Hai debiti fiscali e vuoi sapere come funziona un piano di rientro con l’Agenzia delle Entrate?
Il piano di rientro è lo strumento che ti permette di dilazionare il pagamento delle cartelle esattoriali, evitando pignoramenti, ipoteche e altre azioni esecutive. Per sfruttarlo al meglio è importante conoscere regole, limiti e possibilità di rimodulazione.
Cos’è un piano di rientro fiscale
– È la rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Consente di pagare a rate mensili gli importi dovuti, compresi interessi e sanzioni
– Può riguardare cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e altri debiti tributari
Chi può richiederlo
– Tutti i contribuenti, persone fisiche e imprese, che hanno cartelle o avvisi non pagati
– Anche chi ha già una rateizzazione decaduta può, in alcuni casi, chiederne una nuova
– Possono accedervi anche i contribuenti con più debiti accumulati nel tempo
Come funziona la richiesta
– Se il debito complessivo non supera 120.000 euro, basta una semplice domanda, senza documentare la situazione economica
– Per debiti superiori, occorre presentare documentazione che provi la temporanea difficoltà a pagare (ISEE, bilanci, ecc.)
– La richiesta può essere fatta online, con SPID/CIE, o direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Durata e condizioni del piano
– Il piano ordinario prevede fino a 72 rate mensili (6 anni)
– In caso di comprovate difficoltà economiche, si può chiedere l’estensione fino a 120 rate (10 anni)
– La rata minima è di 50 euro
– Sugli importi rateizzati si applicano interessi di dilazione stabiliti per legge
Decadenza dal piano di rientro
– Si decade dal beneficio se non vengono pagate 8 rate, anche non consecutive
– Una volta decaduto, l’intero debito diventa immediatamente esigibile
– L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può riattivare pignoramenti, fermi e ipoteche
Vantaggi di un piano di rientro
– Sospensione immediata delle azioni esecutive durante la regolarità dei pagamenti
– Possibilità di gestire in modo sostenibile anche importi elevati
– Accesso a future definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) senza perdere i benefici
– Maggiore serenità nella gestione del debito fiscale
Attenzione: un piano di rientro va gestito con precisione. Anche pochi ritardi possono portare alla decadenza e alla riattivazione delle procedure di riscossione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, piani di rientro e contenzioso tributario – ti spiega come funziona un piano di rientro con l’Agenzia delle Entrate e come impostarlo correttamente per evitare problemi.
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Introduzione
Il “piano di rientro” nel linguaggio tributario italiano indica le modalità con cui un contribuente dilaziona nel tempo il pagamento di debiti fiscali o contributivi, evitando il contenzioso immediato con il Fisco. In pratica, il debitore ottiene dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) la possibilità di pagare l’intero importo dovuto rateizzandolo, o aderisce a una definizione agevolata (cd. rottamazione o saldo e stralcio) che prevede uno sconto su interessi e sanzioni. Queste misure consentono di recuperare la regolarità contributiva e fiscale – ad esempio per il rilascio del DURC – e di sospendere le azioni esecutive (fissi, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie) già avviate. In altre parole, il debitore ottiene un respiro finanziario diluendo nel tempo l’ammontare del debito e salvaguardando la propria attività, evitando di arrivare subito a misure drastiche (espropri, fallimento, ecc.).
Le principali forme di piano di rientro sono le seguenti:
- Rateizzazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo: si ottiene presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per dilazionare il pagamento di cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, multe e altri tributi affidati alla riscossione. La normativa di riferimento è l’art. 19 del DPR 602/1973 (riformato di recente).
- Rateizzazione straordinaria (in caso di difficoltà): per particolari situazioni economiche gravi, la legge consente piani più lunghi (fino a 120 rate) previa documentazione della crisi aziendale o familiare. Anche qui si usa sempre il modulo di rateizzazione, ma con requisiti aggiuntivi di documentazione.
