Vuoi sapere quali sono i limiti oltre i quali un’impresa può essere dichiarata fallibile nel 2025?
La legge stabilisce soglie precise per distinguere tra imprese fallibili e non fallibili. Se l’attività resta sotto certi parametri, non può essere sottoposta a fallimento ma solo a procedure alternative come la liquidazione controllata o il sovraindebitamento.
Cos’è la fallibilità
– È la condizione che consente al Tribunale di dichiarare il fallimento di un’impresa
– Si applica solo alle imprese che superano determinati limiti di legge
– Le imprese sotto soglia sono considerate “non fallibili” e seguono procedure diverse in caso di crisi
Le soglie di fallibilità per il 2025
Un’impresa è fallibile se, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se più breve, ha superato almeno uno di questi limiti:
– Attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro
– Ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro
– Debiti, anche non scaduti, superiori a 500.000 euro
Chi non è fallibile
– Le imprese sotto tutte e tre le soglie indicate
– Le ditte individuali di piccole dimensioni con fatturati minimi
– Alcune categorie specifiche di soggetti (ad esempio imprenditori agricoli) che non rientrano nel perimetro del fallimento
Cosa succede se l’impresa non è fallibile
– Non può essere dichiarata fallita dal Tribunale
– Può accedere a strumenti alternativi come la liquidazione controllata o il sovraindebitamento
– I creditori possono comunque agire con pignoramenti o azioni esecutive individuali
– È necessario valutare soluzioni di ristrutturazione o di accordo con i creditori
Attenzione: restare sotto soglia non significa essere al riparo dai debiti. Significa solo che non si può subire la procedura di fallimento, ma restano possibili altre azioni legali ed esecutive.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e diritto fallimentare – ti spiega quali sono le soglie di fallibilità per il 2025 e come cambia la gestione dei debiti a seconda della dimensione dell’impresa.
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Introduzione e quadro normativo
Nel 2025 la disciplina del fallimento è stata integralmente sostituita da quella della liquidazione giudiziale prevista dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.lgs. 14/2019). Dal 15 luglio 2022, infatti, il vecchio Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) non si applica più alle nuove procedure, sostituito dal CCII come modificato dai decreti correttivi successivi. Nel linguaggio giuridico corrente non si parla più di “fallimento” e “fallito” – termini abbandonati per attenuare lo stigma – ma di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato.
Questa guida analizza le soglie di fallibilità aggiornate al 2025, ossia i parametri quantitativi che determinano se un imprenditore può essere assoggettato a liquidazione giudiziale (la procedura concorsuale “maggiore”) oppure se rientra tra i soggetti non fallibili tutelati da procedure diverse (sovraindebitamento, concordato minore, ecc.). Approfondiremo:
- I requisiti soggettivi dell’insolvenza: chi è considerato imprenditore commerciale non piccolo e quindi “fallibile”, e chi invece è escluso (ad es. piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, start-up nei primi anni).
- Le soglie dimensionali previste dalla legge (attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) che definiscono l’impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Vedremo come funzionano questi limiti, come vanno calcolati (sul triennio) e a chi spetta provarne il rispetto.
- La soglia minima di indebitamento di €30.000 in debiti scaduti, al di sotto della quale non può essere aperta alcuna procedura di liquidazione giudiziale. Questo filtro evita fallimenti per importi irrisori; vedremo come si conteggia il debito rilevante e cosa dice la giurisprudenza più recente (Cass. 4201/2025) sul punto.
- Le procedure alternative per i non fallibili: ad esempio il concordato minore, gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione controllata (erede della liquidazione ex L.3/2012) destinate a piccoli imprenditori, consumatori e professionisti. Illustreremo le principali differenze rispetto alle procedure ordinarie destinate alle imprese maggiori.
- Gli strumenti di allerta precoce e composizione negoziata introdotti dalla riforma: quali soglie fanno scattare le segnalazioni obbligatorie dei creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, ecc.), quali indicatori interni devono monitorare gli organi di controllo, e come anche un’imprese sotto-soglia può accedere su base volontaria alla composizione negoziata con procedure semplificate.
Il punto di vista adottato è quello del debitore: l’obiettivo è spiegare quando un imprenditore in crisi rischia concretamente l’apertura di una liquidazione giudiziale (ex fallimento) e quando invece può evitarla perché “sotto soglia” o perché adotta strumenti di composizione della crisi alternativi. Forniremo esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni.
Nota terminologica: in questa guida useremo talvolta il termine ancora diffuso “fallimento” per facilitare la comprensione, ma va tenuto presente che formalmente la procedura oggi si chiama liquidazione giudiziale. Ugualmente, parleremo di “soglie di fallibilità” per indicare i limiti dimensionali oltre i quali un’impresa può essere dichiarata insolvente in sede giudiziale.
Chi può essere dichiarato fallito (liquidazione giudiziale)
Per capire le soglie di fallibilità è anzitutto necessario individuare i presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale, ovvero quali categorie di debitori possono essere assoggettati a tale procedura concorsuale. La regola generale – valida sia sotto la vecchia legge fallimentare che nell’attuale CCII – è che solo gli imprenditori commerciali (non piccoli) in stato d’insolvenza possono essere dichiarati in liquidazione giudiziale. Sono quindi esclusi per legge i soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore commerciale (ad esempio i professionisti, i lavoratori autonomi, gli enti pubblici, i consumatori) oppure che, pur essendo imprenditori, hanno dimensioni economiche minime sotto determinate soglie.
Vediamo in dettaglio questi requisiti soggettivi ed i relativi parametri quantitativi:
Imprenditori commerciali e presupposti soggettivi
Il primo requisito è essere un imprenditore che svolge un’attività commerciale. L’art. 121 CCII (richiamando in buona parte i concetti dell’art. 1 L.F. previgente) stabilisce infatti che la liquidazione giudiziale si applica agli “imprenditori commerciali” insolventi, purché non siano piccoli imprenditori sotto le soglie di legge. In altre parole, due condizioni soggettive devono coesistere: la qualifica di imprenditore commerciale e l’assenza dello status di piccolo imprenditore.
- Imprenditore commerciale: è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.), esclusi gli imprenditori che svolgono attività agricola. Tradizionalmente, infatti, l’imprenditore agricolo non è considerato fallibile (vedremo infra come questa esenzione sia stata parzialmente rivista dal CCII per le imprese agricole di grandi dimensioni). Sono invece imprenditori commerciali i titolari di attività industriali, mercantili, artigianali con organizzazione di mezzi, ecc. Anche le società (di persone o di capitali) che svolgono attività commerciale rientrano nella categoria.
- Esclusi non imprenditori: non possono essere dichiarati falliti (né assoggettati a liquidazione giudiziale) i soggetti che non sono imprenditori commerciali. In questa categoria rientrano i privati consumatori, i professionisti (avvocati, medici, artisti, artigiani senza autonoma organizzazione d’impresa, ecc.), gli enti non commerciali e in generale chi opera fuori dal regime d’impresa. Ad esempio, un avvocato o un medico con partita IVA, per quanto indebitato, non può subire una liquidazione giudiziale perché non è qualificabile come imprenditore commerciale, e in caso d’insolvenza può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti).
- Esclusi enti pubblici: continuano ad essere esclusi dal fallimento/liquidazione giudiziale anche lo Stato ed enti pubblici territoriali, che seguono casomai procedure di dissesto proprie. Inoltre alcune categorie speciali di imprese possono avere deroghe temporanee (es. le start-up innovative, trattate più avanti).
Oltre alla qualifica soggettiva, è necessario ovviamente il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza. L’art. 121 CCII definisce insolvente l’imprenditore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (riprendendo la nozione tradizionale dell’art. 5 L.F.). Segnali tipici d’insolvenza sono: mancati pagamenti significativi, protesti, fuga o irreperibilità degli amministratori, grave squilibrio tra debiti e attivo patrimoniale, ecc.. L’insolvenza deve essere attuale e non meramente prospettica: difficoltà future non bastano, serve un’insufficienza attuale di liquidità o capacità di credito. Una volta accertata l’insolvenza, tuttavia, il Tribunale dichiara la liquidazione giudiziale solo se sono rispettati anche i requisiti dimensionali che ora esamineremo.
Soglie dimensionali per l’esenzione (impresa minore)
Il Codice della crisi prevede che le imprese di piccole dimensioni (dette “imprese minori”) siano escluse dalla liquidazione giudiziale ordinaria. Questo principio, già presente nella vecchia legge fallimentare, è oggi sancito dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Tale norma definisce l’“impresa minore” in base a tre parametri quantitativi, i cui valori coincidono con quelli storici dell’art. 1 L.F. e sono i seguenti:
- Attivo patrimoniale annuo (totale dell’attivo dello stato patrimoniale) ≤ €300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale (o dall’inizio attività, se l’impresa è attiva da meno di tre anni).
- Ricavi lordi annuali (ricavi delle vendite o prestazioni) ≤ €200.000 nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio attività se meno di tre anni).
- Debiti totali (anche non scaduti) ≤ €500.000.
Tutti e tre i requisiti devono essere posseduti congiuntamente dall’imprenditore per qualificarsi come impresa minore. Ciò significa che il superamento anche di uno solo di questi limiti (anche in un solo anno del triennio) fa perdere lo status di piccolo imprenditore e rende l’impresa fallibile. Di converso, solo chi resta sotto tutti i tre limiti (attivo, ricavi, debiti) per tre anni consecutivi può opporre la “non fallibilità”.
Importante: il calcolo va fatto considerando i valori annui degli ultimi tre bilanci. Ad esempio, un’impresa individuale che abbia avuto ricavi lordi di €150.000 nel 2022, €210.000 nel 2023 e €180.000 nel 2024 non soddisfa il requisito (perché in uno dei tre esercizi ha superato €200.000 di ricavi) e quindi non può qualificarsi impresa minore; se insolvente, potrà essere assoggettata a liquidazione giudiziale. Viceversa, una società i cui bilanci 2022-2024 mostrino attivo ~€100.000, ricavi ~€180.000, debiti ~€400.000 annui resterà sotto soglia in tutti i parametri: in tal caso, anche se insolvente, sarà esclusa dalla liquidazione giudiziale e potrà al più ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.).
Le soglie sopra indicate possono essere aggiornate periodicamente con decreto del Ministro della Giustizia (previsto ogni 3 anni). Al luglio 2025 però i valori sono rimasti invariati rispetto alla legge originaria: €300.000, €200.000, €500.000. È possibile un adeguamento futuro per tenere conto dell’inflazione o delle mutate condizioni economiche, ma attualmente questi sono i riferimenti da considerare.
