Avviso Di Accertamento Legato A Conti O Redditi Nei Paesi Bassi: Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta conti correnti o redditi detenuti nei Paesi Bassi?
Con lo scambio automatico di informazioni tra Stati UE, il Fisco italiano ha accesso ai dati relativi a conti, investimenti e immobili detenuti nei Paesi Bassi dai contribuenti residenti in Italia. Se queste attività non vengono dichiarate, possono scattare contestazioni con richieste di imposte, interessi e sanzioni molto pesanti.

Quando scattano le contestazioni
– Se non hai dichiarato conti correnti, depositi o investimenti detenuti nei Paesi Bassi
– Se non hai compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale
– Se non hai dichiarato redditi da affitti, dividendi, plusvalenze o interessi generati in Olanda
– Se i movimenti bancari da e verso i Paesi Bassi non sono coerenti con i redditi dichiarati in Italia

Cosa rischia il contribuente
– Recupero delle imposte sui redditi esteri non dichiarati
– Sanzioni dal 3% al 15% degli importi non monitorati (più alte in caso di violazioni rilevanti)
– Applicazione di interessi di mora che fanno aumentare l’esposizione debitoria
– Contestazione del reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione se superate le soglie penali
– Sequestri, ipoteche e pignoramenti sui beni posseduti in Italia

Come difendersi da un avviso di accertamento legato ai Paesi Bassi
– Verificare la correttezza dei dati trasmessi dall’amministrazione olandese all’Agenzia delle Entrate
– Dimostrare che i redditi contestati sono già stati tassati nei Paesi Bassi o che non sono imponibili in Italia
– Presentare estratti conto, contratti e documentazione bancaria che provi la provenienza lecita delle somme
– Contestare errori di calcolo, presunzioni arbitrarie o ricostruzioni infondate da parte del Fisco
– Dimostrare la buona fede in caso di omissioni dovute a incertezza normativa
– Utilizzare strumenti come dichiarazioni integrative o ravvedimento operoso se l’accertamento non è definitivo
– Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica

Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della pretesa fiscale
– La riduzione delle sanzioni grazie al riconoscimento della buona fede o all’utilizzo di strumenti deflattivi
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’atto
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di pagare solo quanto realmente dovuto

Attenzione: i Paesi Bassi, pur essendo nell’UE, sono spesso al centro dell’attenzione fiscale italiana perché considerati giurisdizione a fiscalità agevolata per alcune società. Per i privati, ogni reddito o attività finanziaria non dichiarata può diventare oggetto di contestazione severa.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti fiscali – ti spiega come affrontare un avviso di accertamento legato a conti o redditi nei Paesi Bassi e quali strategie adottare.

Hai ricevuto un avviso di accertamento per conti o redditi nei Paesi Bassi?
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Introduzione

Un avviso di accertamento è l’atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente imposte non pagate, interessi e sanzioni. In particolare, negli ultimi anni sono sempre più frequenti gli avvisi di accertamento rivolti a persone fisiche residenti in Italia che detengono conti bancari o producono redditi nei Paesi Bassi (Olanda) senza averli dichiarati al fisco italiano. Questo fenomeno è conseguenza dell’adesione italiana ai protocolli internazionali di scambio automatico di informazioni finanziarie – il Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE in primis – che ha di fatto eliminato il segreto bancario a livello globale. Oggi l’Amministrazione finanziaria italiana riceve regolarmente dai Paesi partner, tra cui i Paesi Bassi, i dati relativi ai conti esteri intestati a residenti italiani (saldo, interessi, dividendi, ecc.).

Scopo di questa guida: fornire un quadro completo e aggiornato (luglio 2025) delle normative italiane e degli strumenti di difesa a disposizione del contribuente (dal punto di vista del debitore, cioè del contribuente destinatario dell’accertamento). Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma comprensibile, con un taglio avanzato adatto ad avvocati, professionisti fiscali, imprenditori e privati informati. La guida è arricchita da riferimenti normativi, sentenze aggiornate della giurisprudenza tributaria e fonti ufficiali, oltre a tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi più comuni.

Affronteremo in particolare:

  • Gli obblighi dichiarativi in Italia sui redditi esteri (conti correnti, investimenti, immobili nei Paesi Bassi, ecc.) e il quadro normativo di riferimento, incluso il principio della tassazione mondiale e il monitoraggio fiscale (Quadro RW).
  • Le varie tipologie di redditi e attività detenute nei Paesi Bassi (interessi bancari, dividendi, redditi d’impresa, redditi immobiliari, ecc.) e come vengono tassati/dichiarati in Italia, con eventuali crediti d’imposta grazie alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Paesi Bassi.
  • I meccanismi di accertamento utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per individuare redditi esteri non dichiarati: dal Common Reporting Standard (CRS) e altri accordi di scambio di informazioni, alle indagini finanziarie mirate e alle lettere di compliance inviate ai contribuenti prima di emettere l’avviso.
  • Le sanzioni amministrative previste per omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri e per omessa compilazione del Quadro RW, evidenziando le aggravanti (ad esempio l’aumento di 1/3 per redditi esteri) e le attenuanti (continuazione, cumulo giuridico, buona fede, ecc.).
  • Le strategie difensive in fase amministrativa, ovvero come interagire con l’Agenzia delle Entrate: risposta alle lettere di compliance, istanza di autotutela, adesione all’accertamento (accertamento con adesione), ravvedimento operoso se ancora possibile, ecc.
  • Le strategie difensive in sede giudiziaria: il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie) di primo e secondo grado, le eccezioni da sollevare, l’onere della prova a carico del contribuente e del fisco, la giurisprudenza recente che può essere invocata a supporto, e infine l’eventuale ricorso in Cassazione.
  • Un’ampia sezione di Domande e Risposte pratiche che affrontano i quesiti più frequenti: “Come reagire all’avviso?”, “Che succede se ignoro la contestazione?”, “Rischio conseguenze penali?”, “Posso ancora sanare volontariamente?”, “Il fisco italiano può pignorare i beni all’estero?”, ecc.
  • Esempi concreti e simulazioni basati su casi realistici riguardanti conti e redditi nei Paesi Bassi non dichiarati, con numeri illustrativi per comprendere il calcolo delle imposte evase e delle sanzioni, e come queste possono evolvere attraverso ravvedimento, adesione o contenzioso.
  • Tabelle riepilogative per una consultazione rapida dei punti chiave, ad esempio: obblighi RW e relative soglie, sanzioni per categoria di violazione, termini di accertamento, differenze di trattamento tra Paesi “collaborativi” (white list) e “non collaborativi” (black list), ecc.

Procediamo ora ad esaminare nel dettaglio ogni aspetto, iniziando dal quadro normativo di riferimento sugli obblighi fiscali relativi ai redditi esteri per i residenti in Italia.

Quadro Normativo e Obblighi Fiscali per i Redditi Esteri

In Italia vige il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation principle): i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi, ovunque prodotti nel mondo. Questo principio è sancito dall’art. 3 del TUIR (DPR 917/1986) e impone che un residente italiano debba dichiarare sia i redditi prodotti in Italia sia quelli prodotti all’estero, indipendentemente da eventuali tassazioni subite all’estero (che potranno semmai dare diritto a un credito d’imposta, evitando la doppia imposizione).

Monitoraggio fiscale – Quadro RW: Oltre a dichiarare i redditi esteri, le persone fisiche residenti (nonché gli enti non commerciali e le società semplici) hanno l’obbligo di dichiarare al fisco il possesso di investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero, anche se non produttivi di reddito nell’anno. Questo obbligo è disciplinato dall’art. 4 del D.L. 167/1990 (conv. L. 227/1990) e successive modifiche. In pratica, nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi vanno indicati tutti i beni patrimoniali e finanziari esteri potenzialmente produttivi di reddito imponibile in Italia, come conti correnti e depositi bancari, partecipazioni in società estere, obbligazioni e titoli esteri, fondi comuni esteri, polizze assicurative estere a contenuto finanziario, criptovalute detenute su exchange esteri, immobili situati all’estero, metalli preziosi detenuti fuori dall’Italia, ecc.. L’obbligo sussiste a prescindere dalla effettiva produzione di un reddito: ciò che conta è la potenzialità del bene di generare redditi imponibili. Ad esempio, un conto corrente infruttifero in Olanda rientra comunque nell’obbligo di monitoraggio fiscale, anche se non ha prodotto interessi nell’anno.

Sono tenuti al monitoraggio fiscale in RW: le persone fisiche residenti in Italia, gli enti non commerciali residenti e le società semplici residenti. Non compilano il quadro RW, invece, le società di capitali e gli enti commerciali (ad es. S.p.A., S.r.l.), poiché per questi soggetti si presume che eventuali attività estere risultino dalle scritture contabili e bilanci. Attenzione però: se una società di capitali occulta un conto estero, pur non violando l’art. 4 D.L. 167/90 (che non la riguarda), commette comunque violazioni tributarie (omessa o infedele dichiarazione dei redditi societari) e potenzialmente reati tributari o societari se le somme non contabilizzate formano “fondi neri” all’estero. In sintesi, chiunque risiede fiscalmente in Italia deve rendere trasparenti al fisco italiano le proprie ricchezze detenute all’estero: persone fisiche attraverso il Quadro RW (monitoraggio), società attraverso le loro dichiarazioni e bilanci ordinari.

Titolare effettivo e interposta persona: l’obbligo di dichiarazione in RW si estende anche a chi, pur non essendo intestatario formale dell’attività estera, ne è il beneficiario effettivo secondo la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 art. 1 c.2 lett. pp e art. 20). Ciò significa che, ad esempio, un residente italiano che ha la disponibilità di fatto di un conto intestato a una società o trust estero (o è beneficiario di una fondazione olandese “stichting”), è tenuto a dichiararlo. Allo stesso modo, i conti cointestati o le deleghe a operare su conti esteri comportano obbligo dichiarativo pro-quota in capo al residente (in base alla percentuale di possesso o di effettiva disponibilità). L’obiettivo è evitare che l’intestazione a prestanome o entità interposte eluda il monitoraggio: conta la sostanza della disponibilità del bene estero.

Soglie di esenzione: per la maggior parte delle attività estere non sono previste soglie di valore: vanno dichiarate in RW indipendentemente dall’importo. Fanno eccezione i conti correnti e depositi bancari esteri, per i quali vige una soglia: se il valore massimo complessivo dei depositi e conti all’estero non supera 15.000 € nell’anno, sono esonerati dal monitoraggio RW. Attenzione però: questa esenzione riguarda solo il monitoraggio; ai fini dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero, paragonabile all’imposta di bollo sui conti italiani) vale un’ulteriore soglia di giacenza media annua di 5.000 €. In pratica:

  • Se un contribuente ha un conto estero con saldo massimo annuo superiore a 15.000 €, deve sempre indicarlo in RW. Se il saldo massimo è inferiore a 15.000 € ma la giacenza media supera 5.000 €, occorre comunque compilare RW almeno per calcolare e pagare l’IVAFE dovuta.
  • Solo conti di modesta entità (saldo max ≤ 15.000 e giacenza media ≤ 5.000 €) possono rimanere esclusi sia dal RW sia dall’IVAFE. Ad esempio, un conto corrente olandese con saldo massimo di 10.000 € e giacenza media di 4.000 € non richiede monitoraggio né imposta IVAFE; al contrario, un conto con picco 10.000 € ma giacenza media 8.000 € andrebbe indicato per il calcolo dell’IVAFE, pur essendo sotto soglia RW (aspetto tecnico comunque superfluo: oggi il modello RW prevede l’indicazione anche per IVAFE, ma concettualmente il monitoraggio puro scatterebbe oltre 15.000).

Esoneri specifici: non devono compilare RW i contribuenti che affidano le proprie attività estere a intermediari finanziari italiani (ad es. tramite un contratto di amministrazione o gestione patrimoniale in Italia): in tal caso è la banca italiana a occuparsi del monitoraggio (poiché applica già una ritenuta o imposta sostitutiva sui redditi). Inoltre, i lavoratori frontalieri e simili possono beneficiare di esoneri su conti esteri di accredito stipendi entro certi limiti (nel caso dei frontalieri, conti per l’accredito di salari entro 15.000 € sono esonerati).

Doppia imposizione e credito d’imposta: la presenza di redditi esteri comporta spesso il problema di evitare la doppia tassazione. L’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni con i Paesi Bassi (ratificata con L. 20/10/1993 n. 474) che stabilisce le regole di ripartizione della potestà impositiva sui vari redditi (dividendi, interessi, royalties, redditi d’impresa, immobiliari, pensioni, ecc.) e impegna ciascun Paese a eliminare le doppie tassazioni. In pratica, un reddito prodotto nei Paesi Bassi da un residente in Italia può essere tassato in Olanda in base alla Convenzione, ma il contribuente avrà diritto in Italia a detrarre dalle proprie imposte un credito per le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa a quel reddito (art. 165 TUIR). È fondamentale però dichiarare in Italia quei redditi esteri per poter fruire del credito: in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate recupererà l’imposta italiana intera su quel reddito, e solo in sede di accertamento (o di contenzioso) il contribuente potrà eventualmente far valere il credito estero, documentando le tasse già versate nei Paesi Bassi. Ad esempio, se un dividendo da società olandese di 1.000 € è stato tassato alla fonte al 15% in Olanda (aliquota prevista dal trattato) e non dichiarato in Italia, l’Agenzia recupererà il 26% italiano (aliquota su dividendi esteri per partecipazioni non qualificate) su 1.000 €, ovvero 260 € di imposta, più sanzioni e interessi. Il contribuente potrà chiedere di detrarre i 150 € già trattenuti in Olanda, pagando la differenza (110 €) – ma dovrà documentare l’avvenuto prelievo estero. Se ciò non avviene in fase amministrativa, potrà farlo davanti al giudice tributario. In generale, quindi, la difesa del contribuente consisterà anche nel dimostrare le eventuali imposte estere già subìte, per ridurre la pretesa italiana ed evitare duplicazioni.

Sintesi normativa: la disciplina può essere così riassunta:

  • Tassazione dei residenti sui redditi ovunque prodotti: art. 3 TUIR (principio del worldwide income).
  • Obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti esteri (monitoraggio fiscale): art. 4 D.L. 167/1990. La norma attuale (come modificata dal 2013 in poi) impone a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti di indicare in dichiarazione (Quadro RW) il valore degli investimenti esteri patrimoniali/finanziari suscettibili di produrre redditi in Italia.
  • Sanzioni per mancato monitoraggio: art. 5 co.2 D.L. 167/1990 prevede sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (raddoppiata dal 6% al 30% se l’attività estera è detenuta in un Paese black list, ossia non cooperativo). Dettagli sulle sanzioni saranno dati più avanti.
  • Imposte patrimoniali su attività estere: l’Italia applica l’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere, attualmente 0,2% annuo sul valore dei conti e prodotti finanziari esteri, simile all’imposta di bollo) e l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili esteri, aliquota 0,76% annuo sul valore catastale o di acquisto dell’immobile estero). Queste imposte vanno liquidate nel Quadro RW. L’omessa dichiarazione e pagamento di IVIE/IVAFE è equiparata a infedele dichiarazione, con sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa.
  • Quadro RW e criptovalute: dal periodo d’imposta 2022 è stato esplicitamente previsto l’obbligo di monitoraggio anche per le cripto-attività (con codice specifico), a conferma di un orientamento già desumibile prima in via interpretativa. Chi detiene criptovaluta su un exchange estero o wallet fuori dall’Italia deve indicarne il valore a fine anno e massimo nell’anno, analogamente ad un conto finanziario. I redditi derivanti da criptovalute (plusvalenze) seguono regole particolari, ma anch’essi vanno dichiarati (Quadro RT di solito). NB: Questa specifica è rilevante perché molti contribuenti italiani hanno aperto conti su piattaforme estere (anche olandesi) di trading crypto senza dichiararli, ricevendo ora contestazioni.

