Avviso Di Accertamento Per Conti O Redditi In Svizzera: Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché il Fisco ti contesta conti correnti o redditi detenuti in Svizzera?
La Svizzera è da sempre al centro dell’attenzione del Fisco italiano. Grazie agli accordi di cooperazione internazionale e allo scambio automatico di informazioni, l’Agenzia delle Entrate ha accesso ai dati su conti, depositi, investimenti e immobili intestati a contribuenti italiani oltreconfine. Se non dichiarati correttamente, il rischio è quello di subire accertamenti fiscali molto pesanti.

Quando scattano le contestazioni
– Se non sono stati dichiarati conti correnti, depositi o investimenti in Svizzera
– Se non è stato compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale
– Se non sono stati dichiarati redditi da dividendi, plusvalenze, interessi o locazioni di immobili in Svizzera
– Se i trasferimenti bancari da e verso la Svizzera non sono compatibili con i redditi dichiarati in Italia

Cosa rischia il contribuente
– Recupero delle imposte non versate sui redditi esteri
– Sanzioni per omesso monitoraggio: dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, con possibilità di aggravio in caso di violazioni reiterate
– Applicazione di interessi di mora che fanno crescere l’esposizione debitoria
– Contestazione di reati tributari (dichiarazione infedele o omessa dichiarazione) se superate le soglie di legge
– Misure cautelari come sequestri, ipoteche e pignoramenti sui beni in Italia

Come difendersi da un avviso di accertamento legato alla Svizzera
– Verificare l’attendibilità e la correttezza dei dati trasmessi dalle autorità fiscali elvetiche all’Agenzia delle Entrate
– Dimostrare che i capitali o i redditi contestati sono già stati tassati o non sono imponibili in Italia
– Produrre documentazione bancaria e fiscale che giustifichi la provenienza lecita delle somme
– Contestare errori di calcolo, duplicazioni di dati o presunzioni arbitrarie del Fisco
– Dimostrare la buona fede in caso di omissioni dovute a dubbi interpretativi o incertezza normativa
– Utilizzare strumenti come dichiarazioni integrative o ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione se l’atto non è ancora definitivo
– Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica

Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione delle sanzioni tramite la dimostrazione della buona fede o con definizioni agevolate
– La sospensione delle azioni esecutive (cartelle, pignoramenti, ipoteche)
– La tutela del patrimonio personale e familiare
– La possibilità di chiudere il contenzioso pagando solo quanto effettivamente dovuto

Attenzione: i conti e i redditi detenuti in Svizzera sono tra i più controllati dal Fisco italiano. Le contestazioni possono basarsi su presunzioni pesanti che devono però essere supportate da prove concrete e che possono essere ribaltate con una difesa ben documentata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità internazionale e contenzioso tributario – ti spiega come affrontare un avviso di accertamento legato a conti o redditi in Svizzera e quali strumenti legali usare per difenderti.

Hai ricevuto un avviso di accertamento per conti o redditi in Svizzera?
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Introduzione

Gli avvisi di accertamento legati a redditi o patrimonialità in Svizzera coinvolgono più aspetti del diritto tributario italiano: la tassazione mondiale dei residenti, il monitoraggio fiscale (Quadro RW, IVAFE, IVIE), le convenzioni internazionali, nonché eventuali profili penali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, ecc.). Il contribuente interessato (residente italiano) deve quindi valutare attentamente come gli accordi italo-svizzeri e la normativa italiana si applicano ai suoi casi concreti. Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – illustra in dettaglio i vari profili (normativi, giurisprudenziali, procedurali) e fornisce strategie difensive dal punto di vista del debitore, con tabelle riepilogative, domande&risposte e simulazioni pratiche.

1. Principio della tassazione mondiale e residenza fiscale

L’ordinamento tributario italiano adotta il principio del redditomondiale (worldwide taxation): i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti. In particolare, l’art. 2 del TUIR (DPR 917/1986) dispone che è considerato fiscalmente residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha in Italia residenza anagrafica, domicilio o dimora abituale. Fino al 2023 l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) aveva rilevanza assoluta come criterio formale; dal 2024 (legge delega 2022, D.Lgs. 209/2023) tale iscrizione è presunzione relativa e la presenza fisica >183 giorni annui diventa un criterio esplicito.

