Avviso Di Accertamento Iva Tardivo: Conseguenze Per Cooperative

Hai ricevuto un avviso di accertamento IVA notificato oltre i termini di legge e la tua cooperativa rischia di dover pagare imposte, sanzioni e interessi? La validità degli atti fiscali dipende dal rispetto dei termini di decadenza: se l’avviso è tardivo, può essere annullato. Per le cooperative, spesso sottoposte a controlli stringenti per l’accesso a regimi fiscali agevolati, la questione è particolarmente rilevante.

Quando un avviso IVA è considerato tardivo
– Se notificato oltre il termine ordinario di decadenza (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione)
– Se la cooperativa non ha presentato la dichiarazione IVA, il termine si estende, ma resta comunque soggetto a limiti temporali precisi
– Se l’Agenzia delle Entrate non ha rispettato i termini previsti in caso di proroghe straordinarie di legge
– Se la notifica è avvenuta con irregolarità tali da renderla inefficace

Conseguenze per le cooperative
– Se l’avviso è tardivo, la cooperativa può eccepirne l’invalidità e ottenere l’annullamento dell’atto
– In caso di accertamenti validi ma parzialmente tardivi, le somme possono essere ridotte
– Il rischio, se non si contesta, è di dover comunque pagare somme non dovute
– La tardività può essere fatta valere anche in sede di ricorso, con effetti sull’intero debito fiscale

Cosa rischia una cooperativa se non agisce
– Pagamento di IVA non più esigibile per legge
– Applicazione di sanzioni e interessi su importi illegittimi
– Avvio di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, sequestri)
– Contestazioni anche sui benefici fiscali tipici delle cooperative, con revoca di agevolazioni

Come difendersi da un avviso IVA tardivo
– Verificare la data di notifica dell’atto e confrontarla con i termini di legge
– Contestare formalmente la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento
– Evidenziare eventuali vizi di notifica che rendono inefficace l’atto
– Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenerne l’annullamento
– Difendersi anche su profili sostanziali (inerenza, imponibilità, agevolazioni cooperative) per ridurre ulteriormente la pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la tempistica degli atti e i termini di decadenza applicabili
– Redigere ricorsi fondati sulla tardività della notifica
– Contestare vizi di forma e di sostanza dell’accertamento
– Difendere la cooperativa davanti ai giudici tributari e tutelarne i benefici fiscali
– Proteggere il patrimonio sociale e degli amministratori da azioni esecutive

Cosa può ottenere una cooperativa con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’avviso di accertamento IVA tardivo
– L’eliminazione di sanzioni e interessi su imposte prescritte
– La sospensione delle procedure esecutive già avviate
– La tutela del regime fiscale agevolato tipico delle cooperative
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto, senza aggravi indebiti

⚠️ Attenzione: la tardività di un avviso IVA è una delle eccezioni più forti a disposizione del contribuente. Ma deve essere sollevata nei termini e con un ricorso ben strutturato: altrimenti l’accertamento diventa definitivo.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e diritto societario – ti spiega quali sono le conseguenze per le cooperative di un avviso di accertamento IVA tardivo e come difenderti in modo efficace.

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Introduzione

L’avviso di accertamento IVA è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’imposta non versata e le relative sanzioni. Esso deve rispettare termini rigorosi di decadenza stabiliti dalla legge: in linea di principio, il termine ordinario per notificare un avviso di accertamento IVA è il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa (art. 57, co. 1, DPR 633/1972) . Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine si estende al 7° anno . Un avviso notificato oltre questi termini (quindi tardivo) è privo di efficacia e può essere dichiarato nullo per decadenza. In presenza di tardività, il contribuente (nel nostro caso la cooperativa) può impugnare l’atto evidenziando la decadenza del potere accertativo.

Le cooperative presentano profili particolari nell’ambito tributario. Per le obbligazioni sociali, la legge (art. 2518 c.c.) prevede che risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio; i soci non sono direttamente coinvolti salvo che nei casi di liquidazione coatta o fallimento, nei quali rispondono illimitatamente e solidalmente (artt. 2513-2514 c.c.) . Ciò significa che, in via ordinaria, i soci di una cooperativa a responsabilità limitata non sono personalmente tenuti per i debiti tributari della società . Tuttavia, la giurisprudenza tributaria ha stabilito che, nel giudizio di accertamento tributario, i soci di una cooperativa sono parte del contraddittorio necessario per le imposte trasparenti (come l’IRAP e, per analogia, l’IVA di cooperative di produzione) . In sostanza, se l’accertamento coinvolge una cooperativa, ogni socio deve essere citato perché la decisione ne influenzerà la posizione fiscale. Cass. 22705/2024 ribadisce che la controversia sulla configurabilità di una “società di fatto” (come talvolta accade tra consorzi e cooperative) impone il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti .

