Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per IVA non versata sulle vendite online verso clienti esteri? In questi casi, l’Ufficio presume che l’impresa non abbia applicato correttamente le regole fiscali in materia di commercio elettronico internazionale, con conseguente recupero dell’imposta, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è corretta: esistono strumenti difensivi per dimostrare la corretta applicazione della normativa o per ridurre le pretese fiscali.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA sulle vendite online internazionali
– Se non è stato applicato il regime OSS (One Stop Shop) o non sono state presentate le dichiarazioni previste
– Se le operazioni verso privati consumatori UE sono state erroneamente considerate non imponibili
– Se i limiti di fatturato per l’applicazione del regime di esportazione o del regime OSS sono stati superati
– Se le fatture o la documentazione doganale non sono state conservate o risultano incomplete
– Se i corrispettivi non coincidono con quelli dichiarati sulle piattaforme di e-commerce
Conseguenze della contestazione
– Recupero dell’IVA non versata sulle operazioni internazionali contestate
– Applicazione di sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta
– Interessi di mora calcolati dalla scadenza originaria dei versamenti
– Possibili controlli incrociati con autorità fiscali estere attraverso lo scambio di informazioni
– Rischio di ulteriori verifiche su altre annualità e sugli adempimenti doganali
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare di aver correttamente applicato il regime IVA previsto per le vendite internazionali
– Produrre documentazione fiscale e doganale completa (fatture, dichiarazioni OSS, prove di trasporto)
– Contestare errori di calcolo o di interpretazione commessi dall’Agenzia delle Entrate
– Evidenziare vizi di motivazione o difetti procedurali nell’atto di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l’annullamento della contestazione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale e i flussi di vendita online contestati
– Verificare la corretta applicazione della normativa IVA nazionale e comunitaria
– Redigere un ricorso fondato su vizi formali, sostanziali e prove documentali
– Difendere l’impresa davanti ai giudici tributari contro pretese indebite
– Tutelare la continuità aziendale e i rapporti commerciali internazionali
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione o eliminazione di sanzioni e interessi non dovuti
– Il riconoscimento della corretta applicazione della normativa IVA
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto secondo la legge
⚠️ Attenzione: il ricorso contro la contestazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se non si agisce nei termini, l’accertamento diventa definitivo e non sarà più possibile difendersi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità internazionale – spiega come difendersi in caso di contestazioni per IVA non versata sulle vendite online internazionali e come tutelare i tuoi diritti.
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Introduzione
Il commercio elettronico internazionale (vendite di beni attraverso Internet a clienti UE o extra-UE) è soggetto alle complesse norme IVA europee e italiane introdotte dal “VAT E-commerce Package” (entrato in vigore il 1° luglio 2021) . Dal 2021 sono in vigore i regimi speciali OSS (One Stop Shop) per le cessioni B2C intracomunitarie e IOSS (Import OSS) per le vendite da paesi terzi (≤150€) . Questi regimi semplificano la dichiarazione e il versamento dell’IVA – ad esempio l’IOSS “è stato creato per semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per le vendite a distanza di beni di basso valore (≤150€) importati da paesi terzi” – ma non costituiscono esenzione: chi vende senza adempiere rischia accertamenti e sanzioni .
Quadro normativo italiano ed europeo
Secondo la normativa UE (Direttiva 2006/112/CE art. 59-quater, 2017/2455/UE ecc.) è stata introdotta una soglia unica €10.000 annui per le vendite a distanza B2C intra-UE . In pratica, se un venditore supera tale soglia (totalizzando vendite B2C verso privati UE oltre €10.000 in un anno) deve applicare l’IVA del paese di consumo (ad esempio Germania 19%, Francia 20%, ecc.) oppure aderire al regime OSS e versare l’IVA dovuta nei diversi paesi UE in un’unica dichiarazione trimestrale . Il D.Lgs. n. 83/2021 ha recepito queste norme nell’ordinamento italiano (art. 38-bis e segg. del DPR 331/1993 e art. 7-octies del TUIR, art. 38-ter del DPR 633/72) .
