Interpello Probatorio dell’Agenzia delle Entrate: Come Funziona

Sai cos’è l’interpello probatorio dell’Agenzia delle Entrate e quando può essere utilizzato?
Si tratta di uno strumento introdotto per consentire al contribuente di chiedere in anticipo al Fisco se possiede prove sufficienti per dimostrare la spettanza di agevolazioni o regimi fiscali particolari. È un istituto utile, ma complesso, che va gestito con attenzione con l’assistenza di un professionista.

Cos’è l’interpello probatorio
– È una richiesta formale che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate
– Serve a verificare, prima di usufruire di un’agevolazione, se la documentazione in possesso è idonea a dimostrare il diritto al beneficio
– È diverso dall’interpello ordinario: qui non si chiede l’interpretazione della norma, ma la valutazione delle prove disponibili
– Mira a prevenire futuri contenziosi fiscali, riducendo l’incertezza

Quando si può utilizzare
– Per verificare la spettanza di agevolazioni fiscali o esenzioni particolari
– In materia di residenza fiscale, per dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero
– Per regimi fiscali speciali che richiedono requisiti stringenti
– In caso di operazioni straordinarie dove l’Agenzia può contestare l’abuso del diritto
– Ogni volta che il contribuente vuole avere certezza sull’idoneità delle proprie prove prima di agire

Come funziona l’interpello probatorio
– Il contribuente presenta un’istanza scritta all’Agenzia delle Entrate, corredata da tutta la documentazione rilevante
– L’Agenzia ha un termine per rispondere (in genere 120 giorni)
– Se l’Amministrazione non risponde, vale il silenzio-rifiuto: l’istanza si considera respinta
– La risposta vincola il Fisco solo se positiva, mentre in caso negativo il contribuente può comunque rivolgersi al giudice tributario

Quali sono i vantaggi
– Chiarire in anticipo la propria posizione fiscale
– Prevenire contestazioni e accertamenti futuri
– Rafforzare la propria posizione difensiva in caso di successivo contenzioso
– Dimostrare trasparenza e buona fede nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

Quali sono i limiti
– Non sempre la risposta dell’Agenzia è favorevole: spesso tende a interpretare in senso restrittivo
– È necessario presentare documentazione molto completa e coerente
– Non esclude comunque il rischio di un contenzioso futuro
– Richiede tempi tecnici che non sempre si conciliano con esigenze urgenti del contribuente

Attenzione: l’interpello probatorio non va improvvisato. Una richiesta mal formulata o incompleta rischia di ottenere una risposta negativa e indebolire la posizione del contribuente.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa del contribuente – ti spiega come funziona l’interpello probatorio, quando conviene utilizzarlo e quali strategie adottare.

Vuoi presentare un interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a predisporre l’istanza in modo corretto e a presentare le prove necessarie per rafforzare la tua posizione fiscale.

Introduzione

L’interpello probatorio è un istituto previsto dallo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11) che consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere preventivo sulla sussistenza di determinate condizioni di fatto o sull’idoneità degli elementi di prova richiesti dalla legge per accedere a specifici regimi fiscali. In pratica, il contribuente presenta una istanza documentata chiedendo conferma che, sulla base delle prove fornite, soddisfa i requisiti normativi per usufruire di un beneficio fiscale o per essere esonerato da un regime penalizzante (ad esempio il regime delle “società non operative”, ACE, Gruppo IVA, CFC, ecc.). L’uso dell’interpello probatorio è strettamente limitato ai casi espressamente previsti dalla legge che rinviano alla facoltà di interpello (di solito con richiamo al citato art. 11, comma 1, lett. e). A differenza dell’interpello ordinario (utile per dubbi interpretativi generali), l’interpello probatorio richiede sempre la documentazione puntuale dei fatti e delle prove rilevanti, poiché il contribuente ha l’onere di fornire all’Agenzia tutti gli elementi necessari alla valutazione. Le risposte dell’Agenzia – positive o negative – sono vincolanti per l’Amministrazione (nella controversia tributaria) e fanno fede nei confronti dell’istante.

