Hai ricevuto un accertamento dall’Agenzia delle Entrate perché non hai dichiarato una borsa di studio tassabile? Non tutte le borse di studio sono esenti: alcune, infatti, costituiscono reddito imponibile e devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi. Se non vengono dichiarate, il Fisco può contestare l’omissione e chiedere il pagamento di imposte, sanzioni e interessi.
Quando scattano le contestazioni sulle borse di studio
– Se la borsa di studio erogata da università, enti o fondazioni non rientra tra quelle esenti da IRPEF
– Se l’importo ricevuto non è stato inserito nella dichiarazione dei redditi
– Se i dati comunicati dall’ente erogatore non coincidono con quanto dichiarato
– Se il Fisco presume che somme accreditate sul conto corrente siano riconducibili a borse di studio non dichiarate
– Se vi è confusione tra borse di studio esenti e quelle soggette a tassazione
Cosa rischi in caso di omissione
– Recupero delle imposte dovute sull’importo della borsa di studio tassabile
– Sanzioni fiscali dal 90% al 180% dell’imposta evasa
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Possibile contestazione di dichiarazione infedele se l’omissione è rilevante
– Estensione dei controlli ad altri redditi dichiarati nello stesso periodo d’imposta
Come difendersi da una contestazione su borse di studio
– Verificare se la borsa di studio rientrava tra quelle esenti secondo la normativa vigente
– Dimostrare che l’imposta è già stata trattenuta alla fonte dall’ente erogatore
– Presentare documentazione ufficiale (certificazioni, CU rilasciata dall’ente, regolamenti)
– Contestare errori dell’Agenzia delle Entrate basati su dati incompleti o non aggiornati
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se la pretesa è infondata
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la normativa applicabile alla specifica borsa di studio percepita
– Raccogliere la documentazione utile a dimostrare l’esenzione o la corretta tassazione
– Contestare le sanzioni sproporzionate richiamando il principio di proporzionalità
– Difendere il contribuente nel contraddittorio e in sede giudiziale
– Valutare soluzioni agevolate (ravvedimento, adesione) per ridurre imposte e sanzioni
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– Il riconoscimento dell’esenzione se la borsa di studio rientra nei casi previsti dalla legge
– La sospensione di eventuali procedure esecutive collegate
– La possibilità di regolarizzare la posizione senza rischi sproporzionati
⚠️ Attenzione: non tutte le borse di studio sono tassabili. Quelle erogate per programmi internazionali, università pubbliche o specifici enti possono essere esenti. Spesso le contestazioni del Fisco derivano da interpretazioni errate o mancanza di documentazione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria – ti spiega come affrontare un accertamento per omessa dichiarazione di borse di studio tassabili e come difenderti dalle pretese fiscali.
👉 Hai ricevuto un accertamento per borse di studio non dichiarate? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, raccoglieremo la documentazione necessaria e predisporremo la strategia difensiva più efficace per tutelarti.
Introduzione
L’accertamento fiscale su una borsa di studio omessa nella dichiarazione dei redditi comporta per il contribuente l’applicazione dell’IRPEF (e delle relative addizionali) sul valore percepito, oltre a sanzioni amministrative e interessi per il ritardato pagamento. In generale le borse di studio sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: l’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR stabilisce infatti che «sono imponibili ai fini dell’IRPEF le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio… per fini di studio o di formazione professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante» . In altri termini, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge, la borsa di studio è di norma considerata reddito imponibile. Questo vale sia per gli studenti sia per i ricercatori, dottorandi o borsisti post-laurea: i relativi importi devono concorrere alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, il legislatore ha previsto diverse eccezioni esentasse, che tipicamente riguardano borse di studio di particolare tipo o erogate da certi soggetti pubblici. Ad esempio, le borse di studio universitarie (specializzazione, dottorato, ricerca post-dottorato e perfezionamento) sono state fino al 6 giugno 2025 esenti dall’IRPEF per legge (legge 30.11.1989 n.398 art.6 e legge 13.8.1984 n.476 art.4) . Allo stesso modo le borse erogate da regioni a statuto ordinario e da regioni speciali/province autonome agli studenti universitari (ai sensi del D.Lgs.68/2012) restano generalmente esenti . Esentasse risultavano anche le borse Erasmus/Socrates per la mobilità internazionale (entro un tetto annuo di circa 7.746 €) , nonché specifiche categorie come le borse alle vittime del terrorismo (legge 23.11.1998 n.407), alle scuole di specializzazione in medicina (D.Lgs. 8.8.1991 n.257) o i premi di merito (L.11.12.2016 n.232). Tutte queste eccezioni derivano da norme speciali che dichiarano esenti dall’IRPEF le somme erogate.