Nel caso di vendite B2B intracomunitarie (a soggetti passivi con partita IVA UE), la regola generale è il reverse charge: il venditore italiano emette fattura senza addebito di IVA, indicando “inversione contabile” e la partita IVA del cliente. L’IVA è autoliquidata dal compratore nel suo Stato. In tal senso, “in B2B non si addebita l’IVA al cliente; opera il meccanismo del reverse charge, ovvero è l’acquirente estero a versare l’imposta ”.
Le vendite extra-UE presentano altri profili. Un esportatore italiano può cedere beni verso paesi terzi in esportazione senza applicare IVA (operazione non imponibile) a condizione di conservare prova dell’uscita fisica dei beni (visto doganale di esportazione). Al contrario, le importazioni da extra-UE in Italia sono assoggettate a IVA alla frontiera. Per le vendite B2C da paesi terzi con singoli invii di valore ≤150€, il venditore (anche non UE) può usare il codice IOSS per riscuotere l’IVA in anticipo e versarla centralmente . In mancanza di IOSS, l’IVA viene pagata in dogana dall’importatore (cliente italiano) e riscossa dall’Agenzia delle Entrate/Dogane in un secondo tempo. Dal 2021 è stata abolita la franchigia IVA di €22 alle importazioni: tutte le merci importate sono soggette a IVA .
Il mercato elettronico (marketplace) ha regole proprie: dal 2021 le piattaforme che facilitano vendite possono essere considerate “sostituto d’imposta” (deemed supplier). In pratica, per gli acquisti da consumatori finali EU tramite piattaforma, talvolta l’onere di riscuotere e versare l’IVA può ricadere sulla piattaforma stessa . Ciò però non esonera il venditore da adempiere formalmente: spesso la legge lo considera comunque obbligato primario. In sintesi, chi vende online deve valutare attentamente quando e dove versare l’IVA, in base a natura del cliente e luogo di consegna .
Cause della contestazione: omissioni IVA in e-commerce internazionali
Un contribuente finisce spesso nel mirino del Fisco quando non versa l’IVA dovuta nelle vendite estere. Le situazioni tipiche includono:
- Mancata registrazione OSS/IOSS: venditore che supera €10.000 annui in vendite B2C intra-UE senza usare OSS, ovvero venditore extra-UE che spedisce a consumatori in Italia oltre la soglia IOSS, rischia sanzioni. Come chiarisce un commentatore, “in mancanza di utilizzo dell’OSS/IOSS quando obbligatorio, il venditore rischia doppi adempimenti o sanzioni per omessa applicazione dell’IVA nei Paesi coinvolti” . In pratica l’ufficio fiscale potrebbe pretendere l’IVA non versata in ogni Stato consumatore, più sanzioni.
- Utilizzo improprio del regime forfettario: in Italia un’impresa con regime forfettario non è tenuta a versare IVA, ma questo regime non copre le vendite intracomunitarie: chi applica il forfettario oltre i limiti o al di fuori delle regole (per esempio partecipando a vendite UE B2C come se fosse IVA esente) può essere sanzionato per omessa IVA anche in altri paesi .
- Acquisti senza fattura (autofattura): se un venditore privo di partita IVA compra merce per rivenderla e non riceve fattura dal fornitore, dovrebbe emettere autofattura (art. 6 co.8 D.Lgs. 471/97). La mancata autofatturazione comporta sanzioni amministrative (100% dell’imposta non documentata) . In caso di contestazione, l’agenzia potrebbe ricostruire i costi con gli accrediti bancari e applicare sanzioni per fatture inesistenti .
- Non uso del numero di partita IVA del cliente UE: in vendite B2B UE, se il fornitore italiano addebita IVA nonostante il cliente abbia partiva IVA UE valida, l’imposta non scomputabile può essere considerata non dovuta (ma l’agenzia potrebbe contestare l’IVA versata indebitamente).
