Controlli Incrociati e Anomalie Fiscali: Cosa Sapere per Difenderti

Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli incrociati o anomalie fiscali?
Il Fisco utilizza banche dati e sistemi informatici avanzati per confrontare le informazioni dichiarate dai contribuenti con quelle provenienti da terzi (banche, fornitori, clienti, INPS, Catasto, anagrafe tributaria). Se emergono incongruenze, possono scattare lettere di compliance, inviti al contraddittorio o veri e propri avvisi di accertamento. Sapere come funzionano questi controlli è fondamentale per difendersi.

Cosa sono i controlli incrociati
– Sono verifiche automatiche che incrociano i dati fiscali dichiarati con quelli comunicati da altri soggetti o enti
– Servono a rilevare redditi non dichiarati, spese incompatibili con i redditi ufficiali o errori nella compilazione delle dichiarazioni
– Possono riguardare sia persone fisiche che imprese

Le principali anomalie fiscali che fanno scattare i controlli
– Movimenti bancari non coerenti con i redditi dichiarati
– Differenze tra dichiarazioni IVA e spesometro (o esterometro)
– Scostamenti dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) o da parametri di settore
– Disallineamenti tra redditi dichiarati e spese sostenute (redditometro)
– Fatture emesse o ricevute da soggetti considerati “a rischio” (cartiere o società inattive)
– Proprietà di beni di lusso o immobili non coerenti con il reddito dichiarato

Cosa può accadere dopo un’anomalia fiscale
– Ricezione di una lettera di compliance con invito a regolarizzare
– Convocazione per contraddittorio presso l’Agenzia delle Entrate
– Emissione di avviso di accertamento con richiesta di imposte, sanzioni e interessi
– In caso di irregolarità gravi, possibili segnalazioni penali per reati tributari

Come difenderti in caso di controlli incrociati
– Verificare con un avvocato tributarista la fondatezza delle anomalie segnalate
– Richiedere copia dei documenti e dei dati utilizzati dall’Agenzia per il controllo
– Dimostrare la correttezza delle operazioni contestate con estratti conto, fatture, contratti e altra documentazione
– Contestare presunzioni errate o incongruenze generate da dati parziali o incompleti
– Presentare memorie difensive o ricorso nei termini di legge contro eventuali accertamenti
– Valutare strumenti come la rateizzazione o la definizione agevolata per ridurre sanzioni e interessi

Cosa si può ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento delle contestazioni infondate
– La riduzione delle somme richieste dal Fisco
– La sospensione di cartelle e procedure esecutive
– La tutela del reddito e del patrimonio personale e aziendale
– La chiusura della posizione con la regolarizzazione solo delle somme effettivamente dovute

Attenzione: non sempre le anomalie rilevate dai controlli incrociati corrispondono a reali irregolarità fiscali. Spesso derivano da errori formali, dati incompleti o interpretazioni errate.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa del contribuente – ti spiega come funzionano i controlli incrociati, quali anomalie possono emergere e come difenderti in modo efficace.

Hai ricevuto una comunicazione per anomalie fiscali o un accertamento dopo controlli incrociati?
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Introduzione

Il fisco italiano ha compiuto una profonda trasformazione digitale negli ultimi anni. L’introduzione della fatturazione elettronica, l’archiviazione telematica dei corrispettivi e la raccolta in tempo reale di dati come certificazioni uniche e comunicazioni di acquisto di beni (spesometro) hanno arricchito enormemente le banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Il risultato è un potenziamento dei controlli incrociati: l’Agenzia delle Entrate incrocia milioni di dichiarazioni (IVA, IRPEF, IRES) con informazioni provenienti da sistemi esterni (movimenti bancari, contratti di locazione, bollo virtuale, ecc.) per individuare anomalie o irregolarità. In questo contesto, i contribuenti rischiano di trovarsi bersaglio di comunicazioni di compliance o accertamenti automatici basati su “score di rischio” elaborati attraverso sistemi informatizzati.

