Hai ricevuto un atto di contestazione dall’Agenzia delle Entrate e ti chiedi se puoi pagare a rate?
L’atto di contestazione è il provvedimento con cui il Fisco notifica al contribuente le sanzioni amministrative per violazioni tributarie. Non riguarda direttamente il recupero delle imposte, ma l’applicazione delle relative sanzioni. Capire se e come si può rateizzare è importante per gestire al meglio l’esborso economico.
Cos’è un atto di contestazione
– È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’applicazione di sanzioni fiscali
– Può riguardare errori, omissioni o irregolarità nelle dichiarazioni e nei versamenti
– Indica l’importo delle sanzioni, i termini per il pagamento e le modalità di difesa
– Se non viene impugnato o pagato, si trasforma in cartella esattoriale
Si può rateizzare un atto di contestazione?
– In linea generale, le sanzioni contenute nell’atto devono essere pagate in un’unica soluzione
– La rateizzazione vera e propria è possibile solo dopo che l’importo viene iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Una volta trasformato in cartella esattoriale, il debito può essere rateizzato come qualsiasi altro carico fiscale
– Non è quindi l’atto di contestazione in sé ad essere rateizzabile, ma la successiva cartella derivante dal mancato pagamento
Come gestire un atto di contestazione
– Verificare la legittimità dell’atto e la correttezza della motivazione
– Controllare se le sanzioni possono essere ridotte con il pagamento entro termini agevolati
– Valutare la possibilità di impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni
– In caso di mancato pagamento e iscrizione a ruolo, richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Considerare soluzioni deflattive come l’accertamento con adesione, che riduce le sanzioni
Cosa si può ottenere con una gestione corretta
– La riduzione delle sanzioni con il pagamento tempestivo
– L’annullamento totale o parziale dell’atto se viziato o illegittimo
– La possibilità di diluire il debito in più rate una volta formato il ruolo
– La tutela del patrimonio personale e familiare da azioni esecutive
Attenzione: l’atto di contestazione non va sottovalutato. Se ignorato, diventa titolo esecutivo e può portare rapidamente a pignoramenti e ipoteche.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa del contribuente – ti spiega se e come si può rateizzare un atto di contestazione e quali strategie adottare.
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Introduzione
L’atto di contestazione è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o l’agenzia dogane/INPS) comunica al contribuente le violazioni tributarie riscontrate (dichiarative, sostanziali, omessi versamenti) e le relative sanzioni amministrative. In base al D.Lgs. 472/1997 (T.U. sanzioni tributarie), entro 60 giorni dalla notifica il contribuente può impugnare l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria, oppure definire in via agevolata le sanzioni stesse. Tradizionalmente la definizione agevolata (art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/97) consente di estinguere le sanzioni pagando un terzo dell’importo irrogato (più interessi e riduzioni minime) in un’unica soluzione. Con l’entrata in vigore del Decreto Sanzioni 2024 (D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024) è stata introdotta la possibilità di pagare ratealmente anche le somme dovute per definizione agevolata delle sanzioni. In particolare, le sanzioni ridotte a un terzo possono essere dilazionate:
- fino a 8 rate trimestrali di pari importo per importi complessivi ≤ 50.000 €;
- fino a 16 rate trimestrali di pari importo per importi > 50.000 €.
Le nuove disposizioni prevedono che per regolarizzare le sanzioni tributarie attraverso definizione agevolata sia possibile richiedere questo pagamento dilazionato, senza necessità di anticipare l’intero importo. Si noti che, a differenza di altre procedure deflative (ad es. accertamento con adesione), la definizione agevolata delle sole sanzioni impegna il contribuente a versare comunque interamente i debiti tributari contestati, fatto salvo l’eventuale contenzioso sulle imposte. Inoltre, la procedura di definizione agevolata presuppone il mancato esercizio dell’impugnazione (o un atto analogo di adesione) sulle sanzioni. In altre parole, il pagamento definito alle terzi ore delle sanzioni si ottiene rinunciando al contenzioso sulle stesse, ma il contribuente può comunque impugnare separatamente l’avviso di accertamento relativo all’imposta (ove presente) anche se ha pagato le sanzioni ridotte.
