Hai attivato un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e temi di decadere perché non sei riuscito a pagare alcune rate?
La rateizzazione è uno strumento utile per dilazionare il pagamento delle cartelle esattoriali, ma prevede regole rigide: se non vengono rispettate, il beneficio decade e il debito torna immediatamente esigibile in un’unica soluzione.
Dopo quante rate non pagate si perde la rateizzazione
– Per i piani concessi dopo il 1° gennaio 2022, la decadenza scatta con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive
– Per i piani concessi fino al 31 dicembre 2021, la decadenza avviene con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive
– Una volta decaduto il piano, l’intero debito diventa immediatamente riscuotibile e riprendono le azioni di recupero (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi)
Cosa comporta la decadenza dalla rateizzazione
– Perdita del beneficio della dilazione
– Impossibilità di ottenere una nuova rateizzazione per lo stesso debito, salvo casi particolari previsti dalla legge
– Iscrizione di nuove procedure cautelari o esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
– Maggior aggravio per sanzioni e interessi di mora
Come evitare la decadenza
– Controllare attentamente le scadenze e rispettare i termini dei bollettini inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione
– In caso di difficoltà economiche, chiedere un piano di rateizzazione più lungo o un nuovo piano se previsto dalle norme vigenti
– Verificare la possibilità di aderire a misure straordinarie come la “rottamazione” o il “saldo e stralcio” quando sono disponibili
– Farsi assistere da un avvocato per valutare eventuali sospensioni o contestazioni sui debiti oggetto di rateizzazione
Cosa si può ottenere con la giusta assistenza legale
– Evitare il decadere del piano presentando tempestivamente istanze di rimodulazione
– Contestare cartelle e atti viziati per ridurre o annullare parte del debito rateizzato
– Bloccare o sospendere azioni esecutive in caso di decadenza già avvenuta
– Accedere a soluzioni alternative di definizione agevolata del debito
Attenzione: basta anche una sola rata dimenticata più volte per mettere a rischio la rateizzazione. Essere tempestivi è fondamentale per non perdere i benefici e non esporsi a nuove procedure di riscossione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, rateizzazioni e contenzioso tributario – ti spiega dopo quante rate non pagate si decade dal piano con l’Agenzia delle Entrate e come difenderti in caso di difficoltà.
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Introduzione
La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS ecc.) è disciplinata dall’art. 19 del DPR n.602/1973 (come modificato). Essa consente al contribuente in temporanea difficoltà di diluire il debito residuo (imposte, interessi e sanzioni) in un piano di pagamento pluriennale. Tuttavia il beneficio decade se il debitore non osserva le scadenze convenute, superando una certa soglia di inadempienze. Le regole precise – variate nel tempo per motivi emergenziali o politici – stabiliscono dopo quante rate mancate scatta la perdita della dilazione. Dal punto di vista del debitore è cruciale conoscere queste soglie, per evitare di perdere tutti i vantaggi del piano e incorrere nel ripristino integrale del debito con sanzioni e interessi pieni. Questa guida, aggiornata a luglio 2025, illustra in dettaglio le norme attuali (e passate) sulla decadenza del piano di rateizzazione, nonché le conseguenze pratiche sul debitore. Verranno inoltre esaminate le forme di “pace fiscale” (rottamazioni e saldo e stralcio) e i relativi effetti di decadenza, con particolare attenzione a IRPEF, IVA, contributi previdenziali (INPS) e altri debiti diretti. In conclusione si offrono tavole riepilogative, casi pratici e domande frequenti per orientarsi nella disciplina, con riferimenti a fonti normative e giurisprudenziali aggiornate.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina generale della rateizzazione delle entrate tributarie è dettata dall’art. 19 del DPR n.602/1973, che consente all’Agente della riscossione (dal 2020 Agenzia delle Entrate-Riscossione) di concedere la dilazione dei pagamenti dietro semplice istanza del contribuente. Questo articolo è stato più volte modificato: recentemente il D.Lgs. 110/2024 (attuativo di deleghe 2022) ne ha esteso la durata massima dei piani (fino a 84 mesi nel 2025, fino a 120 mesi dal 2029) e stabilito nuovi criteri di documentazione. In particolare, fino al 2024 il piano “ordinario” massimo durava 72 rate mensili; dal 1° gennaio 2025 i piani fino a 84 rate possono essere concessi per debiti fino a €120.000 su semplice richiesta. Oltre tale soglia (o per piani fino a 120 rate) è richiesto il supporto di documentazione economico-finanziaria (ISEE, indici di liquidità/produzione) ai sensi di un decreto MEF del 27 dicembre 2024.
