Hai ricevuto un atto di intimazione perché sei decaduto dalla rateazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Quando non vengono rispettate le condizioni del piano di pagamento, il Fisco può revocare la rateizzazione e chiedere l’immediato saldo di tutto il debito residuo. L’atto di intimazione in questi casi rappresenta l’ultimo avviso prima dell’avvio delle procedure esecutive.
Cos’è l’atto di intimazione per decadenza della rateazione
– È un atto notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione quando il contribuente perde il beneficio della dilazione
– Si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) nei piani successivi al 2016
– Nei piani concessi prima del 2016, la decadenza scatta dopo 8 rate non pagate
– Con la decadenza, tutte le somme ancora dovute diventano immediatamente esigibili
Cosa comporta la decadenza dalla rateazione
– Il debito residuo deve essere pagato in un’unica soluzione
– Riprendono tutte le azioni esecutive sospese (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche)
– Le somme già pagate restano acquisite e non vengono restituite
– Non è possibile ottenere un nuovo piano sullo stesso debito senza prima regolarizzare la posizione
Cosa fare se ricevi un atto di intimazione
– Verificare che la decadenza sia stata dichiarata correttamente (numero di rate effettivamente non pagate)
– Controllare la regolarità della notifica e la correttezza degli importi richiesti
– Dimostrare eventuali pagamenti già effettuati ma non contabilizzati
– Chiedere la riammissione a una nuova rateazione se previsto dalla normativa vigente
– Valutare l’impugnazione dell’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se presenta vizi di forma o sostanza
– Considerare procedure di sovraindebitamento o saldo e stralcio in caso di debiti non sostenibili
Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– La sospensione dell’atto e la possibilità di riattivare un piano di pagamento
– L’annullamento dell’intimazione se la decadenza è stata dichiarata illegittimamente
– La riduzione del debito tramite accordi di rientro o definizioni agevolate
– La protezione del patrimonio personale e familiare da azioni esecutive
– La possibilità di pagare in modo sostenibile senza subire il blocco totale dei beni
Attenzione: l’atto di intimazione per decadenza della rateazione è un segnale critico. Se ignorato, porta in breve tempo a pignoramenti e ipoteche. Agire subito è l’unico modo per difendersi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in riscossione e difesa del contribuente – ti spiega come funziona l’atto di intimazione per decadenza della rateazione e quali soluzioni puoi adottare per tutelarti.
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Introduzione
La decadenza dal piano di rateizzazione si verifica quando il contribuente non rispetta il piano di pagamenti concordato con l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). In pratica, se si supera una certa soglia di rate non versate il beneficio della dilazione decade e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. L’atto tipico che segue alla decadenza è l’intimazione di pagamento: un avviso formale che contesta il debito residuo e intima il versamento delle somme entro 5 giorni. Questo documento descrive, dal punto di vista del debitore, i presupposti normativi, le soglie operative e le conseguenze della decadenza, con riferimenti a norme aggiornate e giurisprudenza recente.
L’intimazione di pagamento è prevista dall’art.50 del DPR 602/1973: se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella di pagamento, l’agente deve notificare un avviso con la richiesta di saldare il debito entro 5 giorni. La Cassazione ha confermato che questo avviso equivale all’antico “avviso di mora” ed è autonomamente impugnabile. Nel contesto della decadenza, tale intimazione formalizza che il piano rateale è venuto meno e invita il contribuente a pagare il residuo dovuto. Secondo la CTP Latina n.1147/2017, l’intimazione deve essere motivata indicando i presupposti della decadenza (ad es. “mancato pagamento di 8 rate”); in caso contrario può essere considerata nulla per violazione dei principi di trasparenza e collaborazione. Parte della dottrina osserva però che l’art.19 c.3 DPR 602/1973 prevede una decadenza automatica, senza esplicito atto di revoca notificato, per cui la motivazione è auspicabile ma non espressamente prescritta dalla legge.
Cause di decadenza dal piano rateale
La decadenza dal piano di rateazione ordinario si innesca quando il debitore salta troppe rate previste. A seconda del periodo in cui il piano è stato concesso, la soglia di tolleranza (numero di rate non pagate anche non consecutive) varia:
- Piani in corso al 8 marzo 2020 (pre-Covid): decadenza dopo 18 rate non pagate.
- Piani richiesti tra il 9/3/2020 e il 31/12/2021: decadenza dopo 10 rate non pagate.
- Piani richiesti tra il 1/1/2022 e il 15/7/2022: decadenza dopo 5 rate non pagate.
- Piani richiesti dal 16/7/2022 in poi: decadenza dopo 8 rate non pagate.