Quadro normativo e definizioni

L’interpello probatorio è disciplinato dall’art. 11 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), così come riformulato nel tempo. In particolare, l’art. 11 co. 1, lett. e prevede che il contribuente può interpellare l’Amministrazione per chiedere “la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge”. La lettera f del comma 1 è dedicata in via speciale ai nuovi residenti (art. 24‑bis TUIR). Una importante novità normativa (DLgs 29 dicembre 2023, n. 219) ha introdotto il comma 2, che limita l’interpello probatorio (lett. e) ai soli soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) o che presentano istanze di interpello nuovi investimenti. In altri termini, dal 2024 l’interpello probatorio “puro” è riservato ai contribuenti di grandi dimensioni o impegnati in significativi progetti d’investimento, con l’eccezione – come chiarito dall’Agenzia – degli interpelli relativi al Gruppo IVA (nei quali la limitazione non si applica). È altresì previsto che la presentazione dell’istanza è subordinata al versamento di un contributo (a carico del richiedente, di entità variabile).

Esempi di interpello probatorio (casi “previsti dalla legge”): tra i principali:

  • Società non operative (“comodo”): l’art. 30 L. 724/94 consente al contribuente di ottenere la non applicazione del regime punitivo dimostrando, tramite interpello, che la mancata produzione di reddito è dovuta a cause oggettive e non a scopi elusivi. Tradizionalmente questo era noto come interpello disapplicativo delle società di comodo, oggi inquadrabile nell’istituto probatorio.
  • ACE (Aiuto alla Crescita Economica): l’art. 1, comma 8, DL 201/2011 consente al contribuente di interpellare l’Agenzia per verificare il possesso dei requisiti per l’applicazione della deduzione ACE.
  • Gruppo IVA: l’art. 70‑ter, comma 5, DPR 633/1972 prevede che i soggetti che optano per il regime di Gruppo IVA possono interpellare l’Agenzia per escludere un soggetto dal gruppo dichiarando l’assenza di vincoli (finanziario, economico o organizzativo). L’Agenzia ha confermato ammissibilità l’interpello probatorio in tal caso, come chiarito dalla risposta n. 228/2024.
  • Normativa CFC (controlled foreign companies): la disciplina CFC (art. 167 TUIR) consente di non applicare la tassazione per trasparenza sui redditi esteri a bassa fiscalità se il contribuente dimostra l’assenza di costrutti artificiosi. Per le CFC sono ammessi interpelli – in parte disapplicativi/probatori – sulle condizioni per l’esenzione.
  • Altri regimi speciali: analogamente, vari istituti (consolidato nazionale/mondiale, tassazione separata IRPEF, ecc.) prevedono espressamente la possibilità di interpello probatorio o disapplicativo se il contribuente vuole ottenere conferme preventive sulla applicabilità o meno di norme (svolgendo prova dei propri requisiti).

Tabella 1 – Tipologie di interpello a confronto (ragguaglio):

TipologiaFinalità principaleBase normativaSoggetti ammessiTermine rispostaAppello risposte
Interpello ordinario (interpretativo)Interpretare correttamente norme tributarie incerteL. 212/2000, art. 11 co.1 lett. a)Qualsiasi contribuente (condizione incertezza)90 giorni (sosp. agosto)Non impugnabile (silenzio-assenso)
Interpello qualificatorioValutare qualificazione giuridica di una fattispecieL. 212/2000, art. 11 co.1 lett. b)Contribuenti incerte su classificazione90 giorni (sosp. agosto)Non impugnabile (silenzio-assenso)
Interpello anti‑abusoVerifica preventiva dell’operazione potenzialmente abusivaL. 212/2000, art. 11 co.1 lett. c); art.10‑bis StatutoQualsiasi contribuente (operazione potenzialmente elusiva)90 giorni (sosp. agosto)Non impugnabile (silenzio-assenso)
Interpello disapplicativoDimostrare l’assenza di effetti elusivi per disapplicare norme antielusiveL. 212/2000, art. 11 co.1 lett. d)Qualsiasi contribuente nei casi previsti90 giorni (sosp. agosto)Cass.: non impugnabile (salvo eccezioni)
Interpello probatorio (lett. e)Verifica preventiva di requisiti e prove per specifici regimi fiscaliL. 212/2000, art. 11 co.1 lett. e)Dal 2024: contribuenti in adempimento collaborativo o con investimenti rilevanti (eccezioni: Gruppo IVA)90 giorni (sosp. agosto)Non impugnabile (silenzio-assenso)
Interpello probatorio neo-residenti (lett. f)Verifica condizioni flat‑tax per nuovi residenti (art.24‑bis TUIR)L. 212/2000, art. 11 co.1 lett. f)Cittadini stranieri neo‑residenti in Italia (facoltosi)90 giorni (sosp. agosto)Non impugnabile (silenzio-assenso)