💡 Prova dell’impresa minore: spetta al debitore dimostrare di rientrare nei limiti dimensionali. L’art. 121 CCII infatti prevede che la liquidazione giudiziale è disposta verso gli imprenditori commerciali “che non dimostrino il possesso congiunto” dei requisiti di cui all’art. 2, co.1, lett. d). Dunque, in un’istruttoria pre-fallimentare, il piccolo imprenditore deve attivarsi e fornire documentazione (bilanci, libri contabili, dichiarazioni fiscali) per provare di non aver mai superato le soglie. La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito già nel 2015 che l’onere della prova della non fallibilità grava sul debitore – non sul creditore istante – se il creditore ha allegato elementi che fanno presumere il superamento dei limiti. Bilanci certificati, situazioni contabili o perizie possono costituire prova. In mancanza di prova contraria, il Tribunale presume che l’impresa sia assoggettabile a fallimento.
Tuttavia, il giudice conserva un potere-dovere di evitare dichiarazioni di fallimento ingiustificate. Recenti pronunce hanno sottolineato che il Tribunale (o la Corte d’Appello in reclamo) può svolgere indagini ufficiose limitatamente ai fatti dedotti dalle parti come difesa, ad esempio acquisendo d’ufficio informazioni urgenti dagli enti competenti. Ciò si ricollega in particolare al caso dei debiti prescritti, che esamineremo tra poco: se il debitore eccepisce che una parte dei debiti è caduta in prescrizione e quindi chiede di escluderli dal computo dei €500.000, il giudice dovrebbe verificare la fondatezza dell’eccezione (anche raccogliendo informazioni dall’ente creditore) per evitare di far “fallire” un soggetto che senza quei debiti sarebbe sotto soglia.
Soglia debiti: vanno conteggiati i crediti prescritti? – Secondo la Cassazione 29008/2024 non bisogna conteggiare nel totale dei debiti (soglia €500.000) i crediti ormai prescritti, in quanto la prescrizione estingue il debito rendendolo non più esigibile. Questa ordinanza ha cassato una sentenza che invece includeva anche €157.000 di cartelle esattoriali cadute in prescrizione nel calcolo dell’indebitamento del debitore. La Suprema Corte ha spiegato che ciò contrasterebbe con la finalità della norma, che è escludere dal fallimento gli imprenditori di dimensioni modeste. Dunque, un credito certo ma prescritto non va considerato ai fini del superamento della soglia dei €500.000, analogamente a come non si considerano i debiti già pagati o compensati. Il giudice deve verificare incidenter tantum la prescrizione se il debitore la solleva, consapevole che quel credito non potrà comunque essere ammesso al passivo fallimentare. Questo orientamento tutela il debitore da fallimenti “punitivi” basati su debiti ormai inesigibili.
Esclusioni speciali: imprenditore agricolo e start-up innovativa
Oltre alle soglie dimensionali generali, vi sono categorie di imprenditori che godono di esenzioni o regimi speciali riguardo alla fallibilità:
- Imprenditore agricolo: Storicamente l’imprenditore che esercita esclusivamente attività agricola non era mai soggetto a fallimento, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda (art. 2135 c.c. e art. 1 L.F.). Questa immunità assoluta ha creato casi anomali in passato (grandi società agricole indebitatissime ma “non fallibili”). Con il CCII, la situazione è cambiata: oggi anche un’impresa agricola può essere sottoposta a liquidazione giudiziale se di dimensioni rilevanti, ossia se supera le soglie di impresa minore. In pratica, il Codice colma una lacuna: le grandi aziende agricole insolventi non sono più automaticamente protette come prima. Resta fermo che il piccolo coltivatore diretto o la società agricola sotto soglia rimangono esclusi dalla liquidazione giudiziale, ma se una società agricola ha attivo, ricavi o debiti oltre i limiti (300k/200k/500k) potrà essere dichiarata insolvente come una normale impresa commerciale. Questa è una novità importante del 2022-2023, confermata dalla prassi: ad esempio, oggi una grande azienda agricola o cooperativa agricola in stato di crisi potrebbe dover affrontare una liquidazione giudiziale se insolvente e sopra soglia, mentre in passato ciò era precluso. Va notato che l’imprenditore agricolo, anche se esente da liquidazione giudiziale quando è piccolo, può sempre volontariamente accedere agli strumenti di sovraindebitamento (piani o accordi) per gestire la crisi.
- Start-up innovativa: La normativa sulle startup innovative (D.L. 179/2012, art. 31) prevede un regime di favore: queste società godono di una esenzione temporanea dal fallimento. In particolare, la legge stabilisce che per i primi 5 anni dalla costituzione una start-up iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese non può essere dichiarata fallita (né sottoposta ad altre procedure concorsuali diverse dalla composizione negoziata). Questo per favorire l’assunzione di rischio da parte delle startup senza il timore di un fallimento immediato. Tuttavia, trascorso il quinquennio di tutela, la start-up perde tale scudo. La Cassazione, ord. 1587/2024 ha chiarito che la cessazione del beneficio avviene automaticamente allo scadere dei 5 anni dalla costituzione, senza bisogno di alcun adempimento formale e senza attendere la cancellazione della società dalla sezione speciale. In altri termini, dopo 5 anni una start-up innovativa diventa “fallibile” a tutti gli effetti, anche se risulta ancora iscritta come start-up nel Registro Imprese. La pronuncia ha escluso che il termine di 60 giorni previsto per richiedere la cancellazione dal registro speciale o la data effettiva di tale cancellazione abbiano rilevanza: conta solo l’arco temporale quinquennale. Dunque un’impresa costituita, ad esempio, il 1° marzo 2018 ha perso il beneficio dal 1° marzo 2023 e, se insolvente e sopra soglia, può essere posta in liquidazione giudiziale nel 2025. Naturalmente, durante i primi 5 anni la startup potrebbe comunque utilizzare gli strumenti di composizione negoziata o richiedere misure protettive, ma non potrà essere forzosamente messa in liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o PM. Nota: La perdita dello status di start-up innovativa (ad es. per decorso del termine o per perdita dei requisiti) comporta la fine dell’esenzione; anche su questo la Cassazione è intervenuta in passato (v. Cass. 23980/2022 e Cass. 21152/2022) ribadendo che, cessata la qualifica o il termine, la società rientra tra quelle ordinarie soggette a fallimento.
- PMI innovative ed altre categorie speciali: Oltre alle startup, altre figure come le PMI innovative, incubatori certificati, ecc., non godono di esenzione pluriennale analoga, salvo previsioni settoriali. Pertanto, una PMI innovativa è “fallibile” secondo le regole generali (salvo sia sotto le soglie dimensionali). Discorso a parte per imprese soggette ad amministrazione straordinaria (grandi imprese insolventi): queste non seguono la liquidazione giudiziale ordinaria ma procedure concorsuali speciali (legge Marzano, Prodi-bis) se ne hanno i requisiti dimensionali (ad es. oltre 200 dipendenti). Tali procedure non rientrano in questa guida, focalizzata sulle soglie di fallibilità nel regime ordinario.
Riassumendo: chi può essere dichiarato in liquidazione giudiziale? Solo un imprenditore commerciale insolvente che non rientri tra le esclusioni. Pertanto: un’impresa individuale o società che supera anche uno dei limiti (€300k/200k/500k) e non è più in start-up protetta, se insolvente, potrà subire la procedura; al contrario, un negoziante, artigiano o società familiare che resta sotto tutte le soglie non verrà dichiarato fallito (sarà tutelato come non fallibile).
Nel prossimo paragrafo analizziamo un altro filtro oggettivo fondamentale: il minimo di debito scaduto richiesto per aprire una procedura concorsuale.
Soglia di indebitamento minima (€30.000) per aprire la procedura
Oltre ai requisiti soggettivi (qualifica d’imprenditore commerciale non piccolo) e allo stato di insolvenza, vi è un ulteriore requisito oggettivo quantitativo: la legge esige che l’insolvenza abbia una certa consistenza minima in termini di debiti scaduti. Questo criterio era previsto dall’art. 15, comma 9, della vecchia legge fallimentare e oggi è trasposto nell’art. 49, comma 5, CCII. In sostanza:
Non si procede alla dichiarazione di liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a €30.000.
Questa soglia di debiti scaduti serve ad evitare di aprire procedure per insolvenze di importo trascurabile, dove magari i costi procedurali supererebbero i ricavi. In pratica, anche un imprenditore non piccolo e insolvente non verrà dichiarato in liquidazione giudiziale se il totale dei suoi debiti scaduti e impagati è sotto €30.000.
Vediamo in dettaglio come funziona questo requisito:
Il requisito dei debiti scaduti e non pagati
La verifica del superamento della soglia dei €30.000 avviene durante l’istruttoria prefallimentare (o procedimento unitario per la liquidazione giudiziale). Il Tribunale cioè, prima di emettere la sentenza, accerta dai documenti che il debitore abbia debiti già esigibili (scaduti) non onorati per almeno €30.000 in totale. Se il totale dei debiti scaduti è inferiore, la legge impone di non dichiarare la procedura concorsuale.
Alcune precisazioni importanti:
- Somma di tutti i debiti scaduti: il limite si riferisce al cumulo di tutte le esposizioni scadute risultanti dagli atti. Non occorre che un singolo creditore abbia un credito di €30.000; conta la somma. Ad esempio: se un’impresa insolvente ha 5 creditori ciascuno per €10.000 scaduti, il totale è €50.000 > 30k e quindi la soglia è superata. Viceversa, debiti scaduti complessivi per €20.000 (anche se verso più creditori) non permettono di procedere. Questo chiarimento fu dato già dalla Cassazione: “la condizione ostativa all’apertura della procedura non risiede nel fatto che il credito di chi richiede il fallimento sia inferiore a tale limite, ma nel fatto che risulti comunque che l’ammontare complessivo dei debiti scaduti ed impagati sia inferiore a €30.000” (Cass. 26926/2017). Quindi, non è necessario che il creditore istante abbia da solo €30k di credito; conta la situazione debitoria globale.
- Debiti “scaduti e non pagati”: si considerano solo i debiti già dovendosi considerare scaduti, cioè oltre la data di pagamento concordata, e che risultino non soddisfatti. Debiti non ancora esigibili (futuri o a lungo termine) non contano ai fini di questo filtro. Ad esempio, un mutuo con rate future non scadute non incide, mentre le rate già scadute sì (sommate agli altri debiti scaduti).
- Atti dell’istruttoria: il tribunale si basa sugli elementi emersi in istruttoria: ad esempio, estratti delle scritture contabili, attestazioni dei creditori, eventuali intimazioni o messe in mora, ecc. Non è richiesto che il credito sia già accertato giudizialmente, basta che emerga come certo, liquido ed esigibile dagli atti. Anche un solo creditore istante può fornire prova di altri debiti scaduti del debitore (magari depositando estratti di ruolo fiscali, decreti ingiuntivi di altri creditori, ecc.) per dimostrare che il totale supera la soglia.
- Natura della soglia €30.000: la giurisprudenza la qualifica come una “condizione di procedibilità” dell’istanza di fallimento. Significa che in assenza di tale requisito il procedimento va chiuso senza dichiarare il fallimento. Non è un elemento dell’insolvenza in sé, ma una condizione aggiuntiva per poter utilizzare la procedura concorsuale. È aggiornabile anch’esso con decreto ministeriale (al pari delle soglie dimensionali), ma anche qui al 2025 resta fissato a 30.000 euro.
