Un tuo familiare è deceduto lasciando debiti fiscali?
In questi casi, è normale chiedersi se le sanzioni tributarie si trasmettono agli eredi insieme alle imposte dovute. La legge distingue chiaramente tra le imposte non pagate e le sanzioni, con conseguenze diverse per gli eredi.
Come funziona la successione dei debiti fiscali
– Le imposte non pagate dal defunto si trasmettono agli eredi insieme agli altri debiti
– Gli eredi rispondono dei debiti tributari entro i limiti della propria quota ereditaria
– Le sanzioni personali, invece, non si trasmettono: si estinguono con la morte del contribuente
– Restano però a carico degli eredi interessi e somme accessorie collegate alle imposte non versate
Cosa devono pagare gli eredi
– Le imposte dovute e non pagate (IRPEF, IVA, IMU, ecc.)
– Gli interessi maturati sui debiti tributari
– Eventuali aggi e spese di riscossione
– Non devono invece pagare le sanzioni amministrative tributarie riferite esclusivamente al defunto
Quando gli eredi non rispondono
– Se rinunciano all’eredità, non rispondono di alcun debito tributario
– Se accettano con beneficio d’inventario, rispondono solo nei limiti dell’attivo ereditato
– Se i debiti superano il valore dell’eredità, gli eredi non devono integrare con il proprio patrimonio personale (salvo abbiano accettato puramente e semplicemente)
Cosa fare se si ricevono cartelle dopo il decesso
– Verificare se riguardano imposte o sanzioni: le seconde si estinguono e non vanno pagate
– Contestare le cartelle che contengono sanzioni riferite al defunto
– Valutare se l’importo complessivo dei debiti rende conveniente accettare o rinunciare all’eredità
– In caso di dubbi, rivolgersi subito a un avvocato per tutelare i propri diritti
Cosa si può ottenere con una corretta difesa
– L’annullamento delle cartelle per la parte relativa alle sanzioni
– La riduzione dell’importo dovuto agli eredi
– La sospensione di azioni esecutive illegittime sui beni degli eredi
– La possibilità di chiudere i debiti del defunto pagando solo le imposte effettivamente dovute
Attenzione: molti eredi pagano anche sanzioni che in realtà non sono dovute. La legge è chiara: le sanzioni tributarie si estinguono con la morte del contribuente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in successioni e difesa tributaria – ti spiega cosa devono pagare gli eredi in caso di sanzioni tributarie del defunto e come difendersi da richieste indebite.
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Introduzione
La disciplina civilistica e tributaria italiana stabilisce che gli eredi subentrano nel patrimonio del defunto, attivo e passivo (art. 456 c.c.). Ciò implica che, in linea di massima, tutti i debiti del de cuius sono oggetto di successione, salvo specifiche eccezioni normative (es. obbligazioni strettamente personali o naturali). In particolare, gli eredi che accettano l’eredità (espressamente o tacitamente) assumono i debiti del de cuius, rispondendo delle obbligazioni ereditarie anche con il proprio patrimonio. Tuttavia il legislatore ha previsto strumenti di tutela degli eredi: l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.) limita la responsabilità dell’erede al valore dell’attivo ereditario; la rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) estingue ogni obbligazione, trattando l’erede come se non fosse mai stato chiamato (effetto retroattivo). Fino all’accettazione, l’erede non è obbligato e può valutare se rinunciare o meno in base all’entità del passivo.
L’art. 752 c.c. prescrive che i debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi pro quota in base alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore. L’eccezione di solidarietà attiva – tipica delle imposte su successioni e redditi – non si estende generalmente a tutti i tributi: la giurisprudenza rammenta che “salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono pro quota”. In effetti, le imposte sul reddito e sulle successioni (art. 65 DPR 600/1973 e art. 36 TUS) prevedono la solidarietà fra eredi, mentre per i tributi locali (IMU, TASI, TARI) si applica la regola del pro-quota: ciascun erede risponde per la propria quota di proprietà ereditata, non essendo prevista solidarietà passiva per tali imposte.