Di conseguenza, un contribuente residente in Italia deve dichiarare tutti i redditi esteri (lavoro, capitale, partecipazioni, immobili, ecc.) e includerli nella base imponibile IRPEF. L’Agenzia delle Entrate presume la validità di tale principio: un eventuale trasferimento in Svizzera – ex paradiso fiscale – non va dato per scontato ai fini di perdita di residenza, soprattutto per periodi fino al 2023. Per gli anni fino al 2023, inoltre, l’ex art. 2(2-bis) TUIR (ora art. 2(2-bis) novellato) introduceva una presunzione legale relativa che considerava fiscali residenti in Italia gli italiani trasferiti in “paesi a fiscalità privilegiata” (black list) salvo prova contraria. Dal 2024 la Svizzera è uscita dalla black list (D.M. 28 luglio 2023) e il trasferimento in Svizzera non genera più automaticamente la presunzione di residenza italiana. Resta però fondamentale, anche con accordi internazionali favorevoli, dimostrare sostanzialmente il centro degli interessi all’estero: alla mera cancellazione AIRE si affianca il criterio della presenza fisica (>183 gg) e del domicilio familiare stabilito fuori d’Italia.

Tassazione dei residenti vs non residenti. Riassumendo: il residente italiano è tassato su tutti i redditi (principio mondiale), mentre il non residente è tassato solo sui redditi prodotti in Italia (principio di fonte). Ad esempio, un residente paga IRPEF su uno stipendio ricevuto in Svizzera (con credito per le imposte già versate) e sul valore dei suoi conti correnti/ch fondi (attraverso l’IVAFE) e immobili CH (via IVIE). Al contrario, un residente in Svizzera (non AIRE) pagherebbe imposte italiane solo su redditi italiani (es. affitti di casa in Italia) e non sarebbe tenuto a dichiarare le attività estere. Questa distinzione è fondamentale: in caso di accertamento l’Agenzia verificherà se il contribuente era davvero residente italiano nel periodo (in tal caso “tutto concorre”) oppure non residente, limitando la tassazione ai soli redditi e beni italiani.

2. Convenzione Italia–Svizzera e redditi esteri

Il trattato contro le doppie imposizioni Italia–Svizzera (ratificato con L. 943/1978) disciplina la fiscalità dei redditi transnazionali. In generale, la convenzione stabilisce che:

  • I redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui il lavoro è effettivamente svolto, salvo taluni casi. I frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera fruiscono di regole particolari: dal 2024 è prevista una franchigia interna di €10.000 e un credito per imposte estere, mentre la Svizzera applica una ritenuta alla fonte ridotta del 20%. Chi è residente in Svizzera e lavora in Italia viene invece tassato in Italia.
  • I redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties) sono normalmente tassati nello Stato di residenza del percettore, ma la Svizzera trattiene una percentuale alla fonte (di solito 15-35%). In Italia questi redditi devono essere dichiarati in IRPEF, applicando il metodo del credito d’imposta (art. 165 TUIR): l’imposta italiana sul reddito estero viene abbattuta del netto delle ritenute già pagate in Svizzera.
  • I redditi immobiliari (affitti, plusvalenze) sono tassati nello Stato dove si trova l’immobile. Quindi un immobile in Svizzera dà reddito tassato in Svizzera; l’Italia, tuttavia, richiede di indicarlo in dichiarazione, applicando l’IVIE (imposta patrimoniale) e riconoscendo il credito per le imposte estere ai fini IRPEF.

Lo scopo della convenzione è evitare la doppia imposizione economica: se un reddito viene tassato in Svizzera, l’Italia applica il credito di imposta corrispondente. Ad esempio, se in Svizzera si è versato il 20% su un reddito, l’IRPEF italiana (fino al 43%) verrà calcolata sul reddito lordo, ma poi si detrarrà quel 20% versato. In pratica, l’accordo garantisce che il residuo da versare all’Italia sia commisurato alla differenza tra l’aliquota italiana e quella svizzera effettiva (nel quadro di importi giustificati).