Esempio pratico: La società Alfa ha debiti totali per €100.000, ma di questi solo €25.000 sono già scaduti (il resto è a scadenza futura). La società è insolvente perché non riesce a pagare, ma formalmente ha solo €25.000 di debiti scaduti. In questo caso non potrà essere dichiarata in liquidazione giudiziale, perché non raggiunge la soglia di legge. I creditori dovranno attendere che scadano altre obbligazioni o eventualmente agire esecutivamente sui singoli crediti, ma non potranno ottenere la procedura concorsuale immediata. Viceversa, la società Beta ha €50.000 di debiti scaduti (anche se totali debiti magari €200.000): qui la soglia è superata, quindi se Beta è insolvente i creditori potranno chiederne la liquidazione giudiziale.
Giurisprudenza recente sulla soglia dei 30.000 euro
La soglia di indebitamento minimo ha sollevato alcune questioni interpretative, soprattutto riguardo a quali debiti considerare e a situazioni particolari come piani di rateazione concessi. Due interventi della Cassazione sono particolarmente rilevanti:
- Crediti contestati o illiquidi: Nel caso di crediti non ancora definitivamente accertati (ad esempio oggetto di causa pendente) o di importo incerto, vi è dibattito se vadano computati. In generale, per “debito scaduto e non pagato” si intende un credito certo (magari risultante da fatture non contestate, ruoli esattoriali, decreti ingiuntivi non opposti, ecc.). Un credito seriamente contestato dal debitore potrebbe non essere considerato “scaduto e dovuto” ai fini del conteggio. La Cassazione ha evidenziato la necessità di valutare la complessiva esposizione debitoria tenendo conto dell’effettiva esigibilità. Ad esempio, con Cass. 20671/2024 (ord. 27 luglio 2024) si è affrontato il caso di un credito litigioso e la Corte ha ribadito che la soglia va riferita ai debiti certi ed esigibili risultanti, mentre i crediti sub iudice potrebbero essere esclusi dal computo se manca certezza. In pratica, il tribunale deve formarsi un quadro dell’insolvenza basato su debiti chiari e documentati.
- Debiti fiscali con dilazione (rateizzazione): Una questione molto attuale è se un debito, ad esempio tributario, che sia stato rateizzato presso l’Agente della Riscossione, vada considerato “scaduto e impagato” per l’intero importo oppure no. La Cassazione, ord. 4201/2025 (18 febbraio 2025) ha fornito chiarimenti: se un debitore ottiene dall’Agenzia Entrate-Riscossione una dilazione ex art. 19 DPR 602/1973, ciò non esclude che il debito rilevi ai fini della soglia. La Corte ha spiegato che la rateazione non comporta novazione del debito né lo estingue; essa concede solo una dilazione di pagamento, ma la somma originaria rimane dovuta e se il piano non viene rispettato, l’intero importo residuo torna esigibile. Dunque, anche se formalmente alcune rate non sono scadute, il debito tributario complessivo per cui si è chiesta dilazione va considerato come debito scaduto non pagato ai fini dell’art. 15 L.F./art. 49 CCII. Nel caso concreto, una s.r.l. fallita sosteneva che al momento della sentenza il suo debito erariale era rateizzato e quindi sotto soglia; la Cassazione ha rigettato l’argomento, ritenendo irrilevante che l’ADER avesse concesso la dilazione pochi giorni prima: ciò non elimina la condizione d’insolvenza né fa scendere il debito scaduto sotto €30.000. Inoltre, la Corte ha chiarito che il debitore non ha diritto a un rinvio dell’udienza fallimentare in attesa di perfezionare la rateazione: se al momento dell’istruttoria la soglia risulta superata, la procedura può essere aperta anche se poi interviene una rateizzazione in extremis.
In sintesi, la soglia di €30.000 è un paletto di rilevanza dell’insolvenza: assicura che il tribunale si occupi solo di crisi significative. Questo non vuol dire che sotto €30.000 il debitore sia al sicuro da azioni dei creditori (possono sempre fare decreti ingiuntivi, pignoramenti, etc.), ma semplicemente non verrà nominato un curatore e avviata la macchina concorsuale per importi minimi.
Va notato infine che questo stesso limite vale oggi anche per l’accesso ad alcune procedure minori: ad esempio, per il concordato minore dedicato ai piccoli debitori insolventi, si richiede che vi sia insolvenza ma non necessariamente viene ribadita la soglia dei €30.000, trattandosi di procedure attivabili dallo stesso debitore. Comunque, è raro che un debitore con meno di 30k di esposizione ricorra a un concordato, potendo risolvere stragiudizialmente. Invece per la liquidazione giudiziale aperta su istanza di creditori o d’ufficio, il filtro dei €30k rimane essenziale.
Procedure concorsuali per i soggetti non fallibili (sovraindebitamento)
Abbiamo visto che molti debitori – consumatori, professionisti, piccoli imprenditori sotto soglia – non possono essere dichiarati falliti (in liquidazione giudiziale). Ciò non significa però che siano lasciati senza tutele o senza strumenti per gestire la crisi. Al contrario, l’ordinamento predispone per loro le procedure di sovraindebitamento, oggi disciplinate sempre dal Codice della crisi (che ha riunito e aggiornato la Legge 3/2012). In questa sezione forniamo una panoramica di tali procedure alternative, con particolare riguardo alle soglie o condizioni previste per accedervi e alle differenze rispetto alle procedure “maggiori”.
Dal punto di vista del debitore, essere “non fallibile” può rappresentare un sollievo (nessun rischio di liquidazione giudiziale d’ufficio) ma anche una sfida: dovrà lui stesso attivarsi per trovare soluzioni alla propria insolvenza attraverso strumenti negoziali o giudiziali su base volontaria. Ecco le principali procedure disponibili:
Concordato minore e accordi di ristrutturazione per piccoli debitori
Il concordato minore è la nuova denominazione introdotta dal CCII per indicare la procedura concorsuale riservata ai soggetti non fallibili che intendono trovare un accordo con i creditori. In sostanza, sostituisce e aggiorna l’accordo di composizione dei debiti previsto dalla L.3/2012. Può accedervi l’imprenditore sotto-soglia (impresa minore) insolvente, nonché il consumatore o il professionista, al fine di evitare la liquidazione dei propri beni attraverso una ristrutturazione del debito.
Caratteristiche principali del concordato minore:
- Accesso volontario: È il debitore che propone la procedura al tribunale. Non può essere attivata dai creditori. Occorre quindi che il debitore riconosca la propria crisi/insolvenza e presenti un piano.
- Piano e accordo con i creditori: Il debitore formula un piano di ristrutturazione dei debiti, offrendo ai creditori il pagamento, anche parziale, delle somme dovute secondo certe modalità e tempi. Ad esempio, un artigiano sotto soglia con €400.000 di debiti potrebbe proporre di pagarne il 20% in 5 anni, mantenendo aperta l’attività. I creditori votano sulla proposta. Se la maggioranza (in % di crediti) approva, il concordato minore viene omologato dal giudice e diventa vincolante per tutti i creditori inclusi.
- Nessuna soglia quantitativa minima di pagamento: Diversamente dal concordato preventivo “ordinario” (per imprese maggiori) dove la legge prevede una soglia di soddisfacimento minimo in caso di liquidazione (ad esempio il 20% ai chirografari nel concordato liquidatorio ex art. 84 CCII), nel concordato minore non vi è una percentuale minima di legge. Si richiede però che la proposta sia più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata del patrimonio. Questo principio di convenienza sostituisce la soglia fissa: quindi anche pagamenti molto ridotti (es. 10% del dovuto) possono essere ammessi se i creditori in alternativa recupererebbero ancora meno.
- Requisiti soggettivi: Possono proporre concordato minore tutti i debitori non fallibili in stato di crisi o insolvenza, ad eccezione del consumatore che ha una procedura ad hoc (il piano del consumatore, vedi oltre). Quindi la piccola impresa, il professionista, l’imprenditore agricolo sotto soglia, possono tutti accedere. Anche i soci illimitatamente responsabili di società non fallibili possono avvalersene (recenti pronunce di merito, es. Corte d’Appello Milano 2023, hanno ammesso un concordato minore chiesto dal socio accomandatario di una s.a.s. cancellata).
- *Dimensioni dell’impresa e OCC: Nel concordato minore spesso interviene un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): trattasi di enti (di solito presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio) abilitati a gestire queste procedure per i piccoli debitori. L’OCC nomina un professionista gestore che aiuta a predisporre il piano e svolge funzioni simili a quelle di un commissario/attestatore. Non c’è un curatore perché non c’è spossessamento: il debitore mantiene l’amministrazione dei beni sotto la vigilanza dell’OCC e del Tribunale.
- Vantaggi per il debitore: Il concordato minore consente di evitare la liquidazione dell’azienda o del patrimonio personale, trovando un accordo sostenibile. Inoltre, a esito positivo (esecuzione del piano) il debitore ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui analogamente a quanto accade nel fallimento). Durante la procedura, può godere di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive).
Accordo del consumatore: Per il consumatore sovraindebitato (persona fisica che ha debiti personali, non da attività d’impresa), il CCII prevede il Piano di ristrutturazione per il consumatore (ex “piano del consumatore” L.3/2012). È molto simile al concordato minore, salvo che non richiede il voto dei creditori: il giudice può omologare il piano del consumatore se lo ritiene fattibile ed equo, anche senza consenso dei creditori, valutando però la meritevolezza del debitore (che non deve aver colposamente aggravato la propria situazione). Il consumatore quindi ha uno strumento ancor più favorevole, perché non si scontra col veto delle banche o altri creditori: il tribunale può imporre ai creditori la ristrutturazione proposta, purché i debiti siano di origine “privata” (es. familiare, mutuo casa, spese di sostentamento) e non da impresa. Non vi sono soglie di importo per il piano del consumatore: può riguardare debiti di poche decine di migliaia di euro così come milioni (molti casi di cronaca hanno visto ex imprenditori o garanti schiacciati da milioni di debiti bancari trattati col piano del consumatore). L’importante è che il piano offra ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
Accordi di ristrutturazione per non fallibili: Il CCII contempla anche per i debitori non fallibili la possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale, con efficacia estesa anche ai dissenzienti purché si raggiungano certe percentuali di adesione (almeno 60% dei crediti). Di fatto, però, per i piccoli debitori questa figura confluisce nel “concordato minore” in senso ampio. Possiamo citare per completezza che anche un professionista o imprenditore minore può tentare un accordo stragiudiziale con i creditori e chiederne l’omologazione senza passare per un voto formale (se raggiunge individualmente le firme del 60% dei crediti). È un’alternativa più semplice quando c’è accordo tra il debitore e la gran parte dei creditori: in tal caso l’OCC o il professionista attestatore verifica la convenienza dell’accordo per i creditori estranei e il giudice lo rende vincolante per tutti. Non vi sono neppure qui soglie di debito in senso tecnico, se non la necessità di un’adesione qualificata.