Conosciuti gli obblighi generali, passiamo ad esaminare più da vicino i redditi di fonte olandese tipici e il loro trattamento fiscale, per poi vedere come l’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza di eventuali omissioni tramite il CRS e altre attività di controllo.

Tipologie di redditi e attività finanziarie nei Paesi Bassi

I Paesi Bassi ospitano numerose attività economiche e finanziarie in cui un contribuente italiano potrebbe essere coinvolto: conti correnti bancari, investimenti in borsa o in società olandesi, immobili in città come Amsterdam, redditi di lavoro o pensioni pagate da enti olandesi, ecc. Dal punto di vista fiscale italiano, non vi sono “redditi speciali o diversi” solo perché prodotti nei Paesi Bassi: ogni reddito estero va inquadrato nelle categorie previste dal TUIR (redditi di capitale, redditi fondiari, redditi di lavoro, d’impresa, etc.) e dichiarato nei relativi quadri della dichiarazione dei redditi (oltre alla segnalazione patrimoniale in RW, se si detiene l’attività). Vediamo i casi più frequenti:

  • Conti correnti e depositi bancari in Olanda: se il conto genera interessi attivi, questi sono redditi di capitale per il fisco italiano. In Italia gli interessi bancari esteri vanno dichiarati nel Quadro RL o RT (a seconda se soggetti ad imposta sostitutiva) oppure possono essere assoggettati a imposta sostitutiva del 26% nel Quadro RM. Di norma gli interessi esteri sono tassati al 26% come quelli italiani; se il conto è presso una banca olandese, è probabile che la banca non applichi alcuna ritenuta per i non residenti, in base alla normativa locale e al CRS (visto che al posto della ritenuta c’è lo scambio di informazioni). Dunque l’interesse lordo va tassato interamente in Italia al 26%. Nel caso in cui invece una ritenuta olandese fosse stata applicata (ad esempio su interessi da obbligazioni o altri prodotti finanziari), si potrà chiedere il credito d’imposta in Italia. Attenzione: come accennato, anche un conto che non produce interessi va dichiarato in RW per monitoraggio (salvo esenzione ≤15.000 €), e su di esso è dovuta l’IVAFE (0,2% annuo del saldo). L’omessa indicazione di un conto bancario olandese espone quindi a due serie di violazioni: sanzione sul monitoraggio (3-15% del saldo non dichiarato) e sanzione su eventuali interessi non dichiarati (90-180% dell’imposta evasa su tali interessi, aumentata a 120-240% trattandosi di redditi esteri). È chiaro che l’importo della sanzione RW può essere anche molto elevato se il saldo è ingente, indipendentemente dagli interessi.
  • Dividendi da società olandesi: se un residente italiano possiede azioni di società dei Paesi Bassi (ad esempio titoli di aziende quotate ad Amsterdam, o partecipazioni in una B.V. olandese), i dividendi distribuiti sono tassabili in Italia come redditi di capitale. La Convenzione Italia–Paesi Bassi prevede che il dividendo possa essere tassato alla fonte in Olanda entro il limite del 15% (o aliquote ridotte per partecipazioni qualificate). In Italia il dividendo estero non “qualificato” è tassato al 26% (imposta sostitutiva) sul netto frontiera (ossia sull’importo al netto della ritenuta estera), oppure, se percepito tramite un intermediario italiano, subisce direttamente il 26% sul netto. Per partecipazioni qualificate, invece, il dividendo concorre parzialmente al reddito IRPEF (59,14% imponibile nel 2025) e l’imposta estera va a credito. L’omessa dichiarazione di dividendi esteri comporta, oltre al recupero della tassazione italiana, la sanzione del 90-180% (aumentata di 1/3) sull’imposta evasa. E, se i dividendi derivavano da partecipazioni societarie estere, il contribuente avrebbe dovuto anche indicare la partecipazione stessa in Quadro RW, con relative sanzioni se omesso.
  • Interessi, cedole obbligazionarie e altri redditi di capitale esteri: analogamente ai casi sopra, includiamo qui interessi su obbligazioni olandesi, proventi da fondi comuni esteri domiciliati nei Paesi Bassi, polizze assicurative estere (ramo investimenti) stipulate in Olanda, ecc. La tassazione italiana di regola è quella dei redditi di capitale (aliquota 26% sulla gran parte di essi, oppure regime di imponibilità IRPEF per alcuni proventi da “polizze cassettone” anteriori, ecc.). L’importante è che il contribuente dichiari questi redditi: se non lo fa, oltre alle sanzioni, c’è il rischio di far scattare presunzioni fiscali a suo sfavore (come vedremo più avanti, la legge prevede presunzioni di redditività sulle attività estere non dichiarate). Ad esempio, se Tizio non dichiara le cedole di un bond olandese su un conto estero, il Fisco potrebbe presumere che anche il capitale sia stato occultato e finanziato con redditi neri.
  • Redditi di lavoro dipendente o pensione dalla Olanda: se un residente in Italia percepisce uno stipendio da datore estero o una pensione da un ente previdenziale olandese, occorre valutare la Convenzione: generalmente le pensioni pubbliche sono tassate solo nello Stato erogante, quelle private possono essere tassate in entrambi con prevalenza allo Stato di residenza (Italia) e credito per le imposte estere. Il reddito di lavoro dipendente normalmente è tassato dove si svolge l’attività (Paesi Bassi) se ivi svolta, ma se la persona resta residente in Italia deve dichiararlo anche qui, con credito per l’eventuale imposta olandese trattenuta (in Olanda solitamente c’è una ritenuta alla fonte su salari, essendo lavoratore locale). In caso di omessa dichiarazione, l’Italia può richiedere le imposte dovute (aliquote IRPEF ordinarie sul reddito, che potrebbe essere parzialmente già tassato in Olanda) e applicare sanzioni per infedele dichiarazione. Spesso questioni simili emergono quando soggetti iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) rientrano in Italia con pensioni estere non dichiarate: se l’iscrizione AIRE non era regolare o se di fatto erano considerati residenti, l’Agenzia Entrate recupera a ritroso le imposte su tali pensioni. Occorre dunque essere cauti nel valutare la residenza fiscale.
  • Redditi d’impresa o di lavoro autonomo in Olanda: se un contribuente italiano ha una stabile organizzazione nei Paesi Bassi, o partecipa a un business lì (es. socio di partnership locale), i redditi potrebbero essere tassabili prioritariamente in Olanda in base alla Convenzione, ma vanno comunque riportati in Italia (con credito d’imposta). Un caso particolare è l’esterovestizione di società: alcuni imprenditori costituiscono società nei Paesi Bassi (attratti da un regime fiscale corporativo vantaggioso su royalties o dalla certezza del ruling fiscale), ma di fatto la società è gestita dall’Italia. In tali casi, l’Agenzia può contestare che la società olandese è residente fittiziamente all’estero e assoggettarla a tassazione in Italia. Dal punto di vista del singolo socio, se questi è residente in Italia e riceve utili dalla società estera, valgono le regole sui dividendi di cui sopra.
  • Immobili situati nei Paesi Bassi: un residente italiano proprietario di un immobile in Olanda deve dichiararlo nel Quadro RW (valore di acquisto o catastale estero) e assoggettarlo ad IVIE (0,76% del valore, con credito per eventuali imposte patrimoniali estere analoghe, se esistenti). Se l’immobile produce un reddito (affitto a terzi), la Convenzione prevede che il reddito immobiliare sia tassato nel Paese dove l’immobile è situato (quindi Olanda) ma ciò non esonera dal dichiararlo in Italia: l’Italia in tal caso per convenzione di solito evita la doppia imposizione esentando quel reddito oppure tassandolo e dando credito. Nella Convenzione Italia-Paesi Bassi, i redditi immobiliari sono tassabili in entrambi gli Stati: l’Italia computa il reddito fondiario estero (calcolato secondo la legge olandese, tipicamente il canone diminuito delle spese) nell’IRPEF italiana, ma concede credito d’imposta per la tassazione pagata nei Paesi Bassi. L’omessa dichiarazione di affitti esteri comporta recupero IRPEF e sanzioni. In assenza di reddito (casa tenuta a disposizione), l’Italia non tassa nulla (non c’è più l’imposta su seconde case estere dopo abrogazione IVIE forfetaria), ma il possesso va comunque indicato in RW e l’IVIE pagata.

Come si vede, tutte le tipologie di redditi prodotti nei Paesi Bassi da residenti italiani vanno dichiarate. La non dichiarazione genera imposta evasa (se c’era un reddito) e/o violazione di monitoraggio (se c’era un patrimonio). Va evidenziato che i Paesi Bassi, in qualità di Paese UE e aderente al CRS, non sono considerati un paradiso fiscale: sono anzi un Paese “collaborativo”. Questo ha due importanti conseguenze difensive:

  1. Nessuna sanzione aggravata per Paese black list: le sanzioni per omessa dichiarazione di attività estere in Olanda rientrano nel regime ordinario 3-15%, e non nel regime raddoppiato 6-30% previsto per i Paesi a fiscalità privilegiata che non scambiano informazioni. Dal 2017 anche ex-paradisi come Svizzera e San Marino sono divenuti collaborativi e rientrano nel 3-15%. Per contro, chi avesse fondi occultati in giurisdizioni non cooperative (alcuni paradisi rimasti fuori dal CRS) si vedrebbe applicare sanzioni più pesanti e termini di accertamento raddoppiati (vedi oltre).
  2. Nessuna presunzione legale irrefragabile sui capitali in Olanda: la legge italiana (art. 12 D.L. 78/2009) contiene una presunzione per cui gli investimenti non dichiarati in Paesi black list si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia. Questa presunzione inversione dell’onere della prova – molto insidiosa per il contribuente – non opera per i Paesi White List come i Paesi Bassi. Ciò significa che, sebbene il Fisco possa sempre sospettare che denaro portato all’estero provenga da evasione, non gode di una presunzione legale automatica come nel caso di paesi non cooperativi. Sarà comunque libero di accertare redditi evasi se trova elementi, ma dovrà motivarli e, in sede contenziosa, l’onere della prova a carico del contribuente è meno gravoso rispetto ai casi black list (dove la prova contraria richiesta è espressamente prevista dalla legge).

In sintesi, detenere conti o redditi nei Paesi Bassi non è di per sé illecito (non stiamo parlando di riciclaggio o frode, ma di normali attività finanziarie lecite), tuttavia non dichiararli al fisco italiano è una violazione grave. La normativa c’è ed è chiara; come vedremo, con l’enorme mole di informazioni ormai a disposizione dell’Agenzia delle Entrate tramite il CRS, le possibilità di farla franca sono diminuite drasticamente. Nel prossimo paragrafo analizziamo proprio come funziona il Common Reporting Standard e in che modo gli accertamenti fiscali su redditi esteri vengono avviati.

Common Reporting Standard (CRS) e scambio di informazioni finanziarie internazionali

L’era del segreto bancario è tramontata. Il Common Reporting Standard (CRS) è uno standard globale sviluppato dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra amministrazioni fiscali di oltre 100 Paesi. Dal 2017, le istituzioni finanziarie (banche, intermediari, assicurazioni) dei Paesi aderenti raccolgono ogni anno dati sui conti detenuti da soggetti non residenti e li trasmettono all’autorità fiscale nazionale, la quale a sua volta li inoltra all’autorità fiscale del Paese di residenza del titolare.

Come funziona in pratica? Ad esempio, una banca olandese deve identificare tra i propri clienti quelli che risultano fiscalmente residenti all’estero (per farlo si basa sulle informazioni fornite dal cliente all’apertura del conto, su indizi di collegamento con altri Stati, ecc.). Per ciascuno di questi conti “esteri”, la banca invia all’Amministrazione fiscale olandese una serie di dati standardizzati: nome, indirizzo, codice fiscale estero del titolare, numero del conto, saldo di fine anno, saldo massimo, interessi attivi maturati, dividendi accreditati, proventi da vendite di titoli, ecc. L’Amministrazione olandese entro una certa data (in UE tipicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo) trasmette tali dati all’Italia (se il titolare è italiano residente). Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate italiana raccoglie dalle banche italiane i dati dei conti di non residenti e li spedisce ai rispettivi Paesi. Tutto ciò avviene automaticamente ogni anno.

I Paesi Bassi, in quanto Stato membro dell’UE, partecipano a questo scambio nell’ambito della direttiva DAC2 (Direttiva 2014/107/UE) che ha recepito il CRS. Il risultato è che l’Agenzia delle Entrate conosce già, prima ancora di avviare un controllo, l’esistenza di eventuali conti correnti o investimenti finanziari di un contribuente italiano in Olanda, con relativi valori e redditi. Ad esempio, se il Sig. Rossi (residente a Firenze) ha un conto presso ING Bank nei Paesi Bassi con 100.000 € e ha percepito 500 € di interessi nel 2024, l’Agenzia italiana molto probabilmente entro fine 2025 avrà ricevuto dall’Olanda l’informazione: “Rossi CF XXXXX detiene conto n. YYYYY presso ING Bank NL, saldo €100.000 al 31/12/2024, interessi pagati €500 nel 2024”. Questi dati confluiscono in una piattaforma centralizzata presso l’Anagrafe Tributaria italiana, dove vengono incrociati con le dichiarazioni dei redditi presentate (in particolare con il Quadro RW e i quadri dei redditi esteri dichiarati).

FATCA e altri accordi: va menzionato che il CRS è il sistema OCSE globale, mentre con gli USA esiste un accordo analogo ma separato detto FATCA. Tuttavia, i Paesi Bassi partecipano ad entrambi (CRS per scambi con Paesi OCSE, FATCA per segnalare conti di cittadini statunitensi). Dal punto di vista italiano, CRS copre i conti ovunque tranne USA, mentre con gli USA c’è FATCA. Nel nostro contesto (conti in Olanda di italiani) rileva il CRS.

Stati non aderenti: quasi tutti i principali centri finanziari del mondo aderiscono al CRS. Restano fuori pochissimi Stati (alcuni black list come la Corea del Nord, poche giurisdizioni minori). In UE praticamente tutti partecipano. Quindi pensare di nascondere soldi all’estero fuori dalla vista del fisco italiano è oggi irrealistico, a meno di rifugiarsi in Stati canaglia fuori da ogni accordo – ipotesi estrema e foriera di altri rischi. Persino paesi un tempo opachi come Svizzera, San Marino, Lussemburgo e principati vari adesso condividono dati con l’Italia. Ad esempio, la Svizzera scambia dati con l’Italia dal 2017 ed è passata in white list; San Marino ha aderito al CRS, quindi un conto sammarinese di un italiano viene segnalato e le sanzioni sono ordinarie; i paradisi fiscali classici come Isole Cayman, Bermuda, etc., hanno sottoscritto il CRS (anche se l’efficacia pratica iniziale degli scambi può variare). Ciò significa che oggi la vera discriminante non è tanto “in quale Paese si trova il conto” (poiché la maggior parte collaborano), ma se lo hai dichiarato o no.

