Sai cos’è la responsabilità solidale tributaria e quando può riguardarti?
Nel diritto tributario esistono casi in cui più soggetti sono obbligati in solido al pagamento di un’imposta o di un debito fiscale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, lasciando poi a loro la possibilità di rivalersi sugli altri. Conoscere come funziona è essenziale per non trovarsi a pagare più del dovuto.
Cos’è la responsabilità solidale tributaria
– È l’obbligo di più soggetti di rispondere insieme di un debito fiscale
– L’Erario può rivolgersi a uno solo dei coobbligati per l’intero importo
– Il soggetto che paga ha poi diritto di regresso verso gli altri obbligati
– È prevista in diversi casi specifici dal legislatore
Quando si applica la responsabilità solidale
– Nei rapporti tra socio e società di persone (snc, sas), dove i soci rispondono con il proprio patrimonio dei debiti fiscali
– Nei casi di cessione d’azienda, dove l’acquirente risponde solidalmente dei debiti fiscali del cedente entro certi limiti
– In caso di successione ereditaria, dove gli eredi rispondono dei debiti tributari del defunto in proporzione alla quota ereditata
– Nei rapporti tra committente e appaltatore, per ritenute e IVA non versate
– In situazioni in cui la legge prevede espressamente l’obbligo solidale di più soggetti
Cosa comporta per il contribuente
– Il Fisco può chiedere l’intero debito a uno solo dei coobbligati
– Il mancato pagamento può portare a pignoramenti e ipoteche anche contro chi non ha generato direttamente il debito
– I rapporti interni tra coobbligati diventano complessi, con la necessità di rivalersi sugli altri per recuperare le somme pagate in eccesso
Come difendersi dalla responsabilità solidale tributaria
– Verificare se sussistono effettivamente i presupposti di legge per l’applicazione della solidarietà
– Contestare gli atti dell’Agenzia delle Entrate se emessi senza motivazione o senza corretta individuazione dei soggetti obbligati
– Dimostrare, nei casi di cessione d’azienda o successione, di non essere tenuti oltre i limiti previsti
– Far valere eventuali vizi di notifica o prescrizione dei debiti fiscali contestati
– Impugnare gli avvisi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria nei termini previsti
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento della pretesa solidale se illegittima
– La riduzione dell’importo richiesto nei limiti della legge
– La sospensione delle procedure esecutive già avviate
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di pagare solo quanto effettivamente dovuto e non di più
Attenzione: la responsabilità solidale tributaria è uno strumento molto forte nelle mani del Fisco. Ma non sempre viene applicata correttamente: spesso le contestazioni possono essere annullate o ridotte.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa del contribuente – ti spiega come funziona la responsabilità solidale tributaria e come proteggerti se vieni coinvolto in debiti non tuoi.
Sei stato chiamato a rispondere di un debito fiscale come coobbligato?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo la tua posizione e predisporremo la migliore strategia per difenderti.
Introduzione
La responsabilità solidale in campo tributario implica che più soggetti siano obbligati in solido per uno stesso debito fiscale, permettendo all’Amministrazione finanziaria di richiedere l’intero importo a ciascuno di essi. Tale concetto ha base nel diritto civile (art. 1299 c.c.) ma assume connotati particolari nel diritto tributario. In generale, chi paga per intero il debito comune ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati. Nel sistema fiscale italiano, la solidarietà passiva può essere prevista sia dalla legge sia da specifiche norme speciali (es. rapporti societari, cessioni di beni, appalti, ecc.), con conseguenze rilevanti per i contribuenti coinvolti. L’art. 2495 c.c., novellato dalla riforma del 2003, stabilisce infatti che alla cancellazione di una società dal registro delle imprese i creditori insoddisfatti possono agire contro gli ex soci nei limiti di quanto da questi percepito in sede di liquidazione. Inoltre, per i debiti tributari dell’ente estinto vige una disciplina specifica: l’Agenzia delle Entrate può contestarli entro cinque anni dalla cancellazione della società. In pratica, dopo la chiusura formale della società i soci rispondono dei tributi sociali (comprese sanzioni e interessi) fino all’ammontare del patrimonio da loro ricevuto. Di seguito si analizzano le principali ipotesi di responsabilità solidale tributaria in Italia, considerando soci, amministratori, acquirenti, committenti e altri soggetti, nonché le modalità di contenzioso e riscossione, con un approfondimento giurisprudenziale aggiornato.
