Quali Sono Le Sanzioni Per Il Versamento In Ritardo Dell’irpef?

Hai versato l’IRPEF in ritardo o stai temendo di non riuscire a rispettare la scadenza? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate applica automaticamente sanzioni e interessi di mora calcolati in base ai giorni di ritardo. Tuttavia, la normativa consente di ridurre le sanzioni ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Quando scattano le sanzioni per il versamento tardivo dell’IRPEF
– Se il pagamento avviene oltre la scadenza ordinaria stabilita dalla legge
– Se il saldo o l’acconto IRPEF non viene versato entro i termini previsti
– Se il contribuente non utilizza i canali telematici obbligatori per il versamento (F24 online)
– Se gli importi risultano inferiori a quanto dovuto per errori di calcolo o omissioni

Sanzioni previste per il versamento in ritardo
– 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni
– 1,5% se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza
– 1,67% se il pagamento avviene entro 90 giorni
– 3,75% se il pagamento avviene entro 1 anno
– 4,29% se il pagamento avviene oltre 1 anno ma entro 2 anni
– 5% se il pagamento avviene dopo 2 anni o non viene effettuato affatto
– Oltre alla sanzione, sono sempre dovuti gli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo

Come ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso
– Versare spontaneamente l’imposta dovuta prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un atto di contestazione
– Calcolare la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo
– Aggiungere gli interessi di mora al tasso legale in vigore
– Utilizzare il modello F24 con i codici tributo corretti
– Conservare la ricevuta telematica del pagamento come prova

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Verificare la correttezza del calcolo delle sanzioni applicate
– Assistere il contribuente nella gestione del ravvedimento operoso
– Contestare eventuali atti dell’Agenzia delle Entrate che applichino sanzioni sproporzionate
– Difendere il contribuente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in caso di accertamenti
– Tutelare il patrimonio personale da aggravi fiscali indebiti

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– La riduzione significativa delle sanzioni tramite ravvedimento operoso
– L’annullamento di sanzioni non dovute o calcolate in modo errato
– La sospensione delle eventuali procedure di riscossione avviate
– La certezza di regolarizzare la propria posizione fiscale pagando solo quanto previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: il ravvedimento operoso è possibile solo finché non ricevi un avviso di accertamento o di liquidazione. Agire tempestivamente è fondamentale per ridurre al minimo le sanzioni.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario – spiega quali sono le sanzioni per il versamento tardivo dell’IRPEF e come ridurle grazie agli strumenti previsti dalla legge.

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Introduzione

Il versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) deve avvenire entro termini prestabiliti dalla legge: in genere il saldo e il primo acconto si pagano entro il 30 giugno (spostato al 1° luglio 2024 per effetto di circostanze eccezionali) e il secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. In caso di ritardo nei pagamenti, al contribuente debitore sono applicate sanzioni amministrative e interessi di mora. Le sanzioni sono calcolate percentualmente sull’imposta non versata o versata in ritardo, mentre gli interessi – pari al tasso legale – decorrono giorno per giorno dalla data di scadenza fino alla data del pagamento effettivo. Negli anni 2024-2025 la disciplina delle sanzioni è stata oggetto di importanti novità legislative: la riforma sanzionatoria (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87) ha infatti ridotto le aliquote di base per i tributi erariali (tra cui l’IRPEF) dal 30% al 25%, e ha modificato le soglie di ravvedimento operoso . La guida che segue, aggiornata ad agosto 2025 con fonti ufficiali e giurisprudenza recente, approfondisce le regole sulle sanzioni per i versamenti tardivi di IRPEF, illustra il funzionamento del ravvedimento operoso e delle misure di definizione agevolata, e fornisce esempi pratici e tabelle riassuntive per rendere chiari i calcoli e le differenze a seconda del tipo di ritardo.

Inquadramento normativo di base

La disciplina delle sanzioni tributarie di carattere amministrativo è contenuta principalmente nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (per le dichiarazioni) che hanno riformato il sistema sanzionatorio tributario. In particolare:

  • Art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (sanzioni per tributi erariali): definisce le violazioni relative a “omessi o tardivi versamenti” di imposte dovute, stabilendone le sanzioni ed i criteri di riduzione tramite ravvedimento operoso (modificato dal D.Lgs. 87/2024). Fino al 31 agosto 2024 la sanzione ordinaria per il tardivo/omesso versamento era del 30% dell’imposta non versata (ridotta al 15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni, e ulteriormente ridotta “per ogni giorno” se entro 15 giorni). Dal 1° settembre 2024 la stessa disciplina prevede che la sanzione ordinaria sia ridotta al 25% (e al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza) .
  • Interessi di mora: sono calcolati ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997 (richiamato dal D.Lgs. 472/1997) che stabilisce che, in caso di versamento tardivo, devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma dovuta per il periodo di ritardo . Il tasso di interesse legale viene aggiornato annualmente (per il 2025 è del 2% annuo ). Gli interessi si maturano giorno per giorno, dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di pagamento . Dal punto di vista fiscale gli interessi di mora non sono deducibili come costi o spese di esercizio ; questo profilo è spesso sottolineato nella prassi (vedi ad es. Agenzia Entrate, ris. 59/E/2021).
  • Statuto del contribuente (L. 212/2000): si ricordano il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e il principio di legalità delle sanzioni (art. 23 Cost.), che influenzano l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori; l’art. 7 dello Statuto prevede inoltre che le sanzioni siano proporzionali e stabilite per legge .

In sintesi, l’impresa o il privato che abbia versato IRPEF in ritardo deve calcolare la sanzione come quota percentuale dell’imposta non versata a tempo, aggiungere gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo, e versare il tutto con modello F24 utilizzando i codici tributo dedicati. In caso di omesso versamento (cioè il mancato versamento totale dell’imposta) vale lo stesso regime: la sanzione ordinaria standard, se la situazione rimane incontrollata, sarà pari al 25% (30% in vigore prima del 1.9.2024) dell’importo dovuto, oltre interessi e spese di riscossione.

Sanzioni ordinaria e riduzioni in caso di ritardo

Regime 2019‑2024 (precedente riforma)

Fino al 31 agosto 2024, la normativa prevedeva per i tributi erariali (IRPEF compresa) le seguenti aliquote di base:

  • Ritardo fino a 90 giorni dalla scadenza originaria: sanzione pari alla metà di quella ordinaria, cioè il 15% dell’imposta non versata. Questa aliquota può essere ulteriormente frazionata in caso di ravvedimento entro 14 giorni (scorporata in 0,1% al giorno, per un massimo di 1,5% in due settimane).
  • Ritardo oltre 90 giorni: sanzione ordinaria del 30% dell’imposta dovuta .
  • Omesso versamento completo (dichiarazione presentata ma imposta non versata affatto): dal punto di vista sanzionatorio si equipara al tardivo oltre 90 giorni, per cui la sanzione è anch’essa del 30% sul tributo.

A questi valori si applicava il ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/97): più il versamento ritardato avveniva in anticipo rispetto ai termini ordinari o rispetto alla notifica di un atto d’accertamento, minore era la sanzione effettiva . Per esempio, entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione era dell’1/15 del 15% (circa 0,10% per giorno), tra il 15° e il 30° giorno era dell’1,5% (1/10 del 15%), tra 31 e 90 giorni era dell’1,67% (1/9 del 15%), e così via (vedi tabella sotto).

La disciplina precedente era quindi molto sfumata:

Giorni di ritardo (da scadenza)Sanzione ordinariaSanzione in caso di ravvedimento operosoCodice tributo F24 sanzione*
Entro 14 giorni15% dell’imposta0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)8912 (dal 2023) **
15–30 giorni15%1,5% (1/10 del 15%)8912
31–90 giorni15%1,67% (1/9 del 15%)8912
91 giorni – 1 anno30%3,75% (1/8 del 30%)8912
Entro 2 anni30%4,29% (1/7 del 30%)8912
Oltre 2 anni30%5,00% (1/6 del 30%)8912

*Nel ravvedimento operoso, dal 2014 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione codici tributo specifici per l’iscrizione delle sanzioni ridotte (il codice 8912 “Sanzioni per tardiva o omessa dichiarazione/omesso versamento dei tributi” è utilizzato per i versamenti degli enti impositori statali). Gli interessi vanno versati con il codice 1990 (per i tributi erariali) o simili.

Nuovo regime (dal 1° settembre 2024)

La riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024) ha mantenuto la struttura generale del ravvedimento ma ha ridotto le aliquote di base per i tributi erariali dal 30% al 25% . Ciò significa:

  • Ritardo fino a 90 giorni: la sanzione ordinaria pari alla metà del 25%, cioè 12,5% dell’imposta (anziché il 15% precedente). In pratica se entro 90 giorni il contribuente ravvede, pagherà al massimo il 12,5%. Anche qui, entro 14 giorni la sanzione è ulteriormente frazionata giornalmente: 0,0833% (1/12 del 1%) per ciascun giorno di ritardo, fino al limite di 1,166% in due settimane .
  • Ritardo oltre 90 giorni: la sanzione ordinaria diventa il 25% dell’imposta dovuta (invece del 30% pre-riforma) .
  • Le riduzioni previste dal ravvedimento operoso si riflettono proporzionalmente: per i ritardi più lunghi, per esempio, fino a un anno la sanzione ravvedibile massima è pari a 3,125% (1/8 del 25%), e oltre l’anno diventa 3,57% (1/7 del 25%) .

