Vuoi sapere come funziona la rateizzazione dei debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
È uno strumento che permette a chi non può pagare subito cartelle esattoriali o avvisi di pagamento di dilazionare il debito in più rate mensili, evitando così pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche.
Chi può richiedere la rateizzazione
– Tutti i contribuenti, persone fisiche e imprese, che hanno debiti fiscali o contributivi iscritti a ruolo
– È possibile rateizzare cartelle, avvisi di addebito INPS e altri carichi affidati all’agente della riscossione
– Non possono essere rateizzate solo le somme già oggetto di contestazione penale o alcune specifiche tipologie di debito
Come funziona la richiesta
– Se il debito non supera i 120.000 euro, la domanda può essere presentata con una semplice richiesta, senza dover allegare documentazione sulla situazione economica
– Per debiti superiori a questa soglia, occorre invece presentare documenti che provino la temporanea difficoltà a pagare, come bilanci o attestazioni economiche
– La richiesta può essere fatta online, tramite sportello o con i moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Durata e numero delle rate
– Il piano ordinario può arrivare fino a 72 rate mensili (6 anni)
– In caso di comprovate difficoltà economiche, si può chiedere l’estensione fino a 120 rate (10 anni)
– La rata minima non può mai essere inferiore a 50 euro
– Sugli importi rateizzati si applicano interessi di dilazione stabiliti per legge
Decadenza dalla rateizzazione
– Se non vengono pagate 8 rate, anche non consecutive, si perde automaticamente il beneficio della rateizzazione
– In caso di decadenza, il debito torna immediatamente esigibile in un’unica soluzione
– Dopo la decadenza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può riprendere o avviare azioni esecutive come pignoramenti e ipoteche
Vantaggi della rateizzazione
– Sospensione delle azioni esecutive durante la regolarità dei pagamenti
– Possibilità di gestire in modo sostenibile anche importi elevati
– Accesso a misure straordinarie di definizione agevolata se introdotte dal legislatore durante il piano
– Maggiore serenità nella gestione del debito fiscale
Attenzione: la rateizzazione non cancella il debito, ma consente di dilazionarlo. Per questo è fondamentale rispettare le scadenze e, in caso di difficoltà, valutare subito la possibilità di rimodulare il piano o ricorrere a strumenti alternativi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, rateizzazioni e contenzioso tributario – ti spiega come funziona la rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate e quali sono le regole da conoscere per difenderti.
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Introduzione
La rateizzazione è uno strumento di dilazione previsto dal sistema tributario italiano, che consente ai debitori – persone fisiche, imprenditori individuali e società – di suddividere in più pagamenti un debito iscritto a ruolo (cartella esattoriale, avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito INPS, ecc.). In pratica, anziché versare subito l’intero importo, il contribuente ottiene un piano di ammortamento mensile, ottenendo sollievo finanziario nella fase di temporanea difficoltà economica. La disciplina fondamentale è contenuta nell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recentemente modificato dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024). La guida che segue illustra in modo dettagliato le tipologie di rateizzazione, le condizioni di accesso, le novità normative 2024-2025 (riforma fiscale e PNRR), le procedure con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e Agenzia delle Entrate, oltre agli effetti giuridici (decadenza, prescrizione, riflessi penali). Il linguaggio è tecnico-giuridico, adatto a un pubblico professionale, ma con l’intento divulgativo di rendere chiari i punti essenziali. Ogni affermazione rilevante è corredata da riferimenti normativi, circolari o sentenze aggiornate.
Quadro normativo generale
La possibilità di rateizzare i debiti fiscali (tributari e contributivi) è regolata dall’articolo 19 del D.P.R. 602/1973. In base a tale norma, il contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) di ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Originariamente, era previsto un massimo di 72 rate mensili (6 anni) per i piani «ordinari» senza documentare la difficoltà. Successive modifiche legislative (in particolare il D.Lgs. 110/2024, in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023) hanno progressivamente esteso questo limite.
