Vuoi capire come funziona l’accollo tributario e quando può essere utilizzato?
L’accollo tributario è l’accordo con cui un soggetto si impegna a pagare i debiti fiscali di un altro contribuente. È uno strumento riconosciuto dalla legge, ma con regole molto precise: non sempre libera il debitore originario e non sempre viene accettato dal Fisco.
Cos’è l’accollo tributario
– È un contratto con cui un soggetto (accollante) assume il debito fiscale di un altro (accollato)
– Può riguardare debiti fiscali già iscritti a ruolo o accertati dall’Agenzia delle Entrate
– Non è un condono, ma un meccanismo di trasferimento del pagamento del debito
Tipologie di accollo
– Accollo interno: l’accordo è valido solo tra debitore e accollante, senza effetti verso il Fisco
– Accollo esterno: l’Agenzia delle Entrate accetta l’accollo e l’accollante diventa obbligato direttamente al pagamento
– Accollo cumulativo: il Fisco può comunque rivolgersi sia al debitore originario che all’accollante
Come funziona nella pratica
– Il debitore e l’accollante stipulano un accordo, anche con scrittura privata
– L’accollante effettua i pagamenti al posto del debitore
– Se il Fisco accetta l’accollo, potrà rivalersi direttamente sull’accollante
– Se non accetta, il debitore rimane comunque responsabile, anche se i pagamenti sono effettuati da terzi
Limiti e criticità dell’accollo tributario
– Non libera automaticamente il debitore originario, salvo espressa accettazione del Fisco
– Non può essere usato per ottenere riduzioni o agevolazioni non previste dalla legge
– È stato spesso contestato quando utilizzato come strumento di elusione fiscale
– Richiede chiarezza e formalità per evitare che i pagamenti siano considerati nulli
Quando può essere utile l’accollo tributario
– In gruppi societari, per gestire i debiti fiscali delle controllate attraverso la capogruppo
– In operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale
– In accordi tra privati, quando un terzo accetta di farsi carico del debito fiscale del debitore originario
Come difendersi da contestazioni sull’accollo
– Documentare correttamente l’accordo tra debitore e accollante
– Dimostrare la reale esistenza di un rapporto economico che giustifichi l’accollo
– Contestare eventuali rilievi del Fisco che lo considerano nullo o elusivo
– Valutare soluzioni alternative in caso di rifiuto dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
Attenzione: l’accollo tributario non è sempre uno strumento sicuro. Senza l’accettazione del Fisco, il debitore resta obbligato in solido e rischia comunque azioni esecutive.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – ti spiega come funziona l’accollo tributario, quali sono i suoi limiti e come difendersi da eventuali contestazioni.
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Introduzione
L’accollo del debito è un istituto contrattuale previsto dal Codice Civile (art. 1273 c.c.) con cui un terzo (accollante) si obbliga a pagare il debito di un altro (accollato). Civilisticamente l’accollo può essere liberatorio (l’accollato è liberato dal debito, ma solo con adesione espressa del creditore) o cumulativo (l’accollato resta solidale con l’accollante verso il creditore). Sul piano tributario, tuttavia, le regole sono specifiche: secondo lo Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8) l’accollo di un debito d’imposta non libera mai il debitore originario. In altre parole, l’accollato continua a rispondere in solido con l’accollante per il tributo dovuto.
Di conseguenza, chi si assume il pagamento di un debito fiscale altrui non diventa soggetto passivo (contribuente) nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: acquisisce invece la veste di coobbligato solidale per atto negoziale. L’Erario infatti può agire solo sul debitore “per legge”, cioè quello originario, mentre nei confronti dell’accollante – pur coobbligato – il fisco non esercita poteri di accertamento o esazione. Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. S.U. n. 28162/2008).
In sintesi, dal punto di vista del debitore l’accollo tributario non consente la rinunzia al proprio debito fiscale: anche se un terzo paga per lui, l’obbligazione originaria permanisce. L’unica possibilità di esonero sarebbe quella civilistica del vero accollo liberatorio, ma tale ipotesi è espressamente esclusa dalla legge tributaria (art. 8 Statuto). Detto in modo chiaro: anche dopo l’accollo, il contribuente originario risponde insieme al terzo accollante del debito d’imposta nei confronti del Fisco, senza potersi liberare convenzionalmente.