Sul piano procedurale, l’avviso di accertamento (anche se tardivo) può essere impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. In sede di impugnazione, il contribuente può eccepire la decadenza del potere accertativo (debitore: “l’Ufficio ha notificato l’atto fuori tempo” e quindi atto nullo) e far valere vizi formali (notifica del PVC, contraddittorio). È altresì rilevante ricordare che una istanza di accertamento con adesione presentata da uno dei debitori solidali (ad esempio un socio) sospende il termine per l’impugnazione per tutti i coobbligati . Su questi profili procedurali si vedano le tabelle e le FAQ in fondo alla guida.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA) – fissa le regole sulla decorrenza del termine di decadenza per gli avvisi IVA. In particolare, l’art. 57 stabilisce il termine ordinario di 5 anni dal 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (co. 1) e un termine esteso di 7 anni in assenza di dichiarazione o con dichiarazione nulla (co. 2) . Al comma 3 prevede inoltre che il termine si prolunghi di tanti giorni quanto sia durata la ritardata produzione di documenti richiesti dall’Amministrazione.
  • D.Lgs. 218/1997 (Accertamento con adesione) – introduce lo strumento dell’accertamento con adesione, che sospende i termini di decadenza e di impugnazione. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, la presentazione della domanda da parte di un solo coobbligato sospende i termini per l’impugnazione di tutti i coobbligati . Cass. 21710/2022 conferma che tale sospensione si estende automaticamente a tutti i contribuenti solidali (come soci di una cooperativa) anche se uno solo ha presentato l’istanza .
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – l’art. 12 comma 7, prevede specifici termini dilatorî di 60 giorni dall’ispezione o accesso nei locali aziendali prima dell’emissione dell’avviso. La Corte di Cassazione (ordinanza 23900/2019) ha ribadito che, se l’amministrazione effettua un accesso ispettivo, l’avviso notificato prima di tale termine dilatorio di 60 giorni è invalido . In detto caso, benché l’avviso sia “ante tempus”, il contribuente ha diritto all’annullamento dell’atto per mancato contraddittorio interno.
  • Codice Civile (artt. 2513-2514, 2518 e 2522-2523 c.c.) – disciplina le cooperative. L’art. 2518 c.c. stabilisce che per le cooperative risponde soltanto la società con il suo patrimonio , salvo il diverso regime previsto dall’art. 2522 c.c.: le cooperative che esercitano determinate attività (ad es. credito cooperativo) devono avere responsabilità limitata; in caso di liquidazione coatta o fallimento, anche in cooperative a r.l. tutti i soci rispondono illimitatamente in via sussidiaria (artt. 2513-2514) .
  • Altre fonti – utili per casi specifici sono le risoluzioni e gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, la risoluzione n.163/E/2007 conferma che, qualora una cooperativa edilizia trasformi implicitamente la propria natura (“diventando” a proprietà divisa), l’assegnazione di alloggi ai soci viene trattata come cessione imponibile . Più di recente, l’Interpello n.70/2024 (direzione piccole imprese) ha chiarito il regime IVA delle assegnazioni di alloggi ai soci di coop. edilizie: nelle cooperative a proprietà indivisa le assegnazioni in godimento sono soggette a IVA calcolata sul canone di uso (come stabilito dalla circ. 33/E/2006) , mentre nelle coop. a proprietà divisa l’assegnazione finale rileva come vera e propria cessione di beni (cfr. ris. 163/E/2007) .

Tempi di decadenza per l’avviso di accertamento IVA

Secondo l’art. 57 del DPR 633/1972, il termine di decadenza per notificare l’avviso di accertamento IVA è di cinque anni dall’anno di presentazione della dichiarazione IVA . In pratica, se la dichiarazione IVA del 2016 è stata presentata regolarmente, l’Agenzia può emettere avvisi di accertamento fino al 31 dicembre 2021. Se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla, il termine di decadenza si estende a sette anni (fino al 31 dicembre del 7° anno) . Scaduto il termine di decadenza, l’atto di accertamento è annullabile per nullità: la giurisprudenza conferma che la notifica oltre i termini è nulla , garantendo così la certezza del rapporto tributario.