Il D.M. 27 dicembre 2024 (attuativo del D.Lgs. 110/2024) disciplina i nuovi parametri: per debiti fino a 120.000 €, su semplice richiesta del contribuente il piano può arrivare fino a 84 rate mensili (richieste 2025‑2026), 96 rate (2027‑2028) e 108 rate (dal 2029 in poi). Se invece il contribuente documenta la situazione di difficoltà (presentando i criteri indicati dal decreto: ISEE, indici di liquidità e Alfa, ecc.), il piano può estendersi fino a 120 rate mensili (10 anni), con fasce progressive: da 85 a 120 rate (richieste 2025‑2026), da 97 a 120 (2027‑2028), da 109 a 120 (dal 2029). Per importi superiori a 120.000 € il piano documentato consente sempre fino a 120 rate, indipendentemente dall’anno di presentazione. In sintesi:
- Debiti fino a 120.000 € (semplice domanda): piano ordinario fino a 84 rate (2025‑26), poi 96 e 108 negli anni successivi.
- Debiti fino a 120.000 € (documentando la difficoltà): da 85 a 120 rate nel 2025‑26, da 97 a 120 (2027‑28), da 109 a 120 (dal 2029).
- Debiti oltre 120.000 € (documentazione approfondita): sempre fino a 120 rate.
A scopo comparativo, per i contributi previdenziali la disciplina è in parte diversa e si applica l’istituto della rateazione amministrativa Inps: attualmente l’INPS concede fino a 24 rate mensili (con possibilità di proroga a 36 anni in casi di calamità, crisi aziendale, ecc.); soltanto in situazioni eccezionali (fatto doloso di terzi, incertezza dell’obbligo contributivo) si può arrivare fino a 60 rate. Per una panoramica completa sulle differenze di durata e procedure fra rateizzazione tributaria e previdenziale vedi la sezione apposita.
Inoltre, va ricordato che esistono strumenti di pagamento rateale diversi dall’art. 19 (ad esempio le rateizzazioni in dichiarazione – per saldo/acconti – introdotte dal D.Lgs. 1/2024, o le definizioni agevolate come le “rottamazioni” delle cartelle). Tali strumenti hanno regole autonome (di cui di seguito si danno cenni) e non sostituiscono la dilazione coattiva dei ruoli.
Tabella 1 – Riepilogo max rateizzazioni
Debito e documentazione Richieste fino 2024 Richieste 2025‑26 (semplice)* Richieste 2025‑26 (doc.) Rich. 2027‑28 (semplice) Rich. 2027‑28 (doc.) Rich. dal 2029 (semplice) Rich. dal 2029 (doc.) ≤ 120.000 € 72 rate 84 rate 85–120 rate 96 rate 97–120 rate 108 rate 109–120 rate > 120.000 € – (necessaria doc.) 1–120 rate (sempre) – (sempre) – (sempre)
- Richieste semplici su manifesto di difficoltà senza documenti; doc. = con presentazione di documenti economico-finanziari (ISEE, indici, ecc.).
Tipologie di debiti rateizzabili
La rateizzazione ordinarIa si applica in linea di massima a tutti i debiti iscritti a ruolo tributari o contributivi. In particolare rientrano nella dilazione ordinaria:
- Tributi diretti e indiretti: IRPEF, IRES, IVA, imposte sostitutive, addizionali, ecc. purché siano dovute e notificate in cartelle o avvisi esecutivi.
- Accise e tributi speciali: anche le somme dovute per accise o imposte di consumo (es. benzine, tabacchi), qualora iscritte a ruolo, sono rateizzabili nelle stesse modalità.
- Contributi previdenziali: debiti di impresa verso INPS o casse previdenziali, una volta affidati all’Agente della riscossione con cartella esattoriale, possono anch’essi essere dilazionati con le stesse regole dell’art. 19 (oltre alla rateazione amministrativa Inps già vista).