- Errori di fatturazione: addebito di aliquota errata (ad es. applicazione aliquota italiana invece di quella straniera in OSS), mancanza di annotazioni nei registri IVA o mancato invio della comunicazione dei dati delle vendite (esterometro fino al 2024, ora obbligo di fattura elettronica B2C ).
- Incroci informativi: dal 2023 esistono vari strumenti (DAC7, CESOP, e-fatturazione, segnalazioni da piattaforme e conti correnti) che mettono in allarme il Fisco su vendite “anomale” online . Per esempio le piattaforme (Amazon, eBay, ecc.) inviano all’Agenzia dati sulle vendite dei seller (volumi, ricavi, IVA indicata), e i prestatori di servizi di pagamento segnalano flussi superiori a €10.000/anno (meccanismo CESOP). Ciò aumenta i controlli e può far scattare un controllo fiscale.
Accertamenti e sanzioni fiscali
Quando l’Agenzia delle Entrate rileva anomalie, può procedere così:
- Avviso bonario / lettera di compliance: spesso prima dell’accertamento formale viene inviata una comunicazione informale (lettera di compliance o invito al contraddittorio), segnalando discrepanze e chiedendo chiarimenti o autotassazione. Partecipare è consigliato per chiarire volontariamente la posizione.
- Accertamento e avviso di accertamento: se non emergono chiarimenti soddisfacenti, l’Agenzia emette un avviso di accertamento (atto impositivo formale notificato). In esso sono quantificate imposte non versate, sanzioni amministrative e interessi. L’accertamento tributario per omessa IVA può essere basato su riscontri (es. movimenti bancari) o indagini (accessi GdF, PVC, indagini finanziarie, ispettive). Dal 2024 è obbligatorio il contraddittorio preventivo: l’Ufficio deve invitare il contribuente a chiarire prima di emettere l’atto, pena la nullità dell’avviso . Se questo non avviene, il contribuente può eccepire la nullità per mancato contraddittorio .
- Cartella esattoriale: una volta terminato il contenzioso tributario o decorsi i termini di impugnazione, l’accertamento diventa definitivo. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) iscrive a ruolo l’importo dovuto e notifica cartella esattoriale. Con la cartella partono le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo). Le cartelle per IVA non versata possono essere contestate con i mezzi del contenzioso tributario, ma nel frattempo il debito cresce di interessi.
- Sanzioni: Omessa applicazione IVA (art. 13 DLgs 471/97) comporta sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta dovuta (da ridurre in sede di ravvedimento o adesione). In caso di aggiunte penali (omessa dichiarazione IVA rilevante come reato tributario sopra soglie specifiche – ad esempio €50.000 di IVA evasa) si rischia anche il processo penale con pene fino a reclusione.
Difesa del debitore fiscale
Dal punto di vista del contribuente (debitore), esistono vari strumenti e vizi da sollevare:
- Contesto e intento speculativo: se si può dimostrare che le vendite erano occasionali e senza scopo di lucro professionale, si esce dall’ambito di impresa. La Cassazione (sent. n. 10117/2023) ha chiarito che “la vendita di mobili e beni usati di propria abitazione, in assenza di intento speculativo, non costituisce attività commerciale” . In tal caso non si è tenuti a versare IVA (si tratta di cessione di patrimonio personale fuori campo IVA). Analogamente, la Cassazione 7552/2025 ha ribadito che l’abitualità delle vendite online, anche senza organizzazione imprenditoriale, le qualifica come reddito d’impresa . Dunque, come difesa, si può argomentare che le vendite erano saltuarie e i beni personali (redditi diversi) , citando sentenze favorevoli.
- Prove dei costi e margini: se si riconosce la qualifica di venditore occasionale, il guadagno è tassato come “reddito diverso” (art.67, co.1, lett. i TUIR). In tal caso non si applica l’IVA e vanno dichiarati soltanto i margini netti (ricavi meno costi d’acquisto) . La difesa potrebbe quindi presentare fatture degli acquisti e spese correlate per ridurre la base imponibile contestata. L’agenzia deve considerare i costi effettivi, come richiesto dalla Cassazione .