1. Nozione e tipologie di accollo
- Accollo civilistico – Regolato dal C.C. (art. 1273 e ss.), si ha quando un accordo contrattuale prevede che un terzo si obblighi verso il debitore a soddisfare un’obbligazione altrui. Può essere liberatorio (l’accollato viene liberato dal debito a patto che il creditore esprima consenso o condizione esplicita) o cumulativo (l’accollato resta obbligato in via solidale con l’accollante, anche senza necessità del consenso del creditore). In entrambi i casi l’accollante assume l’onere di pagare.
- Accollo tributario – È l’accollo che riguarda debiti d’imposta (IRPEF, IVA, tributi locali, ecc.). La legge tributaria (Statuto del contribuente, art. 8, comma 2) ammette l’accollo senza liberazione del contribuente originario. Non esiste, per l’Amministrazione finanziaria, un vero “accollø liberatorio”: in nessun caso il debitore originario può essere convenzionalmente liberato. Si parla anzi di accollø interno non opponibile al fisco: l’accordo fra debitore e terzo, pur valido tra loro, è inefficace nei rapporti con l’Erario salvo estinzione del debito mediante pagamento.
- Tipologie comuni – In ambito tributario si può comunque fare distinzione tra:
- Accollo cumulativo: l’accollante assume di pagare, ma entrambi rimangono responsabili. Questo schema civilistico si applica per analogia anche in ambito fiscale (dove infatti l’accollø è sempre cumulativo).
- Accollo interno (o privato): accordo tra due parti, senza intervento formale del creditore. Con il fisco questo significa che l’Erario non prende atto della liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato.
- Accollo esterno (o negoziale con adesione del creditore): teoricamente coinvolge il creditore, ma fiscalmente non produce liberazione. Anche se l’Amministrazione finanziaria potesse prestare adesione, l’art. 8 Statuto impedisce la rinuncia alla prelazione fiscale del debitore originario.
Una tabella riepiloga le differenze principali:
Caratteristica | Accollo civilistico liberatorio | Accollo civilistico cumulativo | Accollo tributario |
---|---|---|---|
Debitore originario | Liberato solo con consenso esplicito del creditore | Rimane solidale con l’accollante | Rimane sempre solidale; mai liberato |
Accollante | Nuovo debitore unico (se liberatorio) | Coobbligato in solido (se cumulativo) | Coobbligato in solido, ma non diventa contribuente |
Consenso creditore | Necessario per liberazione (art. 1273 c.c.) | Non necessario (efficace fra parti) | Non previsto: il creditore (fisco) non può liberare originario |
Compensazione | Libera (credibile con debito dell’accollato) | Idem (politica dell’art.1273 non coinvolge tributi) | Vieta di usare crediti dell’accollante per estinguere debito |
Rilascio convenzionale | Possibile se creditore lo dichiara | No (cumulativo implica mantenimento dell’obbligo) | Impossibile: norma fiscale esclude esplicitamente liberazione |
La fonte normativa e giurisprudenziale chiarisce che, anzi, nei rapporti fiscali l’accollato resta unico contribuente legalmente competente a rispondere dell’imposta. Ogni atto di pagamento da parte dell’accollante si considera valido solo se il modello F24 è compilato correttamente (vedi §3) e l’imposta effettivamente versata, ma non provoca né trasforma la titolarità del rapporto tributario. In altre parole, l’Erario, nell’accollo, agisce sempre sul debitore originario.
2. Quadro normativo fiscale dell’accollo
La disciplina fiscale dell’accollo si fonda su principi generali stabiliti da leggi ordinarie:
- Statuto del contribuente (L. 27/2000, art. 8) – Prevede che “È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario”. Questo comma afferma espressamente la liceità dell’accollo ma vieta ogni liberazione del debitore originario. In concreto, anche se un soggetto A paga le imposte dovute da B, B resta debitore principale. Lo Statuto ricalca e conferma la giurisprudenza pregressa della Cassazione (Cass. 28162/2008), secondo cui l’accollante non assume la qualifica di contribuente e l’Amministrazione finanziaria “non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione”.
