Ricorso Per Cassazione Tributaria: Come Impostarlo Per Error In Procedendo

Hai ricevuto una sentenza sfavorevole dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e stai valutando un ricorso per Cassazione? In questo caso è importante distinguere se la censura riguarda un error in iudicando (errore di diritto sostanziale) oppure un error in procedendo (errore nelle regole processuali). Per i professionisti e i contribuenti, comprendere la differenza è fondamentale per non presentare un ricorso inammissibile.

Cos’è l’error in procedendo nel processo tributario
L’error in procedendo si verifica quando la Corte di merito non ha rispettato le regole processuali. Alcuni esempi:
– Sentenza priva di motivazione o con motivazione solo apparente
– Violazione del principio del contraddittorio o mancata audizione delle parti
– Omessa pronuncia su uno dei motivi di ricorso
– Pronuncia ultra petita (oltre i limiti delle richieste delle parti)
– Incompetenza del giudice che ha emesso la decisione

Quando è ammesso il ricorso per Cassazione per error in procedendo
– Se la violazione delle regole processuali ha inciso sul diritto di difesa del contribuente
– Se la motivazione è assente o meramente apparente, in contrasto con l’art. 36 del D.Lgs. 546/1992
– Se il giudice di merito non ha deciso su tutte le domande o i motivi di appello
– Se la sentenza presenta vizi formali tali da comprometterne la validità

Come impostare il ricorso in Cassazione
– Indicare con precisione l’atto o la fase processuale viziata
– Richiamare gli articoli del D.Lgs. 546/1992 e del Codice di Procedura Civile violati
– Evidenziare l’incidenza dell’errore processuale sul diritto di difesa e sull’esito della decisione
– Produrre gli atti processuali rilevanti per consentire alla Cassazione di valutare direttamente il vizio
– Distinguere chiaramente le censure per error in procedendo da quelle per error in iudicando

Il ruolo dell’avvocato in Cassazione
– Individuare i vizi processuali che rendono proponibile il ricorso
– Redigere un atto conforme ai requisiti di specificità richiesti dalla Suprema Corte
– Evidenziare i precedenti giurisprudenziali che supportano l’ammissibilità del motivo
– Rappresentare il contribuente davanti alla Corte di Cassazione con patrocinio abilitato
– Evitare rischi di inammissibilità, che in Cassazione sono molto frequenti

Cosa puoi ottenere con un ricorso fondato su error in procedendo
– La cassazione della sentenza impugnata
– Il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria in diversa composizione per un nuovo esame
– La possibilità di far valere diritti processuali lesi in fase di merito
– L’eliminazione di una sentenza viziata nella forma e quindi ingiusta nella sostanza

⚠️ Attenzione: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non rivaluta i fatti, ma verifica la corretta applicazione del diritto sostanziale e processuale. Per questo motivo, impostare correttamente il motivo di error in procedendo è fondamentale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e giudizi di Cassazione – ti spiega come impostare un ricorso per Cassazione tributaria fondato su error in procedendo e come tutelarti da una sentenza viziata.

👉 Hai ricevuto una sentenza sfavorevole e stai valutando un ricorso in Cassazione? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Esamineremo la sentenza, individueremo i possibili vizi processuali e costruiremo la strategia difensiva più efficace.

Introduzione

Il ricorso per cassazione tributaria è l’atto con cui il contribuente (o l’Amministrazione) chiede alla Corte suprema di annullare la decisione di merito (sentenza della CTR) ritenuta affetta da vizi di legge. Nel sistema tributario italiano, il ricorso in Cassazione è disciplinato dal d.lgs. 546/1992 (titolo II, Sez. III) che – richiamando le norme del codice di procedura civile – stabilisce gli effetti dell’impugnazione in sede di legittimità. In particolare, l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. contempla gli “errori in procedendo” come motivo di nullità della sentenza impugnata. Gli errori in procedendo sono «errori di carattere procedurale, attinenti al rapporto processuale», ossia vizi formali nell’istruzione del giudizio, diversi dagli errori in iudicando che riguardano l’errata applicazione del diritto sostanziale . In altri termini, con l’“errore in procedendo” si denuncia la violazione di una regola del procedimento (ad es. competenza, litisconsorzio, notifica, motivazione ecc.), indipendentemente dal merito della controversia .

Il ricorso deve essere redatto in conformità alle stringenti forme prescritte per la Corte di Cassazione (artt. 366 e 369 c.p.c.) e, nel caso di errori in procedendo, richiede particolare autosufficienza. La giurisprudenza ha stabilito che, quando si denuncia un errore in procedendo, la Corte è “giudice del fatto processuale” e può riesaminare direttamente gli atti di merito . Di conseguenza, il ricorso deve riportare integralmente – o almeno nelle parti essenziali – la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello, in modo che il Collegio di legittimità possa valutare il vizio dedotto senza consultare altri documenti . In difetto di tale completa trascrizione, la censura (anche se fondata) può essere dichiarata inammissibile . Da ciò deriva l’obbligo di documentare il contesto processuale: ad es. allegando copia conforme della sentenza impugnata con relata di notifica e trascrivendo nel ricorso i passaggi salienti della motivazione di CTR e CTP (c.d. modello autosufficiente del ricorso).