Secondo l’esperto Pasquale Pirone, “nell’ambito dei controlli fiscali non si possono pretendere dal contribuente dati già nella disponibilità dell’amministrazione”. Questo principio di correttezza, sancito anche dalla recente sentenza n.137/2025 della Corte Costituzionale, ribadisce l’obbligo per il fisco di non assillarci chiedendo documenti che esso stesso detiene (ad es. fatture elettroniche già inviate). Allo stesso tempo, l’avanzare della tecnologia implica che il contribuente debba essere pronto a giustificare eventuali discrepanze tra spese sostenute e redditi dichiarati. Con l’entrata in vigore del decreto fiscale 2025 (DL 84/2025), il Legislatore ha addirittura esteso gli obblighi di trasparenza imponendo alle autorità motivazioni più puntuali per gli accessi e le ispezioni (modificando l’art. 12 dello Statuto del Contribuente). È quindi essenziale capire come funzionano gli strumenti di controllo e quali siano le linee difensive a disposizione del contribuente–debitore.

Quadro Normativo di Riferimento

Le basi normative su cui poggia il sistema di controllo fiscale italiano comprendono in primo luogo lo Statuto del Contribuente (L. 27/07/2000, n. 212). Questo testo fondamentale sancisce diritti del contribuente come il contraddittorio preventivo (art. 12) e il divieto di chiedere dati già in possesso dell’amministrazione (art. 6, c.4). “La minore imposta che residua a carico del contribuente… è oggetto di definizione ai sensi delle norme sul contraddittorio… Inoltre, al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti dati già nella disponibilità dell’amministrazione” (art. 6, comma 4). Questo ultimo principio è stato recentemente rilanciato dalla Corte Costituzionale (sent. 137/2025), che lo ha qualificato come “notizia di civiltà”.

Negli anni si sono inoltre affermati strumenti normativi per la raccolta telematica dei dati: il Sistema di Interscambio (SdI) per le e-fatture (D.Lgs. 127/2015 e D.M. 17/06/2014) e per i corrispettivi (art. 2 DLgs 127/2015), il Registro dei rapporti finanziari nell’Anagrafe Tributaria (istituita con DPR 605/1973), nonché i meccanismi di segnalazione automatica delle spese (ad es. legge 266/2005 c.d. redditometro). Dal 2024 l’ordinamento prevede il nuovo “evasometro” (DLgs 108/2024), che incrocia in modo dinamico flussi di dati bancari, dichiarativi e internazionali, assegnando a ogni contribuente un punteggio di rischio fiscale. In parallelo, l’UE sta imponendo lo scambio automatico di informazioni anche su criptovalute (Direttiva DAC8) e obblighi più stringenti per le ispezioni in azienda (sentenza CEDU 2025 – caso Italgomme).

Le novità legislative del 2024-2025 prevedono inoltre una diversa tassazione delle plusvalenze da cripto-attività (Legge di Bilancio 2023/2024): la franchigia di 2.000€ per le criptovalute è stata abolita dal 1/1/2025, rendendo imponibili anche i guadagni minimi. L’Agenzia delle Entrate considera le criptovalute come valute estere ai fini fiscali, con obbligo di inserimento nel Quadro RW e imposta sostitutiva del 26% sui capital gain (incremento al 33% dal 2026). Anche queste novità implicano nuovi ambiti di controllo (ad es. confronti tra movimenti in wallet esteri e redditi dichiarati).

Strumenti di Controllo Informatizzati

Lo Stato dispone oggi di enormi poteri di analisi dati. Un esempio simbolo è SERPICO (Sistema di EluCAzione Rilevazione e Prevenzione Integrata contro l’InTEnzione di elusione fiscale), il cosiddetto “cervellone” dell’Agenzia delle Entrate. Frutto di uno sforzo iniziato nel 2012, SERPICO incrocia “oltre 30 milioni di dichiarazioni dei redditi con altri dati fiscali” (immaginiamo informazioni dall’archivio AT, dagli intermediari finanziari, dai comuni, ecc.) e consente di ottenere in pochi secondi l’ultimo modello 730 di ogni contribuente. Questo sistema è progettato per supportare gli uffici nelle indagini, fornendo rapidamente a funzionari e Guardia di Finanza un quadro completo delle posizioni reddituali e patrimoniali.

Fig.1: Schema di SERPICO, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate che, dal 2013, incrocia ingenti dati fiscali per identificare potenziali evasori.

