Cosa Fare Se L’Accertamento Riguarda Un Conto Estero?

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate contesta un conto estero non dichiarato?
Il Fisco, grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati, ha accesso ai dati sui conti correnti e sugli investimenti detenuti all’estero dai contribuenti italiani. Se non dichiarati correttamente, possono generare pesanti contestazioni fiscali con richieste di imposte, sanzioni e interessi.

Quando scattano le contestazioni sui conti esteri
– Se non hai compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale
– Se non hai dichiarato redditi prodotti dal conto (interessi, dividendi, plusvalenze)
– Se i movimenti bancari dall’estero non risultano coerenti con i redditi dichiarati in Italia
– Se emergono patrimoni all’estero non giustificati rispetto al reddito complessivo

Cosa rischia il contribuente
– Recupero delle imposte sui redditi non dichiarati
– Sanzioni dal 3% al 15% degli importi non monitorati (dal 6% al 30% se il conto è in Paesi black list)
– Applicazione di interessi di mora che aumentano l’esposizione debitoria
– Contestazioni penali in caso di omessa dichiarazione con superamento delle soglie di legge
– Sequestri, pignoramenti e ipoteche su beni in Italia

Cosa fare se l’accertamento riguarda un conto estero
– Verificare la correttezza dei dati trasmessi dall’autorità estera all’Agenzia delle Entrate
– Dimostrare che i capitali sul conto derivano da redditi già tassati o non imponibili in Italia
– Presentare documentazione bancaria (estratti conto, contratti, certificazioni fiscali) per provare la provenienza lecita delle somme
– Contestare errori, presunzioni arbitrarie o duplicazioni di dati utilizzati dal Fisco
– Valutare strumenti come il ravvedimento operoso o la dichiarazione integrativa se la contestazione non è definitiva
– Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini previsti

Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della pretesa fiscale
– La riduzione delle sanzioni tramite la dimostrazione della buona fede o con strumenti deflattivi
– La sospensione di azioni esecutive come pignoramenti e ipoteche
– La protezione del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di regolarizzare la propria posizione pagando solo quanto realmente dovuto

Attenzione: i conti esteri sono tra gli elementi più controllati dal Fisco italiano. Le contestazioni si basano spesso su presunzioni che devono essere contrastate con prove documentali solide.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti fiscali – ti spiega cosa fare se l’accertamento riguarda un conto estero e come proteggerti.

Hai ricevuto un avviso di accertamento per un conto estero?
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Introduzione

Negli ultimi anni la cooperazione fiscale internazionale e gli scambi automatici di dati (FATCA, CRS, DAC) hanno reso molto più probabile per un contribuente italiano essere “scoperto” in caso di omessa dichiarazione di un conto corrente estero. Detenere un conto all’estero non è illecito di per sé, ma omettendone la segnalazione nella dichiarazione dei redditi si incorre in pesanti sanzioni tributarie. Questa guida, aggiornata al luglio 2025, spiega come affrontare un accertamento tributario su un conto estero da prospettiva del contribuente (privato, imprenditore o professionista), fornendo riferimenti normativi, giurisprudenza recente, tabelle riassuntive e modelli di ragionamento. Si tratterà dei doveri di dichiarazione, delle sanzioni (amministrative e, in casi gravi, penali), delle opportunità di regolarizzazione, e delle mosse difensive (ruolo dei ricorsi, contraddittorio, ecc.) per limitare i danni economici e legali.

Quadro normativo e obblighi di dichiarazione

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito con L. 227/1990) ha introdotto l’obbligo per ogni residente fiscale italiano di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Questo adempimento (detto monitoraggio fiscale o Quadro RW) si effettua nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) e riguarda conti correnti, libretti, titoli, partecipazioni societarie estere, fideiussioni, trust e altri rapporti patrimoniali in Paesi esteri. Deve essere compilato anche il valore degli asset all’inizio e alla fine dell’anno, convertiti in euro al cambio di fine anno o medio.

L’obbligo vale indipendentemente dal reddito prodotto: anche un conto inattivo o un semplice deposito da cui non deriva profitto va comunque segnalato. Vanno dichiarati anche i beni detenuti in nome di terzi o in forme interposte, se il contribuente è il titolare effettivo. Ad esempio, un conto formalmente intestato a un familiare, ma di fatto gestito dal contribuente italiano, deve apparire nel Quadro RW come attività a lui imputabile. Lo stesso vale per trust esteri: la Cassazione ha ribadito che nel trust estero prevale la sostanza sulla forma; il beneficiario italiano deve dichiarare i redditi del trust anche se formalmente intestati a un trustee. In sostanza, l’Amministrazione considera sempre il criterio del beneficiario economico: se il contribuente trae vantaggio dalle risorse, queste devono risultare nella sua dichiarazione.

