Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per crediti d’imposta inesistenti?
Il Fisco può disconoscere crediti utilizzati in compensazione se ritiene che siano stati creati senza titolo, non spettanti o frutto di operazioni inesistenti. In questi casi, oltre al recupero delle imposte, possono arrivare pesanti sanzioni e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali. Difendersi con gli strumenti del contenzioso tributario è fondamentale.
Cosa significa credito d’imposta inesistente
– È il credito utilizzato in dichiarazione o in compensazione ma privo di reale fondamento
– Non deriva da un pagamento o da una spesa effettivamente sostenuta
– Può riguardare bonus fiscali, agevolazioni o crediti IVA inesistenti
– Viene trattato dal Fisco come più grave rispetto al credito semplicemente “non spettante”
Quando scattano le contestazioni
– Se il credito non trova riscontro in documenti contabili e fiscali
– In caso di compensazioni con F24 basate su crediti mai maturati
– Quando vengono utilizzati bonus o agevolazioni senza rispettare i requisiti di legge
– Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che ci sia una frode o un abuso del diritto
Cosa rischia il contribuente
– Recupero integrale delle imposte indebitamente compensate
– Sanzioni dal 100% al 200% del credito inesistente utilizzato
– Denunce penali per indebita compensazione se superate determinate soglie
– Sequestri e confische fino alla concorrenza del credito contestato
– Pignoramenti e ipoteche come conseguenza delle cartelle esattoriali
Come difendersi nel contenzioso tributario
– Dimostrare con documenti e prove la reale esistenza del credito utilizzato
– Contestare la qualificazione del credito come “inesistente” se invece è solo “non spettante” (sanzioni più leggere)
– Eccepire errori formali, vizi di notifica o decadenza dei termini dell’accertamento
– Richiamare norme e circolari interpretative che riconoscono il diritto al credito
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto
– Valutare definizioni agevolate o ravvedimento se la posizione è difficilmente difendibile
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riqualificazione del credito come “non spettante” anziché “inesistente”, con riduzione delle sanzioni
– La sospensione delle procedure esecutive e cautelari
– La tutela del patrimonio personale e aziendale
– La possibilità di chiudere la posizione pagando solo quanto realmente dovuto
Attenzione: la contestazione di crediti inesistenti è una delle più pesanti in ambito tributario. Tuttavia, non sempre le pretese dell’Agenzia delle Entrate sono fondate: molte si basano su presunzioni o interpretazioni arbitrarie.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa in materia di crediti d’imposta – ti spiega come affrontare un’accusa di utilizzo di crediti inesistenti e quali strategie adottare.
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Introduzione
La sospensione cautelare dell’atto impugnato è uno strumento processuale fondamentale che consente al destinatario di un provvedimento (il debitore o, comunque, la parte che subisce gli effetti dell’atto) di ottenere, in via provvisoria, il blocco degli effetti esecutivi di tale atto durante la pendenza di un ricorso. In altre parole, quando si impugna un atto (ad esempio un avviso di accertamento tributario, una cartella esattoriale, un’ordinanza amministrativa sfavorevole, una sentenza civile di condanna, ecc.), si può chiedere al giudice competente di sospenderne temporaneamente l’efficacia fino alla decisione di merito sul ricorso. Questo rimedio cautelare mira a evitare che il ricorrente subisca nell’immediato un pregiudizio grave e irreparabile mentre attende l’esito definitivo della causa. Dal punto di vista pratico e del debitore, la sospensione cautelare è spesso l’unica via per prevenire effetti potenzialmente devastanti (come l’esecuzione forzata di una somma ingente, la perdita di un bene o la chiusura di un’attività) prima che il giudice abbia potuto accertare la legittimità dell’atto impugnato.
Principi generali. La sospensione cautelare si fonda sui noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il fumus boni iuris indica la plausibilità giuridica delle ragioni del ricorrente, ossia un primo giudizio sommario sulla fondatezza del ricorso (il provvedimento impugnato deve apparire illegittimo o erroneo, in base ad un esame preliminare). Il periculum in mora consiste invece nel rischio concreto di un danno grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe nell’intervallo di tempo necessario a ottenere una decisione definitiva. Tali presupposti vanno valutati congiuntamente dalla magistratura, bilanciando da un lato l’interesse del ricorrente a evitare il pregiudizio immediato e dall’altro l’interesse pubblico o del controinteressato all’esecuzione dell’atto. In alcuni procedimenti (come vedremo, ad esempio nell’appello civile dopo la riforma 2022-2023) la legge prevede che i due requisiti siano considerati in via alternativa, nel senso che può bastare la chiara sussistenza di uno dei due per ottenere la sospensione. Più spesso, però, i giudici adottano un approccio combinato: maggiore è la probabilità di vittoria nel merito (fumus), minore può essere la soglia di gravità del danno richiesta, e viceversa (“criterio dei vasi comunicanti” riconosciuto dalla giurisprudenza). Ad ogni modo, il danno prospettato deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico, e di regola non meramente patrimoniale se questo è rimediabile: ad esempio, l’esborso di una somma di denaro non è considerato di per sé un danno irreparabile se il pagamento non compromette la sopravvivenza economica del ricorrente e se esiste la possibilità di restituzione.
Ambiti di applicazione. La tutela cautelare sospensiva è prevista in vari rami del processo italiano: (a) nel processo tributario, dove il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto fiscale impugnato dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni Tributarie); (b) nel processo amministrativo, dove chi ricorre al TAR contro un provvedimento amministrativo può ottenere la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento; (c) nel processo civile ordinario, in cui il soccombente che impugna una sentenza può chiedere di sospendere l’esecutività della sentenza stessa, oppure il debitore esecutato può ottenere la sospensione di una procedura esecutiva in corso. Pur perseguendo finalità simili, le procedure e le condizioni variano in ciascun ambito, secondo le norme specifiche applicabili e tenendo conto della natura dell’atto da sospendere (un atto amministrativo, un accertamento tributario, una decisione giudiziaria, ecc.). Nei paragrafi che seguono esamineremo dettagliatamente il funzionamento della sospensione cautelare dell’atto impugnato nei suddetti contesti, con particolare attenzione alle novità normative aggiornate a luglio 2025 e con un taglio pratico dal punto di vista del debitore (contribuente, privato o imprenditore) che richiede la sospensione. Verranno inoltre fornite tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti.
Sospensione cautelare nel processo tributario (giustizia tributaria)
Nel processo tributario (ricorsi contro atti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia Entrate-Riscossione/ex Equitalia, degli enti locali per tributi, etc.), l’atto impugnato non è automaticamente sospeso dalla presentazione del ricorso. Ciò significa che, in mancanza di provvedimenti, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere alla riscossione coattiva delle somme pretese, salvo i limiti previsti dalla legge (come quelli sull’importo riscuotibile in pendenza di giudizio, v. oltre). Pertanto, il contribuente che ricorre deve attivarsi per ottenere una sospensione giudiziale rivolgendosi alla stessa Corte di giustizia tributaria (di primo grado o di appello) adita con il ricorso.
Normativa di riferimento e ambito della sospensione
La disciplina base è contenuta nell’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Codice del processo tributario), dedicato appunto alla “Sospensione dell’atto impugnato”. Esso prevede che il contribuente ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Corte di giustizia tributaria (di primo grado) la sospensione dell’esecuzione di tale atto. La richiesta va formulata con istanza motivata, presentata contestualmente al ricorso oppure con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria (sempre nel rispetto dei termini di costituzione previsti per il ricorso). In pratica, dunque, la domanda cautelare può essere inserita nel ricorso introduttivo stesso oppure proposta subito dopo con un atto ad hoc, purché entro i termini processuali iniziali.
Gli atti la cui efficacia può essere sospesa sono tutti quelli impugnabili nel processo tributario: tipicamente avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, provvedimenti di iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, rifiuti di rimborso, ecc. Anche l’irrogazione di sanzioni tributarie rientra, così come ogni altro provvedimento impositivo o afferente tributi che sia oggetto di impugnazione. La sospensione cautelare, se concessa, blocca temporaneamente l’efficacia esecutiva dell’atto, impedendo all’ente impositore e al concessionario della riscossione di procedere o proseguire con azioni esecutive basate su di esso (pignoramenti, fermi, ipoteche, ecc.). Ha effetto “espansivo” anche su eventuali atti consequenziali: ad esempio, la sospensione di un avviso di accertamento si estende alla cartella esattoriale già emessa in sua esecuzione, rendendo inefficaci gli atti dipendenti dal provvedimento sospeso. Si noti che la sospensione non elimina né annulla l’atto: ne sospende soltanto l’esecuzione, nell’attesa che la controversia sia decisa nel merito.
Procedura e termini (prima istanza)
Una volta depositata l’istanza di sospensione, il Presidente della sezione della Corte tributaria fissa con decreto la trattazione in camera di consiglio. Le recenti riforme hanno velocizzato questo procedimento: attualmente la normativa dispone che l’udienza di discussione dell’istanza cautelare debba tenersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Si tratta di un termine di massima (non perentorio, ma “acceleratorio”), volto a garantire tempestività alla tutela cautelare. Inoltre è stato ridotto a 5 giorni liberi (anziché 10) il termine minimo di preavviso alle parti tra la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza e la data dell’udienza stessa. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può addirittura concedere una sospensione provvisoria monocratica con decreto motivato inaudita altera parte, valida fino alla pronuncia del collegio. Questa misura d’urgenza (introdotta nel 2015) consente di intervenire immediatamente quando, ad esempio, un’azione esecutiva (pignoramento, vendita all’asta, ecc.) è imminente e non c’è tempo per attendere il collegio. Dopo il decreto monocratico, la questione va comunque sottoposta al collegio per la decisione camerale entro breve termine.
All’udienza camerale (non pubblica) il collegio tributario sente le parti che si presentano e decide sommariamente, senza formalità istruttorie complesse. La decisione viene assunta con ordinanza motivata, pronunciata immediatamente al termine della camera di consiglio. La legge prevede che il dispositivo dell’ordinanza cautelare sia comunicato alle parti presenti in udienza. In altre parole, il contribuente (o il suo difensore) normalmente conoscerà l’esito della sua istanza di sospensione già al termine dell’udienza (salvo prassi locali di comunicazione via PEC il giorno stesso o successivo).
L’ordinanza cautelare può avere esito di accoglimento (sospensione totale o parziale dell’atto) oppure di rigetto (nessuna sospensione). In entrambi i casi deve essere motivata, cioè indicare sinteticamente le ragioni in fatto e in diritto della decisione, con riferimento ai requisiti di fumus e periculum. In presenza dei presupposti, il collegio può anche concedere una sospensione parziale (ad esempio limitata a una parte delle somme dovute) oppure subordinata a condizioni. Ad esempio, è espressamente prevista la possibilità di subordinare la sospensione alla prestazione di una garanzia da parte del ricorrente, tipicamente una fideiussione bancaria o assicurativa per l’importo dovuto. Questa facoltà viene utilizzata dal giudice quando ritiene opportuno tutelare l’Erario nel caso in cui il ricorso venga poi respinto: il contribuente ottiene il beneficio della sospensione, ma deve offrire una garanzia a favore dell’ente impositore (nei limiti dell’art. 69, comma 2, d.lgs. 546/92). Va segnalato che la Legge 130/2022 ha introdotto un’esenzione dalla garanzia per i ricorrenti dotati di “bollino di affidabilità fiscale” elevato: i contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) con punteggio di almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta disponibili non devono prestare garanzia per ottenere la sospensiva. Restano invece esclusi da questa agevolazione gli altri, e in ogni caso il giudice può discrezionalmente decidere di non richiedere alcuna garanzia se non necessaria.
L’ordinanza collegiale che decide sulla sospensione copre l’intero periodo fino alla sentenza di primo grado. La legge originariamente prevedeva un termine massimo di 180 giorni entro cui decidere l’istanza (art. 47, co.5-bis, d.lgs. 546/92) e, implicitamente, decorso inutilmente il quale la domanda si considerava respinta. Tale meccanismo però è stato abrogato nel 2022, eliminando così la “decadenza” automatica della sospensiva in caso di inerzia: oggi, se per qualsiasi ragione l’ordinanza non interviene entro tempi brevi, l’istanza rimane pendente e il giudice dovrà comunque provvedere, senza effetti automatici sfavorevoli al contribuente. Inoltre, se la sospensione viene concessa, il processo di merito riceve una sorta di corsia preferenziale: l’art. 47, co.6, stabilisce che la causa principale debba essere fissata per la trattazione entro 90 giorni dall’ordinanza cautelare. Anche questo non è un termine perentorio ma un forte auspicio di priorità, per evitare che il contribuente rimanga troppo a lungo in una condizione di incertezza (e il provvedimento fiscale “congelato” troppo a lungo). Importante, comunque, è chiarire che l’eventuale violazione di tale termine di 90 giorni non fa venir meno la sospensione già concessa. La sospensiva infatti resta efficace sino alla pronuncia della sentenza di merito, a prescindere dal tempo trascorso (salvo revoca espressa). Quando viene pubblicata la sentenza di primo grado, essa sostituisce l’ordinanza cautelare: gli effetti della sospensione cessano automaticamente alla data di pubblicazione della sentenza, senza bisogno di una specifica dichiarazione del giudice.
È prevista la possibilità di revoca o modifica del provvedimento cautelare, su istanza di parte, in caso di mutamento delle circostanze. Ciò significa che, se dopo la concessione della sospensione emergono fatti nuovi (ad esempio il contribuente ottiene una dilazione di pagamento, oppure sopravvengono sentenze favorevoli su casi analoghi, ecc.), ciascuna parte può chiedere al collegio di riesaminare l’ordinanza alla luce dei nuovi elementi. In genere, la revoca si applica soprattutto alle ordinanze di accoglimento (sospensione): se le condizioni di pericolo vengono meno, l’ente impositore può chiedere di far riprendere efficacia all’atto revocando la sospensione. Invece, nell’ipotesi di rigetto iniziale della sospensiva, la parte ricorrente può riproporre la richiesta solo se sopraggiungono circostanze significative non valutate prima (altrimenti il principio del ne bis in idem impedisce di reiterare indefinitamente la stessa istanza già respinta).
Impugnazione delle ordinanze cautelari e riforme 2023-2024
Un punto delicato, oggetto di recentissima riforma, riguarda la impugnabilità dell’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Fino al 2023, la legge qualificava espressamente tali ordinanze come “non impugnabili” (art. 47, co.4, vecchio testo). In pratica, la decisione del collegio di primo grado sulla sospensione era definitiva: né il contribuente né l’ente impositore potevano appellarla, dovendosi rassegnare all’esito fino alla sentenza finale (restava tutt’al più la possibilità di riproporre la domanda in appello a certe condizioni, come discusso oltre). Questa preclusione è stata superata con il d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 (attuativo della delega della L.130/2022), in vigore dal 4 gennaio 2024. Oggi l’art. 47, come modificato, non qualifica più l’ordinanza come inappellabile. Al contrario, introduce un articolato regime di impugnazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, che varia a seconda del tipo di giudice che l’ha emessa:
- Se l’ordinanza cautelare è stata pronunciata dal collegio (nei casi ordinari, sopra il valore di €5.000), essa è impugnabile direttamente davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (cioè la Corte d’appello tributaria competente). Il ricorso in appello cautelare va proposto entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di primo grado. Il procedimento davanti al giudice di appello si svolge in camera di consiglio secondo regole analoghe a quelle viste per il primo grado (applicazione “per quanto compatibile” dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 47). La Corte di secondo grado deciderà quindi se confermare, riformare o annullare l’ordinanza cautelare di primo grado. La decisione assunta in sede di reclamo non è ulteriormente impugnabile (non è cioè prevista un’ulteriore istanza di terzo grado sulla cautela).
- Se l’ordinanza cautelare di primo grado è stata emessa, invece, dal giudice monocratico (figura prevista dall’art. 4-bis d.lgs. 546/92 per le controversie di valore fino a €5.000, escluse quelle di valore indeterminabile), allora il mezzo di impugnazione è il reclamo al collegio della stessa Corte tributaria di primo grado. In sostanza, nelle liti minori ove decide un giudice singolo, chi è insoddisfatto dell’ordinanza cautelare (il contribuente o l’ente) può chiedere il riesame al tribunale tributario in composizione collegiale, sempre entro 15 giorni dalla comunicazione. Il reclamo si propone mediante atto notificato alle controparti costituite e poi depositato (entro ulteriori 15 giorni dall’ultima notifica, per analogia con l’art. 28 del d.lgs. 546/92). Segue un procedimento camerale avanti al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile sul reclamo.
Riepilogando, dopo la riforma 2023/24, il sistema cautelare tributario consente sempre un doppio grado di tutela: la decisione cautelare di primo grado può essere rivista da un giudice superiore (collegio di primo grado se la prima decisione era monocratica, oppure corte di secondo grado se la prima decisione era collegiale). Ciò parifica in buona parte la situazione a quella del processo amministrativo, dove l’appello cautelare al Consiglio di Stato era già ammesso, e aumenta le garanzie per entrambe le parti. Da notare che tale impugnazione è aperta sia in caso di rigetto che in caso di accoglimento della sospensiva. Dunque, ad esempio, se la Corte di primo grado nega la sospensione, il contribuente ha ora la chance di chiedere entro 15 giorni alla Corte regionale di ribaltare l’esito (evitando così di subire immediatamente la riscossione forzata); viceversa, se la sospensione viene concessa a favore del contribuente, l’ente creditore (Agenzia Entrate o riscossione) può proporre reclamo per farla revocare dal giudice superiore. L’unico limite è che, come detto, la pronuncia cautelare del giudice di appello (secondo grado) resta non impugnabile. Quindi il secondo grado è l’ultimo: non è ammesso un ricorso per Cassazione sulle ordinanze di sospensione (manca un provvedimento ulteriore, trattandosi di misure interinali prive di decisorietà sul merito).
