Hai vecchi debiti con Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) e vuoi sapere come liberartene con la procedura di esdebitazione?
L’esdebitazione è lo strumento legale che consente al debitore sovraindebitato di cancellare in tutto o in parte i propri debiti, inclusi quelli fiscali e contributivi affidati all’ex Equitalia. È una possibilità concreta per chi non ha più la capacità economica di pagare e vuole ripartire senza il peso delle cartelle esattoriali.
Cos’è l’esdebitazione dei debiti fiscali
– È un provvedimento del tribunale che dichiara l’estinzione totale o parziale dei debiti residui non pagabili
– Riguarda sia i debiti fiscali e previdenziali (cartelle Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione) che quelli bancari e commerciali
– Si applica a soggetti non fallibili (privati, piccoli imprenditori, professionisti, società di persone) o a fallimenti già chiusi
Chi può accedere alla procedura
– Privati cittadini sommersi da cartelle e altri debiti impossibili da estinguere
– Liberi professionisti con debiti previdenziali e tributari
– Piccoli imprenditori o ditte individuali esclusi dalle procedure concorsuali maggiori
– Ex falliti che, conclusa la procedura, vogliono ottenere l’esdebitazione per ripartire senza vincoli
Quali debiti possono essere cancellati
– Cartelle esattoriali per imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRES, addizionali)
– Contributi INPS e INAIL affidati a Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione
– Interessi e sanzioni maturate nel tempo
– Debiti bancari e finanziari non coperti da garanzie reali
Come ottenere l’esdebitazione
– Presentare domanda al tribunale con l’assistenza di un avvocato specializzato in crisi da sovraindebitamento
– Allegare documentazione che dimostri la propria situazione economica e patrimoniale
– Attendere la nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che verificherà la fattibilità del piano
– Seguire la procedura scelta: accordo con i creditori, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio
– Ottenere dal giudice il decreto di esdebitazione, che cancella definitivamente i debiti non pagati
Cosa si ottiene con l’esdebitazione
– La cancellazione totale o parziale delle cartelle e degli altri debiti residui
– La sospensione di pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche durante la procedura
– La possibilità di ricominciare senza il peso delle vecchie passività
– La tutela del patrimonio necessario per condurre una vita dignitosa
Attenzione: l’esdebitazione non è automatica e non si applica a tutti. Occorre dimostrare la buona fede, cioè di non aver aggravato volontariamente la propria posizione debitoria e di aver collaborato con gli organi della procedura.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in esdebitazione, sovraindebitamento e difesa dai debiti fiscali – ti spiega come ottenere la cancellazione dei debiti con Equitalia (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) e ricominciare senza il peso delle cartelle.
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Introduzione
L’esdebitazione è l’istituto che consente a un debitore in crisi di ottenere la liberazione dai debiti residui, ossia l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti al termine di una procedura liquidatoria. In base all’art. 278 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, CCII) “L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. In altri termini, i debiti residui (anche nei confronti del Fisco e di Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione) non potranno più essere eseguiti nei confronti del debitore fallito o in liquidazione. L’esdebitazione opera nell’ambito delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento o liquidazione controllata); non è prevista per altre procedure (es. concordati preventivi non liquidatorî) e non si applica ai soggetti che non ricadono nell’art. 1 c.1 CCII (ad es. consumatori non imprenditori ex lege fallimentare).