Volume di dati e controlli: l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto negli ultimi anni informazioni su decine di migliaia di conti esteri di residenti italiani. Comprensibilmente, non può avviare un accertamento formale per ciascun caso immediatamente. Spesso adotta un approccio graduale: per molte posizioni invia prima una lettera di compliance, ossia una comunicazione bonaria che segnala l’anomalia e invita il contribuente a mettersi in regola spontaneamente. Ad esempio: “Gentile contribuente, dai dati pervenuti risulta che Lei detiene un conto presso la Banca XYZ nei Paesi Bassi non risultante dalla Sua dichiarazione dei redditi. La invitiamo a verificare la Sua posizione fiscale e, se necessario, a presentare dichiarazione integrativa e versare le imposte dovute.” Negli ultimi anni migliaia di persone hanno ricevuto tali lettere per conti in Svizzera, Monte Carlo, San Marino, ma anche per conti in paesi UE e conti di trading online esteri. Queste lettere non sono un atto impositivo e non vanno in automatico dal giudice: sono un alert che dà al contribuente la chance di ravvedersi con sanzioni ridotte. Se il contribuente provvede (fa un ravvedimento operoso, presenta un’integrativa, paga le imposte e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso), generalmente il fisco non procede oltre. Se invece ignora la lettera o non regolarizza, scatta il controllo vero e proprio e si passa agli avvisi di accertamento.

Da rilevare: in alcuni casi particolarmente gravi l’Agenzia potrebbe procedere direttamente all’accertamento senza lettera, ad esempio se i dati indicano somme molto elevate o se il termine di decadenza per l’accertamento è imminente. Inoltre, se il contribuente non ha presentato affatto la dichiarazione dei redditi (dichiarazione omessa), l’ufficio può emettere direttamente un avviso “a tavolino” senza passare dalla compliance, ricostruendo i redditi esteri in base ai dati disponibili.

Oltre il CRS – Indagini mirate: lo scambio automatico CRS copre le informazioni di base su conti e redditi finanziari. L’Agenzia delle Entrate, in presenza di situazioni anomale, può attivare anche richieste mirate (exchange of information on request) sfruttando sia le Convenzioni internazionali (art. 26 modelli OCSE) sia specifici accordi di scambio informazioni (TIEA). Ad esempio, se servono dettagli su movimenti di un conto olandese (oltre a saldo e interessi già noti), l’Italia può inoltrare una richiesta alle autorità fiscali olandesi che, nei limiti della loro legge, forniranno i dati richiesti. Nel contesto UE, esiste una fitta cooperazione: Eurofisc per scambio dati IVA, task force JITSIC in ambito OCSE per evasione internazionale, e persino lo scambio reciproco di intere anagrafi bancarie tra paesi vicini. Ad esempio, Italia e San Marino hanno concordato di scambiarsi le liste dei rispettivi residenti con conti nell’altro paese, generando ondate di controlli. Con la Svizzera, pure, esistono canali di cooperazione (oltre al CRS) per ottenere informazioni specifiche tramite rogatorie e assistenza amministrativa. Nel caso dei Paesi Bassi, essendo UE, la cooperazione è fluida: l’Italia può ottenere dati aggiuntivi con relativa facilità via Agenzia Entrate o anche tramite la Guardia di Finanza in collaborazione con le autorità olandesi (ad esempio in indagini penali o misure antimafia, se del caso).

Riassumendo, il fisco italiano ha oggi strumenti potentissimi per scoprire redditi e patrimoni esteri non dichiarati: il CRS fornisce la “mappa del tesoro”, ossia indica dove sono i conti e quanti soldi contengono; se poi servono dettagli, gli accordi di cooperazione permettono di scavare più a fondo. Questo scenario sposta il ruolo del contribuente dalla possibilità di nascondere (ormai molto difficile) alla capacità di difendersi quando l’Agenzia bussa alla porta con dati alla mano. La difesa può consistere nel sanare per tempo (se si riceve una lettera) oppure nel controbattere l’accertamento dimostrando eventuali errori, illegittimità o fornendo prove a proprio discarico.

Prima di analizzare le strategie difensive, passiamo in rassegna le sanzioni che il nostro ordinamento prevede in materia di conti e redditi esteri non dichiarati, perché la quantificazione delle sanzioni influisce sulle decisioni (ad esempio se aderire o fare causa) e sulle argomentazioni difensive.

Sanzioni in caso di omessa dichiarazione di conti o redditi esteri

Le violazioni connesse a attività estere non dichiarate comportano sanzioni amministrative tributarie piuttosto severe. Si tratta di sanzioni pecuniarie (multe) che, in caso di accertamento, vengono irrogate direttamente nell’avviso. Vediamole nel dettaglio per tipologia:

  • Omessa compilazione del Quadro RW (monitoraggio fiscale): sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (cioè del valore degli investimenti o attività finanziarie estere non monitorati) per ogni annualità violata. Se l’attività era detenuta in un Paese a fiscalità privilegiata (non cooperativo), la sanzione base raddoppia e va dal 6% al 30%. Nel caso dei Paesi Bassi (white list) si applica dunque il range 3-15%. Questa è la sanzione “fissa” proporzionale al valore, indipendente dal fatto che l’attività generi reddito o meno. Esempio: se un contribuente non dichiara in RW un conto di 100.000 € in Olanda per 3 anni, la sanzione teorica massima sarebbe 15% * 100.000 * 3 = 45.000 € (oltre interessi). Tuttavia, come vedremo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di violazioni reiterate negli anni si applica il cumulo giuridico per continuazione e non una sommatoria piena delle sanzioni: in pratica si applica una sanzione unica base (ad es. 3% per un anno) aumentata da 1/2 fino al triplo tenendo conto della durata della violazione. Così, nell’esempio: invece di 45.000 €, si potrebbe applicare ad es. il 3% di 100.000 = 3.000 €, aumentato magari al doppio o al triplo per via dei 3 anni (diciamo 3.000 × 2 = 6.000 € se il minimo è ritenuto troppo lieve, o ×3 = 9.000 €). Questo orientamento, a favore del contribuente, è stato confermato dalla Cassazione (Sez. V, sent. n. 22490/2018). Dunque l’Ufficio in genere calcola la sanzione RW pluriennale come continuazione (anche perché la circolare 12/E/2002 dell’Agenzia lo prevedeva già). Resta inteso che se oltre al monitoraggio vi sono redditi non dichiarati, vi saranno anche le sanzioni relative a questi (vedi punto seguente).
  • Omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri (quadro Redditi): qui le norme sono quelle generali sulle dichiarazioni dei redditi:
    • Se il contribuente ha presentato la dichiarazione annuale ma ha omesso di indicare alcuni redditi di fonte estera (es. non ha dichiarato gli interessi o i dividendi esteri), si configura una dichiarazione infedele. La sanzione base è dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta su quei redditi (art. 1, c.2 D.Lgs. 471/1997). Inoltre, poiché si tratta di redditi esteri, la sanzione è aumentata di 1/3 ai sensi dell’art. 1, comma 8 D.Lgs. 471/1997. In pratica l’intervallo diventa 120% – 240% dell’imposta evasa. Esempio: Tizio non dichiara €1.000 di interessi da conto olandese; l’imposta evasa è €260 (26%). La sanzione base sarebbe min 234 € (90% di 260) max 468 € (180% di 260), che con l’aumento di un terzo diventano min ~312 € max ~624 €. Spesso l’Ufficio applica il minimum edittale aumentato: in questo esempio ~312 €. Se però Tizio aderisce o definisce, la sanzione può ridursi (vedi oltre strumenti deflativi).
    • Se il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione dei redditi (omessa dichiarazione) e tuttavia aveva redditi imponibili (anche esteri), si applica la sanzione dell’art. 5 D.Lgs. 471/1997: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con minimo €250. Anche qui è prevista l’aggravante di 1/3 per redditi esteri non dichiarati, quindi teoricamente il massimo potrebbe arrivare al 320%. In pratica, per omessa dichiarazione la sanzione non può essere inferiore al 120% (che già ingloba l’aggravante in parte). Ad esempio, Caio avrebbe dovuto dichiarare €10.000 di redditi esteri (mettiamo imponibili in Italia al 26%, quindi imposta dovuta €2.600) ma non ha presentato la dichiarazione: la sanzione base è 120%-240% di 2.600, cioè min 3.120 € e max 6.240 €, aumentabile di un terzo. Nota: se la dichiarazione omessa riguarda redditi significativi, oltre alla sanzione amministrativa c’è un possibile profilo penale (omessa dichiarazione è reato se l’imposta evasa supera €50.000, art. 5 D.Lgs. 74/2000).
    • Caso particolare – Quadro RW omesso + redditi omessi: spesso chi non compila il RW non dichiara neanche i redditi connessi (interessi, ecc.). Ci si chiede se si rischiano due sanzioni separate (una per RW e una per infedele). La risposta è , in linea generale: sono violazioni diverse (una formale di monitoraggio, l’altra sostanziale di evasione) e la Cassazione ha ritenuto legittimo applicare entrambe. Non c’è bis in idem perché colpiscono fatti diversi. Tuttavia va evitato il cumulo materiale integrale se c’è unitarietà: ad esempio, se per 5 anni non dichiaro un conto e i relativi interessi, avrò 5 sanzioni RW (cumulabili giuridicamente come detto) e 5 sanzioni per infedele (anch’esse cumulabili giuridicamente se basate su un comportamento continuato). Inoltre, può essere invocata la proporzionalità per evitare risultati eccessivi (in casi estremi la CEDU ha condannato doppie punizioni troppo afflittive per lo stesso fatto sostanziale – principio ne bis in idem sostanziale). In pratica l’Agenzia tende a irrogare tutte le sanzioni previste, e starà al contribuente contrattare eventualmente una riduzione in adesione o chiedere clemenza al giudice in casi particolari (ad es. errore scusabile, vedi oltre).
  • Sanzioni sull’IVIE/IVAFE non dichiarate: l’omesso versamento dell’IVAFE o IVIE per attività estere non dichiarate viene trattato come infedele dichiarazione. Dunque se uno non dichiara il conto in RW e non paga l’IVAFE (0,2% del valore), la sanzione è 90-180% dell’imposta evasa (cioè dello 0,2% non pagato), aumentata di 1/3 essendo imposta su attività estera. In valore assoluto spesso queste sanzioni sono contenute (lo 0,2% di 100k = 200 € di imposta, sanzione base 180-360 €, aumentata a 240-480 €), ma non trascurabili. Anche qui c’è concorso col 3-15% per il monitoraggio.

Riduzioni e definizioni: le sanzioni sopra indicate sono quelle piene. In fase amministrativa e contenziosa, esistono modi per ridurle:

  • Ravvedimento operoso: se il contribuente spontaneamente (prima di ricevere controlli) regolarizza, le sanzioni sono ridotte in misura crescente al ritardo. Ad esempio, ravvedersi entro 2 anni comporta sanzione a 1/7 del minimo, oltre 2 anni 1/6 del minimo (D.Lgs. 472/97 art.13). Per violazioni RW, ravvedersi dopo molti anni è oneroso perché comunque il 3% di ogni anno va pagato. NB: la Legge di Bilancio 2023 ha offerto un “ravvedimento speciale” per le violazioni dichiarative fino al 2021 con sanzioni 1/18, ma ne ha escluso le violazioni RW. Quindi chi aveva dimenticato il RW non ha potuto sanarlo con 1/18 ma solo col ravvedimento ordinario.
  • Accertamento con adesione: se l’avviso è già uscito, il contribuente può chiedere di definirlo con adesione (vedremo il procedimento infra). In caso di adesione, c’è la riduzione delle sanzioni del 1/3 (si paga il 66% della sanzione irrogata). Inoltre spesso in adesione l’ufficio tende a ricalibrare le sanzioni verso il minimo. Anche l’acquiescenza (accettare e pagare entro 60 giorni senza ricorrere) dà diritto alla riduzione a 1/3 delle sanzioni.
  • Giudice tributario: il giudice può annullare o ridurre le sanzioni se accoglie le tesi del contribuente. Può ad esempio dichiarare non dovuta la sanzione RW per obiettiva incertezza normativa (c’è un caso CTR Lombardia 2019 in tal senso su criptovalute). Può anche disapplicare la sanzione se ricorrono le cause di non punibilità previste dall’art. 6 D.Lgs. 472/97 (ad es. errore inevitabile, forza maggiore, obiettiva incertezza). Oppure può riconoscere il cumulo giuridico se l’ufficio non l’ha applicato correttamente.

Sanzioni penali: accanto alle sanzioni amministrative, nei casi più gravi possono profilarsi reati tributari:

  • Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs 74/2000): se l’imposta evasa > €50.000. Ad esempio, se i redditi esteri non dichiarati avrebbero comportato oltre 50k € di IRPEF, scatta il penale. Pena da 2 a 5 anni di reclusione.
  • Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs 74/2000): se imposta evasa > €100.000 e gli elementi attivi non dichiarati superano il 10% del reddito o 2 milioni. Potrebbe accadere con grandi redditi finanziari esteri occultati. Pena da 2 a 4.5 anni.
  • Riciclaggio/autoriciclaggio: detenere capitali all’estero frutto di evasione può integrare il reato di autoriciclaggio (art.648-ter1 c.p.) se si compiono operazioni volte a ostacolare la provenienza. Tuttavia la Cassazione (sent. n. 32255/2018) ha escluso l’autoriciclaggio per il mero trasferimento all’estero di somme evase finalizzato solo a conservarle. Insomma, mantenere i soldi in Olanda senza movimentarli ulteriormente può non costituire autoriciclaggio, mentre se li si impiega in attività finanziarie complesse per schermarli, sì.
  • Altri reati: in casi di documenti falsi o frodi potrebbero configurarsi truffa ai danni dello Stato, ecc., ma per redditi esteri il tipico è omessa/infedele.

Va detto che la voluntary disclosure (collaborazione volontaria) del 2015-2017 estinse i reati per chi aderì. Oggi chi viene scoperto tardivamente non può più avvalersene, ma può comunque attenuare il penale pagando quanto dovuto: il pagamento integrale dei debiti tributari prima del dibattimento è oggi causa di non punibilità per alcuni reati (es. dichiarazione infedele), o quantomeno circostanza attenuante rilevante per le procure.

Di fronte a questo quadro sanzionatorio, come può un contribuente difendersi o gestire al meglio la situazione? Nelle sezioni seguenti esamineremo le possibili mosse del contribuente, dapprima in fase amministrativa (prima e immediatamente dopo la notifica dell’avviso, cercando magari una soluzione con l’ufficio) e poi, se necessario, in fase giudiziale (ricorso alle Corti tributarie).

Difesa in sede amministrativa: prevenire e gestire l’accertamento con l’Agenzia Entrate

La difesa “amministrativa” comprende tutte le azioni che il contribuente può intraprendere prima di arrivare davanti a un giudice, cioè nel dialogo con l’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è evitare, se possibile, il contenzioso oppure mettere in luce elementi favorevoli prima che la questione si irrigidisca. Ecco le situazioni tipiche e gli strumenti relativi:

1. Risposta alle lettere di compliance: Se il contribuente riceve la famosa lettera bonaria dall’Agenzia (vedi sopra) che segnala conti o redditi esteri non dichiarati, è fortemente consigliabile non ignorarla. Questo è il momento migliore per regolarizzare con costi sanzionatori contenuti. Entro i termini indicati (di solito 30 giorni, prorogabili su richiesta motivata), si può:

  • Presentare una dichiarazione integrativa per gli anni segnalati, includendo i redditi esteri non dichiarati e/o compilando i quadri RW omessi.
  • Effettuare il ravvedimento operoso internazionale, cioè versare le imposte dovute più sanzioni ridotte e interessi. Ad esempio, se la lettera riguarda l’anno 2021, si farà un ravvedimento calcolando 1/8 del minimo della sanzione sull’imposta evasa (poiché sono trascorsi quasi 3 anni dalla violazione) e 1/8 del minimo della sanzione RW.
  • Scrivere una memoria giustificativa all’Agenzia qualora si ritenga che non vi sia stata violazione. Ad esempio: “È vero che ho un conto in Olanda, ma era cointestato con un parente residente lì ed è sotto la soglia dei 15.000 €, e non ha prodotto redditi, dunque l’omessa indicazione è dovuta a ritenere (seppur erroneamente) applicabile l’esonero; provvedo comunque a regolarizzare per scrupolo…”. Una risposta motivata può indurre l’Ufficio a chiudere la pratica con un nulla di fatto o una semplice regolarizzazione spontanea.
  • Se la situazione è complessa, il contribuente (magari tramite il proprio avvocato tributarista) può chiedere un incontro con l’ufficio per discutere la posizione in via amministrativa, anche se formalmente non è previsto un contraddittorio obbligatorio in questa fase. Mostrare collaborazione e buona fede talvolta evita la successiva emissione dell’avviso.