Dal punto di vista tributario, il Quadro RW serve a due scopi principali: (a) applicare le imposte estere (ad esempio IVIE/IVAFE per immobili e investimenti esteri) e (b) verificare la corretta imposizione dei redditi prodotti all’estero. Ad esempio, gli interessi attivi su un conto estero devono essere dichiarati come redditi da capitale e concorrono al reddito complessivo italiano; il RW permette di individuare tali redditi. In particolare, se un contribuente ha già versato tasse all’estero, ai sensi dell’art. 165 del TUIR l’Italia riconosce il credito d’imposta, ma solo se il conto è stato correttamente dichiarato nel RW. In mancanza di compilazione, il contribuente perde questo diritto di detrarre l’imposta estera.

Esempio di compilazione del RW: si indica nell’anno X il saldo iniziale del conto estero e quello finale (entrambi convertiti in euro), quindi si riporta il totale dei versamenti e prelievi nel periodo. Se si trattava di un conto in dollari con saldo di 50.000 USD al 1° gennaio e 45.000 USD al 31 dicembre, in RW si convertirebbe usando il cambio Euro/USD del 31/12/X o il valore medio annuo. Se sul conto sono stati pagati interessi, questi vanno dichiarati in un’altra sezione (redditi), ma il saldo del conto resta anch’esso soggetto a dichiarazione.

Riferimenti normativi essenziali: D.L. 167/1990, art. 4 e 5 (monitoraggio fiscale); TUIR (DPR 917/1986) art. 37 (presunzioni su società interposte) e art. 165 (credito d’imposta estero); D.Lgs. 472/1997 art. 7 (minimi edittali sanzioni); D.Lgs. 126/2014 (rimpatrio); D.L. 193/2016 (legge di bilancio 2017) che ha introdotto e aggiornato l’imposta IVAFE (4‰ sui depositi all’estero) e riaperto la voluntary disclosure per un periodo limitato.

Scambio di informazioni e monitoraggio internazionale

L’Italia fa parte di vari accordi internazionali antielusivi: convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni (art. 26) che prevedono lo scambio di informazioni su richiesta, accordi FATCA-USA (dal 2014 scambio automatico dati con USA) e l’adesione multilaterale al Common Reporting Standard (CRS) per lo scambio annuale di dati bancari in oltre 100 paesi. Ciò significa che banche e intermediari esteri notificano automaticamente all’Italia i dati sui conti intestati a contribuenti italiani (saldo, movimenti, interessi pagati, ecc.). In pratica, l’Agenzia delle Entrate spesso conosce a priori l’esistenza del conto: riceve dati dalle autorità estere con un certo ritardo, ma sufficienti per generare un’analisi comparativa.

Sul versante italiano, l’Agenzia dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno funzioni di contrasto all’evasione: può avviare verifiche incrociando dati di spesa (e-commerce, immatricolazioni auto, ecc.) o segnalazioni di trasferimenti di capitale (DL 90/2014 e DL 167/1990 prevedono obbligo di comunicazione delle operazioni in valuta superiore a 12.500€). Le Autorità possono accedere a banche dati finanziarie (Anagrafe tributaria, Movimprese, redditi, ecc.) per individuare incongruenze fra patrimonio dichiarato e reale.

Da parte del contribuente, questo contesto indica che fingere “scuse” basate sul segreto bancario è vano: l’informazione circola. Ciò che conta è dimostrare la legalità sostanziale delle operazioni. Ad esempio, se l’Agenzia riceve dati su bonifici da un conto estero, il contribuente potrà giustificare quei movimenti con fatture, contratti, fatture proforma, dichiarazioni di reddito estero già pagate. È inoltre utile sapere che l’Italia ha recentemente esteso il regime di scambio automatico a nuovi asset (p.es. quote di fondi comuni esteri, conti di pagamento digitali) ed è in fase di recepimento della direttiva DAC7 (marketplace digitali).

Sanzioni amministrative e penali

Sanzioni tributarie (amministrative)

Le sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione nel quadro RW sono previste dal D.L. 167/1990 e dal D.Lgs. 472/1997. In sintesi:

  • Violazione RW (art. 4 D.L. 167/1990): la sanzione è dal 3% al 15% dell’ammontare delle attività estere non dichiarate. Se il conto o investimento era in un Paese della black list (fiscalità privilegiata), il minimo edittale raddoppia, divenendo 6% e la sanzione dal 6% al 30%. Ad esempio, 10.000 € omessi in Francia (white list) costeranno in sanzione tra 300 € e 1.500 €, mentre 10.000 € omessi in Belize (black list) costeranno tra 600 € e 3.000 €.
  • Dichiarazione integrativa (ravvedimento breve): se il contribuente presenta spontaneamente una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi entro 90 giorni dal termine di legge per la dichiarazione), si applica una sanzione fissa di 258 € (una tantum), anziché le percentuali ordinarie. Questa è una forma limitata di ravvedimento operoso per il RW: va usata subito dopo la scadenza (generalmente 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza). Oltre 90 giorni, si perdono gli sconti e si deve pagare il 3–15% normale.
  • Impugnabilità e riduzioni giudiziali: in giudizio, secondo l’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, le sanzioni possono essere ulteriormente ridotte fino a 1/3 o 1/6 se il contribuente collabora (concordato) o il giudice ritiene la violazione lieve. In pratica, in sede di ricorso la Commissione Tributaria può applicare sanzioni ben più basse di quelle notificate, specie se l’atto di accertamento ha lacune motivazionali.