La tabella sottostante riassume le percentuali aggiornate per violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

Giorni di ritardo (da scadenza)Sanzione ordinaria post-1/9/24Sanzione ravvedimento operoso (ridotta)
Entro 14 giorni12,5%0,0833% per ogni giorno di ritardo (max 1,166%)
15–30 giorni12,5%1,25% (1/10 del 12,5%)
31–90 giorni12,5%1,39% circa (1/9 del 12,5%)
91 giorni – 1 anno25%3,125% (1/8 del 25%)
Oltre 1 anno25%3,57% (1/7 del 25%)

Rimangono fermi gli interessi legali giornalieri da aggiungere alla sanzione. Si noti che la riforma ha eliminato lo scaglione intermedio fra uno e due anni: il ravvedimento “biennale” è stato accorpato a quello annuale, per cui oltre un anno vale sempre l’aliquota 3,57%. Inoltre, dal 1° settembre 2024 è stato introdotto il cumulo giuridico: in caso di plurime violazioni (omessi/ritardati versamenti di più tributi o scadenze), è possibile applicare come base unica il cumulo giuridico anziché sommare sanzioni separate .

Effetti della nuova disciplina sulle IRPEF

In pratica, per il contribuente questo significa che dopo il 1° settembre 2024 le sanzioni per i ritardi nell’IRPEF sono meno onerose rispetto al passato. Ad esempio: se entro 90 giorni si ravvede, la sanzione ridotta è al massimo il 12,5% (anziché il 15%), e se entro 14 giorni è lo 0,0833% al giorno (anziché 0,10%). Se, invece, il versamento ritardato supera i 90 giorni, la sanzione ordinaria cala dal 30% al 25%. L’abrogazione della differenza tra oltre uno e due anni significa poi che non esistono più casi in cui la sanzione ravvedibile salirebbe al 5%: la massima aliquota di ravvedimento è ora il 3,57%. Tale riduzione percentuale è prevista dalla delega fiscale (L. 111/2023, art. 20) e si applica a tutti i tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle Entrate .

ATTENZIONE ai termini: le nuove regole si applicano solo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi. Per ritardi relativi a scadenze anteriori non si può beneficiare delle aliquote ridotte. Ad esempio, come chiarito dalla prassi e dalla giurisprudenza, se un contribuente aveva scadenze IRPEF entro il 30/6/2024 (o con proroga al 31/7/2024) e ravvede nei mesi successivi, si applicheranno ancora le regole pre-riforma (sanzione piena 30%, ravvedimento semplificato 15% entro 90 giorni, etc.) . Solo per le violazioni “commesse” (ovvero innescate) dal 1.9.2024 in poi si applicano le nuove percentuali più basse.

Tassi di interesse legale

Dal punto di vista del computo complessivo, la sanzione va integrata con gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo (per il 2025 pari al 2%) . Gli interessi vanno calcolati giorno per giorno sull’importo dell’imposta non versata, da quello successivo alla scadenza originaria fino al giorno del pagamento. Ad esempio, per €1.000 di IRPEF dovuta ritardata di 10 giorni con tasso d’interesse 5%, l’interesse da versare sarebbe circa 1,37€ (0,05/365×1.000×10), oltre alla sanzione per ravvedimento (nel caso 10 giorni = 0,08%/giorno, cioè 0,8% = €8,00 a titolo di sanzione). Gli interessi vanno inseriti sul modello F24 col codice tributo 1990 (Interessi sospesi ex ravvedimento e altri interessi) o con codici analoghi dedicati alle somme dovute per ravvedimento operoso.