Riassumendo: le borse di studio sono imponibili per l’IRPEF salvo che non ricadano in una fattispecie esentata dalla legge. Il contribuente titolare di una borsa tassabile avrebbe dunque dovuto inserirne il valore nel riquadro “redditi assimilati a lavoro dipendente” della propria dichiarazione (Modello Redditi PF o 730). L’omissione di tale reddito costituisce un’omessa dichiarazione (o dichiarazione infedele) che, se accertata dall’Amministrazione finanziaria, dà luogo a imposte dovute, interessi e sanzioni.
Quadro normativo: borse di studio e IRPEF
- Regola generale (TUIR art.50) – L’articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR assimila ai redditi da lavoro dipendente «le somme… corrisposte a titolo di borsa di studio… per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante» . Quindi, salvo esenzioni, le borse di studio percepite da studenti o ricercatori costituiscono redditi imponibili IRPEF. L’Agenzia delle Entrate conferma che questi redditi assimilati beneficiano delle stesse detrazioni di imposta per lavoro dipendente .
- Esenzioni di legge – Diverse leggi speciali stabiliscono invece che certe borse non concorrono al reddito imponibile. Le principali sono: la legge 13.8.1984 n.476, art.4, che dichiara «esenti dall’IRPEF le borse di studio di cui all’art. 75 del DPR 382/1980» (riguardanti i corsi universitari di dottorato, perfezionamento, specializzazione) ; la legge 30.11.1989 n.398, art.6, che estende le agevolazioni fiscali di cui all’art.4 della 476/84 a tutte le borse di studio universitarie disciplinate da tale legge ; la legge 23.7.1998 n.210, art.4, comma 3, che coordina tali disposizioni per le borse post-laurea di ricerca . In pratica, fino al 6/6/2025 le borse di studio universitarie (per specializzazione, dottorato, post-doc e perfezionamento all’estero) erano esenti IRPEF . Analogamente, sono tuttora esenti (salvo modifiche legislative successive) le borse regioni/stato per merito/ISEE (D.Lgs.68/12 e segg.) , le borse Erasmus/Socrates (ex L. 488/99) entro i limiti di importo , e altre categorie eccezionali (terrorismo, art.34 merito, specializzazioni mediche, ecc.) .
- Novità legislative (2025) – Con le ultime leggi di bilancio e decreti, l’esenzione per le borse universitarie di ricerca post-laurea è stata abolita a partire dal 7 giugno 2025. Il Decreto-legge 7 aprile 2025 n.45 (conv. L.79/2025) ha infatti eliminato la frase di esenzione nell’art.4 c.3 della legge 210/1998 . Ciò significa che, in generale, dal 7/6/2025 quelle borse sono tornate imponibili. Per evitare dubbi interpretativi, il Decreto-legge 24 giugno 2025 n.90 (conv. L.109/2025) ha inserito un’interpretazione autentica (art.5-bis) confermando che l’abolizione dell’agevolazione si applica solo alle borse conferite dal 7 giugno 2025 in poi . In altre parole, per le borse di studio già assegnate prima di tale data l’esenzione IRPEF rimane valida . Dal punto di vista del debitore (studente/ricercatore), questo significa prestare attenzione alla data di percezione della borsa: borse ricevute fino al 6/6/2025 non vanno dichiarate se ricadono nelle norme esenti, mentre quelle erogate dal 7/6/2025 devono essere dichiarate come redditi assimilati.
