Notifica Atti A Società Irreperibile Presso Sede Legale: Quando È Valida

Hai una società che ha ricevuto (o avrebbe dovuto ricevere) un atto dall’Agenzia delle Entrate ma risulta irreperibile presso la sede legale? In questi casi il Fisco può procedere con notifiche particolari, ritenute valide anche se la società non ha materialmente ricevuto l’atto. Capire quando la notifica è legittima e quando invece può essere annullata è fondamentale per difendersi.

Quando la notifica è valida presso sede legale irreperibile
– Se la sede legale dichiarata al Registro delle Imprese non corrisponde più a quella reale, la notifica fatta a quell’indirizzo è considerata valida
– Se nessuno è presente per ricevere l’atto e viene redatto verbale di irreperibilità
– Se la notifica avviene tramite deposito presso la Casa Comunale e affissione dell’avviso, secondo le regole del Codice di Procedura Civile
– Se la società non ha provveduto ad aggiornare i propri dati al Registro delle Imprese, assumendosene le conseguenze

Quando la notifica può essere contestata
– Se la società aveva comunicato regolarmente la variazione di sede al Registro delle Imprese e l’Agenzia delle Entrate non l’ha considerata
– Se la procedura di irreperibilità non è stata seguita correttamente (mancata affissione o deposito dell’avviso)
– Se la notifica non è stata effettuata secondo le regole del D.P.R. 600/1973 e del Codice di Procedura Civile
– Se la sede legale era effettivamente presidiata e il notificatore non ha fatto i dovuti tentativi di consegna

Cosa rischi se la notifica è considerata valida
– Decadenza dai termini per impugnare l’atto, perché si considera regolarmente notificato
– Applicazione immediata di imposte, sanzioni e interessi contenuti nell’atto
– Avvio di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) senza possibilità di eccepire la mancata conoscenza dell’atto

Come difendersi da una notifica a società irreperibile
– Verificare al Registro delle Imprese la sede legale risultante alla data della notifica
– Contestare eventuali errori procedurali nella dichiarazione di irreperibilità
– Dimostrare che la sede era effettivamente operativa e che l’atto non è stato notificato correttamente
– Impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria eccependo la nullità della notifica
– Richiedere la rimessione in termini se si dimostra la mancata conoscenza dell’atto per cause non imputabili alla società

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare l’atto e la relazione di notifica per verificare la legittimità della procedura
– Contestare la validità della notifica se non rispettati i requisiti formali di legge
– Difendere la società davanti al giudice tributario per ottenere l’annullamento dell’atto viziato
– Assistere l’impresa nella corretta gestione delle comunicazioni legali per evitare future contestazioni
– Tutelare il patrimonio societario e degli amministratori da conseguenze derivanti da atti notificati irregolarmente

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento dell’atto se la notifica è risultata irregolare
– La sospensione delle procedure esecutive collegate
– La possibilità di impugnare l’atto anche oltre i termini ordinari se non correttamente notificato
– La protezione della società da pretese fiscali fondate su notifiche viziate

⚠️ Attenzione: la notifica alla sede legale è considerata valida anche se la società è irreperibile, salvo prova contraria. Per questo motivo è essenziale mantenere sempre aggiornati i dati al Registro delle Imprese e predisporre una difesa immediata in caso di contestazione.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e diritto societario – ti spiega quando è valida la notifica di atti a una società irreperibile presso la sede legale e come contestarla se irregolare.

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Introduzione

Introduzione. La notificazione degli atti è un momento cruciale in qualsiasi procedimento, perché da essa decorrono termini per impugnazioni, pagamenti o altre attività. In Italia, la legge prescrive forme precise per notificare atti giudiziari, tributari o amministrativi alle società (persone giuridiche). Un caso particolare – e complesso – si verifica quando la società destinataria di un atto risulta irreperibile presso la sede legale indicata nel Registro delle Imprese o nell’indirizzo ufficiale noto. Ci si chiede quindi quando una notifica effettuata in tale situazione possa considerarsi valida, soprattutto dal punto di vista del destinatario-debitore che potrebbe vedersi recapitare (o meglio, non recapitare) atti a sua insaputa.

Nel prosieguo si fornirà una guida avanzata (aggiornata ad agosto 2025) sulle norme applicabili e sulle interpretazioni più recenti della giurisprudenza, con un taglio operativo adatto a avvocati, imprenditori e privati. Verranno trattate le procedure di notifica alle società ex Codice di procedura civile e leggi speciali (es. normativa tributaria), evidenziando le differenze tra irreperibilità “relativa” e “assoluta”, le conseguenze in termini di validità o nullità della notifica e le possibili tutele per il debitore. Il tutto sarà esposto in linguaggio giuridico ma con intento divulgativo. Si includeranno tabelle riepilogative, una sezione di Domande e Risposte frequenti e alcuni esempi pratici (fac-simile di atti o lettere) utili per il debitore.

Normativa di riferimento sulla notifica alle società

Per affrontare il tema è necessario partire dal quadro normativo italiano. Diversi testi regolano la notificazione degli atti, con disposizioni generali nel Codice di Procedura Civile e norme specifiche per particolari atti (es. fiscali, amministrativi) che spesso rinviano comunque alle regole codicistiche. Di seguito, le fonti principali:

Codice di Procedura Civile – Art. 145 c.p.c. (notificazione alle persone giuridiche)

L’art. 145 del Codice di procedura civile disciplina in via generale la notifica alle persone giuridiche (società, enti). La regola base è che la notifica va eseguita presso la sede legale della società, consegnando l’atto al legale rappresentante oppure a una persona incaricata di ricevere notifiche per l’ente. In mancanza di questi, è valida la consegna a qualsiasi persona addetta alla sede e, in ultima istanza, anche al portiere dello stabile della sede . Ecco il testo normativo rilevante:

«La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.»

L’art. 145 prosegue poi stabilendo che la notifica può anche essere fatta direttamente alla persona fisica che rappresenta l’ente (es. all’amministratore) nel luogo di residenza di costui, seguendo le forme ordinarie delle notifiche alle persone fisiche (artt. 138, 139, 141 c.p.c.), purché nell’atto da notificare siano indicati la qualità di rappresentante e l’indirizzo del medesimo . Infine – punto cruciale per il nostro tema – la norma prevede cosa fare se la notifica non può essere eseguita con le suddette modalità:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.»

Questa frase significa che, in caso di difficoltà a notificare presso la sede (es. sede chiusa o nessuno che riceva l’atto) e se l’atto riporta il nominativo del legale rappresentante, si possono applicare le forme di notificazione previste per i destinatari irreperibili (art. 140 o 143 c.p.c.). Come vedremo, la giurisprudenza ha interpretato tale possibilità in modo restrittivo: non è lecito notificare “in forma impersonale” alla società irreperibile senza prima passare per un tentativo di consegna personale al legale rappresentante. In pratica, l’art. 145 c.p.c. va coordinato con gli artt. 140 e 143 c.p.c., assicurando però che questi ultimi siano utilizzati non verso la società come entità astratta, ma verso la persona fisica del suo rappresentante, quando l’ente non è reperibile nella sede . Su questo torneremo dettagliatamente parlando delle pronunce della Corte di Cassazione.

Art. 140 c.p.c. – È la norma generale sulla notifica per irreperibilità relativa o momentanea (destinatario temporaneamente assente). Si applica quando l’ufficiale giudiziario (o il postino, nei casi di notifica postale) non trova il destinatario né persona abilitata a ricevere l’atto pur essendo noto l’indirizzo. L’art. 140 prevede che l’ufficiale lasci un avviso di tentata notifica (di solito affisso alla porta o in cassetta) e depositi l’atto presso la casa comunale; inoltre invia una raccomandata informativa al destinatario comunicando l’avvenuto deposito. La notifica così eseguita si perfeziona – per il destinatario – dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, salvo che il destinatario ritiri prima l’atto (in tal caso la notifica si perfeziona al momento del ritiro) . Questa procedura bilancia l’esigenza di considerare comunque notificato l’atto (dopo un periodo di giacenza) con l’esigenza di garantire al destinatario un’ulteriore finestra temporale e un avviso aggiuntivo.

Art. 143 c.p.c. – Disciplina la notifica per irreperibilità assoluta o destinatario sconosciuto. Si applica quando il destinatario non ha né residenza, né domicilio, né dimora noti, cioè è sostanzialmente “scomparso” e risulta impossibile rintracciarlo anche con ricerche. In tal caso l’ufficiale giudiziario esegue la notifica depositando la copia dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza nota o, se mancante, presso la casa comunale del luogo di nascita; in mancanza anche di quest’ultimo, presso la casa comunale di Roma. Inoltre, l’ufficiale giudiziario deve affiggere un avviso nell’albo del comune dove ha effettuato il deposito e inviare copia dell’atto, per lettera raccomandata senza busta, all’ultima residenza o domicilio conosciuti del destinatario. Questa forma è più formale e non prevede una raccomandata “di avviso” come nell’art. 140; di conseguenza, la notifica ex art. 143 si considera perfezionata decorsi 20 giorni dall’affissione all’albo pretorio (termine previsto dall’art. 143 stesso).

Va notato che la differenza tra art. 140 e art. 143 c.p.c. risiede nelle condizioni di applicabilità: l’art. 140 (irreperibilità relativa) presuppone che l’indirizzo del destinatario sia noto e corretto ma la persona in quel momento non sia reperita; l’art. 143 (irreperibilità assoluta) presuppone invece che non vi sia affatto un indirizzo conosciuto dove notificare (tipicamente perché il destinatario si è trasferito altrove senza lasciare tracce o non ha mai avuto residenza nota). Approfondiremo a breve queste nozioni, specie in riferimento alle società.

