Hai commesso errori formali nelle dichiarazioni fiscali e vuoi capire come regolarizzarli senza rischiare sanzioni pesanti?
La normativa prevede la possibilità di sanare irregolarità che non incidono sul calcolo delle imposte dovute, attraverso procedure semplificate e con il pagamento di importi ridotti. Si tratta della cosiddetta “sanatoria degli errori formali”.
Cos’è la sanatoria degli errori formali
– È uno strumento che consente di correggere violazioni che non influiscono sulla determinazione del reddito o delle imposte
– Riguarda adempimenti omessi o non corretti, di natura meramente formale
– Permette di evitare che tali errori si trasformino in contestazioni e sanzioni future
Quali sono gli errori che si possono sanare
– Omissione o tardiva trasmissione di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
– Errori nella compilazione di modelli, dichiarazioni o comunicazioni periodiche
– Mancata presentazione di documenti non rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta
– Irregolarità che non hanno comportato minori entrate per l’Erario
Come funziona la sanatoria
– Il contribuente versa un importo fisso stabilito dalla normativa (generalmente molto ridotto)
– Si regolarizzano le posizioni aperte, evitando l’irrogazione di sanzioni maggiori
– È necessario effettuare il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge o dalle circolari attuative
– Una volta sanata, l’irregolarità non può più essere contestata dall’Agenzia delle Entrate
Come fare la sanatoria degli errori formali
– Verificare se l’errore rientra tra quelli sanabili e se non ha inciso sulle imposte dovute
– Effettuare il pagamento della somma prevista con modello F24, indicando i codici tributo appositi
– Conservare la ricevuta di pagamento come prova della regolarizzazione
– Valutare, con l’assistenza di un avvocato o consulente fiscale, se è opportuno integrare la dichiarazione o trasmettere documenti mancanti
Vantaggi della sanatoria
– Cancellazione del rischio di sanzioni future per errori minori
– Chiusura definitiva delle posizioni irregolari
– Costo contenuto rispetto alle sanzioni ordinarie
– Maggiore serenità nei rapporti con il Fisco
Attenzione: non tutti gli errori possono essere sanati in questo modo. Se l’irregolarità ha inciso sul calcolo delle imposte (ad esempio mancata dichiarazione di redditi), non si tratta di errore formale ma di violazione sostanziale, con regole diverse.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa tributaria e regolarizzazioni fiscali – ti spiega come funziona la sanatoria degli errori formali e come farla in modo corretto.
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Introduzione
La regolarizzazione agevolata delle violazioni formali è stata introdotta dall’art. 1, commi 166-173 della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022). Tale “sanatoria” consente a imprese, professionisti, privati e sostituti d’imposta (ovvero a tutti i contribuenti tenuti a comunicazioni fiscali) di sanare le infrazioni di natura meramente formale commesse entro il 31/10/2022, versando una somma fissa di 200 euro per ciascun periodo d’imposta interessato. Le violazioni sanabili sono quelle che non incidono né sulla determinazione della base imponibile né sul versamento del tributo, e per le quali sono previste sanzioni amministrative in misura fissa o minimi. In sostanza si tratta di omissioni o errori procedurali (per es. mancata o irregolare comunicazione di dati, errori di compilazione di modelli, trasmissione tardiva di informazioni) che l’Amministrazione finanziaria classifica come meri vizi di forma.
Quadro normativo e definizioni
Il quadro normativo di riferimento comprende l’art. 10 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000) e l’art. 6, comma 5‑bis del D.Lgs. n. 472/1997, che già definiscono il concetto di violazione “meramente formale” come quella che non pregiudica né il tributo dovuto né l’operato degli uffici di controllo. In base a tali disposizioni, ad esempio l’indicazione errata di un codice tributo in un modello F24 è considerata un mero errore formale ed emendabile. Anche la Cassazione ha più volte confermato che gli errori materiali di compilazione (come un codice tributo sbagliato) non annullano il versamento né comportano sanzioni per omesso versamento.
La sanatoria 2023 si applica in alternativa alle definizioni agevolate già previste dalla stessa legge di bilancio (controversie, stralcio dei debiti, ecc.) e si basa sul principio che il contribuente paga una somma fissa una tantum senza che l’ufficio debba calcolare la sanzione proporzionale. L’accesso alla regolarizzazione è consentito anche se è già stata ricevuta una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate: aderendo alla sanatoria entro i termini, il contribuente potrà riporre gli atti successivi (avviso di accertamento/ruolo), purché il procedimento non sia ancora concluso in via definitiva.