Tipologie di borse di studio e regime fiscale
È utile distinguere le principali categorie di borse di studio in base all’ente erogatore e al tipo di corso, per capire quali erano esentasse e quali no:
- Borse universitarie post-laurea (corsi di specializzazione, dottorato, post-doc, perfezionamento): Esempio: borsa di studio di un Ateneo o ente di ricerca per un corso di dottorato. Fino al 6/6/2025 rientravano tra quelle esenti IRPEF (art.4 L.398/1989) . Dunque il borsista non le dichiarava. Dal 7/6/2025 queste borse sono imponibili (l’esenzione è stata soppressa ).
- Borse statali o regionali per merito/ISEE: Esempio: borse erogate da una Regione agli studenti universitari meritevoli o con basso reddito (D.Lgs.68/2012). Queste restano esenti IRPEF e quindi non si dichiarano (non sono influenzate dalla normativa 2025).
- Borse Erasmus/Socrates e simili programmi UE: Esempio: borsa Erasmus+ per studio all’estero (finanziata dall’UE). Sono esenti IRPEF fino a un importo definito (ca. €7.746 annui) . Non concorrono al reddito ai fini IRPEF e nemmeno all’IRAP. Il superamento del massimale cambia il trattamento fiscale, ma nella pratica le erogazioni Erasmus tradizionali rimangono esenti entro i limiti di legge.
- Borse di merito e premi nazionali (Fondo Art.34): Esempio: borse “30 e lode” erogate da istituzioni pubbliche o dalla Fondazione Articolo 34. Anche queste sono esenti IRPEF, per espressa previsione normativa (L.232/2016 art.1) .
- Borse private o convenzioni aziendali: Esempio: borsa di studio erogata da un’azienda privata o da un ente non pubblico (anche se destinata alla formazione). In assenza di specifiche esenzioni di legge, tali somme sono tassabili (redditi assimilati ex art.50 TUIR) e devono essere dichiarate. Lo stesso vale per borse legate a convenzioni di enti di ricerca che non rientrano nelle categorie sopra richiamate.
In sintesi, tutte le borse di studio tassabili vanno dichiarate nel reddito, mentre quelle esenti (purché sussistano i requisiti di legge e, fino al 6/6/2025 per le universitarie, siano conferite nei termini) non concorrono al reddito. La nuova interpretazione del 2025 ribadisce che solo le borse “post-laurea” assegnate dal 7/6/2025 perdono l’esenzione ; per gli anni precedenti, il trattamen-to fiscale resta quello di prima (esenzione IRPEF).
Accertamento e sanzioni per omessa dichiarazione
Quando l’Agenzia delle Entrate scopre una borsa di studio imponibile non dichiarata, procede a regolare accertamento. Dal punto di vista del debitore, ciò significa ricevere un avviso di accertamento che rettifica la dichiarazione indicando il maggiore reddito ed imponendo le imposte dovute. Ecco i punti chiave:
- Calcolo del reddito e imposte – L’ufficio ricostruisce il reddito da borsa di studio omesso e calcola l’IRPEF relativa (applicando scaglioni progressivi dal 23% al 43% e le addizionali regionale/comunale). Sul debito IRPEF si aggiungono interessi legali giornalieri dal giorno successivo alla scadenza originaria di versamento (generalmente 0,5% mensile circa). Il contribuente dovrà in sostanza pagare l’imposta evasa più interessi.
- Sanzioni amministrative – L’omessa indicazione di redditi tassabili è sanzionata dal d.lgs. 18.12.1997 n.471 (t. san. tributarie) come omissione di dichiarazione. In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore ai termini (“omessa dichiarazione”), la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro . Per esempio, se una borsa di €10.000 genera €2.300 di IRPEF, la sanzione può essere da €2.760 (120% di €2.300) fino a €5.520 (240% di €2.300) , salvo aumento dovuto alla fattispecie concreta. Se non vi sono imposte dovute, la sanzione va da €250 a €1.000 . Tali sanzioni vengono aggiunte alla maggiore imposta e agli interessi nel modello di accertamento.