(Fonte normativa: L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, aggiornato DLgs 156/2015 e DLgs 219/2023; v. anche Circolare AE 9/E/2016.)

Procedura di presentazione dell’istanza

L’istanza di interpello probatorio va presentata preventivamente, ossia prima di porre in essere l’operazione o fruire del regime fiscale controverso. L’istanza deve essere inviata telematicamente (PEC) all’Agenzia delle Entrate, indirizzata alla competente Direzione Regionale o alla Divisione Grandi Contribuenti (in base alla procedura del 4 gennaio 2016). Può essere redatta anche da professionisti delegati.

Contenuto dell’istanza: l’istanza deve contenere: i dati identificativi del contribuente, la descrizione dettagliata dei fatti di causa, la normativa agevolativa o le norme oggetto di verifica, una chiara esposizione del quesito, nonché TUTTI gli elementi di prova e le motivazioni giustificative dell’interpretazione proposta. È fondamentale allegare documenti, perizie, contratti o ogni utile documentazione probatoria. In sostanza, “l’interpello probatorio” verte sempre attorno a dimostrare le circostanze di fatto che giustificano la non applicazione di un regime penalizzante o l’accesso a un regime agevolato. Nel redigere l’istanza occorre indicare espressamente i riferimenti normativi (articoli di legge, DPR o leggi) che prevedono la possibilità di interpello per quella fattispecie.

Una volta inoltrata l’istanza, decorrono i termini di risposta dell’Agenzia. L’art. 11 stabilisce che l’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni dalla presentazione (termine sospeso tra il 1° e il 31 agosto). Se l’Agenzia ritiene necessari ulteriori chiarimenti o documentazione, può richiedere integrazioni (sospendendo il termine in attesa delle controdeduzioni). Se l’Agenzia non risponde entro 90 giorni, si applica il silenzio‑assenso: la tesi del contribuente si intende accolta tacitamente. Il silenzio-assenso opera per tutte le tipologie di interpello previste dallo Statuto.

Effetti della risposta e casi pratici

La risposta (scritta e motivata) dell’Agenzia è vincolante per l’Amministrazione finanziaria (limitatamente al contribuente istante e alla fattispecie indicata). Ciò significa che, se l’Agenzia conferma positivamente la richiesta dell’istante, le posizioni del contribuente non potranno essere modificate a suo danno in sede di controllo. Ad esempio, se l’Agenzia risponde che la società Beta S.r.l. non è considerata di comodo perché ha provato oggettivamente le ragioni della mancata produzione di reddito, l’ufficio accertatore non potrà applicare la disciplina punitiva delle società non operative. Al contrario, se la risposta è negativa (e dichiara non sufficienti le prove fornite), il contribuente sa di doversi conformare alle regole ordinarie (oppure potrà opporsi al successivo atto impositivo nei termini di legge).

Esempio (simulazione Beta S.r.l.): Beta S.r.l. è un’impresa immobiliare con bassi ricavi negli ultimi anni a causa della ristrutturazione di un capannone rimasto sfitto. Per evitare l’applicazione del minimo presuntivo delle società di comodo (L. 724/94, art. 30), Beta presenta un interpello probatorio (art. 11 lett. e) L.212/2000) allegando perizie sui lavori, contratti con agenzie di locazione e ogni documento che dimostri l’impossibilità di conseguire redditi adeguati. Se l’Agenzia, esaminata la prova, risponde positivamente riconoscendo la situazione eccezionale, Beta potrà applicare la normativa ordinaria senza maggiorazioni né limitazioni delle perdite (e nessun accertamento potrà contraddire tale esito). Se invece l’Agenzia non risponde nei 90 giorni, vige l’assenso tacito alla richiesta di Beta. Infine, se la risposta fosse negativa, Beta dovrà adeguarsi al regime di comodo o difendersi in giudizio in caso di accertamento basato su tale rifiuto.

