La tua impresa è stata selezionata dall’Agenzia delle Entrate per un accertamento fiscale mirato? Oggi i controlli non sono più casuali: grazie all’incrocio dei dati bancari, alle banche dati e agli indici di affidabilità (ISA), il Fisco individua le aziende considerate più a rischio e avvia accertamenti selettivi. Difendersi in modo efficace è possibile, ma servono metodo, preparazione e un supporto legale specializzato.
Che cosa sono gli accertamenti fiscali selettivi
Gli accertamenti fiscali selettivi non colpiscono indiscriminatamente tutte le imprese, ma solo quelle che presentano anomalie o indicatori di rischio. L’Agenzia delle Entrate seleziona le aziende da controllare in base a:
– Scostamenti rispetto agli indici ISA o agli studi di settore
– Movimenti bancari non coerenti con i ricavi dichiarati
– Utilizzo anomalo di crediti d’imposta o agevolazioni fiscali
– Dichiarazioni con perdite ripetute o margini troppo bassi rispetto al settore
– Incoerenze tra dati fiscali e comunicazioni di terzi (fornitori, clienti, enti previdenziali)
Cosa rischia un’impresa con un accertamento selettivo
– Recupero delle imposte non dichiarate, con interessi e sanzioni elevate
– Contestazioni di antieconomicità delle scelte gestionali
– Accuse di utilizzo indebito di crediti fiscali o agevolazioni
– Possibile apertura di procedimenti penali in caso di superamento delle soglie di legge
– Difficoltà operative per l’impresa a causa di sequestri o pignoramenti in fase esecutiva
Le migliori strategie di difesa per le imprese
– Preparare un dossier difensivo solido con bilanci, contratti, estratti conto e documentazione commerciale
– Dimostrare la coerenza delle scelte aziendali anche se non redditizie nel breve periodo (investimenti, crisi di settore, strategie di mercato)
– Contestare errori nei calcoli o nelle presunzioni dell’Agenzia delle Entrate
– Far valere la buona fede e l’assenza di dolo nella gestione dei crediti e delle agevolazioni fiscali
– Richiamare la giurisprudenza favorevole che limita l’uso di presunzioni e indici standardizzati
– Negoziare un accertamento con adesione per ridurre imposte e sanzioni in modo sostenibile
Il ruolo dell’avvocato negli accertamenti selettivi
– Analizzare le contestazioni e verificare la legittimità dell’accertamento
– Individuare i punti deboli della pretesa fiscale e sfruttarli in fase difensiva
– Preparare memorie e ricorsi per annullare o ridurre le contestazioni
– Gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate nel contraddittorio preventivo
– Difendere l’impresa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in caso di contenzioso
Cosa può ottenere un’impresa con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale delle contestazioni fiscali
– La riduzione significativa delle sanzioni e degli interessi
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’accertamento
– La protezione del patrimonio aziendale e dei beni degli amministratori
– La possibilità di continuare a operare senza il peso di un debito fiscale sproporzionato
⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali selettivi sono tra i più insidiosi perché si basano su sistemi di analisi sofisticati e dati incrociati. Senza una difesa tempestiva e ben documentata, le presunzioni del Fisco rischiano di trasformarsi in debiti ingenti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e fiscalità d’impresa – ti spiega come funzionano gli accertamenti fiscali selettivi e quali sono le migliori strategie di difesa per proteggere la tua impresa.
👉 La tua azienda è stata selezionata per un accertamento fiscale? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, raccoglieremo la documentazione utile e predisporremo la strategia difensiva più efficace per proteggere l’impresa.
Introduzione
Gli accertamenti fiscali selettivi sono controlli mirati su imprese o professionisti individuati dall’Amministrazione finanziaria tramite profili di rischio, analisi statistiche e incroci di dati. Grazie a strumenti sofisticati (ISA, algoritmi di analisi finanziaria, reportistica su banche dati, ecc.), il Fisco concentra i controlli sui casi “anomalìe”, riducendo gli accertamenti a tappeto. In pratica, soggetti con consistenti discrepanze rispetto a indicatori settoriali, debiti elevati o comportamenti “a rischio” vengono posti sotto la lente. Questo approccio consente maggior efficacia e taglio dei controlli sui contribuenti onesti. Tuttavia, l’uso di metodi statistici non esime l’Ufficio dal fondare ogni accertamento su elementi concreti: «la legge prevede espressamente che l’uso di metodi di selezione di massa (come il redditometro vecchia maniera) non possa mai tradursi in automatismi lesivi dei diritti dei contribuenti». In questa guida aggiornata al luglio 2025 esamineremo gli strumenti di accertamento selettivo (ISA, redditometro/evasometro, indagini finanziarie, anomalie contabili), le fasi del procedimento (fase istruttoria, contraddittorio e adesione, contenzioso tributario), le strategie di difesa del contribuente, con esempi, tabelle riassuntive e domande-risposte, dal punto di vista dell’impresa o del privato sottoposto a controllo. Tutte le fonti (norme, circolari e sentenze) sono citate secondo le direttive richieste.