Soggetti coinvolti nella solidarietà tributaria
- Soci di società di persone (S.n.c., S.a.s.): nella società di persone, i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti societari, compresi quelli tributari. Ciò significa che lo Stato può richiedere l’intero debito a ciascun socio, che poi potrà rivalersi sugli altri coobbligati. Ad esempio, se una S.n.c. non versa l’IRPEF sui redditi aziendali, l’Amministrazione può rivalersi indifferenziatamente su ciascun socio per l’intera somma. I soci rispondono anche dei debiti della società dopo la sua estinzione, ma limitatamente a quanto percepito in liquidazione. In particolare, una recente pronuncia della Cassazione ha ribadito che alla cancellazione di una S.r.l. i soci possono essere chiamati a soddisfare i creditori (anche tributari) fino alla concorrenza delle somme ricevute in fase di liquidazione.
- Soci di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) in funzionamento: i soci di società di capitali non sono solidalmente obbligati in via ordinaria per le imposte dovute dalla società (diversamente dalle società di persone). Tuttavia, nei casi di liquidazione o estinzione della società si applica l’art. 2495 c.c., come ricordato: i creditori tributari possono agire contro i soci limitatamente al frutto della liquidazione. In altre parole, i soci non versano somme aggiuntive rispetto al capitale versato, ma se in sede di liquidazione hanno riscosso utili o rimborso di conferimenti, quei proventi possono essere usati per soddisfare debiti tributari residui. La Cassazione (ordinanza n. 23341/2024) ha affermato che tale fenomeno successorio sui generis riguarda “il medesimo debito che faceva capo alla società”, di cui i soci rispondono limitatamente al liquidato. È importante notare che tale responsabilità non è paragonabile a quella del de cuius nella successione ereditaria, e quindi non scattano gli stessi termini di decadenza previsti per il decesso di una persona fisica.
- Amministratori e legali rappresentanti: per quanto riguarda le cariche sociali, gli amministratori (o liquidatori) rispondono personalmente dei tributi dovuti dalla società nella misura in cui era loro obbligo provvedere. Ad esempio, un amministratore che omette volontariamente di versare l’IVA o le ritenute operate (IRPEF) sulla remunerazione del personale può essere chiamato a rispondere solidalmente con la società per quelle somme. La prassi e la giurisprudenza equiparano l’operato dell’amministratore alla società stessa (principio di teoria dell’immedesimazione organica), per cui la colpa del gestore si ricollega al debito tributario societario. Ciò vale anche per altre condotte omissive imputabili all’organo amministrativo, come evidenziato da precedenti cassazionari (cfr. Cass. n. 15741/2013). Resta tuttavia ferma la possibilità per l’amministratore colpevole di impugnare le pretese fiscali e di contraddire la presunzione di responsabilità (ad es., dimostrando di non aver beneficiato personalmente della condotta evasiva). Nel caso di società liquidate, i liquidatori (se colpevoli di dolo o colpa grave) possono essere chiamati anch’essi a rispondere per i debiti rimasti insoluti.
- Acquirente di beni o azienda (cessionario): l’acquirente di un’azienda non è in genere solidalmente responsabile dei debiti tributari dell’alienante (diversi da quelli oggetto della cessione stessa), salvo diversa disposizione di legge. Tuttavia, in ambito IVA esistono ipotesi di solidarietà legalmente previste. Ad esempio, l’art. 60-bis del DPR 633/1972 stabilisce che il cessionario di beni usati (o di quelli elencati nel DM 22 dicembre 2005) è solidalmente obbligato con il cedente per l’IVA non versata se l’acquisto è stato effettuato a prezzi inferiori al valore normale. In questi casi la legge presume la solidarietà del cessionario, il quale però può discolparsi dimostrando che il prezzo più basso era giustificato da circostanze oggettive indipendenti dall’IVA. La Cassazione (ord. 20619/2022) ha ribadito che la solidarietà prevista dall’art. 60-bis è una presunzione superabile: in pratica il cessionario deve provare che la vendita a prezzo “sottocosto” aveva cause lecite (come valutazioni di mercato) estranee all’omicidio fiscale.
