Vuoi sapere qual è la tua situazione debitoria con l’Agenzia delle Entrate?
Conoscere con precisione i propri debiti fiscali è fondamentale per evitare brutte sorprese come pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi strumenti che ti permettono di verificare in modo chiaro quali somme risultano a tuo carico, distinguendo tra imposte, interessi e sanzioni.
Dove controllare la tua situazione debitoria
– Cassetto fiscale: accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CNS o CIE, ti permette di consultare le tue dichiarazioni, i versamenti effettuati e gli avvisi ricevuti
– Area riservata Agenzia Entrate-Riscossione: tramite SPID, CNS o CIE puoi accedere alla sezione “Situazione debitoria” e verificare cartelle, avvisi e rateizzazioni attive
– App Equiclick: l’app ufficiale di Agenzia Entrate-Riscossione che consente di controllare i debiti anche da smartphone
– Sportello fisico: puoi recarti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere un estratto della tua situazione debitoria
Quali informazioni puoi ottenere
– Elenco delle cartelle esattoriali emesse a tuo carico
– Avvisi di addebito INPS e altri enti previdenziali
– Importi da pagare, già saldati o in sospeso
– Scadenze delle rateizzazioni in corso
– Eventuali provvedimenti già avviati (pignoramenti, fermi, ipoteche)
Perché è importante controllare la propria posizione
– Per sapere se ci sono debiti scaduti che potrebbero dare luogo ad azioni esecutive
– Per verificare se alcune somme sono prescritte o contestabili
– Per valutare la possibilità di rateizzare o accedere a definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio)
– Per prevenire problemi con banche, fornitori o enti pubblici che richiedono regolarità fiscale
Come difendersi in caso di debiti fiscali
– Far verificare da un avvocato tributarista la correttezza delle somme richieste
– Contestare cartelle e avvisi con vizi di forma o di sostanza
– Richiedere piani di rateizzazione sostenibili
– Valutare soluzioni come il saldo e stralcio o la procedura di sovraindebitamento
– Bloccare o sospendere azioni esecutive nei casi previsti dalla legge
Attenzione: non conoscere la propria situazione con l’Agenzia delle Entrate non ti esonera dalle conseguenze. Il monitoraggio costante ti permette di difenderti meglio e di sfruttare eventuali opportunità di riduzione del debito.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, contenzioso tributario e difesa del contribuente – ti spiega come verificare la tua situazione debitoria con l’Agenzia delle Entrate e quali passi fare se emergono somme non dovute o troppo pesanti da sostenere.
Vuoi sapere esattamente qual è la tua posizione debitoria con l’Agenzia delle Entrate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a controllare la tua posizione, contestare eventuali somme indebite e pianificare la strategia migliore per ridurre o eliminare i debiti.
Introduzione
Conoscere esattamente la situazione debitoria verso il Fisco è fondamentale per qualsiasi contribuente, sia esso un privato cittadino, un imprenditore o un professionista. Solo avendo un quadro chiaro dei debiti fiscali pendenti è possibile gestirli correttamente, evitare sanzioni aggiuntive o procedure esecutive, e valutare l’accesso a strumenti di definizione agevolata o rateizzazione. Negli ultimi anni, complice la digitalizzazione dei servizi fiscali e vari interventi normativi, è diventato più agevole monitorare online la propria posizione debitoria e regolarizzare eventuali cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o altri atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia). Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – offre un approfondimento avanzato sul tema, con taglio giuridico ma dal tono divulgativo, pensato per avvocati, imprenditori e contribuenti esperti.
Esamineremo in dettaglio come verificare la propria situazione debitoria utilizzando i canali digitali (area riservata con SPID/CIE/CNS, PEC, servizi online), nonché le modalità tradizionali (richiesta di estratti di ruolo, accesso agli sportelli). Verranno analizzate le varie tipologie di debiti fiscali: dalle cartelle di pagamento derivanti da ruoli esattoriali agli avvisi di accertamento esecutivi, dalle rateizzazioni in corso alle procedure di definizione agevolata (es. rottamazioni delle cartelle) recentemente introdotte. Saranno forniti riferimenti normativi puntuali e pronunce giurisprudenziali aggiornate delle Corti italiane (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale), con indicazione delle ultime sentenze rilevanti fino al 2025.
Non mancheranno focus su casi particolari – come la posizione degli eredi di un contribuente deceduto, la responsabilità dei soci di società per i debiti fiscali sociali, o la gestione dei debiti tributari in caso di fallimento o procedure concorsuali. Inoltre, saranno presenti tabelle riepilogative (ad esempio sulle soglie e condizioni di decadenza dalle rateizzazioni, sui termini di prescrizione dei debiti, ecc.) e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti dal punto di vista del debitore.
L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata, che metta il contribuente (o il professionista che lo assiste) nelle condizioni di sapere esattamente quali debiti abbia verso l’Erario, come accedere alle informazioni relative, quali strumenti di regolarizzazione sono disponibili e come eventualmente difendersi o tutelarsi in sede legale.
Cos’è la “situazione debitoria” con l’Agenzia delle Entrate?
Nel contesto fiscale italiano, l’espressione situazione debitoria con l’Agenzia delle Entrate indica l’insieme di tutti i debiti fiscali intestati a un contribuente verso l’Erario e gli enti creditori, di cui la riscossione è affidata all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia). Si tratta tipicamente di somme dovute a titolo di imposte, tasse, tributi locali, contributi previdenziali o sanzioni amministrative non pagate nei termini e quindi iscritte a ruolo per la riscossione coattiva. Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- Le somme risultanti da dichiarazioni fiscali presentate ma non versate (es. saldo IRPEF dichiarato e non pagato): dopo la scadenza, l’Agenzia delle Entrate può iscriverle a ruolo e verrà emessa una cartella di pagamento corrispondente.
- Gli importi accertati con avvisi di accertamento (per tributi non dichiarati o maggiori imposte dovute a seguito di controllo) divenuti definitivi ed esecutivi. Dal 2011, molti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate valgono già come titolo esecutivo: decorsi i termini di pagamento/impugnazione senza esito, tali avvisi vengono affidati alla riscossione coattiva senza bisogno di cartella, acquisendo efficacia di titolo per esecuzione forzata. In pratica, l’atto di accertamento diventa esso stesso una sorta di “cartella” decorso il termine di 60 giorni dalla notifica (art. 29, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010).
- Le cartelle esattoriali (cartelle di pagamento) emesse dall’Agente della Riscossione per recuperare crediti di varia natura: imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.), tributi locali (IMU, TARI, ecc.), contributi INPS, multe stradali o altre sanzioni amministrative, e così via. Queste cartelle derivano dall’iscrizione a ruolo effettuata dall’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, INPS, etc.) e notificata al contribuente. Fanno parte della situazione debitoria tutte le cartelle non ancora integralmente saldate.
- Gli interessi e gli oneri di riscossione maturati sui debiti iscritti a ruolo. Infatti, dal momento dell’iscrizione a ruolo, sulle somme dovute decorrono interessi moratori (calcolati annualmente secondo il tasso fissato da apposito decreto ministeriale) e vengono applicati gli aggi (oggi definiti oneri di riscossione) in percentuale sull’importo, dovuti per il servizio di esazione. Questi importi accessori aumentano il totale dovuto e anch’essi rientrano a pieno titolo nella posizione debitoria.
- Eventuali oneri di procedura (diritti di notifica, spese per eventuali fermi o ipoteche, spese di esecuzione) che il concessionario della riscossione addebita al debitore man mano che vengono intraprese azioni cautelari/esecutive. Anch’essi compaiono nella situazione debitoria associata al contribuente.
In termini pratici, dunque, verificare la “situazione debitoria” significa controllare se, a proprio nome (codice fiscale/partita IVA), risultano carichi pendenti in riscossione, ossia cartelle/avvisi per cui l’Agente della Riscossione ha incarico di recupero, totali o parzialmente impagati. Non fanno invece parte di tale situazione (in quanto non ancora affidati alla riscossione coattiva) gli importi dovuti ma non ancora iscritti a ruolo: ad esempio una rata di imposta in autoliquidazione appena scaduta, o un avviso bonario (comunicazione di irregolarità) non ancora sfociato in cartella. Tali posizioni possono essere note all’Agenzia delle Entrate ma non compariranno nell’estratto dei ruoli fino all’eventuale iscrizione. Sarà comunque possibile verificarle attraverso altri strumenti (come il cassetto fiscale per le somme dovute da dichiarazione, o contattando l’ente impositore prima che iscriva a ruolo).
Da notare che, per fini fiscali, il termine debiti iscritti a ruolo è spesso usato come sinonimo della situazione debitoria verso l’Agente di riscossione. Il ruolo è infatti l’elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall’ente creditore e trasmesso alla riscossione (come previsto dal D.P.R. 602/1973). Il concessionario (Agenzia Entrate-Riscossione) notifica quindi le cartelle contenenti le somme iscritte a ruolo. Gli importi affidati per il recupero coattivo includono anche quelli provenienti da avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia Entrate e da avvisi di addebito INPS, che per legge sono equiparati ai ruoli. Pertanto, nella situazione debitoria troveremo sia cartelle “classiche” che gli estremi di eventuali accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione.
In sintesi, sapere la propria situazione debitoria significa ottenere un elenco aggiornato di tutti i debiti fiscali o tributari per i quali il Fisco potrebbe legittimamente attivare o ha già attivato azioni di recupero forzato. Nelle sezioni seguenti vedremo come ottenere queste informazioni, distinguendo tra i canali digitali e quelli tradizionali, e come interpretare i dati ottenuti (per capire ad esempio se un debito è ancora dovuto, se è oggetto di rateizzazione, sospensione, prescrizione, ecc.). Prima, però, è utile chiarire la distinzione di ruoli tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché il contribuente si interfaccia con entrambe le strutture in fasi diverse.
Agenzia delle Entrate vs Agenzia delle Entrate-Riscossione: ruoli e competenze
Dal 1° luglio 2017 la riscossione nazionale è passata sotto il controllo pubblico: le società del gruppo Equitalia sono state sciolte e al loro posto è subentrato l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdeR). Questo ente, vigilato dal Ministero dell’Economia e Finanze, svolge le funzioni di Agente della riscossione su quasi tutto il territorio italiano (in Sicilia opera Riscossione Sicilia SpA, confluita anch’essa in AdeR dal 2021). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra legalmente a Equitalia in tutti i rapporti attivi e passivi, continuando l’attività di recupero con gli stessi poteri e servizi (pur con un diverso status giuridico).
È importante distinguere il ruolo di Agenzia delle Entrate (Ade) da quello di Agenzia Entrate-Riscossione per capire a chi rivolgersi nelle varie fasi:
- Agenzia delle Entrate: è l’ente che si occupa dell’accertamento e controllo delle imposte statali (e alcune attività di riscossione spontanea). Emette gli avvisi di accertamento per imposte evase o versate in misura insufficiente, gestisce le comunicazioni di irregolarità, le rateazioni interne su avvisi bonari, e in generale è interlocutore per tutto ciò che riguarda la determinazione del tributo dovuto. Quando un debito è ancora in questa fase (es: un avviso bonario non pagato o un accertamento non ancora definitivo), ci si rivolge all’Agenzia delle Entrate e non ancora all’esattore. L’Agenzia può anche sospendere o sgravare il ruolo se riconosce in autotutela che il debito non è dovuto.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia): entra in gioco quando il credito tributario o patrimoniale è iscritto a ruolo o comunque affidato per la riscossione coattiva. È AdeR che notifica la cartella di pagamento o, per gli accertamenti esecutivi, eventualmente una “intimazione di pagamento” decorso un anno (ex art. 50 DPR 602/1973) prima di avviare l’esecuzione. AdeR gestisce le procedure di incasso (pagamenti, piani di dilazione, ecc.) e le azioni cautelari/esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) in caso di mancato pagamento. Dunque, per sapere quali debiti risultano a ruolo e non pagati – il tema centrale di questa guida – il punto di riferimento diventa l’Agenzia Entrate-Riscossione.