Tutti i debitori menzionati dall’art. 1, c. 1 (imprenditori commerciali, agricoli, società, enti collettivi; ormai anche consumatori in stato di sovraindebitamento) possono accedere all’esdebitazione secondo le norme del capo X titolo V del CCII. In particolare persone fisiche (consumatori e professionisti) e imprese individuali rientrano a pieno titolo, così come società di persone e di capitali e altri enti con responsabilità illimitata. Se il debitore è una società o ente, le condizioni di esdebitazione devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti (art. 278, c. 4). Inoltre, l’efficacia dell’esdebitazione di una società si estende ai soci illimitatamente responsabili. Rimangono invece esclusi dall’esdebitazione i debiti alimentari e di mantenimento, i danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali/pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
In sintesi, per il debitore privato o imprenditore sotto crisi che abbia debiti verso Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione (cartelle esattoriali, avvisi, ruoli), la normativa attuale (CCII) consente di inserire tali crediti nella procedura di liquidazione: i debiti non soddisfatti entreranno nella massa passiva e, una volta chiusa la procedura, il residuo verrà esdebitato. Ciò significa che anche il debito tributario iscritto a ruolo potrà essere cancellato mediante l’esdebitazione, nella misura in cui il creditore non sia integralmente soddisfatto. Le ordinarie forme di riscossione coattiva, come pignoramenti o ipoteche, vengono quindi meno nei confronti del debitore fallito/incapiente.
Requisiti oggettivi e soggettivi dell’esdebitazione
L’accesso all’esdebitazione è subordinato a requisiti oggettivi e soggettivi. Tra quelli oggettivi rientra innanzitutto il fatto che il debitore abbia subìto o abbia subito una liquidazione giudiziale (ex fallimento) o una liquidazione controllata (procedura semplificata per sovraindebitati). Inoltre, dopo la liquidazione deve essere stato distribuito almeno un minimo di attivo ai creditori, come vedremo.
Dal lato soggettivo il debitore deve dimostrare la propria meritevolezza. In particolare, dal codice emergono i seguenti criteri di meritevolezza (art. 280 e segg. CCII):
- Assenza di dolo. Il debitore non deve aver determinato la situazione di insolvenza con dolo o colpa grave (art. 280 c. 1 lett. c).
- Nessun reato fallimentare. Il debitore non deve essere stato condannato (passata in giudicato) per reati previsti dagli artt. 217-218 o 342-bis del codice penale (reati fallimentari) negli ultimi tre anni (art. 280 c. 1 lett. c).
- Buona condotta. Non deve aver beneficiato già per due volte dell’esdebitazione e non deve avere sulle spalle preclusioni quali pignoramenti in corso o altri vincoli che indichino frode (art. 280 c. 1 lett. d; Cass. 27562/2024).
Inoltre il debitore deve avere fornito massima trasparenza e diligenza: l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) redige una relazione che valuta le cause dell’indebitamento e accerta la diligenza del debitore; in questa sede si analizza se il debitore abbia agito con diligenza normale nell’assumere gli impegni (art. 275 c. 1 n.1 CCII). Un debitore “colpevole” sarà escluso dall’esdebitazione. In sintesi, l’esdebitazione è un rimedio riservato al “debitore meritevole” e non a chi abbia macchiato il proprio comportamento di frode o grave negligenza nell’indebitamento.
Il requisito meritevolezza è divenuto centrale con il CCII. Infatti la Cassazione n. 27562/2024 ha chiarito che, al di là della soglia di soddisfacimento dei creditori, ciò che conta è la “meritevolezza” del debitore. La Suprema Corte ha confermato che, in difetto di frode o dolo, il beneficio va concesso anche se la percentuale di soddisfazione è modesta: può essere escluso solo se il soddisfacimento complessivo dei creditori risulta meramente simbolico. In altri termini, non esiste più un valore minimo di percentuale di soddisfacimento come c’era nella vecchia l.fall. (art. 142 R.D. 267/1942), ma il giudice valuta prudentemente tutti gli elementi della procedura.
