Vuoi sapere come funziona il saldo e stralcio 2025 e chi può davvero beneficiarne?
Il saldo e stralcio è una misura straordinaria che consente, a determinate condizioni, di pagare solo una parte dei debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo, ottenendo l’annullamento del residuo. Non tutti, però, possono accedervi: la legge prevede requisiti precisi e limiti da rispettare.
Cos’è il saldo e stralcio 2025
– È una definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Consente di estinguere le cartelle pagando una percentuale ridotta rispetto all’importo complessivo
– Le percentuali variano in base alla situazione economica del contribuente, valutata attraverso l’ISEE e altri indicatori
– Comprende anche interessi di mora e sanzioni, che vengono parzialmente o totalmente abbattuti
Chi può beneficiarne
– Contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE basso
– Soggetti sovraindebitati che non hanno la possibilità di saldare interamente le cartelle
– Persone fisiche con debiti fiscali o contributivi rientranti nei limiti stabiliti dalla normativa
– Alcuni casi particolari previsti per chi ha già avviato procedure di sovraindebitamento o liquidazione
Quali debiti possono rientrare
– Cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro le date stabilite dalla legge
– Imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRES, addizionali)
– Contributi previdenziali e assistenziali
– Interessi e sanzioni collegati ai tributi e ai contributi
– Restano escluse specifiche tipologie di debito (come multe per reati o somme derivanti da risarcimenti erariali)
Limiti del saldo e stralcio 2025
– Accesso riservato solo a chi dimostra oggettive difficoltà economiche
– Non riguarda tutti i debiti, ma solo quelli inclusi dalla legge
– Richiede il rispetto delle scadenze per la presentazione della domanda e per i pagamenti delle rate
– La decadenza scatta se non si rispettano i termini di pagamento previsti
– Non sostituisce le altre procedure ordinarie (rateizzazione, rottamazione, sovraindebitamento), che restano alternative percorribili
Vantaggi della misura
– Pagamento di una percentuale ridotta rispetto al debito complessivo
– Annullamento delle somme residue non versate
– Sospensione e blocco delle procedure esecutive durante la definizione
– Possibilità di ripartire con una posizione debitoria regolarizzata
Attenzione: il saldo e stralcio 2025 non è per tutti e presenta limiti stringenti. È essenziale verificare con attenzione se si rientra nei requisiti, per non perdere tempo e rischiare di restare comunque con il debito da pagare.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, definizioni agevolate e sovraindebitamento – ti spiega come funziona il saldo e stralcio 2025, chi può beneficiarne e quali limiti bisogna considerare.
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Introduzione
Il termine saldo e stralcio indica una misura straordinaria con cui lo Stato permette ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali versando solo una parte di quanto dovuto. In pratica, una quota del debito viene condonata (stralciata), liberando il debitore dal residuo. Si tratta di interventi eccezionali previsti per legge, spesso nell’ambito di cosiddette “pacificazioni fiscali”, rivolti a chi è in difficoltà economica o per smaltire crediti inesigibili del fisco. Nel corso degli anni il legislatore italiano ha introdotto varie forme di definizione agevolata dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) – l’ente incaricato di riscuotere le cartelle esattoriali – tra cui la rottamazione delle cartelle (che elimina sanzioni e interessi, ma richiede il pagamento integrale dell’imposta) e, appunto, il saldo e stralcio (che in certi casi consente di pagare solo una percentuale ridotta del debito totale). Questa guida, aggiornata a luglio 2025, esamina dal punto di vista del debitore tutte le misure di sollievo per i debiti fiscali con l’AER – chi può beneficiarne, in cosa consistono, i limiti e condizioni – con un’attenzione particolare al cosiddetto saldo e stralcio, alle novità normative più recenti e alla giurisprudenza aggiornata.
I riferimenti normativi saranno indicati lungo il testo e riepilogati in fondo. Si forniranno inoltre esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni. Il taglio è giuridico ma divulgativo, adatto sia ai professionisti (avvocati, consulenti fiscali) sia ai contribuenti privati e imprenditori che vogliono orientarsi sulle opportunità offerte dalle sanatorie fiscali in vigore fino al 2025.
Cos’è il “saldo e stralcio” e differenze con la rottamazione
Con saldo e stralcio si intende, in generale, la possibilità di estinzione agevolata di un debito mediante pagamento parziale dell’importo dovuto. Nel contesto fiscale italiano, questa formula è stata utilizzata per una specifica sanatoria introdotta nel 2019 per contribuenti in grave difficoltà economica. Da non confondere con la rottamazione delle cartelle (definizione agevolata “ordinaria”), che invece richiede il pagamento integrale del capitale ma abbuona interessi e sanzioni. In estrema sintesi:
- Rottamazione delle cartelle (definizioni agevolate 2016, 2017, 2018, 2023, ecc.): il contribuente paga tutto il tributo e le eventuali spese di notifica ed esecuzione, ma non paga le sanzioni né gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, né l’aggio di riscossione. Si tratta quindi di uno sconto limitato alle componenti accessorie del debito. Esempio: su una cartella di €10.000 composta da €7.000 di imposte e €3.000 tra sanzioni/interessi, con la rottamazione si pagano €7.000 (in forma dilazionata) e i €3.000 vengono condonati.
- Saldo e stralcio delle cartelle (misura eccezionale prevista dalla Legge di Bilancio 2019): il contribuente in comprovato stato di difficoltà paga solo una percentuale ridotta del debito (una porzione del tributo stesso), con totale azzeramento sia delle sanzioni che degli interessi. In pratica c’è un abbattimento anche del capitale dovuto, proporzionato alla situazione economica del debitore. Esempio: su una cartella di €10.000 (di cui €7.000 imposte e €3.000 sanzioni/interessi), un contribuente ammesso al saldo e stralcio potrebbe pagare ad esempio il 35% dell’importo già al netto delle sanzioni, quindi circa €2.450 (35% di €7.000) anziché €7.000, cancellando il debito restante.
Dal punto di vista del beneficiario, la rottamazione è aperta in genere a tutti i contribuenti (persone fisiche e imprese, senza soglie di reddito) per i debiti ammessi, mentre il saldo e stralcio è storicamente riservato a persone fisiche con indicatori economici sotto una certa soglia o situazioni particolari previste dalla legge. Inoltre, le diverse edizioni delle definizioni agevolate hanno periodi di riferimento diversi (anni dei carichi a ruolo ammessi) e scadenze precise per aderire e pagare.
Va sottolineato che al di fuori di queste specifiche norme di legge, non è possibile ottenere una riduzione discrezionale dei debiti fiscali con l’Agenzia della Riscossione: il cosiddetto saldo e stralcio “volontario” richiesto dal contribuente non è ammesso dall’ordinamento. Dunque, salvo attivare procedure concorsuali di natura fallimentare (concordati, etc.), l’unica via per pagare meno del dovuto al fisco è approfittare di queste sanatorie normative quando vengono varate.
Nei paragrafi seguenti analizzeremo l’evoluzione delle varie misure di “pace fiscale” succedutesi dal 2016 ad oggi, con particolare attenzione allo stato dell’arte al 2025. Focus principali: il Saldo e stralcio 2019 e la Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater) con le relative proroghe, senza tralasciare lo stralcio automatico dei mini-debiti e le ultime novità normative rilevanti per i debiti fiscali.
Evoluzione delle sanatorie fiscali 2016-2025: quadro generale
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per agevolare i contribuenti con debiti iscritti a ruolo, bilanciando esigenze di gettito e di equità. Di seguito una panoramica cronologica delle principali misure riferite ai debiti fiscali affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione (già Equitalia), con indicazione sintetica di ambito temporale, benefici concessi e stato di attuazione:
- Rottamazione “prime edizioni” (2016-2018): introdotte dai decreti legge n.193/2016 e n.148/2017 e dal DL n.119/2018, consentivano la definizione dei carichi a ruolo fino al 2016 (prima edizione) e poi fino al 2017 (seconda edizione) e fino al 2017/2018 (terza edizione, rottamazione-ter), con lo sconto integrale di sanzioni e interessi di mora. Migliaia di contribuenti hanno aderito, ma non tutti sono poi riusciti a rispettare i pagamenti, tanto che successive norme hanno riaperto i termini o rateizzato ulteriormente le somme dovute. Ad esempio, la rottamazione-ter (DL 119/2018) ha permesso pagamenti fino al 2021 su 18 rate. Nello stesso DL 119/2018 (art. 4) è stato disposto anche un primo stralcio automatico (“mini-condono”) per i debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2010, di cui diremo oltre.
- Saldo e stralcio 2019 (L. 145/2018): misura una tantum prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (commi 184-199) in favore delle persone fisiche in difficoltà economica. Ha riguardato i carichi affidati dal 2000 al 2017 relativi a omessi versamenti da dichiarazione e contributi previdenziali propri (INPS gestione artigiani/commercianti o Casse professionali), escludendo gli esiti di accertamenti. Ai beneficiari è stato concesso di pagare solo una frazione del debito (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE, oppure 10% in caso di procedura di sovraindebitamento), con totale azzeramento di sanzioni e interessi. Questa misura ha introdotto per la prima volta il concetto di condono parziale del tributo dovuto. Il saldo e stralcio 2019 si è chiuso il 30 aprile 2019 per le domande di adesione; i pagamenti potevano essere effettuati in più rate entro il 2021. Va ricordato che vi aderirono circa 195 mila contribuenti, secondo i dati dell’Agenzia Riscossione, ma molti debiti rimasero esclusi per mancanza dei requisiti (ad esempio, cartelle da controlli fiscali o intestate a società non rientravano in questa definizione).
