Ti sei trasferito all’estero e vuoi evitare che l’Agenzia delle Entrate ti consideri ancora residente fiscale in Italia?
Molti contribuenti che si iscrivono all’AIRE o si spostano fuori dall’Italia pensano di aver risolto ogni problema fiscale. In realtà, il Fisco italiano può continuare a considerarti residente se ritiene che il tuo “centro degli interessi vitali” sia ancora in Italia. Per questo è fondamentale dimostrare concretamente la propria residenza estera.
Criteri per la residenza fiscale in Italia
Secondo la legge italiana, sei considerato fiscalmente residente se, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni):
– Sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia
– Hai in Italia il domicilio, inteso come sede principale degli affari e degli interessi
– Hai in Italia la residenza, intesa come dimora abituale
È sufficiente che uno solo di questi criteri sia soddisfatto per essere considerato residente fiscale.
Cosa guarda il Fisco per contestare la residenza estera
– Presenza della famiglia in Italia (coniuge, figli)
– Disponibilità di una casa o abitazione utilizzata regolarmente
– Attività economiche e professionali svolte prevalentemente in Italia
– Conti correnti, investimenti o beni significativi localizzati in Italia
– Rapporti sociali e interessi prevalenti mantenuti nel territorio italiano
Come dimostrare la residenza estera
– Iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e mantenere l’iscrizione aggiornata
– Avere un contratto di lavoro o un’attività professionale stabile nel Paese estero
– Disporre di una residenza abituale all’estero (contratto di locazione o proprietà)
– Produrre documenti come bollette, iscrizioni scolastiche dei figli, certificati sanitari o altre prove di vita stabile fuori dall’Italia
– Dimostrare che i redditi principali derivano dal Paese estero e non dall’Italia
– Evitare di mantenere in Italia legami economici e familiari prevalenti
Come difendersi in caso di contestazione
– Dimostrare la reale effettività del trasferimento con documentazione completa
– Contestare le presunzioni generiche del Fisco (es. uso saltuario di una casa in Italia non implica residenza)
– Richiamare le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero, che prevalgono sulla normativa interna
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini di legge
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– Il riconoscimento della residenza estera e quindi la tassazione solo dei redditi prodotti in Italia
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La protezione del patrimonio da pretese fiscali illegittime
– La possibilità di vivere e lavorare all’estero senza subire la doppia imposizione
Attenzione: la semplice iscrizione all’AIRE non basta. Il Fisco verifica sempre dove si trovano realmente i tuoi interessi personali ed economici. Solo prove concrete possono evitare che tu venga considerato residente fiscale in Italia.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti fiscali – ti spiega come dimostrare di non essere più residente fiscale in Italia e come tutelarti in caso di contestazioni.
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Introduzione
Trasferirsi all’estero comporta importanti conseguenze fiscali. In Italia, la residenza fiscale determina se un individuo debba pagare le imposte su tutti i propri redditi ovunque prodotti (tassazione “worldwide”) oppure solo sui redditi di fonte italiana. Dichiararsi non più residente fiscale in Italia dopo un trasferimento è dunque cruciale per evitare una doppia tassazione e potenzialmente un forte carico fiscale aggiuntivo. Tuttavia, dimostrare di non essere più residente fiscale italiano può rivelarsi complesso: l’Agenzia delle Entrate tende a verificare con attenzione che al cambio di residenza formale corrisponda un effettivo trasferimento di vita all’estero. In mancanza di prove adeguate, il Fisco italiano potrebbe contestare la residenza estera “fittizia” e reclamare le imposte sui redditi esteri non dichiarati in Italia, con sanzioni molto elevate e perfino conseguenze penali nei casi più gravi.
Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – fornisce un quadro avanzato della normativa italiana in materia di residenza fiscale, con riferimenti alle ultime novità legislative e alle più recenti sentenze rilevanti. Verranno analizzati i criteri legali per stabilire la residenza fiscale, sia nella versione precedente al 2024 sia alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023. Saranno illustrate le strategie difensive per dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero (dal punto di vista del contribuente debitore che deve difendersi da un accertamento), inclusi i casi particolari di trasferimento verso Paesi a fiscalità privilegiata (“paradisi fiscali”) e le situazioni di doppia residenza risolte tramite le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Nel prosieguo, troverete tabelle riepilogative (ad es. sulle differenze normative pre/post 2024), esempi pratici simulati ispirati a casi reali italiani, e una sezione di Domande e Risposte frequenti. Il taglio è pensato sia per professionisti (avvocati tributaristi, consulenti fiscali) sia per privati cittadini e imprenditori italiani che intendono trasferirsi all’estero. Il linguaggio utilizzato è giuridico ma chiaro e divulgativo, per combinare il rigore normativo con l’accessibilità. Al termine, una sezione separata elenca tutte le fonti normative, di prassi e giurisprudenziali citate, così da offrire riferimenti autorevoli a supporto di ogni affermazione.
Cosa si intende per residenza fiscale e perché è importante
In diritto tributario, la residenza fiscale identifica il legame sufficientemente forte di una persona con un determinato Stato, tale da giustificare il potere di quello Stato di tassarne i redditi ovunque prodotti. In altre parole, essere considerati fiscalmente residenti in Italia significa essere soggetti all’imposizione italiana su tutti i redditi mondiali (fatti salvi i meccanismi per evitare doppie imposizioni), mentre chi non è residente fiscale in Italia viene tassato dall’Italia solo sui redditi di fonte italiana.
Questo concetto è fondamentale: un cambiamento di residenza fiscale sposta la potestà impositiva da uno Stato all’altro e può comportare differenze enormi nel carico tributario. Ad esempio, un contribuente che diventi residente fiscale in un Paese con tassazione più bassa o con base territoriale vedrà ridursi (o spostarsi altrove) il prelievo fiscale sui propri redditi esteri. Per contro, l’erario italiano ha interesse a non perdere indebitamente base imponibile: per questo l’Amministrazione finanziaria monitora con attenzione i trasferimenti di residenza all’estero, verificando se essi siano genuini. Se il trasferimento risulta solo formale (cioè sulla carta) e il contribuente in realtà mantiene in Italia il centro effettivo dei propri interessi, il Fisco può contestare la residenza estera e richiedere le imposte italiane sui redditi esteri non dichiarati. Ciò può tradursi in accertamenti tributari onerosi e in un contenzioso in cui il contribuente (divenuto a tutti gli effetti debitore d’imposta secondo l’Erario) dovrà dimostrare di aver veramente spostato all’estero la propria vita personale ed economica. Nei paragrafi seguenti vedremo quali sono i criteri normativi per stabilire la residenza fiscale e come si possa fornire tale prova contraria.
Criteri legali di residenza fiscale in Italia (fino al 2023)
La definizione di residente fiscale in Italia è contenuta nell’art. 2, comma 2, del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR). Fino al 31 dicembre 2023, la norma prevedeva che una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per più di metà dell’anno (almeno 183 giorni, o 184 giorni in caso di anno bisestile), ricorre anche uno solo dei seguenti tre requisiti alternativi:
- Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente di un Comune italiano, per la maggior parte dell’anno: è un criterio formale, basato sul dato ufficiale dell’iscrizione anagrafica (residenza anagrafica) in Italia. Nota: chi si trasferisce all’estero per un periodo superiore a 12 mesi ha per legge l’obbligo di cancellarsi dall’anagrafe residenti in Italia e iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Come vedremo, la mancata iscrizione all’AIRE comporta la permanenza nelle anagrafi italiane e quindi, sino al 2023, implicava automaticamente la residenza fiscale italiana (salvo il caso di prevalenza di una Convenzione internazionale).
- Residenza civile in Italia ai sensi dell’art. 43, co. 2, Codice Civile: corrisponde al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ossia dove vive abitualmente la propria vita quotidiana. È un concetto di fatto: conta il luogo in cui l’individuo abita e svolge la routine personale.
- Domicilio in Italia ai sensi dell’art. 43, co. 1, Codice Civile: definito come la sede principale degli affari e interessi della persona. In senso tradizionale, comprende non solo gli interessi economici-patrimoniali ma anche quelli personali, sociali e familiari. In pratica, il domicilio fiscale indica dove il contribuente ha il centro dei propri interessi e relazioni. È possibile avere il domicilio in un paese diverso dalla residenza anagrafica: ad esempio, una persona formalmente residente all’estero potrebbe aver mantenuto in Italia il centro effettivo dei propri affari e legami, e quindi avere qui il domicilio ai fini fiscali.
Queste tre condizioni (iscrizione anagrafica, residenza civile, domicilio) sono alternative tra loro: era sufficiente che una sola si verificasse per oltre metà anno perché la persona fosse considerata residente fiscale in Italia. Viceversa, solo se tutte e tre le condizioni risultavano assenti per la maggior parte del periodo d’imposta, il contribuente poteva essere qualificato come non residente. In termini pratici, ciò significa ad esempio che un cittadino iscritto all’AIRE (quindi non residente anagraficamente in Italia) poteva comunque essere considerato residente fiscale italiano se, di fatto, manteneva in Italia la propria dimora abituale oppure il proprio domicilio (centro di interessi) per un periodo sufficiente durante l’anno.
Importante: La normativa previgente faceva implicito riferimento al requisito temporale dei “più di 183 giorni”, ma non contemplava espressamente come criterio a sé stante la semplice presenza fisica sul territorio – il periodo >183 giorni fungeva da soglia temporale da combinare con uno dei tre criteri suddetti. Inoltre, fino al 2023 la giurisprudenza maggioritaria interpretava il concetto fiscale di domicilio privilegiando gli interessi economico-patrimoniali rispetto ai legami affettivi. La Corte di Cassazione, in diversi casi, aveva ritenuto che per individuare il centro degli interessi vitali di un contribuente si dovesse guardare principalmente a dove erano concentrati affari, proprietà e attività economiche, in quanto indicatori più oggettivi rispetto ai legami familiari. Ad esempio, in situazioni di legami affettivi divisi tra due Paesi, la Cassazione tendeva a ritenere prevalente il luogo in cui il contribuente gestiva le proprie aziende o dove deteneva beni e incarichi lavorativi di rilievo, mentre la presenza della famiglia in Italia assumeva rilievo secondario se non accompagnata da altri elementi concreti di collegamento. Questo orientamento “economicista” aveva portato in passato a decisioni severe verso i contribuenti espatriati: era sufficiente la permanenza dell’iscrizione anagrafica in Italia perché scattasse una presunzione assoluta di residenza fiscale italiana, e persino in presenza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni alcune sentenze di legittimità ritenevano decisivo il dato formale dell’anagrafe italiana, relegando in secondo piano i criteri convenzionali (v. Cass. 16634/2018). Come vedremo, questa impostazione è stata superata di recente sia dal legislatore sia dall’evoluzione della giurisprudenza.
Le novità dal 2024 sui criteri di residenza fiscale
A partire dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore importanti modifiche alla disciplina della residenza fiscale, introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (attuativo della Delega Fiscale 2023). Tale intervento ha riformulato l’art. 2 del TUIR con l’obiettivo di adeguare i criteri di collegamento alla migliore prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La Corte di Cassazione ha chiarito che queste novità non hanno effetto retroattivo, ma valgono solo dal periodo d’imposta 2024 in avanti (applicandosi dunque ai trasferimenti avvenuti nel 2024 e seguenti). Per i contenziosi riguardanti anni precedenti, continueranno ad applicarsi i criteri previgenti. Di seguito riassumiamo le principali differenze tra il regime ante-2024 e quello attuale.
Criteri di residenza fiscale per le persone fisiche dal 2024. La nuova formulazione dell’art. 2, comma 2 TUIR stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni, o 184 giorni negli anni bisestili), soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno (tale iscrizione ora costituisce presunzione relativa di residenza, salvo prova contraria).
- Domicilio nel territorio dello Stato, inteso come luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari del contribuente. Questa nuova definizione di domicilio fiscale sostituisce la precedente nozione incentrata sugli affari e interessi economici, allineandosi a un approccio più orientato ai legami personali.
- Residenza (civile) nel territorio dello Stato, ossia la dimora abituale in Italia (concetto invariato rispetto al passato).
- Presenza fisica sul territorio italiano per più di metà anno, considerando anche le frazioni di giorno. Questo quarto criterio costituisce una novità sostanziale: la mera presenza in Italia per >183 giorni complessivi (anche non continuativi) diventa di per sé un criterio autonomo di collegamento fiscale.