Strumenti di Accertamento Selettivo
L’Amministrazione finanziaria dispone di diversi strumenti di selezione basati su dati e indicatori. Tra i principali si segnalano:
- Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): introdotti nel 2019 in sostituzione degli studi di settore, gli ISA attribuiscono un punteggio da 1 a 10 alla coerenza dei dati economici di imprese e professionisti. Un punteggio basso segnala possibili anomalie reddituali: ad es. ricavi dichiarati molto inferiori agli indicatori di consumo del settore. I contribuenti con ISA bassi (4 o 5) vengono inseriti nelle liste di controllo, mentre chi mantiene voti elevati gode di benefici (riduzione dei termini di accertamento, esonero da alcuni visti di conformità, ecc.). L’Agenzia delle Entrate ha di recente aggiornato gli indici ISA (Circolare 11/E del 18 luglio 2025) con nuovi parametri di settore e la classificazione ATECO 2025, ribadendo l’uso preventivo degli ISA come “semaforo” di rischio. Dal punto di vista difensivo, un punteggio ISA basso non costituisce di per sé prova di evasione, ma richiede di fornire adeguate giustificazioni: è consigliabile verificare la correttezza della contabilità e allegare memorie difensive dettagliate al contraddittorio, mostrando documenti che spieghino le variazioni (es. ordini di acquisto, contratti, variazioni di magazzino, ecc.).
- Redditometro/Evasometro (accertamento sintetico): strumento volto a ricostruire il reddito di una persona fisica in base alle spese sostenute e ad altri indici di capacità contributiva (beni posseduti, consumi, risparmi). Il redditometro classico (art. 38 DPR 600/1973) è stato sostanzialmente abolito con il D.Lgs. 108/2024 e sostituito dal nuovo evasometro. Il redditometro convenzionale è oggi condizionato a due soglie: la ricostruzione sintetica scatta solo se il reddito accertabile è superiore di almeno il 20% a quello dichiarato e supera almeno dieci volte l’assegno sociale annuo (circa €69.000 per il 2024). In pratica, l’evasometro si applica solo in caso di scostamenti estremamente rilevanti. L’obiettivo della riforma 2024 è concentrare i controlli su contribuenti a rischio elevato (ad es. debitori sopra €50.000, grandi patrimoni esteri). Il nuovo sistema analizza automaticamente dati bancari, saldi finanziari e informazioni internazionali (Common Reporting Standard). In termini difensivi, il redditometro/evasometro introduce una presunzione legale relativa: l’Agenzia prova gli «elementi indiziari» (beni, spese o conti saldi) indicativi di capacità contributiva, e al contribuente spetta provare con documenti specifici che le risorse impiegate provengono da fonti lecite (mutui, donazioni, eredità, risparmi pregressi, redditi esenti, ecc.). La Corte di Cassazione conferma che, una volta accertati tali elementi, il giudice non può annullare la presunzione; il contribuente deve fornire prova puntuale dell’origine delle somme. Ad esempio, acquisti immobiliari importanti giustificano l’avvio dell’accertamento sintetico, ma il contribuente può difendersi producendo contratti di mutuo, estratti conto e ricevute che attestino l’uso di risparmi o finanziamenti leciti. In sintesi, l’evasometro è un sofisticato sistema di analisi dati mirato ai grandi evasori, ma tutela il contribuente prevedendo un contraddittorio rafforzato (anche con doppio invito) prima dell’atto finale.