Definizione ed elementi degli “errori in procedendo”

Gli errori in procedendo (o errores in procedendo) sono vizi formali nel processo. Secondo la dottrina, si tratta di «errori di carattere procedurale, attinenti al rapporto processuale che si è concluso con la sentenza, e cioè errori nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo» . Per esempio, rientrano in questa categoria vizi come la violazione della competenza territoriale o funzionale, l’omessa declaratoria di litisconsorzio necessario, la notifica irregolare di un atto tributario, l’omessa fissazione dell’udienza di discussione o l’improprio esercizio della difesa, l’assenza di contraddittorio nei termini di legge. In generale, i profili censurabili sono quelli che non riguardano la sostanza delle pretese (ad es. non comprende un mero travisamento del fatto allegato, che sarebbe errore in iudicando), ma l’«inosservanza delle regole di competenza, vizi di nullità della sentenza, del procedimento o della motivazione» .

Gli errori in iudicando, invece, sono gli errori di diritto (vizi nel ragionamento giuridico) commessi dal giudice quando applica norme, interpreta contratti o qualifiche giuridiche: Cassazione controlla questi solo sulla legge, senza riesaminare i fatti . La distinzione pratica è dunque:

  • Errore in procedendo (vizio di procedimento) – riguarda l’aspetto formale del processo; la Cassazione è giudice del fatto processuale (può verificare autonomamente gli atti e le modalità con cui si è svolto il giudizio) . Se accertato, comporta la nullità della sentenza e il rinvio al giudice del merito (per la correzione del vizio) . Ad es., omettere di decidere su un’eccezione di parte (omessa pronuncia) può costituire errore in procedendo se si integra la nullità della motivazione stessa .
  • Errore in iudicando (vizio di giudizio) – riguarda l’errata applicazione di norme sostanziali o la violazione di princìpi giuridici; la Cassazione è giudice del diritto (non riesamina i fatti), può cassare la sentenza ed eventualmente rinviare per un nuovo giudizio o decidere direttamente sul merito se possibile.

Una tabella riassuntiva evidenzia la differenza sostanziale:

AspettoErrore in procedendo (vizio processuale)Errore in iudicando (vizio di diritto)
OggettoVizi formali/procedurali (competenza, litisconsorzio, motivazione, notifica, ecc.)Vizi sostanziali (errato inquadramento giuridico, applicazione normae, travisamento del fatto)
Chi giudicaCorte di Cassazione come giudice del fatto (riaccede agli atti del merito)Corte di Cassazione come giudice del diritto (controlla solo la legittimità, non i fatti)
Effetto della violazioneSentenza nulla (annullamento) , rinvio per nuovo processoCassazione con riforma/annullamento, senza re-invocazione di merito (salvo limiti)
Esempi tipiciMotivazione apparente o mancante ; litisconsorzio necessario omesso ; competenza ignorata; notifica irregolare (relata mancante)Errata interpretazione normativa; giusto fatto travisato; omissione di scienza di prova sul fatto sostanziale

Ogni errore in procedendo, ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., provoca la nullità della sentenza (si applica la «conversione della nullità in errore in iudicando» per non vanificare il rito), ma per la Cassazione esso costituisce vizi proprio di procedimento .

Normativa di riferimento

Nel processo tributario, il ricorso per cassazione segue in quanto compatibili le norme del codice di procedura civile (artt. 348-376 c.p.c.), come disposto dall’art. 62 del d.lgs. 546/1992 . In particolare, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, annovera come motivo di ricorso il vizio di nullità per errore di procedimento. Vanno inoltre considerati gli artt. 112 c.p.c. (doppio grado di giudizio) e 115 c.p.c. (motivi del gravame), che influenzano il profilo degli “errori di procedimento”: la Cassazione non può essere investita di motivi che escano da quelli dedotti in appello. Norme processuali specifiche come gli artt. 366 e 369 c.p.c. impongono i requisiti formali del ricorso (pienamente trascritti, firma digitale, termini, ecc.), con l’aggravante che in procedendo la puntualità e l’esaustività sono essenziali .

Dal punto di vista sostanziale, occorre considerare anche la normativa tributaria di merito (D.P.R. 600/1973, TUIR, ecc.) solo nella misura in cui ingenera errori procedurali. Ad es., violazioni del contraddittorio previste dal d.lgs. 546/92 (art. 7 motivazione dell’avviso di accertamento) non sono eccezionali vizi di procedura per Cassazione se ricadono nella motivazione sostanziale della pretesa (Cass. n. 8016/2024). In genere, però, la Cassazione tributaria applica i principi generali: la mancanza di un requisito essenziale del processo (procedimentale) rende la sentenza viziata da nullità ; la violazione di limiti meramente formali dell’atto impositivo può rimanere nel merito (l’esame dei fatti) se non qualificata come vizio di procedura prima dell’udienza.

In sintesi: al ricorso per cassazione tributario si applica l’art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso), nonché le prescrizioni generali del d.lgs. 546/92 (art. 62) e 549-bis/95 (che ha riformulato il rito). Il ricorso va proposto entro i termini (60 giorni e 120, a seconda se notificato con decreto o no) e deve indicare i motivi precisi di diritto. Dal punto di vista del debitore/contribuente, è un’ultima chance per ottenere che la Cassazione annulli la decisione di merito per un difetto di procedimento, rimandando il giudizio o, in casi eccezionali, decidendo direttamente la controversia (se la legge lo consente).