Questa regola si riflette nel seguente schema:

SituazioneTermine di notifica (accertamento IVA)Riferimento normativo
Dichiarazione IVA presentata regolareEntro il 31 dicembre del 5° anno successivoDPR 633/1972, art.57 co.1
Dichiarazione IVA omessa o nullaEntro il 31 dicembre del 7° anno successivoDPR 633/1972, art.57 co.2
Decorso del termineL’avviso è nulla (per decadenza); il contribuente può chiederne l’annullamento o opporsi in giudizioCass. 2017; art.57 DPR 633/1972

Inoltre, è fondamentale considerare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente (art. 12, L. 212/2000) in caso di accesso ispettivo. La Cassazione sottolinea che se l’Agenzia effettua un accesso o un’ispezione nei locali della cooperativa, l’avviso IVA non può essere notificato entro 60 giorni da tale accesso; la violazione di questa attesa fa decadere l’atto . Nel caso della coop. Miramare (Cass. 23900/2019) l’avviso IVA 2007 era stato emesso prima che fossero trascorsi i termini dilatori, motivo per cui i giudici hanno confermato l’annullamento per violazione del contraddittorio interno .

Conseguenze di un avviso tardivo

Un avviso di accertamento IVA notificato oltre i termini di decadenza è nullo e privo di efficacia. Ciò significa che il contribuente/debitore non è tenuto a ottemperare né a pagare imposte o sanzioni derivanti dall’atto tardivo. Il contribuente (la cooperativa) dovrà sollevare questa eccezione in giudizio: impugnando l’avviso davanti alla Commissione Tributaria e deducendo la decadenza del potere accertativo. In concreto, il giudice tributario annullerà l’atto impugnato se riconosce che la notifica è avvenuta oltre i termini legali.

Attenzione: la nullità opera sia in sede di accertamento che in sede di riscossione. Ad esempio, se per errore venisse comunque registrata una cartella di pagamento (per importo risultante da un avviso deceduto) questa cartella sarebbe inesorabilmente impugnabile per nullità. La Cassazione ha affermato infatti che eventuali cartelle notificate in presenza di atto presupposto non valido (es. oltre i termini) sono anch’esse nulle.

Vale inoltre ricordare che l’Amministrazione non può aggirare la decadenza cambiando la causale o “slittando” l’accertamento ad altra imposta. Il termine quinquennale decorre dall’imposta per cui viene redatto il PVC e generato l’avviso; un tentativo di riqualificare l’imposta (ad es. IRES anziché IVA) non evita la perdita del potere di accertamento oltre il termine. In sintesi, per il contribuente cooperativo l’avviso oltre i limiti previsti dalla legge è inadmissibile.

Cooperative: responsabilità e litisconsorzio dei soci

Nel caso di società cooperative, occorre considerare il profilo della responsabilità fiscale dei soci e il contraddittorio tributario. Come ricordato, nelle cooperative a responsabilità limitata (tipica la forma S.c.r.l.) risponde solo la società con il suo patrimonio . Se la cooperativa non riesce a pagare le imposte, i soci non sono normalmente coinvolti salvo che non vi sia procedura concorsuale. Tuttavia, nel diritto tributario vige il principio del litisconsorzio necessario dei soci. In pratica, quando l’accertamento riguarda una cooperativa, è necessario citare in giudizio tutti i soci coobbligati perché la decisione incide sulle imposte a carico del patrimonio sociale imputate a ciascun socio per trasparenza.

La Cassazione ha più volte confermato che, per tributi “trasparenti” come l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive, assimilabile all’ILOR) e per analogia l’IVA delle cooperative di produzione, i soci debbono essere partecipi del giudizio . In ordinanza 22705/2024, la Corte afferma che il litisconsorzio necessario “sussiste … nei casi in cui, per la particolare natura del rapporto giuridico, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non nei confronti di tutti” . Il principio si basa sul fatto che l’IRAP delle cooperative è imputata ai soci (ex art. 5 DPR 917/1986) come se fosse imposta sui redditi, e analogamente i tributi dovuti dalla cooperativa di fatto gravano sui soci. Pertanto, se l’Agenzia accerta IVA nei confronti di una cooperativa, essa deve coinvolgere nel giudizio anche i soci: in loro assenza il giudizio è affetto da nullità.

