Come Faccio A Sapere La Mia Situazione Debitoria Con L’Agenzia Delle Entrate?

Vuoi sapere se hai debiti con l’Agenzia delle Entrate e qual è la tua situazione aggiornata?
Conoscere l’esatto ammontare dei propri debiti fiscali è fondamentale per evitare brutte sorprese come cartelle esattoriali, fermi amministrativi o pignoramenti. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi strumenti per controllare la propria posizione e capire cosa è dovuto.

Perché è importante verificare la situazione debitoria
– Per sapere se ci sono cartelle, avvisi o intimazioni ancora da pagare
– Per evitare che debiti vecchi si trasformino in pignoramenti o ipoteche
– Per controllare se i debiti sono ancora esigibili o se sono prescritti
– Per valutare rateizzazioni o definizioni agevolate e ridurre l’esposizione

Come controllare i debiti con l’Agenzia delle Entrate
– Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS
– Consultando la sezione “Situazione debitoria – consulta e paga” dove sono elencate cartelle, avvisi e debiti pendenti
– Verificando lo “stato dei pagamenti” per capire se alcuni debiti risultano già estinti
– Richiedendo un estratto di ruolo direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Attraverso il proprio commercialista o consulente fiscale, con delega apposita

Cosa fare dopo aver verificato i debiti
– Controllare se gli importi richiesti sono corretti e se ci sono errori di calcolo
– Verificare la prescrizione dei debiti più vecchi per capire se possono essere contestati
– Valutare la richiesta di rateizzazione per diluire il pagamento nel tempo
– In caso di debiti troppo alti, considerare strumenti come saldo e stralcio o procedure di sovraindebitamento
– Contestare cartelle e avvisi illegittimi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini previsti

Cosa si può ottenere con una corretta gestione
– La riduzione dell’esposizione debitoria grazie a rateizzazioni e definizioni agevolate
– La sospensione o l’annullamento di atti illegittimi
– La tutela del patrimonio personale e familiare da azioni esecutive
– Una pianificazione più serena e sicura della propria situazione finanziaria

Attenzione: ignorare i debiti con l’Agenzia delle Entrate significa esporsi a procedure esecutive rapide e invasive. Verificare periodicamente la propria posizione è il primo passo per difendersi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in difesa del contribuente e contenzioso tributario – ti spiega come controllare la tua situazione debitoria con l’Agenzia delle Entrate e quali passi successivi intraprendere.

Vuoi sapere qual è la tua situazione debitoria aggiornata e come gestirla?
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Introduzione

Conoscere con esattezza la propria posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia Entrate – Riscossione, AdeR) è fondamentale per privati, professionisti e imprese. Negli ultimi anni la normativa sulla riscossione tributaria è stata profondamente riorganizzata (v. D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), ma permangono regole cardine: il contribuente può consultare online i propri debiti (cartelle di pagamento, ruoli affidati, ecc.) e gestirli (pagamento, rateazione, sospensione) attraverso appositi servizi. Il linguaggio qui è volutamente giuridico-divulgativo, rivolto al debitore che voglia agire consapevolmente. Di seguito analizziamo in dettaglio tutti gli strumenti di verifica (estratto conto, “cassetto fiscale”, area riservata AdeR, PEC), le regole di notifica e impugnazione degli atti (cartelle, preavvisi di fermo/ipoteca), le soluzioni di pagamento (rateizzazioni, definizioni agevolate) e le conseguenze della mancata regolarizzazione (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). Il tutto con riferimenti normativi aggiornati, giurisprudenza recente e tabelle riepilogative.

1. Accesso ai servizi di consultazione online

Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese individuali, società) possono accedere a servizi di consultazione online che riportano la situazione debitoria. In particolare:

  • Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate: è il portale web dell’Agenzia principale che consente a ogni contribuente (con SPID/CIE/CNS) di vedere le proprie dichiarazioni, versamenti, rimborsi, e anche i debiti tributari registrati (verifiche, accertamenti, ecc.). Da qui si può conoscere se l’Agenzia delle Entrate stessa ha emesso atti nei vostri confronti (avvisi di accertamento, richieste di pagamento). In pratica, il cassetto fiscale mostra i tributi e versamenti gestiti dallo Stato, ma non comprende i debiti già affidati all’agente riscossore (AdeR).
  • Area riservata del sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione (AdeR): AdeR ha un proprio portale con un’“area riservata” dedicata a cittadini e imprese. Accedendo con SPID/CIE/CNS (o, per gli intermediari, con credenziali Entratel/Fisconline), il contribuente può selezionare il servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. Questo servizio mostra tutti i carichi affidati alla riscossione coattiva per quel contribuente: cartelle esattoriali, ingiunzioni e ruoli non pagati, estratti conto delle somme dovute, rateizzazioni in corso, ecc. In pratica, è l’area in cui consultare i debiti residui effettivi verso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nella stessa area si può anche procedere al pagamento online, presentare istanze di rateazione o sospensione, e visualizzare lo stato delle pratiche.
  • PEC e comunicazioni ufficiali: l’AdeR comunica ufficialmente con il contribuente mediante postacertificata (PEC) o raccomandata A/R cartacea. Il debitore serio deve sempre controllare la propria casella PEC (e ricevere esiti di notifica) perché su di essa arrivano le cartelle e gli avvisi. In alternativa, l’AdeR lascia comunicazioni cartacee (invii per posta). In ogni caso, la documentazione ricevuta può essere confrontata con quanto indicato nel cassetto fiscale e nell’area riservata per avere la certezza di non avere atti “invisibili”.
  • Richiesta di estratto conto debitorio: oltre all’accesso web, si può richiedere all’Agenzia Entrate – Riscossione un estratto conto debitorio personalizzato. Tale estratto è un documento ufficiale che riporta l’insieme dei debiti affidati all’Agenzia (cartelle, interessi, sanzioni) e lo stato dei pagamenti effettuati. La richiesta si fa con modulo disponibile online o via PEC; la risposta (sempre via PEC) contiene il file PDF con l’esatto residuo dovuto e le causali. Questo documento serve per avere un resoconto scritto completo della propria posizione debitoria.

TABELLA 1 – Strumenti di consultazione della posizione debitoria

StrumentoAccesso / UtentiContenuto visualizzabile
Cassetto fiscale (Agenzia Entrate)SPID/CIE/CNS (cittadini)Dati tributi/statistiche/dichiarazioni; eventuali avvisi dell’Agenzia delle Entrate (accertamenti, ravvedimenti). Non mostra i ruoli affidati a riscossione.
Area riservata AdeRSPID/CIE/CNS (cittadini e imprese)Tutti i carichi affidati alla riscossione dell’Agenzia delle Entrate (cartelle, ingiunzioni, ecc.), con importi, scadenze, interessi residui. Consente anche pagamenti e rateizzazioni.
Estratto conto debitorioRichiesta con modulo/PECDocumento ufficiale con dettaglio di tutti i debiti affidati (capitale, interessi, spese), e resoconto dei pagamenti eseguiti.
PEC e posta cartaceaCasella PEC personale; recapito abitazioneComunicazioni formali: notifiche di cartelle, preavvisi di fermo/ipoteca, rigetti, ecc. (Validi come notifiche secondo le regole del DPR n. 600/1973).

In sintesi, il debitore deve innanzitutto entrare nel portale AdeR con credenziali digitali (SPID/CIE) e verificare la sezione “Situazione debitoria – consulta e paga”. In parallelo è buona pratica registrarsi al cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sempre via SPID) per controllare accertamenti o avvisi. Il Comune denominatore è avere accesso digitale (SPID/CNS) o incaricare un intermediario (delegato con Entratel) in modo da usare pienamente questi servizi.

