Sei un professionista e hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per l’assoggettamento all’IRAP? L’imposta regionale sulle attività produttive non si applica in modo automatico, ma solo se l’attività viene svolta con una autonoma organizzazione. Comprendere quando questo requisito si considera presente è fondamentale per difendersi da pretese fiscali indebite e, in alcuni casi, per chiedere il rimborso di quanto già versato.
Cos’è l’autonoma organizzazione
Per autonoma organizzazione si intende la presenza di mezzi, risorse o strutture che consentono al professionista di svolgere l’attività con un apporto che va oltre il proprio lavoro personale. Non basta quindi l’attività intellettuale individuale: servono elementi che dimostrino un’organizzazione autonoma e stabile.
Quando un professionista è soggetto a IRAP
– Se si avvale in modo continuativo di dipendenti, collaboratori o praticanti retribuiti
– Se sostiene spese rilevanti per beni strumentali non essenziali e superiori al minimo indispensabile (uffici di grandi dimensioni, attrezzature sofisticate, più veicoli aziendali)
– Se partecipa a studi associati o società tra professionisti, con condivisione di personale e strutture
– Se l’organizzazione aziendale incide in modo significativo sulla produzione del reddito
Quando il professionista può non essere soggetto a IRAP
– Se svolge l’attività in forma individuale senza collaboratori
– Se utilizza beni minimi indispensabili (computer, telefono, arredi di studio)
– Se l’apporto personale è l’unico elemento determinante per la produzione del reddito
– Se le spese sostenute sono modeste e non idonee a configurare una struttura organizzata
Cosa rischi in caso di contestazione IRAP
– Recupero delle imposte non versate per gli anni contestati
– Applicazione di sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta accertata
– Interessi di mora sulle somme richieste
– Estensione dei controlli ad altre annualità ancora accertabili
Come difendersi da una contestazione IRAP
– Dimostrare che l’attività professionale è svolta senza autonoma organizzazione
– Documentare che eventuali spese e strumenti sono limitati al minimo indispensabile
– Evidenziare che eventuali collaborazioni erano saltuarie o occasionali
– Contestare le presunzioni del Fisco quando basate solo sull’ammontare dei compensi percepiti
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se l’atto è infondato
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la contestazione e verificare se realmente sussistono i requisiti dell’autonoma organizzazione
– Raccogliere prove documentali (contratti, spese, organigramma) a supporto della difesa
– Contestare la sproporzione delle sanzioni applicate
– Difendere il professionista in contraddittorio e davanti al giudice tributario
– Valutare la possibilità di presentare istanze di rimborso IRAP per somme già versate indebitamente
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi richiesti
– La sospensione delle procedure esecutive collegate
– Il riconoscimento dell’esclusione dall’assoggettamento a IRAP
– La possibilità di recuperare le somme già pagate a titolo di IRAP negli anni precedenti
⚠️ Attenzione: non basta essere un professionista per dover pagare l’IRAP. L’imposta scatta solo in presenza di una vera e propria autonoma organizzazione. Le contestazioni del Fisco, spesso basate su presunzioni generiche, possono essere ribaltate con una difesa tecnica.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria – ti spiega come viene valutata l’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’IRAP ai professionisti e come difenderti da contestazioni indebite.
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Introduzione
L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è dovuta in base al presupposto dell’“esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata” . Per i professionisti (persone fisiche esercenti arti e professioni) l’imposizione IRAP si verifica quindi solo se sussiste l’“autonoma organizzazione”. In altri termini, l’attività professionale individuale senza struttura propria non genera la base imponibile IRAP . Solo quando un professionista coordina fattori produttivi (sedi, beni, collaboratori) oltre il minimo indispensabile si configura l’organizzazione. Questo implica una capacità produttiva “impersonale e aggiuntiva” rispetto alla sola attività intellettuale . L’accertamento di un’imposta IRAP a carico di un professionista richiede dunque un’analisi puntuale degli elementi organizzativi: beni strumentali, sedi, collaboratori, servizi di segreteria, ecc., che creino un valore aggiunto rispetto al lavoro del singolo .