Sull’aspetto del mancato pagamento delle rate, il nostro ordinamento prevede però la decadenza dal beneficio della dilazione quando il debitore accumula un eccessivo numero di rate insolute. In particolare l’art. 15-ter del DPR 602/1973 (introdotto nel 1997) definisce il “lieve inadempimento” quale pagamento tardivo o insufficiente entro certe soglie. Esso stabilisce che se il contribuente paga una rata (diversa dalla prima) entro il termine della rata successiva, o se il pagamento risulta carente per una quota non superiore al 3% della rata (e comunque non oltre €10.000), non si perde il beneficio della rateazione. In tali casi si applica solo una sanzione ridotta (0,1% al giorno o 1,5% mensile) che si può sanare con ravvedimento operoso. Al di fuori di queste tolleranze, ogni rata non pagata per intero entro la scadenza (o con ritardo superiore) viene conteggiata come insoluta ai fini della decadenza. Ad esempio, un pagamento tardivo non integrato di interessi di mora e aggio è considerato a tutti gli effetti come rata non versata.
Altre disposizioni di contesto:
- Accertamenti con adesione (art. 8 D.Lgs. 218/97) e altre procedure deflattive hanno regole analoghe: dopo la presentazione dell’istanza di rateazione del debito definito concordato, il mancato pagamento anche di una sola rata oltre i termini (salvo tolleranza del 3% o 10 giorni) comporta decadenza e applicazione di sanzioni aggravate.
- Obbligo della prima rata: di norma la prima rata è dovuta entro 30 giorni dall’accoglimento; il mancato versamento di essa (o il suo pagamento oltre una breve tolleranza di 7 giorni) può determinare la revoca del piano già in origine, ossia impedire l’avvio della rateazione.
- Carichi agevolabili: Possono essere rateizzati tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione, ivi inclusi tributi diretti autoliquidati (IRPEF, IRES, addizionali, ecc.), IVA, IRAP, sanzioni amministrative fiscali e contributi previdenziali (INPS), salvo esclusioni normative. Ad esempio, il Saldo e stralcio 2019 contemplava esplicitamente l’omesso versamento di contributi INPS e di casse professionali. In genere, i debiti controbilanciati da ritenute (es. ritenute d’acconto già trattenute) sono esclusi, mentre tutto il resto dei carichi fiscali e contributivi di un soggetto possono essere inclusi nel piano, purché la domanda non superi €120.000 senza documentazione.
Soglie di decadenza nei piani ordinari
Le soglie di decadenza sono cambiate nel tempo in relazione a particolari esigenze (crisi economiche, pandemia, misure legislative). In sintesi, per i piani ordinari concessi dall’Agente della riscossione, si ha la decadenza dal beneficio della dilazione quando il numero di rate complessivamente non pagate (anche non consecutive) supera la soglia stabilita per il periodo in cui è stato richiesto il piano. Attualmente – e dal 16 luglio 2022 – la decadenza scatta al superamento di 8 rate mancanti. Le soglie precedenti erano:
- Piani in corso all’8 marzo 2020 (pre-pandemia): decadenza dopo 18 rate non pagate. Questo limite eccezionalmente alto fu introdotto durante l’emergenza Covid (D.L. 18/2020 e ss.mm.) per sospendere tante decadenze in corso durante i lockdown.
