Hai ricevuto un avviso di accertamento perché il Fisco ti contesta conti correnti o redditi detenuti in Spagna?
Grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati UE, l’Agenzia delle Entrate può conoscere i dati relativi a conti bancari, investimenti e immobili posseduti dai contribuenti italiani in Spagna. Se queste attività non vengono dichiarate, possono scattare contestazioni con richieste di imposte, interessi e sanzioni anche molto elevate.
Quando scattano le contestazioni
– Se non sono stati dichiarati conti correnti, depositi o investimenti detenuti in Spagna
– Se non è stato compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale
– Se non sono stati dichiarati redditi da locazioni, dividendi, interessi o plusvalenze prodotti in Spagna
– Se i movimenti bancari da e verso la Spagna non risultano coerenti con i redditi dichiarati in Italia
Cosa rischia il contribuente
– Recupero delle imposte sui redditi esteri non dichiarati
– Sanzioni dal 3% al 15% degli importi non monitorati, con possibilità di aggravio in caso di violazioni rilevanti
– Interessi di mora che aumentano l’esposizione debitoria
– Contestazione del reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione se vengono superate le soglie penali
– Sequestri, pignoramenti e ipoteche sui beni posseduti in Italia
Come difendersi da un avviso di accertamento legato alla Spagna
– Verificare la correttezza dei dati trasmessi dall’autorità spagnola all’Agenzia delle Entrate
– Dimostrare che i redditi contestati sono già stati tassati in Spagna o che non sono imponibili in Italia
– Presentare estratti conto, documentazione bancaria e contratti a supporto della provenienza lecita delle somme
– Contestare errori di calcolo, duplicazioni o presunzioni arbitrarie da parte del Fisco
– Dimostrare la buona fede in caso di omissioni dovute a incertezza normativa
– Utilizzare dichiarazioni integrative o ravvedimento operoso se la contestazione non è ancora definitiva
– Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini di legge
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della pretesa fiscale
– La riduzione delle sanzioni tramite la dimostrazione della buona fede o l’uso di strumenti deflattivi
– La sospensione delle procedure esecutive collegate all’atto
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di pagare solo quanto realmente dovuto, evitando pretese eccessive
Attenzione: anche se la Spagna è un Paese UE, i redditi e i conti esteri non dichiarati restano imponibili in Italia. Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate possono basarsi su presunzioni che devono essere contestate con documentazione solida.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e contenzioso tributario – ti spiega come affrontare un avviso di accertamento legato a conti o redditi in Spagna e quali strategie difensive adottare.
Hai ricevuto un avviso di accertamento per conti o redditi in Spagna?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo i dati contestati, raccoglieremo le prove necessarie e predisporremo la strategia difensiva più efficace per proteggerti.
Introduzione
In seguito all’introduzione di accordi internazionali di scambio di informazioni (OCSE Common Reporting Standard, Direttiva UE 2014/107 – DAC2) le autorità fiscali italiane ricevono ormai ogni anno dati dettagliati da decine di giurisdizioni estere. Questo significa che il Fisco sa se un contribuente italiano detiene conti correnti, investimenti o immobili all’estero, compresa la Spagna, anche senza comunicazioni volontarie. Sul piano interno, il quadro normativo italiano impone ai residenti di dichiarare in dichiarazione (nel Quadro RW del Modello Redditi) tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Inoltre è dovuta la tassazione italiana sui redditi di fonte estera (IRPEF mondiale, con credito d’imposta per le imposte già versate all’estero), nonché le imposte patrimoniali IVIE/IVAFE sui beni esteri. La convenzione italo-spagnola contro le doppie imposizioni (Legge 29/9/1980 n.663) regola la tassazione dei redditi tra i due Paesi, mentre direttive europee e accordi OCSE hanno potenziato la cooperazione e la trasparenza finanziaria. Di conseguenza, il contribuente può ricevere un avviso di accertamento italiano anche per denaro, rendite o beni detenuti in Spagna, tanto più se non dichiarati correttamente. Questa guida (aggiornata a luglio 2025) illustra nel dettaglio il regime italiano applicabile, le più recenti pronunce giurisprudenziali, le possibili strategie difensive (autodifesa, ravvedimento operoso, contenzioso tributario) e risponde alle domande più frequenti dal punto di vista del contribuente/debitore.