L’interpretazione giurisprudenziale ha più volte ribadito che è il giudice di merito a valutare questi elementi nell’insieme . Solo quando si configuri un’organizzazione reale e autonoma (non meramente formale) l’IRAP sarà dovuta . In tutti gli altri casi – come nel caso del professionista inserito in una struttura organizzata da altri – l’IRAP non trova presupposto . Negli ultimi anni la disciplina IRAP è stata ulteriormente modificata: a partire dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP è abolita per le persone fisiche (individuali e professionisti) . Dunque, dal 2022 in poi i professionisti con partita IVA non pagano più IRAP in ogni caso, sia in presenza sia in assenza di autonoma organizzazione. Rimane invece soggetta a IRAP l’attività esercitata in forma associata o societaria (studi associati, società semplici, STP, società di persone e di capitali, enti commerciali) .
Quadro normativo: soggetti e presupposti IRAP
L’IRAP è stata introdotta dalla legge n. 662/1996 e regolata dal D.lgs. 446/1997. Secondo l’art. 2, comma 1 del D.lgs. 446/1997 «Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi» . Di conseguenza, sono potenzialmente soggetti a IRAP, tra gli altri, anche i professionisti (art. 3, comma 1, lett. c) D.lgs. 446/97) . Il contribuente IRAP è quindi chi svolge un’attività con autonoma organizzazione. Il legislatore, sul presupposto che i professionisti svolgono principalmente attività intellettuale, ha sempre inteso applicare l’IRAP alle libere professioni solo se è presente una vera struttura organizzativa. In assenza di tale struttura (es. professionista che opera da solo, senza dipendenti né beni organizzati), il presupposto si annulla per i liberi professionisti .
Eccezioni particolari sono previste per alcune categorie: ad esempio, l’art. 2, comma 1-bis, del D.lgs. 446/97 esclude l’autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici convenzionati con strutture pubbliche, finché percepiscono oltre il 75% del reddito dal SSN . Così, il mero svolgimento dell’attività di medico pubblico non determina IRAP. Viceversa, esercizi associati di medici o attività convenzionate oltre i parametri normati possono generare IRAP. In generale, però, l’applicazione dell’IRAP ai professionisti dipende sempre dalla verifica concreta di una struttura organizzativa autonoma . In caso contrario, l’imposta non si applica in base alle interpretazioni giurisprudenziali consolidate (cfr. Cass. n. 9451/2016 e SS.UU. n. 7291/2016 ).
Dal 2022 la Legge di Bilancio ha tuttavia stabilito che l’IRAP non è dovuta per le persone fisiche esercenti attività commerciali o professionali . In particolare, l’art. 1, comma 8, L. 234/2021 dispone l’abolizione dell’IRAP per imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 . Questa norma comporta che dal 2022 tutte le partite IVA individuali sono esenti da IRAP a prescindere dall’organizzazione. Resta ferma la regola che per gli anni fino al 2021 si applica il regime ordinario (si veda oltre).
La nozione di “autonoma organizzazione”
L’art. 2 del D.lgs. 446/97 fa riferimento all’“attività autonomamente organizzata” senza definirne i criteri. La giurisprudenza ha così elaborato il concetto in modo oggettivo , ovvero in base a requisiti concreti. In sintesi, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9451/2016 hanno stabilito che l’autonoma organizzazione sussiste quando il professionista: a) è il vero responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture gestite da altri; e b) impiega in modo non occasionale beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) che va oltre l’impiego di un semplice segretario . L’onere di dimostrare l’assenza di tali requisiti in sede di rimborso IRAP spetta al professionista contribuente .