Ricordiamo che la lettera di compliance di per sé non comporta sanzioni immediate: esse verranno applicate solo se emerge un debito in integrativa o se si passa a accertamento. Dunque c’è margine per negoziare. Ad esempio, se vi è incertezza sull’interpretazione di una norma (es. se quel conto andava davvero dichiarato), si può sostenere l’incertezza per chiedere il non applicarsi di sanzioni (rifacendosi all’art. 6 comma 2 del D.Lgs.472/97). Come riferito, c’è un caso in cui la CTR Lombardia ha annullato sanzioni RW perché il contribuente aveva ricevuto indicazioni contraddittorie sulla necessità di dichiarare un certo asset – indice che l’“obiettiva incertezza” può essere accolta in casi peculiari.

2. Istanza di autotutela: Se l’Agenzia delle Entrate ha già emesso un atto (es. un avviso di accertamento) e il contribuente rileva errori palesi o ragioni di illegittimità evidenti, può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendone l’annullamento o la rettifica. L’autotutela è uno strumento discrezionale dell’amministrazione: significa chiedere all’Agenzia di riconoscere il proprio errore e correggerlo spontaneamente. Non sospende i termini di ricorso né quelli di pagamento, quindi va usata con cautela. È efficace soprattutto in casi lampanti (ad es. hanno contestato redditi esteri già dichiarati per errore di matching, oppure hanno calcolato male un’imposta). Se l’errore è macroscopico, l’ufficio potrebbe annullare in autotutela l’atto (succede raramente, ma succede). In materia di conti esteri, l’autotutela potrebbe essere utile se, ad esempio, l’Agenzia ha conteggiato come reddito una somma trasferita dallo stesso contribuente da un conto all’altro: in alcune verifiche, infatti, si sono visti contestare bonifici in entrata dall’estero come se fossero ricavi non dichiarati, mentre erano solo movimenti patrimoniali. In giurisprudenza è chiaro che i bonifici da un proprio conto estero a quello italiano non sono redditi, semmai capitale trasferito. Presentare in autotutela le prove di ciò (estratti conto esteri e italiani evidenziando l’identità del titolare) potrebbe convincere l’ufficio a desistere senza bisogno di ricorrere.

3. Accertamento con adesione: Una volta notificato un avviso di accertamento, prima di fare ricorso il contribuente ha la possibilità di tentare la via dell’adesione (D.Lgs. 218/1997). Consiste in questo: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio, chiedendo di discutere i contenuti dell’atto. L’istanza sospende per 90 giorni i termini per fare ricorso. Seguirà un invito al contraddittorio presso l’Agenzia: qui contribuente (e suo consulente/avvocato) si siedono con i funzionari per trovare un accordo sull’imponibile e sulle sanzioni. Nel contesto di redditi esteri, l’adesione può essere preziosa per:

  • Ridurre l’imponibile accertato: ad esempio, si può portare documentazione che dimostra che parte dei capitali esteri erano derivanti da redditi già tassati negli anni passati, ottenendo lo sgravio di quella parte (vedi oltre onere della prova).
  • Negoziare le sanzioni: l’ufficio, una volta convinto dell’effettiva collaborazione, potrebbe applicare i minimi edittali, riconoscere il cumulo giuridico se non l’aveva fatto, ed eventualmente eliminare alcune sanzioni per tenuità o buona fede.
  • Ottenere la definizione agevolata delle sanzioni: per legge, se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte a 1/3 di quelle applicabili. Ad esempio, una sanzione RW del 15% può diventare 5%; una sanzione del 120% su imposta evasa può ridursi a 40%, ecc. Questa riduzione è ulteriore rispetto a eventuali diminuizioni già concesse dall’ufficio in adesione.
  • Rateizzare il dovuto: l’accertamento con adesione consente di pagare quanto concordato in rate trimestrali fino a un massimo di 8 rate (o 16 se importo > €50.000). La prima rata va versata entro 20 giorni dalla firma dell’accordo. In caso di mancato pagamento si decade dai benefici e si riprende l’iter normale.

L’adesione è un momento in cui il contribuente può far valere con efficacia tutte le proprie ragioni. È essenziale prepararsi bene: presentare magari una memoria difensiva scritta all’ufficio alcuni giorni prima dell’incontro, con l’elenco puntuale delle contestazioni (fattuali o giuridiche) all’atto. Durante l’adesione, l’ufficio spesso rivede la pratica insieme ai superiori, quindi se emergono chiaramente errori o valutazioni eccessive, ha la chance di correggerle senza “perdere la faccia” in giudizio, cosa che li rende più disponibili. Ad esempio, se l’accertamento presumeva erroneamente rendimenti su un conto a tasso zero, mostrando gli estratti certificanti zero interessi si potrebbe ottenere l’abbattimento di quella parte e relativa sanzione.

4. Acquiescenza: se l’avviso è fondato e il contribuente non intende litigarlo, può optare per l’acquiescenza: pagamento di tutto quanto richiesto entro 60 giorni dalla notifica. In tal caso spetta per legge la riduzione delle sanzioni ad 1/3 (come in adesione). L’acquiescenza non richiede istanze: basta pagare (o iniziare a pagare ratealmente) entro il termine per il ricorso. È meno interattiva dell’adesione (non c’è contraddittorio), ma in situazioni di conteggi semplici può convenire per risparmiare tempo e il terzo delle sanzioni. Non è applicabile se sono state commesse violazioni penali (in tal caso l’ufficio di solito non consente definizioni agevolate sull’illecito tributario, perché il fascicolo va segnalato in Procura).

5. Mediazione tributaria: per gli atti di valore contenuto, prima di poter adire il giudice è obbligatoria la presentazione di un’istanza di mediazione/reclamo all’Agenzia (art.17-bis D.Lgs. 546/92). Attualmente la soglia è di 50.000 € di valore della controversia (imposta + interessi senza sanzioni) per atti relativi a periodi d’imposta fino al 2022, innalzata a 100.000 € per atti dal 2023 in poi, secondo le modifiche legislative recenti. Se l’accertamento rientra in questa fascia, il contribuente (entro 60 gg dalla notifica) deve inviare un’istanza di reclamo all’Ufficio, eventualmente con una proposta di mediazione (es: pago il 30% in meno). L’Agenzia può accogliere parzialmente o respingere; se dopo 90 giorni non c’è accordo, l’istanza vale come ricorso introduttivo. Nel contesto di redditi esteri, la mediazione è un’occasione per ridiscutere in sede amministrativa anche dopo l’avviso, specialmente per somme medie. L’ufficio, per evitare un contenzioso su questioni magari borderline, talvolta in sede di mediazione può offrire uno sconto sulle sanzioni o sull’imponibile.

6. Sospensione della riscossione: quando viene notificato un avviso di accertamento, trascorsi 60 giorni può diventare esecutivo. Ciò significa che l’importo accertato (imposte + interessi + sanzioni ridotte a 1/3 in pendenza di ricorso) viene iscritto a ruolo e l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) può iniziare le procedure di recupero coattivo (fermo auto, ipoteca, pignoramenti, ecc.). Se si avvia un dialogo con l’ufficio (adesione, mediazione) o un ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione in via amministrativa all’ente impositore, motivando che farà ricorso e che vi è un pericolo di danno grave ad eseguire subito il pagamento. L’Agenzia può concederla in casi meritevoli (non frequente). In ogni caso, presentando ricorso al giudice, si può anche lì chiedere la sospensione giudiziale (vedi prossimo paragrafo). Nelle more, però, per evitare atti esecutivi, se le somme non sono elevate conviene eventualmente pagare la parte non contestata o avviare una rateazione provvisoria.

In generale, la fase amministrativa è cruciale: un buon difensore cercherà di ottenere il massimo risultato possibile qui, perché in tribunale i margini di manovra dipendono dalle prove raccolte e dalle eccezioni già sollevate. Inoltre, l’Agenzia ha interesse a chiudere in questa fase per incassare (magari riducendo qualcosa), quindi c’è spazio per transazioni fiscali di fatto.

Nel nostro scenario (conti olandesi), un esempio virtuoso di difesa amministrativa potrebbe essere: il Sig. Verdi riceve lettera per un conto ING non dichiarato; tramite il suo avvocato risponde spiegando che il capitale su quel conto proviene da risparmi familiari già tassati in Italia negli anni precedenti (allega dichiarazioni di quegli anni che evidenziano redditi congrui), e che la mancata dichiarazione è frutto di un errore; dichiara comunque gli interessi maturati e paga le imposte dovute con mini-sanzioni. L’Agenzia potrebbe a questo punto chiudere la pratica senza avviso, avendo ottenuto il gettito dovuto. Se invece fosse già arrivato l’avviso, con l’adesione si potrebbe far leva su quelle stesse prove per farsi riconoscere la non tassabilità del capitale (evitando la “presunzione di evasione” su di esso) e concordando solo sulle sanzioni minime per RW e interessi non dichiarati.

Passiamo ora alla fase successiva: cosa fare se la vicenda approda in sede giudiziaria, ossia come impostare la difesa nel ricorso al giudice tributario e quali argomentazioni utilizzare.

Difesa in sede giudiziaria: il contenzioso tributario su accertamenti esteri

Se non è stato possibile (o conveniente) risolvere la disputa in fase amministrativa, il contribuente può presentare ricorso alla giustizia tributaria contro l’avviso di accertamento. Da qui inizia il vero e proprio contenzioso, articolato su più gradi:

1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT, ex Commissione Tributaria Provinciale): il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine che può essere esteso per sospensione feriale o se c’è stata istanza di adesione, in tal caso prorogato di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza). Nel ricorso occorre indicare i motivi per cui l’atto è illegittimo o infondato, allegando eventuali documenti probatori. Nei casi di omessa dichiarazione di redditi esteri, i motivi di ricorso tipici possono essere:

  • Inesistenza del fatto imponibile: ad esempio, contestare che somme accreditate dall’estero fossero in realtà redditi. Spiegare che erano trasferimenti patrimoniali già tassati, eredità, donazioni, movimentazioni infragruppo, ecc. Se l’Agenzia ha presumibilmente tassato come “reddito” un importo sul conto, occorre dimostrare che era capitale e non frutto di reddito non dichiarato.
  • Doppia imposizione: eccepire che il reddito estero era già stato tassato nei Paesi Bassi e chiedere il riconoscimento del credito d’imposta. Il giudice può ridurre l’avviso corrispondentemente. (Idealmente ciò andava fatto in adesione, ma è invocabile anche in giudizio).
  • Prescrizione/decadenza: verificare il rispetto dei termini di accertamento. Per i redditi 2016 e seguenti, il termine è 31 dicembre del quinto anno successivo (dichiarazione presentata) o settimo anno (dichiarazione omessa). Ad esempio, per il 2018 dichiarazione presentata, termine 31/12/2024; se omessa, 31/12/2025. Se l’Agenzia notifica oltre tali termini, l’accertamento è nullo. Attenzione che per anni fino al 2015 c’era il raddoppio in caso di reati, ma dal 2016 non più. Inoltre, per attività in Paesi black list, fino al 2015 vigeva il raddoppio dei termini (art. 12 co.2 D.L.78/09), ma i Paesi Bassi non sono black list, quindi in genere non si applicava. Tuttavia, controllare ad es. per anno 2014: se l’Agenzia avesse preteso di applicare termini raddoppiati sostenendo che i fondi erano da evasione, si può eccepire che l’Olanda era cooperativa già dal 2010 (white list) quindi niente raddoppio.
  • Violazione del diritto di difesa/contraddittorio endoprocedimentale: in ambito tributario italiano non c’è un obbligo generale di contraddittorio prima dell’accertamento (tranne che per alcuni tributi o se l’accertamento deriva da verifica in loco, art.12 c.7 L.212/2000). Tuttavia, in materia di tributi “armonizzati” UE o comunque in contesto transnazionale, la giurisprudenza UE enfatizza il diritto al contraddittorio (art. 41 Carta diritti UE). La Cassazione a Sezioni Unite (sent.24823/2015) ha stabilito che per i tributi non armonizzati (come IRPEF) il contraddittorio non è obbligatorio salvo specifica norma. Però di recente la stessa Cassazione ha investito le SS.UU. (ord. 7829/2024) per chiarire la questione della “prova di resistenza” in caso di mancato contraddittorio. Insomma, è un tema in evoluzione. Nel nostro caso, si può eccepire che l’Agenzia avrebbe dovuto quantomeno inviare un questionario o invito a comparire prima di emettere l’avviso, soprattutto trattandosi di informazioni provenienti dall’estero e dovendo il contribuente avere occasione di spiegare (principio di leale cooperazione in ambito UE). Questa eccezione non sempre viene accolta, ma conviene sollevarla a tutela (almeno per far valere che se ci avessero interpellato avremmo fornito prova X, c.d. prova di resistenza).
  • Errori di calcolo o duplicazione sanzioni: contestare ogni errore materiale (importi convertiti in € in modo sbagliato, interessi calcolati due volte, sanzione RW e infedele sommate oltre il triplo, ecc.). Ad esempio, se l’atto applica per ogni anno il 15% pieno sul saldo e in più il 120% sulle imposte, senza considerare continuazione o circostanze attenuanti, si può far notare al giudice la sproporzione e chiedere l’applicazione del cumulo giuridico o la riduzione per manifesta eccessività (ci sono state aperture della Cassazione verso il principio di proporzionalità di matrice europea, specie quando le sanzioni amministrative e penali si sommano).
  • Buona fede e esimente: argomentare, con documenti o situazioni concrete, che il contribuente ha violato la norma per una comprensibile ragione: es. credeva di essere residente estero (iscritto AIRE, poi contestato), oppure un CAF gli disse erroneamente che sotto 15k € non serviva RW, ecc. Queste circostanze non eliminano l’imposta dovuta, ma possono indurre il giudice a eliminare o ridurre le sanzioni amministrative, applicando l’art. 6 comma 3 D.Lgs.472/97 (errore scusabile). Nel nostro contesto, un caso esimente classico: “Non ho dichiarato quel conto perché convinto di essere fiscalmente residente nei Paesi Bassi in quell’anno (vi lavoravo, iscritto AIRE). Solo successivamente l’Agenzia ha ritenuto che avessi mantenuto la residenza in Italia. Era situazione dubbia.” In tal caso il giudice potrebbe riconoscere l’incertezza sull’obbligo dichiarativo e annullare le sanzioni, pur confermando le imposte.