In altre parole, l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione revoca il piano quando il contribuente omette di versare complessivamente il numero di rate indicato dal periodo di richiesta (le rate saltate si sommano anche se non consecutive e su ogni piano separato). La tabella seguente riassume queste soglie:
Periodo di concessione del piano | Decadenza al mancato pagamento di |
---|---|
Piani in corso al 8 marzo 2020 | 18 rate non pagate (anche non consecutive) |
Piani richiesti dal 9/3/2020 al 31/12/2021 | 10 rate non pagate (anche non consecutive) |
Piani richiesti dal 1/1/2022 al 15/7/2022 | 5 rate non pagate (anche non consecutive) |
Piani richiesti dal 16/7/2022 in poi | 8 rate non pagate (anche non consecutive) |
Nota: la soglia si valuta sul singolo piano. Se si hanno più piani attivi, le rate non pagate non si cumulano fra piani diversi.
Eccezioni particolari:
- Ultima rata non pagata: anche se fino a quel momento non si era superata la soglia, saltare l’ultima rata prevista comporta la decadenza immediata del piano. L’ultimo versamento equivale a completare l’adempimento dilazionato, quindi ometterlo annulla il beneficio.
- Prima rata non pagata: se la prima rata del piano non viene versata entro i termini (solitamente 30 giorni dall’accoglimento, con una tolleranza di 7 giorni), il piano non si perfeziona e decade d’ufficio. In pratica, la dilazione decade ancor prima di avviarsi.
- Lieve inadempimento (art.15-ter DPR 602/73): piccoli ritardi o pagamenti parziali non fanno scattare la decadenza. In particolare, la norma prevede che non comportano decadenza: (i) pagare la prima rata entro 7 giorni dalla scadenza; (ii) pagare ogni altra rata entro la scadenza della rata successiva (quindi entro un massimo di un intero intervallo); (iii) pagare una rata, diversa dalla prima, con una carenza non superiore al 3% dell’importo (massimo €10.000). Questi casi di lieve ritardo o errore si sanano con sanzioni ridotte (0,1% giornaliero) senza perdere i benefici del piano.
Effetti della decadenza e passaggi successivi
Effetti sul debito: appena si supera la soglia di rate omesse, tutte le somme non versate restano dovute in unica soluzione. In particolare, secondo Cass. ord. n.16062/2023, l’intero residuo di imposte, interessi e sanzioni (dedotto quanto già versato) viene iscritto a ruolo in misura piena. Le sanzioni e gli interessi tornano a maturare dal momento originale, come se non fosse mai intervenuta la dilazione (salvo i casi di lieve inadempimento già visti). La Corte ha precisato che non c’è distinzione tra tardivo e mancato pagamento ai fini della decadenza: anche un pagamento effettuato il giorno dopo la scadenza ha effetto di decadenza, poiché la norma identifica il superamento del termine come fattispecie equiparabile all’omissione. Quindi, dopo la decadenza, il debitore deve corrispondere il residuo comprensivo di interessi legali e sanzioni piene.
Atto di intimazione di pagamento: il passo successivo è la notifica di un avviso contenente l’intimazione a pagare (art.50 DPR 602/73). Questo atto ha valore di formale ingiunzione di pagamento del debito residuo; in esso l’Agente della Riscossione solitamente indica che il piano è decaduto per mancati pagamenti e ingiunge il saldo entro 5 giorni. La giurisprudenza ritiene che, anche se l’art.19 non prevede una comunicazione espressa, l’intimazione finale debba chiarire i motivi (ad es. “decadenza per 8 rate saltate”) per trasparenza. La Cassazione SS.UU. (ordinanza 26817/2024) ha confermato che l’intimazione ex art.50 può essere assimilata all’avviso di mora impugnabile e funge da atto propedeutico all’espropriazione.
Dall’atto di intimazione ha origine anche il termine breve (di solito 5 giorni) per pagare in via stragiudiziale. È consigliabile, al ricevimento, verificare tempestivamente il contenuto e i motivi della decadenza. In presenza di vizi (ad es. cartella mai notificata, errori nel calcolo, mancanza di motivazione), il contribuente può impugnare l’intimazione davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, sollevando le eccezioni opportune (difetto di notifica originaria, conteggi errati, violazione del principio del contraddittorio).
Conseguenze penali e amministrative: la decadenza può avere rilevanza penale. Ad esempio, per l’omesso versamento IVA la decadenza rompe le condizioni di non punibilità correlate al rispetto della rateizzazione. Recenti norme (legge 197/2022 di bilancio 2023) hanno introdotto esenzioni penali: finché il piano è in regola, il reato scatta solo se il debito residuo è > €75.000. Ma al venir meno della rateazione, le sanzioni penali tornano calcolate sul totale originario. Inoltre, Cass. n.19021/2025 ha chiarito che, nelle rateizzazioni di avvisi bonari o di adesione, la decadenza comporta il ricalcolo delle sanzioni sul residuo secondo la normativa in vigore (cioè gli sconti già goduti sulle somme versate restano acquisiti, mentre il debito non pagato si iscrive a ruolo con sanzioni piene).
