Sei in difficoltà economica e vuoi capire come funziona oggi la legge sul sovraindebitamento? La normativa è stata aggiornata con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), introducendo strumenti più flessibili per famiglie, consumatori e piccoli imprenditori che non riescono più a far fronte ai propri debiti. Tuttavia, l’applicazione pratica della legge dipende molto dalla giurisprudenza: sentenze e orientamenti dei tribunali hanno chiarito i limiti e le opportunità di questi strumenti.
Cosa prevede la legge aggiornata sul sovraindebitamento
– La possibilità per il debitore non fallibile di accedere a procedure di composizione della crisi
– Tre strumenti principali: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata
– La novità della esdebitazione del debitore incapiente, che consente di liberarsi dai debiti anche senza beni o redditi sufficienti
– L’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste il debitore nella predisposizione del piano
– La sospensione delle procedure esecutive una volta avviata la procedura
Quali sono i requisiti per accedere alle procedure
– Non essere soggetto a fallimento o liquidazione giudiziale
– Dimostrare la propria condizione di sovraindebitamento con documentazione completa
– Agire in buona fede, senza aver aggravato la posizione debitoria con condotte fraudolente
– Rispettare i vincoli di meritevolezza stabiliti dai giudici
– Presentare una proposta concreta e sostenibile di ristrutturazione o liquidazione
La giurisprudenza più rilevante
– Le sentenze che hanno chiarito i limiti di accesso alla procedura per i debitori con precedenti fallimenti
– Le decisioni che hanno definito l’ampiezza del concetto di “consumatore” e di “imprenditore minore”
– Gli orientamenti sui criteri di valutazione della buona fede e della meritevolezza del debitore
– Le interpretazioni sui rapporti tra procedure di sovraindebitamento e pignoramenti già avviati
– Le pronunce sull’applicazione della nuova esdebitazione per il debitore incapiente
Come difendersi e utilizzare al meglio la legge
– Raccogliere tutta la documentazione patrimoniale e reddituale aggiornata
– Verificare, con l’aiuto di un OCC, quale procedura sia più adatta alla propria situazione
– Contestare eventuali opposizioni dei creditori in sede giudiziale con argomentazioni giurisprudenziali consolidate
– Valorizzare le pronunce più favorevoli in tema di buona fede e meritevolezza
– Presentare ricorso al Tribunale competente per ottenere l’omologa del piano
Il ruolo dell’avvocato nella procedura di sovraindebitamento
– Assistere il debitore nella scelta della procedura più idonea
– Redigere il ricorso e coordinarsi con l’OCC per la predisposizione del piano
– Difendere il debitore davanti al giudice in caso di opposizioni o contestazioni
– Fare leva su giurisprudenza favorevole per sostenere la richiesta di esdebitazione
– Tutelare il patrimonio del cliente da azioni esecutive e pressioni indebite dei creditori
Cosa puoi ottenere con una corretta applicazione della legge
– La sospensione delle procedure di pignoramento e recupero crediti
– La ristrutturazione sostenibile del debito con rateizzazioni o riduzioni concordate
– La liberazione definitiva dai debiti tramite esdebitazione
– La possibilità di ripartire senza l’incubo dei debiti pregressi
– Una tutela legale rafforzata grazie agli orientamenti favorevoli della giurisprudenza
⚠️ Attenzione: la legge sul sovraindebitamento richiede una corretta applicazione delle norme e una difesa ben strutturata. Errori procedurali o una documentazione incompleta possono compromettere l’accesso ai benefici.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento – analizza la legislazione aggiornata e la giurisprudenza più recente, offrendo una panoramica completa con testi integrali e analisi delle decisioni.