Tabella: Requisiti dell’esdebitazione (ordinaria vs incapiente)
Caratteristica | Esdebitazione ordinaria (art.278-282) | Esdebitazione del debitore incapiente (art.283) |
---|---|---|
Soggetti ammessi | Tutti i debitori rientranti in art.1 c.1 CCII (imprenditori, professionisti, enti). Società: condizioni anche per soci e rappresentanti. | Persona fisica in sovraindebitamento (“incapiente”), meritevole e senza alcuna utilità offerta ai creditori. Solo 1 volta. |
Procedura liquidatoria | Deve essere avvenuto un fallimento o liquidazione controllata concluso, con eventuale distribuzione attivo. | Può essere richiesta al termine di qualsiasi procedura per consumatori/incapienti; tuttavia è riservata a chi non ha potuto liquidare nulla. |
Meritevolezza | Dovere di diligenza e assenza di dolo/frode. Non aver beneficiato 2 volte del beneficio. | Come sopra, più requisito della “totalità di insolvenza” (no prospettive di utilità futura). |
Livello reddito | Non richiesto un tetto specifico; si valuta la “situazione finanziaria complessiva” del debitore (art.280). | Reddito annuo depurato spese e mantenimento non superiore al 150% dell’assegno sociale moltiplicato per l’equivalenza familiare. |
Periodicità | Nessun limite temporale particolare oltre alla chiusura procedura. | Una sola volta nella vita. Resta l’obbligo di pagare future utilità significative (oltre il 10%) se sopravvengono entro 3 anni. |
Effetti | Cancellazione delle obbligazioni residue (salvi debiti alimentari, etc.). La società liquidata non risponde più nei confronti di creditori residui. | Medesimo effetto di cancellazione totale, ma con riserva di revoca se emergono attivi futuri rilevanti. |
La procedura di esdebitazione ordinaria
L’esdebitazione ordinaria avviene a seguito della chiusura della procedura liquidatoria (fallimento o liquidazione controllata). In pratica, una volta conclusa la liquidazione del patrimonio, il liquidatore (o l’OCC nel caso di procedure per sovraindebitato consumatore) redige un rendiconto e chiede al giudice delegato la chiusura della procedura; a quel punto si verificano i presupposti per chiedere l’esdebitazione. L’istanza deve essere presentata al Tribunale attraverso l’OCC o il liquidatore nominato, allegando la documentazione che comprovi i requisiti richiesti (elenco dei creditori ammessi al passivo, documenti contabili, bilanci, elenco atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi, etc.).
Dal momento in cui l’istanza viene presentata, il giudice delegato verifica i requisiti. Nel corso del procedimento, il giudice può chiedere ulteriori informazioni o attendere il deposito dell’ultima relazione del liquidatore. Se il debitore è persona fisica (consumatore o professionista), il CCII impone al giudice di pubblicare il decreto di esdebitazione in un’apposita area del sito del Tribunale o del Ministero (per rendere il provvedimento noto ai creditori). L’esito finale è un decreto motivato con cui il tribunale concede l’esdebitazione (indicando eventualmente le modalità di controllo futuro, come nella vecchia procedura della legge 3/2012) o la nega motivandone i motivi. Il decreto viene trascritto nel registro delle imprese.
Passaggi essenziali dell’istanza di esdebitazione:
- Presentazione domanda: tramite l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o il liquidatore, entro l’udienza di omologa del piano (o con sentenza di fallimento, art. 281 CCII).
- Documenti richiesti: elenco creditori con importi, documenti contabili, stipendi e redditi del nucleo familiare, relazione OCC sulle cause del debito, ecc.
- Attestazione OCC: deve verificare meritevolezza e completezza documentale.
- Decisione del tribunale: con decreto motivato (art. 282 CCII) dopo la chiusura della procedura. Può essere immediata o, in via eccezionale, anche prima della chiusura se sono trascorsi 3 anni dall’apertura (nel caso di liquidazione controllata).
- Pubblicazione del decreto: se il debitore è consumatore o professionista, su sito internet del Tribunale/Ministero, per informare i creditori insoddisfatti.