- Piani richiesti dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021: decadenza dopo 10 rate non pagate.
- Piani richiesti dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: decadenza dopo 5 rate non pagate.
- Piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi: decadenza dopo 8 rate non pagate.
Questo significa, ad esempio, che un piano concesso a gennaio 2023 decade se il contribuente salta complessivamente 8 mensilità. La verifica si effettua piano per piano: se si hanno più rateizzazioni indipendenti, non si sommano le rate mancanti tra di esse. Nel valutare la soglia va ricordato che il conteggio comprende ogni rata non versata per intero entro la scadenza o entro la rata successiva (oltre le tolleranze di lieve inadempimento già esposte).
Tabella riepilogativa (piani ordinari Ader):
Periodo di concessione del piano | Decadenza al mancato pagamento di (rate) | Note |
---|---|---|
Attivi all’8/3/2020 (pre-Covid) | 18 rate (anche non consecutive) | Soglia eccezionale introdotta per Covid. |
9/3/2020 – 31/12/2021 | 10 rate (anche non consecutive) | Reintrodotto con DL Sostegni-bis (DL 146/2021). |
1/1/2022 – 15/7/2022 | 5 rate (anche non consecutive) | Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e prorogato con D.L. 1/2022. |
Dal 16/7/2022 in poi | 8 rate (anche non consecutive) | Confermato nel periodo 2023-2024; si applica ad oggi. |
Nota: la decadenza può scattare anche con meno rate se manca l’ultima rata del piano. | — | La mancata corresponsione dell’ultima rata del piano comporta sempre decadenza immediata. |
Oltre alla soglia numerica, vanno ricordate le regole speciali sul pagamento in ritardo (art. 15-ter citato): il mancato pagamento di una rata salta il conteggio delle rate pagate pienamente, ma se il versamento avviene entro i termini stabiliti dalle tolleranze (pagamento entro l’ultima rata successiva o carenza ≤3%/€10.000) allora non si perde il piano. Ad esempio, pagare la seconda rata con 5-10 giorni di ritardo (pur oltre la scadenza) non comporta decadenza, ma solo una modesta sanzione giornaliera che si può ravvedere. Invece qualsiasi rata non saldata entro il periodo consentito – o saldata senza interessi di mora/aggio – viene conteggiata come non pagata ai fini delle soglie.
Conseguenze della decadenza
Quando scatta la decadenza, il piano di rateizzazione viene revocato e le somme residue vengono immediatamente ripristinate integralmente. In pratica il debito residuo torna a essere dovuto come se il piano non fosse mai stato concesso, con sanzioni e interessi come da normativa di riferimento (attualmente aliquota di mora al 4% annuo). In base alla recente giurisprudenza, le sanzioni vengono ricalcolate in misura piena sull’importo residuo non pagato. Ad esempio, la Cassazione (ordinanza n. 19021 del 11 luglio 2025) ha confermato che, decadenza intervenuta, l’Agente della riscossione iscrive a ruolo l’intero residuo non versato, applicando le sanzioni nella misura ordinaria (piene) vigenti al tempo in cui originariamente sarebbero dovute.
Se la rateizzazione era stata concessa a seguito di un accordo deflattivo (es. adesione, conciliazione), il debitore perde non solo la dilazione ma anche la maggiorazione ridotta delle sanzioni ottenuta nell’accordo, subendo una sanzione aggiuntiva del 45% (ridotta al 37,5% per violazioni dopo il 31/8/2024) sul residuo non pagato. In ogni caso, resta acquisito quanto già pagato: le somme versate servono da acconto sul debito originario, mentre l’Agente procede a riscuotere il resto con le modalità ordinarie di esecuzione (pignoramenti, ipoteche, ecc.).