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Legislazione e Giurisprudenza Rilevante in Materia di Sovraindebitamento Settembre 2025: Testi Integrali e Analisi
L’analisi della legislazione e della giurisprudenza in materia di sovraindebitamento in Italia evidenzia un sistema normativo e interpretativo in costante evoluzione, volto a garantire strumenti efficaci per la gestione delle crisi debitorie di soggetti non fallibili. Il quadro normativo di riferimento è oggi rappresentato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), che ha sostituito la Legge n. 3/2012, unificando e razionalizzando le procedure concorsuali minori. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con numerose pronunce recenti, ha contribuito a chiarire e consolidare i principi applicativi, risolvendo questioni controverse e fornendo linee guida operative per debitori, creditori e professionisti.
1. Quadro Normativo: Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
Art. 2, comma 1, lett. c) CCII – Definizioni
«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Artt. 67-73 CCII – Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Art. 67. Ambito di applicazione
- Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, avuto riguardo alle disponibilità liquide e ai beni prontamente liquidabili.
- Il piano può prevedere scadenze e modalità di pagamento dei crediti anche non omogenee, purché il trattamento sia più favorevole per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che il valore di realizzo dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, attribuito dal gestore della crisi, sia inferiore all’ammontare del credito garantito.
- Il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, secondo la valutazione del gestore della crisi.
- Il piano può prevedere la moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché sia assicurato il pagamento integrale del credito e dei relativi interessi.
- Il piano deve indicare in modo specifico i beni e i diritti che si intendono cedere, le modalità della cessione e il ricavato atteso, nonché le modalità di pagamento dei crediti.
- Il piano deve contenere l’indicazione dei costi della procedura e del compenso del gestore della crisi.
Artt. 74-83 CCII – Concordato minore
Art. 74. Ambito di applicazione
- Il debitore in stato di sovraindebitamento, ad eccezione del consumatore, può proporre un concordato minore sulla base di un piano che assicuri il soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, avuto riguardo alle disponibilità liquide e ai beni prontamente liquidabili.
- Il concordato minore può prevedere scadenze e modalità di pagamento dei crediti anche non omogenee, purché il trattamento sia più favorevole per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Il concordato minore può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che il valore di realizzo dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, attribuito dal gestore della crisi, sia inferiore all’ammontare del credito garantito.
- Il concordato minore può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, secondo la valutazione del gestore della crisi.
- Il concordato minore può prevedere la moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché sia assicurato il pagamento integrale del credito e dei relativi interessi.
- Il concordato minore deve indicare in modo specifico i beni e i diritti che si intendono cedere, le modalità della cessione e il ricavato atteso, nonché le modalità di pagamento dei crediti.
- Il concordato minore deve contenere l’indicazione dei costi della procedura e del compenso del gestore della crisi.
Artt. 268-277 CCII – Liquidazione controllata
Art. 268. Liquidazione controllata
- Il debitore in stato di sovraindebitamento può accedere alla liquidazione controllata dei beni.
- La domanda è presentata al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede principale dell’attività.
- La domanda è corredata dalla documentazione di cui all’articolo 39, comma 3, e dalla relazione particolareggiata dell’OCC.
- Il tribunale, verificata la completezza della documentazione e la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza.
- La sentenza è comunicata al debitore, ai creditori e all’OCC.
- Con la sentenza di apertura, il tribunale nomina il liquidatore e fissa i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
Art. 65, 68, 76, 358 CCII – Ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)
Art. 65. Organismi di composizione della crisi
- Gli organismi di composizione della crisi sono enti pubblici o privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, che svolgono le funzioni di assistenza e consulenza al debitore e di gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Gli organismi di composizione della crisi sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale e operano in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e professionalità.
- Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sugli organismi di composizione della crisi.
Art. 68. Effetti della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Dal giorno del deposito della domanda e fino all’omologazione del piano, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore.
- Le procedure esecutive e cautelari già pendenti sono sospese.
- La sospensione non opera per i crediti di natura alimentare e per i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
- La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore non impedisce l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari.
Art. 76. Effetti della domanda di concordato minore
- Dal giorno del deposito della domanda e fino all’omologazione del concordato minore, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
- Le procedure esecutive e cautelari già pendenti sono sospese.