- Committente e subappaltatori in contratti di appalto: la normativa in materia lavoristica (art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003) estende la solidarietà fra committente e appaltatore/subappaltatore per i crediti retributivi e contributivi del personale impiegato nell’appalto. In particolare, il committente è solidalmente tenuto con l’appaltatore e con ogni subappaltatore a versare all’INPS retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di appalto. Questa solidarietà si applica entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto e esclude le sanzioni civili (penali) a carico del committente, che risponde solo del capitale contributivo. Di recente, la Cassazione ha chiarito che l’INPS non è vincolato dal termine decadenziale biennale (art. 29, 2° c., D.lgs. 276/03) quando agisce nei confronti del committente per contributi omessi dall’appaltatore. In sintesi, nell’appalto il committente subentra alle posizioni contributive degli appaltatori e subappaltatori, potendo essere chiamato a coprire paghe e contributi non versati, ma senza dover pagare le sanzioni degli altri.
- Altri coobbligati: in alcuni casi particolari la legge prevede responsabilità solidali tra altri soggetti. Per esempio, nelle cessioni di beni strumentali a trattamenti particolari di IVA si applicano regole analoghe a quelle di cui sopra. In materia di imposte locali, la disciplina varia: per l’IMU la legge considera separatamente le quote di proprietà (ogni comproprietario paga la propria quota e non esiste solidarietà), mentre per la TASI è prevista solidarietà fra i comproprietari (unico soggetto con obbligo passivo). Anche tra coinquilini c’è solidarietà per la TASI. È quindi cruciale analizzare caso per caso la norma specifica.
Principi giuridici di base
In generale, l’art. 1299 c.c. stabilisce che “il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”. In ambito tributario, tuttavia, il legislatore spesso introduce regole speciali che derogano al regime civilistico standard. Ad esempio, non opera la decadenza quinquennale (art. 25 DPR 602/1973) per i coobbligati: la Corte suprema ha affermato che, in materia fiscale, la certezza giuridica tipica del diritto civile (che prevede termini caducatori) non si applica alla solidarietà tributaria. Ciò significa che, se la cartella di pagamento viene notificata tempestivamente alla società, i soci coobbligati rimangono responsabili anche oltre il termine ordinario di decadenza, a differenza di quanto avverrebbe in un rapporto meramente civile.
La solidarietà tributaria viene spesso definita o inquadrata da specifiche norme: oltre all’art. 2495 c.c. per società estinte, esistono regole come l’art. 60-bis DPR 633/72 (solidarietà IVA del cessionario), l’art. 29 D.Lgs. 276/03 (solidarietà contributiva nell’appalto), e altre disposizioni del TUIR e del DPR 602/73 che attribuiscono responsabilità a soggetti diversi (ad es. soci di società di persone per imposte sui redditi della società). In fase di riscossione, l’Amministrazione può notificare gli avvisi di accertamento o le cartelle di pagamento sia alla società che ai coobbligati: il contribuente solido colpito potrà porre eccezioni e, se necessario, pagare e poi rivalersi sugli altri. In ogni caso, l’onere di provare la propria estraneità all’illecito o la nullità degli atti (errori di notifica, mancanza di titolo impositivo, ecc.) grava sull’interessato come in qualunque contenzioso tributario.
Aspetti procedurali e contenzioso
Notifica e decadenza: come anticipato, per i coobbligati tributari non opera il meccanismo di estinzione del diritto al recupero come nel codice civile. La Cassazione (sent. 24583/2022) ha chiarito che la tempestiva notifica della cartella alla società impedisce che si applichi la decadenza di cui all’art. 25 del DPR 602/1973 nei confronti dei soci. In pratica, se i soci non vengono notificati insieme alla società, non si può considerare maturato il termine di decadenza previsto per i crediti civili: la loro responsabilità resta attiva finché la cartella – correttamente motivata – non sia notificata anche a loro, entro i termini ordinari del contenzioso tributario. È dunque consigliabile, per un socio o amministratore informato dell’esistenza di un accertamento alla società, intervenire nel giudizio tributario o sollecitare la notifica, per evitare di subire la pretesa fiscale senza potersi difendere.