Liquidazione controllata del consumatore e esdebitazione
Una specifica procedura di liquidazione (liquidazione controllata) è riservata ai debitori (anche non fallibili) in sovraindebitamento, come consumatori e professionisti. Le regole di esdebitazione in questo caso sono simili a quelle del fallimento, con alcune differenze procedurali: l’esdebitazione può essere dichiarata automaticamente all’atto della chiusura della liquidazione controllata oppure già dopo tre anni dalla sua apertura (art. 282 CCII). In quest’ultimo caso, su segnalazione del liquidatore il tribunale può concedere l’esdebitazione prima della chiusura definitiva, previa verifica dei requisiti. Anche qui l’istanza deve essere presentata con decreto motivato e iscritta nel registro delle imprese. In tutte le ipotesi, l’esdebitazione nel caso di liquidazione controllata è di diritto (non discrezionale), purché sussistano le condizioni di meritevolezza. In sostanza, se il debitore ha correttamente collaborato alla procedura e non sussistono preclusioni, il beneficio deve essere concesso. I tributi e i crediti di Equitalia sono trattati allo stesso modo: se rimangono insoddisfatti, vengono cancellati.
La procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)
L’art. 283 del CCII disciplina il cosiddetto “debito del debitore incapiente” o procedura di esdebitazione senza utilità. Si tratta di una via speciale per i consumatori che non possono offrire alcuna utilità ai creditori nemmeno in prospettiva futura. I requisiti chiave sono:
- Il debitore è persona fisica meritevole e, al momento della domanda, non ha alcun patrimonio o flusso reddituale tale da soddisfare i creditori.
- Può accedere all’esdebitazione solo una volta nella vita (comma 1). Ciò significa che chi ne ha già beneficiato non può chiedere nuovamente il beneficio.
- Utilità futura: se entro 3 anni (rispetto ai 4 precedenti) dal decreto di esdebitazione emergono nuove utilità tali da coprire almeno il 10% del totale dei creditori, il debitore dovrà restituire quanto utile (comma 1). Si tratta di una clausola di «revoca in caso di miglior fortuna futura».
- Soglia reddituale: l’incapienza deve essere valutata “su base annua” depurando i redditi di spese di mantenimento; il reddito annuo non può superare l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro di equivalenza del nucleo familiare (ex DPCM 159/2013). In concreto, chi percepisce un reddito modesto (sotto circa 150% di un assegno sociale rapportato alla famiglia) può qualificarsi incapiente.
- Esigibilità del debito: il debito, pur “cancellato”, resta teoricamente dovuto nella misura di utente, ma solo entro i limiti suindicati e solo se sopravviene l’utile di cui sopra.
In sostanza, l’art. 283 prevede che il debitore incapiente possa ottenere la cancellazione totale del debito residuo (incluse cartelle esattoriali) anche senza distribuire nulla ai creditori. Tuttavia ciò è condizionato al requisito reddituale e all’impegno di pagare se guadagna soldi rilevanti nei tre anni successivi. In pratica, l’esdebitazione dell’incapiente è una sorta di “fresh start” puro: una volta ottenuta, il debitore non ha più obblighi esecutivi verso i creditori (salvo nel caso del comma 9, ora soppressa, che prevedeva controlli nei tre anni successivi, vedi note). È un rimedio estremo riservato ai più poveri tra i sovraindebitati, quando non è possibile offrire alcuna ragionevole prospettiva di recupero per i creditori.
In definitiva, anche per il debitore con debiti Equitalia, se rientra nella categoria “incapiente”, l’art. 283 garantisce la cancellazione integrale dopo la procedura; in cambio, se in futuro emergono redditi tali da superare i limiti, il giudice può ordinare il ripristino in tutto o in parte del debito. L’OCC, come nelle procedure ordinarie, dovrà presentare l’istanza al giudice competente, allegando documenti reddituali e dichiarazioni di incapienza. Il tribunale deciderà con decreto motivato.
Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) e debiti tributari
I debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) – come imposte non pagate, cartelle esattoriali, sanzioni tributarie iscritte a ruolo – sono trattati come gli altri crediti concorsuali. Ciò significa che possono essere inseriti nella procedura di fallimento o di liquidazione controllata e rientrare nella massa passiva. Al termine della procedura, l’esdebitazione opera pienamente anche su queste posizioni: una volta concesso il beneficio, il debitore non è più obbligato a estinguere quei debiti. In altri termini, l’esdebitazione è compatibile anche con il debito tributario.
Nello specifico, i crediti tributari ordinari (come l’IRPEF o IVA dovuta) sono considerati crediti chirografari (se non soggetti a prelazione particolare) e seguono le ordinarie regole concorsuali. Nell’ambito della nuova disciplina, non esistono eccezioni alla cancellazione delle imposte per i soggetti sovraindebitati meritevoli. Allo stesso modo, Equitalia rientra nella categoria dei creditori che non sono stati integralmente pagati e vedrà i residui dei ruoli esecutivi dichiarati “inesigibili” a carico del debitore fallito.
Domanda: “E i contributi previdenziali o altri crediti verso enti pubblici?” – analogamente, rientrano tra i crediti esdebitabili, salvo casi particolari come i contributi previdenziali obbligatori che godono di prelazione in fase di riparto (ma in ogni caso, ciò che non viene pagato rimane impagabile per il debitore grazie all’esdebitazione).
Il concetto chiave è che tutti i debiti anteriori alla procedura (compresi quelli tributari) che non siano stati soddisfatti nella liquidazione vengono cancellati. Questo aspetto rende l’esdebitazione uno strumento di “ripartenza” anche per chi ha ingenti debiti con il fisco. Ad esempio, un piccolo imprenditore con cartelle esattoriali per 100.000 € che ha poche risorse da liquidare può ottenere di corrispondere solo una minima percentuale ai creditori e veder dichiarato inesigibile il resto.
Passaggi pratici e ruolo dell’OCC/liquidatore
Per ottenere l’esdebitazione, il debitore deve seguire alcuni passaggi procedurali concreti:
- Accertamento dello stato di insolvenza. Innanzitutto, il debitore (persona fisica o impresa) deve rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente e chiedere l’accertamento dello stato di insolvenza. L’OCC verifica i documenti (dichiarazioni dei redditi, elenco dei debiti, bilanci, etc.) e, in mancanza di opposizioni, formula un verbale di accertamento di insolvenza. Questo atto è propedeutico all’apertura di una delle procedure liquidatorie (fallimento o liquidazione controllata).
- Apertura della procedura liquidatoria. A seguito dell’accertamento, l’OCC deposita un’istanza di apertura del fallimento (per imprenditori) o della liquidazione controllata (per soggetti sovraindebitati non fallibili). Il tribunale emette il decreto di apertura. Viene nominato un liquidatore o un commissario liquidatore (nel caso di fallimento) oppure un gestore della liquidazione controllata.
- Liquidazione dell’attivo. Il liquidatore svolge la liquidazione dei beni del debitore secondo le norme del CCII (capitoli corrispondenti al fallimento), incassando disponibilità finanziarie e vendendo eventuali beni materiali o crediti. Le somme raccolte vengono ripartite fra i creditori secondo l’ordine delle classi (es. creditori assistiti da garanzia reale, creditori privilegiati, chirografari, etc.). Nel frattempo, il debitore collabora alla procedura consegnando i beni, fornendo informazioni e consegnando documenti come richiesto.
- Formazione del passivo. Il liquidatore compila lo stato passivo, accogliendo o rigettando le domande di ammissione dei creditori (inclusi Equitalia) e determinando il credito ammesso. Al termine del periodo fissato per la formazione del passivo, il tribunale approva lo stato passivo con decreto.
- Istanza di esdebitazione. Quando la liquidazione si avvia a conclusione (cioè non è più possibile liquidare ulteriori attivi o, comunque, alla scadenza del termine di esecuzione del piano di liquidazione), il debitore (o l’OCC liquidatore) deposita al tribunale un’apposita istanza di esdebitazione, corredata dai documenti richiesti (si veda la checklist nell’art. 283, co. 3-4, CCII). Tra i documenti essenziali rientrano: elenco dettagliato dei creditori (anche con recapiti PEC); bilanci degli ultimi tre anni e/o dichiarazioni dei redditi; elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; eventuali conti correnti, immobili e altri beni; provvedimenti esecutivi in corso (se non revocati).