Oltre a SERPICO, un ruolo chiave spetta all’Anagrafe Tributaria (istituita dal DPR 605/1973). Questa banca dati centralizzata raccoglie dati anagrafici, contabili e finanziari di cittadini e imprese e permette di effettuare incroci puntuali. All’interno dell’Anagrafe esiste l’Archivio dei rapporti finanziari (punto Fisco), contenente tutti i movimenti di conti correnti, carte di credito, titoli e criptovalute (report CRS/CRS8). Dal 2025 la normativa sul silver notice europea consente inoltre l’accesso a dati patrimoniali internazionali. L’analisi congiunta di queste fonti attribuisce a ogni contribuente un “punteggio di rischio fiscale”. Il legislatore ha previsto che il nuovo evasometro segnali automaticamente situazioni sospette solo quando si verificano contemporaneamente almeno due soglie: uno scostamento ≥20% e ≥70.000€ tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sui dati incrociati.

Tabelle di sintesi illustrano le principali fonti di dati utilizzate nel controllo fiscale:

Dati/StrumentoScopo principaleNormativa di riferimento
Fatturazione elettronicaConfronto fra dati di fattura e IVA dichiarataDLgs 127/2015; Provv. 24.11.2022
Corrispettivi telematiciVerifica incassi giornalieri vs IVA dovutaDLgs 127/2015 (art. 2)
Anagrafe rapporti finanziariMovimenti su conti correnti, carte e investimenti (archivio AT)DPR 605/1973; DLgs 108/2024 (evasometro)
ISA (Indici Sintetici)Indicatori di affidabilità fiscale incrociando dich. Redditi, CU…DL 78/2010 art. 9-bis; Provv. 24.07.2025
Redditometro/EvasometroRicostruzione sintetica del reddito sulla base di spese evidentiL. 266/2005; DLgs 108/2024
Quadro RW (capitali esteri)Monitoraggio patrimoni e redditi detenuti all’estero (incl. crypto)DL 167/1990 (art. 8) s.m.i.; L. 197/2022 (crypto)

Punti di attenzione: le banche dati interne, come e-fatture e anagrafe rapporti finanziari, sono collegate agli enti esterni: ad esempio, l’INPS invia all’Anagrafe i dati dei contributi, i Comuni trasmettono i valori catastali, le banche segnalano all’Agenzia i saldi dei conti. Grazie a ciò, molti dati sui nostri guadagni e patrimoni sono già in possesso del fisco prima ancora che inizino i controlli formali.

Inoltre, gli sviluppi tecnologici (spesso etichettati come “intelligenza artificiale” o “machine learning”) stanno entrando a pieno titolo nei controlli fiscali. Pur ancora in fase di sperimentazione, tali sistemi permettono di riconoscere schemi anomali e relazioni nascoste tra dati. L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente introdotto da fine 2024 un nuovo motore di analisi automatica (Cosidetto “labirinto di regolarità”), che imposta elenchi di posizioni a rischio sulla base dei fattori sopra descritti e indirizza gli ispettori prioritariamente verso quei contribuenti con profilo evasivo elevato.

Principali Controlli Incrociati in Italia

Controlli IVA e Fatturazione elettronica

Con la fatturazione elettronica obbligatoria, il fisco può confrontare in tempo reale quanto fatturato con quanto dichiarato a fine anno. Ad esempio, con il Provvedimento n. 176284/2025 (11 aprile 2025) l’Agenzia ha lanciato una campagna di compliance fiscale sui titolari di partita IVA. Questo provvedimento incrocia i dati delle fatture elettroniche relative al 2022 con la corrispondente dichiarazione IVA. Se emergono disallineamenti (ad esempio IVA da fattura pagata ma non dichiarata), viene generata automaticamente una lettera di compliance inviata via PEC o Cassetto Fiscale. Tale comunicazione segnala le voci anomale e invita il contribuente a regolarizzare gli errori entro un termine prestabilito (tipicamente 30 giorni) con ravvedimento operoso e sanzioni ridotte.

  • Esempio: se l’incrocio rivela che nel 2022 ho emesso fatture per 100.000€ di beni imponibili ma in dichiarazione IVA risulta solo 80.000€, la lettera segnalerà la mancata dichiarazione di 20.000€ di imponibile e inviterà a regolarizzarla.