2. Cosa mostra l’estratto conto debitorio

L’estratto conto debitorio (o “estratto di ruolo”) e i servizi online riportano in dettaglio le posizioni debitorie del contribuente. In particolare, vengono elencati:

  • Cartelle e ruoli affidati: ogni cartella esattoriale emessa (ossia ruolo dei tributi non pagati) viene indicata con l’anno di riferimento, il ruolo di appartenenza, l’importo residuo da pagare, gli interessi e le sanzioni applicate. Se una stessa somma è stata rateizzata o definita, l’estratto lo evidenzia. Per ogni voce si legge lo stato (ad esempio “in corso di riscossione”, “rateizzato”, “annullato”, “definitivamente pagato”).
  • Avvisi di pagamento: a fianco delle cartelle può esserci un estratto di atti come gli avvisi di accertamento già noti all’Agenzia delle Entrate, che si trasformano poi in cartelle. Spesso l’estratto conto chiarisce qual è la somma residua effettivamente affidata al riscossore.
  • Rateizzazioni e ristrutturazioni: l’estratto segna se sono in essere domande di rateazione o aderente a definizioni agevolate (per esempio “rottamazioni” o “saldo e stralcio”). Viene indicato quante rate sono già state pagate e quanti residui restano, oltre a eventuali importi scaduti.
  • Pagamenti effettuati: vengono registrati i pagamenti già eseguiti (es. con F24) con la descrizione del tributo. In questo modo si vede se un versamento è stato correttamente contabilizzato o se esistono “mancati pagamenti”.
  • Spese e interessi: l’estratto dettaglia gli interessi di mora maturati e le spese di notifica/iscrizione, così da comprendere il totale dovuto. Ad esempio, l’Agenzia stessa ricorda che «i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni».

Grazie a queste informazioni, il contribuente può capire esattamente cosa deve: ad esempio, se ha un ruolo IVA da pagare, una cartella IRPEF impugnata o un tributo locale. Se qualcosa non torna (mancano dei debiti che sarebbero dovuti esserci, o viceversa compaiono ruoli mai notificati), si può subito intervenire con richiesta chiarimenti o ricorso. In ogni caso, l’estratto costituisce la base da cui calcolare gli oneri residui e pianificare pagamenti o definizioni.

3. Notifiche, validità e impugnazione degli atti

Un aspetto cruciale è verificare la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. Il debitore deve sapere che le comunicazioni svolgono la funzione di avviso: una cartella non notifica di per sé l’effetto esecutivo finché è regolare. In particolare:

  • Notifica cartelle tramite AdeR: l’Agenzia Entrate – Riscossione (un tempo Equitalia) può notificare le cartelle con raccomandata A/R. Importante è che la raccomandata contenga il riferimento all’atto e sia riconducibile all’ente impositore. La Cassazione ha chiarito che se l’Agenzia ha spedito regolarmente la cartella (anche direttamente via posta raccomandata), la notifica è valida. In Cass. n.14649/2024 (24.05.2024) è ribadito che «l’agente della riscossione ha la facoltà di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta»; la Corte ha quindi riconosciuto la piena efficacia di quella notificazione. Di conseguenza, se ricevete una cartella tramite raccomandata firmata da AdeR, essa è formalmente corretta, a meno che non vengano contestati vizi specifici (es. dati errati).
  • Notifica a mezzo PEC: oggi l’AdeR può notificare cartelle e atti anche via PEC (posta elettronica certificata). Una questione frequente è la validità delle notifiche PEC da indirizzi non “pubblici” (non iscritti negli elenchi ufficiali). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’art.3-bis della legge n.53/1994 si applica ai soli avvocati e non al Pubblico Ufficio: pertanto, una notificazione inviata da un indirizzo PEC istituzionale (ad es. segreteria@agenziaentratepec.it) non cancella la validità dell’atto anche se quell’indirizzo non è pubblicamente registrato. La recente Cass. ord. 26682/2024 (14.10.2024) ha confermato che la notifica via PEC non è nulla quando risulti chiaro il mittente e l’oggetto. In pratica, se avete ricevuto una cartella in PEC (di solito il messaggio è simile a una raccomandata telematica con allegati PDF), e dalla mail si capisce chiaramente da chi proviene e di cosa tratta, la notifica è valida.
  • Notifica al portiere/terzi: in alcuni casi l’ufficiale giudiziario (o l’impiegato postale) può lasciare l’atto nelle mani di persona diversa (ad es. il portiere di casa). La norma (DPR 602/1973, art.60) impone in tal caso l’invio di una “raccomandata informativa” al contribuente. Se il messo non spedisce la raccomandata informativa o non prova di averla spedita, la Corte di Cassazione ha affermato che la notifica è nulla: ad esempio Cass. 6192/2024 ha stabilito che «in mancanza di prova dell’invio della raccomandata informativa […] la comunicazione di iscrizione ipotecaria, se impugnata, dovrà intendersi nulla». In termini pratici, se la mia cartella mi è stata consegnata al portiere, devo controllare che il debitore (Agenzia) mi abbia poi inviato una lettera. In mancanza, quella cartella (e derivati come ipoteca o fermo) può essere annullata in sede giudiziaria. Il principio è ribadito dalla giurisprudenza: “la mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte rende nullo il fermo amministrativo”, e in generale la nullità della notifica ad un terzo si traduce nella nullità di tutti gli atti successivi (come ipoteca o fermo) collegati a quella notifica.
  • Impugnare preavvisi e atti: ricevere un preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria non obbliga a ricorrere, ma il contribuente può comunque contestarli. Recentemente la Cassazione (ord. 23528/2024) ha spiegato che impugnare il semplice preavviso di iscrizione ipoteca è facoltativo, non necessario: se non lo contesto entro i termini non diventa un difetto che preclude la difesa contro l’ipoteca successiva. In altre parole, è sempre possibile impugnare l’atto finale (fermo o iscrizione ipotecaria) anche senza aver fatto ricorso sul preavviso. Tuttavia, ricorrere contro il preavviso (che è atto autonomo) può essere utile per ottenere una sospensione della procedura cautelare.

