Contestazioni Per Registri Iva Incompleti O Mancanti: Come Difendersi

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché i registri IVA risultano incompleti o mancanti? In questi casi, l’Ufficio presume che la contabilità non sia attendibile e che i dati fiscali dichiarati non riflettano i reali volumi di affari, con conseguente recupero di imposte, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: ci sono strumenti difensivi per dimostrare la regolarità delle operazioni e tutelare l’impresa.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i registri IVA
– Se i registri delle fatture emesse o degli acquisti non sono stati tenuti secondo le prescrizioni di legge
– Se i registri sono incompleti, non aggiornati o non conservati correttamente
– Se mancano le scritture necessarie a giustificare i versamenti periodici o la dichiarazione annuale IVA
– Se emergono incongruenze tra i dati comunicati con le LIPE e la dichiarazione annuale
– Se la mancata tenuta dei registri viene interpretata come indice di evasione fiscale

Conseguenze della contestazione
– Presunzione di inattendibilità della contabilità e determinazione induttiva del reddito
– Recupero dell’IVA non versata e di imposte dirette correlate
– Applicazione di sanzioni amministrative per omessa o irregolare tenuta dei registri
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Rischio di accertamenti più ampi su tutta la contabilità aziendale

Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare che, nonostante le irregolarità formali, le operazioni sono comunque documentate da fatture e corrispettivi regolari
– Produrre documentazione alternativa (estratti conto, fatture elettroniche, registrazioni informatiche) che sostituisce i registri mancanti
– Contestare l’uso di presunzioni eccessive se l’Agenzia non ha prove concrete di evasione
– Evidenziare vizi procedurali, carenza di motivazione o decadenza dei termini dell’accertamento
– Presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento della contestazione

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la contabilità aziendale e la documentazione fiscale disponibile
– Verificare la legittimità della contestazione alla luce della normativa IVA
– Redigere un ricorso fondato su prove documentali e vizi formali dell’accertamento
– Difendere l’impresa davanti ai giudici tributari contro pretese fiscali indebite
– Tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità dell’attività

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione o eliminazione delle sanzioni applicate
– Il riconoscimento della regolarità sostanziale delle operazioni contabili
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto secondo la legge

⚠️ Attenzione: il ricorso contro la contestazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se non si agisce nei termini, l’accertamento diventa definitivo e non sarà più possibile difendersi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazioni sui registri IVA incompleti o mancanti e come tutelare i tuoi diritti.

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Introduzione

Le scritture contabili e fiscali, in particolare i registri IVA, costituiscono un pilastro fondamentale della normativa fiscale italiana. Soggetti passivi IVA (imprese, liberi professionisti, enti non commerciali) sono tenuti alla tenuta e conservazione dei registri IVA obbligatori (fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc.), secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche . Il mancato o irregolare adempimento di tali obblighi espone il contribuente a contestazioni in sede di verifica fiscale: l’Amministrazione finanziaria può negare detrazioni IVA e applicare sanzioni amministrative, anche molto pesanti . Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha da tempo chiarito che molte violazioni formali delle scritture IVA, per quanto sanzionabili, non pregiudicano il diritto sostanziale alla detrazione se il contribuente può dimostrare la realtà dell’operazione .

Questa guida, aggiornata ad agosto 2025, esamina in dettaglio gli obblighi contabili IVA, le sanzioni previste per la loro violazione, la più recente giurisprudenza di Cassazione e commissioni tributarie e le strategie di difesa che il contribuente (persona fisica, ditta individuale, società di persone, società di capitali o professionista) può adottare. Il linguaggio è giuridico ma divulgativo, con sezioni in domande/risposte, tabelle riepilogative e casi pratici simulati.

Obblighi contabili IVA: quali registri tenere

  • Registro fatture emesse (vendite) – obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA che emettono fatture (o documenti analoghi) per cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 23 DPR 633/72) . Include fatture emesse e altri documenti fiscalmente rilevanti (es. note di variazione, autofatture). Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente per anno, senza abrasioni o spazi in bianco (art. 2219 c.c. e art. 39 DPR 633/72) .
  • Registro fatture acquisti (acquisti) – obbligatorio per tutti coloro che ricevono fatture da fornitori (art. 25 DPR 633/72) . Riporta tutti i documenti di acquisto che danno diritto a detrazione IVA (fatture, note di addebito, autofatture, bollette doganali, ecc.). Anch’esso va numerato e conservato correttamente.
  • Registro dei corrispettivi – obbligatorio per i soggetti che incassano corrispettivi (pagamenti in contanti o POS) senza emettere fattura (generalmente, i commercianti al minuto, i distributori automatici, ecc.) (art. 24 DPR 633/72). In questo registro si annotano giornalmente gli incassi per le vendite al dettaglio o altre operazioni rilevanti. Come per gli altri registri, va numerato e conservato ai fini IVA.
  • Altri registri o scritture – per le attività in contabilità ordinaria, oltre ai registri IVA può essere necessario tenere il libro giornale, il libro degli inventari, e/o altri libri contabili richiesti dal codice civile (art. 2214-2217 c.c.) e da specifiche normative di settore. In contabilità semplificata, l’obbligo si riduce in genere ai soli registri IVA (possono esserci integrazioni, ad esempio per imprese agricole o esercenti attività cd. “speciali”) .