In altre parole, l’Agenzia delle Entrate accerta l’obbligo tributario e, se necessario, “passa la palla” all’Agenzia Entrate-Riscossione per recuperare coattivamente le somme non spontaneamente versate. Quando verifichiamo la nostra situazione debitoria, lo facciamo principalmente attraverso gli strumenti messi a disposizione da AdeR, poiché è quest’ultima ad avere il quadro consolidato dei carichi a ruolo in sospeso (inclusi quelli provenienti da altri enti impositori). Non a caso, l’area riservata di cui parleremo a breve è sul portale di Agenzia Entrate-Riscossione, sebbene integrato con le credenziali fiscali.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate rimane competente per alcune certificazioni e informazioni utili, ad esempio:
- Il “certificato unico dei debiti tributari” rilasciato dall’Agenzia Entrate (ex art. 364 D.Lgs. 14/2019) su richiesta del debitore o di un terzo, che attesta formalmente tutte le pendenze tributarie iscritti a ruolo o comunque dovute. Questo certificato può essere utile in procedure concorsuali o in trattative di cessione d’azienda, e si richiede all’Ade (anche tramite area autenticata).
- L’accesso alle informazioni in Anagrafe Tributaria da parte degli eredi: l’Agenzia delle Entrate consente agli eredi, in base all’art. 5 D.Lgs. 34/2019 e norme privacy, di accedere ai dati fiscali del de cuius (es: dichiarazioni, atti, situazione di cassetto fiscale), anche per individuare eventuali debiti pendenti. Questa è una procedura distinta dalla richiesta ad Agenzia Riscossione, e passa per gli uffici o i servizi online dell’Ade.
In generale, per avere il quadro completo, un contribuente diligente potrebbe doversi interfacciare con entrambi gli enti: ad esempio, controllare l’area riservata riscossione per i debiti a ruolo e consultare il proprio cassetto fiscale sul sito Agenzia Entrate per eventuali comunicazioni o avvisi pendenti non ancora a ruolo. In questa guida ci concentreremo sugli strumenti offerti da Agenzia Entrate-Riscossione per conoscere e gestire i debiti già in fase di riscossione, rimandando a note specifiche i riferimenti all’Agenzia delle Entrate per aspetti correlati.
Strumenti digitali per verificare la posizione debitoria
Oggi è possibile controllare la propria situazione debitoria online, comodamente dal computer o dallo smartphone, grazie ai servizi digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’utilizzo di tali strumenti è altamente consigliato: permette di evitare file agli sportelli e consente un monitoraggio costante, con la possibilità di intervenire tempestivamente (pagando, rateizzando, o sospendendo) in caso di nuovi addebiti. Di seguito illustriamo i principali strumenti digitali:
Area Riservata online di Agenzia Entrate-Riscossione
Il metodo più completo e diretto è l’accesso all’Area Riservata del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (raggiungibile all’indirizzo https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Tramite quest’area personale, il contribuente può consultare in tempo reale tutti i debiti a proprio carico affidati alla riscossione dall’anno 2000 in poi, verificare lo stato dei pagamenti, conoscere eventuali procedure in corso (es. fermi amministrativi o pignoramenti attivi) e porre in essere alcune azioni come il pagamento online o la richiesta di rateazione.
Interfaccia dell’Area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”). Attraverso questa sezione è possibile ottenere una panoramica dettagliata di tutti i carichi affidati in riscossione a partire dal 2000, visualizzare gli importi già versati o ancora da versare, eventuali piani di rateizzazione attivi e le procedure in corso, nonché procedere al pagamento di cartelle e avvisi direttamente online.
Come accedere all’Area Riservata: per motivi di sicurezza, l’accesso avviene tramite autenticazione forte. È necessario disporre di una identità digitale tra quelle previste:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): con le proprie credenziali SPID è possibile loggarsi direttamente;
- CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): mediante smart card o chiavetta USB (o app CIE ID per smartphone) e relativo PIN;
- Credenziali Agenzia Entrate (se ancora attive): username/password + PIN rilasciati dall’Agenzia delle Entrate in passato per Fisconline/Entratel. Dal 2021 le vecchie credenziali Fisconline non sono più rilasciate ai cittadini, essendo SPID/CIE diventati obbligatori, ma chi le aveva può utilizzarle fino a scadenza;
- PIN INPS: è menzionato tra le modalità di accesso limitato, ma dal 2022 il PIN INPS per cittadini è dismesso (rimane eventualmente per alcuni intermediari). Di regola quindi SPID/CIE/CNS sono le vie maestre.
Una volta sul portale di AdeR, si clicca su “Area riservata” (icona col lucchetto in alto a destra) e si seleziona il profilo “Cittadini” oppure “Imprese e Professionisti” a seconda se si accede come persona fisica o come azienda/professionista. Effettuata l’autenticazione con la modalità scelta, si entra nella propria area personale, denominata “La tua area riservata – Cittadini e Imprese”. Qui sono presentate varie sezioni, tra cui le principali da utilizzare sono: Situazione debitoria – consulta e paga, Rateizza il debito, Definizione agevolata, Sospendi la riscossione, oltre a voci come Documenti, Appuntamenti e contatti, etc..
- Situazione debitoria – consulta e paga: è la sezione primaria che consente di consultare lo stato di tutti i debiti in carico. In questa schermata si può scegliere di visualizzare i documenti “Da saldare” (ossia non ancora pagati integralmente) oppure quelli “Saldati”, per avere l’elenco rispettivamente dei debiti aperti e di quelli chiusi. Per ciascun elemento (es. una cartella esattoriale) vengono mostrati i dettagli: i tributi inclusi (con indicazione dell’ente impositore e della tipologia di imposta/sanzione), le quietanze (cioè gli importi pagati e la modalità con cui sono stati versati eventuali acconti o rate) e le procedure attivate (es. indicazione se su quella cartella c’è un fermo amministrativo, una sospensione, una rateizzazione in corso, ecc.). Si possono anche scaricare i documenti relativi (ad es. copia conforme della cartella, del piano di rateizzo, ecc.) e, volendo, pagare online selezionando uno o più debiti e procedendo con il pagamento elettronico. In sostanza questa sezione è un vero estratto conto online della propria posizione debitoria verso l’Agente di riscossione.
- Rateizza il debito: questa funzione permette di presentare online una richiesta di rateizzazione per i debiti a ruolo. Come dettagliato più avanti, è possibile chiedere la dilazione di pagamento in base a soglie di importo (attualmente fino a 120.000 € senza necessità di documentare lo stato di difficoltà, oltre con documentazione) e ottenere piani fino a un certo numero di rate mensili. Tramite l’area riservata, il sistema guiderà l’utente nella scelta dei debiti da rateizzare, nel calcolo del piano (numero di rate, importo rata, prima scadenza a scelta) e consentirà di attivare immediatamente il pagamento della prima rata online. È importante notare che non si possono rateizzare importi per i quali siano in corso procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione senza previamente comunicare con gli organi della procedura (ad esempio, se si è in concordato preventivo o altro, la rateazione autonoma non è ammessa). Una volta inviata la richiesta di dilazione tramite area riservata, l’esito è pressoché immediato per le istanze “a semplice richiesta” entro soglia, mentre per quelle con verifica (oltre soglia o già decadute in passato) potrebbe richiedere un breve controllo interno prima della concessione. Il piano approvato sarà poi visibile nella sezione Situazione debitoria > Rateizzazioni, con i relativi bollettini scaricabili.
- Definizione agevolata: in questa sezione l’utente trova informazioni sulle eventuali “rottamazioni” o sanatorie attive o pregresse. Ad esempio, durante il periodo di adesione alla Rottamazione-quater 2023 questa sezione consentiva di presentare la domanda online; attualmente (2025) consente ai contribuenti che hanno aderito di scaricare le “Comunicazioni delle somme dovute” inviate dall’Agenzia Riscossione, di monitorare i pagamenti effettuati nell’ambito del piano agevolato e di gestire l’eventuale addebito SEPA sul conto per le rate. V’è anche un archivio dei documenti di Pace Fiscale degli anni precedenti (ad es. Rottamazione-ter, Saldo e Stralcio 2019, ecc.), utile per reperire comunicazioni o attestazioni di regolarità. Questa sezione è di interesse per chi ha aderito o intende aderire a provvedimenti di definizione agevolata dei debiti (se ve ne sono di aperti).
- Sospendi la riscossione: questo servizio consente di inviare una richiesta di sospensione della riscossione qualora il contribuente ritenga che una o più somme iscritte a ruolo non siano dovute (magari perché ha pagato in altro modo, o perché c’è un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che annulla il debito). Si tratta della cosiddetta sospensione per autotutela: il contribuente può dichiarare il motivo per cui il debito non è esigibile (ad es. pendente ricorso con sospensiva del giudice tributario, errore di persona, pagamento già effettuato prima del ruolo, prescrizione intervenuta, ecc.) e allegare la documentazione probatoria. Agenzia Riscossione, entro 200 giorni, trasmette la segnalazione all’ente creditore competente e in caso di mancata risposta o accoglimento sospende/cancella il carico. Questo strumento può essere attivato direttamente online, evitando di recarsi allo sportello.
- Documenti: un’area dove trovare e scaricare documenti relativi alla propria posizione. Include, tra l’altro, le copie digitali degli atti notificati (cartelle, intimazioni, ecc.), i piani di rateizzazione accordati, le comunicazioni varie. Funziona da archivio personale dal quale reperire le copie se si sono smarrite le cartacee o le PEC.
- Se Mi Scordo: un servizio di alert che l’utente può attivare per ricevere promemoria via SMS o email relativi a scadenze e nuovi atti. Ad esempio, si può scegliere di essere avvisati qualche giorno prima della scadenza di una rata di rottamazione o di un piano di dilazione, oppure essere informati quando l’Agenzia Riscossione sta per notificare una nuova cartella (in modo da attenderla al domicilio o in PEC). Questo servizio di alert è molto utile per evitare dimenticanze che potrebbero causare decadenze da benefici o aggravio di sanzioni.
- Delega un intermediario: consente di autorizzare fino a due soggetti terzi (tipicamente un professionista, come il commercialista o l’avvocato tributarista) ad accedere e operare nell’area riservata in nome e per conto del contribuente. La delega si attiva tramite la piattaforma EquiPro (dedicata agli intermediari fiscali), previa richiesta da parte del contribuente stesso nell’area riservata o presso lo sportello. È uno strumento prezioso per chi preferisce affidare la gestione del proprio estratto debitorio a un esperto: il professionista delegato potrà controllare la situazione, scaricare gli estratti di ruolo e persino richiedere rateizzazioni o presentare istanze di sospensione per conto del cliente, il tutto online.