- Definizione agevolata 2023 – “Rottamazione-quater” (L. 197/2022): l’ultima grande rottamazione, varata con la Legge di Bilancio 2023 (art.1 commi 231-252), ha riaperto i condoni per tutti i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il beneficio è quello classico: niente interessi e sanzioni (né interessi di mora né aggio) su tali debiti, pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e spese di notifica/esecutive. La rottamazione-quater ha incluso espressamente anche i carichi che erano già stati oggetto di precedenti rottamazioni o saldo-stralcio decaduti per mancato pagamento, offrendo una “seconda chance” a quei contribuenti. Inizialmente la scadenza per presentare domanda era fissata al 30 aprile 2023, poi prorogata al 30 giugno 2023 visto l’altissimo numero di richieste (oltre 1,5 milioni di domande per più di 12 milioni di cartelle). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato entro il 30 settembre 2023 la “Comunicazione delle somme dovute” con il dettaglio degli importi da pagare e il piano di rate se richiesto. Il pagamento poteva avvenire in unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023) oppure dilazionato fino a 18 rate distribuite dal 2023 al 2027 (5 anni). Le prime due rate (pari al 10% ciascuna) scadevano il 31 ottobre e 30 novembre 2023, le restanti 16 rate sono trimestrali con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 in poi. Il tasso di interesse sulle rate è agevolato al 2% annuo. Questa definizione 2023 è attualmente in corso: migliaia di contribuenti stanno pagando le rate fino al 2027.
- Stralcio automatico dei mini-debiti 2023 (L. 197/2022): la stessa manovra 2023 ha previsto anche l’annullamento d’ufficio di tutti i carichi fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015. Questa misura operava automaticamente al 31 marzo 2023, senza bisogno di domanda. Va notato che lo stralcio è stato integrale per i debiti verso amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali (capitale, sanzioni e interessi completamente annullati), mentre per i debiti verso enti creditori diversi (es. Comuni, multe stradali, tributi locali) la legge ha previsto solo l’annullamento di sanzioni e interessi, restando dovuto il capitale. In pratica, ad esempio, una cartella sotto €1.000 per IMU o multa stradale ha visto cancellati gli interessi e le eventuali maggiorazioni, ma rimaneva dovuta la tassa o sanzione base: il Comune poteva quindi ancora esigere l’importo originario (spesso attraverso un ingiunzione di pagamento locale). Importante: gli enti creditori locali potevano deliberare entro il 31 gennaio 2023 di non applicare nemmeno questo parziale stralcio sui propri crediti. Molti Comuni infatti hanno scelto di non aderire alla cancellazione automatica, per non rinunciare alle entrate (in tali casi il contribuente con mini-cartelle locali non ha beneficiato di alcuno sgravio automatico). Per i ruoli statali invece lo stralcio ≤€1000 è stato applicato su larga scala dall’AER a fine marzo 2023 (poi differito di un mese dal decreto “Milleproroghe” al 30 aprile 2023 per ragioni operative). Si tratta del terzo “mini-condono” degli ultimi anni, dopo quello del 2019 (fino €1.000 per ruoli 2000-2010, DL 119/2018) e quello del 2021 (fino €5.000 per ruoli 2000-2010 con limiti di reddito, DL 41/2021).
- Proroghe e riammissioni (2023-2025): dato il protrarsi della crisi economica e alcune difficoltà nei pagamenti, il legislatore è intervenuto più volte per ammorbidire le scadenze della rottamazione-quater. Un primo intervento (DL 51/2023 convertito in L.87/2023) ha prorogato la scadenza per la domanda e la prima rata. Successivamente, la legge n.18/2024 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento delle prime tre rate dovute (quelle di ottobre, novembre 2023 e febbraio 2024), concedendo quindi più tempo ai contribuenti per mettersi in regola senza decadenza. Inoltre, il Decreto Alluvione (DL 61/2023, L.100/2023) ha previsto proroghe di 3 mesi per tutti i termini della definizione 2023 a favore dei contribuenti residenti nelle zone colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna e Marche. Ancora, il D.Lgs. 108/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha spostato in avanti la scadenza della quinta rata della rottamazione (31 luglio 2024), differendola al 15 settembre 2024 – di fatto con effetto entro il 23/9 considerando i 5 gg di tolleranza. Infine, con la conversione del decreto Milleproroghe 2024 (L.15/2025) il Parlamento ha introdotto una misura di “riammissione” per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater per non aver pagato entro il 31/12/2024 le rate dovute. Questa importante novità, in vigore dal 25 febbraio 2025, ha riaperto i termini per chi era incorso nella decadenza al 2024: si poteva presentare una nuova domanda online entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi alla Definizione agevolata, limitatamente ai debiti già inseriti nella propria rottamazione-quater originaria. L’Agenzia Riscossione ha predisposto moduli telematici e FAQ a riguardo (pubblicate l’11 marzo 2025). I debitori riammessi ricevono un nuovo piano di pagamenti e devono versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (o l’unica soluzione entro la stessa data), con possibilità di dilazionare in massimo 10 rate trimestrali spalmate fino al 2027. Anche per loro vale la regola del 5 giorni di tolleranza (pagamento entro il 5 agosto 2025 considerato tempestivo). In sostanza, la riammissione 2025 ha offerto un’ultima opportunità a chi – pur avendo presentato la domanda nel 2023 – non era riuscito a rispettare tutte le scadenze del 2023-2024.
- Altre definizioni agevolate 2023: va ricordato, per completezza, che la “tregua fiscale” del 2023 comprendeva anche altre misure (non oggetto centrale di questa guida poiché non attengono a cartelle esattoriali già in riscossione, ma alla fase di accertamento). Tra queste: la definizione agevolata degli avvisi bonari (per carichi 2019-2020, con sanzioni ridotte al 3%), il ravvedimento speciale per dichiarazioni 2021 e precedenti (sanzioni ridotte a 1/18), la definizione agevolata degli avvisi di accertamento non impugnati (sanzioni 1/18) e quella delle liti tributarie pendenti (pagamento percentuale del valore della causa a seconda dell’esito, ad es. 5% se il contribuente ha vinto nei primi gradi). Tali istituti, pur rilevanti, non riguardano i debiti già a ruolo presso AER e dunque non rientrano strettamente nel perimetro “saldo e stralcio delle cartelle” su cui ci stiamo focalizzando. Si segnala comunque che anche queste misure hanno contribuito a ridurre il contenzioso e facilitare la chiusura di posizioni debitorie, con effetti complementari alla rottamazione delle cartelle.
Come si vede, il quadro normativo è articolato e in continua evoluzione. Nella sezione seguente approfondiremo in dettaglio il Saldo e stralcio 2019 – per capire chi poteva beneficiarne e con quali limiti – e a seguire la Definizione 2023/25 (rottamazione-quater e riammissione), attualmente la principale via di sanatoria attiva. Successivamente analizzeremo i limiti generali e le criticità di queste procedure (ad esempio cosa succede in caso di mancato pagamento, quali debiti ne sono esclusi, gli effetti sulle procedure in corso, ecc.), con riferimenti a giurisprudenza e prassi. Infine, una sezione di FAQ chiarirà i dubbi più comuni dal punto di vista pratico.
Il Saldo e stralcio del 2019: requisiti, aliquote e debiti ammessi
Questa misura, introdotta dall’art. 1 commi 184-199 della Legge n.145/2018 (Bilancio 2019), è stata la prima – e finora unica – operazione di saldo e stralcio in senso stretto applicata alle cartelle esattoriali. Si rivolgeva esclusivamente a persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica. I due requisiti alternativi per poterne beneficiare erano:
- un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 € (indicatore situazione economica equivalente);
- oppure, in alternativa, la presenza di una procedura di liquidazione attivata entro la data di domanda ai sensi della legge sul sovraindebitamento (L.3/2012, art.14-ter). Quest’ultimo caso riguardava chi aveva già avviato in tribunale la liquidazione del proprio patrimonio per incapienza verso i creditori (procedura applicabile anche a piccoli imprenditori non fallibili e consumatori).
Importante: erano esclusivamente le persone fisiche a poter accedere al saldo e stralcio 2019. Restavano esclusi quindi tutti i debiti intestati a società, enti o altre persone giuridiche – indipendentemente dall’ISEE dei soci – poiché la norma li limitava espressamente ai contribuenti individuali. Chi non rientrava in questi requisiti poteva semmai aderire alla rottamazione-ter contestualmente prevista (DL 119/2018) ma non ottenere lo sconto sul capitale.
Per i soggetti ammessi, il saldo e stralcio prevedeva di pagare solo una percentuale dei debiti, calcolata sull’importo già al netto di sanzioni e interessi di mora (già azzerati). Le aliquote stabilite erano le seguenti:
- 16% dell’importo dovuto (tributo + interessi da ritardata iscrizione) per ISEE fino a €8.500;
- 20% dell’importo dovuto per ISEE da €8.500,01 a €12.500;
- 35% dell’importo dovuto per ISEE da €12.500,01 a €20.000.
Inoltre, per i debitori persone fisiche che avessero in corso una procedura di liquidazione ex L.3/2012, la legge concedeva un ulteriore favore: il pagamento di appena 10% delle somme dovute (sempre al netto di interessi e sanzioni). Questa era una forma di “saldo e stralcio” ancor più spinto, riconoscendo che chi è in liquidazione fallimentare ha una capacità di pagamento estremamente limitata.