Principali meccanismi di regolarizzazione volontaria

Nel nostro ordinamento il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione irregolare senza attendere atti dell’Amministrazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) o, in presenza di atti già notificati, avvalendosi di misure agevolate (cosiddetta definizione agevolata o “rottamazione”). Di seguito i profili salienti di questi istituti.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente di sanare tempestivamente violazioni tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Le condizioni fondamentali sono:

  • Tempestività: il contribuente deve versare le imposte non versate (o insufficientemente versate) prima che l’Agenzia delle Entrate gli notifichi un avviso di irregolarità, liquidazione o accertamento relativo a quelle stesse somme. In altre parole, non deve essere già iniziato un accertamento formale nei confronti del tributo irregolare . Se è già partito l’accertamento l’opportunità si perde, salvo successivamente utilizzare strumenti come il ravvedimento speciale (art. 13-bis, D.L. 471/97) se previsto.
  • Pagamenti delle somme dovute: il contribuente deve provvedere al versamento integrale di quanto dovuto (imposta, sanzione ridotta, interessi e eventuali altri oneri) tramite mod. F24, compilando i codici tributo relativi (es. 4033 per acconto IRPEF, 4001 per saldo IRPEF, 1990 per interessi, 8912/8907 per sanzioni, etc.).
  • Apertura dei termini di ravvedimento: con la riforma 2024 è stata confermata la possibilità di ravvedersi in più modalità. In particolare:
  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione ridotta allo 0,0833% giornaliero (fino all’1,166% massimi per 14 gg).
  • Ravvedimento breve (15-30 giorni): sanzione fissa 1,25% .
  • Ravvedimento intermedio (31-90 giorni): sanzione 1,39% .
  • Ravvedimento entro 1 anno: sanzione 3,125% .
  • Ravvedimento oltre 1 anno: sanzione 3,57% .

Il ravvedimento permette dunque di dimezzare le sanzioni previste per il tardivo versamento (in precedenza dal 15% al 12,5% fino a 90 giorni) e di applicare aliquote minime per ritardi molto brevi. In ogni caso, la fruizione del ravvedimento è subordinata all’assenza di atti notificati e all’aver versato tutto il dovuto. La legge non consente ravvedimenti “parziali” per errore di calcolo (il versante deve essere totali sulle somme per le quali si ravvede), salvo specifiche eccezioni (vedi ravvedimento “in determinata percentuale” per gli ISA). Non si possono utilizzare entrambi i regimi (ordinario/straordinario) per la stessa violazione.

Dal punto di vista pratico, il contribuente che si accorge del ritardo deve:
1. Calcolare l’imposta e le sanzioni ridotte spettanti secondo i giorni di ritardo.
2. Calcolare gli interessi legali maturati (giorno per giorno) sul tributo.
3. Compilare un F24 indicando i codici tributo per imposta, interessi e sanzioni (codici 4033, 4001 o 4034 per IRPEF, 1990 per interessi, 8907 o 8912 per sanzioni, ecc.).
4. Versare la somma dovuta entro i termini del ravvedimento (per beneficiare della sanzione ridotta, il versamento stesso vale come richiesta di ravvedimento).

Le tabelle indicate in precedenza (nelle sezioni “Regime 2019-2024” e “Nuovo regime”) forniscono i riferimenti utili per determinare la sanzione in ragione del ritardo. Nell’appendice in basso troverete un esempio concreto con calcolo numerico di sanzioni e interessi per scenari comuni.

Definizione agevolata delle sanzioni

Oltre al ravvedimento, esistono strumenti di definizione agevolata delle violazioni tributarie, che consistono nel pagamento di importi ridotti (percentuali abbattute) rispetto a quelli ordinariamente dovuti, di regola in contesti di accertamento, contenzioso o cartelle. In particolare:

  • Saldo e stralcio / Rottamazione cartelle: se il tributo omesso è già stato iscritto a ruolo (cartella esattoriale notificata), il contribuente può aderire alle misure di definizione agevolata (“rottamazione ter/quater” o “saldo e stralcio” dei carichi fiscali) che consentono di pagare solo l’imposta dovuta + una piccola percentuale di sanzioni e interessi (ad esempio, nel rottamazione i carichi fino al 2017 vedevano la sanzione ridotta quasi a zero). Tuttavia queste misure sono temporanee e soggette a requisiti reddituali.
  • Definizione agevolata in sede di accertamento/concordato: nell’ambito di avvisi di accertamento o di adesione/concordato/conciliativo, l’art. 15-bis D.L. 193/2016 (c.d. Lodo Conte) consente di versare la sanzione ridotta al 16,67% della somma dovuta (1/6 del 100%) più interessi, se si definisce l’accertamento mediante accordo.
  • Autotutela tributaria: a volte (come nella recente Cass. n. 30051/2024) si ribadisce che, in casi di annullamento parziale di atti impositivi, il contribuente può avvalersi delle definizioni agevolate di sanzioni previste dalla legge (ad es. L. 212/2000 art. 6-bis) . In sostanza, in contesto contenzioso, si possono applicare normative speciali di riduzione su richiesta.