Sanzioni parassitarie

Oltre alle sanzioni tributarie, ci possono essere conseguenze civili e penali:

  • Interessi di mora: sugli importi di imposta evasa o dovuta (se dovuta) si calcolano gli interessi legali dal giorno in cui avrebbero dovuto essere versati.
  • Perdita di crediti d’imposta: in assenza di compilazione RW l’Italia non riconosce il credito d’imposta per i redditi esteri, con aggravio fiscale.
  • Reati tributari: omettere il RW non costituisce di per sé un reato (è un illecito amministrativo), ma se sussiste dolo l’atto può configurare reati come la sottrazione fraudolenta alle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) o l’autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.). Ad es., se un contribuente ha occultato somme per ottenere un beneficio fiscale illecito, potrebbe essere imputato per evasione; in tali casi, può scattare il sequestro preventivo dei beni all’estero e pene detentive.
  • Intestazione fittizia/simulazione: l’art. 37 del DPR 600/1973 prevede che if un contribuente interposto non prova il carattere effettivo della titolarità estera, il fisco presume che sia reale e tassa i redditi come se appartengano al contribuente italiano (requisito di pro-contenzione). In altre parole, se ad esempio un trust estero o una società sono considerate di comodo, la Corte può considerare i proventi tassabili direttamente presso il disponente o beneficiario italiano.

Tabella 1 – Sanzioni tributarie per omissioni RW (art. 5 D.L. 167/1990)

ViolazioneSanzione amministrativa
Omessa/infedele dichiarazione attività estere (Paese white list)3 % – 15 % del valore non dichiarato
Stessa violazione (Paese black list)6 % – 30 % del valore non dichiarato
Dichiarazione integrativa entro 90 giorniSanzione fissa € 258
(In casi concreti, queste aliquote si applicano su ogni annualità non dichiarata; le riduzioni (media giudiziaria, ravvedimento breve, ecc.) sono trattate a parte.)

In ogni caso, le sanzioni si sommano alle imposte dovute (se l’avviso contesta redditi evasi) e agli interessi. Ad esempio, se ometto di dichiarare redditi da conto estero su cui ho già versato imposte all’estero, l’Agenzia aggiunge all’IRPEF omessa (90 %) la sanzione RW (3–15 % o 6–30 %). Spesso il totalone può superare largamente l’importo inizialmente omesso, rendendo la regolarizzazione “spontanea” dopo l’avviso molto onerosa. Per questo, una difesa preventiva o il ravvedimento breve (se ancora possibile) risultano essenziali per contenere i costi.

Voluntary disclosure (regolarizzazione volontaria)

Fino al 2017 era disponibile uno strumento di amnistia fiscale chiamato “voluntary disclosure” (collaborazione volontaria), introdotto dalla Legge 186/2014. Tramite questa procedura, il contribuente poteva regolarizzare spontaneamente tutti i capitali e redditi esteri non dichiarati, versando imposte e sanzioni in misura ridotta. In cambio otteneva immunità penale per quei fatti e benefici normali sulle imposte. In pratica, le sanzioni RW venivano comminate al 50% del minimo edittale invece del range ordinario, e non si rischiavano reati come autoriciclaggio. La procedura richiedeva di presentare istanza (entro una scadenza prefissata) all’Agenzia, completa di dati su tutti gli investimenti non dichiarati e dei relativi redditi di acquisto e disinvestimento.

Dal 1° gennaio 2017 la voluntary originale è terminata. Invece, la legge di bilancio 2017 ha introdotto una Voluntary bis (D.L. 193/2016), con termini prorogati fino al 2017, ma anch’essa chiusa al 2018. Al momento (luglio 2025) non esiste più alcuna procedura straordinaria per regolarizzare capitali esteri; un contribuente sottoposto ora a controllo può soltanto avvalersi del normale ravvedimento operoso (solo entro 90 giorni, per le sanzioni) o del ravvedimento in pendenza (aliquote massime ridotte del 3%).

È però utile conoscere i criteri della vecchia voluntary disclosure:

  • Le somme da versare potevano essere autoliquidate dal contribuente e poi controllate dall’Agenzia. Ciò significava determinare in proprio le imposte e sanzioni dovute; le sanzioni erano inferiori rispetto a quelle dell’accertamento ordinario (tipicamente metà).
  • Le imposte oggetto di regolarizzazione includevano IRPEF, IVA, IRAP, IVIE, IVAFE relative agli anni non prescritti.
  • Era richiesto il rimpatrio fisico o giuridico dei capitali (riportarli in Italia o in paesi cooperativi), pena sanzioni più elevate.
  • Chi aderiva non poteva essere già a conoscenza di un accesso, sequestro o indagine in corso.

Oggi, non essendoci una nuova voluntary, si tende ad applicare i principi rimasti come orientamento pratico: ad esempio, se un contribuente versa spontaneamente parte delle somme dovute in base a una propria verifica integrativa, gli si potrebbe applicare un trattamento di favore (sanzioni ridotte) purché lo faccia prima dell’avvio ufficiale dell’accertamento. Tuttavia, ogni decisione spetta all’Agenzia e al giudice tributario. In ogni caso, i contribuenti che si trovano in attesa di un possibile provvedimento dovrebbero monitorare eventuali novità legislative (legge di bilancio, decreti fiscali) che possano introdurre ulteriori sanatorie o facilitazioni.