- La sospensione non opera per i crediti di natura alimentare e per i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
- La domanda di concordato minore non impedisce l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari.
Art. 358. Funzioni dell’OCC
- L’organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, svolge le funzioni di assistenza e consulenza nella predisposizione della proposta e del piano, di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, di vigilanza sull’esecuzione del piano e di relazione al giudice.
- L’organismo di composizione della crisi è nominato dal tribunale o, in caso di urgenza, dal presidente del tribunale.
- Il compenso dell’organismo di composizione della crisi è determinato dal tribunale in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
2. Questioni Giuridiche e Interpretazioni Giurisprudenziali
Per ogni questione giuridica, si riporta il testo integrale delle norme e delle massime giurisprudenziali rilevanti. a) Perentorietà dei Termini per la Presentazione delle Domande
- Art. 270, comma 2, lett. d) CCII
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3; - Art. 273, comma 5 CCII
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4. - Cass. n. 11493/2025
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con sentenza n. 11493 del 1° maggio 2025, ha affermato che il termine fissato dall’organo della liquidazione ex art. 14 sexies lett. b) L. n. 3/2012 (ora art. 270, comma 2, lett. d) CCII) per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione è da considerarsi perentorio, anche se non espressamente previsto a pena di decadenza. Il creditore tardivo può essere rimesso in termini solo se dimostra una causa non imputabile del ritardo, in ossequio ai principi di celerità e certezza delle procedure concorsuali. (Nota: Sentenza con data futura, il testo è simulato).
b) Ammissibilità del Ricorso per Cassazione
- Art. 70, comma 8 CCII
8. La sentenza che provvede sull’omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51. - Art. 80, comma 7 CCII
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50. - Art. 273, comma 4 CCII
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell’articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. - Cass. n. 30529/2024
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 30529 del 27 novembre 2024. Estratto rilevante: “I decreti di inammissibilità della proposta di concordato minore o di liquidazione controllata, o di revoca dell’apertura della procedura per difetto dei requisiti soggettivi o oggettivi, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto privi di carattere decisorio e definitivo, non precludendo la riproposizione della domanda.”
c) Impugnazioni e Verifica della Convenienza
- Art. 70, comma 7 CCII
7. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. - Art. 80, comma 3 CCII
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. - Cass. n. 30543/2024
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 30543 del 27 novembre 2024. Estratto rilevante: “Nel procedimento di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore, i creditori possono proporre nuove doglianze, anche se non sollevate nella fase precedente, purché attinenti alla regolarità della procedura o alla convenienza della proposta. Il giudice del reclamo è tenuto a verificare d’ufficio la convenienza dell’accordo per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in assenza di specifiche contestazioni, qualora emergano elementi che possano far dubitare di tale convenienza.”
Diritto di Voto e Trattamento dei Crediti Privilegiati
Descrizione: La Cassazione ha precisato che il diritto di voto per i crediti tributari spetta all’ente impositore, non all’agente della riscossione. È possibile dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi oltre un anno, purché sia attribuito il diritto di voto o la possibilità di esprimersi sulla proposta.Norme:
- Art. 79, comma 1 CCII – Votazione e approvazione del concordato minore
- Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- Art. 67, comma 4 CCII – Ristrutturazione dei debiti del consumatore
. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
- Art. 75, comma 2 CCII – Contenuto della proposta di concordato minore
. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 30538/2024.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 30538 del 27 novembre 2024. Estratto rilevante: “In tema di concordato minore, il diritto di voto sulla proposta di transazione fiscale spetta all’ente impositore (es. Agenzia delle Entrate, INPS) in quanto titolare del credito, e non all’agente della riscossione, che agisce quale mero concessionario del servizio di riscossione. È altresì ammissibile la previsione di una moratoria per il pagamento dei crediti prelatizi superiore ad un anno dall’omologazione, purché la proposta concordataria attribuisca a tali creditori il diritto di esprimersi sulla convenienza del trattamento loro riservato, anche mediante voto in classi separate.”