Infine, è bene precisare che la possibilità di impugnare l’ordinanza cautelare si applica ai ricorsi tributari notificati dal 5 gennaio 2024 in avanti. Per le cause cautelari già pendenti o decise in precedenza resta applicabile la vecchia disciplina (ordinanza inappellabile, salvo gli strumenti previsti nel giudizio di appello di merito di cui diremo sotto).
Effetti durante e post sospensione, interessi e spese
Durante il periodo in cui l’atto è sospeso giudizialmente, il provvedimento fiscale perde temporaneamente efficacia esecutiva. Ad esempio, se era stata emessa una cartella di pagamento, questa non potrà essere eseguita (né potranno essere avviati pignoramenti) fino alla scadenza della sospensione. Se, nelle more, fossero già stati avviati atti esecutivi (pignoramenti, fermi) basati sull’atto poi sospeso, tali atti divengono inefficaci in virtù della sospensione retrostante. Tuttavia, la sospensione non incide sulla debenza del tributo in sé: non annulla l’obbligo, ma lo congela in attesa del giudizio. Pertanto, gli importi contestati maturano interessi nel frattempo. In particolare, il legislatore ha previsto che durante la sospensione cautelare si applichino gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. Si tratta in concreto del tasso di interesse legale sui tributi sospesi in via amministrativa (generalmente un tasso ridotto rispetto agli interessi moratori pieni). Questo meccanismo evita che il tempo guadagnato dal contribuente con la sospensiva si traduca in un aggravio di interessi moratori: gli interessi sì decorrono, ma in misura contenuta (al momento, intorno al 3-4% annuo) e non quelli più alti da ritardata riscossione. Se poi il contribuente vincerà la causa, nulla dovrà; se invece perderà, dovrà versare il tributo con i relativi interessi maturati durante la sospensione.
Quando la controversia di merito viene definita con sentenza, la sospensione cautelare cessa automaticamente e l’ordinanza viene assorbita dalla decisione finale. Non occorre un provvedimento che “revochi” la sospensione: è la stessa sentenza, una volta pubblicata, a far riprendere efficacia all’atto impugnato se il ricorso è respinto (oppure a eliminarlo definitivamente se il ricorso è accolto). L’unico strascico dell’ordinanza cautelare che può sopravvivere anche dopo la sentenza riguarda le spese processuali della fase cautelare. Infatti, per legge, il collegio tributario che decide sull’istanza sospensiva deve provvedere anche sulle spese legali di tale fase. Di solito, l’ordinanza cautelare contiene una statuizione sulle spese (ad esempio, “spese al definitivo” oppure una liquidazione immediata se la richiesta era temeraria). Ebbene, questa pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza di merito, salvo che il giudice di merito disponga diversamente. Ciò significa che se, ad esempio, il contribuente ottiene la sospensiva e l’ordinanza pone le spese cautelari a carico dell’ente, ma poi il contribuente perde nel merito, la sentenza potrebbe confermare o meno quella condanna alle spese della fase cautelare. In difetto di specifica statuizione nella sentenza, vale quanto deciso nell’ordinanza.
Sospensione in appello e in Cassazione (giudizi di impugnazione tributari)
La fase cautelare non si esaurisce al primo grado. Anche nei successivi gradi di giudizio tributario è prevista la possibilità di ottenere misure sospensive, sebbene con regole in parte diverse. Occorre distinguere:
- Sospensione in appello (art. 52 d.lgs. 546/1992). Quando una delle parti impugna la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, può chiedere a quest’ultima di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata. L’art. 52, comma 2, prevede infatti che l’appellante (sia esso contribuente o ente impositore) possa chiedere la sospensione totale o parziale dell’esecutività della sentenza di primo grado, “se sussistono gravi e fondati motivi”. Questa formulazione – “gravi e fondati motivi” – è sostanzialmente analoga al requisito del fumus boni iuris, sottintendendo una prognosi favorevole sull’appello. Va sottolineato che la riforma del 2023 ha eliminato una previgente facoltà speciale riservata al contribuente: prima, l’appellante contribuente poteva chiedere anche la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (ossia dell’originario atto fiscale) qualora l’immediata riscossione gli causasse un danno grave e irreparabile, pur se mancavano i “gravi e fondati motivi” sull’esito dell’appello. In passato, quindi, vi era una doppia via (sospensione della sentenza basata sul fumus e sospensione dell’atto basata sul solo periculum) a seconda della situazione dell’appellante. Dal 2024 questa distinzione è stata abolita, unificando la tutela cautelare in appello: si può sospendere solo la sentenza, per tutti gli appellanti, e solo se l’impugnazione appare fondata (fumus). Il danno grave e irreparabile come requisito autonomo non è più previsto per nuove cause d’appello iniziate dopo il 5 gennaio 2024. La procedura in appello è disciplinata dai commi da 3 a 6 dell’art. 52. Essa è stata anch’essa velocizzata: il Presidente della Corte di secondo grado deve fissare l’udienza cautelare non oltre 30 giorni dalla richiesta e con preavviso di almeno 5 giorni liberi (novità 2023 che uniforma i termini dell’appello a quelli del primo grado). Anche qui, in caso di estrema urgenza, il Presidente può subito sospendere provvisoriamente l’esecutività della sentenza impugnata con decreto motivato (sospensione provvisoria), valida fino alla camera di consiglio collegiale. Il collegio d’appello deciderà quindi con ordinanza motivata. Importante: l’ordinanza cautelare della Corte di secondo grado non è impugnabile ulteriormente. Questo segna la differenza principale rispetto al primo grado: in appello, la sospensiva ha un grado unico (non essendoci un “terzo grado” se non la Cassazione, che però non valuta i fatti). Resta sempre possibile la revoca/modifica per mutamento circostanze (art. 47 co.8 applicato anche all’appello) e la regola che la sospensione eventualmente concessa vincola anche gli atti consequenziali e impone priorità alla trattazione del merito (anche in appello vige ora il divieto di trattazione congiunta cautelare-merito, introdotto nel 2023 con un nuovo comma 6-bis dell’art. 52). Un aspetto particolare: anche in appello la sospensione può essere subordinata a garanzia fideiussoria, e in tale sede la disciplina non esclude la garanzia per chi ha il bollino di affidabilità (quella esenzione vale solo nel primo grado). Inoltre, continua ad applicarsi la regola sugli interessi: pure nel periodo di sospensione in appello, sulle somme contestate maturano interessi al tasso della sospensione amministrativa. Dal punto di vista degli effetti, l’ordinanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado evita (o interrompe) che l’ente creditore esiga le somme stabilite in sentenza. Qui entra in gioco l’art. 68 d.lgs. 546/92 (ancora vigente fino al 2025), che prevede la riscossione parziale in pendenza di giudizio. In particolare, dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, l’Agenzia può riscuotere subito 2/3 delle imposte accertate (o l’intero importo se la sentenza ha confermato un ammontare inferiore o uguale a 2/3 del tributo originariamente contestato). Il residuo viene sospeso fino all’esito finale. Se però il contribuente ottiene dall’appellante giudice una sospensione dell’esecutività della sentenza, anche quel 2/3 non è dovuto immediatamente. Va segnalato che è stata prevista l’abrogazione di queste regole di riscossione frazionata (art. 68) a partire dal 1° gennaio 2026, ma al luglio 2025 sono ancora in vigore. Quindi, attualmente, senza sospensiva d’appello, il contribuente che ha perso deve versare fino ai due terzi; con la sospensiva, può attendere l’esito dell’appello senza esborsi ulteriori.
- Sospensione in Cassazione (art. 62-bis d.lgs. 546/1992). Anche nel caso di ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, esiste una tutela cautelare. In linea con il processo civile, l’art. 62-bis (introdotto nel 2015) stabilisce che è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per Cassazione. Tuttavia, poiché la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, competente solo sulle questioni di diritto e priva di poteri istruttori di merito, la richiesta va rivolta allo stesso giudice che ha emesso la sentenza gravata, cioè alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giudice a quo). Questo corrisponde esattamente alla regola civile dell’art. 373 c.p.c.: il giudice d’appello mantiene il potere di sospendere la propria sentenza se pende ricorso in Cassazione, dato che la Cassazione non può farsi carico direttamente della valutazione cautelare di merito. I presupposti, qui, erano articolati in modo simile all’appello: fino al 2023 il contribuente poteva chiedere la sospensione dell’atto per danno grave e irreparabile, in alternativa alla sospensione della sentenza per fumus. Dal 2024, come per l’appello, è stata soppressa la previsione speciale per il contribuente, uniformando il regime per chiunque ricorra in Cassazione. Ma attenzione: l’art. 62-bis, comma 1, a differenza dell’art. 52, richiede espressamente il “danno grave e irreparabile” quale presupposto. Quindi, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado, occorre dimostrare un periculum in mora elevato (rischio di pregiudizio irreversibile), a prescindere dalla valutazione di fumus (che comunque deve essere sommariamente positiva: la giurisprudenza tende a richiedere che il ricorso non sia pretestuoso, ma il fulcro è sul danno). Questa differenza di formulazione – fumus predominante in appello, periculum in Cassazione – è spiegata dal fatto che in Cassazione si tende a concedere sospensioni solo in casi eccezionali ove l’esecuzione comporterebbe conseguenze non riparabili, dato che la sentenza impugnata proviene già da due gradi di giudizio di merito. In pratica, l’applicazione è restrittiva: ad esempio, se la somma da pagare è ingente e minaccia la continuità aziendale del contribuente, la Corte d’appello (giudice a quo) potrebbe sospendere la sua sentenza in attesa del verdetto di legittimità; se invece si tratta di importi recuperabili o situazioni non irreversibili, di regola la sospensione non viene concessa. La procedura su istanza di sospensione in Cassazione è simile a quella in appello: il Presidente della Corte di secondo grado fissa la camera di consiglio in tempi brevi, può provvedere d’urgenza, e il collegio decide con ordinanza non impugnabile. Anche qui valgono gli interessi durante la sospensione e il divieto di far coincidere udienza cautelare e merito (per analogia, benché in Cassazione il merito non esista; in realtà la Corte di appello a quo non può emettere sentenza di merito in questa fase, limitandosi alla cautela).
In conclusione, la tutela cautelare tributaria oggi copre ogni grado di giudizio: primo, appello e legittimità. L’art. 47, comma 1, d.lgs. 546/92, come modificato, è divenuto norma di principio generale che consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto in ogni fase. La recente riforma ha rafforzato le garanzie del contribuente, ma anche dell’ente impositore, introducendo rimedi impugnatori nuovi e uniformando per molti versi il sistema a quello civilistico/amministrativo. Resta però una peculiarità: il contribuente, dal 2024, non può più contare sul solo “danno irreparabile” come base per una sospensione in assenza di fumus nei giudizi di impugnazione (appello e Cassazione), mentre nel processo civile, come vedremo, questa possibilità sussiste. Ciò richiede ai difensori una attenta valutazione: nel valutare se chiedere una sospensione, ad esempio in appello, occorre avere argomenti di merito solidi (manifestata fondatezza dell’appello) per sperare nell’accoglimento, altrimenti l’istanza verrà respinta per mancanza di fumus anche se il danno è serio.
Sospensione amministrativa della riscossione (strumenti extra-giudiziali)
Dal punto di vista del debitore-contribuente, oltre alla sospensione “giudiziale” appena trattata, vi sono strumenti di sospensione amministrativa della riscossione, azionabili al di fuori (o parallelamente) del processo. È importante conoscerli poiché possono offrire un sollievo immediato in attesa della decisione del giudice.
- Istanza di sospensione all’ente creditore. L’art. 39 del DPR 602/1973 prevede che gli enti creditori possano, a determinate condizioni, sospendere in via amministrativa la riscossione di tributi o sanzioni in contestazione. In pratica, il contribuente può presentare una richiesta motivata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate (o all’ente locale competente) chiedendo di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato in autotutela. L’ente valuterà la fondatezza della richiesta e, se ritiene probabile l’errore o l’illegittimità dell’atto, oppure ricorrono specifici motivi di interesse generale, può emettere un provvedimento di sospensione amministrativa. Ad esempio, se il contribuente evidenzia un evidente errore di calcolo nell’avviso o un pagamento già effettuato non considerato, l’Agenzia potrebbe sospendere la riscossione in attesa di verifiche. Tuttavia, questa via è discrezionale: non c’è obbligo di legge per l’ufficio di concederla (salvo per alcuni casi particolari di autotutela obbligatoria). Spesso il contribuente allega alla richiesta copia del ricorso presentato al giudice, come elemento di pressione; l’ufficio può tenere conto, ad esempio, se una commissione tributaria in casi analoghi ha sospeso provvedimenti simili.
- Istanza di sospensione all’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). Uno strumento molto utile è previsto dalla Legge n. 228/2012 (art. 1, c.537), chiamato anche “sospensione legale della riscossione”. Si tratta di un’istanza che il debitore iscritto a ruolo può presentare direttamente all’Agente della riscossione (AER) entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto esecutivo. In tale istanza, però, il contribuente deve indicare uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge, che renderebbero l’atto non dovuto. I motivi ammessi sono, ad esempio: prescrizione o decadenza del credito tributario già maturata prima dell’iscrizione a ruolo; un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; una sospensione amministrativa già concessa dall’ente; una sospensione giudiziale già disposta dall’autorità giudiziaria; oppure la prova del pagamento già effettuato prima dell’iscrizione a ruolo. In presenza di uno di questi motivi, il contribuente compila l’istanza (allegando la documentazione probante) e la invia ad Agenzia Entrate-Riscossione. La legge impone che l’Agente di riscossione, ricevuta l’istanza, sospenda immediatamente ogni attività esecutiva collegata a quella cartella/atto. La sospensione scatta per legge non appena l’istanza è presentata in tempo utile e con la motivazione rientrante tra quelle previste. A questo punto, l’Agente trasmette l’istanza all’ente creditore (es. Agenzia Entrate) che ha 60 giorni per rispondere, comunicando se il debito è effettivamente insussistente (in tutto o in parte) oppure no. Se l’ente conferma l’irregolarità (es. riconosce l’errore di persona, l’avvenuto pagamento, ecc.), disporrà lo sgravio del debito. Se l’ente invece ritiene dovuto il tributo, rigetterà l’istanza. Cruciale: se l’ente non risponde affatto entro 220 giorni, la legge stabilisce che il debito contestato si annulla automaticamente e la cartella è cancellata. Ciò conferisce all’istituto una notevole efficacia a tutela del contribuente silente: il mancato riscontro equivale all’accoglimento tacito in favore del debitore. In ogni caso, fino alla risposta dell’ente (o allo scadere dei 220 giorni), la riscossione resta congelata. Questa istanza di sospensione ex lege 228/2012 non è una generica autotutela: è uno strumento mirato, con cause limitate e termini stringenti. Non va confusa con la richiesta di autotutela libera: qui se si sbaglia motivo o si sfora il termine di 60 giorni, l’istanza è inammissibile e non produce effetti. Se invece si hanno i requisiti, è consigliabile utilizzarla, anche parallelamente al ricorso giudiziale, perché offre un immediato beneficio al debitore (sospensione automatica) senza attendere il giudice, e mette pressione all’ente creditore. Ad esempio, un classico utilizzo: il contribuente riceve una cartella “pazza” (magari relativa a un tributo già annullato o prescritto); entro 60 giorni invia istanza a AER indicando il vizio (provvedimento di annullamento già ottenuto, oppure decadenza); la riscossione si ferma subito e se l’ufficio non replica in 220 giorni, la cartella è nulla per sempre. Questo istituto è dunque importante nel “pronto soccorso” del debitore, benché limitato a casi documentabili.
In sintesi, nel contenzioso tributario il debitore ha a disposizione sia rimedi giudiziali (sospensiva in Commissione/Corte) sia rimedi amministrativi (autotutela e sospensione presso ente o Agente). È spesso opportuno attivarli entrambi: ad esempio, presentare contestualmente ricorso in Corte di giustizia tributaria con istanza di sospensione e istanza di sospensione all’Agente della riscossione ex L.228/2012 (se c’è un motivo rientrante nei sei previsti). In tal modo si massimizza la protezione: la riscossione si blocca subito per via amministrativa e in caso di inerzia si risolve definitivamente a favore del contribuente, mentre la Corte tributaria esaminerà più ampiamente la questione di merito e potrà confermare la sospensione con efficacia fino alla sentenza. Naturalmente, se interviene uno sgravio o annullamento amministrativo, il giudizio potrà estinguersi per cessata materia del contendere.
Sospensione cautelare nel processo amministrativo (ricorsi al TAR e Consiglio di Stato)
Passiamo ora al processo amministrativo, ambito in cui la “sospensione dell’atto impugnato” ha tradizionalmente trovato spazio: quando un cittadino o un’impresa impugna un provvedimento amministrativo davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), spesso chiede di sospenderne l’efficacia per evitare effetti irreversibili prima della sentenza. Pensiamo ad atti come: ordinanze di demolizione di un immobile, provvedimenti di revoca o sospensione di licenze e concessioni, esclusioni da gare d’appalto, sanzioni amministrative pecuniarie ingenti, provvedimenti disciplinari verso dipendenti pubblici, e così via. In tutti questi casi, attendere l’esito (che può richiedere mesi o anni) senza tutela interinale potrebbe vanificare la vittoria finale – ubi ius ibi remedium, da qui l’importanza delle misure cautelari.
Presupposti e tipologie di misure cautelari amministrative
La sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato è la misura cautelare tipica nel processo amministrativo. L’art. 55, comma 1, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) stabilisce che il ricorrente che abbia il fondato timore di subire un danno grave e irreparabile durante il tempo occorrente per la decisione di merito può chiedere al giudice “le misure cautelari, compresa la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, che appaiano più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”. Si tratta di una formulazione ampia: il giudice amministrativo può non solo sospendere l’atto (cioè paralizzarne gli effetti), ma anche adottare altre misure atipiche purché provvisorie e strumentali (ad esempio potrebbe ingiungere all’amministrazione di compiere un atto dovuto oppure di astenersi da certi comportamenti). Nella pratica, comunque, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è il rimedio cautelare più richiesto e concesso, perché nella gran parte dei casi il ricorrente vuole semplicemente neutralizzare l’atto sfavorevole fino alla sentenza.