Notifiche di atti tributari (D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 602/1973)

Per gli atti fiscali (es: avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e per le cartelle esattoriali emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia), valgono norme speciali, in parte integrate con le regole del c.p.c.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60: regola le notifiche in materia di imposte dirette (avvisi di accertamento, altri atti impositivi). Rimanda alle norme del c.p.c. (artt. 137 e ss.) salvo introdurre alcune modifiche. In particolare:
  • La lettera e) dell’art. 60, comma 1, prevede che “quando nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. si affigge nell’albo del Comune, e la notifica, ai fini dei termini, si ha per eseguita l’ottavo giorno successivo a quello di affissione” . Questa è la versione fiscale della notifica per irreperibilità assoluta: se il contribuente (persona fisica o società) non ha più alcun recapito in quel Comune, il messo notificatore procede con l’affissione all’albo comunale, e dopo 8 giorni la notifica si considera perfezionata. È dunque una procedura semplificata (non richiede l’invio di raccomandata informativa) mutuata dall’art. 143 c.p.c., ma con termine ridotto a 8 giorni .
  • In sostanza, art. 60, co.1 lett. e) D.P.R. 600/73 = art. 140 c.p.c. + affissione all’albo in caso di irreperibilità assoluta, con perfezionamento in 8 giorni. È importante sottolineare che questa disposizione speciale non esclude l’applicazione delle regole generali del c.p.c. laddove compatibili . Come ha chiarito la Cassazione, le norme tributarie vanno coordinate con l’art. 145 c.p.c.: il notificante fiscale non può ignorare le forme codicistiche sulle persone giuridiche.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: riguarda la riscossione coattiva delle imposte (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, ecc.). Anche qui, per le notifiche di cartelle esattoriali la legge prevede la possibilità di notifica mediante posta (anche tramite PEC, di cui diremo infra) o tramite messi notificatori, secondo le regole ordinarie. Ad esempio, l’art. 26 D.P.R. 602/73 consente la notifica della cartella a mezzo posta con raccomandata A/R, considerandola perfezionata con la ricevuta di ritorno firmata dal destinatario o da altri soggetti abilitati. Se la raccomandata non viene consegnata per irreperibilità, si applicano le regole di compiuta giacenza postale previste dal Codice postale (legge 890/1982, v. oltre) e dal richiamato art. 60 D.P.R. 600/73. La Cassazione ha più volte ribadito che, anche in tema di cartelle di pagamento, ciò che conta ai fini della validità è che la notifica sia indirizzata presso la sede legale risultante dai registri ufficiali, a nulla rilevando che la sede effettiva fosse altrove . Ad esempio, è stata ritenuta valida la notifica di una cartella fatta alla sede legale e non alla sede operativa effettiva, essendo onere del contribuente comunicare e aggiornare la sede legale nei registri pubblici . Questo principio tutela l’affidamento sulla sede ufficiale, ma – come vedremo – non esonera dal rispettare le modalità di notifica corrette (es. tentare sul rappresentante se la società è irreperibile in loco).
  • Legge 890/1982 (notificazioni a mezzo posta): Molti atti, specie quelli amministrativi (multe, sanzioni amministrative) o anche atti giudiziari civili, possono essere notificati tramite servizio postale, seguendo le formalità di questa legge. La L. 890/82 prevede procedure analoghe a quelle del c.p.c. in caso di irreperibilità:
  • Se il postino trova qualcuno presso la sede (es. un addetto, un portiere) che riceve l’atto, la notifica è perfezionata con la consegna e viene poi inviata un’ulteriore raccomandata informativa al destinatario. Nel caso di società, la consegna a mani di un soggetto presente in sede è generalmente valida (come approfondiremo con Cass. 13494/2025).
  • Se invece non trova nessuno (irreperibilità relativa, es. ufficio chiuso temporaneamente), il postino lascia un avviso di giacenza e deposita il plico presso l’ufficio postale. Invia quindi al destinatario una comunicazione di avvenuto deposito (CAD) entro 10 giorni. La notifica si considera perfezionata con la compiuta giacenza (10 giorni dall’invio della CAD) se il plico non viene ritirato prima.
  • Se il destinatario è sconosciuto all’indirizzo (es. la società ha cambiato sede e non c’è traccia, irreperibilità assoluta), l’operatore postale restituisce l’atto con motivazione (sconosciuto/trasferito) e procede ad affiggere un avviso alla casa comunale, come da art. 8 L. 890/1982. In tali casi non vi è obbligo di ulteriore invio al destinatario e la notifica si perfeziona dopo un certo tempo (simile all’art. 143 c.p.c., ma semplificato). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, per provare il perfezionamento della notifica postale, è sufficiente produrre l’avviso di ricevimento (o di affissione) dal quale risulti il compimento delle formalità prescritte . Attenzione: se l’ente notificante sbaglia la procedura (ad esempio applica la procedura di irreperibilità assoluta senza che ve ne fossero i presupposti, oppure omette di inviare la CAD quando dovuta), la notifica sarà nulla e potrà essere contestata dal destinatario .

In sintesi, le norme speciali confermano in larga misura il quadro del c.p.c., con alcune semplificazioni (ad es. termini diversi per la compiuta giacenza) e con l’importante principio che l’indirizzo ufficiale conta. Per le società, l’indirizzo ufficiale è la sede legale risultante dal Registro Imprese. È onere della società mantenerla aggiornata; in difetto, rischia che notifiche inviate al vecchio indirizzo siano considerate valide (purché effettuate secondo legge). Come vedremo però, “valide” non significa che qualsiasi modalità sia consentita: anche l’Agente della Riscossione o l’ente impositore deve rispettare l’obbligo di tentare la notifica al legale rappresentante se la società è irreperibile in sede .

Domicilio digitale e notifiche via PEC (posta elettronica certificata)

Evoluzione digitale: Dal 2013 in poi, l’ordinamento italiano ha introdotto il concetto di domicilio digitale. Tutte le società hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC (ora domicilio digitale) e di registrarlo nel pubblico elenco (INI-PEC / Registro Imprese) a pena di sanzioni. Ciò ha un impatto diretto sulle notifiche: oggi molte notificazioni di atti, soprattutto da parte di enti pubblici, avvengono via PEC all’indirizzo digitale registrato dell’impresa.

  • Normativa: L’art. 16-decies del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, art. 6-bis e seguenti) prevedono che imprese e professionisti comunichino un domicilio digitale. In caso di notifica, l’ufficiale giudiziario o l’avvocato notificatore deve utilizzare la PEC in via prioritaria, se il destinatario risulta avere un domicilio digitale obbligatorio. Dal 2023, la riforma del processo civile (D.lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia) ha esplicitato la regola “PEC first”: per gli atti civili, l’avvocato deve notificare via PEC se il destinatario ha un domicilio digitale pubblico, ricorrendo alla notifica tradizionale solo se la PEC è impossibile per cause non imputabili al notificante . Ciò vale certamente per le società (soggetti obbligati ad avere PEC) e sposta la notifica cartacea su un piano residuale.
  • Notifica via PEC alle società: In ambito tributario, è in vigore dal 2017 l’obbligo per l’Agente della Riscossione di notificare cartelle e altri atti alle imprese esclusivamente a mezzo PEC, usando l’indirizzo presente nel registro imprese. Dal 1° luglio 2017, infatti, la notifica di cartelle alle società avviene di norma tramite PEC, inviando il documento (es. in PDF) all’indirizzo digitale risultante; fa fede la ricevuta di accettazione e consegna PEC. Se la casella PEC risulta satura o non attiva, la normativa prevede procedure alternative: attualmente, l’Agente della Riscossione procede al deposito telematico dell’atto in un’area web riservata (la nuova Piattaforma per le notifiche digitali, istituita dal D.L. 76/2020 e attiva per molte P.A.), dandone avviso al destinatario con raccomandata cartacea semplificata. In altre parole, se la PEC fallisce per colpa del destinatario (es. casella non funzionante), l’atto può comunque considerarsi notificato tramite deposito online , e non è più previsto un nuovo tentativo via ufficiale giudiziario. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo di un’impresa, la notifica si considera validamente effettuata all’esito del tentativo telematico, senza obbligo per l’ente di procedere con modalità analogiche . Questo implica una sorta di “irreperibilità telematica” a carico del destinatario che non mantiene funzionante il proprio domicilio digitale.
  • Implicazioni per il nostro tema: La diffusione della PEC ha ridotto i casi di notifica presso la sede fisica della società. Tuttavia, non li ha eliminati. Possono ancora verificarsi situazioni in cui la notifica via PEC:
  • Non è possibile perché l’indirizzo digitale non esiste o non risulta (ad esempio società cancellata dal registro, o PEC non ancora obbligatoria per certi atti in passato).
  • Non viene utilizzata per scelta del notificante (ad esempio, alcune notifiche di atti giudiziari possono essere fatte ancora tramite ufficiale giudiziario se l’avvocato dichiara un impedimento tecnico alla PEC).
  • Fallisce (PEC piena o malfunzionante) e si passa quindi alla notifica cartacea di recupero.

In tali casi si ritorna alla notifica presso la sede legale fisica. Ma va sottolineato che, se esisteva un obbligo di notifica via PEC, notificare direttamente in sede senza tentativo telematico potrebbe rendere la notifica nulla. Ad esempio, notificare una cartella a mezzo ufficiale giudiziario anziché via PEC, in violazione della norma specifica, è stato ritenuto illegittimo da alcune Commissioni Tributarie (una CTR ha annullato una cartella perché dopo il 2016 l’agente aveva l’obbligo di usare la PEC) . Dunque il debitore-società può eccepire la nullità di una notifica non effettuata con lo strumento digitale imposto dalla legge.