In pratica, ciò significa che per parlare di autonoma organizzazione non è sufficiente avere un collaboratore occasionale o poche scrivanie; gli elementi organizzativi devono inquadrarsi in un sistema produttivo aggiuntivo rispetto al lavoro individuale. In particolare, la Corte ha evidenziato la rilevanza del valore aggiunto creato dall’organizzazione: deve emergere una capacità produttiva impersonale, che potenzi l’attività professionale . Per esempio, un professionista che versi ingenti compensi a terzi per prestazioni collegate all’attività (come collaboratori specialisti, coadiutori, consulenti continuativi) va valutato caso per caso: se i compensi sono stabili e significativi, e tali incarichi sono parte integrante dell’attività, ciò può far scattare l’autonoma organizzazione . Al contrario, semplici “sostituzioni” temporanee o servizi accessori (es. domiciliazioni legali, segreteria telefonica) non costituiscono organizzazione autonoma .
In sintesi, per accertare la struttura organizzativa i giudici considerano: il numero e la natura delle sedi operative, la presenza di strutture proprie (uffici, attrezzature, automezzi), l’esistenza di personale fisso o collaboratori continuativi, e persino l’entità dei compensi corrisposti a terzi . Tuttavia, come ha osservato la Cassazione, il valore assoluto delle spese o dei compensi da solo non è decisivo . Anche un importo modesto può evidenziare organizzazione se gli incarichi esterni sono non occasionali e strettamente connessi all’attività . Viceversa, anche somme elevate possono essere irrilevanti se corrisposte per prestazioni di pura segreteria o occasionali. In ogni caso, dev’essere verificato il “concreto apporto” degli elementi organizzativi all’attività e al reddito del professionista .
Soggetti attualmente tenuti all’IRAP (2022-2025)
A seguito della Legge di Bilancio 2022, l’IRAP da applicare a persone fisiche individuali è stata sospesa. In base all’art. 1, c. 8, L. 234/2021, dal periodo d’imposta 2022 in poi “l’IRAP… non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3” . Ciò implica che tutti i professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA, a prescindere dall’esistenza di organizzazione, sono esclusi dall’IRAP dal 2022 . L’ultima imposta IRAP potenzialmente dovuta è quella sul reddito 2021 (saldo a giugno 2022); non sono dovuti acconti per il 2022 e successivi (taluni di questi profili sono stati confermati dall’Agenzia delle Entrate ). Per i redditi maturati fino al 2021 resta ovviamente ferma l’originaria regola IRAP (con o senza organizzazione).
Sono invece rimasti soggetti passivi IRAP tutti gli altri profili: società di persone, studi professionali associati, società di capitali, Enti commerciali e del terzo settore, ecc. In particolare, la Cassazione ha chiarito che le società semplici e le associazioni tra professionisti (art. 5, c. 3, TUIR) costituiscono ex lege presupposto d’imposta . Quindi un’associazione fra professionisti (anche non formalmente costituita come società) è sempre soggetta a IRAP, senza necessità di ulteriore verifica. Lo stesso vale per le società tra professionisti (STP) e gli studi associati organizzati in forma stabile. È bene notare che questa esclusione della Legge di Bilancio riguarda solo i professionisti persone fisiche. Se lo stesso professionista opera in forma di società (personale o di capitali), l’esenzione non si applica e l’IRAP viene calcolata normalmente.
Principali sentenze sulla “autonoma organizzazione”
La giurisprudenza degli ultimi anni ha affrontato numerosi casi concreti per delimitare il concetto di autonoma organizzazione nei professionisti. Tra le sentenze più recenti e rilevanti si segnalano:
- Cassazione SS.UU. 10/05/2016, n. 9451 : la pronuncia di principio che ha definito i criteri generali (responsabile dell’organizzazione; beni oltre il minimo oppure lavoro altrui non occasionale) e ha attribuito al contribuente l’onere di provare l’assenza dell’organizzazione.
- Cass. ord. 15/02/2021, n. 3865 (ripresa in nota ): ha chiarito che il dato quantitativo (valori assoluti di costi) non è decisivo, e che le spese devono effettivamente costituire un ausilio organizzativo in grado di generare reddito aggiuntivo .
- Cass. 11/07/2020, n. 14392 e Cass. ord. 19/11/2019, n. 30085: hanno ribadito che non basta un impiego continuativo di collaboratori, ma è necessario valutarne l’effettivo apporto .