Fasi dell’accertamento e termini di legge

Un procedimento di accertamento tributario su conto estero segue le regole ordinarie del contenzioso fiscale (artt. 43 DPR 600/1973, D.Lgs. 546/1992, ecc.). Le fasi principali sono:

  • Accesso e verifica documentale: l’Agenzia o la Guardia di Finanza può richiedere presso il contribuente o presso banche (anche estere) documenti contabili, estratti conto, titoli di viaggio, ecc. Nel caso di società, può chiedere libri sociali e contabili.
  • Invito al contraddittorio: prima di emettere l’avviso, l’ufficio può convocare il contribuente per un contraddittorio, invitandolo a fornire chiarimenti e documenti entro un termine (di solito 60-90 giorni). Rispondere a questo invito in modo collaborativo con tutta la documentazione utile (dichiarazioni integrative, quietanze estere, documenti probatori) può ridurre lo sforzo dell’Ufficio o arrivare ad un accordo (accertamento con adesione).
  • Avviso di accertamento: se le spiegazioni non convincono, l’Agenzia notifica l’avviso formale. Quest’atto elenca i fatti contestati (es. “omessa dichiarazione del conto X in Svizzera”), il periodo d’imposta interessato, le imposte aggiuntive, le sanzioni e gli interessi. A questo punto il debitore fiscale può pagare subito (con sconto del 40% sulle sanzioni se paga entro 30 giorni), oppure opporsi con ricorso.
  • Pagamento, accertamento con adesione, rateazione: entro 30 giorni dall’avviso è possibile la definizione agevolata (pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute riducendo il 40% delle sanzioni). Alternativamente si può chiedere il ravvedimento spontaneo integrale (in questo caso le sanzioni vanno pagate per intero con interessi). Se l’avviso è già divenuto esecutivo, il contribuente può comunque optare per l’accertamento con adesione, sottoscrivendo in 60 giorni un atto di compromesso con l’Ufficio che fissa sanzioni e imposte (le sanzioni scendono fino al 10%-12%). L’adempimento delle somme rateali è consentito anche oltre, secondo le regole di riscossione ordinarie.
  • Ricorsi in commissione tributaria: il contribuente può impugnare l’avviso entro 60 giorni dalla notifica (art. 19 D.Lgs. 546/1992). La competenza territoriale dipende dalla residenza o sede del contribuente. In appello (Commissione Tributaria Regionale) il termine è di 60 giorni dal deposito della sentenza di primo grado; in Cassazione è di 120 giorni.

Termini di decadenza: la notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire entro un certo limite di anni. In generale vale l’art. 43 del DPR 600/1973: 5 anni per omissione di reddito o Iva; 8 anni se dichiarazione infedele; 10 anni se omessa del tutto. Tali termini partono dall’anno di presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione. In presenza di redditi esteri occultati, è prassi applicare il termine pieno di 10 anni (ad esempio, se il contribuente non ha dichiarato nulla all’estero con dolo, l’Agenzia può recuperare anche a distanza di molti anni). Se invece l’infrazione fosse meno grave, si potrebbe far valere i 5 anni ordinari. Attenzione: in alcuni casi di accordi internazionali (es. paesi con raddoppio dei termini per black list) la decadenza può estendersi ulteriormente. In conclusione, il contribuente non deve aspettarsi di vedere prescrivere l’eventuale omissione estera in tempi brevi.

Tabella 2 – Termini di decadenza per l’accertamento (art. 43 DPR 600/73)

Violazione fiscaleTermine ordinarioTermine in caso di dolo (reddito occultato)
Dichiarazione omessa5 anni dal termine di presentazionefino a 10 anni
Dichiarazione infedele (es. redditi sottostimati)5 annifino a 8 anni
Dichiarazione falsa per dolo5 annifino a 10 anni
Rediti collocati in Paese a fiscalità privilegiata (senza convenzione)5 annifino a 10 anni (raddoppiabili)

(In caso di disaccordo sul termine, il contribuente deve eccepire la prescrizione nel ricorso. Se l’avviso è stato notificato oltre il termine, esso è decadenza e illegittimo.)