In conclusione su questo punto, nel 2025 vige il principio che per le società la notifica debba avvenire al domicilio digitale ove disponibile; solo laddove ciò non dia esito, si ricorre ai metodi tradizionali. Tuttavia, la problematica oggetto di questa guida – società irreperibile presso la sede legale – rimane rilevante perché riguarda proprio quei casi in cui, per un motivo o per l’altro, si è proceduto (o si deve procedere) sulla sede fisica e non si è trovata la società. Vediamo dunque come distinguere le situazioni di irreperibilità e quali procedure scattano.

Irreperibilità relativa vs assoluta: definizioni e trattamento

Quando si parla di “società irreperibile presso la sede legale” bisogna chiarire in che senso la società è irreperibile. La legge e la giurisprudenza distinguono due fattispecie generali, analoghe a quelle previste per le persone fisiche:

  • Irreperibilità relativa (o temporanea): Si ha quando l’indirizzo è noto e corretto, ma al momento della notifica non si trova nessuno che possa ricevere l’atto. C’è dunque una temporanea assenza del destinatario (o di persone abilitate) pur essendo quello il suo domicilio legale. Nel caso di una società, pensiamo alla sede legale effettivamente esistente ma magari chiusa in quel momento (orario di chiusura uffici, ferie) oppure aperta ma senza personale presente (ad es. sede secondaria non presidiata). In tali casi si applicano le procedure per irreperibilità relativa – art. 140 c.p.c. se notifica tramite ufficiale giudiziario, art. 8 L.890/1982 per notifica a mezzo posta. Condizione chiave: l’indirizzo è quello giusto e la società dovrebbe essere lì, semplicemente nessuno apre o riceve. La Cassazione definisce questa situazione quando “sia conosciuta l’ultima residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna” . In altri termini, l’ufficiale trovando chiuso deve presumere che il destinatario tornerà, e quindi seguirà la via dell’art. 140 (deposito e avvisi).
  • Irreperibilità assoluta: Si ha quando il destinatario non è più localizzabile all’indirizzo noto – in realtà non vi ha più sede (o residenza) – e non è stato comunicato un nuovo indirizzo. In questi casi più gravi, l’ufficiale attestando che la società si è trasferita altrove senza che si conosca la nuova sede (oppure che all’indirizzo non c’è traccia della società) attiva la procedura di irreperibilità assoluta – art. 143 c.p.c. (o art. 60, comma 1, lett. e) per gli atti fiscali). Condizione fondamentale, come sottolineato dalla giurisprudenza: il notificatore deve svolgere ricerche diligenti per accertare che la società non abbia semplicemente cambiato indirizzo all’interno dello stesso comune. Se, ad esempio, la società ha solo traslocato da una via a un’altra nello stesso Comune e ciò è conoscibile (perché risulta da registri comunali o dalla Camera di Commercio), non si dovrebbe procedere con irreperibilità assoluta ma tentare la notifica al nuovo indirizzo nel medesimo Comune . L’irreperibilità assoluta è insomma l’extrema ratio: “quando l’incaricato alla notifica non riesca a reperire il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto”, dopo avere specificamente attestato le ricerche effettuate . Per le società, tipico caso è quando la società ha cessato l’attività in quella sede e non si sa dove si trovi (talvolta perché è stata cancellata dal Registro senza indicare un successore per i rapporti pendenti). Altra ipotesi: la sede legale è un indirizzo solo formale dove però la società non ha mai operato e nessuno la conosce (es. sede fittizia). In tali circostanze, se il messo conferma che la società è “sconosciuta” all’indirizzo, si attiva la notifica per irreperibili assoluti.

Queste due categorie comportano procedure diverse, come già accennato: art. 140 c.p.c. (o analogo postale) per l’irreperibilità relativa; art. 143 c.p.c. (o art. 60 lett. e) per l’assoluta. La differenza pratica è notevole anche per il destinatario-debitore: – Con l’irreperibilità relativa (art. 140), il debitore ha ancora una possibilità concreta di venire a conoscenza dell’atto entro breve: grazie all’avviso lasciato alla sede e alla raccomandata informativa, può recuperare il plico in casa comunale o in posta prima che decorrano i 10 giorni. In ogni caso, decorso il termine, l’atto è considerato notificato e iniziano a decorrere i termini per agire (es. impugnare). Se però il debitore non ritira e non vede neppure l’avviso (magari perché nessuno lo rimuove dalla porta), rischia di non accorgersi di nulla finché non subisce conseguenze (es. un sollecito, un pignoramento). – Con l’irreperibilità assoluta (art. 143 o 60e), la notifica è ancor più “occulta” per il destinatario: l’atto viene depositato in Comune e pubblicizzato solo con affissione all’albo pretorio. Il debitore, se non controlla l’albo (cosa che normalmente non fa), non saprà mai dell’atto. Dopo 8 giorni (in materia fiscale) o 20 giorni (in materia civile), la notifica si considera perfezionata a tutti gli effetti. Ciò significa che l’ente notificante può ritenere valido l’atto e procedere oltre (ad esempio iscrivere a ruolo il credito, emettere un’intimazione, ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo, etc.), mentre il debitore potrebbe non avere materialmente conoscenza di nulla.

Importante: La legge e i giudici richiedono che il passaggio all’irreperibilità assoluta sia fatto con estrema cautela. Il notificatore deve dimostrare di aver compiuto tutte le ricerche ragionevoli per rintracciare la società nel Comune. La Corte di Cassazione ha affermato principi rigidi in proposito: – “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche, impedendo ogni controllo sul suo operato” . Questa massima (Cass. Sez. Trib. n. 781/2025) vale naturalmente anche in ambito civile: non basta scrivere “destinatario irreperibile” nella relazione, occorre dettagliare come e perché si è giunti a tale conclusione. – In altre pronunce ravvicinate, la Cassazione ha ribadito che la notifica ex art. 60 lett. e) DPR 600/73 (irreperibile assoluto) non è valida se manca prova di evidenze concrete sulle ricerche svolte: il notificante deve dimostrare di aver verificato che la società “non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel comune del domicilio fiscale”, altrimenti la notifica è nulla . Un semplice timbro “sconosciuto” sulla relata senza ulteriori dettagli è inadeguato (Cass. n. 19769/2024). – In pratica, se la cartolina di notifica o la relata non indicano chiaramente le verifiche fatte (es: “società non trovata; sentito il portiere, il condominio riferisce che ha lasciato i locali da mesi senza nuova indicazione; consultato l’ufficio anagrafe risulta cancellata, etc.”), allora il destinatario può contestare la validità della notifica per difetto di procedura. La Cassazione ha annullato notifiche ritenendo che un modulo prestampato con frasi generiche equivalga a mancanza di prova, quindi notifica nulla .

Caso particolare – cambio di sede legale: Se la società ha trasferito la sede legale in altro Comune e ha regolarmente depositato la variazione al Registro delle Imprese, non si può considerarla irreperibile! In tal caso, notificare al vecchio indirizzo costituisce errore del notificante. La notifica al vecchio indirizzo è nulla o inesistente perché effettuata in luogo non più appartenente al destinatario. La stessa Agenzia delle Entrate deve aggiornarsi: se il Comune di provenienza trasmette l’informazione del cambio di residenza/sede, l’ufficio finanziario non può ignorarla. Notifiche inviate alla vecchia residenza nonostante la tempestiva comunicazione della nuova sono invalide . Ciò vale ovviamente anche per le società: se una S.r.l. sposta la sede legale da Milano a Roma e lo iscrive al registro, eventuali atti notificati a Milano dopo l’iscrizione saranno nulli perché in realtà c’è un indirizzo attuale noto (a Roma). Il debitore in questi casi avrà facile gioco a far valere la nullità, poiché produrrà la visura camerale con l’iscrizione del trasferimento.

Al contrario, se la società non ha comunicato il trasferimento (ad es. si è solo spostata di fatto senza formalità), la sede legale ufficiale resta quella vecchia e lì vanno inviate le notifiche. Una società inadempiente a tale obbligo versa sostanzialmente in “irreperibilità colpevole”: in base alla legge, quell’indirizzo rimane domicilio fiscale e legale. Tuttavia, come vedremo, ciò non autorizza il notificante a completare la notifica in forma impersonale senza ulteriori passaggi – dovrà comunque rispettare l’art. 145 c.p.c. tentando di raggiungere il legale rappresentante altrove.

Riassumiamo schematicamente le tipologie di irreperibilità e le relative procedure:

Tipo di irreperibilitàDescrizioneProcedura (società)Riferimenti normativi
Irreperibilità relativaIndirizzo della sede noto e corretto, ma nessuno presente al momento della notifica (assenza temporanea).Notifica ex art. 140 c.p.c.: deposito presso casa comunale + affissione avviso e raccomandata informativa. Oppure, se via posta, compiuta giacenza (avviso in cassetta + raccomandata CAD).Art. 140 c.p.c.; Art. 8 L. 890/1982 (notifiche postali) .
Irreperibilità assolutaDestinatario non più rintracciabile all’indirizzo (sede cessata, società trasferita senza traccia). Dopo ricerche, si constata che non vi è sede né addetti nel Comune.Notifica ex art. 143 c.p.c. (deposito in casa comunale e affissione albo pretorio). In materia fiscale, art. 60 co. 1 lett. e) DPR 600/73 (affissione albo, perfezionamento 8º giorno). Da effettuare solo dopo aver tentato notifica al legale rappresentante altrove (vedi infra).Art. 143 c.p.c.; Art. 60, co.1 lett. e) DPR 600/73 .
Sede legale trasferita (non irreperibile)La società ha cambiato sede con comunicazione ufficiale (es. altro Comune). Il notificante che insiste a notificare al vecchio indirizzo crea un vizio.Notifica da rifare al nuovo indirizzo; se la notifica è stata completata al vecchio, è nulla (atto non giunto a destinazione). Il destinatario potrà far valere l’inesistenza o nullità radicale perché l’indirizzo era obsoleto nei registri.Art. 46 c.c. (obbligo sede legale aggiornata); Cass. SU n.10012/2021 (notifica a indirizzo non attuale invalida) .
Irreperibilità “digitale” (novità)La società non gestisce il proprio domicilio digitale (PEC non attiva o casella piena). La P.A. non riesce a consegnare l’atto via PEC.Tentativo via PEC con esito negativo comunque valida se la legge speciale lo prevede (es. per cartelle esattoriali: deposito atto su portale online e notifica perfezionata). Nessun obbligo di notifica cartacea integrativa, poiché la società è considerata responsabile del mancato recapito digitale .Art. 26 D.P.R. 602/73 (notifica PEC cartelle); D.L. 76/2020 (Piattaforma Notifiche Digitali); Cass. n. 11900/2018 (PEC non attiva, notifica legittimamente effettuata su portale).

