Hai ricevuto un avviso di accertamento perché non hai dichiarato redditi prodotti all’estero e ora ti trovi di fronte a un debito fiscale molto elevato? In questi casi, oltre alle imposte recuperate, l’Agenzia delle Entrate applica interessi e sanzioni che possono far crescere notevolmente l’importo dovuto. Spesso il contribuente non riesce a pagare tutto in un’unica soluzione e si chiede se sia possibile rateizzare il debito.
Quando nasce il debito da redditi esteri
– Se non hai dichiarato redditi da locazione di immobili situati all’estero
– Se non hai indicato dividendi, interessi o plusvalenze derivanti da investimenti fuori dall’Italia
– Se non hai compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale dei conti o patrimoni detenuti all’estero
– Se le autorità fiscali estere, tramite lo scambio automatico di informazioni, hanno comunicato dati che non coincidono con quanto dichiarato in Italia
Cosa rischi con un avviso di accertamento su redditi esteri
– Recupero delle imposte non versate in Italia
– Sanzioni dal 3% al 15% sugli importi non monitorati (più elevate se i fondi sono in Paesi non collaborativi)
– Interessi di mora che aumentano progressivamente il debito fiscale
– Contestazione di reati tributari nei casi più gravi
– Azioni esecutive come pignoramenti e ipoteche se non si provvede al pagamento
La possibilità di rateizzare il debito
Il contribuente ha la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate, evitando così di dover pagare tutto in un’unica soluzione. La rateizzazione può avvenire:
– In fase di accertamento con adesione, concordando con l’ufficio l’importo da pagare e il numero delle rate
– In fase di avviso bonario o cartella di pagamento, chiedendo direttamente la dilazione all’Agenzia o all’Agenzia Entrate-Riscossione
– Con piani che possono arrivare fino a 72 rate mensili, in base all’entità del debito e alla capacità di rimborso del contribuente
– Con possibilità, in alcuni casi, di rinegoziare il piano in caso di difficoltà nel pagamento
Come difendersi e ridurre il debito
– Verificare se i redditi contestati sono già stati tassati all’estero e chiedere l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
– Dimostrare la provenienza lecita delle somme e contestare eventuali errori o duplicazioni
– Negoziare con l’Agenzia delle Entrate un accertamento con adesione che permetta di ridurre sanzioni e interessi
– Attivare la rateizzazione per diluire l’impatto economico sul proprio bilancio familiare o aziendale
– Impugnare l’accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se le pretese fiscali risultano infondate
Cosa puoi ottenere con una strategia corretta
– Una riduzione significativa dell’importo complessivo da pagare
– L’accesso a un piano di rateizzazione sostenibile
– La sospensione di eventuali procedure esecutive in corso
– La protezione del patrimonio familiare e personale
– La possibilità di saldare il debito senza compromettere definitivamente la stabilità finanziaria
⚠️ Attenzione: la rateizzazione non è automatica, ma va richiesta nei tempi e con le modalità previste dalla legge. Inoltre, in caso di mancato pagamento di una rata, l’intero debito può tornare immediatamente esigibile.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e difesa tributaria – ti spiega come affrontare un accertamento su redditi esteri e come ottenere la rateizzazione del debito.
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Introduzione
Domanda: Cos’è un “accertamento su redditi esteri” e come incide sul debito tributario?
Risposta: Un accertamento su redditi esteri è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta redditi prodotti all’estero da contribuenti residenti in Italia che non li hanno dichiarati correttamente. Dal punto di vista tributario, l’IRPEF italiana tassa tutti i redditi mondiali dei residenti (art. 51 TUIR), per cui redditi esteri omessi determinano un debito tributario in Italia. Sull’importo così accertato si applicano le sanzioni (fino al 240%-480% del tributo dovuto per omessa dichiarazione) e gli interessi (ad es. al tasso legale o stabilito dalla legge) previsti dal D.P.R. 602/1973 e altre norme. In pratica, il contribuente viene informato di dover versare tributi, sanzioni e interessi sugli importi non dichiarati.
Domanda: Quali strumenti di tutela ha il contribuente debitorе?
