Processo Tributario Telematico: Come Funziona

Hai ricevuto un avviso di accertamento e vuoi impugnarlo? Oggi la difesa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria avviene principalmente tramite il Processo Tributario Telematico (PTT), un sistema digitale che ha sostituito il processo cartaceo. Conoscere come funziona è fondamentale per non commettere errori procedurali che potrebbero compromettere la tua difesa.

Che cos’è il processo tributario telematico
Il Processo Tributario Telematico è la piattaforma informatica che consente di gestire online tutto il contenzioso fiscale, dalla presentazione del ricorso alle comunicazioni con la segreteria della Corte. È obbligatorio per avvocati, commercialisti e consulenti abilitati che assistono i contribuenti, ma può essere utilizzato anche dal cittadino che agisce in proprio.

Come funziona il PTT
– Il ricorso si deposita esclusivamente tramite il portale SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria)
– Gli atti vengono firmati digitalmente e trasmessi in formato PDF/A
– Le notifiche e le comunicazioni avvengono via PEC, con piena validità legale
– Tutta la documentazione (ricorsi, memorie, allegati, controdeduzioni) viene caricata e consultata online
– Le udienze possono svolgersi anche in modalità da remoto, con collegamento telematico

Quando si utilizza il processo telematico
– Per impugnare un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto esecutivo
– Per presentare memorie difensive o repliche all’Agenzia delle Entrate
– Per chiedere la sospensione di un atto che comporta pagamenti immediati o esecuzioni forzate
– Per depositare documenti a sostegno della difesa durante il giudizio

Vantaggi del processo tributario telematico
– Maggiore rapidità e tracciabilità delle comunicazioni
– Accesso immediato a tutti gli atti e documenti del fascicolo processuale
– Riduzione dei costi legati a notifiche e depositi cartacei
– Possibilità di gestire il contenzioso a distanza senza recarsi fisicamente in segreteria o in aula
– Maggiore certezza nei termini di deposito e notifica grazie al sistema digitale

Come difendersi con il PTT
– Verificare la tempestività della notifica dell’atto e il rispetto dei termini per impugnare
– Predisporre un ricorso ben strutturato e corredato di documenti in formato digitale valido
– Monitorare costantemente il fascicolo telematico per rispettare le scadenze processuali
– Richiedere, se necessario, la sospensione dell’atto impugnato per bloccare sanzioni ed esecuzioni
– Avvalersi di un avvocato esperto in difesa tributaria, abituato a gestire i procedimenti telematici

Cosa può fare l’avvocato per te
– Redigere il ricorso e depositarlo correttamente tramite il PTT
– Caricare tutti i documenti necessari in formato conforme e firmati digitalmente
– Seguire le udienze telematiche e depositare memorie aggiuntive nei termini stabiliti
– Contestare la legittimità dell’atto impugnato e proporre le argomentazioni giuridiche più efficaci
– Garantirti la tutela del patrimonio e la sospensione delle procedure esecutive in corso

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato
– La riduzione delle imposte e delle sanzioni contestate
– La sospensione dei pagamenti e delle azioni esecutive collegate
– La certezza di un processo più rapido e trasparente grazie alla gestione telematica

⚠️ Attenzione: il processo tributario telematico è una grande opportunità, ma anche una procedura tecnica che richiede precisione. Errori formali nel deposito o nella firma digitale possono compromettere la validità del ricorso.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria – ti spiega come funziona il processo tributario telematico e come usarlo al meglio per tutelarti da un accertamento o da una cartella di pagamento.

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Introduzione

Il processo tributario telematico (PTT) è l’insieme delle procedure per proporre e svolgere digitalmente le controversie tributarie (azioni contro avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ingiunzioni tributarie, ecc.). Introdotto gradualmente a partire dal 2015, oggi l’uso degli strumenti informatici è obbligatorio in tutti i gradi di giudizio tributario. Il quadro normativo di riferimento comprende il D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario, ora riformato dal D.Lgs. 220/2023), i regolamenti attuativi (in particolare il D.M. 163/2013 sulla disciplina del PTT) e le regole tecniche (D.M. 4/8/2015 e sue revisioni). Nel PTT l’intero iter processuale – dal deposito del ricorso alle comunicazioni, dalla discussione alla sentenza – avviene via Internet. Per il debitore tributario (il contribuente), ciò significa notifiche via PEC, depositi di atti in formato elettronico firmato digitalmente, pagamento del contributo unificato tramite PagoPA e consultazione del fascicolo telematico sulla piattaforma (SIGIT) della giustizia tributaria.

Di seguito esaminiamo i principali aspetti tecnici, procedurali e normativi, fornendo anche tabelle di sintesi, esempi pratici e domande/risposte. Il taglio è avanzato e rivolto a professionisti del diritto tributario, imprenditori e contribuenti che vogliano comprendere in dettaglio come funziona il PTT nel 2025. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali aggiornate sono riportate in fondo, con riferimento ai capi delle norme e alle sentenze di cassazione rilevanti.

