Giorni X+1 fino a X+8: finestra in cui il destinatario può attivarsi (chiamare o ritirare).
  • Giorno X+~10: secondo tentativo programmato → se destinatario assente di nuovo → deposito definitivo. Lasciato nuovo avviso (se non già fatto) di giacenza.
  • Giorno X+~20: decimo giorno dopo secondo tentativo → compiuta giacenza (notifica perfezionata). Termini legali iniziano a decorrere.
  • Entro 6 mesi da X+10: l’atto resta ritirabile. Dopo 6 mesi non ritirato → restituzione al mittente, notifica completata comunque.

Questa procedura concilia le esigenze del mittente (che vede comunque garantita la notifica in tempi certi) con quelle del destinatario (che ha un’occasione extra e informazioni in più per entrare in possesso dell’atto). Dal punto di vista del debitore, è fondamentale sfruttare al meglio quel periodo “cuscinetto” di 10 giorni: contattare Poste, farsi consegnare l’atto o andarlo a prendere. In tal modo si guadagna tempo reale per leggere il contenuto e reagire. Al contrario, rimanere inerti significa solo rinviare di poco l’inevitabile e, anzi, rischiare di accorgersi di un termine scaduto quando è troppo tardi.

Codici e mittenti: come capire chi ha mandato l’atto

Un aspetto molto pratico, che interessa sia i destinatari sia i loro difensori, è la decifrazione dei codici presenti sugli avvisi (di cortesia o di giacenza) per capire il mittente o la natura della raccomandata prima ancora di ritirarla. Questa è una curiosità comune: trovarsi un codice numerico sullo scontrino e domandarsi “cosa potrebbe essere? una multa? una cartella? una banca?”.

Grazie all’esperienza e a indicazioni ufficiali, oggi conosciamo molte corrispondenze tra codici di raccomandata (in particolare le prime cifre del codice di tracking) e il tipo di atto. Di seguito riportiamo una tabella con i principali codici identificativi relativi a comunicazioni di tipo fiscale, giudiziario o amministrativo, che sono quelli solitamente legati ad avvisi di cortesia e atti importanti:

Codice inizialeProbabile mittente / contenutoNote
670, 671, 672, 673, 674, 675Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) – Cartelle di pagamento, intimazioni, atti relativi a riscossione coattiva . Ad es: 670 è storicamente associato a Equitalia .Questi codici sono spesso presenti sugli avvisi MOF. L’esserne consapevoli aiuta a prepararsi psicologicamente (si tratta in genere di somme da pagare o atti esecutivi).
689, 695, 696Agenzia delle Entrate (o Agente Riscossione) – Atti fiscali vari. Ad esempio, 689 può indicare cartelle di pagamento (compare insieme a 670-671) . I codici 695, 696 sono stati segnalati come cartelle ex Equitalia o comunicazioni su tributi locali (bollo auto, canone RAI) .Spesso inviati con raccomandata “market”. Indicano comunque atti impositivi o solleciti di pagamento. Da non confondere col 686-687 (che potrebbero essere atti giudiziari, a seconda delle poste).
63, 65, 630, 650INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) – Comunicazioni relative a pensioni, contributi, prestazioni previdenziali . Ad es: convocazioni per visite mediche, avvisi di adempimenti contributivi, ecc.Di solito non sono ingiunzioni immediate di pagamento ma possono richiedere attenzione (es. richiesta documentazione, avvisi su domande presentate, ecc.).
75, 76, 77, 78, 79Multe stradali o atti giudiziari – In genere indicano notifiche per contravvenzioni (verbali di infrazione) o atti provenienti da autorità giudiziaria (civile o penale) . Il classico caso: codice 78 o 79 = verbale della polizia municipale per eccesso di velocità o similare; codice 75-76 a volte atti del tribunale notificati tramite posta.Questi codici storicamente corrispondono alle buste verdi (atti giudiziari). Chi vede sullo scontrino iniziare con 78/79 può aspettarsi con alta probabilità una multa o un atto giudiziario a suo carico.
785, 786, 787, 788Atti giudiziari amministrativi, multe e tributi locali – Codici nell’area 785-788 spesso segnalano notifiche di sanzioni amministrative o atti fiscali locali. Ad esempio: 785 è risultato associato a multe per mancato pagamento (anche sanzioni come quelle per mancata vaccinazione Covid over-50) . Il 786 frequentemente indica una notifica di multa stradale, o avvisi di pagamento di imposte locali (IMU/TASI) o comunque un atto giudiziario .Sono codici temuti perché spesso riguardano pagamenti dovuti. Chi riceve un avviso con questi codici dovrebbe pensare a recenti infrazioni o posizioni debitorie verso enti locali.
612, 614, 618… (serie 61x)Comunicazioni da privati (banche, assicurazioni, utilities) – Ad esempio, un codice 616 può riferirsi a un sollecito per bollo auto non pagato o un richiamo auto dalla casa madre . In generale, codici che non rientrano nelle serie sopra e sono di raccomandate “generiche” (12, 13, 61, etc.) spesso sono invii di società private*, come banche (es. comunicazioni su mutui o carte), compagnie telefoniche, fornitori vari, oppure lettere di avvocati (diffide, solleciti stragiudiziali).Queste raccomandate non hanno valore di atto giudiziario, ma la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. le riguarda comunque. Vale la pena ritirarle: potrebbero essere diffide di pagamento a cui rispondere, o altre questioni gestibili stragiudizialmente.

Nota: i codici sopra indicati sono quelli iniziali del numero di raccomandata. Talora si considerano le prime 2-3 cifre (es. “67…” o “63…”). Bisogna ricordare che queste associazioni, pur molto frequenti, non sono regole infallibili – servono solo a dare un’idea. Poste Italiane periodicamente può cambiare l’assegnazione dei codici, e alcuni codici possono essere usati da mittenti diversi. Tuttavia, la fonte avvocato360 conferma che ad esempio i codici 670, 671, 689 identificano proprio cartelle di pagamento e atti degli esattori , mentre 63, 65, 630, 650 sono legati all’INPS . Sapere ciò può aiutare a “tarare” la propria reazione emotiva: ad esempio, un imprenditore che vede “63” potrebbe capire che è una comunicazione INPS (forse un estratto conto contributivo) e non una multa; chi vede “670” sa quasi con certezza che c’è di mezzo il Fisco e dovrà affrontare un importo da pagare o contestare.

