Avviso Di Accertamento Legato A Conti O Redditi In Belgio: Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché il Fisco ti contesta conti correnti o redditi detenuti in Belgio?
Grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati UE, l’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati relativi a conti bancari, investimenti e immobili posseduti in Belgio dai contribuenti italiani. Se queste attività non sono state dichiarate, il rischio è quello di ricevere un accertamento con richieste fiscali, interessi e sanzioni anche molto pesanti.

Quando scattano le contestazioni
– Se non sono stati dichiarati conti correnti, depositi o investimenti detenuti in Belgio
– Se non è stato compilato il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale
– Se non sono stati dichiarati redditi da locazioni, dividendi, plusvalenze o interessi generati in Belgio
– Se i trasferimenti bancari da e verso il Belgio non risultano compatibili con i redditi dichiarati in Italia

Cosa rischia il contribuente
– Recupero delle imposte sui redditi esteri non dichiarati
– Sanzioni dal 3% al 15% degli importi non monitorati, con possibili aggravamenti in caso di violazioni gravi
– Applicazione di interessi di mora che fanno crescere il debito fiscale
– Contestazione del reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione se vengono superate le soglie penali
– Sequestri, ipoteche e pignoramenti sui beni posseduti in Italia

Come difendersi da un avviso di accertamento legato al Belgio
– Verificare la correttezza dei dati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio internazionale
– Dimostrare che i redditi contestati sono già stati tassati in Belgio o non sono imponibili in Italia
– Presentare estratti conto, documenti bancari, contratti e prove che giustifichino la provenienza lecita delle somme
– Contestare errori di calcolo, presunzioni arbitrarie o dati incompleti utilizzati dal Fisco
– Dimostrare la buona fede in caso di omissioni dovute a incertezza normativa o interpretativa
– Utilizzare strumenti come dichiarazioni integrative o ravvedimento operoso se l’accertamento non è definitivo
– Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica

Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della pretesa fiscale
– La riduzione delle sanzioni grazie al riconoscimento della buona fede o a strumenti deflattivi
– La sospensione delle azioni esecutive collegate (cartelle, ipoteche, pignoramenti)
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di pagare solo quanto realmente dovuto, evitando richieste sproporzionate

Attenzione: anche se il Belgio è un Paese UE, i redditi e i conti esteri non dichiarati sono tassati in Italia. L’Agenzia delle Entrate applica controlli rigorosi, ma le presunzioni possono essere contestate con prove concrete.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti fiscali – ti spiega come affrontare un avviso di accertamento legato a conti o redditi in Belgio e come tutelarti.

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Introduzione

L’Amministrazione finanziaria italiana, grazie agli scambi automatici di informazioni internazionali (Common Reporting Standard, DAC6, FATCA, ecc.), ha intensificato i controlli sui patrimoni e sui redditi esteri dei contribuenti residenti in Italia. Il principio fiscale italiano del reddito mondiale impone infatti che i residenti in Italia dichiarino e versino tasse su tutti i redditi e patrimoni detenuti ovunque, compresi quelli in Belgio. Ciò comporta specifici obblighi dichiarativi (quadro RW, IVIE, IVAFE e dichiarazione dei redditi) e impone attenzione particolare a chi ha conti, immobili, società o redditi da lavoro/pensione legati al Belgio. L’“avviso di accertamento” notificato dall’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente la mancata indicazione di tali conti o redditi e ricalcola imposte, sanzioni e interessi. Dal punto di vista del contribuente (il “debito­re”), è fondamentale conoscere i propri diritti, gli adempimenti previsti e le possibili linee difensive.

Fonti normative italiane chiave includono il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), il D.L. 167/1990 (obblighi di monitoraggio fiscale), le leggi istitutive dell’IVIE (imposta sugli immobili esteri) e dell’IVAFE (imposta sui prodotti finanziari esteri), nonché la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Belgio. A questi si aggiungono orientamenti giurisprudenziali recenti (es. Cass. n. 3386/2024 sull’esterovestizione) e prassi (Agenzia Entrate). Di seguito analizziamo dettagliatamente tutti gli aspetti rilevanti, con tabelle riepilogative e casi pratici esemplificativi, rispondendo anche alle domande più frequenti.