Quadro normativo di riferimento

  • Norme di base: Originariamente il contenzioso tributario era regolato dal D.Lgs. 546/1992 (“codice del processo tributario”), modificato successivamente da vari interventi (ad es. D.Lgs. 156/2015 sulla riforma della giustizia tributaria). Dal 4 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice del processo tributario (D.Lgs. 220/2023), che conferma l’obbligo del PTT e aggiorna molte regole procedurali (nel seguito faremo riferimento alla normativa vigente).
  • Regolamenti tecnici: Il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 (pubbl. in G.U. 14/2/2014) ha stabilito le prime regole generali sul PTT. Esso prevede che “in seguito all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel ricorso… l’intero giudizio tributario proceda mediante lo scambio di documenti informatici a firma elettronica qualificata o digitale… per mezzo del sistema informativo della giustizia tributaria”. Il sistema in questione (denominato S.I.Gi.T.) consente a giudici, parti e difensori di scambiare telematicamente tutti gli atti e di consultare il fascicolo di causa. Regole tecniche più specifiche sono state dettate dal D.M. 4 agosto 2015 (specifiche tecniche PTT, efficace da agosto 2015) e dai successivi aggiornamenti (ad esempio D.M. 21 aprile 2023, in vigore dal 15 maggio 2023, che ha semplificato il deposito degli allegati).
  • Riforma 2024-2025: Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto novità rilevanti (in vigore dal 4 gennaio 2024). Le comunicazioni sono obbligatoriamente fatte tramite PEC; gli atti processuali e le notifiche vanno depositati esclusivamente con modalità telematiche; ogni violazione formale delle norme tecniche non determina nullità automatica ma può essere sanata entro termini perentori. Inoltre il nuovo art. 17-ter stabilisce che, salvo eccezioni tecniche, tutti gli atti e provvedimenti (giudice e parti) devono avere firma digitale (la mancata firma dei provvedimenti giudiziari determina nullità). Altro aspetto importante: l’art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (introdotto da D.Lgs. 220/2023) dispone che gli atti già presenti nel fascicolo telematico non vanno depositati nuovamente nei gradi successivi – il giudice non tiene conto degli atti cartacei privi di copia informatica nel fascicolo. In pratica il fascicolo PTT “segue” il grado di giudizio.

Requisiti tecnici e accesso al sistema

Per partecipare al PTT, il debitore (o il suo difensore) deve dotarsi di alcuni strumenti e credenziali:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC): è obbligatoria per comunicare con la giustizia tributaria. Il contribuente o il suo avvocato elegge il proprio domicilio digitale all’indirizzo PEC inserito nel ricorso. Ricevere e inviare tramite PEC garantisce la data e ora certa di una comunicazione. I messaggi PEC (incluso il ricorso notificato) vanno salvati: la prova della notifica si fornisce depositando il messaggio originale (.eml o .msg) con le ricevute di accettazione e consegna. In assenza del file originale PEC, si può depositare la stampa autenticata tramite software di convalida.
  • Firma digitale: tutti gli atti informatici devono essere firmati digitalmente (CAdES/PAdES basato su certificato qualificato). Il ricorso principale – generato in formato PDF/A – va obbligatoriamente firmato digitalmente (il file avrà estensione “.pdf.p7m”); senza firma digitale il ricorso è nullo e inammissibile. Prima del 2023 anche gli allegati dovevano essere firmati, ma il D.M. 21/4/2023 ha eliminato tale obbligo: oggi il portale accetta allegati “puliti” non firmati, fornendo al deposito una nota con gli estremi degli allegati caricati. Ad ogni modo la firma digitale è richiesta sul modulo di registrazione al portale, sulle procure (se in formato elettronico) e sugli atti delle autorità (decreti, sentenze). Dal 2024 anche le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali devono essere firmati digitalmente, pena nullità.
  • Accesso al portale S.I.Gi.T.: la registrazione al portale della Giustizia Tributaria (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT) è necessaria per utilizzare i servizi telematici. Ciò avviene online attraverso il sito istituzionale (www.giustiziatributaria.gov.it). Professionisti e contribuenti selezionano il tipo di utente, compilano i dati richiesti e scaricano un modulo di registrazione che devono firmare digitalmente. Occorre allegare anche copia del documento d’identità e, se professionista, tesserino di iscrizione all’albo, firmati digitalmente. In breve: dopo invio telematico dei documenti il sistema rilascia immediatamente una prima parte di password e invia via PEC la seconda parte; all’accesso successivo l’utente cambierà la password temporanea. In alternativa gli utenti (professionisti/cittadini) possono registrarsi tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi), interagendo con il lettore di smart card.