Debiti definibili e debiti esclusi nel saldo e stralcio 2019
Non tutte le cartelle rientravano in questa sanatoria, anche per chi aveva i requisiti soggettivi. La legge identificava in modo tassativo i tipi di carichi ammessi:
- Imposte dichiarate e non versate: ossia i debiti derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (es. IRPEF, IVA, IRAP non versate nonostante dichiarate) e dai controlli automatici formali ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972. In pratica, rientravano le somme che il contribuente stesso aveva indicato in dichiarazione ma non pagato, o gli importi iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato (es. liquidazioni 730, controllo dichiarazioni con lieve difformità).
- Contributi previdenziali propri: debiti per contributi previdenziali obbligatori dovuti da iscritti a casse previdenziali professionali (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) o alle gestioni autonome INPS (artigiani, commercianti). Esclusi invece i contributi richiesti a seguito di accertamento formale (cioè derivanti da una verifica ispettiva). In sostanza solo i contributi omessi dichiarati dall’iscritto stesso erano stralciabili, non quelli evasi e poi scoperti dall’ente.
Erano quindi tagliati fuori dal saldo e stralcio 2019 tutti i debiti di altra natura, ad esempio: imposte da avvisi di accertamento dell’Agenzia Entrate, sanzioni amministrative diverse da quelle contributive (ad eccezione delle multe stradali ≤€1000 già condonate dal DL 119/2018), tributi locali come IMU, TARI, bollo auto (non rientrando nelle tipologie sopra) e in generale qualsiasi carico non riconducibile a imposte dichiarate o contributi propri. Se il debitore aveva cartelle miste, solo le parti rientranti nei criteri venivano condonate (le restanti no).
Da notare inoltre che, per i contributi dovuti alle Casse previdenziali private, l’efficacia del saldo e stralcio era subordinata ad una delibera di adesione da parte della Cassa stessa, da pubblicare sul sito istituzionale. Questo perché le Casse professionali (es. Cassa Forense, ENPAM, INARCassa etc.), pur avvalendosi di Agenzia Riscossione per il recupero coattivo, sono enti privati autonomi: il legislatore ha lasciato a ciascuna Cassa la scelta di applicare o meno la sanatoria ai propri crediti. Alcune Casse hanno approvato la delibera (consentendo ai loro iscritti di godere dello stralcio dei contributi dovuti), altre inizialmente si sono opposte ritenendo incostituzionale l’imposizione di un condono sui patrimoni previdenziali privati. La questione ha portato anche a un ricorso in Corte Costituzionale, ma la Consulta ha in gran parte confermato la legittimità di tali condoni: con la sentenza n.66/2022 ha respinto le censure generali contro lo stralcio automatico dei mini-debiti, dichiarando incostituzionale solo un profilo minore (inerente un’interpretazione su società scorporate) e di fatto avallando la possibilità per il legislatore di disporre queste sanatorie.
In base alla norma, il contribuente doveva presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposito modello SA–ST predisposto dall’Agenzia Riscossione. Andavano indicate le cartelle/avvisi da stralciare, autodichiarando il possesso dei requisiti (ISEE allegato, oppure estremi della procedura di liquidazione). L’Agenzia, dopo verifica, inviava l’esito con l’ammontare ridotto da pagare. Il versamento poteva avvenire in un massimo di 5 rate: 35% entro il 30/11/2019, 20% entro 31/3/2020, 15% entro 31/7/2020, 15% entro 31/3/2021 e 15% entro 31/7/2021 (queste scadenze furono poi differite di alcuni mesi dai decreti emergenziali Covid, ma comunque tutte le rate si sono dovute pagare entro fine 2021). In caso di mancato pagamento di una rata, il beneficio decadeva e il debito tornava dovuto per intero, al netto di quanto eventualmente versato.
Impatto e chiusura: Il saldo e stralcio 2019 ha permesso a molti contribuenti con ISEE basso di sanare vecchie pendenze fiscali e contributive a costi contenuti. Tuttavia, va evidenziato che molti debiti – in particolare quelli derivanti da accertamenti fiscali o intestati a società – non hanno potuto fruire della misura, e hanno continuato a generare contenziosi. Complessivamente, la misura ha riscosso circa 6,5 miliardi di euro a fronte di oltre 26 miliardi di carichi condonati (dato comprensivo anche della rottamazione-ter parallela). Per chi ha aderito e completato i pagamenti, i debiti sono stati estinti definitivamente con liberazione dai relativi gravami (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti sono stati cancellati). Chi invece non ha pagato le rate è decaduto: le somme versate sono state trattate come acconto sulle pendenze e l’Agenzia Riscossione ha ripreso le azioni di recupero per l’importo residuo. Tali soggetti decaduti, se rientravano nei requisiti, hanno potuto comunque aderire successivamente alla rottamazione-quater 2023 (che, come detto, includeva anche i decaduti da saldo e stralcio).
La Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater) e le proroghe fino al 2025
Passiamo ora alla sanatoria attualmente in essere, cruciale per capire il “saldo e stralcio 2025” in senso lato: la Definizione agevolata 2023, detta anche rottamazione-quater. Questa misura – introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) – rappresenta la quarta edizione delle rottamazioni delle cartelle e ha caratteristiche in parte simili alle precedenti, ma con alcune novità in termini di ambito temporale esteso e periodo di pagamento più lungo. Inoltre, le modifiche legislative del 2023-2025 (proroghe e riammissioni) l’hanno resa una procedura ancora in svolgimento nell’anno 2025.
Ecco i punti chiave della definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”):
- Carichi definibili: tutti i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Si tratta quindi di cartelle (o avvisi esecutivi) relativi a vent’anni e mezzo di arretrati fiscali e contributivi, inclusi quelli di enti locali e previdenziali, anche se il contribuente era decaduto da precedenti rottamazioni o saldo-stralcio. In pratica, chi aveva saltato le rate di rottamazione-ter o del saldo 2019 ha potuto riprendere quei debiti nella rottamazione-quater.
- Beneficio concesso: l’abbattimento totale di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione su tali carichi. Rimangono dovuti solo: il capitale (l’imposta o il contributo originario non pagato), gli interessi legali eventualmente inclusi nel ruolo come interessi da ritardata iscrizione a ruolo, e le spese di procedura (spese vive di notifica della cartella e eventuali spese esecutive per atti compiuti). Eccezione: per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie, che per legge non possono vedere annullato il capitale (la sanzione stessa), la definizione agevolata comporta l’azzeramento degli interessi e delle cosiddette “maggiorazioni” (gli incrementi semestrali delle multe). Quindi, ad esempio, una multa stradale da €100 con €50 di maggiorazioni vedrà dovuti solo €100. Analogamente, per i tributi locali gestiti tramite AER (se il Comune non li ha esclusi), si pagherà l’imposta senza sanzioni e interessi.
- Esclusioni: sono esclusi dalla rottamazione, per espressa previsione normativa, alcuni tipi di carichi particolari, in linea con le precedenti edizioni. In particolare non rientrano: i recuperi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall’UE, i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti per danno erariale, le “risorse proprie” UE (dazi doganali) e l’IVA all’importazione. Questi debiti, per vincoli europei o per loro natura, non possono essere condonati. Inoltre sono escluse le somme dovute a titolo di interessi da dilazione (cioè gli interessi inclusi in piani di rateazione ordinaria già concessi): tali interessi non rientrano nello sconto e restano dovuti se maturati prima della definizione. Infine, ovviamente, sono fuori ambito tutti i carichi affidati dal 1° luglio 2022 in poi, per i quali ad oggi non vi è (ancora) una definizione agevolata – se non attraverso future iniziative legislative.
- Adesione e perfezionamento: per aderire il contribuente doveva presentare apposita domanda telematica all’AER entro il termine (originariamente 30/4/2023, poi prorogato al 30/6/2023 con DL 51/2023). Nella domanda (sul portale Ader, area riservata o via PEC) andavano indicati i debiti per cui si chiedeva la definizione e la scelta se pagare in unica soluzione o in rate (fino a max 18). La presentazione dell’istanza sospendeva automaticamente eventuali procedure esecutive in corso sui debiti definibili (pignoramenti, fermi, ecc. – salvo i casi ormai conclusi come gli importi già assegnati da un pignoramento presso terzi). Entro il 30 settembre 2023 l’Agenzia ha dovuto inviare la risposta con l’accoglimento (o eventuale diniego) e il prospetto delle somme dovute e delle rate. Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto (in unica soluzione o della prima rata entro i termini). È fondamentale rispettare le scadenze di pagamento previste, poiché la norma – in continuità con le precedenti rottamazioni – stabilisce che l’agevolazione perde efficacia in caso di omesso o tardivo pagamento di una rata oltre 5 giorni di tolleranza. In tal caso, il debito revive per l’intero importo originale al netto di quanto già versato (che viene imputato a titolo di acconto). Questo aspetto dei “5 giorni” è spesso enfatizzato: in realtà la legge consente un lieve ritardo (fino al quinto giorno dalla scadenza) senza decadenza, ma oltre tale limite anche un solo giorno di ritardo fa saltare la definizione.
- Calendario pagamenti: come anticipato, le scadenze originarie erano: 31 ottobre 2023 per il pagamento unico (o della 1ª rata) e 30 novembre 2023 per la 2ª rata. Dal 2024, quattro rate l’anno: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Il DL 51/2023 aveva già prorogato le prime scadenze rispetto alla legge (che inizialmente prevedeva 31 luglio 2023 unica soluzione, poi posticipato). Ulteriori differimenti: L.18/2024 ha unificato le prime tre rate al 15 marzo 2024; D.Lgs.108/2024 ha spostato la rata di luglio 2024 al 15/9/2024. Pertanto, a luglio 2025 la situazione è: per chi ha aderito regolarmente nel 2023 (e non è decaduto), la prossima rata ordinaria scade il 31 luglio 2025 (quinta rata, o eventualmente prima per chi ha scelto meno rate), con possibilità di pagare entro il 5 agosto per via della tolleranza. Chi invece era decaduto al 2024 e ha chiesto la riammissione 2025, dovrà pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (o tutto entro tale data) e le successive 9 rate trimestrali entro: 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026, 31 maggio 2026, 31 luglio 2026, 30 novembre 2026, e così via fino a ultima rata 30 novembre 2027. In totale i riammessi hanno quindi un nuovo piano in 10 rate su 2,5 anni. Anche per costoro vale rigorosamente la decadenza in caso di mancato pagamento tempestivo (con la differenza che, non essendovi ulteriori “riammissioni”, un nuovo inadempimento li lascerà definitivamente senza agevolazione).