Quadro normativo generale: residenza, tassazione mondiale e convenzione italo-belga

Residenza fiscale e reddito mondiale

In base all’art. 2 del TUIR, è «residente in Italia» chi per la maggior parte del periodo d’imposta ha dimora o residenza in Italia. Ai fini IRPEF, il contribuente italiano residente è tassato sul reddito mondiale, cioè su tutti i redditi prodotti ovunque. Di conseguenza, anche se un italiano ha redditi, conti o immobili in Belgio, dovrà inserirli nella dichiarazione dei redditi in Italia (Mod. Redditi PF o 730). L’obbligo di monitoraggio fiscale (art. 4‑5 D.L. 167/1990) impone inoltre di riportare ogni anno in quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie all’estero (conti bancari, partecipazioni, polizze, immobili, ecc.). Nessun obbligo esiste invece per chi, pur formalmente residente in Italia, presta servizio a Bruxelles per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali (es. impiegati dell’UE), o opera come frontaliero in Paesi limitrofi (Belgio incluso) con attività lavorativa continuativa all’estero e trasferisce in Italia il proprio reddito prevalente.

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Belgio

Il trattato bilaterale tra Italia e Belgio (3/4/1989, entrata in vigore 1992) regola la tassazione dei redditi transfrontalieri. I punti salienti per i contribuenti italiani sono:

  • Redditi di lavoro dipendente: secondo l’art. 15, i salari di un italiano resident in Italia sono imponibili in Belgio solo se l’attività lavorativa vi è svolta e se sussistono le condizioni della clausola 183/12/commi (≤183 giorni, datore non residente, onere non a carico di Ufficio belga). In altri termini, se un lavoratore italiano impiegato in Belgio lavora meno di 183 giorni nell’anno e il datore non ha stabile organizzazione in Belgio, solo l’Italia tasserà il reddito. Se invece il soggiorno supera 183 giorni o le condizioni falliscono, il salario è tassabile anche in Belgio, e l’Italia concederà un credito d’imposta per evitare la doppia imposizione (art. 23, come spiegato sotto).
  • Pensioni: le pensioni versate da un datore di lavoro del Belgio a un residente in Italia sono imponibili solo in Italia. Viceversa, se il pensionato vive in Belgio (residente lì), il reddito è tassato solo in Belgio. Di fatto, l’Italia grava sull’anziano italiano la stessa imposta come se fosse residente, senza l’imposta belga, ma applicando il credito d’imposta per l’eventuale ritenuta versata in Belgio (ove previsto).
  • Dividendi, interessi e royalties: i dividendi e interessi incassati da un residente italiano da fonti belghe sono tassabili in Belgio fino a determinate soglie (generalmente trattenuta del 15% per dividendi sotto al 25%, o 0% se >25% partecipazione; interessi 15%), ma l’Italia deve includerli in imponibile e dedurre l’imposta belga pagata fino al limite stabilito. I ricavi da royalties seguono regole analoghe (art. 12).
  • Altri redditi: capital gains immobiliari (art. 13) si dichiarano nello Stato dell’immobile (es. casa in Belgio, tassata in Belgio, con credito in Italia); redditi di indipendenti (art. 14) e redditi d’impresa (art. 7-8) sono tassati nel luogo di produzione o stabile organizzazione.
  • Eliminazione doppia imposizione: l’Italia adotta il criterio del credito d’imposta (art. 23). Se un residente italiano riceve redditi tassati in Belgio, l’Italia calcola l’IRPEF includendo tali redditi, ma detrae dalla sua imposta la tassa pagata in Belgio, senza superare l’imposta italiana proporzionale. Ad esempio, se un lavoratore italiano tassato in Belgio a Fonte versa già 10 di imposta su un reddito, l’Italia li dedurrà fino a quel limite dal suo tributo interno.