Definizione agevolata (sanzioni) e piano rateale
Il D.Lgs. 472/1997 (art. 16) ha sempre consentito la definizione agevolata delle sanzioni al terzo, purché il versamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione. Tradizionalmente questa definizione richiedeva il pagamento in un’unica soluzione. Con il Decreto Legislativo 87/2024 è stato aggiunto un periodo al comma 3 dell’art. 16, che consente di suddividere il pagamento delle sanzioni ridotte. Quindi, se il contribuente decide di definire le sanzioni al terzo, può ora pagarle in un arco temporale più ampio: fino a 8 rate trimestrali per importi complessivi di sanzioni (prima della riduzione) fino a 50.000 €, oppure fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 50.000 €. Tali rateizzazioni speciali non richiedono garanzie particolari (salvo gli interessi di mora legali), poiché sono concesse senza cauzione.
Esempio pratico: un contribuente riceve un atto di contestazione con sanzioni per complessivi 12.000 € (prima della riduzione). Se decide per la definizione agevolata, pagherà 4.000 € di sanzioni (1/3 dell’importo), più eventuali interessi. Grazie alla riforma del 2024, potrà spalmare questi 4.000 € in otto rate trimestrali da 500 € l’una, invece che pagare 4.000 € in una sola soluzione.
Nota importante: la rateizzazione delle sanzioni nell’ambito della definizione agevolata vale solo per l’art. 16 e non si applica analogamente all’ipotesi dell’atto di irrogazione delle sanzioni (art. 17 D.Lgs. 472/97). Ciò significa che, se un contribuente riceve un atto di irrogazione delle sanzioni (cioè la notifica formale di quanto deve versare, in genere dopo decorsi 150 giorni se non è stato impugnato l’atto di contestazione), non è prevista la stessa facoltà di pagamento rateale delle sanzioni (sebbene le sanzioni siano comunque dovute ridotte al terzo). Tuttavia, il contribuente potrà sempre far valere eventuali errori formali o di merito in sede giudiziale, come in ogni caso di accertamento fiscale.
Rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973)
Mentre la definizione agevolata riguarda solo le sanzioni prima del contenzioso, la rateizzazione ordinaria disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/1973 riguarda le somme già iscritte a ruolo (ossia gli importi richiesti con cartelle di pagamento). In sostanza, se il contribuente non definisce o non paga completamente l’atto di contestazione, e dopo il contenzioso tributario l’ente riscossore iscrive i debiti (tributi, sanzioni e interessi) a ruolo e notifica la cartella, a quel punto è possibile chiedere la rateizzazione del debito. Gli importi rateizzabili includono le somme affidate all’agente della riscossione dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti pubblici (INPS, Regioni, Comuni, ecc.), anche derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito previdenziali.
La riforma fiscale in attuazione della delega 2019 ha modificato l’art. 19 DPR 602/1973, aumentando gradualmente il numero massimo di rate concedibili. In base al D.Lgs. 110/2024 e al DM attuativo 27.12.2024:
- Se il debito complessivo per singola richiesta è ≤ 120.000 €, la rateizzazione può essere concessa “a semplice richiesta” (senza documentazione aggiuntiva) fino a un massimo di 84 rate mensili per istanze presentate nel 2025-2026; fino a 96 rate per istanze 2027-2028; fino a 108 rate per istanze dal 2029. Ciò equivale a 7, 8 e 9 anni rispettivamente.
- Se il debito supera 120.000 €, o in ogni caso per ottenere fino a 120 rate, è necessario presentare una richiesta documentata attestante una grave situazione di difficoltà economica del debitore. Anche in questo caso si raggiungono fino a 10 anni di dilazione (120 mesi).