2. Fase istruttoria e onere della prova: Nel processo tributario non vi è discovery come nel penale, ma il contribuente può produrre documenti a supporto delle sue tesi. È fondamentale allegare al ricorso (o comunque entro i termini) la documentazione probatoria di quanto si sostiene. Ad esempio:

  • Estratti conto esteri completi per dimostrare che i bonifici in entrata provenivano da altri conti propri (stesso nome) e non da terzi pagatori.
  • Contratti, rogiti, atti notarili che mostrino l’origine delle somme (vendita di un immobile, eredità).
  • Dichiarazioni dei redditi di anni passati per far vedere che c’erano redditi capienti da cui si poteva risparmiare quel capitale (strategia per confutare la presunzione di evasione su capitali esteri: ho portato 200k in Olanda nel 2018, ma ecco le mie dichiarazioni 2010-2017 da cui risultano risparmi per 250k già tassati).
  • Documenti bancari che attestino il tasso d’interesse applicato (es. certificato banca olandese = interessi zero su c/c), per smentire pretese di interessi figurativi.
  • Eventuali pareri professionali o corrispondenza con il fisco avuti in passato che possano supportare la buona fede (es. una risposta informale di un funzionario che credeva non dovesse dichiarare una polizza estera).

L’onere della prova in questi casi è in parte a carico del contribuente. Infatti, se l’Agenzia possiede evidenza di un conto estero non dichiarato, si è consolidato in giurisprudenza che scatta una presunzione (specie se Paese black list, ma anche in white list c’è orientamento in tal senso) che quelle somme possano essere frutto di evasione o che abbiano prodotto redditi. È una presunzione iuris tantum: significa che può essere vinta dal contribuente con adeguata prova contraria. Cassazione n. 20032/2011 e n. 7682/2016 hanno proprio ribadito che la presunzione di redditività dei conti esteri è relativa: il contribuente può dimostrare che il capitale non ha generato interessi (esibendo gli estratti conto). Allo stesso modo, la presunzione che il capitale derivi da redditi non dichiarati (per Paesi black list, art.12 DL 78/09) è superabile provando la legittima provenienza.

In giudizio, quindi, è cruciale affrontare di petto le presunzioni portando elementi concreti:

  • Se l’Ufficio dice “lei aveva 1 milione in Olanda, presumo fosse da nero”, rispondere con analisi della cronologia dei versamenti: “il milione risulta accreditato nel 2019 da un conto svizzero regolarmente dichiarato in VD nel 2015, oppure da vendita azienda”, etc.
  • Se l’Ufficio dice “presumo che il milione abbia fruttato interessi annui”, replicare: “ecco lettera della banca che certifica conto a zero interessi, quindi nessun frutto”. La legge (art. 6 DL 167/90) infatti presume un rendimento al tasso ufficiale di sconto, ma consente prova contraria entro 60 gg dalla richiesta. In giudizio quella prova si può ancora produrre.

3. Sentenza di primo grado: Il giudice di primo grado, valutate le prove e le argomentazioni, emette la sentenza. Può confermare integralmente l’atto, annullarlo in toto, oppure annullarlo parzialmente (ad es. riducendo imponibili, riconoscendo crediti d’imposta esteri, annullando sanzioni). Spesso nelle questioni complesse la verità sta nel mezzo: è possibile ottenere che parte dell’accertamento sia annullata. Ad esempio, molte sentenze su conti esteri sanciscono che il capitale originario non va tassato (se provata la provenienza lecita), ma confermano la tassazione degli interessi non dichiarati e applicano sanzioni su quelli.

Sia il contribuente sia l’Ufficio possono appellare la decisione se sfavorevole.

4. Appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR): È il secondo grado di merito. Qui si possono far valere eventuali errori in primo grado nella valutazione delle prove o nell’interpretazione della legge. La difesa in appello può ricalcare i motivi non accolti e contestare la sentenza. In materia di redditi esteri, se il primo grado ha applicato rigidamente presunzioni senza valutare prove, si potrà insistere sulla giurisprudenza di Cassazione più garantista da citare:

  • Cass. n. 20032/2011: ha affermato che la presenza di disponibilità estere non giustificate consente al fisco di presumere evasione, ma resta onere del contribuente offrire prova contraria e se la offre va considerata.
  • Cass. n. 7682/2016: conferma il concetto sopra in relazione ai conti esteri, presunzione iuris tantum superabile.
  • Cass. n. 19188/2015: (in tema penale) interessante perché estinse reato a chi aveva aderito a voluntary disclosure tardiva – a riprova che l’ordinamento favorisce la regolarizzazione.
  • Cass. n. 18071/2018: ha ribadito l’ampiezza dell’obbligo RW (probabilmente chiarendo che anche attività formalmente intestate a terzi ma di cui si ha disponibilità vanno dichiarate).
  • Cass. n. 22490/2018: importantissima sulle sanzioni RW, perché ha statuito che il mancato monitoraggio pluriennale configura una violazione unitaria continuata con cumulo giuridico. Se l’ufficio o il primo giudice avessero mantenuto il cumulo materiale (sommare 15% × 5 anni = 75%), questa sentenza va invocata per ridurre la sanzione.
  • CTR Lombardia n. 472/2019: esempio di giudice di merito che ha escluso sanzioni RW per incertezza normativa oggettiva. Può convincere la corte d’appello se ci sono analogie (es. periodo in cui le criptovalute non erano menzionate espressamente).
  • Sent. Corte Costituzionale n. 247/2011: ha confermato la legittimità del raddoppio termini per reato tributario se la denuncia è tempestiva. Questo si cita se in ballo vi era questione termini.
  • Sent. Corte Cost. n. 47/2023: recente, ha rigettato questione su obbligo generalizzato di contraddittorio, ma su tema doganale. Da conoscere per saper che non c’è incostituzionalità ad oggi sulla mancanza di contraddittorio salvo casi specifici.

L’appello è prevalentemente scritto, ma si può chiedere pubblica udienza. Alla fine la Corte di appello emetterà sentenza definitiva sul merito (salvo ricorso in Cassazione su punti di diritto).

5. Ricorso in Cassazione: è il terzo grado, solo per motivi di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione, nei limiti). Se la controversia ha principi di diritto importanti (es. interpretazione di una norma, validità di una presunzione, applicazione di un trattato) non risolti nei gradi precedenti, si può ricorrere alla Corte di Cassazione. Questa deciderà definitivamente sulla legittimità dell’operato del giudice di appello. La Cassazione, ad esempio, potrebbe essere investita se persistesse disaccordo sul fatto se il contraddittorio fosse obbligatorio, o se un certo atto fosse nullo per difetto di motivazione (aspetto formale non trattato prima: l’avviso per legge deve motivare la pretesa, spiegando origine dei dati esteri e calcoli; se fosse carente, è motivo di nullità). In Cassazione è cruciale citare precedenti conformi: per fortuna in materia di estero ve ne sono diversi (alcuni li abbiamo menzionati). La Cassazione potrà rigettare il ricorso se la C.T. Reg. ha giudicato correttamente i fatti, oppure accoglierlo se rileva errori di diritto, cassando con rinvio.

6. Giudicato e riscossione finale: se si arriva alla fine (nessun ricorso ulteriore possibile), la decisione diviene definitiva. Se rimane un debito, questo va pagato (o viene riscosso coattivamente). Se il contribuente esce vincitore, l’accertamento è annullato e se aveva pagato somme in pendenza (il 1/3 iniziale o altro) vanno restituite con interessi.

È bene notare che nel frattempo la riscossione è solo parzialmente sospesa: presentare ricorso non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento. In pendenza del processo, il contribuente è tenuto a pagare un terzo delle imposte accertate (senza sanzioni) dopo la notifica dell’avviso, a meno che ottenga una sospensione. Se poi vince, gli verrà rimborsato. Se perde, dovrà pagare il resto con interessi. Questo meccanismo a volte mette pressione per trovare un accordo anticipato, perché altrimenti bisogna sborsare comunque un acconto e attendere anni per riaverlo (in caso di vittoria). Per questo, molti preferiscono chiudere in adesione o mediazione: per evitare esborsi immediati ingenti e l’incertezza del giudizio. D’altro canto, se l’importo contestato e le ragioni del contribuente sono tali da giustificare una battaglia di principio, la via giudiziale è doverosa.

In sintesi, la difesa in giudizio ruota attorno a:

  • Smontare le presunzioni fiscali coi fatti (documenti, spiegazioni logiche).
  • Far valere eventuali vizi procedurali (termini, motivazione, difesa).
  • Ridurre l’impatto sanzionatorio tramite cumulo, esimenti, proporzionalità.
  • Citare la migliore giurisprudenza di supporto, dimostrando al giudice che la propria interpretazione è fondata su precedenti autorevoli.
  • Mantenere un approccio credibile: ammettere se qualcosa era effettivamente dovuto e focalizzarsi su quel che non lo era, mostra un contribuente affidabile e aumenta la chance che il giudice accolga in parte le tesi (un rigetto totale è più difficile se c’è ragionevolezza da entrambe le parti).

Vediamo ora una breve panoramica delle principali sentenze e pronunce rilevanti che un difensore potrebbe citare a sostegno, molte delle quali abbiamo già accennato:

Giurisprudenza aggiornata in materia di accertamenti su attività estere (selezione)

  • Cass. Sez. V n. 20032/2011: ha confermato la presunzione di redditività dei conti esteri non dichiarati (ex art. 6 D.L. 167/90) ma ha chiarito che si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria da parte del contribuente. In altri termini, il Fisco può presumere che un conto estero produca interessi (al tasso ufficiale italiano), ma il contribuente ha diritto di dimostrare che così non è (es. conto infruttifero).
  • Cass. Sez. V n. 7682/2016: sul medesimo solco, ribadisce la validità delle presunzioni relative sui patrimoni esteri e la ripartizione dell’onere probatorio. Queste sentenze (2011, 2016) sono spesso citate insieme per affermare: conto estero occulto = presunzione di evasione e di fruttuosità, ma se il contribuente prova il contrario, la pretesa dev’essere ridimensionata.
  • Cass. Sez. III Penale n. 19188/2015: in ambito penale tributario, ha sancito che la collaborazione volontaria (voluntary disclosure) esclude il reato anche se formalizzata dopo il superamento della soglia penale. È utile in difesa per sostenere la particolare tenuità o il venir meno dell’interesse punitivo quando il contribuente si ravvede (invocabile ad es. per chiedere alla Procura l’archiviazione se nel frattempo si è pagato tutto il dovuto).
  • Cass. Sez. III Penale n. 37321/2021: ha annullato una condanna per omessa dichiarazione perché il giudice penale non aveva considerato il pagamento integrale del debito avvenuto prima del dibattimento. Questo supporta la tesi che pagare spontaneamente il dovuto è un potente argomento per evitare sanzioni penali. In pratica: se incalzati, pagare conviene anche penalmente.
  • Cass. Sez. II Penale n. 32255/2018: caso di autoriciclaggio: la Corte ha escluso la punibilità per il semplice trasferimento su conti esteri di somme derivanti da reato fiscale, se finalizzato solo alla loro conservazione e non ad ostacolare l’identificazione. Questo può essere citato per smontare accuse di autoriciclaggio quando il contribuente ha solo portato i suoi fondi all’estero senza ulteriori operazioni opache.
  • Cass. Sez. V n. 22490/2018: ha risolto un importante dubbio applicativo disponendo che nel caso di omessa compilazione del quadro RW per più annualità si configura un’unica violazione protratta e si applica il cumulo giuridico (violazione continuata) e non il cumulo materiale. Ciò evita l’effetto moltiplicatore anno per anno oltre il triplo della sanzione base. È un precedente chiave per ridurre sanzioni RW esagerate.
  • Cass. Sez. V n. 18071/2018: ha confermato l’ampiezza degli obblighi dichiarativi nel quadro RW, stabilendo che anche attività formalmente intestate a terzi ma di cui il contribuente è beneficiario effettivo vanno dichiarate. Ad esempio conti cointestati, trust, fiduciarie estere: il contribuente non può celarsi dietro il fatto che non è intestatario formale. Questa pronuncia rafforza la posizione del fisco su controlli incrociati (ma al contempo definisce chiaramente il perimetro dell’obbligo, utile per far valere omissioni di controparte, es. “non ero intestatario né beneficiario, quindi non era obbligo mio”).
  • CTR Lombardia n. 472/2019: caso di un contribuente che non aveva indicato attività estere perché in dubbio se fosse residente; la CTR ha ritenuto che vi fosse incertezza normativa oggettiva ed ha annullato le sanzioni RW. Questo precedente è rassicurante per chi, ad esempio, si spostava tra Italia ed estero e può sostenere di aver avuto ragionevole dubbio sul proprio status fiscale.
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25.06.2015: (prassi) ha fornito chiarimenti sulla presunzione dei capitali in paesi black list e l’onere della prova. Ha affermato che spetta al contribuente provare l’origine fiscalmente lecita dei fondi, altrimenti l’intero importo può essere tassato. Anche se riferita alla legge prima dell’abrogazione del comma 2-bis art.12 DL 78/09 nel 2015, tale risoluzione rimane un documento significativo sull’approccio dell’Agenzia (oggi un po’ attenuato dai nuovi scambi info).
  • Corte Costituzionale n. 47/2023: (non direttamente tributaria estera, ma rilevante principi) ha dichiarato inammissibile la questione sull’obbligatorietà generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale, mantenendo quindi lo stato attuale: non esiste obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti fiscali interni, salvo che per i tributi armonizzati UE o ove previsto da norme specifiche. Questo significa che difficilmente un avviso su redditi esteri IRPEF potrà essere annullato solo perché l’ufficio non ha attivato contraddittorio (salvo si dimostri che quell’audizione avrebbe realmente potuto cambiare l’esito – vedi “prova di resistenza” discussa dalle SS.UU. in corso). Comunque, citarne i principi può aiutare a educare la corte sulla tematica.

Queste sono solo alcune delle pronunce di riferimento. Ovviamente ogni caso concreto può presentare peculiarità e giurisprudenza di nicchia (es. regimi speciali, trust esteri, ecc.). Tuttavia, per la grande maggioranza dei casi di conti e redditi esteri non dichiarati, i principi sopra esposti costituiscono la cassetta degli attrezzi del difensore.

Dopo tanta teoria, passiamo a qualcosa di più pratico e concreto: proponiamo di seguito un paio di simulazioni che illustrano come potrebbe svolgersi un caso tipico di accertamento legato a conti/rediti nei Paesi Bassi, e come il contribuente può muoversi.

Esempi pratici e simulazioni

Di seguito presentiamo due scenari ipotetici basati su casi comuni, per comprendere meglio l’applicazione pratica di regole e difese fin qui discusse. Nota: i nomi sono di fantasia e gli importi sono scelti per facilitare i calcoli.