1. Debiti Tributari dell’Eredità
1.1 Imposte e Tributi trasmissibili
Gli eredi sono responsabili pro quota per le imposte dovute dal defunto nei periodi di imposta anteriori alla morte, anche se imputate dopo il decesso (art. 65 DPR 600/1973). Ciò riguarda ad esempio l’IRPEF, l’IRES, l’IVA non ancora versata per periodi ante mortem, ecc. L’Amministrazione Finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento agli eredi (anche senza preventiva comunicazione formale) e pretendere il pagamento delle imposte residue. Gli interessi legali o di mora maturati sulle imposte del defunto vengono considerati accessori del tributo principale e, quindi, trasmissibili agli eredi. In particolare, la Corte di Cassazione (Ordinanza 2.4.2025, n. 8684) ha ribadito che gli interessi maturati sui tributi ereditari si trasmettono agli eredi come parte integrante del debito fiscale.
Tributo / Onere | Trasmissibile agli eredi? | Riferimento normativo/giurisprudenziale |
---|---|---|
IRPEF, IRES, IVA, altri tributi diretti | Sì, pro quota (solidale per imposte su redditi) | Art. 65 DPR 600/1973; Cass. 8684/2025; Cass. 25315/2022 |
Imposta di successione | Sì, solidalmente tra eredi (art. 36 TUS) | D.Lgs. 346/1990 (TUS), art. 36; art. 752 c.c.; Cass. 8684/2025 |
Tributi locali (IMU, TASI, TARI) | Sì, ma pro quota (non solidale) | Art. 65 DPR 600/1973; Cass. SU 22.10.2014, n. 22426; Cass. 8684/2025 |
Interessi di mora/legali | Sì (trasmissibili) | Cass. 8684/2025; Agenzia Entrate (circ. sull’art. 8 D.Lgs 472/1997) |
Esempio di calcolo (redditi e tributi diretti): un defunto ha residuo IRPEF pari a €12.000 (capitale) con interessi €1.000. Se l’eredità spetta in parti uguali a due figli, ognuno risponderà per €6.000 di imposta + €500 di interessi (tot. €6.500), ossia la propria quota ereditaria di €13.000.
1.2 Localizzazione e notifica agli eredi
I tributi dovuti dal defunto possono essere riscossi mediante cartella di pagamento notificata agli eredi. In assenza di comunicazione preventiva da parte degli eredi, l’Agenzia delle Entrate procede generalmente alla notifica collettiva presso l’indirizzo del de cuius o notifica nominativa ai singoli eredi ai sensi dell’art. 65 DPR 600/1973. La Cassazione ha chiarito che la cartella notificata ad un erede, anche se non è stata ricevuta la comunicazione formale da parte degli altri eredi, è valida purché l’Amministrazione sia a conoscenza della qualità di successore. Gli eredi possono comunque impugnare l’avviso o la cartella secondo le ordinarie regole del processo tributario (CTP, CTR, Cassazione), contestando vizi di notifica o di calcolo. Qualora gli atti di riscossione contengano erroneamente voci di sanzioni (vedi par. 2), tali voci devono essere prospetticamente escluse o impugnate separatamente.
2. Sanzioni e Debiti Intrasmissibili
2.1 Sanzioni tributarie (penali fiscali)
Le sanzioni tributarie (multe e penalità fiscali per violazioni tributarie) hanno natura afflittiva e personale. L’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. In altre parole, i debiti di natura sanzionatoria si estinguono con la morte del presunto autore dell’illecito tributario. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8684/2025) ha ribadito che le sanzioni tributarie imposte al de cuius non possono gravare sui suoi successori. Ciò si spiega col principio di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.) e col carattere punitivo delle sanzioni: l’erede non ha partecipato al comportamento illecito e non può essere punito al posto del defunto.