- Definizioni agevolate (“rottamazioni” e “saldo e stralcio”): si tratta di misure eccezionali che il legislatore introduce periodicamente nelle leggi di Bilancio o in decreti (es. rottamazione-ter, rottamazione-quater, saldo e stralcio 2019, ecc.). In questi casi lo Stato “condona” parte degli interessi e delle sanzioni, facendo pagare al contribuente solo il capitale e l’aggio (spese di riscossione). L’adesione a queste definizioni può prevedere il pagamento anche a rate (piano predeterminato dalla legge), ma non è una vera rateizzazione ordinaria: basta un mancato versamento per perdere ogni beneficio.
Quadro normativo di riferimento. Le regole generali sulla rateizzazione ordinaria sono contenute nel DPR n. 602/1973, art. 19 (come modificato dal D.Lgs. 110/2024), nonché nello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che garantisce trasparenza e motivazione degli atti impositivi. La legge prevede semplificazioni temporanee (ad es. Durante il Covid fino a 18 rate omesse) e soprattutto le recenti riforme legislative (Bilanci 2023-2025) hanno ampliato la portata della rateizzazione. Ad esempio, il D.Lgs. 110/2024 (attuativo della riforma 2022 sulla riscossione) ha esteso da 72 a 84 (e poi sino a 108) le rate concedibili entro il 2029. La Legge di Bilancio 2025 (L. 203/2024) ha inoltre esteso le rateizzazioni INPS/INAIL fino a 60 mesi, mentre le ultime leggi di bilancio (2019-2024) hanno disposto i vari giri di “rottamazione” e saldo&stralcio. Recenti provvedimenti (legge di conversione D.L. 84/2025, L. 108/2025) hanno inoltre chiarito che la semplice prima rata pagata di una definizione agevolata perfeziona l’adesione e fa estinguere subito il giudizio tributario (art. 12-bis L. 108/2025). In sintesi, oggi in Italia il debitore dispone di una vasta gamma di strumenti (rateizzazioni semplificate, ordinarie, definizioni agevolate, dilazioni contributive) per rientrare dai debiti, purché ne rispetti le regole e i termini.
Tipologie di rateizzazioni fiscali
Le rateizzazioni dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione si distinguono principalmente in base all’importo del debito e alla situazione economica del debitore:
- Rateizzazione “semplice” fino a 120.000 € (autocertificata): dal 1° gennaio 2025 è possibile rateizzare, su semplice richiesta, qualsiasi debito affidato a ruolo fino a 120.000 euro. Il contribuente dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economica senza dover produrre documentazione specifica. In tal caso la dilazione può durare fino a 84 rate mensili (7 anni) per istanze presentate nel 2025-2026, fino a 96 rate nel 2027-28 e fino a 108 rate a partire dal 2029. Questo schema si applica per debiti fino a 120.000 € per ciascuna istanza.
- Rateizzazione in caso di grave difficoltà documentata: se il debitore dimostra con bilanci, indici o perizie la propria crisi economica, la legge consente piani ancora più lunghi: fino a 120 rate mensili (10 anni). Nel 2025-26 tali piani vanno da un minimo di 85 a un massimo di 120 rate, nel 2027-28 da 97 a 120 rate e dal 2029 in poi da 109 a 120. Anche per debiti fino a 120.000 € il piano più lungo (fino a 120 rate) è consentito dietro documentazione. Per debiti sopra 120.000 € resta confermato il limite massimo di 120 rate (10 anni), a condizione di documentare la difficoltà.
- Rateizzazione straordinaria (oltre 120.000 €): se il debito (accumulato con più cartelle o ruoli) supera i 120.000 euro, il piano massimo è sempre di 120 rate, anche nel caso di semplice autocertificazione. Ma per importi >120k è obbligatorio allegare la documentazione di difficoltà, anche se si richiede meno di 84 rate.
In tutti i casi, la rata minima deve essere di almeno 50 euro e comprendere il capitale residuo, gli interessi di mora e le spese di riscossione (più l’aggio fino al 2021). La prima rata è particolarmente importante: deve essere pagata entro 60 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (in pratica entro 67 giorni dalla notifica della cartella). L’ottenimento della rateizzazione comporta anche alcuni benefici immediati: nessuna nuova azione esecutiva può partire durante il piano, e anzi con il pagamento della prima rata si sospendono tutti i pignoramenti o fermi in corso. In pratica la richiesta di rateizzazione, seguita dal pagamento della prima rata, interrompe il decorso della prescrizione sulla cartella ed evita qualsiasi forma di coercizione fino all’esito del piano.