- Incroci e indagini finanziarie: l’elettronizzazione delle fatture (e-invoicing), i corrispettivi telematici e gli scambi di informazioni bancarie permettono al Fisco di effettuare cross-check quasi in tempo reale. L’Agenzia incrocia fatturato, spese sostenute, movimenti bancari e segnalazioni (antiriciclaggio, scambio internazionale) per individuare pattern sospetti. Ad esempio, emettere fatture solo a pochi clienti (“cartiere”), incoerenze acquisti-vendite, aperture/chiusure improvvise di partita IVA, spostamenti ingiustificati di fondi verso paradisi fiscali e posizioni passive elevate attivano verifiche approfondite. Le nuove direttive sul 2025 privilegiano i controlli su chi ha debiti fiscali rilevanti (oltre €50.000) o patrimoni elevati all’estero, affidando alla Guardia di Finanza e alla nuova Unità Integrata Permanente di Analisi del Rischio (UIPAR) l’incrocio di Big Data finanziari. Dal lato del contribuente, le indagini finanziarie sono difficilmente evitabili; tuttavia si raccomanda di assicurare massima tracciabilità degli incassi/versamenti (bonifici, RID, fatture elettroniche), conservare estratti conto e documentare con evidenze contrattuali ogni investimento patrimoniale. Una risposta proattiva al contraddittorio può prevenire rettifiche: ad esempio, spiegare con documenti (mutui registrati, garanzie reali, scambi a titolo di donazione) come sono stati finanziati acquisti significativi sventa l’ipotesi di reddito nascosto.
- Anomalie contabili e di settore: indicatori considerati “rossi” includono incongruenze gestionali fra i dati contabili e l’attività reale. Ad esempio, un’incidenza anomala di costi privi di documentazione, crediti IVA sistematicamente anomali, scorte di magazzino non giustificate, operazioni con estero in paradisi fiscali, perdite fittizie o compensazioni irregolari generano alert sui sistemi di analisi. Le imprese devono pertanto prestare attenzione a tenere una contabilità ordinata e veritiera: documentare le spese dedotte, riconciliare entrate e uscite, effettuare periodiche autoverifiche con il consulente (per evitare errori di quadri IVA, omesse fatture, ecc.). Nella fase istruttoria è utile dimostrare di avere sistemi di controllo interno (liquidità vincolate, processi di approvazione acquisti, ecc.) e di aver ottemperato tempestivamente alle criticità (ad es. ravvedimento operoso per omissioni occasionali). In caso di dubbio, il contribuente può addirittura correggere spontaneamente (con ravvedimento operoso) le dichiarazioni qualora riconosca incongruenze, attenuando così le contestazioni successive.
Fasi del Procedimento di Accertamento
Il procedimento di accertamento attraversa più fasi distinte. In ogni step il contribuente dispone di tutele e opportunità difensive:
- Accesso, ispezione e fase istruttoria: gli organi di controllo (Agenzia e GdF) possono effettuare ispezioni in azienda o questionari scritti. Durante un accesso il contribuente ha il diritto alla riservatezza, alla presenza del consulente di fiducia e a ottenere copia dei verbali. Gli ispettori possono acquisire libri, registri, interrogare presenti e verificare documenti o beni (es. giacenze di magazzino). Al termine si redige il “processo verbale di constatazione” (PVC) che illustra le irregolarità riscontrate. Il contribuente dispone di 60 giorni per trasmettere osservazioni scritte contro il PVC. È in questa fase che conviene reagire con un piano difensivo: conservare e produrre prove documentali (estratti conto, fatture, contratti) che spieghino le anomalie segnalate. Ad esempio, se nel PVC viene contestato un acquisto ingente, si può già fornire la copia del contratto notarile o del mutuo. Il contribuente può inoltre sollevare eccezioni formali se l’accesso ha ecceduto i termini normativi (30 giorni prorogabili a 60) o se non sono state osservate garanzie procedurali. In generale, un atteggiamento collaborativo ma vigile – richiedere verbali per iscritto, opporsi a sequestri illegittimi, integrare subito documenti mancanti – migliora le chance di un esito favorevole.
- Accertamento con adesione: prima di notificare l’atto impositivo formale, l’Ufficio può proporre un accordo con il contribuente ai sensi del D.Lgs. n.218/1997. L’adesione consente di definire concordemente gli imponibili con lo sconto delle sanzioni e degli interessi, evitando il contenzioso. Si tratta di uno strumento vantaggioso se la pretesa dell’Agenzia è manifestamente eccessiva: il contribuente ottiene una forte riduzione delle sanzioni (anche fino al 50% o oltre) e dilazioni di pagamento. Tuttavia, firmare l’adesione comporta di solito l’accettazione sostanziale dei maggiori imponibili; conviene quindi valutarne bene i termini con l’assistenza del professionista. Durante i colloqui con l’Agenzia, è opportuno insistere sulle criticità delle contestazioni, produrre documenti mancanti e contestare eventuali calcoli errati prima di chiudere l’accordo. Alcune sentenze di Cassazione (es. Cass. 7/1/2025, n.166) hanno affermato che un atto di adesione genera affidamento legittimo per il contribuente, bloccando futuri accertamenti sui medesimi periodi (se vi è stato completo accordo). In caso di controversia su termini e condizioni dell’adesione, il contribuente può riservarsi il diritto di recesso o impugnare l’atto adesivo in Commissione tributaria.