Raccomandata “market”: spesso questi atti viaggiano come Raccomandata Market, un servizio di Poste per i grandi mittenti, contraddistinto da codici particolari e un tracking online leggermente diverso. La raccomandata market ha comunque pieno valore legale (se inviata da soggetti autorizzati), esattamente come una raccomandata normale . In passato c’è stato dibattito sulla validità delle notifiche fatte da operatori postali privati: oggi la legge consente anche ad alcuni licenziatari privati di notificare atti giudiziari e fiscali, purché muniti di apposita autorizzazione (Cass. ord. 18541/2024 ha ribadito la legittimità delle notifiche eseguite da operatori privati autorizzati) . Dunque, che l’avviso provenga da Poste Italiane o da altro operatore (Nexive, etc.), il destinatario deve considerarlo seriamente. In una nota decisione del 2020, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.299/2020) hanno affermato che la notifica è inesistente solo se esce totalmente dallo schema legale, mentre non è nulla se effettuata da operatore privato autorizzato (ora la legge lo consente) . In pratica, non si può più contestare facilmente una notifica solo perché il portalettere era di una posta privata, a meno che al tempo dei fatti quell’operatore non fosse autorizzato.

In conclusione su questo punto: leggere il codice sull’avviso di cortesia/giacenza è il primo passo per orientarsi. Se il codice corrisponde a qualcosa di grave (es. cartella, multa), conviene attivarsi immediatamente (ritirare e contattare un legale se del caso). Se sembra qualcosa di innocuo (es. codice generico da banca), comunque non ignorarlo: potrebbe nascondere questioni da chiarire per evitare grane future. E ricordiamo sempre che far “scadere” l’avviso non evita le conseguenze, anzi spesso le aggrava.

Come difendersi: tutele e strategie dal punto di vista del destinatario

Dal punto di vista del debitore o, più in generale, del destinatario di un avviso di cortesia, “difendersi” significa adottare tutte le misure per assicurarsi che i propri diritti siano rispettati e, se necessario, contestare efficacemente l’atto sottostante. Ecco gli aspetti principali da tenere presente e le possibili strategie di difesa:

1. Non sottovalutare l’avviso: agire tempestivamente. La prima linea di difesa è quasi banale, ma fondamentale: prendere sul serio l’avviso di cortesia. Significa che appena si trova l’avviso: – Si deve annotare la data in cui lo si è trovato (magari è indicata già la data del tentativo) per calcolare le scadenze. – Verificare il codice e farsi un’idea del mittente (usando le tabelle come sopra). – Decidere rapidamente come ottenere l’atto: chiamare subito il numero verde per farsi portare la busta in un momento opportuno, oppure recarsi al più presto al CPD indicato per ritirarla. È sconsigliabile aspettare il secondo tentativo passivamente: meglio anticipare e ritirare prima, così da guadagnare tempo. Ad esempio, se ritiro l’atto il quinto giorno di giacenza, i termini per ricorrere inizieranno da quel giorno (che è precedente alla compiuta giacenza), e quindi ho più tempo rispetto a chi aspetta il decimo giorno. – Preparare eventuali deleghe se non si può andare di persona, evitando scuse per rimandare.

Come sottolineato in precedenza, ignorare l’avviso non evita nulla: trascorsi i giorni previsti, l’atto sarà comunque considerato notificato . Pertanto, la difesa inizia con la presa di conoscenza volontaria dell’atto. Molte persone, per paura, lasciano le raccomandate in giacenza sperando di “non sapere”. È un grave errore: ad esempio, non ritirare una multa non evita che dopo 5 anni si avviino procedure esecutive; non ritirare una cartella esattoriale non ferma gli interessi né eventuali fermi amministrativi o pignoramenti se non si ricorre in tempo. Anzi, la paura e l’inazione sono i peggiori nemici del debitore.

2. Verificare la regolarità formale della notifica. Una volta ottenuta la busta (o anche solo l’avviso con i dati), è bene controllare se la notifica è stata effettuata secondo le regole. Dal punto di vista legale, infatti, uno dei modi per “difendersi” è dimostrare che la notifica presenta vizi tali da renderla nulla o addirittura inesistente, il che può riaprire i termini o invalidare l’atto. Ecco alcuni elementi da verificare: – Correttezza dell’indirizzo: l’atto doveva essere inviato all’indirizzo di residenza (o domicilio eletto) corretto del destinatario. Se l’avviso è arrivato a un vecchio indirizzo non più valido nonostante il destinatario avesse aggiornato la residenza, potrebbe esserci gli estremi per eccepire nullità/inesistenza della notifica. Ad esempio, se Tizio si è trasferito e ha registrato il cambio all’anagrafe, ma la cartella è stata notificata al vecchio indirizzo, la notifica è nulla (o addirittura inesistente) e Tizio potrà far valere ciò appena ne viene a conoscenza . Occorre però distinguere: se il destinatario non ha comunicato il nuovo indirizzo (e.g. non ha aggiornato la residenza), allora la notifica al vecchio indirizzo è valida e la colpa è sua. Quindi, prima di sollevare eccezioni, accertarsi delle proprie iscrizioni anagrafiche. – Legittimazione dell’operatore postale: come detto, oggi diversi operatori privati sono autorizzati. Se però capitasse una notifica fatta da un soggetto non autorizzato per quell’anno (caso raro ormai), si potrebbe eccepire inesistenza. Bisogna eventualmente documentarsi sulle licenze dell’epoca. – Presenza della relata o attestazioni dovute: nelle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, se l’avviso di ricevimento non riporta elementi obbligatori (come la qualifica di chi ha ricevuto, in caso di consegna a terzi, ai sensi dell’art.7 L.890/82), si può eccepire nullità. Tuttavia, attenzione: la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che l’agente postale non è tenuto a identificare né a indicare le generalità della persona che riceve per il destinatario (familiare/portiere) nelle notifiche dirette di cartelle . In tali casi, la mancanza del nome sul cedolino non rende nulla la notifica; la consegna a persona di famiglia si presume valida fino a querela di falso, ma non c’è obbligo di nominativo . Dunque, contestare la notifica perché “sull’avviso c’è solo una firma illeggibile” non basta. Al massimo, si potrebbe proporre querela di falso sostenendo che nessuno dei familiari l’ha ricevuta davvero, ma come vedremo ciò è complesso e spesso infruttuoso (Cassazione ord. 1686/2023 ha dichiarato inammissibile la querela di falso di una contribuente che negava la propria firma sull’AR, proprio perché l’agente postale non certifica l’identità del firmatario se questi si qualifica come familiare ; la Corte ha detto che la notifica diretta via posta si perfeziona con la consegna a chi si dichiara autorizzato, senza obbligo per il postino di identificarlo ). – Rispetto dell’invio della raccomandata informativa (CAD/CAN): questo è cruciale in caso di irreperibilità. Bisogna verificare se l’ente ha prova di aver inviato la seconda raccomandata informativa quando dovuta. Ad esempio, se stiamo impugnando una cartella mai ricevuta, chiederemo all’ADER di esibire la prova della CAD. Se non ce l’hanno, abbiamo un forte argomento: diverse pronunce (conformi all’indirizzo SU 2021) dicono che la notifica è nulla in mancanza di prova della CAD . Nel 2025, la Cassazione (Sez. Trib.) ha continuato su questa linea, affermando ad esempio con ord. n.8597/2025 che l’omessa spedizione della raccomandata informativa ex art.7 comma 3 L.890/82 comporta la nullità della notifica dell’atto . Quindi, se sei destinatario e non hai mai ritirato nulla, far emergere che Poste non ti inviò la lettera informativa è un ottimo punto a tuo favore.