In definitiva, per un debitore sotto-soglia, il ventaglio di soluzioni comprende: concordato minore (con voto dei creditori), piano del consumatore (se persona fisica, senza voto), accordo da omologare con adesione 60%, oppure – se nessuna di queste opzioni riesce – la liquidazione controllata dei beni.
Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore sovraindebitato
Se il debitore non fallibile non è in grado di offrire un piano sostenibile ai creditori, o se la proposta di concordato minore non ottiene le maggioranze richieste, rimane comunque la possibilità di ricorrere alla liquidazione controllata del patrimonio (procedura corrispondente, per i non fallibili, a ciò che il fallimento/liquidazione giudiziale è per i fallibili). La liquidazione controllata è regolata dagli artt. 268 e segg. CCII e rappresenta l’evoluzione della “liquidazione del patrimonio” prevista dalla L.3/2012.
Caratteristiche della liquidazione controllata:
- Può accedervi volontariamente il debitore sovraindebitato che vuole mettere a disposizione il proprio patrimonio residuo per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti). In alcuni casi, può essere richiesta anche dai creditori o disposta dal tribunale, ad esempio quando un tentativo di concordato minore fallisce o viene revocato.
- Viene nominato un liquidatore (figura simile al curatore) che gestisce l’attivo del debitore, vende i beni e ripartisce il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione. La procedura è però semplificata rispetto al fallimento: ad esempio, l’inventario e lo stato passivo possono essere meno complessi, specialmente se i creditori sono pochi.
- Nessuna soglia minima di debito: anche un sovraindebitato con debiti modesti può chiedere la liquidazione controllata. Tuttavia, se i debiti sono davvero esigui (<€30.000), spesso il giudice invita a valutare soluzioni alternative perché la procedura potrebbe essere antieconomica. Non c’è un divieto espresso come per la liquidazione giudiziale, quindi tecnicamente un soggetto con €10.000 di debiti potrebbe avviare la procedura (magari per ottenere l’esdebitazione), ma in pratica è raro a causa dei costi.
- Esdebitazione del meritevole: Il fine ultimo della liquidazione controllata, dopo la liquidazione dei beni, è concedere al debitore persona fisica l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti insoddisfatti. Questa è una seconda chance fondamentale: anche se i creditori ricevono solo una parte o nulla, il debitore viene “pulito” dai debiti pregressi (eccetto quelli non cancellabili per legge, come debiti alimentari, risarcimenti da illecito, ecc.). La legge oggi prevede che l’esdebitazione sia concessa di diritto se il debitore ha cooperato correttamente, salvo casi di frode o malafede. Esiste anche l’esdebitazione del debitore incapiente: una novità per cui il debitore nullatenente può essere esdebitato una volta nella vita anche senza offrire nulla ai creditori, purché abbia agito con correttezza e non possa pagare nulla. Questo strumento offre una via d’uscita persino a chi non ha beni da liquidare, dopo aver dimostrato la propria buona fede.
- Concordato semplificato post-composizione negoziata: Una nota particolare va al concordato semplificato per la liquidazione, introdotto nel 2021 e ora integrato nel CCII. Se un’impresa (anche sopra soglia) tenta la composizione negoziata ma non riesce a trovare un accordo coi creditori, può chiedere al tribunale di omologare un concordato senza voto per liquidare il patrimonio. È “semplificato” perché non richiede il consenso dei creditori: il tribunale valuta che la proposta non sia inferiore a quanto i creditori otterrebbero da una liquidazione giudiziale ordinaria e, se sì, la approva. Questo strumento può riguardare sia imprese grandi che piccole e si colloca a metà strada tra un concordato e una liquidazione coatta. Non prevede soglie di accesso se non il fatto di aver esperito una composizione negoziata senza successo.
- Differenze con liquidazione giudiziale: La liquidazione controllata per i non fallibili è molto simile alla liquidazione giudiziale in termini di effetti (spossessamento, nomina liquidatore, vendita beni, ecc.), ma la terminologia e qualche formalità differiscono. Ad esempio, non si parla di stato passivo ma di elenco dei crediti, e come detto l’istanza può provenire dallo stesso debitore in cerca di esdebitazione (nel fallimento solo i creditori o PM possono attivare).
Quando un piccolo imprenditore finisce in liquidazione controllata? Spesso accade quando le altre opzioni falliscono. Ad esempio, un imprenditore sotto soglia tenta un concordato minore ma i creditori non lo approvano – oppure non può offrire nulla di significativo – allora chiede al giudice di accedere alla liquidazione controllata del proprio patrimonio. Verrà nominato un liquidatore che chiuderà l’attività, venderà eventuali beni dell’impresa e del titolare (salvo quelli impignorabili) e poi il giudice esdebità il debitore residualmente onesto. Dal punto di vista del debitore questo equivale a una “piccola bancarotta controllata” ma con l’enorme vantaggio dell’esdebitazione finale come “fresh start”.
È fondamentale sottolineare che le soglie dimensionali di non fallibilità proteggono il debitore dalla procedura concorsuale maggiore (liquidazione giudiziale), ma non lo esonerano dal pagare i debiti né gli impediscono di essere aggredito dai creditori con esecuzioni individuali. Perciò, un imprenditore sotto soglia non può essere forzatamente messo in liquidazione giudiziale, ma se è inadempiente subirà comunque pignoramenti, decreti ingiuntivi, ecc., a meno che lui stesso non prenda l’iniziativa di avvalersi delle procedure di sovraindebitamento per congelare le azioni e gestire in modo ordinato i debiti. Da qui l’importanza, per i piccoli debitori in crisi, di conoscere e utilizzare tempestivamente strumenti come il concordato minore o la composizione negoziata, invece di attendere passivamente l’esecuzione dei creditori.
Nei prossimi capitoli vedremo proprio come funzionano gli strumenti di allerta e composizione negoziata introdotti dalla riforma, che cercano di far emergere prima la crisi anche nelle PMI e di risolverla evitando sia la liquidazione giudiziale che quella controllata.
Strumenti di allerta e composizione negoziata: soglie rilevanti
Una delle novità principali del Codice della crisi d’impresa è l’introduzione di strumenti di allerta precoce e di procedure stragiudiziali per la soluzione della crisi, come la Composizione Negoziata. Tali meccanismi mirano a intercettare tempestivamente i segnali di difficoltà dell’impresa ed evitare che si arrivi all’insolvenza conclamata e alla liquidazione. Anche in tema di allerta e composizione, il legislatore ha previsto soglie dimensionali ed economiche che modulano l’applicazione di certi obblighi o attivano procedure semplificate, specie per le PMI.
In questa sezione esamineremo:
- Le soglie di debito che fanno scattare le segnalazioni obbligatorie da parte dei creditori pubblici qualificati (Erario, INPS, Agente della Riscossione), affinché l’imprenditore sia avvisato della propria crisi e invitato a intervenire.
- Gli indicatori di allerta interna che gli amministratori devono monitorare, anch’essi tarati su parametri (es. ritardi nei pagamenti, rapporto debiti/attivo, ecc.).
- Le semplificazioni per imprese sotto-soglia nell’accesso alla composizione negoziata: ad esempio la possibilità di rivolgersi a un OCC locale, la documentazione iniziale ridotta, ecc., e il fatto che anche le imprese minori e gli imprenditori agricoli possano beneficiare di questo strumento volontario di risanamento.
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, AE, etc.)
Il Codice della crisi, come modificato dai correttivi del 2020-2022, ha introdotto un sistema di “allerta esterna” demandato ad alcuni enti pubblici (detti creditori pubblici qualificati) che, al ricorrere di determinati importi di debito non pagato, devono segnalare la situazione al debitore invitandolo a reagire. Tali segnalazioni non fanno scattare automaticamente procedure concorsuali, ma servono da wake-up call per l’imprenditore, suggerendogli di attivare la composizione negoziata della crisi o altri strumenti.
Gli enti obbligati e le relative soglie di debito previste (art. 25-novies CCII e norme collegate) sono:
- INPS: segnala se l’impresa ha un ritardo >90 giorni nel pagamento dei contributi previdenziali e il debito supera due soglie:
- 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e > €15.000, per imprese con dipendenti.
- €5.000, per imprese senza dipendenti.
Esempio: un’azienda con dipendenti che nel 2024 doveva versare €50.000 di contributi, se accumula >€15.000 arretrati entro metà 2025 (e ciò rappresenta oltre il 30% di 50k, quindi >15k), l’INPS dopo 90 giorni di ritardo le invierà una comunicazione di allerta. Una ditta individuale senza dipendenti invece riceve segnalazione se supera €5.000 di contributi non versati per 90 gg.
- INAIL: segnala se vi sono premi assicurativi obbligatori non versati da >90 giorni per un importo > €5.000. Questa soglia è fissa e piuttosto bassa, segno della volontà di cogliere anche insolvenze iniziali (basta che l’impresa non paghi €5k di premio infortuni per oltre 3 mesi).
- Agenzia delle Entrate – IVA: inizialmente la norma prevedeva una soglia molto bassa (€5.000 di IVA scaduta non versata) uguale per tutti, causando numerosissime segnalazioni. Nel 2022 si è corsi ai ripari modulando la soglia IVA in rapporto al fatturato dell’impresa. Oggi la regola (art. 25-novies come modificato dal DL 73/2022) è:
- Segnalazione se l’IVA trimestrale non versata supera il maggiore tra €5.000 e il 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con un tetto massimo di €20.000.
- In altre parole:
- per imprese con volume d’affari > €200.000, conta solo il tetto fisso di €20.000 (10% del fatturato sarebbe superiore a 20k, ma si applica il cap);
- per imprese medio-piccole con fatturato tra 50k e 200k, la soglia è il 10% del fatturato (che oscilla tra 5k e 20k);
- per micro-imprese con fatturato <50k (10% sarebbe <5k), scatta comunque a €5.000.
Esempio: un’impresa con volume €1 milione sarà segnalata se omette oltre €20.000 di IVA trimestrale; una con volume €100.000 sarà segnalata se l’IVA non versata supera €10.000 (10%), mentre una con volume €30.000 verrà segnalata se supera €5.000 (minimo fisso).
- Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia): segnala l’accumulo di cartelle esattoriali scadute. Le soglie fissate (applicabili dal 1° luglio 2022) sono:
- €100.000 per imprese individuali;
- €200.000 per società di persone (snc, sas);
- €500.000 per altre società (principalmente di capitali, es. srl, spa).
Si considerano i crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni. Dunque, se una SRL ha cartelle per €600.000 non pagate, l’ADER invierà una segnalazione al legale rappresentante avvisando che la posizione è grave e suggerendo di attivare la composizione negoziata. Se invece una ditta individuale ha €80.000 di ruoli scaduti, niente segnalazione obbligatoria (anche se ovviamente i creditori possono agire per conto proprio).
