Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene imputata l’indebita deduzione di costi da sponsorizzazione? Il Fisco, in questi casi, ritiene che le spese sostenute per sponsorizzare associazioni, società sportive o eventi non siano inerenti o siano prive di effettiva utilità per l’impresa. Questo comporta il recupero a tassazione dei costi e l’applicazione di sanzioni, ma non sempre le contestazioni sono fondate.
Quando scattano le contestazioni sulle sponsorizzazioni
– Se la spesa è ritenuta sproporzionata rispetto al volume d’affari dell’impresa
– Se manca un reale ritorno economico o pubblicitario dalla sponsorizzazione
– Se il contratto di sponsorizzazione non è stato formalizzato in modo corretto
– Se le prestazioni promozionali previste non sono state effettivamente svolte
– Se la sponsorizzazione è stata diretta verso enti privi dei requisiti o società considerate fittizie
Cosa rischi in caso di contestazione
– Recupero delle imposte con indeducibilità del costo sostenuto
– Applicazione di sanzioni fiscali fino al 180% dell’imposta accertata
– Addebito di interessi di mora
– Possibile estensione dei controlli ad altre spese di rappresentanza o pubblicitarie
– Contestazione penale in caso di operazioni ritenute completamente inesistenti
Come difendersi da una contestazione per sponsorizzazioni
– Dimostrare l’effettiva esecuzione del contratto con documenti, foto, materiale promozionale e prove della visibilità ottenuta
– Presentare contratti regolarmente stipulati e fatture con descrizione chiara delle prestazioni
– Dimostrare la proporzionalità della spesa rispetto all’attività dell’impresa e ai benefici ottenuti
– Contestare le presunzioni arbitrarie del Fisco quando non basate su elementi concreti
– Evidenziare la buona fede dell’impresa e la natura commerciale delle spese sostenute
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere la riduzione o l’annullamento della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare l’accertamento e individuare i punti deboli della contestazione
– Preparare un dossier difensivo con prove dell’effettiva utilità della sponsorizzazione
– Contestare i rilievi dell’Agenzia delle Entrate con argomentazioni giuridiche e contabili
– Difendere l’impresa nel contraddittorio e in sede di ricorso
– Negoziare soluzioni di adesione con riduzione di imposte e sanzioni
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– Il riconoscimento della deducibilità totale o parziale delle spese di sponsorizzazione
– L’annullamento o la riduzione delle sanzioni applicate
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’accertamento
– La tutela del patrimonio aziendale e personale degli amministratori
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto
⚠️ Attenzione: le sponsorizzazioni non sono automaticamente considerate spese di rappresentanza non deducibili. Se l’impresa dimostra l’effettiva utilità e la congruità della spesa, il Fisco non può disconoscere il costo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e fiscale d’impresa – ti spiega come affrontare le contestazioni per indebita deduzione di costi da sponsorizzazione e come tutelare la tua azienda.
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Introduzione
Le spese di sponsorizzazione (in particolare verso associazioni/società sportive dilettantistiche) godono di un regime fiscale agevolato che le qualifica come spese di pubblicità integralmente deducibili . La norma chiave è l’art. 90, comma 8, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), poi recepito nell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 (c.d. “Riforma dello sport” applicata dal 1° luglio 2023) . Tale disposizione stabilisce una presunzione assoluta di inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da un’impresa (il “soggetto erogante”) a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD/SSD) o gruppi sportivi giovanili, fino a € 200.000 all’anno. In concreto, “i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di […] società, associazioni sportive dilettantistiche […] non superiori all’importo annuo di 200.000 euro costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità” . Queste spese, per presunzione di legge, sono dunque interamente deducibili ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono sostenute (o ripartite in quote costanti fino a 5 anni) .
Tuttavia, non tutte le sponsorizzazioni beneficiano della deducibilità automatica. La Circolare n. 21/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per usufruire dell’agevolazione : in particolare i contributi devono (1) essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’azienda sponsor, e (2) il beneficiario (ASD/SSD) deve aver svolto una specifica attività promozionale in cambio. Se questi presupposti non sussistono, la presunzione non scatta e l’Agenzia può valutare la spesa secondo le regole generali. In ogni caso, la forma contrattuale (written agreement) non è un requisito di legge necessario, ma la sua mancanza può rendere più difficile dimostrare l’effettività dell’operazione di sponsorizzazione.