Normativa di riferimento (estratti): secondo la legge IVA, il contribuente “deve predisporre, aggiornare e conservare” i seguenti registri obbligatori: registro fatture emesse (art. 23), registro dei corrispettivi (art. 24) e registro fatture acquisti (art. 25) . L’ordinamento richiede inoltre che le scritture contabili siano tenute in modo ordinato e continuativo, senza spazi in bianco o cancellature (art. 2219 c.c.), e in formato progressivo annuale (Agenzia Entrate, RM 85/E/2002). Dal 2001 non è più obbligatorio vidimare o bollare i registri ; sufficiente numerarli progressivamente. La numerazione può essere fatta pagina per pagina o con conti sezionali, purché garantisca l’integrità e la datazione delle registrazioni. In sintesi, il mancato rispetto di questi obblighi formali costituisce violazione IVA.

Conseguenze dell’omessa o irregolare tenuta dei registri

Quando in sede di controllo fiscale si riscontra che i registri IVA sono incompleti, omessi o irregolari, il contribuente può subire due tipi principali di conseguenze:

  • Sospensione o decadenza del diritto alla detrazione IVA. In generale, per esercitare il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che le fatture siano regolarmente emesse e annotate nei registri entro i termini di legge. L’Agenzia delle Entrate ricorda che “l’omessa annotazione nei registri… di una fattura di acquisto determina automaticamente l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA” . In assenza di registrazione, infatti, l’amministrazione presume che l’operazione non sia stata correttamente documentata e inserita nella contabilità fiscale. Tuttavia, la giurisprudenza UE e italiana stabilisce che tale ritenuta automatica non è sempre valida: se il contribuente è in grado di dimostrare l’esistenza reale dell’operazione e il rispetto delle condizioni sostanziali (ad esempio, prova del pagamento, destinazione ad attività imponibili, etc.), il diritto alla detrazione va riconosciuto anche in caso di errori formali . Ne discutiamo in dettaglio più avanti.
  • Applicazione di sanzioni amministrative tributarie. La normativa sulle sanzioni fiscali (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.) prevede multe specifiche per le violazioni contabili/IVA. Ad esempio, l’omessa o irregolare tenuta dei registri contabili (ivi inclusi i registri IVA) è punita con una sanzione da €1.000 a €8.000 (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/97) . L’omessa emissione o registrazione di fatture imponibili (art. 6, D.Lgs. 471/97) è sanzionata con una multa proporzionale dal 90% al 180% dell’IVA dovuta (minimo €500) . Questi importi, indipendenti dall’IVA complessiva, sono bassi rispetto alle sanzioni proporzionali (es. omessa dichiarazione) ma sono aggravati se il contribuente era tenuto alla contabilità ordinaria (possono raddoppiare). In sintesi, anche una semplice dimenticanza formale nei registri IVA può comportare migliaia di euro di sanzione.

Tabella 1 – Violazioni contabili IVA e relative sanzioni (D.Lgs. 471/97):

ViolazioneSanzione ordinaria (amministrativa)Riferimento normativo
Omessa o irregolare tenuta dei registri IVA (fatture emesse/acquisti)€ 1.000 – € 8.000Art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997
Omessa o irregolare conservazione delle scritture€ 1.000 – € 8.000Art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997
Omessa emissione o registrazione di fatture imponibili (fatture non emesse o non annotate)90%-180% dell’IVA non documentata, min € 500Art. 6, co.1, D.Lgs. 471/1997
Omessa annotazione dei corrispettivi (ritardata/dimenticata)90%-180% dell’IVA non documentata, min € 500Art. 6, co.1, D.Lgs. 471/1997 (10-bis)
Omessa comunicazione liquidazioni periodiche IVA€ 500 – € 2.000 per omessa comunicazioneArt. 11, co.2-ter, D.Lgs. 471/1997 (dal 2017)

Fonti: Le sanzioni indicate sono tratte dalla normativa vigente e confermate da chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate . In particolare, per la tenuta irregolare dei registri si applica l’art. 9, co.1 del D.Lgs. 471/97 , mentre per mancata fatturazione/registrazione si ricorre all’art. 6, co.1 . N.B.: l’art. 9 prevede che le sanzioni possono essere ridotte alla metà qualora le irregolarità siano di lieve entità e commesse da contribuente in contabilità semplificata.

Altri effetti: In casi estremi, l’omissione della tenuta dei registri può avere riflessi penali (e.g. reati tributari o fallimentari in caso di bancarotta), ma in questa guida ci limitiamo all’ambito amministrativo/tributario. Inoltre, va segnalato che con la riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024), entrata in vigore il 1° settembre 2024, alcune violazioni hanno visto un minore carico sanzionatorio: ad esempio, la sanzione per omessa dichiarazione IVA è stata fissata in misura proporzionale unica (120% dell’imposta), ma le sanzioni contabili (art. 6, art.9) non sono state trasformate in proporzionali e rimangono somme fisse .

Effetti sul diritto alla detrazione IVA

Q: L’omessa annotazione nei registri sospende automaticamente il diritto alla detrazione IVA? In linea di principio sì: secondo l’Amministrazione, “in assenza di annotazione nei registri… non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA” . Questo significa che, se non esiste traccia contabile di un acquisto, l’ufficio può dubitare che il costo sia reale o inerente all’attività, e quindi negare la detrazione.