- Divieto di compensazione (D.L. 26/10/2019, n. 124, art. 1, convertito in L. 19/12/2019 n. 157) – Attuando l’art. 8 Statuto, il legislatore ha vietato espressamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione di crediti dell’accollante. In particolare, il comma 2 stabilisce: “Per il pagamento (del debito accollato), in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.”. I versamenti effettuati violando il divieto si considerano nulli (come se non fossero avvenuti) e sono sanzionati. Ne consegue che l’accollante non può più utilizzare propri crediti d’imposta per estinguere i tributi altrui: un eventuale tentativo è vano e sanzionato. Tale regola è stata più volte ribadita dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Ris. 140/E/2017) e da prassi amministrativa.
- Provvedimento AdE del 24/9/2021, prot. n. 244683/2021 – Con questo atto, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per eseguire l’accollo tributario nella pratica. In particolare, esso stabilisce che il versamento dell’imposta dell’accollato deve avvenire tramite modello F24 telematico (Entratel/Fisconline), indicando in modo specifico il codice fiscale dell’accollato nel campo “Contribuente” e quello dell’accollante (con il codice tributo “80 – Accollante del debito d’imposta”) nel campo riservato al codice fiscale del coobbligato. Il provvedimento ribadisce inoltre il divieto di compensazione (in caso di compensazione la delega viene scartata) e illustra il regime sanzionatorio per l’accollato e l’accollante in caso di violazioni.
Riassumendo, dal punto di vista del debitore l’ordinamento tributario consente di farsi pagare il debito (un fatto meramente negoziale tra privati) ma non ammette alcuna rinuncia legale alla responsabilità originaria. Qualsiasi pagamento eseguito da un terzo è contabilizzato come effetto del versamento dovuto dal contribuente originario. Tuttavia, l’accollante non acquista diritti tributari: non assume i crediti del contribuente né i suoi oneri di dichiarazione.
3. Effetti fiscali principali
Dal punto di vista pratico, l’accollo tributario comporta i seguenti effetti:
- Obbligo solidale – Il debitore originario resta obbligato in solido con l’accollante per la totalità del tributo fino all’estinzione (mediante pagamento). Se il terzo paga, il debito (di entrambi) si estingue; se invece l’accollante non paga, l’Erario può rivalersi sul contribuente originario senza altra formalità.
- Nessun nuovo contribuente – L’accollante non diviene formalmente contribuente né subentra nella partita Iva o nella posizione fiscale dell’accollato. Questo significa che l’Amministrazione non registra l’accollo come un vero e proprio trasferimento di posizione fiscale: gli obblighi di dichiarazione e denuncia restano a carico dell’accollato originario.
- Impossibilità di liberazione – Il debitore originario non può ottenere una liberazione “convenzionale”. Neanche con l’adesione dell’Erario o con atto pubblico tra le parti, l’art. 8 Statuto vieta la liberazione. Tale interpretazione è consolidata: l’accollante assume solo la veste di “coobbligato” ai sensi di un titolo negoziale, mentre il debito resta prioritariamente a carico del debitore originale.
- Divieto di compensare il debito accollato – Come detto, l’accollante non può usare propri crediti d’imposta per compensare il debito dell’accollato. Ad es. se il terzo ha un credito IVA o di ritenute, non potrà estinguere il debito altrui utilizzandolo nell’F24: il sistema telematico bloccherà la delega e la prassi conferma che in tali casi il pagamento è considerato «non avvenuto». Le sanzioni amministrative previste (DLgs. 471/1997) colpiscono sia il debitore che l’accollante in caso di violazione.
- Onere della prova e scadenze – L’onere di compilare correttamente il modello F24 incombe sull’accollante, che deve indicare gli appositi codici fiscali e tributi. L’atto di accollazione resta efficace anche senza formalità particolari, ma i termini di decadenza per l’Erario rimangono quelli ordinari: ad es., eventuali atti di recupero per mancato pagamento da parte dell’accollante debbono essere notificati entro 8 anni dalla presentazione del F24.