  • Tempi e modalità del deposito: verificare se la notifica ha rispettato i tempi di legge. Ad esempio, l’atto deve essere rimasto in giacenza almeno 10 giorni. Oppure, per gli atti giudiziari, l’avviso di giacenza doveva essere affisso o immesso in buca lo stesso giorno del tentativo. Se ci sono sfasature (es. l’avviso di giacenza depositato giorni dopo), potrebbero costituire irregolarità, anche se su questo la giurisprudenza è di solito indulgente se non c’è lesione di diritti.

3. Reagire all’atto nei termini (impugnazione o adempimento): Difendersi da un avviso di cortesia, in realtà, significa difendersi dall’atto sostanziale che esso preannuncia (multa, cartella, atto giudiziario). Pertanto, una volta avuto in mano il documento: – Se l’atto è contestabile e ingiusto, predisporre subito il ricorso o l’azione appropriata: ad esempio, ricorso al giudice di pace contro una multa (entro 30 giorni se notificata via posta), ricorso alla Commissione Tributaria contro un avviso di accertamento o cartella (60 giorni), opposizione a decreto ingiuntivo (40 giorni), ecc. Bisogna calcolare i termini dalla data in cui la notifica si è perfezionata. Se ho ritirato l’atto prima della compiuta giacenza, i termini decorrono dal giorno del ritiro effettivo (perché ho avuto conoscenza anticipata); se non l’ho mai ritirato, decorrono dal decimo giorno post-secondo tentativo (conoscenza legale presunta). – Se l’atto è corretto e conviene aderire, considerare eventuali benefici: ad esempio, se è una multa pagabile con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla notifica, quell’avviso di cortesia mi permette di affrettarmi a ritirarla e pagare con riduzione dal giorno in cui la notifica è legale (ricordando che se l’ho ritirata prima della compiuta giacenza, la notifica è in quel momento e i 5 giorni decorrono da allora). – In caso di cartella esattoriale, valutare se rientra in qualche definizione agevolata o se è prescritta. Se la cartella è notificata in ritardo (es. riferita a un accertamento fiscale notificato anni fa), la prima difesa potrebbe essere l’eccezione di decadenza o prescrizione. Ma bisogna fare attenzione: se non faccio ricorso nei 60 giorni, la cartella diventa definitiva comunque. Quindi non basta ignorare sperando nella prescrizione; occorre far valere la prescrizione in giudizio nei termini, altrimenti l’avviso di cortesia sarà stato l’ultimo squillo prima della stangata definitiva.

4. Rimedi in caso di notifica tardivamente conosciuta: può capitare che il destinatario scopra l’esistenza dell’atto solo molto tempo dopo, magari perché l’avviso di cortesia è andato perso, o era in vacanza durante la giacenza, e vede arrivare direttamente un atto successivo (esempio classico: non ritiro la cartella, e mesi dopo mi arriva un’intimazione di pagamento). In questi casi, l’ordinamento prevede alcuni strumenti straordinari: – La rimessione in termini (art.153 c.p.c. e norme tributarie analoghe) se il destinatario prova di non aver avuto conoscenza del provvedimento per causa a lui non imputabile. È però un rimedio difficile: bisogna dimostrare un impedimento serio (es. ero ricoverato in ospedale per tutti quei mesi, e nessuno poteva ritirare). La semplice negligenza o dimenticanza non giustifica la rimessione. – Nei procedimenti tributari, se un contribuente riceve un atto della riscossione senza aver ricevuto l’atto precedente (es: riceve un’intimazione ma mai la cartella), può usare l’intimazione stessa come occasione per impugnare anche la cartella mai notificata, eccependo la nullità della notifica originaria. Ad esempio, Cassazione ha affermato che se la cartella non fu notificata regolarmente, il contribuente può essere rimesso nei termini per impugnarla quando ne ha conoscenza tramite l’intimazione successiva . Quindi è buona pratica, in tali casi, fare un unico ricorso dove si impugna l’atto recente e si deduce l’inesistenza/nullità del precedente non notificato, chiedendo l’annullamento dell’intera pretesa. – La querela di falso: è un rimedio estremo e specialistico, ma per completezza lo menzioniamo. Serve a contestare la veridicità di atti pubblici, ad esempio l’attestazione del postino. Nel contesto notifiche, la querela di falso potrebbe essere proposta per dire “la firma sull’avviso di ricevimento non è mia né di persona da me autorizzata”. Se fosse accolta, l’avviso AR verrebbe dichiarato falso e la notifica considerata mai avvenuta . Tuttavia, come visto nel caso della Cass. 1686/2023, i giudici sono restii ad ammettere querela se il fatto contestato non è “coperto da fede privilegiata” (la Cassazione in quel caso ha respinto la querela perché l’agente postale non certifica l’identità del firmatario, quindi non c’era attestazione pubblica da falsificare) . In generale, la querela di falso è costosa e lunga, e andrebbe valutata solo se si hanno prove solide di un abuso (ad es. firma completamente falsificata e si può dimostrare che nessuno in casa ha ritirato). – Opposizione ex art.615 c.p.c. o art.617 c.p.c.: se ormai i termini per il ricorso principale sono sfumati e l’ente procede con esecuzione forzata (fermo auto, pignoramento), il debitore può aprire un contenzioso in fase esecutiva sostenendo la mancata notifica dell’atto presupposto. Ad esempio, opporsi al pignoramento presso terzi dichiarando “non mi è mai stato notificato validamente l’atto di precetto” o “la cartella è nulla perché non notificata regolarmente”. I giudici dell’esecuzione a volte valutano queste eccezioni, ma qui c’è il rischio di scontrarsi con la regola che la notifica per compiuta giacenza comunque vale. Quindi, per avere chance, occorre dimostrare magari che la notifica fu inesistente (caso estremo: indirizzo errato e affissione all’albo, ecc.). Se era solo nulla, andava impugnato tempestivamente l’atto: in sede di esecuzione potrebbe essere tardi, a meno che si invochi l’art.615 comma 2 c.p.c. sostenendo che il titolo non si è formato regolarmente.