I requisiti per ottenere la sospensiva davanti al TAR sono analoghi a quelli visti: il codice parla di pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora) e la giurisprudenza ha affermato la necessità anche di un fumus boni iuris, sebbene l’art. 55 c.p.a. non lo menzioni espressamente. In realtà, il comma 9 dell’art. 55 impone che l’ordinanza cautelare motivi sia sul pregiudizio allegato sia sui profili che inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. Ciò formalizza l’obbligo per il giudice di valutare entrambe le componenti: da un lato la gravità del danno prospettato (irreversibilità nel periodo del processo), dall’altro la non manifesta infondatezza del ricorso stesso. È prassi consolidata richiedere dunque fumus e periculum anche nel rito amministrativo. Ad esempio, un imprenditore escluso da una gara pubblica dovrà dimostrare: (a) che il suo ricorso contro l’esclusione presenta elementi seri (violazione di legge, errori nella procedura, ecc.) e (b) che senza sospensione subirebbe un danno irreparabile (perdita dell’opportunità contrattuale, danno economico e reputazionale non risarcibile pienamente a posteriori). Se l’appalto venisse aggiudicato e eseguito subito, vincere il ricorso dopo due anni servirebbe a poco, da qui il bisogno della sospensiva.
Un aspetto peculiare del processo amministrativo è che il giudice ha il potere di richiedere al ricorrente una cauzione (garanzia) a presidio di eventuali effetti irreversibili prodotti dalla misura cautelare. L’art. 55, comma 2, prevede che se la sospensione (o altra misura) può produrre effetti difficilmente reversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della cautela a una cauzione. In altre parole, il TAR potrebbe dire: “sospendo l’efficacia dell’atto X, però il ricorrente versi una cauzione di € Y a tutela del controinteressato, nel caso in cui alla fine il ricorso venga respinto”. Questa facoltà è usata in casi particolari – ad es., sospensione di un’aggiudicazione di appalto: per evitare abusi, il TAR potrebbe condizionarla a una cauzione a favore della stazione appaltante o dell’aggiudicatario. Va comunque esclusa la cauzione quando la controversia riguarda diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale (ci mancherebbe chiedere cauzione, ad esempio, per sospendere un rimpatrio di un rifugiato). In pratica le cauzioni in sede TAR sono poco frequenti, ma la norma esiste.
Procedimento: dal ricorso al TAR alla decisione cautelare
La domanda cautelare di regola si propone con il ricorso introduttivo depositato (ossia già nella fase iniziale) oppure con ricorso separato successivo, notificato alle parti resistenti. Nel modulo standard di ricorso al TAR spesso si include una sezione dedicata alla richiesta di sospensiva. È bene ricordare che il solo ricorso non sospende nulla (diversamente dal processo penale, per dire, qui l’impugnazione non ha effetto sospensivo automatico). Quindi occorre espressamente richiederlo.
Una particolarità del rito amministrativo è l’onere della fissazione dell’udienza di merito. L’art. 55, comma 4, stabilisce che la domanda cautelare è improcedibile finché non sia stata depositata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito (a meno che la causa non sia soggetta a fissazione d’ufficio, come nei riti abbreviati). In pratica, il ricorrente deve dimostrare di voler andare avanti col giudizio di merito, non solo ottenere la sospensiva per poi lasciar languire il ricorso. Questo si traduce nel deposito di un’istanza di fissazione contestuale al ricorso o successiva. La ratio è evitare che la sospensione cautelare diventi un fine in sé prolungato, senza mai arrivare a sentenza.
Una volta che il ricorso è notificato e depositato con istanza cautelare, scattano i termini per la camera di consiglio: il TAR deve fissare la trattazione non prima di 20 giorni dall’ultima notificazione e non prima di 10 giorni dal deposito del ricorso. Dunque, in genere la prima camera utile sarà circa dopo un mese dalla notifica. Le parti resistenti possono costituirsi e depositare memorie fino a 2 giorni liberi prima dell’udienza, il che rende il procedimento molto celere e in gran parte documentale (spesso si discute il “fascicolo” con memorie sintetiche). In udienza, che si svolge in forma semplificata e abbreviata, gli avvocati possono svolgere un breve intervento orale se lo chiedono, ma tutto avviene in tempi ristretti.
Il collegio (di regola composto da 3 magistrati TAR) emette quindi un’ordinanza cautelare. Possibili esiti: accoglimento (sospensione dell’atto, eventualmente con altre disposizioni), rigetto (niente sospensione), oppure una terza via specifica: la cosiddetta ordinanza “interlocutoria-fissazione merito” ai sensi dell’art. 55, comma 10. Quest’ultima avviene quando il TAR ritiene che le esigenze del ricorrente possano essere meglio tutelate non con una sospensione immediata, ma anticipando la decisione di merito. In tal caso, il TAR non concede la sospensiva ma, con ordinanza collegiale, fissa direttamente la data dell’udienza di merito ravvicinata (magari entro poche settimane o mesi). È una soluzione che bilancia gli interessi: niente sospensione nel frattempo, però si accorcia l’attesa per la sentenza. Spesso la formula usata è: “Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere satisfatte con la sollecita definizione del merito, fissa l’udienza pubblica del…”. In tal modo, ad esempio, se c’è una gara in corso, il TAR può scegliere di decidere direttamente sul ricorso prima che la gara si concluda, anziché sospenderla. Anche il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, può fare lo stesso: se riforma un’ordinanza TAR e ritiene che occorra decidere presto il merito, può trasmettere al TAR ordine di fissare a breve l’udienza di merito.
L’ordinanza cautelare del TAR deve indicare sinteticamente i motivi della decisione (perché c’è o non c’è fumus/periculum). Se accoglie, in genere “sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato” fino alla decisione di merito (o altra data) e di prassi fissa già la data dell’udienza di merito (come da art. 55, co.11, introdotto per coordinare cautelare e merito). Se il TAR dimentica di fissarla, sarà il Consiglio di Stato eventualmente a imporre tale fissazione se conferma la cautela. Se rigetta, di solito indica che il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza, oppure che il pregiudizio non è irreparabile o è compensato da interessi pubblici prevalenti. Ad esempio: “Considerato che, ad un primo esame, il provvedimento impugnato non appare affetto dai vizi denunciati (difetto di fumus) e che comunque non risulta un pregiudizio irreparabile a fronte dell’interesse pubblico in gioco, respinge l’istanza cautelare”. In ogni caso, l’ordinanza deve dar conto del pregiudizio dedotto e dei profili di fondatezza sommaria del ricorso.
È importante evidenziare che l’ordinanza cautelare del TAR non definisce il giudizio: è un provvedimento temporaneo e provvisorio, privo di giudicato. Se concede la sospensione, l’atto amministrativo rimane “congelato” fino alla sentenza (o fino a revoca). Se la nega, l’atto resta efficace e può essere eseguito. In entrambi i casi, però, la causa prosegue verso la decisione finale, che potrebbe anche ribaltare quanto percepito in sede cautelare. Spesso si nota che un rigetto della sospensiva può preludere a un rigetto del ricorso, ma non è una regola ferrea: ci sono casi in cui la sospensiva è negata ma poi, a seguito di approfondimento, il ricorso viene accolto (o viceversa). Dunque la fase cautelare, pur indicativa, non vincola il giudice nel merito.
Un altro istituto presente è la misura cautelare monocratica presidenziale, analoga a quella tributaria: l’art. 56 c.p.a. consente, in caso di estrema gravità e urgenza, al Presidente del TAR (o della sezione) di emanare un decreto cautelare provvisorio prima della camera di consiglio, anche senza sentire l’amministrazione (“inaudita altera parte”), ove necessario per prevenire un danno imminente. Tale decreto ha efficacia temporanea, fino alla camera di consiglio successiva (in genere pochi giorni o settimane dopo) in cui il collegio lo conferma, modifica o revoca. Un esempio classico: il TAR riceve ricorso contro l’imminente chiusura di un locale con ordinanza comunale effettiva da domani; il Presidente può, con decreto, sospendere la chiusura fino alla camera di consiglio fissata magari entro 20 giorni, salvando l’attività nel frattempo. Il decreto monocratico è adottato solo in situazioni-limite, e se emanato viene di solito definito “cautela provvisoria” che poi va riesaminata collegialmente. Il suo contenuto può essere la sospensione dell’atto o altra misura urgente (es: ordina all’amministrazione di non procedere fino all’udienza). I decreti monocratici sono anch’essi motivati (stringatamente) e, se negativi (diniego), di solito non sono impugnabili isolatamente, se non eventualmente in Consiglio di Stato ma attraverso un meccanismo peculiare (spesso, se il decreto monocratico TAR nega la misura richiesta, si attende di solito la camera di consiglio collegiale e poi eventualmente si appella quella). Se invece il Presidente concede la misura monocratica, la parte soccombente (spesso l’amministrazione) può proporre reclamo immediato al Consiglio di Stato contro il decreto, chiedendo di revocarlo in tempi brevi; tuttavia il Consiglio di Stato tende a trattare direttamente l’appello cautelare post-ordinanza collegiale, salvo urgenze eccezionali.
Appello cautelare al Consiglio di Stato
L’ordinanza cautelare pronunciata dal TAR può essere impugnata mediante appello cautelare al Consiglio di Stato (secondo grado della giustizia amministrativa). Questa è una differenza notevole rispetto al panorama tributario pre-2024 (che ora, come visto, si è allineato introducendo qualcosa di simile). L’art. 62 c.p.a. dispone che contro le ordinanze cautelari (o i decreti presidenziali) è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre entro 30 giorni. L’appello si presenta con un ricorso (spesso denominato “ricorso in appello avverso ordinanza cautelare”) notificato alle altre parti e poi depositato al Consiglio di Stato. Anche l’appello cautelare ha una fase accelerata: il CdS fissa un’udienza in camera di consiglio entro poche settimane e decide con ordinanza. Nel frattempo, può emanare decreti monocratici presidenziali anche esso: per esempio, se il TAR ha respinto la sospensiva e l’atto amministrativo sta per produrre effetti immediati, il Presidente di Sezione del CdS può, su richiesta dell’appellante, concedere un decreto cautelare provvisorio fino alla camera di consiglio in secondo grado.
Al Consiglio di Stato si verifica spesso che l’appello cautelare venga deciso prima del merito (che arriverà come appello “vero e proprio” mesi più tardi). L’ordinanza del CdS può confermare, riformare o modificare la decisione del TAR. Ad esempio, se il TAR aveva negato la sospensione, il CdS può ritenerla invece fondata e quindi sospendere l’atto, oppure viceversa può togliere la sospensione concessa dal TAR se ravvisa errori. In tal senso, il secondo grado funge da garanzia di controllo. L’ordinanza del CdS è definitiva sul punto cautelare e non ulteriormente impugnabile (se non in teorica sede di revocazione per eventi eccezionali, casi rarissimi).
Un elemento interessante: l’art. 55, co.10 c.p.a. prevede che se il TAR nega la sospensiva ma fissa il merito a breve, il Consiglio di Stato, se in appello cautelare conferma la misura alternativa scelta (ossia la sollecita fissazione del merito), deve motivare sulle ragioni e trasmettere al TAR perché rispetti il calendario fissato. Quindi, il CdS può avallare la scelta del TAR di non sospendere e andare a sentenza rapida, dando anch’esso priorità a quella strada.
In sintesi, nel processo amministrativo il debitore/ricorrente ha un doppio grado di tutela cautelare: prima davanti al TAR, poi eventualmente in secondo grado davanti al Consiglio di Stato. Il sistema è collaudato e flessibile. La sospensione ottenuta ha efficacia sino alla sentenza di primo grado; se in primo grado il ricorrente perde, l’atto riacquista efficacia e in appello (merito) si potrà eventualmente chiedere un’altra sospensiva sulla sentenza di primo grado (analoga all’inibitoria civile), ma questa è un’altra storia: qui ci siamo concentrati sull’atto amministrativo originario. Ad esempio, se Tizio ottiene dal TAR la sospensiva della revoca di una licenza, mantiene la licenza fino alla sentenza del TAR; se però il TAR gli dà torto e lui appella la sentenza al CdS, può chiedere al CdS di sospendere gli effetti di quella sentenza (che darebbe via libera alla revoca) – situazione assimilabile a quella tributaria/civile di appello di sentenza.
Completa il quadro l’eventuale tutela cautelare ante causam (prima del ricorso) mediante istanze urgenti ex art. 61 c.p.a. al Presidente della Repubblica nei ricorsi straordinari o altre figure speciali, ma trattandosi di casi marginali e molto specialistici, non li approfondiamo in questa sede.
Effetti e revoca della sospensiva amministrativa
Gli effetti della sospensiva TAR sono chiari: l’atto amministrativo impugnato non produce più effetti esecutivi dalla notifica dell’ordinanza all’amministrazione. Ad esempio, se era un’ordinanza di demolizione con termine 30 gg, una volta sospesa, l’amministrazione non può esigere la demolizione né attuare sanzioni in caso di inadempimento, per tutta la durata della sospensione. Se era un ordine di pagamento di una somma, non può procedere a ruoli o ingiunzioni. Se era la revoca di un’attività, l’attività può proseguire. Tutto ciò fino alla sentenza o fino a diversa decisione. Anche in ambito amministrativo vige la possibilità di revoca/modifica della misura cautelare in caso di fatti nuovi (art. 55, co. 11-13 c.p.a. trattano vari aspetti, e in generale il giudice può modificare la misura se cambiano le circostanze, così come il CdS se emergono nuovi elementi può revocare la sospensione concessa in primo grado, su apposita istanza). Ad esempio, se un ricorrente ottiene la sospensiva basandosi su certi presupposti, ma poi si scopre che ha taciuto informazioni rilevanti o che successivamente il panorama fattuale è mutato (magari l’appalto contestato viene annullato d’ufficio per altre ragioni), la sospensiva può essere revocata perché viene meno la ragione del periculum.
Se la causa amministrativa viene decisa con sentenza di merito, l’ordinanza cautelare viene superata: la sentenza contiene già la disciplina definitiva (annulla l’atto impugnato, oppure rigetta il ricorso confermando l’atto). Per evitare vuoti, l’art. 55, co.11, c.p.a. impone al TAR che concede misure cautelari di fissare il merito e, se omette, prevede che il CdS possa intervenire. Questo a garanzia che non restino sospensioni sine die. La sentenza finale, quando arriva, fa cessare la sospensione, salvi eventuali appelli (nel qual caso si riapre la partita cautelare su un altro fronte).
Un capitolo particolare è la fase esecutiva della sentenza amministrativa: se il privato vince e l’amministrazione non ottempera, esistono misure coercitive (commissario ad acta) ma non rientrano nella sospensione cautelare, trattandosi del caso opposto (forzare l’esecuzione invece che sospenderla).
In conclusione, dal punto di vista di un privato/debitore nel processo amministrativo, la sospensione cautelare è uno strumento potente per tutelarsi dagli atti immediatamente lesivi dell’amministrazione. Va usato con giudizio: ricordiamo infatti che se la domanda cautelare è manifestamente infondata, il TAR può condannare il ricorrente alle spese della fase cautelare subito (di solito poche centinaia di euro) e, in rari casi di abuso, segnalare la cosa in sentenza. Ma laddove vi sia un serio motivo di ricorso e un danno concreto, i TAR e il CdS sono generalmente propensi ad accordare misure che bilancino equamente gli interessi.
Sospensione dell’esecuzione nel processo civile (giudice ordinario)
Veniamo infine all’ambito civile ordinario, che comprende sia la sospensione di provvedimenti giudiziari impugnati, sia la sospensione di procedure esecutive in senso stretto. Dal punto di vista del debitore (parte soccombente o esecutata), i principali scenari in cui si invoca una sospensione cautelare nel processo civile sono i seguenti:
- Sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado in pendenza di appello – comunemente detta inibitoria in appello (art. 283 c.p.c.). È il caso del debitore condannato dal Tribunale o Giudice di Pace a pagare una somma o a un obbligo, che propone appello e intende evitare che la sentenza sia eseguita immediatamente.
- Sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza di secondo grado in pendenza di ricorso per Cassazione (art. 373 c.p.c.). Caso analogo al precedente, nel grado superiore: chi è condannato in appello può tentare di sospendere l’esecuzione di quella sentenza in attesa che la Cassazione si pronunci.
- Sospensione di un titolo esecutivo o di un’esecuzione forzata in corso tramite opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Questo riguarda il debitore che contesta direttamente l’esecuzione: ad esempio, gli è stato notificato un precetto su un decreto ingiuntivo o è iniziato un pignoramento, e lui sostiene di aver pagato o che il titolo è invalido; propone opposizione all’esecuzione e chiede al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura esecutiva pendente (o di sospendere la provvisoria esecutività del titolo).
- Sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo opposto (art. 649 c.p.c.). Caso particolare: il debitore ingiunto propone opposizione contro un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e contesta il credito, chiedendo al giudice di sospendere l’esecutività del decreto fino all’esito del giudizio di opposizione.
Dal punto di vista normativo, questi casi presentano regole in parte differenti, ma tutti ruotano attorno al concetto di “sospensione della provvisoria esecuzione” o “dell’esecuzione” per evitare danni durante l’impugnazione. Vediamoli più da vicino.
Sospensione della sentenza impugnata in appello (art. 283 c.p.c.)