- Decisione del tribunale. Il giudice delegato, valutata la meritevolezza del debitore e l’assenza di frodi, emette decreto che dichiara l’esdebitazione, iscrivendolo nel registro delle imprese (art. 282 CCII). Nel testo motivato, il giudice specifica che il debitore è liberato dai debiti residui. Il decreto è comunicato a tutti i creditori ammessi al passivo che non siano stati soddisfatti (e, per le persone fisiche, pubblicato online).
- Effetti del decreto. Con il decreto di esdebitazione il debitore viene liberato legalmente dal debito residuo: le eventuali azioni esecutive e cautelari pendenti si estinguono; il debitore può districare la propria posizione creditizia passata; i creditori non possono più proseguire azioni esecutive (salvo rivalsa su coobbligati o fideiussori, art. 278, c. 6).
Tabella: Fasi della procedura di esdebitazione
Fase | Attività principali |
---|---|
1. Accertamento insolvenza | Il debitore presenta la “situazione patrimoniale” a OCC. Se accertata l’insolvenza, si apre una procedura liquidatoria. |
2. Apertura liquidazione | Il tribunale nomina un liquidatore. L’OCC (o liquidatore) raccoglie i beni e le risorse da liquidare. |
3. Liquidazione e passivo | Vendita beni, incasso crediti, stima attivo disponibile. Compilazione stato passivo con creditori (anche Equitalia). |
4. Istanza di esdebitazione | Presentazione al giudice di un’istanza con allegati (elenco creditori, documenti reddituali, atti straordinari, rel. OCC). |
5. Decreto del tribunale | Il giudice verifica meritevolezza e merito dell’istanza. Emessa la dichiarazione di esdebitazione (iscritta al R.I.). |
6. Efficacia del beneficio | Tutti i debiti residui (fino alla concorrenza degli importi eventualmente liquidati) diventano inesigibili. |
Domande frequenti (FAQ)
- Chi può chiedere l’esdebitazione? Possono chiederla tutti i debitori ammessi alle procedure di liquidazione giudiziale o controllata: imprenditori individuali, società, professionisti, consumatori in sovraindebitamento. Per le società valgono gli stessi requisiti estesi a soci e rappresentanti.
- È necessario soddisfare una percentuale minima di creditori? No. A differenza del passato, il nuovo CCII non prevede più un requisito quantitativo minimo. È sufficiente che l’esdebitazione non venga esclusa per frodi o pagamento solo simbolico.
- Quali debiti restano esclusi dall’esdebitazione? Restano esclusi solo i debiti di alimenti/mantenimento, i danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali/pecuniarie non accessorie. In particolare, i creditori che hanno garanzie personali (coobbligati, fideiussori) conservano il loro diritto verso tali terzi obbligati.
- Cosa succede se ottengo l’esdebitazione e poi riesco a guadagnare denaro? Se si è ottenuta l’esdebitazione ordinaria, dopo il decreto non vi sono obblighi particolari sul debitore (salvo i controlli di legge 3/2012 che comunque non si applicano più). Se invece si è beneficiato dell’esdebitazione dell’incapiente (art.283) e nel triennio successivo emergono risorse tali da coprire almeno il 10% dei creditori, il giudice può dichiarare nuovamente esigibile il debito residuo (comma 1 art.283).
- È possibile includere le cartelle esattoriali nella procedura? Sì: tutte le obbligazioni anteriori, comprese cartelle e ruoli di Agenzia delle Entrate Riscossione, vanno dichiarate nella massa passiva. Il decreto di esdebitazione le renderà inesigibili. In pratica, se a un contribuente/piccolo imprenditore non resta attivo a sufficienza per soddisfare il Fisco, potrà ottenere la cancellazione di quei debiti residui. Non sono necessari passaggi specifici aggiuntivi per il Fisco; il trattamento è identico a quello degli altri creditori.