Gli Enti impositori (Agenzie fiscali, Comuni, Agenzia delle Entrate, ecc.) e gli Organi collegiali (commissioni tributarie) hanno accessi riservati e procedure diverse (previsti dalla normativa SIF). In genere il contribuente contatta il proprio commercialista o avvocato, il quale cura l’iscrizione al SIGIT. Tutti gli atti del processo, una volta depositati, saranno visibili tramite il portale: ciascuna parte registrata può consultare il proprio fascicolo telematico, scaricare copie di sentenze, ricevute e documenti.

Deposito telematico del ricorso (primo grado)

Per iniziare un giudizio tributario il debitore (o chi propone opposizione) deve: (1) notificare il ricorso via PEC all’ente impositore e (2) depositarlo telematicamente presso la competente Corte tributaria. Queste operazioni sono quasi simultanee e coessenziali:

  • Notifica del ricorso: il ricorrente invia via PEC alla pubblica amministrazione interessata (ad es. Agenzia delle Entrate) una e-mail certificata con allegato il file .pdf.p7m del ricorso firmato digitalmente. Si usa l’ultima PEC dichiarata dall’Amministrazione (reperibile nell’elenco IPA). Per eseguire correttamente la notifica si devono conservare le ricevute PEC di accettazione e consegna. Dal 2023 la giurisprudenza (Cass. ord. 16189/2023) ha ribadito che la prova della notifica PEC si dà depositando il messaggio originale: cioè il file .eml (o .msg) dell’e-mail ricevuta contenente il ricorso e le ricevute. In mancanza del file .eml si deposita una copia cartacea del contenuto della PEC con attestazione di conformità. È importante: la Corte di Cassazione ha stabilito che un vizio formale nella notifica telematica (ad esempio mancata produzione del messaggio originale) determina la nullità della notifica (sanabile) ma non l’inesistenza dell’atto. In sintesi, il ricorso va notificato tramite PEC con documento in PDF firmato, e va raccolta tutta la prova (incluse ricevute e messaggio PEC) per il successivo deposito.
  • Deposito telematico presso il giudice tributario: contestualmente (o subito dopo la notifica), si accede al portale PTT e si compie l’upload degli atti a ruolo. In pratica, dopo il login si crea una nuova “Iscrizione a ruolo”: si indica il tribunale competente (in base all’atto impugnato), il tipo di giudizio, i dati delle parti, i riferimenti della notifica svolta e si allega il ricorso firmato. Il portale richiede anche la prova del pagamento del contributo unificato tributario (ad esempio tramite modello F24 PA telematico o altra modalità PagoPA). Una volta caricati tutti i file e i dati, il sistema rilascia la Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR), che certifica data/ora del deposito telematico e attribuisce il numero di ruolo al procedimento. In questo modo il ricorrente si costituisce formalmente in giudizio “ex lege”. Dopo il deposito non è necessario inviare nulla di cartaceo: il fascicolo è ora elettronico. Se il ricorso non viene depositato entro i termini di legge, è dichiarato inammissibile.

I principali requisiti formali per il deposito telematico sono i seguenti:

  • Ricorso principale: deve essere un file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b (formato di conservazione non modificabile). Non sono ammessi elementi attivi (es. macro, campi interattivi, script) o firmatari multipli; il contenuto deve essere “nativo” o generato con software dedicati. Il documento va sottoscritto con firma digitale (il file finale sarà nome.pdf.p7m). L’assenza di firma digitale rende il ricorso nullo e inammissibile (Cass. 14338/2017).
  • Procura alle liti: se il ricorso è sottoscritto dall’avvocato, occorre allegare la procura speciale (o la copia autenticata se cartacea) con cui il cliente ha conferito il mandato, anch’essa in formato PDF/A e firmata (digitale o con attestazione di conformità). Dal 2024 si specifica che la procura su separato file informatico depositato con il ricorso fa massa con quest’ultimo.
  • Documenti allegati: si possono inserire documenti di parte e di prova (e-mail, tabelle, documenti amministrativi, copia di avvisi) in formati consentiti (PDF, TIFF, JPEG o altri formati immagine standard). Fino al 2022 era richiesto che anche gli allegati fossero firmati digitalmente, ma dal D.M. 21/4/2023 essi possono essere non firmati: il sistema genera una “nota di deposito documenti” che ne attesta l’avvenuto caricamento. Comunque tutti i file caricati non devono superare i limiti di dimensione (di norma ogni allegato max 10 MB e non più di 50 file per deposito). È buona pratica nominare i file in modo chiaro (es. “Pagamento_F24.pdf”) e inserire nella busta telematica la dichiarazione di conformità alle regole tecniche che il sistema richiede.
  • Pagamento del contributo unificato: prima di completare il deposito il portale richiede la conferma di versamento del contributo tributario dovuto. Il versamento si effettua tramite PagoPA (ad es. F24 PA online). Tipicamente si predispone l’F24 indicando “Contributo unificato Commissioni Tributarie” e si inserisce il file di attestazione di pagamento nel deposito telematico. La ricevuta PagoPA è parte integrante del deposito: senza di essa il sistema non accetta il ricorso.