Obblighi di monitoraggio fiscale e dichiarativi
Le persone fisiche residenti in Italia hanno l’obbligo di riportare in dichiarazione i capitali esteri e i relativi proventi. In particolare il Quadro RW del modello Redditi deve contenere l’indicazione di tutti gli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all’estero, anche indirettamente (ad es. tramite trust, società estere o fiduciari), che generano o possono generare redditi imponibili in Italia. Sono esclusi dall’obbligo RW le società di capitali italiane (che già dichiarano i loro investimenti societari ed esteri in bilancio) e – in linea di principio – i contribuenti non fiscalmente residenti in Italia (iscritti all’AIRE e con centro di interessi estero), i quali non devono dichiarare patrimoni esteri all’Italia. Qualsiasi investimento estero deve essere riportato: ad esempio conti e depositi bancari all’estero, titoli/azioni esteri, fondi comuni esteri, criptovalute detenute su exchange esteri, assicurazioni estere a contenuto finanziario, nonché gli immobili all’estero. Anche un patrimonio infruttifero (ad es. un conto estero senza movimenti) va indicato se supera certe soglie (vedi oltre). Il legislatore italiano con L.186/2014 ha introdotto una soglia di esonero semplificativa: se il valore massimo raggiunto da un conto corrente estero nell’anno non supera €15.000, non sorge l’obbligo di monitoraggio in RW. In pratica, conti “modesti” (mai oltre €15.000 di saldo) possono non dover essere inseriti in RW – salvo che generino redditi esteri che vanno comunque dichiarati nei righi reddituali. Tuttavia, la normativa prevede che l’IVAFE (imposta patrimoniale sui conti esteri) di €34,20 annui si applica comunque se la giacenza media supera €5.000; si salta anche l’IVAFE solo se la giacenza media rimane sotto €5.000. Analogamente, per gli immobili esteri esiste una mini-soglia: l’IVIE (0,76% del valore catastale) è dovuta solo se eccede €200, ma formalmente anche immobili con IVIE < €200 vanno segnalati in RW (con credito d’imposta). Di conseguenza, nel caso di conti, investimenti o immobili in Spagna, il contribuente italiano deve verificare: (a) la soglia di RW per sapere se l’attività va dichiarata; (b) se essi producono redditi imponibili; (c) se sussiste IVIE/IVAFE da versare. In sintesi, il residente italiano con attività in Spagna deve dichiarare (1) i redditi da tali attività nel modello dei redditi (es. RL per interessi/dividendi, RF per canoni immobiliari, RT per plusvalenze, ecc.) e (2) compilare il Quadro RW indicando gli investimenti esteri e versando IVIE/IVAFE dovute. L’omessa o incompleta compilazione del RW, anche indipendentemente dal mancato reddito, costituisce una violazione di legge di natura sostanziale e non puramente formale. In particolare, la Cassazione ha di recente ribadito che l’omissione del RW è una infrazione sostanziale al fisco, proprio perché la legge vuole informazioni complete sulla titolarità dei capitali esteri.