Dal punto di vista pratico, il contribuente decade e riceve un’intimazione di pagamento del residuo (più interessi e aggio). A quel punto rimane teoricamente la possibilità di rateizzare nuovamente il residuo, ma ciò dipende dalle regole sulla riammissione (vedi oltre) e da eventuali vincoli normativi. In precedenza, per i piani ordinari concessi dopo il 16 luglio 2022, la legge ha definitivamente escluso la nuova rateizzazione sui medesimi carichi decaduti. Invece per i piani concessi prima di tale data permaneva una forma di riammissione (pagando le rate scadute).
Riammissione alla rateizzazione ordinaria
Il legislatore ha previsto un meccanismo di riammissione per chi decadeva dalla dilazione prima del 16 luglio 2022. In pratica il contribuente può chiedere una nuova rateizzazione dei debiti decaduti solo se: (i) il piano originario era stato richiesto entro il 15 luglio 2022; (ii) viene versata immediatamente la somma corrispondente alle rate già scadute e non pagate alla data di domanda; (iii) si presenta idonea istanza entro il termine di prescrizione del debito. In tal caso l’AdER può concedere un nuovo piano per il residuo, con un massimo di rate pari a quelle rimaste dalla rateizzazione originaria. Gli esempi pratici confermano questo meccanismo: ad esempio un contribuente decaduto per 10 rate da un piano richiesto nel 2021 ha potuto sanare subito i versamenti arretrati (€7.500 in uno stato di difficoltà) e ottenere una nuova dilazione in 36 rate per il residuo.
Dal 16 luglio 2022, invece, non è più possibile la riammissione sui medesimi carichi: i debiti decaduti da rateizzazioni richieste dal 16/7/2022 in poi non possono più essere nuovamente rateizzati. In pratica, se si decade da un piano “nuovo” (post-16/7/2022), rimane solo la strada del pagamento immediato del residuo o di soluzioni alternative (ricorso, definizione agevolata nuova, ecc.), senza poter presentare un’altra istanza. Questa regola è dettata da una circolare AdER e confermata nella letteratura specialistica.
Rateizzazione e debiti diretti (IRPEF, IVA, INPS)
La rateizzazione ordinaria e le definizioni agevolate si applicano a tutti i debiti iscritti a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, indipendentemente dalla natura fiscale. Ciò significa che sono ricompresi:
- Imposte autoliquidate: IRPEF (redditi di lavoro, pensioni, autonomi), IRES, IRAP, IVA, imposte sostitutive, addizionali locali e regionali, ecc.
- Contributi previdenziali: contributi dovuti all’INPS (gestione separata e varie gestioni) così come quelli di casse professionali, a condizione che siano affidati al ruolo (p.es. contributi omessi). Ad esempio, nel saldo e stralcio 2019 (persone fisiche in difficoltà) erano ammessi i contributi non versati all’INPS o alle casse di categoria.
- Tributi locali e sanzioni: anche alcune imposte locali o tributi amministrativi affidati al ruolo possono rientrare, purché non espressamente esclusi.
- Debiti previdenziali non evasi: come citato, l’INPS spesso affida al ruolo le somme dei contributi di competenza dell’anno precedente; tali ruoli seguono la stessa disciplina della riscossione tributaria.
In ogni caso, se un debito non figura nel ruolo (es. ritenute d’acconto contabilizzate in sede di dichiarazione, multe penali, debiti esteri, ecc.) non potrà essere rateizzato nell’ambito della riscossione tributaria. Ma di regola, i contribuenti che sentono nominare “rateizzazione” nei messaggi o cartelle ricevono comunque istanze relative a IRPEF, IVA e contributi come quelli sopra indicati. Inoltre, la soglia dei €120.000 per la procedura semplificata vale per l’insieme dei debiti richiesti nel piano.