In caso di vizi di notifica, il debitore può fare istanza di annullamento al giudice tributario. Spesso si chiede: “La notifica è stata fatta sul cassetto sbagliato, o tramite PEC intestata a un differente indirizzo, è tutto nullo?” Qui valgono i principi sopra illustrati: serve sempre verificare se esiste prova formale di una notifica valida. Se la controversia giunge al tribunale tributario, si possono richiedere le prove di spedizione dell’atto (relata di notificazione, estratto di ruolo, registro PEC) e valutare se gli atti stessi sono annullabili.

4. Rateizzazioni e sospensioni della riscossione

Se un debitore scopre di avere ruoli affidati e non intende (o non può) pagarli in un’unica soluzione, la legge italiana offre alcuni strumenti di definizione agevolata o di rateizzazione:

  • Rateazione delle cartelle (art. 19 T.U.R. e s.m.i.): il debitore può chiedere all’AdeR di pagare a rate i debiti iscritti a ruolo. Fino a qualche anno fa ciò avveniva con moduli cartacei, oggi la domanda si presenta online nell’area riservata o via PEC, secondo il nuovo applicativo AdeR. I requisiti (reddito, debiti pregressi, pendenze, ecc.) e la durata massima (fino a 120 rate o 18 rate semestrali per importi elevati) sono stabiliti da leggi finanziarie e decreti. Ad esempio, chi rispetta tutti i requisiti di regolarità contributiva e fiscale può ottenere fino a 20 anni di dilazione. In ogni caso, il contribuente continua a corrispondere interessi di ritardata iscrizione a ruolo (8,5% annuo, da gennaio 2023) sui debiti rateizzati.
  • Definizione agevolata (rottamazione/quater e simili): di recente sono state riproposte varie “rottamazioni” (semplificazioni per pagare senza sanzioni e con tassi agevolati). Ad esempio la “rottamazione-quater” (D.L. n. 119/2018) consentiva di estinguere ruoli pre-2019 senza sanzioni pagando solo capitale e interessi di ritardo; chi non ha presentato domanda nei termini può valutare analoghi strumenti come il “saldo e stralcio” per redditi bassi. L’adesione a questi meccanismi richiede istanza entro scadenze prefissate dal legislatore. La guida completa sui termini 2024-2025 (scadenze, condizioni di riammissione) si trova sui siti istituzionali e in riviste giuridiche. In ogni caso, aderire a una definizione agevolata elimina (in tutto o in parte) le sanzioni sulle cartelle, ma vincola al pagamento delle rate concordate.
  • Effetti sul contenzioso tributario: se il contribuente sta impugnando la cartella o il ruolo presso il giudice tributario, la riscossione non si sospende automaticamente (garanzia prevista un tempo dal T.U.R.). Dal 27/3/2025 il nuovo Codice della riscossione (D.Lgs. 33/2025, art.118) ha precisato che il ricorso al giudice non blocca di per sé l’esecuzione. In pratica, chi fa ricorso deve sempre chiedere contestualmente all’ufficio finanziario la sospensione dell’atto. Se l’ufficio ritiene fondata la richiesta, può disporre una sospensione totale o parziale fino alla decisione di primo grado. Questa sospensione deve essere motivata e notificata sia al contribuente che all’agente della riscossione. Attenzione: se si dispone la sospensione e in seguito il giudice accoglie il ricorso, si applica un tasso di interesse agevolato (4,5% annuo) sulle somme restituite (ben al di sotto degli ordinari interessi di mora tributari). Se invece sopravviene un “pericolo per la riscossione” (ad es. sospetto inadempimento d’eventuali pagamenti rateali), l’ufficio può revocare la sospensione.
  • Consulenza tecnica e intermediari: spesso il debitore preferisce rivolgersi a un CAF o a un patronato per compilare le domande di rateazione o definizione agevolata. Chi è in contenzioso può farsi assistere da un professionista per ottenere la sospensione “giudiziaria” del ruolo. In ogni caso, per chiedere servizi online (rateizzazioni, sospensioni, dilazioni) occorre avere le credenziali SPID/CIE/CNS o un intermediario delegato tramite Entratel.

