Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per la mancata emissione di scontrini elettronici? In questi casi, l’Ufficio presume che i corrispettivi non documentati siano ricavi non dichiarati, con conseguente recupero di imposte, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: vi sono difese e strumenti per dimostrare la correttezza della gestione o ridurre le pretese fiscali.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata emissione di scontrini
– Se i corrispettivi non risultano trasmessi telematicamente tramite registratore di cassa
– Se vengono rilevate differenze tra incassi effettivi e importi comunicati al Fisco
– Se mancano giustificazioni per malfunzionamenti degli strumenti di trasmissione telematica
– Se gli scontrini sono stati emessi ma non trasmessi nei tempi previsti
– Se emergono incongruenze tra controlli a campione e la contabilità dichiarata
Conseguenze della contestazione
– Presunzione di ricavi non dichiarati e recupero a tassazione delle somme contestate
– Applicazione di sanzioni pecuniarie per ogni scontrino non emesso o non trasmesso
– Maggiorazione delle sanzioni in caso di recidiva
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Possibile chiusura temporanea dell’esercizio in caso di violazioni reiterate
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare che gli scontrini sono stati emessi ma non trasmessi per problemi tecnici documentati
– Produrre i registri interni e la contabilità a supporto della correttezza degli incassi
– Contestare la presunzione di ricavi occulti se non supportata da prove concrete
– Evidenziare errori di calcolo o difetti di motivazione nell’atto di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento o la riduzione della contestazione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la contestazione e la documentazione contabile dell’attività
– Verificare la legittimità delle procedure di controllo adottate dall’Agenzia delle Entrate
– Redigere un ricorso mirato basato su vizi formali e sostanziali dell’accertamento
– Difendere l’imprenditore davanti ai giudici tributari contro pretese indebite
– Tutelare il patrimonio aziendale e la continuità dell’attività commerciale
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione o eliminazione delle sanzioni applicate
– Il riconoscimento di eventuali cause di esclusione della responsabilità (guasti tecnici, errori involontari)
– La sospensione delle richieste di pagamento già avviate
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto secondo la legge
⚠️ Attenzione: il ricorso contro la contestazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se non si agisce nei termini, l’accertamento diventa definitivo e non sarà più possibile difendersi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazioni per mancata emissione di scontrini elettronici e come tutelare i tuoi diritti.
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Introduzione
L’Italia ha introdotto dal 2020 l’obbligo generalizzato di registratori telematici e trasmissione telematica dei corrispettivi per il commercio al minuto . In pratica, tutti i negozianti, bar, ambulanti e in generale i soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio devono emettere al cliente un documento commerciale elettronico (il “nuovo scontrino”) e trasmettere giornalmente i dati all’Agenzia delle Entrate. Tale sistema normativo (introdotto da D.Lgs. 127/2015 e Legge 205/2017) mira a contrastare l’evasione raccogliendo in tempo reale gli incassi tramite una banca dati cross‐referenziata con gli importi pagati con carte .
L’articolato regime sanzionatorio relativo all’omessa emissione dei corrispettivi si fonda principalmente sul D.Lgs. 471/1997 (art. 6 comma 3) . Tradizionalmente la sanzione pecuniaria per ogni singola vendita non documentata era del 90% dell’IVA evasa, con importo minimo di €500 . Recentemente (dal 1° settembre 2024) il decreto legislativo 87/2024 ha ridotto tale aliquota al 70%, con minimo di €300 , per tutte le violazioni commesse dopo tale data. Questo significa che anche un singolo scontrino mancante (anche per pochi euro di vendita) genera una sanzione spesso significativa, a prescindere dall’importo della transazione .
Violazioni e sanzioni amministrative
- Sanzione principale – L’omessa emissione dello scontrino (o ricevuta fiscale) è sanzionata ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/97 con il pagamento di una sanzione pari al 90% dell’imposta relativa all’importo non documentato (minimo €500) . Dal 1/9/2024 la percentuale è scesa al 70% con minimo €300 . Tali sanzioni si applicano a ogni singola operazione irregolare. È irrilevante il fatto che l’importo sia stato comunque registrato nei corrispettivi: la Cassazione ha infatti affermato che l’omessa emissione è sempre sanzionabile, anche se non produce un concreto danno erariale .