Tassazione di conti e redditi esteri
In Italia vige il principio del reddito mondiale: il contribuente residente deve tassare tutti i redditi ovunque prodotti. Di norma i redditi derivanti da investimenti in Spagna – ad es. interessi da depositi spagnoli, dividendi da società spagnole, canoni di locazione di immobili in Spagna, plusvalenze da cessioni di beni o titoli spagnoli – devono essere dichiarati in Italia. L’imposta applicata è l’IRPEF con aliquote progressive, salvo specifici regimi (ad esempio, l’aliquota cedolare secca, 21% o 10%, può opzionalmente essere applicata ai canoni di locazione anche di immobili situati all’estero, se previsto dalla legge). In dichiarazione, i redditi esteri vanno imputati nei righi appropriati (es. RL o RF), e l’imposta italiana è calcolata sull’imponibile complessivo. Tuttavia l’Italia riconosce un credito d’imposta per le tasse già pagate all’estero in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna. Ad esempio, gli interessi su conti correnti spagnoli sono tassati in Spagna al 19% (ritenuta alla fonte) per non residenti; l’Italia graverebbe allo 23% (art.23 TUIR) ma riconosce credito per la ritenuta spagnola. Analogamente, i dividendi di fonte spagnola (19% di ritenuta) possono essere computati a credito. I canoni d’affitto di immobili spagnoli sono tassati in Spagna (solitamente al 19%), ma il netto imponibile va comunque riportato in Italia (dove si tassa con credito d’imposta). Le plusvalenze su immobili in Spagna sono di norma imponibili in Spagna (se il bene è in Spagna), mentre sulle plusvalenze di titoli spagnoli l’Italia può tassare con credito.
Importante è anche l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri), che si applica ai residenti italiani per gli immobili detenuti all’estero. L’aliquota base è lo 0,76% del valore catastale (o di mercato se non accatastato). L’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) si applica invece ai depositi, conti correnti e gestioni patrimoniali estere ed è pari allo 0,2% (2 per mille) del valore medio annuale, se supera la soglia di esenzione (€5.000 complessivi di giacenza media). Dal 2024 tali aliquote sono state raddoppiate al 4‰ se i beni si trovano in Paesi “black list” o, nel caso di IVAFE, per le criptovalute estere. In sostanza, il contribuente con un immobile in Spagna deve calcolare l’IVIE annuale e versarla entro giugno dell’anno successivo, mentre su conti correnti esteri va considerata l’IVAFE (salvo modesta giacenza). Se queste imposte patrimoniali non erano state versate, il ravvedimento operoso consente di regolarizzare tardivamente anche IVIE/IVAFE insieme alle sanzioni ridotte.
Scambio automatico di informazioni Italia-Spagna (CRS)
L’Italia e la Spagna aderiscono allo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS), che obbliga banche e intermediari spagnoli a comunicare ogni anno all’Agenzia delle Entrate italiana i dati sui conti dei residenti fiscali italiani. Queste informazioni includono saldo e movimenti significativi del conto, nonché i redditi prodotti (interessi, dividendi, guadagni da cessione titoli, ecc.). In pratica il sistema rende “trasparenti” i conti spagnoli dei contribuenti italiani: il Fisco italiano sa dove sono i tuoi soldi anche se non li hai mai dichiarati. Se dai dati ricevuti emergono discrepanze con quanto dichiarato (ad esempio un conto non indicato in RW o redditi esteri non dichiarati), l’Agenzia invia una comunicazione di anomalia o avvia direttamente l’accertamento fiscale per attività estera non dichiarata. Pertanto, un controllo “da CRS” può scatenare un accertamento: l’Agenzia delle Entrate confronterà i saldi esteri segnalati con la dichiarazione e potrà presumere evasione se manca qualsiasi coerenza. In questi casi il contribuente rischia sanzioni pesanti per omessa dichiarazione di attività estera. L’esempio classico: un conto spagnolo con depositi consistenti non comunicato nel RW e senza redditi dichiarati induce il Fisco a ipotizzare un’evasione, sanzionando il contribuente a prescindere da ogni prova contraria. Per questo, chi si trova in ritardo con la dichiarazione estera (conto o redditi) può valutare subito la regolarizzazione spontanea (ravvedimento operoso) prima che l’Agenzia intervenga, pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte.