Domande frequenti (parte 1):

  • Quando la mia cartella diventa esecutiva? Di norma, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza ricorso, la cartella è definitiva e l’AdeR può iniziare le azioni esecutive (fermo, ipoteca, pignoramenti). È importante quindi non superare i termini per impugnare (60 gg) se si ritiene illegittima la cartella.
  • Cosa succede se contesto la cartella? Presentando ricorso presso la Commissione Tributaria entro 60 giorni, impedite che il carico diventi esecutivo. Dal 2025, però, il semplice ricorso non blocca automaticamente la riscossione: bisogna chiedere anche la sospensione amministrativa al provvedimento.

5. Conseguenze dell’inadempimento: fermo, ipoteca e pignoramenti

Se il debitore non regolarizza la sua posizione entro i termini, l’AdeR può attivare procedure cautelari e esecutive contro i suoi beni. Le principali sono:

  • Fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 DPR 602/1973): a fronte di un debito non pagato (in genere ≥1.000 euro), l’ente riscossore può iscrivere un fermo sull’autoveicolo (o più veicoli) intestato al contribuente. Ciò comporta l’impossibilità di circolare fino al pagamento. Prima di iscrivere il fermo, l’AdeR deve notificare un preavviso di fermo. Se il preavviso non viene dato (o è difettoso), il fermo è nullo. Anche la giurisprudenza tributaria conferma: “La mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte rende nullo il fermo amministrativo”, e anche la mancata notifica del preavviso lo rende nullo. Per evitare il fermo, il debitore può chiedere di pagare in via amministrativa (dilazionando la somma dovuta) entro il termine di legge, come previsto dalla stessa AdeR.
  • Iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973): in presenza di debiti non inferiori a 20.000 euro, l’Agenzia può iscrivere un’ipoteca esattoriale sugli immobili del contribuente, fino a un importo pari al doppio del credito dovuto. Anche in questo caso il contribuente riceve una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con un termine di 30 giorni per saldare o definire il debito. Trascorsi 30 giorni senza sanatoria, l’ipoteca viene formalmente iscritta nei registri immobiliari e grava sull’immobile. Tuttavia, il debitore ha sempre la facoltà di chiedere la rateizzazione del debito (anche solo di parte): se l’istanza è accolta, l’AdeR provvede a non iscrivere l’ipoteca sull’immobile. Cassazione e CTR ribadiscono che l’assenza della comunicazione preventiva è vizio insanabile: l’ipoteca è nulla se non sono rispettati i termini (v. Cass. 6192/2024 cit. anche in pronunce successive). Inoltre, come visto, la mancata notifica di eventuali cartelle sottostanti preclude la legittimità dell’ipoteca.
  • Pignoramenti: l’AdeR può pignorare i crediti del debitore. In particolare:
    • Pignoramento di somme presso terzi (art. 72-bis DPR 600/1973, pignoramento “diretto” del c/c): l’Agenzia può eseguire iscrizione diretta sui conti correnti o depositi bancari. Non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione del giudice; la notifica al terzo (es. banca) basta a vincolare il conto.
    • Pignoramento presso terzi del quinto di stipendio/pensione (art. 72 DPR 602/1973): l’agente può chiedere al datore di lavoro (o INPS) di trattenere sino a un quinto dello stipendio/pensione del debitore per il pagamento delle imposte. Anche in questo caso non servono decreti aggiuntivi.
    • Altre forme di espropriazione: il nuovo Testo Unico 2025 introduce procedure più ampie di espropriazione mobiliare e immobiliare (nuovi art.145-185 D.Lgs. 33/2025) in linea con il Codice di Procedura Civile, ma non entreremo nel dettaglio. In pratica, se i crediti fissi del debitore (stipendio, c/c) non sono sufficienti, l’AdeR può procedere a vendere forzatamente beni mobili registrati (auto) o immobili secondo i codici di impignorabilità prefissati dalla legge.