Nota: L’ultima voce (irreperibilità digitale) è un’evoluzione recente: non era contemplata in passato, ma la si aggiunge per completezza. Riguarda i casi in cui la notifica telematica non va a buon fine per cause imputabili al destinatario. In tali casi, la “irreperibilità” non è geografica ma digitale, e la legge tende ormai a gravare il destinatario delle conseguenze (dando per perfezionata la notifica o depositando l’atto in un luogo virtuale accessibile).

Chiarite le categorie, passiamo ora a vedere come deve comportarsi il notificante quando una società risulta irreperibile e, soprattutto, quando la notifica può dirsi valida secondo la legge e le ultime pronunce giurisprudenziali.

Procedura di notifica a società irreperibile: obbligo di ricerca del legale rappresentante

Il fulcro della questione – ribadito con forza dalla giurisprudenza recente – è il seguente principio:

Se una società risulta irreperibile presso la sede legale, il notificante non può limitarsi a effettuare la notifica in forma impersonale (art. 140 o 143 c.p.c.) nei confronti della società stessa, ma ha l’onere di individuare il legale rappresentante e tentare la notifica nei suoi confronti come persona fisica . Solo dopo aver tentato (senza successo) di consegnare l’atto al rappresentante, sarà lecito ricorrere alle forme di irreperibilità speciale, rivolte però al rappresentante medesimo.

Tale principio discende dall’interpretazione combinata dell’art. 145 c.p.c. e delle norme sulle notifiche: come abbiamo visto, l’art. 145 consente “anche” la notifica al rappresentante secondo gli artt. 138, 139 c.p.c. ecc. La Cassazione ha chiarito che questa non è solo un’opzione alternativa a piacere del notificante, ma diventa un passaggio obbligato se la notifica presso la sede non va a buon fine . In altri termini, la notifica alla sede e quella al legale rappresentante sono sì alternative in via generale, ma in caso di sede irraggiungibile la seconda opzione diviene necessaria prima di procedere agli “escamotage” dell’irreperibilità.

Vediamo come ciò è stato articolato nelle sentenze chiave:

  • Una prima importante pronuncia sul punto è Cassazione 2232/2017, che evidenziò come le forme di notificazione per irreperibili (artt. 140, 143 c.p.c.) non possano applicarsi direttamente alle persone giuridiche. Occorre prima “la previa individuazione del legale rappresentante della società e il tentativo di eseguire la notificazione nei suoi confronti” . Questa sentenza ha posto le basi di un orientamento a tutela del diritto di difesa: l’ente va raggiunto tramite i suoi organi, non tramite finzioni giuridiche immediate.
  • Nel 2022, la Cassazione (sent. 8825/2022) ha ribadito che la procedura ex art. 143 c.p.c. per irreperibili non è ammessa nei confronti di una persona giuridica se prima non si è tentato di notificarle l’atto tramite il suo rappresentante . In quell’occasione si citava testualmente l’art. 145 c.p.c. e si affermava che il notificante deve attivarsi presso il legale rappresentante.
  • La svolta definitiva è venuta con l’ordinanza Cass. Sez. Trib. n. 22709/2025 (depositata il 6 agosto 2025) , che ha consolidato la regola. Il caso riguardava una cartella esattoriale IVA notificata dall’Agente della Riscossione: la società era cancellata dal Registro delle Imprese e non reperibile in sede; il messo notificatore aveva quindi depositato l’atto in Comune ex art. 60 DPR 600/73 (irreperibilità assoluta). La Cassazione, su ricorso dei soci (debitori), ha dichiarato nulla quella notifica perché:
  • Andava applicato l’art. 145 c.p.c. come norma principale, anche in ambito tributario .
  • In presenza di irreperibilità presso la sede, bisognava notificare all’organo rappresentante“la notifica di un atto a una persona giuridica non può mai avvenire in forma impersonale, se non dopo aver tentato (e fallito) la notificazione al suo legale rappresentante” .
  • Solo dopo tale tentativo infruttuoso, sarebbe stato lecito ricorrere alle modalità alternative (deposito in Comune). Inoltre, la Corte ha specificato che se si procede ex art. 60 lett. e) DPR 600/73 (deposito albo per irreperibilità), è necessario verificare se il rappresentante legale risieda nel Comune della sede: se risiede altrove, la notifica effettuata solo presso la sede è viziata . Nel caso di specie, infatti, il rappresentante risultava residente in un altro Comune, dunque il messo avrebbe dovuto spostarsi lì per notificare.
  • La Cassazione ha concluso che, in caso di vano esperimento delle forme ex art. 145 commi 1 e 2 c.p.c., si possono utilizzare gli artt. 140 e 143 c.p.c., ma non direttamente nei confronti dell’ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica . Questa frase, presa dalla motivazione, è la sintesi perfetta del principio di diritto.

In pratica, dunque, la corretta procedura quando la società è irreperibile alla sede legale è:

  1. Tentare la notifica al rappresentante – ad esempio recandosi presso la sua residenza (o domicilio) personale. Se il rappresentante viene trovato, l’atto si consegna a lui come se fosse un destinatario “personale” (art. 138 c.p.c. se consegna a mani proprie, art. 139 se a un familiare nella sua abitazione, ecc.). Questo soddisfa i requisiti dell’art. 145 c.p.c.
  2. Se il rappresentante è a sua volta irreperibile al suo indirizzo, allora si applicheranno le forme di irreperibilità relative o assolute nei suoi confronti (art. 140 o 143 c.p.c., a seconda delle circostanze). Quindi si depositerà l’atto presso il Comune di residenza del rappresentante, non presso quello della sede legale originaria, affiggerà avvisi ecc. La notifica verrà considerata fatta al rappresentante (con effetti per la società).
  3. Solo se non si conosce affatto la persona del legale rappresentante (ipotesi rara, perché normalmente dai registri si ricava), si potrebbe immaginare di notificare all’ente tramite curatore speciale o procedure di volontaria giurisdizione; ma in genere almeno un nominativo di amministratore figura.

Questo percorso garantisce che l’atto abbia le massime chances di giungere alla sfera di conoscibilità della società, perché magari l’amministratore vive altrove ed è reperibile lì anche se gli uffici sono chiusi. Dal punto di vista del debitore è una salvaguardia importante: se ad esempio la sede legale era vuota ma il legale rappresentante era facilmente rintracciabile nella sua abitazione, la notifica raggiungerà quest’ultimo, evitandogli di perdere un atto importante. Viceversa, saltare questo passaggio significa che l’atto viene “nascosto” in un albo pretorio di un Comune dove la società non opera più – sostanzialmente impossibile da sapere.

Conseguenze della violazione: Una notifica eseguita direttamente alla società irreperibile (depositando in Comune senza passare dal legale rappresentante) è affetta da nullità. La Cassazione ha precisato che si tratta di un “vizio radicale nel procedimento notificatorio, come l’omessa ricerca del soggetto legittimato a ricevere l’atto”, che non è sanabile nemmeno invocando l’art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) . Nel caso del 2025, infatti, l’Agente della Riscossione sosteneva che comunque la società aveva impugnato l’intimazione e quindi era venuta a conoscenza della cartella (atto presupposto), per cui lo scopo sarebbe stato raggiunto. Ma la Suprema Corte ha rigettato questo ragionamento: la sanatoria ex art. 156 c.p.c. opera solo se il destinatario impugna lo stesso atto notificato irregolarmente, dimostrando così di averne avuto conoscenza; non vale se ad essere impugnato è un atto successivo e distinto . In altre parole, se io vengo a sapere di una cartella perché mi arriva un’intimazione successiva, l’aver impugnato l’intimazione non sana la notifica viziata della cartella. Avrebbe sanato solo impugnare direttamente la cartella (cosa impossibile se non la conoscevo in tempo).

Questo punto è cruciale per i debitori: significa che, se un atto importante (es. decreto ingiuntivo, cartella esattoriale) è stato notificato violando le regole (come nel caso di omessa ricerca del legale rappresentante), non basta che l’ente creditore dica “tanto prima o poi l’hai saputo”. Il vizio resta e può essere fatto valere, a meno che il debitore non abbia volontariamente deciso di accettare l’atto e reagire sul merito di esso entro i termini. In assenza di ciò, la nullità potrà essere dedotta per far caducare l’atto o comunque per ottenere una rimessione in termini.