- Notifica dell’avviso di accertamento: se non si giunge ad accordo, l’Ufficio emette formale avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/1973) con cui richiede il pagamento delle somme aggiuntive presunte dovute e le motivazioni delle rettifiche. L’avviso è notificato personalmente e deve indicare i calcoli effettuati, i documenti presi a base (contratti, fatture, indici) e richiamare eventuali normative utilizzate (ad es. art.38 DPR 600 per acc. sintetico). Il contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). In questa fase il debitore deve preparare il ricorso tributario con i motivi di diritto e di fatto contro l’accertamento, allegando documenti giustificativi e perizie se necessarie. Nota: secondo la L. 25/11/2022, art.6 (introdotta dal decreto sul processo tributario), l’onere della prova in giudizio resta «coerente con la normativa sostanziale»; la Cassazione (ord. 2746/2024) ha confermato che questo non indebolisce la presunzione redditometrica: in pratica, il giudice tributario applica le regole di diritto come era prima, facendo gravare sul contribuente la prova dei fatti che invoca. Durante il contenzioso è cruciale dimostrare per via documentale tutte le circostanze favorevoli (contratti, estratti conto, visure, documentazione bancaria) richieste dalla Cassazione: «non è sufficiente dimostrare genericamente di avere altre entrate», ma occorre collegarle temporalmente alle spese contestate.
Tabella 1: Principali tipologie di accertamento tributario e riferimenti normativi
Tipo di accertamento | Descrizione sintetica | Riferimento normativo |
---|---|---|
Analitico | Rettifica specifica di elementi dichiarati: es. deduzione di costi ritenuti indebiti o tassazione di ricavi non registrati, basandosi su dati documentali certi (fatture, movimenti bancari). | Art.39, c.1, DPR 600/1973 |
Induttivo “puro” | Ricostruzione globale del reddito quando la contabilità è inattendibile o mancante. L’Agenzia applica presunzioni su base di dati disponibili (acquisti, incassi, redditività di settore). | Art.39, c.2, DPR 600/1973 |
Analitico-induttivo (parziale) | In presenza di irregolarità contabili minori, si integra la contabilità con valutazioni presuntive. Ad es. se un ristorante registra fatture inferiori agli acquisti di materie prime, si determinano i maggiori ricavi in base a rendimenti presunti. | Art.39, c.1, lett. d, DPR 600/1973 |
Parziale (acc. parziale) | Controllo limitato a singoli redditi o voci certi (es. plusvalenza su cessione immobili, redditi esteri segnalati), emesso anche prima della scadenza ordinaria e senza contraddittorio preventivo. | Art.41-bis, DPR 600/1973 |
Sintetico (Redditometro/Evasometro) | Ricostruzione indiretta del reddito complessivo di persone fisiche sulla base di spese e indicatori di capacità (lavori, consumi, risparmi). Attivato solo se il reddito accertabile supera il dichiarato di ≥20% e di ≥10 volte l’assegno sociale. | Art.38 DPR 600/1973 (commi 4-5) e successive modifiche – L.178/2020, D.Lgs.108/2024 (soglie e presunzioni) |
Nella difesa del contribuente è fondamentale ricondurre le contestazioni a elementi reali: ad es. nel redditometro ogni voce di spesa indicata nell’avviso deve poter essere analiticamente giustificata. Si noti inoltre che l’art.38 DPR 600/1973, comma 7 prevede l’invito a comparire (contraddittorio preventivo) prima di emettere qualsiasi accertamento sintetico; la mancata convocazione rende nullo l’avviso. La Cassazione ha confermato (Cass. ord. 28321/2024 e 2746/2024) che l’onere di provare l’insussistenza del reddito presunto grava sempre sul contribuente, che può far valere in giudizio la propria documentazione. In ogni caso, sentenze recenti affermano che gli uffici devono valutare nel merito le prove difensive fornite: è nulla la sentenza che non le esamina adeguatamente.