Tabelle riepilogative: Per chiarezza, riepiloghiamo alcuni parametri delle rateizzazioni ordinarie:
- Durata massima ordinaria senza documentazione: fino a 84 rate (7 anni) entro il 2026.
- Durata massima ordinaria con documentazione: fino a 120 rate (10 anni) a partire dal 2025.
- Importo del debito: le soglie di accesso automatico sono state elevate da 60.000 € a 120.000 € (per piani fino a 72 rate, ora 84). Con debiti superiori, fino a 120 rate anche senza autocertificazione; oltre 120k la dilazione massima resta 120 rate previa documentazione.
- Obbligo di autocertificazione: fino a 120k si dichiara solo la difficoltà; sopra i 120k si allega prova.
Definizioni agevolate (rottamazioni e saldo&stralcio)
Accanto alle rateizzazioni ordinarie, il legislatore offre periodicamente misure speciali di “saldo e stralcio” o definizione agevolata dei debiti esattoriali. Queste misure scontano sanzioni e interessi (talvolta anche il capitale, come nel saldo&stralcio 2019) in cambio dell’adesione del contribuente. Gli esempi recenti includono:
- Saldo e stralcio 2019: previsto dall’art. 1, c. 184-197, L. 160/2019, consentiva di estinguere cartelle per IRPEF con piani fino a 5 anni e sconto di parte del debito, rivolto ai soggetti con redditi bassi. Tale misura era limitata ai carichi affidati nel 2019 ed è ormai scaduta (non rinnovata). Il saldo e stralcio “straordinario” attuale si ottiene solo se si fa ricorso a procedure concorsuali (es. concordato o sovraindebitamento).
- Rottamazione-ter (2020): definita dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, c. 183) e successive proroghe. Permetteva di pagare solo il capitale dei debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2017, senza interessi né sanzioni, secondo un piano di massimo 5 anni (18 rate). È stata chiusa e non è più attivabile.
- Saldo e stralcio cartelle 2020: alternativa alla rottamazione-ter per i soggetti fragili (redditi bassi), sempre su carichi 2000-2017. Anche questa misura scade nel 2022 e non è più disponibile come opzione nuova.
- Rottamazione-quater (2023): introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), riguarda i debiti affidati dal 2000 al giugno 2022. Sconto su sanzioni e interessi, pagamenti dal 2023 al 2028 in 5 anni (18 rate, prime due in autunno 2023, poi semestrali). Importante: chi aderisce versa il capitale e l’aggio, e basta saltare anche una sola rata per perdere l’agevolazione (decade l’efficacia, i versamenti diventano meri acconti). Entro il 30 aprile 2025 è aperto un canale di riammissione alla rottamazione-quater per chi era decaduto nei termini precedenti.
- Possibile “rottamazione-quinquies” (2025): è una proposta legislativa in esame (non ancora legge, see Brocardi) che prevederebbe un piano ancora più lungo (10 anni, 120 rate) e requisiti più amichevoli. Secondo le bozze, la definizione quinquies riguarderebbe tutti i debiti 2000-2023 (capitale + zero sanzioni/interessi) e la perdita del beneficio avverrebbe solo dopo 8 rate omesse. La misura, voluta da alcune forze politiche, punta ad entrare in vigore dal 2025, ma al momento è in discussione parlamentare.
Note operative: per aderire a una definizione agevolata (rottamazione/saldo), il contribuente presenta apposita domanda entro i termini indicati dalla legge (di solito in forma telematica). Se ammesso, riceve una comunicazione con l’ammontare e il piano di pagamento (come descritto ad es. in L. 197/2022, artt. 231-236). Anche le agevolazioni prevedono rate (tipicamente semestrali) da pagare puntualmente: una volta scaduto il termine o saltata una rata oltre la tolleranza (spesso solo 5 giorni), tutte le agevolazioni decadono e gli importi versati restano come acconto del debito principale. Diversamente dalle rateizzazioni ordinarie, qui non sono previsti “ravvedimenti”: il saltare una scadenza invalida l’intera definizione agevolata, reinserendo il debito residuo in riscossione con multe e interessi attuali.