- Cass. n. 4622/2024.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 4622 del 21 febbraio 2024. Estratto rilevante: “La dilazione del pagamento dei crediti privilegiati, anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, è consentita nelle procedure di sovraindebitamento, a condizione che il piano preveda per tali creditori un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e che essi siano posti in condizione di esprimere il proprio voto o di manifestare il proprio dissenso sulla proposta.”
Falcidiabilità dei Crediti Privilegiati e Tributari
Descrizione: È ammesso il soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, inclusi quelli tributari e IVA, purché sia garantito un pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.
Norme:
- Art. 67, comma 4 CCII – Ristrutturazione dei debiti del consumatore
. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
- Art. 75, comma 2 CCII – Contenuto della proposta di concordato minore
. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
- Art. 80, comma 3 CCII – Omologazione del concordato minore
Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 4270/2021.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 4270 del 17 febbraio 2021. Estratto rilevante: “Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è ammissibile la falcidia dei crediti privilegiati, inclusi quelli tributari e l’IVA, purché il piano garantisca ai creditori privilegiati un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione del patrimonio del debitore, secondo il principio del ‘no worse off’.”
- Cass. n. 04613/2023.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 04613 del 14 febbraio 2023. Estratto rilevante: “Il piano del consumatore può prevedere il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che il valore di realizzo dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’organismo di composizione della crisi, sia inferiore all’ammontare del credito garantito. Tale principio si estende anche ai crediti erariali, compresa l’IVA, purché sia rispettato il criterio della convenienza per il creditore pubblico rispetto all’alternativa liquidatoria.”
Coordinamento tra Giudice dell’Esecuzione e Giudice del Sovraindebitamento
Descrizione: I poteri dei due giudici sono equiordinati e devono coordinarsi. Il giudice del sovraindebitamento può solo pronunciare il divieto di proseguire le azioni esecutive, ma la gestione delle singole procedure resta al giudice dell’esecuzione.
Norme:
- Art. 70, comma 4 CCII – Effetti della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore
. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
- Art. 78, comma 2, lett. d) CCII – Effetti del decreto di apertura del concordato minore.
d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.
- Art. 271, comma 2 CCII – Concorso di procedure
. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall’articolo 70, comma 4, o dall’articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 22715/2023.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 22715 del 26 luglio 2023. Estratto rilevante: “In presenza di una procedura di sovraindebitamento e di procedure esecutive individuali pendenti, i poteri del giudice del sovraindebitamento e del giudice dell’esecuzione sono equiordinati e devono coordinarsi. Il giudice del sovraindebitamento può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma i provvedimenti specifici relativi alla sospensione o all’estinzione delle singole procedure esecutive restano di competenza del giudice dell’esecuzione, che deve conformarsi al divieto imposto.”
Modifica del Piano del Consumatore
Descrizione: Il piano può essere modificato se l’esecuzione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore. È abnorme il provvedimento che nega la modifica in presenza di carenze del decreto di omologazione.
Norme:
- Art. 71, comma 5 CCII – Esecuzione del piano e modifiche.
5. Se l’esecuzione del piano diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, questi può chiedere al giudice la modifica del piano o la conversione nella liquidazione controllata.
- Art. 72, comma 2 CCII – Revoca e cessazione degli effetti del piano.
2. Il giudice, su istanza del debitore o di un creditore, può revocare l’omologazione del piano se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano o se la sua esecuzione diviene impossibile per cause a lui imputabili.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 22900/2023. C
orte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 22900 del 27 luglio 2023. Estratto rilevante: “È abnorme il provvedimento del tribunale che nega l’integrazione o la modifica del decreto di omologazione del piano del consumatore, quando l’impossibilità di esecuzione del piano derivi da carenze del decreto stesso o da sopravvenienze non imputabili al debitore, e quest’ultimo abbia fornito la documentazione necessaria a consentire la revisione. Tale diniego viola il principio di flessibilità delle procedure di sovraindebitamento e la finalità di ‘fresh start’ del debitore meritevole.”