- Sanzione accessoria (sospensione) – In caso di più violazioni nell’arco di cinque anni, è prevista una sanzione accessoria di sospensione dell’attività. Fino al 2007 lo scatto della sospensione interveniva al terzo episodio, mentre la L. 244/2007 (art. 1 comma 269) ha innalzato il limite a quattro violazioni in cinque anni . Oggi pertanto lo Stato può ordinare la chiusura temporanea dell’attività (da 3 giorni a 1 mese) solo quando vengano contestate quattro distinte omissioni nei termini di legge. In applicazione del principio di favor rei, la Corte di Cassazione (ex multis Cass. 3119/2016) ha stabilito che tale novità normativa opera retroattivamente: se si sono commesse solo tre violazioni nell’ultimo quinquennio, non scatta la sospensione , mentre con la quarta scatta automaticamente l’inibizione. La norma (art. 12 co.2 D.Lgs. 471/97) prevede l’obbligo di emettere ordinanza di sospensione a firma del Direttore Regionale dell’Agenzia, a condizione che le violazioni siano definitivamente accertate e riferibili allo stesso esercizio .
- Definizione agevolata – Il contribuente può estinguere la violazione pagando spontaneamente un quarto della sanzione indicata nell’atto (cosiddetta “definizione agevolata” ex art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997). In precedenza si poteva temere che pagando subito si evitasse la chiusura dell’attività; tuttavia la Cassazione ordinanza n. 2635/2024 ha confermato che la definizione agevolata non esclude l’irrogazione della sospensione , trattandosi di una disciplina speciale. In pratica, anche chi si adegua pagando la sanzione ridotta dovrà subire la chiusura se ha già compiuto quattro omissioni accertate.
- Procedimento di contestazione – Di norma la violazione viene accertata dalla Guardia di Finanza in occasione di controlli “outdoor”: gli agenti chiedono ai clienti di un negozio di mostrare lo scontrino; in mancanza di risposta certa, viene contestato il fatto al commerciante con un verbale (PVC) . Su tale base l’Agenzia delle Entrate notifica all’esercente un atto di contestazione (accertamento) in cui vengono irrogate le sanzioni di cui sopra . Tale atto va impugnato in Commissione Tributaria, o definito agevolmente pagando (art. 16 D.Lgs. 472/97). In alternativa, prima dell’atto formale può intervenire spontaneamente il contribuente in via di ravvedimento operoso (vedi oltre).
- Interessi e maggiorazioni – Sulle sanzioni si aggiungono gli interessi legali calcolati dalla data della violazione fino al pagamento. In caso di mancato pagamento, la sanzione può crescere fino al 180% per ritardo. Inoltre, se la violazione viene impugnata e poi confermata, si applica il cosiddetto cumulo giuridico, ovvero la continuazione delle violazioni passate (D.Lgs. 472/97, art. 12), che rende oggettivamente più elevata la sanzione complessiva.
Rimedi e difese del contribuente
L’esercente sottoposto a contestazione può tutelarsi presentando in Commissione Tributaria le deduzioni difensive che giustifichino l’omissione (ad esempio errore tecnico, mancata fiscalizzazione temporanea, attività marginale ecc.). Se opportuno, è possibile anche ottenere una consulenza tecnica sui registratori o sulla documentazione aziendale. In via generale si segnalano:
- Ravvedimento operoso – Se ci si accorge dell’errore prima che sia notificato l’accertamento, è fortemente consigliato il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). In pratica il contribuente integra volontariamente le presunte somme evase, versando le imposte e gli interessi dovuti e pagando una sanzione ridotta (scala dal 1/10 al 1/6 del minimo) commisurata al ritardo . Ad esempio, una sanzione originaria del 90% può calare al 15% o meno a seconda dei mesi trascorsi . Il vantaggio concreto è che, se l’Agenzia accetta il ravvedimento, di solito non propone ulteriormente la contestazione della mancata emissione come fatto nuovo : in altri termini la violazione si estingue con il pagamento. Bisogna però agire prima che l’Ufficio avvii ufficialmente il controllo (dopo verbale di GdF o accesso).