Definizioni agevolate: Rottamazioni e Saldo e Stralcio
Oltre alla rateizzazione ordinaria, la “pace fiscale” ha previsto varie definizioni agevolate (rottamazioni) e lo saldo e stralcio. Queste misure consentono di estinguere i debiti pagando solo il capitale (senza interessi di mora né, in alcuni casi, l’aggio) e, per le rottamazioni, definendo solitamente un piano semestrale. Anche queste definizioni si basano su piani di pagamento rateali, ma presentano regole proprie di decadenza:
- Rottamazioni delle cartelle (varie edizioni 2017-2022, es. rottamazione-ter e rottamazione-quater): in generale, il mancato o tardivo pagamento di anche una sola rata determina automaticamente la decadenza del beneficio (perdita dello sconto su sanzioni/interessi). Il Decreto-legge 193/2016 (rottamazione Ter) prevedeva però una tolleranza di 5 giorni su ogni scadenza. Le scadenze delle rottamazioni 2018 subirono poi proroghe straordinarie a causa del Covid (tutte le rate arretrate slittate fino al 2022, pena decadenza). Nella rottamazione-quater 2023 (Legge 197/2022), il criterio è analogo: salta una rata oltre il termine (oltre i consueti 5 giorni di tolleranza), si decade e si perdono tutti i benefici a essa legati. Le scadenze originarie della quater erano il 31 ottobre 2023 per la prima rata e 18 rate totali (fino al 2027).
- Saldo e Stralcio 2019 (L. 145/2018 art.1, per PF in difficoltà ISEE ≤20k): anch’esso prevedeva che una sola rata non pagata annulla l’agevolazione, con una tolleranza di 5 giorni analoga. In caso di decadenza dal saldo e stralcio, i debiti ritornano a regime ordinario (tutte le sanzioni e interessi originari vengono riattribuiti sul residuo). Tuttavia, dal 2020 in poi non è stata prevista alcuna nuova finestra di saldo e stralcio: l’ultima è stata nel 2019 per i debiti fino al 2017. Attualmente (2025) non esiste un saldo e stralcio in vigore.
- Effetti della decadenza dalle definizioni: In tutti i casi suddetti, la decadenza comporta il ripristino dello stato originario del debito. Le somme già versate valgono comunque come acconto sul capitale residuo, mentre l’Agenzia può riscuotere immediatamente il resto come cartella esattoriale. Per i debiti che erano stati definiti (rottamati o stralciati), si perdono gli sconti: il debito residuo torna gravato di tutte le sanzioni e interessi come se la definizione non fosse avvenuta. Non vale in questo caso alcuna soglia numerica pluri-rata: basta l’omissione di una rata (salvo tolleranze temporali di 5 giorni, ove previste) per l’inefficacia della definizione.
Di recente il legislatore ha introdotto alcune novità protettive per i contribuenti decaduti dalle rottamazioni:
- Con la L. 197/2022 (Bilancio 2023) si è stabilito che il contribuente decaduto dalla rottamazione-quater (2023) potrà comunque chiedere una dilazione ordinaria per lo stesso debito. Prima di allora, le leggi ordinarie escludevano espressamente la rateizzazione dei debiti già decaduti da una precedente rottamazione.
- Con il DL “Milleproroghe” 2025 (L. 15/2025) è stata disposta una riapertura di termini per i deceduti dalla Rottamazione-quater. In particolare, chi ha saltato le scadenze originarie (entro il 31/12/2024) può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e pagare il residuo in un nuovo piano fino a 10 rate, con prima scadenza il 31 luglio 2025. Trattasi di una possibilità “una tantum” (un vero e proprio salvagente) offerta ai decaduti 2023: oltre quella data l’agevolazione perderà efficacia. Chi invece era decaduto da vecchie rottamazioni (es. la ter del 2018) senza aderire alla quater non ha ottenuto analoghe riaperture e resta fuori da definizioni agevolate, dovendo pagare il residuo in un’unica soluzione o con dilazione ordinaria (se possibile).
Conseguenze pratiche e consigli per il debitore
Dal punto di vista del debitore, la decadenza comporta un’improvvisa richiesta di pagamento immediato del residuo, che spesso è superiore all’ultima somma calcolata nel piano (perché tornano in carico sanzioni/interessi). È essenziale quindi evitare di arrivare a questa situazione. Se si è già in difficoltà e si rischia di saltare varie rate, conviene agire prima che decada il piano: ad esempio, chiedere una proroga di dilazione (prevista dalla legge una sola volta in casi di peggioramento documentato), chiedere una diversa definizione agevolata o utilizzare strumenti di ravvedimento.