Quadro normativo di riferimento
- Art. 90 c. 8 L. 289/2002 (Finanziaria 2003): prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati a favore di ASD/SSD (oltre a gruppi sportivi giovanili di scuole) fino a € 200.000 annui costituiscono spese di pubblicità per lo sponsor . Tale norma introduce una presunzione assoluta sulla natura di spesa pubblicitaria di detti oneri, rendendoli integralmente deducibili dal reddito dell’impresa erogante .
- Art. 12 c. 3 D.Lgs. 36/2021 (“codice dello sport”): riforma il settore sport dilettantistico, recependo (senza sostanziali cambiamenti) la disciplina agevolativa delle sponsorizzazioni . Conferma che i contributi a ASD/SSD entro € 200.000 annui sono spese di pubblicità deducibili senza ulteriori verifiche di inerenza .
- Art. 74 TUIR (D.P.R. 917/1986): norma generale sulle spese di pubblicità e propaganda. In base all’art. 90 c.8 L. 289/2002, gli oneri di sponsorizzazione (entro limiti e requisiti) ricadono in questa categoria e sono dunque deducibili secondo l’art. 74 .
- Art. 108 TUIR (Spese di rappresentanza): disciplina le spese di rappresentanza, con limiti di deducibilità percentuali e stretti requisiti di tracciabilità dei pagamenti . Se una sponsorizzazione eccede i criteri agevolativi (ad es. supera € 200k), la parte eccedente rischia di essere trattata come “spesa di rappresentanza” soggetta a limiti e obbligo di pagamento tracciato .
- Circolare AE 21/E/2003: chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi, ribadendo l’effetto di presunzione assoluta delle sponsorizzazioni sportive . Sottolinea che la fruizione dell’agevolazione è subordinata alle condizioni normative (destinazione pubblicitaria e attività del beneficiario) .
- Altre norme rilevanti: norme su tracciabilità dei pagamenti (L. 25/2017 Decreto antiriciclaggio, art.23 D.Lgs. 241/1997), che impongono per certe spese (in particolare rappresentanza) il versamento bancario ; norme fiscali generali sull’inerenza (art. 109 TUIR), che confluiscono nel principio che le spese di pubblicità coerenti con l’attività d’impresa sono deducibili.
Tabella 1 – Confronto tra spese di sponsorizzazione (agevolate) e spese di rappresentanza:
Aspetto | Sponsorizzazione (ASD/SSD ≤ €200k) | Spese di rappresentanza (Art. 108 TUIR) |
---|---|---|
Normativa chiave | Art. 90 c.8 L.289/2002, art. 12 c.3 D.Lgs.36/2021 | Art. 108 TUIR (si veda Normattiva) |
Natura della spesa | Spesa di pubblicità (presunzione assoluta) | Spesa di rappresentanza (normale onere d’impresa) |
Deducibilità | Integrale (100%) se requisiti rispettati | Limitata (%) in base a ricavi (art.108 c.2) e solo se tracciati |
Requisiti | Beneficiario = ASD/SSD riconosciuto; contributo destinato a promozione immagine/prodotti; attività promozionale eseguita | Occorre inerenza (DM 19/2017): utilità effettiva nell’attività aziendale; destinazione e natura legate a impresa |
Limite economico | Fino a €200.000 annui (oltre, parte eccedente non protetta) | Non previsto (ma soggetto ai limiti percentuali) |
Pagamenti | Nessun requisito di tracciabilità obbligatorio indicato per la sponsorizzazione agevolata | Pagamento obbligatoriamente tracciato (bonifico, bancomat, ecc.) |
Prova/documenti utili | Contratto di sponsorizzazione (anche verbale con evidenze), fatture e bonifici, materiali promozionali (locandine, sito, comunicati), dichiarazioni del beneficiario | Fatture, ricevute, prove di effettiva consegna/bene, documenti contabili (si applicano le consuete regole probatorie) |
Sindacabilità Fisco | In presenza dei presupposti normativi, il Fisco non può sindacare inerenza, congruità o antieconomicità | Se non rispetta i limiti, l’Agenzia può contestare inerenza, congruità e richiedere indimostrazione di eventuale abuso o fittizietà |
Giurisprudenza recente e orientamenti dei giudici tributari
La giurisprudenza tributaria più recente ha ormai consolidato il principio che nel rispetto dei requisiti normativi di legge il contributo a favore di ASD/SSD è da considerarsi spesa pubblicitaria deducibile al 100%, escludendo qualsivoglia sindacato del Fisco su inerenza e congruità. In particolare:
- Cass. civ. sez. V, ord. 6 marzo 2024, n. 6079 – tema: deducibilità contributi a ASD . La Suprema Corte ha confermato che “il regime di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, nel testo vigente, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche”, consentendo così di ritenere integralmente deducibili tali spese dallo sponsor . I giudici hanno ribadito che, se (a) il beneficiario è una ASD/SSD, (b) la sponsorizzazione è finalizzata a promuovere l’immagine/prodotti dello sponsor e (c) è documentata un’attività promozionale dell’associazione, allora “per il soggetto erogante … le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti” . L’ordinanza – che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia – cita numerosi precedenti (Cass. 4612/2023, 8981/2017, 26238/2023, ecc.) consolidati sul punto. L’unico caso in cui la presunzione viene meno è quello in cui non siano provati tutti i presupposti di legge (Cass. 2990/2021 citata) .