- Sanzioni amministrative tributarie: le sanzioni civili/patrimoniali collegate ai tributi possono essere rateizzate secondo l’art. 19. Non rientrano nella dilazione invece le sanzioni penali (ad es. ammende penali o multe di natura penale), che devono essere pagate integralmente, salvo eccezioni specifiche.
Non si rateizzano: imposte già prescritte (il pagamento va impedito con opposizione), tributi non iscritti a ruolo (eccetto i casi di rateazione volontaria in dichiarazione), spese di giustizia o di notifica degli atti, e in generale le somme che la legge esclude espressamente dalla dilazione (ad es. ritenute certificate non riscosse).
Procedure e canali di richiesta
Dilazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)
La via più comune è l’istanza di rateizzazione all’Agente della Riscossione (AdER, ex Equitalia). Dal 2025 è disponibile il nuovo portale “Rateizza adesso” dell’AdER, attivo dal 1° gennaio 2025. Tramite questo servizio online il contribuente può presentare telematicamente la domanda di dilazione per debiti fino a 120.000 €, scegliendo autonomamente fino a 84 rate mensili (7 anni). Con la progressiva estensione stabilita dal D.Lgs. 110/2024, dal 2027 le opzioni salgono fino a 96 rate e dal 2029 fino a 108 rate. Il portale mette a disposizione anche un simulatore online che calcola il numero di rate massimo consentito e l’importo di ciascuna rata, in base ai parametri reddituali/finanziari inseriti.
La domanda all’AdER richiede: (a) l’indicazione degli estremi del debito da rateizzare (numero di ruolo, importo, ecc.); (b) la dichiarazione del contribuente di trovarsi in temporanea difficoltà; (c) il piano di rateazione desiderato (numero di rate). Per debiti fino a 120.000 € semplici (cioè senza documentazione), il contribuente dichiara autocertificando lo stato di difficoltà e ottiene l’esito rapido della pratica, senza dover produrre bilanci o attestazioni. Se invece richiede più di 84 rate o il debito eccede 120.000 €, deve allegare una documentazione economico-finanziaria (redditi, bilanci, ISEE, indici Alfa/Beta) che consenta di valutare l’insolvenza. Tali documenti sono dettagliati nei modelli di istanza e nel DM del 27/12/2024.
Esempio: tramite “Rateizza adesso”, il Sig. Rossi (PF) può chiedere online di pagare 50.000 € di IVA in 84 rate mensili, versando la prima rata entro 15 giorni dalla domanda. L’esito (accoglimento o motivi di rifiuto) viene notificato via PEC all’interessato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate gestisce i pagamenti volontari delle imposte (saldo e acconti delle dichiarazioni, definizione agevolata di accertamenti, ecc.). Non è l’interlocutore per le cartelle già iscritte (che sono di pertinenza AdER). Tuttavia, anche in ambito volontario ci sono possibilità di versamenti rateali, recentemente semplificate dal D.Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti) e da circolari successive. In particolare:
- Saldo e acconti: per le imposte sui redditi e IRAP 2024, l’Agenzia ha unificato la scadenza delle rate al 16 del mese (per tutti i contribuenti) e introdotto una rata aggiuntiva fino al 16 dicembre (prima era 30 novembre). Operativamente, basta compilare gli appositi campi nel modello F24 per rateazione (indicando il numero di rate complessive e quella versata). Non serve istanza scritta all’Agenzia; il pagamento scaglionato si ottiene semplicemente usando il modulo corretto.
- Ravvedimento operoso: se il contribuente presenta dichiarazioni omesse o rettificative, le nuove scadenze si applicano anche in caso di ravvedimento (cioè pagamento tardivo con sanzioni ridotte). La circolare 9/E/2024 dell’Agenzia (art.8 D.Lgs. 1/2024) chiarisce che i contribuenti possono prorogare di un mese i versamenti, beneficiando delle aliquote minori di ravvedimento.