Lo stesso meccanismo viene applicato ai corrispettivi telematici (per chi trasmette all’Agenzia gli scontrini elettronici giornalieri), alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) e ad altri dati telematici: l’Agenzia incrocia tutte le fonti disponibili prima di procedere a un avviso d’accertamento. Di conseguenza, la compliance preventiva sta diventando la regola.

Controlli IRPEF/IRES e Reddito Complessivo

Nei controlli sui redditi, l’Agenzia esamina anomalie nei quadri dichiarativi IRPEF/IRES incrociando i dati patrimoniali e di spesa dei contribuenti. Un esempio è l’ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): dal 2024 l’Agenzia individua scostamenti rispetto ai parametri di settore di attività (artigiani, commercianti, liberi professionisti) e comunica al contribuente eventuali scostamenti nel Cassetto Fiscale. Le anomalie ISA sono rilevate incrociando CU, contratti di locazione, dati degli ISA degli anni precedenti e dichiarazioni Redditi. Il contribuente riceve una comunicazione interna, non ancora azione esecutiva, e può fornire chiarimenti o correggere gli errori con ravvedimento (sanzioni ridotte).

Un altro strumento storico era il redditometro, sostituito dall’evasometro. In pratica, spese evidenti – acquisto casa, auto, beni di lusso, viaggi, ecc. – vengono ricondotte a un reddito presunto. Con il nuovo e “evasometro” (DLgs 108/2024) il sistema computa il punteggio di rischio sulla base di dati ancora più ampî (inclusi conti esteri e transazioni in criptovaluta). Secondo la legge, solo posizioni con forti discrepanze (oltre 20% di scostamento e almeno 70.000€ di differenza) vengono segnalate. Tuttavia, sebbene il criterio sia selettivo, il fisco sta moltiplicando gli avvisi di accertamento sintetico per spese eccedenti i redditi dichiarati (Cassazione in passato ha ammesso la ricostruzione presuntiva del reddito a fronte di indizi certi, come certificazioni di acquisti ingenti).

Conti esteri e Criptovalute

I contribuenti con patrimoni all’estero (conti bancari, partecipazioni, criptovalute) sono nel mirino dei controlli incrociati internazionali. Dal 2017 (scambio FATCA/CRS) tutte le banche estere comunicano i dati di nostri conti alla Guardia di Finanza, che a sua volta li inserisce nell’Anagrafe Tributaria. Ogni trasferimento di denaro via wallet crypto o su exchange esteri (formali o meno, fino a 1.000€) può essere tracciato dalle norme antiriciclaggio (DLgs 231/2007, 90/2017). In pratica, se avete investito in criptovalute su Binance, Coinbase o depositato in wallet esteri, l’Agenzia sa quanto possedete: tali valori vanno indicati nel Quadro RW (monitoraggio fiscale).

Il fisco, parallelamente, ha equiparato la cripto all’estero alle valute estere per la tassazione: ogni operazione in criptovaluta genera obblighi dichiarativi (monitoraggio e tassazione 26% sulle plusvalenze). Nel 2023 l’Agenzia ha lanciato campagne mirate contro utenti di piattaforme di trading e exchange crypto (lettere di compliance via PEC) invitando alla regolarizzazione spontanea. Un esempio concreto è il “Crypto Amnesty” offerto fino al 2023 per sanare criptovalute non dichiarate: chi non l’ha fatto può comunque mettersi in regola con il ravvedimento entro i termini, anche in fase pre-contenziosa.

Riepilogo Strumenti di Controllo

StrumentoDati incrociati / FonteObiettivo rilevazione
SERPICODich. Redditi, IVA, ISEE, Anagrafe rapporti, segnalazioni legate a transazioni (Sos)Profilazione rischio, estrapolazione anomalie fiscali
Archivio rapporti finanziari (AT)Movimenti bancari, carte, investimenti (CRS, FATCA, cryptocurrency)Monitoraggio patrimoni e spese internazionali
Fatturazione elettronicaDati fatture emesse/ricevute (SdI)Confronto imponibile vs IVA dichiarata
Corrispettivi telematiciRegistri incassi giornalieriVerifica IVA su vendita beni/servizi quotidiani
ISA (Indicatori sintetici)Dichiarazioni 730/Redditi, CU, affittiIdentificazione di scostamenti anomali di reddito
Accertamento sintetico (ex Redditometro)Patrimonio, spese, auto, mutui, viaggi, acquisti di pregioRicostruzione presunta del reddito sulla base delle spese
Quaderno RW / CryptoGiacenze all’estero, profitti cryptoControllo investimenti esteri e tassazione delle plusvalenze