- Cass. civ. sez. V, ord. 26 luglio 2024, n. 20900 – conferma: “il Fisco non può contestare la congruità o l’antieconomicità del costo” di sponsorizzazione di ASD . In tale sentenza (riportata da Domini ci Associati), la Cassazione ha sottolineato che le spese di sponsorizzazione verso ASD “sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza garanzia di un ritorno economico”, perciò l’Amministrazione non può negare la deduzione addossando al contribuente l’onere di dimostrare il ritorno economico atteso . I giudici hanno ribadito l’assoluta presunzione di inerenza e congruità, posto che risulti chiaro che la sponsorizzazione promuove il marchio sponsor e che l’ASD abbia dato un adeguato riscontro (es. visibilità, attività sportiva), senza entrare nel merito di una presunta attesa di ricavi diretti .
- Altre pronunce rilevanti (citiamo sinteticamente alcuni orientamenti consolidati): Cass. 26238/2023 e Cass. 955/2023 – confermano la presunzione assoluta dell’art.90/8 e l’irrilevanza della congruità economica nei limiti di legge ; Cass. 4612/2023 – afferma in termini analoghi il regime di piena deducibilità; Cass. 18726/2024 – sottolinea che sponsorizzazioni ≤ 200.000€ ad ASD/SSD sono di diritto spese pubblicitarie e non rappresentanza; Cass. 3470/2024 – ulteriore conferma del carattere agevolato di tali oneri (cfr. studi legali).
- Ordinanza Cass. 18 luglio 2025, n. 20084 (sospesa) – in un caso analogo di sponsorizzazioni contestate, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’efficacia vincolante di una sentenza penale di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”) nel giudizio fiscale . La causa è stata sospesa in attesa di una pronuncia di legittimità superiore. Questo rilievo è significativo se il contribuente fosse stato oggetto anche di un giudizio penale per presunte operazioni inesistenti: l’orientamento delle Sezioni Unite chiarirà fino a che punto una pronuncia penale favorevole possa influenzare il contenzioso tributario .
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza vigente, le contestazioni dell’Agenzia sulle sponsorizzazioni possono avere successo solo in presenza di profili formali o sostanziali che ne incidano i presupposti. Ad esempio, Cass. 6079/2024 evidenzia che non può essere messa in discussione la proporzionalità del costo rispetto ai ricavi; analogamente l’antieconomicità dell’operazione (assenza di ritorno commerciale) non è sindacabile se i requisiti di legge sono soddisfatti .
Tipologie di contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria
In sede di verifica fiscale o contenzioso tributario post-accertamento, l’Agenzia delle Entrate può sollevare diverse censure in tema di sponsorizzazioni. Le motivazioni più frequenti comprendono:
- Presunta inesistenza o simulazione dell’operazione: l’ufficio può sostenere che la sponsorizzazione non sia reale (ad es. fatture false o attività fittizia). Spesso si basa sull’assenza di un contratto scritto o sulla natura delle prove prodotte. Ad esempio, nel caso oggetto di Cass. 6079/2024, il Fisco aveva contestato l’operazione ritenendola inesistente, focalizzandosi sul fatto che il pagamento era stato effettuato in contanti direttamente ai giocatori .
- Difetto di tracciabilità dei pagamenti: se la sponsorizzazione è considerata “spesa di rappresentanza” (o se supera i limiti agevolativi), l’art. 108, comma 2, TUIR richiede pagamenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.) . L’uso di contanti può inficiare la deducibilità per questa parte (ad es. Cass. 6079/24 ha evidenziato la violazione della normativa sui pagamenti, ottenendo la mancata deduzione dei costi contestati ). In pratica, pagamenti in contanti possono rafforzare l’impostazione del Fisco di operazione non trasparente (o non “pubblicitaria”).