Se però ricevete un avviso di decadenza, va agito tempestivamente. Se il piano rientra nelle condizioni di riammissione (richiesto entro il 15/7/2022) può essere ancora possibile salvare il piano pagando subito le rate scadute e presentando un’istanza di nuovo piano residuo. Altrimenti, occorre valutare le opzioni: impugnare la decadenza (se vi sono vizi di notifica o casi di giustificata inadempienza) o concordare immediatamente con l’AdER modalità alternative di pagamento. Si segnala che la mera presentazione della domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione del debito, come confermato dalla Cassazione: ciò equivale al riconoscimento del debito stesso e impedisce di opporre la prescrizione futura.
In ogni caso, dopo la decadenza la riscossione può essere sospesa solo sulla parte di debito impugnata in giudizio tributario; se decidete di ricorrere, fate attenzione ai termini (60 giorni dall’atto impugnato) e ricordate che il ricorso non sospende l’obbligo di riammettere o sanare la dilazione senza apposita istanza (i due procedimenti sono distinti). Solitamente, il giudice tributario verifica solo vizi formali o sostanziali della cartella di ripristino (es. conteggio errato di sanzioni) e può concedere sospensive cautelari in presenza di azioni esecutive imminenti.
Domande e risposte (FAQ)
- Quante rate posso saltare senza decadere? Dipende dal periodo del piano (vedi tabella sopra). Oggi (piani dal 16/7/2022) si decade dopo 8 rate non pagate anche non consecutive. Nei piani in vigore nel 2020 era dopo 18, nei piani 2020-2021 dopo 10, nei piani gennaio–luglio 2022 dopo 5.
- Se salto una sola rata (non consecutivamente) perdo subito tutto? No, il conteggio è cumulativo nel tempo (anche non consecutive). Fino a raggiungere la soglia indicata (5, 8, 10, 18). Tuttavia, c’è una regola speciale: se tra le rate saltate c’è proprio l’ultima rata del piano, si decade comunque anche con un numero inferiore di inadempienze. Inoltre, pagamenti in ritardo entro le tolleranze non contano (si veda il prossimo quesito).
- Che succede se pago una rata in ritardo o con un piccolo errore? Finché restate nei parametri del lieve inadempimento (primo ritardo ≤7 gg; pagamento entro la rata successiva; carenza ≤3%/€10.000), il piano non decade, ma si applica una sanzione ridotta per tardività. Ad esempio, saldare con 10 giorni di ritardo o mancare di poco l’importo di una rata rientra nel patteggiamento e non provoca la decadenza. Fuori da questi casi (ritardi maggiori o rate omesse per intero), la rata si considera saltata e conta ai fini della soglia. Attenzione: versare una rata in ritardo senza includere interessi di mora o aggio vuol dire che la rata resta aperta ai fini del conteggio. È quindi buona norma sanare subito anche gli interessi e gli oneri aggiuntivi, oppure regolarizzare entro il termine successivo per evitare la decadenza.
- Cosa succede se non pago la prima rata del piano? Generalmente la prima rata va versata entro 30 giorni dall’accoglimento del piano (più 7 giorni di tolleranza). Se non si paga nei termini, il piano può essere revocato “in radice”: vale a dire che la dilazione non si avvia affatto e l’Agenzia è libera di eseguire il debito come se non fosse mai stata concessa. In pratica, il primo versamento è essenziale per il perfezionamento del piano.
- Posso richiedere un’altra rateizzazione se la prima decade? Dipende da quando è stata concessa la prima. Se il piano decaduto era stato richiesto entro il 15 luglio 2022, è possibile richiedere la riammissione pagando le rate scadute (saldo arretrati). In caso affermativo l’Agenzia può concedere un nuovo piano per il residuo. Se invece il piano originario è stato richiesto dal 16 luglio 2022 in poi, la legge vieta espressamente di rateizzare di nuovo quei debiti già decaduti. In quest’ultimo caso, l’unica via è pagare quanto dovuto (o ottenere altre misure straordinarie) – non esistono più “seconde chance” tramite AdER.