In sintesi: per le persone fisiche residenti in Italia tutti i redditi prodotti in Belgio devono essere dichiarati in Italia, ma grazie alla Convenzione il contribuente evita la doppia tassazione tramite meccanismi di esenzione o credito d’imposta.

Obblighi dichiarativi specifici: quadro RW, IVIE, IVAFE

Ogni contribuente residente in Italia che detiene attività o patrimoniali in Belgio deve compilare il quadro RW del modello Redditi PF/730 per il monitoraggio fiscale. Infatti, il quadro RW raccoglie investimenti e attività finanziarie estere (conti correnti bancari, titoli, partecipazioni, polizze, quote di fondi esteri) e immobili detenuti all’estero, anche se non produttivi di reddito. Le sanzioni per omissione o infedele compilazione del RW sono elevate (vedi oltre).

L’obbligo si estende indipendentemente dalla modalità di acquisizione (acquisto, eredità, donazione) e sussiste anche se l’investimento è stato completamente disinvestito nell’anno. L’unica soglia di esenzione vale per conti correnti e depositi bancari esteri: se la giacenza media annua complessiva non supera 10.000 euro (soglia introdotta dal D.L. 4/2014), non vi è obbligo di RW. Attenzione però: se il conto ha superato tale soglia anche una sola volta, o se è dovuta imposta IVAFE, il RW va compilato comunque. Anche chi ha cessato l’attività estera deve compilare il quadro fino al completo disinvestimento.

La legge esonera dal RW i lavori statali/UE all’estero (vedi sopra) e i contribuenti frontaliere in aree limitrofe (es. lavoro continuativo in Belgio) purché trasferiscano tutto il capitale entro 6 mesi dal termine. Ma anche in questi casi rimane dovuta la dichiarazione dei redditi esteri (IRPEF) e il calcolo dell’IVIE/IVAFE (nel quadro RW). Infatti, anche chi è esonerato dal RW deve dichiarare i redditi da attività estere e versare eventuali IVIE/IVAFE.

IVIE e IVAFE

  • IVIE (Imposta sui Valori degli Immobili all’Estero): i residenti in Italia che possiedono immobili in Belgio (case, uffici, terreni, anche non locati) devono pagare l’IVIE annualmente. L’imposta è pari allo 0,76% del valore catastale rivalutato dell’immobile estero. Se l’immobile è in comproprietà, ognuno paga sulla propria quota. L’IVIE va indicata in apposito rigo e versata tramite Mod. F24; la mancata dichiarazione genera accertamenti analoghi a quelli per IVAFE (sanzione da 3% a 15% del valore non dichiarato).
  • IVAFE (Imposta sui Valori delle Attività Finanziarie all’Estero): per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Belgio l’IVAFE è dovuta in misura fissa di €34,20 per ciascun conto attivo nell’anno (legge 2014). Per gli altri prodotti finanziari esteri (es. polizze, fondi, obbligazioni) si applica aliquota 0,20% sul valore medio detenuto (simile al bollo italiano). Anche qui, se non pagata, scatterà accertamento con imposta e sanzioni (e, se dovuta, va indicata nel RW per il calcolo).

Tabella 1: Principali obblighi dichiarativi per contribuenti italiani con attività in Belgio

Attività/RedditoNormativa chiaveObbligo dichiarativoNorma sanzioni
Redditi di lavoro/pensione dall’esteroTUIR art.2, art.23 + Convenzione ITA-BELDichiarazione dei redditi (730/Redditi PF); credito d’imposta per doppia imposizioneIRPEF + sanzioni 90% (omessa dichiarazione)
Conti correnti bancari in BelgioD.L. 167/90 (art.4-5); IVAFEQuadro RW + IVAFE (34,20€ su ogni conto)Sanzione RW 3-15% su giacenza
Titoli, partecipazioni, polizze estereD.L. 167/90 (art.4-5); TUIRQuadro RWSanzione RW 3-15% su valore investito
Immobili in BelgioD.L. 167/90 (art.4-5); IVIEQuadro RW + IVIE (0,76% del valore catastale estero)Sanzione RW 3-15% su valore immobile
Redditi da locazione/proprietà esteraTUIR art.23 + ConvenzioneDichiarazione redditi + IVIEIRPEF + sanzioni 90%
Altri redditi (dividendi, interessi)Convenzione art.10-12; TUIRDichiarazione redditi + credito d’imposta esteraIRPEF + sanzioni 90%

Fonte: Agenzia delle Entrate, D.Lgs. 167/90, Convenzione Italia-Belgio e giurisprudenza collegata.