- Mancanza di attività promozionale da parte del beneficiario: l’Agenzia può contestare che l’ASD non abbia effettivamente svolto l’attività prevista dal contratto di sponsorizzazione (es. utilizzo di logo, eventi, manifesti). Ciò può avvenire se i documenti prodotti dal contribuente sono vaghi o carenti. In questi casi, si tratta di contestazioni che investono i requisiti soggettivi del beneficio (destinazione del contributo).
- Soggetto beneficiario non qualificato: la presunzione si applica solo se il beneficiario è una ASD/SSD riconosciuta (senza fini di lucro, iscritta nei registri sportivi, ecc.). Se il contribuente sponsorizza un’entità non riconosciuta come tale (una semplice società commerciale “sportiva” o un’organizzazione non affiliata), l’Agenzia può ritenere inapplicabile l’art. 90/8 e contestare la deducibilità secondo le regole ordinarie.
- Oltre il tetto dei € 200.000: eventuali importi eccedenti il limite annuo (o ripartiti su più anni in contenzioso che fa caso unico) non beneficiano della presunzione. L’Agenzia può dunque esaminare la parte eccedente come normale spesa pubblicitaria da giustificare ex art. 74, o persino contestarla come rappresentanza, applicando limiti percentuali .
- Aspetti extracontabili (abuso del diritto): in rarissimi casi l’Agenzia potrebbe sostenere un abuso di diritto se ritiene che la sponsorizzazione sia finalizzata esclusivamente a ridurre l’imponibile fiscale senza alcun reale scopo commerciale (circostanza molto difficile da provare alla luce della presunzione assoluta).
In sintesi, il Fisco deve dimostrare profili concreti che alterano i presupposti legali dell’agevolazione (fittizietà, carenza di prova, irregolarità formali). Se non riesce a farlo, le contestazioni di inerenza, congruità o antieconomicità della sponsorizzazione sono infondati: come ribadito dalla Cassazione, “termine dell’art.90 co.8 L.289/2002, [tali] incongruità non possono essere oggetto di contestazione” .
Strategie difensive del contribuente
Di fronte a un avviso di accertamento che riconosce come indebita la deduzione di spese di sponsorizzazione, il contribuente (impresa o professionista) deve predisporre una difesa solida basata su normativa, giurisprudenza e documentazione probatoria. Ecco alcune linee guida operative:
- Invocare la disciplina agevolativa: ricordare subito che, in presenza di un contratto di sponsorizzazione con ASD/SSD nei limiti di legge, il costo è qualificato come pubblicità deducibile al 100% . Occorre citare esplicitamente l’art. 90 c.8 L.289/2002 (ora art. 12 c.3 D.Lgs.36/2021) e l’art. 74 TUIR, evidenziando il regime di presunzione assoluta riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. 6079/2024, 20900/2024, ecc.) . Spiegare che tali spese sono state assunte nel bilancio nel pieno rispetto della legge e che l’Amministrazione non può sindacarne l’inerenza o congruità quando i requisiti legali sono soddisfatti .
- Dimostrare il rispetto delle condizioni normative: occorre provare che il beneficiario era effettivamente una ASD/SSD regolarmente riconosciuta, che l’importo totale non ha superato € 200.000 nell’anno fiscale, e che i corrispettivi pagati erano destinati alla promozione dell’immagine sponsor, con riscontro di attività promozionale da parte dell’ASD . Ad esempio, si può produrre il verbale statuario dell’ASD, ricevute di iscrizione nel registro CONI, la tessera FIGC, il materiale pubblicitario (striscioni con logo, sitografia, comunicati stampa, magazine) che dimostri la visibilità ottenuta. Tutti gli elementi devono far capire che la sponsorizzazione aveva effettivamente scopi commerciali o di immagine per l’azienda sponsor.
- Documentazione contrattuale e contabile: pur non essendo espressamente richiesto un contratto scritto, è consigliabile produrre un accordo di sponsorizzazione (anche informale, purché datato e firmato) o, in mancanza, almeno un insieme di evidenze equivalenti (offerte commerciali, email, piani di collaborazione). Importante è anche la fattura emessa dall’ASD: deve essere intestata correttamente, indicare la causale (ad es. “contributo pubblicitario” o “affitto spazio pubblicitario” come indicato nella sentenza CTR richiamata in Cass. 6079/2024 ), e l’importo deve corrispondere a quanto bonificato. In caso di contestazioni sulla forma di pagamento, è cruciale dimostrare la tracciabilità: bonifici o assegni bancari con specifica causale rafforzano la validità della spesa. Si ricordi che, se la sponsorizzazione fosse trattata come rappresentanza (es. per l’eccedenza oltre 200k), bisognerebbe rispettare i vincoli di legge sulla tracciabilità ; quindi è meglio effettuare sempre pagamenti bancari, evitandone l’effettuazione in contanti.