In sintesi, il ricorso tributario telematico si presenta depositando sul portale SIGIT il file PDF/A firmato, completo degli allegati scansionati (o generati) e delle ricevute di pagamento. Il portale, una volta completato, rilascia un numero di ruolo e consente di comporre un fascicolo digitale consultabile da tutte le parti. Le parti devono quindi vigilare su eventuali comunicazioni sulla propria casella PEC e accedere periodicamente al portale per verificare depositi di controdeduzioni o convocazioni di udienza.

Svolgimento del giudizio di primo grado

Dopo il deposito del ricorso il giudizio prosegue nei modi tradizionali, ma con scambi interamente digitali:

  • Ricezione del controricorso (eventuale) e memorie difensive: l’amministrazione resistente (o altro ente) notifica il proprio controricorso via PEC al contribuente e lo deposita telematicamente; analogamente il ricorrente può depositare memorie e documenti istruttori successivamente alla costituzione. Ogni deposito produce una ricevuta di accettazione dal SIGIT.
  • Convocazione all’udienza: il giudice fissa l’udienza con decreto telematico, trasmesso via portale. L’interessato viene informato tramite PEC (alla mail registrata) della data di udienza. Le udienze di PTT si svolgono in camera di consiglio (salvo richiesta di udienza pubblica) e possono essere anche da remoto. Prima dell’udienza le parti possono depositare ulteriori memorie difensive o scritti integrativi. A udienza tenutasi (in presenza o in remoto), il collegio giunge a decisione.
  • Sentenza: il tribunale tributario redige la sentenza in formato elettronico, la firma digitalmente e la deposita telematicamente. Dal 2024 l’obbligo di firma digitale rende la sentenza nulla se non firmata. Entro 30 giorni dalla decisione (termine ordinario stabilito dalla legge), il dispositivo viene depositato e le motivazioni entro 90 giorni (queste tempistiche possono variare con il nuovo codice). La sentenza viene notificata alle parti sempre via PEC (il domicilio digitale indicato) ed è pubblicata nel fascicolo telematico.

In ogni fase le comunicazioni tra le parti e dalla segreteria avvengono tramite PEC. In particolare, ricevute le comunicazioni del portale, le parti possono consultare i documenti direttamente nel SIGIT o in alternativa nelle proprie caselle PEC. È responsabilità del debitore/difensore consultare tempestivamente le PEC di notificazione degli atti giudiziari e scaricare i documenti depositati. Se manca la regolare notifica di un atto (e non è sanata per tempo), l’atto si considera inesistente (Cass. 14916/2016) e potrebbe far decadere termini.

Appello e Cassazione

Il processo tributario ammette l’appello avverso le sentenze di primo grado, secondo i consueti meccanismi (termine breve di 60 giorni dalla notifica, con deposito telematico del ricorso in appello). Anche l’appello si svolge integralmente in modalità telematica tramite il portale S.I.Gi.T. Si applichino le stesse regole tecniche: notificare l’atto d’appello via PEC all’altra parte, depositarlo su SIGIT con allegati e versamento del contributo. Un’innovazione legislativa recente è l’art. 25-bis, comma 5-bis del Codice tributario: non è richiesto ridisporre atti già depositati in precedenza. In pratica, se in primo grado il contribuente ha già depositato un certo documento (es. copia dell’avviso di accertamento, perizia tecnica, ecc.), non serve caricarlo di nuovo in appello: il fascicolo telematico dell’appello conterrà automaticamente anche gli atti del primo grado. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che le parti, in appello, non sono tenute a ripetere gli allegati già acquisiti telematicamente, purché non vi siano ragioni di incertezza sul contenuto. Durante l’appello, come nel primo grado, le parti possono anche chiedere provvedimenti interlocutori o convocare consulenti tecnici del giudice. La sentenza d’appello viene depositata telematicamente e notificata via PEC. A questo punto ha luogo la fase conclusiva del giudizio.

Il ricorso per Cassazione si presenta invece alla Corte Suprema (Sezione tributaria) e segue anch’esso modalità telematiche. Dal 1° gennaio 2023, per effetto del D.Lgs. 149/2022, è obbligatorio il processo telematico anche in Cassazione. Anche qui il ricorso viene notificato via PEC al controricorrente e depositato telematicamente. La Corte di Cassazione richiede il deposito non solo del ricorso e delle note di iscrizione a ruolo, ma anche della prova della notifica: se la sentenza impugnata è stata notificata via PEC, l’avvocato deve allegare nella busta telematica (insieme al ricorso) la relazione di notifica in formato elettronico (.eml o .msg) che contiene il messaggio PEC originale. La mancata produzione di questa relata di notifica fa dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione (Cass. ord. 14790/2024). Una volta ammesso il ricorso, il procedimento di legittimità prosegue secondo le regole ordinarie della Corte, con discussione e decisione (che viene depositata in formato elettronico, firmata digitalmente).