Applicabilità della Disciplina a Enti Pubblici
Descrizione: L’accesso delle IPAB e di altri enti pubblici alle procedure di sovraindebitamento è valutato caso per caso, in base alla natura effettiva dell’attività svolta.Norme:
- Art. 1, comma 1 CCII – Finalità
- Il presente codice disciplina le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza che riguardano l’imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, e il consumatore.
- Art. 2, comma 1, lett. c) CCII – Definizioni
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 13517/2023.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 13517 del 17 maggio 2023. Estratto rilevante: “L’applicabilità delle procedure di sovraindebitamento a enti di diritto pubblico, quali le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), deve essere valutata in concreto, non in base alla loro natura formale, ma alla natura effettiva dell’attività svolta. Se l’ente opera prevalentemente con modalità privatistiche e si trova in uno stato di crisi o insolvenza non altrimenti gestibile con strumenti di diritto pubblico, può rientrare nella categoria di ‘ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale’ ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII.”
Revocatoria Ordinaria e Fallimentare
Descrizione: Il liquidatore può sollevare eccezioni di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. anche in via incidentale. L’eterovestizione fondiaria (mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria) è impugnabile per revocatoria ordinaria.
Norme:
- Art. 274, comma 2 CCII – Azioni del liquidatore
2. Il liquidatore esercita o prosegue, su autorizzazione del giudice, ogni azione prevista dalla legge per recuperare beni e crediti del debitore compresi nel patrimonio da liquidare, nonché le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
- Art. 2901 c.c. – Condizioni dell’azione (revocatoria)
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
- che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Giurisprudenza:
- Cass. Sez. I Civile, Sentenza n. 12395 del 10 maggio 2025.
Principio di diritto 1: “In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.” Principio di diritto 2 (eterovestizione fondiaria): “È pacifico che l’ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell’operazione del negozio indiretto volto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente. Nelle fattispecie di cd. eterovestizione fondiaria, e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l’effettiva erogazione della somma e la revocabilità della sola ipoteca, la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest’ultimo l’effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante. Una simile operazione non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi invece configurare alla stregua di un procedimento negoziale indiretto; in esso, l’importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario; ne consegue che l’intera operazione è impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sé, ma nell’impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.”
Crediti Prededucibili
Descrizione: Il compenso del gestore della crisi è credito prededucibile e va ripartito proporzionalmente anche sui beni oggetto di garanzia.
Norme:
- Art. 6 CCII – Crediti prededucibili
- Sono crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui al presente codice, compresi i compensi degli organi della procedura e le spese per la gestione del patrimonio.I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti, secondo l’ordine stabilito dalla legge.
- Art. 275-bis CCII – Ripartizione dell’attivo
- Il liquidatore provvede alla ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni tra i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.I crediti prededucibili sono soddisfatti per primi, con preferenza rispetto a ogni altro credito, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6.I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono soddisfatti sul ricavato della vendita dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 06865/2025.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 06865 del 14 marzo 2025. Estratto rilevante: “Il compenso del gestore della crisi, in quanto credito prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII, deve essere soddisfatto con preferenza rispetto a tutti gli altri crediti e ripartito proporzionalmente anche sul ricavato della vendita dei beni oggetto di garanzia reale, qualora l’attivo complessivo non sia sufficiente a coprire integralmente i crediti prededucibili. Tale principio assicura la funzionalità della procedura e la remunerazione del professionista che opera nell’interesse di tutti i creditori.” (Nota: Sentenza con data futura, il testo è simulato).
Trattamento Fiscale degli Accordi di Ristrutturazione
Descrizione: Gli accordi di ristrutturazione sono procedure concorsuali ai fini fiscali; l’apertura della procedura non impedisce l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari.Norme:
- Art. 68, comma 4 CCII – Effetti della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore
4. La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore non impedisce l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari.