Riepilogo in schema – Procedura corretta per notificare a società irreperibile in sede:

  1. Recuperare informazioni sul legale rappresentante: Il notificante (ufficiale giudiziario o messo) deve controllare la visura camerale per individuare chi rappresenta la società e dove ha residenza/domicilio. Queste informazioni, in genere, sono disponibili: le visure indicano l’indirizzo di residenza degli amministratori.
  2. Tentare notifica presso la sede legale: Questo avviene comunque come primo passo. Se la sede è chiusa o nessuno riceve, l’ufficiale NON conclude qui l’iter.
  3. Constatare l’irreperibilità in sede: L’ufficiale farà un verbale sintetico: es. “all’indirizzo di sede la società risulta trasferita, irreperibile”.
  4. Spostare la notifica sul rappresentante: L’ufficiale ora si reca all’indirizzo del rappresentante (nella stessa giornata se possibile, o riprogrammando la notifica). Se lo trova, consegna l’atto a lui (notifica perfezionata); se non lo trova:
  5. Se c’è altra persona nella sua abitazione, applica art. 139 c.p.c. (consegna a familiare convivente + raccomandata di conferma).
  6. Se non c’è nessuno o l’indirizzo è anch’esso non valido, applica art. 140 o 143 c.p.c. riferiti al rappresentante come destinatario (deposito atti nella casa comunale del Comune di residenza del rappresentante, ecc.).
  7. Esito finale: La notifica sarà considerata fatta alla società, ma per il tramite del rappresentante. Ad esempio, se depositata nella casa comunale dove abita l’amministratore e questi non la ritira entro 10 giorni, la notifica s’intende comunque eseguita a carico della società (decorso il termine). La relata di notifica dovrà specificare tutti questi passaggi.

Questa procedura, per quanto laboriosa, è quella legalmente richiesta.

Possiamo vederla anche in forma di tabella di flusso semplificata:

Tentativo presso sede legale?EsitoAzione successiva
Sì, tentato presso sede.Successo: Atto consegnato a rappresentante/addetto/portiere.Notifica valida. (Non irreperibile dopotutto)
Fallito: nessuno riceve, sede chiusa o società assente.Procedi con Notifica a legale rappresentante:
Tentativo presso legale rappresentante?Successo: Atto consegnato a lui o famigliare presso sua residenza.Notifica valida. (Considerata fatta alla società attraverso il legale rep.)
Fallito: rappresentante assente o irreperibile.Procedi con Notifica per irreperibilità riferita al rappresentante (art. 140/143 c.p.c.): deposito in Comune (residenza rep.) + avvisi. Dopo i giorni di rito, notifica compiuta.
Se uno qualsiasi dei tentativi ha successo, la notifica è compiuta e l’atto si considera ricevuto (eventualmente con decorrenza differita se art. 140).
Se tutti falliscono (sede irreperibile, rappresentante irreperibile), l’atto sarà comunque notificato con il deposito ex art. 143 al Comune del rappresentante. La società potrà poi contestare eventuali difetti di ricerca, ma formalmente la notifica si dà per eseguita.

Questo schema – frutto dell’elaborazione giurisprudenziale – mette in luce il doppio livello di tutela: prima il luogo (sede), poi la persona (rappresentante). Saltare il secondo livello comporta nullità.

Esempio pratico 1: notifica di cartella esattoriale a sede vuota

Una società Alfa Srl aveva sede legale in Via X n.10. Nel 2020 chiude i locali senza aggiornare la sede, e l’amministratore si trasferisce in altra città. Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve notificare una cartella di pagamento ad Alfa Srl per debiti IVA.

  • Il messo si reca in Via X n.10: trova l’ufficio vuoto e un nuovo inquilino che riferisce che Alfa Srl ha lasciato i locali. Redige allora una relazione: “società irreperibile all’indirizzo, uffici chiusi”.
  • In passato, si sarebbe spesso fermato qui e depositato subito la cartella in Comune X. Oggi invece (rectius: secondo la Cassazione) deve procedere oltre: dalla visura camerale vede che il legale rappresentante è il Sig. Rossi, residente nel Comune Y (diverso da X).
  • Il messo quindi si reca presso l’indirizzo di Rossi nel Comune Y. Supponiamo che vi vada e trovi Rossi di persona: gli consegna la cartella. Notifica compiuta – Alfa Srl ha ricevuto la cartella tramite il suo amministratore. Se Rossi non fosse presente, potrebbe consegnarla a un familiare convivente (art. 139) oppure, se nessuno apre, la depositerà presso il Comune Y con affissione, ecc. In tal caso, dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa al Sig. Rossi, la notifica sarà perfezionata.
  • Se l’Agente della Riscossione non avesse tentato da Rossi e avesse invece depositato direttamente al Comune X, la notifica sarebbe nulla. Alfa Srl (o meglio il Sig. Rossi, unico a quel punto a poter reagire una volta scoperto il debito) potrebbe impugnare la cartella tardivamente eccependo che la notifica originaria era invalida perché non tentata secondo art. 145 c.p.c. La Cassazione nel 2025 ha appunto dato ragione a una situazione simile , annullando l’atto impositivo.

Consegna a persone presenti in sede: valida se vi è collegamento con l’ente

Abbiamo trattato il caso in cui non si trova nessuno in sede. Ma è utile chiarire l’altra faccia della medaglia: se invece in sede c’è qualcuno che ritira l’atto, la notifica si considera normalmente perfezionata, anche se quella persona non è formalmente il legale rappresentante o un dipendente. La legge (art. 145 c.p.c.) parla di “persona incaricata di ricevere le notificazioni” o, in mancanza, “persona addetta alla sede”. Ciò è stato interpretato estensivamente: ad esempio, se l’ufficiale giudiziario va in sede e trova un soggetto che dichiara di essere autorizzato a ricevere la posta, la notifica nelle sue mani è valida. La Cassazione con l’ordinanza 13494/2025 ha precisato che:

  • In base all’art. 145 c.p.c., “la consegna dell’atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto che, non necessariamente lavorativo, può consistere anche in un incarico provvisorio o precario di ricevere la corrispondenza” .
  • La presenza di una persona nei locali della sede sociale fa presumere che essa sia addetta alla ricezione degli atti. Quindi la notifica fatta a mani di costei è valida, a meno che la società provi che quella persona era del tutto estranea . Onere della prova inverso: spetta alla società contestare l’eventuale estraneità; non basta dire “non era un dipendente”, perché potrebbe comunque essere stata incaricata di ritirare la posta. Deve provare che non aveva alcun legame né incarico.
  • Nel caso concreto, la notifica era avvenuta a mani di una persona trovata in sede che si qualificò come “addetta alla ricezione”. La società contestava la validità perché mancava l’invio della raccomandata informativa previsto dalla L. 890/82 (trattandosi di notifica postale a persona diversa dal legale rappresentante). La Cassazione però ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: dalla presenza e dalla dichiarazione della consegnataria si presumeva un rapporto di continuità con la società, e la società non aveva provato il contrario . Quindi la notifica era da reputarsi regolare.

Morale per il debitore: non sempre l’argomento “ha ritirato una segretaria non dipendente, quindi notifica nulla” è vincente. Se quella persona si trovava in sede, la legge è piuttosto favorevole a considerare valida la consegna. Il debitore-società, per far annullare una simile notifica, dovrebbe dimostrare magari che quella persona era un estraneo totale (es: un cliente occasionale che passava di lì e ha preso l’atto senza titolo). Circostanza difficile e da provare con querela di falso se la relata afferma diversamente. Pertanto, dal lato praticouna società che scopra che qualcuno in sede (portiere, receptionist, impiegato temporaneo) ha ritirato un atto non potrà facilmente contestare la notifica, a meno che riesca a fornire prove forti dell’irregolarità.

Questo aspetto si collega all’irreperibilità: un ente che non voglia perdere atti dovrebbe assicurarsi di avere qualcuno presente alla sede o un servizio di domiciliazione attiva. In mancanza, come visto, la legge prevede rimedi (art. 140), ma con i rischi descritti.

Validità, nullità e rimedi: il punto di vista del debitore

Riassumendo quanto emerso: – Una notifica eseguita correttamente secondo le norme (ad es. consegnata a persona idonea in sede, oppure al legale rappresentante, oppure con deposito dopo tentativi come da legge) sarà considerata valida ed efficace, anche se il debitore in concreto non ne viene a conoscenza immediata (come nei casi di irreperibilità con deposito in Comune). La validità formale fa sì che decorrono i termini legali per eventuali impugnative. – Una notifica viziata (errato destinatario, luogo sbagliato, procedure ex art. 140/143 applicate senza i presupposti) è suscettibile di essere dichiarata nulla (o in casi estremi “inesistente”). La nullità di solito può essere sanata se il destinatario poi dimostra di aver comunque ricevuto l’atto e di averlo trattato come valido (es: lo impugna tempestivamente sul merito). Ma, come visto, non si sana se la conoscenza è avvenuta tramite atti successivi e non si è avuta la possibilità di reagire all’atto viziato . Per il debitore, quindi, un vizio di notifica può essere una carta da giocare per annullare l’atto o per ottenere la rimessione in termini se i termini sono scaduti a sua insaputa.

Dal punto di vista del debitore (società o anche socio/amministratore coinvolti), quali sono le tutele e i rimedi possibili?