- Vizi procedurali: controllare la correttezza formale dell’avviso. Ad es., l’assenza del contraddittorio (obbligatorio dal 2024) rende nulli gli atti . Errori di notifica (tempi, forma), motivazione generica o calcoli errati sono motivi di annullamento. Si deve contestare ogni vizio formale per far cadere l’accertamento. In Cassazione si può eccepire (vizi di diritto) ad esempio la violazione dell’art. 67 TUIR o il mancato contraddittorio .
- Ravvedimento operoso: se ci si accorge dell’omissione prima che scatti l’accertamento formale, è consigliabile regolarizzarsi pagando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte (ravvedimento). Ad esempio, versare l’IVA omessa e presentare dichiarazione integrativa può eliminare il reato tributario (se evitiamo la soglia penale) e ridurre notevolmente la sanzione. La Cassazione ha confermato che pagare l’IVA evasa prima del giudizio penale può far decadere il reato penale (Cass. pen. 11959/2021 cit. in ).
- Accertamento con adesione: quando l’ufficio propone un atto (avviso), il contribuente può avviare la procedura di accertamento con adesione (negoziazione amichevole) entro 30 giorni. Si tratta di un accordo con sanzioni ridotte al 1/3 (art.15 D.Lgs.218/97). Può convenire se non si hanno valide difese sostanziali e si vuole chiudere rapidamente con penalità minori.
- Ricorso tributario: se non si ottiene mediazione, si presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (oppure 150 giorni se è in corso l’adesione). Qui il contribuente (in persona o tramite avvocato tributarista) deve dimostrare i fatti (costi, natura occasionale, ecc.) e citare norme e giurisprudenza. In grado d’appello (CTR) e Cassazione si discute solo di diritto. Le fonti giurisprudenziali (Cass. nn. 10117/2023, 7552/2025, 8473/2018 ecc.) sono utili per argomentare che vendere online non fa di per sé evasori se mancano intenti speculativi .
- Penale tributario: se scatta l’ipotesi di reato (es. IVA evasa >50k€), il contribuente rischia la denuncia. In tal caso conviene assicurarsi di aver assolto il più possibile l’IVA dovuta (soglia di punibilità), come spiegato . Una volta in giudizio penale, si può negare la volontà fraudolenta («ignoranza inevitabile» se mal consigliati), con parziale successo. Comunque, se il contenzioso tributario accerta la regolarità, normalmente cade anche il reato penale .
Tabelle riepilogative
Tipo di operazione | Regime IVA / Note |
---|---|
B2C Intra-UE venditore italiano | Se vendite a privati UE > €10.000 annui: applica IVA del paese di destinazione (tramite OSS). Se ≤10k può applicare IVA italiana. Occorre dichiarazione trimestrale OSS . |
B2B Intra-UE (venditore italiano) | Fattura in reverse-charge: nessuna IVA addebitata, indicare partita IVA UE cliente (verificabile su VIES). L’acquirente UE versa l’IVA localmente. Documentare sempre il numero di IVA del cliente. |
Vendite extra-UE (esportazioni) | Esenti da IVA italiana (cessioni non imponibili) se il venditore conserva prova dell’esportazione (bolle doganali). Se il cliente è privato italiano: utilizzo IOSS (se merci ≤150€) o pagamento IVA in dogana. Richiesta del codice IOSS per IOSS . |
Acquisti extra-UE (importazioni) | Se il venditore straniero non ha IOSS: l’importatore (cliente italiano) paga IVA in dogana. Il venditore può scegliere di registrarsi al IOSS e riscuotere l’IVA in fase di vendita . |
Vendita tramite marketplace | Normativa UE 2019/1995: la piattaforma può essere considerata cessionaria (deemed supplier) e responsabile dell’IVA sulle vendite agli utenti finali . Il venditore deve comunque contabilizzare le vendite e IVA. |
Tabella 1: Scheda riepilogativa sui trattamenti IVA per operazioni internazionali e obblighi principali. (Fonti: DPR 633/72, Reg. UE 282/2011, OSS/IOSS, norme IVA UE ).