Caso 1: Conto bancario nei Paesi Bassi non dichiarato

  • Scenario: Il signor Mario Rossi è residente in Italia. Dal 2018 ha un conto corrente presso ABN AMRO a Rotterdam, su cui ha depositato €200.000 trasferiti da conti italiani. Non ha mai indicato questo conto nel Quadro RW né dichiarato gli interessi maturati (modesti). Nel 2025 riceve una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate che segnala “conto corrente n. XYZ presso ABN AMRO – saldo 210.000 € al 31/12/2023 – interessi 2023: €500 – non risultano dichiarati”.
  • Violazioni contestate: Omissione Quadro RW 2018-2019-2020-2021-2022-2023 (6 anni) e omissione redditi di capitale (interessi) per gli stessi anni. Mario infatti non ha mai dichiarato gli interessi (in totale circa 0,2% annuo sul saldo: ~€400-€500 l’anno).
  • Calcolo potenziale imposte e sanzioni: Interessi non dichiarati supponiamo totali €2.500 su 6 anni. Imposta evasa 26% ≈ €650. Sanzione infedele su €650 = base 90-180% → min €585, max €1.170, aumentata di 1/3 → €780 – €1.560. Diciamo l’Agenzia applicherebbe ~€1.040 (160%). Sanzioni RW: valore medio conto ~€200k per 6 anni, 3-15% per anno. Cumulo giuridico: sanzione base poniamo 5% (€10k) aumentata fino al doppio per continuazione → circa €20.000. Totale sanzioni amministrative grezze: ~€21.000 + €1.040 ≈ €22.000. (Senza cumulo sarebbero state molto di più: 15%200k6=180k!). L’Agenzia nella lettera non quantifica, ma invita a sistemare per evitare guai peggiori.
  • Azione difensiva: Mario contatta un avvocato tributarista. Dalla documentazione emergono fatti importanti: i €200.000 depositati originariamente derivavano dalla vendita di un appartamento che Mario aveva ereditato dal padre (il quale a suo tempo aveva dichiarato quei soldi). Ci sono atti notarili e la dichiarazione di successione a provarlo. Inoltre, gli estratti conto ABN evidenziano tassi minimi (0,25% annuo). Mario aderisce alla compliance:
    • Presenta dichiarazioni integrative per 2018-2023 includendo i pochi interessi non dichiarati.
    • Versa le imposte dovute su tali interessi (~€650) con ravvedimento operoso: sanzione ridotta (essendo decorso oltre 1 anno ma meno di 2 per gli ultimi anni, 1/7 del minimo per 2022-23, e 1/6 o 1/5 del minimo per anni più lontani, comunque somme irrisorie tipo €50-€100 totali) + interessi legali.
    • Compila i Quadri RW retroattivamente (non si possono presentare RW per anni chiusi, ma in sede di definizione si quantificano le sanzioni). Propone nel merito che la sanzione RW sia applicata al minimo e in unica misura continuativa, allegando il riferimento Cass. 22490/2018. Argomenta anche che l’origine del capitale è lecita e già tassata (chiede quindi di non essere sanzionato come evasore sul capitale).
    • L’Agenzia, visto l’atteggiamento collaborativo, archivia la lettera con esito: Mario versa spontaneamente €650 imposte + €100 sanzioni ravvedimento + €… IVAFE arretrata (che versa anch’essa ravveduta, circa €200 l’anno *6 = €1.200 con sanzioncine). In totale Mario spende circa €2.000. Nessun avviso viene emesso.
    • Alternativa: Se Mario avesse ignorato la lettera, dopo qualche mese sarebbe arrivato un avviso vero e proprio. A quel punto, con le cifre dette, l’avviso magari avrebbe preteso: €650 imposte + sanzione infedele €1.040 + sanzione RW €20.000 + interessi. Totale sui €22.000. Mario avrebbe potuto fare accertamento con adesione: mostrando i documenti dell’eredità avrebbe convinto l’ufficio a non “doppiare” il capitale come reddito (a volte in questi avvisi mettono anche un recupero a tassazione del capitale stesso, tentando di applicare la presunzione black list se confondono Olanda con paradiso: con le prove l’avrebbero tolto). L’ufficio forse avrebbe ridotto la sanzione RW a un unico 3% (€6k) e infedele al minimo 120% (€780). Con adesione –1/3: RW €4k, infedele €520. Somme finali: imposte €650 + sanz tot ~€4.520 + interessi ~€100 = ~€5.300. Meglio di 22k, ma comunque molto più di quanto speso con la compliance spontanea (~2k). Ecco perché conviene reagire subito.
  • Conclusione del caso 1: Mario ha potuto risolvere bonariamente senza avviso, grazie alle prove fornite e al ravvedimento. Non ha subito né processo né sanzioni penali (l’importo era modesto e ha pagato tutto subito). Il suo nome potrà comunque essere inserito in controlli futuri? Probabile, ma avendo regolarizzato non rischia sullo stesso conto.

Caso 2: Immobile in Olanda con redditi non dichiarati

  • Scenario: La signora Giulia Bianchi, residente a Milano, possiede dal 2019 un appartamento a Utrecht ereditato da una zia. Dal 2020 lo affitta a studenti internazionali per €12.000 annui. Nei Paesi Bassi, Giulia paga regolarmente le imposte locali sul reddito da locazione (aliquota ipotetica 30%, quindi €3.600/anno). Tuttavia, in Italia Giulia non ha mai dichiarato né l’immobile (quadro RW) né i canoni percepiti, pensando erroneamente che “tanto pago le tasse in Olanda”. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia Entrate (niente lettera stavolta): le contestano redditi immobiliari esteri non dichiarati per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022. Hanno scoperto l’affitto tramite tracce nei bonifici sul conto italiano di Giulia (i ragazzi pagavano su IBAN italiano mensilmente “rent Utrecht”).
  • Pretese dell’avviso: Recupero IRPEF sui €12.000 annui di affitto per 3 anni. L’Italia, da Convenzione, avrebbe diritto a tassare quei redditi ma deve dare credito per le imposte pagate nei Paesi Bassi. Giulia però non avendoli dichiarati non ha chiesto crediti. L’avviso quindi calcola IRPEF (aliquota marginale di Giulia supponiamo 38%) su €12.000 = €4.560/anno, per 3 anni = €13.680 imposte. Nessun credito estero riconosciuto (perché non dichiarato). Sanzione infedele 120% min su ciascun anno → €5.472 * 3 = €16.416 (aumento 1/3 compreso). Sanzione RW: valore immobile ~€300.000, 3%/anno = 9k anno, con continuità forse messo 9k * 3 = €27.000 (o ridotto a ~18k col cumulo giuridico, non sappiamo se l’ufficio lo ha fatto). Totale cartella: imposte €13.680 + sanzioni circa €45.000 + interessi.
  • Difesa di Giulia: Giulia è sorpresa: ignorava di dover dichiarare l’immobile in Italia, convinta che pagando tasse in loco fosse a posto. Si rivolge a un professionista. Strategie:
    • In adesione o in ricorso? Dato che qui c’è imposta estera pagata, è fondamentale far valere il credito d’imposta per evitare doppia imposizione. L’avviso non lo menziona, ma Giulia può documentare che ha versato €3.600/anno in Olanda (ricevute modello fiscale o estratti). Quindi, su €4.560 dovuti in Italia anno per anno, spettava un credito di €3.600; l’imposta netta evasa è solo €960/anno. Questo cambia tutto: l’accertamento è esatto sul principio (doveva dichiarare), ma sovrastima le imposte. Meglio allora andare in adesione per farglielo riconoscere senza litigare.
    • Accertamento con adesione: Giulia presenta istanza, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi olandesi della zia (o certificati di pagamento tassa affitti). All’incontro, l’ufficio si rende conto e ricalcola: imposta evasa reale €960 *3 = €2.880. Le sanzioni infedeli si adeguano (120% min su 2.880 = €3.456, anziché 16k!). Sanzioni RW su 300k: su 3 anni col cumulo magari concordano per il minimo 3% unico a €9k. Poi, come da adesione, riducono a 1/3: infedele €1.152, RW €3.000. Quindi Giulia dovrebbe pagare: imposte €2.880 + sanzioni tot €4.152 + interessi €?? ≈ €7.100 totali.
    • Giulia accetta e firma l’adesione. Rateizza in 8 rate trimestrali l’importo.
    • E la buona fede? Giulia era in buona fede credendo di non dover nulla in Italia. Avrebbe potuto tentare di far annullare sanzioni per errore scusabile. Ma l’ufficio, in adesione, raramente annulla sanzioni del tutto: al più applica minimi. Davanti al giudice avrebbe potuto provare ad ottenere sanzioni zero invocando la convenzione e la confusione che ha generato. Non certo garantito. Inoltre il giudice probabilmente avrebbe comunque confermato le imposte (anche se magari con credito). Dunque la soluzione amministrativa appare soddisfacente.
    • E il Quadro RW? Giulia ora indica l’immobile in RW per il futuro e paga IVIE (0,76% di 300k = €2.280 annui, ma ha diritto a dedurre l’eventuale patrimoniale olandese se esiste – supponiamo di no). Per gli anni passati, l’adesione ha compreso le sanzioni RW, quindi sistema anche quello.
  • Conclusione caso 2: Giulia regularizza la sua posizione pagando circa €7k invece di €58k inizialmente pretesi – un ottimo risultato ottenuto grazie all’aver dimostrato le imposte estere pagate e alla trattativa in adesione. Il suo errore di valutazione (credere che la tassazione estera escludesse la dichiarazione in Italia) le è costato qualcosa, ma non somme rovinose. Avendo ora capito, non ripeterà l’errore e dichiarerà i redditi esteri (o valuterà di trasferire la residenza fiscale all’estero se le conviene, ma questo è altro discorso).

Caso 3 (breve): Residenza estera fittizia – Un cenno: supponiamo Luca, imprenditore, dichiara di risiedere nei Paesi Bassi dal 2021 (si iscrive all’AIRE e affitta casa ad Amsterdam), ma di fatto vive e lavora in Italia. L’Agenzia sospetta un’esterovestizione della residenza per non pagare tasse qui. Questo scenario porta a un accertamento diverso: l’ufficio notifica un provvedimento che dichiara Luca fiscalmente residente in Italia nonostante AIRE (in base a domicilio, interessi, ecc.) e gli recupera tutti i redditi esteri come imponibili qui, più sanzioni. La difesa di Luca consisterebbe nel provare che davvero era residente estero (dimora 183+ giorni, centro interessi nei Paesi Bassi). Se fallisce, dovrà pagare le imposte italiane su tutto. Questo caso mostra un altro fronte: non basta aprire un conto o prendere residenza fuori per sfuggire al fisco italiano, se la realtà dice il contrario. La difesa in questi casi è complessa (molti elementi fattuali da dimostrare) e spesso vede il fisco prevalere se lo schema era artificioso.

Passiamo ora a presentare alcune tabelle riepilogative, che condensano le principali informazioni utili: obblighi dichiarativi, differenze tra paesi cooperativi e non, sanzioni e termini.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle riassuntive che aiutano a focalizzare i punti chiave trattati.

Tabella 1 – Obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) e soglie

Soggetti obbligatiSoggetti esclusiAttività da dichiarareSoglie di esenzioneNote
– Persone fisiche residenti in Italia– Enti non commerciali residenti– Società semplici residenti– Società di capitali ed enti commerciali (non compilano RW, ma dichiarano comunque i redditi esteri nelle dichiarazioni ordinarie)– Persone fisiche non residenti (anche se con redditi in Italia)– Investimenti patrimoniali esteri (es. immobili, oggetti di valore all’estero, imbarcazioni immatricolate all’estero)– Attività finanziarie estere (conti correnti, depositi, titoli azionari o obbligazionari esteri, partecipazioni in società estere, fondi comuni esteri, polizze estere a contenuto finanziario, criptovalute su exchange esteri, ecc.)– Attività estere detenute indirettamente tramite interposta persona, fiduciaria, trust di cui si è beneficiari effettiviConti correnti e depositi: esonero RW se saldo massimo annuo ≤ €15.000. (Attenzione: se >15k, vanno dichiarati; se ≤15k ma giacenza media >5k, va compilato RW per IVAFE)– Altre attività (immobili, partecipazioni, ecc.): nessuna soglia, obbligo di dichiarazione indipendentemente dal valore.– Eccezioni: conti correnti di lavoratori frontalieri per accredito stipendi ≤ €15.000; attività estere affidate a intermediario finanziario italiano (risparmio amministrato/gestito) – già monitorate dall’intermediario.– Oro fisico detenuto all’estero va dichiarato solo se per investimento, non uso personale.– Il monitoraggio prescinde dalla produzione di reddito: anche attività infruttifere vanno indicate (la legge richiede la “potenzialità” di produrre redditi).– Se più cointestatari residenti, ciascuno indica la propria quota di valore (o l’intero se hanno disponibilità disgiunta totale).– L’omessa dichiarazione RW comporta sanzione 3-15% (6-30% black list) del valore non dichiarato.

Tabella 2 – Differenze di trattamento: Paese collaborativo vs Paese non collaborativo

AspettoPaesi collaborativi (White list)Es. Paesi Bassi, Svizzera (dal 2017), San Marino, UE, ecc.Paesi non cooperativi (Black list)Es. alcuni paradisi fiscali extra-OCSE senza accordi (pochi rimasti)
Scambio informazioni finanziarie (CRS)Attivo: le banche locali trasmettono i dati dei conti dei residenti italiani alle autorità, che li inviano all’Italia.Assente: niente CRS. L’Agenzia Entrate non riceve automaticamente info. Eventuali dati solo via indagini o leak.
Sanzione omessa dichiarazione RW3% – 15% del valore non dichiarato.6% – 30% (importi raddoppiati). L’Agenzia tende ad applicare il massimo in questi casi.
Termini di accertamentoOrdinari: 5 anni dopo l’anno di dichiarazione (infedele) o 7 anni (omessa). Es. redditi 2020: fino al 31/12/2025 (dich. presentata) o 31/12/2027 (omessa).Raddoppiati (art.12 co.2 DL 78/09): 10 anni (infedele) o 14 anni (omessa). NB: il raddoppio per black list è stato abrogato dal 2015 in poi, ma vale per anni precedenti ancora accertabili. Oggi di fatto pochi paradisi sono ancora tali.
Presunzione origine fondi (art.12 DL 78/09)Non applicabile. Se trovano €X in conto olandese, l’onere è sull’Agenzia di provare che deriva da evasione, senza presunzioni legali.Applicabile: “le attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato, se non dichiarate, si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione” in Italia. Il contribuente deve provare il contrario (origine lecita già tassata) o quei €X diventano essi stessi reddito imponibile recuperato.
Presunzione fruttuosità (art.6 DL 167/90)Applicabile in teoria, ma spesso inutile: poiché il CRS fornisce gli interessi effettivi, l’Agenzia tassa quelli reali. Se però non li conoscesse, può presumere un tasso legale. Comunque il contribuente può provare tassi zero o inferiori.Applicabile: in mancanza di info, il Fisco presume che le somme occultate abbiano prodotto interessi al tasso ufficiale italiano. Difficilmente il contribuente ha certificazioni bancarie (spesso secretate) per smentire, quindi questa presunzione punisce chi nasconde capitali nei paradisi. Cassazione ha confermato che vale anche se il capitale era illecito.
Entità delle sanzioni penaliStesse soglie penali, ma importi esteri spesso scoperti più tardi => opportunità di ravvedimento prima che parta la querela. Inoltre, se cooperative, spesso rientrano in VD passate (no penale).Rischio penale maggiore: evasioni grosse su anni lontani ancora accertabili. Nei paradisi spesso celati i proventi più ingenti e occultati per periodi lunghi => possibili contestazioni di associazione a delinquere, riciclaggio internazionale, ecc., oltre ai reati tributari.
Atteggiamento difensivo possibileCollaborativo: si possono fornire facilmente documenti dalla banca estera (non segreta) per giustificare movimenti, tassi, ecc. Autorità estere collaborative nel rispondere a rogatorie a favore del contribuente (in alcuni casi può richiederle il giudice tributario).Difensivo difficile: banche secretate, prova contraria ardua. Focus su eccepire nullità procedurali, tempi scaduti, illegittimità costituzionali (tentativi spesso vani). Molto importante puntare sul cumulo giuridico sanzioni (non duplicare 6-30% per ogni anno isolatamente).