Strumenti Difensivi e Tutele del Contribuente

Chi riceve una comunicazione di anomalia o un accertamento deve agire prontamente, innescando subito la “fase difensiva”. Importanti principi garantisti affiancano il contribuente:

  • Contraddittorio e collaborazione: l’art. 12 dello Statuto del Contribuente impone alle Entrate di ascoltare il contribuente prima di formalizzare l’accertamento. Ad esempio, in sede di verifica l’ufficio è tenuto a contestare in modo specifico le somme ritenute omesse e a consentire chiarimenti. La Corte Costituzionale ha sottolineato che un comportamento collaborativo spetta anche all’amministrazione: essa “non può ignorare la necessità di collaborazione… fondata su principi di buona fede”. In pratica, se il fisco sa di già possedere una fattura, non la può pretendere ex novo, a meno che il contribuente non abbia effettivamente ostacolato la sua acquisizione.
  • Ravvedimento operoso: se emergono omissioni o errori (ad esempio IVA non versata, redditi da crypto non dichiarati, quadro RW incompleto, ecc.), conviene regolarizzare spontaneamente pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte prima di un atto formale. Come ricordato da diversi esperti, “la linea d’azione raccomandata… è di procedere tempestivamente al ravvedimento operoso… per evitare l’aggravio di sanzioni piene”. Le aliquote di ravvedimento sono notevolmente ridotte rispetto al minimo ordinario (ad es. 0,1% al giorno entro 14 giorni per tributi omessi) e talvolta sono diminuite ulteriormente dalle recenti riforme (DLgs 87/2024).
  • Contraddire e fornire prove: se si contesta la contestazione (ad es. minusvalenze compensative, spese già giustificate in altri redditi), è essenziale rispondere con documenti: estratti conto, ricevute di pagamento, certificati di acquisto. Come raccomandato dagli esperti, può essere utile “richiedere copia integrale dei dati e delle informazioni su cui si basa la segnalazione” e dimostrare eventuali errori dell’amministrazione (codici tributo sbagliati, registrazioni bancarie mancanti, ecc.).
  • Accertamento con adesione e conciliazione: se la controversia evolve oltre la fase amministrativa, il contribuente può accettare parzialmente l’esito d’accertamento (accordo con entrate) o ricorrere agli strumenti di definizione agevolata (ex Legge 269/1992). Questi prevedono il pagamento di una parte delle imposte richiesta dall’ufficio in cambio dell’esclusione di sanzioni più gravi. Tali opzioni devono essere valutate caso per caso in base al merito dell’accertamento e ai tempi procedurali.
  • Ricorso tributario: infine, in sede contenziosa è possibile impugnare gli atti (accertamenti, sanzioni) davanti alle Commissioni Tributarie. Un ricorso fondato su violazioni procedurali (ad es. mancato rispetto dello Statuto del contribuente) o su carenza probatoria può portare all’annullamento dell’atto. Ad esempio, recenti pronunce hanno considerato nulli avvisi d’accertamento formulati in violazione del principio di lealtà fiscale (art. 1 dello Statuto) o in carenza di contraddittorio preventivo. Inoltre, la sentenza costituzionale 137/2025 offre un argomento difensivo in più: nei giudizi tributari sarà difficile per l’ufficio sanzionare l’omissione di un documento quando tale documento era già accessibile al fisco.