- Cass. 29/10/2018, n. 27423: ha affermato che l’impiego stabile di lavoro altrui può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, se collegati ad attività continuative . Tuttavia, come visto, non basta la mera presenza di queste spese, se esse sono esigue in relazione al reddito complessivo .
- Cass. ord. 08/07/2020, n. 14392 e Cass. ord. 10/02/2021, n. 3865 (richiamate in Studiocerbone ) hanno ulteriormente specificato che il “valore aggiunto” dell’attività organizzata deve emergere chiaramente dalle spese, pena l’irricevibilità dell’accertamento IRAP.
- Cass. ord. 21/10/2024, n. 27154 : ha escluso l’autonoma organizzazione nel caso di professionista inserito in una struttura organizzativa altrui (società), affermando che l’“autonoma” deve essere propria del lavoratore . In sostanza, i compensi percepiti dal professionista per attività svolte in un’organizzazione non sua non rilevano ai fini IRAP.
- Cass. ord. 05/08/2025, n. 22608 (Avv. Biarella su Diritto.it): ha ribadito che l’analisi degli indizi deve essere integrata e coordinata . Non basta considerare separatamente voci come collaborazioni, compensi o sedi: occorre valutarle congiuntamente per decidere se generano valore aggiunto . In tal caso specifico di avvocato, la Cassazione ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l’organizzazione, rinviando a nuovo accertamento .
- Cass. ord. 07/08/2025, n. 22856: ha confermato che onere probatorio sull’organizzazione sussiste in capo al contribuente (per il rimborso IRAP) . Ha ribadito i criteri delle SU 9451/2016 e ha sottolineato che le collaborazioni con terzi devono essere analizzate nei dettagli (tipologia di attività, non occasionalità) . La sentenza annullava nuovamente un accertamento IRAP, invitando la CTR di rinvio a esaminare compiutamente compensi e prestazioni erogate.
Queste pronunce chiariscono che non esistono regole automatiche: ogni fattispecie richiede un esame completo degli elementi organizzativi . In generale, l’orientamento moderno è che l’IRAP scatta solo al superamento di una “soglia soggettiva” dell’attività intellettuale. Se l’organizzazione (sia pur minimalista) risulta del tutto insufficiente, il professionista continua a esulare dall’imposta . Invece, spese rilevanti e continuative per terzi (oltre il 10-20% del reddito) spingono verso la configurazione di autonoma organizzazione, a meno di un convincente contrario (per esempio, se tali spese sono evidentemente occasionali o indirettamente connesse) .
Elementi chiave e tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, nelle seguenti tabelle riassumiamo gli elementi qualitativi e quantitativi che i giudici valutano per definire l’autonoma organizzazione, e un confronto delle situazioni IRAP pre- e post-2022.
- Elementi qualitativi dell’organizzazione:
- Più sedi operative o studio in diverse località.
- Responsabile interno dell’organizzazione (non inserimento in struttura altrui) .
- Carattere continuativo (non occasionale) dei rapporti di collaborazione con terzi .
- Mansioni dei collaboratori qualificati (non meri servizi generici) .
- Esempi: coadiutori (avvocati, medici, tecnici) inseriti con contratti stabili, studi associati strutturati, sistemi informatici gestionali, ecc.
- Elementi quantitativi:
- Beni strumentali «eccedenti il minimo indispensabile» (licenze software, arredi, veicoli, laboratori) .
- Dipendenti a tempo indeterminato o determinato oltre la figura di segretaria .
- Compensi annui a terzi significativi rispetto al reddito complessivo (in pratica, alcuni esempi giurisprudenziali segnalano soglie intorno al 10-20% del reddito) .
- Ammontare dei costi/ricavi organizativi (anche se, come detto, il valore assoluto è relativo: conta il rapporto con il reddito) .