In pratica, per debiti fino a 120.000 € il contribuente può spesso accedere online con il servizio “Rateizza adesso” nell’area riservata di AdE-Riscossione oppure compilando il modello R1 (per persone fisiche e imprese minori). Per importi maggiori o richieste straordinarie si utilizzano i modelli R2/R3 (per debiti > 120k, richiedono documenti di difficoltà) o i modelli R4/R5 (dilazione straordinaria fino a 120 rate, con documentazione att. congiuntura). In tutti i casi la domanda va inviata via PEC (all’indirizzo indicato nel modello) o presentata agli sportelli di AdE-Riscossione. L’Agenzia avvia un procedimento amministrativo (L. 241/90) e, se la domanda viene accolta, notifica al contribuente il piano di ammortamento comprensivo delle rate e relative scadenze (in genere i moduli pagoPA per le prime 12 rate sono consegnati subito).
Tabelle riepilogative:
Istanza/Debito | Importo massimo | Durata massima | Modello richiesto | Documentazione richiesta |
---|---|---|---|---|
Definizione agevolata sanzioni (art.16) | Qualsiasi (solo sanzioni) | fino a 8 trimestri (≤50k) o 16 trimestri (>50k) | Nessun modello ufficiale (si paga con F24) | Nessuna, ma obbligo di versare l’intero tributo o imposta contestato e di non impugnare le sanzioni |
Rateizzazione “semplice” (art.19) | ≤ 120.000 € (per richiesta) | 84 rate (2025-26), 96 (2027-28), 108 (dal 2029) | R1 (PF/ditta individuale) | Nessuna (delega fiscale), dichiarazione di temporanea difficoltà |
Rateizzazione “documentata” | > 120.000 € o fino a 120.000€ con documenti | fino a 120 rate (10 anni) | R2 (PF semplificata) / R3 (giuridica) | Documentazione economico-finanziaria (ISEE, bilanci, attestazioni) |
Rateizzazione “straordinaria” | Qualsiasi importo | fino a 120 rate (max 10 anni) | R4 (PF semplificata) / R5 (giuridica) | Documentazione di grave difficoltà congiunturale (conto economico, indici di crisi, ISEE; cf. mod. R4) |
Le tabelle riassumono i modelli di domanda principali e i requisiti per ciascun tipo di rateazione. Ogni modello va compilato con i dati anagrafici, l’elenco degli atti/cartelle da rateizzare e la scelta del piano (ad esempio, rate costanti o crescenti). Tutti gli estremi relativi alle rate concesse (numero rate, scadenze, importo delle prime rate) sono riportati nel provvedimento di accoglimento che AdE-Riscossione invia al contribuente. I successivi bollettini pagoPA per le altre rate vengono poi spediti ogni anno al domicilio del contribuente o possono essere richiesti online.
Effetti della rateizzazione e impugnazione
È importante conoscere gli effetti giuridici della richiesta di rateizzazione. In generale, la Corte di Cassazione ha chiarito che richiedere una rateizzazione non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria. Ciò significa che il contribuente non perde il diritto di contestare l’an (il diritto) del tributo o della sanzione, purché il ricorso sia comunque tempestivamente proposto. Tuttavia, chiedere la rateizzazione equivale implicitamente a riconoscere l’esistenza del debito, sicché tale richiesta interrompe il termine di prescrizione (art. 2944 c.c.). Inoltre, la Cassazione ha specificato che non si può chiedere la rateizzazione “a scatola chiusa”: è necessario aver preso piena conoscenza della cartella o del ruolo prima di poter avanzare l’istanza. In pratica, il contribuente deve aver ricevuto la notifica degli atti (previa elezione di domicilio speciale) per potersi attivare.