Risposta: Il debitore può innanzitutto verificare la regolarità dell’atto. Prima di tutto può ricorrere alle procedure di autotutela (es. revoca o annullamento d’ufficio se sussistono vizi nell’atto). Può inoltre impugnare l’atto in Commissione Tributaria (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella), oppure – se è un invito al contraddittorio o proposta di accertamento con adesione – può valutare di definire consensualmente la pretesa. Dal 2023 è prevista anche la definizione agevolata delle controversie tributarie (Legge di Bilancio 2023) che, pagando una percentuale ridotta del tributo, consente di estinguere controversie pendenti. In ogni caso, finché il debito non è estinto, il contribuente può chiedere la rateizzazione. Va osservato che la richiesta di rateazione non equivale ad acquiescenza al debito né preclude la possibilità di contestare l’“an debeatur” (l’effettiva esistenza del debito), come ha chiarito la Cassazione: la mera richiesta e ottenimento della dilazione “non costituisce manifestazione di acquiescenza” al pagamento. Solo se decorrono i termini per impugnare senza azione sarebbe pacifico l’accettazione del debito.
Domanda: Che cosa significa “rateizzare” il debito tributario?
Risposta: Rateizzare significa ottenere il pagamento dilazionato (in più rate) del debito tributario complessivo (capitale + sanzioni + interessi). In pratica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) – su richiesta del contribuente – concede una dilazione di pagamento secondo piani di ammortamento prestabiliti. Finché è in corso il piano di rateizzazione, il contribuente versa una prima rata (o unica soluzione) e le rate successive, agli scadenze concordate. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione: attualmente il tasso è fisso al 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. 602/1973). Il piano di rateazione deve essere chiesto prima che il debito diventi inesigibile (p.es. prima che scada la prescrizione) e, una volta accordato, è vincolante finché non si decada (cfr. Domande seguenti).
Domanda: Chi può ottenere la rateizzazione e in quali casi?
Risposta: Può chiedere la rateizzazione qualsiasi contribuente che dichiari una temporanea difficoltà economico-finanziaria; non si richiede il versamento di cauzioni. Secondo il D.P.R. 602/1973 (art. 19) – novellato dal D.Lgs. 110/2024 – la dilazione è concessa “su semplice richiesta” per somme iscritte a ruolo fino a €120.000 (per importo complessivo della richiesta). Se il debito totale supera €120.000, il contribuente non può ottenere la rateizzazione “semplice”, salvo che non documenti la difficoltà. In quest’ultimo caso (art. 19, comma 1.1), anche importi superiori possono essere rateizzati purché il contribuente fornisca documentazione di oggettiva difficoltà: in tal caso il piano può arrivare fino a 120 rate mensili indipendentemente dall’importo. In sostanza, senza documentazione il piano ha limiti progressivi (max 84 rate per richieste 2025-26, 96 per 2027-28, 108 da 2029 in poi); con documentazione il contribuente riesce quasi sempre a ottenere il massimo di 120 rate.
Rata richiesta nel | Debito ≤ €120k (semplice) | Debito ≤ €120k (con doc.) | Debito > €120k (con doc.) |
---|---|---|---|
2025–2026 | fino a 84 rate | fino a 120 rate | fino a 120 rate |
2027–2028 | fino a 96 rate | fino a 120 rate | fino a 120 rate |
dal 2029 | fino a 108 rate | fino a 120 rate | fino a 120 rate |
(Tabella 1 – Massimo numero di rate mensili in base alla data di richiesta e alla documentazione fornita, secondo il D.Lgs. 110/2024.)
Domanda: Quali interessi e sanzioni si applicano nel piano di rateizzazione?
Risposta: Nel calcolo del debito da rateizzare sono comprese l’imposta (IRPEF), le eventuali sanzioni (art. 13 D.Lgs. 471/97, fino al 240%-480% per omessa dichiarazione, ridotte in caso di definizione con adesione o ravvedimento) e gli interessi dovuti fino al momento della rateizzazione. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi di dilazione fissi al 4,5% annuo. Se la prima rata viene versata oltre i 60 giorni dalla notifica (termine ordinario), maturano anche gli interessi di mora giornalieri sulle somme non versate. Tuttavia, una volta concesso il piano, solo sul capitale rateizzato si calcolano gli interessi del 4,5%, mentre sanzioni e interessi pregressi già iscritti a ruolo restano fermi. Non esistono penali ulteriori per la dilazione, ma in caso di mancato versamento la normativa prevede la decadenza dal piano (vedi Domanda successiva).