Simulazioni pratiche (Italia)
- Caso 1: vendite UE occasionali. Mario, privato, vende occasionalmente su eBay oggetti usati per complessivi €4.000/anno. Non ha partita IVA. Secondo la Cassazione, trattasi di cessioni di beni del patrimonio personale senza intento speculativo . Mario non deve versare IVA né dichiarare i ricavi (salvo tener conto di eventuali redditi diversi). Se il Fisco apre un accertamento, Mario può far valere la giurisprudenza (Cass.10117/2023) che esclude l’attività di impresa per mancanza di intento speculativo .
- Caso 2: vendite UE abituali sopra soglia. Luca, titolare di ditta individuale in regime forfettario (esente IVA) vende prodotti artigianali a privati UE per €15.000/anno. È oltre la soglia €10.000 UE. Dovrebbe registrarsi all’OSS e applicare l’IVA dei paesi consumatori . Se non lo fa, l’Agenzia potrà notificargli un avviso di accertamento per IVA non versata in ciascun paese UE di destinazione. Per difendersi, Luca potrebbe regolarizzarsi aderendo all’OSS retroattivamente e richiedere ravvedimento (riduzione sanzioni) . In tribunale può contestare il ricalcolo dell’IVA se prova che le vendite erano inferiori alla soglia (ad esempio includendo solo vendite verso UE, non domestiche).
- Caso 3: vendite B2B intra-UE con errori. Una SRL vende a un’impresa tedesca e addebita IVA italiana. L’acquirente utilizza reverse-charge e non chiede rimborso. Il Fisco contesta, sostenendo che l’IVA non andava applicata. In contenzioso, la ditta farà valere che ha corretto l’errore in dichiarazione (autofatturazione o nota di credito) e che l’operazione era B2B (art. 7-ter TUIR). In alternativa, può argomentare che l’IVA è stata effettivamente versata dai clienti esteri tramite reverse-charge, eliminando l’imposta dovuta (Cass. 622/2013 [prescrizione]).
- Caso 4: importazione IVA non versata. Carla importa dall’estero piccoli elettrodomestici (valore unitario 100€) e li vende online. Non usa IOSS e non fa pagare IVA ai clienti: l’IVA non è incassata né versata alla dogana. Se la dogana scopre il flusso di merci, applicherà l’IVA sulle importazioni e, in passato, anche la confisca degli oggetti (ex art. 301 TULD). Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Cass. e Corte Cost. n.93/2025) afferma che l’IVA all’importazione è imposta interna per proporzionalità e vieta la confisca se l’imposta è saldata. Quindi se Carla riesce a dimostrare di aver pagato la VAT in dogana o tramite IOSS (o la regolarizza ora), può contestare la confisca obbligatoria e ridurre le sanzioni in sede di contraddittorio.
Domande frequenti
- D: Devo pagare l’IVA se vendo saltuariamente un mio bene usato a un privato francese?
R: Se è un’operazione isolata (cessione di un bene personale), la Cassazione 10117/2023 prevede che non costituisce attività commerciale . Non c’è obbligo di partita IVA né addebito di IVA: la vendita è fuori campo IVA. Nessuna imposta è dovuta, a meno che l’oggetto non fosse stato acquistato con scopo di rivendita (cosa che richiederebbe prova dell’intento speculativo, mancante in questo caso). - D: Ho venduto 12.000€ di merce a consumatori UE, devo aprire partita IVA o usare OSS?
