Ipoteca sulla Casa per Debiti Fiscali: Quando e Come Difendersi Bene

Hai ricevuto un atto di iscrizione ipotecaria sulla tua casa per debiti fiscali?
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente come garanzia per il pagamento di imposte non versate. Si tratta di una misura molto invasiva, che mette a rischio la proprietà della casa. Conoscere quando può essere iscritta e come difendersi è fondamentale per proteggere il proprio patrimonio.

Quando può scattare l’ipoteca sulla casa
– In caso di cartelle esattoriali non pagate entro i termini
– Quando il debito complessivo supera i 20.000 euro
– Dopo la notifica dell’intimazione di pagamento senza che il contribuente abbia regolarizzato la posizione
– Come misura cautelare, anche prima del pignoramento, per garantire il credito dell’Erario

Quali immobili possono essere ipotecati
– Tutti gli immobili intestati al debitore, compresa la prima casa
– Sono esclusi solo i beni dichiarati impignorabili dalla legge (ma non l’immobile di residenza, che può comunque essere ipotecato, pur se non pignorato come prima casa)
– Possono essere colpiti anche immobili cointestati, nei limiti della quota di proprietà del debitore

Cosa comporta l’iscrizione ipotecaria
– L’immobile non può essere venduto liberamente senza estinguere il debito
– La banca può rifiutare la concessione di nuovi mutui o finanziamenti
– Rappresenta un vincolo reale che rimane fino al pagamento del debito o all’annullamento dell’atto
– Può preludere a un futuro pignoramento immobiliare, se il debito non viene saldato

Come difendersi da un’ipoteca per debiti fiscali
– Verificare la correttezza della notifica degli atti presupposti (cartelle, intimazioni, comunicazioni)
– Controllare che siano rispettati i limiti di legge (soglia minima di 20.000 euro, rispetto delle procedure)
– Contestare vizi di notifica, prescrizione del credito o errori di calcolo
– Chiedere la rateizzazione del debito per ottenere la sospensione o cancellazione dell’ipoteca
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto
– Valutare strumenti di protezione patrimoniale legittimi se l’esposizione fiscale è molto elevata

Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento dell’ipoteca se illegittima o viziata da errori formali
– La sospensione della procedura in presenza di ricorsi fondati
– La riduzione del debito tramite rateizzazioni, saldo e stralcio o definizioni agevolate
– La tutela dell’immobile da azioni esecutive successive
– La possibilità di chiudere la posizione senza perdere la casa

Attenzione: l’ipoteca fiscale non equivale subito al pignoramento, ma rappresenta un passo molto serio che può portare alla vendita forzata dell’immobile. Agire tempestivamente è l’unico modo per evitare conseguenze irreversibili.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa del patrimonio – ti spiega quando può essere iscritta un’ipoteca sulla casa per debiti fiscali e come difenderti in modo efficace.

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Introduzione

L’ipoteca esattoriale è uno strumento di garanzia che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) può iscrivere sugli immobili di un contribuente per garantire il credito del fisco (imposte dirette, IVA) o contributivo (es. versamenti INPS) non pagato. In pratica, una volta notificata una cartella di pagamento divenuta esecutiva e lasciato decorre il termine legale (60 giorni dal ricevimento), l’Agenzia può trascrivere un vincolo ipotecario sull’immobile del debitore (in tutto o in parte) fino a un importo pari al doppio del debito complessivo richiesto. Tale ipoteca non comporta il trasferimento di proprietà, ma ne frena fortemente la commerciabilità e il valore commerciale, costringendo di fatto il proprietario a “scegliere” fra pagare il debito, proporre opposizione giudiziaria o affrontare l’esproprio forzato. Le principali regole di iscrizione sono disciplinate dall’art. 77 del DPR 602/1973 (ancora vigente nel 2025) e saranno riproposte, con poche modifiche, dal nuovo Testo Unico delle riscossioni (D.Lgs. 33/2025) in vigore dal 1° gennaio 2026.