- Comunicazioni di compliance – Dal 2019/2020 l’Agenzia ha messo a punto un sistema di “lettere di compliance” che avvisano il contribuente di discrepanze tra incassi elettronici (POS) e corrispettivi dichiarati . In pratica, con il Provvedimento del 3 ottobre 2023 (Prot. n. 352652/2023) l’Agenzia invia ai titolari di partita IVA una comunicazione bonaria che segnala eventuali incassi non fiscalizzati (“omessa certificazione”) . La comunicazione (trasmessa via PEC) include i dati mensili e giornalieri di incassi riscontrati, invitando a fornire spiegazioni o a sanare gli errori (anche tramite ravvedimento) . Importante: questa lettera non è un atto impositivo e non determina immediatamente sanzioni . Se il contribuente ignora l’avviso, però, l’Agenzia potrà successivamente emettere un avviso di accertamento formale con piena irrogazione di imposte e sanzioni .
- Definizione agevolata – In sede di accertamento formale, si può optare per la “definizione agevolata” pagando 1/4 della sanzione (art. 16 D.Lgs. 472/97). Ciò estingue il contenzioso con notevole riduzione della sanzione pecuniaria. Tuttavia come detto, ciò non elimina la sospensione se già raggiunto il quarto episodio .
- Ricorsi e consulenze – Il contribuente ha diritto a proporre ricorso in CTP se ritiene illegittimo l’avviso di accertamento o la sanzione accessoria. Spesso conviene depositare memorie difensive circostanziate. Per decisioni sfavorevoli si può poi appellare in CTR (Commissione Regionale). È cruciale rispettare i termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica) o – in caso di definizione agevolata – controllare correttamente i codici tributo da utilizzare.
Profili penali
La mancata emissione di scontrini elettronici è innanzitutto una violazione amministrativa, non un reato autonomo . Non esiste nel nostro ordinamento un articolo di legge penale che punisca specificamente “l’omissione dello scontrino”. Tuttavia, quando l’omessa certificazione rientra in un più ampio quadro di occultamento di ricavi, può venire valutata nel contesto dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (c.d. legge penale tributaria). In particolare:
- Dichiarazione omessa o infedele – Se i corrispettivi non certificati non vengono dichiarati, possono configurarsi reati di evasione: ad es. art. 5 D.Lgs. 74/2000 punisce l’omessa dichiarazione qualora l’imposta evasa superi €100.000 annui; art. 4 punisce la dichiarazione infedele qualora siano sottratti fittiziamente elementi attivi per oltre il 10% o oltre €100.000. Tali delitti richiedono dolo e soglie elevate: non scattano per ogni singola operazione, ma per un sistema strutturale di occultamento.
- Emissione di documenti falsi – I reati degli articoli 8-10 del D.Lgs. 74/2000 riguardano fatturazione o scontrini falsi per operazioni inesistenti, non semplici omissioni. La mera assenza dello scontrino, di per sé, non integra “frode fiscale” ex art. 8 (che presuppone l’emissione di un documento non veritiero).
In sintesi, un negoziante che saltuariamente dimentica di stamparlo riceverà normalmente solo una sanzione amministrativa. Solo se l’omessa emissione è sintomo di un occultamento sistematico degli incassi (confliggente con le dichiarazioni annuali) potrà essere contestato un reato tributario. In tal caso, l’esercente rischia pene detentive e sanzioni pecuniarie molto più gravi (ad es. fino a reclusione da 2 a 6 anni per art.5 D.Lgs. 74/2000). La tendenza degli uffici penali, tuttavia, è di distinguere nettamente tra le violazioni formali (sanzioni amministrative) e quelle sostanziali penalmente rilevanti.