Controlli internazionali e meccanismi di accertamento

Grazie alla cooperazione internazionale (OECD-CRS, direttive UE, accordi bilaterali), il fisco italiano riceve dati dettagliati sui conti e i redditi dei cittadini italiani all’estero. Ad esempio, conti bancari e investimenti finanziari detenuti in Belgio sono segnalati all’Italia tramite il Common Reporting Standard (scambio automatico di informazioni finanziarie). Anche i notai belgi sono tenuti a comunicare alla nostra Agenzia informazioni su successioni e donazioni. Questi dati incrociati con le dichiarazioni italiane mettono in evidenza eventuali omissioni: chi ha dichiarato in modo incompleto o non ha dichiarato i redditi esteri rischia di ricevere una lettera di compliance o un avviso di accertamento.

Contenuto tipico dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento inviato dall’Agenzia contiene normalmente:

  • L’identificazione del contribuente e il riferimento normativo (legge violata).
  • L’indicazione degli asset contestati (es. conto corrente o immobile in Belgio), del valore attribuito e della fonte di controllo (es. banca belga o anagrafe).
  • Il calcolo delle imposte evase: IRPEF dovuta sul reddito estero non dichiarato (con eventuale riconoscimento del credito d’imposta), IVIE/IVAFE non versate, più relativi interessi legali.
  • L’applicazione delle sanzioni amministrative: ad esempio, multa per omessa compilazione del RW (v. infra) calcolata sulle consistenze non dichiarate.
  • Eventuali accuse accessorie, come l’omessa dichiarazione di redditi o la “esterovestizione” societaria (se rilevanti al caso).
  • Infine, invito a chiarimenti o adesione all’accertamento entro 60 giorni, con avvertimento che in mancanza l’accertamento diventerà definitivo.

Sanzioni per omissioni e termini di decadenza

Le violazioni fiscali collegate a conti e redditi esteri comportano sanzioni pecuniarie elevate, in parte analoghe a quelle degli omessi redditi nazionali. In particolare:

  • Omissione nel quadro RW (monitoraggio fiscale): l’art. 5, comma 2 del D.L. 167/1990 punisce l’omessa (o infedele) compilazione del quadro RW con una sanzione pari al 3–15% degli importi non dichiarati. Se la ricchezza estera è detenuta in paesi a fiscalità privilegiata (non è il caso del Belgio), la sanzione sale al 6–30%. Il minimo (3%) si applica ai paesi “white list” come il Belgio. In alternativa, se il contribuente rimedia entro 90 giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva), paga una sanzione fissa di €258.
  • Omissione di redditi esteri: se risultano redditi (es. interessi, affitti, stipendi) prodotti in Belgio non inseriti nella dichiarazione, l’Agenzia applica le sanzioni IRPEF ordinarie (art. 13, Legge 212/2000), che vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa. Se, invece, si tratta di mero errore formale o rettificabile con ravvedimento, la Corte di Cassazione ricorda che l’omissione “in bianco” della dichiarazione non di per sé invalida l’adempimento, purché il contribuente venga a conoscenza dell’errore e abbia la possibilità di integrare.
  • Sanzioni cumulative e termini: se la violazione non è rettificata, le sanzioni si sommano. La Cassazione 30/10/2024 n. 28077 ha confermato che l’omessa indicazione in RW risponde alla finalità di monitorare capacità contributiva e va sanzionata. Il sistema di decadenza applicabile è l’art. 12 del D.L. 78/2009: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (settennale in caso di dichiarazione omessa). I termini si raddoppiano se gli investimenti sono in Paesi black list (non applicabile al Belgio). La giurisprudenza ha inoltre escluso il sequestro preventivo in via amministrativa per semplice omissione del RW, distinguendo infatti le violazioni amministrative dalle fattispecie penali (Cass. 11.3.2022 n. 7880 cit.) – ma resta l’ipotesi penale di dichiarazione fraudolenta se l’omissione è volontaria e grave.