Le comunicazioni di allerta devono contenere l’invito formale all’imprenditore di valutare il ricorso alla Composizione Negoziata. Importante: la segnalazione non obbliga il debitore ad attivare la procedura, ma lo sollecita e lo informa di possibili benefici (es. misure premiali se si attiva volontariamente). Come evidenziato da Assonime, “la segnalazione non comporta alcun obbligo di attivazione della composizione negoziata”, ma chiaramente ignorarla potrebbe peggiorare la posizione del debitore (i creditori pubblici potrebbero poi, in mancanza di reazione, irrigidirsi o avviare azioni esecutive).
Effetti delle soglie: Le soglie sono calibrate per dimensione d’impresa: ad esempio, €500k di cartelle è una cifra che tipicamente un’impresa medio-grande può raggiungere, non la bottega sotto casa. Così si evita di sovraccaricare le microimprese di adempimenti e avvisi continui, concentrando l’allerta su situazioni con impatti più rilevanti (anche in ottica erariale). Va notato però che le soglie per l’ADER differenziano società di persone e capitali: ciò riflette che le società di persone sono spesso piccole, quindi si è scelto un livello intermedio (€200k) per non equipararle alle ditte individuali (100k) né alle grandi (500k).
In ogni caso, il ricevere una segnalazione di allerta non è pubblicizzato né comporta immediate conseguenze giudiziarie: è un atto riservato tra ente e debitore (viene inviata via PEC all’imprenditore e all’organo di controllo, se c’è). Serve a far scattare internamente una presa di coscienza. Se l’imprenditore non fa nulla, le segnalazioni successive (trimestrali) potrebbero aggravare la sua posizione e in ipotesi, col tempo, portare anche a iniziative del Pubblico Ministero se l’insolvenza dilaga (il PM può attivare la liquidazione giudiziale d’ufficio in casi estremi). Ma l’obiettivo primario è prevenire e favorire soluzioni prima di arrivare al default.
Indicatori di crisi e adeguati assetti organizzativi (allerta interna)
Parallelamente alle segnalazioni esterne, il Codice impone agli organi di gestione e controllo dell’impresa di dotarsi di strumenti interni di rilevazione tempestiva della crisi. Gli amministratori hanno l’obbligo di istituire “assetti organizzativi adeguati” (art. 3 CCII e art. 2086 c.c. novellato) per monitorare la continuità aziendale. Ciò include il controllo di alcuni indicatori di allerta (art. 3 co.4 CCII) quali:
- Retribuzioni scadute > 30 giorni per oltre metà del monte stipendi mensile: Se l’impresa ritarda il pagamento degli stipendi al punto che l’arretrato supera il 50% di una mensilità, è un campanello d’allarme.
- Debiti verso fornitori scaduti > 90 giorni e superiori ai debiti non scaduti: In pratica, se i debiti scaduti con fornitori superano quelli a scadere, indica tensione di liquidità.
- Esposizioni bancarie scadute/sconfinanti > 60 giorni e >5% del totale esposizioni: Se l’impresa è in default su linee di credito bancarie per oltre il 5% del suo indebitamento, e ciò persiste oltre 60 giorni, altro segnale.
- Esistenze di esposizioni verso i creditori pubblici (quelle viste sopra): Cioè debiti fiscali/previdenziali oltre le soglie di legge.
Questi indicatori (elaborati in parte dal CNDCEC, Consiglio dei dottori commercialisti) fungono da parametri interni che il revisore o sindaco dell’azienda deve sorvegliare. Soglie dimensionali rilevanti: qui entra in gioco il fatto che non tutte le imprese hanno l’obbligo di organo di controllo. Le SRL devono nominare un sindaco/revisore solo se superano determinati limiti di bilancio (art. 2477 c.c.): attivo > €4 milioni, ricavi > €4 milioni, dipendenti > 20 (per 2 anni consecutivi). Quindi, le micro-imprese sotto questi limiti non avranno un organo di controllo e di conseguenza l’“allerta interna” formale opererà solo tramite gli amministratori stessi. Invece un’azienda di dimensione medio-grande con collegio sindacale vedrà quest’ultimo obbligato a segnalare per iscritto agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi. Se gli amministratori ignorano la sollecitazione, l’organo di controllo dovrà informare l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) o attivare esso stesso la composizione negoziata.
Imprese sotto-soglia e allerta: Le imprese sotto la soglia di nomina del revisore (4 milioni/20 dip.) di fatto non sono soggette all’allerta formale interna (nessuno le segnala dall’interno). Tuttavia, restano soggette alle eventuali segnalazioni esterne (es. se hanno debiti fiscali sopra soglia, riceveranno l’avviso). Inoltre, anche senza organo di controllo, gli amministratori hanno il dovere di monitorare la situazione: se non lo fanno e l’impresa si aggrava, potrebbero incorrere in responsabilità per gestione non prudente.
In sintesi, il sistema di allerta è più strutturato per le imprese medio-grandi (che hanno controllori interni e facilmente superano le soglie per i creditori pubblici). Le micro realtà spesso non vedranno scattare formalmente nulla finché la situazione non è seria (es. debiti fiscali molto oltre i 5-10k). Ciò è consapevole: evitare di soffocare le microimprese con compliance e allarmi continui, pur dando loro la chance volontaria di chiedere aiuto (composizione negoziata) quando percepiscono i primi segnali.
Accesso alla composizione negoziata per imprese sotto-soglia
La Composizione Negoziata della crisi è la procedura volontaria, extragiudiziale (ma con alcuni agganci giudiziari) introdotta nel 2021 e ora parte integrante del CCII (artt. 12-25-octies). Consente all’imprenditore in condizioni di squilibrio o insolvenza reversibile di farsi affiancare da un esperto indipendente per tentare una ristrutturazione o un accordo con i creditori, il tutto in modo riservato e senza immediata perdita della gestione.
Importante: la composizione negoziata è accessibile a tutte le imprese, di qualunque dimensione e settore, incluse le agricole. Anche un’imprese “sotto soglia” o tradizionalmente non fallibile può attivarla liberamente. Non c’è alcuna soglia minima di fatturato o debito per chiedere la nomina dell’esperto negoziatore. L’unico requisito oggettivo è la situazione di crisi (intesa come “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza se non si interviene, oppure insolvenza già manifesta ma ritenuta reversibile con azioni correttive).
Per le imprese minori, tuttavia, la legge ha previsto alcune semplificazioni procedurali per facilitare il loro utilizzo di questo strumento:
- Accesso tramite OCC locale: le imprese di minori dimensioni possono scegliere di presentare la domanda di composizione negoziata anche rivolgendosi a un Organismo di Composizione della Crisi del proprio territorio, anziché usare esclusivamente la piattaforma telematica nazionale. In pratica, la piccola azienda può andare presso l’OCC (spesso istituito presso la Camera di Commercio o gli Ordini) che l’assisterà nella compilazione dell’istanza e nella nomina di un esperto. Per le imprese maggiori, invece, la nomina dell’esperto avviene tramite la piattaforma nazionale con designazione da parte di una commissione ministeriale. Per le minori, la nomina è affidata all’OCC: quest’ultimo seleziona un esperto dall’albo e ne comunica il nominativo al Segretario Generale della CCIAA per l’ufficializzazione. Ciò consente un approccio più “artigianale” e vicino al territorio, adatto a imprese piccole che magari non dispongono di uffici legali strutturati.
- Documentazione semplificata: alle imprese minori è richiesto di allegare un set di documenti più snello rispetto a quello preteso dalle imprese più grandi. Ad esempio, non è necessario depositare i bilanci degli ultimi esercizi se non disponibili (molte micro-imprese individuali o società di persone non redigono bilanci formali), né occorre presentare fin da subito un dettagliato piano industriale di risanamento. Basterà fornire le informazioni essenziali: un elenco dei debiti aggiornato (magari un estratto della situazione debitoria verso erario, banche, fornitori), una descrizione sintetica della crisi e delle prospettive di recupero, e alcuni certificati come il DURC (regolarità contributiva) e il certificato dei debiti fiscali. Questa semplificazione evita che piccoli imprenditori, privi di consulenti sofisticati, rinuncino alla composizione per eccesso di burocrazia.
- Supporto dell’esperto più ampio: nelle imprese minori l’esperto nominato spesso deve aiutare più attivamente l’imprenditore, sopperendo a carenze organizzative o contabili. Il CCII consente perfino che, su istanza dell’imprenditore o su suggerimento dell’esperto, si possa nominare un ausiliario dell’esperto (ad esempio un commercialista) per assistere nelle operazioni tecniche come la predisposizione di piani o inventari. Questo riconosce che la piccola impresa può non avere figure interne (CFO, controller) e quindi l’esperto funge anche da consulente guida.
- Misure premiali accessibili: le agevolazioni fiscali e le misure protettive previste nella composizione negoziata (ad es. possibilità di ottenere la sospensione delle azioni esecutive, o di contrarre finanziamenti prededucibili) valgono anche per le imprese minori. Anzi, il legislatore ha sottolineato come per le PMI questo strumento sia ancor più vitale che per le grandi. Ad esempio, l’art. 25-bis CCII (introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal D.Lgs. 136/2024) offre benefici fiscali a chi intraprende la composizione negoziata: riduzione di sanzioni e interessi, possibilità di dilazioni straordinarie fino 10 anni, sterilizzazione delle sopravvenienze attive da taglio debiti. Tali premi si applicano indipendentemente dalla grandezza dell’impresa, purché si segua il percorso negoziato.
- Nessun filtro quantitativo di accesso: a differenza delle procedure concorsuali classiche (dove come visto serve uno stato di insolvenza conclamata e €30k di debiti scaduti per aprire un fallimento), la composizione negoziata può essere attivata già in fase di crisi incipiente. Non c’è un livello minimo di debito o perdite richieste. Questo la rende uno strumento flessibile: volendo, anche un’impresa piccolissima con soli €20.000 di debiti potrebbe avviarla, se intravede rischi per la continuità. Ovviamente, più l’impresa è piccola e i debiti modesti, meno sarà utile la procedura (che comporta comunque costi di esperti, etc.), ma la legge lascia ampia facoltà decisionale all’imprenditore.
In pratica, anche le imprese sotto-soglia possono (e dovrebbero) sfruttare la composizione negoziata come valvola di sfogo prima di arrivare alla liquidazione controllata o a insolvenze ingestibili. Un esempio concreto: un ristoratore sotto-soglia con debiti post-pandemia per €150.000 verso fornitori e fisco, potrebbe attivare la composizione negoziata con l’aiuto dell’OCC locale, ottenere la sospensione di alcuni pagamenti e trattare con i creditori un piano di rientro magari con l’aiuto di nuovi finanziamenti. Se riesce, evita di dover chiudere e liquidare tutto; se non riesce, potrà comunque ripiegare su un concordato minore o un concordato semplificato (se proposto al termine delle trattative) per liquidare in modo ordinato.