Condizione o Fattispecie | Autonoma organizzazione? | IRAP pre-2022 | IRAP dal 2022 |
---|---|---|---|
Professionista individuale senza collaboratori | No (solo attività intellettuale) | Non dovuta | Non dovuta |
Professionista individuale con segretaria/minimo | No (organizzazione minima, ex mente Cass.) | Non dovuta | Non dovuta |
Professionista con più collaboratori qualificati | Da valutare: serve analisi caso per caso | Dovuta se emerge valore aggiuntivo | Non dovuta (esenzione Legge 2022) |
Doppio studio/studio condiviso con altri avv.ti | Di regola sì (maggiore complessità organizz.) | Dovuta se concreta organizzazione | Non dovuta |
Consulente in società di revisione (società organizza) | No (struttura non autonoma) | Non dovuta | Non dovuta |
Medico convenzionato ospedaliero (≥75% SSN) | No (normativa speciale) | Non dovuta | Non dovuta |
Società semplice o associazione tra prof. | Sì, per legge (ex lege presupposto) | Sempre dovuta (ex lege) | Sempre dovuta |
Società tra professionisti (STP) o società di persone | Sì (forma societaria) | Sempre dovuta | Sempre dovuta |
Società di capitali (es. srl tra professionisti) | Sì (forma societaria) | Sempre dovuta | Sempre dovuta |
Tabella: IRAP per professionisti – elementi qualificanti e situazioni. Come si vede, il fattore tempo (pre- vs post-2022) è cruciale: oggi l’IRAP non grava più sul libero professionista individuale, mentre valgono le regole tradizionali in chiave difensiva sui periodi ante-2022 e per le forme associative e societarie.
Domande e Risposte Comuni
- D: Un professionista singolo senza dipendenti paga l’IRAP?
R: No. L’IRAP richiede autonoma organizzazione . Se l’attività è svolta da solo, senza una struttura propria (solo una postazione di lavoro, senza collaboratori qualificati né beni organizzati), l’attività non supera il livello intellettuale minimo e l’IRAP non si applica . Prima del 2022, in assenza di struttura l’imposta era comunque esclusa; dal 2022 l’esenzione è di massa per tutti i professionisti individuati . - D: Cosa significa “non occasionale” per i collaboratori?
R: Viene considerato non occasionale un rapporto di lavoro/fatturato continuativo nel tempo. Ad esempio, paga ricorrenti (mensili o pluriennali) a collaboratori esterni indicano stabilità. La giurisprudenza richiede di valutare se le collaborazioni hanno carattere duraturo ed incidono sul reddito complessivo . Collaborazioni sporadiche o occasionali, anche se a compenso elevato in un anno, sono meno rilevanti ai fini IRAP. - D: Ho versato IRAP in passato e ora non ne ho più; posso chiedere rimborso?
R: Sì, il contribuente può richiedere il rimborso dell’IRAP versata in anni precedenti qualora manchi l’autonoma organizzazione. In tal caso scatta il contenzioso: spetta a lui provare con elementi di fatto e documenti di non aver superato i requisiti organizzativi . Ad esempio, è necessario dimostrare che i collaboratori erano occasionali o che i beni erano davvero minimi. Se la commissione tributaria accoglie la prova, l’IRAP pregressa può essere restituita. Di recente, però, si segnala che nessuna retroattività è prevista dall’abolizione 2022: i rimborsi vanno chiesti per gli anni 2021 e precedenti . - D: In quali casi l’azienda (struttura) di terzi fa scattare l’IRAP?
R: L’utilizzo di strutture altrui è rilevante solo se il professionista coordina tali strutture come proprie. La Cassazione ha chiarito che non basta “usufruire” di una struttura esterna (e.g. un dipendente che opera in una società) per generare IRAP . Solo se il professionista risulta comunque il responsabile organizzativo di quel sistema (ad esempio, se dirige in proprio uffici multipli) si configura l’organizzazione autonoma. In pratica, se opera in un contesto altrui (società, gruppo associato) senza leadership propria, l’IRAP non si applica . - D: Che valore hanno le spese sostenute (in % del reddito)?