Presupposti per l’iscrizione ipotecaria

  • Soglia di debito. L’ipoteca può essere iscritta solo se il debito complessivo supera €20.000. Tale importo “minimo” comprende tutti i crediti iscritti a ruolo a favore dello Stato o di Enti previdenziali affidati alla riscossione (IRPEF, IVA, contributi INPS, ecc.). Se il debito totale è inferiore, l’iscrizione ipotecaria è illegittima e può essere impugnata. Il legislatore ha fissato questa soglia già con la legge n.106/2011, poi confermata dal decreto semplificazioni (DL 16/2012). Anche la giurisprudenza tributaria lo ribadisce: l’agente riscossore non può ipotecare un immobile se il debito complessivo, anche sommando tributi e contributi, è sotto €20.000.
  • Titolarità del credito. L’ipoteca può essere iscritta per debiti riscossi dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, che agisce in nome e per conto dello Stato o di altri Enti pubblici (Comuni, Regioni, INPS, ecc.). In altre parole, riguarda IRPEF, IRES, IVA, tributi locali se affidati all’esattore, oltre ai contributi previdenziali gestiti dall’Agenzia. Non è applicabile a crediti privati o privi di ruolo esecutivo.
  • Cartella esecutiva e termini. Deve essersi conclusa la fase amministrativa di riscossione: la cartella di pagamento deve essere stata notificata (compresi avvisi e intimazioni propedeutici) e bisogna aver lasciato trascorrere il termine di 60 giorni dalla notifica. Superato questo termine senza versamenti o sospensioni ammesse (es. ricorso in corso, dilazione accordata), il ruolo diventa titolo esecutivo. È proprio il ruolo (la sommatoria dei debiti iscritti) il titolo legittimante l’iscrizione dell’ipoteca.
  • Importo ipotecabile. L’ipoteca è iscritta per un importo pari al doppio del debito totale, potendo eccedere rispetto al credito effettivo. Ciò serve a garantire anche interessi e spese future. L’agente riscossore può anticipare l’iscrizione ipotecaria anche prima di avere requisiti di espropriazione (p.es. prima di aver individuato i beni da pignorare), purché il debito complessivo raggiunga €20.000.
  • Valore relativo dell’immobile. Se il debito è molto basso rispetto al valore dell’immobile, la legge impone un passaggio intermedio. In particolare, se l’ammontare totale del credito è inferiore al 5% del valore catastale dell’immobile da espropriare, l’agente deve comunque iscrivere ipoteca prima di procedere al pignoramento. Decorso inutilmente un semestre dall’iscrizione ipotecaria senza che il debitore paghi, l’agente può infine procedere con l’esproprio forzato. Questa norma tutela il contribuente dal soprassolare di procedere immediatamente alla vendita forzata di beni di scarso valore in proporzione al debito.
  • Notifica preventiva. La normativa (come recepita dall’art. 77) richiede che l’Agente della Riscossione comunichi al proprietario dell’immobile, prima dell’iscrizione, la volontà di iscrivere ipoteca. Con la riforma 2025 (art. 180 del nuovo testo unico) il legislatore prevede ora espressamente che occorra notificare al debitore un avviso di preavviso di ipoteca almeno 30 giorni prima dell’iscrizione. L’obiettivo è consentire al contribuente di opporsi prima della formalizzazione del vincolo. In assenza di questo preavviso (o se è viziato), l’ipoteca può essere impugnata con successo come vizio di forma.