In sintesi, la rottamazione-quater ha rappresentato nel 2023 un’occasione molto ampia di regolarizzazione, aperta praticamente a tutti i contribuenti (persone fisiche e imprese) con cartelle fino a giugno 2022. Molti l’hanno definita un “saldo e stralcio mascherato” per l’estensione temporale e il lungo periodo di rateazione concesso, sebbene – tecnicamente – non vi sia riduzione del capitale dovuto (lo “sconto” è solo su sanzioni/ interessi). Ad ogni modo, per molti debitori il beneficio economico è stato rilevante. Si pensi ad esempio a un’impresa con €50.000 di imposte non pagate e €15.000 di sanzioni e interessi: con la rottamazione-quater paga €50.000 (dilazionati fino a 5 anni) anziché €65.000, risparmiando €15.000, cioè il 23% in meno. In combinazione con altre misure (definizione di avvisi, stralcio mini-debiti), la riduzione complessiva del carico fiscale può essere ancora maggiore in percentuale.
Va anche detto che la stragrande maggioranza dei carichi definibili riguarda imposte e contributi non versati (non “annullati” quindi, ma solo privati delle sanzioni). Questo risponde anche a una logica di fondo: il legislatore tende a non cancellare del tutto il tributo dovuto (salvo i casi eccezionali di mini-importi o situazioni di indigenza comprovata), mantenendo fermo il principio che le tasse vanno comunque pagate, per quanto con aiuti sugli oneri accessori. In effetti, nelle operazioni di pace fiscale realizzate finora, il risparmio per il contribuente deriva soprattutto dallo stralcio delle sanzioni e degli interessi, mentre il capitale (la quota di imposta) resta a carico: il Fisco rinuncia alla sua “punizione”, ma pretende il dovuto netto. Solo nel saldo e stralcio 2019 si è derogato a questo principio per ragioni sociali, condonando parte delle imposte a chi versava in gravi difficoltà.
Limiti, obblighi e criticità delle definizioni agevolate (dal punto di vista del debitore)
Le procedure di rottamazione e saldo-stralcio, pur vantaggiose, comportano una serie di condizioni e limitazioni di cui il debitore deve essere consapevole. Vediamo gli aspetti più rilevanti:
1. Rispettare rigorosamente le scadenze di pagamento: è un punto fondamentale. Come già evidenziato, basta un ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento di una qualsiasi rata (o dell’unica soluzione) per provocare la decadenza dalla definizione agevolata. La decadenza significa che il beneficio si annulla retroattivamente: il debito torna ad essere quello originale per intero, comprensivo di sanzioni e interessi, meno quanto versato che viene trattenuto a titolo di acconto. Il contribuente decaduto si ritrova quindi punto e a capo, con in più il fatto di aver magari versato importi significativi senza risolvere nulla. Non solo: se per caso pendono termini di decadenza o prescrizione, la legge stabilisce che con la decadenza “riprendono a decorrere” i termini sospesi, il che in pratica dà nuovo slancio all’attività di riscossione. In altre parole, è essenziale aderire alle sanatorie solo se si ha la concreta capacità finanziaria di sostenere tutti i pagamenti previsti. Altrimenti, si rischia di perdere il beneficio e aver solo ritardato (e aggravato) il problema. Come buon senso, è consigliabile pianificare con anticipo le uscite e magari accantonare le somme prima delle scadenze, per evitare imprevisti.
2. Obbligo di rinuncia ai contenziosi in corso: sia nella rottamazione-quater 2023, sia nelle precedenti edizioni, il contribuente che aderisce deve indicare se sono pendenti giudizi tributari relativi ai carichi che intende definire e assumere formalmente l’impegno a rinunciarvi. La presentazione della domanda comporta che tali cause vengano poste in sospensione dal giudice su istanza delle parti, in attesa della prova del perfezionamento della definizione (pagamenti effettuati). Se la definizione va a buon fine, il giudizio viene dichiarato estinto. Se invece il contribuente non perfeziona (es. decadendo per mancato pagamento), il giudice – su istanza di parte – revoca la sospensione e la causa riprende il suo corso. Fin qui, è la lettera della legge (comma 236, L.197/2022). Tuttavia, la giurisprudenza recente ha interpretato in modo ancora più incisivo questa dinamica: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24428 dell’11/09/2024, ha affermato che il processo va dichiarato estinto già sulla base della presentazione della domanda di definizione e dell’accoglimento da parte dell’Agenzia, anche se il contribuente non ha poi pagato tutte le rate concordate. In sostanza, secondo la Cassazione, l’adesione alla rottamazione comporta comunque una forma di rinuncia “ex lege” al contenzioso: il perfezionamento amministrativo (istanza + comunicazione di AER) è sufficiente a far venire meno la materia del contendere, senza che sia necessario attendere il pagamento integrale. La logica è che il pagamento riguarda l’adempimento della definizione (e se manca comporterà la perdita dei benefici fiscali), ma non condiziona la rinuncia processuale, che è ormai avvenuta con l’istanza. Questa interpretazione, confermata da altre pronunce di legittimità citate (Cass.20626/2024, Cass.9535/2023), implica un serio rischio per il debitore: se aderisce alla rottamazione e poi decade, non potrà far “riaprire” la causa tributaria perché questa è stata estinta definitivamente. Si troverà quindi con il debito ripristinato integralmente e senza più la possibilità di difendersi in giudizio (salvo iniziare un nuovo ricorso contro eventuali atti successivi, ma spesso i termini saranno decaduti). È dunque cruciale valutare con attenzione anche l’aspetto del contenzioso: aderire conviene se si è decisi a chiudere la partita accettando di pagare il dovuto agevolato; se invece si confida di vincere in giudizio e si hanno argomenti solidi, potrebbe essere preferibile proseguire la lite anziché aderire e poi magari non riuscire a pagare. In ogni caso, l’assistenza di un legale tributarista in tali scelte è opportuna.
3. Debiti esclusi dalle definizioni: come visto, alcune tipologie di debito non possono essere sanate né con rottamazione né con saldo-stralcio. Tra queste rientrano principalmente:
- Debiti da recupero di aiuti di Stato verso l’UE (es. somme che un’azienda deve restituire perché ha fruito di un aiuto illegittimo): sono esclusi per divieto europeo;
- Dazi e IVA all’importazione (risorse proprie UE): anche questi non rientrano nelle rottamazioni ordinarie. Da segnalare però che la L.197/2022 ha previsto una forma di Definizione agevolata per risorse UE distinta, che consentiva di pagare i dazi senza sanzioni con interessi ridotti (adempimenti entro 30/06/2023). Ma non c’è alcun saldo-stralcio sul dazio in sé;
- Somme per condanne della Corte dei Conti (danni erariali per amministratori pubblici): escluse dal condono;
- Sanzioni penali e multe derivanti da sentenze penali definitive: anche queste non sono definibili (riguardano il penalista più che il tributarista).
Inoltre, restano fuori tutte le situazioni in cui il debito non è affidato ad AER. Ad esempio, se un Comune riscuote una contravvenzione tramite ingiunzione fiscale senza passare per AER, quella posizione non beneficia delle rottamazioni statali. Analogamente, contributi richiesti direttamente dall’INPS tramite avviso di addebito (non ancora diventati cartella) non rientrano finché non vengano eventualmente affidati ad AER. Quindi è sempre importante verificare la natura del proprio debito e chi ne cura la riscossione. Le definizioni qui trattate valgono solo per i ruoli e atti affidati all’Agente pubblico della riscossione.
4. Pagamenti parziali già effettuati: spesso ci si chiede: “Se avevo una rateazione in corso e ho già pagato alcune rate, o se avevo versato delle somme prima del condono, mi vengono restituite?” La risposta è no: qualunque importo pagato prima della presentazione della domanda di definizione rimane acquisito e non è rimborsabile. Ad esempio, se Tizio ha pagato €5.000 di una cartella e aderisce alla rottamazione per il residuo, quei €5.000 restano versati (non si sottraggono dall’eventuale percentuale stralciata). Allo stesso modo, nel caso dello stralcio automatico dei mini-debiti: la legge ha esplicitamente previsto che le somme già versate a titolo di capitale o interessi non vengono restituite al contribuente. Dunque non c’è “ripetizione dell’indebito” per pagamenti antecedenti al condono. Tutt’al più, se il contribuente aveva un piano di dilazione attivo, l’Agenzia ricalcola il dovuto eliminando le rate future relative a parti di debito condonate. Ad esempio, con la sanatoria 2021 dei debiti ≤€5.000, l’AER mise a disposizione un servizio online per ricalcolare le rate dovute su rottamazione-ter escludendo i ruoli stralciati. Ma i soldi già pagati non vengono certo annullati.