3. Obblighi dichiarativi: RW, IVAFE, IVIE

Quadro RW. I residenti italiani devono segnalare in dichiarazione (Quadro RW del modello Redditi) tutti gli investimenti patrimoniali e attività finanziarie detenute all’estero, anche se non produttivi di reddito imponibile. Rientrano nel monitoraggio RW conti correnti, depositi, investimenti (azioni, fondi, polizze estere), immobili all’estero, criptovalute, ecc. L’unico caso di esonero è per depositi finanziari in gestione amministrata da intermediari italiani o per saldo di conti correnti esteri fino a €15.000 complessivi. La mancata compilazione del RW costituisce violazione amministrativa grave, non una semplice dimenticanza formale.

A ciascun investitore residente l’Italia impone inoltre tasse patrimoniali: l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) e l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero). L’IVAFE si applica sugli attivi finanziari detenuti presso banche o intermediari esteri (tassi tipici 0,2% sui depositi, 0,76% su titoli) e sulla giacenza media annua; l’IVIE si calcola sul valore catastale degli immobili esteri a aliquota 0,76% (aliquota elevata a 1,06% dal 2024). Tali imposte sono dovute dall’anno di acquisizione dell’attività estera e dichiarate anch’esse nel quadro RW o in apposite sezioni del modello.

Sanzioni amministrative. L’omissione del quadro RW e/o del pagamento di IVAFE/IVIE è sanzionata molto severamente. In base all’art. 5, co.2, D.L. 167/1990, la sanzione parte dal 3% fino al 15% del valore dell’attività non dichiarata, elevata al 6–30% per attività in paesi “black list” (oggi inapplicabile alla Svizzera dal 2024). In pratica, i valori da dichiarare (capitale, immobili) vengono aggiunti al RW e sul loro ammontare si applica la percentuale, con possibili aumenti in base al tempo di omessa dichiarazione (fino al raddoppio dei termini accertativi se black list). Ad esempio, se non si è dichiarato un deposito con €100.000 annui di giacenza, la sanzione minima sarebbe €3.000 (3%) e può salire se le Autorità contestano l’omissione di più anni.

Ripristino volontario. È possibile sanare l’omissione del RW o dell’IVAFE/IVIE mediante la compilazione integrativa entro scadenze ravvedute, pagando imposta dovuta + interessi + sanzioni ridotte (anche 1/10 del minimo se entro 90 giorni). In caso di accertamento già notificato, la strategia comune è il ravvedimento operoso (integrazione ex ante con dichiarazione integrativa e sanzione ridotta) o, successivamente, la domanda di definizione agevolata (saldo e stralcio) se prevista dalla legge. Va poi valutata la voluntary disclosure (ex DL 193/2016) che, se operata prima dell’avviso, consente di evitare ogni illecito penale e di riottenere i crediti d’imposta esteri. Recenti pronunce (Cass. 34395/2023, 20649/2025) hanno inoltre confermato che l’omessa compilazione del RW di per sé non costituisce reato, ma solo illecito amministrativo.

4. Accertamento tributario e presunzioni su capitali esteri

Quando l’Agenzia delle Entrate scopre conti o redditi in Svizzera non dichiarati, può emettere un avviso di accertamento. In genere, l’ufficio dispone di dati bancari (es. CRS – automatic information exchange) o atti della GdF. L’avviso ricalcola la base imponibile aggiungendo i redditi esteri omessi e applicando IRPEF, IVAFE e sanzioni; spesso scatta anche il raddoppio dei termini (se considerati “paesi non collaborativi” prima del 2024). L’onere cade sul contribuente di provare che ha rispettato le norme (esibendo dichiarazioni estere, quietanze di ritenute, ecc.). In assenza di documentazione, l’ufficio può procedere per presunzioni anche fondate su indizi indiretti.