5. Supporto professionale: una difesa efficace spesso richiede l’aiuto di un avvocato specializzato. Questo è particolarmente vero per gli atti più complessi (cartelle, atti tributari, pignoramenti). Un professionista può: – Verificare puntigliosamente la documentazione di notifica (richiedendo copia conforme delle ricevute di ritorno, esaminando i registri postali, ecc.). – Individuare i motivi di ricorso più robusti (vizi di notifica, vizi sostanziali dell’atto, prescrizioni). – Assistere nel calcolo dei termini e nella redazione degli atti giudiziari (ricorsi, opposizioni). – Eventualmente trattare con l’ente creditore per soluzioni alternative (rateizzazioni, definizioni agevolate) se la contestazione non è opportuna.

Considerato il livello avanzato di questa guida, è opportuno ribadire alcuni punti chiave giurisprudenziali aggiornati che gli avvocati dovrebbero tenere a mente nel consigliare i clienti in materia di notifiche postali:

  • La notifica a mezzo posta si perfeziona per il destinatario decorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD (in caso di irreperibilità temporanea) . Non serve che il destinatario ritiri la CAD; basta la prova dell’invio (o ricezione) di essa perché scattino i 10 giorni . Recenti pronunce (Cass. 2377/2022, 4987/2021, 34824/2023 citate in dottrina) confermano che è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata informativa, non occorre dimostrarne la ricezione . Questo principio tutela il mittente, ma attenzione: come visto, le Sezioni Unite 2021 hanno richiesto di produrre comunque la ricevuta di ritorno in giudizio, il che significa che l’atto è valido ma l’onere della prova ricade sull’ente . In sostanza, l’ente deve dimostrare di aver fatto tutto (tentativo, deposito, CAD) e allora la notifica è valida per decorso del tempo, anche se il destinatario non ha mai avuto conoscenza effettiva.
  • Nelle notifiche dirette di atti tributari via posta (art.26 DPR 602/73), consegna a familiare/portiere senza invio di CAD è ritenuta valida . Il destinatario che volesse eccepire la mancata CAD in tal caso verrebbe sconfitto dalla presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.): la Cassazione ha esplicitamente detto che se il piego è consegnato a persona legittimata all’indirizzo, non serve ulteriore comunicazione . Dunque il debitore non può sostenere “non lo sapevo” se il portiere ha firmato (dovrà eventualmente rivalersi sul portiere negligente, ma la notifica è ok).
  • In caso di irreperibilità assoluta (destinatario sconosciuto all’indirizzo), la notifica di atti giudiziari deve seguire l’art.143 c.p.c. (affissione in Comune ecc.). Se venisse usata indebitamente la procedura di irreperibilità temporanea, si avrebbe una nullità/inesistenza. Questo scenario però esula dall’avviso di cortesia: se uno ha lasciato la casa senza traccia, non troverà nemmeno avvisi. Qui la difesa sta nel dimostrare di essersi trasferito altrove regolarmente prima della notifica, così da invalidare la notifica effettuata in vecchio indirizzo e magari ottenere la rimessione in termini .
  • Giurisprudenza recente: vale la pena citare un paio di esempi 2024-2025:
  • Cass. ord. 13348/2025 (Sez. V trib.): ha stabilito che la notifica di un atto impositivo eseguita per posta ordinaria (non raccomandata) si considera perfezionata alla data di spedizione dell’atto . Questo appare controintuitivo, ma il caso riguardava un avviso TARI spedito con posta semplice secondo normativa locale. La Cassazione ha detto che in assenza di altre formalità, per il notificante è sufficiente provare di aver spedito l’atto (ad es. con la distinta di postalizzazione) perché scatti la presunzione di conoscenza al momento dell’arrivo previsto . Per il contribuente, l’unica possibilità di difesa in tali casi è dimostrare di non aver mai ricevuto quella posta semplice per cause non imputabili a lui (difficile, a meno di casi di disservizi postali eccezionali).
  • Cass. ord. 28618/2023 (in Dottrina UIPA): ha ribadito i principi sopra menzionati sulla differenza tra notifica diretta e tramite messi, sottolineando che in caso di compiuta giacenza la CAD è sempre dovuta anche per posta diretta, per garantire la conoscibilità . Nello stesso provvedimento, la Cassazione ha evidenziato che quando la consegna è effettuata a persona autorizzata, vige la presunzione di consegna al destinatario e non occorre CAN (come già discusso) . Inoltre, ha confermato che l’effettiva ricezione della CAN non è richiesta, basta l’invio .
  • Cass. Sez. Un. 10012/2021: già analizzata, ha messo un punto fermo sul fatto che la ricevuta di ritorno della CAD va prodotta in giudizio, altrimenti l’ente non ha provato il perfezionamento regolare . Questo ha risolto un contrasto tra chi diceva “basta il primo avviso con l’attestazione del postino che ha inviato la CAD” e chi richiedeva la prova della CAD stessa : le Sezioni Unite hanno optato per la seconda via, a tutela del diritto di difesa.

6. Comportamenti da evitare per il debitore: Nel difendersi, ci sono anche condotte da non tenere: – Non falsificare o alterare gli avvisi o le date. Può sembrare ovvio, ma è successo che qualcuno tentasse di sostenere di aver ritirato tardi l’atto falsificando la data di ritiro o simili: queste sono pratiche illecite che portano a responsabilità penali. – Non contattare il mittente “gridando” nullità senza base: meglio verificare con un legale. Ad esempio, scrivere da soli all’ADER “la notifica è nulla perché non avevo l’avviso di cortesia” sarebbe inutile, perché l’avviso di cortesia non è obbligo di legge. Se invece la notifica è nulla per mancanza CAD, lo si fa valere nel ricorso al giudice, non aspettandosi che l’ADER annulli da sé l’atto (cosa che raramente fa se non costretta). – Non confondere la sospensione feriale dei termini: se i termini per impugnare cadono in agosto (per atti civili/amministrativi), potrebbero essere sospesi dal 1 al 31 agosto. Ma attenzione: in materia tributaria la sospensione feriale non si applica, e neppure per i ricorsi contro sanzioni amministrative (multe) se l’iter è L.689/81. Quindi, chiedere consulenza sull’applicabilità di sospensioni, per non perdere scadenze pensando di avere tempo. Nel 2025, ad esempio, i ricorsi tributari seguono il calendario senza agosto.