  1. Opposizione o impugnazione dell’atto per vizio di notifica: Se il debitore viene a conoscenza (anche tardivamente) dell’atto originario notificatogli irregolarmente, può contestare la nullità della notifica in sede di giudizio. Ad esempio, se riceve un decreto ingiuntivo esecutivo senza aver saputo nulla prima, potrà fare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se nei limiti di 10 giorni dalla prima azione esecutiva subita) invocando la nullità/inesistenza della notificazione originaria. Nel ricorso dovrà dimostrare di non aver avuto colpa nella mancata conoscenza (ad es. sede legale regolarmente mantenuta o comunque vizio imputabile a notificante). Se il giudice riconosce il vizio, riapre i termini e permette al debitore di difendersi nel merito dell’ingiunzione. Analogamente, nel processo tributario, un contribuente può eccepire la nullità della notifica dell’atto impositivo anche oltre i termini ordinari, sostenendo che il termine per ricorrere non è mai decorso per difetto di notifica. Le Commissioni Tributarie, in casi di notifica inesistente, ammettono il ricorso tardivo ritenendolo tempestivo dalla data di effettiva conoscenza dell’atto. La Cassazione ha confermato che la tardività non può essere opposta se la notifica era nulla e il contribuente ha agito appena saputo .
  2. Rimessione in termini (art. 153 c.p.c.): È uno strumento generale: se una parte è decaduta da un termine per causa a sé non imputabile, può chiedere al giudice di essere “rimessa nei termini”. Nel contesto notifiche, significa che se il debitore scopre tardivamente un provvedimento a suo sfavore perché la notifica era viziata, può chiedere di poterlo impugnare come se il termine non fosse mai decorso. Deve provare la causa non imputabile – il che coincide con la prova del vizio di notifica. Ad esempio, un’ordinanza del giudice in contumacia mai ricevuta: chiedo rimessione per poter appellare oltre i 30 gg, allegando la notifica nulla. Il giudice valuta la verosimiglianza e può ammettere la prova. Se convinto, emette ordinanza di rimessione e consente l’atto tardivo. Questo rimedio può essere chiesto in qualunque stato e grado, anche in Cassazione, finché c’è un giudizio pendente ove farlo valere . Nel processo tributario vige norma analoga (art. 6, co.5, D.Lgs. 546/92) per rimessione in termini in caso di forza maggiore o fatto non imputabile.
  3. Impugnazione dell’atto successivo: se il debitore viene a sapere del suo debito solo tramite un atto successivo (es. intimazione, pignoramento) può impugnare quest’ultimo eccependo in via preliminare la nullità dell’atto presupposto per vizio di notifica. Ad esempio, opporsi a un pignoramento esattoriale sostenendo che la cartella non fu mai validamente notificata. La giurisprudenza ammette questa via, ma attenzione: come visto, impugnare l’atto successivo non sana quello precedente . Quindi se il giudice accerta la nullità della notifica originaria, dovrà annullare l’atto conseguente (es. annulla il pignoramento perché il titolo esecutivo non era divenuto definitivo per difetto di notifica). Questo riporta le parti alla situazione precedente, consentendo al debitore di far valere le sue ragioni sul merito (magari con un ricorso “ora per allora” se opportuno).
  4. Autotutela amministrativa: In ambito fiscale o amministrativo, il debitore può anche presentare un’istanza all’ente notificante, evidenziando il vizio e chiedendo l’annullamento in autotutela dell’atto. Ad esempio, scrivere all’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo l’annullamento della cartella perché “notificata in data X con modalità nulla (società irreperibile ma notifica non effettuata al legale rappresentante)”. L’ente non è obbligato ad accogliere, ma se riconosce l’errore potrebbe sospendere le procedure in attesa di rinotifica corretta. È un tentativo spesso utile quantomeno a congelare situazioni in via amministrativa e mostrare la buona fede del debitore.
  5. Querela di falso: Se la contestazione riguarda l’attestazione del notificatore (ad es. questi scrive “società sconosciuta” ma non è vero), l’unico modo per superare la fede pubblica della relata è proporre querela di falso. Questo però è estremo e di rado conviene, a meno che si abbiano prove concrete che l’ufficiale non abbia realmente fatto le ricerche dichiarate. Più spesso, ci si limita a evidenziare la genericità della relata per farne derivare la nullità (senza accusare falsità, ma insufficienza).

In generale, dal lato del debitore l’attenzione deve essere su due fronti: – Prevenire situazioni di irreperibilità: mantenere aggiornata la sede legale nei registri, tenere attiva la PEC aziendale, predisporre deleghe a persone presenti in sede per il ritiro di atti, controllare periodicamente l’arrivo di raccomandate o avvisi al vecchio indirizzo subito dopo un trasloco (durante la fase di transizione). – Reagire tempestivamente se si sospetta di atti non notificati: ad esempio, se si viene a sapere (magari da una visura CRIF o da un estratto di ruolo) di debiti iscritti a ruolo a proprio carico senza aver ricevuto nulla, attivarsi per chiedere copia delle notifiche (estratto di notifica) e, in caso di vizi, agire legalmente. Il tempo in questi casi è fondamentale: anche per chiedere rimessione in termini occorre farlo appena scoperto il fatto, altrimenti un ritardo ulteriore potrebbe essere considerato imputabile al debitore.

Domande e Risposte frequenti (FAQ)

Di seguito alcune domande comuni sulla validità delle notifiche a società irreperibili, con risposte sintetiche basate su quanto esposto:

D: Cosa succede se l’ufficiale giudiziario notifica un atto alla sede legale, ma la società non si trova più lì? La notifica è valida?
R: Se l’ufficiale segue pedissequamente le regole generali e dopo aver constatato l’irreperibilità in sede deposita l’atto in Comune senza cercare il rappresentante, la notifica è NULLA per violazione dell’art. 145 c.p.c. secondo la Cassazione . In pratica, la notifica non è valida perché manca un passaggio obbligato: tentare di consegnare l’atto al legale rappresentante della società. Viceversa, la notifica sarà valida se l’ufficiale, trovata la sede vuota, rintraccia poi l’amministratore (o tenta di notificarla a lui con le forme previste). In quel caso, anche se la società ha abbandonato la sede, la notifica fatta al rappresentante (o per deposito presso il suo comune) è del tutto valida ed efficace nei confronti della società .

D: La mia società aveva la sede in un ufficio di coworking dove non andiamo quasi mai. Ho scoperto che è stata notificata lì una citazione e affissa in comune perché risultavamo assenti. È regolare?
R: Dipende. Se la notifica è stata fatta con art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) – cioè avviso alla porta del coworking, deposito in comune e raccomandata informativa – allora formalmente la procedura è stata rispettata. Sarà considerata regolare e la citazione è valida, con termini decorso dopo i 10 giorni di giacenza . Potresti contestare la notifica solo se mancano gli elementi (es. l’ufficiale non ha inviato la raccomandata informativa o non ha affisso l’avviso). Invece, se addirittura l’ufficiale ha considerato la società irreperibile assoluta e ha depositato direttamente in comune senza affiggere nulla alla sede (caso improbabile se la sede esisteva), allora avresti motivo di contestare che non ne ricorrevano i presupposti – eravate relativamente irreperibili, andava fatto l’art. 140 c.p.c. e non il 143 c.p.c. (o art. 60 e). In ogni caso, se non frequentate la sede, è opportuno eleggere un domicilio alternativo o attivare un servizio di domiciliazione, perché la legge non tiene conto delle scelte organizzative interne: se la sede risulta vuota, scattano le finte consegne e l’atto si considera comunque notificato.

D: La notifica a mezzo posta di una multa alla mia SRL è tornata con dicitura “destinatario sconosciuto”. Non abbiamo mai ricevuto nulla. Possono considerarla notificata lo stesso?
R: Sì, purtroppo nel caso di irreperibilità assoluta il codice postale (L. 890/82) prevede che la notifica si perfezioni comunque. Il postino avrà depositato il plico al suo ufficio o in comune e avrà affisso avviso all’albo comunale. Dopo 10 giorni dall’affissione, la notifica è considerata eseguita . Non c’è obbligo di un secondo invio. Questo però non significa che la multa sia definitivamente a tuo carico senza rimedi: potrai impugnarla facendo valere che la vostra società in realtà aveva domicilio noto (se è così) e che il postino magari non ha eseguito ricerche adeguate. Ad esempio, se la società risultava nel registro imprese con quell’indirizzo, contestare la dicitura “sconosciuto” come erronea. Se la sede invece era effettivamente altrove e non comunicata, la notifica è formalmente valida; resta la chance di chiedere al Prefetto o al Giudice di Pace una rimessione in termini, provando che non ne avevate avuto conoscenza per causa non imputabile (cosa non facile se il disguido è colpa del mancato aggiornamento vostro).

D: Ho cambiato la sede legale della società e l’ho comunicato alla Camera di Commercio. Un accertamento fiscale però mi è stato notificato alla vecchia sede. È valido o posso ignorarlo?
R: Non ignorarlo: fai una verifica. Se l’accertamento è stato spedito prima che la variazione di sede fosse registrata, potrebbe essere considerato valido (perché al momento il domicilio fiscale noto era ancora quello vecchio). Se invece la variazione era ufficiale prima della notifica, allora hai ottime ragioni per considerarla nulla. In casi del genere la Cassazione afferma che notificare a un indirizzo non più attuale rende la notifica invalida, anche se l’ufficio ha seguito le formalità per irreperibili assoluti . In pratica l’ufficio avrebbe dovuto aggiornare i suoi dati. Ti conviene comunque presentare ricorso all’autorità competente (Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla data in cui hai avuto conoscenza effettiva dell’atto, spiegando che la notifica è nulla e chiedendo eventualmente la rimessione in termini. Se l’atto è importante (es. attiva termini brevi per ricorrere), potresti anche contestualmente notificare un atto di diffida all’ente affermando la nullità e invitando a rinotificarlo correttamente (così da mettere agli atti la tua buona fede).

D: La mia società è stata cancellata dal registro imprese, ma dopo qualche anno è arrivata ai vecchi soci una cartella esattoriale intestata alla società, notificata alla sede legale (che ovviamente non esiste più). Vale lo stesso?
R: Situazione complessa: per legge, dopo la cancellazione, eventuali crediti fiscali si trasferiscono ai soci (entro limiti di legge). Avrebbero quindi dovuto notificare ai soci o al liquidatore. Notificare alla sede di una società estinta è un errore. La notifica in tal caso è inesistente o comunque inefficace. La Cassazione nel caso deciso con ord. 22709/2025 ha affrontato una fattispecie simile: società cancellata, cartella notificata alla sede e mai ricevuta dalla società, intimazione poi inviata ai soci . Ha concluso che la notifica originaria era nulla e ha dato ragione ai soci (annullando l’intimazione). Quindi anche nel tuo caso la cartella così notificata è impugnabile dai soci stessi, eccependo che la notifica alla società estinta presso una sede irreale era nulla. I soci faranno bene a impugnare, perché altrimenti l’ADER potrebbe sostenere che non avendo ricorso la cartella, il debito è definitivo (anche se su questo avrebbero torto dati i vizi di notifica). In sintesi: i soci devono agire per far accertare il vizio e bloccare la pretesa.