Amministrativamente, la decadenza può incidere sulla possibilità di chiedere nuove dilazioni. Ad esempio, la legge sulla rottamazione impediva in passato di rateizzare nuovamente debiti decadenti da una definizione agevolata (si doveva pagare tutto in un’unica soluzione). Recenti interventi (e.g. DL 50/2022, DL 146/2021, L.197/2022) hanno in parte attenuato questi limiti: è oggi possibile chiedere nuova dilazione anche su debiti con precedenti definizioni decaute, purché su carichi diversi o secondo nuove regole.
Tabelle riepilogative
- Soglie di decadenza (rateizzazioni ordinarie AdER) – Riepilogate sopra in tabella.
- Effetti della decadenza: l’importo residuo viene iscritto a ruolo per intero, con interessi e sanzioni integrali; eventuali dilazioni successive sono possibili solo se consentite dall’ultima riforma (art.19 co.3-ter dopo DL 50/2022).
- Lieve inadempimento (art.15-ter) – Tollera ritardi brevi: non fa scattare la decadenza se la prima rata è pagata entro +7 giorni dalla scadenza, o ogni altra rata entro la scadenza della rata successiva.
Di seguito, per comodità, riportiamo una tabella sintetica dei casi principali di decadenza:
Tipo di piano | Decadenza | Norma di riferimento |
---|---|---|
Rateizzazioni ordinarie (cartelle) | Oltre la soglia di rate omesse indicata (es. 8 rate dal 2022). Omesso 1° o ultima = decadenza immediata. | Art.19 DPR 602/1973 e s.m.i. |
Accertamento con adesione / acquiescenza | Mancato pagamento della prima rata entro 20 giorni dall’accordo, o di qualunque altra rata entro il termine della successiva. | Art.8 DLgs 218/1997; art.3-bis DLgs 462/1997 |
Avvisi bonari (controllo automatico) | Mancato pagamento della prima rata entro 60 giorni dal controllo (oltre 7 di tolleranza), o di altra rata entro la successiva. | Art.3-bis DLgs 462/1997 |
Rottamazioni e “saldo e stralcio” | Anche un solo pagamento omesso o insufficiente comporta decadenza dal beneficio. | Norme specifiche delle definizioni agevolate (DL 193/2016 e succ.). |
Domande frequenti
- Che cos’è la decadenza dal piano di rateizzazione?
È la perdita automatica del beneficio di pagamento dilazionato. In base all’art.19 DPR 602/1973, se si saltano troppe rate (soglie variano per periodo) la dilazione decade e l’intero debito residuo torna esigibile. - Cosa implica la decadenza?
Tutto il debito residuo (capitale + interessi legali + sanzioni) deve essere versato in un’unica soluzione. L’Agenzia ricalcola le sanzioni come se non ci fosse mai stata dilazione ed iscrive il residuo a ruolo per l’intero importo dovuto. - Quante rate si possono saltare prima della decadenza?
Dipende dal periodo di concessione del piano, come mostrato nella tabella precedente. Attualmente (piani dal 16/7/22) la soglia è di 8 rate non pagate (anche non consecutive). Nelle dilazioni ottenute prima del 2020 la soglia era maggiore (18 rate); nei primi mesi del 2022 era solo 5 rate. - E se salto la prima o l’ultima rata?
L’omissione della prima rata (entro i termini di pagamento, di solito 30 giorni dall’accoglimento) determina la decadenza immediata: il piano non si attiva. Analogamente, l’omesso pagamento dell’ultima rata concordata fa decadere il piano per effetto della chiusura incompleta, anche se fino a quel momento non si era superata la soglia. - L’Agenzia deve notificare un atto di revoca?
La decadenza avviene di diritto per legge quando si verifica l’inadempimento. Tuttavia, l’Agenzia di norma formalizza la decadenza notificando un atto di intimazione di pagamento ex art.50 DPR 602/73. Pur non previsto esplicitamente da art.19, questo avviso serve per informare il contribuente dell’accertato inadempimento e della scadenza imminente. La Cassazione SS.UU. ha ritenuto che questo avviso sia equiparabile all’“avviso di mora” ed è impugnabile autonomamente. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’avviso dovrebbe contenere i motivi della decadenza. - Cosa fare alla ricezione dell’intimazione?