Tabella 2: Sanzioni per violazioni fiscali internazionali

ViolazioneSanzione pecuniariaTermini di accertamento
Omessa compilazione quadro RW3–15% degli importi non dichiarati (paesi white list come Belgio, art.5 D.L.167/90)6–30% (paesi black list) o €258 (ravvedimento 90gg)Avviso entro 5 anni (7 se dichiarazione omessa)
Omessa dichiarazione redditi esteriSanzione infedele dichiarazione: da 90% a 180% dell’imposta evasa (art.13 L.212/2000)Avviso entro termini ordinari (5/7 anni)
Omessa IVIE/IVAFETrattata come omessa dichiarazione redditi: sanzione dal 90% (con cumulo)Come redditi e RW

Fonte: D.L. 167/1990, L.212/2000, Cassazione.

Esterovestizione societaria

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha talvolta inquadrato come “esterovestizione” (fittizia localizzazione della residenza fiscale) alcune società italiane formalmente costituite in Belgio. In tali casi l’ufficio presumeva che la sede effettiva fosse in Italia, ritenendo la società imponibile come italiana. La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 3386/2024, ha comunque limitato questa presunzione legale (art. 73 co.5-bis TUIR): perché si configuri l’esterovestizione, la società estera che controlla una italiana deve a sua volta essere controllata da soggetti italiani o amministrata da consiglieri prevalentemente italiani. In altre parole, se nel caso concreto la società belga non è amministrata o posseduta da italiani, la presunzione decade. Inoltre la Cassazione ha ribadito che l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria: se il fisco sostiene che la sede di governo è in Italia, deve dimostrarlo con elementi concreti. Nel caso esaminato, la CTR aveva annullato l’accertamento per mancata prova dell’esterovestizione, decisione confermata dalla Cassazione.

Questa giurisprudenza è rilevante per imprenditori con società in Belgio: dimostrare una sede estera reale (organizzazione effettiva, decisioni gestionali all’estero, organo di amministrazione belga) può vanificare la pretesa italiana di residenza fittizia.

Come difendersi in pratica

Alla luce di quanto sopra, il contribuente destinatario dell’avviso può adottare diverse strategie difensive e correttive:

  • Verifica degli obblighi dichiarativi: controllare se si era effettivamente tenuti a dichiarare quell’attività o reddito. Ad esempio, un soggetto non residente o svolgente attività speciale esente può non dover compilare il RW. Accertarsi che il dato contestato (saldo conto, proprietà) sia corretto e di propria competenza.
  • Ravvedimento operoso/integrativa: se l’errore è di semplice omissione, si può presentare un’dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso (d.lgs. 472/97) per ridurre le sanzioni. In tal caso la sanzione viene ridotta (ad es. al 3% dell’importo non dichiarato se il ravvedimento è entro 90 giorni). Questo è particolarmente utile per sanare omissioni formali.
  • Documentare la propria posizione: raccogliere documenti che dimostrino i fatti: ad es. atti costitutivi o ordini del giorno per la società estera, copia di comunicazioni bancarie, documenti catastali, contratti di lavoro (per provare il datore belga non residente), attestazioni AIRE o certificazioni di residenza, estratti conto, ecc. Se si è AIRE, produrre l’iscrizione anagrafica e prova di dimora in Belgio, per argomentare di non essere contribuente residente italiano (attenzione: AIRE di per sé non elimina l’obbligo dichiarativo se restano vincoli con l’Italia).
  • Contraddittorio con l’Ufficio: se è stato inviato un questionario, rispondere entro i termini fornendo le proprie giustificazioni. Spesso l’agenzia chiede spiegazioni tramite questionario prima di notificare l’accertamento. Una risposta esaustiva può far desistere alcune contestazioni.
  • Accertamento con adesione o conciliazione: per soggetti giuridici o persone fisiche è possibile attivare un accordo con l’Agenzia (cd. conciliazione giudiziale); tuttavia, fino al 2025 manca una procedura strutturata di transazione per materie internazionali, salvo casi di voluntary disclosure. Va valutata caso per caso.
  • Ricorso tributario: se l’avviso ritiene la posizione errata e non si ottiene autotutela, il contribuente può impugnare l’atto presso la Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica. In appello e in Cassazione potrà, se necessario, invocare la convenzione contro doppie imposizioni, i requisiti di diritto nazionale (ad esempio il principio della certezza del diritto) e gli ultimi orientamenti di giurisprudenza (come l’onere probatorio dell’esterovestizione).
  • Ravvedimento per oltre 90 giorni o rinuncia (caso estremo): se il termine normale è scaduto, si può sempre ravvedersi entro il termine di decadenza (adottando la dichiarazione tardiva entro 5 anni, con sanzione fissa ridotta). In alternativa, se il debito accertato è molto alto, è possibile valutare di non impugnare e chiedere la dilazione/rateizzazione (soprattutto per sanzioni e IVIE/IVAFE, che di solito sono pagabili con F24).