In pratica, questo significa che una cooperativa “al socio-lavoratore” o “edilizia” che riceva un avviso IVA dovrebbe coinvolgere sempre i propri soci nel ricorso, secondo quanto disposto dal codice di procedura tributaria (art. 29 DLgs 546/92). Nell’ordinanza citata, la Corte Unificata ricorda che anche in sede di legittimità i collegi precedenti avrebbero dovuto integrare il contraddittorio o riunire i processi con tutti i soci . L’omissione di tale litisconsorzio porta alla nullità delle sentenze emesse.

Riassumendo: per le cooperative i soci costituiscono coobbligati in via solidale rispetto ai tributi della società; in giudizio tributario essi devono intervenire (anche se non sono legittimati passivi diretti dell’avviso), altrimenti il provvedimento di accertamento è invalido . Ciò comporta vantaggi per il contribuente cooperativo: ad esempio, in caso di mancata partecipazione di un socio al giudizio, la cooperativa può chiedere l’annullamento delle pronunce per vizio di litisconsorzio.

Profili procedurali: impugnazione e ricorsi

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento IVA (tardivo o meno), la cooperativa può impugnarlo entro 60 giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (art. 24 DPR 600/1973 e art. 18 DPR 633/1972). Nel ricorso dovrà esporre i motivi di diritto e le prove a discarico, tra cui l’eventuale scaduto il termine di decadenza (decadenza prescrizione). Se l’avviso è tardivo, il ricorso chiederà espressamente l’annullamento ex art. 19 del Codice del Processo Tributario per decadenza del potere accertativo.

Se il giudice di primo grado respinge il ricorso, la cooperativa può appellare la sentenza alla Commissione Tributaria Regionale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 27 DLgs 546/1992). In questa sede, come in Cassazione, si potrà nuovamente far valere la tardività e i vizi procedurali. Nel giudizio tributario di legittimità (Corte di Cassazione) sono ammesse le doglianze giuridiche sulle norme violate.

È importante sottolineare anche lo statuto del contribuente (L.212/2000, art.12): come detto, se l’avviso segue un accesso ispettivo senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni, può essere annullato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale . Ad esempio, in Cass. 23900/2019 la cooperativa, attraverso i suoi difensori, evidenziò che l’avviso IVA del 2007 era arrivato prima della scadenza prevista dallo Statuto (termine “ante tempus”) e il giudice annullò l’atto .

In caso di esito negativo anche in secondo grado, la cooperativa può proporre ricorso per cassazione davanti alla Corte Suprema entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello (art. 360 c.p.c., n. 3, e art. 370 c.p.c.). In Cassazione si potrà dedurre la violazione del termine di decadenza come vizio di diritto, oltre a violazioni degli artt. 11-12 dello Statuto (contraddittorio) o del D.P.R. 600/1973. Se il vizio di tardività è riconosciuto, la Cassazione annullerà l’atto. Si noti che, come stabilito da Cass. 21710/2022, anche in Cassazione vale la sospensione dei termini di impugnazione per tutti i coobbligati se l’istanza è stata fatta valere in primo grado da uno di essi .

Cooperative edilizie: regime IVA e casi concreti

Un caso rilevante riguarda le cooperative edilizie e il regime IVA delle assegnazioni di alloggi ai soci. L’art. 10 del DPR 633/1972 prevede aliquote agevolate (o esenzioni) per l’edilizia sociale, ma l’applicazione dipende dalla destinazione d’uso e dal titolo della cooperativa. La prassi (Agenzia Entrate) ha più volte chiarito:

  • Cooperativa edilizia a proprietà indivisa: l’assegnazione in godimento di appartamenti ai soci, se comporta un canone di uso, è imponibile ai fini IVA (aliquota 4% o 10%) . L’Agenzia (circolare 33/E/2006) considera queste assegnazioni come affitti soggetti a IVA, con base imponibile pari al canone. Nel caso di mancata richiesta di alcun canone (assegnazione gratuita), come nel recente interpello n.70/2024, si ritiene che non sussista soggettività IVA per la cooperativa . In pratica, senza canone non c’è operazione di “commercio” rilevante IVA (art. 4, c.5 D.P.R. 633/1972) e quindi non scatta l’obbligo di rivalsa IVA.
  • Cooperativa edilizia a proprietà divisa: l’assegnazione definitiva degli alloggi ai soci viene trattata come cessione di beni immobili da parte di impresa costruttrice (generalmente aliquota 4% o 10% a seconda dei casi) . La Risoluzione n.163/E/2007 chiarisce che, se la coop “muta” implicitamente natura passando all’uso diviso e vende gli immobili ai soci, tali assegnazioni sono IVA- imponibili come cessioni di abitazioni . Nel recente esempio di interpello, pur essendo una coop indivisa, la circostanza che i soci versassero mensilmente importi pari al valore di vendita ha portato l’Agenzia a considerarla operazione equiparabile a vendita: di conseguenza la cooperativa diventava soggetto passivo IVA proprio in vista dell’assegnazione finale .

Nel contesto dell’“avviso tardivo” le cooperative edilizie possono trovarsi in situazioni particolari: se l’Agenzia contesta il regime IVA retroattivamente, dovrà notificare l’avviso entro i termini ordinari per l’anno in esame. Ad esempio, se una coop di progetto edilizio riceve nel 2024 un avviso relativo all’anno 2016 (oltre i 7 anni in caso di dichiarazione omessa), potrà opporlo come inefficace. Si tenga conto che casistiche prassi e giurisprudenza (come quella sopra descritta) possono incidere sul giudizio di merito: in Cass. 9469/2023 la Corte ha confermato che per la vendita di immobili di una cooperativa edilizia ad uso turistico non era applicabile l’aliquota agevolata perché la destinazione urbanistica era tuttora turistico-ricettiva . Ciò evidenzia come la configurazione sostanziale delle operazioni (uso gratuito, destinazione d’uso, ecc.) influisca sul regime IVA applicabile, ma anche su tali aspetti l’avviso deve essere entro i termini di legge. In sintesi, le cooperative edilizie devono valutare con attenzione, oltre al termine di decadenza, anche il rispetto dei presupposti IVA specifici; ricevere un accertamento tardivo che ignora normative (art.10 DPR 633/1972) darà un margine di difesa più ampio per la cooperativa.

Tabelle riepilogative

Termini di decadenza IVA

CasoTermine notifica avviso IVA
Dichiarazione IVA presentata regolareEntro il 31 dicembre del 5° anno successivo
Dichiarazione IVA omessa o nullaEntro il 31 dicembre del 7° anno successivo
Decorso del termine di decadenzaAtto nullo per decadenza (annullabile)

Scadenze di impugnazione tributaria

Atto tributarioTermine per impugnazioneRiferimento
Avviso di accertamento (IVA o IRPEF)60 giorni dalla notificaart. 18 DPR 633/1972; art. 24 DPR 600/1973
Sentenza CTP di primo grado30 giorni dalla notificaart. 27, DLgs 546/1992
Sentenza CTR di secondo grado60 giorni dalla notificaart. 370 c.p.c.
Impugnazione in Cassazione60 giorni dalla notifica sentenzaart. 360 c.p.c., n. 3
Istanza di accertamento con adesioneSospende i termini (90 gg di rinvio)art. 12, DLgs 218/1997

Domande frequenti (FAQ)