- Cos’è il saldo e stralcio e differisce dalla rottamazione? Il “saldo e stralcio” del 2019 era una definizione agevolata riservata a persone fisiche con ISEE ≤20.000€. Consisteva nel saldare una frazione del capitale (16%-35%, a seconda ISEE) e cancellare sanzioni/interessi. La rottamazione (ter, quater, ecc.) obbligava invece al pagamento integrale del capitale ma condonava solo sanzioni e interessi di mora. Da ottobre 2024 non esistono nuove misure di saldo e stralcio; le rottamazioni successive (compresa la quater) non prevedono sconti sul capitale, ma solo la possibilità di rateazione senza sanzioni aggiuntive. In entrambi i casi, come visto, è previsto che il mancato pagamento anche di una sola rata oltre il termine costituisce decadenza (a titolo di esempio, era sufficiente una rata saltata per la rottamazione-ter del 2018).
- Cosa succede se decado da una rottamazione o dal saldo e stralcio? Tutti i benefici ottenuti vengono meno: il debito residuo torna a essere pari a quello iniziale, comprensivo di tutte le sanzioni e interessi originari. I versamenti effettuati fino a quel momento restano comunque acquisiti come acconto. Se si trattava di rottamazione, il contribuente (fino al 2022) non poteva più chiedere un piano ordinario per quegli stessi carichi – cosa modificata solo dalla quater 2023. In sintesi, saltare una rata in una definizione agevolata significa perdere tutto lo sconto fin lì avuto, con il residuo che l’AdER potrà esigere immediatamente.
- Esempio pratico (semplificato): Maria ha una cartella di €10.000 di IRPEF iscritta nel 2019 e ottiene nel 2022 la rateizzazione in 36 rate mensili. Durante il 2023 non versa 6 rate. Poiché il suo piano (risalente al 2022) decade al superamento di 8 rate mancanti, Maria non decade ancora. Ma se entro dicembre 2024 ne salta complessivamente altre 2 (arrivando a 8), nel 2025 l’Agenzia le comunicherà la decadenza. Maria dovrà pagare immediatamente il residuo (circa €5.000 di capitale più sanzioni/interessi pienamente maturati). Se il piano fosse stato richiesto entro il 15/7/2022, Maria avrebbe potuto sanare subito le 8 rate dovute e ottenere una nuova dilazione per il residuo.
- Contributi INPS: I debiti contributivi affidati al ruolo INPS possono essere rateizzati allo stesso modo delle imposte. Ad esempio, nel 2019 il Saldo e Stralcio permetteva di estinguere i debiti di contributi INPS delle persone fisiche in difficoltà. Anche nelle rottamazioni-ter/quater era possibile includere contributi non versati. Oggi l’INPS offre autonomamente piani di rateazione fino a 24 mesi, ma i carichi residui (su cui AdER agisce) seguono le regole viste. In ogni caso, le stesse soglie di decadenza (5, 8, 10, 18) si applicano indifferentemente ai tributi e ai contributi che figurano nelle cartelle.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, di seguito due tabelle sintetiche:
Soglie di decadenza per i piani ordinari AdER (DPR 602/73)
Periodo piano | Decorrenza richiesta | Rate mancanti per decadenza | Normativa / Note |
---|---|---|---|
In corso al 8/3/2020 | ≤ 8/3/2020 | 18 | Soglia Covid (18 rate) |
9/3/2020 – 31/12/2021 | dal 9/3/2020 al 31/12/2021 | 10 | Ordinaria pre-2022 |
1/1/2022 – 15/7/2022 | dal 1/1/2022 al 15/7/2022 | 5 | Limite 2022 (L. Bilancio 2022, DL Aiuti) |
16/7/2022 – oggi | dal 16/7/2022 in poi | 8 | Limite attuale (DL Aiuti bis 2022) |
Decadenza nelle definizioni agevolate (“pace fiscale”)