Questi strumenti di regolarizzazione consentono spesso di ridurre drasticamente sanzioni e interessi, oltre a interrompere il contenzioso. In ogni caso, è consigliabile rivolgersi a un professionista tributario prima di rispondere all’avviso, per strutturare la strategia più efficace a tutela dei propri interessi.

Casi pratici ed esempi di calcolo

Esempio 1 – Conto corrente estero non dichiarato. Mario, residente in Italia, detiene un conto bancario in Belgio con giacenza media annua di 100.000 €. Non ha mai indicato il conto nel quadro RW né dichiarato gli interessi percepiti. L’Agenzia accerta:

  • IVAFE omessa: dovuta 34,20€ per anno (per legge fissa), per ogni anno di omissione.
  • Interessi non dichiarati: supponiamo abbia percepito 1.000 € di interessi/anno. IRPEF a carico (aliquota marginale 38%) = 380 € di imposta dovuta l’anno. Il Belgio potrebbe aver già trattenuto l’11% (euroritenuta) pari a 110 €, che Mario può detrarre, pagando in Italia la differenza (270 € netti) e gli interessi legali.
  • Sanzione quadro RW: ai tassi minimi, 3% delle giacenze non dichiarate (corrispondenti a 3.000 € all’anno). In anni successivi la giacenza potrebbe essere lievitata, ma si calcola su ogni annualità. Il totale sanzioni può quindi arrivare a qualche migliaio di euro all’anno.
  • Interessi di mora: sulla somma di IRPEF e sanzioni dovute dal 2018 al 2023, si applicano interessi (circa 8% annuo).

Mario può ridurre il suo debito effettuando subito un ravvedimento operoso: se regolarizza entro 90 giorni, la sanzione del RW sarebbe fissa di 258 € (anziché 3.000) per anno, e versando spontaneamente l’IVAFE e l’IRPEF con ravvedimento su 1/10 o 1/8 (riducendo sanzioni IRPEF). In alternativa, potrebbe integrare la dichiarazione e poi attendere l’esito o mediare.

Esempio 2 – Immobile in Belgio omesso. Lucia, residente in Italia, possiede un appartamento in Belgio acquistato nel 2016. Non lo ha mai indicato in RW né pagato IVIE. L’Agenzia scopre l’immobile (es. tramite CRS o scambio di banche dati con il catasto belga). Calcoli tipici:

  • IVIE dovuta: se il valore catastale rivalutato è 50.000 €, l’IVIE (0,76%) = 380 €/anno. Se il valore è più alto, aumenta di conseguenza.
  • Imponibile IRPEF: se Lucia riceve locazioni da quell’immobile (ad es. 6.000 €/anno), deve pagare IRPEF sul reddito (aliquota 38% = 2.280 €/anno). Anche su questo reddito scatta la sanzione per dichiarazione omessa (il 90% di 2.280 = 2.052 €).
  • Sanzioni monitoraggio: il valore di 50.000 € non dichiarato nel RW comporta sanzione dal 3% al 15%. Con aliquota minima 3%, l’Ufficio richiederà 1.500 € di multa per quell’anno. Con recidiva negli anni, la cifra sale.
  • Interessi di mora sui tributi e sanzioni accumulate.