Vizi processuali denunciabili nel ricorso

In un ricorso per cassazione tributario fondato su errori in procedendo, il contribuente deve individuare e motivare specifici vizi di procedimento consumati in entrambi i gradi di merito (CTP e CTR). Esempi tipici sono:

  • Violazione della competenza del giudice tributario (es. sentenza pronunciata da giudice incompetente per materia o territorio). Se il giudice ha pronunciato pur mancando la competenza oggettiva o territoriale, è invalida la sentenza e si configura errore in procedendo.
  • Litisconsorzio necessario omesso: se il giudice d’appello (o di primo grado) doveva estendere il contraddittorio ad altri soggetti (ad es. concessionario della riscossione quando spettava, o altri coobbligati) e non l’ha fatto, si realizza la nullità assoluta del procedimento . La Cassazione ha chiarito che la mancata osservanza delle norme sul contraddittorio necessario comporta la nullità del procedimento con rinvio al primo grado . Nel caso esaminato Cass. n. 34255/2022, ad esempio, l’errata esclusione dell’agente della riscossione dal giudizio ha comportato il ritorno in primo grado .
  • Notifica irregolare: vizi gravi nella notifica degli atti (cartelle esattoriali, avvisi, sentenze) – ad esempio relata separata, plico mai consegnato, mancata spedizione della copia certificata – possono determinare nullità per error in procedendo se incidono sul contraddittorio. Se la corte di merito non valuta correttamente i profili formali della notifica, si può denunciare tale omissione come vizio procedurale. In linea generale, Cassazione distingue i vizi di notifica (che sono di merito o dilazione) dai vizi del contraddittorio (che sono procedurali). Tuttavia, se sussiste un vizio gravissimo (es. completa assenza di notifica alla parte), la sentenza è nulla per errore in procedendo.
  • Motivazione “apparente” o mancante: la Cassazione valuta con attenzione i profili motivazionali delle sentenze di merito. Se la motivazione è solo formale e non chiarisce il fondamento della decisione, la decisione è nulla per “error in procedendo”. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione» . In pratica, se la sentenza di merito esprime argomentazioni incongrue o generiche tali che l’interprete non riesce a ricavare il ragionamento del giudice, si configura un errore di procedimento annullabile . Nel processo tributario è frequente denunciare «motivazione insufficiente, contraddittoria o apparente» con richiamo all’errore in procedendo.
  • Altri vizi di procedimento: omessa pronuncia su un’eccezione rilevante (se non coperta dal d.lgs. 546/92), violazione del diritto di difesa (es. mancata concessione del termine integrativo), forma del giudizio (es. tribunale non collegiale quando necessario), ecc. Quando tali vizi assumono rilievo, il ricorso può invocare la nullità del procedimento per “error in procedendo”.

Per distinguere errori procedurali da errori di merito, è utile chiedersi se il vizio riguarda il modello stesso del processo (in tal caso è procedurale) o solo il giudizio di fattispecie. Ad esempio, un mero travisamento dei fatti dedotti non è errore in procedendo, perché afferisce al merito ; al contrario, l’omessa considerazione di un fatto rilevante (omessa pronuncia) è procedurale solo se si traduce in nullità motivazionale. In caso di ricorso al ricorso, va quindi distinto con cura il piano processuale (errori che rendono nullo il giudizio) da quello sostanziale (errori che alterano il merito, non ammissibili se proposti in cassazione).

Principi della Cassazione sul ricorso in procedendo

La Corte di Cassazione ha articolato un criterio rigoroso per l’esame dei ricorsi fondati su errori di procedura. In primo luogo, conferma che anche per i motivi di diritto (errori di procedura) non si derogano le regole formali del ricorso di cassazione: è richiesta la completa specificazione e allegazione delle parti essenziali del giudizio di merito . Detta diversamente, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i fatti, le domande e le eccezioni delle parti, nonché la motivazione delle decisioni di primo e secondo grado, devono essere riportati nel testo del ricorso . Se il ricorrente lamenta un errore in procedendo (che rende il giudice di legittimità giudice del fatto processuale), la Corte può riesaminare direttamente gli atti, ma solo nei limiti in cui il ricorso li riporti .

In una recente ordinanza la Cassazione ha ribadito che «anche qualora venga dedotto un error in procedendo, … l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate» . Tra queste regole vi sono gli artt. 366, n.6, e 369, n.4, c.p.c., che impongono dettagli e allegazioni minime: pertanto, se il ricorso si limita ad affermazioni generiche di vizio di procedura senza riportare la motivazione del giudice e gli atti, la censura è inammissibile . Ad esempio, quando il contribuente sostiene che l’appello sarebbe inammissibile per carenza di specificità, la Corte esamina il motivo solo se il ricorso contiene integralmente la sentenza impugnata e l’atto di appello .

Un altro principio importante è che la Corte non consente di ottenere in Cassazione la rettifica di meri errori di fatto o la rinnovazione di prove; essa si limita a correggere nullità procedurali o applicazioni sbagliate di norme di diritto. In particolare, la Cassazione ha precisato che la denuncia di un “errore in procedendo” non può essere utilizzata al posto dell’imputazione di omessa pronuncia . In altre parole, il ricorrente non può etichettare genericamente un’omissione del giudice come “error in procedendo” nell’aspettativa che la Corte risolva la questione; se si vuole dedurre una pronuncia mancante, occorre invocare esplicitamente l’omessa pronuncia e inquadrare il vizio come previsto dall’art. 360, comma 1, n.4. La Cassazione, difatti, ha affermato che «un presunto errore in procedendo del giudice di merito… non è idoneo a configurare il vizio di omessa pronuncia» . Ciò serve a evitare che il richiamo a “error in procedendo” sia usato in modo strumentale per aggirare i requisiti di specificità del ricorso.

In generale, nella valutazione dei motivi il Collegio verifica se il vizio denunciato abbia configurato un errore di procedimento effettivo: ad es., nel caso in cui sia stata prospettata la nullità della sentenza per violazione del giusto processo (art. 111 Cost.), spetta alla Corte di Cassazione determinare se si tratti effettivamente di un vizio di procedura radicale o di un problema meramente argomentativo. Nel confermare la propria giurisprudenza consolidata, la Cassazione ha osservato che «quando, come nella fattispecie, il ricorrente assume che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della specificità dei motivi, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello» .