- Argomentare sulla mancata sindacabilità dell’antieconomicità: se l’avviso contesta che l’operazione è antieconomica o incongrua (ad es. per rapporto con i ricavi), va ricordato che tale contestazione è inammissibile per legge . La Cassazione ha chiarito che un’azienda può sostenere spese pubblicitarie senza avere la certezza di un immediato ritorno di ricavi . Si può citare la motivazione della sentenza 20900/2024, secondo la quale “tali spese sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza garanzia che tale obiettivo possa essere conseguito” . Pertanto, contestare il risultato economico di una sponsorizzazione è estraneo alle regole fiscali vigenti, a patto che il costo rientri nei requisiti previsti.
- Richiedere l’onere della prova all’Agenzia: in caso di contestazione di inesistenza, è il Fisco che deve dimostrare l’inesistenza del contratto o la simulazione. Il contribuente può, quindi, ribaltare l’onere probatorio chiedendo (in opposizione) all’Amministrazione di produrre elementi di fatto (es. contratti, documentazione finanziaria dell’ASD) a sostegno della propria tesi. Finché non si dimostra solidamente il carattere fittizio dell’operazione, va applicata la presunzione favorevole.
- Contestare i vizi formali in sede di ricorso: se l’avviso di accertamento è viziato sotto profili formali (errori di notifica, motivazione insufficiente, mancato rispetto dei termini), il contribuente deve farli rilevare tempestivamente con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Nei motivi di ricorso, oltre alla normativa, vanno richiamate le sentenze di merito che si oppongono all’assunto del Fisco (ad es. sentenze di CTP/CTR in linea con Cassazione) e la giurisprudenza di legittimità citata qui sopra. Un’argomentazione efficace è sottolineare che la contestazione del Fisco si basa esclusivamente sulla presunta incongruità o antieconomicità, tema da sempre ritenuto inammissibile dalle Sezioni Unite (secondo cui il regime di pubblicità presunta è tassativo) .
Tabella 2 – Requisiti normativi, contestazione e controdeduzione difensiva:
Requisito/elemento contestato | Riferimento norm./giur. | Argomento difensivo |
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Beneficiario (ASD/SSD) | Art. 90 c.8 L.289/02; Cass. 6079/24 | L’ente sponsorizzato è formalmente ASD regolarmente costituita (registro CONI, statuto federale). La legge si applica automaticamente . |
Importo ≤ € 200.000 (periodo imposta) | Art. 90 c.8 L.289/02; D.Lgs.36/2021; Cass. 6079/24 | Le somme erogate rientrano nel tetto previsto. Eventuali bonifici contabili confermano il totale, in linea con la norma . |
Destinazione del contributo (promozione) | Art. 90 c.8 L.289/02; Circ. 21/E/2003 | Si producono materiali e documenti che attestano l’uso del logo, la promozione del marchio nei media, sui pannelli durante le gare. L’obiettivo era esplicitamente pubblicitario. |
Attività promozionale del beneficiario | Art. 90 c.8 L.289/02; Cass. 6079/24 | Si mostrano comunicati stampa, foto di striscioni e testimonial degli eventi in cui l’ASD ha evidenziato il marchio sponsor, dimostrando l’effettivo riscontro. |
Inerenza e congruità | Cass. 6079/2024 | Se i requisiti formali sussistono, la Corte ha stabilito che l’Amministrazione non può dubitare dell’inerenza o congruità (valutazioni “del tutto irrilevanti” ). |
Tracciabilità dei pagamenti | Art. 108 TUIR; L. 25/2017; Cass. 6079/24 | Tutte le erogazioni sono state effettuate con bonifico bancario (no contanti). Questo adempie anche al requisito di tracciabilità (che si richiede comunque solo per la rappresentanza ). |
Domande e Risposte
- D. In quali casi una sponsorizzazione è sempre deducibile al 100%?
R. Quando sono rispettati i presupposti dell’art. 90 c.8 L. 289/2002 (ora art. 12 c.3 D.Lgs.36/2021), cioè: il beneficiario è un’ASD/SSD regolarmente riconosciuta; l’importo complessivo erogato non supera € 200.000 annui; il contributo è destinato alla promozione dell’immagine/prodotti dello sponsor; e l’associazione sponsorizzata ha effettivamente svolto attività pubblicitaria correlata al contributo. In tale ipotesi si applica automaticamente la presunzione assoluta di inerenza e congruità , come confermato dalla Cassazione, che ne esclude il sindacato fiscale . - D. Se il Fisco contesta l’incongruità economica del costo, come posso difendermi?