Sanzioni per omissioni e termini di accertamento
Le violazioni fiscali relative a conti e redditi esteri sono severamente penalizzate dalla legge italiana. In particolare, l’omessa (o infedele) indicazione nel quadro RW di investimenti esteri è sanzionata dall’art.5, comma 1 del D.L. 167/1990 con una multa dal 3% al 15% dell’ammontare del valore non dichiarato ogni anno. Se le attività erano in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”), la sanzione raddoppia al 6%-30%. Questa sanzione RW si applica sull’intero valore degli asset non indicati (es. saldo conto estero, valore acquisto immobile estero) e vale anche se il conto era infruttifero, perché l’obbligo di monitoraggio serve a identificare i capitali anche potenzialmente produttivi di redditi.
La mancata dichiarazione dei redditi esteri prodotti (interessi, dividendi, canoni, plusvalenze) comporta altre sanzioni. L’art.1 del D.Lgs.471/1997 prevede infatti per dichiarazioni “infedeli” una multa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. In caso di omessa presentazione del modello Redditi si applica una sanzione ancora più grave (120%-240% dell’imposta omessa). Per i redditi di fonte estera tali sanzioni sono ulteriormente aggravate di un terzo: nella pratica, questo porta la forchetta complessiva delle sanzioni sul reddito estero omesso a circa 120%-240%. Ad esempio, omettere €3.000 di IRPEF dovuti su redditi spagnoli può tradursi in una sanzione base di circa €3.600 (120% del dovuto) fino a €7.200 (240%). Nella realtà, grazie alle riduzioni da ravvedimento, se il contribuente regolarizza spontaneamente dopo una contestazione, paga in proporzione molto meno (nell’esempio circa il 20% dell’imposta evasa). Tuttavia, in contenzioso pieno le sanzioni applicabili sarebbero altissime (sino al 240%). Inoltre, come ha ribadito la Cassazione, l’omessa dichiarazione di redditi esteri non preclude la continuazione fra violazioni pluriennali: quindi più omissioni annuali si considerano concatentate ai fini dell’art.12, comma 5, del D.Lgs.472/1997, con sanzione base aumentata fino a triplo. In altre parole, più anni omessi possono cumularsi come reato continuato (cumulo giuridico) e la sanzione passa dalla metà al triplo della più grave.
In tema di tempistiche, l’Agenzia delle Entrate dispone di tempi ordinari di accertamento di 5 anni (art.43 D.P.R. 600/73), che possono essere estesi in presenza di certi indici di evasione o frode. Nel caso di violazioni RW/estere, di fatto le indagini spesso percorrono tutto il termine ordinario esteso (spesso sino a 6 anni dalla dichiarazione), ed in caso di continuità delle omissioni i termini possono protrarsi ulteriormente (come accaduto in recente giurisprudenza). Importante: l’avviso di accertamento deve essere notificato correttamente (via PEC o raccomandata) entro questi termini; una notifica irregolare (ad esempio inviata da un indirizzo PEC non ufficiale) può portare alla nullità dell’atto.
Ricezione dell’avviso e possibili difese
Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento (o una comunicazione di irregolarità) relativa ai redditi o ai beni detenuti in Spagna, deve agire tempestivamente. Innanzitutto, è consigliabile verificare se l’atto è legittimo: controllare termini di notifica, competenza territoriale, completezza dei calcoli di imposta e sanzioni, e se effettivamente esiste un’imposizione ripetuta o prescritta. In taluni casi la regolarità della notifica stessa è contestabile. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che la notifica via PEC da un indirizzo non inserito negli appositi registri è inesistente: ciò potrebbe nullificare l’accertamento.