  • D1. Che cos’è un avviso di accertamento IVA?
    Risposta: È un atto dell’Agenzia delle Entrate che quantifica l’imposta IVA presunta e le sanzioni per il contribuente. Si basa su controlli documentali o accertamenti fiscali (ad es. verifiche, ispezioni). Deve essere notificato entro il termine di decadenza previsto dalla legge (in genere 5 anni dall’anno dichiarazione) .
  • D2. Quando un avviso è “tardivo” e cosa comporta?
    Risposta: L’avviso è “tardivo” quando viene notificato oltre il termine di decadenza di cui all’art. 57 DPR 633/1972. In tal caso, essendo decorso il potere accertativo, l’atto è nullo per decadenza e non produce effetti. Il contribuente può dunque impugnare l’avviso e chiedere l’annullamento. In particolare, se la dichiarazione IVA è stata presentata per l’anno X, il termine scade il 31/12 del 5° anno successivo; un avviso notificato oltre questa data è inefficace. Lo stesso vale per il termine settennale in assenza di dichiarazione .
  • D3. Cosa devono fare i soci di una cooperativa quando arriva un avviso IVA alla cooperativa?
    Risposta: In base all’orientamento della Corte di Cassazione, ogni socio va coinvolto nel ricorso tributario: l’accertamento di tributi “trasparenti” nella cooperativa ricade infatti sui soci e richiede il litisconsorzio necessario . Quindi i soci dovrebbero essere citati nel giudizio o, almeno, manifestare formalmente adesione alla difesa della cooperativa. Se un socio non è stato compreso nel contraddittorio, l’avviso (e le sentenze successive) rischia di essere annullato .
  • D4. Quali sono i termini di impugnazione e come si difende la cooperativa?
    Risposta: L’impugnazione dell’avviso di accertamento IVA va proposta entro 60 giorni dalla notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale (art. 18 DPR 633/1972). Nel ricorso la cooperativa (o il suo legale) deve spiegare perché l’avviso è infondato: ad es. perché notificato oltre i termini (decadenza), perché manca l’invito o il PVC (violazione contraddittorio), o per altre ragioni di fatto o di diritto. È possibile allegare documenti giustificativi che provano l’avvenuta presentazione della dichiarazione (per dimostrare l’esattezza dei termini) o il difetto degli elementi integrativi. A seguito della pronuncia della CTP, è possibile appellarsi in CTR entro 30 giorni dalla sentenza (art. 27 DLgs 546/1992) e poi eventualmente in Cassazione entro 60 giorni dalla sentenza di appello. Durante tutta la fase processuale, l’atto rimane sospeso.
  • D5. Cosa accade se si presenta un’istanza di accertamento con adesione?
    Risposta: Se uno dei coobbligati (per es., uno dei soci di una cooperativa) presenta l’istanza di accertamento con adesione, la normativa prevede la sospensione dei termini di impugnazione di tutti i coobbligati per 90 giorni . Cass. 21710/2022 ribadisce che tale sospensione si applica a tutti solidali: quindi anche se solo un socio firma l’adesione, tutti i termini di decadenza/impugnazione si allungano per ogni socio . In pratica, questo strumento può essere usato dalla cooperativa/soci per ottenere più tempo prima di dover impugnare, ma il termine complessivo di 60 giorni ricomincerà a decorrere per tutti alla scadenza dei 90 giorni di sospensione.
  • D6. E se il contribuente dimostra l’inesistenza dell’accertamento?
    Risposta: Se l’avviso è tardivo, esso è considerato inesistente “de jure”: il contribuente invoca la decadenza del potere accertativo. In tal caso l’atto è nullo per violazione dell’art. 57 DPR 633/1972 e lo stesso avvallo del giudice. Anche il giudice tributario territoriale può rilevare d’ufficio la nullità se il contribuente ne ha chiesto l’annullamento (art. 19 c.p.t.). In sede di giudizio, se viene accertata la tardività, il giudice annulla l’avviso e dichiara estinti i crediti richiesti. Non si giunge così al calcolo di eventuali imposte; il debito tributario, per quella annualità, si considera definitivamente estinto.
  • D7. Quali particolarità hanno le cooperative edilizie in materia di IVA?
    Risposta: Le cooperative edilizie godono di regole speciali di IVA sulle assegnazioni immobiliari (art. 10 TUIR). Il trattamento dipende dal tipo di coop e dall’uso degli immobili. In generale: una cooperativa a proprietà indivisa che consegna l’uso dell’alloggio ai soci è soggetta ad IVA sul canone di godimento (tipicamente 4%) . Se invece consegna l’alloggio ai soci gratuitamente, l’atto può non rientrare nel campo IVA (art. 4 DPR 633/1972) . Per le cooperative a proprietà divisa, l’assegnazione definitiva agli associati è considerata una cessione edilizia ai sensi dell’art. 10 e le abitazioni sono vendute con l’aliquota normalmente applicata alle case (Cassazione 9469/2023 conferma l’applicabilità dell’IVA standard se non sussistono i requisiti dell’agevolazione) . Da ultimo, come visto, l’Agenzia (Interpello 70/2024) ha posto l’attenzione sul fatto che quando i versamenti dei soci corrispondono al prezzo, la cooperativa diventa implicitamente “proprietà divisa” e quindi il trasferimento è imponibile .
  • D8. Come si calcola una situazione di esempio di tardività?
    Risposta: Immaginiamo due scenari applicativi:
  • Cooperativa A: dichiara IVA anno 2016 con invio dichiarazione nel 2017. Termine normale: 31/12/2021. Se riceve avviso per il 2016 nell’aprile 2022, l’atto è tardivo e nullo. Se invece l’avviso fosse arrivato nell’ottobre 2021, sarebbe valido (entro il termine).
  • Cooperativa B: non ha presentato la dichiarazione 2015. Termine esteso: 31/12/2022. Se le viene notificato un avviso IVA per l’anno 2015 nel marzo 2023, l’avviso è tardivo oltre il 7° anno e può essere impugnato come nulla. Se invece fosse stato notificato nel 2022, sarebbe ancora tempestivo e necessario pagare (sempre che ne ricorrano i presupposti giuridici).