Opposizione della cartella: i coobbligati possono e devono impugnare la cartella di pagamento nei termini (generalmente 60 giorni) se contestano l’accertamento o le sanzioni. Quando la cartella è rivolta a più soggetti, ciascuno conserva il diritto-dovere di difendersi separatamente; tuttavia, se uno dei coobbligati ottiene l’annullamento del debito, ciò giova anche agli altri in via di regresso (art. 1287 c.c.), qualora fosse intervenuta efficacia del giudicato. Nel caso dei soci di società cancellata, la Cassazione ha ribadito che il debito tributario contestato ai soci non è un nuovo debito, ma il medesimo originario della società; questo significa che le difese svolte dalla società in vita possono essere richiamate nel giudizio contro i soci, nei limiti consentiti dalla legge processuale, mantenendo coerenza nei profili di fatto e di diritto.
Pagamento e regresso: se un coobbligato paga l’intero debito, ha diritto di regresso verso gli altri secondo l’art. 1299 c.c. Ciò vale anche per sanzioni e interessi tributari: chi soddisfa la pretesa fiscale può chiedere all’Amministrazione la quietanza integrale (cartella pagata) e poi esigere dagli altri la loro quota, solitamente in base alla loro residua partecipazione societaria o secondo l’accordo tra loro. L’interesse legale di mora tra coobbligati decorre in base al loro accordo o, in mancanza, alle tabelle ministeriali. In pratica, il socio che anticipa i tributi potrà rivalersi sugli altri soci in proporzione alla quota di partecipazione al capitale o agli utili (salvo diverso accordo tra soci).
Rottura della solidarietà: in alcuni casi può essere utilizzare il principio della “par condicio creditorum”: se un coobbligato ha pagato più di quanto dovuto, si può ricorrere al fallimento o all’esecuzione nei confronti degli altri. Se uno dei coobbligati è estraneo all’illecito (ad es. socio di minoranza non coinvolto nella gestione), esso potrà eccepire di non aver concorso alla fattispecie dannosa. In ogni caso, è possibile sollevare eccezioni quali il titolo dell’imposta (atto impugnato), la responsabilità limitata (ad es. soci srl liquidato) o difformità procedurali.
Sanzioni tributarie e contributive
Le sanzioni pecuniarie inflitte per infrazioni tributarie (multe amministrative) seguono in generale gli stessi obbligati della violazione principale. La Cassazione ha confermato che, nel trasferimento ai soci dei debiti di una società estinta, possono essere recuperati anche gli importi delle sanzioni tributarie comminate alla società. In altre parole, se una s.r.l. è stata multata e poi cancellata, i soci potranno vedersi richiesti fino al limite della liquidazione anche le sanzioni che erano state irrogate. Tuttavia, va ricordato il principio della responsabilità personale: se la sanzione era collegata a un comportamento doloso o gravemente colpevole di un amministratore, quest’ultimo resta responsabile in proprio. In ambito contributivo l’impostazione è diversa: come visto, l’art. 29 D.lgs. 276/03 esclude espressamente la solidarietà sulle sanzioni amministrative (penali) dovute per omesso contributo. Ciò significa che, anche se il committente risponde in solido dei contributi non versati dal subappaltatore, non risponde delle eventuali sanzioni civili comminate (che restano a carico dell’appaltatore inadempiente).
Esempi pratici e tabelle riepilogative
Di seguito vengono riportati alcuni casi di sintesi per comprendere l’applicazione pratica della responsabilità solidale.