In sintesi, il ravvedimento operoso resta lo strumento principale per chi vuole regolarizzare prima di subire contestazioni. La definizione agevolata (rottamazione) è riservata al debitore che si trova in situazione di riscossione forzata o in contenzioso. Entrambe le soluzioni permettono di alleggerire l’onere delle sanzioni, ma hanno regole e termini specifici che vanno valutati caso per caso (ad es. scadenze delle istanze di adesione, vincoli sui documenti, ecc.).

Società di persone e di capitali: aspetti particolari

Sebbene l’IRPEF sia l’imposta sui redditi delle persone fisiche, i concetti qui descritti si applicano analogamente ai tributi sui redditi d’impresa. In particolare:

  • Società di persone (SN, SAS, società semplici, etc.): i redditi prodotti dalla società di persone sono «trasparenti» e vengono imputati direttamente ai soci, i quali li dichiarano nella propria IRPEF. Di conseguenza, eventuali ritardi nel versamento di acconti o saldi di IRPEF dovuti dai soci (per quote di reddito societario) sono sanzionati come sopra. In pratica, le violazioni fiscali di una società di persone si traducono in violazioni IRPEF dei soci. La società di persone stessa, inoltre, è soggetta a IRAP e a IVA se applicabile, con sanzioni e ravvedimento analoghi. Le modalità di calcolo non cambiano: ad esempio una srl può versare in ritardo IRES al 25% (prima 30), mentre un socio di una snc che non versa la propria quota di IRPEF subisce sanzioni IRPEF. Tutte le riduzioni e le percentuali viste valgono «per persona fisica» o per tributi propri (l’IRAP di società di persone segue le stesse regole erariali).
  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l., cooperative, etc.): sono soggette all’IRES anziché all’IRPEF. L’omesso o tardivo versamento IRES è disciplinato in modo analogo: fino al 31.8.2024 la sanzione ordinaria era del 30%, ridotta al 15% entro 90 gg; dal 1.9.2024 passa al 25% (con analoga riduzione al 12,5% entro 90 gg) . L’interesse di mora per IRES è anch’esso legale e non deducibile. In genere, dai profili sanzionatori di IRES non si discosta nulla di rilevante rispetto all’IRPEF. Le società di capitali presentano altri adempimenti (Modello Redditi SC, bilancio, IVA, IRAP) con sanzioni proprie, ma il versamento tardivo delle imposte sui redditi segue la logica illustrata per l’IRPEF. In sintesi: nel calcolo delle sanzioni per le società di capitali si applicano le stesse percentuali di ravvedimento previste per IRPEF .

Dichiarazioni omesse o infedeli

Va inoltre ricordato che, se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi (o la presenta oltre i 90 giorni), si innescano sanzioni specifiche: per omessa dichiarazione delle imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP) la sanzione base scende ora al 70% (era 90%) della maggiore imposta determinata . Per infedeltà dichiarativa (minor imponibile o maggiore perdita) l’aliquota è anch’essa il 70% (prima 90%). Queste sanzioni sono calcolate a parte e possono intersecarsi con i casi di omesso versamento; il ravvedimento operoso resta valido anche per sanare tardività di dichiarazione se la violazione è entro i termini consentiti (entro 90 gg dalla scadenza). In ogni caso il focus di questa guida resta le sanzioni sul versamento tardivo di IRPEF, ipotesi che presuppone almeno la dichiarazione presentata.

Q&A e FAQ

D: Che differenza c’è fra sanzione ordinaria e ridotta (ravvedimento)?
R: La sanzione ordinaria è quella prevista dalla legge se il versamento avviene in ritardo senza rettifica spontanea. Ad esempio, se dopo oltre 90 giorni dalla scadenza si versa tardivamente IRPEF senza essere corsi al ravvedimento, si applica il 25% (dal 1.9.2024) dell’imposta dovuta. La sanzione ridotta (ravvedimento) si applica se si effettua il versamento spontaneamente entro i termini del ravvedimento, riducendo la percentuale (vedi le tabelle precedenti). Il vantaggio del ravvedimento è proprio quello di pagare meno: ad es. entro 14 giorni la sanzione è dello 0,083% al giorno anziché 12,5%.

D: Cosa succede se pago l’imposta in ritardo senza ravvedermi?
R: Se non si applica formalmente il ravvedimento ma semplicemente si paga in ritardo (ad es. oltre i termini ma senza utilizzare i codici tributo del ravvedimento), l’Agenzia lo considera in genere come tardivo “ordinario” e può recuperare la differenza di sanzione. È sempre consigliabile compilare correttamente il modello F24 con i codici specifici (es. 8912/8907) per sanare con il ravvedimento; altrimenti si rischia che l’ufficio non riconosca la modalità volontaria e applichi la sanzione piena e pregiudizi il diritto al ravvedimento stesso.