Cass., sez. V, ord. n. 19401/2022 (confermando Cass. n. 27672/2020) sottolinea che, pur non precludendo il diritto di impugnare il debito, la presentazione della richiesta di rateizzazione è incompatibile con il lamentare l’ignoranza dell’atto di iscrizione a ruolo. In altri termini, chi chiede di pagare a rate riconosce “di fatto” il debito iscritto e quindi non potrà sostenere di non aver ricevuto la cartella. La corte ha dunque affermato che l’impugnazione è ancora possibile dopo la rateizzazione, ma non sulla notificazione della cartella (che si presume validamente avvenuta), e solo se i termini non sono già decorsi.
Un altro aspetto cruciale riguarda la decadenza dal piano di rateizzazione. Dal 2020 la legge prevede che il contribuente decade dal beneficio qualora ometta il pagamento di 8 rate anche non consecutive. Ciò significa che al mancato versamento dell’ottava rata non consecutiva all’interno del piano la dilazione viene revocata e il debito residuo diventa immediatamente esigibile. In caso di decadenza, l’agente della riscossione può procedere con le azioni esecutive ordinarie (pignoramenti, ipoteche, ecc.) per riscuotere il credito residuo. Per questo motivo è fondamentale rispettare le scadenze e, in caso di temporaneo ritardo, utilizzare gli strumenti di regolarizzazione (ad esempio il cosiddetto ravvedimento operoso sui ritardi di pagamento).
Iter procedurale passo-passo
Ecco lo schema procedurale tipico, dal ricevimento dell’atto alla possibilità di rateizzazione:
- Notifica dell’atto di contestazione: il contribuente riceve l’atto di contestazione (sanzioni) e/o un avviso di accertamento (imposte).
- 60 giorni – Scelte iniziali: entro 60 giorni può:
- Impugnare l’atto dinanzi alla C.T. (rinuncia alla definizione agevolata delle sanzioni), oppure
- Accedere alla definizione agevolata (pagare 1/3 delle sanzioni), oppure
- Negoziare con l’Ufficio (atto in adesione, contraddittorio, ecc.) se previsto.
- Pagamento e definizione: chi opta per la definizione paga le sanzioni (ora anche ratealmente se previsto). Gli altri procedono col contenzioso.
- Evoluzione della procedura: se l’atto viene accertato definitivamente (perché non impugnato o impugnato e respinto), l’Ufficio emette un’ordinanza ingiunzione (se previsto) e iscrive le somme a ruolo. Altrimenti, in caso di sentenza favorevole del contribuente, l’atto viene annullato e nessun debito sorge.
- Cartella di pagamento: se le somme non sono state pagate, l’agente della riscossione notifica la cartella esattoriale con l’estratto di ruolo. A questo punto il debito è ufficializzato.
- Richiesta di rateizzazione: ricevuta la cartella, il contribuente può presentare l’istanza di rateazione (ordinaria o straordinaria) entro i termini previsti (in genere 60 giorni dalla notifica della cartella, salvo proroghe). Si scelgono il modello (R1, R4, ecc.) e il piano di rate.
- Procedimento amministrativo: AdE-Riscossione valuta l’istanza (prevede la facoltà di preavviso di rigetto per difetti formali) e poi emette un provvedimento formale di accoglimento o rigetto.
- Esecuzione del piano: in caso di accoglimento, il contribuente riceve il piano di ammortamento ufficiale con gli importi e le scadenze delle rate. Effettua i pagamenti tramite i bollettini PagoPA. In caso di diniego, il debitore è libero di pagare in un’unica soluzione o, se ritiene di avere ragione, può impugnare la cartella (entro 60 giorni dalla notifica, salvo interruzione dei termini dalla richiesta di dilazione).
Domande e Risposte (FAQ)
- D. Posso chiedere la rateizzazione direttamente sull’atto di contestazione, prima che diventi cartella?