Casi particolari ed esempi
- Bar, ristoranti e attività ad alto contante – In questi esercizi il rischio di omissione dei corrispettivi è elevato e sono soggetti a frequenti controlli. Non esistono agevolazioni normative specifiche, ma spesso la Guardia di Finanza concentra i controlli all’uscita dei locali con telefonate di “cliente insoddisfatto”. Un’impresa bar/ristorante colta in difetto si vede applicare le regole ordinarie: 90% IVA (o 70% dal 2024) per ogni scontrino mancante e possibili sospensioni. Un caffè non stampato vale sempre almeno €300/500 di multa, indipendentemente dal suo valore effettivo. Se il barista riscatta la violazione emettendo lo scontrino al momento (ad es. dopo la richiesta del cliente), il GdF non può procedere ulteriormente .
- Venditori ambulanti – La giurisprudenza ha ammesso un’eccezione molto limitata: il venditore ambulante marginale senza motorizzazione (per esempio, dolciumi venduti a sagre senza attrezzatura motorizzata) è stato giudicato non obbligato al registratore fiscale . La Cassazione (sent. 18674/2016) ha stabilito che, in tali casi eccezionali, non sussiste l’obbligo formale dello scontrino . In tutti gli altri casi di commercio ambulante, invece, si applicano regole ordinarie: un ambulante motorizzato o ripetutamente privo di scontrini elettronici rischia le medesime sanzioni di un negozio fisso.
- E-commerce – Le vendite online di beni ai consumatori italiani devono essere anch’esse tracciate. Nella pratica, le piattaforme di e-commerce vengono censite dai sistemi fiscali e gli importi incassati tramite carta o bonifico confluiscono nei controlli incrociati (come per i negozi fisici). Un commerciante on‐line, vendendo direttamente beni a cliente, è comunque tenuto a documentare le operazioni (di norma tramite fattura o scontrino telematico inviato via e-mail) e a trasmettere i corrispettivi secondo le regole IVA. Se omette di dichiarare una vendita online, sarà soggetto alle stesse sanzioni (IVA del 90%/70%) e potrà ricevere una lettera di compliance o un accertamento. In particolare, le normative sulla trasmissione obbligatoria (D.Lgs. 127/2015 e s.m.i.) non distinguono tra negozio fisico o virtuale: il principio è che tutti i ricavi di vendita al dettaglio siano oggetto di certificazione fiscale.
Domande frequenti (FAQ)
- D: Che sanzione rischia un commerciante che non emette lo scontrino elettronico?
R: Per ogni vendita non documentata il D.Lgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 90% dell’IVA relativa (minimo €500) . Dal 1/9/2024 tale aliquota è ridotta al 70% con minimo €300 . In pratica anche un piccolo scontrino mancante comporta sempre una multa di almeno €300. Le sanzioni sono cumulate ed eventualmente cumulo delle violazioni passate ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 472/97. Non esistono importi “a forfait” più bassi: anche un caffè di 1 € non documentato rischia di costare 300 € di multa in virtù del minimo legale . - D: L’Agenzia può sospendermi l’attività per omessa certificazione?
R: Sì, ma solo se sono accertate quattro omissioni in cinque anni (art. 12, co.2 D.Lgs. 471/97, come modificato dalla L.244/2007) . Se le violazioni sono solo tre (nel periodo considerato), la sanzione accessoria non scatta . Se invece sono quattro, il Direttore Regionale emette un’ordinanza di sospensione dell’attività da 3 giorni a 1 mese. La Cassazione ha precisato che ciò vale anche se si pagano subito le sanzioni (definizione agevolata) . - D: La mancata emissione di scontrini può costituire reato penale?