D: Gli interessi si pagano sempre, anche con ravvedimento?
R: Sì. Anche se con il ravvedimento si paga una sanzione ridotta, gli interessi legali vanno sempre corrisposti per intero per i giorni di ritardo. Ipotizzando un ritardo di 20 giorni, si pagheranno sanzioni ridotte e interessi accumulati su quei 20 giorni. Gli interessi non possono essere soggetti a ravvedimento diverso e devono essere inseriti nel F24 con codici tributo dedicati (di solito 1990 per imposte dirette).

D: Che succede se ricevo un accertamento per omesso versamento?
R: Se entro 90 giorni dalla scadenza si ravvede e presenta spontaneamente il versamento, non viene mai notificato alcun atto. Se invece l’ufficio emette un avviso di irregolarità o un accertamento (o se la scadenza è già scaduta da >90 gg), allora ormai non si può più applicare il ravvedimento “sprint/breve”, ma eventualmente si può fare il ravvedimento “lungo” fino a 1 anno (sanzione 3,75% prima e 3,125% dopo la riforma) oppure ricorrere a definizioni agevolate se proposte (es. rottamazione, saldo e stralcio). Se si riceve una cartella esattoriale in cui è stato iscritto il debito, senza avere pagato nulla o avendo pagato solo in parte, si potrà aderire alla rateizzazione e alle misure di definizione agevolata (rottamazione) previste dalla legge in vigore.

D: Quali sentenze recenti riguardano queste sanzioni?
R: La giurisprudenza si è recentemente occupata del ravvedimento e del rimborso delle sanzioni. Cass. civ. n. 6108/2016 aveva stabilito che le sanzioni pagate con ravvedimento non si possono rimborsare, equiparando il ravvedimento ai condoni e ritenendo che il pagamento volontario implicasse un “riconoscimento” della violazione . Questa linea è stata più volte confermata (Cass. n. 28844/2020, n. 23177/2010 per altre fattispecie). Tuttavia, in primo semestre 2024 una Cassazione (Cass. n. 2518/2024 del 26.1.2024) ha parzialmente aperto al rimborso delle sanzioni versate in eccesso in caso di errore formale essenziale nel ravvedimento . In generale, restano fermi i principi di legalità delle sanzioni e di proporzionalità: le sanzioni per versamento tardivo restano obbligatorie fino a prova contraria (ad es. Cass. n. 2950/2025 ha ribadito il principio del favor rei in senso lato, pur su altri temi). Le massime recenti invitano il legislatore e l’Amministrazione a non applicare il ravvedimento per violazioni meramente formali prive di danno erariale e sottolineano la natura deflativa del ravvedimento (favor del contenzioso). Per un approfondimento: Cass. civ., Sez. V, 26/1/2024 n. 2518 (sul rimborso delle sanzioni da ravvedimento), Cass. civ., Sez. V, 30/3/2016 n. 6108 e Cass. Sez. V, 16/12/2020 n. 28844 (su irretroattività delle sanzioni). Le sentenze delle Corti Tributarie e del Consiglio di Stato dedicano ampio spazio al calcolo delle sanzioni e al regime del ravvedimento.

Tabelle riepilogative e simulazioni

  1. Tabella riepilogativa delle sanzioni IRPEF: per chiarezza, riassumiamo in un’unica tabella le aliquote di sanzione applicabili ai ritardi nei versamenti IRPEF, prima e dopo la riforma del 2024:
Ritardo (giorni)Sanzione ordinaria (fino al 31/8/2024)Sanzione ravvedimento * (fino al 31/8/2024)Sanzione ordinaria (dal 1/9/2024)Sanzione ravvedimento * (dal 1/9/2024)
≤ 90 giorni15% dell’imposta (ridotta a 12,5%)0,1% per ogni giorno (fino all’1,4%)12,5% (metà del 25%)0,0833% per giorno (fino all’1,166%)
91–365 giorni30%3,75% (1/8)25%3,125% (1/8 di 25%)
366–730 giorni30%4,29% (1/7)25%3,57% (1/7 di 25%)
> 730 giorni30%5,00% (1/6)25%3,57% (1/7 di 25%, nessun ulteriore scaglione)

() Ravvedimento operoso*: le aliquote “ravvedimento” si riferiscono alla sanzione finale da pagare, in aggiunta agli interessi di mora. Con la riforma 2024, tra 366 e 730 giorni non esiste più la maggiorazione al 5%: anche oltre 2 anni resta 3,57%.