In sostanza, dal 2024 i criteri restano alternativi (ne basta uno per oltre metà anno), ma sono stati esplicitamente portati a quattro, con un re-bilanciamento del peso tra aspetti formali, economici e personali. La tabella seguente riepiloga le differenze chiave tra la vecchia disciplina e la nuova:
Criterio | Fino al 2023 (normativa previgente) | Dal 2024 (nuova normativa) |
---|---|---|
Iscrizione anagrafica | Costituiva presupposto sufficiente per la residenza in Italia (presunzione assoluta, senza ammettere prova contraria). | È una presunzione relativa di residenza, superabile con prova contraria. |
Domicilio (art. 43 c.c.) | Interpretato come sede principale degli affari e interessi, con enfasi su quelli economici-patrimoniali. | Definito ora per legge come luogo in cui si svolgono le principali relazioni personali e familiari del contribuente. |
Residenza (art. 43 c.c.) | Luogo di dimora abituale; criterio alternativo valutato in concreto (nessuna modifica sostanziale). | Invariato: luogo di dimora abituale del contribuente (vita quotidiana). |
Presenza fisica in Italia | Non prevista come criterio autonomo; contava solo ai fini del calcolo della metà dell’anno. | Introdotta come criterio autonomo: permanenza in Italia per >183 giorni (anche non consecutivi, conteggiando le frazioni di giorno) costituisce requisito sufficiente. |
Nota: La presenza fisica frazionata si calcola sommando tutti i giorni (anche sparsi) di permanenza in Italia nel corso dell’anno. Ciò significa, ad esempio, che soggiorni ripetuti per complessivi 7 mesi in Italia (anche se intervallati da rientri all’estero) fanno scattare il criterio. Questa novità ha implicazioni importanti anche per chi lavora in modalità smart working dall’Italia per un datore estero: se il lavoratore permane in Italia per la maggior parte dell’anno lavorando da remoto, sarà comunque considerato residente fiscale in Italia dal 2024 in poi, a prescindere da dove abbia sede il suo datore di lavoro o da dove provengano i redditi.
Con la riforma, il legislatore ha anche risolto un dibattito giurisprudenziale: è stato chiarito espressamente che l’iscrizione anagrafica in Italia produce una presunzione solo relativa di residenza, superabile con prova contraria. In passato, come detto, la Cassazione considerava tale elemento come una presunzione legale assoluta (i.e. incontestabile) di residenza fiscale italiana. Ora, invece, un contribuente che risulti ancora iscritto nelle anagrafi italiane può dimostrare, con elementi oggettivi, di avere in realtà trasferito altrove il proprio centro di vita. Di fatto, il dato formale può essere superato dalla sostanza, se si prova che la situazione di fatto è diversa. Questo offre maggiori possibilità difensive al contribuente in caso di contestazioni basate sul mero dato anagrafico.
L’adeguamento normativo ha infine allineato la nozione interna di domicilio a quella delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che – come vedremo – privilegiano i legami personali/familiari nel risolvere i conflitti di doppia residenza. Si tratta di un cambiamento di prospettiva rilevante: i rapporti personali e familiari diventano centrali nel concetto di centro degli interessi, correggendo la precedente impostazione che dava priorità ai soli interessi economici. Ad esempio, dal 2024 in poi, in un caso simile a quelli decisi in passato, si dovrebbe attribuire maggior peso al luogo in cui si svolge la vita familiare e personale dell’individuo, rispetto al passato in cui poteva prevalere il luogo degli affari.
È importante sottolineare che per i periodi d’imposta fino al 2023 continueranno ad applicarsi i criteri previgenti, senza rilevanza retroattiva delle nuove disposizioni. In concreto, ciò significa che se viene contestata la residenza fiscale per anni antecedenti il 2024, si farà riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 2 TUIR e alla relativa interpretazione giurisprudenziale di allora. Proprio in una recente sentenza (Caso di contribuente italiano formalmente residente a Monte Carlo negli anni 2006-2010), la Cassazione ha confermato che le nuove norme valgono solo dal 2024 e, applicando la vecchia definizione di domicilio, ha continuato a privilegiare – in presenza di legami affettivi misti tra Italia ed estero – il luogo in cui esistevano i principali interessi economico-patrimoniali visibilmente gestiti dal contribuente. In quel caso, sebbene la persona avesse famiglia anche all’estero, il fatto di aver mantenuto numerose cariche societarie e attività economiche in Italia è bastato a ritenere che avesse qui il proprio centro di interessi effettivo, confermandone la residenza fiscale in Italia per quegli anni. Dal 2024 in poi, in una situazione analoga, l’esito potrebbe essere diverso grazie al nuovo criterio legislativo più orientato ai legami personali: ad esempio, la presenza della famiglia all’estero ora assumerebbe un rilievo ben maggiore nella valutazione del domicilio fiscale.
Iscrizione all’AIRE: condizione necessaria ma non sufficiente
Quando un cittadino italiano si trasferisce stabilmente all’estero, uno dei primi passi da compiere è la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e la contestuale iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) presso il proprio Comune di ultima residenza o tramite il consolato italiano all’estero. Questo adempimento è obbligatorio per legge se il trasferimento oltre confine supera i 12 mesi, e rappresenta una condizione necessaria per far valere la residenza estera. In assenza di iscrizione AIRE, infatti, il soggetto resta formalmente residente in Italia nei registri comunali e, ai fini fiscali, la normativa considera il trasferimento all’estero come “non avvenuto”: il contribuente non AIRE è considerato residente in Italia a tutti gli effetti. In altre parole, fino al 2023 la mancata iscrizione all’AIRE faceva presumere in modo assoluto la residenza fiscale in Italia, indipendentemente dagli altri indizi. Questa presunzione è stata in parte mitigata dalla riforma: dal 2024 l’iscrizione anagrafica in Italia (quindi la mancata iscrizione AIRE) costituisce sì presunzione legale di residenza, ma soltanto relativa, superabile con prova contraria. Resta comunque una posizione di svantaggio per il contribuente non iscritto AIRE, perché l’onere di dimostrare il contrario grava su di lui.
D’altra parte, l’iscrizione all’AIRE di per sé non basta a garantire il riconoscimento della residenza estera. La Cassazione da tempo ribadisce che l’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente per perdere la residenza fiscale italiana. Anche dopo l’iscrizione AIRE, il Fisco può verificare se il contribuente abbia mantenuto in Italia il domicilio o la residenza ai sensi civilistici. In pratica, l’Agenzia delle Entrate guarda alla situazione di fatto: se, nonostante l’AIRE, l’individuo continua ad avere in Italia la casa di abitazione, la famiglia o le principali relazioni economiche, può essere comunque considerato residente fiscale in Italia. Questo principio è espresso chiaramente anche dalla prassi ufficiale: “L’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerato non residente”, mentre l’iscrizione nell’anagrafe dei residenti in Italia costituisce (fino al 2023) presupposto sufficiente per la residenza fiscale.
Ad esempio, in una risposta a interpello del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le tre condizioni di cui all’art. 2 TUIR (iscrizione, domicilio, residenza) sono tra loro alternative e che “solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento, tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese”. Quindi, anche chi risulta iscritto all’AIRE deve assicurarsi di non mantenere né la dimora abituale né il centro degli interessi in Italia, altrimenti l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la sua posizione.
Giova citare qualche orientamento giurisprudenziale sul punto: la Cassazione ha affermato che “l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio”, inteso come sede principale degli interessi economici nonché delle relazioni personali. Questo principio, enunciato già nel 2016 (Cass. n. 12311/2016) e confermato da pronunce recenti (es. Cass. n. 5524/2024), sottolinea che conta la realtà sostanziale dei legami con l’Italia più del dato formale dell’AIRE. In un altro caso, la Suprema Corte ha ribadito che la cancellazione dall’anagrafe italiana non è di per sé sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia, se il contribuente continua ad avere qui il domicilio civilistico, cioè il centro dei propri affari ed interessi. In sintesi, iscriversi all’AIRE è indispensabile per chi trasferisce la residenza all’estero, ma non garantisce immunità da contestazioni: va sempre accompagnata da un effettivo trasferimento della vita fuori dall’Italia. Dal 2024, l’iscrizione all’AIRE aiuterà maggiormente il contribuente (essendo ora presunzione relativa di non residenza), ma in caso di controllo egli dovrà comunque provare con fatti concreti di aver lasciato l’Italia (lavoro all’estero, abitazione principale all’estero, famiglia eventualmente al seguito, ecc.).
Trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata: la presunzione dell’art. 2, comma 2-bis TUIR
Un caso particolare è quello del trasferimento in uno Stato estero a fiscalità privilegiata (il classico “paradiso fiscale”). Il legislatore italiano prevede una specifica presunzione anti-elusiva in tali circostanze: l’art. 2, comma 2-bis del TUIR stabilisce che il cittadino italiano cancellato dall’anagrafe dei residenti e trasferito in un Paese con regime fiscale privilegiato si presume ancora residente in Italia, salvo prova contraria. In altre parole, se un contribuente emigra verso un paradiso fiscale, l’Amministrazione finanziaria parte dal presupposto che il trasferimento possa essere fittizio, effettuato al solo scopo di sottrarsi alle imposte, e pone a suo carico l’onere di dimostrare che vive davvero all’estero e non più in Italia.
Questa presunzione legale relativa comporta un’inversione dell’onere della prova: il Fisco non deve provare che il trasferimento è falso, è il contribuente che deve provare che è vero. Di fatto, il soggetto viene considerato “colpevole fino a prova contraria” quando sposta la residenza in un paradiso fiscale. Ciò rende la posizione difensiva più ardua: chi si trasferisce in Paesi a tassazione nulla o molto bassa deve prepararsi a raccogliere e presentare una quantità particolarmente robusta di evidenze del proprio effettivo radicamento all’estero. Ad esempio, se Tizio si trasferisce a Monte Carlo o a Dubai, sarà opportuno che possa documentare di aver trasferito lì il centro della propria vita (abitazione, lavoro, interessi) in modo ben più convincente di quanto magari sarebbe richiesto per un trasferimento in un Paese “normale”.
È importante notare che la normativa demanda a un decreto ministeriale l’individuazione dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata ai fini di questa presunzione (in passato esistevano delle liste “black list”). Dal 2024 la lista è in fase di aggiornamento: ad esempio, la Svizzera è stata rimossa dall’elenco dei paradisi fiscali rilevanti ai fini dell’art. 2 co.2-bis, dato il mutato contesto di cooperazione fiscale. Rimangono invece in lista molti Stati tradizionalmente noti per la bassa tassazione o il segreto bancario (ad es. Monaco, Dubai/Emirati Arabi, vari paradisi caraibici, ecc.). Conviene sempre verificare l’elenco vigente al momento del trasferimento: trasferirsi in uno Stato “diverso da quelli individuati” nel decreto MEF (ossia uno non cooperativo o a fiscalità privilegiata) farà scattare la presunzione di residenza in Italia.
Come detto, tale presunzione ammette prova contraria, ma si tratta di una sfida probatoria notevole. In concreto, il contribuente emigrato in un paradiso fiscale dovrà dimostrare di aver realmente spostato all’estero la propria residenza abituale e il centro degli interessi. Saranno quindi fondamentali evidenze come: la disponibilità di un’abitazione stabile all’estero, l’aver trasferito lì la famiglia (o comunque non averla lasciata in Italia), lo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa o imprenditoriale, l’assenza di significativi interessi economici rimasti in Italia, e una permanenza in Italia limitata a pochi giorni l’anno. Più in generale vale la regola: trasferire solo “sulla carta” la residenza verso un paradiso fiscale non funziona, se non si trasferisce anche la sostanza. Un esempio pratico di insuccesso difensivo lo vedremo tra poco (Caso Elisa a Dubai). In giudizio, i tribunali tributari italiani tendono infatti a confermare la residenza in Italia quando emergono molteplici legami economici e personali non recisi con l’Italia, specie in assenza di Convenzione contro le doppie imposizioni (come tipicamente accade con i paradisi fiscali).