Impostazione pratica del ricorso in Cassazione per errori in procedendo

Dal punto di vista pratico, redigere un ricorso in Cassazione tributario per errori di procedura richiede attenzione ai seguenti punti essenziali:

  • Identificazione dei motivi: elencare uno per uno i “vizi di procedimento” che si imputano al giudice di merito. Per ognuno, indicare chiaramente la norma violata e la fattispecie concreta. Ad es., “violazione dell’art. 112 c.p.c. e 36 co.2, d.lgs. 546/92 in relazione al litisconsorzio necessario” , o “nullità per motivazione apparente (art. 360, n.4 c.p.c.)” . È opportuno contestare anche eventuali lacerne di fatto decisivo espressamente rubricate nell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., quando rilevanti.
  • Ricostruzione del procedimento di merito: inserire nel ricorso una breve esposizione delle vicende processuali precedenti: avviso impugnato, decisione del giudice di primo grado, decisione della CTR. Tuttavia, poiché Cassazione è giudice di legittimità, questa parte deve essere limitata al necessario. Deve essere chiaro quale tema di fatto è emerso e quale è stato giudicato.
  • Trascrizione della motivazione impugnata: riportare integralmente (o essenzialmente) le parti salienti della motivazione della sentenza di primo grado. Analogamente, trascrivere gli stralci significativi della decisione d’appello (o almeno descriverne le conclusioni), per consentire alla Corte di leggere il contesto delle censure senza consultare documenti estranei .
  • Esposizione dei motivi di cassazione: ogni motivo deve essere strutturato come un’autonoma censura di legge (art. 360 c.p.c., n.4, e 360 comma 2, n.5) o come omessa applicazione/violazione di legge (art. 360 c.p.c., n.3). Bisogna seguire la formulazione prevista dal rito civile (scrittura robusta, paragrafi numerati, collegamento preciso dei punti di fatto alle norme). Spesso si presentano motivi “in via gradata” (prima la nullità per vizio di procedimento, poi eventuali altri vizi di diritto) ma devono comunque essere distinti e chiari. È ammesso concentrare più censure di procedimento in un unico motivo se strettamente connesse, purché non si confondano errori in procedendo con errori in iudicando.
  • Parte petendi (conclusioni): formulare le conclusioni specifiche di cassazione. Normalmente il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, precisando gli effetti pratici (p.e. “riepoca del giudizio con riassunzione ex art. 354 c.p.c.” o “ogni altra decisione conforme a giustizia”). Se il vizio denunciato è completo, si invoca il rinvio nel termine di legge; se è parziale (es. una deduzione esclusa), si può chiedere l’annullamento parziale e la prosecuzione del giudizio sugli altri punti.
  • Documenti e atti allegati: elencare e allegare i documenti indispensabili. Oltre alla copia della sentenza impugnata con relata di notifica e all’avviso di ricevimento (art. 369 c.p.c.), è prassi indispensabile allegare i documenti tributari originali (avviso di accertamento, cartella), la decisione di primo grado e tutti gli atti processuali citati nel ricorso. Si consiglia inoltre di trascrivere gli atti di merito in un “allegato” annesso al ricorso, in osservanza del principio dell’autosufficienza del ricorso . La mancata allegazione (o trascrizione) richiesta dalle norme comporta l’improcedibilità del ricorso o l’inammissibilità della censura.

Per orientarsi, può aiutare lo schema del ricorso in cassazione tributaria:

SezioneContenuto
IntestazioneIndicazione della Corte di cassazione (Sez. trib.), del giudice designato, nomi delle parti (ricorrente e resistente), loro difensori e domicilio eletto.
OggettoImpugnazione della sentenza di CTR (data, numero) per i motivi indicati (es. “annullamento per nullità per error in procedendo”).
Fatti di causaBreve ricostruzione della vicenda tributaria: avviso impugnato, ricorso in CTP (con eventuali eccezioni), sentenza CTP, esito dell’appello in CTR.
Motivi del ricorsoEsplicitazione dettagliata di ciascun vizio processuale dedotto (in relazione all’art. 360 c.p.c., n.4 e n.5, se dell’errore di fatto): es. “Violazione art. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 – nullità per omessa declaratoria del litisconsorzio” ; “Nullità per motivazione apparente – errore in procedendo ex art. 360, n.4 c.p.c.” ; “Violazione art. 434 c.p.c. – appellante incapace di identificare le questioni impugnate” (come nel caso Cass. 34255/2022 ) ecc.
ConclusioniPetitum: “Per questi motivi, il ricorrente chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata nella sua interezza (o parzialmente) e rinvii la causa al giudice di merito, con ogni conseguenza di legge e con compensazione delle spese di grado”. Eventualmente, pagamento di somme pregresse se già decise.
Documenti allegatiElenco degli atti trascritti o allegati: sentenze di merito con relata, avvisi di accertamento, documenti fiscali, istanza di autotutela (se rilevante), ricevute di pagamento, ecc. Si riporti qui la menzione all’allegazione della motivazione del giudice di primo grado e dell’atto di appello .

Ogni voce del ricorso deve essere motivata secondo diritto: i fatti ineriscono solo a supporto del diritto (Cassazione non può decidere in factum, salvo errore in procedendo), quindi bisogna fondare il vizio su norme processuali e principi generali (art. 112 c.p.c., 2697 c.c. per onere della prova, diritto di difesa, principio del contraddittorio, ecc.). In sede di doglianza tributaria, possono risultare applicabili anche norme del d.lgs. 546/92 quali l’art. 7 (motivazione dell’avviso), l’art. 36 (riparto oneri in appello) o l’art. 60, c.2, d.p.r. 600/1973, ma solo se il vizio inerente il procedimento di impugnazione (e.g. competenza del giudice) è effettivamente configurato.