- Ravvedimento operoso – Per mitigare le sanzioni, il contribuente può sanare spontaneamente l’errore con il ravvedimento operoso (d.lgs. 472/1997). Se la dichiarazione omessa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione minima di €250 si riduce a €25 (1/10 del minimo) . In altri termini, presentando tardivamente ma spontaneamente la dichiarazione entro 90 giorni, si applica solo il 10% della sanzione base . Anche oltre i 90 giorni la norma prevede riduzioni via ravvedimento (ad esempio 1/8 del minimo se entro un anno), ma in ogni caso il vantaggio è sensibilmente inferiore rispetto al pagamento completo dopo l’accertamento.
- Accertamento e decadenza – L’Agenzia può chiedere il pagamento delle imposte omesse entro i termini di decadenza (di norma 4 anni dalla dichiarazione, estesi a 10 se non presentata). Se il contribuente riscontra l’errore prima di essere notificato, è sempre consigliabile procedere al ravvedimento. In caso contrario, l’avviso di accertamento giunge con spese e (se del caso) aggio di riscossione.
In sintesi, l’omessa dichiarazione di una borsa tassabile espone a conseguenze gravose: l’erario richiederà imposte aggiuntive, interessi e sanzioni fino al doppio della maggiore imposta . Dal punto di vista pratico, il debitore dovrebbe verificare la propria situazione (in presenza di borse non dichiarate) e valutare se sanare l’omissione prima di ricevere l’accertamento. Un rapido ravvedimento (entro 90 giorni) può ridurre drasticamente le sanzioni . Se invece l’accertamento è già partito, si potrà contestare in sede amministrativa o giudiziaria solo il tributo (riscatto e interesse sono normalmente dovuti), eventualmente allegando documenti che dimostrino l’ammontare esatto percepito.
Contenzioso tributario
Se il contribuente ritiene di aver diritto all’esenzione o di non dover dichiarare la borsa, può impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. In pratica, le linee di difesa potrebbero essere:
- Contestare la qualificazione del reddito – Ad esempio, argomentando che la borsa non era tassabile ex lege (forse rientrava tra quelle esenti non citate dall’ufficio). Tuttavia, la prassi consolidata è che le borse non espressamente escluse dalla legge rientrano tra i redditi assimilati. La giurisprudenza tributaria ha più volte confermato (anche Corte di Cassazione) che, in assenza di un vincolo di subordinazione con il soggetto erogante, la borsa di studio costituisce reddito assimilato . Pertanto la mera asserzione di “servizio” o “attività di ricerca” legata alla borsa difficilmente esclude l’imponibilità.
- Controllo dell’effettivo ammontare – In alcuni casi l’ufficio può aver stimato i redditi in eccesso. Il contribuente può dimostrare che quanto ricevuto era inferiore o nullo (ad esempio esibendo busta paga, contratto di borsa, attestazioni). Se dimostra di aver ricevuto un importo minore, l’accertamento si ridurrà proporzionalmente.
- Impatto della nuova normativa – Se la borsa in questione era stata percepita entro il 6/6/2025 e rientrava nelle categorie ex lege esentate, la norma di interpretazione autentica (art.5-bis D.L.90/2025) costituisce argomento difensivo: l’accertamento che imponga imposte su tali somme sarebbe illegittimo . In sostanza, i giudici dovrebbero riconoscere che l’abolizione dell’esenzione non ha effetti retroattivi (salvo diverso intervento legislativo).
- Tributi locali e contributi – In alcuni casi si contesta anche l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) o eventuali contributi previdenziali dovuti sulla borsa. In generale, quando l’IRPEF è esclusa per legge, è di regola esclusa anche l’IRAP. Se invece la borsa è imponibile, può sorgere l’obbligo di versare l’IRAP (soprattutto se qualificata come prestazione di lavoro autonomo) e non c’è rettrificazione per tasse INPS (poiché i percettori di borsa non sono soggetti a contribuzione obbligatoria a carico del beneficiario, trattandosi di lavoro autonomo o mero sostegno economico).