TABELLA 2 – Misure esecutive e condizioni

Misura cautelareDebito minimoNotifica preventivaEffetto principale
Fermo amministrativo~≥1.000 € (es., bolli o ruoli auto)Preavviso di fermo (30 gg)Blocco circolazione veicolo; revoca con estinzione debito.
Ipoteca immobiliare≥20.000 €Comun. preventiva ipoteca (30 gg)Vincolo sui beni immobili intestati; removibile solo estinguendo la posizione o con istanza di rimozione.
Pignoramento c/c1 €Notifica atto di pignoramento al terzo (banca)Sequestra somme sul conto corrente fino al totale del debito.
Pignoramento stipendio1 €Notifica al datore di lavoro / INPSPrelievo diretto sino al 20% (una quinta) di emolumenti.
Altro (beni mobili)Vari (es. ordinanze di vendita)Vendita forzata di altri beni (oggetti, quote societarie, ecc.).

Nella pratica quotidiana, dunque, un debitore tiene sempre sotto controllo tre “fronti”: (1) i propri versamenti programmati (per non far scadere rate o definizioni), (2) le comunicazioni ricevute (cartelle, preavvisi, atti di pignoramento/fermo), e (3) l’accesso telematico (cassetto e area riservata) per verificare che tutto sia regolarmente contabilizzato. Se si inizia a ricevere notifiche di preavviso di fermo o ipoteca, il debitore deve subito valutare di regolarizzare o impugnare, altrimenti perderà ogni margine di manovra.

6. Simulazioni pratiche (caso persona fisica e impresa)

Esempio 1 – Privato (reddito da lavoro dipendente): Maria riceve a marzo una cartella esattoriale di €2.000 per Irpef non versata nel 2020. Controllando l’Area Riservata AdeR con SPID, vede la cartella in “situazione debitoria” con scadenza entro 30 giorni. Non potendo pagare subito, presenta domanda online di rateazione. L’ufficio le concede 4 rate mensili: il calcolo dell’estratto conto mostra ora il debito ripartito e il residuo di ogni rata. Nel frattempo, Maria scopre che ha un’altra cartella di €600 del 2018 per Iva che non era mai stata notificata correttamente. Tramite il suo avvocato, verifica la relata di notifica (in effetti la Raccomandata non è partita). L’avvocato impugna quel ruolo (che ora risulta inesatto nell’estratto conto). A seguito dell’impugnazione, il ruolo viene annullato. Maria resta debitore solo della cartella di €2.000, che sta rateizzando, e verifica sul cassetto fiscale di Agenzia Entrate (non AdeR) che il debito Irpef è stato regolarmente versato a rateizzazioni in corso.