Tabella 3 – Principali sanzioni amministrative per violazioni relative a patrimoni/redditi esteri

ViolazioneSanzione previstaRiduzioni applicabili
Omessa/infedele dichiarazione di redditi esteri (dichiarazione presentata ma priva di redditi esteri imponibili)90% – 180% dell’imposta evasa (art.1 c.2 D.Lgs. 471/97), aumentata di 1/3 se redditi prodotti all’estero (art.1 c.8 D.Lgs. 471/97). Di fatto: 120% – 240% imposta evasa. Minimo €250.Ravvedimento operoso: es. entro 2 anni = 1/8 min (15% imposta evasa); oltre 2 anni = 1/5 min (21% imposta) ecc.– Accertamento con adesione/acquiescenza: pagamento 1/3 del sanzionato (quindi range effettivo 40% – 80% imposta).– Giudice: può diminuire fino al minimo se riconosce circostanze attenuanti (es. errore scusabile), o annullare se cade la pretesa principale.
Omessa dichiarazione (dichiarazione annuale non presentata) con redditi imponibili (anche esteri)120% – 240% dell’imposta dovuta (art.5 c.1 D.Lgs. 471/97). Aumentata di 1/3 se redditi esteri (si applica analogamente l’art.1 c.8). Di fatto possibile max ~320%. Minimo €250. Se nessuna imposta dovuta (dich. a zero) sanzione fissa €250.Ravvedimento operoso: se la dichiarazione omessa è presentata entro 90 gg = sanzione fissa €250 ridotta a 1/10 = €25; se oltre 90 gg ravvedimento su 120% imposta.– Adesione/acquiescenza: 1/3 della sanzione irrogata.– Giudice: come sopra, può ridurre motivatamente.
Omessa compilazione Quadro RW (monitoraggio)3% – 15% degli importi non dichiarati (art.5 co.2 D.L. 167/90). Raddoppiato 6% – 30% se attività in Stati non cooperativi. Importo minimo per violazione formale: €258 se quadro RW presentato entro 90 gg (dich. tardiva).Ravvedimento operoso: es. regolarizzazione entro 2 anni = 1/8 del min (0,375% annuo se min 3%); oltre 2 anni = 1/5 del min (0,6%). In caso di dichiarazione tardiva entro 90gg: sanzione €258 ridotta a 1/10 = €25,8.– Adesione/acquiescenza: 1/3 sanzione.– Giudice: può applicare cumulo giuridico se violazione continuata pluriannuale (unica sanzione base aumentata, anziché somma annate); può disapplicare per obiettiva incertezza casi limite.
Omessa dichiarazione imposte patrimoniali estere (IVIE/IVAFE)Trattata come infedele: 90% – 180% dell’imposta non versata (+1/3 se estero). In pratica 120% – 240% dell’IVIE/IVAFE evasa.Riduzioni analoghe a infedele dich.: ravvedimento, adesione, ecc. Spesso importi modesti → sanzione effettiva può essere limitata al min. 120%, ulteriormente ridotta a 1/3 se adesione.
Violazioni correlate (es. false risposte a questionari, mancata risposta)– Omessa/comunicazione infedele a questionario Agenzia Entrate: sanzione €2.000 (art.11 D.Lgs. 471/97).– Atti di occultamento/distruzione di documenti: 100% imposte evase (art.11 L.74/2000 penale se atto fraudolento).Ravvedimento non applicabile a atti diversi dalla dichiarazione. Possibile adesione (ma di solito queste sanzioni accessorie sono irrogate solo in giudizio se contestate dal fisco).

(Le sanzioni penali – omessa dichiarazione, infedele, ecc. – non sono riportate in tabella perché non quantificabili in denaro, ma in potenziali pene detentive come discusso nel testo. Si rammenta soglie: >€50k imposta evasa = reato omessa; >€100k e >10% = reato infedele.)

Domande frequenti (FAQ)

D: Che cos’è esattamente un “avviso di accertamento” per redditi esteri?
R: È l’atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte su redditi che ritiene non dichiarati, applicando contestualmente sanzioni e interessi. Nel nostro contesto, è l’atto che contesta a un residente in Italia di aver occultato redditi prodotti nei Paesi Bassi (o di non aver dichiarato il possesso di attività finanziarie in Olanda) e quindi richiede il pagamento dell’IRPEF evasa su tali redditi, più le relative sanzioni amministrative. Viene notificato al contribuente (di solito tramite raccomandata AR o PEC) e contiene la motivazione (es. “da dati scambiati ai sensi del CRS risulta conto estero non dichiarato…”). Da quel momento decorrono i termini per difendersi (adesione o ricorso). In pratica, è l’atto impositivo conclusivo dell’accertamento fiscale.

D: Cosa devo fare appena ricevo un avviso di accertamento per redditi/conti esteri?
R: Prima di tutto, niente panico: leggere con attenzione l’atto, che di solito dettaglia gli elementi contestati (quali redditi esteri, quali anni, quali importi). Quindi:

  1. Verificare i termini: entro 60 giorni occorre reagire (pagare o presentare ricorso). Segnarsi la scadenza. Valutare se presentare istanza di adesione (sospende i termini 90 gg).
  2. Consultare un esperto (avvocato tributarista / commercialista): è importante per valutare la fondatezza dell’accertamento e le chance di successo di un ricorso o di una trattativa.
  3. Raccogliere documenti: tutto ciò che può servire a spiegare la provenienza dei fondi esteri, eventuali tasse pagate all’estero, corrispondenza con consulenti, ecc.
  4. Decidere la strategia: se le contestazioni sono corrette ma c’è margine di ridurre sanzioni, potrebbe convenire un accertamento con adesione (o l’acquiescenza con pagamento ridotto). Se invece l’atto contiene errori o pretese infondate (es. tempi prescritti, importi già dichiarati altrove, ecc.), allora prepararsi al ricorso.
  5. Pagare il dovuto (in tutto o in parte) o chiedere sospensione: se si decide di accettare, pagare entro 60 gg con sanzioni ridotte a 1/3. Se si fa ricorso, ricordare che va versato intanto 1/3 delle imposte accertate, salvo ottenere sospensione.
    In sintesi, agire tempestivamente e con consulenza professionale. Non ignorare l’atto: dopo 60 giorni diventerebbe definitivo e verrebbe iscritto a ruolo per la riscossione coattiva.

D: L’Agenzia delle Entrate come ha scoperto i miei conti o redditi nei Paesi Bassi?
R: Molto probabilmente tramite il Common Reporting Standard (CRS), lo scambio automatico di informazioni finanziarie attivo dal 2017. Le autorità fiscali olandesi hanno inviato all’Italia i dati del tuo conto (saldo, interessi, ecc.) perché risultavi residente fiscale italiano. Oppure, se parliamo di redditi diversi (es. affitti, stipendi), l’Agenzia potrebbe aver incrociato bonifici internazionali (che transitando per l’Italia vengono monitorati), oppure tramite controlli mirati/accordi bilaterali. In generale, oggi ogni conto corrente estero intestato a un italiano viene segnalato all’Agenzia italiana. Se invece avevi creato una società nei Paesi Bassi per schermare i redditi, l’Agenzia potrebbe averlo scoperto tramite registri dei beneficiari effettivi o scambio informazioni su richiesta. Insomma, gli strumenti di cooperazione internazionale sono molteplici: non c’è più anonimato facile. Come conferma la stessa Agenzia, “grazie allo scambio automatico di informazioni (CRS), è in grado di tracciare i conti esteri non dichiarati”.

D: Non ho mai trasferito soldi dall’Olanda all’Italia, il conto estero è rimasto sempre lì: come hanno fatto a collegarlo a me?
R: Non serve un trasferimento per scoprirlo. Il sistema CRS funziona a prescindere dai movimenti: la banca estera stessa ha segnalato il conto indicando il tuo codice fiscale italiano e indirizzo italiano registrati all’apertura. Quindi l’Agenzia ha saputo direttamente dalla fonte estera. Anche senza CRS, ci sono stati casi di liste ottenute via accordi (per es. scambio anagrafiche con San Marino, Svizzera). Ma con il CRS è automatico ogni anno. Dunque il fatto che tu non abbia riportato i soldi in Italia non ti protegge affatto dallo scoprimento: era vero forse 20 anni fa (bastava non far rimpatriare i capitali), oggi non più.

D: Quali sanzioni rischio per un conto estero non dichiarato?
R: Le sanzioni si dividono in due gruppi:

  • Sanzione per omessa dichiarazione dell’attività (monitoraggio): dal 3% al 15% dell’importo del conto non dichiarato, per ciascun anno (percentuale raddoppiata al 6-30% se il conto era in un paradiso fiscale non cooperativo). Questa sanzione scatta a prescindere dai redditi: è il “castigo” per non aver detto al Fisco che avevi quel conto.
  • Sanzione per eventuali redditi non dichiarati derivanti dal conto: se sul conto avevi interessi, dividendi o altri redditi tassabili non dichiarati, la relativa imposta evasa è colpita da sanzione del 120%–240% (incluso l’aggravante per estero). Se non c’erano redditi (conto infruttifero), questa parte non si applica.
    In pratica, se avevi solo capitali e nessun reddito, rischi “solo” il 3-15% annuo di sanzione sul massimo valore del conto. Se c’erano anche rendimenti, aggiungi circa 1,2–2,4 volte l’imposta evasa su di essi. Va aggiunto che se non hai proprio presentato la dichiarazione dei redditi e avevi l’obbligo, c’è la sanzione omessa dichiarazione 120%-240%. Infine, c’è l’IVAFE: imposta sul conto estero (0,2% annuo) che se non pagata genera altra sanzione (90-180% di essa). Sembra un mosaico complicato, ma l’Agenzia di solito conteggia tutto nell’avviso. Facciamo un esempio semplice: conto di €100k in Olanda, interessi anno €500. Sanzione RW ipotetica 5% = €5k. Imposta evasa su €500 = €130, sanzione infedele 150% ≈ €195. Totale sanzioni ≈ €5.195 per quell’anno (poi riducibili con definizione). Come vedi, la parte grossa è la sanzione patrimoniale.

D: Rischio anche il carcere?
R: Solo in situazioni di evasione molto rilevante. I reati tributari scattano se:

  • Omessa dichiarazione: imposta evasa > €50.000. Se ad es. per 5 anni non hai dichiarato interessi esteri e l’IRPEF evasa totale supera 50k, potresti essere denunciato per omessa dichiarazione (punibile con reclusione 2-5 anni).
  • Dichiarazione infedele: se hai presentato la dichiarazione ma omesso redditi esteri oltre soglia (>€100k imposta evasa e >10% del reddito o >2 mln base non dichiarata). Caso raro per individui, più per chi occulta milioni.
  • Altri reati: se per occultare i redditi esteri hai usato falsi documenti, società schermo, etc., potrebbe configurarsi il reato più grave di frode fiscale (art.3 D.Lgs 74/2000) o, per il mero occultamento di atti, il reato di occultamento/distruzione di documenti (art.10). Inoltre, se i proventi sono frutto di altre attività criminose e li hai portati fuori, c’è il reato di riciclaggio/autoriciclaggio. Ma tipicamente, il possesso di un conto estero di per sé non è reato: lo diventa se connesso a evasioni sopra soglia.
    Va detto però che anche in caso di integrarsi un reato, è possibile evitare la condanna regolarizzando la posizione: se paghi le imposte, sanzioni e interessi prima che il procedimento penale entri nel vivo, spesso si ottiene la non punibilità per particolare tenuità o cause estintive (la voluntary disclosure estingueva i reati, ad esempio). Quindi, rischio carcere sì in teoria, ma nella pratica succede per i grandi evasori seriali; per la maggior parte dei casi individuali, si gestisce in via amministrativa.

D: Posso ancora fare una “voluntary disclosure” per sanare i soldi all’estero?
R: Purtroppo no, non attualmente. Le voluntary disclosure (collaborazioni volontarie) furono programmi straordinari attivi nel 2015-2016 e nel 2017 (VD bis) che permettevano di autodenunciarsi con sconti sulle sanzioni e immunità penale. Dopo il 2017 non sono stati più riaperti. Nel 2023 il legislatore ha concesso un ravvedimento speciale su alcune violazioni, ma ne ha escluso quelle sul monitoraggio estero. Dunque, se oggi vuoi regolarizzare spontaneamente devi usare il normale ravvedimento operoso: puoi presentare dichiarazioni integrative per gli ultimi anni non prescritti, pagando imposte e sanzioni ridotte in base al ritardo. Ad esempio, integrare il 2021 ora comporta sanzione infedele ridotta a 1/8 del minimo (circa 11,25% dell’imposta evasa) se lo fai prima di essere contestato. Non c’è invece modo di evitare le sanzioni RW se non con il ravvedimento (ridotto 1,5% annuo se dopo 2 anni circa). In sostanza, puoi sanare ma paghi quasi tutto. L’unico vantaggio è evitare rischi penali (perché prima che ti contestino ti sei ravveduto) e evitare l’aumento 1/3 e la chiusura dei termini (se regolarizzi, il fisco non applica raddoppi, etc.). Se temi di essere nelle liste CRS, il consiglio è di anticipare l’eventuale controllo: meglio autodenunciarsi pagandone il giusto, che aspettare la mannaia di un accertamento con sanzioni piene.

D: In sede di accertamento, posso almeno far valere le tasse che ho già pagato in Olanda?
R: Assolutamente sì. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi evita che tu paghi due volte sullo stesso reddito. Ciò avviene dando un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Ma questo in automatico succede solo se dichiari correttamente in Italia. Se non l’hai fatto e ti accertano, devi tu far presente all’Agenzia (e poi eventualmente al giudice) che su quei redditi hai già pagato X € in Olanda e quindi l’imposta italiana va ridotta di X. L’Agenzia non sempre lo fa spontaneamente nell’avviso (spesso calcolano come se nulla fosse stato pagato fuori). Però in sede di adesione o ricorso, porterai le prove (certificato di imposta estera) e ti devono riconoscere il credito ex art.165 TUIR. Ci sono anche recenti linee guida interne sul punto: non è interesse del fisco farti pagare due volte perché poi dovrebbero restituire via cashback internazionale. Quindi sì, la difesa include far valere le imposte estere già assolte. Esempio tipico: tassi un dividendo estero al 26% ma avevi subìto 15% alla fonte: in accertamento chiedi di detrarre quel 15%. Nota: il credito è limitato all’imposta italiana relativa a quel reddito, per cui se la tassa estera eccede l’italiana, l’eccedenza non viene rimborsata.

D: Quanto tempo ha il fisco per mandarmi un avviso su redditi esteri?
R: Dipende dall’anno d’imposta e se hai presentato dichiarazione in quei anni:

  • Se presentavi comunque la dichiarazione dei redditi annuale (anche se omettendo i redditi esteri), il termine di decadenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo. Esempio: redditi 2019 (dichiarazione presentata nel 2020) → accertabile fino al 31/12/2025. Redditi 2020 → fino al 31/12/2026, e così via.
  • Se non presentavi affatto la dichiarazione per quell’anno, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo. Esempio: 2019 omessa → fino al 31/12/2026.
    Questi sono i termini attuali per i periodi d’imposta dal 2016 in poi (riforma del 2015). Per gli anni fino al 2015 c’erano termini leggermente più brevi (4 e 5 anni), però attenzione: fino al 2015 c’era pure il raddoppio in caso di reati tributari (denuncia penale) e in caso di attività in paradisi fiscali (black list). Ad esempio, un anno 2014 con conti a San Marino non dichiarati poteva essere accertabile fino al 2024 per via del raddoppio. Nel tuo caso specifico (Paesi Bassi), essendo paese collaborativo, non si applicava il raddoppio black list. Quindi, ad esempio, il 2014 sarebbe decaduto al 31/12/2019 se dichiarazione presentata, o 31/12/2020 se omessa. In sintesi: il fisco generalmente ha 5 o 7 anni di tempo. Con CRS, di solito agisce entro 2-3 anni dalla comunicazione. Se sono passati più di 5-7 anni, sei “al sicuro” per quel periodo (salvo avessi commesso reati gravi con denuncia tardiva, ma scenario remoto e ancora contestabile in diritto).