Ecco un esempio di tabella riassuntiva per chiarire:

CooperativaAnno impostaDich. presentata?Termine decadenzaData notifica avvisoEsito avviso
Coop Alfa S.c.p.A.2016Sì (dich. 15/05/2017)31/12/202110/03/2022Oltre termine – nullo
Coop Beta S.c.p.A.2015No (omessa)31/12/202220/07/2023Oltre termine – nullo
Coop Gamma S.c.p.A.2017Sì (dich. 10/04/2018)31/12/202215/09/2022Tempestivo – valido

In tutti i casi indicati con “nullo”, l’avviso può essere annullato dal giudice poiché notificato dopo il termine legale . Se invece la notifica rientra nei termini (come per Gamma), l’avviso rimane efficace salvo altri vizi procedurali.

  • D9. Che fare se l’atto è nullo?
    Risposta: Nel ricorso si deve chiedere espressamente l’annullamento “perché notificato oltre il termine di decadenza” (art. 57 TUI). Se il giudice accoglie, emetterà sentenza di accoglimento del ricorso, azzerando l’atto. A quel punto non si provvede al calcolo di imposte/sanzioni. Se la CTR o la Cassazione confermano il vizio, la cooperativa avrà ottenuto la completa esenzione dal pagamento. Non sono generalmente previste sanzioni aggiuntive per il contribuente che solleva correttamente la decadenza, essendo questa una “difesa di legittimità”. In caso di soccombenza delle parti, le spese seguono le norme ordinarie (solitamente a carico dell’Agenzia se annullano l’atto).
  • D10. Che effetti ha la liquidazione della cooperativa?
    Risposta: Se la cooperativa è in liquidazione o già liquidata, i debiti fiscali possono essere fatti valere sui liquidatori o, in mancanza di patrimonio, sui soci. In Cass. 23900/2019 (caso Miramare), l’avviso IVA 2007 era diretto alla cooperativa in liquidazione; poiché fu annullato, i soci non furono colpiti da sanzioni. In generale, se la cooperativa è sotto liquidazione, l’atto di accertamento va notificato ai liquidatori della società e, se omessa la procedura di liquidazione formale, ai soci rappresentanti (art. 2546 c.c.). Comunque, la cooperativa in liquidazione mantiene gli stessi diritti di impugnazione (60 giorni) e le stesse eccezioni di decadenza . Infine, se al termine del giudizio la cooperativa risulta non più esistente, si applicano le regole dell’art. 2495 c.c. sui crediti: i soci possono essere chiamati a rispondere nelle misure previste dalla liquidazione. In ogni caso, il dies a quo del termine di decadenza rimane l’anno di imposta cui si riferisce l’avviso, non lo scioglimento della coop.

Simulazioni pratiche

Per chiarire in via esemplificativa l’effetto della tardività, consideriamo due scenari pratici (solo Italia):

  • Esempio 1: Cooperativa Edile A. – Presenta la dichiarazione IVA 2016 il 20/04/2017. Il termine ordinario scade il 31/12/2021. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento IVA 2016 in data 15/02/2022. Poiché la notifica avviene dopo il 31/12/2021, l’atto è tardivo e la cooperativa può ottenerne l’annullamento. In Cassazione sarebbe considerato privo di efficacia .
  • Esempio 2: Cooperativa di Produzione B. – Non presenta alcuna dichiarazione IVA per il 2015. Il termine esteso scade il 31/12/2022. Se riceve un avviso nel febbraio 2023, l’atto è oltre il termine settennale ed è nullo. Se invece l’avviso fosse stato notificato entro dicembre 2022, rimarrebbe valido (a meno di altri vizi).

Infine, se una cooperativa riceve un avviso per l’IVA di un anno in cui non ha mai avuto partita IVA, si dovrà esaminare l’effettiva competenza dell’atto, ma la questione principale resta la decadenza: un avviso per un anno non dichiarato va comunque valutato rispetto al termine (7 anni).