Ma la giurisprudenza comunitaria e Cassazionista ha mitigato questa regola formale. La Corte di Giustizia UE (ex Corte di Giustizia delle Comunità Europee) ha stabilito più volte che i requisiti relativi a registri e dichiarazioni sono di natura formale: non possono di per sé far perdere il diritto alla detrazione, se il soggetto passivo dimostra la veridicità e l’inerenza dell’operazione . In particolare, in riferimento alla sesta direttiva IVA (ora Direttiva 2006/112/CE), la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che «il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche in caso di violazione di requisiti formali… quali l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali (inerenti, destinazione ad operazioni imponibili, etc.)» . In altre parole, seppure la legge nazionale (art. 25 DPR 633/72) richieda la registrazione, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio di neutralità dell’IVA stabilito dall’Unione Europea: l’assenza di adempimenti formali non può ledere un diritto sostanziale se l’adempimento alla sostanza fiscale è dimostrato.

Esempi giurisprudenziali recenti: – Cassazione ord. n. 122/2022 (gen.2022) – ha confermato il principio applicandolo al caso di cessioni intracomunitarie non annotate nei registri. La Corte ha chiarito che “l’omessa annotazione di fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite… non determina la perdita del diritto alla detrazione”, purché siano state soddisfatte le condizioni sostanziali (imposta dovuta e destinazione a operazioni imponibili) e tali condizioni risultino con certezza documentale dalla contabilità in possesso del contribuente .
– Cassazione, sez. un. n. 17757/2016 – aveva stabilito che la mancata registrazione di una fattura d’acquisto non ostacola la detrazione se il contribuente riesce a provare che l’acquisto è reale e inerente all’attività (mediante duplicati fattura, pagamenti con tracciabilità, documenti giustificativi).
– Cass. n. 19938/2018 – conferma che l’onere di provare il rispetto dei requisiti sostanziali (doc. contabili, collegamenti economici) grava sul contribuente quando viene eccepita una violazione formale.
– Cass. ord. n. 7458/2024 (mar.2024) – ha però avvertito che la “mera regolarità formale” dei registri contabili non basta quando l’Ufficio fornisce indizi di frode: in tal caso il contribuente deve dimostrare la fonte legittima delle detrazioni . Ciò riguarda casi di fatture inesistenti o frodi, non la semplice dimenticanza contabile.

In sintesi, la giurisprudenza prevalente riconosce il diritto alla detrazione IVA anche se i registri risultano incompleti, a patto che il contribuente – ditta individuale o società che sia – dimostri con documenti alternativi la realtà dell’operazione (fattura originaria, estratti conto, contratti, DDT, ecc.) e l’effettivo sussistere dei presupposti di legge. Viceversa, se il contribuente non può fornire altra prova, l’Amministrazione può legittimamente negare la detrazione.

Tabella 2 – Registro IVA e diritto alla detrazione: principio generale

Situazione registri IVAEffetto sul diritto alla detrazione IVA
Registro acquistati correttamente aggiornatoDetrazione pienamente legittima, se rispettati requisiti sostanziali (operazione reale, beni/servizi utilizzati per operazioni imponibili) .
Registro acquisti omesso o irregolareLa detrazione può essere sospesa: ufficialmente non si può detrarre l’IVA senza annotazione . Tuttavia, la giurisprudenza UE/Italia riconosce il diritto alla detrazione se il contribuente dimostra la realtà dell’operazione e l’aderenza ai requisiti sostanziali (es. fattura, contratto, pagamento) .
Frode accertata (es. fatture inesistenti)Se l’ufficio fornisce prove di operazioni fittizie, anche registri formalmente in regola non bastano: il contribuente deve provare la propria estraneità (Cass. 7458/2024 ).

Strategie di difesa del contribuente

Di fronte a un accertamento fiscale che contesti l’omessa o irregolare tenuta dei registri IVA, il contribuente (privato cittadino, impresa o professionista) deve reagire efficacemente per ridurre il danno. Alcuni suggerimenti pratici:

  • Raccolta documentale. Se possibile, ricostruire l’operato dell’azienda con tutte le prove disponibili: copie delle fatture emesse e ricevute (anche duplicate o conservate elettronicamente), contratti, ordini, DDT, estratti conto bancari attestanti i pagamenti, registri di magazzino, corrispondenza commerciale. Ad esempio, una copia della fattura di acquisto valida (recapitate dal fornitore) fa presumere che la transazione sia avvenuta davvero, anche se non annotata correttamente. I documenti alternativi possono consistere anche in ricevute, ordini d’acquisto, contratti preliminari o dichiarazioni del fornitore. La giurisprudenza richiede “certificazione della veridicità” dell’operazione tramite i mezzi probatori generali .
  • Contestazione mirata e motivazione. Nell’atto di risposta al verificatore (o in giudizio), insistere sul fatto che l’errore è formale e involontario, non sostanziale. Si può far presente che la mancata tenuta dei registri non ha alterato l’imponibile complessivo né ha causato evasione, ma ha solo compromesso il controllo e la trasparenza. Citare la giurisprudenza che preserva i diritti sostanziali (es. Cass. 3586/2016 e segg. sulla neutralità IVA) può rafforzare la difesa: argomentare che l’errore nei registri non annulla il diritto alla detrazione, poiché i presupposti (imponibilità e destinazione ad operazioni IVA) sono comunque dimostrati .
  • Ravvedimento operoso. Se l’errore è ancora sanabile (ad esempio manca la registrazione di un anno appena chiuso), valutare il ravvedimento operoso. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare spontaneamente errori o omissioni contabili pagando la sanzione ridotta. A seconda del tempo trascorso, la sanzione può scendere fino a un ottavo del minimo (se si regolarizza entro 90 giorni), un sesto (entro 1 anno) o un quarto (entro 2 anni) del minimo previsto . Concretamente, per l’omessa tenuta del registro IVA, il minimo è €1.000 , quindi in ipotesi di ravvedimento entro 90 giorni si pagheranno €125, anziché €1.000. Importante: il ravvedimento è applicabile solo se non è stato ancora notificato alcun atto definitivo di accertamento relativo alla violazione .
  • Cumulo giuridico. Se la verifica ravvisa più violazioni derivanti da un comportamento unitario (p.e. più fatture omesse dallo stesso soggetto nell’ambito di un unico meccanismo), può essere possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12, D.Lgs. 472/97), evitando di moltiplicare al massimo le penali. Il cumulo giuridico consente all’ufficio di applicare una sola sanzione (anche maggiorata) anziché sommare aritmeticamente tutte quelle base. Per esempio, due fatture non annotate potrebbero portare a una sola sanzione unica aumentata fino al doppio del minimo . Se la regolarizzazione avviene prima dell’accertamento, le sanzioni possono essere ulteriormente mitigate (metà del minimo se entro i termini del ravvedimento, e poi calcolate su imposta o onere complessivo) .
  • Difesa in giudizio tributario. In caso di contenzioso (CTP/CTR), si può richiamare il principio di non punibilità sostanziale: citare Cassazioni e sentenze di merito che confermano il diritto alla detrazione nonostante errori formali . Se contestata una penale, si possono impugnare le sanzioni come eccessive, chiedendo la diminuzione al minimo (o al doppio minimo) in virtù del criterio di proporzionalità sancito dalla Cassazione cost. n. 23571/2021 per tutte le sanzioni tributarie. Inoltre, si può argomentare che, trattandosi di errori formali, l’Irregolarità è di “poco conto” e merita sanzione minima (art. 9, co.2 D.Lgs. 471/97). In ogni caso la difesa dovrebbe evidenziare tempestività, collaborazione e volontà di regolarizzare, fattori che possono indurre il giudice tributario a mitigare le sanzioni.
  • Opporsi alla motivazione dell’accertamento. Spesso il contribuente riceve un avviso con contestazioni scarse di dettaglio (ad es. “omessa tenuta dei registri IVA”). È possibile eccepire vizi procedurali o motivazionali: mancata dimostrazione del danno erariale, violazione del contraddittorio, errata individuazione del termine di decadenza, incompetenza dell’ufficio, ecc. Non è raro che l’Ufficio applichi sanzioni per l’intera annualità anche per mere omissioni formali; in tal caso si può eccepire che la sanzione andrebbe commisurata all’entità dell’IVA evasa. Va considerato che, per le violazioni contabili, l’Agenzia può formulare l’accertamento entro 4 anni dall’omissione (art. 1, comma 167, L. 244/07 sui reati IVA) o anche oltre nei casi di frode.

Tabella 3 – Alcuni spunti difensivi

Problema contestatoStrategia difensiva
Registro IVA vendite o acquisti mancante/irregolare1) Documentare l’esistenza delle operazioni con fatture originali, estratti conto, contratti, DDT, ecc. <br> 2) Evidenziare che non c’è stata evasione fiscale reale (imponibile corretto, IVA versata); invocare principi di neutralità fiscale .
Diritto alla detrazione contestatoMostrare doc. alternativi che soddisfino presupposti sostanziali (imponibilità, destinazione ad operazioni IVA) anche senza registrazione . Se possibile, evidenziare errori formali o di calcolo dell’ufficio.
Sanzioni IVA elevateChiedere applicazione minimi legali (art. 9), invocare riduzione per lieve entità (art.9, c.2), uso del ravvedimento operoso per ridurre al minimo pagamento . Argomentare che la mancata tenuta è stato disaggio formale non doloso.
Accusa di frode o operazioni inesistentiDimostrare estraneità e buona fede (Cass. 7458/2024: non basta il registro, ma serve prova extrinseca) . Riportare ogni elemento probatorio esterno che attesti transazioni reali (messaggi, ordini, testimoni, ecc.).
Profili procedurali (notifiche, termini, competenza, ecc.)Verificare se l’avviso di accertamento riporta motivazione chiara e corretta. Se mancano presupposti di legittimazione a procedere o termini, sollevare eccezioni giurisdizionali. In sede amministrativa preliminare (PQM/TM), chiedere chiarimenti formali all’Ufficio.