Strategia di Difesa del Contribuente
Dal punto di vista del debitore, la difesa contro gli accertamenti selettivi si articola in più livelli:
- Risposta all’avviso e contraddittorio: immediatamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente deve valutare se aderire alla proposta dell’Ufficio o opporsi. In ogni caso conviene reagire. Se l’avviso giunge senza aver ricevuto alcun invito al contraddittorio (quando invece sarebbe dovuto), va segnalato il vizio formale. Altrimenti, si redige una memoria difensiva dettagliata nel termine di 60 giorni, allegando ogni documento che giustifichi le contestazioni (contratti, ricevute, estratti conto, annotazioni contabili, perizie tecniche, ecc.). Gli allegati devono dimostrare concretamente la fonte delle somme (es. mutuo bancario, donazione, plusvalenza non imponibile, reddito esente) così come richiesto dalla giurisprudenza. È opportuno far valutare al commercialista o avvocato la correttezza del calcolo delle imposte, dell’IVA e della base imponibile: se emergono errori, possono essere già comunicati all’ufficio per ravvedimento o per ridurre le pretese. Preparare bene il contraddittorio aumenta le probabilità di far cadere contestazioni infondate o di ottenere un conteggio più favorevole.
- Accertamento con adesione: se l’Agenzia propone un accordo, occorre pesarne i pro e i contro. Da un lato, l’adesione consente di definire la posizione fiscale in via concordata, spesso con generose riduzioni sanzionatorie e interventi provvisionali minori. Dall’altro, può comportare l’accettazione di imponibili più elevati. Si consiglia di negoziare celermente con l’ispettore i punti di maggiore criticità, contestando calcoli dubbi e insistendo per documentare ogni giustificazione possibile. Ad esempio, se l’ufficio riconosce abbuoni o compensazioni IVA non autorizzate, conviene ammettere l’errore con ravvedimento piuttosto che subirlo nella misura raddoppiata dalle sanzioni. Le sentenze ritengono che l’adesione – stipulata in forma scritta – generi legittimo affidamento per il contribuente sulle condizioni pattuite, ma senza ragionevole dubbio è cruciale far valutare il testo da un legale prima della firma definitiva.
- Contenzioso tributario: se l’accertamento non è stato rimosso o annullato tramite contraddittorio o adesione, l’impugnazione in Commissione tributaria è l’ultima arma. Il contribuente deve presentare ricorso motivato nel termine di 60 giorni dalla notifica. La strategia processuale richiede di concentrare l’azione sui profili più deboli dell’accertamento: contraddizioni motivazionali, vizi di forma, e soprattutto insufficienza probatoria. Ad esempio, nel redditometro si può eccepire la mancanza del necessario contraddittorio o contestare l’esattezza dei dati utilizzati (indici ISTAT, premi assicurativi, costi sostenuti ecc.). È essenziale produrre in giudizio le stesse prove documentali presentate in precedenza, aggiungendone eventualmente di nuove (ad es. consulenze tecniche, perizie contabili). Si possono anche sollevare eccezioni inedite, come il malfunzionamento degli algoritmi di selezione (se si sospetta un errore sistematico) o l’inapplicabilità delle nuove soglie prima del periodo 2021. Da ultimo, si tenga presente che in base alla L.212/2000 (Statuto del contribuente) ogni atto dell’Amministrazione deve essere motivato e notificato correttamente; le Commissioni tributarie possono accertare nullità se mancano gli elementi essenziali. In caso di esito positivo, le spese di giudizio sono normalmente compensate; se si perde, si può chiedere la riformulazione di sanzioni e interessi in sede di cassazione (Cass. n.4492/2022, 16433/2021, 16637/2020).
Tabella 2: Sintesi delle fasi di controllo e delle azioni del contribuente
Fase del procedimento | Azioni chiave del contribuente | Interventi dell’Amministrazione |
---|---|---|
Fase istruttoria (accessi/ispezioni) | Presenza del consulente; richiedere copie dei verbali; fornire documenti richiesti entro i termini | Accesso alla sede fiscale, acquisizione documenti, verifica di magazzino e scritture. Redazione del Processo Verbale di Constatazione. |
Contraddittorio preventivo (acc. redditometrico) | Preparare relazione difensiva e documenti giustificativi; spiegare dettagliatamente le spese contestate | Convocazione formale a fornire chiarimenti sulle anomalie riscontrate; raccolta di ulteriori prove integrative. |
Accertamento con adesione | Valutare convenienza economica; negoziare riduzioni; presentare ricognizioni scritte in conferenza di adesione | Proporre definizione concordata dell’imposta; offrire riduzione sanzioni e dilazioni di pagamento. |
Notifica avviso di accertamento | Analizzare motivazione e calcoli; contestare eventuali errori; decidere reazione (adesione o ricorso) | Invio formale dell’atto impositivo con tutte le motivazioni e importi richiesti; invito ad adempiere. |
Ricorso tributario | Presentare ricorso motivato entro 60 giorni; depositare documenti probatori e testimonianze; far valere eccezioni e vizi procedurali | Difesa dell’atto (memoria difensiva dell’Amministrazione) in commissione; eventuale conferma o annullamento degli imponibili. |
Domande Frequenti (Q&A)
- Cos’è un accertamento fiscale selettivo? È un controllo mirato su un’impresa o un contribuente scelto mediante criteri di rischio (ISA, reddito, segnalazioni). Non è un’ispezione casuale a campione, ma un controllo basato su dati specifici che segnalano anomalie rispetto alla media di settore. Ad es., una società con fatturato molto inferiore all’ATECO di appartenenza o spese personali elevate rispetto al reddito dichiarato sarà più facilmente selezionata.