Inoltre, l’art. 12 co.2, DL 78/2009 introduceva una presunzione legale di evasione per investimenti in paesi black list: i redditi da attività finanziarie estere in tali paesi si assumevano occultati ai fini Irpef. La Cassazione (sent. 4641/2024) ha chiarito che tale presunzione, essendo di natura sostanziale, non si applica retroattivamente agli anni precedenti al 2009, ma i fatti emergenti (capitali esteri non dichiarati) possono comunque supportare un accertamento tramite presunzioni semplici. In pratica, se l’ufficio dimostra che un contribuente italiano ha investito in Svizzera senza dichiararlo, può sostenere che il corrispondente reddito (interessi, utili, plusvalenze) era evasione. Queste deduzioni induttive devono però essere basate su elementi oggettivi (ad es. movimenti bancari, costanza e natura del rapporto finanziario) e possono essere contestate dal contribuente in commissione tributaria.

Accertamento retroattivo e onere della prova. L’avviso si basa sul presupposto che, se un residente italiano aveva un conto in Svizzera, egli avrebbe dovuto già dichiararlo. È possibile contestare l’accertamento eccependo (a) la mancata residenza italiana nel periodo, (b) la sussistenza di esenzioni o franchigie (es. redditi già tassati definitivamente all’estero), (c) l’applicabilità del credito di imposta estero. Inoltre, in sede di contraddittorio (previa istanza o diffida in autotutela) il contribuente può fornire spiegazioni scritte sulle operazioni (dimostrando di aver già pagato tasse in Svizzera) e chiedere la rettifica o l’annullamento dell’atto in autotutela. La Cassazione ha ribadito che l’amministrazione deve valutare caso per caso e non può automaticamente considerare ogni attività estera come evasione; tuttavia, l’esistenza di attività patrimoniali occultate costituisce un forte indizio di base imponibile non dichiarata.

5. Profili penali in caso di evasione

Dal punto di vista penale tributario, la condotta di non dichiarare redditi esteri può integrare diversi reati del D.Lgs. 74/2000: in primo luogo l’omessa dichiarazione (art. 5) se non si presenta affatto la dichiarazione, e la dichiarazione infedele (art. 4) se si presenta un modello annuale sottostimando i redditi. Tali reati sono puniti rispettivamente con reclusione da 2 a 5 anni (art. 5) e da 2 a 4 anni e 6 mesi (art. 4), a condizione che l’imposta evasa superi le soglie di punibilità (attualmente circa €50.000 per l’omessa dichiarazione e €100.000 per l’infedele, a seguito di riduzione introdotta con DL 124/2019). In pratica, se dall’accertamento emerge un’evasione d’imposta di rilevante entità (oltre le soglie), l’ufficio può segnalare gli estremi del reato all’Autorità giudiziaria.

Tuttavia la giurisprudenza più recente ha precisato che la mera omissione del RW o la formulazione di sanzioni amministrative non configurano automaticamente un reato penale. La Cassazione penale (sent. 20649/2025, confermata da Cass. 34395/2023) ha stabilito che la violazione degli obblighi di monitoraggio (omessa compilazione RW) dà luogo solo a sanzione amministrativa e non integra di per sé il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000). In sostanza, per configurare il reato tributario è necessario un chiaro intento di evasione del debito d’imposta: occorre cioè l’omesso versamento di imposte determinate su base oggettiva (fiscalmente rilevanti) accompagnato da atti fraudolenti (ad es. simulazione di cessioni di beni) per rendere inefficace l’azione di riscossione. La sentenza conferma che la sanzione RW rimane correlata al patrimonio e non si collega direttamente a un debito IRPEF già accertato. Di conseguenza, un contribuente rischia il penale solo se è dimostrata una vera evasione di imposte sui redditi (o IVA) derivante dalle attività estere non dichiarate e finalizzata da atti fraudolenti.