Simulazioni pratiche (Italia)

Caso 1 – Ditta individuale: omessa registrazione fatture acquisti

Fatti: Mario Rossi, idraulico a Verona, ha emesso fatture ai clienti ma dimenticato di annotare alcune fatture di acquisto nel registro IVA degli acquisti per l’anno 2023. In fase di controllo, l’Agenzia contesta l’omessa registrazione di 20 fatture (IVA detraibile €2.000). L’accertamento riconduce tutta l’IVA detraibile a pieno imponibile, negando ogni detrazione per quelle fatture mancanti e irrogando la sanzione per omessa tenuta dei registri (1.000-8.000 €).

Difesa: Mario raccoglie le copie delle fatture ricevute, i contratti d’appalto e gli ordini di acquisto. Dimostra che i pagamenti sono stati effettuati con bonifici tracciati (copie degli estratti conto). Fa notare che l’IVA dovuta è già stata versata regolarmente in dichiarazione. Argomenta che l’errore è formale e involontario. Ricorda che, secondo Cassazione e Corte di Giustizia, la mancata annotazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione, purché l’operazione sia reale . Tenta il ravvedimento operoso: entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione 2023, presenta integrazione al registro e versamento ridotto di imposta. Paga la sanzione ridotta (125 € anziché 1.000) come previsto dall’art. 13 D.Lgs.472/97. Nel contenzioso tributario, insiste sulla validità del ravvedimento e chiede riduzione al minimo. Grazie alle prove documentali, ottiene in appello la riammissione delle detrazioni (il giudice accerta che le condizioni sostanziali erano soddisfatte) e la riduzione della sanzione al minimo.

Caso 2 – Società di persone: registro vendite non aggiornato

Fatti: Studio del geometra Bianchi & C. (snc) a Roma, in contabilità semplificata. L’ufficio rileva che nel registro IVA vendite dell’anno 2024 mancano gli importi di alcune parcelle emesse ai clienti (omissione di registrazione). Non c’è contestazione di redditometro o ricostruzione dei ricavi, ma viene emesso un accertamento automatizzato che nega le detrazioni connesse a quelle fatture inesistenti sui registri. Viene inoltre applicata la sanzione art.9 (1.000-8.000) per omessa tenuta dei registri.

Difesa: I geometri forniscono al CTU copia delle fatture elettroniche effettivamente emesse (dal loro sistema telematico) e ricevute regolarmente dai clienti (archiviazione digitale). Dimostrano che i corrispettivi sono stati incassati e tassati. Segnalano che gli importi non annotati sono minima parte dei ricavi (rilevanza bassa) e che, anzi, l’omissione non comporta alcuna evasione (tutte le imposte sono state versate). Richiamano Cassazione 2022 e 2018: anche con annotazioni parziali, il diritto alla detrazione resta se ci sono prove idonee . Per la sanzione contabile chiedono di applicare la riduzione ex art. 9 comma 2 (irregolarità lieve) o il ravvedimento. Presentano il ravvedimento entro l’anno successivo, pagando €500 di sanzione (metà del minimo) e integrano il registro. Nel giudizio tributario, l’agenzia contesta che lo storno delle detrazioni non comporti pregiudizio, ma la snc si oppone facendo leva sulla mancanza di dolo e sulla cooperazione. Il giudice riduce ulteriormente la sanzione (considerando la scarsa entità) e consente almeno parziale riconoscimento del credito IVA, osservando che i documenti forniti bastano a provare le transazioni.

Caso 3 – Professionista: registro corrispettivi non portato in sede di verifica

Fatti: Marco Verdi, commercialista a Napoli in regime di forfait (ex minimi). Era tenuto al solo registro dei corrispettivi per i rimborsi di piccole spese documentate (es. carta, cancelleria). In sede di controllo, Verdi non esibisce quel registro (scritto a mano e non numerato). L’Ufficio contesta l’omessa tenuta del registro corrispettivi e commina sanzione di €1.000 per irregolarità. Inoltre, nega la deduzione di alcune spese sostenute perché “non annotate” in contabilità.

Difesa: Il commercialista mostra i giustificativi originali (scontrini, ricevute fiscali, fatture intestate) che provano le spese sostenute per l’esercizio della professione. Spiega che il suo regime fiscale è agevolato e l’IVA sugli acquisti non era effettivamente detraibile, ma la mancata annotazione nel registro è un vizio formale trascurabile. Di fatto, nessuna IVA rilevante è in gioco (dato il forfettario, non detrae IVA) e non c’è evasione. Il contributo difensivo richiama che la sanzione per l’omessa tenuta regolarizzabile con ravvedimento avrebbe potuto essere €125 , non €1.000. Propone il ravvedimento (regolarizza entro 30 giorni e paga sanzione minima 250€). In giudizio, sottolinea il principio della proporzionalità: la Cassazione Cost. ha recentemente imposto che le sanzioni tributarie devono essere proporzionate al danno e alla colpa. Chiede che, come già indicato dall’Agenzia stessa, la sanzione sia ridotta a €250 (minimo), considerando l’errore formale e l’assenza di evasione. Il giudice tributario accoglie la domanda parzialmente: conferma la sanzione di €500 (metà del minimo) per irregolarità formale incolpevole e respinge la disconoscenza dei costi (fa valere i giustificativi contabili).