In generale, le sentenze civili di primo grado sono immediatamente esecutive in via provvisoria, pur se impugnate, salvo eccezioni (la riforma del 2021-2022 ha confermato questo principio). Ciò significa che, ad esempio, una sentenza di condanna al pagamento di una somma è esecutiva e il vincitore può procedere a precetto e pignoramento anche se il perdente propone appello. Per tutelare l’appellante, l’art. 283 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022, riforma Cartabia) consente di chiedere alla Corte d’Appello la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
La nuova formulazione dell’art. 283 c.p.c. ha introdotto criteri più stringenti: la sospensione può essere concessa dal giudice d’appello solo se ricorre, in via alternativa, almeno una di queste condizioni:
- che l’impugnazione presentata appare manifestamente fondata (quindi fumus boni iuris molto elevato: non basta che l’appello sia “probabilmente fondato”, deve emergere già una chiara fondatezza dei motivi, tale da far presumere che la sentenza di primo grado verrà con ogni probabilità riformata);
- oppure che dall’esecuzione della sentenza possa derivare per l’appellante un pregiudizio grave e irreparabile (quindi un periculum in mora serio, secondo criteri simili a quelli visti: ad esempio rovina economica, perdita definitiva di beni, ecc.).
Questa previsione, in vigore per gli appelli introdotti dopo il 28 febbraio 2023, rappresenta un cambiamento: il previgente art. 283 non menzionava espressamente la “manifesta fondatezza” e lasciava più margine interpretativo sui requisiti. Ora il legislatore ha voluto delimitare l’inibitoria ai casi davvero meritevoli, richiedendo da un lato un fumus particolarmente evidente (“manifestamente fondato” è una soglia alta) e dall’altro definendo il periculum in termini di danno grave e irreparabile concreto. È importante notare che i due requisiti sono posti in alternativa: può bastare l’uno o l’altro. Quindi, la Corte d’Appello può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza appellata anche se l’appello non è manifestamente fondato, purché ravvisi un danno irreparabile, e viceversa può sospendere anche senza danno irreparabile, se l’appello appare destinato ad essere accolto (in pratica, se reputa la sentenza di primo grado palesemente errata). Ovviamente, nella gran parte dei casi l’appellante cercherà di dimostrare entrambi gli aspetti; ma questa formulazione disgiuntiva è favorevole al debitore nei casi limite: ad esempio, se l’esecuzione della sentenza comporterebbe il fallimento dell’appellante, il giudice potrebbe sospendere anche se i motivi di appello non appaiono certi, purché non siano neppure pretestuosi; oppure, se l’appello evidenzia un errore di diritto lampante nella sentenza, il giudice può sospendere l’esecutorietà anche se il danno paventato non è irreversibile.
In pratica, l’istanza di sospensione in appello si propone di solito nell’atto di appello stesso (o con istanza separata a latere) e la Corte d’Appello la decide con ordinanza in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti. La riforma Cartabia ha eliminato il meccanismo precedente del “filtro” (prima decideva un giudice relatore, poi eventualmente collegio su reclamo); ora si va direttamente davanti al collegio d’appello anche per la cautela. I tempi: il codice prevede che il giudice di appello possa, con decreto, fissare l’udienza in tempi brevi e sospendere nel frattempo se urgente (simile a prima, anche qui possibili provvedimenti monocratici in casi eccezionali). Non c’è un termine fisso come 30 giorni, ma l’orientamento è di dare priorità a queste istanze.
Una volta emessa, l’ordinanza dell’appello sulla sospensione non è impugnabile autonomamente (non essendo prevista un’ulteriore istanza: contro l’ordinanza che nega l’inibitoria l’appellante potrà solo eventualmente ricorrere per Cassazione a fine processo se ritiene vi siano vizi di legittimità, ma generalmente l’ordinanza cautelare non ha natura di sentenza e non è suscettibile di ricorso immediato per Cassazione). Quindi è, nei fatti, l’unico grado per questa richiesta.
Se la sospensione viene concessa, la sentenza di primo grado perde provvisoriamente efficacia esecutiva: il creditore non può procedere a esecuzione forzata o, se avviata, questa deve fermarsi. Gli atti esecutivi eventualmente già compiuti restano validi ma congelati nei loro effetti fino alla decisione finale. Ad esempio, se era stato avviato un pignoramento immobiliare basato sulla sentenza poi sospesa, quel procedimento esecutivo viene sospeso (non si proseguirà verso la vendita finché dura la sospensione). Se invece la sospensione è negata, il creditore potrà proseguire liberamente a esigere quanto stabilito in sentenza, e l’appellante potrà solo cercare altre vie (ad esempio trovare un accordo col creditore per evitare l’esecuzione durante l’appello, oppure puntare su un’opposizione all’esecuzione qualora emergano vizi nel processo esecutivo).
La giurisprudenza civile recente applica con rigore i nuovi criteri: ad esempio, la Corte d’Appello di Roma in un’ordinanza del 2025 ha sottolineato che il pagamento di una somma di denaro di per sé non configura un danno irreparabile se non pregiudica il sostentamento del debitore e se l’altra parte è solvibile per una futura eventuale restituzione. In quel caso, non avendo l’appellante provato di trovarsi nell’impossibilità di sopportare il pagamento né che la controparte fosse insolvente, l’istanza di sospensione è stata respinta, mancando sia il periculum concreto sia un fumus “manifesto” di fondatezza. Questo esempio illustra la necessità, per il debitore appellante, di allegare prove solide: situazioni di difficoltà economica grave, bilanci, redditi, ecc. per il danno irreparabile; e motivi di appello giuridicamente robusti per il fumus.
Un altro aspetto: se la Corte d’Appello rileva che l’appello è palesemente infondato o dilatorio, non solo negherà la sospensione, ma potrebbe anticipare direttamente la definizione del gravame (ad esempio con sentenza in forma semplificata). Tuttavia, ciò è raro e di solito l’appello segue il suo corso.
Sospensione della sentenza impugnata in Cassazione (art. 373 c.p.c.)
In materia civile, la regola generale è che il ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza di appello (che di suo è esecutiva). L’art. 373 c.p.c. prevede però che, su istanza di parte, la Corte d’Appello o la Corte di Cassazione possa sospendere l’esecuzione della sentenza di secondo grado, se ricorrono gravi motivi. L’interpretazione di “gravi motivi” è sostanzialmente sovrapponibile alla presenza di un fumus molto forte unito a un periculum grave: essendo questa l’ultima possibilità, la giurisprudenza di Cassazione ha tradizionalmente richiesto che il ricorso appaia prima facie fondato e che l’esecuzione possa causare danni difficilmente riparabili.
La domanda va presentata innanzitutto alla stessa corte che ha emesso la sentenza (giudice a quo), ossia alla Corte d’Appello, come dispone espressamente l’art. 373. Infatti, la Cassazione è giudice di legittimità e non entra nel merito cautelare se non in rari casi. La Corte d’Appello, valutati i “gravi motivi”, può con ordinanza sospendere l’esecutività della sua sentenza fino all’esito del giudizio di Cassazione. In caso di rigetto o inerzia, la parte può rinnovare l’istanza alla Cassazione, ma quest’ultima tradizionalmente accoglie solo in casi eccezionali, spesso rigettando per mancanza del fumus “manifesto” (anche perché la Cassazione non vuole anticipare il merito).
I casi pratici in cui si ottiene tale sospensione non sono frequentissimi. Tipicamente avvengono in situazioni con importi elevatissimi dove la parte rischia il dissesto, oppure questioni di principio con altissima probabilità di cassazione della sentenza impugnata (ad esempio, se c’è una sentenza delle Sezioni Unite sopravvenuta che contraddice la decisione impugnata, ecc.). Da notare che se il debitore non riesce a ottenere la sospensione ex art. 373, e il creditore procede ad esecuzione e incassa somme, vige comunque l’obbligo di restituzione in caso di successiva cassazione della sentenza (con interessi e risarcimento di eventuali danni, art. 389 c.p.c.): ma questo è un magro conforto se nel frattempo l’azienda del debitore è fallita.
Sospensione dell’esecuzione forzata (opposizioni ex art. 615 c.p.c.)
Nel contesto dell’esecuzione forzata, il debitore esecutato può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far valere motivi che impediscono l’azione esecutiva (ad esempio inesistenza o invalidità del titolo, avvenuto pagamento, pignoramento su bene impignorabile, ecc.). L’opposizione può avvenire prima che l’esecuzione inizi (opposizione a precetto, detta di prima fase) o dopo l’inizio (opposizione davanti al giudice dell’esecuzione competente, se già notificato pignoramento).
Quando l’opposizione è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, l’art. 624 c.p.c. prevede espressamente che il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo se ricorrono gravi motivi. Si tratta di un provvedimento cautelare all’interno dell’esecuzione: il debitore (opponente) chiede al GE di emettere un’ordinanza di sospensione, per congelare la procedura in corso (ad es. bloccare la vendita di un immobile pignorato) fino alla definizione della causa di opposizione. I “gravi motivi” qui, secondo la giurisprudenza, richiedono una delibazione circa la fondatezza dell’opposizione (fumus) e la necessità di evitare un pregiudizio irreparabile al debitore nel frattempo. In sintesi, analogamente ad altre cautelari, il giudice valuta se l’opponente ha serie probabilità di successo (ad esempio il titolo appare nullo, oppure si profila un errore evidente) e se l’esecuzione, proseguendo, gli causerebbe danni difficilmente riparabili (la vendita all’asta di casa sua, la distruzione di beni, ecc.). Anche qui entra il bilanciamento con l’interesse del creditore: sospendere l’esecuzione gli impedisce di soddisfarsi, e se l’opposizione fosse infondata avrebbe subìto un ritardo ingiusto. Quindi i tribunali ponderano bene: la sospensione ex art. 624 tende a concedersi quando il fumus è robusto (es. c’è una quietanza di pagamento convincente) o il pericolo molto grave (es. pignoramento della prima casa per un debito controverso di modesta entità).
La sospensione ex art. 624 è disposta con ordinanza in camera di consiglio dal giudice dell’esecuzione. Se viene concessa, l’intero processo esecutivo è sospeso: non si possono compiere nuovi atti esecutivi e quelli già fatti restano fermi in attesa. Per esempio, se un immobile era già stato messo all’asta con udienza fissata, la sospensione comporta che l’asta non si tiene finché pende la sospensione; se era già stato aggiudicato, la sospensione potrebbe impedire il decreto di trasferimento. I termini eventualmente pendenti restano congelati (ad esempio, se era aperto un termine per proporre intervento di creditori, ecc.).
Questa ordinanza è soggetta a reclamo? Prima della riforma 2021, la dottrina applicava in via analogica l’art. 669-terdecies c.p.c., ammettendo reclamo al collegio (Corte d’Appello) contro i provvedimenti cautelari del GE. Oggi si ritiene tuttora possibile il reclamo in molti casi, sebbene la giurisprudenza sia un po’ ondivaga. Comunque, nella pratica, se il GE nega la sospensione, il debitore può provare a reiterare la richiesta al collegio superiore (Tribunale in composizione collegiale o Corte d’Appello, a seconda dei casi) con uno strumento simile al reclamo cautelare. In alcuni distretti è previsto espressamente un reclamo ex art. 624, ultimo comma. Qualora non fosse proponibile un reclamo, il debitore può solo attendere l’esito finale dell’opposizione (sperando magari in una conclusione anticipata, ad esempio con sentenza immediata se l’opposizione è fondata per questioni di diritto evidenti, così da chiudere presto l’esecuzione).
Esiste poi l’art. 624-bis c.p.c., introdotto dal 2014, che disciplina la sospensione su istanza delle parti (sospensione concordata). Questo caso avviene quando tutti i creditori e il debitore d’accordo chiedono al giudice di sospendere l’esecuzione per tentare una soluzione concordata (tipicamente una trattativa di saldo e stralcio, la vendita privata dell’immobile per pagare i creditori, ecc.). Il giudice, se ci sono tutti i consensi, sospende fino a 24 mesi il procedimento. È un’ipotesi diversa, volontaria, che serve per prendere tempo concordemente. Può essere utilizzata dal debitore come carta negoziale: convincere tutti i creditori a dare tempo in cambio di un piano. Chiaramente, essendoci consenso di tutti, non è conflittuale e non richiede fumus/periculum, ma solo il rispetto di forme (va chiesta entro certi termini dell’asta, e può essere revocata se uno solo dei creditori cambia idea). Questo strumento risulta utile per i debitori in situazioni di sovraindebitamento che cercano di vendere beni per pagare.
Infine, menzioniamo l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione (art. 615, co.1): in tal caso il debitore contesta un titolo esecutivo (es. precetto su assegno, decreto ingiuntivo non definitivo, ecc.) prima che parta il pignoramento. Qui non c’è una procedura esecutiva in corso da sospendere, ma la giurisprudenza ammette che il debitore, contestualmente all’opposizione, possa chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza inibitorio ex art. 700 c.p.c. o simili, per impedire al creditore di iniziare l’esecuzione in attesa della decisione. Non essendoci un articolo specifico, si ricorre alla tutela cautelare generica: ad esempio, ottenere un ordine del giudice che inibisca temporaneamente al creditore di iniziare l’esecuzione. Questo scenario è più raro e difficile (il giudice deve avere elementi forti per bloccare in anticipo un diritto del creditore), ma in qualche caso può accadere (si pensi a un precetto manifestamente illegittimo, il debitore può ottenere un ordine cautelare che ne sospenda l’efficacia). In genere comunque, se l’esecuzione non è ancora partita, c’è meno urgenza di un provvedimento formale: il debitore può confidare di ottenere una decisione sull’opposizione prima che il creditore agisca, o può egli stesso, come stratagemma, iniziare un procedimento cautelare di sfratto del titolo. Sono situazioni tecniche, ma vale la pena ricordare che la creatività procedurale esiste anche nel civile.
Sospensione dell’esecutività dei decreti ingiuntivi (art. 649 c.p.c.)
Un caso molto comune per imprenditori e privati è quello del decreto ingiuntivo. Spesso un creditore (banca, fornitore, ecc.) ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. (ad esempio se il credito è fondato su assegni, cambiali o c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo). Il debitore ingiunto, per opporsi, deve proporre opposizione a decreto ingiuntivo (che dà vita a un giudizio ordinario di cognizione). Nel frattempo, però, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permette al creditore di procedere subito ad esecuzione. Per evitare ciò, l’art. 649 c.p.c. prevede che il giudice della causa di opposizione (tipicamente il Tribunale) possa sospendere la provvisoria esecuzione del decreto se l’opposizione contiene “gravi motivi”. Anche qui troviamo la locuzione “gravi motivi”, che la giurisprudenza declina negli stessi termini di fumus e periculum: se l’opponente adduce elementi seri (es. il credito ingiunto non sussiste o è già pagato) e mostra che dall’esecuzione potrebbe derivare un danno (es. pignoramento devastante), il giudice può, con ordinanza, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in attesa della sentenza finale.
La richiesta ex art. 649 va fatta con l’atto di citazione in opposizione o con istanza successiva, e viene decisa dal giudice istruttore, spesso in prima udienza. Se accolta, il creditore non può più utilizzare il decreto come titolo esecutivo provvisorio (perderà efficacia esecutiva fino alla decisione). Se respinta, l’esecuzione può procedere. Quest’ordinanza non è normalmente reclamabile, se non eventualmente insieme alla sentenza finale per ragioni di legittimità (anche qui, atto non decisorio definitivo).
È interessante notare che, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., se il decreto non era provvisoriamente esecutivo ab origine, il creditore può chiedere al giudice, in corso di causa, di concedere la provvisoria esecuzione qualora l’opposizione non appaia fondata su “gravi motivi”. È il meccanismo inverso: se il giudice, alla prima udienza, vede che l’opposizione è pretestuosa, può dare esecutorietà immediata al decreto (quindi il debitore perde la protezione). Questo evidenzia un bilanciamento: il debitore oppositore può provare a sospendere un decreto già esecutivo, ma il creditore può chiedere di rendere esecutivo un decreto non esecutivo se l’opposizione è debole. Il giudice valuta i “gravi motivi” in un senso o nell’altro. E in letteratura e giurisprudenza si discute se fumus e periculum debbano coesistere o basti il fumus: tradizionalmente si richiedeva un esame combinato. Alcune pronunce di merito recenti hanno ritenuto che in materia di 649 c.p.c. fumus e periculum siano “alternativi” (similmente all’art. 283 riformato) qualora l’opposizione appaia manifestamente fondata. In ogni caso, la sospensione ex art. 649 è un importante strumento per il debitore ingiunto che abbia valide ragioni, poiché neutralizza il titolo esecutivo ottenuto contro di lui fino al verdetto finale.
Considerazioni finali sull’ambito civile
Il debitore nel processo civile ha dunque diverse opportunità di chiedere sospensioni cautelari, ma ciascuna incanalata in regole precise. Il filo conduttore è sempre la necessità di convincere il giudice di due cose: che si ha ragione o probabilità di vittoria (almeno in parte) e che senza sospensione si subirebbe un pregiudizio serio e non rimediabile completamente a posteriori. Nel valutare il pregiudizio, come visto, i giudici civili sono piuttosto rigorosi: per un’obbligazione pecuniaria, occorre provare ad esempio che il pagamento immediato comprometterebbe la continuità aziendale o la vita dignitosa della famiglia, oppure che la controparte è insolvente e dunque eventuali restituzioni future sarebbero vane. Per obblighi di fare, consegna o rilascio, l’irreparabilità può essere più evidente (si pensi allo sgombero di un immobile in cui si vive: è un danno difficilmente riparabile con solo risarcimento, quindi il giudice sarà più incline a sospendere se c’è possibilità di errore nella decisione). I costi di queste procedure cautelari sono generalmente contenuti (non ci sono contributi unificati aggiuntivi per l’istanza cautelare, si paga solo l’appello/cassazione principale). Sul piano delle spese legali, di solito le ordinanze cautelari civili, se decidono su istanze in corso di causa, riservano le spese al definitivo; se invece sono procedimenti autonomi (tipo reclamo o appello cautelare separato) possono liquidare spese tra le parti.