Esempio 2 – Impresa individuale: Marco, titolare di partita IVA, scopre di non aver versato l’IVA di 3.500€ per il 2021. Controlla nel portale Entratel/CNS e vede che l’Agenzia ha iscritta a ruolo la somma richiesta. In aggiunta, a giugno gli arriva un preavviso di iscrizione ipotecaria: il suo debito totale (con sanzioni e interessi) è salito a 21.000€. Agendo prontamente, Marco accetta la rateazione parziale concessagli dall’AdeR per 20.000€ in 60 mesi, portando l’importo del debito residuo (ex art. 77) al di sotto della soglia di €20.000. Con questo stratagemma, l’ipoteca non viene iscritta (come previsto proprio dal regolamento di AdeR). Contemporaneamente, la commercialista di Marco trova un errore nel calcolo delle maggiorazioni: presenta ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Essendo ricorso pendente, l’AdeR, su richiesta, sospende i termini esecutivi sino alla decisione di primo grado (art.118 T.U.R.), applicando un tasso agevolato del 4,5% sulle somme sospese. Alla fine, la CTR accoglie il ricorso e cancella parte del debito. Marco paga allora solo l’importo residuo definitivo, in un’unica soluzione prima che partano azioni cautelari.

Questi esempi illustrano alcune strategie: controllare sempre on-line, attivare subito soluzioni (rate, ricorso) per evitare misure drastiche, e sfruttare le agevolazioni previste per i piani di definizione.

7. Domande e risposte

  • D: Come posso ottenere l’estratto conto debitorio?
    R: Puoi richiederlo direttamente sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione compilando il modello di richiesta estratto conto disponibile online, oppure inviando una PEC all’AdeR allegando copia di un documento d’identità. Entro pochi giorni ti verrà inviato (sempre via PEC) il file PDF con l’estratto conto richiesto.
  • D: Se non ho SPID, come accedo ai servizi online?
    R: È possibile utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) come credenziali digitali. Le aziende e i professionisti possono altresì accedere con le credenziali “Entratel/Fisconline” precedentemente rilasciate. In ogni caso, va registrato un indirizzo PEC valido per ricevere notifiche.
  • D: Ho perso la raccomandata di notifica di una cartella. Posso contestare comunque?
    R: Sì. Se sospetti vizi di notifica, puoi impugnare la cartella entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso o dal momento in cui ne hai avuta contezza. Il giudice tributario potrà verificare le copie dell’atto e le prove di spedizione al momento dell’udienza. Ricorda: se una cartella non è stata notificata regolarmente, tutti gli atti successivi (fermo, ipoteca) derivanti da essa possono essere annullati.
  • D: Se pago entro 60 giorni, evito più sanzioni o interessi?
    R: Pagare entro i termini indicati nelle cartelle (solitamente 60 giorni) non elimina automaticamente le sanzioni o gli interessi; si tratta solo del termine ordinario per pagare prima di aggravi. Tuttavia, se le somme sono già divenute esecutive, a volte si può chiedere un rateizzo o utilizzare misure di definizione agevolata per ridurre sanzioni. Ogni tributo ha regole proprie sui ravvedimenti e sui termini, che conviene verificare caso per caso.
  • D: Cosa succede se decido di impugnare una cartella ma poi la pago tutta in una soluzione?
    R: Se si rinuncia al ricorso (o non lo si presenta entro i termini) e si paga integralmente quanto dovuto, il debito si estingue in base alla normativa. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., anche la mera comunicazione di rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio. La Cassazione ha confermato che la rinuncia notificata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione estingue il giudizio tributario. In pratica, pagando il debitore non deve più temere opposizioni di quel ruolo.
  • D: Ho un debito di €15.000 e rischio ipoteca: come evitarla?
    R: Se il debito complessivo rimane sotto €20.000, l’agente non può iscrivere ipoteca (che scatta da €20.000). Quindi, una via è chiederne la rateizzazione di una parte tale da ridurlo sotto la soglia. In alternativa, pagare i 15.000 € entro i 30 giorni del preavviso elimina ogni rischio di ipoteca.
  • D: Cos’è la “sospensione legale” prevista per le ipoteche/fermi?
    R: La legge prevede (anche prima del TU 2025) che la “sospensione legale” possa essere concessa in particolari casi (ad es. pignoramenti in famiglia, eventi calamitosi). Se verificabili, il contribuente può chiedere all’ufficio che dispone la misura cautelare di sospenderla, giustificando che sussistono condizioni di difficoltà (salute, figli minori, ecc.). In questi casi, l’Agenzia può posticipare l’iscrizione di ipoteca o fermo. A titolo di esempio, la circolare 11/2021 ha previsto sospensioni per debiti fino a 5.000 € in alcuni casi, mentre leggi d’urgenza recenti (es. misure post-COVID) hanno esteso la sospensione in determinati periodi.
  • D: Le sanzioni di una cartella esattoriale possono essere annullate?
    R: Sì, il contribuente può chiedere (o impugnare) l’annullamento totale o parziale delle sanzioni pagando solo capitale e interessi. Ad esempio le “rottamazioni” cancellano le sanzioni (pagando l’intero debito residuo); in altri casi l’autotutela o il giudice possono ridurre gli interessi/sanzioni se riconosciuto un errore dell’amministrazione.
  • D: Con che frequenza devo controllare l’area riservata?
    R: Non c’è obbligo di legge, ma in prospettiva di “debitore responsabile” conviene verificarla regolarmente (almeno semestralmente) e ogni volta che si ricevono comunicazioni. È il modo più rapido per accorgersi di un nuovo debito o dello stato di contenzioso. Molti consulenti fiscali raccomandano di controllare a ogni chiusura d’anno fiscale i vari portali, in modo da evitare brutte sorprese (es. quando scadono le rate o si attivano fermo/ipoteca).

Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate

  • Normativa fondamentale: DPR 602/1973 (Testo Unico riscossione imposte sui redditi), D.Lgs. 112/1999 (riscossione Regionale) e loro modifiche; più recentemente il D.Lgs. 24.3.2025, n.33 (pubbl. GU n.71 del 26/3/2025) ha raccolto in un Testo unico le disposizioni su versamenti e riscossione. Articoli chiave: art.77 (ipoteca), art.86 (fermo), art.118 (sospensione riscossione, novità 2025).
  • Cassazione e CTP: Ordinanze e sentenze recenti offrono chiarezza su notifiche e procedure. Cass. ord. 14649/2024 ribadisce validità notifica cartelle via raccomandata da AdeR. Cass. ord. 26682/2024 ribadisce validità notifiche PEC prive di iscrizione in indici pubblici. Cass. 23528/2024 ha chiarito che non impugnare il preavviso ipotecario non preclude poi l’azione giudiziaria. Cass. 6192/2024 (ord. 7.3.2024) sancisce che senza prova di invio raccomandata informativa ogni atto cautelare è nullo. Numerose Commissioni tributarie e giudici ordinari riconoscono la nullità di fermi/ipoteche causati da errori nella notifica.
  • Circolari e siti istituzionali: L’Agenzia Entrate-Riscossione pubblica circolari e guide («I servizi di AdeR a portata di click») con procedure aggiornate (si veda ad es. le istruzioni 2024 per le rateizzazioni). In particolare, l’Agenzia ricorda che per ipoteca/fermo «il debitore riceve comunicazione preventiva che dà 30 giorni di tempo per regolarizzarsi». Per i più aggiornati chiarimenti sulle nuove norme (T.U. 2025, regimi agevolati, ecc.) si rimanda a Fiscooggi (rivista Agenzia Entrate) e riviste specializzate come Finanza&Fisco, Informazione Fiscale e IlTributo.
  • Giurisprudenza tributaria: oltre alla Cassazione, utili pronunce di Commissioni tributarie (CTR, CTP) possono essere citate (es. provvedimenti che annullano fermi irregolari o ipoteche illegittime). Sul punto, Tribunale di Trani sent. n. 203/20 ha evidenziato profili di nullità nelle notifiche di atti d’esecuzione.

Ogni debitore in difficoltà è invitato ad approfondire la normativa e a consultare un professionista: la materia è complessa e in continua evoluzione. Tuttavia, con gli strumenti sopra descritti è possibile prendere in mano la propria posizione fiscale, verificare i debiti reali, usare gli strumenti online messi a disposizione e affrontare consapevolmente eventuali contestazioni o richieste di rateizzazione.

Fonti: Disposizioni del D.P.R. n.602/1973 e s.m.i. (incluso il D.Lgs. 33/2025); sentenze Corte di Cassazione n.14649/2024, n.26682/2024, n.23528/2024, n.6192/2024; articoli e circolari dell’Agenzia Entrate-Riscossione (procedure cautelari); riviste giuridiche specializzate (FiscoeTasse, Finanza & Fisco, IlTributo). Tutte le norme e le sentenze citate sono aggiornate alla primavera 2025.

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