Nota: in tutti i gradi (primo, secondo e cassazione) può essere esercitata la conciliazione giudiziale secondo le nuove norme (ad es. D.Lgs. 220/2023 ha esteso l’istituto anche ai casi già pendenti in Cassazione).

Tabelle riepilogative

Fase/AttoAzione (PTT)Scadenze/Note
Ricorso tributarioNotificare via PEC all’ente (allegando ricorso firmato) e depositare telematicamente su SIGIT il ricorso con allegati.Termine di proposizione: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art.21 D.Lgs.546/92). Termine per deposito telematico di ricorso: coincide con il ricorso stesso.
Controdeduzioni (1° gr.)L’ente resistente invia via PEC memorie difensive e documenti, depositati telematicamente su SIGIT.Termini ordinari stabiliti dal giudice o legge, di norma entro 30 giorni dall’udienza o del decreto di fissazione.
AppelloNotificare via PEC la sentenza o i motivi di appello (a seconda dei casi) e depositare telematicamente il ricorso per appello con allegati e ricevuta F24.Termine: 60 giorni dalla notifica della sentenza di 1° grado. Anche per l’appello il deposito avviene tramite SIGIT. Se vi sono nuovi difensori, depositare anche le procure necessarie (digitalmente).
Memorie d’appelloIl ricorrente (ora appellante) deposita memorie e documenti tramite SIGIT.Termini fissati dal giudice o legge (solitamente entro 20 giorni prima dell’udienza).
Deposito ulteriori attiLe parti depositano memorie integrative, istanze istruttorie, nuove prove (se ammesse) tramite SIGIT.Termini variabili (giudice fissa udienza e ulteriori depositi fino a 7 gg prima).
Udienza collegialeDiscussione (anche da remoto) in commissione tributaria.L’udienza è in camera di consiglio (salvo richiesta pubblica), eventuali termini istruttori ordinati in udienza.
SentenzaIl collegio deposita la sentenza telematica (con motivazioni). La segreteria notifica la sentenza con PEC.Deposito del dispositivo entro 30 gg da udienza (salvo deroghe), motivazioni entro 90 gg. La notifica digitale perfeziona la comunicazione alle parti.
Notifiche e comunicazioniTutte le comunicazioni ufficiali (udienza, sentenze, ordinanze) avvengono tramite PEC ed entrano nel fascicolo elettronico.Il domicilio digitale delle parti è la PEC dichiarata in atto. Il difensore deve segnalare variazioni di PEC in corso di causa.
Firmati / FormatiAtto principale (ricorso) in PDF/A firmato (.pdf.p7m). Allegati in formato non modificabile (PDF, TIFF, JPG) – dal 2023 non serve più firmarli.Procura speciale in PDF/A firmata (digitale o autocertificazione). Ricevute PEC: file .eml/.msg originali (depositare le ricevute complete).

Simulazioni pratiche

Per chiarire la procedura, esaminiamo alcuni esempi:

  • Simulazione 1 – Ricorso contro avviso di accertamento: Mario Rossi riceve in data 1 giugno 2025 un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Scadeva il 60° giorno (prendendo in considerazione sospensione estiva) il 30 luglio 2025. Entro tale termine Rossi incarica il suo avvocato di redigere il ricorso. L’avvocato compila il ricorso in formato PDF/A, allega la procura firmata dal cliente e i documenti utili (calcoli, ricevute). Firma digitalmente il PDF (per es. crea ricorso_MRossi.pdf.p7m). Poiché ha già una PEC dell’Agenzia (reperita sull’IPA), invia una e-mail PEC con allegato il ricorso firmato all’indirizzo dell’ufficio competente. Riceve le ricevute di accettazione/consegna e conserva il file .eml del messaggio PEC inviato. Subito dopo apre il portale SIGIT, sceglie “Deposito telematico – Nuovo ricorso”, inserisce i dati (CT competente: CTP Roma 1, atto: avviso 10 maggio 2025, ruolo provvisorio, ecc.), allega il file ricorso_MRossi.pdf.p7m e gli ulteriori allegati (ad es. copia scansionata dell’avviso, una tabella Excel salvata in PDF). Genera e paga online l’F24 PA per il contributo unificato (indica i codici del tributo e paga tramite home banking). Nel portale carica la ricevuta telematica di pagamento. Alla fine il sistema gli restituisce la Nota di Iscrizione a Ruolo con il numero di fascicolo e la data/ora del deposito. Il ricorso è ora in giudizio: da quel momento tutte le comunicazioni arriveranno via PEC. Se l’Agenzia delle Entrate volesse presentare controdeduzioni, dovrà fare lo stesso procedimento (PEC + deposito SIGIT) entro il termine fissato dal giudice. Il fascicolo telematico di Rossi è consultabile sul portale in ogni momento.
  • Simulazione 2 – Ricorso contro cartella esattoriale: Anna Bianchi viene notificata il 1 aprile 2025 di una cartella di pagamento della Riscossione (ruolo 2018). Poiché la cartella vale come atto impositivo ai fini dell’art. 21 (D.Lgs. 546/92), il termine per ricorrere in tribunale tributario è di 60 giorni dalla notifica, ossia il 31 maggio 2025. Prima di quella data, Anna incarica un consulente tributarista. Il consulente redige telematicamente il ricorso in formato PDF/A, allegando la documentazione (es. la delibera comunale alla base della cartella). L’avvocato di Anna fa quindi la notifica via PEC alla Cassa Depositi e Prestiti – Riscossione, allegando il ricorso firmato. Contemporaneamente deposita il ricorso per via telematica presso la CTP competente (sede di Milano, ad esempio) tramite SIGIT, pagando il contributo unificato. Dopo qualche settimana viene fissata l’udienza: le comunicazioni del giudice arrivano via PEC e sono consultabili sul portale. Al giudizio, Anna potrà chiedere (sempre via deposito telematico) l’esibizione di ulteriori documenti che ritiene probanti o la convocazione di consulenti tecnici. La sentenza finale sarà depositata e notificata digitalmente.
  • Simulazione 3 – Ricorso contro ingiunzione tributaria: Il Comune di Torino notifica a Marco Rossi un’ingiunzione di pagamento (cosiddetta “ingiunzione fiscale”) il 10 gennaio 2025. Il provvedimento ingiuntivo è impugnabile davanti al Tribunale tributario entro 60 giorni dalla notifica. Anche in questo caso Marco coinvolge un avvocato. L’avvocato prepara il ricorso tributario, lo firma digitalmente e lo notifica via PEC al Comune. Contemporaneamente effettua il deposito telematico presso la CTP competente, allegando la relata della notifica dell’ingiunzione e versando il contributo unificato. Se il procedimento arriva in udienza, la difesa di Marco potrà presentare eccezioni, e il giudice emetterà sentenza telematica. L’esito viene notificato via PEC.

In tutti gli scenari, notiamo che l’iter di deposito è lo stesso: notifica via PEC del ricorso introduttivo e contestuale deposito telematico con firma digitale. Le differenze dipendono dal tipo di atto impugnato (avviso, cartella, ingiunzione), ma i termini di 60 giorni sono comuni a tutti gli atti impositivi e di riscossione. Inoltre, dal 2024 il fascicolo telematico è “statico”: atti già depositati non si ripresentano nei gradi successivi. Ad esempio, se in primo grado è stato depositato il dettaglio di accertamento o altro documento, non serve ripeterlo in appello.