Un ultimo avvertimento: l’eventuale abuso di istanze cautelari infondate può avere conseguenze negative. Ad esempio, l’art. 96 c.p.c. prevede che se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, può essere condannata a risarcire i danni (c.d. lite temeraria). Non di rado, richieste di sospensione totalmente pretestuose portano il giudice, nella sentenza finale, a sanzionare il debitore con un aggravamento di spese. Nel processo tributario e amministrativo ciò avviene più raramente, ma nel civile il rischio di vedersi addebitare interessi e spese è concreto. Dunque, il consiglio per i debitori è: usare gli strumenti di sospensione quando vi sono reali presupposti, documentare con cura la propria situazione e non puntare su richieste dilatorie prive di sostanza, perché potrebbero non solo essere respinte ma anche peggiorare la propria posizione.
Di contro, va rimarcato che il nostro ordinamento – specie con le riforme recenti – offre oggi un sistema abbastanza completo e in buona misura efficiente di tutela cautelare per prevenire ingiustizie nel periodo di attesa di una decisione definitiva. Dal punto di vista di un debitore diligente, sfruttare queste opportunità può fare la differenza tra subire immediatamente conseguenze irreversibili o riuscire a guadagnare tempo prezioso in attesa che le proprie ragioni vengano riconosciute.
(Segue una sezione di esempio con domande e risposte e tabelle riepilogative per fissare i concetti.)
Domande frequenti (FAQ) sulla sospensione cautelare
- Domanda: Chi può richiedere la sospensione cautelare di un atto impugnato?
Risposta: Può richiederla la parte che ha impugnato l’atto e che subirebbe gli effetti sfavorevoli dello stesso: tipicamente, nel processo tributario e amministrativo, il ricorrente (contribuente o privato) che ha presentato il ricorso contro l’atto; nel processo civile, l’appellante o il ricorrente per Cassazione che è stato condannato dalla sentenza di grado precedente, oppure il debitore esecutato che propone opposizione. In generale, è il debitore o il soggetto passivo dell’atto impositivo/giudiziale a richiedere la sospensione, perché è lui che avrebbe il danno dall’esecuzione immediata. La controparte (es. l’ente impositore, l’amministrazione o il creditore) in genere non ha interesse a sospendere l’atto, ma può farlo in casi particolari (ad es. nel tributario, anche l’ufficio può chiedere sospensione della sentenza se impugna una decisione a lui sfavorevole – scenario raro ma possibile). Nel nuovo processo tributario riformato, anche l’ente impositore se appellante può chiedere sospensione della sentenza di primo grado ex art. 52. Dunque, ciascuna parte soccombente in un grado di giudizio può attivare la tutela cautelare. - Domanda: Quali sono i requisiti principali per ottenere la sospensione?
Risposta: I requisiti comuni sono la dimostrazione del fumus boni iuris (cioè che il ricorso o l’impugnazione ha probabilità di essere accolto, almeno in parte) e del periculum in mora (cioè che, senza sospensione, si avrebbe un danno grave e irreparabile prima della decisione finale). Nel processo civile d’appello, la legge richiede espressamente o la “manifesta fondatezza” dell’impugnazione o il “pregiudizio grave e irreparabile”. Nel processo amministrativo e tributario si parla di danno grave e irreparabile e si sottintende una valutazione sulla fondatezza del ricorso. In sostanza, bisogna convincere il giudice che il ricorso non è infondato (senza entrare nel merito completo, basta che non sia pretestuoso) e che vi è urgenza di tutela per evitare conseguenze non recuperabili. Se manca totalmente uno dei due elementi, di solito la sospensione viene negata. Fanno eccezione alcuni casi in cui la normativa consente di valutare i requisiti alternativamente (es. appello civile post-riforma, come detto). Ma è prudente per chi istanza la sospensione fornire argomentazioni sia sul fumus (esponendo i motivi di illegittimità dell’atto impugnato) sia sul periculum (descrivendo il danno attuale e concreto). - Domanda: Come si dimostra un “danno grave e irreparabile”?
Risposta: Bisogna presentare elementi concreti che mostrino come l’esecuzione immediata dell’atto provocherebbe un pregiudizio non eliminabile ex post. Per esempio:- Se si tratta di un obbligo di pagamento di denaro: dimostrare che pagare subito quella somma comporterebbe conseguenze irreversibili, come la cessazione dell’attività, il fallimento o la perdita della casa per il ricorrente, oppure che la controparte (creditore o Fisco) non sarebbe in grado di restituire le somme in caso di vittoria finale (insolvibilità). Occorre quindi allegare documenti su bilanci, disponibilità finanziarie, eventuali debiti, ecc., oppure informazioni sulla solvibilità dell’altra parte.
- Se si tratta di un atto diverso dal denaro (es. decadenza di una licenza, ordine demolitorio, trasferimento d’ufficio di un dipendente): spiegare perché l’esecuzione cambierebbe in modo irreversibile la situazione. Ad esempio, la chiusura di un’attività commerciale comporterebbe la perdita della clientela e magari la cessazione definitiva; una demolizione eliminerebbe un bene unico; un trasferimento potrebbe disgregare il nucleo familiare. Più il danno è specifico e tangibile, meglio è: vanno evitati scenari ipotetici o generici.
- Evidenziare anche l’impossibilità di un pieno risarcimento successivo. Se il danno potenziale è solo economico ma calcolabile e rimborsabile, spesso viene ritenuto “riparabile” (quindi non irreparabile). Se invece ci sono componenti non monetizzabili (perdita di chance, danno all’immagine, alla salute, ecc.), sottolinearlo.
- Domanda: Quanto tempo ci vuole per ottenere una decisione sulla sospensiva?
Risposta: In linea di massima, i procedimenti cautelari sono abbastanza rapidi:- Nel processo tributario, la legge ora prevede che l’istanza vada decisa in circa 30 giorni dalla presentazione. In molte Corti, l’udienza viene fissata entro 20-40 giorni dal deposito dell’istanza e la decisione (ordinanza) viene emessa lo stesso giorno o entro pochi giorni. Quindi nel giro di 1-2 mesi dal ricorso si ottiene un risultato.
- Nel processo amministrativo (TAR), normalmente la camera di consiglio cautelare avviene entro 1-2 mesi dal ricorso (minimo 20 giorni per le notifiche + tempi tecnici). Nei TAR più veloci a volte in un mese si discute, in altri casi due. Il Consiglio di Stato altrettanto: gli appelli cautelari vengono fissati in genere entro 30 giorni. Dunque in amministrativo, in 6-8 settimane dall’inizio si ha l’ordinanza.
- Nel processo civile d’appello, non c’è un termine perentorio, ma la riforma ha cercato di velocizzare. Molto dipende dai carichi della Corte: in certi distretti l’istanza inibitoria viene esaminata entro 2-3 mesi dall’appello, altrove può richiedere tempi più lunghi (specie se l’atto di appello non viene immediatamente inoltrato al consigliere designato). Mediamente, però, per appelli notificati dopo 2023, ci si attende maggiore speditezza. In casi urgenti, l’appellante può chiedere un decreto in poche settimane. Diciamo che entro 3 mesi è ragionevole aspettarsi un’ordinanza, ma può variare.
- Per la sospensione in Cassazione, trattandosi di rivolgersi al giudice a quo (Corte d’Appello), i tempi sono simili a un’inibitoria: 1-3 mesi di solito. La Cassazione poi, se investita, potrebbe prendere anche più tempo (qualche mese).
- Nelle opposizioni esecutive, la sospensione può essere anche molto rapida: spesso il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza ad hoc in 2-3 settimane dal deposito dell’istanza (se ad esempio c’è un’asta vicina) e decide subito. La legge non fissa un termine preciso ma, essendo procedure urgenti per definizione (c’è un’esecuzione in corso), i tribunali tendono a dare precedenza. Talvolta la sospensione può essere decisa inaudita altera parte nei casi estremi (titolo manifestamente nullo e asta imminente, il GE con decreto urgente sospende e poi conferma in udienza).
- Per la sospensione ex art. 649 su decreto ingiuntivo, tipicamente il tempo è fino alla prima udienza di comparizione nell’opposizione, quindi circa 60-90 giorni dalla citazione (che può essere abbreviata se necessario).
- Domanda: La sospensione cautelare “blocca” completamente gli effetti dell’atto?
Risposta: Sì, se viene concessa sospende l’efficacia esecutiva ed esecutoria dell’atto impugnato, il che in pratica significa che non può essere eseguito o portato ad esecuzione forzata. Ad esempio:- Se l’atto era un avviso di pagamento (tributo, sanzione): l’ente non può riscuotere coattivamente finché vige la sospensione. Se aveva emesso ruoli o cartelle, queste sono inefficaci e devono fermarsi.
- Se era un provvedimento amministrativo (es. revoca licenza): l’atto è temporaneamente inattivo, quindi il privato può continuare ad operare come se l’atto non ci fosse (la licenza resta valida durante la sospensione).
- Se era una sentenza di condanna: sospendendone l’esecutività, il creditore non può procedere con precetti o pignoramenti sulla base di quella sentenza; se aveva iniziato, deve arrestarsi (una sospensione decisa in appello ha effetto di impedire che ulteriori atti esecutivi vengano compiuti e rende non operativo il titolo giudiziale).
- Se era già in corso un pignoramento, la sospensione ex art. 624 blocca la prosecuzione: ad esempio, sospende l’ordine di vendita, impedisce aggiudicazioni; se qualcosa è stato aggiudicato, normalmente si sospende l’emissione del decreto di trasferimento. Quindi l’intera procedura è congelata nel suo stato fino a nuovo ordine.
- Domanda: La sospensione cautelare può essere concessa in forma parziale o condizionata?
Risposta: Sì. Il giudice ha facoltà di modulare la tutela cautelare secondo proporzionalità. Esempi:- Parziale: il giudice può sospendere l’atto solo per una parte dei suoi effetti. Nel tributario, ad esempio, può sospendere l’esecuzione limitatamente ad alcune somme contestate e non ad altre (es. se il contribuente contesta solo un capo dell’accertamento, la sospensione potrebbe riguardare quella parte). In civile, la Corte d’Appello potrebbe sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza solo per uno dei capi di condanna e non per altri (ad es. sospendere il pagamento degli interessi ma non del capitale, o viceversa). Nel TAR, potrebbe sospendere un provvedimento in una parte (es. sospende la sanzione accessoria ma non l’effetto principale, anche se è più raro).
- Subordinata a garanzie: come visto, nell’art. 47 d.lgs. 546/92 è previsto che la sospensione può essere concessa subordinando il ricorrente a prestare garanzia fideiussoria. Anche l’art. 55 c.p.a. consente cauzioni per evitare effetti irreversibili. In civile non c’è una norma generica simile per l’inibitoria, però nulla impedisce che la Corte d’Appello, ad esempio, nell’ordinanza richieda al debitore di versare una cauzione in cancelleria (in passato alcune corti lo fecero, benché non comune). In ogni caso, è possibile trovare condizioni: ad esempio, il giudice dell’esecuzione può sospendere un pignoramento a condizione che il debitore versi una certa somma in deposito a garanzia del credito contestato. Queste soluzioni “intermedie” vengono usate per equilibrare gli interessi: il debitore ottiene il blocco ma il creditore ha una tutela (garanzia) nel caso abbia ragione.
- Temporanea limitazione: talvolta il giudice può anche decidere di sospendere fino a una certa data o evento e poi rivalutare. Tipicamente, le ordinanze cautelari valgono fino alla sentenza, ma in teoria un giudice potrebbe dire “sospendo l’esecuzione per 6 mesi in attesa che la società ricorrente completi un piano di rientro” – non è usualissimo, ma il giudice dell’esecuzione potrebbe sospendere e rinviare l’udienza, essenzialmente dando un periodo al debitore.
- Domanda: Che differenza c’è tra sospensione “giudiziale” e “amministrativa” dell’atto?
Risposta: La sospensione giudiziale è quella disposta da un organo giurisdizionale (Tribunale, TAR, Corte tributaria, ecc.) su domanda del ricorrente, nell’ambito di un processo. Ha natura di provvedimento giurisdizionale, vincolante per le parti e, nel caso di pubbliche amministrazioni, da queste obbligatoriamente eseguibile. La sospensione amministrativa, invece, è un provvedimento di autotutela adottato dalla stessa autorità o amministrazione che ha emanato l’atto (o da altra autorità amministrativa competente) al di fuori di un processo. Ad esempio, nel tributario l’ufficio fiscale o l’Agente della riscossione possono sospendere la riscossione di loro iniziativa o su istanza del contribuente (come visto con la procedura ex L.228/2012). Nelle sanzioni amministrative, spesso il prefetto può sospendere l’esecutività su richiesta, in attesa del ricorso. La differenza sostanziale sta nel soggetto che la concede e nella tutela che offre:- La sospensione giudiziale deriva da un giudice terzo, quindi offre maggiori garanzie di imparzialità e, una volta concessa, l’amministrazione deve adeguarsi (non può ignorarla).
- La sospensione amministrativa è discrezionale e interna: l’ente valuta se stesso e decide di sospendere temporaneamente l’atto. Può essere più rapida in certi casi, ma manca di terzietà. Inoltre, se l’amministrazione nega la sospensione amministrativa, l’unica via è ricorrere al giudice comunque.
- Una volta concessa, la sospensione amministrativa ha efficacia simile: l’atto è congelato. Ma ad esempio, l’Agente della riscossione sospende in via legale l’atto se riceve l’istanza con i motivi tipizzati; se l’ente poi risponde negativamente, la sospensione amministrativa cessa e bisognerebbe avere nel frattempo ottenuto magari una sospensione giudiziale.
- Domanda: Il ricorso in appello o per Cassazione sospende automaticamente la sentenza impugnata?
Risposta: No, nel sistema italiano l’impugnazione non sospende di diritto l’esecutività delle sentenze (principio della provvisoria esecutorietà delle sentenze). Fanno eccezione alcune materie penali e amministrative speciali, ma in generale in civile e nei ricorsi amministrativi e tributari l’effetto sospensivo deve essere ottenuto su richiesta. Ad esempio, una sentenza del TAR che annulla un atto ha di per sé esecutività immediata: se l’amministrazione appella al Consiglio di Stato e non chiede (o non ottiene) sospensiva, la sentenza TAR produce effetti (l’atto rimane annullato); solo se il CdS, su istanza, sospende la sentenza TAR, allora l’atto rivive in attesa dell’esito dell’appello. Nel civile, come detto, la sentenza di primo grado di condanna è esecutiva subito e l’appello non la ferma a meno che l’appellante non ottenga l’inibitoria ex art. 283. In Cassazione, idem: occorre la sospensione ex art. 373, altrimenti la sentenza d’appello resta esecutiva. Quindi è fondamentale non dare per scontato che “ho fatto appello, quindi non devo pagare”: in realtà bisogna attivarsi per chiedere la sospensione, altrimenti il creditore può agire. Unica eccezione in ambito tributario: fino al 2025 l’art. 68 d.lgs. 546/92 prevede che, comunque, dopo la sentenza di primo grado il Fisco non possa riscuotere più di una certa percentuale (2/3) finché pende l’appello; ma ciò non significa sospensione totale, è solo un frazionamento. Dal 2026 questo meccanismo sarà abolito, aumentando l’importanza di chiedere la sospensiva. - Domanda: Se ottengo la sospensione, devo comunque pagare qualcosa o fare qualcos’altro?
Risposta: In linea di principio, la sospensione cautelare dispensa dal dover eseguire l’atto nei limiti in cui è concessa. Quindi, se l’ordinanza dice “sospende l’esecutività dell’atto impugnato”, il debitore non deve pagare le somme (o consegnare il bene, o adempiere all’ordine) per tutto il periodo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il giudice, come visto, può aver imposto una garanzia o condizione. Ad esempio, se la sospensione è stata concessa subordinatamente a presentare una fideiussione, il contribuente dovrà procurarsi e depositare tale garanzia entro il termine fissato, pena la decadenza della sospensiva. Oppure, se il giudice dell’esecuzione ha sospeso il pignoramento a condizione che il debitore versi in cancelleria una cauzione di €10.000 entro 15 giorni, il debitore dovrà versarla, altrimenti la sospensione può essere revocata per inadempimento della condizione. Fuori da questi casi, la sospensione piena significa che non bisogna fare nulla di quanto imposto dall’atto per il momento. Ad esempio, se era una multa da pagare entro 30 giorni e il TAR la sospende, non va pagata (né maturano sanzioni di mora nel frattempo, perché l’atto è fermo). Se era un ordine di demolizione con scadenza, il termine è sospeso. Un debito rimane eventualmente iscritto a ruolo con status “sospeso”: tecnicamente può succedere che al contribuente arrivino comunque avvisi automatici (es. una cartella già partita potrebbe arrivare lo stesso perché l’ordinanza è arrivata tardi), ma quell’atto è inefficace e impugnabile. Spesso l’amministrazione, informata della sospensione, annota la sospensione nel suo sistema e interrompe procedure. In sintesi: non bisogna adempiere all’atto sospeso, ma occorre rispettare eventuali condizioni poste dal giudice (garanzie, pagamenti parziali, etc.). Inoltre è prudente mantenersi diligenti: ad esempio, se la sospensione è temporanea e scade a una certa data (raro, ma se il giudice ha fissato una “revisitazione” della misura), allora prima di quella data bisogna rinnovare eventualmente l’istanza o prepararsi all’adempimento. Nella maggioranza dei casi comunque la sospensione dura fino alla sentenza di merito e il debitore nel frattempo non deve fare altro che attendere (preparando ovviamente al meglio il caso per vincere poi nel merito). - Domanda: Cosa succede se viene accolta la sospensione ma poi, nel merito, il ricorso viene respinto?