Di conseguenza:
- Una volta accettata l’eredità (anche con beneficio di inventario), gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni tributarie dovute dal defunto.
- Se una cartella esattoriale intestata al de cuius includeva anche voci sanzionatorie (es. sanzioni amministrative tributarie ai sensi del D.Lgs. 472/97), la parte relativa alle sanzioni va annullata. La Cassazione con sentenza n. 25315/2022 ha proprio annullato la cartella “quanto alle sanzioni” perché, stante l’art. 8 cit., gli eredi non ne erano tenuti a pagare nulla. In pratica, in quel caso la cartella fu annullata limitatamente agli importi sanzionatori.
- Gli eredi pagano invece regolarmente le imposte principali e gli interessi, che rappresentano il “core” del debito tributario ereditario.
Esempio di scenario: Il de cuius subiva una cartella con €10.000 di imposte arretrate, €1.000 di interessi e €5.000 di sanzioni. Gli eredi dovranno pagare complessivamente €11.000 (imposte + interessi), mentre i €5.000 di sanzioni sono esclusi dall’eredità.
2.2 Altre sanzioni amministrative e penali
Anche le sanzioni amministrative non tributarie (es. multe stradali, bolli non pagati, violazioni amministrative) e le pene pecuniarie penali (ammende, multe penali) non si trasmettono agli eredi. L’art. 7 della L. 689/1981 prevede che “l’obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria” non si trasmette ai successori di chi ha commesso la violazione. Con sentenza 7.10.2024, n. 26205, la Cassazione ha confermato che in caso di decesso del trasgressore viene meno il debito delle sanzioni amministrative pecuniarie (come multe e contravvenzioni stradali); analogamente, le ammende penali cadono con la morte.
Nota sulle notifiche: se un verbale di contravvenzione o cartella di pagamento viene erroneamente notificato a un soggetto già deceduto, la Cassazione (sent. 12705/2022) ha ritenuto invalida la notifica al de cuius, ordinando di rinnovare l’atto nei confronti degli eredi. In ogni caso, anche notifiche correttamente indirizzate agli eredi devono considerare che le sanzioni in questione non sono dovute da questi ultimi. Gli eredi possono dunque impugnare o richiedere l’annullamento delle sanzioni trasmesse erroneamente in cartella.
Tabella riepilogativa (debiti ereditari vs eredi):
Tipo di debito/sanzione | Responsabilità eredi | Normativa/Giurisprudenza |
---|---|---|
Tributi diretti (IRPEF, IVA, TUS) | Sì (solidalmente) | Art. 65 DPR 600/1973; Cass. 8684/2025 |
Tributi locali (IMU, TARI, TASI) | Sì (pro quota) | Cass. SU 22.10.2014, n. 22426; Cass. 8684/2025 |
Interessi su tributi | Sì (trasmissibili) | Cass. 8684/2025 |
Sanzioni tributarie (D.Lgs. 472/97) | No | Art. 8 D.Lgs. 472/1997; Cass. 8684/2025 |
Multe e sanz. amministrative | No | Art. 7 L. 689/1981; Cass. 26205/2024 |
Contributi INPS e relativi oneri | Sì (trasmissibili) | Cass. 562/2000; circ. INPS n.165/2001 |
Sanzioni INPS (civili) | Sì (trasmissibili) | Legge finanziaria 2001, art. 116; Cass. 562/2000 |
2.3 Contributi previdenziali (INPS)
I debiti contributivi verso INPS (oneri previdenziali non versati) si trasmettono agli eredi. L’INPS (circ. 165/2001) ha affermato che agli eredi del defunto gravano “tutti i debiti contributivi Inps”, comprensivi anche delle eventuali maggiorazioni e sanzioni civili. La Cassazione (sent. 562/2000) ha precisato che il debito contributivo ereditario comprende il capitale dei contributi dovuti e gli interessi maturati fino alla notifica, senza limiti temporali connessi alla morte. Inoltre, le sanzioni per inadempienza contributiva sono state qualificate come di natura civile (legge finanziaria 2001, art. 116), e dunque non afflittive: queste sanzioni non rientrano nell’eccezione di intrasmissibilità di natura afflittiva. In sintesi, se il de cuius non ha versato contributi o ritardato pagamenti INPS, gli eredi devono liquidare quanto dovuto (contributi, interessi e sanzioni) con le ordinarie regole del debito ereditario.