Tabella 1. Soggetti e tributi coinvolti nella solidarietà
Soggetto (obbligato solidale) | Tipologia di tributo | Natura responsabilità | Note normative / giurisprudenziali |
---|---|---|---|
Socio S.n.c. / S.a.s. (imprenditore) | IRPEF, IRES, IVA, IRAP, INPS, locali | Solidale e illimitata per tutti i debiti sociali (anche passati in liquidazione) | Art. 36 DPR 600/73; art. 1282 c.c.; Cass. 23341/24 |
Socio S.r.l. / S.p.A. (in vita società) | Debiti societari (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) | in genere no, salvo responsabilità limitata all’atto di liquidazione | Art. 2495 c.c.; Cass. 23341/24 (per società cancellate) |
Socio S.r.l. (società cancellata) | IRPEF, IRES, IRAP (debiti della società) | Solidale (trasferimento debito sociale) entro il limite del liquidato | Art. 2495 c.c.; Cass. 23341/24 |
Amministratore (Srl/Spa) | IRPEF, IVA (ritenute non versate) | Solidale con la società per tributi non versati (teoria dell’immedesimazione) | Cass. 15741/2013 (rif. Dottrina); possibili regresso tra co-amministratori |
Cessionario di beni (art. 60-bis) | IVA su cessione di beni specifici | Solidale per IVA non versata dal cedente (presunzione superabile) | Art. 60-bis DPR 633/72; Cass. ord. 20619/2022 |
Committente appalto (opera o servizio) | Contributi INPS e premi DL (del subappalt.) | Solidale per contributi dovuti (solo capitale, no sanzioni) | Art. 29, D.lgs. 276/2003; Cass. 18004/2019; art. 1676 c.c. (lim.) |
Subappaltatore | Contributi INPS del proprio personale | Diretto responsabile (collaborazione), ma con possibile solidarietà verso committente | Come sopra (limite due anni, esclusione sanzioni) |
Co-proprietario immobile (IMU) | IMU | Responsabilità autonoma per la propria quota (no solidarietà) | Regime IMU (art. 3 DL 201/2011; DL 16/2014) |
Co-proprietario immobile (TASI) | TASI | Solidale con gli altri comproprietari per l’obbligo complessivo | Legge 147/2013 (DL 201); partic. condizioni per comodato, occupante |
N.B.: La tabella è indicativa. In ogni caso concreto si rimanda alle norme specifiche e alla giurisprudenza applicabile.
Simulazione 1 – Socio di S.r.l. dopo liquidazione: Una S.r.l. operativa fallisce e va in liquidazione. Alla fine delle operazioni, ogni socio ha percepito un rimborso di € 30.000. Successivamente l’Agenzia accerta un debito IVA residuo di € 100.000. Il funzionario notificatore può rivalersi sui soci, ma ciascuno risponderà al massimo di € 30.000 (quanto percepito) per un totale di € 60.000 tra i due soci, e l’eventuale parte eccedente resterebbe inesigibile. I soci pagano complessivamente € 60.000 (solidalmente), poi regrediscono tra loro proporzionalmente alle quote di liquidazione.
Simulazione 2 – Committente/subappaltatore di opere: Un’impresa di costruzioni (Committente) affida un appalto a un’impresa (Appaltatore) che, a sua volta, subappalta a terzi. Alla scadenza del contratto, si accerta che l’appaltatore ha omesso di versare € 20.000 di contributi INPS sui salari del periodo. L’INPS può richiedere al committente l’importo residuo entro 2 anni dal termine del contratto. Il committente, se paga, potrà rivalersi sull’appaltatore per i € 20.000, ma non dovrà corrispondere sanzioni aggiuntive. Se invece intervenisse una cartella esattoriale, il committente potrà contestarla invocando l’eccezione della solidarietà esclusiva del capitale contributivo (e non delle sanzioni) come previsto per legge.
Domande e risposte
- D: Che differenza c’è tra solidarietà diretta e obbligazione concorrente?
R: Nel caso di obbligazione solidale, ogni debitore può essere richiesto del tutto del debito e può richiedere ai coobbligati la sola quota parte, come stabilisce l’art. 1299 c.c. Nel debito concorrente, invece, ciascuno risponde solo per la propria quota di debito; per i tributi locali (es. IMU) la legge prevede responsabilità concorrente per ciascun co-proprietario. Nel contesto tributario, però, la maggior parte delle fattispecie (società di persone, committenti, cessionari IVA, co-owner TASI, ecc.) rientra nella solidarietà. - D: Se la società non mi ha notificato l’avviso di accertamento entro 5 anni, sono al sicuro?
R: No. Il termine quinquennale di decadenza dell’art. 25 DPR 602/1973 (da subito cambiato in decorrenza su 5 anni) non tutela i soci solidali. Come detto, la Cassazione ha precisato che in ambito tributario non opera tale decadenza per i coobbligati. L’Agenzia può notificare la cartella ai soci anche dopo tale termine, fintanto che la società non è stata cancellata o il debito non estinto. Conviene intervenire nel giudizio della società anche se non notificati, per evitare sorprese. - D: Posso allegare di non aver ricevuto il beneficio economico dello sconto IVA come difesa?