  1. Esempi di calcolo pratico: supponiamo un contribuente che doveva versare €2.000 di IRPEF in scadenza al 30 giugno, ma lo versa in ritardo. Vediamo tre casi:
  2. Esempio 1: Versamento entro 10 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint):
    Sanzione = 0,0833% × 10 = 0,833% ⇒ €2.000 × 0,00833 ≈ €16,67.
    Interessi (tasso 5%): 0,05/365 × 2.000 × 10 ≈ €2,74.
    Totale da pagare: €2.019,41 (es. €2.000 + €16,67 + €2,74).
  3. Esempio 2: Versamento dopo 60 giorni (ravvedimento intermedio):
    Sanzione = 1,39% del 2.000 (dal 1.9.2024) ≈ €27,80.
    Interessi: 0,05/365 × 2.000 × 60 ≈ €16,44.
    Totale: €2.044,24.
  4. Esempio 3: Versamento dopo 120 giorni (oltre 90 gg, ravvedimento “annuale” o tardivo ordinario):
    Sanzione = 25% di 2.000 = €500,00 (o, se entrambi i criteri convenissero, al massimo questa).
    Interessi: 0,05/365 × 2.000 × 120 ≈ €32,88.
    Totale: €2.532,88.

Questi esempi mostrano che gli interessi legali, pur importanti, sono spesso modesti rispetto alle sanzioni: superati i 90 giorni il risparmio maggiore si ottiene con la riduzione del 25% al 12,5% (se si rientra entro 90 giorni).

  1. Sintesi Q&A in tabella:
DomandaRisposta sintetica
Quando si applica la sanzione ridotta?Quando il contribuente versa le somme dovute spontaneamente prima di ricevere un atto di accertamento. A seconda dei giorni di ritardo si calcola con aliquota ridotta (ravvedimento) .
Qual è la sanzione standard se pago dopo 90 giorni?Pari al 25% dell’imposta dovuta (prima del 1.9.2024 era il 30%). Se si rientra nei termini del ravvedimento (entro 1 anno) la si riduce all’1/8 di 25% (3,125%) .
Gli interessi si rimborsano?No: gli interessi legali non si rimborsano. Anzi, l’Agenzia li calcola esattamente e li richiede anche in caso di ravvedimento. Gli interessi di mora non sono deducibili ai fini IRPEF .
Cosa rischia un debitore inadempiente?Se non regolarizza, l’Agenzia notificherà avvisi e cartelle (con sanzioni piene al 25/30%). Seguiranno fermi amministrativi e ipoteche. È quindi bene ravvedersi al più presto per contenere i costi.
Differenze per cedolare secca o altre imposte?La cedolare secca e imposte sostitutive hanno proprie aliquote sanzionatorie (ad es. 60% dal 2024). L’IRPEF segue le regole generali illustrate. IVA, IRAP e tributi locali hanno normative analoghe richiamate dall’art.13.

Conclusioni

Le sanzioni per il versamento in ritardo dell’IRPEF dipendono essenzialmente dai giorni di ritardo e dalla tempestività con cui il contribuente cerca di rimediare. Dopo la riforma del 2024 il regime è diventato leggermente più favorevole (sanzioni di base ridotte dal 30% al 25%, con corrispondente ribasso del ravvedimento). Tuttavia, anche con le aliquote più basse l’onere di tardare i versamenti è considerevole, pertanto è sempre consigliabile versare nei termini o almeno regolarizzarsi entro il ravvedimento operoso. In ogni caso va ricordato che gli interessi legali si sommano alla sanzione calcolata e non sono “sanzionabili”: il debitore deve computarli e versarli sempre per intero.

La guida fornisce in maniera completa le percentuali attuali, i riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, oltre a tabelle e esempi di calcolo che permettono di stimare con precisione l’onere complessivo. Essa tiene conto degli ultimi aggiornamenti (legge di delega fiscale e relativi decreti di riforma, proroghe scadenze 2024, orientamenti giurisprudenziali 2023-2025). Per un’interpretazione approfondita e casi specifici si consiglia sempre di rivolgersi a un professionista fiscalista o a consulenti legali qualificati.