In sintesi, ogni pagamento effettuato da terzi estingue il debito tributario ma non libera il debitore originario. Il fisco in pratica registra che il tributo è versato, ma continua a considerare l’accollato come “il contribuente” tenuto per legge. Per il debitore originario, pertanto, l’accollo non è un modo per sottrarsi alle proprie obbligazioni fiscali, bensì un semplice strumento negoziale di ausilio al pagamento: utile ad esempio se il terzo vuole aiutare il debitore a saldare, ma nulla più.
4. Modalità operative e sanzioni
Pagamento mediante F24 – L’accollante effettua il versamento dell’imposta dovuta dall’accollato tramite un modello F24 esclusivamente telematico. Nella compilazione, nel campo «Contribuente» va indicato il codice fiscale dell’accollato (debitore originario), mentre nel campo «Codice fiscale del coobbligato» si inserisce il codice fiscale dell’accollante con l’annotazione del codice tributo “80” (istituito con Ris. 59/E/2021) che identifica proprio l’operazione di accollo. Se l’F24 è compilato correttamente, il pagamento si considera regolare ed estingue il debito fiscale complessivo, ma senza effetti di sostituzione soggettiva.
Divieto di compensazione – Ripetiamo: non è ammesso utilizzare crediti dell’accollante per estinguere il debito triburario altrui. Il Provvedimento AdE 244683/2021 stabilisce che in tali casi la delega viene rifiutata in automatico. Si tratta di norma inderogabile: se, nonostante tutto, si tenta la compensazione, il sistema telematico genera errore e l’importo non viene versato. L’Agenzia ricorda che in violazione del divieto il versamento si considera privo di effetti e scatta l’azione sanzionatoria.
Regime sanzionatorio – Se l’accollante utilizza impropriamente la compensazione, o effettua errata esecuzione, si applicano le sanzioni tributarie (art. 13 DLgs. 471/1997) nei confronti di entrambi i soggetti. In particolare:
- All’accollato (debitore originario) si applica la sanzione ordinaria (30% sul debito non versato) per omesso pagamento, recuperando l’imposta e gli interessi a suo carico.
- All’accollante (coobbligato) si applica invece la sanzione da 30% fino a 200% sul credito compensato indebitamente (30% se il credito esisteva realmente in misura superiore a quella utilizzata, 100–200% se inesistente o non spettante).
L’atto di recupero deve essere notificato entro il termine di decadenza (8 anni dalla presentazione della delega).
Prescrizione e rinunzia – L’accollante e l’accollato condividono la responsabilità, ma non è prevista alcuna rinunzia tacita alla prescrizione né effetti particolari sul calcolo dei termini: ciascuno può far valere le proprie eccezioni ordinarie. Dal punto di vista del debitore, un aspetto rilevante è che la liberazione convenzionale resta inopponibile al Fisco: se, ad esempio, il creditore (fisco) non dichiara espressamente la liberazione del debitore, quest’ultimo conserva comunque interesse a reclamare contro l’accollante in caso di mancato pagamento (vedi Cass. 14780/2009). Tuttavia, nei fatti l’impossibilità di ottenere rinuncia rende l’azione di regresso fra accollato e accollante l’unica tutela possibile per il debitore originario.
5. Accollo nelle diverse imposte
Le regole esposte valgono indistintamente per tutti i tributi amministrati dall’Erario e dagli enti locali. Di seguito alcuni casi-tipici dal punto di vista del contribuente (debitorе accollato):
- IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Nell’ambito di una cessione di azienda o ramo d’azienda, ad esempio, l’acquirente può assumere il pagamento di imposte (IRPEF, addizionali, imposte sostitutive) maturate fino a quel momento. Anche in questo caso l’accollo è consentito ma non libera il venditore: l’Erario in caso di mancato versamento potrà rivalersi sia sul venditore (accollato) sia sull’acquirente (accollante), essendo solidali. Di conseguenza, un venditore che abbia negoziato un accollo IRPEF a suo vantaggio dovrà comunque restare all’erta: in assenza di atto di accollo esterno, l’atto notarile di compravendita che riporta semplicemente “oneri fiscali a carico del compratore” non ha efficacia nei confronti del Fisco, che considera il venditore originario debitore principale.
- IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Similarmente, nell’acquisizione di beni o attività, il compratore può impegnarsi a versare l’IVA dovuta dal venditore fino a quel momento (per esempio, debiti IVA relativi a vendite precedenti). Anche qui vale la regola generale: il venditore rimane responsabile in solido della (eventuale) IVA non versata. In linea con il principio del divieto di compensazione, inoltre, l’acquirente non potrà “scontare” con propri crediti IVA il debito dell’accollato. Dal punto di vista amministrativo l’F24 dev’essere presentato indicando come contribuente il codice fiscale del venditore (originario debitore).
- Imposte locali (IMU, TARI, TASI, addizionali IRPEF comunali) – Tali tributi (di competenza comunale o provinciale) seguono analoghe regole: l’accollo convenzionale non estingue la responsabilità originaria. Ad esempio, se in un atto di compravendita il compratore si obbliga a pagare l’IMU scadente nell’anno della cessione, l’amministrazione comunale continuerà a considerare il venditore come debitore principale degli importi precedenti alla vendita. L’eventuale pagamento da parte del compratore ridurrà il debito complessivo, ma non agirà in sé come liberazione. Lo stesso vale per tributi come la TARI o le addizionali IRPEF: in assenza di specifiche norme contrarie, l’accollato originale resta solidale verso l’ente impositore.
- Contributi e ritenute – Anche se non tributari veri e propri, spesso in accordi di accollo commerciale si inseriscono previsioni su contributi previdenziali o ritenute. Dal punto di vista del debitore, tali obblighi non sono tipicamente “trasferibili”, dato che sono personali rispetto all’attività. Eventuali accordi vanno gestiti tenendo conto che il datore di lavoro o sostituto rimane titolare delle posizioni INPS/INAIL, quindi l’Erario o l’INPS continueranno a richiedere il versamento direttamente a chi è per legge tenuto (ad esempio, il cedente di ramo d’azienda resterebbe formalmente sostituto d’imposta fino a un eventuale subentro formale).
In tutti i casi, il comune denominatore è la (mancata) liberazione del debitore originario. Quindi, a prescindere dal tributo: se un soggetto A si acconta a pagare un debito fiscale di B, A estingue il debito ma non assume una nuova qualifica di contribuente e non «subentra» nel ruolo fiscale di B. Al contrario, B resta unico soggetto passivo legale dell’imposta, fino alla definitiva estinzione del debito stesso.
6. Domande e risposte
D: Che differenza c’è tra accollo liberatorio e cumulativo nella vendita di un’azienda?
R: Civilisticamente l’accollo liberatorio comporta che il venditore (debitorе originario) viene espressamente liberato dal credito aziendale se il creditore (ad es. un fornitore o una banca) acconsente. In ambito tributario, invece, l’accollo non è mai liberatorio: lo Statuto (art. 8) impone sempre l’accollo cumulativo, in cui il venditore resta solidale con l’acquirente verso il Fisco. In pratica, anche se il nuovo proprietario paga le imposte in luogo del venditore, il venditore rimane obbligato nei confronti dell’Erario fino alla vera estinzione del debito.
D: Se un debitore si accolla il debito IRPEF di un altro, cambia qualcosa sul piano IVA?
R: No. Ogni tributo segue gli stessi principi generali dell’accollo (Statuto del contribuente). Quindi se A decide di saldare l’IRPEF di B, l’effetto fiscale è: il debito IRPEF di B si estingue, ma B rimane responsabile; i versamenti fanno fede come effettuati da B. Quanto all’IVA, l’operazione è indipendente: l’accollo IRPEF non determina alcun effetto sul debito IVA di B (né trasferisce posizione IVA ad A). Anzi, se B aveva debiti IVA, A dovrà pagarli con un F24 a nome di B (come “accollante”), e anche qui B resta debitore IVA originario.
D: Può l’accollante usare i suoi crediti d’imposta per compensare il debito dell’accollato?
R: No: dal 2019 la legge lo vieta espressamente. Ad esempio, se l’accollante ha un credito IVA di 5.000€ e l’accollato deve pagare 5.000€ di IRPEF, A non può metterli in compensazione nel modello F24. Il versamento in compensazione è considerato nulla e la compensazione vietata. Questo vincolo è stato introdotto per evitare “doppi usi” dei crediti e vale per ogni tributo: la compensazione è ammessa solo verso debiti dello stesso soggetto, non di terzi.