Sicurezza e privacy: all’interno dell’area riservata, è possibile impostare i propri contatti (email e cellulare) nella sezione Il mio profilo, in modo da ricevere notifiche di accesso e comunicazioni di servizio. L’accesso ai dati è protetto e loggato; per ulteriore sicurezza, dopo un certo periodo di inattività si viene disconnessi automaticamente. I documenti scaricati dall’area riservata (es. PDF delle cartelle) sono firmati digitalmente dall’ente, il che ne garantisce l’autenticità qualora servano come prova.
Ambito temporale dei dati disponibili: come accennato, l’area riservata AdeR rende disponibili le informazioni sui ruoli dal 2000 in poi. Questo perché i crediti anteriori al 2000 (ruoli degli anni ’90 e precedenti) sono in parte caduti in prescrizione oppure gestiti con sistemi ormai dismessi; inoltre, molte cartelle molto vecchie potrebbero essere state oggetto di provvedimenti di annullamento di massa (condoni, sanatorie, ecc.) negli anni successivi. In ogni caso, per i debiti anteriori al 2000 eventualmente ancora esigibili, occorrerebbe rivolgersi direttamente agli sportelli in quanto non visibili online. Per la maggior parte dei contribuenti, comunque, il 2000 rappresenta l’inizio utile di verifica e copre ampiamente l’orizzonte dei possibili debiti attuali.
Posta Elettronica Certificata (PEC) e notifiche digitali
Un altro strumento essenziale per “stare sul pezzo” riguardo ai propri debiti fiscali è la Posta Elettronica Certificata (PEC). La normativa italiana prevede che molte comunicazioni e notifiche dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione avvengano tramite PEC, soprattutto verso determinati soggetti:
- Società e imprese: tutte le imprese costituite in forma societaria (SRL, SPA, SNC, etc.) e i ditte individuali hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di mantenerlo attivo (iscritto al Registro Imprese). L’Agente della Riscossione notifica cartelle, avvisi e intimazioni alle imprese esclusivamente via PEC, inviando il plico all’indirizzo risultante da pubblici elenchi (INI-PEC). Dunque, un’impresa può scoprire di avere un debito esattoriale semplicemente controllando la propria casella PEC: se vi è stata depositata una cartella di pagamento, la troverà lì (con relativi allegati e relazione di notifica). È fondamentale quindi che le aziende monitorino costantemente la PEC, per non “perdere” eventuali atti di riscossione.
- Professionisti e altri obbligati PEC: anche i professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, etc.) per legge devono avere una PEC. L’Agenzia Riscossione utilizza la PEC anche per costoro, attingendo all’Indice nazionale indirizzi PEC.
- Privati cittadini: per le persone fisiche non obbligate ad avere PEC, la notifica via PEC avviene solo se il contribuente ha fornito volontariamente un indirizzo PEC come domicilio digitale personale (ad esempio registrandolo sui portali fiscali) oppure se risulta comunque un indirizzo PEC a suo nome in pubblici elenchi. In mancanza, la notifica continuerà ad avvenire in forma cartacea (via posta o messo comunale). Tuttavia, molti cittadini stanno attivando spontaneamente una PEC come domicilio digitale, perché presenta vantaggi: ricevere immediatamente gli atti (senza rischiare di non trovare la raccomandata), averne traccia certa, ed evitare giacenze presso gli uffici postali.
Come sfruttare la PEC per conoscere la propria posizione debitoria? In primo luogo, registrando una PEC si evita di perdere notifiche importanti: se l’Agenzia Entrate-Riscossione invierà una cartella, arriverà in casella PEC. Inoltre, si può recuperare dalla PEC l’elenco di eventuali atti passati. Ad esempio, se ricordiamo di aver ricevuto qualche anno fa una cartella via PEC, cercando nella casella potremo ritrovare il messaggio (oggetto tipicamente “Invio di atto da Agenzia delle Entrate-Riscossione”) e scaricare la cartella allegata, verificando se è stata pagata o meno.
Va segnalato che, ai sensi della legge, una notifica PEC si considera perfezionata decorsi 10 giorni dall’invio anche se il destinatario non legge il messaggio (in gergo, se la casella PEC è inattiva o satura, l’atto viene depositato in un registro telematico accessibile tramite il sito Infocamere, e il contribuente riceve un avviso per posta ordinaria). Quindi non controllare la PEC non mette al riparo dalle conseguenze: l’atto si considera comunque notificato. Pertanto, è buona prassi controllare regolarmente la PEC.
In ottica di consultazione debitoria, la PEC può essere usata anche proattivamente: ad esempio, Agenzia Entrate-Riscossione spesso anticipa via PEC alcune comunicazioni, come solleciti di pagamento o avvisi di scadenza rate. Non tutte queste comunicazioni hanno valore legale di notifica, ma servono come promemoria utile.
Inoltre, dal 2023 è attiva la Piattaforma per le notifiche digitali (PND) per gli atti della Pubblica Amministrazione. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aderito a questa piattaforma: ciò significa che progressivamente le notifiche (soprattutto ai privati) potranno essere recapitate sul domicilio digitale eletto dal cittadino su questa piattaforma o, in mancanza, saranno rese disponibili in un’area riservata consultabile con SPID. La PND invierà avvisi via PEC o raccomandata dell’avvenuto deposito dell’atto. Questo sistema è alle battute iniziali, ma rappresenta il futuro della notifica: un motivo in più per dotarsi di strumenti digitali e abitudine al loro utilizzo.
Riassumendo sull’uso della PEC:
- Registra una PEC personale se sei un privato non obbligato, e comunicala come domicilio digitale ai servizi pubblici (attraverso l’apposito portale domiciliodigitale.gov). Riceverai così via PEC eventuali nuove cartelle o atti.
- Monitora la tua PEC: controlla almeno settimanalmente se arrivano messaggi dall’Agenzia Entrate o Riscossione. Imposta notifiche push sul telefono se possibile.
- Cerca nella PEC vecchi atti: usa le funzioni di ricerca per parole chiave (“cartella”, “Agenzia Entrate Riscossione”, ecc.) al fine di recuperare eventuali atti passati, così da poterli confrontare con lo stato dei pagamenti (se li hai pagati, risultano saldati, altrimenti li troverai come debiti aperti).
- Se hai cambiato PEC o questa è scaduta, ricordati di aggiornarla e di comunicarla; una PEC non attiva non blocca le notifiche, come detto (gli atti finiranno sul registro pubblico), ma certamente tu non ne verrai a conoscenza tempestiva.
Servizi mobile: App Equiclick e IO
Oltre al portale web, AdeR offre anche un’App mobile denominata Equiclick, disponibile per Android e iOS. Tramite Equiclick, dopo l’accesso con SPID/CIE, si possono svolgere molte delle operazioni descritte per l’area riservata web: consultare la situazione debitoria, pagare cartelle, generare bollettini Rav, chiedere rateizzazioni (fino a una certa soglia), attivare il servizio Se Mi Scordo, ecc. L’app è pensata per un accesso rapido in mobilità e semplifica alcune funzioni con interfaccia touch-friendly. Non offre magari tutta la profondità di dati della versione desktop (ad esempio, potrebbe avere qualche limite nel mostrare documenti storici), ma risulta utile per un controllo di routine e per ricevere notifiche push in caso di nuovi debiti o scadenze.
Un altro strumento generalista è l’app IO (l’app dei servizi pubblici): alcune notifiche dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono arrivare anche tramite IO per gli utenti che l’hanno installata e attivata. Ad esempio, IO può segnalare la scadenza di una rata della rottamazione o confermare l’avvenuto pagamento di un bollettino effettuato. Al momento IO è integrata soprattutto con l’Agenzia delle Entrate (per cashback, avvisi bonari, ecc.), ma la Riscossione sta gradualmente ampliando l’utilizzo. In ogni caso, IO non fornisce la lista dei debiti, ma funge da canale informativo complementare. Dunque, per la consultazione resta preferibile l’area riservata o Equiclick, mentre IO può servire per ricevere alcuni alert istituzionali.
Sintesi dei metodi digitali e caratteristiche
Di seguito una tabella riepilogativa dei principali strumenti digitali per verificare i propri debiti fiscali:
Strumento | Descrizione e utilizzo | Vantaggi |
---|---|---|
Area Riservata AdeR (web) | Accesso dal sito Agenzia Entrate-Riscossione con SPID/CIE/CNS. Permette di consultare l’estratto debitorio completo, pagare online, rateizzare, sospendere ecc.. | Completo e dettagliato; possibilità di azione immediata (pagamento, rateazione). |
App Equiclick (mobile) | App ufficiale di AdeR per smartphone/tablet. Offre funzioni principali dopo login SPID/CIE: visualizza cartelle, pagamenti, scadenze, consente pagamenti e richieste. | Portatile, notifiche push, uso semplice ovunque. |
PEC (Posta Certificata) | Controllo della propria casella PEC per individuare eventuali atti notificati (cartelle, avvisi) dall’Agente riscossione. Richiede di avere/monitorare un indirizzo PEC. | Notifiche immediate degli atti; tracciabilità legale; evita di perdere comunicazioni. |
Piattaforma Notifiche Digitali (in sviluppo) | Sistema nazionale di notifiche digitali: consente il deposito telematico degli atti e avvisa via PEC/IO l’interessato. Necessario registrarsi e validarsi. | Deposito centralizzato atti; recupero notifiche perse. (Fase iniziale nel 2025). |
Delegazione a intermediario (Equipro) | Consente di delegare fino a 2 professionisti ad accedere ai dati debitori tramite il portale Equipro (profilo intermediari). La delega si attiva online o in ufficio. | Utile per farsi gestire la posizione da esperti (commercialista, avvocato) senza dover operare in prima persona. |
App IO (servizi pubblici) | App generale PA: invia messaggi/avvisi se attivati. Può notificare scadenze o conferme relative a pagamenti e servizi fiscali. Non consente la consultazione diretta dei debiti. | Comodità di ricevere promemoria sul telefono integrati con altri servizi pubblici. |
Come si vede, area riservata web e PEC sono gli strumenti imprescindibili per un controllo approfondito. L’uno fornisce la vista completa della posizione debitoria; l’altro garantisce di non perdere le notifiche degli atti. Gli altri strumenti (app mobile, delega, IO) sono complementari e aumentano la comodità o l’efficacia della gestione.
Modalità tradizionali: estratto di ruolo e richiesta documenti
Sebbene i canali telematici siano ormai prevalenti, esistono ancora metodi “analogici” o tradizionali per conoscere la propria situazione debitoria, che possono rivelarsi utili in alcuni casi particolari – ad esempio per chi non ha dimestichezza col digitale, oppure per verificare posizioni molto datate o riferite a soggetti terzi (come un defunto). Vediamo quali sono:
- Richiesta di estratto di ruolo allo sportello: ci si può recare presso uno degli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (presenti almeno a livello provinciale) e richiedere un estratto conto dei debiti a proprio carico. È necessario esibire un documento di identità e, se la richiesta riguarda un soggetto diverso (es. il legale rappresentante che chiede estratto per la società, o un erede che chiede per il de cuius), bisogna avere le deleghe o i documenti che attestino il diritto. L’operatore di sportello può stampare l’estratto di ruolo, che è sostanzialmente la lista di tutte le partite debitorie aperte, ciascuna con i riferimenti (numero cartella o atto, ente creditore, anno, importo iniziale, importo residuo, etc.). Questa procedura un tempo era l’unica disponibile e molti contribuenti la utilizzano ancora. Vantaggi: l’estratto rilasciato ha valore di certificazione (timbrato dall’ente) e talvolta contiene note esplicative. Svantaggi: richiede tempo e spostamento fisico; inoltre gli sportelli potrebbero essere affollati o richiedere appuntamento.