- Come vengo avvisato della verifica? Il contribuente riceve tipicamente una “comunicazione preventiva” (art. 32-bis DPR 600/1973) nei casi previsti, o più spesso viene contattato per un accesso ispettivo. Nel redditometro l’accertamento sintetico richiede un invito formale al contraddittorio preventivo (pena nullità dell’atto). In altri casi l’Agenzia può anche non dare preavviso (es. accertamento parziale ex art.41-bis) e notificare direttamente l’avviso di accertamento dopo aver raccolto elementi sufficienti.
- Quando è obbligatorio il contraddittorio? Per gli accertamenti sintetici e redditometrici introdotti dal D.L. 78/2010, il contraddittorio preventivo (invito a comparire) è obbligatorio prima di emettere la rettifica. La Corte di Cassazione ha precisato che tale obbligo riguarda gli accertamenti redditometrici relativi ai periodi dal 2021 in poi. In pratica, non può essere emesso avviso redditometrico senza aver previamente sentito il contribuente sul metodo di ricostruzione applicato.
- Posso chiedere più tempo per rispondere o rateizzare? Il termine ordinario per inviare osservazioni al PVC o per presentare il ricorso è di 60 giorni (art. 42 DPR 600/73 e art. 2 D.Lgs. 546/92). È possibile chiedere alla Commissione Tributaria un contributo spese o la sospensione in caso di grave ragione (salute, emergenza Covid, ecc.), ma solo se motivato. Per la dilazione dei pagamenti delle somme contestate, il contribuente può inoltrare una richiesta di rateizzazione all’Agenzia anche durante il contenzioso (previa garanzia fideiussoria), ma senza automatismo. Nella fase di accertamento con adesione si può beneficiare di una leggera semplificazione procedurale (Pagamenti rateali con condizioni agevolate).
- Cosa rischia un contribuente nel caso di falso positivo? In assenza di vere irregolarità, un controllo selettivo (ISA basso, questionario, ecc.) non comporta in sé sanzioni: se l’Agenzia trova tutto regolare, il procedimento si chiude senza pretesa. Se invece viene emesso un avviso infondato, si può impugnarlo e ottenere l’annullamento in sede giurisdizionale. Tuttavia, la mera selezione per accertamento non genera automaticamente risarcimento danni: per ottenere un risarcimento si dovrebbe dimostrare danni concreti e dolo o colpa grave dell’amministrazione (cosa assai rara). Più utile è concentrarsi sulla difesa dell’avviso stesso, piuttosto che sul chiedere rimborsi.
- Quali garanzie ho durante l’accertamento? Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) garantisce alcuni diritti: il principio di legalità, il diritto al contraddittorio, al giusto processo tributario, alla privacy fiscale, a un iter motivato degli atti, e a danni solo in casi estremi. In particolare, nel contraddittorio (documentale o orale) l’Agenzia deve considerare con attenzione le prove difensive: la Cassazione ha annullato sentenze che liquidavano il contribuente con formule generiche, sottolineando che il giudice deve valutare davvero ogni prova documentale fornita.