Domanda: Come si presenta la domanda di rateizzazione in pratica?
Risposta: L’istanza di rateizzazione si può presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (quest’ultima gestisce i ruoli fiscali) attraverso il servizio online “Rateizza Adesso” (area riservata del contribuente/Fisconline). Da gennaio 2025 sono disponibili anche moduli ufficiali da inviare via PEC o raccomandata (in base alle nuove disposizioni sul piano di rateazione) insieme alla documentazione richiesta. L’istanza deve indicare il piano desiderato (numero di rate e motivazione della difficoltà). Occorre allegare la ricevuta di pagamento della prima rata (o della prima metà in alcuni casi particolari) entro 30 giorni dall’atto di approvazione del piano. È importante inoltrare la richiesta prima che il debito cada in prescrizione; anzi, la stessa domanda interrompe i termini di prescrizione del tributo. Infatti, secondo giurisprudenza recente (Cass. ord. 27504/2024) la dilazione “interrompe la prescrizione” del debito, come qualunque atto riconoscitivo.
Domanda: Cosa succede se non rispetto il piano di rateizzazione?
Risposta: L’art. 15‑ter del DPR 602/1973, novellato dal D.Lgs. 159/2015, stabilisce che il mancato pagamento di una rata comporta “la decadenza dal beneficio della rateazione”. Ciò significa che, se non si versa una rata nei termini (o se non la si versa per più del “lieve inadempimento” – cioè entro 7 giorni o con meno del 3% di importo mancante), il piano è annullato: i residui importi (capitale, sanzioni e interessi) sono iscritti a ruolo nuovamente per intero, con le sanzioni piene. In pratica si perde la dilazione e scattano nuovamente sanzioni piene e interessi di mora sull’intero debito residuo. Viceversa, se si pagano tutte le rate, il debito viene estinto. La normativa prevede comunque una “tolleranza” per il c.d. lieve inadempimento (es. ritardo ≤ 7 giorni o differenza ≤ 3%) senza decadenza.
Domanda: Richiedere la rateizzazione comporta rinunciare ad altri rimedi?
Risposta: No. Come ricordato, la richiesta di rateizzazione non implica rinuncia alcuna ai diritti del contribuente. Si può quindi contemporaneamente contestare l’accertamento in sede di appello tributario o usufruire della definizione agevolata delle liti. Anche in caso di accordo in adesione all’accertamento (art. 5-ter D.Lgs. 218/97), si può concordare di pagare dilazionando l’importo pattuito: la definizione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma o della prima rata, senza precludere il diritto di proporre opposizione alla successiva cartella. In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che la dilazione non estingue il rapporto tributario né preclude ricorsi (fermi i termini di impugnazione).
Domanda: Quali sono gli effetti pratici? (Esempio di calcolo)
Risposta: Consideriamo un esempio semplificato: un contribuente ha un debito complessivo di € 140.000 (imposta e sanzioni) da pagare. Se gli viene concessa la rateizzazione in 120 rate mensili al tasso di interesse del 4,5%, la rata mensile è circa € 1.445. Per i primi 12 mesi egli pagherà in tutto ~€ 17.338, di cui ~€ 5.945 di interessi, lasciando un debito residuo di ~€ 128.607 dopo il primo anno. Confrontiamo questo con un piano più breve (60 rate): la rata sarebbe circa € 2.604, e nei primi 12 mesi si pagherebbero ~€ 31.252, di cui ~€ 5.661 di interessi. In pratica, con il piano più lungo si alleggerisce molto l’impegno mensile (da ~€2600 a ~€1445), pur pagando complessivamente più interessi sul lungo termine. La tabella seguente mostra l’andamento del piano negli anni:
Anno | Interessi cum. pagati (120 rate) | Debito residuo (120 rate) | Interessi cum. pagati (60 rate) | Debito residuo (60 rate) |
---|---|---|---|---|
1° anno | € 5.945 | € 128.607 | € 5.661 | € 114.409 |
2° anno | € 11.378 | € 116.701 | € 10.170 | € 87.667 |
3° anno | € 16.275 | € 104.260 | € 13.476 | € 59.721 |
4° anno | € 20.612 | € 91.258 | € 15.524 | € 30.518 |
5° anno | € 24.364 | € 77.672 | € 16.258 | € 0 |
(Tabella 2 – Esempio di piano di ammortamento per un debito da € 140.000, confrontando rateizzazione in 120 mesi vs 60 mesi. I dati sono approssimati, con tasso dilazione 4,5%.)