Se l’accertamento è legittimo, il contribuente ha varie opzioni. Ravvedimento operoso: se l’errore è emerso prima della definizione della pretesa fiscale, è possibile correggere spontaneamente le omissioni pagando le imposte dovute (IRPEF aggiuntiva, IVIE/IVAFE) insieme a interessi legali e a sanzioni ridotte. In particolare, il ravvedimento dei redditi esteri permette di applicare aliquote minime (circa 3-6% anziché 90-240%), mentre per il quadro RW si può usufruire della sanzione fissa di €258 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza di legge (invece delle sanzioni proporzionali 3-15%). Il ravvedimento può riguardare anche IVIE/IVAFE non versate. Poiché il ravvedimento azzera virtualmente la “colpa” fiscale, è spesso la strategia di difesa più economica e rapida, purché non sia già scaduto il termine di definizione dell’accertamento.
Istanza in autotutela: entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può chiedere all’Agenzia un riesame e l’eventuale annullamento in autotutela dell’atto per vizi procedimentali o errori palesi. Ad esempio si può chiedere di correggere calcoli errati, riconoscere crediti d’imposta esteri dimenticati, o sanare formalità di notifica. L’autotutela può essere utile per evitare ricorso se l’errore è facilmente correggibile e non suscettibile di merito giurisdizionale.
Ricorso tributario: se invece vi sono motivi di sostanza o di diritto per contestare l’accertamento, il contribuente deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica. In sede di ricorso si possono sollevare tutti gli argomenti di difesa: mancanza di diritto al pagamento (ad es. elementi già dichiarati altrove), contraddittorietà con dichiarazioni precedenti, prescrizione, violazione dei criteri di imposizione, vizi di forma, ecc. È possibile depositare documenti giustificativi (certificati spagnoli di tassazione, conti esteri, prove di pagamento IVIE/IVAFE in Spagna, ecc.) a supporto. Nei ricorsi si invocano spesso le ultime pronunce di Cassazione (es. per sostenere la natura “sostanziale” dell’obbligo RW o per limitare il cumulo delle violazioni) per chiedere l’annullamento delle sanzioni o una loro riduzione. Se il primo grado (CTP) decide contro, si può ricorrere alla Commissione Regionale Tributaria (CTR) e infine alla Corte di Cassazione se sussistono questioni di diritto rilevanti.
In alternativa, prima o dopo il ricorso, è possibile avviare una procedura di adesione o composizione della lite: è un accordo con l’Agenzia che porta a una rideterminazione consensuale dell’imposta e delle sanzioni (in genere dimezzate rispetto all’atto originario) a fronte della rinuncia al contenzioso. Questa strada richiede però l’adesione dell’Ufficio ed è possibile solo entro il termine per ricorrere.
Simulazioni e casi pratici
- Esempio 1 – Conto corrente spagnolo non dichiarato: Mario, residente italiano, tiene un conto corrente in una banca spagnola con saldo medio annuo €100.000 (giacenza oltre 15k). Non lo ha mai inserito nel quadro RW né ha dichiarato gli interessi. L’Agenzia scopre il conto tramite CRS e manda avviso. Sanzioni RW: art.5 D.L.167/90 prevede il 3%-15% su €100.000, cioè da €3.000 a €15.000. Poiché la Spagna non è “paradiso fiscale”, non c’è raddoppio delle aliquote. Imposte sui redditi: se il conto ha prodotto ad es. 2% di interessi annui (€2.000), questi vanno tassati in Italia (aliquota ordinaria, a seconda del reddito). Se Mario li ha omessi, la sanzione per redditi esteri infedeli sarebbe il 90% dell’imposta (€≃1.800). Sommando imposte, interessi e sanzioni può arrivare a decine di migliaia di euro. Se Mario avesse invece presentato il RW tardivamente entro 90 giorni dal termine, pagherebbe solo €258 di sanzione fissa (in luogo di quella proporzionale). Oppure, dopo la lettera, può utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare conto e interessi (aliquota 6% forfettaria sui redditi esteri, ad es.) riducendo sensibilmente gli importi dovuti.