Relazione con le soglie di fallibilità: L’esistenza di queste procedure di allerta e negoziazione non modifica direttamente le soglie di fallibilità di cui sopra, ma offre un contesto: un imprenditore “fallibile” cercherà magari di utilizzare la composizione negoziata per evitare di arrivare al fallimento, mentre un imprenditore “non fallibile” userà composizione e concordato minore per evitare di essere travolto dai debiti e dover subire esecuzioni individuali. In ogni caso, l’entrata in vigore di questi strumenti nel 2022-2023 ha reso la liquidazione giudiziale un’extrema ratio. Le soglie di allerta (100k, 200k, 500k ecc. per le segnalazioni) creano un “secondo livello di guardia”: anche chi supera le soglie di non fallibilità (300k/200k/500k) ma ha debiti pubblici significativi viene spronato a intervenire ben prima che i creditori chiedano il fallimento.
Nel prossimo capitolo confronteremo le procedure di concordato preventivo (per imprese sopra-soglia) con il concordato minore, evidenziando come le soglie dimensionali influenzino la tipologia di procedura concorsuale scelta.
Concordato preventivo vs concordato minore: differenze di soglia
Abbiamo accennato che le imprese di dimensioni differenti hanno a disposizione strumenti di regolazione della crisi diversi: le imprese “maggiori” (fallibili) tipicamente utilizzeranno il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione ordinari; le imprese “minori” (non fallibili) ricorreranno invece al concordato minore o agli analoghi accordi di sovraindebitamento. Vediamo le differenze essenziali tra concordato preventivo e concordato minore in relazione alle soglie e ai requisiti richiesti.
Requisiti per il concordato preventivo (imprese sopra-soglia)
Il concordato preventivo è la tradizionale procedura concorsuale (risalente al RD 267/42, ora rifusa nel CCII) che consente all’imprenditore insolvente o in crisi di evitare la liquidazione giudiziale attraverso un piano da sottoporre ai creditori e al tribunale. I suoi tratti salienti per il nostro contesto:
- Soggetti ammessi: qualunque imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale può proporre concordato preventivo (art. 40 CCII). Ciò implica che l’imprenditore non deve essere un piccolo sotto-soglia né un soggetto escluso (no consumatori, no professionisti, no enti pubbl.). In pratica, chi è fallibile è ammesso al concordato preventivo; chi è non fallibile deve ripiegare sul concordato minore. Questa segmentazione deriva più da ragioni storiche (la legge fallimentare non prevedeva concordati per non fallibili) che logiche, ma il CCII l’ha mantenuta con due procedure parallele.
- Stato di crisi o insolvenza: per l’accesso al concordato preventivo non serve essere già insolventi conclamati; è sufficiente trovarsi in uno stato di “crisi” (concetto più ampio che include anche la mera difficoltà prospettica). Questo è stato precisato con l’attuazione della direttiva Insolvency: oggi l’art. 84 CCII richiede che il debitore versi in condizioni tali da rendere probabile l’insolvenza o che sia già insolvente. Dunque, un’impresa che intravede di non poter far fronte ai debiti nei prossimi mesi può anticipare e chiedere un concordato prima di diventare insolvente.
- Tipi di concordato: si distingue il concordato in continuità (l’azienda prosegue la sua attività, il piano è di risanamento, magari con transazioni, investimenti o cessione d’azienda in esercizio) e il concordato liquidatorio (l’azienda cessa e si liquidano i beni, ma in modo concordato con i creditori). Le soglie di soddisfazione dei creditori differiscono: per i concordati liquidatori puri, la legge prevede che i creditori chirografari ottengano almeno il 20% del loro credito. Ciò per evitare concordati “troppo al ribasso”. Se invece c’è continuità aziendale, non c’è soglia minima rigida, basta che il piano non sia peggiorativo per i creditori rispetto all’alternativa. (Da notare: il correttivo ter D.Lgs.136/2024 ha confermato questo 20% anche per i concordati minori liquidatori, equiparando la formula. Quindi oggi pure un concordato minore liquidatorio deve prevedere almeno il 20% ai chirografari, salvo autorizzazione del tribunale in deroga se situazioni particolari. Questo allineamento è pensato per evitare abusi e lo vediamo riflesso nell’art. 74 CCII richiamato per il concordato minore).
- Percentuali di voto: nel concordato preventivo, i creditori votano divisi per classi (se ci sono classi) o in unica classe. Serve il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto (oltre il 50%). In mancanza, il concordato non è approvato e l’impresa rischia il fallimento. Non vi sono “soglie dimensionali” in senso stretto qui, ma è rilevante ricordare che l’impresa di maggiori dimensioni avrà di solito più creditori e quindi il meccanismo del voto è più articolato che nel concordato minore, dove i creditori spesso sono pochi.
- Misure protettive e prenotazione: un’impresa sopra-soglia può accedere a misure protettive delle azioni esecutive già dalla fase di pre-concordato (concordato “in bianco”), depositando una domanda con riserva. Questo è disponibile anche per il concordato minore, ma le imprese grandi ne fanno uso più sistematico per congelare i creditori durante le trattative.
In sintesi, il concordato preventivo è tarato sulle imprese fallibili: non c’è un tetto massimo ai debiti o una dimensione minima, ma implicitamente se un’impresa è piccola al punto da non essere fallibile, essa dovrà seguire l’altra procedura (minore). Quindi la soglia di fallibilità funge da spartiacque: sopra la soglia = concordato preventivo (in tribunale fallimentare), sotto la soglia = concordato minore (in tribunale civile ma con riti semplificati).
Requisiti per il concordato minore (imprese sotto-soglia)
Il concordato minore, come già descritto, è lo strumento “gemello” per i non fallibili. Alcune differenze di rilievo rispetto al concordato preventivo, dovute in parte alla minore complessità delle situazioni coinvolte:
- Soggetti ammessi: piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli sotto soglia, professionisti e start-up innovative (dopo la scadenza del quinquennio protetto) possono proporre concordato minore. Non può farlo il consumatore per debiti personali (lui ha il suo piano dedicato). Se però un consumatore ha garantito debiti di un’impresa, potrebbe accedere in qualità di coobbligato probabilmente al concordato minore, ma di solito si preferisce il piano del consumatore per nettezza.
- Stato di crisi/insolvenza: anche qui basta lo stato di crisi prospettica, non serve insolvenza conclamata. Tuttavia, spesso i debitori sovraindebitati arrivano al concordato minore quando sono già insolventi da tempo (non avendo obblighi di allerta, tendono a tardare l’emersione).
- Maggioranze e omologazione: nel concordato minore i creditori vengono convocati dall’OCC/gestore per esprimere il voto sulla proposta del debitore. La legge richiede una maggioranza dei crediti votanti favorevole (escludendo dal computo i creditori eventualmente non votanti). La soglia è anch’essa del 50% + 1 dei crediti ammessi al voto, salvo che siano previste classi (caso raro nei piccoli concordati) in cui servirebbe la maggioranza in ogni classe. Una peculiarità è che se la maggioranza non viene raggiunta, il tribunale può comunque omologare il concordato minore se ritiene che la proposta del debitore sia più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata. Questo “cram-down” non esiste nel concordato preventivo ordinario (lì se i creditori bocciano, fine). Nel concordato minore invece si dà al giudice il potere di superare il dissenso di una parte dei creditori, per favorire soluzioni che oggettivamente avvantaggiano tutti rispetto alla liquidazione. Ciò è coerente col fatto che nei sovraindebitamenti spesso pochi creditori possono bloccare tutto per ripicca, e il legislatore ha voluto mitigare questa possibilità.
- Limiti di soddisfazione ai creditori: come accennato, inizialmente la legge non fissava soglie percentuali per il concordato minore. Con le modifiche, oggi anche per il concordato minore liquidatorio (dove cioè il debitore offre semplicemente di liquidare i suoi beni) viene richiesto almeno il 20% ai chirografari, salvo che il giudice autorizzi un trattamento inferiore in casi eccezionali. Per concordati in continuità (ad esempio un piccolo imprenditore che prosegue l’attività) non c’è soglia fissa, vige il criterio della convenienza rispetto alla liquidazione.
- Procedura e attori: il concordato minore è seguito dall’OCC o da un commissario nominato dal tribunale. Il ruolo dell’OCC è centrale: assiste il debitore nella preparazione del piano, raccoglie i voti, redige una relazione finale. Il tribunale verifica legalità e convenienza e omologa. Non c’è la figura del giudice delegato come nel concordato preventivo, si opera in maniera più snella.
- Esdebitazione: dopo l’omologa e l’esecuzione del concordato minore, il debitore è liberato dai debiti residui analogamente al concordato preventivo (per il principio di esdebitazione concordataria).
Simulazione pratica: Un piccolo imprenditore edile individuale con debiti totali €800.000 (di cui €600.000 con banche, €100.000 fornitori, €100.000 fisco) non paga regolarmente da mesi: essendo una ditta individuale, non è soggetta a fallimento se nei 3 anni precedenti era sotto soglia – poniamo che i suoi ricavi e attivo fossero modesti, quindi non fallibile. I creditori non possono chiederne la liquidazione giudiziale. Il titolare a questo punto ha due opzioni: farsi pignorare i (pochi) beni dagli istituti che vorranno, o cercare un accordo globale. Sceglie quest’ultima via presentando un concordato minore: propone di vendere alcuni macchinari e un piccolo immobile e, con l’aiuto di un parente che apporta finanza esterna, offrire ai creditori chirografari (banche e fornitori) un soddisfacimento del 30%, mentre pagherà integralmente i debiti verso lo Stato dilazionandoli. L’OCC stima che in liquidazione forzata i creditori avrebbero preso forse il 10%. I creditori vengono convocati: banche e fornitori rappresentanti il 70% dei crediti votano sì, altri contrari. C’è quindi la maggioranza, il concordato minore viene omologato e l’imprenditore evita il tracollo completo, proseguendo in forma ridotta la sua attività. Se invece i creditori avessero bocciato (mettiamo solo il 40% favorevole), il tribunale avrebbe potuto comunque omologare dato che la proposta era chiaramente più vantaggiosa della liquidazione (30% vs 10%). In ogni caso, il fatto di essere “sotto soglia” ha tenuto questa persona fuori dal fallimento, dandogli l’opportunità di una soluzione più flessibile.
In conclusione, la differenza cruciale è questa:
- Se sei sopra soglia, giochi nella “serie A” delle procedure concorsuali – concordato preventivo, rischi di fallimento se sbagli mossa, etc.
- Se sei sotto soglia, giochi nella “serie B” delle procedure di sovraindebitamento – concordato minore, con regole un po’ più indulgenti e focalizzate sul recupero del debitore.
L’esistenza di soglie di fallibilità comporta quindi due binari procedurali paralleli nel nostro ordinamento. Il debitore deve capire in quale binario si trova per sfruttarne al meglio le opportunità e non incorrere in errori (ad esempio, un piccolo imprenditore che non sapesse di poter fare un concordato minore potrebbe subire passivamente pignoramenti, mentre avrebbe strumenti per sistemare la situazione).