Effetti dell’ipoteca sul proprietario

Una volta iscritta, l’ipoteca grava sull’immobile e ne impedisce alcune operazioni di compravendita o finanziamento. In concreto:

  • Blocco vendite e mutui. L’immobile ipotecato risulta «gravato» nei registri immobiliari, perciò chiunque voglia acquistarlo o chiederlo in garanzia dovrà tenerne conto. Le banche difficilmente concederanno mutui su immobili vincolati. Se non si rimuove l’ipoteca prima della vendita, l’acquirente subentrerà nel vincolo.
  • Possesso invariato. L’iscrizione ipotecaria non sposta la titolarità dell’immobile: il debitore può continuare ad abitarvi e a usarlo. Si tratta di una misura cautelare «sostanzialmente passiva» che mira solo a proteggere il credito, non a togliere il possesso. Tuttavia, difficoltà pratiche sorgeranno se si tenta di vendere o ipotecare l’immobile: senza cancellare prima il vincolo, i privati o le banche potrebbero rifiutare.
  • Ipotesi coabitazione/debito coniugale. Se l’immobile è intestato a più persone (es. coniugi in separazione di beni o eredi in comproprietà) e solo uno di loro ha il debito, l’ipoteca colpisce solamente la quota del debitore. In altre parole, l’Agenzia iscrive il vincolo solo sulla porzione di proprietà del soggetto moroso, lasciando immutate le quote degli altri comproprietari. Di fatto, però, l’intero immobile risulterà «gravato», rendendo difficile qualsiasi operazione sull’intera proprietà. I coeredi o coniugi non debitori non possono impedire l’iscrizione e non contraggono alcun debito, ma subiscono un danno patrimoniale perché il valore della loro quota si riduce.
    • Strategie per il cointestatario estraneo: il proprietario estraneo al debito può cercare di tutelarsi. Innanzitutto può verificare formalmente la legittimità dell’iscrizione (vedi oltre). Quindi, ove possibile, può tentare di dividere consensualmente l’immobile scindendo la quota ipotecata da quella libera, oppure acquistare la quota del debitore prima che vada all’asta. In caso di opposizione giudiziale già avviata, potrebbe anche negoziare una soluzione di debito (es. saldo e stralcio) per ottenere la cancellazione totale del vincolo. In ogni caso, il proprietario non debitore ha il diritto di essere informato delle procedure e può agire per danni se l’ipoteca arreca pregiudizio ingiustificato al suo diritto di godimento.
  • Legittimazione a contestare. L’iscrizione di ipoteca è soggetta a controlli: anche dopo l’iscrizione, il contribuente può impugnare l’atto per farlo annullare. Diverse pronunce hanno annullato ipoteche per vizi formali (mancanza di notifica del preavviso, calcolo errato del debito, ecc.) o per vizi sostanziali (debito non dovuto, prescrizione, superamento soglia minima, ecc.). Ad esempio, l’ipoteca è nulla se il debito totale non superava €20.000 o se è stata iscritta senza aver spedito la comunicazione 30 giorni prima. Inoltre, se il debitore ricorre contro la cartella esattoriale e ottiene l’annullamento di tutto o parte del debito, anche l’ipoteca potrà essere rimossa. In generale, non bisogna dare per scontata la legittimità di ogni ipoteca: è fondamentale verificare scrupolosamente ogni atto (cartella, ruolo, preavviso) e usare i rimedi giurisdizionali (CTP o opposizione ex art.615 c.p.c.) per difendersi.

Differenze tra ipoteca e pignoramento

Non va confusa l’ipoteca con il pignoramento immobiliare. L’ipoteca è un vincolo preventivo, che cautela il credito del fisco; il pignoramento, invece, è atto esecutivo che può portare alla vendita forzata dell’immobile. Importanti differenze:

  • Soglia di accesso: per l’ipoteca la soglia è €20.000 come visto. Per il pignoramento immobiliare d’impresa vale invece la disciplina generale (art. 77 DPR 602/73 e art. 76 c.p.c.). In particolare, per le abitazioni principali dell’esecutato la legge (art. 76 c.p.c.) impone limiti severi: il pignoramento non può riguardare l’unica casa di abitazione se essa è non di lusso e sono soddisfatte condizioni (residenza nell’immobile, categoria catastale ordinaria, debito fino a €120.000, ecc.). In pratica, secondo una nota pronuncia, la casa non può essere pignorata finché il debito non eccede €120.000 e permangono i requisiti della cosiddetta «prima casa». Per l’ipoteca invece non si applicano questi limiti: già oltre i €20k l’immobile può essere ipotecato anche se è la prima casa del debitore. In sintesi: ipoteca sì per debiti >20k; pignoramento sì solo se debito >120k e manca la copertura di prima casa.
  • Effetti pratici: l’ipoteca non fa perdere l’uso dell’immobile, mentre il pignoramento immobiliare estromette di fatto il proprietario (l’immobile viene gestito dall’ufficiale giudiziario). Dopo l’ipoteca, l’Agenzia può comunque procedere al pignoramento: in tal caso trascriverà il pignoramento o l’avviso di vendita e infine potrà vendere l’immobile all’asta.