Caso particolare – Assenza di Convenzione: se il Paese di destinazione è un paradiso fiscale con cui l’Italia non ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni, la posizione del contribuente è ancor più difficile. Non essendoci un trattato bilaterale che regoli il conflitto di residenza, si applicheranno solo le norme interne: ciò significa che, una volta scattata la presunzione dell’art. 2 co.2-bis, il giudice valuterà i fatti secondo la legge italiana e, in presenza di legami economici/familiari con l’Italia non adeguatamente smentiti, confermerà la residenza in Italia. In pratica, il contribuente rischia la doppia residenza senza rimedi convenzionali, pagando le imposte italiane su tutti i redditi (spesso senza poter nemmeno scontare crediti d’imposta, perché magari nel paradiso fiscale le tasse sono nulle). Chi intende trasferirsi in un Paese “black list” deve esserne consapevole e predisporre una strategia accurata per dare sostanza economica al trasferimento (ad esempio, vendere o affittare eventuali immobili in Italia, spostare all’estero anche le proprie attività d’impresa, ecc., come suggerito in sede di consigli pratici).
Doppia residenza e convenzioni internazionali (tie-breaker rules)
Può accadere che un individuo sia considerato residente da due diversi Paesi secondo le rispettive normative interne. Ad esempio, un italiano che si trasferisce in Francia a metà anno potrebbe risultare residente fiscale in Francia (in base alla legge locale) e contemporaneamente in Italia (perché magari non iscritto AIRE e con famiglia rimasta in Italia). Queste situazioni di doppia residenza sono tipicamente regolate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte tra gli Stati. L’Italia ha stipulato oltre 90 trattati bilaterali fiscali, basati in gran parte sul Modello OCSE, che prevedono apposite clausole per risolvere i conflitti di doppia residenza delle persone fisiche.
In particolare, l’art. 4 del Modello OCSE (ripreso dai trattati) elenca i cosiddetti tie-breaker rules (criteri “di spareggio”), da applicare in ordine gerarchico, per stabilire in quale dei due Paesi la persona debba essere considerata residente a fini convenzionali. I criteri, nell’ordine, sono i seguenti:
- Abitazione permanente – si verifica dove l’individuo dispone di un’abitazione permanente (una casa disponibile in modo continuativo). Se ne ha una sola ed è in uno dei due Stati, prevale quello.
- Centro degli interessi vitali – se la persona ha abitazione permanente in entrambi gli Stati (o in nessuno), si passa a valutare dove si trovano le relazioni personali ed economiche più strette, ovvero il suo “centro degli interessi vitali”. Si considerano elementi come: dove vive la famiglia, dove lavora, dove possiede i beni principali, ecc..
- Soggiorno abituale – se il centro degli interessi vitali risulta indeterminabile, si guarda in quale Stato la persona soggiorna abitualmente (dove trascorre più tempo nell’anno).
- Nazionalità – se persiste incertezza, si attribuisce la residenza al Paese di cui la persona ha la cittadinanza.
- Procedura amichevole tra Stati – come criterio residuale, se tutti i precedenti non risolvono il caso (evento raro), le autorità fiscali dei due Stati si consultano per accordarsi sulla residenza dell’individuo.
Applicando questi tie-breakers, nella maggior parte dei casi di doppia residenza si riesce a individuare uno Stato di residenza prevalente. La persona sarà trattata come residente solo di quello Stato agli effetti del trattato, evitando così la doppia tassazione sul principio della residenza. Ad esempio, se secondo tali criteri risultasse “residente convenzionale” in Francia, l’Italia dovrà considerarlo non residente (e tassarlo solo sui redditi italiani). Le Convenzioni prevalgono sul diritto interno: hanno valore di legge nell’ordinamento italiano e, in caso di contrasto, derogano alle disposizioni domestiche in quanto norme speciali di diritto internazionale pattizio. Ciò è sancito anche dall’art. 117, co.1 della Costituzione italiana, che vincola la legge interna al rispetto degli obblighi internazionali. La Cassazione ha più volte confermato la supremazia delle norme convenzionali sulle difformi previsioni del TUIR (si veda Cass. nn. 1138/2009, 14474/2016, 14240/2021, etc.).
Esempio di prevalenza della Convenzione su legge interna (prima e dopo la riforma): In passato, come detto, vi sono state pronunce in cui la Cassazione attribuiva peso predominante al dato anagrafico italiano anche in presenza di Convenzione, considerandolo una presunzione assoluta (orientamento poi smentito). Oggi tale approccio è stato rivisto: in una recente sentenza, la Suprema Corte ha riconosciuto esplicitamente che le tie-breaker rules convenzionali devono prevalere sul dato formale anagrafico. Nella fattispecie (Cass. n. 29463/2024), è stato dato ragione a un pensionato italiano che, pur formalmente residente in Italia nei registri, aveva trasferito la propria vita nel Regno Unito: egli ha potuto provare la residenza effettiva nel Regno Unito in base ai criteri convenzionali, ottenendo il rimborso delle imposte trattenute in Italia sui redditi di pensione, poiché la Convenzione Italia-UK prevedeva che tali pensioni fossero tassate solo nello Stato di residenza. Analogamente, la Cassazione (ord. n. 24205/2024) ha disapplicato una norma interna (art. 165, co.8 TUIR) che condizionava il credito per imposte estere alla dichiarazione in Italia dei redditi esteri, ritenendo che in presenza di Convenzione ciò non potesse impedire il riconoscimento del credito d’imposta. Anche l’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 20/E del 2024, ha ammesso che la precedente presunzione assoluta basata sull’anagrafe “deve cedere il passo” ai criteri convenzionali: le tie-breaker rules possono e devono essere utilizzate anche per risolvere conflitti di residenza derivanti dall’applicazione della (vecchia) presunzione legale interna.
In pratica, se vi è una Convenzione applicabile, il contribuente ha uno strumento potente per difendersi da un’eventuale contestazione di residenza in Italia: potrà invocare i criteri convenzionali e sostenere, ad esempio, che il proprio centro degli interessi vitali è all’estero o che il soggiorno abituale è prevalentemente fuori d’Italia, a dispetto di qualche legame rimasto in patria. Chiaramente, dovrà fornire prove concrete a supporto (contratti di casa all’estero, certificati di residenza fiscale estera, evidenze sulle giornate di presenza, ecc.). Si consiglia vivamente a chi si trova in potenziale doppia residenza di munirsi di un “certificato di residenza fiscale” rilasciato dal Paese estero in cui vive (documento spesso richiesto per applicare i benefici convenzionali): presentare tale certificato alle autorità italiane è un elemento formale che attesta la propria residenza agli occhi dello Stato estero e rafforza la posizione difensiva. In alcuni casi, è persino possibile attivare una procedura di interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere una valutazione preventiva sul proprio status fiscale in presenza di doppia residenza: recenti orientamenti (es. Assonime circ. 25/2024) incoraggiano questa strada, che può portare a una risoluzione concordata del conflitto di residenza evitando il contenzioso.
Infine, va ricordato che le Convenzioni non coprono tutti i Paesi del mondo. Se ci si trasferisce in un Paese privo di trattato con l’Italia, purtroppo non si avrà il “paracadute” dei tie-breakers: si rischia di essere considerati residenti da entrambi gli Stati e di dover chiedere un eventuale credito d’imposta unilaterale per le doppie tassazioni. L’Italia, ad esempio, fino a pochi anni fa non aveva una Convenzione con Monaco (ora in vigore dal 2023) né con altri paradisi fiscali minori. In tali casi, il contribuente può ispirarsi comunque ai criteri OCSE come prassi internazionale di riferimento, ma non avrà un obbligo giuridico per il Fisco italiano di applicarli. Ci si dovrà allora concentrare esclusivamente sul rispetto delle condizioni di legge italiane per risultare non residente (assenza dei tre criteri interni per oltre metà anno).
Accertamenti e controlli del Fisco italiano
L’Agenzia delle Entrate dispone di molteplici strumenti per individuare falsi non residenti e contestare residenze estere fittizie. Quando un contribuente italiano si trasferisce, soprattutto se verso Paesi a bassa fiscalità, viene spesso inserito in liste di controllo per monitorare la sua situazione nei primi anni successivi all’espatrio. Le autorità fiscali incrociano una grande quantità di dati, sia di fonte interna sia tramite cooperazione internazionale, per verificare dove il contribuente stia realmente vivendo. Ecco alcuni dei principali elementi che il Fisco analizza in caso di dubbio sulla residenza:
- Proprietà immobiliari in Italia: se il soggetto mantiene una casa di proprietà in Italia, l’Agenzia verifica se tale immobile risulti utilizzato. Controlla ad esempio le utenze domestiche: bollette elettriche, gas, acqua. Consumi regolari e significativi suggeriscono che la casa è abitata (magari dallo stesso contribuente o dalla sua famiglia). Se invece l’abitazione risulta vuota (utenze staccate o consumi minimi) oppure affittata a terzi, ciò è più compatibile con un effettivo espatrio.
- Famiglia rimasta in Italia: la presenza del nucleo familiare in Italia è uno dei segnali più forti di legame personale. L’Agenzia controlla ad esempio se il coniuge e i figli risultano residenti in Italia, se i figli frequentano scuole italiane, ecc.. Come vedremo anche nelle FAQ, avere la famiglia che non segue il contribuente all’estero espone a un alto rischio di contestazione (il Fisco presume che il domicilio familiare sia rimasto in Italia).
- Fonti di reddito e incarichi in Italia: il Fisco verifica se il soggetto continua a percepire redditi da fonti italiane (es. stipendi da società italiane, compensi di amministratore, pensioni erogate dall’Italia). Controlla anche se il contribuente detiene cariche sociali o partecipazioni in aziende italiane. Ad esempio, essere amministratore unico di una società italiana o socio di controllo può indicare che il centro degli interessi economici resta in Italia.
- Conti bancari e movimentazioni finanziarie: tramite l’Archivio dei Rapporti Finanziari l’Agenzia ha accesso ai saldi e ai movimenti dei conti correnti italiani intestati al contribuente. Prelievi bancomat frequenti in Italia, bonifici ricorrenti per spese locali (es. pagamento di bollette, mutui, carte di credito usate in Italia) sono indizi di una vita condotta in parte significativa sul suolo italiano. Inoltre, grazie allo scambio automatico di informazioni finanziarie internazionali (Common Reporting Standard – CRS), l’Agenzia Entrate riceve dati su eventuali conti esteri detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Se un italiano espatriato continuava a figurare come residente fiscale italiano, le banche estere invieranno informazioni sui suoi conti all’Italia; se invece egli risulta residente all’estero, tali dati andranno (o dovrebbero andare) solo al nuovo Stato. Quindi lo scambio CRS può segnalare incoerenze sullo status fiscale.
- Intestazioni di beni e veicoli: risultare ancora titolare di auto immatricolate in Italia, barche, iscrizioni a circoli o palestre in Italia, ecc., sono tutti elementi che il Fisco può raccogliere (tramite PRA per le auto, registri nautici, controlli incrociati) e che suggeriscono una permanenza nel territorio nazionale. Ad esempio, l’uso frequente di un’automobile in Italia intestata al contribuente (rilevabile anche da transiti autostradali Telepass o telecamere ZTL) contrasta con l’idea di un trasferimento all’estero.
- Tracce digitali e social network: non va sottovalutato che l’amministrazione finanziaria può anche dare uno sguardo ai profili social pubblici del contribuente (Facebook, Instagram, ecc.). Se una persona asserisce di vivere a Dubai ma pubblica di continuo foto dalla sua casa in Italia o da luoghi italiani durante l’anno, offre involontariamente prove a suo sfavore. Ovviamente, queste da sole non bastano, ma concorrono a formare un quadro.
- Dati doganali e di frontiera: per i Paesi extra-Schengen, la Guardia di Finanza può ottenere dai registri di frontiera i timbri di entrata/uscita sul passaporto o informazioni sui voli. Per i Paesi UE, ci sono meno controlli frontalieri, ma in alcuni casi (es. voli interni) si possono acquisire liste passeggeri. Se emergesse, ad esempio, che il contribuente ha passato in Italia ben più di 183 giorni (magari entrando e uscendo frequentemente), la prova della sua presenza fisica sul territorio italiano sarebbe schiacciante.