Strategie difensive del contribuente (debitore)

Dal punto di vista del contribuente/debitore, l’errore in procedendo è spesso l’ultima chiave di volta per contestare decisioni sfavorevoli che, altrimenti, apparirebbero fondate nei fatti. L’approccio consigliato è il seguente:

  • Esame critico della motivazione: verificare se la CTR ha escluso o “dimenticato” la considerazione di un’eccezione rilevante. Se sì, valutare se l’omessa pronuncia sia tale da rendere nullo il giudizio (motivazione apparente ) o se possa qualificarsi come semplice travisamento (non c’è rimedio in Cassazione). Ad es., se l’Amministrazione ha richiesto compensazioni di spese di lite, si può contestare la motivazione di tali richieste su error in procedendo (Cass. 18799/2025).
  • Controllo del contraddittorio: accertare se la decisione ha valutato le difese della parte almeno implicitamente. La Cassazione richiede la menzione esplicita delle eccezioni nel ricorso (che all’atto del giudizio d’appello sono state menzionate) per considerare inammissibile l’appello per genericità . Il contribuente dovrà quindi riportare nel ricorso gli argomenti di appello proposti e farli quadrare con quelli di primo grado per dimostrare l’errore procedurale.
  • Difesa del diritto di difesa: se durante il processo è stata preclusa la discussione di fatti o prove (ad es. mancata concessione di termini supplementari, mancata ammissione di documenti nuovi), annotare tali circostanze nel ricorso. La loro valorizzazione può comportare un errore in procedendo per violazione del giusto processo (art. 111 Cost.).
  • Distinzione fra vizi formali e sostanziali: nell’esporre i motivi, il debitore deve sempre ricordare che l’ammissibilità del ricorso per Cassazione è consentita solo per questioni di diritto/formalità (art. 360 c.p.c., comma 1). Se l’errore apparente investe l’analisi giuridica dei fatti, andrà inquadrato come error in procedendo solo se, e in quanto, impedisce la comprensione della decisione. In altri termini, bisognerebbe descrivere come quel vizio ha in concreto reso ingiudicabile la decisione.
  • Punto di vista strategico: tipicamente, il contribuente che si rivolge in Cassazione è insoddisfatto del rigetto del merito; l’errore in procedendo può consentire di ottenere solo l’annullamento e il rinvio per nuovo appello, non la decisione di rigetto definitiva. Tuttavia, è spesso l’unico modo per “tenere aperta” la controversia. Ad esempio, se la CTR ha travisato la prova, è errore di merito e Cassazione non decide sul punto. Ma se la CTR non ha motivato affatto una deduzione, si configura error in procedendo e si può chiedere il ritorno in appello per rifare il giudizio (Cass. SU 22232/2016).
  • Limiti del ricorso: la prospettiva del debitore deve considerare che la Cassazione non ammette motivi nuovi basati su principi generali non sollevati in merito. Inoltre, il contribuente deve verificare di avere legittimazione e soggettività adeguate (se non compare qualche soggetto necessario, ad es. socio che non è parte, Cass ha rigettato come inattiva la domanda di annullamento per carenza di litisconsorzio ).

In un processo tributario, poi, l’Amministrazione spesso si costituisce solo al giudizio di merito, mentre in Cassazione ricorre raramente il Difensore Civico o equivalente. Ciò sposta sul contribuente (ora ricorrente) l’onere di delineare compiutamente i fatti e i vizi. Il privato deve insomma preparare il ricorso in Cassazione come se dovesse fornire prove di una nullità formale, poiché Cassazione può pronunciarsi solo sulla base di quanto viene illustrato. Se il ricorrente trascura l’allegazione di un atto chiave, la censura cade.

Tabelle riepilogative e schemi di approfondimento

Per rendere più chiari i concetti esposti, riportiamo alcune tabelle riepilogative:

Differenze tra errore in procedendo e in iudicando:

TipologiaErrore in procedendoErrore in iudicando
DefinizioneErrore di procedura (vizio formale del processo)Errore di giudizio (vizio di diritto sostanziale)
Ambito di revisioneCorte di Cassazione come giudice del fatto processuale: esamina atti e fattiCorte di Cassazione come giudice del diritto: esamina solo la legge
EsempiLitisconsorzio necessario omesso ; Motivazione apparente ; incompetenza; irregolarità notifica; ordine del giorno non rispettato.Erronea qualificazione giuridica del fatto; errata interpretazione di norma; trascuratezza di prova.
Effetto sulla sentenzaSentenza nulla per vizio radicale, si anulla e rinvia il giudizio (con probabile riapertura del contraddittorio).Cassazione con vizi sanabili: sentenza cassata e rinviata, o in alcuni casi decisa nel merito dal giudice di legittimità se possibile.
Poteri della CortePuò disporre l’esame diretto di atti e fatti a fini di annullamentoNon può valutare fatti nuovi o prove, solo corretta applicazione del diritto.