R: L’ammontare percentuale dei compensi a terzi rispetto al reddito annuale è un indizio importante: la giurisprudenza ha considerato significativi importi stabili intorno al 10-20% del reddito . Se le spese per collaboratori qualificati eccedono tali soglie in modo continuativo, questo può indicare IRAP. Tuttavia, anche spese di entità minore possono bastare se rendono l’attività più produttiva; viceversa, spese elevate irrisorie per pura domiciliazione non dimostrano organizzazione . - D: Come vanno documentati i fattori organizzativi?
R: Nel contenzioso, il contribuente/debitore deve raccogliere tutta la documentazione che dimostra la natura dei rapporti (contratti di collaborazione, buste paga, fatture, locazioni d’ufficio, ecc.) e la reale dimensione dell’attività. Ad esempio, occorre evidenziare che i collaboratori svolgevano ruoli marginali e non funzioni strategiche. Vanno illustrate le dimensioni dei beni aziendali e delle spese di struttura. Se disponibili, si presentino organigrammi o contratti di associati. Una volta iniziato il giudizio, l’onere della prova grava sul contribuente per dimostrare l’assenza dei requisiti di organizzazione .
Difesa dall’accertamento IRAP e contenzioso tributario
Quando l’Amministrazione finanziaria emette un accertamento IRAP (o una cartella esattoriale), il professionista può contestarne la legittimità sottolineando l’assenza dell’autonoma organizzazione. In questa ottica il debitore deve:
- Presentare tempestivamente ricorso: Entro 60 giorni dalla notifica (avviso di accertamento) si può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) locale, esponendo con chiarezza i fatti e gli elementi probatori. È utile allegare documenti a supporto, quali contratti di lavoro a termine (per dimostrare occasionalità), fatture di collaboratori, dati di fatturato e spese.
- Sostenere l’onere della prova: Come detto, spetta al contribuente dimostrare l’assenza di organizzazione autonoma . La strategia difensiva deve quindi puntare a dimostrare che i costi e le strutture erano strettamente legati all’attività personale senza generare capacità extra. Ad esempio, si può far leva sul principio stabilito dalla Cassazione secondo cui non è sufficiente un rapporto continuativo se privo di valore aggiunto . Se la CTR motivasse l’accertamento solo sulla base di spese generiche (ad esempio «l’uso di collaboratori esterni è bastato a generare IRAP»), ciò potrebbe essere considerato un giudizio viziato: la giurisprudenza, infatti, chiede un’analisi puntuale della concreta efficacia organizzativa .
- Impostare i motivi di ricorso citando la giurisprudenza consolidata:
- Principio dell’onere probatorio: richiamare Cass. n. 9451/2016 sul fatto che tocca al contribuente provare l’assenza di autonomia .
- Giudizio globale dei fatti: ricordare che la valutazione deve essere «integrata e coordinata» , non fatta sui singoli indizi isolati.
- Presunzioni e indici: contestare che la mera entità di un costo o la presenza di un dipendente “a chiamata” possano da soli provare organizzazione .
- Natura dei compensi: evidenziare che prestazioni assimilabili a domiciliazioni o sostituzioni sono state giudicate irrilevanti (es.: Cass. ord. 22695/2016; 20088/2016) .
- Rivolgersi a consulenza specializzata: data la complessità del tema, può essere opportuno farsi assistere da un avvocato tributarista con esperienza in contenzioso IRAP. Sono disponibili corsi e pubblicazioni dedicati (ad es. riviste specializzate come Il Fisco e Diritto e Diritti).
In caso di rigetto in primo grado, il ricorso va proseguito davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Se anche la CTR confermasse l’accertamento, è possibile proporre ricorso in Cassazione (art. 369 c.p.c.). In sede di legittimità la Cassazione esaminerà soprattutto i profili di diritto (e la motivazione di merito) relativi all’autonoma organizzazione. Gli esempi di recenti ordinanze sopra citate mostrano che i giudici di legittimità sono attenti a sindacare eventuali errori di valutazione da parte del giudice di merito .