Importante: in caso di debito contributivo rilevante, gli eredi potranno valutare di rinunciare all’eredità o di accettarla con beneficio d’inventario per evitare di coinvolgere il proprio patrimonio personale.
3. Procedure Esecutive e Contenzioso
Una volta aperta la successione, i creditori del de cuius (Agenzia Entrate, INPS, Comune, ecc.) possono procedere esecutivamente contro l’eredità. In pratica, l’ente creditore richiederà l’iscrizione di ipoteca sugli immobili o l’istanza di pignoramento dei beni ereditati (artt. 49 ss. DPR 602/1973 e art. 31 ss. DPR 602/1973 per i tributi, art. 22 ss. DPR 602/1973 per i contributi). Gli eredi, una volta identificati, vengono chiamati in causa nella procedura esecutiva e la loro responsabilità è limitata all’attivo ereditario (salvo rinunzie). Se necessario, il curatore dell’eredità giacente (in caso di rinunce di tutti i chiamati) assumerà la difesa e la liquidazione del patrimonio.
Nel contenzioso tributario, gli eredi possono impugnare gli atti di accertamento e le cartelle del defunto. Ogni impugnazione segue i termini ordinari (artt. 19-20 D.Lgs. 546/1992). È frequente, ad esempio, contestare la notifica impropria (come nel caso della multa notificata al defunto) o far valere l’eccezione di intrasmissibilità delle sanzioni tributari per ottenere la riduzione della pretesa erariale (cartella impugnata). La recente giurisprudenza permette agli eredi di far valere immediatamente l’art. 8 D.Lgs. 472/1997: se una cartella includeva sanzioni, si può chiedere l’annullamento solo di quella parte, come visto.
4. Strategie Difensive degli Eredi
Rinuncia all’eredità: è il rimedio più drastico per sottrarsi a debiti elevati. Con la rinuncia (atto pubblico notarile) l’erede è considerato mai chiamato in successione (effetto retroattivo). Ciò significa che non acquista alcun bene, ma anche non risponde di alcun debito del defunto. Tuttavia, rinunciare va deciso entro 10 anni dalla morte (o 3 mesi dalla notizia dei beni se in possesso), pena decadenza. Dopo la rinuncia, l’eventuale debito rientra tra gli altri chiamati; se tutti rinunciano si attiva l’istituto dell’eredità giacente, con curatore nominato dal tribunale.
Accettazione con beneficio d’inventario: limitando la responsabilità dei coeredi al valore dell’attivo ereditario, l’accettazione col beneficio d’inventario (da eseguirsi con atto pubblico presso notaio o cancelliere) tutela l’erede da rispondere con il proprio patrimonio oltre l’eredità. Recenti pronunce della Cassazione hanno confermato che l’accettazione con beneficio non elimina completamente la responsabilità patrimoniale degli eredi, ma impedisce che sostanziosi debiti ereditari escano dalle dimensioni dell’attivo. Ciò è cruciale quando l’eredità include beni immobili di valore inferiore ai debiti; in tale caso gli eredi potrebbero formare un inventario e pagare solo entro il limite attivo ereditario (art. 490 c.c.).