Proroghe, riattivazioni e riammissioni
Nel corso di un piano di rientro, il debitore può incorrere in difficoltà ancora maggiori. La normativa prevede però alcuni rimedi:
- Proroga del piano di rateizzazione: se il contribuente dimostra un peggioramento della propria situazione economica durante il piano (ad es. calo di fatturato, maggiore inagibilità dei locali, calamità naturali), può chiedere di allungare il piano esistente con nuove scadenze. Dal 2025, si può richiedere una sola proroga per piano, previa documentazione del peggioramento. La proroga si ottiene sempre con istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (che la concede se la crisi persiste). Non sono ammesse proroghe se si è decaduti dal piano.
- Riammissione per piani decaduti: grazie alla “tregua fiscale” e a leggi di conversione, il legislatore ha periodicamente riaperto una finestra per riammettere al beneficio della definizione agevolata chi ne era decaduto. In particolare, la Legge di Stabilità 2025 (art. 1, L. 15/2025) ha esteso al 30 aprile 2025 il termine per la riammissione alla rottamazione-quater dei debiti 2000-2022. In pratica il contribuente può ripresentare domanda entro quella data, acquisendo un nuovo piano con prima rata scadente il 31/7/2025. Per le rateizzazioni ordinarie, invece, non esiste più la riammissione automatica: dopo il 16 luglio 2022 un piano decadrà definitivamente (senza possibilità di ripristino) salvo chiedere un nuovo piano su debiti diversi.
- Proroga dei termini di accertamento: infine, alcune novità fiscali 2025 concedono coperture più ampie per i contribuenti che utilizzano gli strumenti deflattivi. Ad esempio, chi aderisce al Contratto di Prestazione o al ravvedimento (per periodi 2019-2022) ottiene una proroga dei termini d’accertamento fino al 31/12/2028, dando maggiore certezza all’operazione.
Decadenza dal piano di rateizzazione
Il mantenimento del piano di rateizzazione richiede il rispetto rigoroso delle scadenze pattuite. La decadenza dal piano ordinario si verifica al superamento di un numero massimo di rate non pagate (anche non consecutive). Le soglie di tolleranza dipendono dal periodo di attivazione del piano:
Periodo di richiesta | Rate omesse per decadenza |
---|---|
Piani concessi prima del 9/3/2020 | 18 rate (anche non consecutive) |
Piani richiesti tra il 9/3/2020 e il 31/12/2021 | 10 rate |
Piani richiesti tra il 1/1/2022 e il 15/7/2022 | 5 rate |
Piani richiesti dal 16/7/2022 in poi | 8 rate |
Ad esempio, un contribuente che ha ottenuto un piano nel 2023 decade se salta complessivamente 8 mensilità. Inoltre, il mancato pagamento dell’ultima rata del piano comporta sempre la decadenza immediata, anche se fino a quel momento si era entro soglia (saltare la rata finale equivale a non avere concluso l’accordo). La prima rata ha regole particolari: se non viene versata entro i termini, la dilazione viene revocata in tronco , poiché la concessione del piano è sub iudice fino al perfezionamento del pagamento.
Al superamento di queste soglie, il piano decade automaticamente: l’Agenzia sospende la rateizzazione e il debito residuo viene immediatamente iscritto nuovamente a ruolo nella sua interezza (capitale, interessi e sanzioni), come se non fosse mai stato dilazionato. In pratica il contribuente perde ogni beneficio, gli importi già versati vengono trattenuti come mero acconto e l’intero ruolo torna a essere riscosso con le procedure ordinarie. Per questo motivo il legislatore ha sempre mantenuto regole molto rigide: come ha ribadito la Cassazione, anche il ritardo di un solo giorno oltre il termine legale comporta decadenza. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 stabilisce infatti che il mancato pagamento di una rata (prima o successiva) oltre i termini previsti determina la decadenza e l’iscrizione a ruolo dell’intero dovuto. (Si noti tuttavia che il tardivo pagamento entro la scadenza della rata successiva può essere “sanato” con ravvedimento penale, nel qual caso l’iscrizione a ruolo avviene solo per la sanzione in misura ridotta.)