Domande e risposte (FAQ)

Q1: Quali registri IVA sono obbligatori?
A: Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a tenere almeno il registro fatture emesse (o vendite) e, se ricorrono fatture ricevute, anche il registro fatture acquisti . I commercianti al minuto e chi incassa corrispettivi invece deve tenere il registro corrispettivi . Professionisti e imprese in contabilità semplificata tengono solo i registri IVA (senza obbligo di libro giornale). L’obbligo di tenuta è previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR 633/72 . Le pagine devono essere numerate progressivamente per anno (anche elettronica) e conservate per 10 anni .

Q2: Cosa succede se il registro vendite o acquisti è mancante/incompleto?
A: Il Fisco può considerare sospeso il diritto alla detrazione e irrogare sanzioni. Formalmente l’assenza del registro costituisce violazione dell’art. 39 DPR 633/72 (obbligo di contabilità) e punibile ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 471/97 . In particolare, per “irregolare o omessa tenuta dei registri” si va da €1.000 a €8.000 . Inoltre, senza annotazione di acquisti il contribuente di norma non può detrarre quell’IVA . Tuttavia, diffida l’interpretazione formale: se si dimostra con altre prove l’effettività delle operazioni, la detrazione può essere riconosciuta (Cass. 2022 e seguenti) .

Q3: Quali sanzioni previste nel dettaglio?
A: Se l’accertamento rileva l’assenza totale dei registri, si applica la sanzione dell’art. 9(1) D.Lgs. 471/97: €1.000-8.000 . Se invece ci sono registri parziali o irregolari (es. numerazione incompleta), spesso si riduce la sanzione minima. L’omessa registrazione di fatture imponibili rientra nell’art. 6(1) D.Lgs. 471/97, cioè sanzione proporzionale 90-180% dell’IVA (min €500) . Per i corrispettivi esistono norme analoghe (art.6/10-bis). Vale ricordare che, per i contribuenti in contabilità semplificata, la sanzione minima può essere ridotta a metà (500€) se si ravvede spontaneamente entro 30 giorni e restituisce l’IVA .

Q4: Posso sanare la violazione?
A: Sì, con il ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs. 472/97). Se ci si rende conto dell’errore prima che l’Ufficio notifichi atto di accertamento definitivo, è possibile regolarizzare versando una sanzione ridotta. Ad esempio, per omessa tenuta registri, la sanzione minima (€1.000) si riduce a €125 (1/8) se si provvede entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione successiva. Entro un anno scende a €167 (1/6), entro due anni a €250 (1/4), e così via. In questo modo si paga molto meno che nelle sanzioni ordinarie . Attenzione però: il ravvedimento non è ammesso se l’Agenzia ha già notificato l’atto di accertamento o ne è formale conoscenza .

Q5: Cosa dice la Cassazione in proposito?
A: La Corte di Cassazione ha ribadito di recente che gli obblighi formali (come la tenuta del registro IVA acquisti) non possono di per sé vietare la detrazione, quando sussistono le condizioni sostanziali . Ad esempio, l’ordinanza Cass. n.122/2022 stabilisce che l’omessa registrazione non determina la perdita del diritto alla detrazione, sempre che l’imposta dovuta e la destinazione dei beni o servizi ad operazioni IVA emergano chiaramente dalla documentazione disponibile . Parallelamente, Cass. SS.UU. 17757/2016 e Cass. 19938/2018 hanno confermato che il contribuente può detrarre l’IVA se prova comunque (anche con mezzi alternativi) la realtà dell’operazione. Solo in caso di fondati indizi di frode (fatture inesistenti) la Cassazione (ordinanza 7458/2024) ha sottolineato che un registro formale non basta: serve dimostrare extrinsecamente la propria estraneità alla frode .

Q6: Cosa può fare l’imprenditore alla verifica fiscale?
A: In sede di verifica (o in risposta al CPA), è fondamentale produrre ogni documento utile. Si può chiedere l’accesso a registri elettronici, fatture elettroniche, software gestionali. Se i registri sono cartacei, fornire eventuali copie, duplicati, o dichiarazioni del fornitore. È utile invitare i verificatori a esaminare la contabilità nel suo complesso, non solo i registri IVA, per valutare la coerenza dei dati. In pratica, fare formazione sul principio di neutralità IVA e sul diritto alla difesa: la prova del fatto (cessione, acquisto) spetta all’Amministrazione, ma in ambito tributario il contribuente ha l’onere di dimostrare una situazione sostanzialmente regolare quando l’atto d’imposizione contesti vizi formali.

Q7: Le società senza partita IVA o forfettarie devono tenere i registri IVA?
A: I soggetti minimi o forfettari (regimi agevolati) emettono fatture ma generalmente non detraggono IVA (non sono soggetti IVA in uscita). Spesso non tengono nemmeno registri IVA, salvo conservare fatture di acquisto per spese personali o generiche. In linea di massima, anche in regime forfettario è consigliabile tenere un minimo registro degli acquisti che danno diritto a ritenuta o deduzioni. Tuttavia, la normativa corrente (art. 17 D.P.R. 600/73) esonera i forfettari dall’obbligo di registri IVA. Se non li hanno, non c’è sanzione IVA diretta, ma possono essere contestati su altri fronti (redditi non documentati, ritenute mancanti, ecc.). Il contribuente forfettario dovrà comunque conservare fatture e ricevute per almeno 10 anni.