- Esempio 2 – Immobile in Spagna affittato: Anna, residente italiana, possiede un appartamento in Spagna con canone annuo €6.000. È obbligata a dichiarare in Italia quel reddito nella voce relativa agli affitti esteri; omettere questa dichiarazione genera sanzioni pari a 90%-180% del’imposta IRPEF dovuta. Inoltre deve pagare l’IVIE sul valore dell’immobile (0,76% del valore catastale). Se Anna non ha versato l’IVIE, potrà sanare tardivamente con ravvedimento (aliquota ridotta allo 0,1% mensile e sanzione minima). Per l’IRPEF non dichiarata, le sanzioni base sarebbero es. da €1.944 (90% di €2.160, imposta su €6.000 presunti) a €4.320 (180%). Se applica il ravvedimento, può ridurre la sanzione all’8,5% circa (legge n.413/1991 e succ.), pagando imposta, interessi e circa l’8% del suo ammontare.
- Esempio 3 – Investimenti finanziari esteri: Luca detiene fondi comuni e obbligazioni spagnoli per €50.000, con qualche cedola annua. Tali attività vanno dichiarate in RW (superano la soglia di esenzione, non essendo conti correnti, ma strumenti finanziari) e i dividendi/cedole vanno dichiarati fra i redditi di capitale. In caso di omissione, l’accertamento applicherà il 3-15% di sanzione sul valore degli asset (€1.500–€7.500) e le sanzioni ordinarie IRPEF (90%-180%) sui redditi non denunciati. Luca può regolarizzare presentando modulo RW e integrando la dichiarazione (o con ravvedimento), riducendo drasticamente le sanzioni.
Le tabelle seguenti sintetizzano gli obblighi e le sanzioni principali:
Attività/Reddito Estero | Obbligo dichiarazione | Imposta dovuta (Italia) | Sanzione se omessa |
---|---|---|---|
Conti correnti/depositi | Sì in Quadro RW (se >15.000€ saldo max) | IVAFE 0,2% (2‰) oltre esenzione 5.000€; IRPEF su interessi (art.23 TUIR) | 3%-15% sul valore non dichiarato (6%-30% in black list) |
Titoli e investimenti finanziari | Sì, sempre (nessuna soglia) | IRPEF su dividendi/interessi, tassazione separata su plusvalenze | 3%-15% sul valore non dichiarato |
Immobili in Spagna | Sì in RW (sempre) | IRPEF su canoni (o cedolare); IVIE 0,76% valore | 3%-15% sul valore non dichiarato |
Criptovalute su exchange esteri | Sì (equiparate a strumenti finanziari) | IRPEF su plusvalenze da cessione | 3%-15% sul valore non dichiarato |
Redditi esteri (interessi, dividendi, ecc.) | Vanno dichiarati nei redditi PF | IRPEF ordinaria (23%-43%) con credito d’imposta per prelievi esteri | 90%-180% (infedele dichiaraz.) o 120%-240% (omessa) (aggravamento +1/3) |
Domande frequenti (Q&A)
- Cosa succede se non dichiaro un conto o un reddito estero?
Se si omettono redditi prodotti all’estero (ad es. interessi o affitti in Spagna), il fisco può recuperare l’imposta dovuta e applicare sanzioni elevate (90%-180% della maggiore imposta, incrementate di un terzo per i redditi esteri). Inoltre, se non dichiari il capitale estero nel Quadro RW, scatta la sanzione del 3%-15% sul valore del bene non dichiarato. Una recente sentenza ha ribadito che tale violazione è di natura sostanziale. In pratica, un avviso di accertamento potrà richiederti sia le imposte non pagate sia le pesanti sanzioni associate. - Se ho già pagato delle imposte in Spagna, posso dedurle in Italia?
Sì. Grazie alla Convenzione italo-spagnola, la tassazione italiana riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate in Spagna sullo stesso reddito. Ad esempio, gli interessi spagnoli già tassati al 19% si possono portare in credito sull’imposta italiana (nella misura corrispondente al 19% sostituito dall’aliquota italiana). Questo credito deve essere documentato (certificati di ritenuta spagnoli). Naturalmente, il fisco italiano pretenderà la differenza residua se l’aliquota italiana è superiore, ma eviterà la doppia imposizione. - Cos’è e come funziona il ravvedimento operoso in questi casi?