Se il ricorso non andasse a buon fine, il contribuente potrà eventualmente proporre appello in sede di Commissione Centrale o Cassazione. Occorre notare che, dopo le novità 2025, le contestazioni in tribunale toccheranno essenzialmente l’esatto inquadramento normativo: il punto cruciale sarà se la borsa sia stata erogata prima o dopo la decorrenza della nuova legge. Le pronunce più recenti (2025) sottolineano il principio di legalità in materia tributaria: l’abolizione dell’esenzione è stata operata per il futuro , pertanto per borse già erogate in passato non può essere compensata tassazione retroattiva.
TABELLE RIEPILOGATIVE
Tipologia di borsa di studio vs Regime fiscale (IRPEF)
Tipologia di borsa di studio | Norma / Esempio | IRPEF fino al 6/6/2025 | IRPEF dal 7/6/2025 |
---|---|---|---|
Universitarie post-laurea (dottorati, ricerca, ecc.) | L.30.11.1989 n.398, art.6 | Esenti (art.4 L.398/89) | Tassabili (esenzione abolita ) |
Borse merito / regioni-stato | D.Lgs. 29.3.2012 n.68 (regioni), L.11/2016 art.1 | Esenti | Esenti |
Erasmus / Socrates (mobilità studentesca UE) | Decisioni UE (1288/2013) / L.488/99 art.6 | Esenti (entro limiti di legge) | Esenti |
Fond. Art.34 e simili (premi merito) | L.11.12.2016 n.232, art.1 | Esenti | Esenti |
Private / aziende (borse non istituzionali) | Nessuna agevolazione speciale | Tassabili | Tassabili |
Tutte le borse non rientranti negli esempi sopra | – | Tassabili (reddito assimilato) | Tassabili |
- Spiegazioni: Le borse erogate da università per corsi post-laurea godevano di esenzione IRPEF fino al 6/6/2025 ; dopo tale data non più. Le borse di studio regionali o statali per merito e reddito rimangono esenti (ad es. diritto allo studio universitario). Le borse Erasmus (programmi UE) sono esenti entro certi importi . Altri tipi di borse, in assenza di norme speciali, sono sempre tassabili (da dichiarare).
Sintesi sanzioni e ravvedimento
Violazione | Sanzione base (art.1, d.lgs.471/97) | Riduzioni ravvedimento (art.13, d.lgs.472/97) |
---|---|---|
Dichiarazione omessa >90gg (redditi diretti) | 120% – 240% dell’imposta evasa (min €250) | – |
Dichiarazione presentata entro 90gg in ritardo | 1/10 del minimo (pari a €25) (anziché €250) | – |
Dichiarazione omessa con ravvedimento entro 90gg | Sanzione ridotta al 10% del minimo (ca. €25) | – |
Dichiarazione omessa con ravvedimento entro 1 anno | Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (ca. €31,25) | – |
Omessa dichiarazione (oltre 1 anno) | 120% – 240% del tributo evaso (min €250) | – |
- Nota sul ravvedimento: L’art.13 d.lgs.472/97 consente, se la dichiarazione omessa viene trasmessa spontaneamente con ritardo fino a 90 giorni, una sanzione pari al 10% di quella ordinaria . Se il contribuente si attiva dopo 90 giorni (ma prima dell’accertamento), la sanzione applicabile diventa quella ordinaria (120%-240% dell’imposta dovuta) . Questi importi si cumulano agli interessi legali e all’imposta principale.
Domande e risposte (FAQ)
- Devo dichiarare la borsa di studio anche se è un “premio” o “assegno di ricerca”? Dipende: se la borsa è assimilabile a reddito di lavoro (assenza di rapporto di lavoro subordinato con l’erogante), allora è imponibile IRPEF e va dichiarata. Ad esempio, un premio in denaro per meriti scolastici (non documentati come spese formativa) è reddito assimilato e tassabile. L’assegno di ricerca, invece, è di norma un rapporto di lavoro (autonomo o parasubordinato) e va inquadrato nei redditi assimilati o di lavoro autonomo; se però non vi è un vincolo di subordinazione, si segue l’art.50 TUIR. In caso di dubbio, meglio inserirlo nel Modello reddituale: in caso di errore l’Agenzia chiederà eventuale rimborso, ma si evitano sanzioni.