Passiamo adesso a una sezione di domande e risposte che sintetizzano molti degli argomenti trattati, chiarendo dubbi frequenti.

Domande frequenti (FAQ) sull’avviso di cortesia e difesa del destinatario

D: L’avviso di cortesia Poste Italiane ha valore legale o è solo informativo?
R: L’avviso di cortesia in sé è principalmente informativo: non è l’atto originale, ma un avviso che ti invita al ritiro. Tuttavia, ha rilievo nel procedimento di notifica perché documenta che un tentativo è stato fatto e che l’atto si trova in giacenza . Non è un atto “giuridico” notificato (non potresti fare ricorso contro l’avviso di cortesia), ma segnala un evento da cui scaturiscono effetti legali – cioè la possibile notifica per compiuta giacenza se non agisci . In altre parole, la sua presenza nel tuo portone implica che la notifica è in corso. Ignorarlo significa lasciar completare la notifica comunque; seguirlo ti permette di leggere l’atto. Quindi non è un atto impugnabile di per sé, ma equivale a una “spia luminosa” di un procedimento legale in atto.

D: Cosa devo fare esattamente appena trovo un avviso di cortesia nella cassetta?
R: Devi innanzitutto leggere bene l’avviso: troverai un codice e l’indicazione dell’ufficio postale/CPD. Annota data e ora (se non stampate). Poi: – Entra nel sito di Poste (o chiama il numero verde indicato) per inserire il codice di tracciamento e vedere se online appare il mittente (il servizio “DoveQuando” di Poste per gli atti giudiziari a volte indica l’ente mittente). Questo ti confermerà se è Agenzia Entrate, un Comune, INPS, ecc .
– Decidi se ritirare di persona o telefonare per la riconsegna. Se hai urgenza di sapere (es. sospetti sia una multa vicina alla scadenza per lo sconto), vai di persona il giorno stesso o successivo all’ufficio indicato. Porta documento e eventualmente l’avviso.
– Se preferisci la consegna a domicilio e puoi aspettare 1-2 giorni, chiama il numero verde (trovi l’indicazione sull’avviso) . L’operatore ti aiuterà a fissare la seconda consegna in una data comoda. Assicurati di poter essere presente quel giorno (altrimenti è meglio andare a ritirare personalmente).
– Segna sul calendario il termine di 10 giorni dal primo tentativo: entro quella data devi aver ritirato o ricevuto il plico, altrimenti il 10° giorno scatta il secondo tentativo e rischi la notifica per compiuta giacenza .
– Una volta ottenuto l’atto, controlla la data di notifica (se consegnato a te, è la data stessa; se l’hai ritirato tu al CPD, è la data di ritiro; se ti arriva al secondo tentativo, sarà quel giorno; se mai lo ritirassi oltre, legalmente sarebbe comunque il 10° giorno dopo il secondo tentativo). Da quella data conta i giorni per eventuali ricorsi o pagamenti.

D: E se sull’avviso c’è scritto un codice che non conosco? Come faccio a sapere se è qualcosa di grave (multa, debito) o no?
R: Puoi utilizzare le tabelle di codici fornite sopra come riferimento rapido. Ad esempio, se vedi iniziare per 670 o 689, sai che è Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione ; se vedi 78 sai che probabilmente è una multa . In generale, i codici 63/65/630/650 indicano INPS (meno urgente di solito di un debito); i codici 7x indicano sanzioni o atti giudiziari; i 67x indicano esattori; i 61x o 12-15 spesso comunicazioni ordinarie. Inoltre molti siti (incluso Poste Italiane stessa) offrono elenchi dei codici più comuni. Se hai dubbi, ricorda comunque questa regola empirica: se ti aspettavi qualcosa (es. hai una causa in corso, hai evaso un pagamento) è probabile che quel codice riguardi proprio quello. In caso di assoluta incertezza, l’unico modo sicuro è ritirare e vedere il contenuto. Tieni conto che attendere non ti rivela il mittente, anzi rischia di ridurre i giorni utili per agire.

D: L’avviso di cortesia può essere lasciato anche per atti inviati da privati (banche, ecc.)?
R: Sì, il portalettere può lasciare un avviso (in quel caso tecnicamente è solo avviso di giacenza, perché Poste non chiama “avviso di cortesia” quelli per raccomandate normali). Alcune aziende private inviano raccomandate AR e, se sei assente, troverai comunque lo scontrino di giacenza. Non conterrà la dicitura “avviso di cortesia” perché quell’espressione è usata soprattutto in ambito atti giudiziari/fiscali. Ma la sostanza è simile: hai una comunicazione da ritirare. Ad esempio, una banca che invia una diffida di pagamento: se non sei in casa, troverai un avviso (bianco) con codice che inizia magari per 612 o 151, etc., e dovrai andare a ritirare in Posta. Quindi non pensare che gli avvisi di cortesia siano solo per le cartelle; può capitare di ricevere un avviso per una lettera di licenziamento, per una disdetta contrattuale o qualsiasi altra cosa importante. La difesa in quei casi è la stessa: ritirare e reagire (es. contestare entro termini). Vale però la pena menzionare che per le comunicazioni esclusivamente private, prive di obbligo di notifica formale, esiste la presunzione di cui all’art.1335 c.c.: in tribunale, ad esempio, una lettera di diffida si presume arrivata se dimostro di averla spedita all’indirizzo giusto, avviso di giacenza compreso . Quindi anche con un privato non puoi eccepire “non l’ho ritirata” come scusa.