Quando l’Agenzia rileva più indizi concordanti (es: casa + famiglia + conti bancari attivi in Italia), tipicamente avvia un controllo formale. Spesso invia un questionario al contribuente, chiedendo di chiarire dove abbia vissuto in ciascun periodo d’imposta e di giustificare eventuali incongruenze (es. “Perché la Sua famiglia è rimasta in Italia?”, “Come mai risulta che la Sua carta di credito ha spese significative in Italia?”). Le risposte vengono valutate: se non risultano convincenti o documentate, si passa alla fase dell’accertamento vero e proprio. L’avviso di accertamento contesterà la residenza fiscale in Italia per i periodi in esame, ricalcolando le imposte dovute su tutti i redditi esteri non dichiarati e applicando sanzioni.
Conseguenze in caso di residenza “fittizia” (sanzioni e rischi)
Quali sono i rischi concreti per un contribuente al quale venga contestato con successo di essere ancora residente fiscale in Italia nonostante il trasferimento? Le conseguenze sono potenzialmente molto gravose:
- Tassazione integrale dei redditi esteri: L’esito principale è che l’Italia richiederà le imposte come se il contribuente fosse sempre stato residente. Ciò significa assoggettare a tassazione in Italia tutti i redditi prodotti all’estero in quegli anni (stipendi, utili, plusvalenze, pensioni, ecc.), generalmente con aliquote IRPEF progressive fino al 43%. Se il contribuente ha già pagato imposte all’estero su quegli stessi redditi, potrà spettare un credito per le imposte estere pagate, entro i limiti consentiti (per evitare la doppia imposizione). Tuttavia, spesso nei casi di paradisi fiscali il problema è che all’estero si sono pagate poche o zero imposte, quindi di fatto l’Italia arriva a tassare quasi per intero quei redditi prima esentati. Nel caso reale di Elisa a Dubai (paradiso senza imposte) che vedremo, ad esempio, l’accertamento ha comportato tassazione piena in Italia senza alcun credito estero compensativo.
- Sanzioni amministrative pesanti: Alla maggiore imposta calcolata, l’Agenzia aggiunge sanzioni per violata dichiarazione dei redditi. Se il contribuente non aveva proprio dichiarato in Italia i redditi esteri (ritenendosi non residente), la violazione è omessa dichiarazione, punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta evasa. Dunque se, poniamo, vengono accertati €100.000 di IRPEF evasa, la sola sanzione può andare da €120.000 a €240.000, oltre naturalmente agli interessi moratori. Se invece qualche reddito era stato dichiarato ma in modo incompleto (dichiarazione infedele), la sanzione va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. A tali sanzioni variabili possono sommarsi sanzioni fisse per omessa compilazione del Quadro RW (monitoraggio attività estere) qualora il soggetto, essendo in realtà residente, avrebbe dovuto dichiarare patrimoni detenuti all’estero (conto corrente estero, immobili, investimenti) e non lo ha fatto. Le sanzioni RW vanno da €3.000 a €15.000 per ogni singola annualità e aumentano fino a €30.000 se gli asset erano in Paesi black list.
- Conseguenze penali tributarie: Se gli importi non dichiarati superano determinate soglie di rilevanza penale, scattano le denunce penali per reati tributari. Nel contesto dell’esterovestizione, i reati configurabili sono l’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e la dichiarazione infedele (art. 4). In particolare, l’omessa dichiarazione di redditi è un reato se l’imposta evasa supera €50.000 per periodo d’imposta, punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La dichiarazione infedele scatta oltre €100.000 di imposta evasa (e oltre il 10% del reddito totale non dichiarato), punita fino a 3 anni di reclusione. È facile intuire che, sommando più annualità e redditi esteri elevati, tali soglie possano essere superate, esponendo il contribuente anche al rischio di un processo penale per evasione fiscale/esterovestizione.
- Misure cautelari e riscossione coattiva: Una volta emesso l’accertamento, se le somme contestate sono ingenti, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può adottare misure cautelari per tutelare il credito erariale. Ad esempio può iscrivere un’ipoteca su immobili in Italia intestati al contribuente, o un fermo amministrativo su autoveicoli di sua proprietà. Se poi l’atto impositivo diventa definitivo (perché non impugnato o dopo sentenza passata in giudicato), si passerà alla riscossione forzata sui beni del debitore eventualmente ancora presenti in Italia (pignoramenti, aste, etc.). Per un contribuente che avesse lasciato beni in Italia ciò può essere fortemente impattante. Anche all’estero, in alcuni casi, l’Italia può chiedere assistenza al Paese straniero per riscuotere (sulla base di direttive UE o accordi OCSE sul mutuo recupero crediti tributari), ma questo è un livello ulteriore.
In sintesi, il rischio finanziario e legale è molto serio: ci si può trovare con un debito fiscale enorme verso l’erario italiano, aggravato da sanzioni dal 100% al 200% e perfino con accuse penali. Pertanto, è essenziale pianificare con attenzione il trasferimento ed evitare leggerezze: come spesso si consiglia, in caso di dubbi è meglio regolarizzare spontaneamente la propria situazione (ad esempio tramite ravvedimento operoso o adesione in sede di accertamento, ove possibile) piuttosto che affrontare esiti potenzialmente rovinosi.
Strategie difensive per dimostrare la residenza estera
Passiamo ora al punto di vista difensivo: cosa può (e deve) fare un contribuente per dimostrare, in caso di controlli, di non essere più residente fiscale in Italia dopo essersi trasferito? La chiave sta nel fornire prove solide e coerenti che attestino lo spostamento all’estero del centro degli interessi personali ed economici, smontando eventuali presunzioni o indizi utilizzati dal Fisco. Di seguito, suddividiamo la strategia in alcune linee guida fondamentali:
- 1) Formalità burocratiche rispettate: sembra banale ma è il primo passo: cancellazione dall’anagrafe italiana e iscrizione all’AIRE tempestiva. Questo deve essere fatto preferibilmente prima o contemporaneamente al trasferimento. Un’iscrizione tardiva (magari uno o due anni dopo essere partiti) può creare vuoti temporali sfruttabili dal Fisco per presumere la residenza in Italia in quei periodi. Inoltre, conservate la ricevuta o certificato di iscrizione AIRE: è un documento che attesta la vostra dichiarazione di espatrio con decorrenza da una certa data. Ricordate che l’iscrizione AIRE da sola non blinda la posizione, ma la sua assenza sarebbe indifendibile.
- 2) Trasferire la vita all’estero: occorre fare in modo che il maggior numero di elementi di collegamento risultino spostati all’estero e, specularmente, ridurre al minimo quelli rimasti in Italia. In concreto, questo significa: comprare o affittare una abitazione principale all’estero (dove abitare stabilmente); spostare la famiglia all’estero se possibile (almeno il coniuge, e iscrivere eventuali figli a scuola all’estero); svolgere all’estero la propria attività lavorativa o imprenditoriale (avere un contratto di lavoro estero, o aprire un business locale); trasferire all’estero le fonti di reddito (evitando di percepire redditi da imprese italiane se non strettamente necessario) e preferibilmente rinunciare a cariche sociali in società italiane o ruoli di amministrazione attiva. Inoltre, chiudere o limitare i propri conti bancari italiani, utilizzandoli magari solo per spese residuali, e aprire conti nel Paese estero per le proprie entrate e uscite ordinarie. Se si possiedono immobili in Italia, una buona prassi difensiva è non lasciarli a propria disposizione: meglio venderli, oppure affittarli a terzi, in modo da non potervi abitare regolarmente (ciò evita ad esempio consumi di utenze a proprio nome). Nell’esempio pratico di Elisa (trasferita a Dubai) era emerso che aveva mantenuto una villa in Italia usandola durante l’estate: questo ha pesato contro di lei; avrebbe dovuto, in retrospettiva, affittarla o venderla. Insomma, tagliare i ponti con l’Italia il più possibile, dal punto di vista logistico, economico e familiare. Più questi aspetti restano in patria, più difficile sarà convincere un giudice che la residenza si è davvero spostata.
- 3) Raccogliere un “fascicolo probatorio” dettagliato: sin dal momento del trasferimento conviene documentare ogni aspetto che provi il radicamento all’estero. In caso di accertamento, infatti, il contribuente che vuole contestare la propria residenza in Italia dovrà produrre quante più evidenze possibile a sostegno. Fra i documenti utili da conservare e all’occorrenza esibire, ricordiamo:
- Contratto di locazione o atto di acquisto di un’abitazione all’estero, intestato al contribuente, con relativa utenze domestiche (bollette) a suo nome. Ciò dimostra la disponibilità di una dimora permanente all’estero, elemento spesso decisivo nei tie-breaker convenzionali.
- Certificato di residenza estero rilasciato dal Comune estero o dalle autorità fiscali estere (tax residency certificate). Come detto, è la prova ufficiale che lo Stato estero vi considera fiscalmente domiciliati lì, e viene tenuta in grande considerazione dalle commissioni tributarie.
- Contratto di lavoro estero o documenti dell’attività all’estero (es. visura di una società estera di cui siete amministratore, partita IVA estera, tesserini professionali, ecc.). Meglio ancora se accompagnati dalle buste paga o dichiarazioni dei redditi estere che attestino che avete percepito redditi e pagato tasse all’estero. Ciò evidenzia che il centro degli interessi economici si è spostato fuori dall’Italia.
- Iscrizione al sistema sanitario estero, assicurazioni mediche, iscrizioni a club, associazioni o ordini professionali nel Paese estero. Questo genere di documenti prova l’integrazione nella vita sociale locale. Ad esempio, nel caso reale di un contribuente emigrato a San Marino, è stato valorizzato il fatto che avesse cittadinanza sammarinese, casa e conti a San Marino, iscrizione al servizio sanitario e perfino partecipazione alla vita politica locale – segni di un “forte radicamento” all’estero.
- Documentazione dei viaggi e delle permanenze: è cruciale poter quantificare i giorni passati dentro e fuori dall’Italia ogni anno. A tal fine, conservate biglietti aerei, timbri sul passaporto, estratti conto con transazioni effettuate in un paese o nell’altro, registro presenze sul luogo di lavoro, ecc. Nel caso di Mario (che vedremo negli esempi), lui ha portato in Commissione registri aziendali e biglietti aerei per dimostrare di aver passato circa 320 giorni in Germania nel 2023. Questa prova quantitativa del soggiorno abituale prevalente all’estero può ribaltare la valutazione, specie se la famiglia era rimasta in Italia.
- Prova delle limitate connessioni con l’Italia: se, malgrado tutto, avete ancora legami in Italia (es. proprietà non vendute, famiglia rimasta), cercate di portare elementi che ne dimostrino la scarsa rilevanza. Ad esempio, se la famiglia è rimasta per necessità (figli a scuola), provate a mostrare che voi comunque rientravate solo saltuariamente per brevi periodi (magari fornendo l’elenco delle visite, come ha fatto Mario). Se avete partecipazioni in società italiane, documentate eventualmente di non ricoprire ruoli gestionali attivi e che la società è amministrata da altri in vostra assenza.
- 4) Comportamento coerente e buona fede: tutto il vostro comportamento deve essere coerente con la scelta di espatrio. Ciò significa, ad esempio, evitare di fare dichiarazioni contrastanti: se l’Agenzia delle Entrate invia un questionario, rispondete in modo preciso e veritiero, fornendo i documenti richiesti. Non nascondete informazioni importanti (ormai con lo scambio dati, molte cose vengono comunque alla luce). Se emergono discrepanze (come nel caso di Elisa, dove l’Ufficio ha scoperto dai movimenti bancari e dai passaporti che stava 4 mesi l’anno in Italia non dichiarati), la vostra credibilità ne risentirà. Al contrario, dimostrare trasparenza e correttezza può facilitare anche eventuali soluzioni stragiudiziali (adesioni, accordi). Ricordate che, in sede contenziosa, gravi indizi a vostro sfavore possono far scattare inversioni dell’onere probatorio: ad esempio se risulta che avevate ancora residenza anagrafica in Italia e spostato la residenza in un paradiso fiscale, il giudice pretenderà da voi prove molto forti di effettiva vita all’estero. Meglio prevenire producendo spontaneamente in fase amministrativa i documenti chiave piuttosto che arrivare a discuterne in giudizio a sfavore di prova.