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Che differenza c’è tra processo tributario tradizionale e telematico?
    R: Nel PTT tutte le operazioni sono digitali: dalle notifiche con PEC ai depositi degli atti tramite portale. Non si usano più carta né raccomandate cartacee per presentare ricorso. Gli atti iscritti in ruolo formano un fascicolo informatico consultabile sul Sistema Informativo Giustizia Tributaria. Il PTT riduce i tempi (comunicazioni istantanee via web) e i costi di stampa/spedizione. Tuttavia richiede familiarità con PEC, firma digitale, e la piattaforma telematica (SIGIT). Normativamente, il passaggio al PTT è stato graduale: oggi è la regola generale.
  • D: Chi può depositare telematicamente?
    R: Tutte le parti private (contribuenti, imprese, professionisti) che propongono un ricorso tributario. Devono dotarsi di PEC e firma digitale. Anche le autorità (Agenzia Entrate, Riscossione, Comuni, ecc.) depositano via SIGIT. I difensori che assistono in giudizio tributario devono essere abilitati al patrocinio (in pratica, avvocati iscritti all’albo) e registrati al portale. In sostanza, chiunque partecipa al contenzioso tributariale deve usare il PTT.
  • D: Cosa succede se l’indirizzo PEC del difensore cambia durante il giudizio?
    R: La Cassazione ricorda che il difensore deve comunicare tempestivamente la variazione di PEC alle altre parti e alla segreteria. In difetto, la giustizia tributaria non è tenuta a rintracciare il nuovo indirizzo né a notificare un nuovo invito. Pertanto è fondamentale aggiornare subito ogni cambiamento di recapito digitale.
  • D: Quali file devo conservare per le notifiche via PEC?
    R: Conservi sempre il messaggio originale ricevuto (file .eml o .msg) e le ricevute PEC per ogni notifica. Quando deposita il ricorso (o altri atti) in PTT, deve allegare proprio il file della PEC ricevuta con il relativo atto introduttivo. Questo vale sia per il ricorso introduttivo che per le notifiche tra parti (es. controricorso). Il deposito di queste prove in originale elettronico è ormai indispensabile (Cass. 16189/2023).
  • D: Posso depositare allegati non firmati?
    R: Sì. Grazie all’aggiornamento del 2023, il sistema PTT accetta allegati come PDF, TIFF, JPG anche senza firma digitale. Il portale genererà automaticamente una nota di deposito che attesta il contenuto. Rimane comunque obbligatoria la firma digitale sul corpo del ricorso.
  • D: E se dimentico di firmare un documento o commetto un errore di forma?
    R: La riforma del 2023 ammorbidisce le conseguenze degli errori formali. Le violazioni delle norme tecniche telematiche (per esempio assenza di firma sugli allegati, formati non conformi, ecc.) non producono automaticamente nullità dell’atto depositato. Il giudice può ordinare la regolarizzazione entro un termine perentorio. Ciò non vale per la mancata firma digitale del ricorso principale o di un provvedimento giudiziario: queste nullità sono invece insanabili. In pratica, il giudice tributario tende a far prevalere il contenuto sostanziale e a far sanare i difetti formali se possibile (ad es. Cass. 2937/2025 ha affermato che durante la fase sperimentale PTT le inosservanze formali, come notifiche cartacee anziché telematiche, non impedivano di per sé l’esito favorevole se non vi era pregiudizio). Oggi però bisogna prestare attenzione alla forma digitale e seguire scrupolosamente le regole tecniche.
  • D: Cosa devo fare se il portale SIGIT è temporaneamente indisponibile?
    R: Situazioni di indisponibilità sono rare. In questi casi l’utente può inviare una segnalazione al servizio di assistenza (DF.utenzeEsterne@finanze.it) e tentare nuovamente l’operazione in un secondo momento. In caso di emergenza, si può depositare l’atto cartaceo presso la commissione tributaria (o inviarlo per raccomandata) e poi subito regolarizzare telematicamente entro il termine eventualmente concesso dal giudice. Le disposizioni vigenti prevedono infatti che un difetto temporaneo non provochi la perdita del diritto, purché la regolarizzazione avvenga entro il termine stabilito dal giudice.
  • D: Come pago il contributo unificato nel PTT?
    R: Il pagamento del contributo avviene mediante gli strumenti di PagoPA. L’F24 PA (già telematico) è ormai integrato nel portale SIGIT: quando si effettua l’iscrizione a ruolo, il sistema mostra l’importo da pagare e può generare automaticamente l’F24 digitale da presentare tramite home banking. Dopo il versamento si carica la ricevuta (o il PDF generato dal portale) al momento del deposito. Se si ignora questo passaggio, il portale non completerà l’iscrizione e il ricorso non sarà registrato.
  • D: Quali documenti non vanno più depositati nei gradi successivi?
    R: Da gennaio 2024, per effetto del nuovo art. 25-bis, co.5-bis, del Codice tributario, non è più richiesto ricaricare nel fascicolo documenti già depositati nei gradi precedenti. Pertanto, ad esempio, se si presenta un appello, non serve ricaricare gli allegati già depositati col ricorso di primo grado (come l’avviso di accertamento o certificazioni contabili). Il giudice territoriale troverà tutto ciò nel fascicolo telematico ereditato. A sua volta, in Cassazione non si ripresentano gli atti depositati in primo e secondo grado. Questo semplifica enormemente il lavoro, poiché evita ridondanze. L’eccezione è per atti estranei al giudizio precedente (per es. se nel frattempo si acquisiscono nuove prove, esse vanno depositate come nuovi allegati).
  • D: È obbligatoria la firma digitale del giudice?
    R: Sì. Il nuovo art. 17-ter c.4 del Codice tributario stabilisce che tutti i provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti) devono essere sottoscritti digitalmente. La mancata firma del giudice su un provvedimento comporta la nullità di quel provvedimento. Lo stesso vale per le firme dei cancellieri sulle comunicazioni ufficiali se richiesto dalle regole tecniche. Questo sottolinea l’importanza del passaggio digitale anche per il magistrato.
  • D: Che succede in Cassazione se non allego la notifica PEC?
    R: La Corte Suprema richiede espressamente che sia depositata la relata di notifica digitale insieme al ricorso. In altre parole, se la sentenza impugnata è stata notificata via PEC, l’avvocato deve allegare nella busta telematica il file .eml (o .msg) del messaggio PEC con le ricevute. In caso contrario, l’appello per Cassazione è dichiarato improcedibile (Cass. ord. 14790/2024). Pertanto, è essenziale conservare sempre il file originale di ogni PEC ricevuta e caricarlo correttamente.
  • D: Dove trovo modulistica ed esempi di deposito?
    R: Il portale della Giustizia Tributaria offre guide operative e modulistica. Nella sezione “Servizi” si trovano istruzioni per la registrazione al SIGIT, video-tutorial e fac-simili di atti. Inoltre il Manuale Utente del PTT, scaricabile online, spiega passo dopo passo come fare il deposito (creazione busta telematica, compilazione moduli, prova di pagamento, ecc.). Infine, è possibile consultare la rassegna di sentenze e avvisi sul sito ufficiale del Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF) che spesso pubblica orientamenti e risposte a FAQ.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa primaria: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario, aggiornato); D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (nuovo Codice del processo tributario); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (introduzione del processo telematico in Cassazione).
  • Regolamenti e decreti attuativi: D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 (disciplinante l’uso di strumenti informatici nel processo tributario); D.M. 4 agosto 2015 (specifiche tecniche PTT); D.M. 21 aprile 2023 (aggiornamento delle specifiche tecniche PTT). Normativa CAD (D.Lgs. 82/2005) e regole AgID (DPCM 3 dicembre 2013) sono richiamate per i formati e le firme digitali.
  • Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib., ord. 2937/2025 (sulle regole tecniche PTT e sui pregiudizi da violazioni di forma); Cass. civ. sez. trib., ord. 16189/2023 (sulla prova della notifica PEC); Cass. civ. sez. trib., sent. 14338/2017 (nullità per mancata firma digitale del ricorso); Cass. civ. sez. trib., ord. 14790/2024 (improcedibilità del ricorso per Cassazione senza relata di notifica PEC); Cass. civ. sez. trib., ord. 3005/2024 (sulle modalità di deposito in appello).