R: Se gestisci l’attività come impresa, superando la soglia di €10.000 annui, sei tenuto ad applicare l’IVA del paese del cliente o aderire all’OSS . Se fossi ancora privato occasionale, teoricamente potresti sostenere che si tratta ancora di vendite sporadiche, ma superare la soglia rende complicata questa difesa. In ogni caso, l’opzione prudente è regolarizzarsi: registrarti ai fini IVA e aderire all’OSS per dichiarare l’IVA dovuta . Oppure, se l’accertamento è già partito, potresti sfruttare il contraddittorio per dimostrare costi e margini o valutare il ravvedimento prima dell’atto definitivo. - D: Cosa rischia chi vende su Amazon senza farsi registrare OSS?
R: Se vendi su Amazon come privato/impresa italiana a clienti UE superando €10.000/anno, dovresti usare OSS . Senza OSS Amazon non ti blocca, ma il Fisco può chiederti l’IVA di ogni paese di destinazione, più sanzioni . Inoltre, dal 2021 Amazon (e altre piattaforme) sono obbligate a comunicare all’Agenzia i dati di vendita dei seller (volumi, incassi, IVA applicata) . In caso di indagine, ti consigliamo di partecipare al contraddittorio inviando report Amazon e dimostrando fatture d’acquisto, oppure sanare con ravvedimento per ridurre le sanzioni. - D: Vendendo a un cliente UE con partita IVA, devo addebitare l’IVA?
R: No. In B2B intracomunitario (venditore italiano a cliente UE con partita IVA) si applica il reverse charge. Devi emettere fattura senza IVA, indicando «inversione contabile» e la partita IVA del cliente . Verifica sempre che il numero del cliente sia valido (tramite il servizio VIES) per evitare contestazioni. Se hai addebitato per errore l’IVA, dovresti stornarla (nota di credito) e, in generale, l’imposta dovuta viene comunque versata dal cliente estero. - D: Vendo beni da paesi extra-UE di valore ≤150€, devo applicare IVA?
R: Sì, l’IVA si deve applicare. Se non usi l’IOSS, l’IVA verrà riscossa all’importazione. Usando IOSS (codice di identificazione IOSS nella fattura o nella piattaforma) puoi far pagare l’IVA al momento della vendita . Ricorda che dal 2021 non esiste più la franchigia €22: tutte le importazioni subiscono l’IVA . - D: Se ho ricevuto una cartella esattoriale per IVA importazione evasa, cosa posso fare?
R: Controlla se sei davvero debitore dell’IVA: forse sei già dall’Agenzia Dogane (es. portavalori extra-UE) e ti hanno inserito in ruolo. Se l’IVA è già stata pagata (o saldata prima della chiusura dell’accertamento), ricordati che la confisca della merce è una misura grave che la recente giurisprudenza (Corte Cost. n.93/2025) considera sproporzionata se l’imposta è stata integralmente versata . Potresti opporre alla cartella motivi di illegittimità della confisca, oltre a sanare subito l’IVA con ravvedimento. - D: Posso regolarizzarmi con il ravvedimento dopo aver già superato la soglia OSS?
R: Sì, finché non ti è stato notificato l’avviso di accertamento puoi metterti in regola autonomamente. Ad esempio, per un trimestre già trascorso puoi presentare la dichiarazione OSS tardiva e versare l’IVA dovuta con la maggiorazione del ravvedimento (0,2% di interesse per ogni mese di ritardo + sanzioni ridotte al 1/10). Questo “ravvedimento operoso” dimezza praticamente le sanzioni rispetto all’accertamento formale . Va però valutato caso per caso (assieme al consulente) se conviene più pagare subito o rischiare di contestare una volta notificato l’accertamento.
Conclusioni
In sintesi, il contribuente deve far leva sulla documentazione e sulla giurisprudenza per difendersi: dimostrare quando possibile la natura occasionale delle vendite, esibire fatture e costi, ed evidenziare ogni vizio di procedura (mancato contraddittorio, errori di calcolo). La Cassazione e il legislatore chiariscono che vendite isolate di beni personali non sono imponibili , mentre vendite sistematiche senza organizzazione sono comunque considerate impresa . Pertanto, in ogni caso è fondamentale partecipare attivamente al contraddittorio (ex art. 7 D.Lgs. 218/97 come modificato), presentare memorie difensive, considerare il ravvedimento e, se necessario, promuovere l’azione legale.