Per contro, nelle definizioni agevolate (rottamazioni) la decadenza funziona ancor più severamente: basta anche una sola rata saltata (oltre i 5 giorni di tolleranza) per vedere cancellati i benefici. Lo schema generale è:
- Decadenza rateizzazioni ordinarie: si applicano le tabelle sopra (8 rate, 5 rate, ecc.).
- Decadenza definizioni agevolate: di solito scatta al mancato pagamento di una singola rata. Ad es., la rottamazione-ter/quater prevedeva che, se non si versa una rata alla scadenza di calendario (es. 31/10 o 30/11), si perde tutta l’agevolazione e i pagamenti vengono considerati acconto. La conseguenza è che il debito residuo rimane pieno di sanzioni e interessi correnti.
Infine, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia una comunicazione di decadenza: al debitore vengono notificati un nuovo ruolo e la ripresa delle misure esecutive; chi intende far valere ancora il proprio diritto (ad es. notifiche prescritte o errori) deve ora impugnare il carico nella Commissione tributaria, senza più beneficiare di alcuna dilazione. In sintesi, la decadenza dal piano è molto penalizzante: come osserva la dottrina, riporta il debitore “al punto zero” con l’aggravante del tempo e denaro già spesi, e potenzialmente lo espone a misure estremamente gravose (azioni esecutive o fallimentari).
Conseguenze fiscali e penali della rateizzazione
Dal punto di vista fiscale, il piano di rateizzazione è neutro: a differenza delle definizioni agevolate, non comporta riduzioni d’imposta ma solo un dilazionamento del pagamento. Il debitore onora comunque tutto il dovuto (capitale, interessi e spese), quindi non c’è “condono” di imposte. Tuttavia, alcuni effetti sostanziali si manifestano: il piano interrompe la prescrizione del debito (come confermato dalla Cassazione, la semplice istanza di rateizzazione fa presumere la conoscenza del debito ed interrompe il termine prescrizionale) e rimuove temporaneamente il rischio di sanzioni esecutive. Dal punto di vista penale tributario, la rateizzazione in corso “mette al riparo” il contribuente dal reato di omesso versamento (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) per quelle somme rateizzate. In pratica, chi procede con regolarità non sarà punito per il debito coperto dal piano. Al contrario, la decadenza dal piano può avere rilevanza penale: se al momento della decadenza resta in carico un debito rilevante oltre le soglie di punibilità (ad es. IVA o ritenute non versate di importo superiore a 50.000 €), l’omesso versamento residuo può configurare reato. In sostanza, chi rispetta il piano fino in fondo – versando interamente il capitale dovuto – estingue spontaneamente il debito e si sottrae a qualsiasi conseguenza penale: il reato ex art.10-bis viene meno perché il debito è saldato (non più omesso). Per questo le circolari fiscali consigliano il contribuente a valutare bene la propria capacità di pagamento: completare il piano significa evitare il reato di omesso versamento e persino soddisfare l’eventuale non punibilità per “pagamento integrale”. Inoltre, la rateizzazione evitata per per reati come la sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000) se il debitore compie atti preordinati ad evadere la riscossione mentre è in ritardo col piano. In sintesi, la rateizzazione è un fattore di non-punibilità quando rispettata; la decadenza, seppur non configuri un nuovo reato di per sé, può privare il contribuente della causa di non punibilità collegata al pagamento rateale.
Domande frequenti (FAQ)
- Chi può chiedere un piano di rateizzazione?
Possono accedere alle rateizzazioni ordinarie tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) titolari di debiti affidati all’Agente della Riscossione (cartelle fiscali, avvisi INPS, multe, ecc.), purché il debito sia certo, liquido ed esigibile. Non ci sono limiti di reddito: occorre solo dichiarare di trovarsi in temporanea difficoltà. Per importi oltre 120.000 € con più di 84 rate occorre documentare la crisi aziendale/familiare. In sintesi, possono chiedere il piano tutti i debitori di carichi esecutivi entro i limiti e le regole previste. - Quali debiti si possono rateizzare?