5. Effetti su garanzie e procedure esecutive: aderire a saldo e stralcio o rottamazione comporta la sospensione delle azioni di recupero forzoso in corso da parte di AER. Ciò significa che, dopo la presentazione della domanda, l’Agente della riscossione non può attivare nuove procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) sui debiti oggetto di definizione, né proseguire quelle già avviate (ad es. un pignoramento presso terzi in corso viene congelato). Tuttavia, attenzione: le misure cautelari già in essere (come fermi su veicoli o ipoteche iscritti prima) non vengono automaticamente rimossi con la domanda. Rimangono fino a che il debito non sia estinto o la procedura conclusa. Solo al perfezionamento della definizione (pagamento completo) il debitore ha diritto alla cancellazione di fermi e ipoteche relativi a quei carichi, nonché alla cessazione definitiva di eventuali pignoramenti. Nel frattempo, però, tali vincoli possono limitare l’operatività (ad esempio un veicolo resta non utilizzabile se c’è un fermo fino a quando non si paga la prima rata e si ottiene la sospensione del fermo, o più spesso finché non si paga tutto e si chiede la revoca). In linea generale, presentare l’istanza di definizione è consigliabile prima che inizino azioni esecutive pesanti, proprio per bloccarle sul nascere. Se invece già c’è in corso una vendita all’asta di un immobile pignorato dal Fisco, la sospensione può intervenire solo se il contribuente aderisce in tempo utile e ne informa l’Agente della riscossione e l’ufficiale giudiziario.
6. Rateazione ordinaria vs definizione agevolata: un contribuente può chiedere una dilazione ordinaria fino a 72 rate (ora 120 rate in alcuni casi, vedi oltre) per una cartella, anche se non aderisce ad alcuna sanatoria. Attenzione però: se il debito è già oggetto di rottamazione/condono, non è più rateizzabile in via ordinaria (salvo decadenza). Viceversa, se un debito è rateizzato ordinariamente e si apre una definizione agevolata che lo include, si può aderire al condono ma occorre rinunciare alla vecchia rateazione (la domanda di rottamazione infatti produce la sospensione anche della dilazione in corso). Quindi le eventuali rate pendenti vengono accantonate in attesa dell’esito della definizione. Se questa fallisce, la rateazione originaria può in certi casi riprendere (la legge spesso prevede la possibilità di ripristino di piani pendenti in caso di decadenza dalla rottamazione). Comunque, è bene coordinare le due cose: non smettere mai di pagare una rateazione se non si è certi che il debito rientri nel condono. Un problema è sorto ad esempio per chi aveva piani di rateazione decennali in essere (con più di 5 anni di durata): inizialmente la norma del 2023 sembrava escludere dalla rottamazione-quater i debiti con piani ultracinquennali attivi, ma l’Agenzia Entrate (Circ.6/2023) ha chiarito che erano ammessi comunque, previa rinuncia alla dilazione.
7. Impatti su centrali rischi e credit scoring: differentemente dai debiti bancari, i debiti fiscali non pagati e le adesioni a questi condoni non vengono segnalati al CRIF o ad altre centrali rischi private. Tuttavia, esistono registri pubblici (es. il Registro dei protesti, il Registro delle ipoteche immobiliari, le banche dati dei cattivi pagatori verso PA) dove un soggetto con cartelle non pagate o con pignoramenti a suo carico può risultare visibile. L’adesione alla definizione agevolata in sé non è un’informazione diffusa ai sistemi creditizi, ma gli effetti collegati (come la presenza di ipoteche fiscali in atti o di protesti) possono influire sulla reputazione finanziaria. Una volta concluso il pagamento, tali gravami vengono cancellati e il contribuente torna pulito nei confronti del Fisco. Alcune banche, però, in fase di istruttoria mutui, chiedono ai clienti attestazione di non avere cartelle esattoriali pendenti significative: in questi casi, aver aderito a una rottamazione può essere visto positivamente (perché si è messo in regola) o negativamente (perché evidenzia un pregresso problema di solvibilità). In termini di segnalazioni ufficiali, comunque, non esiste una “lista nera” dei soggetti che hanno usufruito di saldo e stralcio; casomai l’informazione può emergere dal bilancio aziendale (come riduzione di debiti tributari per condono, da evidenziare in nota integrativa). In sintesi, l’impatto sui propri rapporti creditizi è mediato da questi fattori, ma non c’è una preclusione bancaria automatica.
8. Riforma della riscossione 2024-2025: un ultimo limite da considerare è che queste definizioni sono misure straordinarie. Il Governo attuale (2023-2025) ha manifestato l’intenzione che in futuro non si debba più ricorrere a condoni periodici, ma si favorisca piuttosto una riscossione “ordinata” in cui i debiti non recuperabili vengano scaricati e i pagamenti rateizzati più a lungo. In quest’ottica, è stato emanato il D.Lgs. 110/2024 (in attuazione della Delega Fiscale, L.111/2023) sul riordino del sistema nazionale della riscossione. Tra le novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, c’è l’estensione dei piani di rateizzazione ordinaria fino a 120 rate (10 anni) in presenza di importi elevati o comprovate difficoltà. Ad esempio, sarà possibile ottenere piani decennali senza bisogno di dimostrare lo stato di difficoltà per debiti fino a €120.000 (prima il limite senza garanzie era €60.000). Inoltre si potranno saltare fino a 10 rate (anziché 5) prima di decadere dalla rateazione. Contestualmente, il decreto ha previsto un discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni: in pratica, a regime, i crediti che l’AER non riesce a riscuotere entro 5 anni dal affidamento saranno automaticamente restituiti all’ente creditore e stralciati dal bilancio della riscossione. Questo non equivale necessariamente a condono per il contribuente (il debito potrebbe rimanere iscritto a carico suo presso l’ente originario), ma rappresenta una “pulizia” del magazzino ruoli che potrebbe preludere a un’abrogazione tacita dei crediti vetusti e inesigibili. L’obiettivo dichiarato è evitare l’accumularsi di arretrati pluridecennali e trattare tempestivamente le posizioni, concedendo dilazioni più lunghe ma poi chiudendo le partite inevase. Se tale sistema funzionerà, in futuro si potrebbero ridurre le necessità di nuovi saldo e stralcio generalizzati.
Simulazioni pratiche di risparmio per il debitore
Esaminiamo ora alcuni scenari concreti – dal punto di vista di un debitore – per capire il beneficio economico delle misure descritte:
- Esempio 1: Persona fisica con ISEE basso (saldo e stralcio 2019). Mario, disoccupato, nel 2015 ha omesso di versare IRPEF per €6.000 risultante dalla sua dichiarazione. Con sanzioni e interessi la cartella ammonta a €8.000. Il suo ISEE familiare è €10.000. Nel 2019 Mario ha aderito al saldo e stralcio: rientrando nella fascia ISEE 8.5k-12.5k, paga il 20% dell’importo dovuto (calcolato sul tributo+interessi iscritti a ruolo). Dalla comunicazione AER risulta che su €6.000 di imposta + €0 di interessi iscritti (essendo da dichiarazione) dovrà versare il 20%, cioè €1.200, in 5 rate. Risparmio: condonati €4.800 di imposta e circa €2.000 di sanzioni/interessi, oltre €6.800 totali (l’85% del debito complessivo). Grazie a ciò Mario estingue la pendenza e non subisce ulteriori azioni. (Se non avesse aderito, difficilmente avrebbe potuto pagare €8.000 e sarebbe rimasto esposto a pignoramenti).
- Esempio 2: Lavoratore autonomo con debiti 2018-2020 (rottamazione-quater). Luigi è un commerciante con cartelle per IVA e IRPEF relative al 2018-2019: €20.000 di imposte, con €5.000 di sanzioni e €1.500 di interessi. Nel 2023 aderisce alla definizione agevolata. L’Agenzia gli comunica da pagare solo i €20.000 di imposte (più poche centinaia di euro di spese) dilazionati in 18 rate. Il risparmio immediato è di €6.500, pari a tutte le sanzioni e interessi non dovuti, cioè circa il 24% in meno. Luigi pianifica le rate trimestrali (circa €1.150 a trimestre per 5 anni). Rispettando i pagamenti, nel 2028 sarà in regola con il Fisco. In caso contrario, se decaduto, gli verrebbero richiesti nuovamente i €26.500 originali, decurtati di quanto pagato come acconto.
- Esempio 3: Piccola impresa con più cartelle e liti pendenti. La XYZ Srl ha: €50.000 di IVA non versata (cartella 2021), €10.000 di contributi INPS dipendenti non pagati, e inoltre è in contenzioso su un avviso di accertamento IRAP da €30.000 (causa in primo grado persa, pendente appello). Con la tregua fiscale 2023, XYZ sfrutta varie leve: definisce le cartelle con la rottamazione-quater (paga €60.000 senza sanzioni invece di €60k+ interessi/penali); definisce la lite pendente in appello pagando solo il 50% del valore (poiché aveva perso in primo grado, la legge 197/2022 consentiva definizione delle liti versando il 100% imposte se perso in primo grado, ma nessuna sanzione – ipotizziamo €30k imposte dovute, sanzioni €15k condonate, paga €30k). Totale paga €90.000 circa, eliminando debiti per oltre €15.000 di sanzioni. Il beneficio in questo caso è modesto in percentuale (~14%), ma l’azienda ottiene certezza e dilazione (per i ruoli). Se XYZ avesse avuto cause vinte in primo grado, il risparmio sarebbe stato molto maggiore (es. lite vinta → paga solo 1/5, ossia 20%, come previsto dalla definizione liti: un risparmio dell’80%).