Q8: Com’è la situazione dopo la riforma sanzionatoria 2024?
A: Il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore il 29/6/2024 (ma applicabile dal 1°/9/2024), ha mitigato molte sanzioni. Ad esempio, per l’omessa dichiarazione IVA la sanzione è diventata proporzionale fissa al 120%, in sostituzione di 120-240% . Tuttavia, le sanzioni di cui all’art.6 (fatture) e art.9 (registri) sono rimaste in buona parte invariate come logica: si applicano ancora percentuali di IVA o fasce fisse. In ogni caso, il contribuente può invocare il principio di favor rei/lex mitior per ottenere l’applicazione delle sanzioni più favorevoli (quelle nuove, se lo spettano, a partire dalle violazioni dopo il 1/9/2024) . Esiste controversia sull’eventuale retroattività, ma in generale le contestazioni avviate dopo l’entrata in vigore potrebbero beneficiare delle riduzioni normative. Inoltre, la riforma ha esteso il favor rei anche nel processo tributario, se non ancora giudicato definitivamente.

Q9: Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento per registri mancanti?
A: Agisci subito: leggi attentamente l’avviso per capire quali anni e quali violazioni sono contestate. Prepara una risposta scritta illustrando le tue ragioni: allega ogni prova, descrivi gli eventi, dimostra che l’omissione è stata involontaria. Se possibile, regolarizza con ravvedimento entro i termini utili. Se non ti viene riconosciuto il ravvedimento, impugna l’accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Nella memoria difensiva, richiama normativa e giurisprudenza, e allega tutta la documentazione integrativa (fatto che l’Agenzia non conosceva). Se necessario, proponi motivi di nullità o vizio di motivazione: ad esempio, la mera omessa tenuta non costituisce automaticamente evidenza di evasione. Prepara simulazioni e tabelle riassuntive per il giudice: più chiari sono i dati, meglio il giudice potrà valutare la natura “formale” della violazione.

Tabelle riepilogative

Tabella 4 – Registri IVA obbligatori e loro contenuto

Registro IVANormativa di riferimento (DPR 633/72)Contenuti principali
Fatture emesseArt. 23 – Registro delle venditeTutte le fatture (e note variazione) emesse ai clienti (cedenti)
Acquisti ricevutiArt. 25 – Registro degli acquistiTutte le fatture (e note variazione) ricevute dai fornitori
CorrispettiviArt. 24 – Registro corrispettiviIncassi giornalieri e totali (per vendite al minuto, B2C senza fattura)
Eventuali altri registri obbligatori(es. tettoiva, carburanti)Altri registri speciali richiesti da leggi speciali o codice civile (libro giornale, inventari, etc.)

Tabella 5 – Sanzioni IVA correlate ai registri mancanti/incompleti

ViolazioneSanzione amministrativa (range)Riferimento normativo
Omessa tenuta o conservazione di registri/scritture (IVA)€ 1.000 – € 8.000Art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997
Irregolarità lieve nei registri IVAMetà del minimo (es. € 500)Art. 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997
Omessa emissione o registrazione fatture imponibili90%-180% dell’IVA omessa (min € 500)Art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997
Omessa registrazione o annotazione corrispettivi90%-180% dell’IVA (min € 500)Art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (lett. i-bis)
Omessa indicazione obbligatoria (split o altri adempimenti)Sanzioni fisse (es. €250-€2.000)Altri commi art. 6 o 11 D.Lgs. 471/97

(Fonte: Agenzia Entrate e dottrina . Per esempio: l’omessa tenuta dei registri IVA è sanzionata da €1.000 a €8.000 ; l’omessa registrazione di fatture imponibili da 90% a 180% dell’imposta .)

Tabella 6 – Esempi di difese e azioni preventive

Situazione contestataAzioni di difesa/Regolarizzazione
Registri emesse/acquisti incompleti– Ricostruzione delle operazioni con documentazione alternativa (fatture, DDT, ordini, bonifici) <br> – Presentazione di registrazioni integrative (eventuale ravvedimento operoso) <br> – Argomentare che l’errore è formale e involontario, richiamando Cass. n.122/2022 .
Mancata annotazione dei corrispettivi– Mostrare gli originali degli scontrini/fatture relative ai corrispettivi <br> – Dimostrare che il totale incassato è stato dichiarato correttamente, evitando l’evasione fiscale <br> – Presentare il ravvedimento entro 30 giorni (eventuale riduzione della sanzione).
IVA detratta non annotata (no registro acquisti)– Inviare prova di pagamento e destinazione (es. contratti) <br> – Evidenziare che Cassazione UE ammette detrazione se “condizioni sostanziali” rispettate . <br> – Se possibile, presentare dichiarazione integrativa per recuperare il credito IVA.
Comunicazione liquidazioni omessa– Presentarla tardivamente con ravvedimento (sanzione €250-€500 anziché €500-€2000)
Errori formali multipli– Valutare cumulo giuridico: proporre un’unica sanzione aumentata (art.12 D.Lgs.472/97) anziché tante sanzioni separate <br> – Dimostrare continuità di comportamento e chiedere sanzione unica

Conclusioni

La mancata o incompleta tenuta dei registri IVA è una delle contestazioni più frequenti nei controlli fiscali. Sebbene formalmente costituisca una violazione sanzionabile (art. 9 del D.Lgs. 471/1997 con ammenda fino a €8.000) e tenda a precludere la detrazione IVA, il contribuente non è completamente privato dei suoi diritti. La giurisprudenza più aggiornata – sia italiana che europea – protegge il diritto sostanziale alla detrazione quando l’errore dei registri è puramente formale e il contribuente dimostra la realtà delle operazioni . Dall’altro lato, la difesa del contribuente deve essere attiva: è necessario produrre prove alternative, regolarizzare tempestivamente (con il ravvedimento) e contestare le pretese dell’Agenzia con argomentazioni tecniche.