Strategie difensive per il contribuente

Di fronte a un accertamento sul conto estero, il contribuente deve muoversi prontamente e con documentazione completa. Ecco alcuni consigli operativi:

  • Verificare la posizione fiscale: controllare a mente ciò che è stato dichiarato fino a quel momento. È possibile che il conto o i redditi siano già stati comunicati in qualche anno o sotto altre sezioni (es. nel quadro EM o I sostenuti all’estero)? Se c’è stato errore di compilazione (es. attività dichiarata ma non marcata come estera), preparare una dichiarazione integrativa.
  • Ravvedimento spontaneo: se l’avviso non è ancora stato notificato e si è scoperto l’errore, conviene sanare immediatamente. Il ravvedimento “breve” (entro 90 giorni) consente di pagare la sanzione fissa (€258) invece che l’aliquota. A volte è possibile effettuare un ravvedimento entro 30 giorni dal termine di legge anche dopo l’invio della dichiarazione (cd. ravvedimento “15-bis”). Bisogna valutare i termini normativi e possibilmente far confermare dall’Agenzia di aver alleggerito così la propria posizione.
  • Contraddittorio costruttivo: se si riceve un invito al contraddittorio (lettera informativa), rispondere sempre e tempestivamente, possibilmente avvalendosi di un professionista fiscale. In questa sede si può chiedere un confronto con gli ufficiali, presentando tutta la documentazione che chiarisce i flussi in entrata/uscita dal conto estero. Ad esempio, bonifici in arrivo dall’estero possono essere giustificati con fatture o contratti di vendita di beni, documenti di fideiussione, contratti di locazione, ecc. L’obiettivo è fare chiarezza e contenere l’oggetto della controversia.
  • Preparare la difesa per l’avviso: se il contraddittorio fallisce o non ci sono stati contatti, e si riceve l’avviso di accertamento, occorre prepararsi al ricorso. Ciò significa, entro 60 giorni dalla notifica: raccogliere documenti (estratti conto esteri, contratti, ricevute doganali, dichiarazioni estere rilasciate all’atto di rientro, ecc.), redigere memorie difensive con rilievi di diritto e motivazione, ed eventualmente raccogliere perizie. L’onere di provare la veridicità delle operazioni spetta al contribuente in contraddittorio con le presunzioni legali. Bisogna quindi dimostrare con certezza l’origine lecita dei fondi.
  • Punti di forza della difesa:
    • Prova delle imposte estere pagate: se il contribuente dimostra di aver pagato imposte all’estero sui medesimi redditi (con ritenute certificate o dichiarazioni fiscali straniere), il giudice può tenere conto di ciò (Cass. 24387/2024). Certo, se non si è dichiarato il conto, in linea di principio il beneficio estero decade, ma la prova del pagamento dimostra la buona fede fiscale.
    • Arrotondamenti e errori contabili: piccoli errori di cambio o di calcolo non devono portare automaticamente alle sanzioni massime. Si possono eccepire suppletive calcoli se la cifra contestata discosta di poco da quella realmente dovuta.
    • Procedura di rientro: se il contribuente ha già eseguito misure spontanee come il rimpatrio di capitali (cd. “scudo fiscale”), ciò deve essere segnalato perché comporta la definizione di eventuali contenziosi.
    • Termini di notifica e decadenza: sempre controllare se l’avviso di accertamento rispetta i termini previsti dalla legge. Se ricevuto tardivamente, si può chiedere la sua nullità per decorso di termini.
  • Assistenza professionale: vista la complessità, è saggio affidarsi ad un avvocato tributarista o commercialista esperto di fiscalità internazionale. Solo un professionista potrà interloquire efficacemente con l’Agenzia o con il giudice, sfruttando tutte le sfumature normative. L’orientamento giuridico prevalente in Italia riconosce al contribuente ampi margini di prova e di trattativa (contraddittorio, rateazione, definizione) purché agisca con correttezza formale.