Il ravvedimento operoso è la regolarizzazione spontanea delle omissioni prima dell’accertamento definitivo. Se scopri di non aver dichiarato conti esteri o redditi spagnoli, puoi presentare modello integrativo (o quadro RW tardivo) e versare imposte, interessi e una sanzione ridotta (percentuali minime). Ad esempio, la legge prevede sanzioni minime del 3% per ravvedimento breve entro 14 giorni, del 3,75% entro 30 giorni, ecc. Per il quadro RW presentato entro 90 giorni dal termine, la sanzione è fissa €258 anziché 3%-15%. In pratica, il ravvedimento permette di uscire con danni contenuti, riducendo sensibilmente le sanzioni (circa 8,5%-9% per ravvedimenti in prima applicazione su redditi esteri) rispetto alle aliquote ordinarie. - Qual è la differenza tra autodifesa (autotutela) e contenzioso tributario?
L’autotutela consiste nel chiedere all’Agenzia delle Entrate di riesaminare l’atto accertativo (oppure di annullarlo per illegittimità), prima di andare in giudizio. Si usa per segnalare errori formali o materiali riconoscibili (es. calcoli sbagliati, conti già dichiarati altrove, documenti mancanti). Se l’Ufficio ammette la richiesta, l’atto può essere riformato senza ricorso al giudice. Il ricorso tributario, invece, è l’impugnazione formale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. In sede di ricorso si espongono argomentazioni giuridiche e fattuali più complesse, si producono documenti e si discute davanti al giudice tributario. In genere, se vi è un valido motivo di merito (ad es. illegittimità della pretesa o violazione di legge), si procede con ricorso. Se invece si tratta di un errore tecnico facilmente risolvibile, si può prima tentare l’autotutela per evitare le spese del contenzioso. - Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento estero?
Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente (generalmente in base alla residenza o alla sede dell’Ufficio). Se non si ricorre entro tale termine, l’avviso diventa definitivo (tranne particolari eccezioni di nullità della notifica). Pertanto è fondamentale reagire tempestivamente. Se vi sono dubbi sui calcoli dell’atto, è opportuno raccogliere subito tutta la documentazione (rendiconti bancari spagnoli, contratti di locazione, quietanze delle imposte estere, ecc.) per preparare una difesa solida in caso di contenzioso. - Posso trattare con l’Agenzia un pagamento in adesione?
Sì, entro il termine di impugnazione il contribuente può proporre un accordo di adesione con l’Agenzia. Con l’adesione, si definisce consensualmente la pretesa fiscale (imposte e sanzioni) con limiti massimi di riduzione (sanzioni fino al 50% di quelle comminate nel precedente accertamento). Tuttavia, l’adesione richiede l’intervento dell’Agenzia (che può accettare o meno) ed è un processo articolato. In pratica, può essere utile se le posizioni sono vicine e si vuole chiudere il contenzioso pagando meno che in giudizio. - E se risulto realmente residente fiscale all’estero?
Se provi di essere residente fiscale stabile in Spagna (iscritto all’AIRE, con dimora abituale e centro interessi in Spagna), non sei soggetto all’imposizione italiana sul reddito mondiale, né all’obbligo RW (ai sensi del TUIR e della Convenzione). In tal caso, il contribuente deve dimostrare la residenza estera con documenti (certificati di residenza, permessi di soggiorno, pratica bancaria locale, certificato di residenza fiscale spagnolo). In presenza di irregolarità, però, l’Agenzia può indagare a fondo per verificare che la residenza sia “sostanziale” e non pretestuosa. Se si dimostra effettiva residenza in Spagna, l’avviso italiano per redditi esteri/quadri RW decadrà, ma potrebbe sorgere un accertamento spagnolo sui redditi mondiali dell’anno di passaggio (l’Italia e Spagna si scambiano anch’essi le informazioni!). - Che fare in presenza di contitolari di un conto estero?