- 5) Assistenza professionale e interpelli: data la tecnicità della materia, è opportuno affidarsi a professionisti qualificati (commercialisti esperti in fiscalità internazionale, avvocati tributaristi) sia in fase di pianificazione del trasferimento, sia in caso di controllo. Un professionista può aiutarvi a predisporre il fascicolo probatorio, a gestire le risposte al Fisco in modo accurato e, se necessario, a predisporre un ricorso tributario efficace. Talora è possibile anche valutare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima o subito dopo il trasferimento, per ottenere un chiarimento ufficiale. Ad esempio, esiste la possibilità di presentare un interpello per chiedere se, in base a una Convenzione, un certo reddito possa essere considerato tassabile solo all’estero (questo involge implicitamente il riconoscimento della residenza estera). O ancora, interpelli specifici per i regimi speciali (impatriati, ecc.) spesso richiedono di dimostrare la residenza estera precedente, offrendo un’occasione di confronto preventivo con l’Amministrazione. Ovviamente l’esito non è scontato, ma se l’Agenzia vi dà ragione per iscritto, difficilmente poi contesterà la residenza. In ogni caso, qualora riceviate un avviso di accertamento, non ignoratelo: avete 60 giorni per impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria). Se le prove sono dalla vostra, molti giudici tributari – specie dopo le novità normative – sono propensi a riconoscere la realtà effettiva quando adeguatamente documentata. Una difesa ben preparata può quindi ribaltare l’accertamento, come dimostrano diversi casi di contenziosi vinti dai contribuenti (alcuni li vedremo negli esempi pratici sotto).
Esempi pratici di contestazione della residenza fiscale (casi simulati)
Per rendere più concreto tutto quanto esposto, analizziamo alcuni casi pratici simulati – ispirati a situazioni ricorrenti nella realtà italiana – illustrando come tipicamente si presentano e come potrebbero risolversi. Considereremo il punto di vista sia del contribuente (debitore) che riceve la contestazione sia dell’Amministrazione finanziaria che la formula, mettendo in luce gli elementi chiave.
Esempio 1: Lavoratore espatriato, famiglia in Italia
Scenario: Mario, cittadino italiano, si trasferisce a fine 2022 in Germania per lavoro, assunto a tempo indeterminato da una multinazionale a Monaco di Baviera. Sua moglie e i due figli però restano in Italia, nella casa di proprietà di Mario in provincia di Milano (i figli proseguono la scuola in Italia, la moglie mantiene il suo impiego in Italia). Mario si iscrive all’AIRE a dicembre 2022. Nel 2023 e 2024 percepisce solo reddito da lavoro dipendente in Germania, che dichiara al fisco tedesco; in Italia, ritenendosi non residente, non presenta dichiarazione dei redditi per tali anni.
Contestazione: Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate inserisce Mario in un controllo, notando alcuni fatti: risulta iscritto all’AIRE dal 2022, ma la moglie e i figli sono residenti in Italia e l’abitazione di Mario è rimasta a sua disposizione qui. A settembre 2025, l’ufficio invia a Mario un questionario chiedendo dove abbia vissuto nel 2023 e perché la famiglia sia rimasta in Italia. Mario risponde che lui ha vissuto stabilmente a Monaco di Baviera, tornando in Italia solo per qualche vacanza (circa 40 giorni complessivi, sommando 2 settimane d’estate e le vacanze di Natale). Allega il contratto di affitto del suo appartamento in Germania, una certificazione del Comune tedesco che attesta la sua residenza lì, e indica di essersi registrato all’AIRE. L’Agenzia, tuttavia, considera tali prove non pienamente convincenti: rileva che la famiglia di Mario era in Italia e che Mario non ha dimostrato un motivo valido per non trasferirla (in fondo la moglie lavorava in Italia, i figli a scuola). Inoltre, Mario possedeva ancora un’abitazione utilizzabile in Italia. Sulla base di questi elementi, l’ufficio contesta la residenza fiscale di Mario in Italia per il 2023, sostenendo che il suo domicilio era rimasto in Italia per via degli interessi familiari, e che le prove addotte non superano tale evidenza (AIRE e affitto all’estero sono considerati insufficienti di fronte a moglie e figli in Italia). Viene quindi emesso un avviso di accertamento che qualifica Mario come residente italiano nel 2023 e gli richiede le imposte IRPEF sul reddito da lavoro dipendente tedesco di quell’anno (circa €80.000, tassati in Germania al 42%, ora tassati anche in Italia al netto del credito d’imposta).
Difesa: Mario presenta ricorso alla Commissione Tributaria. La sua linea di difesa è incentrata sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania. In particolare, cita l’art. 4 della Convenzione e invoca i tie-breaker: Mario evidenzia di avere un’abitazione permanente in Germania (il contratto di affitto quadriennale dell’appartamento), mentre in Italia pur avendo una casa di proprietà, quella era abitata dalla famiglia ma lui personalmente vi soggiornava solo saltuariamente (non la sua dimora abituale). Passa poi al centro degli interessi vitali: riconosce che i legami affettivi (moglie e figli) erano in Italia, ma sostiene che i suoi interessi economici e personali prevalenti nel 2023 erano in Germania – unico reddito prodotto in Germania, conti bancari in Germania, cerchia sociale formata principalmente dai colleghi e dalla nuova comunità in Baviera. Fornisce prove dettagliate delle giornate trascorse in ciascun paese: dai registri aziendali e dai biglietti aerei emerge che ha passato circa 320 giorni in Germania nel 2023, tornando in Italia solo per circa 45 giorni totali. Inoltre allega un certificato dell’autorità fiscale tedesca (HMRC tedesco) che attesta la sua residenza fiscale in Germania per l’anno 2023 e l’avvenuto pagamento delle imposte lì. In base a questi elementi, Mario argomenta che applicando le tie-breaker rules: (1) l’abitazione permanente ce l’aveva in entrambi gli Stati – criterio inconcludente; (2) il centro degli interessi vitali è dubbio (famiglia in Italia ma lavoro e vita quotidiana in Germania); (3) il soggiorno abituale era nettamente in Germania (320 giorni vs 45 in Italia); (4) la cittadinanza è italiana ma non serve arrivarci, perché già il punto 3 risolve a favore della Germania. Pertanto Mario chiede che, in virtù della Convenzione, sia riconosciuto come residente fiscale in Germania per il 2023, esonerandolo dalla tassazione italiana di quel reddito estero.
Esito possibile: La Commissione Tributaria esamina i fatti. Effettivamente, la presenza fisica di Mario in Germania è stata largamente prevalente nel 2023, e la disponibilità di una casa adeguata all’estero è provata. La famiglia in Italia è un elemento a favore del Fisco, ma i criteri convenzionali offrono un appiglio decisivo: il soggiorno abituale è in Germania e probabilmente fa pendere l’ago della bilancia. Il Collegio potrebbe dunque ritenere applicabile la Convenzione italo-tedesca e attribuire la residenza fiscale alla Germania per l’anno 2023. In tal caso, verrebbe annullato l’accertamento italiano (Mario sarebbe considerato non residente in Italia nel 2023, e quindi non tenuto a dichiarare il reddito estero in Italia). L’Agenzia delle Entrate dovrebbe rinunciare alla tassazione, potendo eventualmente tassare solo eventuali redditi di fonte italiana (che nel caso di Mario erano inesistenti per quell’anno).
Considerazioni: Questo caso è un classico borderline. La famiglia rimasta in Italia è un fattore di forte collegamento con l’Italia, e spesso conduce alla prevalenza del domicilio italiano. Mario però è riuscito a ribaltare la situazione grazie a due elementi chiave: un soggiorno all’estero estremamente prevalente (quasi l’intero anno) e l’esistenza di una Convenzione ben applicabile. Se avesse passato meno tempo in Germania – ad es. solo 200 giorni – probabilmente non sarebbe bastato a vincere (perché 200 vs 165 giorni in Italia, con famiglia in Italia, forse il giudice avrebbe propenduto per Italia). Ma con 320 giorni all’estero, Mario ha potuto soddisfare il criterio del soggiorno abituale all’estero in modo netto, convincendo la Commissione. Il caso evidenzia che lasciare la famiglia in patria pone il contribuente su un terreno scivoloso: la difesa diventa complessa e dipende molto dal fattore tempo. Se proprio non si può trasferire la famiglia, è essenziale almeno trascorrere la maggior parte dell’anno fuori (molto oltre i 183 giorni minimi) e assicurarsi di avere una Convenzione a disposizione. Nel caso di Paese senza Convenzione, uno scenario come quello di Mario sarebbe probabilmente perdente: la legge italiana considererebbe residente Mario per via del domicilio familiare, e nulla potrebbe sovvertire tale esito. Quindi, lezione: se non potete spostare la famiglia per ragioni di forza maggiore, cercate di ridurre il più possibile i giorni in Italia e privilegiate destinazioni con trattato fiscale, così da avere i tie-breaker dalla vostra parte. Idealmente, comunque, meglio far seguire almeno il coniuge (magari con i figli in homeschooling, come suggerito talvolta in letteratura) per non lasciare al Fisco il potente argomento “moglie e figli in Italia”.
Esempio 2: Trasferimento in Paese black list con interessi in Italia
Scenario: Elisa, imprenditrice digitale di 35 anni, decide nel 2021 di trasferire la residenza a Dubai (Emirati Arabi Uniti), attratta dall’assenza di imposte su persone fisiche. Si cancella dall’anagrafe italiana (iscrivendosi all’AIRE) nell’ottobre 2021 e si sposta negli UAE ottenendo il visto di residenza locale. Tuttavia, Elisa mantiene diversi legami con l’Italia: possiede una villa a Porto Cervo (Sardegna), che continua ad usare durante l’estate; detiene il 100% delle quote di una startup innovativa italiana, della quale fino al giorno prima di partire era amministratrice unica (dopo la sua partenza, ha nominato un prestanome come amministratore, ma di fatto continua a impartire direttive via Zoom ai manager); inoltre ha un conto bancario in Italia su cui continua a ricevere dividendi dalla suddetta società italiana e pagamenti da alcuni clienti esteri dei suoi servizi online (che poi lei periodicamente trasferisce a Dubai). In sostanza, pur avendo spostato la sua base personale a Dubai, il suo business ha ancora radici significative in Italia. Elisa trascorre gran parte dell’anno a Dubai, ma torna in Italia più volte: nell’estate 2022 passa due mesi in Sardegna nella villa, a Natale resta un mese in Italia con la famiglia, torna per altri 15 giorni a Pasqua e per un evento di lavoro (complessivamente circa 4 mesi in Italia nel 2022).
Contestazione: Il caso di Elisa è praticamente un “manuale” di rischio esterovestizione: cittadina italiana emigrata in una giurisdizione black list ma con evidenti interessi economici rimasti in patria. Infatti, l’Agenzia delle Entrate la mette subito nel mirino. Già nel 2022 Elisa viene selezionata per controllo e la Guardia di Finanza avvia accertamenti: attraverso l’analisi del suo conto italiano, notano che partono bonifici regolari per pagare spese in Italia (il mutuo della villa, le bollette, le spese condominiali). Ottengono anche i dati dai controlli alle frontiere: vedono che Elisa è rientrata in Italia 4 volte nel 2022 (coincidono con i periodi indicati, per un totale di circa 120 giorni). Le inviano un questionario chiedendo dettagli sulle sue permanenze. Elisa, convinta che basti ostentare il suo status estero, risponde in modo generico che “risiede a Dubai” e allega copia del suo Emirates ID e del contratto di affitto dell’appartamento a Dubai. Non entra però nel merito delle domande specifiche sulle presenze in Italia né spiega il ruolo nella società italiana. L’Ufficio ritiene la risposta evasiva e insufficiente. Così, nel 2023, emette un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2022 dichiarando Elisa residente fiscale in Italia in virtù della presunzione art. 2 co.2-bis (trasferimento in paradiso fiscale) e constatando che Elisa non ha fornito prova contraria convincente. Di conseguenza, tassano in Italia tutti i redditi 2022 di Elisa: i compensi che la sua ditta individuale a Dubai ha incassato (non tassati negli UAE), i dividendi della startup italiana, ecc., con applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione. L’importo richiesto è molto alto, ma coerente con i guadagni consistenti che Elisa vantava in quel periodo.