D: Una notifica nulla può essere ripetuta? Se dichiarano la notifica nulla, il creditore può notificarmi di nuovo l’atto?
R: Sì, se i termini sostanziali non sono scaduti. La nullità della notifica non travolge l’atto in sé; consente anzi al creditore di rinnovare la notifica sanando il vizio (art. 291 c.p.c. in cause civili). Ad esempio, se un atto di citazione ti è stato notificato nullamente, il giudice può disporre la rinnovazione della notifica entro un termine. Se il termine perentorio di prescrizione o decadenza per notificare quell’atto è nel frattempo trascorso, però, il creditore è decaduto dal potere di notificarlo di nuovo. Nel caso di cartelle esattoriali, se la notifica originaria era nulla ma è avvenuta entro il termine di decadenza, l’ADER in genere può rinotificare la cartella anche dopo (purché rispetti eventuali limiti posti dal giudice). Se invece il termine di decadenza era già scaduto al momento della seconda notifica, il contribuente potrà eccepire la decadenza. La questione può farsi complessa giuridicamente, ma in pratica: una notifica nulla dà al debitore un vantaggio processuale, ma non sempre elimina la sostanza della pretesa. Spesso il risultato è guadagnare tempo o avere la chance di difendersi sul merito che altrimenti sarebbe preclusa.

Esempi pratici e modelli per il debitore

Infine, proponiamo alcune simulazioni pratiche utili al debitore (società o rappresentante) per far valere i propri diritti in caso di notifica dubbia o mancata. Si tratta di modelli di atti e lettere che possono essere adattati al caso concreto, sempre consigliando di farsi assistere da un legale per le versioni definitive.

Fac-simile di istanza di rimessione in termini (ambito civile)

Supponiamo che la società Beta S.r.l. abbia subito un decreto ingiuntivo notificato presso la vecchia sede irreperibile, e l’abbia scoperto solo tramite un atto di pignoramento. Ecco un possibile schema di ricorso al giudice per chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e poter fare opposizione tardiva al decreto ingiuntivo:

TRIBUNALE ORDINARIO DI [LUOGO] – Sezione …
R.G. n. …/…
Ricorso per rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Istante: Beta S.r.l., C.F. …, in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. XYZ, con sede legale in [vecchia sede], elett.te dom.ta in [indirizzo avvocato] presso lo studio dell’Avv. … (PEC…, Fax…), che la rappresenta e difende giusta procura in calce;
Resistente: [controparte creditrice] – C.F./P.IVA …, con sede in …
Oggetto: Istanza di rimessione in termini per opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 650 e 153 c.p.c.)
Premesso che:
– Con decreto ingiuntivo n…/… emesso in data … dal Tribunale di …, notificato in data … a Beta S.r.l. presso la sede legale di [vecchio indirizzo], è stato ingiunto il pagamento di € … in favore di controparte;
– La notifica di detto decreto non è mai giunta a conoscenza della società istante, poiché all’epoca Beta S.r.l. aveva cessato ogni attività presso la sede di notifica, risultando ivi irreperibile (come da relata di notifica che si allega), senza che il notificante effettuasse ulteriori ricerche;
– Solo in data … la società ha appreso dell’esistenza del decreto ingiuntivo a proprio carico, tramite notifica dell’atto di pignoramento/promozione di esecuzione da parte di …;
– L’omessa conoscenza del decreto ingiuntivo non è dipesa da negligenza della società istante, ma da circostanze a essa non imputabili: in particolare la notifica del decreto è stata eseguita in violazione dell’art. 145 c.p.c., omettendo di cercare il legale rappresentante presso la sua residenza (in [Comune diverso]), come invece prescritto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 22709/2025) . Ne è derivata la nullità della notifica stessa;
– Pertanto Beta S.r.l. non ha potuto proporre opposizione tempestiva avverso detto decreto, per causa ad essa non imputabile;
– L’art. 153, co.2 c.p.c. prevede che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini” ;
– Nel caso di specie ricorrono i presupposti di legge, atteso che la decadenza dal termine per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. è dipesa esclusivamente dal vizio di notifica sopra descritto;
Tutto ciò premesso, Beta S.r.l., come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l’Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Rimettere l’istante in termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n…/…, emesso dal Tribunale di …, fissando all’uopo un termine ex art. 153 c.p.c.;
2. Conseguentemente, dichiarare l’opposizione (già notificata contestualmente al presente ricorso) tempestiva e ammetterla al giudizio di merito ex art. 645 c.p.c.;
Con ogni altra statuizione di giustizia.
Si allega: 1) copia relata di notifica del decreto ingiuntivo; 2) documentazione varia (es. visura CCIAA su sedi e rappresentanti).
[Luogo, data]
Avv. Tizio Caio – Difensore di Beta S.r.l.

Spiegazione: nel ricorso si evidenzia il perché la decadenza (mancata opposizione tempestiva) non è colpa del debitore. Si cita la Cassazione 2025 sul vizio di notifica come elemento a favore. Si chiede rimessione e si informa che l’opposizione è già stata notificata “contestualmente” (tecnica consigliata: notificare subito atto di opposizione con riserva di essere ammessi in termini). Il giudice, se concorda, emette ordinanza di rimessione e l’opposizione potrà proseguire come se tempestiva.

Fac-simile di istanza in autotutela (ambito fiscale)

Scenario: la società Gamma S.p.A. scopre tramite estratto di ruolo che esiste una cartella a suo carico, notificata due anni prima presso la sede legale risultata irreperibile, senza tentare sul rappresentante. Prima di agire in commissione tributaria, prova a inviare una lettera all’Agente della Riscossione per chiedere l’annullamento della cartella per notifica nulla.

Ecco un modello di lettera/istanza di autotutela da inviare via PEC all’ADER:

Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela della cartella di pagamento n. 1234567890 – Notifica nulla ai sensi art. 145 c.p.c.
Spett.le Agenzia Entrate Riscossione – Sportello di [Comune] – PEC: sportello@pec.agenziariscossione.it
Istante: Gamma S.p.A., C.F. …, con sede legale in [indirizzo], in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ABC, PEC societaria: gamma@legalmail.it
Riferimenti atto: Cartella di pagamento n. 1234567890 emessa da Agenzia Entrate Riscossione per €… relativa a ruolo IRAP 2019 (creditore: Agenzia Entrate – Ufficio…).
Istanza di autotutela ex art. 2-quater D.L. 564/1994:
La società Gamma S.p.A., come sopra rappresentata, espone quanto segue:
– Dall’estratto di ruolo rilasciato in data … risulta la cartella in oggetto, asseritamente notificata in data 10/09/2023 presso la sede legale di Gamma S.p.A. in [Vecchio Indirizzo];
– La suddetta notifica non è mai giunta a conoscenza della società, in quanto alla data del 10/09/2023 la società era irreperibile presso il detto indirizzo, avendo cessato ogni attività nella sede di [Vecchio Indirizzo] fin dal 2022 (sebbene, per un disguido, la variazione di sede non fosse ancora iscritta in CCIAA alla data in esame);
– Dalla copia della relazione di notifica (all.1) si evince che l’atto è stato depositato presso la Casa Comunale di [Vecchio Comune] ai sensi dell’art. 60 co.1 lett. e) DPR 600/73, senza che fosse effettuato alcun tentativo di notifica nei confronti del legale rappresentante della società; il messo notificatore si è limitato a dichiarare la società “irreperibile” presso la sede e ad operare il deposito;
– Tale modalità notificatoria risulta in contrasto con la normativa vigente. Infatti, la notifica alle persone giuridiche è regolata dall’art. 145 c.p.c., il quale impone, in caso di irreperibilità presso la sede, di procedere alla notifica presso la persona fisica del legale rappresentante . Solo dopo il vano tentativo presso il rappresentante, è consentito perfezionare la notifica con le forme degli irreperibili (artt. 140–143 c.p.c.), e comunque nei confronti del rappresentante medesimo ;
– Nel caso di specie, l’Agente della Riscossione non ha ottemperato a tali obblighi: il legale rappresentante Sig. ABC, residente in [Nuovo Comune], non risulta essere stato oggetto di alcun tentativo di notifica. Ciò ha determinato una nullità radicale della notifica della cartella, come confermato anche dalla Corte di Cassazione (ord. sez. Trib. n. 22709/2025) laddove ha statuito che “in caso di irreperibilità della società presso la sede, è obbligatorio tentare la notifica alla persona fisica del legale rappresentante prima di poter ricorrere a procedure speciali” e che la notifica impersonale effettuata direttamente all’ente è nulla ;
– Gamma S.p.A. ha pertanto appreso dell’esistenza della cartella solo in data … (quando ha chiesto l’estratto di ruolo), senza aver potuto esercitare nei termini il diritto di difesa (ricorso entro 60 giorni);
– Tutto ciò premesso, con la presente istanza la società chiede a codesta Agenzia di voler procedere in autotutela all’annullamento/dichiarazione di nullità della cartella n. 1234567890 per vizio di notifica, provvedendo contestualmente a: (i) sospendere qualsiasi attività di riscossione attinente a tale partita di ruolo; (ii) effettuare, ove ritenuto, nuova notifica dell’atto con modalità regolari (es. a mezzo PEC ovvero ai sensi art. 145 c.p.c.);
– Si confida che la presente richiesta, supportata dalla chiara indicazione normativa e giurisprudenziale, possa essere accolta senza necessità di adire le vie giudiziali. In mancanza di riscontro entro 30 giorni, la società si riterrà libera di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi, anche mediante ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria per far accertare la nullità in oggetto.
Allegati: 1) copia relata di notifica della cartella; 2) visura C.C.I.A.A. Gamma S.p.A.; 3) copia estratto di ruolo.
Distinti saluti,
[Firma digitale]
Gamma S.p.A. – Legale Rappresentante Sig. ABC

Commento: Questa lettera è un esempio di come utilizzare le fonti (si citano Cass. 2025 e l’obbligo art. 145 c.p.c.) per convincere l’ADER. Spesso l’ufficio, di fronte a un vizio palese e documentato, sospenderà l’azione e rinotificherà l’atto correttamente (magari via PEC stavolta). In tal modo il debitore potrebbe evitare di incorrere in ulteriori aggravamenti (fermo amministrativo, pignoramenti) nelle more. Anche se l’autotutela non è garantita, è un tentativo a basso costo da fare immediatamente.