R: In linea di massima no: la mera omessa emissione costituisce infrazione tributaria (sanzione amministrativa) , non reato. L’atto di certificazione fiscale mancante va qualificato come omissione di un documento fiscale, punito solo con sanzione pecuniaria. Tuttavia, se tale omissione è sintomo di nascondimento di incassi rilevanti, possono entrare in gioco i reati di evasione (omessa o infedele dichiarazione art.5 e 4 D.Lgs. 74/2000). Ma ciò accade solo su soglie elevate (tipicamente imposta evasa > €100.000) e con accertato dolo. In pratica, un piccolo commerciante colto senza scontrino paga la multa amministrativa; un evasore seriale che non dichiara ingenti ricavi può rischiare anche il penale. - D: Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento per mancata emissione di scontrini?
R: È innanzitutto possibile pagare subito l’importo indicato (comprensivo di sanzioni e interessi) per estinguere il debito entro 60 giorni. In alternativa si può versare la sanzione ridotta (1/4) avvalendosi della definizione agevolata (art.16 D.Lgs. 472/97). La soluzione migliore, se l’errore è stato onesto, è il ravvedimento operoso prima dell’avviso: versando IVA e sanzioni ridotte (secondo le tempistiche dall’art.13 D.Lgs.472/97) si estingue la violazione pagando molto meno . In tal caso l’Agenzia di solito non propone ulteriori contestazioni sulla stessa violazione . Se invece si decide di contestare formalmente la pretesa, va proposto ricorso in Commissione Tributaria con relazione difensiva (ad es. si spiega che lo scontrino non è stato emesso per motivi tecnici o altro e si allega la documentazione probatoria). - D: L’obbligo di scontrino è esteso agli esercenti online o solo ai negozi “fisici”?
R: L’obbligo riguarda ogni vendita al dettaglio effettuata sul territorio nazionale. Per il commercio elettronico le operazioni B2C devono essere comunque certificate: normalmente si emette fattura elettronica o documento commerciale inviato via mail (soprattutto se c’è consegna a domicilio), e i dati vanno trasmessi mediante sistema di interscambio. Se un e-shop incassa pagamenti online, tali importi vengono rilevati nei controlli incrociati con i corrispettivi. In sostanza, un venditore online deve mettere a regime fiscalmente i ricavi allo stesso modo di un negozio tradizionale. - D: Posso ottenere sanzioni inferiori ricordando che il cliente ha già pagato con carta e l’importo è finito nella banca dati?
R: Purtroppo no: il legislatore richiede l’emissione del documento fiscale anche per le vendite non in contanti. Il fatto che il pagamento sia tracciato non esime dall’obbligo di certificazione fiscale. La Cassazione ha rigettato l’idea che l’omessa emissione sia “solo formale”: se non è emesso alcun documento, l’Agenzia deve comunque irrogare la sanzione . L’unica tutela in questi casi è la compliance preventiva: rispondere alle lettere di anomalia spiegando l’errore e regolarizzando subito. - D: Esistono incentivi o crediti legati al registratore telematico?