Risposta: Succede che l’atto impugnato, che era temporaneamente sospeso, torna ad avere piena efficacia appena viene emessa la sentenza definitiva che respinge il ricorso. Quindi il debitore dovrà adempiere all’obbligo. Non essendoci più ostacoli, l’amministrazione o il creditore potranno procedere all’esecuzione. Ad esempio, Tizio aveva ottenuto sospensione della cartella, ma poi la Commissione tributaria gli dà torto confermando il debito: a quel punto la cartella (o un nuovo avviso) diventa esecutiva e Tizio dovrà pagare, altrimenti ripartirà la riscossione coattiva. Oppure Caio aveva bloccato l’esecuzione della sentenza in appello, ma la Corte d’Appello conferma la condanna: appena depositata la sentenza, il creditore potrà agire per riscuotere. Dal punto di vista economico, il debitore potrebbe aver beneficiato di un differimento: magari sono passati 1-2 anni in cui non ha pagato. Dovrà però pagare gli interessi maturati nel frattempo (interessi legali o quanto previsto) e le eventuali spese legali. Se nella ordinanza cautelare erano state poste spese a carico del creditore (ad esempio il TAR aveva condannato l’ente alle spese della fase cautelare), la sentenza definitiva potrebbe compensarle o ribaltarle. In mancanza di diversa statuizione, però, quella condanna alle spese cautelari rimane valida anche se il ricorrente ha perso. Succede così che il debitore può dover pagare il dovuto e magari solo le spese del merito, mentre quelle cautelari l’ente se l’è accollate per aver perso la fase provvisoria. Questo per sottolineare che la fase cautelare è comunque “autonoma” nella regolazione delle spese. Altro aspetto: se per effetto della sospensione il debitore non aveva pagato delle somme e poi perde, potrebbe doverle pagare in un’unica soluzione ora, a meno che non ci siano possibilità di rateazione (nel tributario, ad esempio, anche dopo sentenza sfavorevole si può chiedere una dilazione all’agente riscossione; nel civile dipende dal creditore concedere o meno). Quindi il debitore deve farsi trovare pronto: la sospensiva non lo esonera dal dover pagare in caso di sconfitta finale, perciò conviene spesso accantonare le somme in previsione o organizzarsi. Di contro, la sospensione gli avrà permesso magari di evitare un danno irreparabile nel frattempo (es. l’azienda ha potuto continuare l’attività e magari trovare i fondi, ecc.). Dovrà però comunque ottemperare al risultato finale. - Domanda: E se invece il ricorso viene accolto nel merito dopo una sospensione?
Risposta: Se il ricorrente vince nel merito, l’atto impugnato viene annullato (o la pretesa viene dichiarata infondata) e quindi cade definitivamente, rendendo superflua ogni sospensione. La sospensione si estingue automaticamente e l’atto non risorgerà più. Il debitore vittorioso di regola non deve più nulla. Se aveva già subito parziali effetti (es. aveva versato una cauzione, o il Fisco gli aveva magari prelevato un terzo durante la causa), ha diritto alla restituzione di tutto con interessi. Le spese processuali in questo caso di solito vengono poste a carico della controparte soccombente (ente, creditore) anche per la fase cautelare. Quindi il debitore potrebbe vedersi riconosciuto il rimborso di quanto speso anche per ottenere la sospensiva. Inoltre, se nonostante la sospensione la controparte avesse eventualmente compiuto atti (in violazione), il debitore potrebbe chiedere risarcimenti danni. In sintesi, vittoria finale significa che la sospensione cautelare ha svolto il suo compito traghettando il ricorrente fino al successo, e a quel punto l’atto contestato è come se non fosse mai esistito in termini di obblighi. - Domanda: È necessario farsi assistere da un avvocato per chiedere la sospensione?
Risposta: Nella maggior parte dei casi, sì, è consigliabile ed è previsto come obbligatorio il patrocinio legale. Nel processo civile di appello e Cassazione serve un avvocato (in Cassazione abilitato Cassazione). Nel processo amministrativo serve l’avvocato (patrocinio obbligatorio). Nel processo tributario, è richiesto un difensore tecnico abilitato (avvocato, commercialista o altri abilitati) per controversie oltre un certo valore; per le liti di modico valore (fino a €3.000, ancora vigente almeno fino al 2025) il contribuente potrebbe stare in giudizio da solo e quindi presentare anche istanza cautelare da sé. Tuttavia, trattandosi di questioni giuridiche complesse, avere un legale è praticamente indispensabile per redigere l’istanza in modo efficace, evidenziare correttamente i presupposti e non incorrere in decadenze. Inoltre, spesso c’è da discutere oralmente all’udienza: un avvocato esperto sa come rispondere alle domande del collegio, replicare alle eccezioni della controparte, ecc. Dunque, pur esistendo qualche spazio per il fai da te (es. ricorsi tributari minori), nella prospettiva di massimizzare le chance è fortemente raccomandata l’assistenza di un professionista. Alcune procedure extragiudiziali (es. istanza a Agenzia Riscossione ex L.228/2012) si possono fare da soli tramite i moduli disponibili, ma anche lì un consiglio legale può aiutare a individuare i motivi giusti da indicare. Tenete conto che un’istanza cautelare mal formulata o incompleta potrebbe essere respinta per mancanza di prova o per motivi formali, pregiudicando la posizione del debitore. - Domanda: Cosa succede alle spese legali della fase cautelare?
Risposta: Le spese (onorari dell’avvocato, ecc.) relative alla fase cautelare vengono di norma decise dal giudice che emette l’ordinanza. Le possibilità sono:- Compensazione: spesso nei provvedimenti cautelari il giudice può decidere di non liquidare le spese subito, rinviandole al merito (“spese al definitivo”). Ciò significa che chi vincerà la causa poi probabilmente recupererà anche quelle.
- Ponerle a carico di una parte subito: se ad esempio la richiesta di sospensione viene ritenuta chiaramente fondata, il giudice potrebbe condannare immediatamente la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di quella fase (magari in importo ridotto rispetto al merito). Viceversa, se l’istanza era temeraria, potrebbe condannare il ricorrente alle spese.
- Nel processo tributario è previsto espressamente che l’ordinanza cautelare liquidi le spese della fase. Nella prassi, molte Commissioni liquidano un importo simbolico (per esempio €500) a favore di chi vince la cautelare. Quell’importo, come visto, resta valido anche dopo la sentenza, salvo diversa decisione.
- Nel TAR, spesso le ordinanze cautionano “spese compensate” data la sommaria delibazione, oppure le liquidano se vogliono dare un segnale (non è infrequente che se il TAR rigetta la sospensiva perché il ricorso è infondato, condanni il ricorrente a qualche centinaio di euro di spese; se la concede di rado condanna l’amministrazione, più facile compensi).
- In civile, l’ordinanza di appello ex art. 283 di norma riserva le spese al definitivo, quindi se l’appellante poi vince, le recupererà nella sentenza finale. Se l’istanza era manifestamente infondata, può capitare che il collegio la rigetti con condanna alle spese immediata (ma è meno comune).
- Domanda: Se la sospensione viene negata, posso riprovarci?
Risposta: Non immediatamente con lo stesso giudice, a meno che cambino le circostanze. Il principio del “giudicato cautelare interno” impedisce di presentare reiteratamente la medesima istanza sugli stessi presupposti davanti allo stesso giudice. Quindi se il TAR rigetta la sospensiva, non posso dopo un mese riproporre la stessa richiesta: l’ordinanza ha autorità di cosa giudicata cautelare, vincolante salvo appello. Quello che posso fare è:- Appellare l’ordinanza, se previsto (nel TAR certamente, col ricorso al Consiglio di Stato entro 30 gg; nella Commissione tributaria ora c’è il reclamo in secondo grado entro 15 gg; nel civile l’ordinanza 283 non è appellabile, quindi lì no).
- Se sopravvengono fatti nuovi rilevanti, allora sì, posso riproporre istanza di revoca/modifica. Ad esempio, se inizialmente il giudice non mi aveva creduto sul pericolo ma poi accade qualcosa (il creditore avvia davvero azioni che aggravano il danno), potrei chiedere al giudice di rivalutare alla luce di ciò, ma è difficile ottenere ribaltamenti senza elementi davvero nuovi.
- Nel processo tributario c’era il limite che se rigettava non c’era appello (ora superato in parte dalla riforma 2023). Prima se la Commissione respingeva, il contribuente poteva solo attendere l’appello di merito e magari lì riprovare. Ora invece può reclamare entro 15 giorni.
- Nel civile, se la Corte d’Appello nega sospensione, non c’è reclamo; però, se l’esecuzione poi inizia, il debitore può tentare un’opposizione all’esecuzione e lì chiedere sospensione davanti al giudice dell’esecuzione – chiaramente dovrebbe basarsi su motivi ulteriori (questo è un escamotage talvolta usato: perso l’appello cautelare, si cercano vizi nell’atto esecutivo per avere un’altra chance di blocco in sede esecuzione).
- Domanda: Statisticamente, è difficile ottenere la sospensione?
Risposta: Dipende molto dal tipo di causa e dalla situazione concreta. Alcune statistiche indicano che nei ricorsi tributari circa il 50% delle istanze cautelari viene accolto, ma è un dato variabile per ufficio e anno. I giudici valutano caso per caso: ad esempio, in materie dove l’atto impugnato presenta evidenti vizi o l’importo è sproporzionato, sono propensi a sospendere. Nel processo amministrativo, la maggior parte dei ricorsi in cui c’è un danno serio (esclusioni da concorsi, appalti, ecc.) ottiene misure cautelari se il ricorso presenta elementi di fondatezza; se è chiaramente infondato, il TAR rigetta. Dire una percentuale è arduo, ma si potrebbe dire che il TAR concede sospensive in una buona parte di casi dove ci sono fumus/periculum (forse attorno al 60-70% dei ricorsi sensibili, come appalti, ottengono qualche forma di tutela, anche fosse la fissazione del merito ravvicinata). Nel civile, con la nuova soglia della “manifesta fondatezza”, ottenere inibitorie potrebbe essere un po’ più difficile che in passato: ci si aspetta che solo in circa 20-30% degli appelli la sospensione venga accordata, perché “manifestamente fondato” è uno standard alto; tuttavia, la presenza dell’alternativa del danno irreparabile potrebbe mantenere una certa percentuale. Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, i giudici spesso sospendono (art. 649) se l’opponente porta un principio di prova contro il credito, magari un 30-40% dei casi; se l’ingiunzione era su fatture e l’opposizione è generica, di solito negano. In conclusione, non è né automatico né impossibile: con buoni argomenti e una situazione di reale pericolo, la sospensione cautelare è assolutamente alla portata. Viceversa, chi la chiede senza basi solide rischia un rigetto. È importante affidarsi a legali esperti per valutare in anticipo le chance, così da non creare false aspettative. La prassi delle corti in evoluzione (specie per le novità normative) va monitorata: ad esempio, dovremo vedere nel 2024-25 come le Corti d’Appello applicheranno esattamente il concetto di “manifestamente fondato” – se saranno molto restrittive, concederanno sospensioni solo nei casi eclatanti di errori giudiziari in primo grado; se invece bilanceranno col periculum, potremmo vedere comunque diverse sospensive concesse quando c’è un chiaro squilibrio di danni.
Tabelle riepilogative
Di seguito, proponiamo alcune tabelle riassuntive delle principali caratteristiche della sospensione cautelare dell’atto impugnato nei vari ambiti del diritto, dal punto di vista del debitore ricorrente.
Tabella 1 – Sospensione cautelare nel processo tributario
Profilo | Primo grado (Corte giust. tributaria) | Appello tributario (Corte II grado) | Cassazione tributaria (art. 62-bis) |
---|---|---|---|
Norma | Art. 47 d.lgs. 546/1992 | Art. 52 d.lgs. 546/1992 | Art. 62-bis d.lgs. 546/1992 |
Giudice competente | Corte giustizia trib. primo grado (collegio; monocratico se valore ≤5.000) | Corte giustizia trib. secondo grado (collegio) | Corte d’appello tributaria (giudice a quo che ha emesso sentenza impugnata) |
Requisiti (presupposti) | Fumus boni iuris + danno grave e irreparabile (valutati congiuntamente). Il danno di regola patrimoniale deve minare la continuità aziendale o simili. | (fino a 2023): “gravi e fondati motivi” (fumus) oppure, solo per contribuente, danno grave e irreparabile (periculum). (dal 2024): solo gravi e fondati motivi (fumus) senza distinzione di parte. Danno non richiesto espressamente ma considerato ai fini del bilanciamento. | Generale: parte che ha proposto ricorso in Cass. può chiedere sospensione esecutività sentenza se c’è danno grave e irreparabile. (Prevista fino al 2023 anche qui opzione solo per contribuente, ora abolita). Fumus rileva ma requisito testuale è il periculum. |
Procedura e termini | Istanza motivata nel ricorso o separata (entro termini costituzione). Pres. fissa udienza entro 30 gg, preavviso 5 gg. Urgenza: decreto pres. inaudita parte possibile. Collegio decide in camera consiglio, ord. motivata entro pochi giorni (dispositivo immediato). | Istanza inserita nell’atto di appello o separata. Pres. Corte II grado fissa udienza entro 30 gg (dal 2024), preavviso 5 gg. Urgenza: decreto presidenziale provvisorio possibile. Collegio decide con ord. motivata. | Istanza da presentare alla Corte di II grado che ha emesso la sentenza (di solito con ricorso o atto separato dopo ricorso per Cass.). Pres. fissa udienza camerale rapidamente (criteri simili all’appello). Urgenza: decreto pres. Corte II grado possibile. Collegio emette ord. motivata. |
Durata ed effetti | Ordinanza sospende esecuzione atto fino alla sentenza di primo grado. Effetto espansivo su atti conseguenti. Trattazione merito entro 90 gg (termine ordinatorio). Ordinanza perde efficacia con sentenza. | Ordinanza sospende esecuzione sentenza I grado fino a sentenza d’appello. Merito prioritario: divieto di unire udienze (ora c.6-bis art.52). Se accolta, parte di sentenza non eseguibile; se rigetto, esecutività prosegue (con riscossione 2/3 salvo diversa norma). | Ordinanza sospende esecuzione sentenza II grado fino a decisione Cassazione (o fino a revoca). Cassazione di norma deciderà il ricorso in ~1-2 anni; fino ad allora, se sospeso, il titolo non è eseguibile. |
Garanzie / condizioni | Possibile sospensione parziale o con cauzione/fideiussione. Esenzione cauzione per contribuenti “affidabili” (bollino ISA ≥9). | Possibile cauzione ex art. 69 co.2 anche in appello; nessuna esenzione bollino qui. Parziale sospensione possibile. | Possibile richiedere cauzione analogamente (non espressa ma per simmetria con appello e potere generale del giudice a quo). In Cassazione spesso se concessa, è totale (riguarda l’intera esecutività, salvo rarità). |
Impugnabilità ordinanza | Dal 2024: Sì, entro 15 gg: – se ord. collegiale: appello a Corte II grado; – se ord. monocratica: reclamo al collegio stesso. Decisione su reclamo non impugnabile. Pre-2024: No, inappellabile (salvo riproporre in appello di merito). | Ordinanza Corte II grado non impugnabile ulteriormente. (Non esiste “terzo grado” cautelare). Possibile solo revoca/modifica se cambiano circostanze. | Ordinanza Corte d’Appello (giudice a quo) non impugnabile in separata sede. Eventuale diniego può essere rinnovato con istanza analoga in Cassazione, ma Cassazione raramente accoglie (nessun reclamo formalizzato). Ordinanza Cassazione (se mai emessa) neppure impugnabile. |
Tabella 2 – Sospensione cautelare nel processo amministrativo
Profilo | TAR – Primo grado | Consiglio di Stato – Appello cautelare |
---|---|---|
Norma base | Art. 55 c.p.a. (misure cautelari collegiali); Art. 56 c.p.a. (misure monocratiche pres.) | Art. 62 c.p.a. (appello contro ordinanze TAR); Art. 62 c.5 (monocratiche CdS) |
Requisiti | Fumus boni iuris (fondato motivo sul ricorso, non manifesta infondatezza) e periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile durante il processo). Valutazione bilanciata, possibili misure atipiche purché idonee. | Per appello cautelare: deve emergere errore nell’ordinanza TAR (quindi rivalutazione fumus/periculum). Cons. Stato considera se il ricorso principale appare fondato e persiste danno grave, o se esigenze ricorrente tutelabili diversamente. In pratica gli stessi requisiti di 1º grado riesaminati. |
Procedura | Ricorso notificato entro termini (30 o 60 gg), contestuale istanza cautelare. Notifiche complete, deposito con istanza fissazione merito (richiesta indispensabile). TAR fissa camera di consiglio dopo ≥20 gg da notifica finale (di solito entro 30-45 gg). Memorie fino a 2 gg prima. Udienza camerale informale, eventuale discussione orale breve. Ordinanza collegiale motivata breve termine (2-3 gg). Possibile decreto presidenziale urgente ex art.56 se estrema urgenza (efficacia provvisoria). | Appello cautelare entro 30 gg dall’ordinanza TAR. Ricorso al CdS, fissazione camera di consiglio (in genere entro 20-30 gg). Possibile decreto pres. CdS inaudita parte se urgenza (spesso se TAR ha negato e c’è danno imminente). Camera di consiglio CdS, ordinanza motivata. Procedure snelle come al TAR. |
Durata efficacia | Se accolta: sospensione effetti atto fino a sentenza di merito TAR (o fino a eventuale revoca). Merito di regola fissato contestualmente o con priorità (art. 55 co.10-11: se concessa, fissare udienza merito). Se rigetto: atto efficace; merito potrà arrivare a scadenza normale (o se ricorrente chiede prelievo). | Ordinanza CdS se accoglie appello caut.: sospende efficacia provvedimento (o esecutività sentenza TAR se quest’ultima era demolitoria) fino a decisione appello di merito. In caso di conferma sospensiva, CdS ordina al TAR priorità fissazione merito se non già fatto. Se rigetta appello, l’ordinanza TAR (ad es. di rigetto) resta ferma; merito proseguirà. |