Schema di redazione del ricorso per cassazione (errori in procedendo):

SezioneContenuto principale
IntestazioneCorte di Cassazione – Sez. trib., parte ricorrente e resistente, difensori, oggetto (sentenza CTR, numero e data).
Fatti di causaSintetica cronologia dell’iter tributario (atto impugnato, CTP, CTR). Obiettivo: ricostruire gli step.
Motivi di ricorsoElencazione analitica dei vizi processuali dedotti (art. 360, n.4 e n.5 c.p.c.); ogni motivo chiama in causa norma violata (es. art. 112 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/92) e spiega il difetto concreto . Si deve argomentare come il vizio abbia reso nulla la decisione.
Parte petendiRichieste specifiche: annullamento della sentenza impugnata (per nullità totale o parziale) con rinvio al giudice di merito; eventuale compensazione delle spese .
Documenti allegatiElenco (e copie) di sentenze di merito con relata, atti tributari (avviso, cartella), documenti fiscali rilevanti, altri atti del giudizio (appello, memorie). Va ribadito nel testo che la motivazione del primo grado e l’atto di appello sono integralmente riprodotti nel ricorso .

Elementi-chiave del ricorso (esempio di formulari):

  • Motivi di diritto: «Vizio di procedimento – Nullità della sentenza per omessa declaratoria del litisconsorzio necessario (art. 112 c.p.c., art. 36 co.2 d.lgs. 546/92). Il giudice di appello non ha esteso il contraddittorio all’agente della riscossione, malgrado l’indicazione di tale ente nel gravame (doc. 2, p.3). Ne deriva nullità assoluta del giudizio …».
  • Motivo aggiuntivo: «Vizio di motivazione – Errore in procedendo (art. 360 n.4 c.p.c.). La motivazione della sentenza di appello è solo apparente, in quanto non esplica il ragionamento in base al quale è stata esclusa la deducibilità dei costi dell’appellante ; ciò rende la decisione priva del fondamento conoscibile e ne determina la nullità per motivazione inconsistente …».
  • Conclusioni tipiche: «Per questi motivi il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione annulli la sentenza n. XYZ/2025 emessa dalla CTR di [Regione], rinviando la causa al giudice di merito, con distrazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte resistente».

Domande e risposte frequenti

  • Domanda: Che cos’è concretamente un errore in procedendo nel contesto tributario?
    Risposta: È un vizio di procedura del giudizio tributario che ha reso la sentenza nulla. Ad esempio, la Corte di Cassazione lo definisce come la violazione di una regola processuale nel corso del giudizio . Nella pratica, si tratta di difetti come la mancata iscrizione di un soggetto necessario (litisconsorzio), la notifica irregolare di un atto, o una motivazione talmente vaga da risultare “apparente”. In tali casi, si denuncia l’errore in procedendo perché la Corte può annullare la sentenza e rinviare l’esame, anche riesaminando gli atti di merito .
  • Domanda: Qual è la differenza tra errore in procedendo e omessa pronuncia? Posso usare entrambi nel ricorso?
    Risposta: L’errore in procedendo è un vizio formale generale, mentre l’omessa pronuncia è un caso particolare di errore di procedimento legato alla mancata decisione su una questione sollevata dalle parti. La Cassazione richiede che l’omessa pronuncia sia denunciata come tale; non basta chiamarla genericamente «error in procedendo». Anzi, è stato precisato che un «presunto errore in procedendo del giudice di merito non è idoneo a configurare il vizio di omessa pronuncia» . Quindi, se il problema è che il giudice non ha deciso un’eccezione preliminare, bisogna invocare espressamente l’omessa pronuncia e motivarla con l’art. 360 n.4 c.p.c.
  • Domanda: Quali requisiti formali devo rispettare per censurare un errore in procedendo in cassazione?
    Risposta: Devi preparare un ricorso in Cassazione autosufficiente: riportare integralmente o in modo completo la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello , altrimenti la Corte non potrà esaminare il motivo. In pratica, ogni censura deve essere autoconsistente. Ciò significa trascrivere i passaggi essenziali delle sentenze di merito, i motivi di fatto avanzati, gli atti fiscali rilevanti. Se ad esempio si contesta la motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario allegare l’avviso originale e il giudizio formatosi in CTP/CTR. Il mancato rispetto degli oneri di specificazione e allegazione (art. 366 co.6 e 369 co.4 c.p.c.) comporta l’inammissibilità del motivo .
  • Domanda: Come dimostrare che una motivazione è “apparente” e costituisce errore di procedimento?
    Risposta: Bisogna mostrare che, benché la sentenza ne riporta gli elementi, la motivazione è così vaga o incongrua da impedire di capire le ragioni del giudice. La Cassazione (Sez. trib., ord. n. 7284/2025) ha spiegato che la motivazione è «solo apparente» quando «non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice» . In pratica, si confrontano le parti del giudizio: ad es., si dimostra che l’Amministrazione ha contestato un fatto nella memoria, ma la CTR non lo affronta nemmeno implicitamente. Nel ricorso vanno quindi indicate le parti mancanti della motivazione, evidenziando l’impossibilità di evincere il percorso logico. Se si convince la Corte, questa dichiara la sentenza nulla per motivazione apparente (ossia errore in procedendo) .
  • Domanda: Il ricorso per cassazione deve contenere nuovi elementi di fatto?
    Risposta: No, il ricorso in Cassazione non è un grado istruttorio e non ammette nuovi fatti né richieste istruttorie (art. 366 c.p.c.). Tutto deve essere fondato sui fatti già emersi nel merito. Il contribuente può però chiedere la Cassazione di “rivisitare” i fatti allegati nel giudizio tributario se l’errore in procedendo denunciato glielo permette: ad esempio, se si sostiene che la CTR ha omesso un intero segmento di fatto (lit. cons.), Cassazione diventa giudice anche del contenuto di quel fatto sotteso, ma sempre basandosi sugli atti esistenti.
  • Domanda: Quali conseguenze ha per il contribuente l’accoglimento dell’errore in procedendo?
    Risposta: Se la Corte di Cassazione accoglie il motivo per errore in procedendo, la sentenza impugnata (di CTR) viene annullata in tutto o in parte e la causa è rinviata al giudice di merito (di regola la CTR in diversa composizione) per nuovo giudizio . Ciò significa che si riapre l’intero processo: il contribuente può rinnovare le proprie domande (entro i limiti originariamente dedotti) e l’Amministrazione può provvedere alla correzione del vizio segnalato. In alcuni casi particolari, se il vizio riguarda una quota della sentenza, l’annullamento può essere limitato e lasciare ferme altre parti della decisione. Raramente, se la legge lo consente, la Corte di Cassazione può decidere direttamente sul merito (perché ha acquisito tutti gli elementi), ma in genere si rinvia a un nuovo giudizio.
  • Domanda: Quali tutele offre l’errore in procedendo al contribuente?
    Risposta: Consente al contribuente di far valere in sede di Cassazione vizi procedurali altrimenti difficili da far emergere: ad esempio, può far riesaminare da zero difetti formali gravi (come competenza o notifiche) che in appello avrebbero potuto sfuggire. Inoltre, se una sentenza appare ingiusta o incomprensibile, l’errore in procedendo offre uno strumento per ottenere il riesame. Nel recente caso Cass. n.2196/2025, ad es., l’Ufficio contestava che il ricorso del contribuente fosse viziato perché privo di documenti; il contribuente ha resistito e Cassazione ha chiarito che in assenza di documenti nell’istanza di rimborso non si configura in automatico inammissibilità – cioè ha respinto l’errore in procedendo dedotto dall’Ufficio . Ciò dimostra che il sistema processuale tributario ammette lenienze procedurali a favore del contribuente e richiede collaborazione.