- Richiesta via PEC o email: alcune sedi di Agenzia Riscossione accettano richieste di estratto conto via PEC. Ad esempio, inviando una PEC con allegato il modulo di richiesta e il documento d’identità, si può ottenere risposta con allegato l’estratto di ruolo in PDF. Bisogna informarsi presso la propria Direzione regionale di AdeR se offrono questo servizio. In alternativa, esiste il servizio “Consegna documenti e istanze” sul portale dell’Agenzia Entrate (area autenticata) che consente di inviare richieste all’Agenzia, tra cui quelle di certificati di debito; tuttavia, per avere l’estratto del ruolo completo è più diretto utilizzare i canali AdeR (l’Agenzia Entrate risponderebbe con il certificato unico, che è un documento formale e richiede più tempo).
- Modello RD1 – Richiesta di documenti: Agenzia Entrate-Riscossione ha predisposto un apposito modulo, chiamato Modello RD1, per richiedere in modo semplificato una serie di documenti relativi alla riscossione. Barcando le apposite caselle nel modello RD1 si può chiedere, tra l’altro: la “situazione debitoria complessiva”, l’estratto di ruolo di specifici atti, la copia delle relazioni di notifica di atti (utile se si vuole controllare come e quando una cartella è stata notificata), ecc. Il modulo RD1 va compilato con i dati anagrafici del richiedente e del soggetto di cui si chiedono i dati (se diverso), firmato e presentato a AdeR. La presentazione può avvenire a mano allo sportello, oppure via PEC/email allegando scansione (in tal caso è consigliabile firmare digitalmente il PDF per autenticità). Per le richieste tramite RD1 relative a soggetti terzi (es. un erede che chiede i debiti del defunto, o il liquidatore subentrante che chiede i debiti di una società cessata) occorre allegare la documentazione che prova la propria legittimazione: ad esempio certificato di morte e dichiarazione di qualità di erede, oppure visura camerale che attesta la nomina. Entro 30 giorni l’Agenzia deve fornire quanto richiesto (spesso lo fa in tempi più brevi). Questo strumento è prezioso per ottenere nero su bianco la posizione debitoria, specie in contesti di procedure di composizione della crisi: non a caso il Codice della crisi d’impresa inserisce proprio la “situazione debitoria complessiva da Agenzia Riscossione (mod. RD1)” tra i documenti da produrre nelle procedure di composizione negoziata.
- Esempio: un soggetto sta valutando un piano di rientro da sovraindebitamento. Tramite RD1 ottiene dall’esattore l’elenco di tutti i ruoli a suo nome pendenti, con dati certi. Questo elenco potrà essere usato per predisporre il piano e informare il tribunale. Allo stesso modo un erede preoccupato di possibili cartelle del defunto può, con RD1, avere ufficialmente l’estratto dei ruoli intestati al de cuius.
- Certificato dei carichi pendenti fiscali: da non confondere con l’estratto di ruolo, c’è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate denominato “certificato dei carichi pendenti agli effetti fiscali”. Questo certificato attesta l’esistenza di eventuali contestazioni in atto (avvisi di accertamento non definitivi, contenziosi pendenti) e debiti tributari definitivi non ancora soddisfatti o iscritti a ruolo. È disciplinato dal D.M. 4 agosto 2016. In pratica, è il complementare del certificato rilasciato da AdeR: quest’ultimo attesta i debiti a ruolo, il certificato Agenzia Entrate attesta quelli non a ruolo. Per un quadro completo delle passività fiscali di un soggetto, talvolta si ricorre ad entrambe le certificazioni. Il certificato carichi pendenti va richiesto all’Agenzia Entrate (anche via civis/fisconline se l’ufficio lo consente) e viene rilasciato in 30 giorni. È più utilizzato in ambito di verifica per appalti pubblici o cessione di beni (serve a dimostrare l’assenza di debiti fiscali pendenti non ancora passati a riscossione, ad esempio per ottenere il DURC fiscale).
In conclusione, le modalità tradizionali forniscono risultati analoghi ai canali digitali, ma spesso con più lentezza e formalità. Possono però essere indispensabili in casi complessi (es. un soggetto giuridico estinto da anni, un erede, ecc.) dove l’accesso telematico può essere precluso. Il debitore evoluto dovrebbe comunque privilegiare l’accesso online, riservando la via cartacea solo quando necessario per validità legale o per impossibilità tecnica.
Tipologie di debiti fiscali e documenti collegati
Nel verificare la propria posizione debitoria con il fisco, ci si troverà di fronte a diverse tipologie di atti e voci, a seconda dell’origine del debito. Comprendere la natura di ciascuno è fondamentale sia per interpretare correttamente l’estratto conto, sia per sapere quali strumenti di pagamento o di contestazione sono applicabili. Passiamo in rassegna le principali categorie:
Cartelle di pagamento (ruoli esattoriali)
La cartella di pagamento è il documento tipico con cui l’Agente della Riscossione ingiunge al contribuente il pagamento di uno o più importi iscritti a ruolo. È un atto amministrativo (non è emesso dal giudice) che contiene un “precetto”: invita a pagare entro 60 giorni, avvertendo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
Cosa contiene una cartella? In sintesi:
- L’intestazione con i dati del debitore e un numero identificativo (numero di ruolo e numero cartella).
- L’elenco degli enti creditori e delle somme dovute a ciascuno, suddivise per tributo o partita. Ad esempio, una cartella potrebbe riportare: Agenzia Entrate – IRPEF 2018 € X, Addizionale Regionale € Y, Sanzioni € Z, Interessi € W; Comune di Milano – Multe CdS € K, etc. Ogni partita ha il suo dettaglio.
- L’indicazione degli oneri di riscossione e diritti di notifica, aggiunti in calce.
- Le istruzioni per il pagamento (il classico bollettino RAV allegato con codice, l’indicazione che è ammesso pagamento a rate se la legge lo consente, ecc.).
- L’indicazione che l’atto è stato formato in esecuzione del ruolo emesso dall’ente tal dei tali, e notificato per conto di questo.
- La data di notifica (quando viene consegnata al contribuente) e la relata di notifica (a parte).
Quando consultiamo la situazione debitoria online, per ogni cartella verranno mostrati almeno:
- il numero cartella (e anno di riferimento);
- l’ente impositore originario e la tipologia (spesso visibile cliccando sul dettaglio tributi);
- l’importo iniziale e l’importo residuo ancora da pagare;
- lo stato: ad esempio “da saldare” oppure “in pagamento rateale” o “sospesa” (in caso di sospensioni amministrative o giudiziali).
Come leggere e interpretare una cartella: Bisogna distinguere se la cartella è “integra”, cioè mai contestata, oppure se su di essa sono intervenuti eventi successivi:
- Se è stata pagata per intero, dovrebbe risultare nella sezione saldati (e tipicamente non appare tra i debiti aperti). Un errore comune è credere di avere un debito mentre in realtà la cartella è già stata pagata: per verificarlo basta controllare la quietanza. In area riservata, cliccando su Quietanze di quella cartella si vedrà se vi sono pagamenti registrati.
- Se è stata pagata parzialmente (es. si era iniziata una rateazione poi decaduta), risulterà ancora Da saldare ma l’importo residuo sarà inferiore all’iniziale. Attenzione: il residuo include anche gli interessi di mora maturati nel frattempo, quindi potrebbe non essere semplicemente “totale iniziale meno versato”, ma leggermente diverso.
- Se è in corso di rateizzazione, sarà indicato e generalmente la posizione viene spezzata: ad esempio si potrebbe vedere la cartella con nota “in rateazione, residuo tot, rate pagate X su Y”. L’estratto riporta anche se la rateazione è in regola o se ci sono rate scadute non pagate (il che potrebbe portare a decadenza).
- Se è stata sospesa o annullata, comparirà lo stato “sospesa” oppure non comparirà affatto (se annullata totalmente). Una sospensione può avvenire per vari motivi, ad esempio: il contribuente ha ottenuto una sospensiva dal giudice, oppure l’ente creditore ha comunicato un provvedimento di sgravio. Durante la sospensione, la cartella rimane ma l’Agente non procede al recupero. Nella sezione Procedure dell’area online si può vedere se per quella cartella c’è una sospensione in atto.
Termini di notifica e validità: Le cartelle devono essere notificate entro determinati termini di decadenza previsti dalla legge, variabili a seconda del tipo di tributo (ad esempio, per imposte derivanti da dichiarazione il termine era generalmente il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo proroghe). Se consultando la propria situazione si trova una cartella riferita ad un periodo molto lontano notificata tardivamente, potrebbe profilarsi un vizio di decadenza, ma questo è un aspetto tecnico da far eventualmente valere in ricorso. All’atto pratico, sapere della cartella è il primo passo; stabilire se sia contestabile per tardività richiede un’analisi normativa e giurisprudenziale (si vedano oltre i cenni su prescrizione e decadenza).
Prescrizione delle cartelle: Un tema spesso correlato alla situazione debitoria è la prescrizione. Una cartella regolarmente notificata costituisce atto interruttivo della prescrizione, ma non “fissa” automaticamente il termine a 10 anni per qualsiasi debito. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito, da ultimo con sentenze del 2022-2023, che la prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo segue la natura del tributo salvo eccezioni di legge. In pratica:
- Per imposte erariali come IRPEF, IVA, IRES: in assenza di un termine breve specifico, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c..
- Per sanzioni tributarie non derivanti da sentenza: si applica la prescrizione quinquennale (art. 20 D.Lgs. 472/97). Solo se la sanzione è stata confermata da una sentenza passata in giudicato si avrebbe il termine decennale ex art. 2953 c.c. (actio iudicati).
- Per tributi locali dotati di termine proprio (come la TARI/TARSU, o il bollo auto, etc.), spesso il termine è quinquennale in base all’art. 2948 c.c. n.4, in quanto sono tributi periodici, o per espressa previsione. Ad esempio, la TARSU: la Cassazione ha chiarito che, pur non avendo decadenza per la notifica cartella oltre il ruolo, tuttavia la riscossione dev’essere avviata entro 5 anni altrimenti il credito si prescrive.
- Per contributi previdenziali (INPS) vale un termine di prescrizione di 5 anni (salvo accertamento giudiziale). Dunque una cartella INPS si prescrive in 5 anni se non intervengono altri atti interruttivi.
- Per multe stradali: una volta notificata la cartella, la giurisprudenza tende a ritenere applicabile il termine quinquennale (come per le sanzioni amministrative in genere ex L. 689/81), anche se c’è stato dibattito se considerare 10 anni; attualmente prevale l’orientamento del termine breve.