Si possono rateizzare tutti i debiti affidati a ruolo, ivi compresi tributi come IRPEF, IVA, IMU, tasse erariali, accise, contributi previdenziali (INPS) e addizionali, nonché multe e tributi locali affidati ad AER. Le somme devono risultare a ruolo al momento della domanda di rateazione. Attenzione: non si possono rateizzare debiti in pendenza di contestazione (ovvero già impugnati in commissione tributaria), a meno che il giudice non dia l’ok (in genere ciò si verifica con la definizione agevolata in corso di giudizio). - Come si presenta l’istanza e quando pagare le rate?
La domanda di rateizzazione si presenta telematicamente all’Agenzia Entrate-Riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Dopo l’accoglimento, l’Agenzia comunicherà con un provvedimento formale l’accettazione del piano e le scadenze delle rate. La prima rata va pagata tassativamente entro i termini (di solito entro 67 giorni dalla notifica o entro il termine indicato nella comunicazione). È utile versare subito la prima rata perché essa sospende le procedure esecutive (pignoramenti, fermo auto, ecc.). Le rate successive vanno pagate secondo il calendario indicato, che di solito prevede rate mensili; non è possibile modificare il piano in corso (salvo proroga straordinaria di una sola volta). Il contribuente può comunque pagare tutte le somme in anticipo in qualunque momento senza penali. - Cos’è la proroga del piano di rateizzazione?
In caso di peggioramento inatteso della situazione economica (perdita di fatturato, calamità naturale, inagibilità della sede, ecc.), il contribuente può richiedere una proroga del piano in corso, ossia un allungamento delle scadenze. Dal 2025 si può chiedere una sola proroga per piano, purché non si sia già decaduti dal piano originale. La richiesta va motivata e dimostrata con adeguata documentazione (bilancio aggiornato, relazione tecnica, ecc.). Se concessa, l’Agenzia riformula il piano prolungando le date di pagamento fino al numero massimo di rate legale previsto. In ogni caso non è ammessa proroga se il piano è decaduto (ossia se si è superata la soglia di rate omesse), perché in tal caso il debito si considera definitivamente fuori dilazione. - È possibile riattivare o riottenere una rateizzazione scaduta o decaduta?
Ordinarie: Non esiste più la riapertura per i piani decaduti sui medesimi debiti. Dopo il 16/7/2022, chi perde un piano per mancati pagamenti perde il beneficio per sempre su quei ruoli. Può però ottenere una nuova rateizzazione a condizione che riguardi debiti diversi (ad esempio nuovi ruoli non ancora affidati al fisco). Definizioni agevolate: In occasione della cosiddetta “tregua fiscale” per il 2025 è stato introdotto un meccanismo di riammissione: chi era decaduto dalla rottamazione-quater può rientrarvi presentando domanda entro il 30 aprile 2025. Anche la rottamazione-ter prevedeva analoghe riammissioni in passato. Per ora non esistono riaperture automatiche per altri piani di rientro. - Che differenza c’è tra rateizzazione e definizione agevolata?
La rateizzazione ordinaria è un semplice dilazionamento del debito: il contribuente paga tutto (capitale + interessi + spese) suddividendo il pagamento in più rate. Non comporta condoni o sconti sul debito. Al contrario, le definizioni agevolate (“rottamazioni”, saldo e stralcio) sono misure straordinarie concesse dallo Stato. In tali casi il contribuente paga solo il capitale del debito (spesso in unica soluzione o poche rate semestrali), mentre sono annullate sanzioni, interessi di mora e aggio. Quindi il vantaggio è notevole: paga meno rispetto al dovuto (sconto su spese accessorie). L’aspetto critico è che nelle definizioni agevolate il non rispetto delle rate fa decadere i benefici in modo stringente (di solito al primo ritardo). Inoltre, le definizioni agevolate hanno scadenze di adesione prefissate dalla legge (ad es. una finestra di qualche mese per presentare domanda) e riguardano periodi di imposta e ruoli definiti. La rateizzazione ordinaria, invece, è sempre disponibile (fatta salva l’esistenza del debito) finché il ruolo non è prescritto o estinto. Riassumendo: con la rateizzazione si paga tutto a rate, con la rottamazione si paga solo il capitale con sconto sul resto, ma occorre aderire entro i termini di legge e rispettare tutte le rate. - Cosa succede in caso di ritardi o mancati pagamenti?