Ogni situazione va quindi valutata nel suo complesso. Come mostrano le simulazioni, i risparmi variano dal 15-20% su casi di sole cartelle “ordinarie” fino a percentuali elevatissime (50-90%) se si sfruttano le definizioni delle liti pendenti o si rientra nei parametri di saldo e stralcio per difficoltà economica. In generale, i maggiori benefici percentuali si hanno quando nel debito originario vi è una componente significativa di sanzioni (specie sanzioni elevate da accertamento) che viene completamente condonata. Se invece il debito è in gran parte capitale (tasse dichiarate e mai pagate), lo sconto sarà minore in proporzione. In ogni caso, la pace fiscale concede un sollievo che può rimettere in carreggiata famiglie e imprese, purché si abbia la capacità di sostenere il “peso alleggerito”.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, presentiamo di seguito alcune tabelle riepilogative che confrontano le caratteristiche delle principali misure trattate.
Tabella 1 – Rottamazione-quater (2023) vs Stralcio automatico mini-debiti (2023)
Caratteristica | Rottamazione-quater (Definizione agevolata cartelle 2000-2022) | Stralcio automatico ≤ €1000 (carichi 2000-2015) |
---|---|---|
Norma istitutiva | L. 197/2022, commi 231-252 (modifiche DL 51/2023, L.15/2025 per riammissione) | L. 197/2022, commi 222-230 (modifiche DL 14/2023 conv. L. 33/2023) |
Soggetti beneficiari | Tutti i contribuenti (persone fisiche e imprese) con debiti a ruolo nel periodo indicato. | Automatico per tutti i debitori con carichi fino a €1000 nel periodo indicato. Nessuna domanda. Enti locali potevano escludere. |
Ambito temporale | Carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/06/2022. | Carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2015 di importo residuo ≤ €1000 (per singolo carico). |
Tipologie di debiti | Inclusi: imposte erariali, IVA, IRAP, contributi INPS, tributi locali, multe, ecc.Esclusi: dazi e IVA import, aiuti di Stato, danni erariali, sanzioni penali. | Tutti i tipi di debito affidati (tributi statali, locali, contributi, multe) purché sotto soglia. |
Beneficio | Non si pagano sanzioni, interessi di mora e da ritardata iscrizione, né aggio AER. Si paga solo: capitale + spese esecutive/notifica. Multe stradali: non si pagano interessi/maggiorazioni (resta la multa). | Annullamento totale (capitale + sanzioni + interessi) per debiti verso Stato, AE, enti previdenziali ****.Debiti verso altri enti (Comuni, etc.): annullati solo interessi e sanzioni, resta dovuto il capitale.Multe stradali: stralcio solo interessi/maggiorazioni, resta la sanzione. |
Modalità di adesione | Domanda online ad AER entro il 30/06/2023 (termine prorogato). Elenco cartelle da definire, scelta rateazione. | Nessuna domanda: applicazione d’ufficio al 31/03/2023 (differito al 30/04/2023). Enti locali potevano deliberare diniego stralcio entro 31/01/2023. |
Pagamento | – Unica soluzione entro 31/10/2023 (prorogato), oppure– Fino 18 rate: scadenze 2023-27 (1ª=31/10/23, 2ª=30/11/23, poi 4 l’anno: 28/2, 31/5, 31/7, 30/11). – Interessi di dilazione 2% annuo. – 5 gg di tolleranza per ogni scadenza. | N/A (annullamento automatico). Se rimane solo il capitale (per enti locali), il contribuente può pagarlo spontaneamente o attendere che l’ente glielo richieda con mezzi ordinari. |
Decadenza | Se una rata non pagata o pagata con >5 gg di ritardo: decadenza. Il debito “revive” per intero (capitale + sanzioni + interessi originari) al netto di quanto versato. Non è ammessa tolleranza oltre i 5 gg. (Riammissione straordinaria concessa nel 2025 per chi decaduto al 2024). | N/A (lo stralcio è definitivo dal momento dell’annullamento). Eventuali importi residui (capitali di enti locali) restano riscuotibili con le vie ordinarie. |
Note | – Comprende anche carichi già oggetto di “saldo e stralcio” 2019 o rottamazioni precedenti decadute.– La domanda presentata sospende le azioni esecutive di AER sui debiti definibili.– Necessaria la rinuncia ai contenziosi pendenti relativi ai debiti rottamati (impegno in domanda).– Comunicazione esito e importi dovuti inviata da AER entro 30/09/2023. | – Stralcio automatico 2023 preceduto da analoghi mini-stralci: anno 2019 (DL 119/2018, ruoli 2000-10 ≤ €1.000) e anno 2021 (DL 41/2021, ruoli 2000-10 ≤ €5.000 con reddito ≤ €30.000).– La Corte Costituzionale con sentenza 66/2022 ha confermato in larga parte la legittimità dello stralcio dei mini-ruoli (ha dichiarato illegittimo solo un dettaglio), sancendo che simili condoni non violano la Costituzione. |
N.B.: La riammissione 2025 per i decaduti dalla rottamazione-quater prevede presentazione domanda entro 30/4/2025 e pagamento unica rata (o 1ª rata) entro 31/7/2025. I riammessi possono pagare in max 10 rate trimestrali fino al 2027, con tolleranza 5 gg (pagamento entro 5/8/2025 valido per 1ª rata). La decadenza colpisce anche questi piani senza ulteriori appelli.
Le tabelle evidenziano le differenze: la rottamazione richiede un’adesione attiva e un pagamento (seppur ridotto nelle parti accessorie), mentre lo stralcio mini-debiti opera d’ufficio e cancella piccoli importi, ma con alcune eccezioni per il capitale di enti locali. In entrambi i casi, la tempistica e i limiti sono stringenti.
Domande frequenti (FAQ)
D: Esiste un “saldo e stralcio 2025” attualmente attivo?
R: Non esiste al momento una nuova edizione denominata “saldo e stralcio” aperta nel 2025 per tutti. Di fatto, quando si parla di saldo e stralcio 2025 ci si riferisce alla situazione aggiornata delle definizioni agevolate vigenti nel 2025. L’ultima misura di condono parziale del debito (saldo e stralcio in senso tecnico) risale al 2019, rivolta a persone fisiche con ISEE ≤20.000 €. Nel 2023-2025 la principale sanatoria è la rottamazione-quater (definizione agevolata) prevista dalla L.197/2022, che consente a chiunque di eliminare sanzioni e interessi sulle cartelle fino a giugno 2022, ma non riduce il capitale dovuto. In aggiunta, la riammissione 2025 (L.15/2025) ha riaperto i termini per chi era decaduto, fino al 30 aprile 2025. Quindi nel 2025 non c’è un nuovo condono generalizzato del tipo “paghi una percentuale e chiudi”: chi ha debiti fiscali può beneficiare della rottamazione-quater (se ha presentato domanda nel 2023, o se decaduto ha presentato domanda di riammissione entro aprile 2025). Si parla però di una possibile “rottamazione-quinquies” futura – al vaglio del Parlamento – che potrebbe includere carichi affidati fino al 2023/2024, con condizioni ancora più favorevoli (pagamento in 10 anni, possibilità di salto rate), ma tale misura non sarà operativa prima del 2026. In sintesi, nel 2025 l’opportunità in corso è completare i pagamenti della definizione 2023 (o aderire alla riammissione se si era persa), mentre nuovi “maxicondoni” sono solo ipotesi per il futuro.
D: Chi può beneficiare dello stralcio dei debiti fiscali? Anche le aziende e i professionisti con partita IVA?
R: Dipende dalla misura specifica. La rottamazione-quater 2023 è aperta a tutti i contribuenti, quindi sì, anche società, ditte individuali e professionisti possono beneficiarne. Allo stesso modo, lo stralcio automatico dei mini-debiti fino €1000 del 2023 ha operato per tutti indistintamente (aziende incluse) sui ruoli di quell’importo. Invece il saldo e stralcio 2019 era ristretto alle persone fisiche in difficoltà economica: non vi potevano accedere le società o altri soggetti diversi dalle persone fisiche. Dunque, un imprenditore individuale poteva aderire (perché persona fisica), mentre una SRL no. Riassumendo: oggi un’azienda può aver usufruito della definizione 2023 (eliminando sanzioni/interessi), ma non esiste un provvedimento attuale che le consenta di pagare solo una parte del tributo salvo i casi di importo ≤ €1000 cancellati automaticamente. Le proposte per il 2026 (rottamazione-quinquies) prevedono comunque di includere tutte le categorie di debitori, imprese comprese, su carichi recenti.
D: Quali debiti fiscali rientrano nello “stralcio” automatico e quali no?
R: Lo stralcio automatico 2023 ha riguardato i carichi affidati nel periodo 2000-2015 di importo residuo fino a €1000 ciascuno. Questo ha incluso un’ampia gamma di debiti: imposte erariali (IRPEF, IVA, etc.), tributi locali, multe stradali, contributi previdenziali – ciascuno entro la soglia di €1000. Eccezioni: per i crediti di Comuni/enti locali, il saldo e stralcio automatico ha tolto solo interessi e sanzioni, lasciando il capitale dovuto. Inoltre i Comuni potevano opt-out deliberando di non applicarlo. Dazi doganali e IVA import non rientravano comunque perché non affidati ad AER in quegli anni o esclusi da condono. In sintesi: se avevi cartelle sotto €1000 relative a quel periodo, al 31/3/2023 (poi 30/4) l’Agenzia Riscossione le ha annullate d’ufficio, salvo eventualmente restare dovuto il capitale verso l’ente locale. Debiti superiori a €1000 non hanno beneficiato di questo stralcio automatico. In passato, ricordiamo, c’erano stati due precedenti analoghi: il mini-stralcio 2019 (carichi ≤€1000 anni 2000-2010) e lo stralcio 2021 (carichi ≤€5000 anni 2000-2010, ma solo per contribuenti con reddito 2019 ≤ €30.000). Fuori da queste ipotesi di importo ridotto, nessun debito viene cancellato automaticamente: occorre aderire a definizioni agevolate attive (es. rottamazione).