Tipologie di violazioni sanabili
Sono definibili in via agevolata le infrazioni di natura formale non sostanziale elencate dal D.Lgs. 471/1997 e richiamate dalle istruzioni AdE. A titolo esemplificativo, rientrano nella sanatoria:
- Errori dichiarativi: dichiarazioni annuali IVA/IRPEF compilate con moduli non conformi o con dati del contribuente errati/omessi.
- Comunicazioni fiscali incomplete: omissioni o irregolarità nelle liquidazioni periodiche IVA, negli elenchi Intrastat o nella comunicazione di prassi (ad es. tardiva trasmissione di fatture elettroniche o dei corrispettivi) purché l’imposta sia stata comunque versata.
- Mancato adempimento formale: errori nelle comunicazioni relative a contratti di locazione in cedolare, omissioni nelle dichiarazioni di inizio o variazione attività, irregolarità nella tenuta delle scritture contabili (se senza effetti sull’imponibile).
- Opzioni e scelte dichiarate: omissione o errata indicazione di opzioni contabili/fiscali (regime forfettario, crediti d’imposta, dich. intenti, ecc.), quando possa essere dimostrato un comportamento concludente del contribuente (ex DPR 10/11/1997, n. 442) e l’errore emerga dagli stessi dati dichiarati.
- Altre violazioni formali: adempimenti civilistici o documentali minori richiamati dalla normativa (ad es. tardiva comunicazione delle CU, omissioni Intrastat, mancata iscrizione al VIES, ecc.).
Nota: sono esclusi dal beneficio gli atti già definiti in via giudiziale o amministrativa al 1°/1/2023, le omissioni sostanziali (omessa fatturazione, mancati versamenti, omesse dichiarazioni fiscali), le violazioni in contesti patrimoniali internazionali (RW) o di frode fiscale. In particolare, violazioni già accertate con atto definitivo o già ammesse alla definizione agevolata precedente non possono essere riproposte nella sanatoria formale.
Chi può aderire alla sanatoria
Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i contribuenti – imprese di ogni forma giuridica, professionisti, autonomi, enti, nonché i privati persone fisiche – indipendentemente dal regime contabile adottato. Sono inclusi anche i sostituti d’imposta e gli intermediari (commercialisti, Caf, amministratori di condominio, ecc.) che trasmettono dati o dichiarazioni. Non rileva il fatto che l’irregolarità sia stata commessa in una comunicazione effettuata da terzi: la sanatoria può coprire errori altrui (ad esempio l’invio irregolare di un consulente), fermo restando l’onere del contribuente di regolarizzare la propria posizione.
Adempimenti procedurali per la sanatoria
Per perfezionare la sanatoria il contribuente deve:
- Pagare 200 euro per anno di imposta in cui sono state commesse le irregolarità formali. Il versamento deve essere effettuato con modello F24 (sezione “Erario”), utilizzando il codice tributo TF44 (“Definizione violazioni formali”), indicando nell’apposito campo l’anno d’imposta di riferimento. Se le violazioni formali non sono riferite a uno specifico periodo d’imposta, si considera l’anno solare in cui sono state commesse.
- Rimuovere le irregolarità: ossia compiere gli adempimenti omessi o correggere gli errori (ad es. inviare i dati Intrastat mancanti, comunicare le fatture tardive al SDI, correggere una opzione in dichiarazione, ecc.) entro il termine del 31 marzo 2024 (il termine è stato prorogato al 2 aprile 2024 per festività). L’Agenzia può anche concedere un supplemento di almeno 30 giorni, nel caso il contribuente evidenzi un “giustificato motivo” per il ritardo.
Il contribuente può scegliere se versare l’importo in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure in due rate (prima rata 31/10/2023, seconda rata 31/03/2024). Se si opta per la rateazione, la seconda rata va versata tassativamente entro il 2 aprile 2024. In caso di mancato o parziale versamento, la sanatoria decade. Allo stesso modo, la mancata rimozione delle violazioni formali entro i termini fa venir meno il beneficio: l’Agenzia infatti non restituirà le somme versate e potrà irrogare le sanzioni ordinarie per le violazioni non sanate. Tuttavia, il Provvedimento AdE 27629/2023 chiarisce che, se alcune violazioni restano in essere a causa di giustificato motivo, la regolarizzazione resta valida per quelle effettivamente rimosse purché ciò avvenga in un successivo breve termine fissato dall’ufficio. In ogni caso, l’eventuale insoluto non inficia l’efficacia della regolarizzazione delle altre violazioni correttamente sanate.
Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dettagli applicativi con il Provvedimento 27629 del 30/01/2023 e la Circolare n. 2/E del 27/01/2023. Le istruzioni sottolineano che:
- L’importo fisso di 200 € copre tutte le violazioni formali commesse nell’anno d’imposta oggetto di definizione. Non occorre calcolare la sanzione ai minimi: il versamento di 200 € “estingue” ogni contestazione formale relativa a quell’anno.