Nei paragrafi successivi forniremo tabelle riepilogative dei principali limiti e requisiti discussi, e quindi risponderemo ad alcune FAQ comuni dal punto di vista del debitore.
Tabelle riepilogative delle soglie
Di seguito due tabelle sintetiche: la prima riepiloga le soglie dimensionali che distinguono impresa minore vs maggiore (fallibile) e l’ulteriore soglia di indebitamento di €30.000; la seconda elenca le soglie di segnalazione allerta fissate per i creditori pubblici qualificati.
Soglie dimensionali impresa minore vs maggiore
Parametro dimensionale (ultimi 3 esercizi) | Soglia massima |
---|---|
Attivo patrimoniale annuo | €300.000 |
Ricavi lordi annui | €200.000 |
Debiti totali (anche non scaduti) | €500.000 |
⇒ Esenzione da liquidazione giudiziale se tutti e 3 i parametri ≤ soglia. Impresa definita minore (non fallibile). Requisiti aggiornabili ogni 3 anni con DM (ancora invariati al 2025). | |
Debiti scaduti e non pagati (alla data di apertura procedura) | €30.000 |
⇒ Condizione per dichiarare la liquidazione giudiziale: se il totale dei debiti scaduti risulta < €30.000, niente liquidazione giudiziale. Soglia riferita al complessivo, non al singolo creditore. (Aggiornabile periodicamente con DM). |
Legenda: Le soglie dimensionali vanno lette come valori massimi per essere considerato “piccolo”. Il superamento di anche uno solo di essi implica assoggettabilità a fallimento. La soglia dei debiti scaduti (€30k) invece è un valore minimo da superare affinché si possa aprire la procedura.
Soglie per segnalazioni di allerta esterna
Le principali soglie attuali che determinano le comunicazioni di allerta da parte di enti pubblici (ex art. 25-novies CCII):
Segnalazione ente creditore pubblico | Soglia di importo (debito scaduto oltre 90 gg) |
---|---|
INPS – Imprese con dipendenti | Debiti contributivi > 30% dei contributi dovuti l’anno precedente e > €15.000. |
INPS – Imprese senza dipendenti | Debiti contributivi > €5.000. |
INAIL (premi assicurativi) | Debiti premi > €5.000. |
Agenzia Entrate – IVA | IVA trimestrale non versata > €5.000 e > 10% del volume d’affari annuo precedente; in ogni caso segnalazione se > €20.000 (soglia massima). (Es.: sopra €200k fatturato => €20k; tra 50k-200k => 10%; sotto 50k => €5k). |
Agente della Riscossione (cartelle) – Ditte individuali | Debiti iscritti a ruolo > €100.000. |
Agente Riscossione – Società di persone | Debiti iscritti a ruolo > €200.000. |
Agente Riscossione – Altre società (capitali, coop) | Debiti iscritti a ruolo > €500.000. |
Note: Le soglie si intendono per debiti scaduti da oltre 90 giorni. Al superamento, l’ente invia entro 60 giorni un avviso al debitore (e organo controllo) con invito a richiedere la composizione negoziata. L’avviso è riservato e non pubblico. La soglia IVA è stata modulata nel 2022 per ridurre i falsi positivi. Le soglie per INPS considerano anche una percentuale, rendendo l’allerta proporzionale alla dimensione dell’impresa (per imprese con molti dipendenti, comunque serve almeno 15k di arretrato).
Domande frequenti (FAQ) su soglie di fallibilità
D: Un piccolo imprenditore individuale con debiti per 400.000 € può essere dichiarato fallito nel 2025?
R: Dipende dalla struttura dei suoi dati contabili degli ultimi 3 anni. Se nei tre esercizi precedenti non ha mai superato i limiti di attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k, allora è classificabile come impresa minore e non può essere dichiarato in liquidazione giudiziale. I 400k di debiti di per sé non lo rendono fallibile se rispettava anche gli altri due parametri (attivo e ricavi). In tal caso, pur essendo insolvente, dovrà eventualmente ricorrere a concordato minore o liquidazione controllata, ma i creditori non potranno farlo fallire. Viceversa, se ad esempio in uno degli ultimi bilanci i suoi ricavi lordi annuali erano 250.000 € (sforando il limite di 200k), egli perde l’esenzione: diventerebbe assoggettabile a fallimento, purché i debiti scaduti >30k. Quindi un piccolo imprenditore può scoprire di essere “fallibile” solo se ha ecceduto le soglie dimensionali in qualche anno recente. Se è sempre stato sotto, rimane protetto.
D: Ho ricevuto una intimazione di pagamento dall’Agente della Riscossione per €50.000 di cartelle esattoriali. Rischio la segnalazione e la composizione forzata?
R: Con €50.000 di debiti iscritti a ruolo, non superi le soglie di segnalazione dell’ADER per nessuna categoria (100k ditte indiv., 200k società pers., 500k società cap.). Dunque non partirà alcuna segnalazione automatica ai sensi dell’art. 25-novies CCII. Ciò non toglie che l’Agente possa comunque procedere con azioni esecutive ordinarie (pignoramenti, fermi) per recuperare il credito. La composizione negoziata resta una tua facoltà volontaria: puoi attivarla se ritieni di aver bisogno di protezione e di un piano, ma non sei obbligato né sarà attivata d’ufficio. Tieni però presente che se quel debito sale oltre 100k (per esempio aggiungendo altre cartelle) e resti inattivo per 3 mesi, allora sì, riceveresti una PEC di allerta con invito a procedura. Quindi monitora la situazione e, se vedi che non riesci a gestire, meglio muoversi prima volontariamente.
D: Un’SRL ha attivo €1 mln, ricavi €800k, debiti totali €600k. È sopra soglia, quindi fallibile. Ma ha solo €20k di debiti scaduti al momento. I fornitori possono chiederne il fallimento?
R: No, non immediatamente. Anche se l’SRL è sopra le soglie dimensionali (quindi non impresa minore) e magari in crisi, finché i debiti scaduti e impagati non superano €30.000, il tribunale non potrà aprire la liquidazione giudiziale. I fornitori con crediti scaduti per 20k complessivi non raggiungono il minimo richiesto. Potrebbero ovviamente attivare decreti ingiuntivi o pignoramenti, ma la procedura concorsuale verrebbe dichiarata improcedibile per difetto della soglia di indebitamento. Quindi l’SRL in questo momento, pur essendo grande, è “salva” dal fallimento grazie al filtro dei 30k. Se la situazione peggiora e altri debiti scadono (ad esempio saltano rate di mutuo o imposte) superando quel totale, allora i creditori potranno riprovarci. Nel frattempo, la società farebbe bene a cercare di risanare o utilizzare la composizione negoziata per evitare di arrivare al punto di non ritorno.
D: Ho letto che le startup innovative non falliscono. Significa che se apro una startup posso accumulare debiti per 5 anni senza rischi?
R: La start-up innovativa iscritta nella sezione speciale gode di un’esenzione dalle procedure concorsuali per 5 anni dalla costituzione. Ciò vuol dire che, in quel periodo, nessun creditore può chiederne la liquidazione giudiziale. Tuttavia, attenzione: non è un “liberi tutti” per fare debiti impunemente. I creditori possono comunque agire individualmente (pignorare beni, chiedere la risoluzione dei contratti, etc.). Inoltre, se la situazione degenera, allo scadere dei 5 anni la protezione cessa automaticamente e la startup diventa fallibile. La Cassazione 1587/2024 ha confermato che dopo il quinquennio non serve nemmeno cancellarla dal registro speciale: perde il beneficio in ogni caso. Quindi, se apri una startup nel 2025, fino al 2030 non potrà essere dichiarata fallita; ma se nel 2030 hai accumulato ad es. 1 milione di debiti insoluti, dal giorno dopo i creditori potranno attivarsi per il fallimento (supponendo tu non sia sotto-soglia, e probabilmente non lo sarai con quei numeri). In più, se commetti atti di frode verso i creditori, la protezione può cadere (ci sono ipotesi di esclusione se la startup perde requisiti o compie irregolarità gravi). Quindi è uno scudo temporaneo e condizionato, finalizzato a permettere alle startup di provare a decollare senza subito il timore del fallimento, ma non una licenza a indebitarsi irresponsabilmente. Meglio usarlo per ristrutturare se necessario: ad esempio, molte startup in crisi prima del 5° anno hanno usato la composizione negoziata per sistemare i debiti volontariamente, pur non potendo essere fallite, così da non chiudere in default al 5° anno.
D: Sono socio di una SNC commerciale molto piccola. Possiamo fallire come società di persone sotto soglia?
R: Le società di persone (SNC, SAS) rientrano tra gli imprenditori commerciali e quindi potrebbero essere dichiarate fallite, ma solo se la società non è “minore” ai sensi delle soglie. Se la vostra SNC è davvero piccola (es. ricavi sotto 200k, attivo sotto 300k, debiti sotto 500k), allora è un’impresa minore e non sarebbe soggetta a liquidazione giudiziale. Inoltre, la legge fallimentare prevedeva che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili seguiva quello della società; col CCII, se la società non fallisce perché sotto soglia, di regola non falliscono neppure i soci. Potreste però accedere a procedure di sovraindebitamento (ad esempio un concordato minore come soci per sistemare i debiti sociali, visto che nelle SNC i soci rispondono con patrimonio personale). In pratica, la soglia di non fallibilità vale anche per società di persone: se siete sotto, i creditori non potranno chiedere il vostro fallimento (né della società né in estensione dei soci). Attenzione però: se per ipotesi i parametri sono stati superati (anche un solo parametro) in un triennio, la società sarebbe fallibile e con essa i soci. Quindi conviene verificare i bilanci/conti degli ultimi anni. Se siete tranquilli sotto soglia, i creditori dovranno perseguirvi individualmente o invitarvi a un accordo, ma niente procedura concorsuale d’ufficio.
D: Perché esiste la soglia di €30.000? Se un debitore non paga 10.000 €, non è comunque insolvente?
R: La soglia dei 30.000 € è stata introdotta per evitare di aprire fallimenti “antieconomici” o su iniziativa di creditori magari per importi minimi. In passato, prima del 2015, teoricamente si poteva far fallire un’impresa anche per poche migliaia di euro di debito (ci sono stati casi di fallimenti per 5.000 € contestati come sproporzionati). Il legislatore ha quindi scelto un valore (30k) come rilevanza minima del dissesto. È una cifra che indica che l’impresa ha una sofferenza un po’ più seria e che giustifica i costi di un curatore, di un giudice, ecc. Se uno non paga 10.000 €, può certo essere tecnicamente insolvente (magari non ha liquidità), ma si preferisce che in quei casi i creditori usino strumenti ordinari (pignoramenti) invece di coinvolgere il tribunale fallimentare. In pratica, il sistema è pensato per filtrare le crisi minori: sotto quel limite non conviene né allo Stato né spesso ai creditori attivare un fallimento – i creditori piccoli possono coalizzarsi tra loro se vogliono, aspettare che magari i debiti aumentino, oppure il debitore stesso se è onesto può valutare un concordato minore volontario. È una sorta di de minimis rule. Naturalmente, 30k è un numero convenzionale: oggi, con l’inflazione, 30k è piuttosto basso e potrebbe anche essere aggiornato in futuro. Ma per ora rimane quello. In sintesi: sì, un debitore potrebbe essere insolvente anche con 10k di debiti (immagina uno che non ha nulla, anche 10k sono troppi), però la legge gli evita lo stigma e i costi di un fallimento formale per un importo così ridotto.