Le sanzioni RW si riferiscono all’intero valore del bene non dichiarato, anche se ci sono più contitolari. In pratica, se due coniugi hanno un conto spagnolo cointestato e nessuno dei due lo dichiara, ognuno rischia di essere sanzionato sul 100% del valore non dichiarato (teoricamente). Se invece uno dei contitolari ha adempiuto e l’altro no, la sanzione colpirà solo chi non ha dichiarato. Perciò è bene che in caso di conti o beni cointestati tutti i soggetti coinvolti cooperino nel dichiarare la propria quota per evitare sorprese doppie.
Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa Italiana:
– Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 (art.4-5) – Monitoraggio fiscale attività estere (conv. L. 227/90, modif. L. 97/2013, L. 186/2014).
– Legge 29 settembre 1980, n. 663 – Convenzione italo-spagnola contro le doppie imposizioni (ratifica della Convenzione 1977 con protocollo).
– DPR 917/1986 (TUIR) – art.23 (rendimento da depositi esteri) e art. 44 (redditi immobili esteri), principio di tassazione mondiale, crediti d’imposta.
– D.Lgs. 147/2015 – recepimento Direttiva UE 2014/107 (DAC2) e OCSE CRS nello scambio dati finanziari.
– D.Lgs. 472/1997 – art.12 (continuazione violazioni) – D.Lgs. 471/1997 – art.1 (sanzioni tributarie per infedele dichiarazione).
– Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art.1 commi su spese catastali e residenze estere): statuizione fattispecie AIRE.
Giurisprudenza:
– Corte di Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 19832/2021 – Capitale estero e redditi di capitale: fondi in conto estero sono riferibili al titolare.
– Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 728/2021 – Continuazione pluriennale obblighi RW.
– Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 11849/2023 (5 maggio 2023) – Cumulo giuridico delle sanzioni: omessi più anni RW = reato continuato, sanzioni aumentate fino al triplo.
– Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n. 28077/2024 (30 ottobre 2024) – conferma che l’omessa dichiarazione RW è violazione di natura sostanziale.
– Commissioni Tributarie Regionali – varie pronunce su notifiche a mezzo PEC non ufficiali (nullità atti).
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o capitali detenuti in Spagna? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o capitali detenuti in Spagna?
Vuoi sapere quali sono i rischi concreti e come difenderti?
La Spagna non è un paradiso fiscale, ma i redditi e i conti esteri devono comunque essere dichiarati nel quadro RW della dichiarazione italiana e assoggettati a tassazione, salvo quanto stabilito dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna. La mancata dichiarazione può comportare accertamenti retroattivi, imposte, sanzioni e interessi. In assenza di prova contraria, il fisco può presumere che le somme non dichiarate siano redditi imponibili sottratti a tassazione in Italia. È però possibile difendersi dimostrando l’avvenuta tassazione in Spagna, la provenienza lecita delle somme o l’assenza di obblighi dichiarativi in Italia.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’avviso di accertamento e la documentazione relativa a redditi, investimenti o conti in Spagna
📌 Verifica l’applicabilità della convenzione Italia-Spagna per evitare casi di doppia imposizione
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per contestare le presunzioni fiscali e ridurre sanzioni e interessi
⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
🔁 Ti supporta anche in procedure di regolarizzazione volontaria o definizioni agevolate per sanare eventuali omissioni dichiarative
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti su conti e redditi esteri
✔️ Specializzato in contenzioso tributario e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un avviso di accertamento per conti o redditi in Spagna può avere conseguenze pesanti, ma non sempre è legittimo.
Con una difesa legale mirata puoi contestare le presunzioni fiscali, ridurre le pretese del fisco e proteggere il tuo patrimonio.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti su redditi esteri comincia da qui.