In questo caso Lucia può contestare l’esistenza dell’obbligo solo se non era residente fiscale in Italia (ma essendo registrata AIRE in Belgio, deve verificare il criterio del centro interessi vitali), oppure sanare con dichiarazioni integrative + ravvedimenti. Spesso nel primo accertamento l’Agenzia offre la possibilità di adesione (riducendo le sanzioni, es. al 30% anziché 90%) se regolarizza entro 60 giorni.

Domande e risposte frequenti

  • D: Ho ricevuto un avviso per conti o redditi in Belgio non dichiarati. Posso ignorarlo?
    R: No. Se non rispondi entro 60 giorni, l’avviso diventa definitivo e si possono iscrivere ipoteche sui tuoi beni. Meglio rispondere nel merito: o sanare l’omissione (correggendo con ravvedimento o adesione) o dimostrare perché l’accertamento è infondato.
  • D: Sono iscritto all’AIRE in Belgio: devo comunque dichiarare redditi/conti?
    R: L’iscrizione AIRE attesta solo la residenza anagrafica all’estero. Se però mantieni i requisiti di residenza fiscale in Italia (es. centro interessi vitali in Italia, famiglia qui), rimani obbligato a dichiarare redditi esteri. Inoltre, se hai attività in Italia (es. proprietà o attività imprenditoriale), l’AIRE non ti esonera dal RW per le attività all’estero. In ogni caso conviene valutare con un esperto la tua residenza fiscale effettiva per evitare doppi adempimenti.
  • D: Quali termini ho per ricorrere dopo l’avviso?
    R: L’atto deve essere notificato entro 5 anni dall’anno di imposta (7 anni se dichiarazione omessa). Tu hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso tributario. In alternativa, entro 30 giorni puoi chiedere all’Ufficio un ravvedimento in autotutela (richiesta di annullamento parziale) o procedere a un accordo con l’Agenzia.
  • D: E se accetto l’avviso, posso ottenere una rateizzazione?
    R: Sì, dopo il pagamento di una prima rata (generalmente pari a 1/6 del dovuto) puoi rateizzare il residuo. Gli interessi di mora permangono. È comunque consigliabile valutare prima se l’atto è legittimo o se è possibile ridurre l’importo delle sanzioni (per esempio, sostenendo che la violazione è formale e sanabile).
  • D: Con un solo conto da pochi anni rischio tanto?
    R: Dipende dai dati. Anche conti di modesta entità generano sanzioni proporzionali. Se l’ammontare complessivo è basso, l’Agenzia potrebbe limitare l’azione a sanzioni RW minime (3% base) e IRPEF sul reddito. Tuttavia, l’azione può essere iniziata anche per segnalazioni sotto soglia. Se si ritiene che il controllo sia ingiusto, conviene sempre rispondere e chiarire prima di accettare passivamente l’atto.
  • D: Cosa succede se dimostro di aver sanato le violazioni in precedenza?
    R: Se hai già regolarizzato precedentemente (ad es. tramite voluntary disclosure o ravvedimento), puoi presentare tutta la documentazione probatoria. La prassi e la giurisprudenza attuale, come la Cassazione 738/2023, riconoscono che in caso di regolarizzazione volontaria il contribuente è legittimato a ottenere benefici fiscali (p. es. credito d’imposta per imposte estere) nonostante l’iniziale omissione. Vale comunque la pena consultare un professionista per far valere correttamente la posizione.
  • D: Cosa posso fare se l’avviso è sbagliato (es. conta un reddito che non ho)?
    R: Puoi presentare entro 60 giorni un’istanza di autotutela (con documentazione di supporto) chiedendo l’annullamento parziale dell’atto per errore nei fatti o diritto. Alternativamente, evidenziare l’errore nel ricorso alla Commissione Tributaria. È importante rispondere formalmente (anche via PEC) se noti difetti di notifica o di calcolo.
  • D: E se vado in giudizio?
    R: In sede contenziosa potrai eccepire ogni vizio dell’atto. In particolare, potrai invocare la Convenzione Italia-Belgio e le recenti sentenze (ad es. 3386/2024 sull’esterovestizione). Ricordati che in giudizio il giudice valuta se l’Agenzia ha documentato le proprie contestazioni. Secondo la Cassazione, l’onere di provare l’esterovestizione incombe all’Ufficio. Inoltre, l’interpretazione di omissioni di dichiarazione alla luce della normativa vigente (es. l’ordinanza 21472/2024 sul “frontespizio in bianco”) può rivelarsi a favore del contribuente in caso di errori procedurali.