Nota sulle scadenze: il mancato pagamento dell’IRAP entro i termini comporta sanzioni e interessi come per le altre imposte. Tuttavia, se il contribuente ritiene di non doverla pagare, è consigliabile comunque impugnare l’avviso piuttosto che pagare per poi chiedere rimborso (poiché dal 2022 l’imposta è abolita, non esistono più automatismi di rimborso per periodi futuri). Fino al 2021 la normativa prevedeva l’imputazione a bilancio dell’IRAP, per cui l’indebitamento IRAP potrebbe impattare su cause di ammissione al passivo in procedure concorsuali: una ragione in più per difendersi validamente.
Simulazioni pratiche (esempi numerici)
- Avvocato con collaboratori. L’avvocato Rossi paga 50.000€ lordi annui a due associati, pari al 20% del suo fatturato di 250.000€. Dispone inoltre di due studi legali (Milano e Roma). In base alla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 22274/2014; Cass. 26338/2024), questi elementi porterebbero di norma a ritenere sussistente un’autonoma organizzazione . Prima del 2022, dovrebbe calcolarsi l’IRAP applicando la base imponibile con le aliquote regionali; tuttavia dal 2022 Rossi non deve più versare IRAP. In caso di accertamento (per anni pre-2022) difendere l’indebitamento evidenziando eventuali fattori attenuanti (es. se i 50.000€ sono per prestazioni strettamente di segreteria, ovvero se in realtà i colleghi lavorano solo occasionalmente).
- Consulente in forma societaria. Il commercialista Bianchi opera con partita IVA all’interno di una società di revisione (di cui è socio). Stipula solo occasionalmente incarichi personali e utilizza gli uffici della società. In tal caso la giurisprudenza (Cass. 27154/2024 ) suggerisce che non sussiste autonoma organizzazione propria: Bianchi non ha una struttura separata, bensì lavora nella struttura della società. Pre-2022 l’IRAP non sarebbe dovuta secondo Cassazione; inoltre oggi non è dovuta in forza della riforma IRAP.
- Studio professionale associato. Tre ingegneri svolgono la professione in forma di associazione non riconosciuta, con partita IVA singola per ciascuno, ma operano in un unico studio ben organizzato con due dipendenti comuni. Secondo Cass. SS.UU. 9451/2016 e altre pronunce, tale consorzio costituisce de facto un’organizzazione autonoma ex lege. Prima del 2022 tutti e tre avrebbero dovuto pagare IRAP (in virtù dell’art. 3 e delle SS.UU.); dal 2022 invece non pagano più IRAP in quanto persone fisiche individuali (pur essendo associati). In questo caso il fatto che l’associazione sia “ad oggetto esclusivo professionale” (art. 5 TUIR) non impedisce l’esenzione post-2021.
- Studio medico di gruppo. Cinque medici convenzionati con l’ASL svolgono l’attività all’interno dello stesso poliambulatorio pubblico, condividendo personale infermieristico. Essendo medici convenzionati, la norma speciale (art. 2-bis) esclude l’autonoma organizzazione e l’IRAP . Qualunque contributo in personale od arredamento non comporta IRAP fintantoché la convenzione SSN copra ≥75% dei redditi. Anche se gestiscono un’organizzazione complessa, la legge li esclude esplicitamente.
- Professionista con attività miste. Un commercialista fa consulenze sia nel suo studio che come dipendente di una società. Per le prestazioni in qualità di dipendente in un’azienda non si valuta l’IRAP del libero professionista (trattasi di reddito da lavoro dipendente). Per l’attività esercitata autonomamente, occorre invece applicare i criteri sopra riportati. Se percepisce compensi da entrambe le fonti, la giurisprudenza ha affermato che si devono trattenere separate le attività: l’attività da dipendente non comporta autonoma organizzazione ; quindi solo il lavoro autonomo eventualmente genera IRAP nei termini ordinari.
Conclusioni
La verifica dell’autonoma organizzazione è il fulcro della disciplina IRAP applicata ai professionisti. Per i legali, imprese e consulenti fiscali è fondamentale tenersi aggiornati sui criteri giurisprudenziali, integrando le novità normative (in particolare l’esenzione IRAP per i professionisti dal 2022) con gli orientamenti più recenti della Cassazione . Ogni caso richiede un’approfondita indagine sui fatti, riportando allo scoperto l’“ulteriore capacità produttiva” . Grazie alle sentenze aggiornate e ai criteri esplicitati sopra, il contribuente/debitore può prepararsi alla difesa in giudizio, documentando come la propria attività non abbia superato il limite dell’attività individuale.