Altro esempio – Esclusione dal Gruppo IVA: Supponiamo una holding voglia escludere una controllata dal Gruppo IVA, sostenendo che non sussiste un vincolo organizzativo. Con l’interpello probatorio (art. 11 lett. e) e art. 70-ter DPR 633/72) chiede conferma. L’Agenzia ha riconosciuto (Interpello n. 228/2024) l’ammissibilità di tale istanza e ha indicato i documenti necessari (es. piani di organizzazione, rapporti contrattuali). La risposta vincolante eviterà potenziali contestazioni in sede di controllo, mentre il silenzio-assenso opera ugualmente. Inoltre, come chiarito recentemente, la limitazione del 2024 (lettera e comma 2) non si applica agli interpelli Gruppo IVA: anche contribuenti non in adempimento collaborativo possono presentarlo.

Effetti sul contenzioso e tutele del contribuente

Da punto di vista del debitore, l’interpello probatorio offre importanti garanzie: la risposta vincolante (o il silenzio-assenso) conferisce certezza sul trattamento fiscale di fatti concreti e previene sorprese impositive. In sede contenziosa, la giurisprudenza riconosce che un atto impositivo difforme dalla risposta di interpello (o dal silenzio-assenso) è annullabile. Tuttavia, la risposta all’interpello non è impugnabile in via autonoma (art. 11 co. 7 Statuto). Ciò significa che il contribuente non può fare ricorso diretto contro un parere negativo; potrà invece impugnare l’eventuale accertamento fondato su quel parere. In pratica, il contribuente rimane tutelato perché un accertamento contrario a una risposta favorevole (o all’assenso tacito) sarà annullabile.

Domande frequenti (FAQ)

  • Chi può presentare un interpello probatorio? Solo i contribuenti espressamente previsti dalla legge. Attualmente, in base all’art. 11 co.2 Statuto, l’interpello probatorio (lettera e) è riservato ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) o che presentano interpelli sui nuovi investimenti. Tuttavia, come visto, ci sono eccezioni normative (ad es. Gruppo IVA).
  • In quali casi è ammesso l’interpello probatorio? Solo nei casi espressamente previsti da norme tributarie che rinviano all’interpello. Esempi tipici sono quelli elencati sopra (società di comodo, ACE, Gruppo IVA, CFC, ecc.).
  • Cosa succede se l’Agenzia non risponde entro il termine? Si applica il silenzio-assenso: l’istanza si ritiene accolta e la tesi del contribuente è considerata corretta. Tale principio è confermato dallo Statuto (art. 11 co. 5) e dalla prassi.
  • Che effetti ha il contributo previsto per l’interpello? Dal 2024 è richiesto il versamento di un contributo obbligatorio al momento della presentazione dell’interpello. L’importo varia in base al tipo di contribuente e alla complessità della fattispecie.
  • Come si interpreta la risposta negativa? Se l’Agenzia nega la sussistenza delle condizioni provate, il contribuente dovrà uniformarsi alle regole normative ordinarie (ad es. applicare il regime di comodo) oppure potrà contestare l’atto impositivo che verrà emesso sulla base di quell’esito. In ogni caso l’interpello non obbliga il contribuente: egli agisce volontariamente per ottenere certezze.
  • Quanto tempo ha l’Agenzia per rispondere? 90 giorni dalla presentazione (con sospensione ferragostana). Trascorso tale termine senza risposta, vale l’assenso tacito.
  • Qual è la differenza con l’interpello disapplicativo? L’interpello disapplicativo (lett. d) consente di disapplicare norme anti-elusive dimostrando l’assenza di intento elusivo; è in generale più ampio e obbligatorio. L’interpello probatorio, invece, è focalizzato sulle prove necessarie per ottenere un particolare regime fiscale. In pratica, molti interpelli «per società di comodo» erano visti prima come disapplicativi obbligatori, ma la prassi 2016 li ha ricondotti nell’alveo probatorio.