In definitiva, la difesa penale si concentra sul negare l’esistenza di un’evasione fiscale concreta: ad esempio dimostrando di aver già pagato correttamente le imposte in Svizzera e di avere conservato tutta la documentazione (dichiarazioni estere, ricevute di pagamento delle imposte, contratti, estratti conto), oppure facendo valere che eventuali somme trasferite in Svizzera non sono redditi imponibili ma, ad esempio, accantonamenti di utili già tassati. Il contribuente può altresì sottolineare la modifica del rapporto dal 2024: la Svizzera non è più “non collaborativa” per l’Italia, e quindi non scattano più alcune presunzioni automatiche di evasione fiscale. È comunque sempre consigliabile rivolgersi a un legale esperto per valutare la posizione e, se necessario, esercitare il diritto di difesa penale (esaminando i tempi di prescrizione, propositi di denuncia integrale, collaborazioni con GdF).

6. Strategie difensive e contenzioso tributario

Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente dispone di varie opzioni:

  • Contraddittorio preventivo: nei giorni immediatamente successivi alla notifica si può chiedere un contraddittorio con l’Ufficio (c.d. “istante motivata per contraddittorio preventivo”, ex art. 7-bis L. 212/2000) presentando osservazioni documentate. In questa fase extracontenziosa l’Agenzia può rettificare o annullare l’atto se trova fondate le ragioni del contribuente. È opportuno fornire tutta la prova contraria (dichiarazioni estere, prove di residenza fiscale svizzera, contratti) e contestare ogni presunzione.
  • Autotutela ed adesione: è possibile fare istanza di annullamento o riduzione dell’avviso in autotutela. Se l’atto è “evidentemente infondato” (es. irragionevole omissione del credito di imposta o doppia tassazione palese), l’Agenzia può revocarlo. In alternativa, si può proporre adesione all’avviso (un accordo con l’Agenzia) pagando l’importo stabilito con rateizzazione. Esiste anche la mediazione tributaria in commissione, dove le parti possono concordare una definizione (sebbene con limitazioni applicative).
  • Ricorso in Commissione Tributaria: se il contraddittorio/adesione fallisce, l’ultima via di diritto tributario è il ricorso in CTP. La memoria di ricorso deve articolare argomenti di fatto e di diritto: si può eccepire (a) vizi formali dell’avviso (notifica, motivazione); (b) fatti estintivi (prescrizione, pagamento tributario); (c) errata quantificazione dell’imposta (mancata deduzione di imposte estere) o la mancata applicazione di esenzioni; (d) fatto che il contribuente non era residente italiano, oppure era coperto da regime di cedolare o da agevolazioni; (e) vizi di diritto (contravvenzione agli accordi internazionali, illegittimità di presunzioni non provate). Le commissioni tributarie sono competenti a rivedere le presunzioni dell’Agenzia, purché il contribuente risponda nel merito. In particolare, si può far leva sulle nuove disposizioni (art. 2 TUIR aggiornato) per alleggerire oneri probatori e contestare eventuali vecchie presunzioni.
  • Ravvedimento operoso: anche in fase di contenzioso è sempre possibile sanare spontaneamente errori formali (es. RW) e ottenere sanzioni minime pagando quanto dovuto. In caso di infedele dichiarazione dei redditi esteri, partecipando alle procedure di definizione agevolata (tipo scudo fiscale 2015/2017) il contribuente può evitare il penale e vedersi riconosciuti i crediti d’imposta esteri.
  • Documentazione e consulenza specializzata: in tutti i casi è cruciale produrre documenti chiari: estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi svizzere, ricevute di versamento delle imposte estere. Un avvocato tributarista può preparare memorie tecnico-giuridiche, organizzare la difesa processuale e, se necessario, gestire anche aspetti penali (es. istanza di archiviazione penale in caso di inconsistenza del reato). In ogni fase, avere la posizione fiscale formalmente regolare (AIRE, contratti di lavoro, spese in Svizzera) costituisce un importante fondamento difensivo.