- È previsto un procedimento distinto per i debiti da Equitalia? No, i debiti tributi non richiedono una procedura separata: si affrontano nell’unico contesto della procedura di sovraindebitamento (fallimento o liquidazione controllata). L’Agenzia delle Entrate può opporsi allo stato passivo presentando le proprie ragioni, ma alla fine i crediti che risultano non soddisfatti saranno cancellati insieme agli altri.
- Quando si perde il beneficio dell’esdebitazione? Se il debitore determina l’insolvenza con dolo o frode o ha già goduto del beneficio in passato, l’esdebitazione non può essere concessa. Analogamente, l’OCC o il giudice verificano che non ci siano pregiudizievoli non dichiarati. Inoltre, l’esdebitazione del debitore incapiente può essere revocata solo nel caso di sopravvenienza di future utilità (norma ridotta nel 2024).
- Esempio pratico di simulazione: Mario Rossi, piccolo imprenditore, ha debiti totali di €50.000 (di cui €30.000 di cartelle Equitalia) e un patrimonio liquidabile di €2.000 (qualche strumento di lavoro). Dopo la liquidazione, i creditori ricevano l’1% circa (pari a €500). L’esdebitazione libererà Mario dal pagamento dei restanti €49.500, compresi €29.400 di tasse residue. Se Mario guadagnerà in futuro più di quanto gli serve per vivere (entro 3 anni) e avrà oltre il 10% di redditi utili, potrà dover ripagare. In ogni caso, la sua posizione verso Equitalia è oggi irrimediabilmente chiusa dopo il decreto di esdebitazione.
- Costi e durata: La procedura di esdebitazione non prevede tariffe specifiche, ma il liquidatore (OCC) riceve un compenso fissato dal giudice; nella legge 3/2012 era ridotto della metà. Dal 2020 il codice prevede analoghe riduzioni per l’OCC. La procedura dura il tempo necessario per liquidare i beni (di norma 12-24 mesi per un fallimento di media complessità) e poi ottenere il decreto finale.
- Dopo l’esdebitazione che succede sul piano legale e creditizio? Il debitore esdebitato può ripartire senza quelle vecchie passività. Il decreto non prescrive automaticamente obblighi di informativa alle banche dati, ma di fatto il soggetto può mostrare al credito i decreti di chiusura per dimostrare che i precedenti debiti sono stati “sistemati”. Rimane tuttavia possibile che coobbligati o garanti subiscano rivalute a loro carico.
Sintesi normativa e giurisprudenziale aggiornata
Le norme di riferimento chiave sono: art. 278-283 CCII (disposto dal D.lgs. 14/2019, con successivi correttivi). In particolare, l’art. 278 definisce l’istituto e gli esclusi; l’art. 280 fissa i requisiti (meritevolezza); l’art. 282 ne disciplina le modalità e i termini; l’art. 283 regola l’incapiente.
Giurisprudenza recente conferma e puntualizza questi principi. La Cassazione n. 27562/2024 ha chiarito che l’esdebitazione non va negata al solo motivo della percentuale “bassa” di soddisfazione dei creditori, purché tale soddisfacimento non sia meramente simbolico. In altre parole, il giudice deve apprezzare complessivamente la procedura e ritenere “meritevole” il debitore che ha pagato quel che era possibile. Di recente, la Cassazione n. 14835/2025 ha confermato che per le procedure già iniziate prima del 15 luglio 2022 (vecchia legge fallimentare o l.3/2012), anche se la domanda di esdebitazione cade dopo tale data, si applicano le norme vecchie (art. 142 ss. l.f. o art. 14-terdecies l.3/2012) e non quelle nuove del CCII. Ciò è fondamentale per i debitori che avevano iniziato il fallimento sotto la vecchia legge: essi non retroagiscono alle regole CCII sull’esdebitazione (a meno che non abbiano ripresentato la domanda).