In sintesi, sì: un debito da accertamento su redditi esteri può essere rateizzato con le regole generali del Codice della Riscossione. Occorre però valutare bene tempi e termini di impugnazione, e seguire tutte le regole (prima rata puntuale, onorare il piano) per non perdere il beneficio. In caso di difficoltà, la dilazione consente di evitare l’immediata esecuzione (pignoramento) dei beni, ma non elimina il debito di base (che resta dovuto).
Fonti normative italiane: Principali disposizioni del TUIR e del Codice della Riscossione (D.P.R. 29/9/1973 n.602, artt. 19-21 e succ.); D.Lgs. n.159/2015 (Codice della Riscossione novellato); D.Lgs. n.218/1997 (disciplinante l’accertamento con adesione); Leggi di bilancio recenti (in materia di definizione agevolata delle liti); statuto del contribuente (L. 212/2000); Codice Civile e Decreto Legislativo 13/2023 (prescrizione).
Fonti giurisprudenziali italiane: Corte di Cassazione, Sez. V trib. ord., 14 apr. 2023 n. 10094 (rateizzazione non equivale ad acquiescenza); Corte di Cassazione, Sez. V, 7 feb. 2017 n. 3347 (cfr. cit. in); Corte di Cassazione, ord. 23 ott. 2024 n. 27504 (rateizzazione interrompe prescrizione); pronunce delle Commissioni tributarie provinciali e regionali su termine di pagamento e piani di dilazione. Le norme citate e le sentenze più recenti sono reperibili su siti istituzionali (Gazzetta Ufficiale, Agenzia Entrate-Riscossione, Corte Suprema di Cassazione) e banche dati giuridiche ufficiali.
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Ti stai chiedendo se sia possibile rateizzare il debito tributario per alleggerire l’impatto economico?
La risposta è sì: in molti casi l’ordinamento consente di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamenti, comprese quelle derivanti da redditi esteri non dichiarati.
Tuttavia, occorre distinguere:
- Durante il contraddittorio o adesione: è possibile concordare il pagamento in più rate direttamente con l’Agenzia delle Entrate.
- Dopo la cartella di pagamento: la richiesta di rateizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con regole precise su importo, numero massimo di rate e condizioni di decadenza.
👉 La rateizzazione non cancella il debito, ma consente di gestirlo nel tempo ed evitare azioni esecutive immediate (pignoramenti, fermi, ipoteche).
📌 Cosa devi sapere sulla rateizzazione
- Importo del debito: sotto certe soglie si può chiedere la rateizzazione senza dover dimostrare difficoltà economica.
- Numero massimo di rate: varia da 72 a 120 mensilità a seconda dell’importo e della documentazione fornita.
- Decadenza: il mancato pagamento di un certo numero di rate comporta la perdita del beneficio e la ripresa immediata delle procedure di riscossione.
- Compatibilità con contenzioso: in alcuni casi puoi chiedere la sospensione del pagamento in attesa dell’esito del ricorso.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Valuta l’accertamento e calcola il debito effettivo su redditi esteri.
- 📌 Verifica la possibilità di ridurre sanzioni e interessi prima di attivare la rateizzazione.
- ✍️ Predispone l’istanza di rateizzazione nel modo corretto, evitando motivi di rigetto.
- ⚖️ Ti assiste nel contraddittorio con Agenzia Entrate o Agenzia Entrate-Riscossione.
- 🔁 Esamina soluzioni alternative, come definizioni agevolate o regolarizzazioni, per ridurre l’impatto economico complessivo.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Esperto in fiscalità internazionale e accertamenti su redditi esteri.
- ✔️ Specializzato in contenzioso tributario e piani di definizione del debito.
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un debito derivante da accertamento su redditi esteri può essere rateizzato, ma la procedura richiede attenzione a termini, documenti e condizioni.
Con una strategia legale mirata puoi ridurre i rischi, ottenere un piano di pagamento sostenibile e difendere il tuo patrimonio.
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