Come si cancella l’ipoteca

L’ipoteca può essere cancellata quando vengono meno le ragioni della sua iscrizione. Le ipotesi più frequenti sono:

  • Rimborso totale del debito. Se il debitore paga integralmente il debito iscritto a ruolo (o ottiene una dilazione rateale regolare), l’Agente della Riscossione è tenuto a cancellare l’ipoteca. Nella pratica, dopo il pagamento si richiede formalmente la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari. Per legge il Conservatore deve eseguire la cancellazione quando l’agente glielo comunica.
  • Annullamento del debito. Se, con ricorso tributario o per altri motivi, il debito fiscale viene annullato parzialmente o totalmente, l’ipoteca si estingue sul quantum non dovuto. Ad esempio, se un giudice tributario cancella la cartella per vizi formali, l’ipoteca trascritta in base a quella cartella decade. Ciò vale anche se il debito viene ridotto in sede di autotutela dell’Agenzia o di un successivo rimborso. In questi casi il debitore può chiedere la cancellazione dell’ipoteca poiché la garanzia è caduta.
  • Successione di contenzioni: se il contribuente aderisce a procedure di sovraindebitamento, di liquidazione o di composizione concordata (es. accordo di ristrutturazione del debito tributario), spesso il piano prevede la rimozione delle ipoteche una volta soddisfatte le condizioni pattuite. Analogamente, i provvedimenti di condono (ad esempio lo stralcio dei debiti inferiori a certe soglie, previsti da varie leggi finanziarie) comportano la cancellazione automatica delle ipoteche relative.
  • Scadenza ventennale. Qualunque ipoteca ordinaria decade automaticamente dopo 20 anni dalla sua iscrizione se non viene rinnovata. In pratica, l’ipoteca iscritta in forza di un ruolo ha una validità ventennale: oltre tale termine può essere cancellata d’ufficio, anche se formalmente si consiglia comunque richiederne la cancellazione al Conservatore.
  • Estinzione dell’ipoteca a opera dell’agente. Per legge (e come già avveniva in passato con Equitalia) l’agente della riscossione incaricato può richiedere la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari, che è tenuto a eseguirla gratuitamente. Ciò avviene normalmente dopo il pagamento o la definizione del debito. Anche il debitore può sollecitare l’operazione presentando la documentazione che dimostra l’estinzione del debito.

In sintesi, l’ipoteca cessa non appena il debito viene estinto sostanzialmente – tramite pagamento, annullamento o compimento delle procedure straordinarie – così che la garanzia non è più dovuta. Una volta acquisite le opportune verifiche, il Conservatore provvederà alla cancellazione dell’iscrizione. È consigliabile richiedere conferma scritta della cancellazione (visura aggiornata dei registri immobiliari) per sicurezza.