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Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale e vuoi sapere come si svolge il processo tributario telematico (PTT)?
Ti stai chiedendo quali sono i passaggi, i vantaggi e le regole per presentare un ricorso in modalità digitale?

Dal 1° luglio 2019 il processo tributario telematico è diventato obbligatorio: tutti gli atti di ricorso e difesa davanti alle Corti di Giustizia Tributaria devono essere depositati online, tramite il portale SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria).

👉 Questo significa che i contribuenti e i loro difensori devono utilizzare strumenti telematici per gestire il contenzioso fiscale, senza più ricorrere alla carta.


⚖️ Cosa si può fare con il processo tributario telematico

  • Depositare ricorsi e atti difensivi in formato digitale;
  • Notificare gli atti alle controparti tramite PEC;
  • Consultare fascicoli e documenti del processo in tempo reale;
  • Seguire lo stato del procedimento senza recarsi fisicamente in tribunale;
  • Partecipare all’udienza da remoto nei casi previsti.

📌 Come funziona passo dopo passo

  1. Iscrizione al PTT: avvocato o difensore abilitato si registra sul portale SIGIT.
  2. Redazione del ricorso: l’atto deve essere firmato digitalmente e corredato da tutti i documenti allegati.
  3. Notifica via PEC: il ricorso viene notificato all’Agenzia delle Entrate o all’ente impositore tramite posta elettronica certificata.
  4. Deposito telematico: il ricorso notificato viene caricato sul portale entro 30 giorni dalla notifica.
  5. Gestione del fascicolo online: tutte le successive memorie, repliche e provvedimenti del giudice vengono caricati sul sistema.
  6. Udienza: può svolgersi in presenza o in videoconferenza, a seconda della prassi della Corte.

🔍 Vantaggi e criticità

Vantaggi:

  • Maggiore velocità e tracciabilità delle comunicazioni;
  • Possibilità di seguire il procedimento a distanza;
  • Riduzione dei costi di notifica e deposito.

Criticità:

  • Necessità di competenze tecniche e strumenti digitali (firma elettronica, PEC, accesso SIGIT);
  • Rischio di errori formali che possono compromettere la validità del ricorso;
  • Complessità normativa che richiede assistenza specializzata.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Predispone il ricorso telematico con tutti i requisiti richiesti;
  • 📌 Cura la notifica e il deposito sul portale SIGIT nei termini previsti;
  • ✍️ Redige memorie difensive e repliche da depositare nel fascicolo telematico;
  • ⚖️ Ti rappresenta nelle udienze davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in videoconferenza;
  • 🔁 Gestisce l’intero contenzioso online, riducendo tempi e rischi di errori procedurali.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato specializzato in contenzioso tributario telematico;
  • ✔️ Esperto nell’uso del portale SIGIT e nelle notifiche via PEC;
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Il processo tributario telematico ha rivoluzionato il modo di gestire i ricorsi fiscali: tutto avviene online, con tempi più rapidi ma anche con regole più rigide.
Con un’assistenza legale esperta puoi affrontare il contenzioso tributario in modo sicuro, rispettando ogni adempimento e aumentando le possibilità di successo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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