D: Quali sono i doveri formali quando si effettua un accollo?
R: L’accollante deve presentare un F24 telematico indicando correttamente i codici fiscali e tributi. In particolare, come detto al §4, va utilizzato il codice tributo “80 – Accollante del debito d’imposta”. Se il modello è compilato in maniera non conforme (ad es. messo nome errato, omesso il codice “80” o tentato compensazione vietata), la delega sarà rifiutata e il pagamento si considera non fatto, con conseguenze sanzionatorie. È perciò fondamentale seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
D: Cosa succede se l’accollante non paga o paga in ritardo?
R: Il debitore originario resta in ogni caso responsabile. Se l’accollante non paga l’imposta o la paga dopo la scadenza, il Fisco potrà recuperare l’imposta (e sanzioni/interessi) dall’accollato come se fosse una morosità normale. L’accollante, in quanto coobbligato, potrà essere citato dall’accollato in rivalsa secondo le normali regole contrattuali (azione di regresso). L’accollato, da parte sua, conserva il diritto di escutere l’accollante in via di regresso per gli importi versati, ma ciò non interviene sul rapporto con il Fisco: la responsabilità fiscale rimane immutata fino a estinzione definitiva del debito.
D: Le imposte locali come IMU o TARI permettono l’accollo liberatorio?
R: No. Anche per i tributi comunali vale il principio statale: l’accollato (ad es. il venditore di un immobile) non viene liberato da obblighi maturati prima della vendita. Anche se il nuovo proprietario versa il dovuto, il comune considera il venditore originario comunque responsabile per eventuali importi non ancora pagati. Di fatto, quando l’ente locale concede sconti o dilazioni, raramente viene accordata liberatoria al venditore; piuttosto, l’acquirente subentra nei pagamenti e il cedente resta garantito del pagamento stesso, analogamente alla solidarietà richiesta dal fisco.
D: Cosa deve fare un debitore per “uscire” dall’accollo?
R: L’unico modo legale per non essere più “storicamente” debitore è estinguere il debito pagando personalmente o tramite l’accollante. Non esiste atto fiscale che trasferisca la titolarità. Formalmente, se un debitore vuole essere liberato, dovrebbe ricorrere all’azione di regresso contro l’accollante (ex art. 1274 c.c.), ma ciò vale solo civilisticamente e non influisce sulla posizione nei confronti del Fisco.
7. Schemi riassuntivi
Di seguito alcuni schemi riepilogativi in forma tabellare:
Aspetto | Accollo civilistico | Accollo tributario |
---|---|---|
Debitore originario | – Liberato solo se creditore acconsente esplicitamente (liberatorio)- Altrimenti resta solidale (cumulativo) | – Sempre solidale: è esplicitamente previsto che non può essere liberato |
Accollante | – Se liberatorio: unico debitore dopo liberazione- Se cumulativo: coobbligato solidale | – Coobbligato solidale ma non è contribuente (solo obbligato di fatto) |
Adesione del creditore | – Necessaria per liberare il debitore (art.1273 c.c.)- Può rendere irrevocabile l’accordo in suo favore (libro terzo c.c. sul contratto per terzi) | – Non prevista / non efficace: l’art. 8 Statuto esclude espressamente la liberazione convenzionale del contribuente |
Saldo del debito | – Può avvenire anche con compensazione (se creditore lo consente) | – Può avvenire solo con versamento (F24 telematico); compensazione vietata |
Sanzioni (mancato pagamento) | – Regime ordinario (addebito al debitore principale) | – Sanzioni tributarie speciali: 30%-200% in capo a entrambi (art. 471/97) |
Regime tassazione | – Norme civilistiche generali | – Normativa speciale (Statuto contrib., D.L. 124/2019) prevale su norme ordinarie |
Tipologia di accollo | Effetti civilistici (c.c.) | Effetti tributari (Statuto del contribuente) |
---|---|---|
Accollo liberatorio | Creditore libera l’accollato; accollante obbligato unico verso creditore | Non ammesso: il debitore originario non può essere convenzionalmente liberato |
Accollo cumulativo | Accollante e accollato sono obbligati solidalmente verso creditore | È l’unico scenario fiscale: l’accollato resta obbligato solidalmente con accollante |