Domande Frequenti (Q&A)

  • D: Che cos’è un controllo incrociato e come scatta?
    R: Un controllo incrociato si attiva quando l’Agenzia confronta automaticamente tra loro diverse banche dati (es. fatture e dichiarazioni, incassi bancari e redditi dichiarati). Se individua una discrepanza significativa, può inviare una comunicazione di compliance (per chiarire l’irregolarità) o direttamente un avviso d’accertamento. Ad esempio, se non risulta il versamento di un IVA risultante dalle fatture elettroniche, si riceve una comunicazione via PEC prima di un atto formale.
  • D: In cosa differisce una lettera di compliance da un avviso di accertamento?
    R: La lettera di compliance è un atto bonario non impositivo: segnala possibili errori (ad es. errata detrazione d’imposta, mancato inserimento dati RW) e invita a sanare con ravvedimento entro un termine. L’avviso di accertamento è un atto impositivo vero e proprio che accerta l’imposta dovuta (con sanzioni ordinarie) e apre la porta al contenzioso tributario. La compliance è dunque un’opportunità per rettificare prima che scattino sanzioni pesanti.
  • D: Posso oppormi subito a un controllo basato su dati già in possesso del fisco?
    R: Sì, sulla base dello Statuto del Contribuente. In virtù dell’art.6, comma 4, non siete tenuti a fornire documenti già detenuti dall’Agenzia. La recente sentenza 137/2025 della Corte Costituzionale rafforza questo principio: l’ufficio non può pretendere la produzione di dati che esso stesso ha accesso tramite i sistemi telematici. Se il fisco ve lo chiede lo stesso, potete eccepire il vizio procedurale.
  • D: Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento con dati incrociati sfavorevoli?
    R: Occorre innanzitutto esaminare la fondatezza dei dati contestati. Verificate se gli incroci siano corretti (es. controllate che i versamenti F24 siano stati registrati con i codici giusti). Se l’irregolarità è reale, è consigliabile regolarizzare con ravvedimento operoso quanto prima per usufruire delle sanzioni minori. In ogni caso, rispondete all’atto (entro i termini) con una memoria difensiva: evidenziate eventuali giustificazioni (ad es. spese sostenute con redditi di anni precedenti o con proventi esenti) e depositate prove documentali.
  • D: Come si difende il contribuente in giudizio?
    R: Durante il contenzioso tributario potete opporvi chiedendo l’inammissibilità dell’atto (se vizi formali), la nullità per violazione dei principi di legge o provando la legittimità delle vostre affermazioni con documenti nuovi. Lo Statuto del Contribuente concede ampi poteri istruttori al giudice: l’Agenzia deve provare la fondatezza delle proprie contestazioni, mentre voi potete chiedere acquisizioni di documenti o testi per far emergere la verità dei fatti. Strumenti di composizione come l’accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale (Legge 269/1992) consentono inoltre di definire la vertenza pagando un importo ridotto.
  • D: Che strumenti abbiamo in caso di contenzioso straordinario (accertamento)?
    R: Se l’atto impositivo è illegittimo, potete ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale per chiederne l’annullamento. È possibile sostenere la nullità formale (ad esempio, invio notifica fuori termine o mancanza di motivazione) o l’infondatezza della pretesa tributaria. In casi eccezionali potete sollevare questioni di legittimità costituzionale, come già successo per alcuni aspetti procedurali. Per tutelare il vostro patrimonio, ricordate infine che l’Amministrazione è gravata da obblighi di buona fede: l’abuso delle procedure fiscali (es. richieste documentali eccessive) può essere oggetto di risarcimento in sede civile se provoca danno.

Controlli incrociati e anomalie fiscali: cosa sapere per difenderti

Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate per presunte anomalie fiscali emerse dai controlli incrociati?
Vuoi sapere come funzionano questi controlli e come puoi difenderti?

I controlli incrociati sono verifiche che il fisco effettua confrontando i dati provenienti da più fonti: dichiarazioni dei redditi, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, rapporti bancari, spesometro e informazioni fornite da altri contribuenti o enti. Se emergono incongruenze, il contribuente può ricevere una lettera di compliance o un avviso di accertamento. Non sempre, però, le anomalie fiscali corrispondono a vere irregolarità: a volte derivano da errori di trasmissione, dati duplicati o interpretazioni errate.


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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e difesa da accertamenti fiscali complessi

✔️ Specializzato in controlli incrociati, anomalie fiscali e ricostruzioni induttive del reddito

✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia


Conclusione
Un’anomalia fiscale segnalata dai controlli incrociati non significa automaticamente evasione.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare la correttezza della tua posizione, evitare sanzioni e proteggere la tua attività.

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