- Il codice tributo da utilizzare è TF44 – “Regolarizzazione violazioni formali”. In F24 va barrata la casella “Ente previdenziale” (per versamenti previdenziali/formali) o “Erario” (per versamenti fiscali), a seconda della natura dell’irregolarità.
- Il termine ultimo per la rimozione dell’irregolarità (31/3/2024) è senza possibilità di ulteriori rateazioni. Tutte le prove della regolarizzazione (ad es. ricevute di invio telematico, protocolli di consegna, ecc.) devono essere conservate dal contribuente.
- L’intero sistema è gestito telematicamente: il contribuente o il suo intermediario compilano il F24 on-line, mentre l’Agenzia potrà controllare (anche tramite comunicazioni PEC) l’avvenuta correzione delle violazioni. Per le fatture elettroniche tardive o i corrispettivi ritardati, ad esempio, è previsto che l’ufficio invii una comunicazione PEC invitando a verificare e regolarizzare aderendo alla sanatoria.
In sintesi, la procedura è volutamente semplificata: basta il pagamento e l’avvio spontaneo degli adempimenti mancanti, senza dover affrontare contenziosi complessi. Naturalmente, la scelta di aderire è facoltativa: chi non sanasse per tempo dovrà poi difendersi in contenzioso (avviso di accertamento o ruolo).
Profili giurisprudenziali recenti
Anche la giurisprudenza tributaria più recente ha riaffermato i principi fondamentali sugli errori formali e sulle possibilità di rettifica delle dichiarazioni:
- Errori di compilazione F24: la Cassazione (sent. 22692/2013) ha stabilito che l’indicazione sbagliata di un codice tributo in un modello F24 è una mera violazione formale e non inficia il versamento effettuato (non scatta la sanzione per omesso versamento). In linea con tale principio, l’ordinanza 27332/2024 ha recentemente accolto il ricorso di un contribuente che aveva indicato il codice tributo errato per un credito d’imposta, riconoscendo l’errore materiale come sanabile e cassando le decisioni sfavorevoli di merito. Il principio enunciato è che “un errore materiale di codice non può far perdere al contribuente il diritto tributario” se il tributo effettivamente dovuto è stato versato o riconosciuto dall’amministrazione.
- Correzione delle opzioni in dichiarazione: con l’ordinanza n. 9073/2024 la Cassazione ha ammesso, entro limiti, la rettifica delle opzioni (regimi fiscali, studi di settore, etc.) effettuate in dichiarazione se emergono elementi contraddittori interni. In quella vicenda, la contribuente aveva compilato in modo incompatibile (erogando un’agevolazione ma dichiarando l’esclusione dagli studi di settore) e la Cassazione ha ritenuto l’errore “riconoscibile” dall’ufficio, legittimandone la correzione. Si consolida così l’orientamento secondo cui, se la dichiarazione contiene dati incongruenti che rivelano l’errore, l’opzione può essere rettificata senza nullità dell’atto.
- Autotutela in malam partem: le Sezioni Unite della Cassazione (sent. SS.UU. 21/11/2024, n. 30051) hanno affrontato il caso in cui l’Agenzia annulla in autotutela un avviso di accertamento errato emettendone uno sostitutivo più gravoso. Gli Ermellini hanno ribadito che il legittimo affidamento del contribuente non si fonda semplicemente sulla mera esistenza di un precedente atto viziato. In altre parole, la condotta in mala fede del fisco (annullare e rifare un atto più oneroso) è legittima se motivata da errori formali o di fatto. Tuttavia, la Corte ha ammesso che in casi estremi – se l’amministrazione ha fornito indicazioni fuorvianti o contraddittorie prima dell’atto illegittimo e il contribuente ha già versato le somme – l’affidamento può comunque essere riconosciuto per tutela della certezza del diritto. Questo orientamento, pur non incidendo direttamente sulla procedura di sanatoria, sottolinea il principio che l’erronea valutazione formale da parte dell’ufficio non legittima di per sé il contribuente a sottrarsi agli obblighi fiscali, ma in casi di manifesta contraddizione del fisco può giustificare un ripensamento in favore del contribuente.