R. È precisamente questo il punto su cui la Cassazione ha chiarito che l’Agenzia non può intervenire. Poiché la legge presume l’inerenza “assoluta” delle sponsorizzazioni nelle condizioni indicate, anche in assenza di un riscontro immediato in termini di ricavi, l’onnipotenza fiscale in tema di congruità è esclusa. L’azienda può citare la sentenza Cass. 6079/2024 (e analoghi precedenti) che stabiliscono che “l’Amministrazione finanziaria non può contestare la scelta dell’imprenditore … mediante la contestazione dell’incongruità o dell’antieconomicità del costo” . In altre parole, se i requisiti normativi sono rispettati, non conta dimostrare l’utilità economica: la spesa è deducibile per prassi legislativa e giurisprudenziale consolidata. - D. Devo per forza avere un contratto scritto di sponsorizzazione?
R. La legge non prescrive un vincolo formale scritto: tuttavia, è prudente formalizzare il rapporto per facilitare la prova. In sede di verifica o giudizio fiscale, l’assenza di un contratto non implica automaticamente che la sponsorizzazione sia fittizia, ma complica la situazione probatoria. Occorrerà allora fornire altri elementi (es. corrispondenza email, testimonianze dei dirigenti, verbali di assemblea dell’ASD, ecc.) che dimostrino l’accordo tra le parti. La giurisprudenza tollera anche accordi verbali purché ben documentati. Bisogna soprattutto dimostrare l’esistenza e lo scopo dell’operazione; in Cass. 6079/2024, ad esempio, non è stato necessario un contratto formale per riconoscere l’effettività dello sponsor . - D. Come calcolo il limite di € 200.000? Riguarda l’anno solare o fiscale?
R. Il tetto di € 200.000 si riferisce al periodo di imposta e non all’anno solare . Quindi, anche se l’esercizio aziendale coincide con l’anno (1° gennaio-31 dicembre) o con un altro arco (es. 1° luglio-30 giugno), il limite rimane fisso a 200k per intero. Se l’esercizio fiscale è inferiore a 12 mesi (perché, ad es., l’azienda è stata costituita durante l’anno), il limite non si riduce proporzionalmente . In fase di contenzioso, è importante evidenziare come i versamenti corrispondano a un unico anno d’imposta, e che il limite non è stato superato in quel periodo. - D. Cosa succede se supero i 200.000 euro in un anno?
R. L’agevolazione si applica solo fino a € 200.000. L’importo eccedente dovrà essere valutato come spesa pubblicitaria “normale”. Se il contribuente non lo giustifica come pubblicità (ad esempio, dimostrando a posteriori un valore promozionale rilevante), la parte eccedente rientra tra le spese di rappresentanza, soggette ai limiti percentuali stabiliti dall’art. 108 TUIR . In pratica, i primi € 200.000 sono deducibili a prescindere, mentre l’eccedenza può essere dedotta solo se l’impresa provasse comunque la sua natura pubblicitaria. Altrimenti, dovrà rispettare le soglie dell’1,5%–0,6% dei ricavi (art. 108 c.2 TUIR). Inoltre, su tale eccedenza potrebbero trovare applicazione anche le regole del pagamento tracciato , benché qui il contribuente abbia interesse a dimostrare che l’intera spesa aveva finalità pubblicitarie. - D. Quali documenti sono fondamentali per difendersi in giudizio?
R. È utile raccogliere e conservare: (i) il contratto o accordo di sponsorizzazione con l’ASD, ove possibile; (ii) le fatture emesse dall’ASD, con descrizione chiara del servizio (es. “contributo pubblicitario”); (iii) le ricevute di pagamento (preferibilmente bonifici bancari indicanti la causale di sponsorizzazione); (iv) materiale promozionale utilizzato (volantini, brochure, foto di eventi, banner, post social), che dimostri concretamente la promozione del marchio; (v) eventuali rapporti annuali/relazioni dell’ASD che citino gli sponsor. Tutta questa documentazione può essere prodotta alla Commissione Tributaria Provinciale a sostegno del ricorso. - D. Sono stato assolto penalmente per le stesse fatture contestate. Posso far valere la sentenza penale nel processo tributario?