R: Sì. Ad esempio, nel caso dell’art. 60-bis IVA il cessionario può provare che il prezzo scontato era giustificato (evento naturale, crisi di mercato, ecc.), dimostrando che l’operazione “sottocosto” non mirava ad eludere l’IVA. Analogamente, un socio di S.r.l. può sostenere di non aver partecipato alla condotta evasiva (se di minoranza estraneo), puntando magari su una mancanza di prova del vantaggio conseguito. Tuttavia, tale prova va fornita nel giudizio tributario, che resta diverso da quello verso la società. - D: Se verso i debiti fiscali della società, posso poi rivalermi sugli altri soci?
R: Certo. Un debitore solidale che paga ha diritto di regresso sugli altri a norma del codice civile. Pertanto, se un socio salda i tributi della società, potrà pretendere dagli altri soci la quota parte (solitamente proporzionale alle quote o secondo accordi interni). Va segnalato che l’accertamento fiscale dell’Agenzia vale come titolo esecutivo anche a favore del soccombente (art. 1287 c.c.), ma in sede di civile il regresso si determina in base ai criteri di legge (capitale versato o utili ricevuti). - D: Un amministratore può sempre essere chiamato a pagare?
R: L’amministratore risponde personalmente delle somme che avrebbe dovuto versare secondo legge (es. IVA, ritenute IRPEF, contributi) quando agisce come organo sociale. In generale, si ritiene che risponda solidalmente per violazioni commesse nell’interesse della società. Se però dimostra di aver adempiuto ai doveri (ad es. ha disposto la scissione di ruolo in tempo, ha provveduto al versamento entro i termini previsti per le somme dovute dalla società, ecc.), la responsabilità può venir meno. In caso di società cancellata, il legale rappresentante di solito non è perseguibile se ha agito correttamente (cfr. CTR di Venezia citata in [14†L75-L84]). Ogni contestazione va affrontata nel contenzioso tributario. - D: I tributi locali hanno solidarietà?
R: Dipende. Per l’IMU ogni proprietario paga la propria quota in base alla percentuale di possesso e non esiste solidarietà. Se un comproprietario manca di pagare la sua quota, il Comune non può forzare l’altro (ma dovrà agire separatamente). Al contrario, per la TASI (sostitutiva della TARSU), di norma tra comproprietari vige solidarietà: l’ente municipale può chiedere a tutti i comproprietari l’intero tributo dovuto (anche se in realtà ciascuno ha un’obbligo proporzionale), purché poi chi paga recuperi dagli altri il dovuto. Tra proprietario e inquilino per la TASI, invece, non c’è solidarietà: ognuno è responsabile della propria parte. È bene verificare la disciplina locale specifica. - D: Cosa succede se l’impresa subappaltatrice fallisce e non paga l’INPS?
R: In questo caso, il committente rimane solidalmente responsabile per i contributi omessi, nei limiti temporali previsti (2 anni dalla fine dell’appalto). Se l’INPS agisce mediante cartella, il committente coobbligato potrà opporsi affermando la propria natura di garante solo del capitale contributivo (escludendo sanzioni). Se paga, potrà poi rivalersi sull’appaltatore (o sui suoi liquidatori) per la quota versata, incluso il capitale contributivo. Con la riforma del 2019 tale solidarietà contribuisce a garantire i lavoratori, ma conviene controllare sempre possibili decadenze e prescrizioni (anche se la Cassazione del 2019 ha affermato che l’INPS può agire anche oltre il termine biennale). - D: Un coobbligato può chiedere la rateizzazione del debito?
R: La possibilità di rateizzare (dilazionare) il debito fiscale è prevista indipendentemente dal numero di debitori. L’istanza va presentata come se fosse un unico debitore. Se lo è, e l’Agenzia concede la rateazione, tutti i coobbligati ne beneficiano. In caso contrario, ogni coobbligato può richiedere la rateazione (o chiedere dilazioni) della propria parte del debito, in linea con le stesse condizioni previste per il pagamento integrale. È prassi comune che l’Agenzia valuti la posizione complessiva del debito, ma dal punto di vista del debitore solidale ogni contribuente può formalmente richiedere il piano di dilazione sulla base della sua quota. - D: Il socio che non ha partecipato alla violazione rischia comunque?