7. Tabelle riepilogative

Tipologia di redditoTassazione in SvizzeraTassazione in Italia (residente)Note
Lavoro dipendente (frontaliers)Ritenuta alla fonte svizzera (aliquota agevolata ~8-10% sul lordo). Franchigia per lavoratori pre-2024 (40% di ristorni).IRPEF progressiva sul reddito, con credito per tasse svizzere e franchigia interna €10.000 dal 2024.Accordo 2020 prevede scambio info; regimi transitori per “vecchi frontalieri”.
Lavoro subordinato in SvizzeraImposta alla fonte ordinaria svizzera, alti livelli (cantone dipendente).Tassato in Italia come reddito estero con credito per imposta estera (art. 165 TUIR). Debito residuo se aliquota Italiana > CH.Se 183+ giorni in Italia, o datore italiano, l’Italia può tassare (Convenzione).
Interessi passivi da titoli/ch depositiNormalmente assoggettati a ritenuta (solitamente 0% per bond svizzeri, o al massimo aliquota convenzionale 12.5-15%).Tassati come reddito di capitale con imposta sostitutiva 26% (o in dichiarazione con credito per ritenute estere).Fino a €2.000/anno di interessi esteri possono essere esenti (norme franking). Il credito è riconosciuto se dichiarati.
Dividendi da società CHRitenuta alla fonte locale (standard 35%, ridotta al 15% o meno per l’Italia).In Italia, si includono in IRPEF/cedolare al 26% con credito per imposta svizzera (art. 165 TUIR).Se non dichiarati, l’Agenzia li aggiunge d’ufficio al reddito e cancella credito d’imposta.
Immobili (affitti) in SvizzeraImposta sul reddito da locazione versata in Svizzera (tendenzialmente intorno al 20-30%).Reddito tassato in Italia (Irpef) ma si può dedurre pari a imposta pagata in Svizzera. Si applica inoltre l’IVIE (0,76% valore catastale).In Svizzera l’IMU esiste in forma diversa (vicina alla “Rendita Catastale”). Italia riconosce credito per imposte estere.
Plusvalenze da cessione in SvizzeraTassate in Svizzera (regime variabile, spesso aliquote ca. 25-35%).Se residente, vanno dichiarate in Italia (26%) con credito per l’imposta estera.Se la vendita riguarda titoli esteri (azionari), in Italia si applica il 26% oltre €2.000 complessivi annui.
Conti correnti/depositi/partecipazioniNessuna tassa patrimoniale in Svizzera (il prelievo è tramite interessi).Obbligo RW: si dichiara giacenza media e titoli. Debito IVAFE (0,2% sul valore medio). Sanzioni severe se omessi.Il saldo di conti esteri è esente da IVAFE/IVIE sotto €15.000 complessivi. Oltre scattano gli obblighi RW.