Tabelle riepilogative

In aggiunta alla Tabella 1 sopra (tipologie di interpello), si possono predisporre schemi come il seguente, che riepiloga alcuni effetti procedurali dell’interpello:

AspettoInterpello probatorio
Competenza ufficioDirezione Regionale (o Direzione Centrale Grandi Cont.)
PresentazioneVia PEC con istanza dettagliata e documenti (perizie, contratti, ecc.)
Termine risposta90 gg (sospeso in agosto)
Silenzio-assensoSì: l’assenza di risposta comporta tacita accoglienza
Vincolo dell’AgenziaSì: la risposta vincola l’Amministrazione (per l’istante)
Impugnabilità rispostaNo: il parere dell’Agenzia non è impugnabile autonomamente
Decorrenza terminiNon incidono su termini decadenziali o prescrittivi

Considerazioni conclusive

L’interpello probatorio rappresenta uno strumento di auto-tutela preventiva per il contribuente, volto a ridurre il rischio fiscale e a prevenire contenziosi. Utilizzandolo correttamente, il contribuente – anche persona fisica o impresa – può ottenere una formale “benedizione” dell’Agenzia sulle operazioni critiche, cogliendo vantaggi in termini di certezza giuridica. Tuttavia, occorre ricordare i limiti soggettivi introdotti recentemente, nonché l’obbligo di esporre pienamente la verità sostanziale nei fatti (con il dovuto onere di prova). Infine, in caso di risposta negativa, il contribuente rimane parimenti tutelato grazie alla posizione vincolante della risposta favorevole e al principio di silenzio-assenso, pur dovendo affrontare l’atto impositivo conseguente nei termini di legge (eventualmente con ricorso).

Fonti

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 11.
  • Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (att. L. 23/2014) – Revisione organizzazione interpelli.
  • Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (Cooperative compliance).
  • Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Interpello nuovi investimenti).
  • Decreto Legislativo 29 dicembre 2023, n. 219 (Modifiche Statuto contribuenti).
  • Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016 (commento alla riforma interpelli).
  • Provvedimento Direttore AE 4 gennaio 2016 (prot. n. 12090) – Regole procedurali interpello.
  • Risposta a interpello Agenzia Entrate n. 228/2024 (Gruppo IVA).
  • Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 8 agosto 2018 (approfondimenti sulle procedure di interpello).

Hai ricevuto una richiesta di chiarimenti tramite interpello probatorio e vuoi capire meglio di cosa si tratta? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una richiesta di chiarimenti tramite interpello probatorio e vuoi capire meglio di cosa si tratta?
Vuoi sapere come funziona questa procedura e quali sono i tuoi diritti?

L’interpello probatorio è uno strumento con cui il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate di valutare in anticipo la validità di prove, documenti o comportamenti fiscali, così da evitare contestazioni future. Viene utilizzato soprattutto in ambito di agevolazioni, detrazioni o operazioni che potrebbero generare incertezza. In questo modo il contribuente ottiene una risposta ufficiale che conferma (o meno) la correttezza della sua posizione. Tuttavia, la mancata presentazione di documenti chiari e completi può portare a una risposta negativa o non vincolante.


🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza la questione fiscale e individua i documenti da sottoporre all’Agenzia delle Entrate

📌 Redige l’istanza di interpello probatorio in modo completo e conforme ai requisiti di legge

✍️ Ti assiste nel fornire chiarimenti e integrazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria

⚖️ Ti rappresenta in caso di successivo contenzioso, se l’Agenzia non accoglie la tua richiesta o contesta comunque l’operazione

🔁 Ti supporta anche nella pianificazione fiscale preventiva per ridurre i rischi di future contestazioni


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e procedure di interpello

✔️ Specializzato in difesa da contestazioni fiscali e gestione preventiva dei rischi

✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia


Conclusione
L’interpello probatorio è un mezzo utile per prevenire accertamenti e ottenere certezze fiscali prima di compiere un’operazione.
Con l’assistenza di un avvocato esperto puoi predisporre un’istanza solida, ridurre i rischi e rafforzare la tua posizione di fronte al fisco.

📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa preventiva con l’interpello probatorio comincia da qui.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!