D: È ancora possibile aderire alla rottamazione-quater o presentare domanda di saldo e stralcio ora?
R: No, i termini di adesione sono chiusi. La rottamazione-quater richiedeva domanda entro il 30 giugno 2023 (poi il 30 settembre 2023 per i soli soggetti alluvionati in Emilia-Romagna). Chi ha presentato domanda sta ora pagando le rate. Non c’è modo nel 2025 di entrare ex novo in quella definizione se non la si era richiesta in tempo. L’unica finestra era per i riammessi 2025: coloro che avevano fatto domanda nel 2023 ma erano decaduti al 31/12/24 potevano chiedere di rientrare entro il 30 aprile 2025. Anche quel termine ora è trascorso. Dunque, se un contribuente nel 2025 scopre di avere cartelle che avrebbe voluto rottamare ma non ha fatto domanda, purtroppo al momento non può aderire ad alcuna sanatoria per quei debiti. Dovrà pagarli integralmente (magari chiedendo una rateazione ordinaria) oppure attendere sperando in un futuro provvedimento (es. la prospettata rottamazione-quinquies nel 2026). Va ribadito: il saldo e stralcio 2019 fu un’occasione circoscritta temporalmente (domande entro 30/4/2019); oggi non si può certo più aderire a quella misura. In sostanza, nel 2025 non c’è alcuna finestra aperta di definizione agevolata su cui presentare nuova istanza.
D: Cosa succede se non riesco a pagare le rate della rottamazione o saldo e stralcio?
R: Succede la cosa peggiore: si perde il beneficio. In gergo si decade dalla definizione agevolata. La normativa prevede chiaramente che l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento di anche una sola rata oltre il margine di tolleranza (5 giorni) comporta che la definizione non produce effetti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione considererà i pagamenti eventualmente fatti come acconti sulle somme dovute e riprenderà le azioni di recupero per l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni, interessi, aggi, come se non vi fosse mai stato condono. Ad esempio, se avevo €10.000 rottamati in 18 rate e ho pagato le prime 4 rate per €2.000 totali, ma salto la quinta, decado e mi verrà richiesto il debito originario di ~€10.000 + interessi di mora maturati, meno i €2.000 che saranno scalati come acconto. In pratica, perdo lo sconto su sanzioni/interessi e rischio di trovarmi con more aggiuntive per il tempo trascorso. Inoltre, come spiegato prima, se c’era un contenzioso fiscale, avendo rinunciato in sede di adesione, quel contenzioso rimane chiuso e non posso neanche più oppormi in giudizio. Insomma, il mancato pagamento fa cadere tutti i vantaggi dell’agevolazione, rimettendo il contribuente nella posizione debitoria di partenza (anzi, un po’ peggiore). Per il saldo e stralcio 2019 valeva la stessa regola: le rate non pagate comportavano decadenza e il debito tornava esigibile integralmente. In conclusione: è cruciale fare il possibile per non incorrere nella decadenza, ad esempio utilizzando i 5 giorni di tolleranza se serve, o attivandosi tempestivamente (anche vendendo beni, chiedendo prestiti) per onorare le scadenze. Se proprio non si riesce, è bene sapere che al momento non esiste un “condono del condono”: salvo la riammissione 2025 (una tantum), non vi sono sanatorie per chi è decaduto. L’unica opzione potrebbe essere che il Governo futuro vari una nuova definizione includendo anche i ruoli più recenti e magari ripesciando i decaduti – ma non c’è certezza e non è scontato.
D: È possibile ottenere uno sconto sui debiti fiscali fuori da queste misure di legge?
R: No, in via ordinaria non è possibile “trattare” con il Fisco per pagare meno sul proprio debito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha potere di transigere l’importo iscritto a ruolo: o si paga per intero (magari a rate), oppure bisogna rientrare in una legge di definizione agevolata. Non esiste insomma un saldo e stralcio “privatistico” del debito erariale: l’unica eccezione è nell’ambito delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) dove si può proporre un pagamento parziale ai creditori pubblici, ma si tratta di processi giudiziari complessi. Per il cittadino comune o l’azienda non fallibile, quindi, fuori dalle “pace fiscali” il debito va pagato integralmente, con l’unico aiuto possibile delle rateazioni ordinarie (che diluiscono ma non riducono il dovuto). Per conferma, la stessa AER sul suo sito chiarisce che un “saldo e stralcio” volontario non è ammesso dall’ordinamento vigente. Dunque, attenzione alle offerte di sedicenti consulenti che promettono sconti stralciando cartelle al di fuori delle norme: non hanno alcun fondamento legale.
D: Cosa succede alle procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) se aderisco a una definizione agevolata?
R: La presentazione della domanda di rottamazione (o saldo-stralcio) comporta per legge la sospensione di tutte le nuove azioni esecutive riguardanti i debiti indicati in domanda. Ciò significa che l’Agenzia Riscossione, dopo l’adesione, non potrà avviare nuovi pignoramenti né iscrivere ipoteche o fermi relativi a quei carichi. Se però un pignoramento è già in corso (ad es. stipendio già pignorato, o immobile già pignorato in attesa di vendita), in genere viene sospesa l’ulteriore esecuzione finché il contribuente è in regola con i pagamenti del piano. Una volta perfezionata la definizione (pagamento completo), le procedure devono essere definitivamente estinte: l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ai pignoramenti e cancellare fermi e ipoteche entro 30 giorni dall’ultimo versamento. Nel frattempo, però, le misure cautelari esistenti rimangono: un’ipoteca iscritta prima non viene cancellata solo presentando domanda, ma resterà a garanzia fino al saldo finale. Lo stesso per un fermo amministrativo: di solito AER consente la sospensione del fermo dietro richiesta appena si inizia a pagare, ma la cancellazione totale del fermo avverrà solo a condono perfezionato. Quindi, aderendo si ottiene un immediato stop a ulteriori azioni e una luce verde per la rimozione delle esecuzioni pregresse, però occorre completare i pagamenti. Se si decade, purtroppo le procedure possono riprendere dal punto in cui erano state sospese. Un accorgimento pratico: se avete un immobile all’asta per un pignoramento fiscale, comunicare subito al legale dell’Agenzia (e al tribunale) l’avvenuta adesione alla definizione: spesso l’asta viene sospesa in attesa dell’esito della rottamazione, evitando la vendita forzata nel frattempo.
D: Se ho una causa in corso sulla cartella (ricorso in Commissione Tributaria o appello) e aderisco alla definizione, perdo il diritto al ricorso?
R: Sì, aderire implica rinunciare al contenzioso relativo a quella cartella. La legge lo richiede espressamente: nella dichiarazione di adesione bisogna indicare i giudizi pendenti sui carichi e assumere l’impegno a rinunciarvi. Il giudice sospende la causa e, se la definizione va a buon fine, la dichiara estinta. Attenzione però: come spiegato sopra, la Cassazione ha chiarito che l’estinzione del processo scatta comunque, anche se poi il contribuente non completa i pagamenti. Quindi sì, appena aderisci perdi il diritto di proseguire il ricorso. Per questo è importante valutare: se eri vicino a vincere la causa (es. in appello con sentenza di primo grado favorevole), forse ti conveniva definire la lite con la misura prevista (pagando il 5% o 20% a seconda dei casi) piuttosto che fare la rottamazione. Se invece la lite era rischiosa per te, la rottamazione dà sicurezza (ma comunque rinunci a far valere le tue ragioni). In sintesi: aderendo si chiude la controversia, a prescindere dall’esito che avrebbe potuto avere.
D: Le sanzioni e gli interessi già pagati in passato mi vengono restituiti se il debito viene condonato?
R: No, non vengono rimborsati. Ad esempio, se negli anni scorsi hai pagato qualche rata di una cartella comprensiva di interessi e poi quel debito rientra in uno stralcio o rottamazione che abbuona gli interessi, ciò vale sul residuo non pagato, ma le somme che hai già versato restano acquisite. La normativa lo ha sempre ribadito: i pagamenti pregressi restano definitivi e non ripetibili. Anche nella sanatoria 2023, l’Agenzia Entrate ha chiarito che non è previsto alcun rimborso di sanzioni o interessi pagati prima. L’unico “rimborso” possibile è se per caso, in sede di comunicazione delle somme dovute, l’Agenzia calcolasse un importo minore di quanto hai già versato (capita raramente in caso di sovrapposizioni): in tal caso quell’eccedenza può essere compensata su altri debiti o richiesta indietro, ma è una situazione particolare. In linea generale, considera ogni pagamento passato come perduto; l’agevolazione agisce solo su ciò che ancora dovevi pagare.
D: C’è un limite di importo del debito oltre il quale non posso aderire al saldo e stralcio o alla rottamazione?
R: Non c’è un limite di importo del debito definito dalle norme di rottamazione/saldo-stralcio. Anche cartelle di importo altissimo possono essere oggetto di definizione agevolata, purché rientrino nel periodo e nelle tipologie previste. Ad esempio, esistono rottamazioni-quater per milioni di euro di debito fiscale. Ovviamente, in pratica, per importi molto grandi l’Agenzia può monitorare più attentamente la posizione, ma non c’è un tetto normativo. Fa eccezione lo stralcio automatico: quello sì aveva come requisito l’importo ≤ €1000 per singolo carico. Per importi superiori a €1000 non vi è stato annullamento automatico. In futuro, la proposta di rottamazione-quinquies prevede di includere tutti i debiti fino a una certa data, senza limite individuale, ma con rateizzazione decennale. Quindi, riassumendo: nessun limite massimo per rottamazioni e saldo-stralcio (salvo la sostenibilità del pagamento per il contribuente stesso).