Tutto ciò significa che, guardando alle cartelle nell’estratto conto, il debitore deve considerare la data di notifica e la natura del credito:
Esempio: una cartella per contravvenzioni stradali notificata nel 2015 senza ulteriori atti fino al 2025 – molto probabilmente è prescritta perché sono trascorsi oltre 5 anni senza intimazioni o pignoramenti (il termine per multe è 5 anni). Viceversa, una cartella per IRPEF 2015 notificata nello stesso anno 2015 diventa prescrivibile solo dopo 10 anni, quindi nel 2025; se il 2025 non è finito, ancora non è prescritta. Se però su quella cartella c’è stata, poniamo, un’intimazione nel 2020, la prescrizione si è interrotta e decorrerebbe nuovamente da allora.
Nella pratica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione applica automaticamente lo “Stralcio dei debiti prescritti” solo in esito a contenziosi o su ordine dell’ente creditore. Altrimenti continua a mantenere a ruolo i crediti fino a un atto formale di sgravio, anche se il termine è decorso. Quindi troveremo nell’estratto anche cartelle potenzialmente prescritte, che spettano al contribuente far valere come tali eventualmente in giudizio (o tramite istanza di sospensione in autotutela, allegando gli estremi della prescrizione).
Come faccio a sapere se una cartella è prescritta? Dal solo estratto non è sempre immediato, perché questo non elenca tutti gli atti successivi. Bisogna:
- Vedere l’anno di notifica della cartella e la natura del credito.
- Verificare se successivamente la Riscossione ha inviato altri atti interruttivi (intimazioni, solleciti, preavvisi). Queste informazioni potrebbero non comparire nell’estratto online, ma si possono chiedere con RD1 (copia relate di notifica atti successivi) o rintracciare tra le comunicazioni ricevute. Ad esempio, se nel 2019 è stata notificata una “intimazione di pagamento” riferita a quella cartella, la prescrizione riparte da lì.
- Applicare il termine corretto. Se risulta superato senza atti, allora la cartella è potenzialmente prescritta.
L’approfondimento sulla prescrizione serve al debitore consapevole per capire quali debiti potrebbe non dover più pagare per legge, ma attenzione: finché non si fa valere la prescrizione, il debito rimane iscritto. È necessario dunque presentare ricorso al giudice o istanza di sgravio per liberarsene formalmente.
Avvisi di accertamento esecutivi
Gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate (o gli avvisi di addebito INPS) meritano un discorso a parte. Come già detto, dal 2011 gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP includono una “ingiunzione a pagare” trascorsi 60 giorni dalla notifica, divenendo titoli esecutivi (art. 29 DL 78/2010). Cosa comporta ciò per la nostra situazione debitoria?
Significa che, se non impugniamo o paghiamo l’avviso di accertamento entro 60 giorni, questo diventa esecutivo e:
- L’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme accertate. In realtà, più precisamente, trasmette un flusso al concessionario che ha valore di titolo esecutivo.
- Non viene emessa una cartella di pagamento; tuttavia il concessionario potrà procedere alla riscossione coattiva decorsi ulteriori 30 giorni dall’affidamento (salvo che intervenga un provvedimento di sospensione).
- In pratica, il contribuente riceverà direttamente l’accertamento (come atto iniziale) e, se non fa nulla, potrebbe ricevere in seguito un “Avviso di presa in carico” da parte di Agenzia Riscossione o, trascorso un anno, un’intimazione di pagamento prima dell’esecuzione.
Nell’area riservata riscossione, un avviso di accertamento esecutivo non pagato apparirà similmente a una cartella, con un suo identificativo (spesso coincide con il numero atto dell’accertamento) e l’ente creditore indicato come Agenzia delle Entrate. Saranno elencati i tributi (ad es. IRPEF anno X, IVA anno Y, sanzioni e interessi) esattamente come avverrebbe per una cartella. La differenza sostanziale è nella genesi: l’atto originario non era una cartella ma un accertamento. Tuttavia ai fini del contribuente poco cambia nell’estratto: lo vedrà come un debito da saldare, rateizzabile e con lo stesso status di riscossione coattiva.
Se l’accertamento è ancora impugnabile (entro 60 giorni) o se è stato impugnato e c’è un ricorso pendente con sospensiva concessa, può darsi che nel sistema AdeR risulti comunque il carico, ma lo stato sarà “sospeso” su indicazione dell’ente (Agenzia Entrate avvisa l’esattore quando un accertamento è impugnato con sospensione giudiziale).
In ogni caso, per sapere se ho debiti da avvisi di accertamento:
- Controllare il cassetto fiscale (area Entrate) può dire se ho ricevuto avvisi non pagati (appariranno come atti emessi).
- Controllare l’area riscossione dirà se qualcuno di questi è ormai passato a ruolo (lo troverò quindi come importo esecutivo affidato).
- Spesso l’estratto di ruolo includerà solo dopo un certo tempo questi atti: tipicamente l’Agenzia Entrate aspetta i 90 giorni (60 più 30) e poi affida, per cui c’è un fisiologico ritardo.
Accertamenti “esecutivi” particolari: Ci sono anche atti come gli “avvisi bonari” (comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73) che se non pagati non diventano titoli esecutivi immediati, ma portano poi all’iscrizione a ruolo dopo la notifica di una cartella. Quindi quelli non li vedremo finché non diventano cartella. Al contrario, avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni, avvisi di recupero crediti di imposta, ecc., dal 2020 sono stati anch’essi resi esecutivi (DL 159/2015 ha ampliato la categoria degli atti esecutivi). Quindi, di regola, qualunque atto dell’Agenzia Entrate che riporti la dicitura di cui all’art. 29 DL 78/2010 (“il presente atto vale come notificazione…”) se non adempiuto confluirà nel ruolo.
Per il debitore, la sostanza è: un avviso di accertamento non pagato equivale a una cartella dal punto di vista della situazione debitoria. Andrà pagato (eventualmente con sconto sanzioni se previsto in fase di acquiescenza, ma se si è ormai in ritardo pieno non c’è sconto), oppure rateizzato o definito in altro modo (le definizioni agevolate, come la rottamazione, hanno riguardato anche questi atti esecutivi). Ad esempio la Rottamazione-quater 2023 era applicabile ai ruoli derivanti da accertamenti esecutivi affidati entro giugno 2022.
Altri tipi di debiti a ruolo
Oltre a imposte e tributi, l’Agente Riscossione gestisce ruoli per:
- Contributi previdenziali e assistenziali: i debiti verso INPS (contributi non versati di lavoratori autonomi, artigiani/commercianti, o contributi da aziende) vengono notificati tramite Avvisi di addebito INPS, che sono anch’essi esecutivi. Se non pagati entro 60 giorni, l’INPS li affida all’Agenzia Riscossione per il recupero. In estratto debitorio li troveremo come “Ente creditore: INPS” con descrizione (es. “Contributi gestione separata 2019”). Anche alcuni contributi minori (es. ENASARCO, etc.) possono comparire.
- Sanzioni amministrative: tipicamente le multe per violazioni del Codice della Strada, oppure sanzioni di altri enti (Autorità varie, Regioni, ecc.). Il creditore in questi casi è l’ente che ha emesso la sanzione (es. Comune di Roma – Polizia Locale, oppure Prefettura di …). La presenza di questi importi indica che non si è pagata la multa nei termini e che l’ente ha iscritto a ruolo la sanzione (raddoppiata, ex art. 203 CdS, più spese). Le cartelle per multe spesso accumulano interessi semestrali del 10% (ex art. 27 L. 689/81) – da tenere a mente quando si vede crescere il residuo.
- Tasse locali: imposte come IMU, TARI, TOSAP, ecc. se il Comune non le ha riscosse direttamente può averle affidate a Agenzia Riscossione (sebbene alcuni enti usino ingiunzioni fiscali alternative). In estratto vedremo ad esempio “Comune di … – TARI anno …”.
- Altre entrate patrimoniali: a volte enti diversi (università per tasse studentesche non pagate, aziende sanitarie per ticket sanitari non versati, etc.) possono iscrivere ruoli. La natura è varia ma tutto confluisce nell’elenco.
In generale, l’estratto di ruolo fornirà per ciascun debito indicazioni sull’ente impositore, e questa è la chiave per capire di cosa si tratti se la descrizione non è chiara. Ad esempio: se compare “Agenzia delle Dogane e Monopoli – Dazio Import 2019”, sarà presumibilmente un dazio doganale non pagato; se compare “Regione Campania – Tassa Automobilistica 2018”, sarà un bollo auto non versato per quell’anno.
Il debitore che scopre una certa voce che non conosce dovrebbe, se necessario, approfondire presso l’ente creditore l’origine del debito (soprattutto se intende contestarlo sostenendo che non era dovuto). L’Agente Riscossione infatti si limita ad esigere: se l’ente sbaglia (ad esempio ha iscritto a ruolo una somma già pagata), occorre far correggere all’ente con provvedimento di sgravio.
Focus: decadenza e prescrizione – differenze
Abbiamo accennato alla prescrizione (estinzione del debito per decorso del tempo senza atti interruttivi) relativa alle cartelle. Va distinto il concetto di decadenza: quest’ultima attiene ai termini entro cui l’ente doveva formare e notificare l’atto. Per esempio, se un avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2022 ma è stato notificato nel 2023, è decaduto (il debito non è dovuto, ma serve farlo annullare in giudizio). Similmente, se una cartella per IRPEF anno 2015 è stata notificata oltre il termine di legge, è viziata da decadenza. Tuttavia la decadenza deve essere eccepita dal contribuente tempestivamente (di solito con ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, altrimenti il vizio è “coperto” dalla mancata impugnazione).
In sede di semplice verifica della situazione debitoria a posteriori, dunque, la prescrizione gioca un ruolo più concreto (perché opera anche dopo, se il tempo continua a passare). La decadenza potrebbe emergere se ci si accorge di un atto notificato tardivamente, ma se non impugnato a tempo debito quell’atto è divenuto definitivo. Ad ogni modo, un professionista esaminando l’estratto potrebbe rilevare cartelle notificate dopo i termini: potrà valutare se c’è margine per impugnarle davanti al giudice (talvolta con un ricorso per motivi non dedotti in precedenza, non sempre ammesso se i termini sono scaduti, oppure nel corso di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se non c’era notifica valida in origine).
In questa sede ci limitiamo a rimarcare che:
- La prescrizione estingue il diritto di riscuotere se non esercitato per un certo tempo (5 o 10 anni a seconda dei casi) e può essere opposta anche successivamente, finché la riscossione non sia avvenuta.
- La decadenza colpisce l’atto formativo se emesso/notificato oltre il termine perentorio di legge, ma se il debitore non reagisce tempestivamente l’atto rimane valido (non essendo la decadenza rilevabile d’ufficio dopo la definitività).
Un contribuente che vuole sapere “a che punto è” con i propri debiti farà quindi bene a considerare: questi debiti sono ancora legalmente esigibili o potrebbero essere caduti in prescrizione? e questi atti avevano vizi originari? – per quest’ultimo aspetto, se non se ne è accorto prima, spesso il treno è perso, ma per la prescrizione può ancora far valere i suoi diritti.
Gestione dei debiti: pagamento, rateizzazione, rottamazione, contestazioni
Dopo aver ottenuto l’elenco dei debiti, il debitore ha davanti a sé diverse possibili strategie di gestione. Questa sezione offre un panorama delle opzioni disponibili: pagamento immediato, richiesta di dilazione, adesione a definizioni agevolate, e rimedi impugnatori se il debito non è dovuto. In tutti i casi, essere proattivi è fondamentale: ignorare i debiti esattoriali porta inevitabilmente ad aggravio di costi e ad azioni di recupero forzato.