- Definizioni agevolate (ad es. rottamazioni, saldo e stralcio, adesione): si tratta di misure straordinarie con condizioni proprie; spesso prevedono il pagamento in più anni, ma con termini diversificati (non rientrano nelle regole dell’art.19). Queste misure non sono oggetto principale di questa guida, ma il debitore deve valutarne l’eventuale convenienza (ad es. sospensione delle sanzioni) rispetto alla rateizzazione ordinaria.
Rateizzazione dei contributi previdenziali
I debiti contributivi (versamenti Inps non effettuati) sono inizialmente gestiti dall’INPS stesso con la rateazione amministrativa. Come già visto, l’INPS concede fino a 24 rate, eventualmente prorogabili a 36 o 60 (Ministero del Lavoro/MEF autorizzano estensioni in particolari casi di crisi o dolo). Se però il recupero contributivo è passato all’Agente della riscossione (cartella di pagamento di origine previdenziale), allora si applicano le regole del D.P.R. 602/1973. In pratica, il contribuente può scegliere se chiedere rateazione all’INPS (entro il termine di competenza INPS) o attendere la cartella all’AdER. Spesso conviene chiedere rateazione già in fase amministrativa INPS perché consente procedure più snelle; se il ruolo è già stato emesso, si chiede dilazione all’AdER come per le imposte. In ogni caso, il piano di pagamento con l’AdER avrà durata massima come illustrato (fino a 84 rate in forma semplificata, fino a 120 con documentazione).
Condizioni e vantaggi della rateizzazione
Requisiti di base
Per ottenere la rateizzazione ordinaria, il contribuente deve dimostrare una temporanea situazione di difficoltà economica. Per le dilazioni semplici (≤120k, senza documenti) è sufficiente una semplice autocertificazione (“dichiarazione libera”), in base alla quale l’AdER concede le rate fino ai limiti indicati. Per piani più lunghi o debiti maggiori, il DM 27/12/2024 ha definito i criteri quantitativi di difficoltà: per i contribuenti privati l’ISEE del nucleo familiare e l’entità del debito; per le imprese gli indici di liquidità e Alfa (rapporto debito/valore della produzione). Gli appositi modelli (Allegati DM 27/12/2024) specificano i documenti da produrre (rapporti di bilancio, autocertificazioni, ecc.). Per le amministrazioni pubbliche e in caso di calamità il decreto prevede procedure semplificate (dichiarazione del legale rappresentante o certificato di inagibilità).
Vantaggi finanziari e costi
- Aggiornamento delle sanzioni: con la rateizzazione non si pagano sanzioni ulteriori sul piano di dilazione. Le sanzioni già irrogate rimangono quelle già applicate, ma non ne vengono aggiunte di nuove a ogni rata. L’unica componente aggiuntiva è l’aggio di riscossione (il compenso dovuto all’Agente), pari all’1% annuo (che dal 2022 non si applica più sui debiti affidati dopo il 1/1/2022).
- Interessi di dilazione: su ciascuna rata si applica l’interesse legale di dilazione, pari all’aliquota legale vigente al momento della domanda (attualmente 2,5% annuo dal 2025). Di fatto, la rata mensile è data dall’importo residuo, diviso il numero di rate, maggiorato pro-quota degli interessi legali. Anche se l’interesse è contenuto, va calcolato perché incide sul costo finale: per esempio, 84 rate su 100.000€ con 2,5% annuo corrispondono a circa 1.250€ di interessi complessivi.
- Sospensione immediata delle azioni: un effetto immediato della concessione del piano è la sospensione delle procedure esecutive nei confronti del debitore (fermo dell’esecuzione coattiva). Non si interrompono invece eventuali termini di decadenza o prescrizione (vedi oltre). Tuttavia, finché il contribuente è in regola con le rate, non si possono iscrivere nuovi fermi, ipoteche o pignoramenti per quel debito.
- Nessun nuovo ricorso per lievità: se il piano viene rispettato, il debito si estingue in base alle rate pattuite e nessuno potrà pretendere ulteriori importi. Non valgono, inoltre, ritocchi alle aliquote o alle basi imponibili intervenuti successivamente (salvo vicenda giudiziaria indipendente).