Fonti: normativa IVA e pronunce aggiornate sono citate nei riferimenti indicati . Sentenze della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale (es. Cass. 7552/2025, Cass. 10117/2023, Cost. 93/2025) forniscono i principi guida. Tutte le disposizioni e le sentenze citate sono aggiornate ad agosto 2025.
- LTD commercio elettronico 2025: OSS, IOSS e adempimenti IVA.
- Cass. 10117/2023 – Osservatorio Giustizia Tributaria
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Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Con l’espansione delle vendite online, soprattutto tramite marketplace e siti di e-commerce, i controlli fiscali si sono intensificati. L’Agenzia delle Entrate, anche grazie allo scambio di dati tra Stati membri UE e piattaforme digitali, verifica se l’IVA sulle transazioni internazionali è stata correttamente dichiarata e versata. Tuttavia, non sempre le contestazioni sono fondate: errori tecnici, interpretazioni normative e regimi speciali (OSS, MOSS) possono incidere.
👉 Prima regola: verifica il corretto inquadramento delle operazioni e l’eventuale applicazione di regimi IVA agevolati o alternativi.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Vendite intracomunitarie senza applicazione del regime OSS;
- Mancata identificazione IVA nello Stato di destinazione dei beni;
- Omissione di dichiarazione dei corrispettivi online;
- Applicazione errata dell’aliquota IVA (es. esenzione non spettante);
- Pagamenti ricevuti da marketplace esteri non comunicati al Fisco italiano.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero dell’IVA non versata con interessi;
- Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta;
- Possibile responsabilità solidale con il marketplace in alcuni casi;
- Iscrizione a ruolo e azioni di riscossione (cartelle, pignoramenti);
- Rischio di contestazioni aggiuntive su redditi da e-commerce.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Regime IVA applicato: OSS, MOSS o identificazione diretta all’estero;
- Soglia di vendite a distanza superata o meno negli Stati UE;
- Documentazione fiscale: fatture elettroniche, ricevute, estratti conto PayPal o simili;
- Motivazione dell’accertamento: l’Agenzia deve basarsi su dati precisi, non su presunzioni;
- Regolarità della notifica e rispetto dei termini di decadenza.
🧾 Documenti utili alla difesa
- Dichiarazioni IVA e ricevute di versamento;
- Registri delle vendite online e report dei marketplace;
- Estratti conto bancari e piattaforme di pagamento;
- Prove di spedizione e consegna dei beni;
- Comunicazioni con l’Agenzia o con le autorità fiscali estere.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare l’applicazione corretta del regime IVA (OSS/MOSS o identificazione estera);
- Contestare errori di calcolo o duplicazioni da parte dell’Agenzia;
- Eccepire vizi dell’accertamento: motivazione carente, decadenza dei termini, notifica irregolare;
- Richiedere autotutela se la contestazione si basa su dati incompleti o inesatti;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, con possibilità di sospensione cautelare;
- Mediazione tributaria per ridurre le sanzioni e trovare un accordo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza le contestazioni IVA e i flussi delle vendite online;
📌 Verifica l’applicazione dei regimi OSS/MOSS e delle normative internazionali;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi per ridurre o annullare la pretesa fiscale;
⚖️ Ti rappresenta nei contraddittori con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
🔁 Suggerisce strategie preventive per gestire in sicurezza la fiscalità dell’e-commerce internazionale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in IVA e-commerce e fiscalità internazionale;
✔️ Specializzato in difesa di imprese e venditori online contro contestazioni fiscali;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’IVA non versata nelle vendite online internazionali non sempre sono fondate: spesso derivano da errori tecnici, mancanza di coordinamento normativo o dati incompleti.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la corretta gestione IVA delle transazioni, evitare la doppia imposizione e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
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