D: L’Agenzia Entrate poteva notificarmi l’accertamento senza nemmeno informarmi prima?
R: Poteva, sì. Non c’è una legge che la obblighi a farti un “preavviso” (tranne in alcuni casi particolari). La famosa “lettera di compliance” è a discrezione loro – un favore per incassare più facilmente – ma non è un obbligo legale. In generale, il “contraddittorio endoprocedimentale” (dialogo prima dell’atto) è obbligatorio soltanto per alcuni accertamenti (es. da studi di settore, o in materia doganale), o se c’è stato accesso/ verifica in loco (devono farti conoscere il PVC e attendere 60 gg). In altri casi, come accertamenti “a tavolino” basati su banche dati, la prassi raccomanda il contraddittorio ma non lo impone. Tuttavia, se il contribuente è in un altro Stato UE, la Corte di Giustizia UE ha affermato l’importanza di fargli esprimere le proprie osservazioni (diritto di difesa). La Cassazione su questo tema è ondivaga e proprio nel 2024 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Quindi, se non ti hanno interpellato prima, il tuo avvocato potrà eccepire la violazione del contraddittorio, ma il risultato non è garantito: alcuni giudici annullano l’atto per questo vizio, altri richiedono che tu dimostri cosa avresti potuto chiarire se interpellato (la cosiddetta “prova di resistenza”). In pratica, se l’accertamento è corretto nel merito, difficilmente lo annullano solo perché non ti hanno sentito prima. Però è un argomento difensivo in più da giocare.

D: Se ignoro l’avviso di accertamento cosa succede?
R: Succede che dopo 60 giorni l’atto diventa definitivo, le somme diventano un debito esigibile e l’Agenzia procederà a riscossione coattiva. Iscriverà il dovuto a ruolo, ti manderanno la cartella di pagamento e poi (se non paghi) potresti subire azioni come fermi amministrativi, pignoramenti di conti, stipendio, ipoteche su immobili, ecc. Inoltre, perderesti per sempre la chance di contestare l’atto: passato il termine, non puoi più fare ricorso (salvo casi eccezionali di rimessione in termini che però non si applicano per dimenticanza). Quindi non ignorare mai un avviso: anche se pensi di avere torto marcio, è meglio attivarsi per chiedere una rateazione o cercare una definizione, piuttosto che far finta di nulla. Ignorare porta solo a aggravare la situazione (maggiori sanzioni e aggi di riscossione del 3%/6% con la cartella).

D: Possono pignorare i soldi che ho sul conto estero o l’immobile che possiedo nei Paesi Bassi?
R: Sì, lo possono fare, ma non direttamente l’Agenzia Entrate: attraverso la cooperazione internazionale per la riscossione. In ambito UE, dal 2010 esiste una direttiva sull’assistenza reciproca alla riscossione (Dir. 2010/24/UE): in pratica l’Italia può chiedere ai Paesi Bassi di riscuotere coattivamente un credito fiscale italiano su beni/soldi che hai lì, e viceversa. Quindi, se tu non paghi e hai asset in Olanda, l’Agenzia Entrate Riscossione può attivare la procedura: l’autorità olandese (il Belastingdienst) potrà procedere come se fossero tasse olandesi, quindi pignorarti il conto locale o mettere ipoteca sull’immobile a garanzia del debito italiano. Questi meccanismi non sono rapidissimi e si usano soprattutto per grossi importi, ma esistono. Quindi non pensare che tener i soldi all’estero ti salvi dal pignoramento: oggi l’UE è integrata anche su questo fronte. Fuori UE, l’Italia ha accordi di assistenza alla riscossione con pochi stati (es. Svizzera ha iniziato a collaborare su certe basi). Però per i Paesi Bassi, essendo UE, sicuramente sì. Dunque, se non paghi spontaneamente, alla fine potranno colpirti anche all’estero tramite le autorità di colà.

D: Ho dichiarato il conto estero nel Quadro RW regolarmente ogni anno, ma non ho indicato i piccoli interessi maturati perché pensavo fossero esenti: rischio comunque un accertamento?
R: In teoria sì, perché hai omesso dei redditi (anche se piccoli). In pratica, se il quadro RW era compilato, l’Agenzia vede che il conto è dichiarato: se gli interessi sono di modesta entità, può darsi ti invii una lettera di compliance per suggerirti il ravvedimento (correggere quell’aspetto). Se invece gli interessi erano significativi e ripetuti, potrebbe farti accertamento per recuperare l’imposta su di essi. Avresti però il vantaggio che la sanzione RW non si applica (avevi dichiarato) e mostri buona fede. Potresti comunque dover pagare la sanzione infedele sui redditi non dichiarati. È sempre meglio dichiarare anche i redditi generati dalle attività estere, non solo l’attività in sé. Se ti sei dimenticato, meglio ravvedersi ora (integrativa) piuttosto che aspettare controlli.

D: Sono residente AIRE nei Paesi Bassi, quindi non devo dichiarare nulla in Italia, giusto?
R: Dipende. Iscrizione AIRE da sola non basta: bisogna vedere se effettivamente hai trasferito all’estero la residenza fiscale secondo i criteri di legge (dimora abituale, centro degli interessi vitali). Se sì, allora è corretto: da non residente devi dichiarare in Italia solo eventuali redditi prodotti in Italia, non quelli esteri. Però attenzione: l’Agenzia a volte considera “fittizie” alcune iscrizioni AIRE fatte al solo scopo di non pagare tasse qui. Se, ad esempio, sei AIRE in Olanda ma trascorri la maggior parte del tempo in Italia, hai famiglia qui, ecc., il fisco potrebbe comunque considerarti residente di fatto in Italia e pretendere le dichiarazioni su redditi esteri. Ci sono state diverse contestazioni in tal senso (esterovestizione della residenza). Dunque, se genuinamente vivi e lavori nei Paesi Bassi, ok. Se invece è borderline, stai attento perché potresti ricevere un accertamento che ti “riporta” residente in Italia d’ufficio per quelle annualità (facendoti pagare tasse su tutto). La Convenzione Italia-Paesi Bassi prevede criteri tie-breaker in caso di doppia residenza: domicilio permanente, interessi vitali, soggiorno abituale, cittadinanza. Assicurati di poter provare che la tua situazione soddisfa quei criteri a favore dell’Olanda. Ricorda: iscriversi all’AIRE è condizione necessaria per essere considerato non residente ai fini interni, ma non è condizione sufficiente se i fatti mostrano il contrario.

D: L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate può riguardare periodi coperti da “scudo fiscale” o da condoni passati?
R: Se per quei capitali esteri avevi già aderito a uno scudo fiscale (es. lo scudo del 2009-2010) o a una voluntary disclosure, l’Agenzia non può richiederti di nuovo le imposte su di essi: la regolarizzazione li copre. Tuttavia, devi poter dimostrare che quel conto o quei redditi sono gli stessi oggetto di scudo/VD. Ad esempio, se avevi fatto rimpatrio giuridico con scudo 2009 dei soldi in Olanda, e oggi arrivasse avviso per quelle somme, opporresti l’adesione allo scudo (con documentazione) e l’accertamento andrebbe annullato (lo scudo prevedeva espressa non imponibilità e non sanzionabilità). Quindi, verifica se eventualmente hai aderito a misure del passato e segnala questa circostanza subito all’ufficio (magari è un loro errore). Discorso analogo se una lite fiscale era stata chiusa con definizione agevolata o condono: non possono riaprirla.

D: Ho ricevuto un questionario dall’Agenzia sulle mie attività estere: devo rispondere?
R: Sì, conviene rispondere con verità e completezza, magari assistito dal consulente. Il questionario è spesso il passo prima di un potenziale accertamento: con esso l’Agenzia chiede chiarimenti (es. “indichi se possiede conti all’estero, e se sì gli estremi, saldi, ecc.”). È obbligatorio rispondere: la mancata risposta è sanzionabile (€2.000) e soprattutto porta quasi certamente a un accertamento immediato presuntivo. Rispondendo invece hai l’opportunità di spiegare situazioni e magari convincere l’ufficio a lasciar perdere o a ridimensionare. Attenzione a non mentire: se poi scoprono che hai dichiarato il falso, oltre alle sanzioni tributarie si profila il penale (es. falso in atto). Meglio dichiarare e semmai contestare in diritto l’imponibilità. Puoi sempre, contestualmente alla risposta, procedere a un ravvedimento per mitigare le conseguenze.

D: In caso di accertamento su redditi esteri, è utile farsi assistere da un legale o basta il commercialista?
R: Idealmente è bene avere entrambi: un avvocato tributarista per la strategia difensiva legale e un commercialista esperto in internazionale per la parte fiscale tecnica. Molti studi tributari integrano le due figure. Un commercialista da solo può gestire un ravvedimento o adesione semplice, ma se c’è da impugnare e discutere di diritto (presunzioni, trattati, ecc.), la competenza legale è fondamentale. Inoltre, l’avvocato potrà seguire l’eventuale fase processuale, redigere ricorsi, citare giurisprudenza – cose non propriamente del bagaglio di un contabile. Dato che la posta in gioco può essere alta e la materia di nicchia, investire in una difesa specializzata paga. Anche perché l’Agenzia in questi ambiti schiera talvolta il proprio ufficio legale in giudizio. Quindi sì, affidarsi a professionisti qualificati in diritto tributario internazionale è la scelta opportuna.

D: Se pago tutto quello che mi chiedono, poi possono farmi ancora controlli sullo stesso conto?
R: In linea di massima no, per gli anni già accertati. Una volta definito l’accertamento (per acquiescenza, adesione o sentenza passata in giudicato), quell’anno e quelle somme diventano definitive. Ovviamente, per gli anni successivi se continui a non dichiarare potrebbero rifarlo. Quindi è bene, dopo aver sistemato, iniziare a dichiarare regolarmente o dismettere l’attività estera. Ricorda anche che se hai evaso tanto da essere penalmente rilevante, pagare il dovuto evita ulteriori problemi (come detto sopra). Quindi pagare chiude la partita amministrativa; resta teoricamente aperta la posizione penale ma che potrebbe essere archiviata o definita favorevolmente se appunto hai pagato tutto prima del dibattimento.

D: Come posso evitare problemi del genere in futuro?
R: La ricetta è semplice: dichiarare sempre tutto. Se vuoi mantenere conti o investimenti nei Paesi Bassi (o altrove), assicurati di riportarli nel quadro RW annuale e dichiarare i relativi redditi. Se il meccanismo ti è ostico, valuta di appoggiarti a un intermediario italiano (ad es. far gestire i tuoi titoli esteri a una banca italiana): in tal caso, come visto, sei esonerato dal RW e ci penseranno loro a tassare i redditi. Oppure, se l’intento era ottimizzazione fiscale, rivolgiti a esperti per vie lecite (ci sono regimi come la residenza non-dom in altri paesi, ma devi trasferirti davvero). In sostanza, la compliance fiscale internazionale è ormai inevitabile: tanto vale dormire tranquilli dichiarando e pagando il giusto (magari beneficiando dei crediti d’imposta esteri quando spettano, per non pagare doppio). Costruire castelli offshore oggi è molto rischioso, i costi (anche in termini di ansia e spese legali) superano i benefici. Meglio concentrarsi su investimenti produttivi che su strategie elusive, per quanto possa suonare moraleggiante, è la realtà attuale.

Con le FAQ abbiamo chiarito molti dubbi pratici. Chiudiamo la guida con un riepilogo delle fonti normative e giurisprudenziali citate, per chi volesse approfondire direttamente dai testi ufficiali.

Fonti

  1. D.L. 167/1990, art. 4 e 5 – Obbligo di monitoraggio fiscale e sanzioni. (cfr. Ecnews, 19/4/2023 Angelo Ginex).
  2. D.Lgs. 471/1997, art. 1 c.2 e c.8 – Sanzioni per dichiarazione infedele e aggravante redditi esteri.
  3. D.Lgs. 471/1997, art. 5 – Sanzioni per omessa dichiarazione (120%-240%).
  4. Legge 212/2000 (Statuto contrib.), art.12 c.7 – Contraddittorio dopo accessi (non generalizzato).
  5. DL 78/2009, art. 12 c.2 – Raddoppio termini per paradisi fiscali (abrogato dal 2015); c.2-bis – Presunzione capitali esteri neri.
  6. Circolare Agenzia Entrate 9/E/2002 – Chiarimenti monitoraggio (violazione unica continuativa per RW).
  7. Risoluzione Agenzia Entrate 71/E/2015 – Onere della prova capitali in black list.
  8. Direttiva UE 2014/107 (DAC2) – Scambio automatico informazioni finanziarie tra Stati (recepita in IT con DLgs 29/2014, Provv. AE 2017).
  9. Common Reporting Standard (CRS) – Standard OCSE scambio info finanziarie (sito OCSE, Agenzia Entrate scheda CRS).
  10. Cassazione Civile Sez. V n.20032/2011 – Conti esteri: presunzione redditività iuris tantum, prova contraria del contribuente.
  11. Cassazione Civile Sez. V n.7682/2016 – Conferma orientamento presunzioni relative per estero (come sopra).
  12. Cassazione SS.UU. n.24823/2015 – Contraddittorio: non obbligatorio per tributi non armonizzati se non previsto.
  13. Cassazione Sez.V n.22490/2018 – Cumulo giuridico sanzioni RW pluriennali (violazione continuata).
  14. Cassazione Sez.V n.18071/2018 – Obbligo RW per titolare effettivo, conferma ampia portata monitoraggio.
  15. Cassazione Sez.V n.7829/2024 (ord. interloc.) – Questione su contraddittorio e prova resistenza rimessa a SS.UU..
  16. Cassazione Penale Sez. III n.19188/2015 – Voluntary disclosure esclude punibilità reato omessa dichiarazione.
  17. Cassazione Penale Sez. III n.37321/2021 – Non punibilità omessa dichiarazione se pagamento integrale debito prima del dibattimento.
  18. Cassazione Penale Sez. II n.32255/2018 – Autoriciclaggio: trasferire somme evase all’estero per conservarle non è punibile.
  19. CTR Lombardia n.472/2019 – Niente sanzioni RW per obiettiva incertezza normativa (caso criptovalute prima di chiarimenti).
  20. Corte Costituzionale n.247/2011 – Legittimo raddoppio termini accertamento se reato, purché denuncia tempestiva.
  21. Corte Costituzionale n.47/2023 – Contraddittorio endoprocedimentale: conferma inesistenza obbligo generalizzato (ambito doganale, ma principio esteso).
  22. Corte di Giustizia UE (causa C-276/12 Sabou) – Diritto difesa nel contesto scambio info, non obbligo far partecipare contribuente fase richiesta (non citato sopra, ma rilevante di sfondo).
  23. Direttiva UE 2010/24 – Assistenza reciproca nella riscossione dei crediti tributari (per pignoramenti transfrontalieri).
  24. Agenzia Entrate – “Scambio Automatico Finanziario Internazionale (CRS DAC2) – Che cos’è” (Scheda) 27/06/2025.

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I Paesi Bassi non sono un paradiso fiscale, ma il loro regime agevolato attira spesso investimenti e attività finanziarie. In Italia, però, tutti i redditi e i conti esteri devono essere dichiarati nel quadro RW e sottoposti a tassazione, salvo quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi. La mancata dichiarazione può comportare accertamenti retroattivi, imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, il contribuente può difendersi dimostrando l’avvenuta tassazione nei Paesi Bassi, la provenienza lecita delle somme o la non imponibilità in Italia.


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✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti su redditi esteri

✔️ Specializzato in contenzioso tributario e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni

✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia


Conclusione
Un avviso di accertamento per conti o redditi nei Paesi Bassi può avere conseguenze rilevanti, ma non sempre è fondato.
Con una difesa legale mirata puoi ridurre o annullare le pretese del fisco, dimostrare l’avvenuta tassazione all’estero e proteggere il tuo patrimonio.

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