R: Sì. Per favorire l’adeguamento tecnologico, dal 2019 è riconosciuto un credito d’imposta sugli acquisti di nuovi registratori telematici (o sull’adeguamento dei vecchi) . Inoltre esistono crediti sugli scontrini lotteria per i clienti che partecipano all’operazione. Questi non riducono le sanzioni ma servono a modernizzare le attrezzature.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Sanzioni per omessa emissione di scontrino (art.6 D.Lgs.471/97)
Violazione | Regime fino al 31/8/2024 | Regime dal 1°/9/2024 |
---|---|---|
Omessa emissione di scontrino o ricevuta fiscale | 90% dell’IVA evasa con minimo €500 | 70% dell’IVA evasa con minimo €300 |
Omessa annotazione corrispettivo in registro d’emergenza | Analoga (art.6(3)) | Analoga (art.6(3) novellato) |
Rifiuto di emettere documento commerciale (generico) | Sanzione IVA come sopra | Sanzione IVA come sopra |
Tabella 2 – Sanzione accessoria di sospensione (art.12 D.Lgs.471/97)
Requisito | Sanzione prima del 2008 | Sanzione attuale (2008-oggi) |
---|---|---|
Violazioni ai fini di sospensione | 3 violazioni in 5 anni | 4 violazioni in 5 anni |
Decorrenza applicazione (modifica) | Con L.244/2007 (modificata 2008) | Valida da allora in poi |
Caso concreto: 3 vs 4 violazioni | Sospensione dopo 3 (ex vecchio testo) | Sospensione solo dopo 4 (favor rei – Cass. 2016) |
Tabella 3 – Rimedi del contribuente
Rimedi o strumenti | Effetti principali |
---|---|
Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs.472/97) | Permette di sanare spontaneamente l’omissione pagando IVA dovuta + sanzioni ridotte (fino a 1/6 del minimo). Se accettato dall’Ufficio, di solito fa decadere la contestazione della violazione stessa . |
Definizione agevolata (art.16 D.Lgs.472/97) | Pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell’atto per chiudere il contenzioso. Risolve il procedimento con sconto, ma non impedisce la sospensione se applicabile. |
Deduzioni difensive / ricorso | Deposito di memorie e prove in CTP per impugnare l’accertamento. Può evidenziare errori di fatto (es. il cliente ha già pagato, difetto del verbale) o motivi di esenzione (es. ambulante marginale, situazione di emergenza) per ottenere annullamento. |
Compliance preventiva | Risposta proattiva alle comunicazioni di anomalie dell’Agenzia: fornire spiegazioni, ricontrollare registri e sanare eventuali omissioni prima dell’avviso formale. Può evitare l’accertamento. |
Simulazioni pratiche
- Caso Bar “Il Café” – Il 10/9/2024 un cliente paga €5 di caffè ma il barista dimentica di emettere scontrino. Il giorno successivo la GdF ferma il cliente senza scontrino: apre un verbale. L’Agenzia contesta €5 non documentati (IVA 22%: €0,90) e applica il 90% (min. €500) per quell’operazione. Il bar subisce perciò una multa minima di €500 (prima del 1/9/24; dopo tale data sarebbe di €300). Se in un quinquennio ciò accadeva per 4 volte, scatterebbe la sospensione di attività.
- Caso Ambulante “SagraDolci” – Un venditore di dolci nel 2025 partecipa a una sagra con un semplice carretto (non motorizzato). Lo sorprende la GdF senza scontrini per alcuni clienti. Egli si difende citando Cass. 2016 : essendo attività marginale in fiere, non era obbligato a munirsi di registratore fiscale. La giurisprudenza (alla luce di Cass.18674/2016) potrebbe assolverlo, se dimostra di non usare strumenti motorizzati e di essere marginale. In tal caso non vi sarebbe sanzione. Se invece non sussisteva il requisito (es. usava un furgone attrezzato), pagherebbe la sanzione amministrativa di rito.
- Caso E-commerce “Bia-Shop” – Un negozio online vende prodotti di bellezza. A fine anno, le entrate da POS rilevate dagli acquirer ammontano a €150.000, ma nei corrispettivi telematici risultano solo €100.000. L’Agenzia invia una lettera di compliance (ottobre 2023) evidenziando €50.000 di incassi non certificati. Il titolare risponde con pazienza: controlla i registri e scopre di non aver registrato correttamente alcuni ordini. Con rapida autocorrezione (ravvedimento operoso) versa l’IVA evasa (€11.000) + sanzioni ridotte (circa 1/6) e presenta dichiarazione integrativa. L’Agenzia prende atto e non procede a contestazioni formali.
- Caso Panettiere “Il Forno” – Negli anni 2019-2023 il negozio non ha mai emesso scontrini: giustifica che il registratore era guasto e usava ricevute cartacee. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento con sanzioni pari a 90% IVA (€4000) e sospensione 15 giorni (perché accertate 3 violazioni negli ultimi 5 anni). Il contribuente si rivolge all’avvocato. Si decide di esercitare il diritto di accesso e si rileva che la GdF aveva in realtà riscontrato solo 3 omissioni, non 4. Grazie alla modifica normativa (favor rei), la CTP accoglie il ricorso e annulla la sospensione , lasciando in piedi solo le sanzioni monetarie. In alternativa, avrebbe potuto aderire alla definizione agevolata e pagare subito 1/4 del dovuto per chiudere in via amministrativa.