Sentenze e pronunce chiave

Riportiamo alcune decisioni recenti che hanno chiarito l’uso dell’errore in procedendo:

  • Cass. n. 7284/2025 (ord., 19 mar. 2025) – Conferma (richiamando Cass. SS.UU. 22232/2016) che se la motivazione di una sentenza, seppur formalmente presente, non consente di comprendere il ragionamento del giudice, la sentenza è nulla per motivo di procedimento: «la motivazione è solo apparente… benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione» . Nel caso specifico (controversia su costi indeducibili), la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente perché la motivazione della CTR, seppure sintetica, conteneva le ragioni del rigetto, escludendo così il vizio di motivazione apparente . Questa ordinanza ribadisce che il contribuente può contestare la qualità della motivazione come causa di nullità (errore in procedendo).
  • Cass. n. 34255/2022 (ord., 21 nov. 2022) – Statuisce che nel ricorso per cassazione è necessario riportare la sentenza di primo grado e l’atto di appello se si contesta un errore in procedendo . Nella fattispecie (credito previdenziale iscritto a ruolo), il gravame conteneva due motivi: uno sul difetto di specificità dell’appello (affrontato in procedura e dichiarato inammissibile dall’amministrazione), l’altro su motivazione. La Cassazione ha respinto l’appello dell’Agenzia, ma ha evidenziato che il motivo procedurale non poteva essere esaminato perché il ricorso non indicava le parti di merito necessarie . La Corte ha quindi ribadito il principio che “l’esercizio del potere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità” e può esaminare l’errore in procedendo solo se il ricorso porta le motivazioni di merito .
  • Cass. n. 2196/2025 (sent., 30 gen. 2025) – In tema di rimborsi tributari, l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia favorevole in appello del contribuente lamentando errori in procedendo (mancanza di documenti in istanza). La Corte ha rigettato il motivo procedurale, precisando che la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso… non è considerata motivo di rigetto o inammissibilità dell’istanza, dando vita a confronto con l’Ufficio ed integrazione dei documenti rilevanti . Detta pronuncia chiarisce che il vizio (seppur di procedura) deve essere di quelli che rendono nulla la sentenza, e che in un impiego dell’errore in procedendo non si può trasformare ogni omissione formale in nullità. Dal punto di vista del debitore, questa sentenza conferma che non basta lamentare genericamente errori formali – serve provare che il vizio è radicale.
  • Cass. n. 13742/2019 (sent., 22 mag. 2019) – Affermato che i principi sulla trascrizione degli atti processuali valgono anche per l’errore in procedendo. In quel caso, la Corte ha detto che «anche nel caso in cui vengano dedotti errori in procedendo… è necessaria la trascrizione degli atti processuali… su cui si fonda la censura» . Sebbene non una pronuncia tributaria, conferma che non è ammesso riferirsi senza illustrarlo a documenti già menzionati in appello: ogni passaggio, anche di fatto, va riportato nel ricorso.

Queste sentenze mostrano la tendenza della giurisprudenza di confermare le rigorose condizioni di ammissibilità e di limitare l’errore in procedendo ai casi gravi di nullità. Allo stesso tempo, riconoscono che se il difetto è costitutivo (e.g. litisconsorzio), non può essere sanato in Cassazione ma impone il rinvio .