- Quali documenti devono essere conservati dal beneficiario? Il contribuente deve conservare le attestazioni e buste paga ricevute con la borsa, il regolamento del bando, gli estremi del decreto di concessione. Tali documenti servono a provare l’effettivo importo erogato e la tipologia di borsa (utile in caso di verifica). È consigliabile anche conservare eventuali comunicazioni istituzionali che attestino l’agevolazione fiscale (es. circolare università che cita esenzione, perché potrebbero servire in contenzioso).
- Cosa succede se non ho presentato alcuna dichiarazione dei redditi? In tal caso scatta l’omessa presentazione della dichiarazione (art.1 d.lgs.471/97) e la sanzione varia dal 120% al 240% dell’imposta che sarebbe dovuta . Il contribuente può sempre rimediare con ravvedimento (presentando tardivamente la dichiarazione unificata, anche mediante CF in sanatoria) per ridurre la sanzione. In assenza di regolarizzazione, l’Agenzia emetterà avviso di accertamento “a ruolo”.
- Quali sanzioni rischio se recuperano una borsa non dichiarata? Se risultano imposte dovute sulla borsa, le sanzioni saranno applicate come omessa dichiarazione : cioè 120%-240% dell’imposta evasa (minimo €250). Se invece l’omissione viene sanata con ravvedimento entro 90 giorni, la sanzione minima è solo €25 . È fondamentale compilare un atto di ravvedimento entro i termini (o in alternativa integrare volontariamente la dichiarazione successiva) per evitare sanzioni elevatissime.
- Cosa posso contestare in sede di ricorso? In commissione tributaria si può contestare l’accertamento sotto vari profili. Ad esempio, il contribuente può argomentare che la borsa ricevuta era effettivamente esente, esibendo la norma di riferimento (ad esempio se pagata da Regione o rientrante nel vecchio regime di esenzione fino al 6/6/2025). Può inoltre impugnare il calcolo fiscale (ad es. rilevare errori nelle aliquote IRPEF). L’interpretazione autentica del DL 90/2025 fornisce un motivo valido: le borse “post laurea” erogate prima del 7/6/2025 non sono interessate dall’abrogazione , quindi se il contribuente ha una borsa di ricerca percepita nel 2024 e vi fu esenzione IRPEF, non dovrebbe essere tassata retroattivamente.
- Posso ravvedere dopo la notifica dell’accertamento? Tecnically no: il ravvedimento operoso è possibile solo fino al momento dell’irradiazione (ovvero prima di ricevere l’avviso). Una volta notificato l’accertamento, rimane aperta la via dell’impugnazione in Commissione. Tuttavia si possono sempre pagare spontaneamente gli importi (imposta + sanzioni) prima del giudizio; in tal caso le sanzioni restano dovute, ma si evitano ulteriori maggiorazioni.
Simulazioni pratiche
- Esempio – Borsa universitaria omessa: Mario, studente di dottorato, ha ricevuto €10.000 di borsa (post-laurea) nel 2026 e non l’ha dichiarata. Poiché la borsa è tassabile, l’Agenzia calcola IRPEF e sanzioni. Supponiamo che l’IRPEF media applicata sia il 23%, quindi imposta dovuta €2.300. Se Mario non si regolarizza, la sanzione va dal 120% (€2.760) al 240% (€5.520) dell’imposta (mettiamo 180% = €4.140). Più interessi (ad es. 2 anni di ritardo: ~6% = €138). In totale l’avviso reclamerebbe circa €6.578 oltre a spese. Se invece Mario fa ravvedimento entro 90 giorni, pagherà solo i €2.300 di imposta + pochissime sanzioni (sanzione ridotta a 1/10 di €250, cioè €25 ) + interessi ridotti. Il risparmio è evidente.
- Esempio – Borsa esente dimenticata: Lucia ha ottenuto una borsa Erasmus + di €6.000 per studio all’estero nel 2023. Credeva fosse un contributo merito, ma in realtà è un reddito assimilato (anche se esente per legge finché non supera la franchigia di €7.746 ). Se l’Agenzia domanda spiegazioni, Lucia può mostrare che rientrava nei limiti di esenzione Erasmus: pertanto l’accertamento per IRPEF sarebbe infondato. In tal caso l’azione di verifica si esaurirebbe senza costi per lei (nessuna imposta dovuta).