Difesa: Elisa impugna l’accertamento ma sa di partire in posizione sfavorevole. In giudizio cerca di controbattere portando nuove prove dell’“effettività” del suo trasferimento a Dubai: presenta un dettagliato prospetto delle giornate, sostenendo di aver trascorso almeno 8 mesi nel 2022 negli Emirati. Esibisce timbri sul passaporto, contratti firmati a Dubai, perfino screenshot del suo Instagram con geolocalizzazioni negli UAE per mostrare che era lì in quei mesi. Fa deporre alcuni conoscenti di Dubai con dichiarazioni giurate che confermano la sua presenza lì. Sostiene che i rientri in Italia erano solo per vacanza o brevi esigenze, e che comunque anche quando era in Italia lavorava da remoto collegandosi ai clienti dal suo laptop di Dubai (quasi a dire che continuava a “vivere digitalmente” a Dubai). D’altro canto, l’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Fisco evidenzia alcuni fatti difficili da contestare: Elisa ha mantenuto la villa di lusso in Italia e l’ha pure usata per lunghi periodi; la società italiana controllata da Elisa ha continuato di fatto ad essere gestita da lei medesima (producono verbali societari e email che mostrano la sua partecipazione a decisioni chiave compatibili coi suoi rientri in Italia); i flussi finanziari dal suo conto italiano indicano che gran parte della sua vita economica quotidiana (spese personali, prelievi bancomat) si svolgeva in Italia e non negli Emirati.
Esito possibile: Il giudice tributario, valutati gli elementi, verosimilmente darà ragione al Fisco. Pur riconoscendo che Elisa ha stabilito una base a Dubai e vi trascorre la maggior parte dell’anno, non può ignorare che non ha reciso i principali legami economici con l’Italia. La sua startup è italiana, da essa provengono redditi e lei la controlla e guida; la villa in Italia è rimasta pienamente a sua disposizione ed utilizzata; 4 mesi l’anno in Italia non sono affatto pochi (1/3 dell’anno). Non essendoci neppure una Convenzione (Emirati e Italia non hanno un trattato completo), il giudice applica la norma interna: rileva che Elisa aveva ancora in Italia il centro degli interessi economici e familiari, dunque conferma la residenza fiscale in Italia. Il ricorso di Elisa viene respinto; di conseguenza, ella rimane tenuta a pagare tutte le imposte italiane sul 2022 (con scarso o nullo credito per quelle estere, dato che a Dubai non ha pagato imposte). Probabilmente, a questo punto, a Elisa converrà cercare una soluzione transattiva con l’Agenzia (ad es. adesione con sanzioni ridotte) per evitare il prosciugamento del patrimonio.
Considerazioni: Questo esempio illustra come i trasferimenti “di comodo” verso paradisi fiscali siano quasi sempre destinati all’insuccesso se non accompagnati da una sostanziale riallocazione della vita e degli affari. Elisa ha sottovalutato il peso dei legami mantenuti in Italia. Dal punto di vista difensivo, avrebbe dovuto: quantomeno vendere o affittare la villa (in modo da non usarla più personalmente); probabilmente costituire una nuova società negli Emirati per le sue attività anziché mantenere la start-up italiana (oppure cedere la partecipazione e staccarsene operativamente); limitare ancora di più le permanenze in Italia (4 mesi sono davvero troppi, in assenza di motivi familiari). In generale, chi intende spostarsi in un paradiso fiscale deve essere consapevole che il Fisco italiano presume l’esterovestizione e che solo cambiando radicalmente stile di vita si può sperare di ribaltare tale presunzione. Nella pratica, come suggerito, non basta trasferirsi se si mantengono asset e ruoli importanti in Italia: in black list si è quasi certi di perdere la disputa a meno di portare elementi probatori eccezionalmente forti a proprio favore.
Esempio 3: Doppia residenza formale risolta con Convenzione
Scenario: Luca è un consulente finanziario che dal 2015 al 2020 ha vissuto e lavorato in Italia. Nel 2021 accetta un’offerta di lavoro a Londra presso una banca d’affari e si trasferisce nel Regno Unito a metà gennaio 2021. Per disorganizzazione, non si iscrive subito all’AIRE: formalmente risulta ancora residente a Milano fino a fine 2021 (provvederà a iscriversi AIRE solo a marzo 2022). Nel frattempo, però, in Inghilterra Luca supera abbondantemente i 183 giorni nel 2021 (vi rimane circa 210 giorni) e viene considerato tax resident UK secondo la legge britannica, pagando regolarmente le tasse sul suo stipendio in UK. In Italia, ritenendo di essersi trasferito, non presenta dichiarazione dei redditi per il 2021 (giudicandosi ormai non residente). A inizio 2022 si mette in regola e si iscrive all’AIRE, trasferendo anche la residenza anagrafica.
Contestazione: L’Agenzia delle Entrate, incrociando le banche dati, nota che Luca risultava residente in Italia per tutto il 2021 (non essendo AIRE prima del 2022) e che nel 2021 ha percepito redditi esteri (il suo stipendio londinese) comunicati dall’Inghilterra tramite scambio di informazioni. Poiché tali redditi non compaiono in alcuna dichiarazione italiana, l’Agenzia presume una mancata dichiarazione. Nel 2024 notifica a Luca un avviso di accertamento per il 2021 qualificandolo residente fiscale in Italia per quell’anno e chiedendo IRPEF su ~£90,000 di redditi esteri (circa €100k), al netto di eventuali crediti d’imposta per le imposte UK (comunque dovute perché la convenzione prevede tassazione concorrente su lavoro dipendente, salvo residenza esclusiva altrove).
Difesa: Luca impugna l’accertamento basandosi sulla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Regno Unito. Egli ammette l’errore formale di non essersi iscritto AIRE nel 2021 (dunque di risultare residente anagraficamente in Italia), ma sostiene che ciò ha creato un caso di doppia residenza da risolversi con i tie-breaker convenzionali. A supporto, produce un certificato di residenza fiscale del HMRC britannico attestante che nel tax year 2021/22 lui era considerato residente nel Regno Unito. Applica quindi i criteri:
- Abitazione permanente: nel 2021 Luca aveva un appartamento in affitto a Londra disponibile tutto l’anno, mentre in Italia soggiornava quando tornava presso la casa dei genitori (comunque a sua disposizione). Dunque aveva un’abitazione in entrambi i Paesi.
- Centro degli interessi vitali: la fidanzata di Luca era rimasta a Milano e Luca conservava un vecchio conto bancario italiano con pochi risparmi, però d’altra parte il suo lavoro e reddito principale erano in UK, e lì stava costruendo la nuova vita professionale. Criterio un po’ incerto, ammette Luca, ma leggermente a favore del Regno Unito per via dell’attività lavorativa prevalente.
- Soggiorno abituale: Luca documenta di aver passato circa 210 giorni in UK e 155 in Italia nel 2021. Dunque oltre la metà anno (non di molto, ma comunque in maggioranza) nel Regno Unito.
- Nazionalità: italiana, ma non si arriva a questo step se già il precedente risolve.
In base a tali elementi, Luca chiede al giudice di riconoscere che, pur essendo formalmente residente in Italia fino al 2021, in virtù della Convenzione la sua residenza fiscale effettiva per il 2021 era nel Regno Unito. Di conseguenza, i redditi di lavoro dipendente esteri non dovrebbero essere tassati in Italia (o comunque l’Italia dovrebbe rinunciare alla propria imposizione esclusiva).
Esito possibile: Dato che tra Italia e UK vige una Convenzione, il giudice applicherà i tie-breaker. Nel caso specifico i numeri non sono schiaccianti (210 vs 155 giorni, non un abisso), ma se Luca presenta bene le prove della prevalenza di vita a Londra (contratto di lavoro, vita sociale, ecc.), è probabile che la Commissione propenda per riconoscere la residenza inglese di Luca per il 2021. Magari verrà decisivo il fatto che dal 2022 Luca ha poi perfezionato l’AIRE, mostrando la genuina intenzione di spostarsi in UK definitivamente. In sostanza, la doppia residenza formale (Italia nei registri, UK di fatto) verrà risolta a favore del Regno Unito grazie al criterio del soggiorno abituale leggermente prevalente. L’accertamento italiano verrebbe così annullato, e Luca non dovrà pagare nulla in Italia su quello stipendio (avendo già pagato le imposte in UK).
Considerazioni: Questo scenario mostra come l’iscrizione AIRE mancata possa far scattare automaticamente un accertamento, ma anche come la Convenzione possa rimediare se la situazione sostanziale era regolare. Luca, con il senno di poi, avrebbe dovuto iscriversi subito all’AIRE e/o evitare di passare ben 5 mesi in Italia nel 2021 per maggiore sicurezza. Tuttavia, essendo stato effettivamente più tempo in UK e avendo pagato le tasse lì, riesce a far valere le sue ragioni. È interessante notare che l’Italia e il Regno Unito hanno risolto un gran numero di casi simili con il tie-breaker “soggiorno abituale” negli ultimi anni, a causa di lavoratori pendolari o situazioni di espatrio tardivamente formalizzato. La prassi ormai è chiara: AIRE è fondamentale, ma anche se viene omessa, se si dimostra di aver vissuto all’estero la maggior parte dell’anno e c’è un trattato, il contribuente può ancora spuntarla in giudizio.
Esempio 4: Società estera gestita dall’Italia (esterovestizione societaria)
Scenario: I fratelli Rossi, imprenditori residenti a Roma, costituiscono nel 2019 una società a responsabilità limitata a Malta (ABC Ltd) per gestire un’attività di e-commerce. Formalmente, ABC Ltd ha sede legale a La Valletta ed è amministrata da un fiduciario locale (un prestanome maltese); Malta offre una tassazione molto agevolata sugli utili societari (di fatto un 5% grazie a rimborsi). Tuttavia, tutta l’operatività di ABC avviene in Italia: i server web sono in Italia, i clienti e fornitori principali sono in Italia, e soprattutto i due fratelli – pur non figurando come amministratori ufficiali – di fatto dirigono tutte le operazioni dall’Italia (hanno deleghe bancarie sui conti maltesi e impartiscono ordini tramite procure e videoconferenze). La contabilità è tenuta a Malta giusto per parvenza. Nel 2020 e 2021 ABC Ltd dichiara i redditi a Malta e non presenta dichiarazioni in Italia, ritenendosi società estera a tutti gli effetti.
Contestazione: L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Guardia di Finanza, conduce indagini sulle società estere riconducibili a soggetti italiani. Notano che ABC Ltd, pur essendo maltese, ha conti correnti presso banche italiane su cui vengono movimentate somme significative. Inoltre, attraverso indagini finanziarie e intercettazioni di flussi, scoprono che i fratelli Rossi prelevano denaro in contanti in Italia da quei conti e pagano spese personali in Italia con i soldi della ABC (es. carte aziendali utilizzate in Italia). Questi elementi fanno sospettare che ABC sia amministrata dall’Italia. Nel 2022 parte un accertamento: l’Agenzia contesta che ABC Ltd è in realtà fiscalmente residente in Italia, poiché la sua sede di direzione effettiva è a Roma dove i fratelli prendevano decisioni e gestivano l’impresa. Viene citato l’art. 73 TUIR, che qualifica come residenti le società che per la maggior parte dell’anno hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione (direzione effettiva) o l’oggetto principale. Nonostante la sede legale di ABC sia a Malta, l’ufficio sostiene che la sede dell’amministrazione fosse a tutti gli effetti in Italia (criterio sufficiente). L’accertamento, oltre a dichiarare la residenza italiana di ABC, ridetermina le imposte dovute: impone il pagamento dell’IRES per gli anni 2020-21 in Italia sugli utili di ABC, riconoscendo solo in parte (per evitare doppia imposizione) un credito per le imposte pagate a Malta. Le sanzioni per omessa dichiarazione IRES in Italia vengono applicate (120% del tributo evaso). Inoltre, poiché la sede effettiva era occultata, i legali rappresentanti (di fatto i fratelli) rischiano anche una contestazione penale per dichiarazione infedele o omessa (a seconda degli importi evasi).