- Rinuncia a contestazioni: presentando la domanda di rateizzazione, il contribuente di fatto rinuncia implicitamente a sollevare eccezioni di merito sul debito (ad es. contestare il quantum iscritto). L’AdER richiede sempre che il debitore dichiari consapevolmente dell’ammontare da dilazionare.
Effetti sulla prescrizione e sulla natura della domanda
In giurisprudenza si è molto discusso se la presentazione di domanda di rateizzazione interrompa o meno i termini di prescrizione del credito tributario. La Cassazione più recente ha risposto in senso affermativo. L’ordinanza n. 27504/2024 ha stabilito che la richiesta di dilazione (followed by accoglimento) interrompe la prescrizione, in quanto costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (richiede consapevolezza e volontà del debitore). Ciò significa che, una volta presentata e accettata la rateizzazione, il conteggio dei termini prescrizionali riparte da capo (art. 2944 c.c.). Tuttavia, come chiarito dalla stessa Cassazione (ord. 4180/2025), questo riconoscimento implicito non equivale ad un’assunzione di piena validità del debito: la domanda non fa venir meno la possibilità di contestarne l’“an debeatur” in sede di merito tributario. In altre parole, il contribuente non acquiesce alla pretesa fiscale chiedendo la rateizzazione, ma comunque riconosce di conoscere il debito, interrompendo quindi la prescrizione.
Sintesi giurisprudenziale: la richiesta di rateizzazione di cartelle iscritta a ruolo non costituisce acquiescenza al debito fiscale, ma costituisce riconoscimento formale del debito ai fini civilistici, che interrompe la prescrizione del credito tributarIo.
Conseguenze penali (bancarotta impropria)
Un aspetto critico concerne l’eventuale risvolto penale nel caso di imprese fallite o in crisi. La Cassazione penale, con la sentenza n. 11740/2025, ha affrontato il caso dell’amministratore di una s.r.l. fallita che aveva ottenuto numerose rateizzazioni (fino a 10 anni) per ritardare il fallimento. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente avesse usato in modo doloso lo strumento lecito della dilazione: continuando a pagare i fornitori e i dipendenti ma lasciando insoluti i debiti fiscali/previdenziali, egli aveva agito con coscienza e volontà di causare il dissesto. In questo contesto, la rateizzazione è stata considerata una “manipolazione di uno strumento giuridico lecito” finalizzata a nascondere il dissesto. Pertanto, la sentenza ribadisce che anche se il pagamento rateale è legittimo di per sé, il suo impiego in modo reiterato e strumentale può integrare l’elemento soggettivo della bancarotta impropria (Art. 223 co.2 r.d. 267/1942): non è necessario provare dolo specifico, ma è sufficiente la scelta cosciente di non adempiere alle obbligazioni fiscali, prevedendo il dissesto come conseguenza.
Da ciò emerge che, benché il debitore abbia diritto alla rateizzazione nei limiti di legge, deve comunque usare tale strumento in buona fede. Un imprenditore che delibera sistematicamente di non pagare imposte e contributi proprio per posticipare il fallimento si espone a conseguenze penali. In sintesi, la rateizzazione non esclude di per sé la responsabilità da bancarotta se è abusata in malafede.
Richiesta, modulistica e tempi
- Modalità di presentazione: l’istanza va presentata al competente Ufficio dell’AdER, anche per via telematica (PEC) usando i modelli ufficiali forniti dall’AdER (ad esempio “Istanza di dilazione cartelle entro 120.000 €” e analogo per oltre 120.000 €). Dal 2025 è possibile utilizzare il portale web “Rateizza adesso”, che guida il contribuente nella compilazione passo a passo. La domanda deve essere sottoscritta (anche digitalmente) dal debitore o da un suo procuratore. In genere, entro 5-15 giorni lavorativi dall’invio l’AdER comunica l’accoglimento o rigetto (motivato) della richiesta.