Esempio operativo
- Caso pratico: Un contribuente titolare di partita IVA ha trasmesso a febbraio 2022 le fatture elettroniche IVA con uno scarto tecnico e, contemporaneamente, ha omesso involontariamente di inviare la comunicazione Intrastat del quarto trimestre 2021. In entrambe le vicende l’imposta è stata correttamente liquidata nei versamenti periodici. Si tratta di violazioni formali sanabili. Aderendo alla sanatoria, il contribuente potrà pagare 200 € per l’anno d’imposta 2021 e inviare le comunicazioni tardive entro il 31/03/2024, evitando sanzioni maggiori e tutelando il proprio diritto all’affidamento nella regolarità dichiarativa.
Domande e risposte (FAQ)
- Chi può usufruire della sanatoria degli errori formali? Tutti i contribuenti (imprese, professionisti, privati) che abbiano commesso le violazioni formali entro il 31/10/2022. Non è richiesto un reddito minimo e sono compresi sostituti d’imposta e intermediari (anche amministratori di condominio) obbligati a inviare dati fiscali.
- Quali irregolarità non posso sanare? Sono esclusi gli inadempimenti sostanziali (omessa fatturazione, imposte non versate, omessa presentazione di dichiarazioni reddituali o IVA, violazioni quadro RW, ecc.), le violazioni già definite con atti definitivi al 1/1/2023 e quelle proprie della collaborazione volontaria o di ambiti diversi (registro, successione). In particolare, un tardivo o omesso versamento non può essere oggetto di definizione agevolata e richiede il ravvedimento operoso ordinario.
- Cosa succede se non rimuovo tutte le irregolarità entro i termini? Se alcune violazioni non vengono sanate entro i termini stabiliti, la regolarizzazione resta efficace per quelle rimosse, ma per le restanti si applicano le sanzioni ordinarie. Le somme versate a titolo di sanatoria non sono rimborsate. Per massimizzare il beneficio è quindi fondamentale correggere gli errori subito dopo il versamento di 200 €.
- In che modo devo pagare? Il pagamento va effettuato con modello F24 (anche online via Entratel/Fisconline) indicando il codice tributo TF44 nella sezione Erario. Si versa 200 € una tantum per ciascun anno di imposta da regolarizzare. Ad esempio, per sanare violazioni del 2020 e del 2021 il contribuente verserà 200 € per il 2020 e 200 € per il 2021, per un totale di 400 € (due F24 separati o un F24 con due righe TF44).
- Posso fare ricorso dopo aver aderito alla sanatoria? L’adesione alla definizione agevolata è irrevocabile. Una volta effettuato il versamento e inviate le regolarizzazioni, il contribuente non potrà più impugnare le violazioni sanate. Tuttavia, se l’Agenzia non riconoscesse una correzione ritenendola incongrua, si potrà sempre ricorrere in giustizia tributaria qualora l’ufficio pretendesse somme non dovute.
- E se ho già ricevuto un avviso di accertamento? Se l’atto di accertamento è già definitivo (non più impugnabile) non è più possibile accedere alla sanatoria per quella violazione. In linea di massima, l’istituto è pensato per sanare errori prima che il contenzioso si concluda. Tuttavia, alcuni uffici consentono di aderire anche dopo avvisi notificati non ancora definiti (purché non scaduti i termini d’impugnazione), a condizione di pagare il 200 € per i periodi interessati e correggere spontaneamente gli errori contestati. In ogni caso, è consigliabile agire prima di ricevere atti formali di accertamento.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Statuto del contribuente), art. 10 (violazioni formali).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, co. 5‑bis (violazioni formali).
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), art. 1, commi 166‑173 (definizione agevolata violazioni formali).
- Provvedimento Agenzia Entrate 30 gennaio 2023, n. 27629 (attuazione definizione agevolata).
- Circolare AdE 27 gennaio 2023, n. 2/E (chiarimenti sulla regolarizzazione violazioni formali).
- Corte di Cassazione: sent. 22692/2013 (meramente formali F24); ord. 9073/2024 (correzione opzioni dichiarative); ord. 27332/2024 (errori compilazione F24); SS.UU. 21/11/2024, n. 30051 (autotutela sostitutiva in malam partem).
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La sanatoria degli errori formali è uno strumento che consente al contribuente di regolarizzare irregolarità che non incidono sul calcolo dell’imposta dovuta (ad esempio errori nella compilazione di moduli, omissioni di comunicazioni, ritardi in adempimenti meramente formali). Per accedere alla sanatoria basta effettuare un versamento ridotto, nei termini fissati dalla legge, senza dover presentare un nuovo modello dichiarativo. Questo permette di evitare le sanzioni ordinarie e chiudere eventuali contestazioni già avviate.
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e regolarizzazioni fiscali
✔️ Specializzato in sanatorie, ravvedimento operoso e definizioni agevolate
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
La sanatoria degli errori formali è un’occasione utile per rimediare a omissioni e irregolarità senza rischiare sanzioni pesanti.
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