D: Se un’impresa sotto-soglia vuole comunque accedere al tribunale per sistemare i debiti, cosa può fare?
R: Può utilizzare le procedure di sovraindebitamento (ora riordinate nel CCII). Ad esempio:
- Può proporre un concordato minore al tribunale, come abbiamo discusso, per offrire ai creditori un piano e farselo omologare. I creditori votano, etc., ma è un procedimento volontario attivato dal debitore.
- Se è un consumatore (non imprenditore) può presentare un piano del consumatore.
- Se non c’è possibilità di pagare granché, può optare per la liquidazione controllata dei suoi beni: in questo caso chiede al tribunale di nominare un liquidatore che venda tutto il possibile e poi ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. Questa è l’alternativa “ordinata” al fallimento per i sotto-soglia.
- Inoltre, come step preliminare, può attivare la composizione negoziata con un esperto, che però è stragiudiziale e non risolve da sola i debiti (serve trovare un accordo o preludere a un concordato).
In sostanza, un’impresa non fallibile non rimane priva di strumenti legali: semplicemente deve essere lei a prendere l’iniziativa. Il tribunale non la dichiarerà mai fallita d’ufficio su richiesta dei creditori, ma è disponibile ad accogliere le sue istanze di regolazione della crisi. L’idea della riforma è di incentivare il debitore a muoversi attivamente per risolvere la crisi (da qui anche l’allerta, le segnalazioni, ecc.), invece di aspettare il precipitare degli eventi.
D: Siamo una piccola SRL familiare, senza collegio sindacale. Abbiamo avuto qualche perdita ma niente di che. Dobbiamo preoccuparci degli “adeguati assetti” e degli indici di crisi?
R: Anche le SRL piccole, pur senza obbligo di sindaco, dovrebbero per legge dotarsi di strumenti di monitoraggio – in pratica una contabilità accurata, un controllo di gestione di base, etc. L’art. 2086 c.c. impone agli amministratori di tutte le imprese l’istituzione di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. In assenza di un organo di controllo che vi “bacchetti” sul tema, sta a voi amministratori fare attenzione. In concreto, almeno monitorate alcuni segnali semplici: se iniziate ad accumulare ritardi verso fornitori o fisco, se la banca segnala sconfinamenti continui, quello è il momento di agire (magari tagliando costi, cercando nuova finanza o pensando alla composizione negoziata se la situazione peggiora). Non c’è una “polizia” esterna che vi controllerà finché siete piccoli, ma la responsabilità resta: se poi falliste e si scoprisse che ignoravate totalmente i segnali di crisi, potrebbero esservi addebitate responsabilità. Detto ciò, non bisogna farsi prendere dal panico per gli “indici di crisi” se siete una microimpresa: gli indici elaborati (come DSCR, rapporto oneri/debiti, ecc.) sono più utili per PMI strutturate. Nel vostro caso, focalizzatevi sul cash flow e sul fatto di non fare debiti fiscali o contributivi troppo a lungo (perché poi arrivano cartelle e segnalazioni). Finché i debiti restano sotto controllo e riuscite a pagare con qualche ritardo al massimo, siete probabilmente lontani da uno stato di crisi rilevante. Ma se vedete i debiti scaduti accumularsi mese dopo mese, allora la crisi c’è e anche se nessuno ve lo segnala formalmente, dovreste attivarvi voi (ad esempio, consultando un OCC o un professionista per valutare un concordato minore prima che la situazione degeneri del tutto).
D: Le soglie 300k/200k/500k valgono anche per società di capitali? O solo ditte individuali?
R: Valgono per qualsiasi imprenditore commerciale, a prescindere dalla forma giuridica. Quindi SI, includono anche SRL, SPA, SAS, SNC, ecc. La differenza è che per le società i dati di attivo e ricavi sono quelli di bilancio; per un’impresa individuale o familiare, si dovranno ricostruire magari da contabilità semplificata o dichiarazioni dei redditi. Le soglie furono pensate in origine soprattutto per escludere i piccoli negozianti, artigiani e affini, ma la norma si applica in base alla dimensione, non alla forma. Ci sono ad esempio micro SRL (capitale 10k, fatturati modesti): anch’esse se restano sotto quei parametri sono “non fallibili”. Attenzione però: non fa differenza che sia società di capitali con personalità giuridica: conta solo cosa fa (impresa commerciale) e quanto è grande. Caso particolare: le società non commerciali (es. società semplici agricole) non rientrano comunque perché non svolgono attività commerciale. Ma una SRL agricola sì, è commerciale di base (anche se oggetto agricolo, ora può fallire se grande come visto). Quindi, ripetendo: ogni impresa commerciale, individuale o collettiva, verifica i suoi numeri rispetto a 300/200/500k per capire se è fallibile. E in caso di società, la prova della non fallibilità spesso si basa sui bilanci depositati, che il giudice considererà come “prova privilegiata” dei requisiti (Cass. 24138/2019).
D: Se la mia impresa è sotto soglia, i creditori non possono mai ottenere una procedura concorsuale? Possono almeno costringermi alla composizione negoziata?
R: Per i soggetti non fallibili, i creditori non possono ottenere d’ufficio una procedura concorsuale liquidatoria (non esiste un “fallimento dei piccoli” su istanza creditori). Possono però:
- Chiedere al tribunale di rigettare eventuali tue istanze di concordato minore se le ritengono non convenienti (ma allora tu potresti finire in liquidazione controllata, comunque volontaria o su loro impulso in sede di conversione).
- Possono segnalarti all’OCC o sollecitarti informalmente, ma non c’è un obbligo legale per te di attivare nulla se non vuoi.
- Non possono forzarti nella composizione negoziata: quella è volontaria. I creditori pubblici possono solo invitarti (come visto con soglie), ma se tu ignori l’invito non succede nulla immediatamente (a parte peggiorare la tua situazione debitoria e magari la fiducia di quegli enti verso di te).
Quindi, in pratica, se sei sotto soglia nessuno può obbligarti a entrare in procedura concorsuale. L’inerzia, però, potrebbe ritorcersi contro: i creditori isolatamente possono attaccare i tuoi beni, e se le azioni di esecuzione si rivelano infruttuose, alcuni creditori potrebbero comunque provare a dimostrare al giudice che non sei davvero sotto soglia (magari sostenendo che hai attivo nascosto o contestando i tuoi bilanci). Ma ipotizzando che tu sia davvero piccolo, lo scenario è che resterai in un limbo di insolvenza civile: pignoramenti qua e là, rischio di accumulo interessi, ecc., finché tu stesso non decidi di mettere ordine con una procedura. Difatti la filosofia della legge è: “sei piccolo, non ti forzo al fallimento, ma se sei in crisi grave, ti conviene chiedere aiuto perché sennò muori lentamente tra mille cause”. E con la riforma, chiedere aiuto è reso più semplice (OCC, esdebitazione dell’incapiente, etc.).
Come si evince da queste FAQ, le soglie di fallibilità influenzano profondamente la strategia del debitore in crisi e i poteri dei creditori. Conoscerle consente di capire quale “campo da gioco” si applica al proprio caso e quali strumenti sono disponibili o preclusi. Di seguito, nella sezione fonti, riportiamo i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati per chi volesse approfondire ulteriormente.
Fonti e riferimenti normativi
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) – Art. 2, c.1, lett. d) (definizione di impresa minore, soglie €300k/€200k/€500k); Art. 49, c.5 (soglia €30.000 di debiti scaduti per apertura liquidazione giudiziale); Art. 121 (presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale); Artt. 12-25-octies (Composizione negoziata); Art. 25-novies (segnalazioni creditori pubblici qualificati, soglie allerta); Art. 84 (concordato preventivo, soddisfacimento minimo 20% ai chirografari nel liquidatorio); Art. 74 (concordato minore, richiamo requisiti concordato preventivo liquidatorio); Artt. 65-73 (accordi di ristrutturazione); Artt. 268-277 (liquidazione controllata del sovraindebitato).
- Relazione Illustrativa al D.Lgs. 5/2006 (riforma fallimentare del 2006): evidenzia la ratio di ampliare la platea dei non fallibili evitando procedure inutili per piccoli passivi.
- Cass., Sez. Un., 9935/2015: onere della prova dei requisiti di non fallibilità a carico del debitore.
- Cass., Sez. I, 30541/2018 e 24138/2019: bilanci come prova privilegiata della non fallibilità, ma con possibilità di prova contraria.
- Cass., Sez. I, 26926/2017: interpretazione soglia €30.000 – conta il totale debiti scaduti, non il singolo credito istante.
- Cass., Sez. I, 8965/2019: poteri ufficiosi del tribunale per evitare fallimenti ingiustificati, confermati poi in Cass. 29008/2024.
- Cass., Sez. I, 1587/2024: start-up innovative, esenzione quinquennale automatica, irrilevanza della cancellazione dal registro.
- Cass., Sez. I, 29008/2024: crediti prescritti non vanno conteggiati ai fini soglia €500k (requisiti dimensionali), contrasto con finalità esonerativa.
- Cass., Sez. I, 20671/2024: conteggio complessiva esposizione debitoria in caso di crediti contestati (massima DirittoBancario).
- Cass., Sez. I, 4201/2025: debito erariale rateizzato rileva comunque come debito scaduto > €30k; la rateazione non elimina lo stato d’insolvenza né la condizione di procedibilità. Decisione su fallimento di società con dilazione concessa (Trib. Catania).
- Tribunale di Venezia – Corte d’Appello Venezia, 11 marzo 2021: conferma utilizzo dei bilanci e onere imprenditore per prova sotto-soglia.
- Decreto Dirigenziale Mise 2021 (startup): art. 31 D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 – start-up innovative non assoggettabili a procedure concorsuali per 5 anni dalla costituzione.
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La legge italiana stabilisce precise soglie di fallibilità: se l’impresa non le supera, non può essere dichiarata fallita e deve ricorrere ad altre procedure (come il sovraindebitamento o il concordato minore). Per il 2025 le principali soglie restano:
- Attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro;
- Ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro;
- Debiti complessivi superiori a 500.000 euro.
Se nei tre esercizi precedenti l’impresa non ha superato almeno uno di questi limiti, non è fallibile.
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✔️ Avvocato esperto in diritto fallimentare e procedure concorsuali
✔️ Specializzato in difesa di imprese in crisi e tutela del patrimonio dell’imprenditore
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Conclusione
Conoscere le soglie di fallibilità è fondamentale per capire quali strumenti legali utilizzare in caso di crisi d’impresa.
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