- Tempi di attivazione: al primo pagamento della rata (solitamente entro 30 giorni dall’accoglimento) si considera formalmente attivata la rateizzazione e sospesa la riscossione coattiva. Le rate devono essere corrisposte con cadenza mensile regolare, entro i termini indicati nel piano. È obbligatoria la “correntezza” degli altri versamenti (es. IVA periodiche, contributi correnti) durante tutta la dilazione.
- Durata minima e numero delle rate: l’ultima rata può coprire solo pochi mesi residui (non esiste soglia minima speciale oltre ai 50 € consueti), purché non si superino i massimali di rate previsti. Il contratto di rateazione prevede un’eventuale revisione in caso di sopravvenuta maggiore capacità di rimborso del debitore (anche se di norma non viene esercitata).
Cause e conseguenze di decadenza
La decadenza dal piano di rateizzazione si verifica se il contribuente manca il pagamento di due rate mensili consecutive (art. 19, co.4, DPR 602/1973). Dal 2025, in base alla riforma, il meccanismo della decadenza rimane sostanzialmente invariato: se sono inadempienze gravi, l’AdER invia un avviso di decadenza che indica le rate scadute e annuncia la revoca del piano. Tale decadenza comporta l’immediata risoluzione del contratto di dilazione; il debito residuo diventa immediatamente esigibile per intero e si possono riattivare le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ecc.).
Azioni e rimedi: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di decadenza, il contribuente può impugnare l’atto in sede tributaria, eccependo eventuali errori formali (mancata considerazione di pagamenti regolari, calcolo errato delle rate, inesattezze nella notifica). In certi casi di lieve ritardo causale o erronea iscrizione in compensazione, è possibile chiedere all’AdER un riesame e la riattivazione del piano. Inoltre, fino alla soglia di dilazione ordinaria può valutare la definizione agevolata con lo Stato (es. saldo e stralcio). Se la decadenza è confermata, il contribuente può comunque proporre nuova rateizzazione, ma deve saldare prima eventuali importi scaduti e perduti del primo piano. In generale, il regime di decadenza è severo: non equivale a prescrizione del debito, ma a cessazione del beneficio. L’Avv. Monardo consiglia di agire tempestivamente (pagando le rate scadute entro il termine breve dell’avviso, spesso di 15 giorni) per evitare le conseguenze più gravi.
Riepilogo tabelle e FAQ
Per chiarire i concetti chiave, si forniscono di seguito tabelle riepilogative e alcune domande frequenti con risposta sintetica.
Tabella riepilogativa: tipologie di rateizzazione
Ambito | Piano ord. semplificato | Piano ord. con documenti | Altra rateizzazione |
---|---|---|---|
Debiti fino 120k | Fino a 84 rate (2025-26), 96 (2027-28), 108 (dal 2029) con semplice istanza e dichiarazione di difficoltà. | Fino a 120 rate con documenti (85-120 nel 2025-26; 97-120 nel 27-28; 109-120 dal 2029). | – Definizione agevolata: piani predeterminati (es. rottamazione quinquies, saldo&stra/adesione) con benefici su sanzioni. |
Debiti oltre 120k | Non applicabile: serve almeno documentazione. | Fino a 120 rate in 10 anni con approfondita documentazione (qualsiasi anno di domanda). | – Altre ipotesi: procedure concorsuali (composizione negoziata PNRR), ristrutturazioni aziendali, etc.; normative specifiche (ad es. concordato). |
Contributi (Inps) | Fino a 24 rate (INPS); attesa cartella -> applicazione regole AdER (vedi sopra). | Fino a 36 rate (con autorizzazione MLPS/MEF) in casi calamità, crisi, e fino a 60 in casi estremi (fatto doloso/terzi). | – Accordi sindacali (settori speciali), non trattati qui. |
FAQ (Domande e risposte)
D. Quali debiti posso rateizzare?
R. In generale, tutti i debiti iscritti a ruolo possono essere dilazionati: imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IVA e altri tributi diretti/indiretti, accise, addizionali, contributi previdenziali già affidati all’Agente della riscossione, sanzioni civili tributarie. Non si rateizzano sanzioni penali, né tributi non ancora affidati a ruolo (per questi esistono altre opzioni di versamento rateale).