Contenzioso tributario: se l’Agenzia delle Entrate o l’ente riscossore notifica un avviso di accertamento o cartella agli eredi, questi devono reagire nei termini. In presenza di errori (es. inclusione di sanzioni intrasmissibili, notifiche al defunto anziché agli eredi, vizi procedurali) si possono proporre ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale. In particolare, l’eccezione di nullità della parte sanzionatoria può essere sollevata d’ufficio dal giudice tributario o dedotta dal contribuente, come stabilito dalla Cassazione. Anche il principio della parziale responsabilità per i tributi locali può essere usato per chiedere la riduzione dell’esposizione dell’eredità (es. far calcolare l’IMU in quota).
Prescrizione e decadenza: gli eredi possono verificare se i debiti del de cuius siano già prescritti (salvo sospensioni dovute al decesso). Un debito tributario si prescrive generalmente in 10 anni (art. 20 DLgs. 546/1992), quindi crediti anteriori possono essere scaduti alla data di apertura della successione. Se un’obbligazione era prescritta prima della morte, non sopravvive nell’eredità. Analogamente, se il defunto era già stato definito con ravvedimento operoso o rottamazione, può darsi che non vi siano più debiti pendenti.
Precisione delle comunicazioni: gli eredi devono comunicare il loro status di successori all’Ufficio tributi di competenza (art. 65 DPR 600/1973) indicando domicilio fiscale. Ciò serve ad evitare notifiche all’indirizzo del defunto e garantisce correttezza del procedimento.
5. Domande e Risposte Frequenti
- Gli eredi devono pagare le sanzioni tributarie comminate al defunto?
No. In base all’art. 8 del D.Lgs. 472/1997 e alla giurisprudenza consolidata, l’obbligazione relativa alle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi. Gli eredi pagano imposte e interessi, ma non pagano le sanzioni. Ad esempio, la Cassazione con la sentenza n. 25315/2022 ha annullato la parte sanzionatoria di una cartella ereditata. - Devono pagare le multe (es. stradali) del defunto?
No. Le multe stradali sono sanzioni amministrative pecuniarie e, secondo l’art. 7 della L. 689/1981, non si trasmettono agli eredi. Anche le ammende penali cadono con la morte. In recente ordinanza (Cass. n. 26205/2024) si è ribadito che, a seguito del decesso del trasgressore, “viene meno il debito delle sanzioni amministrative pecuniarie”. In sostanza, l’erede non paga multe e contravvenzioni intestate al defunto (a meno che non le abbia volute saldare volontariamente). - E i contributi INPS del defunto?
Sì. I contributi previdenziali non sono sanzioni afflittive ma obbligazioni contributive: pertanto, agli eredi si trasmettono sia i contributi dovuti che le sanzioni civili per omesso pagamento. La Cassazione (n. 562/2000) ha chiarito che il debito contributivo comprende capitale e interessi maturati fino alla morte. Gli eredi devono pertanto saldare quanto dovuto all’INPS. In caso di debito consistente, l’erede può considerare la rinuncia o il beneficio di inventario. - Che succede se rinuncio all’eredità?
Rinunciando (entro i termini previsti), si viene considerati come se non fosse mai stata delazione a proprio favore. L’erede rinunciante non entra nel patrimonio ereditario e non è tenuto a nulla in ordine ai debiti del defunto. Tuttavia non potrà acquisire alcun bene. La rinuncia deve essere totale (non è possibile accettare una sola quota) e si effettua con dichiarazione resa dal notaio o dal cancelliere del tribunale. - Cosa cambia con l’accettazione con beneficio d’inventario?
Accettare con beneficio d’inventario significa separare i patrimoni ereditari da quelli personali. L’erede dovrà pagare i debiti del defunto, ma solo fino a concorrenza del valore dell’attivo ereditario (art. 490 c.c.). Ciò impedisce che l’erede integri i debiti del de cuius con il proprio patrimonio. Tuttavia, l’accettazione con beneficio non elimina la responsabilità: semplicemente ne limita l’ammontare. È un istituto consigliabile quando si sospetta che i debiti ereditari superino l’attivo: con l’inventario, i creditori (incluso il Fisco) potranno agire solo sull’attivo ereditario. - Quali azioni può fare l’erede per difendersi dai debiti fiscali?