8. Domande frequenti (Q&A)

  • D: Devo dichiarare il conto bancario aperto in Svizzera?
    R: Sì, se sei fiscalmente residente in Italia devi includere il conto nel Quadro RW, dichiarando la giacenza e versando l’IVAFE (0,2%) sull’ammontare medio annuo. Il mancato inserimento comporta pesanti sanzioni (3-15%). Se invece sei effettivamente non residente (iscritto AIRE e senza redditi italiani), non devi compilare il RW né pagare IVAFE.
  • D: Ho redditi di lavoro in Svizzera – come devo tassarli?
    R: Se sei residente in Italia, devi dichiararli in IRPEF come reddito estero. Con il nuovo accordo frontalieri (2024) i primi €10.000 (franchigia) sono esenti in Italia, sul resto si paga IRPEF con un credito per le imposte pagate in Svizzera. Se eri frontaliero ante-2024 puoi aver diritto al vecchio regime (imponibile solo in CH) fino al pensionamento. Verifica sempre quale regime ti si applica per evitare doppi adempimenti.
  • D: Cosa succede se non dichiaro i redditi o il conto in Svizzera?
    R: L’Agenzia delle Entrate potrà notificarti un avviso di accertamento, recuperando IRPEF non versata e applicando sanzioni amministrative elevate (90–180% dell’imposta evasa se considerati reati fiscali di infedele dichiarazione). Inoltre potresti perdere il diritto al credito d’imposta per le imposte già pagate in Svizzera. Sul piano penale, se le somme evase superano le soglie di punibilità (es. €50.000 di imposta evasa), rischi il reato di omessa o infedele dichiarazione (art. 4-5 D.Lgs. 74/2000). In ogni caso, la soluzione migliore è correggere spontaneamente l’errore (ravvedimento o voluntary disclosure) prima dell’accertamento.
  • D: Posso oppormi a un accertamento per residenza fittizia?
    R: Sì. Se l’ufficio ti contesta di essere ancora fiscalmente residente in Italia mentre tu sostieni di aver trasferito la residenza in Svizzera, devi provare “il centro degli interessi” all’estero: affitto/scontrini svizzeri, contratti di lavoro o di affitto in CH, famiglia stabilmente in Svizzera, ecc. Con la riforma 2024 è stata ribadita l’importanza dei criteri sostanziali: spendi più di 183 giorni in Svizzera? Hai lì il domicilio principale? Sei iscritto all’AIRE? La Cassazione ha chiarito che l’iscrizione AIRE non basta se permangono legami forti in Italia. Portando prove concrete puoi vincere la presunzione di residenza italiana.
  • D: Quali rimedi posso usare contro un avviso di accertamento?
    R: Innanzitutto si consiglia il contraddittorio preventivo: scrivi all’Agenzia (anche tramite patronato o legale) entro 60 giorni dalla notifica, presentando documenti che giustifichino o smentiscano le contestazioni. Se ciò non sortisce effetto, puoi proporre adesione o mediazione tributaria per definire la pratica. In caso di esito negativo, l’ultimo strumento è il ricorso in Commissione Tributaria, dove si analizzano le motivazioni dell’avviso e si porta prova contraria. Spesso i contribuenti riescono a ridurre l’accertamento dimostrando il credito di imposta estero o che certe somme non erano redditi imponibili (ad es. risparmio accumulato in CH). Un buon consulente tributario ti aiuta a valutare anche oneri e spese (avvocato, perizie) prima di impugnare.
  • D: Posso rateizzare le somme richieste dall’Agenzia?
    R: Sì, i debiti tributari possono essere rateizzati con domanda all’Agenzia delle Entrate o all’Ag. Riscossione. Le commissioni tributarie spesso concedono la sospensione del pagamento in pendenza di giudizio o addirittura rinviano l’udienza se è stata richiesta la rateazione. In ogni caso, se si riscontrano evidenti errori dell’amministrazione, conviene segnalare l’errore subito in autotutela (o attraverso il difensore).
  • D: Quali documenti devo produrre in caso di contraddittorio?
    R: Fondamentali sono: estratti conto bancari svizzeri (che provano movimenti di depositi e prelievi), dichiarazioni dei redditi compilate in Svizzera (documentano i redditi percepiti e le imposte versate), ricevute di versamento delle tasse estere, contratti di lavoro o di locazione in Svizzera, e qualsiasi prova della tua permanenza o uscite dall’Italia (biglietti aerei, bollette, patenti). Inoltre, può servire perizia di esperti (es. valore catastale di un immobile svizzero). L’obiettivo è dimostrare come hai già assoggettato le attività svizzere al fisco estero in modo corretto.
  • D: Qual è il termine per impugnare un avviso di accertamento?
    R: L’avviso di accertamento può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (180 giorni in rari casi). Nel ricorso bisogna indicare tutte le ragioni di fatto e di diritto, rifacendosi anche a normative (TUIR, convenzione con CH) e giurisprudenza aggiornata (ad es. Cass. 798/2023 sulla residenza, Cass. 20649/2025 sul RW). È consigliabile intervenire tempestivamente per evitare la decadenza del diritto a impugnare.