Tabella riepilogativa – Condizioni per l’iscrizione ipotecaria

RequisitoNecessario per l’ipoteca esattoriale
Debito complessivo ≥ €20.000Sì (somma IRPEF, IVA, INPS e altri debiti in ruolo)
Cartella esecutiva notificata e scadutaSì (60 giorni dal pagamento, a meno di sospensioni)
Preavviso di ipoteca 30 gg primaSì (richiesto dalla normativa, da notificare al proprietario)
Immobile oggetto della garanziaQualsiasi immobile di proprietà (anche prima casa)
Condominio/ComproprietàL’ipoteca colpisce solo la quota del debitore
Donazione successivaL’ipoteca, se già iscritta, rimane sul bene
Debito inferiore al 5% valore immobileL’agente deve comunque iscrivere ipoteca prima di espropriare

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Quando può essere iscritta l’ipoteca esattoriale sulla mia casa?
    R: Solo se il suo debito tributario complessivo (imposte e contributi) supera la soglia di €20.000. Inoltre deve essere esaurita la fase amministrativa di riscossione: deve esserle stata notificata la cartella esattoriale (o l’intimazione di pagamento) e devono essere trascorsi i 60 giorni utili per adempiere. Superati questi requisiti, il ruolo che riporta il debito diventa titolo per iscrivere ipoteca sulla casa.
  • D: L’Agenzia può ipotecare anche la prima casa?
    R: Sì. A differenza del pignoramento immobiliare, per l’ipoteca non esistono limitazioni particolari sulla prima casa. Finché è soddisfatta la soglia di debito (€20.000) e sono rispettate le formalità di notifica, l’ipoteca può riguardare anche l’unica abitazione del contribuente. (Va però ricordato che, in caso di pignoramento, l’“abitazione principale” gode ancora di tutele legali – ad esempio finché il debito rimane sotto €120.000 e vengono rispettati i requisiti catastali di prima casa non è possibile espropriarla.)
  • D: L’immobile è cointestato: l’ipoteca colpisce tutti i comproprietari?
    R: No. Se la casa è in comproprietà (es. tra più eredi o coniugi in separazione dei beni), l’ipoteca verrà iscritta solo sulla quota del debitore registrata a ruolo. Gli altri comproprietari rimarranno formalmente estranei al vincolo, pur vedendo la commerciabilità complessiva del bene compromessa. In sostanza, l’Agenzia non necessita del consenso degli altri titolari per iscrivere l’ipoteca sulla quota morosa.
  • D: Ho donato la casa a un parente: l’ipoteca può comunque essere iscritta?
    R: L’iscrizione ipotecaria segue il bene, non il proprietario. Se il suo genitore (ad esempio) aveva già una ipoteca iscritta sulla casa e poi gliel’ha donata, quel vincolo rimane valido anche dopo la donazione. Se invece l’immobile non era gravato e vuole sapere se il fisco può iscrivere ipoteca per debiti di chi ha donato, la regola è che i creditori del donante possono agire sui beni donati tramite l’azione revocatoria (art.2901 c.c.) anche oltre un anno dall’atto. In ogni caso, se la donazione si è rivelata in realtà simulata (il donante ha continuato a disporre del bene come prima), il giudice può invalidarla senza limiti di tempo. In pratica, donare l’immobile non garantisce immunità automatica: il donatario rischia di vedersi cancellare la donazione in caso di contestazione legale da parte del fisco.
  • D: Come faccio a far togliere l’ipoteca dalla mia casa?
    R: L’ipoteca si cancella quando non esiste più il debito che ne ha giustificato l’iscrizione. Quindi, se lei estingue il debito pagando l’importo iscritto a ruolo, la richiesta al Conservatore comporterà la cancellazione del vincolo. Lo stesso vale se il debito viene annullato (p.es. in sede di autotutela o giudiziaria) oppure viene definito tramite rateizzazione o accordi (saldo e stralcio, procedure concorsuali, condoni, ecc.). In tutti questi casi, l’agente della riscossione comunica al Conservatore l’avvenuta estinzione del debito e i registri immobiliari vengono aggiornati di conseguenza. Se invece l’ipoteca è illegittima per vizi nell’atto (mancata notifica, debito prescritto, ecc.), è possibile chiedere la cancellazione in via giudiziaria o stragiudiziale, facendo valere i vizi dell’atto. Infine, trascorsi 20 anni, l’ipoteca decade automaticamente (anche se consigliamo comunque di farsela cancellare formalmente).