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Cosa succede se la banca estera si rifiuta di fornire estratti conto all’Amministrazione italiana?
    R: Il cittadino italiano è comunque obbligato a presentare nell’accertamento tutti i documenti che ha a disposizione. La banca estera non è tenuta ad inviare dati volontariamente, ma la Convenzione UE sul risparmio e gli accordi bilaterali possono consentire all’Italia di ottenerli direttamente. Se la banca non collabora, l’Agenzia valuterà gli importi con presunzioni (art. 5 DPR 600/73) e la prova bancarie mancanti ricadranno sul contribuente.
  • D: Sono residente all’estero: devo compilare il RW?
    R: Soltanto i residenti fiscali in Italia sono obbligati. Se hai trasferito la residenza all’estero (cancellazione anagrafica e presa di residenza fiscale altrove), il conto estero non va più dichiarato in Italia ma nel Paese di nuova residenza. Attenzione: se hai passaggi temporanei tra Stati, occorre valutare quale convenzione contro la doppia imposizione prevalga.
  • D: Ho un Paese estero nel quale pago già un’imposta sostitutiva sui depositi: sono comunque obbligato al RW italiano?
    R: Sì, l’obbligo dichiarativo non si estingue pagando un’imposta all’estero. Il RW serve a evidenziare ogni attività estera, anche se soggetta ad imposte oltreoceano. Se tali imposte sono state pagate, in sede di accertamento italiano si chiederà il credito d’imposta (a condizione di presentare regolare dichiarazione RW).
  • D: Cosa significa se l’avviso parla di “sottrazione fraudolenta”?
    R: Se l’avviso include la contestazione del reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000), si entra nel penale. Il contribuente finirebbe nel processo penale per evasione. In questo caso, oltre al ricorso tributario (per le imposte), è indispensabile un difensore penalista. Tuttavia, se ciò avviene, si ha spesso un duplice giudizio parallelo (tributario e penale). Una buona difesa tributaria potrebbe alleggerire la situazione penale (ad es. dimostrando la buona fede).
  • D: Qual è la differenza tra “dichiarazione integrativa” e “autodichiarazione supplementare”?
    R: La dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 472/1997) è la correzione da effettuare prima della scadenza ordinaria o entro 90 giorni dalla stessa. La autodichiarazione supplementare, invece, è una dichiarazione resa in contraddittorio a seguito di un invito dell’Agenzia (circ. 38/E/2013). In pratica, se l’Ufficio chiede chiarimenti, il contribuente può presentare una dichiarazione correttiva integrativa senza incorrere in sanzioni più elevate (si applica il ravvedimento con sanzione ridotta). Entrambe mirano a regolarizzare spontaneamente, ma seguendo tempi diversi.
  • D: In caso di conto intestato a mio figlio minorenne, devo essere io a dichiararlo?
    R: Se il figlio è minorenne e fiscalmente a carico, il genitore può includere l’attività nel proprio RW indicando che il beneficiario effettivo è il minore. In genere i professionisti consigliano di far comparire tali attività nella dichiarazione del genitore titolare effettivo per ragioni di semplificazione, salvo diverse istruzioni dell’Agenzia. Resterebbe comunque un problema di reddito (gli eventuali interessi percepiti dal conto andrebbero imputati al minore o al genitore come reddito aggiuntivo).
  • D: Devo dichiarare anche il contante portato dall’estero?
    R: Sì, in quanto attività finanziaria. Un grande prelievo in contanti, conservato in un “cassetto di casa” all’estero, è un bene detenuto all’estero e va indicato in RW. Tuttavia, essendo denaro liquido, è complesso determinarne il saldo: in genere si prende il valore iniziale e finale noto (es. al 1° gennaio e 31 dicembre) per calcolarne la variazione. Si segnala che in passato era controverso se questo rientrasse nel RW; ora le interpretazioni prevalenti suggeriscono di trattarlo alla stregua di altri depositi liquidi.
  • D: Come faccio a sapere se un Paese è in white list o black list?
    R: L’elenco è stabilito con Decreto del MEF e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ogni anno (ad es. D.M. 7 marzo 2023). Molti siti di informazione fiscale tengono aggiornati i loro elenchi. I Paesi white list (trasparenti) generalmente corrispondono a Stati UE/OCSE (Germania, Francia, USA, etc.) mentre i black list includono paradisi fiscali (Caraibi, alcuni piccoli Stati europei come Andorra, ecc.). Le conseguenze legali dell’essere in black list sono la sanzione raddoppiata (6–30% anziché 3–15%) e il possibile raddoppio dei termini di accertamento.
  • D: Il rimpatrio dei capitali (c.d. “scudo fiscale”) influisce sull’iter?
    R: L’Italia ha già esaurito gli scudi fiscali di vecchia generazione (ultimo nel 2017). Se in passato si erano usati, oggi ciò appare solo come un elemento di fatto: significa che quell’attività estera era già emersa e sanata. Non esiste attualmente uno “scudo 2025”. Tuttavia, se un contribuente aveva prontamente rimpatriato i capitali e versato quote di imposta, questo fatto integrativo può essere presentato (ad es. nel contraddittorio) come prova di buona fede e collaborazione.

Tabelle riassuntive

Tabella 3 – Confronto sanzioni amministrative vs possibili reati

ViolazioneSanzione amministrativaPossibile reato penale correlato
Omessa dichiarazione conti esteri (white list)3–15% del non dichiaratodi per sé nessuno (illecito amministrativo)
(Paese black list)6–30% del non dichiarato
Omissione redditi corrispondenti (interessi, dividendi)IRPEF evasa + 90% e sanzioniSottrazione fraudolenta (art.11) se dolo
Impiego somme illecite tramite conto esteroRiciclaggio (art.648-ter) o autoriciclaggio (648-ter.1)
Frode dichiarativa (art.4 DL 74/2000)fino a 3 anni reclusione (se redditi esteri per l’evasione)

Tabella 4 – Tempi processuali principali

Atto o adempimentoTermine per il contribuente
Presentazione dichiarazioneDipende da modello (solitamente 30 giugno dell’anno succ.)
Dichiarazione integrativaEntro 90 giorni dalla scadenza (per applicare €258)
Contraddittorio e chiarimenti (AE)Termine concordato (di solito 60–90 giorni dall’invito)
Pagamento definizione agevolataEntro 30 giorni dall’avviso di accertamento
Ricorso in Commissione Trib.60 giorni dalla notifica dell’avviso
Appello in Commissione Regionale60 giorni dal deposito della sentenza di I° grado
Ricorso in Cassazione120 giorni dalla notifica della sentenza di II° grado

(Nota: il termine di 60 giorni per il ricorso trib. è previsto dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992. La puntualità è cruciale: la mancata impugnazione nei termini comporta la decadenza.)