Fonti normative, di prassi e giurisprudenza

  • Convenzione italo-belga contro le doppie imposizioni (3/4/1989).
  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (monitoraggio fiscale: quadro RW, IVIE/IVAFE).
  • TUIR (DPR 917/1986), artt. 2, 23 (reddito mondiale, credito d’imposta) e 73 (esterovestizione).
  • L. 212/2000, art. 13 (sanzioni in materia di dichiarazioni).
  • Circolari Agenzia Entrate: Schede RW, IVIE, IVAFE.
  • Cass. 6.2.2024 n. 3386 (esterovestizione).
  • Cass. 30.10.2024 n. 28077 (omessa dichiarazione RW).
  • Cass. 31.7.2024 n. 21472 (dichiarazione telematica “in bianco”).
  • Cass. 12.1.2023 n. 738 (euroritenuta e voluntary disclosure).
  • Agenzia Entrate – Risposte e prassi sui conti esteri (es. Interpello 5/2018 sul frontaliero AIRE).
  • Agenzia Entrate – Guida monitoraggio fiscale (Quadro RW).
  • Gazzetta Ufficiale UE – Direttiva 2011/16/EU (DAC6) e Direttiva 2003/48/CE (euroritenuta) – recepimento in Italia.
  • Altri articoli e guide specialistiche (Avv. Cartelle S., Fiscomania, ecc.).

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o capitali detenuti in Belgio? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o capitali detenuti in Belgio?
Vuoi sapere quali sono i rischi concreti e come predisporre una difesa efficace?

Il Belgio non è un paradiso fiscale, ma i redditi e i conti detenuti all’estero devono comunque essere dichiarati nel quadro RW e assoggettati a tassazione in Italia, salvo applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio. La mancata dichiarazione può comportare accertamenti retroattivi, imposte, sanzioni e interessi. In alcuni casi, il fisco presume automaticamente che le somme non dichiarate siano redditi imponibili sottratti alla tassazione in Italia, salvo prova contraria. Difendersi è possibile dimostrando l’avvenuta tassazione in Belgio, la provenienza lecita delle somme o l’assenza di obblighi dichiarativi.


🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza l’avviso di accertamento e la documentazione relativa a redditi, investimenti o conti in Belgio

📌 Verifica l’applicabilità della convenzione Italia-Belgio per evitare fenomeni di doppia imposizione

✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per contestare le presunzioni fiscali e ridurre sanzioni e interessi

⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

🔁 Ti supporta anche in procedure di regolarizzazione volontaria o definizioni agevolate per sanare omissioni dichiarative


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti su conti e redditi esteri

✔️ Specializzato in contenzioso tributario e applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni

✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia


Conclusione
Un avviso di accertamento per conti o redditi in Belgio può avere conseguenze rilevanti, ma non sempre è fondato.
Con una strategia legale mirata puoi contestare le presunzioni fiscali, ridurre le pretese dell’Agenzia delle Entrate e proteggere il tuo patrimonio.

📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti su redditi esteri comincia da qui.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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