Pagamento immediato
La soluzione più semplice, ove sostenibile, è pagare integralmente quanto dovuto il prima possibile. Il pagamento di una cartella o di un avviso esecutivo può avvenire:
- Online tramite l’area riservata o l’app Equiclick (circuiti PagoPA, carta di credito, addebito su conto, etc.).
- Tramite il bollettino RAV allegato alla cartella (pagabile in banca, ufficio postale, tabaccherie convenzionate, ATM).
- Con modello F24 solo in alcuni casi particolari (es. alcune somme da accertamento con adesione o definizioni particolari hanno codici tributo dedicati).
- Presso gli sportelli di AdeR (anche con carta/bancomat).
Vantaggi del pagamento immediato: si arrestano sul nascere interessi di mora e azioni esecutive. Se si paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, non sono dovuti gli interessi di mora successivi né l’ulteriore 1% di aggio (che scatta oltre i 60 gg). Dopo il pagamento totale, la posizione viene chiusa e l’ente non potrà più procedere contro il debitore.
Se non si riesce a pagare in un’unica soluzione, occorre valutare la rateizzazione.
Rateizzazione dei debiti (piani di dilazione)
La dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo è uno strumento di sollievo per il debitore in temporanea difficoltà economica. La normativa di riferimento è l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, oggetto di diverse modifiche, l’ultima delle quali nel 2024 (D.Lgs. 110/2024 in attuazione della Legge Delega Fiscale) che ha introdotto importanti novità a partire dal 1° gennaio 2025.
Vediamo i punti chiave della rateizzazione:
- Importo dilazionabile e tipologie di richiesta:
- Fino al 2024, la soglia per ottenere una rateizzazione “automatica” (senza documenti) era € 60.000 di debito per singola richiesta, con un massimo di 72 rate mensili. Dal 1° gennaio 2025, questa soglia è stata elevata a € 120.000. Ciò significa che un contribuente che deve fino a 120 mila euro complessivi può chiedere la dilazione presentando solo un’istanza semplice (asseverando di essere in temporanea difficoltà, ma senza dover allegare ISEE o bilanci), e ottenere un piano.
- Per importi superiori a € 120.000, o se si vuole un numero di rate più ampio di quello automatico, si deve presentare una richiesta “documentata”: ovvero allegare elementi che provino la situazione di difficoltà economico-finanziaria. Le nuove norme (commi 1.1 e 1.2 art. 19 DPR 602) specificano i parametri: per persone fisiche/piccole ditte individuali rileva l’ISEE e il rapporto debito/reddito; per società si usano indici di liquidità e rapporto debiti/valore produzione. Un decreto MEF dovrà dettagliare tali parametri. In base alla documentazione, l’Agenzia Riscossione potrà concedere piani fino a 120 rate (10 anni) anche per debiti sopra 120k o, se il debitore lo richiede, anche per debiti sotto 120k ma volendo più rate del piano base.
- Numero di rate concedibili:
- Fino al 2024: massimo 72 rate (6 anni) in via ordinaria; in casi straordinari documentati, fino a 120 rate.
- Dal 2025: la riforma prevede un progressivo ampliamento. Per richieste senza documenti:
- presentate negli anni 2025-2026: fino a 84 rate (7 anni);
- nel 2027-2028: fino a 96 rate (8 anni);
- dal 2029 in poi: fino a 108 rate (9 anni).
Per richieste documentate: - se debito > 120k: sempre possibili fino a 120 rate (10 anni);
- se debito ≤ 120k:
- negli anni 2025-2026, da un minimo di 85 a max 120 rate;
- 2027-2028, da min. 97 a max 120;
- dal 2029, da min. 109 a max 120.
Questo meccanismo scalare significa che la legge incoraggia l’Ente a concedere piani più lunghi col passare degli anni, fino a portare la dilazione automatica a 9 anni e quella documentata a un minimo di 9 fino 10 anni. In ogni caso, 120 rate rimane il tetto assoluto.
- È importante anche sapere che il debitore può chiedere rate costanti oppure, su opzione, rate crescenti anno per anno (utili se prevede di avere risorse crescenti nel tempo).
- Decadenza dalla rateizzazione: se il debitore non paga alcune rate, perde il beneficio del termine e l’intero importo residuo torna esigibile in unica soluzione. Nel corso degli anni questo aspetto è stato modificato più volte, e la Guida Ade aggiornata nel 2024 fornisce un’utile tabella riassuntiva:
- Piani in essere al 8 marzo 2020 (21/02/2020 per zona rossa Covid): decadenza con mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (misura emergenziale Covid).
- Piani concessi dopo l’8/3/2020 e fino al 31/12/2021: decadenza con 10 rate non pagate (altra misura Covid prolungata).
- Piani richiesti dal 1/1/2022 al 15/7/2022: decadenza con 5 rate non pagate (si era tornati alla disciplina ordinaria ante Covid).
- Piani richiesti dal 16/7/2022 in poi: decadenza con 8 rate non pagate, anche non consecutive. Questa è la regola attuale a regime, introdotta dal D.L. 50/2022 (convertito a luglio 2022) che ha reso permanente l’innalzamento da 5 a 8 rate tollerate.
- Effetti della presentazione della domanda di rateazione: una volta presentata l’istanza, la legge prevede che:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi alle somme (quindi il tempo si ferma mentre la domanda è in lavorazione);
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, salvo quelli già esistenti;
- non possono iniziare nuove esecuzioni forzate (pignoramenti) finché la richiesta è pendente e, se accolta, finché il piano è rispettato.
- Interessi di dilazione: quando un debito viene rateizzato, sulle rate si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21 DPR 602/73. Questo tasso è attualmente intorno al 3,5-4% (viene aggiornato periodicamente con decreto ministeriale in base al rendimento medio titoli). Gli interessi di dilazione vengono calcolati sul debito residuo per il periodo del frazionamento. Non ci sono invece ulteriori sanzioni o aggi aggiuntivi sulle somme rateizzate: l’aggio di riscossione rimane quello originario, le sanzioni restano quelle già incorporate nel debito. Quindi il piano dilazionato comporta un costo aggiuntivo relativo solo agli interessi per il tempo di dilazione.
- Modalità operative:
- Richiesta telematica: come già indicato, può farsi dall’area riservata, selezionando i debiti e configurando il piano. In quel caso, per importi sotto soglia e se non si è decaduti prima, l’esito è immediato e viene rilasciato il piano con i bollettini. Per importi alti o debitori “a rischio” potrebbe essere messa in lavorazione ma comunque in pochi giorni viene approvata se rispettati requisiti.
- Richiesta cartacea (allo sportello o via PEC): utilizzando l’apposito modello R1 disponibile sul sito di AdeR (o fac-simile), da compilare e presentare. Anche qui, allegare ISEE o bilanci se richiesto.
- Pagamento delle rate: una volta ottenuta la dilazione, si può pagare ogni rata con il consueto RAV oppure – consigliato – attivare la domiciliazione bancaria (SDD) sul conto corrente. Ciò evita di dimenticare scadenze ed è particolarmente utile per piani lunghi.
- Proroga della dilazione: la legge consente una sola proroga del piano, per comprovato peggioramento della situazione, purché non si sia già decaduti. La proroga può arrivare fino al massimo di rate originariamente previsto (es. se avevi 72 rate potresti chiedere di allungare a 120 se ne ricorrono i requisiti documentali). Questa possibilità è però soggetta a valutazione e andrà motivata.
Novità 2025: Oltre all’ampliamento rate e soglie già discusso, va segnalato che dal 2023/2024 sono state introdotte misure per rendere la rateizzazione più accessibile:
- Nessun obbligo di saldare le rate scadute per chiedere una nuova dilazione su debiti diversi: un tempo se si era decaduti bisognava pagare tutto l’arretrato prima di ottenere altri piani, oggi non più (art. 19 co. 3-ter).
- Possibilità di rateizzare anche durante il pignoramento: è stato chiarito che pure se è avviata un’esecuzione (fermo, ipoteca, pignoramento) si può ancora chiedere il piano finché il bene non è venduto, ottenendo sospensione delle procedure appena la domanda è accolta (il che può salvare ad esempio un immobile pignorato se si attiva in tempo).
- Soglie innalzate per decadenza come visto (8 rate).
- Comunicazioni più efficaci: il servizio “Se mi scordo” avvisa prima che si accumulino troppe rate impagate (ad es. ti avvisa quando stai per raggiungere la metà delle rate che portano a decadenza, e quando ne manca una alla decadenza stessa).
Esempio pratico: Mario ha 5 cartelle per un totale di €50.000. Non può pagarle tutte subito. Tramite l’area riservata, presenta a gennaio 2025 una richiesta di rateazione cumulativa: in quanto il totale è < 120k, l’istanza è “a semplice richiesta”. Può optare per, ad esempio, 72 rate (6 anni) o anche 84 rate, dato che nel 2025 il massimo automatico è 84. Sceglie 84 rate, l’AdeR approva immediatamente. Mario paga la prima rata online. Da quel momento le cartelle risultano in stato “Rateizzato”. Nel 2026 però Mario salta alcune rate per difficoltà: ne salta 3 nel corso di un anno. Non decade perché servono 8 salti. Nel 2027 la sua situazione peggiora, chiede una proroga presentando ISEE e ottiene di allungare a 120 rate (10 anni totali) grazie alle nuove norme. Poi paga regolarmente. Oppure, se comunque decade (salta 8 rate), nel 2028 le restano scoperte: a quel punto potrebbe attendersi azioni esecutive oppure cercare se è aperta una definizione agevolata.
Definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle) e altre sanatorie
Negli ultimi anni il legislatore ha più volte offerto ai debitori fiscali la chance di regolarizzare la propria posizione con modalità agevolate, cioè con sconti su sanzioni e interessi o addirittura annullamento di debiti minori. È importante per il debitore essere aggiornato su queste possibilità, perché aderirvi può comportare un notevole risparmio ed evitare procedure esecutive.
Rottamazione delle cartelle: questo termine giornalistico identifica le varie edizioni della “definizione agevolata dei carichi”:
- Rottamazione-ter (introdotta dal DL 119/2018): permetteva di pagare i ruoli 2000-2017 senza sanzioni né interessi di mora, in max 18 rate fino al 2021.
- Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022): ha aperto ai debiti 2000-30 giugno 2022 la possibilità di pagarli senza sanzioni né interessi di mora né aggio. Pagamento dilazionabile in 18 rate fino al 2027. Termine di adesione inizialmente 30 aprile 2023, poi prorogato al 30 giugno 2023. Moltissimi contribuenti hanno aderito: l’AdeR ha inviato le comunicazioni con l’importo dovuto (solo il tributo e interesse legale ridotto al 2%) e le scadenze.
- Riammissione 2025: Per chi era decaduto dalla Rottamazione-quater (cioè non aveva pagato qualche rata 2023 o aveva pagato in ritardo), il Decreto Milleproroghe 2024 (DL 198/2023 conv. in L. 15/2025) ha previsto una riapertura: presentando domanda entro il 30 aprile 2025, si poteva essere riammessi al beneficio. Ciò riguardava solo chi aveva già aderito ma poi perso il beneficio per mancato pagamento entro il 2024. I riammessi devono pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in 10 rate distribuite tra 2025 e 2027. Le prime due rate scadono il 31/7/2025 e 30/11/2025, poi 4 rate nel 2026 e 4 nel 2027. Le comunicazioni ai riammessi con l’esito e i nuovi bollettini sono state inviate entro giugno 2025. Pagando regolarmente queste, si conferma la definizione agevolata; se non si paga, si decade definitivamente.