Accollo interno | (Accordo privato fra accollato e terzo; creditore estraneo) | Contribuente rimane l’accollato, terzo coobbligato; l’Erario non riconosce liberazione |
Accollo esterno | (Coinvolge il creditore) | Anche se formalmente possibile, non solleva l’accollato; il creditore (Erario) opera come se non fosse presente |
8. Simulazioni pratiche
- Accollo cumulativo – cessione d’azienda con debito fiscale: Mario vende la sua azienda a Lucia; concordano che Lucia pagherà le imposte dovute da Mario relative all’attività. Lucia versa 10.000€ di IRPEF tramite F24 indicando il CF di Mario e il codice tributo “80”. Effetti: l’IRPEF di Mario risulta estinto (debito saldato) ma Mario resta formalmente responsabile. Se Lucia non avesse pagato, l’Agenzia potrebbe rivalersi su Mario; in caso contrario l’Agenzia accredita il versamento a Mario. Mario potrà in via civile rivalersi su Lucia (azione di regresso) per gli importi versati, ma con il Fisco Mario è considerato ancora debitore fino a completa estinzione (lo dice l’art. 8 Statuto). Lucia, inoltre, non ha inciso sulla sua qualità fiscale: non diventa contribuente IRPEF per l’azienda. Se Lucia avesse tentato di usare un proprio credito d’IVA per compensare l’IRPEF di Mario, la compensazione sarebbe stata bloccata e le sanzioni sarebbero scattate.
- Accollo interno – vendita di immobile con imposte locali: Anna vende un immobile a Marco. Nel contratto ella chiede che Marco paghi l’IMU e la TARI arretrati dell’anno in corso. Marco versa all’erario comunale l’importo dovuto. Effetti: l’IMU e la TARI risultano incassati dal comune, ma Anna resta formalmente responsabile di quelle imposte. Infatti l’accollø è “interno” (solo fra Anna e Marco), per cui il comune, seguendo l’art. 8 e i regolamenti locali, non considera liberata Anna. Se l’ente locale avesse emesso un avviso di pagamento verso Anna, Marco può sempre rimborsarla civilmente, ma fiscalmente Anna rimane contribuente passivo fino alla completa estinzione.
- Tentativo di liberazione convenzionale: In qualsiasi simulazione, non conta una clausola contrattuale di liberazione del debitore a meno che il creditore (Fisco) non la approvi. Ad esempio, se Maria stipula con Carlo che Carlo pagherà le tasse e “libererà” Maria, tale clausola è inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Maria continua a rispondere finché il debito non è pagato. Solo se l’Erario, per sua stessa scelta, decidesse formalmente di non rivalersi su Maria (cosa molto rara), Maria sarebbe effettivamente estinta; ma per legge ciò non può avvenire automaticamente.
Fonti
- Art. 1273 c.c. – Codice Civile, “Accollo”.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 8, comma 2.
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), art. 1.
- Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 28162 del 26 novembre 2008 – principio sulla qualità di accollante (ricavato da fonti secondarie).
- Provvedimento Agenzia Entrate 24/9/2021, prot. 244683 – modalità operativa dell’accollo.
- Risoluzione Agenzia Entrate 140/E/2017 – interpretazione ant. delle regole di accollo.
- Giurisprudenza Corte Giustizia Tributaria Umbria 25/10/2023, n. 316/2
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L’accollo tributario è l’accordo con cui un soggetto (l’accollante) si impegna a pagare i debiti fiscali di un altro contribuente (l’accollato). Questo strumento può essere utile, ad esempio, all’interno di gruppi societari o tra soggetti collegati, per gestire in modo unitario le pendenze fiscali. Tuttavia, la legge stabilisce che l’accollo non libera mai il debitore originario: l’Agenzia delle Entrate può sempre rivalersi su di lui se l’accollante non paga. Inoltre, per essere valido, l’accollo deve rispettare precise regole fiscali e non può essere utilizzato come forma elusiva.
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✔️ Specializzato in difesa da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
L’accollo tributario può essere uno strumento utile ma va gestito con attenzione: non libera mai del tutto il debitore originario e può comportare rischi significativi.
Con una consulenza legale mirata puoi valutarne la reale convenienza e proteggere i tuoi interessi.
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