Tabella 3: Indicatori di rischio e contromisure preventive
Fattore di rischio | Segnale tipico | Strategie difensive preventive |
---|---|---|
ISA basso | Punteggio ISA 1–5 (reddito incoerente con indicatori settoriali) | Verificare in anticipo i dati dichiarati, integrare documentazione probatoria, correggere errori contabili e dichiarativi prima di segnalazioni. |
Elevato uso di contante | Incassi/costi in contanti molto alti rispetto alla media di settore | Ridurre l’uso del denaro contante quando possibile, documentare ampiamente gli acquisti (ricevute fiscalizzate, bonifici). |
Scostamenti abnormi (evasometro) | Spese personali ingenti (casa, auto, viaggi, ecc.) senza redditi comparabili | Prevedere storicizzare gli acquisti con contratti, documentare mutui o donazioni che ne hanno finanziato l’acquisto. Conservare estratti conto e atti notarili che provino la provenienza lecita dei fondi. |
Acquisti immobiliari o investimenti rilevanti | Incrementi patrimoniali non coerenti con il reddito dichiarato | Come sopra: produrre mutui, rogiti, contratti di locazione, atti di donazione o eredità, e provare la giacenza di risparmi accumulati negli anni. |
Anomalie contabili | Perdite fittizie, costi non documentati, fatture da “cartiere” | Effettuare controlli interni regolari, consultazioni periodiche con consulenti, giustificare eventuali perdite con elementi economici (investimenti in stabilimento, perdite su crediti documentate, ecc.). |
Simulazioni Pratiche
- Caso «Ristorante XYZ»: un locale mostra un fatturato annuo di €200.000 (ISA basso) ma nel bilancio dichiara spese in contanti di €50.000. Viene selezionato per verifica. Nella fase istruttoria gli ispettori trovano scontrini parziali. Difesa: il proprietario presenta copia dei registratori di cassa collegati telematicamente, fatture d’acquisto merce e contratti di fornitura, dimostrando che i €50.000 in contanti sono contributi iniziali dei soci e depositi bancari. In contraddittorio illustra regolare tenuta del registro corrispettivi. L’accertamento viene annullato in parte perché gli ispettori non provano la mancata registrazione di totali certi.
- Caso «Dott. Rossi – Libero professionista»: il reddito dichiarato nel 2023 è di €30.000, ma risultano versamenti in conto corrente per €120.000 (evasometro scatta con scostamento). L’Agenzia invia invito al contraddittorio per il redditometro. Difesa: Rossi dimostra che metà della somma deriva da un prestito bancario e l’altra metà da risparmi già tassati, allegando estratti conto e contratto di mutuo. Poiché le sue spiegazioni sono documentate e coerenti, l’Agenzia corregge solo l’imposta sulla parte inevasa (circa €15.000) anziché tassare tutto il reddito «ricostruito». Rossi paga l’imposta dovuta ma ottiene la riduzione delle sanzioni (ridotte al minimo) grazie alla piena collaborazione.
- Caso «Società Alfa – OMAGGIO Tecnologie»: una SRL del settore informatico presenta nel 2022 perdite elevate e basse marginalità. L’Agenzia seleziona l’impresa per verifica analitico-induttiva. In sede di accesso trova fatture non tassate per €100.000. Difesa: l’azienda dimostra che le fatture sono state emesse con ritenuta d’acconto (dovute a errato inquadramento di autonomi) e presenta la dichiarazione integrativa corretta. Inoltre prova che una parte delle “spese irrilevanti” sono spese promozionali deducibili per legge. Il contenzioso successivo termina con la rideterminazione del reddito ai valori dichiarati originariamente, con annullamento delle maggiori imposte e sanzioni legate agli scostamenti contabili.
Fonti
Normativa nazionale: Principali riferimenti normativi includono l’art.38 DPR 600/1973 (accertamento sintetico), art.36-ter DPR 600/1973 (controlli formali) e art.36-bis (controlli automatici sulle dichiarazioni), gli art.5 e 7 del D.Lgs. n.546/1992 (procedimento contenzioso, onere della prova), l’art.41-bis DPR 600/73 (accertamento parziale), la legge n.212/2000 (Statuto del contribuente), la legge di bilancio 2021 (L.178/2020, co.495-496, che ha introdotto le soglie redditometro 20% e 10×assegno) e il D.Lgs. 24 luglio 2024, n.108 (decreto correttivo fiscale, attuazione riforma fiscale, che ha rivisto l’evasometro). Ulteriori novità sono contenute nella L. 27/2020 (contraddittorio rafforzato), L. 25/11/2022, n.130 (comma 5-bis art.7 D.Lgs.546/92) e successive leggi di bilancio.