D: Se penso che il postino non abbia davvero suonato o abbia lasciato l’avviso in ritardo, posso fare qualcosa?
R: Puoi presentare un reclamo a Poste Italiane (via telefono o online) lamentando il disservizio. Ad esempio, capita di trovare l’avviso di giacenza mentre eri in casa e il postino non ha citofonato; oppure la data indicata è errata. Poste ha procedure di reclamo e potrebbe dare un riscontro disciplinare interno. Ai fini pratici legali, però, questo non incide sulla validità della notifica – purtroppo. La giurisprudenza considera queste irregolarità di fatto come non invalidanti se comunque hai avuto l’avviso. Puoi però accumulare elementi nel caso di contestazioni maggiori: ad es., se vuoi dimostrare che c’è stata negligenza, il reclamo a Poste con eventuale risposta può essere allegato in giudizio per far vedere la cattiva prassi. Ma difficilmente un giudice annullerà un atto perché “il postino non ha suonato”: si tende a dire che comunque l’avviso in cassetta c’era, quindi eri informato. In sintesi: fai reclamo per segnalarlo, magari ottieni scuse o chiarimenti, ma non contare su quello per annullare la notifica.

D: Dopo il secondo tentativo fallito, devo ricevere un altro avviso?
R: Di solito, sì. In base alla legge, dopo il deposito per irreperibilità, il destinatario va avvisato con una raccomandata informativa (CAD). Nel procedimento MOF, può darsi che il primo avviso di cortesia faccia anche da CAD, ma formalmente, dopo il secondo tentativo, l’operatore postale dovrebbe spedire una lettera raccomandata (non necessariamente AR, a volte è raccomandata semplice) al tuo indirizzo dicendo “non è stato possibile consegnare, l’atto è in giacenza presso…”. Questa è la CAN (comunicazione di avvenuta notifica). Se la ricevi – paradosso dei paradossi – significa che non avevi ritirato il plico ma ti arriva l’avviso. Spesso però accade che anche la CAD vada persa o non venga ritirata (perché se sei assente pure quando arriva quella, avrai un secondo avviso di giacenza… un po’ infinito). In ogni caso, la legge dice che la notifica si perfeziona comunque 10 giorni dopo l’invio di quella CAD . Quindi, anche se non l’hai materialmente vista, dal momento in cui la spediscono partono i 10 giorni. Se per assurdo Poste dimenticasse di spedirla, sarebbe un errore grave a tuo favore (notifica nulla se provato). Ma è raro, perché hanno procedure standard.

D: Posso non ritirare affatto l’atto e poi, se subisco conseguenze, dire che “non sapevo nulla”?
R: È un azzardo che sconsigliamo fortemente. Tecnicamente puoi non ritirare, nessuno ti obbliga con la forza. Ma legalmente, come abbiamo spiegato, le notifiche andranno avanti: l’atto sarà considerato notificato e tu avrai perso eventualmente il termine per contestarlo. Arriverai così a subire conseguenze (pignoramenti, iscrizioni a ruolo, condanne passate in giudicato) senza essertene accorto. A quel punto invocare l’ignoranza non ti salverà, perché il mittente esibirà l’avviso di ricevimento con compiuta giacenza e il giudice dirà che la notifica si è perfezionata . Potresti solo appellarti – come già detto – a circostanze eccezionali (malattia grave, forza maggiore) per chiedere una rimessione in termini, ma servono prove robuste e l’esito non è garantito. Nella stragrande maggioranza dei casi, chi non ritira in tempo perde la chance di difesa. Un esempio classico: Tizio non ritira una multa; dopo mesi arriva la cartella esattoriale con l’importo raddoppiato; Tizio non impugna nemmeno quella; un giorno si vede pignorare lo stipendio. Va dall’avvocato, ma è tardi: avrebbe dovuto agire prima. L’ignoranza volontaria di un atto non è tutelata dall’ordinamento. Anzi, l’art.1335 c.c. è spietato: presume che la comunicazione giunta all’indirizzo sia conosciuta, salvo prova di caso fortuito . E la Cassazione esclude che il semplice avviso di giacenza non seguito dal ritiro faccia venir meno quella presunzione (in altri termini, l’avviso di giacenza non è come una lettera tornata indietro: è considerato arrivo all’indirizzo) . Quindi la risposta è: no, non contare su quella scusa.

D: Ho saputo di un atto a mio carico solo perché, ad esempio, mi hanno fermato l’auto o pignorato, senza aver mai visto notifiche: posso oppormi?
R: Sì. In tal caso dovrai contestare la regolarità della notifica degli atti precedenti. Esempio: scopro un fermo auto e non sapevo della cartella. Faccio ricorso al giudice competente (commissione tributaria se era cartella, gdp se multa) sostenendo che la notifica originaria era nulla. Se vinco su questo, l’atto resta annullato oppure vieni rimesso nei termini. Spesso i giudici, se vedono che effettivamente c’è stata una notifica anomala (es. a indirizzo sbagliato), dichiarano nulla la cartella e di conseguenza annullano il fermo. Se invece risulta che fu notificata con compiuta giacenza, di solito danno torto al ricorrente (perché dicono “potevi saperlo, era al tuo indirizzo”). Però, come strategia di ultima spiaggia, quando arrivi alla fase esecutiva, vale sempre la pena far controllare le notifiche a un legale: a volte emergono vizi (l’ente non trova la ricevuta della CAD, oppure c’era un errore nel nome, etc.) che possono ancora salvarti. Tieni comunque conto che non esiste un diritto generale al “secondo appello”: se la notifica è stata correttamente perfezionata a tua insaputa, la legge ti considera responsabile e non c’è rimedio. Pertanto, è molto meglio prevenire arrivando prima, tramite l’avviso di cortesia stesso.

D: L’avviso di cortesia può arrivarmi via email o SMS?
R: Non per le notifiche postali tradizionali (a meno che tu non abbia attivato qualche servizio particolare di Poste Italiane). Tuttavia, come detto, per le notifiche digitali tramite la piattaforma governativa, sì: in quel contesto ti può arrivare un SMS o una notifica sull’App IO che ti avvisa che un atto (multa, atto PA) ti è stato depositato digitalmente . Quello è l’equivalente elettronico dell’avviso di cortesia. Per le raccomandate cartacee, Poste Italiane ha un servizio di tracciatura per cui, se ti registri sul sito, puoi ricevere aggiornamenti (ad esempio email di “oggetto in consegna” se hai collegato la tua utenza alle raccomandate dirette a te). Ma sono funzioni su base volontaria. Di default, l’avviso di cortesia è un pezzo di carta. Diffida invece di email/SMS inaspettati che dicono “c’è una raccomandata per te, clicca qui”: potrebbero essere tentativi di phishing. Poste manda SMS solo se tu hai richiesto servizi di tracking. Dunque, se ricevi un messaggio, verifica sul sito ufficiale di Poste inserendo il codice presente nel messaggio anziché cliccare link sospetti.