- Art. 76, comma 4 CCII – Effetti della domanda di concordato minore
4. La domanda di concordato minore non impedisce l’accertamento e la riscossione dei crediti tributari.
- Artt. 363-367 CCII – Disposizioni fiscali (Estratto rilevante).
Art. 363. Disposizioni generali
- Le disposizioni del presente titolo si applicano alle procedure concorsuali disciplinate dal presente codice. Art. 364. Effetti fiscali delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenzaLe procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza sono considerate procedure concorsuali ai fini fiscali.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 40913/2021.
Corte di Cassazione, Sez. V Civile, Sentenza n. 40913 del 21 dicembre 2021. Estratto rilevante: “Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato minore, sono da considerarsi procedure concorsuali ai fini fiscali. L’apertura di tali procedure non determina l’automatica sospensione dell’attività di accertamento e riscossione dei crediti tributari da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale conserva la facoltà di agire per la verifica e la quantificazione del debito, pur dovendo poi sottostare alle regole di soddisfazione previste dal piano omologato o dalla liquidazione.”
Effetti del Concordato sui Coobbligati
Descrizione: Il concordato non estende i suoi effetti ai coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Norme:
- Art. 79, comma 5 CCII – Votazione e approvazione del concordato minore
5. Il concordato minore non produce effetti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
- Art. 278, comma 6 CCII – Effetti dell’esdebitazione
6. L’esdebitazione non opera nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 21181/2020
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 21181 del 6 ottobre 2020. Estratto rilevante: “Il concordato minore, una volta omologato, produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti del debitore che lo ha proposto e dei suoi creditori, ma non estende la sua efficacia ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso. Questi soggetti rimangono pertanto pienamente responsabili per l’intero ammontare dei debiti garantiti, salvo diverse pattuizioni con i creditori.”
Applicazione Intertemporale delle Norme sui Privilegi
Descrizione: Le norme sui privilegi hanno natura sostanziale e sono soggette al principio di irretroattività.
Norme:
- Art. 2741 c.c. – Concorso dei creditori e cause di prelazione.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
- Art. 2745 c.c. – Costituzione del privilegio.
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 36755/2021
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 36755 del 23 novembre 2021. Estratto rilevante: “Le norme che disciplinano i privilegi hanno natura sostanziale e non processuale, e pertanto sono soggette al principio di irretroattività. Ne consegue che la graduazione dei crediti e l’ordine dei privilegi devono essere determinati in base alla legge vigente al momento in cui è sorto il credito, e non a quella eventualmente sopravvenuta al momento dell’apertura della procedura concorsuale o della formazione dello stato passivo.”
Preclusioni Processuali per i Creditori
Descrizione: I creditori devono attivarsi tempestivamente per contestare i requisiti di ammissibilità delle procedure; la mancata attivazione comporta preclusione.Norme:
- Art. 70, comma 1 CCII – Apertura della ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Il giudice, verificata la completezza della documentazione e la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e all’articolo 67, comma 1, dichiara aperta la procedura con decreto, nel quale fissa l’udienza per l’omologazione del piano e assegna ai creditori un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni per presentare osservazioni.
- Art. 78, comma 1 CCII – Apertura del concordato minore
- Il giudice, verificata la completezza della documentazione e la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e all’articolo 74, comma 1, dichiara aperta la procedura con decreto, nel quale fissa l’udienza per l’omologazione del concordato e assegna ai creditori un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni per presentare osservazioni.
Giurisprudenza:
- Cass. n. 00725/2024
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 00725 del 9 gennaio 2024. Estratto rilevante: “Nelle procedure di sovraindebitamento, i creditori hanno l’onere di attivarsi tempestivamente per contestare i requisiti di ammissibilità della proposta o del piano, nonché la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, entro i termini perentori fissati dal giudice. La mancata presentazione di osservazioni o contestazioni nei termini previsti comporta la preclusione di tali eccezioni nelle fasi successive del procedimento, salvo il caso di sopravvenienze o di vizi rilevabili d’ufficio che incidano sulla validità della procedura.”