9. Conclusioni

Un avviso di accertamento legato alla Svizzera può sembrare complicato, ma con una preparazione adeguata il contribuente può difendersi efficacemente. È essenziale ricordare che l’Italia tassa i residenti sul reddito mondiale: chi ha redditi o patrimoni in Svizzera deve averli sempre dichiarati. Tuttavia, grazie alla convenzione Italia–Svizzera, non vi è una doppia tassazione irreparabile: l’eventuale imposta già versata in Svizzera viene di norma riconosciuta in Italia. In caso di contestazione, il contribuente deve impugnare l’avviso con argomentazioni precise (residenza, credito d’imposta, documentazione estera), puntando alle ultime pronunce che tutelano chi dimostra correttezza fiscale (p.e. Cass. 20649/2025 sul RW). Quando possibile, conviene regolarizzare spontaneamente (ravvedimento o voluntary disclosure) per limitare sanzioni e rischi penali. Infine, una difesa basata su prove concrete e legali aggiornate – con l’assistenza di un esperto – può portare alla riduzione o annullamento delle pretese fiscali.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 2, 23, 165 e segg. del TUIR (DPR 917/1986): definizione di residenza fiscale e tassazione mondiale.
  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera (L. 943/1978 e ss.mm.).
  • D.Lgs. 167/1990 (monitoraggio fiscale, art. 5: sanzioni RW).
  • D.Lgs. 74/2000, artt. 4-5 (reati di dichiarazione infedele/omessa) e art. 11 (sottrazione fraudolenta).
  • D.L. 78/2009, art. 12: presunzione di evasione redditi esteri (inapplicata retroattivamente, Cass. 4641/2024).
  • Cass. SS.UU. 1709/2023: rilevato sulla nozione di stabile organizzazione (Redditi di impresa all’estero).
  • Cass. 4641/2024 (Corte Cass. V sez.): presunzioni sugli investimenti all’estero e onere della prova.
  • Cass. 20649/2025 (sez. pen.): omessa RW e assenza del reato di sottrazione fraudolenta.
  • Cass. 798/2023 (12 gen. 2023, sez. trib.): sull’onere di dimostrare la residenza estera vs AIRE.
  • Circolari e interpelli: Agenzia Entrate, circolare 20/E/2024 (residenza fiscale 2024), risp. n.6/2025 (residenza in Lussemburgo), circolare 19/E/2017 (Voluntary disclosure bis, RW).
  • Prassi Agenzia Entrate: guide ufficiali RW 2023/2024, risposte 181/2024 (crypto), ecc.

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o capitali detenuti in Svizzera? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento perché l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi o capitali detenuti in Svizzera?
Vuoi sapere quali sono i rischi e come difenderti efficacemente?

La Svizzera è storicamente considerata un Paese a fiscalità privilegiata, anche se negli ultimi anni ha rafforzato la cooperazione con l’Italia sullo scambio di informazioni finanziarie. Per il fisco italiano, i conti e i redditi non dichiarati in Svizzera sono presunti come redditi imponibili sottratti a tassazione, salvo prova contraria. L’omessa dichiarazione nel quadro RW o l’assenza di indicazione dei redditi esteri può comportare accertamenti retroattivi, sanzioni elevate e, nei casi più gravi, contestazioni penali. Tuttavia, non tutte le contestazioni sono corrette: è possibile difendersi dimostrando la provenienza lecita delle somme, l’avvenuta tassazione in Svizzera o l’assenza dell’obbligo dichiarativo in Italia.


🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza l’avviso di accertamento e la documentazione bancaria o patrimoniale relativa a conti e redditi in Svizzera

📌 Verifica l’applicabilità della convenzione Italia-Svizzera contro la doppia imposizione

✍️ Predispone ricorsi e memorie difensive per contestare presunzioni fiscali e ridurre l’importo delle sanzioni

⚖️ Ti rappresenta nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

🔁 Ti supporta anche nella regolarizzazione volontaria o in definizioni agevolate per sanare eventuali omissioni dichiarative


🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in fiscalità internazionale e difesa da accertamenti su conti esteri

✔️ Specializzato in contenzioso tributario e applicazione delle convenzioni internazionali

✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia


Conclusione
Un avviso di accertamento per conti o redditi in Svizzera può avere conseguenze rilevanti, ma non sempre le pretese fiscali sono legittime.
Con una strategia difensiva mirata puoi dimostrare la correttezza della tua posizione, ridurre le pretese del fisco e tutelare il tuo patrimonio.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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