Difesa: I fratelli Rossi, attraverso i loro avvocati, contestano l’accertamento sostenendo che ABC Ltd era realmente una società maltese e che le decisioni venivano prese a Malta dal fiduciario. Cercano di dimostrare che la società aveva una struttura operativa propria a Malta: producono documenti attestanti riunioni del CDA a Malta (anche se in realtà erano solo formali), contratti con un paio di consulenti maltesi, un piccolo ufficio in co-working affittato a La Valletta, ecc. Tuttavia, queste appaiono prove di facciata. D’altro canto, il Fisco porta evidenze forti: estratti dei verbali societari dove compaiono firme e deleghe che riconducono ai fratelli, email dove i fratelli danno istruzioni al fiduciario maltese su decisioni cruciali, e tutta una serie di elementi fattuali (personale di fatto in Italia, clienti italiani, etc.). I giudici tributari, già formati su casi simili, valutano la sostanza economica al di là della forma.
Esito possibile: La Commissione Tributaria con tutta probabilità conferma la contestazione di esterovestizione. ABC Ltd viene considerata domiciliata fiscalmente in Italia, in base al principio della sede di direzione effettiva e dell’oggetto economico predominante in Italia. Un elemento di diritto spesso richiamato in questi casi è che, in caso di trasferimento fittizio della sede all’estero, il domicilio fiscale della società rimane nell’ultima sede legale nota in Italia (ai fini anche della competenza territoriale degli uffici accertatori), e gli altri criteri di collegamento (sede amministrativa, ecc.) sono residuali se la sede estera è solo di comodo. Nel caso di ABC, la “fuga” a Malta era chiaramente simulata: vale l’ultima sede reale in Italia. Dunque l’accertamento IRES viene confermato; i fratelli dovranno pagare le imposte italiane più sanzioni, e probabilmente chiudere la ABC o regolarizzarne la posizione in Italia per il futuro.
Considerazioni: Questo esempio riflette uno scenario di esterovestizione societaria, distinto ma parallelo a quello delle persone fisiche. Per le società, come abbiamo visto, dal 2024 i criteri normativi si sono evoluti eliminando la scappatoia dell’“oggetto sociale” e concentrandosi sui luoghi di amministrazione e gestione operativa. In ogni caso, già con le regole previgenti l’esito sarebbe stato uguale: l’Agenzia delle Entrate da anni contrasta questi schemi facendo leva sul concetto di sede dell’amministrazione (direzione effettiva) e sull’art. 73 comma 5-bis TUIR (presunzione di residenza per società estere controllate da italiani e con asset in Italia). La giurisprudenza ha costantemente affermato che “la forma non può prevalere sulla sostanza”: se una società è formalmente all’estero ma di fatto è gestita dall’Italia, va trattata come residente italiana. La difesa del contribuente in casi del genere è molto difficile, a meno di poter dimostrare una piena autonomia della struttura estera. Nel nostro esempio i fratelli non avevano questa autonomia: tutto riconduceva a loro in Italia.
Dal lato pratico, per evitare contestazioni di esterovestizione societaria, un imprenditore che sposta l’azienda all’estero deve fare in modo che la società estera abbia vita propria: sede operativa effettiva fuori, management locale, dipendenti e uffici reali nel paese estero, conti bancari usati lì, clienti non concentrati solo in Italia, ecc.. Solo costruendo una sostanza credibile all’estero si può resistere agli attacchi del Fisco italiano, che di contro cercherà ogni evidenza che la struttura estera è vuota o eterodiretta dall’Italia. Nel dubbio, anche qui può aiutare un interpello o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento etc., ma siamo su temi oltre lo scopo di questa guida. Basti notare che l’accertamento di esterovestizione ha effetti non solo sull’imposizione, ma anche su aspetti procedurali come la competenza territoriale degli uffici (nel nostro caso, l’ufficio di Roma è stato ritenuto competente perché ABC si considerava domiciliata a Roma essendo fittizia la sede maltese). Dunque le società che simulano l’espatrio rischiano sia sotto il profilo del merito fiscale sia su quello formale.
Domande frequenti (FAQ)
- Domanda: Che cos’è la “presunzione per i trasferimenti in paradisi fiscali” di cui sento parlare?
Risposta: È una regola anti-evasione prevista dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR. Stabilisce che se un cittadino italiano si cancella dall’anagrafe e trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata, allora lo Stato italiano lo presume ancora residente in Italia, a meno che sia il contribuente a provare il contrario. In pratica, in questi casi l’onere della prova si inverte: dovrai tu dimostrare di vivere davvero in quel Paese estero e non in Italia. È una presunzione relativa (ammette prova contraria), ma certamente pone il contribuente in una situazione iniziale sfavorevole. Ad esempio, se ti trasferisci a Monte Carlo o a Dubai, preparati a fornire molte evidenze del tuo effettivo radicamento lì. Nota che la lista dei Paesi considerati “paradisi fiscali” viene aggiornata nel tempo: ad esempio la Svizzera dal 2024 non è più inclusa tra gli Stati a fiscalità privilegiata per questa norma. Rimangono però in lista paesi come Monaco, Emirati Arabi, ecc., quindi informati sullo status del Paese di destinazione. - Domanda: L’iscrizione all’AIRE è sufficiente per non essere più considerato residente fiscale in Italia?
Risposta: No, l’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente. Essa corregge il dato formale (risultare ancora residente in Italia), ma da sola non basta a provare che hai spostato la residenza fiscale. Fino al 2023, risultare ancora iscritto nell’anagrafe italiana significava quasi automaticamente essere considerato residente in Italia; con l’iscrizione AIRE risolvi questo aspetto formale, tuttavia l’Agenzia delle Entrate guarderà anche alla tua situazione di fatto. Se, nonostante l’AIRE, continui a mantenere in Italia casa, famiglia o interessi economici predominanti, potresti essere considerato residente italiano lo stesso. Dal 2024 l’iscrizione all’AIRE costituisce presunzione (relativa) di non residenza, quindi aiuta certamente di più perché sposta l’onere in parte sul Fisco, ma quest’ultimo può ancora controprovare che eri ancora “centrato” in Italia. In sintesi: iscriviti sempre all’AIRE appena ti trasferisci, ma accompagnalo con un effettivo trasferimento di vita all’estero. In caso di contestazione, dovrai comunque dimostrare con fatti concreti di aver lasciato l’Italia (es. lavoro all’estero, nuova abitazione, ecc.). - Domanda: Come fa l’Agenzia delle Entrate a scoprire che in realtà vivo ancora in Italia?
Risposta: Utilizza molte fonti informative e incroci di dati, come illustrato in dettaglio nella sezione sui controlli. Alcuni esempi tipici: verifica se hai proprietà immobiliari in Italia e se vengono utilizzate (utenze attive con consumi anomali?); controlla se la tua famiglia (coniuge/figli) è rimasta qui (figli iscritti a scuola in Italia, coniuge con residenza in Italia); controlla se percepisci redditi da fonti italiane (stipendi, incarichi societari, pensioni); verifica se hai cariche sociali o partecipazioni in aziende italiane; attraverso le banche dati finanziarie vede i tuoi conti correnti in Italia e i relativi movimenti (prelievi bancomat, bonifici per spese correnti); grazie allo scambio internazionale CRS ottiene dati su conti esteri a te intestati (se risultavi fiscalmente in Italia per quei periodi); può controllare se hai auto intestate in Italia o se il tuo codice fiscale compare in varie transazioni sul territorio (utenze, contratti); può persino dare un’occhiata al tuo profilo social pubblico per vedere se pubblichi foto sempre in Italia. Di solito, quando notano più indizi convergenti (es: casa + famiglia + movimenti bancari tutti in Italia), ti inviano un questionario chiedendo spiegazioni. Se non li convinci, parte l’accertamento vero e proprio. - Domanda: Cosa rischio se l’Agenzia delle Entrate mi contesta la residenza fiscale in Italia per un certo periodo e ha ragione?
Risposta: Rischi un esborso molto elevato e altre conseguenze. In caso di esito sfavorevole, infatti, sarai considerato residente per quegli anni e quindi dovrai pagare le imposte italiane su tutti i redditi ovunque prodotti in quei periodi, più sanzioni e interessi. In pratica, dovresti versare l’IRPEF (o IRES) sui redditi esteri come se fossero stati sempre imponibili in Italia, salvo eventuali crediti per imposte pagate all’estero (che però in alcuni casi sono nulle o minime, quindi pagheresti quasi tutto). Le sanzioni amministrative per omessa dichiarazione di redditi esteri sono molto alte: tipicamente dal 120% al 240% dell’imposta evasa. Ad esempio, se su un reddito estero di 100.000 euro dovevi 40.000 € di IRPEF, la sanzione può essere tra 48.000 e 96.000 €. Se invece avevi presentato dichiarazione ma incompleta (dichiarazione infedele), la sanzione va dal 90% al 180% della maggiore imposta. Oltre a ciò, ci sono sanzioni fisse se hai omesso il Quadro RW (monitoraggio attività estere). E non finisce qui: se le imposte evase superano certe soglie, ci possono essere conseguenze penali. L’omessa dichiarazione è reato sopra €50.000 di imposta evasa (pena reclusione 2–5 anni), la dichiarazione infedele è reato oltre €100.000 evasi (reclusione fino a 3 anni). In parole povere, rischi non solo un grosso debito tributario ma anche un processo penale per evasione fiscale/esterovestizione. Senza contare che l’Agenzia delle Riscossione può attivare misure cautelari sui tuoi beni in Italia (fermo auto, ipoteca su casa) se le somme sono elevate e teme che tu non paghi. Insomma, le conseguenze finanziarie e legali sono molto serie – per questo conviene giocare d’anticipo e assicurarsi di avere ragione prima di sfidare il Fisco su questo terreno. - Domanda: Mi sono trasferito all’estero ma ho lasciato la famiglia (moglie e figli) in Italia. Possono considerarmi residente comunque?
Risposta: Sì, è possibile ed è anzi uno degli scenari più frequenti di contestazione. Dal punto di vista italiano, la presenza della famiglia in Italia è un indicatore molto forte che il tuo “domicilio” (inteso come sede degli interessi familiari) sia rimasto qui. In molti casi l’Agenzia delle Entrate ha contestato la residenza fiscale a lavoratori espatriati le cui famiglie non li avevano seguiti all’estero. Questo perché, in assenza di altri elementi prevalenti, per l’Italia vale la regola: “famiglia in Italia = domicilio in Italia”. Tuttavia, hai qualche strumento di difesa: se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese dove lavori, puoi invocare i tie-breakers convenzionali. In particolare, potresti cercare di sostenere che il tuo centro degli interessi vitali è all’estero – ma se la famiglia è in Italia è molto difficile convincere su questo punto. Oppure puntare sul soggiorno abituale: ad esempio, se passi 10 mesi l’anno fuori e solo 2 in Italia con la famiglia, secondo i criteri convenzionali potresti ottenere la residenza estera in virtù del maggior tempo trascorso fuori. Idealmente dovresti anche avere un’abitazione permanente all’estero e magari la cittadinanza o altri legami con l’altro Stato, per rafforzare la tesi. Resta comunque una difesa complessa che richiede molte prove, perché per l’Italia è naturale presumere che se coniuge e figli sono qui, anche tu abbia mantenuto qui il tuo principale interesse personale. Una soluzione pragmatica, se possibile, è far sì che almeno il coniuge ti segua all’estero, oppure limitare molto la permanenza della famiglia in Italia (ad esempio organizzarsi per farli vivere con te buona parte dell’anno, eventualmente con i figli in homeschool o scuole internazionali fuori). Se proprio la famiglia deve restare in Italia (es. per non sradicare i figli da scuola), sappi che sei in una zona grigia rischiosa e devi essere pronto eventualmente ad un contenzioso tributario: in sede di giudizio sarà fondamentale dimostrare di aver passato la maggior parte del tempo all’estero e di avere lì interessi economici preminenti, come mostrato nell’Esempio 1 (dove Mario, pur con famiglia in Italia, ha vinto puntando sui 320 giorni all’estero e sul reddito tutto estero). In assenza di Convenzione, invece, le chance di successo sono assai scarse. - Domanda: Ho una società aperta all’estero, ma vivo in Italia: l’Agenzia può contestare qualcosa?