- Possibili nuove edizioni: al momento (luglio 2025) non sono in vigore altre rottamazioni. Non si esclude che future normative possano introdurne (si parla talvolta di una rottamazione-quinqies per i ruoli 2023-2024, ma è ipotesi). Comunque, la storia recente (Rottamazione 2016, bis 2017, ter 2018, quater 2023) mostra come quasi ogni governo introduca una forma di pace fiscale.
Saldo e stralcio: misura diversa dalla rottamazione classica, mirata a soggetti in difficoltà economica che potevano pagare solo una percentuale del debito:
- Il Saldo e Stralcio 2019 (L. 145/2018) consentiva a persone fisiche con ISEE < €20.000 di chiudere i carichi 2000-2017 derivanti da omessi versamenti tributari con uno sconto anche sul tributo (oltre che annullare sanzioni e interessi). In base all’ISEE, pagavano il 16%, 20% o 35% del dovuto. Era molto specifico e non reiterato successivamente.
- Non ci sono stati saldo e stralcio generalizzati dopo; tuttavia la rottamazione-quater ha incluso di fatto anche molti soggetti in difficoltà ma senza distinzione di reddito (niente sconto sul tributo però).
Stralcio automatico dei mini debiti: la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico (stralcio) dei debiti di importo residuo fino a € 1.000 affidati dal 2000 al 2015. In pratica:
- Il 31 marzo 2023 (poi slittato al 30 aprile 2023) l’Agenzia Riscossione ha annullato d’ufficio tutte le cartelle dal 2000 al 2015 che avessero un saldo non superiore a 1000 euro (per singola partita). L’annullamento riguardava solo gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni per i carichi di enti diversi dallo Stato (es. Comuni), mentre per i carichi statali (Agenzia Entrate, ecc.) l’annullamento era integrale del residuo. Questo perché il legislatore diede facoltà agli enti locali di non aderire allo stralcio totale: in molti casi i Comuni hanno deciso di riscuotere comunque la quota capitale delle loro multe/tributi. Ad ogni modo, per i debiti erariali (imposte statali) fino a 1000 € nel periodo indicato, il contribuente li ha visti sparire automaticamente senza dover far nulla.
- Esempio: se Tizio aveva una cartella del 2010 per IRPEF €300 + sanzioni €150 + interessi €50, residuo ad inizio 2023 era poniamo €500, questa è stata annullata completamente (perché IRPEF è entrata statale).
- Se Caio aveva una cartella del 2012 per multa stradale €150 + maggiorazioni €150, residuo €300, il Comune avrebbe dovuto deliberare l’eventuale adesione allo stralcio; se non l’ha fatto, a fine marzo 2023 sono stati tolti solo gli interessi (maggiorazioni) ma resta il capitale multa da pagare.
- Questo stralcio figura nella situazione debitoria? In genere, l’AdeR ha provveduto a rimuovere dalle liste quei carichi annullati. Pertanto, accedendo ora all’estratto, i ruoli sotto 1000€ (periodo 2000-15) non dovrebbero più apparire (se l’annullamento è totale) oppure appariranno aggiornati con l’importo ridotto (se l’ente ha mantenuto la sua parte). Sul sito AdeR e nelle comunicazioni al contribuente è indicato come “attuazione commi 222-230 L. 197/2022”.
- Stralci simili erano già avvenuti in passato (es. “rottamazione-ter” stralciò importi minimi < €1000 del 2000-2010).
- Attenzione: se un contribuente vede ancora piccoli debiti ante 2015 sul suo estratto, potrebbe essere perché l’ente locale ha escluso il suo credito dallo stralcio oppure per qualche motivo quell’atto non rientrava (es. crediti da aiuti di Stato esclusi, o ruoli dopo 2015). In caso di dubbio, può chiedere lumi all’Agente o all’ente.
Altre definizioni agevolate recenti:
- “Stralcio sanzioni” COVID: nel 2021 c’è stata la cancellazione automatica delle cartelle fino a €5.000 per debitori con ISEE sotto 30.000 (DL 41/2021). Anche questo ha pulito parte delle posizioni.
- Rottamazione UE: Nel 2023, oltre alla definizione quater, la L.197/22 prevedeva la definizione agevolata anche degli avvisi bonari da controllo automatizzato 2019-20 (pagamento 3% sanzioni).
- Composizione debiti ex Codice crisi: il nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto strumenti di composizione da sovraindebitamento dove il tribunale può omologare piani che stralciano anche i debiti fiscali (previo voto dell’Erario). Ma questo esula dalla procedura “standard” con AdeR.
Per il debitore medio, la cosa importante è: se c’è una rottamazione aperta, valutare l’adesione. In luglio 2025, la Rottamazione-quater è chiusa alle adesioni (scadevano nel 2023, salvo riammissioni 2025 per chi aveva aderito); non vi sono al momento nuove finestre. Chi ha aderito starà seguendo il piano di pagamento fino al 2027.
Nella situazione debitoria online, i debiti definiti con rottamazione appaiono comunque nell’elenco ma con uno stato particolare: di solito vengono indicati come “Definizione agevolata – importi residui €…”. Se si sta rispettando i pagamenti, l’Agente Riscossione sospende qualsiasi azione esecutiva su tali carichi e li considera separatamente. Se si dovesse decadere (mancato pagamento di una rata oltre tolleranza di 5 giorni), i carichi verrebbero ripristinati con i vecchi importi comprensivi di sanzioni e interessi come se la rottamazione non fosse mai avvenuta.
Consiglio: per ciascuna rottamazione, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha creato FAQ e portali dedicati. Ad esempio, per la riammissione 2025, sul sito AdeR c’era una pagina “Definizione agevolata – Riammissione DL 198/2023”. Il debitore dovrebbe consultare tali fonti per dettagli su scadenze e modalità.
Contestazione dei debiti non dovuti
Non tutti i debiti iscritti a ruolo sono effettivamente dovuti: possono esservi errori, doppie iscrizioni, pagamenti non correttamente associati, provvedimenti dell’ente creditore di annullamento non recepiti, ecc. Dal punto di vista del debitore, contestare un debito significa attivarsi per farlo cancellare o sospendere, evitando di pagare somme non dovute.
Gli strumenti a disposizione sono:
- Istanza in autotutela all’Agente Riscossione (sospensione): come già spiegato, attraverso il servizio Sospendi la riscossione o presentando un’istanza cartacea, il debitore può chiedere il blocco della riscossione fornendo prova del perché il debito non è dovuto. I motivi validi (elencati nell’art. 1, co.537 L.228/2012) includono: pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo; sgravio o annullamento da parte dell’ente creditore; prescrizione o decadenza intervenute prima della formazione del ruolo; sentenza che annulla in tutto o parte il debito; errore di persona (ad es. cartella intestata a omonimo). L’AdeR, ricevuta l’istanza e i documenti, sospende immediatamente le azioni di recupero su quei carichi e chiede conferma all’ente creditore. Se entro 200 giorni l’ente non risponde o conferma l’errore, il debito viene annullato; se invece l’ente conferma che è dovuto, la riscossione riprende (in tal caso il contribuente potrà solo fare causa).
- Ricorso alle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria): i debiti da tributi (imposte, tasse) possono essere contestati davanti al giudice tributario. Il ricorso va proposto di regola entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile:
- Per le cartelle di pagamento: di norma, vanno impugnate entro 60 gg dalla notifica per questioni formali o di merito non dedotte prima (es. notifica nulla, decadenza del ruolo, ecc.). Se si tratta di contestare il merito del tributo, però, la cartella è solo la conseguenza di un avviso precedente: non impugnare l’avviso rende definitivo il debito e la cartella contestabile solo per vizi propri (principio del “giudicato interno”).
- Per gli avvisi di accertamento esecutivi: idem, entro 60 gg dalla notifica dell’avviso (non si aspetta la cartella).
- Se i termini sono scaduti, occasionalmente il debitore può utilizzare strumenti come l’“opposizione all’esecuzione” ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario, sostenendo ad esempio che la cartella non fu mai notificata e ora il primo atto subito è un pignoramento – in tal caso può far valere vizi anche oltre i 60 gg. Ma sono situazioni particolari.
- Opposizione al giudice ordinario: per debiti non tributari (multe, contributi) ci si rivolge al giudice ordinario con diverse forme:
- Opposizione a cartella per sanzioni amministrative (L. 689/81) entro 30 giorni al Giudice di Pace se riguarda multe stradali, o al tribunale per altre sanzioni.
- Opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.: come detto, se il contribuente contesta il diritto di procedere ad esecuzione, ad esempio per intervenuta prescrizione, può farlo davanti al giudice ordinario, anche dopo i termini, purché non abbia avuto modo di farlo prima (es: cartella mai notificata, viene a saperlo col pignoramento – può opporsi deducendo prescrizione).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.: se c’è un vizio formale nella cartella o nel precetto esattoriale, entro 20 giorni dalla notifica di quell’atto.
Questi aspetti processuali sono complessi; qui l’importante è: se ritieni di non dover pagare, rivolgiti a un legale/tributarista tempestivamente per capire il rimedio giusto.
Casi tipici di contestazione:
- Debito già pagato: esibire la ricevuta (F24, quietanza) all’ente o via sospensiva AdeR – di norma risolvibile in autotutela con sgravio.
- Errore di persona: es. cartella intestata a un omonimo, segnalare subito ad AdeR per correzione.
- Sanzione non trasmissibile agli eredi: se un erede riceve cartella per sanzioni del defunto, può chiedere sgravio invocando l’art. 8 D.Lgs. 472/97 (le sanzioni amministrative non si trasmettono). L’ente dovrebbe cancellare la quota sanzionatoria.
- Prescrizione: se assolutamente certa (es. cartella IRPEF notificata da >10 anni senza atti), si può decidere di non pagare e farla valere come difesa in caso di escussione, oppure chiedere sgravio per prescrizione. Attenzione però: la prescrizione va fatta valere davanti a un giudice per essere riconosciuta definitivamente, l’AdeR non la applica da sé salvo indicazione ente.
- Decadenza: come detto, difficile da recuperare se non eccepita in tempo. Però c’è un caso: se la cartella non fu proprio notificata, il contribuente può eccepire la decadenza del diritto di notifica (ad es. “mi chiedete ora nel 2025 un tributo 2015 con prima notifica pignoramento, siete decaduti perché la cartella entro 2018 non è mai arrivata”).
Casi particolari
Vediamo ora alcune situazioni specifiche che incidono sulla posizione debitoria: eredità, soci di società, fallimenti.
Eredi di un contribuente deceduto
Alla morte di un contribuente, i suoi debiti tributari non si estinguono (salvo quelli per sanzioni amministrative). Gli eredi che accettano l’eredità subentrano nelle posizioni debitorie del defunto (art. 752 c.c. e seguenti). In generale:
- Ogni erede è responsabile dei debiti del de cuius in proporzione alla sua quota ereditaria (responsabilità pro quota secondo il diritto civile).