D. Chi può richiedere la rateizzazione?
R. Qualunque soggetto debitore (persona fisica, impresa, ente) che si trovi in temporanea difficoltà di pagamento. Non serve uno stato di insolvenza conclamato o situazioni estreme: basta autocertificare difficoltà momentanea. Anche debiti di enti pubblici locali hanno procedure semplificate specifiche.
D. Come si presenta la domanda?
R. Dal 2025 la via principale è telematica: attraverso il portale “Rateizza Adesso” dell’AdER. In alternativa, la domanda può essere inviata via PEC o tramite lo sportello AdER territoriale compilando i moduli ufficiali (disponibili sul sito AdER). Dev’essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante. Il termine per chiedere la rateizzazione è prima che la cartella vada in riscossione forzata (entro la notifica della intimazione).
D. Quando ottengo la rateizzazione?
R. L’AdER valuta la domanda entro qualche giorno-lavorativo. Se accolta, il contribuente riceve un piano di pagamento; la dilazione diventa operativa con il versamento della prima rata. Durante il piano regolare, AdER sospende ogni azione coattiva (pignoramenti, fermi) sui beni del debitore.
D. Quante rate posso avere?
R. Dipende dall’importo e dalla documentazione. In linea di massima, fino a 84 rate per debiti ≤120k (nel biennio 2025-26). Con più documentazione e debiti rilevanti, fino a 120 rate (10 anni). Le durate minime sono limitate solo dalla soglia di 50 € per rata.
D. Qual è l’interesse e l’aggio?
R. Si applica l’aliquota legale annua (dal 2025 = 2,5%) sulle rate residue, calcolata pro-rata mensilmente. L’aggio di riscossione (1% annuo) si paga sulle rate, ma dal 2022 è abolito sui debiti affidati dopo tale data. Le sanzioni già irrogate restano dovute ma non aumentano; anzi la rateizzazione impedisce che ne siano aggiunte di nuove sul debito dilazionato.
D. Cosa succede se salto una rata?
R. Se si accumulano due rate mensili consecutive scadute, l’AdER dichiara la decadenza dal piano. Con un avviso formale di decadenza, il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e riprendono le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). È fondamentale intervenire subito (ad es. pagando le rate rimaste in sospeso) o proporre opposizione all’avviso, al fine di evitare la decadenza definitiva. La decadenza non inficia la legittimità del debito, bensì abolisce i benefici ottenuti: il contribuente rimane comunque tenuto al pagamento integrale.
D. Come posso difendermi da un avviso di decadenza?
R. Verificare eventuali errori nell’avviso (date, importi); se vi sono state anomalie nei pagamenti, presentare tempestivamente memorie. In alcuni casi il contribuente può chiedere all’AdER un “riallineamento” del piano (versando le rate scadute entro pochi giorni dall’avviso). Se il debito residuo è elevato e non saldabile, valutare accordi alternativi (transazione fiscale, definizione agevolata). Nel frattempo, con un ricorso tributario si può contestare formalmente l’avviso di decadenza per vizi di forma o conteggio.
D. La domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione?
R. Sì. Recenti pronunce della Cassazione affermano che la richiesta di dilazione, una volta accolta, interrompe i termini prescrizionali del debito tributario. Anche se la domanda non equivale a piena accettazione dell’obbligazione, essa comporta un “riconoscimento implicito” tale da azzerare la prescrizione. Questa giurisprudenza ribalta la precedente (che considerava la domanda neutra rispetto alla prescrizione), e va tenuta presente: in pratica, dal momento della dilazione il cronometro della prescrizione riparte da zero.