R. L’interazione tra giudicato penale di assoluzione (soprattutto con formula “perché il fatto non sussiste”) e contenzioso tributario è complessa e ancora oggetto di discussione. Recentemente la Cassazione (ordinanza 18/07/2025, n.20084) ha sollevato questa questione alle Sezioni Unite, sospendendo un caso finché non sarà chiarito il valore vincolante della sentenza penale . In pratica, per ora non esiste una regola certa: alcuni ritengono che l’assoluzione possa influenzare a favore del contribuente, altri sostengono autonomia tra i due giudizi. Nel merito concreto di sponsorizzazione, la strategia migliore è allegare l’atto penale di assoluzione (con la motivazione) e sostenere che, se il giudice penale ha ritenuto reale l’operazione (non fittizia), anche in sede tributaria dovrebbe valere questo accertamento . Tuttavia, occorrerà un pronunciamento definitivo delle Sezioni Unite per stabilire i limiti di questa prova. - D. Come comportarmi in Commissione Tributaria se l’avviso afferma che la sponsorizzazione è una spesa di rappresentanza?
R. L’avviso di accertamento potrebbe non chiarire sempre la natura contestata dell’onere (pubblicità vs rappresentanza). Se il Fisco esclude la qualifica di “pubblicità”, la difesa deve focalizzarsi sul ripristinare quella qualificazione secondo legge. In ricorso, si ribadirà che la legge riconosce in via esclusiva il trattamento agevolato per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche e che Cassazione conferma che si tratta di pubblicità, non rappresentanza, nelle condizioni menzionate . Se invece l’avviso contesta solo la congruità/contenuto economico (senza citare formalmente la natura di spesa), la difesa deve far presente che, anche nel caso in cui fosse giudicata “di rappresentanza”, le regole del comma 2 art.108 richiedono traccia del pagamento per considerarla deducibile . Dunque si mostri la tracciabilità e si evidenzi come la sponsorizzazione abbia carattere continuativo e programmato, rispondendo ai requisiti di pubblicità. Infine, nei motivi di impugnazione si richiameranno sempre le decisioni dei giudici di legittimità sul punto.
Esempi pratici (simulazioni)
Per rendere più concreto l’approccio difensivo, vediamo alcuni esempi sintetici di contenzioso e come fronteggiarli:
- Caso 1: Società Alfa sponsorizza una squadra ASD locale versando € 50.000. L’Agenzia, in fase di controllo, sostiene che manca un contratto scritto e contesta l’inerenza poiché l’importo appare “molto alto” rispetto ai fatturati dell’impresa. Difesa: Alfa produce la corrispondenza e-mail con l’ASD, la delibera dell’assemblea dell’associazione che recepisce il contributo, foto di manifesti con il logo aziendale alle partite. Fa presente che non serve per legge un contratto formale (basta dimostrare intenti e finalità). Cita l’art. 90/8 e Cass. 6079/2024, mostrando che “le valutazioni circa l’inerenza e la congruità restano del tutto irrilevanti” se i requisiti sono soddisfatti . Sottolinea che la sponsorizzazione mira a promuovere il brand (logo visibile negli spazi pubblicitari dell’ASD) ed è stata effettivamente svolta l’attività promozionale. Chiede quindi l’annullamento del visto di accertamento.
- Caso 2: Impresa Beta versa € 250.000 in favore di un’ASD dilettantistica nell’anno fiscale 2024. L’Agenzia accerta € 50.000 come “spesa non deducibile”, sostenendo che il limite di € 200.000 è stato superato. Difesa: Beta ammette che solo € 200.000 rientrano nella presunzione agevolata. Fornisce però ampia documentazione che anche i restanti € 50.000 erano finalizzati alla promozione aziendale (campagna pubblicitaria estiva con l’ASD). Argomenta che la parte eccedente deve essere valutata come normale spesa pubblicitaria: poiché è stata effettivamente spesa per eventi promozionali (e se necessario prova l’inerenza in altro modo), chiede che venga inquadrata come pubblicità deducibile. In subordine, fa notare che l’eccedenza, se trattata come rappresentanza, è comunque stata pagata con bonifico e pertanto sarebbe deducibile nei limiti dell’art.108 (1,5%–0,4%) .