Se si rischia di non riuscire a pagare le rate concordate, è fondamentale agire tempestivamente. Se il ritardo è minimo (entro i 5 giorni di tolleranza), in genere si può comunque pagare con lieve penalità (interessi di mora aggiuntivi su ciascuna rata omessa). Tuttavia, superata la soglia di tolleranza cumulativa, scatterà la decadenza dal piano con le conseguenze viste sopra. In pratica, per evitare la decadenza il contribuente deve controllare periodicamente quante rate ha saltato e ripianare i ritardi prima di raggiungere la soglia limite (8 rate, 5 rate, ecc.). Non esiste compensazione: le rate non pagate di piani diversi non si sommano tra loro. Se invece il contribuente ha già perso il piano e riceve un atto di decadenza, può tentare di ravvedersi spontaneamente versando le rate in arretrato con sanzioni ridotte (come da D.Lgs. 472/1997) entro il termine utile (normalmente il termine previsto per la successiva rata). Se il ravvedimento non basta, l’unica via per tornare in dilazione è ottenere un nuovo piano su altri debiti. - Il piano di rateizzazione blocca davvero i pignoramenti e il fermo auto?
Sì. Finché il piano è in corso (e regolarmente onorato), l’Agente della Riscossione non può né iniziare né continuare espropri fiscali sui beni del debitore. Anzi, la presentazione dell’istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata sospendono tutte le azioni esecutive già avviate (pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi sui veicoli). Di conseguenza il debitore ottiene il ripristino del DURC regolare per la durata del piano (come previsto dal DM 30/01/2015), potendo così continuare a lavorare (gare, commesse, appalti) senza essere “bloccato” da proteste o committenti pubblici. Questo spiega perché molti imprenditori indebitati richiedano subito la rateizzazione: pagarla anche una sola rata serve a far riprendere i pagamenti da parte della PA e a sospendere fermi e ipoteche. - Come cambia il rischio penale se rateizzo il debito?
Come anticipato, durante la rateizzazione la posizione penale del contribuente è tranquilla: il debito rateizzato non genera reati, perché non è più “omesso”. In altre parole, l’adempimento delle rate è un’azione estintiva di responsabilità (art.10-bis D.Lgs. 74/2000). Chi paga regolarmente fino alla fine del piano evita problemi penali per quei periodi d’imposta. Al contrario, se scatta la decadenza e resta in carico un residuo non pagato consistente (es. IVA elevata), il contribuente torna ad essere responsabile penalmente come se non avesse mai rateizzato: in caso di controlli fiscali, su quel residuo applicherà di nuovo gli art. 10-bis (omesso versamento IVA/ritenute) o altri reati (ad es. sottrazione fraudolenta, art.11 D.Lgs. 74/2000). In sostanza, per stare tranquilli è essenziale completare il piano o almeno cessare la rateizzazione versando tutte le somme residue prima delle scadenze d’accertamento. Una buona pratica spesso suggerita dagli avvocati è: se hai fondi, puoi anche aderire al piano e subito saldare tutto il residuo, pagherai solo gli interessi “a rate” scadute (che sono calcolati sul numero di mesi effettivi di dilazione). Questo non comporta alcuna penalità, come confermano le fonti: “non temere: chiedere la dilazione non ti penalizza economicamente se poi saldi tutto”. - Esempio pratico di calcolo della rata (simulazione).