Anche Tribunali italiani (es. Trib. Torino, Trib. Bergamo, ecc.) hanno emesso pronunce sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ribadendo che il beneficio è riservato a soggetti realmente privi di utilità e che nei procedimenti liquidatori non è sempre necessaria l’assistenza del difensore per il consumatore. Nel complesso, il quadro normativo aggiornato (inclusi i correttivi al CCII del 2024) rafforza l’orientamento di tutelare il debitore “meritevole”, allineandosi ai principi europei di fresh start.
Le fonti normative che regolano l’esdebitazione sono elencate nell’Allegato normativo sottostante, insieme ad alcune sentenze chiave (tra cui Cass. 27562/2024 e Cass. 14835/2025) e commentari autorevoli. Esse forniscono il quadro di riferimento giuridico per la procedura descritta.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), artt. 278-283 (esdebitazione).
- Cass. Civ., Sez. I, 24 ott. 2024, n. 27562 (requisito di meritevolezza come presupposto decisivo).
- Cass. Civ., Sez. I, 3 giu. 2025, n. 14835 (efficacia ultrattiva: vecchia normativa per procedure aperte ante 15/7/22).
- Cass. Civ. Sez. I, 18 nov. 2011, n. 24215 (massima di esdebitazione ordinaria).
- Cass. Civ. Sez. I, 27 mar. 2018, n. 7550; 14 giu. 2018, n. 15586; 30 lug. 2020, n. 16263; 31 mag. 2023, n. 15359 (giurisprudenza su requisiti esdebitazione).
- Art. 142-143 l.f. (R.D. 267/1942) (per i casi ancora soggetti alla vecchia legge, cfr. Cass. 14835/2025).
- Decreto legislativo 13 sett. 2024, n. 136 (correttivo al CCII, in vigore dal 28/9/2024).
- Relazioni ministeriali e circolari del Ministero della Giustizia sul codice della crisi (informazioni generali).
- Altri titoli del CCII: titolo IV cap. II (procedura liquidazione del consumatore, art. 216 e ss.), art. 281 (procedimento esdebitazione ex l.3/2012 in liquidazione del patrimonio).
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Hai accumulato debiti fiscali e cartelle esattoriali con l’ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione)?
Vuoi sapere se puoi liberartene definitivamente grazie alla procedura di esdebitazione?
L’esdebitazione è lo strumento previsto dalla legge che consente a persone fisiche, imprenditori e professionisti sovraindebitati di cancellare in tutto o in parte i debiti non più sostenibili, comprese le cartelle esattoriali ex Equitalia. Questa procedura può essere attivata davanti al tribunale competente ed è pensata per chi non riesce più a far fronte alle richieste di pagamento di fisco, banche e creditori vari. Con l’esdebitazione è possibile ripartire da zero senza il peso delle passività pregresse.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Valuta la tua situazione debitoria complessiva, comprese cartelle esattoriali e altri debiti fiscali
📌 Verifica se hai i requisiti previsti dalla legge per accedere alla procedura di esdebitazione
✍️ Predispone e deposita l’istanza presso il tribunale competente
⚖️ Ti rappresenta in giudizio fino all’ottenimento del provvedimento di esdebitazione
🔁 Ti supporta nella pianificazione della ripartenza dopo la cancellazione dei debiti
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in procedure di esdebitazione e gestione della crisi da sovraindebitamento
✔️ Specializzato nella difesa da cartelle esattoriali e debiti fiscali ex Equitalia
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
La procedura di esdebitazione con Equitalia (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) è la soluzione concreta per liberarsi dai debiti fiscali insostenibili.
Con il giusto supporto legale puoi ottenere la cancellazione delle passività e ricominciare senza pesi economici sulle spalle.
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