Innanzitutto, controllare i conteggi e le comunicazioni precedenti (cartelle, piani, notifiche). Se rilevi irregolarità (ad es. cartella mai notificata, errori nel calcolo, superamento dei termini di decadenza non verificatosi) puoi proporre ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione. Se l’avviso manca di motivazione, si può sollevare la violazione dell’art.7 L.212/2000 sul contraddittorio e trasparenza. L’assistenza di un professionista è consigliata per predisporre le difese. - Si può ottenere una nuova rateizzazione dopo la decadenza?
In generale, sì, ma con limiti. Il DL 50/2022 ha eliminato il divieto assoluto di nuove dilazioni su debiti diversi da quelli già rateizzati decaduti. Dal 2023/2024, ad esempio, chi decade da una definizione agevolata (rottamazione/saldo&stralcio) può chiedere una rataizazione ordinaria del residuo. Tuttavia, alcune norme ancora vietano nuove dilazioni sullo stesso debito oggetto di precedente rottamazione decaduta. In ogni caso, dopo la decadenza il debitore ritorna a essere un “normalista” e può fare nuova istanza ai sensi dell’art.19, con documentazione aggiornata. - Quali sono le implicazioni penali della decadenza?
Molte. Finché il piano è rispettato, la legge punisce solo i debiti residui oltre certe soglie (ad es. IVA > €75.000 dopo definizione-quater). Se il piano decade, tutte le somme dovute vengono ripristinate integrali: quindi si rischia la punibilità penale per l’intero residuo. Ad esempio, omettendo di pagare l’IVA in dilazione, dopo la decadenza potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione o omesso versamento più gravemente, a prescindere dai benefici precedentemente ottenuti.
Simulazioni pratiche
- Scenario 1: un imprenditore ha una cartella per €12.000 su 12 rate mensili. Dopo 8 rate non pagate, il piano decade (soglia 8 rate dal 2022). L’Agenzia invia l’intimazione di pagamento del residuo (capitale €12.000 – pagate €4.000 = €8.000, più interessi e sanzioni). Se in ritardo anche la 9ª rata, scatta la decadenza e i €8.000 vengono iscritti a ruolo per intero. Il contribuente deve pagare il totale entro 5 giorni dall’avviso, altrimenti l’Agente può iniziare l’espropriazione.
- Scenario 2: un contribuente aderisce alla rottamazione-ter su €20.000 e paga regolarmente 3 rate, saltando la 4ª. Secondo la legge, già la prima rata omessa rende inefficace la rottamazione (decadenza). Pertanto il debito torna a €20.000 + sanzioni/interessi pieni. L’Agenzia invia intimazione per €20.000 residui (dove le agevolazioni perdute fanno ripristinare tutte le sanzioni). Il contribuente può però chiedere ora una rateizzazione ordinaria del residuo (novità introdotta dalla L.197/2022), diluendo i €20.000 in nuovi pagamenti mensili.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte (artt. 19, 50, 15-ter).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (art. 3-bis sulle rateizzazioni di avvisi bonari).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (art. 8 su accertamento con adesione).
- L. 212/2000, art. 7 (principio di trasparenza e motivazione degli atti tributari).
- L. 214/2011, art. 1, co.1 (D.L. 201/2011, art.10, co.13-decies) – modifica del D.Lgs. 462/97 (decadenza per mancati pagamenti).
- L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 – rottamazione-quater e modifiche rateizzazioni).
- Cassazione Trib. ord., ord. n. 16062/2023 – conferma che il tardivo pagamento comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo integrale.
- Cassazione SS.UU., ord. n. 26817/2024 – equipara l’intimazione di cui all’art.50 all’avviso di mora impugnabile.
- Cassazione Trib. ord., ord. n. 9242/2024 – ha stabilito che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione (per conoscenza delle cartelle).
- Cassazione Civile/Trib. ord., ord. n. 19021/2025 – (tassatività delle sanzioni) – conferma il ricalcolo integrale delle sanzioni sul residuo decadenza.
- Commissione Tributaria Provinciale Latina, sent. n. 1147/2017 – intimazione di pagamento decadenza nulla se non motivata.
- Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sent. n. 194/47/11 – contraddittorio necessario sugli atti di dilazione.
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L’atto di intimazione per decadenza della rateazione viene notificato quando il contribuente non paga il numero minimo di rate richieste dalla legge (oggi 5, anche non consecutive). In questo caso la dilazione concessa viene revocata e:
- l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile,
- riprendono azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi,
- non è possibile ottenere una nuova rateizzazione per gli stessi debiti, salvo specifiche riaperture straordinarie previste dal legislatore.
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in gestione di debiti fiscali e difesa da atti esecutivi
✔️ Specializzato in contenzioso tributario e revoca di piani di rateizzazione
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un atto di intimazione per decadenza della rateazione non è la fine: spesso può essere contestato o gestito con strumenti alternativi.
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