Sommario pratico e conclusioni

In sintesi, dal punto di vista del contribuente (debitore), il ricorso per cassazione tributario basato su errori in procedendo deve:

  1. Verificare scrupolosamente il processo di merito per individuare vizi procedurali rilevanti (mancata iscrizione, notifica difettosa, motivazione mutila o vuota, competenza difettosa, ecc.).
  2. Documentare puntualmente tali vizi nel ricorso, citando e allegando gli atti del giudizio di merito (CTP e CTR). La Cassazione, per esaminare il motivo, esige di trovare nel ricorso le parti essenziali dei provvedimenti impugnati .
  3. Proporre motivi specifici citando le norme violate (art. 360 c.p.c., 112 c.p.c., 2697 c.c., norme tributarie correlate) e spiegare perché il vizio processuale reso la sentenza nulla. Per la Cassazione è cruciale la motivazione giuridica: una critica generica non basta.
  4. Formulare conclusioni aderenti ai vizi denunciati, chiedendo l’annullamento totale o parziale e il rinvio al giudice di merito. Per effetto dell’annullamento, il contenzioso ripartirà da capo (spesso dal secondo grado, con udienza di rinvio al primo grado).
  5. Essere consapevoli che la Corte può confermare l’appello, condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di Cassazione (se il motivo risulta inammissibile o infondato), oppure annullare la sentenza se i vizi sono dimostrati. L’errore in procedendo dà infatti alla Corte il potere-dovere di riesaminare gli atti, ma spetta a chi ricorre riportare gli elementi necessari .

In conclusione, il ricorso in Cassazione per errori in procedendo richiede approfondita conoscenza delle regole di rito e pratica nell’individuare i vizi procedurali. Le sentenze più recenti, come Cass. n. 7284/2025 o Cass. n. 2196/2025 , offrono indicazioni concrete: il contribuente deve impugnare con precisione e trasparenza i difetti del processo, e può beneficiare solo di quelli che realmente rendono nullo il giudizio. Il successo dipende dalla correttezza formale del ricorso e dalla fondatezza giuridica del vizio denunciato. Gli schemi sopra riportati e le tabelle riassuntive possono aiutare l’avvocato o l’imprenditore a impostare la strategia difensiva adeguata, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza vigente.

Fonti: Normativa italiana vigente; Cass. ord. n. 7284/2025 , Cass. ord. n. 34255/2022 , Cass. n. 2196/2025 ; dottrina specialistica . Le citazioni sono tratte dalle massime e dalla giurisprudenza di Cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34255 – Qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità. La censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7284 depositata il 19 marzo 2025 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21241 depositata il 30 luglio 2024 – La questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (art. 7, l. n. 212 del 2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell’eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l’annullamento.

Cass., n. 2196/2025 – Osservatorio Giustizia Tributaria

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7511 depositata il 15 aprile 2016 – L’atto di annullamento parziale in autotutela non rientra tra gli atti impugnabili salva l’ipotesi in cui esso abbia una portata ampliativa dell’originaria pretesa.In tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo non rientra nella previsione di cui all’art. 19 dlgs 546/1992 e non è quindi impugnabile».

Hai perso un giudizio tributario e stai valutando se proporre un ricorso per Cassazione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai perso un giudizio tributario e stai valutando se proporre un ricorso per Cassazione?
Vuoi sapere come impostarlo quando il vizio riguarda un error in procedendo, cioè un errore commesso dal giudice nel procedimento e non nel merito della causa?

Il ricorso per Cassazione in materia tributaria è ammesso solo per motivi specifici previsti dalla legge. Tra questi c’è l’error in procedendo, che si verifica quando il giudice non ha rispettato le regole processuali (es. violazione del diritto di difesa, omessa motivazione, mancata notifica di atti).

👉 Individuare e dimostrare correttamente l’errore processuale è fondamentale: la Cassazione non rivede il merito della controversia, ma solo la correttezza giuridica e procedurale della decisione impugnata.


⚖️ Cos’è l’error in procedendo

Si configura quando la sentenza impugnata è viziata da:

  • Violazione del diritto di difesa (es. mancata notifica del ricorso o degli atti successivi);
  • Incompetenza o irregolare costituzione del giudice;
  • Mancanza di motivazione o motivazione apparente;
  • Omessa pronuncia su un motivo di ricorso;
  • Violazione delle norme processuali che hanno inciso sul diritto delle parti.

📌 Requisiti del ricorso in Cassazione

  • Deve essere redatto da un avvocato cassazionista;
  • Va depositato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello;
  • Deve contenere in modo chiaro e preciso i motivi, distinguendo tra error in iudicando (errori di diritto sostanziale) ed error in procedendo;
  • È necessario allegare copia autentica della sentenza impugnata e degli atti rilevanti.

🔍 Come impostare un ricorso per error in procedendo

  1. Individua la violazione processuale: esamina con attenzione la sentenza e il fascicolo.
  2. Collega l’errore alla lesione del diritto di difesa: dimostra come l’irregolarità ha inciso sull’esito del processo.
  3. Redigi il motivo di ricorso in maniera chiara, richiamando le norme processuali violate.
  4. Evidenzia la rilevanza dell’errore: non basta un vizio formale, occorre provare che abbia inciso sulla decisione finale.
  5. Richiedi la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria d’appello per un nuovo esame.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la sentenza tributaria impugnata e individua i possibili error in procedendo;
  • 📌 Predispone il ricorso per Cassazione rispettando i requisiti di forma e contenuto;
  • ✍️ Formula i motivi di ricorso in modo chiaro e conforme alla giurisprudenza di legittimità;
  • ⚖️ Ti rappresenta in Cassazione come avvocato abilitato;
  • 🔁 Valuta anche soluzioni alternative (definizioni agevolate, conciliazione) se più convenienti.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato cassazionista esperto in contenzioso tributario;
  • ✔️ Specializzato in ricorsi per Cassazione per errori di diritto e di procedura;
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Il ricorso per Cassazione tributaria per error in procedendo è uno strumento delicato ma potentissimo per far valere i tuoi diritti quando la sentenza è viziata da gravi irregolarità processuali.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare l’errore procedurale, ottenere la cassazione della sentenza e un nuovo giudizio davanti al giudice competente.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: il tuo ricorso in Cassazione tributaria inizia qui.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!