Casi pratici esemplificativi

Caso 1. Professionista con conto dimenticato. Un ingegnere residente in Italia apre nel 2019 un conto privato in Svizzera per comodità di affari. Ignora l’obbligo RW. Nel 2023 riceve un avviso di accertamento: l’Agenzia gli addebita imposte su interessi non dichiarati (circa 500 €) e sanzioni RW (3% di 50.000 € pari a 1.500 €). Lui dimostra che gli interessi erano già tassati in Svizzera (esibendo la certificazione bancaria): in giudizio ottiene la riduzione delle imposte aggiuntive (viene riconosciuto credito d’imposta) e, grazie a una perizia del commercialista, ottiene anche l’abbattimento di buona parte della sanzione per mancata indicazione (commissione riduce l’aliquota dal 3% a circa 1,5% per tenere conto di buona fede).

Caso 2. Investimenti all’estero senza reddito prodotto. Un imprenditore ha investito in titoli esteri (azioni USA) ma non ha riscosso dividendi nel periodo. Non dichiara il conto titoli. L’Agenzia gli contesta imposte sul presunto reddito (applica al 3% annuo del valore del portafoglio, art. 37 DPR 600/73, circa 1.500 € l’anno) più sanzioni del 3% su tale importo. In sede di contraddittorio, il contribuente mostra che i titoli erano in crescita di valore, non vi era flusso di cassa, e soprattutto chiede dettagli dei calcoli. Alla fine l’ufficio ammette che la tassazione non è dovuta (mancanza di evento imponibile reale) e si riduce la sanzione applicata a un solo anno di omessa RW (circa 45 € anziché 450 € complessivi).

Caso 3. Trasferimento di residenza e conto estero. Una persona fisica con conto estero si trasferisce all’estero nel 2012 ma non cambia residenza anagrafica in tempo. Nel 2018 viene scoperto l’account. Durante il ricorso, il contribuente dimostra la prova del suo trasferimento (cambio residenza, contratto di lavoro estero), sostenendo di non essere più residente italiano nel periodo 2013-2017. La Commissione Tributaria gli riconosce residenza estera a partire dal 2015 (grazie alla documentazione prodotta), così contesta solo gli anni 2013-2014 (entro il termine di 5 anni), riducendo drasticamente sanzioni e imposte. Questo esempio evidenzia l’importanza di stabilire correttamente la residenza fiscale in caso di operazioni internazionali.

Caso 4. Invio di denaro all’estero per donazione. Un contribuente italiano invia 20.000 € in contanti a un parente residente in Brasile. L’Amministrazione contesta che non ha indicato alcun reddito corrispondente in RW. Il contribuente dimostra che si trattava di una donazione (altri 10 testimoni e la causale sul bonifico). Il fisco però applica la sanzione del 3% (600 €). In sede di ricorso, si negozia che, trattandosi di trasferimento familiare, la violazione è lieve: la CTR lo assolve dalla sanzione principale applicando solo la sanzione minima fissa e gli toglie l’imposta (non c’era reddito imponibile vero).

Caso 5. Conto estero ereditato. Il soggetto eredita da un nonno in Germania un conto di 100.000 €. Sebbene sia passata “di mano” fisicamente una somma cospicua, il contribuente neanche ci pensa a dichiararlo. Tre anni dopo, al momento di vendere l’appartamento del nonno, emerge che esisteva il conto. A quel punto decide di regolarizzarsi da solo: fa un calcolo delle imposte dovute (IVAFE 4‰, eventuale IVIE se immobili esteri, e versa i relativi tributi) e chiama l’Agenzia chiedendo istruzioni. L’ufficio gli risponde che non può aderire all’obsoleta voluntary disclosure, ma gli permette di presentare una dichiarazione integrativa tardiva (ravvedimento tardivo) con sanzione ridotta al 5% anziché 15% e interessi legali. In sintesi: reagendo prima dell’avviso, il contribuente limita le sanzioni.

Questi esempi evidenziano come la difesa nelle situazioni reali richieda sempre la prova documentale dei fatti e l’uso strategico degli strumenti previsti (ravvedimento, contraddittorio, ricorso). Ogni caso ha elementi peculiari (residenza, natura del trasferimento, accordi internazionali) che possono cambiare la soluzione finale.

Modelli di atto difensivo

In fase giudiziale, il ricorso tributario deve contenere:

  • Generalità e atto impugnato: indicare numero e data dell’avviso di accertamento, anno/i di imposta, dati identificativi del contribuente.
  • Fatti di causa: descrivere brevemente l’operazione all’estero (apertura conto, investimenti, cointestazione, ecc.), specificando quali voci si contestano nell’avviso e perché.
  • Motivi di diritto: elencare gli eventuali errori formali (notifica, termine, competenza, ecc.) e giuridici. Ad esempio: “L’art. 37 DPR 600/73 non può essere applicato in mancanza di prova del reddito estero; il contribuente ha versato IRPEF su tutti i redditi effettivamente percepiti; la norma del DL 167/1990 sanziona omessa dichiarazione, non l’esistenza del conto in sé, e può essere interpretata nel senso che…” ecc.
  • Ricostruzione contabile: presentare i propri calcoli di imposta dovuta (se diversa da quella dell’Ufficio), inclusi valori in euro e tassi di cambio utilizzati.
  • Documenti allegati: elencare tutti i documenti forniti in allegato (estratti conto del conto estero, lettere di conferma bancarie, fatture estere, dichiarazioni fiscali estere, rapporti di perizia tecnica).
  • Conclusioni: concludere chiedendo l’annullamento totale (o parziale) dell’avviso, o in subordine la riduzione di imposte/sanzioni.