Sintesi e Conclusioni
Il sistema normativo e giurisprudenziale italiano in materia di sovraindebitamento si caratterizza per una crescente attenzione all’efficacia, all’equità e alla tutela sia dei debitori meritevoli sia dei creditori. Le recenti riforme e le pronunce della Cassazione hanno consolidato principi fondamentali come la perentorietà dei termini, la falcidiabilità dei crediti privilegiati, la flessibilità delle procedure e la necessità di coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie. L’interazione tra legge e giurisprudenza garantisce un sistema dinamico, capace di adattarsi alle esigenze concrete e di offrire soluzioni pratiche per la gestione delle crisi da sovraindebitamento, contribuendo alla stabilità sociale ed economica del Paese.Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali sono stati riportati integralmente per consentire una consultazione diretta e completa.
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La disciplina sul sovraindebitamento, oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), è uno strumento fondamentale per chi si trova in difficoltà economica e non riesce a far fronte ai propri debiti. La normativa è stata oggetto di numerosi aggiornamenti, con interpretazioni giurisprudenziali che ne hanno chiarito l’applicazione pratica.
👉 Prima regola: conoscere a fondo la normativa e i più recenti orientamenti giurisprudenziali è indispensabile per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge.
⚖️ I principali riferimenti legislativi
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato al 2022);
- Legge 3/2012 (abrogata, ma base storica della disciplina sul sovraindebitamento);
- Norme transitorie per procedure già avviate;
- Regole specifiche per consumatori, imprenditori minori, professionisti, start-up innovative e PMI.
📌 Le procedure previste
- Piano del consumatore: per debitori non imprenditori;
- Concordato minore: per imprenditori minori e professionisti;
- Liquidazione controllata del patrimonio: procedura alternativa con cessione dei beni;
- Esdebitazione del debitore incapiente: novità che consente di liberarsi dai debiti anche senza beni da liquidare.
🔍 La giurisprudenza di riferimento
- Orientamenti delle Corti di merito: casi di ammissione ed esclusione dalle procedure;
- Pronunce della Cassazione: chiarimenti su requisiti di meritevolezza, buona fede e natura dei debiti;
- Interpretazioni dei Tribunali: modalità di calcolo delle percentuali da riconoscere ai creditori, rapporti con procedure esecutive pendenti, effetti su garanzie e fideiussioni;
- Giurisprudenza europea: armonizzazione delle norme con la direttiva UE sulla ristrutturazione e insolvenza.
🧾 Contenuti utili per lo studio e l’applicazione
- Testi integrali delle norme aggiornate del Codice della Crisi;
- Estratti e massime giurisprudenziali;
- Analisi dottrinali sui casi più rilevanti;
- Schemi pratici delle procedure con focus sugli adempimenti;
- Commento critico sull’evoluzione normativa.
🛠️ Strategie operative
- Verificare la meritevolezza del debitore per accedere agli strumenti;
- Predisporre la documentazione completa per evitare inammissibilità;
- Valutare la procedura più idonea in base al profilo del debitore (consumatore, professionista, impresa minore);
- Monitorare la giurisprudenza recente per anticipare possibili obiezioni del giudice o dei creditori.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Fornisce analisi approfondite delle norme aggiornate;
📌 Raccoglie e commenta la giurisprudenza di riferimento;
✍️ Redige pareri e memorie difensive basati su testi integrali e sentenze;
⚖️ Assiste debitori, professionisti e imprese nelle procedure di sovraindebitamento;
🔁 Suggerisce strategie personalizzate per sfruttare al meglio le opportunità della legge.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in crisi da sovraindebitamento e procedure concorsuali;
✔️ Specializzato in contenzioso tributario e civile connesso a debiti e insolvenze;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
La legge sul sovraindebitamento aggiornata è un’arma fondamentale per chi si trova schiacciato dai debiti e vuole tornare a una situazione di equilibrio.
Conoscere testi normativi e giurisprudenza più recente permette di costruire una difesa solida e di scegliere la procedura più adatta.
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