R. No. L’art. 19 DPR 602/73 si applica alle somme iscritte a ruolo ed esigibili tramite cartella di pagamento. L’atto di contestazione non è di per sé un titolo esecutivo: rappresenta un’avviso di debito provvisorio. Pertanto la rateizzazione ordinaria spetta solo dopo l’insorgere del ruolo (ossia dopo l’ordinanza di ingiunzione e la cartella). Prima di allora, l’unica via per “dilazionare” è la definizione agevolata (con le nuove rate) delle sanzioni. - D. Se definisco le sanzioni al terzo e chiedo rateizzazione, posso poi impugnare l’atto di contestazione?
R. No. La definizione agevolata implica la rinuncia all’impugnazione delle sanzioni. Pagando le sanzioni ridotte ad un terzo e, in base alle novità del 2024, spalmando il pagamento in rate, il contribuente formalmente “acquiesce” alla violazione, perdendo il diritto di contestare l’an delle sanzioni. Rimane però salva l’impugnazione del tributo sottostante (se notificato un avviso d’accertamento), come previsto dal T.U. sanzioni. - D. Quali modelli devo usare per chiedere la rateizzazione dopo la cartella?
R. Dipende dall’importo e dal tipo di piano:- Mod. R1: per persone fisiche e imprese individuali su regime semplificato, per rate ordinaria su importi ≤ 120.000 € (ora fino a 84/96/108 rate).
- Mod. R2: per persone fisiche/ditte semplificate su importi > 120.000 €, o ordinarie oltre 120k (piano ordinario con documentazione).
- Mod. R3: per persone giuridiche e ditte ordinario su importi > 120.000 €.
- Mod. R4: per persone fisiche/ditte semplificate per piano straordinario (fino a 120 rate, indipendentemente dall’importo).
- Mod. R5: per persone giuridiche/ditte ordinarie per piano straordinario fino a 120 rate.
- D. Entro quando devo pagare le rate? E cosa succede se salto una rata?
R. Le rate si pagano alle scadenze indicate dal piano (di solito mensili o trimestrali). Il termine di pagamento è sempre fissato per legge (es. 31 ottobre/31 maggio degli anni successivi, salvo cambi normativi). Dal 2020 la norma prevede la decadenza dal piano al mancato versamento di 8 rate anche non consecutive. In pratica, se si salta la quarta rata, la sesta e così via fino all’ottava, si decade e il piano salta. In tal caso l’agente riscossore può eseguire immediatamente le azioni cautelari ed esecutive sul debito residuo. È dunque fondamentale rispettare il piano: in caso di difficoltà temporanee, conviene tempestivamente richiedere a AdE-Riscossione una proroga o un piano sostitutivo, documentando l’aggravarsi della propria condizione economica. - D. Se ho già una rateizzazione in corso e voglio chiedere un ulteriore piano (o proroga), come funziona?
R. È possibile chiedere la proroga o un nuovo piano aggiuntivo se permane lo stato di obiettiva difficoltà. In caso di proroga, si utilizza lo stesso modello originario indicando il numero delle rate aggiuntive. In caso di nuova dilazione, si compila un nuovo modello (R2/R3/R4/R5 a seconda del caso), allegando la documentazione aggiornata sul peggioramento della situazione economica.
Simulazione Pratica (esempi numerici)
Caso 1 – Definizione agevolata con rateizzazione: Mario riceve un atto di contestazione con sanzioni complessive di 9.000 € (prima della riduzione) per una violazione IVA. Decide di pagare con definizione agevolata (sanzioni ridotte a 3.000 €). Grazie alla norma 2024, opta per 8 rate trimestrali: verserà 375 € ogni tre mesi (per un totale di 8 rate = 3.000 €). Gli interessi legali (1,5% annuo dal 1° gennaio 2024) si applicheranno sul debito residuo. Se Mario saltasse qualche rata, scattarebbe la decadenza al mancato pagamento dell’ottava rata complessiva.