Cauzioni/condizioni | Prevista possibilità di cauzione (fideiussione) se effetti misura possano risultare irreversibili. Non applicata per diritti fondamentali. Misura atipica possibile (es. provvisoria reintegrazione con cauzione, pagamento parziale). Di regola TAR sospende o rigetta; cauzione raramente usata, ma ammessa. | CdS in appello può confermare cauzione eventuale disposta dal TAR o imporla se riforma ordinanza (art. 55 co.10-11 prevede che CdS può riformare disponendo fissazione merito TAR). In appello cautelare puro, cauzioni molto rare; CdS può modulare es. sospendere parzialmente effetti. |
Impugnabilità | Ordinanza TAR appellabile al CdS entro 30 gg. Decreto monocratico TAR reclamabile de facto al CdS (ma il CdS spesso attende collegiale TAR, salvo eccezioni). Revoca/modifica in TAR possibile solo per fatti nuovi sostanziali. | Ordinanza CdS su cautelare è definitiva in sede amministrativa. Non c’è ulteriore appello. In teoria, ammesso ricorso per Cassazione ex art.111 Cost. solo se violazione legge gravissima (ma trattandosi di provvedimento non definitivo, in genere inammissibile). CdS può revocare/modificare sua ordinanza se mutate circostanze (raro; di solito se intervengono fatti nuovi si chiede direttamente prelievo merito). |
Tabella 3 – Sospensione dell’esecuzione nel processo civile ordinario
Profilo | Appello civile (inibitoria) | Cassazione civile | Opposizione a esecuzione | Opposizione a decreto ingiuntivo |
---|---|---|---|---|
Norma | Art. 283 c.p.c. (come mod. da dlgs 149/22); Art. 351 c.p.c. (rinvio per appello contro sentenza Giudice Pace, analoghi criteri) | Art. 373 c.p.c. | Art. 615 co.2 e 624 c.p.c. (sospensione per gravi motivi) | Art. 649 c.p.c. (sospensione esec. provv. decreto) |
Giudice competente | Corte d’Appello (o Tribunale se appello da Giudice di Pace) – giudice del gravame di merito | Giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Corte Appello) primariamente; in subordine Cassazione stessa (raro) | Giudice dell’esecuzione (Tribunale) presso il quale pendenza esecuzione | Giudice istruttore dell’opposizione (Tribunale se decreto tribunale, se GdP allora GdP) |
Requisiti (dal 2023) | Alternativi: 1) impugnazione appare manifestamente fondata (fumus fortissimo), oppure 2) esecuzione causa danno grave e irreparabile all’appellante. Interpretazione: requisito fumus più stringente che in passato (“manifesta fondatezza” non semplice probabilità); periculum come definito usuale (rovina economica, irreversibilità). Di solito valutazione combinata comunque: mancando del tutto uno dei due, difficile accoglimento. | “Gravi motivi” richiesti (intesi come combinazione di fumus serio su questione di legittimità e periculum). Focus su periculum: danno grave e irreparabile (economico non recuperabile, ecc.). Cassazione tende a sospendere solo se vede alta chance di cassazione e danno molto serio. | “Gravi motivi” (valutazione fumus sulla fondatezza dell’opposizione – es. eccezione di pagamento credibile, nullità titolo – e periculum: pignoramento comporta conseguenze irreversibili come vendita beni, perdita casa, ecc.). Bilanciamento con diritto creditore; richiesta soglia fumus non necessariamente manifestamente fondato ma almeno non pretestuoso. | “Gravi motivi” (in pratica fumus sull’ingiunzione opposta e periculum se esecuzione prosegue). Spesso coincide con evidenza che l’opposizione è fondata (es. prova che nulla è dovuto) o che il debitore subirebbe pregiudizio irreparabile pagando subito. Giurisprudenza: valutazione sommaria di non fondatezza dell’ingiunzione e irreparabilità. |
Tempistica procedura | Istanze formulate con appello o con atto separato (ric. art.283). Non c’è termine fisso di legge per fissazione udienza; Cartabia auspica trattazione celere. Può essere deciso dal consigliere istruttore o dal collegio direttamente (ora tendenzialmente collegio in camera consiglio). Possibile decreto inaudita altera parte in casi urgenti. Ordinanza collegiale camerale. | Istanza post appello in Corte d’Appello entro pendente termine di trasmissione atti a Cass. Corte d’Appello emette ordinanza collegiale. Se nega o dopo trasmissione atti: parte può reiterare in Cassazione (istanza al Primo Presidente), raramente accolto. | Opposizione all’esecuzione depositata e assegnata al G.E. Istanza di sospensione normalmente con ricorso o all’udienza iniziale. GE può pronunciare con ordinanza in camera consiglio. Se urgenza (es. asta imminente): può fissare udienza urgente o decidere inaudita altera parte (anche se non tipico, qualcuno adotta decreto inaudita). Se accoglie, sospende processo esecutivo; se rigetta, esecuzione prosegue. | Opposizione a decreto avvia giudizio di cognizione. Debitore chiede sospensione nella citazione in opposizione o con istanza al Giudice. Giudice fissa udienza (entro 30-60 gg). In prima udienza discute “gravi motivi” e decide con ordinanza (sovente orale confermata a verbale). Se accoglie, sospende esecuzione provvisoria del decreto; se rigetta, decreto esecutivo resta tale. |
Durata ed effetti | Se concessa: sentenza di primo grado perde provvisoria esecutività fino alla decisione dell’appello (o fino a eventuale revoca prima). Atti esecutivi già compiuti non vengono annullati ma ulteriori atti vietati. Termini esecuzione (es. validità precetto) restano sospesi. Se rigettata: sentenza esecutiva; creditore può proseguire incassi/pignoramenti. | Se concessa da Appello: sentenza II grado non eseguibile fino a esito Cass. (spesso durata 1-2 anni). Atti esecutivi sospesi come sopra. Se rigetto: sentenza esecutiva; creditore può agire anche se pende Cassazione. | Se concessa: l’intera procedura esecutiva è fermata (non si possono compiere atti: aste sospese, assegnazioni sospese, ecc.). Restano fermi atti già compiuti ma non si va avanti. Se rigetto: esecuzione continua verso eventuale esito (vendita, assegnazione). | Se concessa: decreto ingiuntivo non più esecutivo fino alla sentenza che decide l’opposizione. Se era già iniziato pignoramento in base al decreto, va sospeso (equiparato a mancanza di titolo). Se rigetto: decreto resta provvisoriamente esecutivo; creditore può proseguire esecuzione. |
Impugnabilità ordinanza | Ordinanza inibitoria non impugnabile separatamente (no reclamo). Solo eventuale ricorso per Cassazione ex art.111 Cost se viola legge in modo abnorme (raro). La parte lesa può al limite proporre opposizione agli atti esecutivi se ritiene l’ordinanza invalida, ma scenario limite. | Ordinanza Corte Appello che nega sospensione: teoricamente ricorribile in Cassazione ex art.111, ma Cassazione tradizionalmente la considera non decisoria e la respinge. Ordinanza Cassazione (sospensiva) non impugnabile. | Ordinanza GE su sospensione ex art.624 reclamabile in Corte d’Appello ex art.669-terdecies c.p.c. (orientamento prevalente: sì perché è provvedimento cautelare). Quindi creditore può reclamare se sospesa, debitore se negata. Decisione reclamo (Appello) definitiva cautelare. | Ordinanza ex art.649 non impugnabile autonomamente (parte della gestione del processo di opposizione). Ci si può dolere eventualmente con l’appello finale o con ricorso in Cassazione contro la sentenza finale, ma la sospensiva in sé non ha rimedi immediati. |
Simulazioni pratiche
Per meglio comprendere l’applicazione concreta di questi istituti, esaminiamo alcune situazioni-tipo dal punto di vista del debitore, illustrando come e quando potrebbe attivare la richiesta di sospensione cautelare e con quali possibili esiti.
Caso pratico 1: Cartella esattoriale per imposte – sospensione in Commissione tributaria.
Situazione: Mario riceve nel luglio 2025 una cartella di pagamento dall’Agenzia Entrate-Riscossione, in cui gli si chiedono €100.000 tra imposte IRPEF e IVA e relativi interessi, a seguito di un avviso di accertamento che Mario aveva impugnato e perso in primo grado. Mario è un piccolo imprenditore: pagare €100.000 immediatamente rischia di mandare in crisi la sua attività. Egli inoltre ritiene che la pretesa fiscale sia errata (nel merito, sostiene che l’accertamento contenga errori di calcolo e che la sentenza di primo grado sia ingiusta). Mario ha già proposto appello presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissione regionale) contro la sentenza sfavorevole di primo grado. La cartella nel frattempo è stata emessa perché, avendo perso in primo grado, per legge l’Agenzia può riscuotere due terzi del tributo.
Cosa fa il debitore: Mario, entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, attiva due mosse:
- Presenta un’istanza di sospensione legale all’Agente della riscossione (AER) ai sensi dell’art. 1, co.537 L.228/2012, sostenendo che l’importo non è dovuto perché confida nell’esito dell’appello e perché comunque c’è un’udienza fissata entro l’anno. Tuttavia, nota che formalmente tra i motivi elencati dalla legge non c’è l’“pendenza appello” come causa (avrebbe potuto usare “sospensione giudiziale”, ma al momento non l’ha ancora). Opta allora per un altro motivo: dichiara che c’è un provvedimento di sospensione giudiziale in corso oppure un sgravio parziale (questo è rischioso se non vero). Diciamo che Mario su consiglio del suo legale decide di attendere e presentare invece direttamente ricorso per sospensiva al giudice, poiché la L.228/2012 non ha un motivo ad hoc per la pendenza dell’appello (avrebbe in realtà potuto attendere di ottenere la sospensiva dal giudice e poi comunicarla come “sospensione giudiziale” all’agente – quello sì è uno dei motivi validi).
- In parallelo, Mario, assistito dal suo avvocato tributarista, deposita presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado un’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado e della cartella ad essa conseguente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 546/92. Nel farlo, sottolinea due aspetti: (a) che l’appello è manifestamente fondato perché la sentenza avrebbe ignorato un evidente errore (allega una perizia contabile che evidenzia doppia imposizione su basi imponibili già tassate); (b) che se dovesse pagare €100.000 ora, la sua liquidità verrebbe azzerata e dovrebbe licenziare dipendenti e forse chiudere l’attività (allega bilanci e flussi di cassa con dichiarazione del commercialista). Chiede quindi la sospensione immediata sia della sentenza impugnata sia degli atti esecutivi (cartella). La Corte fissa udienza cautelare entro 3 settimane.
Possibili esiti:
– Esito A (positivo per Mario): La Corte tributaria, valutati fumus e periculum, accoglie l’istanza. Osserva che l’appello presenta gravi e fondati motivi (fumus) – ad esempio riscontra che effettivamente una parte del reddito era già stata tassata e la sentenza non ne ha tenuto conto – e ritiene che il pagamento immediato di €100.000 causerebbe un danno grave e irreparabile a Mario (dal bilancio risulta che 100k è l’intero margine operativo annuo dell’azienda, quindi pagarli in un colpo la esporrebbe a insolvenza). Emana quindi un’ordinanza cautelare che sospende l’esecutività della sentenza di primo grado e, di conseguenza, sospende la riscossione della cartella impugnata. La sospensione viene concessa senza richiedere garanzia, magari perché Mario ha un affidamento fiscale con punteggio ISA alto (9) – la Commissione riconosce che in base all’art. 47 comma 5 novellato la garanzia non è obbligatoria per contribuenti affidabili. La trattazione del merito d’appello viene fissata entro 4 mesi. L’agente della riscossione, ricevuta l’ordinanza, interrompe le azioni esecutive: eventuali fermi o pignoramenti in corso decadono. Mario comunica inoltre l’ordinanza all’agente tramite l’area riservata, così che l’AER la registri (nel suo caso, la comunicazione avviene d’ufficio via PEC dal tribunale tributario stesso). Mario dunque non paga e attende sereno l’udienza di merito. (Se nel frattempo avesse presentato l’istanza L.228/2012, l’avrebbe integrata allegando l’ordinanza come prova di “sospensione giudiziale”, portando all’annullamento automatico se l’ente non rispondesse; ma qui non serve più).
– Esito B (parzialmente favorevole): La Corte tributaria riconosce un fumus non così forte ma considera il periculum elevato. Poiché dal 2024 non c’è più la sospensiva “solo per periculum” formale, decide di accogliere comunque in via equitativa ma imponendo una condizione: ordina la sospensione dell’atto impugnato subordinata al deposito di una fideiussione bancaria di €50.000 (circa metà importo) da parte di Mario. In tal modo, l’Erario è parzialmente garantito in caso di soccombenza di Mario. Mario, se vuole evitare il pagamento immediato, deve procurarsi questa garanzia (cosa non facile ma possibile se ha relazioni bancarie solide). Se Mario presta la garanzia entro il termine dato (es. 30 giorni), la cartella è sospesa per intero; se non la trova, la sospensione non produce effetto e l’Agenzia potrà procedere. Questo scenario mette Mario di fronte a una scelta: magari preferirà indebitarsi con banca per avere fideiussione piuttosto che sborsare 100k cash.
– Esito C (negativo): La Corte respinge l’istanza. Magari ritiene che l’appello non abbia affatto fumus (perché l’errore addotto non sussiste secondo un sommario esame), e/o che Mario non abbia dimostrato un danno irreparabile (ad esempio, dai conti bancari risulta che ha liquidità per pagare o proprietà vendibili, dunque sarebbe un danno meramente finanziario). In ordinanza scrive che non sussistono i gravi motivi richiesti. A questo punto, Mario può valutare di proporre entro 15 giorni un reclamo alla Corte di cassazione di secondo grado (poiché ora l’ordinanza cautelare di primo grado è appellabile). Lo fa, e spera che in sede di reclamo il collegio d’appello riformi la decisione. Se anche il reclamo viene rigettato, Mario non ha altre vie cautelari: dovrà cercare di pagare (magari chiedendo un rateizzo all’Agenzia, possibile fino a 72 rate se dimostra temporanea difficoltà) oppure subire pignoramenti. Nel frattempo, continuerà l’appello sul merito, e se fra 1-2 anni vincerà, recupererà quanto pagato (con interessi).
Caso pratico 2: Provvedimento amministrativo – sospensione al TAR.
Situazione: Luca gestisce un locale notturno. Il Comune, a seguito di ripetute infrazioni di orario, emette un’ordinanza di sospensione della licenza per 90 giorni, imponendo la chiusura del locale per 3 mesi. L’atto è immediatamente efficace. Luca impugna l’ordinanza davanti al TAR competente, sostenendo che è illegittima (motivi: la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto alle violazioni, e c’è stato un difetto di notifica dei verbali). L’ordinanza, se eseguita, lo costringerebbe a chiudere l’attività per l’intera stagione estiva, con perdita di incassi e probabile licenziamento dei dipendenti, nonché danno d’immagine con i clienti e forse la fine dell’impresa.
Cosa fa il debitore: Luca, contestualmente al ricorso al TAR, presenta un’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale di sospensione licenza. Nel ricorso evidenzia: (a) fumus: la sanzione appare abnorme (90 giorni di chiusura per due sforamenti orario di pochi minuti; altri locali in casi simili hanno avuto solo multe), quindi probabile eccesso di potere; inoltre ci sono vizi procedurali (manca l’avviso di avvio procedimento); (b) periculum: la chiusura immediata del locale per 3 mesi in estate gli causerebbe un danno economico irreversibile (perderebbe incassi stimati in 50k €, difficilmente recuperabili, e potrebbe dover licenziare il personale, con rischio poi di non poter riaprire per mancanza di staff; in più teme che i clienti abituali si sposterebbero altrove). Allega bilanci, contratti con dipendenti, prenotazioni di eventi annullate a causa del provvedimento.
Il TAR, vista la gravità e l’urgenza (il provvedimento ha efficacia da subito), fissa l’udienza cautelare entro 20 giorni. Nel frattempo, Luca – per sicurezza – chiede anche al Comune se è possibile un congelamento in autotutela, ma il Comune risponde negativamente.
Possibili esiti:
– Esito A: Il TAR accoglie la domanda cautelare. Rileva che, ad un primo esame, il ricorso non è privo di fondamento (in particolare, appare che il Comune non abbia graduato la sanzione e non abbia valutato la proporzionalità, violando principi di legge; quindi c’è fumus). Riconosce inoltre il danno grave per l’azienda di Luca (perdere tutta la stagione comporta pregiudizi economici seri, in parte non risarcibili). Pertanto, con ordinanza, il TAR sospende l’efficacia dell’ordinanza comunale impugnata, permettendo a Luca di tenere aperto il locale in attesa della decisione di merito. Il TAR fissa peraltro l’udienza pubblica di merito tra 6 mesi (essendo la questione di fatto non complessa, vuole definire il caso entro l’anno). Nel frattempo, l’ordinanza comunale è congelata: il Comune non può esigerne l’osservanza. Luca prosegue quindi la sua attività normalmente (magari esponendo copia dell’ordinanza TAR in caso di controlli). Il Comune, se ritiene ingiusta la sospensiva, può presentare appello cautelare al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Dato l’esito, potrebbe farlo se pensa di avere ragione. Poniamo però che decida di non farlo (o che lo faccia ma il CdS confermi la sospensione). Luca dunque resta aperto e, quando tra 6 mesi il TAR tratterà il merito, potrà giocarsi le sue carte con calma. Se alla fine vincerà, bene; se perderà, dovrà scontare i 90 giorni di chiusura (ormai magari in inverno, meno impattante) – ma intanto ha evitato il tracollo estivo che sarebbe stato irreparabile.