Giurisprudenza di riferimento: Cassazione, sez. trib., ord. n. 28321/2024 (red. G.D’Errico, conferma presunzione redditometro e oneri), ord. n. 2746/2024 (cast. Stoppato, su onere prova nel contenzioso tributario), sent. n. 18030/2024 (su irretroattività modifiche Monti del 2010 al redditometro), ord. n. 2384/2025; Cass. ord. n.166/2025 (accertamento con adesione), Cass. n.4492/2022, n.16433/2021, n.16637/2020 (onere della prova contraria), Cass. SS.UU. n.19667/2014 (principi generali del redditometro). Commissioni tributarie regionali e Corte di Cassazione continuano a ribadire che l’accertamento sintetico si fonda su una presunzione relativa che il contribuente può vincere solo con prove concrete.
Circolari e provvedimenti Agenzia: Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 (istruzioni ISA periodo d’imposta 2024), Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 (novità fiscali generali), Provvedimento Direttore AdE 24 dicembre 2012 (tabelle redditometro), DM 7/8/2018 (aggiornamenti redditometro) e circolari esplicative (es. circ. 19/E/2019 su fatturazione elettronica e incroci). L’Agenzia pubblica annualmente elenchi e note illustrative sui controlli.
La tua impresa è stata selezionata dall’Agenzia delle Entrate per un accertamento fiscale mirato? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua impresa è stata selezionata dall’Agenzia delle Entrate per un accertamento fiscale mirato? Oggi i controlli non sono più casuali: grazie all’incrocio dei dati bancari, alle banche dati e agli indici di affidabilità (ISA), il Fisco individua le aziende considerate più a rischio e avvia accertamenti selettivi. Difendersi in modo efficace è possibile, ma servono metodo, preparazione e un supporto legale specializzato.
Che cosa sono gli accertamenti fiscali selettivi
Gli accertamenti fiscali selettivi non colpiscono indiscriminatamente tutte le imprese, ma solo quelle che presentano anomalie o indicatori di rischio. L’Agenzia delle Entrate seleziona le aziende da controllare in base a:
– Scostamenti rispetto agli indici ISA o agli studi di settore
– Movimenti bancari non coerenti con i ricavi dichiarati
– Utilizzo anomalo di crediti d’imposta o agevolazioni fiscali
– Dichiarazioni con perdite ripetute o margini troppo bassi rispetto al settore
– Incoerenze tra dati fiscali e comunicazioni di terzi (fornitori, clienti, enti previdenziali)
Cosa rischia un’impresa con un accertamento selettivo
– Recupero delle imposte non dichiarate, con interessi e sanzioni elevate
– Contestazioni di antieconomicità delle scelte gestionali
– Accuse di utilizzo indebito di crediti fiscali o agevolazioni
– Possibile apertura di procedimenti penali in caso di superamento delle soglie di legge
– Difficoltà operative per l’impresa a causa di sequestri o pignoramenti in fase esecutiva
Le migliori strategie di difesa per le imprese
– Preparare un dossier difensivo solido con bilanci, contratti, estratti conto e documentazione commerciale
– Dimostrare la coerenza delle scelte aziendali anche se non redditizie nel breve periodo (investimenti, crisi di settore, strategie di mercato)
– Contestare errori nei calcoli o nelle presunzioni dell’Agenzia delle Entrate
– Far valere la buona fede e l’assenza di dolo nella gestione dei crediti e delle agevolazioni fiscali
– Richiamare la giurisprudenza favorevole che limita l’uso di presunzioni e indici standardizzati
– Negoziare un accertamento con adesione per ridurre imposte e sanzioni in modo sostenibile
Il ruolo dell’avvocato negli accertamenti selettivi
– Analizzare le contestazioni e verificare la legittimità dell’accertamento
– Individuare i punti deboli della pretesa fiscale e sfruttarli in fase difensiva
– Preparare memorie e ricorsi per annullare o ridurre le contestazioni
– Gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate nel contraddittorio preventivo
– Difendere l’impresa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in caso di contenzioso
Cosa può ottenere un’impresa con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale delle contestazioni fiscali
– La riduzione significativa delle sanzioni e degli interessi
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’accertamento
– La protezione del patrimonio aziendale e dei beni degli amministratori
– La possibilità di continuare a operare senza il peso di un debito fiscale sproporzionato
⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali selettivi sono tra i più insidiosi perché si basano su sistemi di analisi sofisticati e dati incrociati. Senza una difesa tempestiva e ben documentata, le presunzioni del Fisco rischiano di trasformarsi in debiti ingenti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e fiscalità d’impresa – ti spiega come funzionano gli accertamenti fiscali selettivi e quali sono le migliori strategie di difesa per proteggere la tua impresa.
👉 La tua azienda è stata selezionata per un accertamento fiscale? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, raccoglieremo la documentazione utile e predisporremo la strategia difensiva più efficace per proteggere l’impresa.