Caso 2 – Cartella di pagamento e rateizzazione ordinaria: Lucia riceve a marzo 2025 una cartella di 60.000 € per imposte e sanzioni di un’attività non pagata. Essendo residente, decide di chiedere la rateizzazione ordinaria. Per debiti ≤ 120k può fare domanda a “semplice richiesta” (senza allegare documentazione), ottenendo fino a 84 rate. Se chiede 84 rate mensili a tasso legale 2,5%, la rata mensile approssimativa (sottoponendo calcolo esponenziale) sarebbe di circa 1.100 € (varia in base al piano di ammortamento scelto). Dopo l’accoglimento, Lucia riceverà il piano di ammortamento da AdE-Riscossione e potrà pagare 12 rate all’anno tramite PagoPA.
Caso 3 – Rateizzazione straordinaria per difficoltà economica: Un’impresa colpita da crisi di liquidità (fatturato dimezzato) ha debiti iscritti a ruolo per 200.000 € (imposte, sanzioni e interessi). Presenta il modello R5 (per società) con la documentazione dei bilanci in perdita e ottiene la rateizzazione straordinaria. Può spalmare il debito residuo fino a 120 rate (10 anni). Ad esempio, a 10 anni di dilazione e tasso 2,5%, le rate mensili sarebbero contenute (circa 2.000 € al mese comprensivi di quota capitale e interessi), alleviando l’onere finanziario aziendale.
Conclusioni
In sintesi, l’atto di contestazione di per sé non è pagabile a rate tramite art. 19 D.P.R. 602/1973, perché non è ancora un debito iscritto a ruolo. Tuttavia, le sanzioni contenute in esso possono essere definite agevolmente al terzo e – grazie al “Decreto Sanzioni” 2024 – anche ratealmente. Se invece l’atto produce una cartella di pagamento, il contribuente può sempre attivare la rateizzazione ordinaria (art.19) del debito residuo secondo le nuove soglie (fino a 84/96/108/120 rate), previa domanda ai modelli R1/R4, ecc. La legislazione e la giurisprudenza recenti tutelano il contribuente debitore: chiedere la dilazione non equivale a rinunciare alla difesa, ma richiede di conoscere la pretesa (cartella) e implica l’interruzione della prescrizione. È sempre consigliabile valutare insieme al consulente tributario la strategia migliore tra definizione agevolata, rateazione ordinaria o straordinaria, tenendo presente le scadenze di ricorso e le condizioni economiche personali.
Fonti normative e giurisprudenziali (principali): D.P.R. 29.09.1973 n. 602, art. 19; D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, artt. 16-17; D.Lgs. 14.06.2024 n. 87 (“Decreto sanzioni 2024”); D.Lgs. 20.06.2024 n. 110 (riordino riscossione); Cass. SS.UU. n.3347/2017; Cass. ord. n.27672/2020, n.5160/2022, n.14781/2021, n.19401/2022, n.27504/2024; Agenzia Entrate-Riscossione – “Rateizza ora” (mod. R1-R5); prassi e circolari AdE-Riscossione (2022-2024).
Fonti e sentenze citate: I contributi di Studio Santacroce & Partners, Fisco7 (N. Cipriani), Sistema Ratio, Rödl & Partner, Studio Professionale BS, nonché i modelli ufficiali R1 e R4. Tali fonti analizzano le recenti modifiche normative e l’orientamento giurisprudenziale in materia di rateazione dei debiti tributari.
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Vuoi capire come funziona la rateizzazione e quali sono i requisiti?
L’atto di contestazione viene notificato dall’Agenzia delle Entrate quando rileva violazioni tributarie che comportano sanzioni. Alla notifica segue la richiesta di pagamento entro termini precisi. In molti casi, il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute, evitando così il rischio di azioni esecutive immediate. La possibilità e le modalità di rateizzazione dipendono dall’importo dell’atto e dalle condizioni economiche del contribuente.
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e gestione di atti di contestazione
✔️ Specializzato in procedure di rateizzazione e difesa da sanzioni fiscali
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un atto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate può spesso essere rateizzato, ma servono i requisiti giusti e una corretta procedura.
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