- Caso 3: Professionista Gamma sponsorizza un torneo giovanile erogando un contributo in natura (attrezzatura sportiva) anziché denaro. In sede di verifica, il Fisco lamenta mancanza di fatture e mette in dubbio l’esistenza della sponsorizzazione. Difesa: Gamma produce documentazione dell’accordo con l’organizzazione (oltre alla lettera di donazione dell’attrezzatura), dimostrando che la sponsorizzazione è stata concreta. Fa notare che anche i contributi in natura rientrano nel regime previsto (applicando il valore economico dell’attrezzatura al limite di € 200.000) . Riafferma che la normativa non esclude contributi in beni diversi dal denaro. Se i revisori contestassero il valore attribuito, il contribuente chiarisce il criterio di valutazione (prezzo di mercato) e ricorda che l’unico onere del fisco sarebbe dimostrare la disparità tra il valore commerciale e quello fiscale dichiarato (cosa ardua, visto che Cassazione glissa sulla congruità ).
Conclusioni
La chiave difensiva nel contenzioso da sponsorizzazione risiede nel dimostrare il pieno rispetto della normativa agevolativa e nell’applicare la giurisprudenza di legittimità favorevole. Se il contribuente può provare che i requisiti di legge (destinazione pubblicitaria, attività dell’ASD, soggetto qualificato, limite importo) sono stati osservati, la deducibilità integrale è certa e non può essere compromessa da valutazioni soggettive del Fisco . Una preparazione documentale adeguata e la conoscenza delle ultime pronunce (Cass. 6079/2024, 20900/2024, etc.) sono fondamentali per contrastare efficacemente le contestazioni post-verifica. All’esito del contenzioso, l’obiettivo è ottenere l’annullamento dell’accertamento o, comunque, la riformulazione in favore dell’erogante, rideterminando il reddito d’impresa sulla base della deducibilità del costo di sponsorizzazione.
Fonti citate: normativa fiscale vigente (art. 90 L. 289/2002; art. 12 D.Lgs. 36/2021; art. 74 e art. 108 TUIR), Circolare AE 21/E/2003 e giurisprudenza della Cassazione aggiornata . Le sentenze summenzionate sono state consultate presso i portali istituzionali e riprodotte in fonti specialistiche.
Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate perché ti accusano di aver portato in deduzione costi da sponsorizzazione non ritenuti inerenti o legittimi? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Vuoi sapere quali sono i rischi e come puoi difenderti in modo efficace?
Le spese di sponsorizzazione sono spesso utilizzate dalle imprese come strumento di promozione e marketing. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate tende a contestarle quando sospetta che non abbiano una reale finalità pubblicitaria, ma siano state sostenute solo per ottenere vantaggi fiscali.
👉 Non sempre però la contestazione è fondata: la giurisprudenza riconosce che le spese di sponsorizzazione sono deducibili se collegate all’attività d’impresa e documentate.
⚖️ Perché scatta la contestazione
- Mancanza di prove sulla reale esecuzione delle prestazioni pubblicitarie;
- Sponsorizzazioni verso società o associazioni ritenute prive di effettiva attività;
- Importi considerati sproporzionati rispetto ai ricavi dell’impresa;
- Contratti ritenuti simulati o con finalità elusive;
- Sospetti di sponsorizzazioni a soggetti collegati o a “cartiere”.
📌 Conseguenze possibili
- Indeducibilità dei costi con recupero a tassazione;
- Sanzioni fiscali dal 90% al 180% delle imposte non versate;
- Interessi di mora;
- Nei casi più gravi, contestazioni penali tributarie per dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti.
🔍 Come difendersi
- Analizza il contratto di sponsorizzazione: deve essere chiaro, con indicazione delle prestazioni pubblicitarie concordate.
- Raccogli la documentazione di supporto: fatture, foto, video, articoli di stampa, report sull’effettiva visibilità ottenuta.
- Dimostra la coerenza economica: spiega la logica imprenditoriale dietro la sponsorizzazione, anche se i ritorni sono difficili da quantificare.
- Contesta le presunzioni del Fisco: non spetta all’Agenzia valutare l’efficacia della pubblicità, ma solo la sua esistenza e inerenza.
- Predisponi memorie difensive o ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la contestazione sui costi da sponsorizzazione e individua i punti deboli della pretesa fiscale;
- 📌 Ricostruisce l’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie con prove concrete;
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per ottenere la deducibilità dei costi;
- ⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei giudizi tributari;
- 🔁 Valuta soluzioni alternative, come adesioni o definizioni agevolate, per ridurre sanzioni e interessi.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in fiscalità d’impresa e deducibilità dei costi;
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario su sponsorizzazioni e pubblicità;
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni per indebita deduzione di costi da sponsorizzazione sono frequenti, ma non sempre fondate: spesso il Fisco applica criteri troppo restrittivi.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare l’effettività delle spese pubblicitarie, contestare la pretesa fiscale e proteggere la tua impresa.
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