D: L’avviso di cortesia può provenire per esempio dall’Agenzia Entrate per un controllo dichiarazione (c.d. avviso bonario)?
R: Sì, in gergo a volte si chiama “avviso di cortesia” anche la comunicazione bonaria dell’Agenzia Entrate (tipo le famose lettere per errori nella dichiarazione redditi). Ad esempio, un Raccomandata R/AR con codice RKE è definita un avviso di cortesia dall’Agenzia delle Entrate per segnalare un’anomalia senza sanzioni . Ma attenzione: quella è proprio una lettera spedita dall’ente (quindi una raccomandata in busta bianca, probabilmente codice 673 o simile) che se non ritirata ha comunque valore di notifica decorsi i 10 giorni. Anche se “bonario”, quell’avviso può contenere termini per aderire a un ravvedimento o fornire chiarimenti. Quindi conviene ritirare anche quelli, perché possono evolvere in atti più seri se ignorati. Diciamo che l’Agenzia Entrate definisce “cortesia” l’avviso RKE perché avvisa il contribuente di un errore formale, ma resta un atto ufficiale sia pur non impositivo immediato.

D: In caso di vizi di notifica, quali sono le sentenze più recenti a mio favore?
R: Ne citiamo alcune rilevanti: – Cass. SS.UU. 10012/2021: ha stabilito che senza ricevuta CAD niente notifica valida , quindi a favore del contribuente se l’ente non ha prova della CAD. – Cass. Sez. V, ord. 4556/2020: ha confermato che l’attestazione dell’ufficiale postale fa fede anche sulla qualità del consegnatario, fino a querela di falso . Questo significa che se il postino scrive “consegnato a familiare”, tu puoi contestarlo solo con querela di falso (difficile). – Cass. Sez. Trib. ord. 27948 del 29/10/2024: in tema di notifica di atti tributari via posta, ribadisce e sintetizza i principi (non ho i dettagli qui, ma è citata come ultima evoluzione del 2024 su questi temi) . – Cass. Sez. Trib. ord. 8597/2025: sembra affermare la nullità di notifica di un avviso di accertamento senza prova di CAD per consegna a terzo (dal riferimento trovato) . Quindi aggiornamento 2025: la linea “CAD necessaria se non consegnato a destinatario” è viva. – Cass. Sez. II, ord. 4898/2023: citata da dottrina per notifica a residente estero (AIRE), ricorda che non si può notificare a indirizzo italiano se persona è all’estero iscritta AIRE – notifica invalida . Quindi per difendersi: se eri residente estero e hanno notificato in Italia, quell’atto è nullo. – Cass. Sez. lavoro, sent. 7718/2024 (Trib. Napoli): dal riferimento in rassegna sembra confermare la presunzione art.1335 c.c. salvo prova contraria . Cioè anche nel lavoro, se la convocazione fu inviata per raccomandata, basta la prova dell’invio a casa per presumere che il lavoratore l’abbia saputa.

In ogni caso, quando ci si difende in giudizio su vizi di notifica, citare le pronunce di legittimità è utile. Le più autorevoli sono le Sezioni Unite 2020 (sulle poste private e sulla CAD) e 2021 (CAD nel fisco). Le più nuove (2024-25) consolidano quei principi.

D: Se l’avviso di cortesia riguarda una multa stradale, quali sono le particolarità?
R: Per le multe dal Codice della Strada notificate via posta, si applica la L.890/82 integralmente. Quindi: avviso di giacenza, CAD obbligatoria se assente, 10 giorni e compiuta giacenza. Il destinatario ha 30 giorni (o 60 se vuole pagare senza ricorso) per ricorrere al GdP o 60 giorni per ricorso al Prefetto. La difesa qui può anche consistere nel richiedere al Comune la relata di notifica. Se non trovano la CAD, la multa può essere annullata (ci sono vari precedenti di GdP che annullano verbali se manca la prova della CAD). Inoltre c’è da dire: la multa se non la ritiri entro 90 giorni dalla notifica diventa titolo esecutivo per la cartella. Quindi l’avviso di cortesia di solito arriverà con codice 788 o simili; se la ignori, ti arriverà la cartella dopo un anno o due con importo raddoppiato. È meglio ritirare e, se la multa è contestabile, fare subito ricorso in 30 giorni, oppure pagarla con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla notifica (che può essere il giorno in cui la ritiri o il decimo giorno dalla CAD). Particolarità: la multa notificata a una persona giuridica (azienda) può essere consegnata a portiere o addetto; in tal caso serve comunque la CAD altrimenti notifica nulla (recentemente Cass. 28497/2017 lo confermava). Quindi come difesa: controllare bene se sul verbale notificato c’è menzione della CAD.

D: Se l’avviso di cortesia riguarda una comunicazione dell’INPS (codice 63xx), devo preoccuparmi di termini?
R: Le comunicazioni INPS spesso non hanno termini perentori di ricorso come le cartelle. Dipende dalla natura: se è un avviso di addebito INPS (che è equiparato a cartella), allora sì, 40 giorni per opposizione. Se è una lettera su pensione, in genere informa di un provvedimento amministrativo contro cui puoi eventualmente fare ricorso amministrativo o giurisdizionale con calma (di solito 3 anni per cause previdenziali). Diciamo che raramente l’INPS invia atti di “cortesia”: manda o atti dovuti (es. avvisi addebito) o informative. In ogni caso ritirare e consultare un patronato/legale del lavoro se la questione è seria (es. richiesta restituzione di somme indebitamente percepite, ecc., che vanno impugnate entro 30 giorni dalla notifica davanti al tribunale del lavoro). Insomma, ogni ente ha le sue regole di ricorso, ma l’importante è sapere dell’atto; poi si può valutare con calma (a differenza di multe e cartelle dove i giorni volano).

Conclusione: L’avviso di cortesia di Poste Italiane, lungi dall’essere un semplice biglietto, è il campanello d’allarme di un procedimento potenzialmente impattante sui tuoi diritti. Difendersi significa essenzialmente essere proattivi: informarsi subito, ritirare l’atto, e se del caso attivare le procedure di tutela (ricorso, pagamento agevolato, ecc.) nei tempi giusti. Significa anche conoscere i propri diritti in materia di notifiche: sapere, ad esempio, che una notifica irregolare può essere contestata e annullata, ma anche che una notifica regolare non perdona la disattenzione.