– Esito B: Il TAR opta per un’ordinanza interlocutoria: riconosce che Luca ha qualche ragione (fumus non infondato) ma invece di sospendere subito l’atto, ritiene che la controversia possa essere decisa in tempi brevi sul merito, soddisfacendo così comunque l’esigenza di Luca. In camera di consiglio emette un’ordinanza ex art.55, co.10 c.p.a. che non sospende immediatamente la chiusura, ma fissa l’udienza di merito del ricorso di Luca a brevissimo termine, ad esempio fra 40 giorni. Il TAR pensa così: “invece di sospendere e poi decidere, tanto vale decidere subito la causa”. Questa soluzione è rischiosa per Luca perché nel frattempo l’ordinanza resta efficace – dovrebbe chiudere per almeno 40 giorni fino alla sentenza. Luca tramite il suo legale allora chiede al TAR almeno un decreto monocratico per quei 40 giorni. Il Presidente TAR però può essere restio avendo già indicato la linea di trattare presto. Luca a questo punto, di fronte a dover chiudere 40 giorni, valuta di appellare subito al Consiglio di Stato l’ordinanza cautelare (che di fatto è di “rigetto” implicito della sospensiva). Il CdS, magari dopo 15 giorni, potrebbe riformare decidendo di sospendere i 40 giorni restanti, motivando che comunque 40 giorni di chiusura causerebbero un danno non riparabile e che preferisce mantenere status quo in attesa della sentenza TAR. Se ottiene ciò, Luca potrà rimanere aperto anche in quei 40 giorni. Se invece Luca non appella o l’appello è respinto, dovrà chiudere nell’attesa breve. Questa situazione dimostra come a volte i TAR scelgano la “via accelerata” al merito invece della sospensione, specie se sono incerti sul fumus: in tal modo non si assumono la responsabilità di sospendere un atto potenzialmente legittimo, ma al contempo mostrano attenzione all’urgenza anticipando la decisione finale. Per il privato però non è ideale, perché subisce comunque l’effetto temporaneo dell’atto.
– Esito C: Il TAR nega la sospensiva. Ad esempio, ritiene che il ricorso sia poco fondato (magari c’erano recidive e la sanzione è prevista dal regolamento comunale; e il difetto procedimentale non pare decisivo). Oppure minimizza il danno (considera che Luca potrebbe riaprire dopo 3 mesi e ottenere risarcimento danni se avrà ragione, quindi tutto sommato è riparabile). In ordinanza scrive che non c’è pregiudizio irreparabile o che l’interesse pubblico (tutela quiete notturna) prevale. A questo punto, Luca deve chiudere il locale. Potrà in parallelo proporre appello cautelare al Consiglio di Stato entro 30 gg, chiedendo di riformare la decisione del TAR. Il CdS riesaminerà fumus e periculum: se magari trova qualche appiglio (ad es. vede che altri locali non sono stati chiusi per infrazioni analoghe, segno di disparità di trattamento) e nota che effettivamente la stagione sarà persa, potrebbe concedere la sospensiva in secondo grado e permettergli di riaprire a metà dei 90 giorni. Se anche il CdS conferma il rigetto, Luca non ha scelta: resta chiuso i 3 mesi. Potrà solo puntare a vincere nel merito e poi chiedere i danni al Comune per illegittima chiusura (non facile, e comunque molto in là nel tempo). Questo scenario evidenzia il rischio per un imprenditore: se la sospensiva è negata, il danno si concretizza subito. In alcuni casi estremi si potrebbe tentare di rivolgersi, in parallelo, alla giustizia ordinaria per un risarcimento urgente (ma non esiste vero rimedio alternativo).
Caso pratico 3: Sospensione di sentenza civile di primo grado – appello.
Situazione: Giulia è stata condannata in primo grado (Tribunale) a pagare €200.000 ad un ex socio, in una causa civile relativa a un contratto. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Giulia propone appello, ritenendo di avere buone possibilità di vittoria (sostiene che il Tribunale ha male interpretato una clausola contrattuale cruciale). Tuttavia, l’ex socio vincitore ha già notificato un atto di precetto per 200.000 euro a Giulia, minacciando pignoramento tra 10 giorni se non paga. Giulia, se fosse costretta a pagare subito tale somma, dovrebbe liquidare investimenti e intaccare fortemente il patrimonio familiare, rischiando anche di perdere la casa se venisse pignorata (non ha molta liquidità). Inoltre, teme che l’ex socio, una volta incassati i soldi, potrebbe dissiparli e non restituirli qualora lei vinca in appello, perché sa che quell’ex socio ha debiti e potrebbe essere insolvente in futuro.
Cosa fa il debitore: Giulia, contestualmente all’atto di appello, deposita in Corte d’Appello un’istanza di sospensione (inibitoria) ex art. 283 c.p.c.. Nella sua istanza sottolinea: (a) che l’appello è manifestamente fondato su almeno un motivo, ad esempio allega un parere pro veritate di un esperto di diritto contrattuale che avvalora la sua interpretazione, e cita una sentenza delle Sezioni Unite che sembra darle ragione sul punto di diritto; (b) che l’esecuzione immediata della sentenza le causerebbe un danno grave e irreparabile: spiega di non disporre di 200k liquidi, che dovrebbe vendere l’appartamento o cessare l’attività per pagare, e che l’ex socio ha a suo carico procedure esecutive (quindi una volta pagato, quei soldi potrebbero essere aggrediti da altri creditori o spesi, e se in appello lei avrà ragione, rischia di non rivederli). Allega documenti: la propria situazione patrimoniale (conto corrente, investimenti limitati), una visura da cui risulta che contro l’ex socio c’è un pignoramento pendente (indicando insolvenza). Chiede dunque di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado almeno finché l’appello non sarà deciso.
La Corte d’Appello fissa un’udienza in camera di consiglio urgente a 15 giorni (visto il pignoramento incombente).
Possibili esiti:
– Esito A: La Corte d’Appello concede la sospensione (inibitoria). Osserva che l’appello di Giulia appare prima facie meritevole: ad esempio, constata che la sentenza di primo grado sembra effettivamente in contrasto con un principio di diritto sancito dalla Cassazione (quindi fumus c’è, e magari quasi “manifesto”). Inoltre, riconosce che il pagamento integrale subito comporterebbe un pregiudizio irreparabile: Giulia dimostra che dovrebbe vendere l’unica casa di abitazione, e la Corte ritiene ciò irreparabile; inoltre concorda che l’ex socio versa in difficoltà economiche e quindi potrebbe non restituire. La Corte quindi emette un’ordinanza che sospende l’esecutività della sentenza impugnata fino alla definizione dell’appello. Conseguentemente, l’atto di precetto perde efficacia e Giulia non deve pagare ora. Il procedimento esecutivo eventualmente iniziato viene archiviato per mancanza di titolo esecutivo (ovviamente Giulia dovrà notificare l’ordinanza al creditore e, se intanto questo avesse avviato un pignoramento, presentarla al giudice dell’esecuzione per farlo cessare). Giulia ottiene così respiro: nessuna casa pignorata, niente esborso immediato. Il giudizio di appello continuerà (magari durerà un altro anno o due), ma intanto il suo patrimonio è salvo. Supponiamo inoltre che la Corte abbia subordinato la sospensione a una condizione (non è comune, ma possibile): ad esempio che Giulia mantenga vincolati €50.000 su un conto o che presti garanzia ipotecaria sul suo immobile come cautela (questo per bilanciare in minima parte, anche se con la nuova norma “alternativa” la Corte poteva concedere solo periculum senza fumus manifestissimo; la Corte decide in equità di non chiedere garanzie date le circostanze). Giulia comunque esegue eventuali condizioni minori.
– Esito B: La Corte d’Appello rigetta l’istanza di Giulia, perché non ravvisa i presupposti. Magari ritiene che l’appello non sia “manifestamente” fondato – forse è 50/50, ma non palesemente vincente – e che il danno non sia del tutto irreparabile perché, ad esempio, Giulia ha altri beni vendibili o può ottenere un mutuo, oppure considera che la restituzione di somme è comunque un rimedio (magari non crede fino in fondo all’insolvibilità del creditore). In ordinanza scrive che l’appello non appare assistito da fumus sufficiente e che il semplice esborso pecuniario non integra pregiudizio irreparabile se potrà essere risarcito. Di conseguenza, Giulia deve pagare o subire l’esecuzione. Sapendo questo, Giulia potrebbe cercare una soluzione: trattare con l’ex socio per una transazione (ad esempio, pagamento rateale o a saldo ridotto) per evitare il pignoramento, usando come leva il fatto che lei comunque sta appellando e che se poi vincerà pretenderà indietro i soldi. L’ex socio in posizione di forza potrebbe non concedere sconti. Giulia allora potrebbe, in parallelo, avviare un’opposizione all’esecuzione (art.615) davanti al giudice dell’esecuzione, provando a sostenere qualche motivo formale (es. il precetto è nullo per vizi, oppure il titolo non è chiaro). Questo sarebbe un tentativo estremo di ottenere una sospensione dal G.E. su un diverso piano. Tuttavia, se non vi sono reali vizi, difficilmente il G.E. concederà qualcosa, anche perché l’esistenza di un rigetto di inibitoria in appello pesa (il giudice esecuzione potrebbe dire: la Corte d’Appello ha già valutato e negato sospensione). Quindi, Giulia potrebbe trovarsi costretta a pagare. Il lato “positivo” è che, avendo comunque l’appello in corso, se tra un anno la Corte d’Appello le darà ragione, potrà chiedere la restituzione dei €200.000 dall’ex socio (in teoria maggiorati di interessi legali). Se però nel frattempo l’ex socio è fallito o è nullatenente (cosa che Giulia temeva), lei rischia di perdere irrimediabilmente quei soldi – ecco perché era irreparabile dal suo punto di vista, ma il diritto processuale spesso considera il danno economico risarcibile (a torto o ragione). Quindi Giulia, pur vincendo l’appello, potrebbe trovarsi beffata se il credito alla restituzione è inesigibile. A quel punto, potrebbe persino valutare di agire contro lo Stato per ingiusta negazione di misura cautelare, ma sarebbe una strada quasi impossibile. In conclusione, Giulia in questo esito è la vittima di quell’alea che il legislatore ha ritenuto di lasciare (non tutte le esecuzioni vengono fermate, solo quelle con requisiti stringenti).
Caso pratico 4: Sospensione di una procedura esecutiva immobiliare – opposizione.
Situazione: Giovanni è un debitore ipotecario: la banca gli ha fatto un mutuo, ma lui è in difficoltà economiche. La banca ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo per €150.000 e avvia un pignoramento immobiliare sulla casa di Giovanni. Giovanni, però, contesta di aver diritto a una sospensione delle rate in base a un accordo quadro (la banca gliel’avrebbe accordata causa Covid, ma poi ha agito lo stesso). Inoltre, ritiene che gli interessi calcolati siano usurari. Siamo ormai nella procedura esecutiva: l’immobile di Giovanni è andato all’asta con udienza fissata tra 1 mese. Giovanni ovviamente vuole evitare di perdere la casa all’asta.
Cosa fa il debitore: Giovanni, tramite avvocato, propone un’opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale (giudice dell’esecuzione), ex art.615 c.p.c., sostenendo che l’esecuzione è illegittima perché: (a) la banca aveva concordato un piano di moratoria e quindi non poteva procedere (il titolo esecutivo sarebbe quindi azionato contro buona fede); (b) in subordine, gli interessi sono nulli perché superano il tasso soglia. Questo è il fumus che addurrà nell’opposizione. Contestualmente, Giovanni chiede al G.E. una sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. Nel motivare l’istanza cautelare, evidenzia il periculum: la casa pignorata è l’unica abitazione familiare, dove vive con moglie e figli, e la vendita all’asta (già programmata) costituirebbe un danno irreparabile perché perderebbe la proprietà e verrebbero sfrattati; inoltre l’asta porterebbe a un ricavato forse inferiore al valore di mercato, peggiorando la sua situazione debitoria irreversibilmente. Come fumus, porta documenti: email in cui il direttore di banca parlava di congelare le rate, conteggi di un consulente che mostrano il tasso effettivo oltre soglia. L’istanza è depositata immediatamente e Giovanni chiede un provvedimento d’urgenza perché l’asta è imminente.
Il giudice dell’esecuzione fissa un’apposita udienza tra 10 giorni, prima della data dell’asta, per discutere la sospensione.
Possibili esiti:
– Esito A: Il giudice dell’esecuzione (Tribunale) ritiene che vi siano gravi motivi e sospende la procedura. In particolare, magari ritiene che Giovanni un po’ di ragione ce l’ha: ad esempio, emergono elementi che la banca effettivamente aveva aderito a una moratoria ABI sulle rate, quindi almeno sul fumus qualcosa c’è (forse la banca ha agito frettolosamente). E ovviamente considera gravissimo il periculum: si tratta della casa di abitazione (i giudici dell’esecuzione sono spesso sensibili a questo, anche se la legge non vieta la vendita della prima casa se ipotecata, ma la tutela del tetto familiare è un fatto che può orientare la discrezionalità). Quindi con ordinanza il GE sospende l’esecuzione ex art. 624: l’asta è revocata o rinviata sine die, non si possono fare altri atti fino a nuova disposizione. La procedura entra in stallo. Da qui, due sviluppi: l’opposizione all’esecuzione prosegue e verrà decisa in separato giudizio (spesso davanti a un giudice diverso in Tribunale). Se Giovanni alla fine vince l’opposizione (es. il giudice dichiara che la banca non poteva agire perché la moratoria era valida, quindi l’esecuzione è improcedibile), la sospensione si consoliderà e la procedura verrà estinta definitivamente. Se invece perde l’opposizione (si decide che la banca aveva diritto di procedere), la banca potrà chiedere di revocare la sospensione e riavviare la procedura (magari riprogrammare l’asta). Giovanni avrà comunque guadagnato tempo – magari nel frattempo è riuscito a vendere lui stesso l’immobile a un prezzo migliore per saldare il debito, oppure ha trovato un accordo con la banca. Spesso infatti la sospensione favorisce le trattative: la banca, visto che la procedura si allunga, potrebbe preferire accordarsi (p.es. accetta di ridurre gli interessi usurari contestati e Giovanni riprende i pagamenti).
– Esito B: Il giudice dell’esecuzione rigetta la sospensione. Forse perché giudica che il fumus non è convincente: ad esempio, la moratoria non era formalizzata, e sui tassi ritiene che vada discusso nel merito, ma intanto il credito è certo. Inoltre potrebbe dire che avendo la banca ipoteca, la vendita è nelle regole, e il fatto che sia prima casa non cambia il diritto della banca (il G.E. applica la legge che non esenta la prima casa ipotecata). Così, nessuna sospensione: l’asta si terrà. Giovanni può provare un ultimo escamotage: fare un esposto in Procura sull’usura e segnalare all’istituto di vendite giudiziarie che c’è una causa pendente, sperando in un rinvio. Ma formalmente nulla impedisce di procedere. L’asta avviene: se arriva un acquirente, la casa viene aggiudicata. Giovanni potrà ancora, entro la firma del decreto di trasferimento (poche settimane), presentare ricorso per sospendere l’ordinanza di vendita se emergono vizi, ma se i motivi del’opposizione sono stati giudicati non meritevoli di sospensione, difficilmente cambierà. In conclusione, Giovanni rischia di perdere casa. Potrà continuare l’opposizione a esecuzione per eventualmente ricavare un risarcimento danni (per es. se dimostra usura, magari la banca sarà condannata a restituirgli parte degli interessi o ad risarcirlo; e se la moratoria era valida potrebbe ottenere almeno l’annullamento di costi o un indennizzo). Ma la casa, una volta venduta a terzi, non la recupera (il terzo acquirente è tutelato salvo ipotesi di vendita inefficace, che qui non sarebbero). Questo scenario è drammatico per il debitore, ma purtroppo realistico in vari casi: per questo la sospensione in esecuzione è concessa solo con cautela, e se negata il risultato è definitivo sul bene. Giovanni, col senno di poi, forse avrebbe dovuto attivarsi prima, magari cercando di vendere lui stesso l’immobile prima che andasse all’asta (spesso si consiglia di vendere sul mercato per pagare i debiti, si ricava di più). Con la sospensiva negata, gli rimane solo la via dell’appello (se la sua opposizione verrà rigettata potrà appellare e forse intanto l’immobile è già perso).
Questi esempi illustrano come, a seconda dei presupposti e delle strategie legali, la sospensione cautelare possa salvare il debitore da conseguenze immediate e irreversibili, oppure, se negata, condurre rapidamente alla realizzazione forzata del credito con possibili danni. Ogni fase ha le sue regole, ma la chiave comune è: preparare bene il caso (documentare fumus e periculum), muoversi tempestivamente, e avere un piano B nel caso l’istanza non venga accolta (ad esempio, negoziare, cercare altre tutele, etc.).
Fonti e riferimenti (luglio 2025)
- Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992), artt. 47, 52 e 62-bis, con modifiche da L.130/2022 e D.Lgs. 156/2015 e D.Lgs. 220/2023.
- Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), artt. 55, 56 e 62, in materia di misure cautelari collegiali e appello cautelare.
- Codice di procedura civile, artt. 283 (sospensione in appello), 373 (sospensione in Cassazione), 615 e 624 (opposizione a esecuzione e sospensione), 624-bis (sospensione concordata), 649 (sospensione provvisoria decreto ingiuntivo).
- Accademia Tributaria – Domenichini C., “La sospensione cautelare alla luce della recente riforma” (Parte I e II, 2024): analisi dettagliata delle modifiche apportate dalla L.130/2022 e D.Lgs.220/2023 alla tutela cautelare tributaria, tra cui impugnabilità delle ordinanze e uniformazione dei criteri.
- Dipartimento Giustizia Tributaria – Tutela cautelare (2023): linee guida ministeriali sulle nuove funzionalità telematiche dopo la riforma, conferma dell’introduzione del reclamo cautelare e dell’obbligo di decisione in 30 giorni.
- Corte di Cassazione – orientamenti giurisprudenziali recenti: es. Cass. civ. ord. 35787/2023 (richiamata) sull’opposizione a decreto ingiuntivo e effetti sospensiva; Cass. SS.UU. 2018 n.30775 su inibitorie (principio generale); Consiglio di Stato, sentenze e decreti 2023 su misure cautelari amministrative.
- Fonti normative secondarie: L. 31/08/2022 n.130 (delega riforma giustizia tributaria); D.Lgs. 30/12/2023 n.220 (attuazione riforma, in vigore 2024); L. 228/2012 (stabilità 2013, art.1 c.537-543 sospensione legale riscossione); D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia del processo civile).
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e misure cautelari fiscali
✔️ Specializzato in difesa da pignoramenti, fermi e ipoteche derivanti da atti fiscali
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Conclusione
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