Esempi pratici di simulazione

  1. Scenario “Debiti IRPEF sopra 20k”: Mario, lavoratore autonomo, ha un debito IRPEF di €25.000 da dichiarazione non pagata. Riceve la cartella di pagamento e non salda entro 60 giorni. L’Agenzia, superata la soglia, iscrive ipoteca sulla sua casa. Difesa: Mario può esaminare la cartella (per accertare eventuali vizi), verificare il calcolo di interessi/sanzioni e, se del caso, proporre ricorso tributario entro 60 giorni. Se ottiene un annullamento parziale del debito, l’ipoteca verrà ridotta proporzionalmente; altrimenti dovrà negoziare con l’Agenzia (rateizzo o saldo&stralcio) per vedere liberato l’immobile.
  2. Scenario “Quota cointestata”: Giulia e Franco, fratelli, possiedono ciascuno 50% di una villetta ereditata. Franco ha debiti INPS e l’Agenzia iscrive ipoteca sulla sua metà dell’immobile (superato l’importo di €20k). Difesa di Giulia: Pur non essendo responsabile, la presenza dell’ipoteca abbassa il valore di mercato. Giulia può decidere di acquistare la quota di Franco prima di un’eventuale vendita forzata, oppure avviare in tribunale la divisione giudiziale del bene. In ogni caso, Giulia non potrà bloccare l’ipoteca ma può farla rimuovere se Franco paga o ottiene lo sconto sui suoi debiti.
  3. Scenario “Prima casa non di lusso”: Luca è proprietario esclusivo della sua abitazione principale (cat. A/2 non di lusso). Ha un debito IRPEF di €100.000. L’Agenzia iscrive ipoteca sulla casa. Dal punto di vista ipotecario l’operazione è lecita (oltre 20k). Dal punto di vista esecutivo, però, poiché il debito non supera €120.000, la casa rimane impignorabile in virtù dell’art. 76 c.p.c.. Quindi Luca rischia solo lo sbarramento alla vendita, ma non l’esproprio forzato dell’abitazione principale.

Fonti

  • Normativa primaria: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 77 e seguenti, disciplina la riscossione coattiva); Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (nuovo Testo Unico delle riscossioni, artt. 178 e ss., che ripropone l’art.77); Codice Civile (artt. 169-171 sul fondo patrimoniale, art. 2901 sulla revocatoria); Codice di Procedura Civile (art. 76 sulla impignorabilità dell’abitazione principale).
  • Fonti istituzionali: Sito Agenzia delle Entrate–Riscossione – sezione “Procedure cautelari” e modulistica (informazioni ufficiali su ipoteche e fermi). Normative di prassi (circolari e risoluzioni MEF, Agenzia).
  • Giurisprudenza: Cassazione Civile – ord. 9 nov. 2023, n. 31240 (su prescrizione tributi e parametri ipoteca); Tribunale Tributario di Treviso, sent. 13 giu. 2024, n. 211 (ipoteca legittima su beni di un fondo patrimoniale); altresì Cass. civ., ord. 17 giu. 2022, n. 19529 (giurisdizione giudice tributario) e n. 8566/2023 (obbligo di contestare tutta l’iscrizione ipotecaria), tra le altre.

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L’ipoteca fiscale è uno strumento utilizzato dal fisco per garantire il pagamento dei debiti iscritti a ruolo. Può essere iscritta sugli immobili del contribuente quando l’esposizione supera determinate soglie, ma deve sempre rispettare precisi requisiti di legge: corretta notifica della cartella, preavviso di iscrizione e rispetto dei limiti di importo. Se mancano questi presupposti, l’ipoteca può essere considerata illegittima e quindi contestata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.


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✔️ Avvocato esperto in difesa da ipoteche fiscali e atti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate

✔️ Specializzato in contenzioso tributario e protezione del patrimonio immobiliare

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Conclusione
Un’ipoteca sulla casa per debiti fiscali non è sempre legittima: con un’adeguata difesa legale puoi chiederne l’annullamento o trovare soluzioni sostenibili per gestire il debito.

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