D. Cosa c’entra il PNRR?
R. Alcuni interventi in materia di riscossione sono finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare si punta sulla digitalizzazione dei servizi: il portale “Rateizza adesso” è un esempio di servizio online facilitato finanziato dal PNRR. Sono previste anche semplificazioni procedurali (risposte in tempo certo) e strumenti di supporto al contribuente. Inoltre, con la riforma “fiscale” PNRR sono state introdotte misure come la composizione negoziata della crisi d’impresa (possibilità di concordare dilazioni dei debiti tributari/pagamenti in sede di accordo pre-fallimentare) e il rifinanziamento di agevolazioni fiscali, che pur non riguardano direttamente la rateizzazione ordinaria, vanno valutate come opzioni alternative per imprese in crisi.
Simulazioni di piano di ammortamento
Si presentano di seguito due esempi per capire in pratica come funzionano i piani di rateizzazione (calcoli semplificativi con tasso d’interesse legale 2,5% annuo, senza aggio).
- Esempio 1 (persona fisica): Mario ha un debito IRPEF pari a 42.000 €. Chiede la rateizzazione nell’aprile 2025. Tramite il portale può ottenere 84 rate mensili. Assumendo interesse 2,5% annuo (circa 0,208% mensile), la rata mensile (approssimativa) è ≈ (42000×(1+0,025/12)^{84} – 0)/( (1+0,025/12)^{84}–1 ). Senza entrare nei dettagli, ciò corrisponde a circa 556 €/mese. Dopo i 7 anni estingue il debito, avendo versato ~7.200 € di interessi complessivi. Se avesse invece documentato difficoltà e voluto 120 rate, la rata sarebbe di circa 375 €/mese, con interessi totali ~11.000 €.
- Esempio 2 (società di capitali): Alfa S.p.A. ha cartelle fiscali affidate pari a 500.000 € (IVA, IRAP, sanzioni). Presenta domanda nel 2025 con documentazione di difficoltà. Le viene concessa una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). Calcoliamo: rata mensile ≈ (500000×(1+0,025/12)^{120} – 0)/((1+0,025/12)^{120}–1) ≃ 4.350 €/mese. Gli interessi totali su 10 anni sono di circa 60.000 € (compresi gli 1% di aggio). L’azienda deve quindi bilanciare il vantaggio di pagare solo 4.350 € al mese con l’onere complessivo maggiorato dagli interessi.
Questi esempi illustrano che: (i) la rateizzazione può rendere sostenibile anche debiti importanti, spalmandoli nel tempo; (ii) il numero di rate influisce sull’importo della rata e sul costo finale per interessi; (iii) l’effettivo piano va scelto in base alle proprie capacità di cassa, cercando un buon equilibrio tra durata e rata.
Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (riordino del sistema di riscossione).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 e art. 15-ter (modificati dal D.Lgs. 110/2024 e dal D.Lgs. 1/2024).
- Decreto MEF 27 dicembre 2024 (G.U. 31.12.2024, n. 305) – Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per le dilazioni.
- Circolare AdE 9/E del 2.5.2024 (aiuti applicativi D.Lgs. 1/2024) – rateizzazione saldo/acconto IRPEF-IRAP.
- Cassazione Civ., ord. n. 27504/2024 – riconoscimento implicito e interruzione prescrizione.
- Cassazione Civ., ord. n. 4180/2025 – nessuna acquiescenza al debito, ma effetto interruttivo.
- Cassazione Pen., sent. n. 11740/2025 – uso doloso della rateizzazione e bancarotta impropria.
- INPS (sito istituzionale, sezione “Rateazione debiti contributivi”) – condizioni di dilazione contributiva in sede amministrativa.
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La rateizzazione dei debiti fiscali consente al contribuente di dilazionare il pagamento delle cartelle esattoriali ed evitare azioni esecutive immediate come pignoramenti, fermi o ipoteche. In base all’importo e alla situazione economica, è possibile ottenere piani ordinari o straordinari, con un numero di rate che varia a seconda della difficoltà finanziaria dimostrata.
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Conclusione
La rateizzazione è uno strumento utile per gestire i debiti fiscali e riprendere il controllo della tua situazione economica.
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