Strumento | Decorrenza richiesta | Regola decadenza | Riammissione dopo decadenza |
---|---|---|---|
Rottamazione-ter (2018) | 2017 (ad es.) – ammessi | Mancato di una sola rata ⇒ decadenza (incluso dopo 5 gg tolleranza) | No, nessuna riammissione prevista dalle norme originali (non si poteva fare nuovo piano sugli stessi carichi decaduti). |
Saldo e Stralcio (2019) | Carichi 2000-2017 PF | Mancato pagamento di 1 rata ⇒ decadenza | N/A (salvo leggi giudiziali su sovraindebitamento) |
Rottamazione-quater (2023) | Carichi 2000-2021 (L.197/2022) | Mancato di 1 rata ⇒ decadenza | Sì, la L.197/2022 ammette rateizzazione ordinaria dello stesso debito; adempimento entro 30/4/25 consente riapertura (max 10 rate). |
Fonti
- Normativa: DPR 29/9/1973 n.602 (disposizioni riscossione, art.19 e seguenti), D.Lgs. 30/11/2024 n.110 (attuazione riforma riscossione), Legge 27/12/2019 n.160 (Bilancio 2020 – saldo e stralcio 2019), Legge 23/12/2022 n.197 (Bilancio 2023 – rott. quater), Legge 27/12/2021 n.234 (Bilancio 2022), Legge 31/12/2024 n.197, Legge 15/1/2025 n.15, DL “Aiuti bis” 17/5/2022 n.50, DL 8/10/2018 n.119 (rottamazione-ter), DL 6/12/2011 n.201 (“Decreto del Fare”), DL 31/5/2022 n.50, ecc.
- Giurisprudenza: Cass. civ., sez. trib., sent. 11/7/2025 n.19021 (decadenza rateizzazione – calcolo sanzioni), Cass. civ. sez. trib. ord. 31/10/2022 n.32030 (istanza rateizzazione come riconoscimento del debito), Cass. civ. sez. trib. ord. 24/6/2024 n.17362 (sanzioni in adesione ante/post-2015), nonché pronunce di merito e amministrative (CTP/CTR) su rateizzazioni e definizioni.
- Circolari e prassi AdER: circolare AdE 11/E/2021 (interpretazione rottamazioni), documenti operativi AdER sulla nuova rateizzazione, FAQ AdER su decadenza e riammissione (disponibili sul sito ufficiale).
Hai ottenuto una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ma non sei riuscito a pagare tutte le rate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Vuoi sapere dopo quante rate non pagate rischi la decadenza dal piano?
La normativa prevede che il contribuente decada dalla rateizzazione se:
- non paga 5 rate, anche non consecutive, per le rateizzazioni concesse dal 2016 in poi;
- non paga 8 rate, anche non consecutive, per le rateizzazioni concesse prima del 2016.
In caso di decadenza, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare azioni esecutive come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile richiedere una nuova rateizzazione o utilizzare strumenti di difesa legale.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica la tua posizione debitoria e lo stato della rateizzazione in corso
📌 Analizza se ci sono i requisiti per chiedere una nuova rateizzazione anche dopo la decadenza
✍️ Predispone istanze e ricorsi per sospendere o annullare eventuali azioni esecutive
⚖️ Ti assiste nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per rinegoziare il debito
🔁 Valuta soluzioni alternative come la definizione agevolata o la procedura di sovraindebitamento
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e procedure di rateizzazione
✔️ Specializzato in difesa da pignoramenti, fermi e ipoteche derivanti da debiti fiscali
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Decadere dalla rateizzazione non significa essere senza difese: con la giusta assistenza puoi richiedere nuove soluzioni, bloccare le azioni esecutive e ridurre il peso del debito fiscale.
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