Risposta: Sì, può contestare che la società estera sia in realtà residente in Italia per esterovestizione. Se tu amministri di fatto dalla tua casa in Italia una società con sede in un paradiso fiscale (o comunque all’estero), il Fisco potrà contestare la residenza di quella società in Italia. Ci sono specifiche norme antiabuso – come l’art. 73 TUIR e in particolare il comma 5-bis – che facilitano questa contestazione per le società controllate da residenti italiani e localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. In concreto, l’Agenzia ti considererà il “cervello” dell’azienda: se dimostra che le decisioni strategiche venivano prese qui e che l’azienda all’estero era solo un guscio formale, la società verrà trattata come residente italiana (con recupero di IRES, IVA, ecc. dovuti in Italia). Nell’Esempio 4 abbiamo visto proprio un caso simile di società a Malta gestita dall’Italia: la Cassazione in casi del genere guarda alla sede di direzione effettiva e alla operatività reale dell’azienda. Per difenderti, dovresti provare il contrario: ossia che la società estera ha una autonoma struttura di gestione fuori dall’Italia, con management locale, uffici, dipendenti, ecc.. Se, però, la realtà è che sei tu (residente in Italia) a prendere tutte le decisioni e magari clienti/fornitori e attività sono in Italia, è molto probabile che l’esterovestizione venga accertata. La migliore strategia è prevenire: se decidi di aprire una società all’estero, trasferisci anche la tua residenza personale in quel Paese, oppure organizza la società in modo da non doverla gestire direttamente tu dall’Italia (assumi un amministratore in loco di fiducia, decentrane le operazioni). Considera infine che, se l’Agenzia scopre un’esterovestizione societaria rilevante, non esclude di analizzare anche la tua posizione personale: spesso i due piani (persona fisica e società) vengono controllati insieme, soprattutto se attraverso la società sposti redditi che in realtà sono riconducibili a te. - Domanda: Quali sono in sintesi le prove migliori da esibire per dimostrare che risiedo all’estero?
Risposta: Riassumendo quanto detto nelle strategie difensive, le prove più convincenti sono quelle che dimostrano un radicamento sostanziale all’estero e, specularmente, un allentamento dei legami con l’Italia. Ecco un breve elenco:
– Abitazione all’estero: contratti di affitto o atti di proprietà di una casa all’estero dove effettivamente vivi, con bollette e utenze a tuo nome in quel paese. Se in Italia avevi casa, meglio mostrare che l’hai venduta o affittata.
– Lavoro/Impresa all’estero: un contratto di lavoro dipendente in un’azienda estera, oppure l’iscrizione come imprenditore/partita IVA all’estero, bilanci di una tua società estera, ecc., che attestino che la tua fonte di reddito principale è fuori Italia.
– Famiglia trasferita: certificati di iscrizione AIRE del coniuge, iscrizione dei figli a scuole estere, eventuale acquisto/affitto casa per la famiglia all’estero. Se la famiglia resta in Italia, come detto, la situazione è critica: in tal caso devi enfatizzare ancora di più gli altri aspetti (es. permanenza all’estero 10-11 mesi l’anno, ecc.).
– Presenza fisica documentata: timbri sul passaporto, carte d’imbarco, transazioni con carte di credito che mostrino acquisti all’estero, tutto ciò che quantifica i giorni trascorsi fuori dall’Italia. Idealmente, avere registrazioni ufficiali (p.es. registro ingressi dell’azienda estera, o dichiarazioni di presenza alle autorità locali se previste). È utile anche tenere un proprio diario o calendario delle permanenze, da incrociare con prove oggettive.
– Certificato di residenza fiscale estero: è un documento rilasciato dalle autorità fiscali estere (spesso su richiesta) che attesta che sei considerato residente di quel Paese ai fini fiscali nell’anno X. Presentarlo al Fisco italiano è un elemento formale di grande peso.
– Altri indizi di integrazione all’estero: iscrizione al sistema sanitario nazionale estero (avendo così un medico di base locale), eventuale ottenimento della cittadinanza o di un permesso di soggiorno di lungo periodo, tessere di iscrizione a palestre, associazioni, club nel Paese estero, contratti di assicurazione sanitaria o sociale esteri, ecc. Questi elementi mostrano che hai stabilito la tua vita quotidiana altrove e non sei un “turista fiscale”.
– Pagamento di imposte all’estero: se nel nuovo Paese paghi regolarmente le tasse sui redditi lì prodotti, conserva le dichiarazioni dei redditi estere o le buste paga con ritenute. Questo non impedisce all’Italia di tassare se fossi considerato comunque residente qui, ma mostra la tua buona fede e serve per eventuali crediti d’imposta.
– Assenza (o minima presenza) di legami in Italia: prova che in Italia non hai più interessi significativi: ad es. estratti conto italiani con poche operazioni, chiusura di posizioni finanziarie, dimissioni da cariche in società italiane (o mantenimento solo formale ma delegando tutto). Se hai ancora proprietà, mostra che non le usi tu (contratti di locazione a terzi). Se la famiglia è rimasta, mostra che comunque hai organizzato altrove la tua vita (come detto sopra). In sintesi, devi fornire al quadro coerenza: tutte le tessere (casa, lavoro, famiglia, tempo, soldi) dovrebbero indicare che il centro della tua vita si è spostato oltreconfine. Più il quadro sarà consistente, più chances avrai di convincere il Fisco – o un giudice – della tua non residenza in Italia.
Fonti e riferimenti normativi (Italia, aggiornate a luglio 2025)
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 2 (TUIR) – Criteri di residenza fiscale delle persone fisiche.
- D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, art. 1 – Modifiche all’art. 2 TUIR sui criteri di residenza fiscale (persone fisiche e società).
- Codice Civile, art. 43 – Definizioni di domicilio e residenza ai fini civilistici.
- Legge 27 ottobre 1988 n. 470 – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e obblighi di iscrizione per trasferimenti all’estero.
- TUIR art. 2, comma 2-bis – Presunzione di residenza in Italia per cittadini trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata (black list), salvo prova contraria.
- TUIR art. 73, commi 3 e 5-bis – Criteri di residenza fiscale per società ed enti; presunzione di esterovestizione per società controllate da residenti e localizzate in paradisi fiscali.
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, art. 4 – Criteri per risolvere i conflitti di doppia residenza delle persone fisiche (tie-breaker rules).
- Costituzione italiana, art. 117(1) – Prevalenza degli obblighi internazionali (es. Convenzioni) sulle leggi interne confliggenti.
- Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 – Chiarimenti sulle nuove regole di residenza fiscale introdotte dal D.Lgs. 209/2023 (presunzione anagrafica relativa, definizione domicilio, presenza frazionata, smart working).
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 351/E del 2008 – Chiarisce che l’iscrizione AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente per la non residenza; elenca indici sostanziali di residenza (abitazione, famiglia, interessi in Italia).
- Risposta a interpello Agenzia Entrate n. 98/2023 – Riepiloga i criteri alternativi di residenza ex art. 2 TUIR e conferma la presunzione per trasferimenti in black list (cittadini italiani cancellati e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria).
- Risposta a interpello Agenzia Entrate n. 244/2023 – Ribadisce che i tre criteri (anagrafe, domicilio, residenza) sono alternativi e solo l’assenza contemporanea di tutti per >183 giorni configura la non residenza.
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 16634/2018 – Orientamento (previgente) secondo cui l’iscrizione anagrafica in Italia era da sola sufficiente a radicare la residenza fiscale (presunzione assoluta).
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 12311/2016 – Afferma che l’iscrizione AIRE non è decisiva se il soggetto mantiene in Italia il domicilio inteso come sede principale di affari ed interessi economici e personali.
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 21694/2020 – Ribadisce che la cancellazione dall’anagrafe italiana non basta a escludere la residenza, se permangono domicilio o residenza ex art. 43 c.c. in Italia.
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 1355/2022 – Conferma l’orientamento (ormai superato) della presunzione assoluta da iscrizione anagrafica, poi superato normativamente nel 2024.
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 19843/2024 (18 luglio 2024) – Caso di contribuente formalmente residente a Monte Carlo 2006-2010: chiarisce che le nuove norme (D.Lgs. 209/2023) valgono solo dal 2024, applica la vecchia disciplina privilegiando il luogo degli interessi economici (Italia) malgrado famiglia all’estero.
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 5524/2024 – Sulla falsariga di Cass. 12311/2016, ribadisce in sostanza che l’iscrizione AIRE di per sé non esclude la residenza se il centro degli interessi resta in Italia (continuità giurisprudenziale pre-riforma).
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 29463/2024 – Riconosce la prevalenza delle Convenzioni internazionali sul dato anagrafico interno: nel caso di un pensionato con AIRE in UK, permette di provare la residenza effettiva nel Regno Unito nonostante l’iscrizione in Italia, con diritto al rimborso delle imposte italiane indebitamente pagate (pensione tassabile solo nello Stato di residenza, ex art. 18 Convenzione).
- Cassazione Civile, Sez. V, n. 24205/2024 – Sempre in ottica convenzionale, “disapplica” l’art. 165(8) TUIR consentendo il credito per imposte estere anche se il reddito estero non era stato dichiarato in Italia, in virtù della prevalenza del trattato.
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 1075/2025 (16 gennaio 2025) – Caso di esterovestizione societaria: società italiana che trasferisce sede legale in Brasile fittiziamente. La Corte stabilisce che, in caso di trasferimento solo formale all’estero, il domicilio fiscale resta nell’ultima sede legale in Italia; conferma la competenza dell’ufficio italiano e la residenza fiscale in Italia della società, evidenziando che la forma (sede estera) non prevale sulla sostanza (gestione rimasta in Italia).
- Cassazione SS.UU. n. 26965/2009 – Sentenza a Sezioni Unite fondamentale che sancisce il primato delle norme convenzionali sul diritto interno in materia di doppia imposizione, richiamando l’art. 117 Cost. (le Convenzioni sono norme internazionali pattizie prevalenti).
- CTR Emilia-Romagna (Bologna), sent. n. 941/2022 – Caso di contribuente italiano che ha provato la residenza a San Marino: la Commissione ha riconosciuto il forte radicamento a San Marino (cittadinanza, abitazione, famiglia, lavoro, conti, tessera sanitaria, partecipazione vita politica, utenze, pagamento imposte locali) e annullato l’accertamento italiano.
- CTR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 28/2018 – Rileva che elementi come la presenza dei familiari in Italia, la disponibilità di un’abitazione in Italia, l’esercizio continuativo di un’attività economica in Italia possono far presumere la residenza in Italia, a meno di dimostrare che tali legami sono occasionali e non continuativi.
- CTR Lombardia, 2019 (caso “calciatore estero”) – Pronuncia di merito nota in cui la Commissione ha annullato un accertamento sul calciatore Victor Ibarbo, trasferitosi all’estero, riconoscendo che il fatto che la famiglia lo avesse seguito all’estero e la presenza di un’abitazione all’estero spostavano il centro degli interessi fuori dall’Italia.
- Cassazione Civ., Sez. V, nn. 14474/2016, 24246/2015, 14240/2021 – Serie di sentenze (già citate sopra) che confermano il rango superiore delle norme convenzionali sulle disposizioni interne in tema di residenza e doppia imposizione.
Ti sei trasferito all’estero ma l’Agenzia delle Entrate ti considera ancora residente fiscale in Italia? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Vuoi sapere come dimostrare correttamente la tua nuova residenza ed evitare contestazioni?
Secondo la legge italiana, un soggetto è considerato residente fiscale in Italia se, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni):
- è iscritto all’anagrafe della popolazione residente,
- ha il domicilio o la residenza in Italia,
- oppure mantiene in Italia il centro dei propri interessi vitali (familiari, economici o sociali).
Per dimostrare di non essere più residente fiscale in Italia è necessario iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e fornire prove concrete della nuova residenza all’estero: contratto di lavoro, abitazione principale, famiglia stabilmente trasferita, iscrizioni scolastiche dei figli, rapporti bancari e fiscali nel nuovo Stato.
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📂 Analizza la tua posizione fiscale e la documentazione sul trasferimento all’estero
📌 Verifica se ricorrono i presupposti per escludere la residenza fiscale in Italia
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi contro accertamenti basati su presunta residenza italiana
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in caso di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
🔁 Ti supporta anche nella pianificazione fiscale internazionale per ridurre i rischi di doppia imposizione
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e residenza fiscale delle persone fisiche
✔️ Specializzato in difesa da accertamenti su esterovestizione e centro degli interessi vitali
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Dimostrare di non essere residente fiscale in Italia richiede prove concrete e documentazione accurata.
Con una strategia legale mirata puoi evitare contestazioni, difenderti da accertamenti ingiustificati e proteggere i tuoi redditi esteri.
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