Altri atti utili: reclamo amministrativo (al Direttore regionale AE, entro 60 giorni dall’avviso) può essere usato come tentativo di mediazione; istanza di autotutela (se emergono vizi gravi di legittimità), benché sia più raro. Infine, se la causa arriva in Cassazione, i motivi si limitano a violazioni di legge o vizi motivazionali (art. 360 c.p.c.), ma le questioni sollevate in sede di ricorso in primo grado costituiranno la base su cui questi motivi verranno costruiti.

Conclusioni

L’accertamento su un conto estero è certamente un evento critico per il contribuente italiano. Tuttavia, conoscendo in dettaglio gli obblighi di legge e i propri diritti difensivi, è possibile ridurre notevolmente i rischi. I passaggi chiave sono: (a) non ignorare mai una comunicazione fiscale (rispondere sempre, entro i termini, anche per fissare incontro o fornire documenti); (b) raccogliere immediatamente tutte le prove a difesa (estratti, contratti, attestati di pagamento di tasse estere); (c) valutare l’opportunità di regolarizzarsi spontaneamente (ravvedimento); (d) preparare un ricorso fondato in fatto e in diritto, con alle spalle un’analisi normativa approfondita. Spesso una difesa ben argomentata in commissione tributaria ottiene riduzioni drastiche sia delle imposte accertate sia delle sanzioni.

A titolo di sintesi, ricordiamo alcuni passi fondamentali:

  • Verifica interna: esaminare le proprie dichiarazioni pregresse, individuando errori o omissioni prima che li scopra l’Agenzia.
  • Revisione volontaria: se possibile, effettuare in autonomia dichiarazioni integrative in tempo utile (ravvedimento) per limare gli importi contestati.
  • Assistenza legale: dato il linguaggio tecnico del contenzioso tributario, è sempre consigliato farsi assistere da professionisti specializzati. Un avvocato tributarista e un commercialista possono elaborare insieme la strategia migliore.
  • Documentazione accurata: nel dubitare o in caso di inviti dal fisco, conservare estratti conto, fatture estere, prove di imposta pagata all’estero, contratti, atti notarili (ad esempio di costituzione di trust/società) e qualsiasi documento che comprovino l’origine lecita e la tassazione effettiva delle somme estere.
  • Monitoraggio normativo: le leggi fiscali cambiano spesso. È utile tenersi aggiornati su nuove interpretazioni o provvedimenti agevolativi (ad es. eventuali direttive UE o riforme fiscali che potrebbero influire sulla tassazione internazionale).

In conclusione, il contribuente che si trova sotto accertamento per conti esteri deve agire con consapevolezza e prontezza. Le norme italiane e europee privilegiano la trasparenza fiscale e il contraddittorio: non si tratta solo di sanzionare il “redde rationem” (come spesso erroneamente si crede), ma anche di offrire strumenti di dialogo e integrazione. Sfruttare questi strumenti, opponendosi con argomenti solidi all’atto impositivo, consente di evitare conseguenze ancor più gravi (come i profili penali) e di regolare la propria posizione senza perdite eccessive.

Fonti normative e sentenze citate

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (art. 4-5)“Rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da/per l’estero di capitali e titoli”. (Monitoraggio fiscale e sanzioni amministrative).
  • Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (artt. 5-quater e ss.)“Provvedimenti in materia di emersione di attività detenute all’estero” (collaborazione volontaria, abolizione autoriciclaggio sui fatti esteri).
  • D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 600 – (artt. 36, 37, 43, 165 TUIR) relative a presunzioni fiscali e termini di accertamento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – (art. 7, art. 16) disposizioni generali sulle sanzioni tributarie e sulle loro riduzioni.
  • Corte di Cassazione (Sez. Trib.), sentenza 7 aprile 2025, n. 9096 – principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica in trust esteri.
  • Agenzia delle Entrate – circolari e documenti di prassi (es. Circ. 38/E/2013 su ravvedimento di RW, guide RW e IVAFE sul sito AE).
  • Gazzetta Ufficiale (Decreti MEF) – elenco aggiornato dei Paesi black list e white list (es. D.M. 7 marzo 2023, 22 dicembre 2023).

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Tutti i conti correnti, investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero devono essere dichiarati in Italia tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi, con il pagamento delle imposte dovute. Se il fisco rileva omissioni, può presumere che le somme non dichiarate siano redditi imponibili sottratti alla tassazione, applicando imposte, sanzioni e interessi. Nei casi più gravi, se le cifre superano determinate soglie, si rischiano anche contestazioni penali. Tuttavia, il contribuente può difendersi dimostrando la provenienza lecita delle somme, l’avvenuta tassazione all’estero o l’assenza di obbligo dichiarativo.


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Conclusione
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