Fonti: Il presente approfondimento si basa sulla normativa vigente (in particolare D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, Legge 244/2007 e D.Lgs. 87/2024) e su dottrina e giurisprudenza recenti (Cassazione, ordini e sentenze citate) , oltre che su fonti ufficiali dell’Agenzia Entrate.
- CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 18674 depositata il 23 settembre 2016 – Il venditore ambulante che, in occasione di sagre o fiere, svolge attività di natura marginale, non ha l’obbligo di munirsi di misuratore fiscale.
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Vuoi sapere quali rischi corri e come puoi difenderti da queste contestazioni?
Dal 2020 la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria per commercianti e professionisti dotati di registratori telematici. La mancata emissione dello scontrino elettronico viene equiparata a omessa certificazione dei corrispettivi e può comportare pesanti sanzioni. Tuttavia, non tutte le contestazioni sono corrette: errori tecnici, malfunzionamenti o registrazioni alternative possono giustificare l’operatore.
👉 Prima regola: verifica se la mancata emissione deriva da un errore tecnico o da cause non imputabili a te.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Mancata emissione dello scontrino elettronico al momento dell’operazione;
- Registrazione tardiva o incompleta del corrispettivo;
- Malfunzionamenti del registratore telematico non segnalati;
- Omessa trasmissione telematica dei dati giornalieri;
- Controlli a campione con acquisti simulati da parte della Guardia di Finanza.
📌 Conseguenze della contestazione
- Sanzione pari al 100% dell’imposta relativa al corrispettivo non documentato (minimo 500 €);
- Chiusura temporanea dell’attività in caso di quattro violazioni in cinque anni;
- Sanzioni accessorie per omessa tenuta dei registri obbligatori;
- Possibile recupero a tassazione di corrispettivi presunti.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Funzionamento del registratore telematico: erano presenti malfunzionamenti documentati?
- Prove dell’avvenuto pagamento: ricevute, POS, fatture emesse in alternativa;
- Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in caso di guasto o sostituzione dell’apparecchio;
- Motivazione della contestazione: l’Agenzia deve indicare data, ora e modalità del controllo;
- Rispetto dei termini di notifica e legittimità del verbale.
🧾 Documenti utili alla difesa
- Rapporti di intervento tecnico sul registratore telematico;
- Copie di ricevute o fatture sostitutive;
- Estratti POS e pagamenti elettronici;
- Comunicazioni PEC inviate all’Agenzia in caso di guasto;
- Libri contabili e registri dei corrispettivi.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare l’assenza di dolo: la mancata emissione derivava da guasti o errori tecnici;
- Provare che l’operazione era comunque tracciata (POS, fattura, ricevuta alternativa);
- Contestare errori formali della contestazione (es. verbale incompleto o generico);
- Richiedere autotutela in caso di contestazioni palesemente infondate;
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni contro l’avviso di accertamento;
- Definizione agevolata o mediazione tributaria per ridurre l’impatto delle sanzioni.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza il verbale e la documentazione raccolta dagli ispettori;
📌 Verifica la legittimità della contestazione e la regolarità dei controlli;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi per annullare o ridurre sanzioni e imposte;
⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;
🔁 Suggerisce procedure preventive per una gestione sicura degli scontrini elettronici.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in accertamenti fiscali e sanzioni tributarie;
✔️ Specializzato in difesa di commercianti e professionisti contro contestazioni sui corrispettivi;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni per mancata emissione di scontrini elettronici non sempre sono fondate: spesso derivano da guasti tecnici o da errori formali nella registrazione.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la regolarità dei corrispettivi, ridurre le sanzioni ed evitare conseguenze gravi come la chiusura dell’attività.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti sugli scontrini elettronici inizia qui.