In questa guida abbiamo evidenziato come la normativa italiana tuteli sì il diritto di difesa del destinatario (richiedendo avvisi, raccomandate, prove documentali di ogni passaggio) , ma al tempo stesso fornisca al mittente strumenti efficaci per perfezionare la notifica anche in caso di mancata cooperazione del destinatario (compiuta giacenza dopo un certo tempo) . Il punto di equilibrio è questo: chi riceve un avviso di cortesia ha l’onere di attivarsi con diligenza, pena il sacrificio delle proprie facoltà di reazione. Dal lato suo, la Pubblica Amministrazione (o altro notificante) deve seguire pedissequamente le regole di notifica; se sgarra, il destinatario può far valere quelle irregolarità a proprio vantaggio, ma solo in sede e momento opportuno (tipicamente davanti a un giudice e entro termini per impugnare).

Per gli avvocati: ciò significa che quando assisistete un cliente destinatario di atti, controllare sempre le notifiche – spesso è lì che si trova una via d’uscita. Per i privati cittadini ed imprenditori: significa curare la propria posizione (tenere aggiornata la residenza, delegare qualcuno al ritiro posta se si è via, aprire la porta al postino quando possibile, etc.) e non trascurare mai un segnale di possibile problema legale/economico. In caso di dubbio, meglio ritirare un’innocua lettera commerciale che rischiare di perdere una causa perché non si è ritirato un atto giudiziario.

Ricordiamo infine un principio fondamentale affermato anche dalla Corte Costituzionale: il sistema delle notifiche deve sempre garantire al notificatario una effettiva possibilità di tempestiva conoscenza dell’atto, compatibilmente con un ragionevole bilanciamento col dovere di provvedere alle proprie cose . L’avviso di cortesia va proprio in questa direzione: è un di più per favorire la conoscenza. Sfruttiamolo dunque a nostro vantaggio, usandolo come strumento di difesa (il che in concreto vuol dire: cogliere l’opportunità di sapere e reagire).

Fonti: Abbiamo citato le principali normative di riferimento e numerose pronunce giurisprudenziali (Cassazione e dottrina specialistica) fino al 2025 per corroborare ogni affermazione. In particolare, le fonti istituzionali come il D.P.C.M. 58/2020 sulle notifiche digitali , l’art.8 L.890/82 come modificato , e le decisioni delle Sezioni Unite costituiscono i pilastri normativi. Per gli esempi pratici e i codici ci siamo avvalsi di guide autorevoli (Avvocato360, PianoDebiti, 4Tax, ecc.) . Quanto alle strategie di difesa, esse discendono dall’applicazione di tali norme e sentenze alla prospettiva del destinatario, con particolare attenzione ai debitori di somme (multe, tasse) che sono i casi più frequenti in cui l’avviso di cortesia entra in gioco.

In conclusione, “come difendersi” dall’avviso di cortesia significa, in definitiva, difendersi consapevolmente dagli atti che ci vengono notificati, sfruttando a nostro favore ogni garanzia procedurale ma senza abusare di stratagemmi dilatori privi di fondamento. Conoscere le regole del gioco – ora lo sappiamo – è il primo passo per giocare bene le proprie carte. E in questo, speriamo che la presente guida avanzata sia stata utile a fare luce su ogni angolo della scacchiera notificatoria.

Fonti

  • Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023
  • Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 8597 del 1 aprile 2025
  • Tribunale lavoro Napoli sentenza n. 7718 del 14 novembre 2024

Hai trovato nella tua cassetta della posta un avviso di cortesia di Poste Italiane e non sai cosa significa? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai trovato nella tua cassetta della posta un avviso di cortesia di Poste Italiane e non sai cosa significa?
Vuoi capire se ha valore legale, se interrompe i termini di decadenza e come puoi difenderti?

👉 Prima regola: distingui l’avviso di cortesia dalla notifica ufficiale. Solo quest’ultima produce effetti legali: l’avviso di cortesia da solo non ha alcun valore.


⚖️ Cos’è l’avviso di cortesia

  • È un semplice preavviso lasciato dal postino quando non trova il destinatario a casa;
  • Serve a informare che c’è un atto (notifica, raccomandata, cartella esattoriale) in giacenza presso l’ufficio postale;
  • Non è una notifica valida di per sé: la notifica si perfeziona solo con il deposito e i termini di giacenza.

📌 Cosa NON è l’avviso di cortesia

  • Non interrompe i termini di prescrizione o decadenza;
  • Non ha valore legale se manca la notifica dell’atto principale;
  • Non costituisce prova dell’avvenuta consegna;
  • Non sostituisce la relata di notifica o l’avviso di ricevimento.

🔍 Perché arrivano contestazioni legate agli avvisi di cortesia

  • Atti mai effettivamente notificati ma fatti risalire all’avviso di cortesia;
  • Cartelle esattoriali, multe o accertamenti che si pretende siano divenuti definitivi perché non impugnati;
  • Disallineamenti tra la relata di notifica e la realtà dei fatti (assenza di consegna, errori nell’indirizzo, mancata affissione).

🧾 Documenti utili per difendersi

  • L’avviso di cortesia trovato nella cassetta postale;
  • Copia della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento;
  • Atti ricevuti successivamente collegati alla notifica;
  • Eventuali prove di assenza o irregolarità (es. residenza diversa, mancata compiuta giacenza).

🛠️ Strategie di difesa

  • Contestare che l’avviso di cortesia equivalga a una notifica valida;
  • Verificare eventuali vizi di notifica (indirizzo sbagliato, firme illeggibili, assenza di avviso di deposito);
  • Eccepire la decadenza o prescrizione se l’atto non è stato regolarmente notificato;
  • Richiedere accesso agli atti per ottenere copia della relata di notifica;
  • Presentare ricorso al giudice competente (tributario, civile o amministrativo) entro i termini;
  • Difesa penale mirata se si contesta una falsa attestazione di notifica.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la documentazione di notifica e gli avvisi di cortesia;
📌 Verifica la validità della notifica e i termini di decadenza;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi;
⚖️ Ti assiste davanti ai giudici tributari, civili o amministrativi;
🔁 Suggerisce strategie preventive per gestire correttamente eventuali nuove notifiche.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e procedure esecutive;
✔️ Specializzato in difesa da notifiche irregolari e vizi di forma;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

L’avviso di cortesia di Poste Italiane non è una notifica valida e non ha valore legale. Se l’Agenzia delle Entrate o un ente pubblico fondano pretese su un avviso di cortesia, la contestazione può essere facilmente smontata.
Con una difesa mirata puoi far valere i tuoi diritti, evitare cartelle o atti illegittimi e far cadere decadenze e prescrizioni.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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