D: Posso pagare a rate anche il saldo e stralcio?
R: Sì. Storicamente anche il saldo e stralcio 2019 ha concesso il pagamento rateale (in quel caso massimo 5 rate spalmate fino a luglio 2021). La rottamazione-quater consente fino a 18 rate su 5 anni, e la riammissione 2025 permette 10 rate su 2,5 anni. Quindi tutte le definizioni agevolate finora hanno previsto la possibilità di dilazione, seppur con piani più brevi rispetto alle rateazioni ordinarie massime. Nel saldo e stralcio 2019, come accennato, c’erano scadenze prefissate per 5 versamenti (il 35% entro novembre 2019, poi percentuali minori nelle quattro date successive fino al 2021). Dunque sì, il contribuente non è obbligato a pagare tutto in unica soluzione (salvo che lo preferisca): può rateizzare secondo le regole di ciascuna legge. Attenzione però: i piani delle definizioni agevolate sono meno flessibili di quelli ordinari (non è possibile prorogarli ulteriormente, e il salto di una rata fa decadere, non esiste la soglia del 10% di arretrato come nelle rateazioni ordinarie). Le nuove proposte per il futuro rottamazione-quinquies parlano addirittura di 120 rate mensili e possibilità di saltare fino a 8 rate senza decadenza, ma per ora sono ipotesi. Allo stato attuale, il piano più lungo disponibile è quello in corso: rottamazione-quater con 18 rate trimestrali (o meno a scelta).
D: Cosa prevede la legge di Bilancio 2025 sul saldo e stralcio o la rottamazione? Ci sono state nuove misure?
R: La Legge di Bilancio 2025 (approvata a fine 2024) non ha introdotto nuovi condoni fiscali sulle cartelle. Si è limitata a proseguire la politica di potenziamento della riscossione “ordinaria” e digitalizzazione (ad esempio misure su scontrini, pagamenti elettronici, ecc.). In tema di riscossione, l’attenzione si è spostata sulla riforma strutturale (attuata poi con i decreti legislativi del 2024, nn.108-110) che, come detto, mira a evitare in futuro l’accumulo di grossi stock di crediti inesigibili. Quindi la manovra 2025 non ha previsto né una rottamazione-quater bis per i ruoli 2023, né un saldo e stralcio generalizzato di nuove pendenze. L’unica novità rilevante arrivata a cavallo 2024-2025 è stata la riammissione dei decaduti inserita nel Milleproroghe a febbraio 2025. Per il resto, il 2025 è un anno di “gestione” delle definizioni già concesse: i contribuenti devono concentrarsi sul rispettare le rate in scadenza. Va segnalato però che politicamente c’è pressione per una nuova pace fiscale nel 2026 (anche in vista delle elezioni): già depositata una proposta di legge per la rottamazione-quinquies con copertura dei ruoli 2023 e forse 2024. In quella proposta si ipotizza di reintrodurre anche un saldo e stralcio per i debiti di importo minore (ad esempio distinguendo micro-debiti da definire con percentuale ridotta, e macro-debiti da rateizzare in 10 anni). Ma ribadiamo, al luglio 2025 nulla di ciò è legge – sono discussioni in Commissione. Quindi la LdB 2025 in sé non ha portato nuove sanatorie, salvo disposizioni minori (come fondi per potenziare l’integrazione AER-Agenzia Entrate e facilitazioni per notifiche e prescrizioni con la riforma).
D: I debiti verso le casse previdenziali private (es. Cassa Forense, Cassa Geometri) possono essere rottamati o stralciati?
R: In linea di massima sì, se i relativi ruoli sono stati affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione entro le date previste, ma con qualche particolarità. Nella rottamazione-quater 2023 rientravano anche i contributi previdenziali dovuti a enti previdenziali privati (casse professionali) affidati a ruolo entro 30/6/2022 – non c’è un’esclusione in tal senso nella legge. Quindi, ad esempio, un avvocato con cartelle per contributi Cassa Forense 2018 ha potuto inserirle in rottamazione e non pagherà sanzioni e interessi di mora. Discorso diverso per il saldo e stralcio 2019: in quella misura l’inclusione delle casse era subordinata a una loro delibera di adesione. Molte casse poi aderirono (ad esempio Cassa Forense deliberò di applicare il saldo e stralcio), altre no. In generale, se la cassa non aderiva, i contributi verso di essa restavano dovuti integralmente – e infatti alcune di esse fecero ricorso. Nel 2022 la Consulta ha comunque confermato la legittimità della norma di saldo e stralcio, quindi di fatto ha validato anche l’obbligo per le casse di rispettare l’eventuale condono se deliberato. Per lo stralcio automatico 2023 dei mini-debiti: anch’esso ha incluso i contributi a casse professionali sotto €1000 (sempre se affidati a ruolo), ma come per i comuni, anche le casse potevano – in teoria – opporsi. In conclusione: verificate caso per caso. Se avete cartelle relative a contributi professionali, controllate se l’ente ha pubblicato delibere o comunicati in merito. In assenza di esclusioni, valgono le regole generali: rottamazione fatta, stralcio fatto, ecc. Tenete presente che alcuni enti, pur rientrando nei condoni, potrebbero aver chiesto ai propri iscritti il pagamento del capitale residuo dopo lo stralcio (specie se non hanno ricevuto copertura statale delle somme condonate). Ma formalmente, una volta aderito alla definizione, l’AER non potrà più riscuotere sanzioni/interessi di quei debiti.
Conclusioni
Dal 2019 ad oggi la strategia del legislatore italiano è stata quella di alternare fasi di rigore nel contrasto all’evasione a momenti di clemenza fiscale per riequilibrare la posizione dei contribuenti in difficoltà e alleggerire il magazzino di crediti inesigibili. Il saldo e stralcio rappresenta la massima espressione di clemenza, poiché condona una parte del tributo dovuto: è stato utilizzato in forma mirata (nel 2019) e potrebbe tornare in futuro per specifiche categorie (micro-debiti). Più frequentemente si ricorre alla rottamazione, che pur esigendo il capitale, toglie sanzioni e interessi rendendo il pagamento meno gravoso.
Al luglio 2025 i debitori italiani hanno ancora in corso la definizione agevolata 2023, con rate fino al 2027, e hanno beneficiato di stralci automatici sui mini-debiti a inizio 2023. Chi ha sfruttato queste opportunità si è messo in regola o sta pagando con serenità fiscale, chi invece le ha perse resta soggetto alla riscossione ordinaria, che però nel frattempo viene riformata per essere più sostenibile (rate fino a 10 anni, ecc.). La giurisprudenza – come visto – sta supportando queste misure, ad esempio sancendo la legittimità costituzionale dei condoni e chiarendo gli effetti processuali dell’adesione.
Per il futuro prossimo, tutti gli occhi sono puntati sulla “rottamazione-quinquies” in discussione, che potrebbe diventare realtà con la Legge di Bilancio 2026. Se confermata, includerà presumibilmente i debiti affidati nel 2023-24, IMU, TARI, bollo auto e multe, con un meccanismo ancora più flessibile (120 rate mensili, tolleranza fino a 8 rate non pagate). Si parla anche del ritorno del saldo e stralcio per i debiti minori o contribuenti in specifiche condizioni. Tuttavia, ad oggi queste sono solo promesse politiche: il contribuente farebbe bene a non fare affidamento certo su futuri condoni per non pagare, ma piuttosto a utilizzare al meglio le norme vigenti.
In conclusione, il punto di vista del debitore che emerge è duplice: da un lato, c’è un ventaglio di misure di sollievo da sfruttare – e chi lo ha fatto ha ottenuto risparmi e dilazioni importanti; dall’altro, restano molti limiti e vincoli (tempistiche strette, decadenze rigide, esclusioni di alcune somme) che richiedono attenzione e magari consulenza professionale per non incorrere in errori. Il principio cardine è che i benefici si concretizzano solo con la compliance: saldo e stralcio e rottamazioni danno respiro, ma vanno onorati secondo le regole. In caso contrario, il sollievo è effimero e il debito ritorna.
Come insegnamento finale, potremmo dire che l’obiettivo per il futuro è avere un sistema fiscale in cui non sia più necessario attendere il “condono” di turno – perché i debiti vengono gestiti in modo sostenibile all’origine e i casi di reale indigenza trovano soluzione nei meccanismi ordinari (rateazioni lunghe, discarico di crediti inesigibili, etc.). Fino ad allora, il saldo e stralcio rimane uno strumento straordinario, da accogliere con favore quando c’è, ma da non considerare una scorciatoia sempre disponibile. Chi oggi, nel 2025, è oppresso da debiti fiscali farebbe bene a verificare con un esperto se può rientrare nelle misure agevolative attuali (o se magari qualche mini-debito gli è già stato cancellato d’ufficio) e adempierle con puntualità, traendo il massimo vantaggio dalla tregua fiscale in corso.
Fonti
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Guida “Saldo e stralcio” (Confcommercio, 25 luglio 2023)
Cassazione (Sez. Trib.) ord. n.24428/2024 – Estinzione processo e rottamazione
Corte Costituzionale sent. n.66/2022 – Legittimità mini-stralcio
Legge 29/2023 (Alluvioni) e Legge 15/2025 (Milleproroghe) – Proroghe e riammissioni
Agenzia Entrate – Circolare 6/E del 20/03/2023 (chiarimenti su Definizione 2023)
Comunicati Stampa MEF – Riscossione: D.Lgs.110/2024 (agosto 2024, riforma 120 rate)
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Conclusione
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