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 633/1972, art. 57, co. 1-3 (Termini di decadenza IVA) .
  • D.Lgs. 218/1997, art. 12, co. 2 (Accertamento con adesione; sospensione termini) .
  • L. 212/2000, art. 12, co. 7 (Statuto del contribuente: termini dilatori 60 gg).
  • Cass. Civ., sez. trib., ord. n. 22705/2024 (litisconsorzio necessario soci coop) .
  • Cass. Civ., sez. trib., sent. n. 9469/2023 (coop. “Le Ginestre”: IVA agevolata su vendite edilizie) .
  • Cass. Civ., sez. trib., ord. n. 21710/2022 (efficacia interruttiva / sospensione termini per coobbligati solidali) .
  • Cass. Civ., VI sez., ord. n. 23900/2019 (cooperativa Miramare in liquidazione: nullità accertamento IVA per violazione termine dilatorio) .
  • Agenzia delle Entrate, Ris. 163/E/2007 (cooperativa edilizia: assegnazioni come cessioni di beni) .
  • Agenzia delle Entrate, Interpello n. 70/2024 – Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese (assegnazioni alloggi soci coop edilizia, IVA) .
  • CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22705 depositata il 12 agosto 2024 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla Legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.
  • Corte di Cassazione ordinanza n. 21710 depositata l’ 8 luglio 2022 – Gli atti “interruttivi” della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all’art. 1310 cod. civ.).
  • Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23900 del 25/09/2019.
  • Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2023, n. 9469.

Hai ricevuto un avviso di accertamento IVA e temi che sia stato notificato oltre i termini di legge? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento IVA e temi che sia stato notificato oltre i termini di legge?
Se la tua è una cooperativa, vuoi sapere quali sono le conseguenze di un accertamento tardivo e come puoi difenderti?

Gli avvisi di accertamento IVA devono essere notificati entro precisi termini di decadenza. Se l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto oltre questi termini, l’accertamento è tardivo e quindi può essere dichiarato nullo. Per le cooperative, che già godono di un regime fiscale particolare, questo aspetto diventa ancora più delicato.

👉 Verificare la tempestività dell’atto è fondamentale: se l’avviso è tardivo, il debito fiscale può essere annullato.


⚖️ Termini di decadenza per l’accertamento IVA

  • 5 anni dalla presentazione della dichiarazione IVA;
  • 7 anni se la dichiarazione non è stata presentata;
  • Eventuali proroghe straordinarie (es. normative emergenziali) devono essere applicate solo nei casi previsti.

📌 Conseguenze per le cooperative

  • Un avviso tardivo può essere impugnato e dichiarato nullo;
  • La cooperativa evita il pagamento di IVA, sanzioni e interessi relativi all’accertamento illegittimo;
  • Restano comunque validi gli obblighi fiscali regolari, ma non possono essere recuperati con atti oltre i termini;
  • L’accertamento tardivo può minare la posizione della cooperativa anche su altri benefici fiscali (es. agevolazioni cooperative), se non viene contestato.

🔍 Come difendersi

  1. Verifica la data di notifica dell’avviso e confrontala con i termini di decadenza previsti.
  2. Controlla la correttezza della notifica (raccomandata, PEC, ufficiale giudiziario).
  3. Raccogli la documentazione: dichiarazioni IVA, ricevute di invio, eventuali proroghe normative.
  4. Eccepisci la tardività nel ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
  5. Predisponi memorie difensive per chiedere l’annullamento totale dell’atto.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Controlla la regolarità e la tempestività della notifica dell’avviso IVA;
  • 📌 Verifica la correttezza dei termini di decadenza alla luce delle proroghe normative;
  • ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per far dichiarare nullo l’accertamento tardivo;
  • ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
  • 🔁 Suggerisce strategie preventive per rafforzare la posizione fiscale della cooperativa.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in accertamenti IVA e termini di decadenza;
  • ✔️ Specializzato in contenzioso tributario per cooperative e società;
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Un avviso di accertamento IVA tardivo è nullo e può essere contestato anche dalle cooperative, che rischiano altrimenti di pagare somme non dovute.
Con una difesa legale mirata puoi eccepire la decadenza dei termini, annullare l’accertamento e proteggere la stabilità economica della tua cooperativa.

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