R: In linea di principio la legge non distingue la “colpa” o coinvolgimento del singolo socio nella solidarietà tributaria (eccezione art. 1299 cc che vale nel civile). Ciò significa che tutti i soci rispondono del debito sociale, a prescindere dal fatto che abbiano concretamente partecipato alla gestione quotidiana. Tuttavia, in sede di impugnazione il socio non operativo può tentare di dimostrare la sua estraneità alla violazione (ad es. sostenendo di non aver avuto poteri esecutivi o di non aver tratto vantaggi diretti), sperando in un’applicazione analogica del principio della colpa individuale (cui all’art. 7 D.L. 269/2003 per le sanzioni). La giurisprudenza ha in tal senso alcuni precedenti, ma essi sono più l’eccezione che la regola: solitamente, a meno di provocare effetti sorprendenti, l’amministrazione e il giudice tributario tendono a considerare tutti i soci obbligati solidali.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cassazione civile-tributaria, ordinanza n. 23341 del 29/8/2024: conferma che dopo la cancellazione di una società di capitali i soci succedono nei debiti sociali entro il limite della liquidazione, rispondendo anche delle sanzioni tributarie.
- Cassazione civ. sez. 5, sent. n. 24583/2022 (10/8/2022): stabilisce che la decorrenza del termine di decadenza per il recupero dei tributi non si applica ai soci coobbligati, in quanto il diritto tributario esclude la decadenza prevista dall’art. 25 DPR 602/1973.
- Cassazione civile-tributaria, ord. n. 20619 del 28/6/2022: ricorda l’obbligazione solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente su vendite a prezzo inferiore al normale, spiegandone limiti e presunzioni.
- Cassazione civile, sez. lav., sent. n. 18004/2019 (4/7/2019): sul tema contributivo, annulla il termine biennale per l’INPS nei confronti del committente in appalto, precisando l’esclusione di solidarietà sulle sanzioni.
- D.Lgs. 276/2003, art. 29, comma 2: introduce la solidarietà fra committente/appaltatore/subappaltatore per retribuzioni e contributi, limitata a due anni e senza estensione alle sanzioni.
- Codice civile, art. 2495: disciplina l’estinzione della società e la responsabilità dei soci, consentendo l’azione dei creditori sociali sui soci nel limite dell’utile di liquidazione.
- Codice civile, art. 1299: regola il regresso fra debitori solidali (fonte generale civilistica).
- Normativa IVA, D.P.R. 633/1972, art. 60-bis: prevede la solidarietà del cessionario per l’IVA non versata dal cedente su determinati beni a prezzo ridotto (ricovero di presunzione di solidarietà).
Ti hanno contestato una responsabilità solidale tributaria e vuoi capire cosa significa davvero? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Ti hanno contestato una responsabilità solidale tributaria e vuoi capire cosa significa davvero?
Vuoi sapere quando può essere applicata e come difenderti?
La responsabilità solidale tributaria si verifica quando più soggetti sono ritenuti responsabili, insieme, per il pagamento di un debito fiscale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’intero importo a ciascuno dei coobbligati, lasciando poi a loro il compito di regolare i rapporti interni. I casi più frequenti riguardano soci, amministratori, eredi, coniugi in regime di comunione e cessionari d’azienda. Tuttavia, la responsabilità solidale non è illimitata: deve rispettare i confini fissati dalla legge e può essere contestata se applicata in modo improprio.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’atto con cui ti è stata contestata la responsabilità solidale
📌 Verifica se sussistono davvero i presupposti previsti dalla normativa tributaria
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi per limitare o escludere la tua responsabilità personale
⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
🔁 Ti supporta anche nella gestione dei rapporti interni con gli altri coobbligati e nella ricerca di soluzioni sostenibili
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e responsabilità solidale
✔️ Specializzato nella difesa di soci, amministratori ed eredi coinvolti in debiti fiscali
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
La responsabilità solidale tributaria può esporre un contribuente a richieste molto gravose, ma non sempre è legittima.
Con la giusta strategia legale puoi ridurre i rischi, contestare le pretese e difendere il tuo patrimonio.
📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro la responsabilità solidale tributaria comincia da qui.