Fonti: Normativa IRAP (D.lgs. 446/1997) ; Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) e chiarimenti ministeriali ; Cass. SS.UU. 9451/2016 ; Cass. ord. 27154/2024 ; Cass. ord. 22608/2025 ; Cass. ord. 22856/2025 ; Cass. ord. 26338/2024 ; Circolare Agenzia Entrate 45/E/2008 (citata) e altre pronunce correlate . Le motivazioni e i dati giurisprudenziali aggiornati consentono una difesa mirata in caso di accertamenti IRAP.
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446.
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26338 depositata il 16 settembre 2024 – Al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto all’esercizio dell’attività del soggetto passivo. In base a tale ragionamento, desunto dalle precedenti pronunce.
Art. 3 – Soggetti Passivi (D.Lgs. 446/97).
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 agosto 2025, n. 22856.
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Ti stai chiedendo come si valuta la cosiddetta autonoma organizzazione, presupposto fondamentale per l’applicazione dell’imposta?
L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) non si applica automaticamente a tutti i professionisti. Diventa dovuta solo quando l’attività non si basa esclusivamente sul lavoro personale, ma è organizzata con mezzi, risorse e collaborazioni che ne potenziano la capacità produttiva.
👉 Il punto chiave è verificare se l’attività professionale è svolta con una struttura autonoma e rilevante, oppure solo con l’apporto del professionista.
⚖️ Cos’è l’autonoma organizzazione
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’autonoma organizzazione sussiste quando:
- Il professionista impiega beni strumentali non minimi o eccedenti quelli indispensabili;
- Si avvale in modo non occasionale di collaboratori o dipendenti;
- L’attività è organizzata in modo tale da garantire una produttività maggiore rispetto al solo lavoro intellettuale del professionista.
📌 Esempi di casi in cui l’IRAP è dovuta
- Studio professionale con dipendenti, praticanti o collaboratori retribuiti;
- Utilizzo di uffici attrezzati e beni strumentali rilevanti (più locali, apparecchiature costose, software avanzati);
- Attività esercitata in forma associata o con società tra professionisti;
- Struttura organizzata che produce redditi significativi oltre la prestazione personale.
📌 Esempi di casi in cui l’IRAP non è dovuta
- Professionista che lavora senza personale e con strumenti essenziali (computer, telefono, autovettura, biblioteca);
- Spese limitate e non idonee a configurare una struttura autonoma;
- Studio condiviso solo per ridurre costi, senza vera organizzazione comune;
- Attività svolta quasi esclusivamente con il proprio apporto individuale.
🔍 Come difendersi da un accertamento IRAP
- Analizza l’avviso di accertamento: individua i presupposti usati dall’Agenzia delle Entrate.
- Raccogli la documentazione: contratti, bilanci, spese per beni strumentali, eventuali rapporti di lavoro.
- Dimostra la natura personale dell’attività: assenza di organizzazione autonoma.
- Contesta le presunzioni del Fisco: il semplice volume di reddito non giustifica l’applicazione dell’IRAP.
- Predisponi memorie difensive o ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua posizione fiscale e gli elementi che il Fisco considera indici di autonoma organizzazione;
- 📌 Ricostruisce l’effettiva struttura della tua attività per escludere l’obbligo IRAP;
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi contro gli accertamenti;
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
- 🔁 Elabora strategie di rimborso dell’IRAP già versata se non dovuta.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in IRAP e fiscalità dei professionisti;
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario su autonoma organizzazione;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Per i professionisti, l’IRAP non è automatica: si applica solo quando esiste una autonoma organizzazione che potenzia l’attività oltre il lavoro personale.
Con una difesa legale mirata puoi contestare gli accertamenti indebiti, ridurre le pretese del Fisco e chiedere il rimborso di quanto pagato senza obbligo.
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