- Esempio – Ravvedimento prima dell’accertamento: Anna ha trascurato di dichiarare una borsa di studio regionale di €5.000 percepita nel 2024 (che tuttavia è esente, ma supponiamo che l’Agenzia creda fosse tassabile). Scoperto l’errore nel 2025, Anna può volontariamente presentare la dichiarazione integrativa pagando l’IRPEF teoricamente dovuta (€0 in questo caso, perché la borsa era esente). L’Agenzia, venuta a conoscenza dell’importo, riduce comunque la sanzione al minimo (solo €25) grazie al ravvedimento entro 90 giorni . Se invece avesse atteso l’accertamento, la sanzione sarebbe salita pesantemente.
In conclusione, il contribuente deve sempre verificare se le borse di studio ricevute rientrano fra quelle tassabili o esenti. Se tassabili, sono redditi da dichiarare e devono essere inserite nella dichiarazione annuale. Un’errata omissione espone a controlli e sanzioni ingenti . È consigliabile sanare tempestivamente ogni dimenticanza tramite ravvedimento o, dopo l’accertamento, impugnare eventuali errori alla luce delle norme vigenti, specialmente quelle approvate nel 2025 che limitano la retroattività delle imposte sulle borse di studio .
Normativa
LEGGE 30 novembre 1989, n. 398
LEGGE 13 agosto 1984, n. 476
LEGGE 3 luglio 1998, n. 210
Legge 5 giugno 2025, n. 79
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta la mancata dichiarazione di borse di studio tassabili? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta la mancata dichiarazione di borse di studio tassabili?
Vuoi sapere quali sono i rischi e come puoi difenderti?
Non tutte le borse di studio sono esenti: alcune rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e devono essere dichiarate. L’Agenzia delle Entrate, attraverso i dati comunicati dagli enti erogatori e i controlli incrociati con le dichiarazioni fiscali, può contestare l’omissione.
👉 Non sempre però l’accusa è corretta: alcune borse di studio sono totalmente o parzialmente esenti per legge e non devono essere tassate.
⚖️ Perché scatta la contestazione
- Omessa indicazione delle somme ricevute a titolo di borsa di studio nella dichiarazione dei redditi;
- Errori di qualificazione da parte dell’ente erogatore (es. trattate come esenti quando invece sono imponibili);
- Mancato inserimento nel modello 730 o Redditi PF delle certificazioni rilasciate;
- Incongruenze tra redditi dichiarati e importi comunicati dagli enti erogatori.
📌 Conseguenze possibili
- Recupero delle imposte non versate;
- Sanzioni dal 90% al 180% delle imposte dovute;
- Interessi di mora;
- Possibili contestazioni retroattive fino a 5 o 7 anni.
🔍 Come difendersi
- Verifica l’accertamento: individua a quale borsa di studio si riferisce la contestazione.
- Raccogli la documentazione: certificazioni dell’ente erogatore, contratti, bandi, norme di riferimento.
- Accerta la natura della borsa: alcune borse sono esenti (es. Erasmus, dottorati con fondi specifici, borse regionali o europee).
- Dimostra eventuali ritenute già applicate dall’ente: se le imposte sono state trattenute alla fonte, non sono dovute ulteriori somme.
- Predisponi memorie difensive o ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria se la contestazione è infondata.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento ricevuto e la normativa specifica sulle borse di studio;
- 📌 Verifica se la borsa contestata era imponibile o esente;
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per ridurre o annullare la pretesa fiscale;
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
- 🔁 Valuta anche strumenti di regolarizzazione (ravvedimento, adesione, definizione agevolata).
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in fiscalità delle borse di studio e redditi assimilati;
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario e accertamenti su redditi omessi;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un accertamento per omessa dichiarazione di borse di studio tassabili non è sempre corretto: spesso si tratta di borse esenti o già tassate alla fonte.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare la reale natura del reddito, ridurre le sanzioni e proteggere i tuoi diritti.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro le contestazioni sulle borse di studio inizia qui.