Fonti e riferimenti normativi

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in G.U. n. 150 del 28/6/2024) – Revisione del sistema sanzionatorio tributario (art. 13, comma 1 D.Lgs. 472/1997 modificato: riduzione al 25% delle sanzioni per omesso/tardivo versamento) .
  • D.Lgs. 472/1997, art. 13 – “Ravvedimento operoso” e sanzioni per omesso/tardivo versamento.
  • D.Lgs. 471/1997, art. 6 – Interessi per tardivo pagamento delle imposte (tasso legale e decorrenza).
  • TUIR (D.P.R. 917/1986), varie disposizioni: acconti e saldi IRPEF.
  • Prassi Agenzia Entrate: circolari e risoluzioni su ravvedimento e sanzioni (es. Circolare 19/E/2013, circolari aggiornate sui ravvedimenti).
  • Cassazione civile: sez. trib., sent. 26 gennaio 2024 n. 2518 (sul ravvedimento e rimborso sanzioni), sent. 30 marzo 2016 n. 6108 (ravvedimento operoso non rimborsabile), ord. 5 maggio 2023 n. 11993, e Cass. civ. Sez. V, 17 luglio 2024 n. 19684, 21 novembre 2024 n. 30051 (sull’autotutela e definizioni agevolate).
  • Autorità finanziarie: Ministero Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate su ravvedimento e scadenze; AdE Ris. 59/E/2021 (interessi di mora non deducibili).
  • Dottrina recente: articoli su riviste tributarie (Corr. trib., Riv. dir. trib., ecc.) che commentano il D.Lgs. 87/2024 e le novità sulla modulazione delle sanzioni; approfondimenti su ravvedimento e definizione agevolata (es. Rass. trib. 2024-2025).
  • Siti istituzionali di supporto: A.D.E. (Sezione “Schede ravvedimento operoso”), gazzette ufficiali, e normative vigenti su Normattiva.
  • D.Lgs. 87/2024: il nuovo ravvedimento operoso
  • Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 30051.

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Vuoi capire quanto pagherai in più e come puoi ridurre l’importo?

Il mancato rispetto delle scadenze fiscali comporta sanzioni e interessi. Tuttavia, la normativa prevede la possibilità di regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni in base al ritardo.

👉 Prima regola: più rapidamente regolarizzi il pagamento, minori saranno le sanzioni da versare.


⚖️ Tipologie di sanzioni

  • Sanzione ordinaria: pari al 30% dell’importo non versato;
  • Riduzioni progressive se il pagamento viene regolarizzato entro specifici termini tramite ravvedimento:
    • 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni;
    • 1,5% se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno;
    • 1,67% se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno;
    • 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;
    • 4,29% se entro due anni;
    • 5% se oltre due anni, ma prima di accertamento.

📌 Interessi da aggiungere

  • Oltre alla sanzione, vanno calcolati anche gli interessi legali giornalieri sull’importo non versato;
  • Il tasso di interesse varia di anno in anno (ad esempio, nel 2024 è pari al 2,5%).

🔍 Come regolarizzare il pagamento

  1. Calcola l’imposta IRPEF dovuta;
  2. Aggiungi la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo;
  3. Aggiungi gli interessi legali maturati;
  4. Effettua il pagamento tramite modello F24, con i codici tributo corretti;
  5. Conserva la ricevuta come prova del ravvedimento.

🧾 Documenti utili

  • Copia della dichiarazione dei redditi presentata;
  • Modello F24 originario (se predisposto ma non pagato);
  • Estratti conto o ricevute dei versamenti;
  • Calcoli di sanzioni e interessi effettuati dal commercialista.

🛠️ Strategie di difesa

  • Usare subito il ravvedimento operoso per ridurre al minimo la sanzione;
  • Verificare eventuali sospensioni o proroghe fiscali che potrebbero giustificare il ritardo;
  • Controllare i calcoli dell’Agenzia delle Entrate se arriva una comunicazione di irregolarità;
  • Contestare eventuali errori di notifica o applicazioni errate delle percentuali di sanzione.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Verifica i termini e la legittimità delle sanzioni applicate;
📌 Ti assiste nel calcolo corretto di sanzioni e interessi;
✍️ Redige istanze e memorie per ridurre o annullare le sanzioni indebitamente applicate;
⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
🔁 Suggerisce strategie preventive per gestire correttamente le scadenze fiscali future.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in sanzioni tributarie e ravvedimento operoso;
✔️ Specializzato in difesa dei contribuenti contro cartelle e irregolarità sui versamenti IRPEF;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Il versamento tardivo dell’IRPEF comporta sanzioni e interessi, ma grazie al ravvedimento operoso puoi limitare al minimo l’aggravio.
Con una consulenza mirata puoi calcolare correttamente quanto dovuto ed evitare ulteriori contestazioni da parte del Fisco.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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