Simulazione: colloquio col legale

Caso: Il rappresentante di Delta Srl si accorge, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia Entrate, che c’è un atto a suo carico segnato come notificato mesi fa. Non ne sapeva nulla. Consulta un avvocato.

Avvocato: “Dal controllo che abbiamo fatto, risulta che l’Agenzia delle Entrate le ha inviato un avviso di accertamento l’anno scorso. La notifica risulta effettuata via PEC, ma all’indirizzo PEC della società che però era inattivo perché la società era stata cancellata. Quindi la notifica via PEC probabilmente è fallita. Poi l’hanno depositato sull’Albo online. Lei ovviamente non ha saputo nulla. Quindi ora è decaduto il termine per fare ricorso tributario.”
Cliente (ex amministratore Delta Srl): “Possono farlo? Io non avevo più la società né la PEC attiva…”
Avvocato: “La legge in effetti prevede che per le società cessate la notifica di atti tributari possa essere fatta ai soci entro 5 anni dalla cancellazione. L’Agenzia però ha usato la PEC sociale inattiva. C’è una recente norma che dice che se la PEC risulta non valida, loro possono considerare comunque notificato depositando l’atto in un’area web e dandogliene comunicazione con raccomandata semplice. Dovremmo verificare se hanno inviato una lettera cartacea al suo indirizzo personale informandola del deposito. Se non l’hanno fatto, potremmo eccepire la nullità della notifica. Se invece hanno seguito quella procedura semplificata, è più complicato, perché formalmente sarebbero a posto. Potremmo appellarci al fatto che la società era estinta e che andava notificato direttamente a lei come ex socio ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/73. Ci sono sentenze a favore su questo.”
Cliente: “Quindi cosa possiamo fare adesso?”
Avvocato: “Intanto, fare un’istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione di notifica dall’Agenzia. Poi, se confermiamo il vizio, presentiamo un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria anche se fuori termine, chiedendo la rimessione in termini perché lei non ne era a conoscenza. Argomenteremo che la notifica non è stata validamente perfezionata. In parallelo, può essere utile presentare un’istanza di autotutela per sospendere la cartella (che sicuramente le notificheranno a breve sulla base di quell’accertamento).”
Cliente: “È sicuro che mi sospendono la cartella?”
Avvocato: “Non al 100%, ma se mostriamo chiaramente che c’è un contenzioso in corso sulla notifica nulla dell’atto presupposto, spesso l’ADER sospende in attesa dell’esito. L’importante è agire subito. In questi casi la tempestività è tutto: se il giudice percepisce che lei ha dormito un anno dopo aver saputo dell’atto, non le concede la rimessione. Ma qui lo ha scoperto da poco, quindi siamo giustificati.”
(Segue pianificazione delle azioni da intraprendere.)

Questo dialogo mostra come un professionista inquadra il problema e la strategia: raccolta prove, eventuale utilizzo di norme speciali su società cessate, scelta tra ricorso immediato e richiesta interna all’amministrazione, e la rilevanza del tempo.

Conclusioni

La notifica di atti a società irreperibili presso la sede legale è materia delicata, in cui forma e sostanza si intrecciano. Dal lato del creditore/Ente, è necessario rispettare puntigliosamente le regole per evitare che un atto cada nel vuoto e sia annullato per vizio procedurale. Dal lato del debitore, è fondamentale conoscere i propri diritti: quando può eccepire l’invalidità di una notifica e come far valere le proprie ragioni senza subire pregiudizi irreparabili.

Alla luce delle più recenti novità (anche digitali) e pronunce: – Una notifica sarà considerata validamente effettuata se il notificante ha seguito tutti i passaggi richiesti: tentativo presso sede; in caso di fallimento, tentativo presso legale rappresentante; infine, se del caso, deposito per irreperibilità. In alternativa, consegna a persona presente in sede (presunta autorizzata) è valida salvo prova contraria . Le nuove tecnologie impongono poi di tentare via PEC prima di passare al cartaceo . – Una notifica non valida è quella che presenta scorciatoie illegittime: notifica “fittizia” all’ente irreperibile senza passare dal rappresentante , mancato invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa (richiesto da art. 140 c.p.c. e L.890/82) , relazione di notifica carente sulle ricerche effettuate in caso di irreperibilità assoluta , o ancora notifica a indirizzo palesemente errato (vecchia sede non più valida) . In tutti questi casi il debitore potrà far valere la nullità e ottenere di rigiocare la partita. – Il debitore-società deve comunque attivarsi con diligenza: le tutele esistono per chi non è in colpa. Se una società non aggiorna mai la sede, non legge la PEC o lascia decadere la propria iscrizione, rende più ardua la propria difesa. La legge consente di difendersi, ma pretende buona fede (es. agire appena si scopre il problema, non sfruttare il vizio per sottrarsi sine die alle proprie obbligazioni).

In conclusione, “quando è valida” la notifica a una società irreperibile? È valida quando, nonostante l’irreperibilità, l’atto è stato portato a conoscenza (o legalmente posto in condizione di conoscenza) del soggetto giusto, seguendo l’iter previsto dalla norma. Viceversa, se quell’iter non è rispettato, la notifica non raggiunge il suo scopo giuridico e potrà essere dichiarata invalida . La recente giurisprudenza – da Cass. 8825/2022 a Cass. 22709/2025 – offre un orientamento garantista: evitare che una società possa essere condannata o attinta da provvedimenti senza che almeno una persona fisica responsabile ne sia stata informata . Ciò rafforza il diritto di difesa ed è un monito per i notificanti pubblici e privati a non dare per scontato l’uso disinvolto delle notifiche per irreperibilità.

Come sempre, ogni caso concreto può presentare sfumature particolari, ma questa guida intende fornire un quadro avanzato e aggiornato a agosto 2025, così che avvocati, imprenditori e cittadini possano orientarsi con sicurezza tra norme, prassi e rimedi in tema di notifiche problematiche alle società.

Fonti:

Art. 145 – c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche.

Sentenza del 28/03/2019 n. 630 – Comm. Trib. Reg. Emilia.

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Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale notificata alla tua società presso la sede legale, ma l’atto è stato recapitato con modalità particolari perché l’ente è risultato irreperibile?
Vuoi capire se la notifica è valida o se ci sono margini per contestarla?

La validità della notifica agli enti e alle società è un tema delicato: quando la società risulta irreperibile presso la sede legale, l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione possono procedere con modalità alternative previste dalla legge. Tuttavia, non sempre queste notifiche rispettano i requisiti formali e sostanziali richiesti, e in caso di errori l’atto può essere annullato.

👉 Sapere quando la notifica è valida e quando no è fondamentale per impostare una corretta strategia difensiva.


⚖️ Regole generali sulla notifica alle società

  • Gli atti vanno notificati presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese;
  • Se la sede è chiusa o la società non è reperibile, si applicano le norme sulla irreperibilità;
  • L’ufficiale notificatore deve effettuare le ricerche necessarie per accertare l’effettiva irreperibilità.

📌 Quando la notifica è valida

  • Se la sede legale è inesistente o trasferita senza comunicazione al Registro delle Imprese, la notifica può avvenire con deposito presso la Casa Comunale e pubblicazione nell’albo pretorio;
  • Se l’ufficio dimostra di aver effettuato i tentativi di notifica e le ricerche dovute;
  • Quando la notifica è fatta al legale rappresentante presso la residenza anagrafica, se individuabile.

📌 Quando la notifica può essere contestata

  • Se non sono state fatte ricerche sufficienti per accertare la sede o la reperibilità;
  • Se la società era operativa presso altra sede conosciuta dall’Amministrazione ma non considerata;
  • Se mancano le formalità richieste per la notifica a irreperibili (es. avviso di deposito, pubblicazione);
  • Se l’atto è stato notificato a indirizzi non corretti o obsoleti senza verifiche al Registro delle Imprese.

🔍 Come difendersi

  1. Analizza la relata di notifica: controlla le modalità con cui è stato eseguito il procedimento.
  2. Verifica i dati della sede legale risultanti al momento della notifica nel Registro delle Imprese.
  3. Raccogli la documentazione societaria: visure, comunicazioni camerali, prove della reale operatività della sede.
  4. Contesta l’atto se la notifica non ha rispettato le regole: puoi far valere la nullità o l’inesistenza della notifica.
  5. Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini previsti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Esamina la relata di notifica e le modalità usate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Riscossione;
  • 📌 Verifica la validità della procedura confrontandola con la normativa e la giurisprudenza;
  • ✍️ Predispone memorie e ricorsi per eccepire nullità o vizi della notifica;
  • ⚖️ Ti rappresenta nei giudizi tributari per ottenere l’annullamento dell’atto illegittimamente notificato;
  • 🔁 Suggerisce strategie preventive, come l’aggiornamento costante dei dati societari per evitare future contestazioni.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in notifiche di atti tributari e contenzioso sulle nullità;
  • ✔️ Specializzato in difesa delle società contro accertamenti fiscali viziati;
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

La notifica a una società irreperibile presso la sede legale è valida solo se rispettate tutte le regole formali previste dalla legge.
Con una difesa legale mirata puoi controllare la correttezza della procedura, eccepire eventuali nullità e proteggere la tua società da accertamenti viziati.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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