In definitiva, anche se il contribuente è sotto accusa per registri mancanti, una buona preparazione e una strategia di difesa adeguata possono attenuare o annullare le conseguenze delle contestazioni. Tra le tecniche difensive si segnalano il rispetto delle forme prescritte, l’utilizzo del ravvedimento operoso, la documentazione completa delle operazioni e l’opposizione alle sanzioni applicate in misura eccessiva. Un consulente fiscale o un avvocato tributarista esperto potrà orientare sulle argomentazioni giuridiche più efficaci (giurisprudenza e normative) e assistere nella fase di contraddittorio e contenzioso.

Fonti legislative e giurisprudenziali: DPR 633/1972 (artt. 23-25, 39), D.Lgs. 471/1997 (artt. 6, 9, 11), D.Lgs. 472/1997 (art. 13), e prassi Agenzia Entrate. Sentenze Cass. SS.UU. n. 17757/2016; Cass. 19938/2018; Cass. ord. 122/2022; Cass. ord. 7458/2024 . Guide e commenti di Agenzia Entrate, dottrina fiscale e siti specializzati .

  • CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 122 – La omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell’Iva a debito con l’Iva a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione.
  • CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7458 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di I.V.A., qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.
  • Chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente” – Circolare 12 maggio 2022, n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate.

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati registri IVA incompleti o mancanti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

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Vuoi sapere cosa rischi e come puoi difenderti da queste contestazioni?

I registri IVA – vendite, acquisti e corrispettivi – sono strumenti fondamentali per documentare in modo corretto l’attività d’impresa o professionale. La loro assenza o incompletezza può indurre il Fisco a presumere evasione d’imposta, applicando sanzioni e ricostruendo induttivamente il volume d’affari. Tuttavia, non sempre l’irregolarità comporta automaticamente evasione: ci sono difese e correttivi possibili.

👉 Prima regola: verifica se l’omissione è solo formale o se incide realmente sulla determinazione dell’imposta.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Mancata tenuta dei registri IVA obbligatori (acquisti, vendite, corrispettivi);
  • Registri incompleti o irregolari, con omissione di fatture o dati essenziali;
  • Mancata vidimazione o aggiornamento nei termini previsti;
  • Divergenze tra registri IVA e dichiarazioni periodiche/annuali;
  • Presunzione di occultamento di ricavi o costi da parte del contribuente.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Sanzioni amministrative per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili;
  • Induttiva ricostruzione del volume d’affari con maggiori imposte accertate;
  • Recupero di IVA, IRPEF/IRES e IRAP;
  • Interessi di mora;
  • Possibili riflessi penali in caso di frode fiscale documentale.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Effettiva mancanza dei registri: erano tenuti in formato elettronico ma non esibiti?
  • Completezza delle fatture e dei corrispettivi: esistono documenti che colmano i vuoti nei registri?
  • Entità delle irregolarità: sono meri errori formali o incidono sul calcolo delle imposte?
  • Motivazione dell’accertamento: il Fisco ha spiegato perché considera i registri inattendibili?
  • Termini e modalità di notifica: l’atto è stato emesso correttamente?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Copie dei registri IVA, anche se in formato elettronico non stampato;
  • Fatture di acquisto e di vendita, ricevute, corrispettivi giornalieri;
  • Dichiarazioni IVA e relative liquidazioni periodiche;
  • Estratti conto bancari che dimostrano i flussi reali;
  • Comunicazioni PEC con l’Agenzia o con il commercialista.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare che l’irregolarità è solo formale, senza effetti sul calcolo dell’IVA;
  • Fornire documentazione sostitutiva (fatture, corrispettivi, estratti conto) che integri i registri;
  • Contestare la ricostruzione induttiva se basata su presunzioni infondate;
  • Eccepire vizi procedurali: motivazione insufficiente, decadenza dei termini, notifica irregolare;
  • Richiedere autotutela se i registri esistevano ma non sono stati considerati;
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni per annullare o ridurre l’accertamento;
  • Mediazione tributaria per abbattere sanzioni e interessi.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i rilievi sul mancato o incompleto utilizzo dei registri IVA;
📌 Verifica la legittimità delle presunzioni e della ricostruzione fiscale;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per ridurre o annullare le sanzioni;
⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
🔁 Suggerisce soluzioni preventive per una gestione sicura e regolare dei registri IVA.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in accertamenti IVA e contabilità;
✔️ Specializzato in difesa di imprese e professionisti su scritture contabili e irregolarità fiscali;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Le contestazioni del Fisco sui registri IVA incompleti o mancanti non sempre sono fondate: spesso derivano da irregolarità solo formali o da mancata considerazione della documentazione sostitutiva.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la corretta determinazione dell’imposta, evitare ricostruzioni induttive e ridurre sanzioni e interessi.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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