Immaginiamo un professionista con una cartella di 50.000 € (capitale) notificata nel 2025, che ottiene un piano semplice di 84 rate mensili senza necessità di documenti aggiuntivi. Supponiamo un tasso di interesse di mora del 2% annuo (circa 0,17% mensile) e spese fisse di riscossione per 160 € (primo anno). La rata costante mensile (calcolata con formula finanziaria) risulterebbe di poco superiore a 625 € al mese. Pagando 84 rate così calcolate, in 7 anni il professionista estingue il debito con un esborso complessivo di circa 52.500 € (capitale + interessi + spese). In pratica paga ~2.500 € in più rispetto al solo capitale (pari agli interessi di mora). Se invece avesse optato per un piano più corto (es. 60 rate) avrebbe rata più alta (~900 €/mese) ma meno interessi totali. Ogni caso concreto varia con i tassi applicati e le spese. In tutte le simulazioni si nota però che più lunga è la dilazione, più interessi si pagano complessivamente – benché rate più basse facilitino il rimborso. Questo rende sensato bilanciare durata e capacità di pagamento: con i tassi attuali (dimezzati rispetto al passato) la dilazione è meno costosa di un tempo.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 19: disciplina delle rateizzazioni dei ruoli).
- L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020 – articoli su “saldo e stralcio” e rottamazione-ter delle cartelle).
- L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio 2022 – definizione agevolata 2022 per cartelle).
- L. 27 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023 – rottamazione-quater e sanatorie fiscali 2023/2024).
- L. 30 dicembre 2023, n. 197 (Bilancio 2024 – disposizioni fiscali e riforma riscossione).
- L. 30 dicembre 2024, n. 203 (Bilancio 2025 – estensione delle rateizzazioni INPS/INAIL a 60 mesi).
- D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 112 (art. 17: sospensione dei termini per debitori in crisi).
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (art. 8: accordi di ristrutturazione dei debiti tributari).
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 36-bis: notifiche di irregolarità fiscali, in parte connesse).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13: ravvedimento operoso – può sanare ritardi rateali entro termine).
- L. 6 dicembre 2011, n. 214 (conv. D.L. 201/2011 – estende art.3-bis D.Lgs. 462/1997).
- D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 462 (art. 3-bis: disciplina specifica delle dilazioni delle imposte sui redditi e fatturato; regole decadenza).
- L. 212/2000 (Statuto del Contribuente – diritti dei contribuenti e motivazione degli atti).
- Cass. civ., Sez. V – Ordinanza 23/10/2024, n. 27504 – Sull’interruzione della prescrizione per la richiesta di rateizzazione (atto interruttivo).
- Cass. civ., Sez. V – Ordinanza 7/6/2023, n. 16062 – Conferma che il mancato pagamento anche di una sola rata, oltre i termini, causa la decadenza del piano (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997).
- Cass. civ., Sez. V – Ordinanza 19/11/2024, n. 29763 – In caso di adesione a rottamazione di pendenze in giudizio, il giudizio si estingue se si provvede al pagamento e alla rinuncia (conseguenze per il contributo unificato).
- Cass. civ., Sez. V – Ordinanza 18/6/2018, n. 16098 – Già affermata la tesi secondo cui l’istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione, integrando riconoscimento del debito.
- Corte di Cassazione – Sezioni Unite, Ordinanza 11/9/2024, n. 24428 – (Definizione agevolata rottamazione-quater: estinzione del giudizio pendente all’adesione) – presidente Presidente Federico Carpi.
- Sentenze delle Commissioni tributarie regionali su proroghe e decadenze 2020-2022 (es. Decreto “Cura Italia” sulla sospensione, “Decreto Sostegni” sulle 18 rate).
Normativa istituzionale: per approfondire, si consultino i testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale (ad es. i D.Lgs. 110/2024 e D.L. 84/2025 conv. L.108/2025) e la Circolare Inps n. 43/2024 sui pagamenti contributivi. Le fonti normative menzionate e la giurisprudenza aggiornata forniscono la base legale per ogni aspetto pratico illustrato.
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Il piano di rientro consente di dilazionare i debiti fiscali iscritti a ruolo, evitando pignoramenti, fermi e ipoteche. Può essere ordinario (fino a 72 rate) o straordinario (fino a 120 rate, in casi di grave difficoltà economica). Con la richiesta, se accolta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende le azioni esecutive e il contribuente può pagare a rate il debito, comprensivo di interessi di dilazione. È fondamentale rispettare le scadenze: il mancato pagamento di un certo numero di rate comporta la decadenza dal beneficio e la riattivazione immediata delle procedure di riscossione.
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