L’erede può innanzitutto esaminare con attenzione qualsiasi notifica fiscale, distinguendo imposte/interessi da sanzioni. Se arrivano cartelle sproporzionate, può proporre ricorso giurisdizionale (CTP) o istanze di autotutela (es. iscrizione a ruolo illegittima). Può altresì verificare di aver comunicato tempestivamente la propria qualità all’Ufficio (art. 65 DPR 600/73). Se ritiene opportuno, l’erede può richiedere anche forme agevolate come la definizione delle liti pendenti (ove possibile) o la rateizzazione. Infine, come detto, può ricorrere a rinuncia o accettazione con beneficio d’inventario per evitare responsabilità personali eccessive.
6. Tabelle Riepilogative
Tabella 2: Ripartizione dei debiti tributari per erede (ipotesi 2 eredi)
Voce di debito | Totale debito | Quota Erede A (50%) | Quota Erede B (50%) |
---|---|---|---|
Imposte arretrate (IRPEF) | € 10.000 | € 5.000 | € 5.000 |
Interessi di mora | € 500 | € 250 | € 250 |
Totale imposte+interessi | € 10.500 | € 5.250 | € 5.250 |
Sanzioni tributarie | € 3.000 | – (non dovute) | – (non dovute) |
Multe stradali/diritto amministr. | € 600 | – (non dovute) | – (non dovute) |
Contributi INPS mancanti | € 2.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Totale complessivo dovuto | € 16.100 | € 6.250 | € 6.250 |
Nel caso sopra, ogni erede pagherà €6.250: cioè la propria metà delle imposte e degli interessi (€5.250) più la metà dei contributi INPS (€1.000). Non pagheranno invece €3.600 complessivi di sanzioni, poiché né le sanzioni tributarie né le multe stradali si trasmettono agli eredi.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile, artt. 456 ss. (apertura della successione), 470, 484-490 (accettazione con beneficio d’inventario), 519-521 (rinuncia), 752 (ripartizione debiti).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8 (intrasmissibilità delle sanzioni tributarie).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 7 (intrasmissibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65 (responsabilità solidale degli eredi per imposte sul reddito).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. imposte successioni e donazioni), art. 36 (solidarietà per imposta di successione).
- Cass. civ. Sez. Un., 22.10.2014, n. 22426 (conferma responsabilità pro quota per tributi locali).
- Cass. civ., ord. n. 8684/2025 (responsabilità eredi per sanzioni tributarie e interessi).
- Cass. civ., sent. n. 25315/2022 (sanzioni tributarie in cartella non dovute agli eredi).
- Cass. civ., ord. n. 26205/2024 (intrasmissibilità delle sanzioni amministrative).
- Cass. civ., sent. n. 562/2000 (responsabilità eredi per contributi INPS, interessi).
- Circolare INPS n. 165/2001 (debiti contributivi INPS trasmissibili agli eredi).
Fonti e dottrina: Agenzia delle Entrate (pareri e circolari sul regime dell’eredità fiscale); dottrina giuridica specializzata (ad es. riviste e manuali di diritto tributario e successorio); orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Corte dei Conti in materia di successioni.
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Quando un contribuente muore, i suoi debiti fiscali passano agli eredi insieme all’eredità. Tuttavia, la legge distingue chiaramente tra imposte e interessi, che sono trasmissibili, e sanzioni tributarie personali, che invece non si ereditano. Ciò significa che gli eredi devono farsi carico dei tributi dovuti e degli interessi maturati, ma non delle sanzioni applicate al defunto. Inoltre, gli eredi rispondono solo nei limiti del valore dell’eredità accettata: se rinunciano all’eredità, non sono tenuti a pagare nulla.
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Conclusione
Gli eredi non devono mai pagare le sanzioni tributarie personali del defunto, ma solo imposte e interessi nei limiti dell’eredità ricevuta.
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