- Eccezione fiscale: per i debiti tributari l’art. 65 DPR 600/1973 stabilisce che gli eredi sono responsabili in solido verso il Fisco. Ciò significa che l’Agenzia potrebbe richiedere a uno solo degli eredi l’intero importo dovuto, lasciando a questi il diritto di regresso verso gli altri per le rispettive quote. L’Erario quindi è avvantaggiato da questa norma.
- Le sanzioni tributarie (multe amministrative per violazioni fiscali) non si trasmettono agli eredi. Lo prevede l’art. 8 D.Lgs. 472/1997: la sanzione pecuniaria è personale e si estingue con la morte del contribuente. Pertanto se in una cartella vi erano imposte + sanzioni, gli eredi dovranno pagare solo le imposte (più interessi), ma possono chiedere lo sgravio della parte sanzionatoria.
- L’erede ha facoltà di rinunciare all’eredità (entro 10 anni), nel qual caso non subentra in alcun debito. Se invece accetta (anche tacitamente), ne risponde con il proprio patrimonio. Può accettare con beneficio d’inventario, limitando la responsabilità ai beni ereditati (evitando confusione patrimoni).
- Se vi sono più eredi, la riscossione spesso continua formalmente intestata al defunto (Agenzia Riscossione non sempre fraziona i carichi). In pratica, l’AdeR potrebbe notificare agli “Eredi di …” atti di riscossione. È comunque opportuno comunicare all’ente creditore e ad AdeR chi sono gli eredi e le percentuali, per chiarezza.
Come può un erede conoscere la situazione debitoria del defunto?:
- Può utilizzare il modello RD1 per chiedere ad Agenzia Riscossione l’estratto di tutti i ruoli intestati al de cuius. Va allegato il certificato di morte e una dichiarazione di qualità di erede. AdeR rilascerà l’elenco delle cartelle a nome del deceduto.
- Può chiedere all’Agenzia delle Entrate un accesso all’anagrafe tributaria del deceduto (art. 5 comma 3 D.Lgs. 34/2019), ottenendo ad esempio copie delle dichiarazioni fiscali o eventuali avvisi notificati in vita al de cuius.
- Può verificare la PEC del defunto se ne aveva una (spesso però questa viene disattivata se legata alla persona).
- Spesso, poco dopo il decesso, l’Agenzia Entrate-Riscossione invia agli eredi (se noti, es. se hanno presentato successione) un “avviso agli eredi” con l’invito a regolarizzare le cartelle pendenti. È un atto bonario che serve a sensibilizzare, ma non sostituisce le cartelle originarie.
Cosa succede alle cartelle del defunto?:
- Se erano già notificate in vita, l’AdeR potrà riprendere la riscossione verso gli eredi dopo 6 mesi dal decesso (periodo di sospensione previsto dall’art. 65 DPR 600) se gli eredi non pagano spontaneamente.
- Se non erano ancora notificate, verranno notificate agli eredi (tipicamente all’indirizzo dell’ultimo domicilio del defunto o a quello di residenza degli eredi se noto).
- L’eredità, se accettata con beneficio, comporta che gli eredi possono pagare i debiti fiscali attingendo solo dal patrimonio ereditato; se quello non basta, il residuo non è dovuto oltre (ma devono attivare l’inventario e le procedure relative).
Esempio: il Signor Rossi muore con €50.000 di debiti fiscali. Ha 2 figli eredi 50/50. Questi accettano l’eredità. Per il Fisco, sono responsabili solidalmente dell’intero €50.000, ma internamente ciascuno per €25.000. Se uno paga tutto, potrà chiedere metà all’altro. Se scoprono che €5.000 di quel debito erano sanzioni per infedele dichiarazione, possono chiedere lo sgravio di quei €5.000 (sanzioni morte col decuius). Resterebbe €45.000 di imposte e interessi. Se invece rinunciano entrambi, l’Agenzia non potrà riscuotere (l’eredità sarà devoluta allo Stato ma lo Stato non risponde dei debiti ereditari oltre il valore attivo).
Soci e amministratori di società e responsabilità per debiti fiscali
Qui occorre distinguere:
- Società di persone (S.n.c, S.a.s): i soci illimitatamente responsabili di queste società (es. soci SNC, accomandatari SAS) rispondono personalmente dei debiti sociali. Ciò vale anche per i debiti fiscali. L’Agenzia Entrate-Riscossione può legittimamente escutere il patrimonio dei soci per le somme della società, in base all’art. 6 del D.P.R. 602/1973 e al principio generale della responsabilità sussidiaria. In pratica, se una S.n.c. non paga una cartella, i soci possono ricevere a loro volta una cartella a nome proprio. Spesso però il Fisco agisce direttamente notificando la cartella solo alla società e poi, in caso di insolvenza, procede con pignoramenti verso i soci (senza notificare una nuova cartella a questi, poiché la legge gli consente di agire in base al titolo contro la società, essendo obbligati in solido ex art. 2291 c.c.). La Cassazione ha chiarito che la responsabilità dei soci di società di persone per i debiti tributari è diretta, derivante dalla legge, e non richiede un nuovo avviso di accertamento a loro nome. Tuttavia, ai fini di correttezza procedurale, l’agente deve notificar loro almeno un intimazione prima di pignorare.
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A): qui vige la responsabilità limitata. In linea generale, soci e amministratori non rispondono dei debiti fiscali della società, salvo eccezioni specifiche previste da norme:
- In caso di liquidazione e cancellazione della società, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). La Cassazione, a Sezioni Unite, ha recentemente confermato che per escutere gli ex soci di una società estinta il Fisco deve provare che essi hanno ricevuto distribuzioni dall’attivo di liquidazione. Inoltre, ciò non avviene in automatico nel processo tributario in corso con la società: se la società era in contenzioso e si estingue, l’ente non può semplicemente sostituire i soci nel giudizio, ma deve attivare un nuovo atto impositivo nei confronti di essi per affermare la loro responsabilità. Le Sezioni Unite con sentenza n. 3625/2025 hanno così risolto il dubbio: i soci non diventano debitori d’imposta immediatamente alla cancellazione, serve un atto ad hoc, perché la loro obbligazione è di natura civilistica, condizionata all’avvenuta percezione di beni.
- Art. 36 DPR 602/1973: prevede vari casi di responsabilità di soci e amministratori. Ad esempio, al comma 3 stabilisce che i soci di società di persone cessata rispondono dei debiti sociali, e i soci di società di capitali trasformata in società di persone rispondono per i debiti antecedenti (fino a concorrenza del patrimonio netti distribuiti se trasformata in liquidazione). Al comma 4 e 5 indica che l’Agente deve notificare un avviso di accertamento ai soci o al liquidatore se vuole imputare a loro il debito per una società estinta, motivando la pretesa.
- Liquidatori: L’art. 36 DPR 602/73 comma 1 stabilisce che il liquidatore di una società, se paga altri creditori lasciando impagate le imposte dovute e cessando la società, diviene personalmente obbligato per il pagamento dei tributi entro i limiti delle somme distribuite ai soci o pagate ad altri creditori. La Cassazione (sent. 32790/2023) ha chiarito che questa è una responsabilità personale del liquidatore per violazione di un obbligo di legge, non una responsabilità per debito altrui. Quindi l’Erario può emettere un avviso di accertamento contro il liquidatore inadempiente.
- Amministratori: non c’è una norma che li faccia debitori diretti, ma possono incorrere in responsabilità per sanzioni amministrative tributarie commesse dalla società (es. violazioni penali tributarie con confisca, ecc.), o in casi di abuso (ad esempio, art. 2394 c.c. per mala gestio). Ma normalmente, se la società è in bonis, l’amministratore non è obbligato per i tributi sociali.
Implicazioni pratiche: se un socio di SRL vede nell’estratto debiti a nome della società, non compariranno nel suo estratto personale (a meno che l’Agenzia non abbia già agito, cosa che di regola non può). Tuttavia, se la società viene cancellata e aveva debiti fiscali, l’Agenzia potrà notificare a lui un avviso di accertamento ex art. 36 per recuperare nei limiti delle distribuzioni ricevute. Oppure, in alcuni casi, può aver iscritto ipoteca sui beni dei soci illimitatamente responsabili pur senza cartella diretta, sfruttando la responsabilità solidale (questo però è talora contestato in giudizio se manca un atto formale).
Caso frequente: socio accomandatario di S.a.s con cartelle impagate – troverà che Equitalia/AdeR probabilmente ha già notificato a lui in passato le stesse cartelle come coobbligato. Se non l’ha fatto, comunque può procedere su suoi beni. Quindi per costui la “situazione debitoria” reale comprende anche debiti originati da ruoli intestati alla società. Occorre dunque considerare, da debitore, se si hanno potenziali esposizioni come ex socio o garante.
Suggerimento: se sei stato socio o liquidatore di una società con debiti, verifica:
- Se la società è ancora esistente, i ruoli sono intestati a lei. Ma se è illimitata, preparati; se è capitani, vedi se l’hai liquidata con attivo distribuito.
- Se la società è cessata, potresti aver ricevuto atti. In caso di dubbio, puoi richiedere ad Agenzia Entrate un certificato ex art. 13 D.Lgs. 472/97 o fare un interpello per sapere se intendono agire su di te.
La Cassazione SU 2025 è rassicurante per ex soci: non vi è automatismo, serve prova del riparto. Ciò significa che se la società fallisce senza attivo, i soci SRL non pagano nulla. Se il liquidatore ha pagato i soci e non il Fisco, però, il Fisco li inseguirà (giustamente).
Debitore fallito o in altre procedure concorsuali
Se il debitore è un soggetto fallito (o in liquidazione giudiziale, come si chiama ora), la riscossione dei debiti fiscali segue le regole concorsuali:
- Il fallimento (liquidazione giudiziale) apre una procedura collettiva: i creditori fiscali devono presentare domanda di insinuazione al passivo al curatore fallimentare. Le cartelle esattoriali per debiti pre-fallimento vengono “cristallizzate” e il Fisco partecipa ripartendosi l’attivo secondo grado di privilegio. L’Agenzia Riscossione non può iniziare o proseguire esecuzioni individuali (fermi, pignoramenti) dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, a pena di nullità per violazione del divieto di azioni esecutive individuali (automatic stay).
- In pratica, se una persona fisica o ditta individuale fallisce, i debiti fiscali ante-fallimento rientrano nel passivo. Alla fine della procedura, se il patrimonio è insufficiente, il soggetto può chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Oggi l’esdebitazione può includere i debiti fiscali, con alcune eccezioni per debiti di natura sanzionatoria o per il sostituto d’imposta (ad esempio l’IVA e le ritenute non versate potrebbero restare, ma la normativa è in evoluzione).
- Se invece fallisce una società, la società poi si estingue ma come visto i soci non pagano oltre il capitale (salvo distribuzioni).
- Per le procedure concorsuali minori (concordato preventivo, ristrutturazione debiti, sovraindebitamento): spesso prevedono un trattamento concordato dei debiti fiscali. Ad esempio, un piano di concordato può proporre di pagare il 50% del debito Erario e lo Stato può accettare (silenzio-assenso) e la parte residua viene poi annullata all’omologa. In sede di composizione da sovraindebitamento, il giudice può omologare un piano che stralcia una parte dei tributi, purché l’Erario abbia avuto possibilità di esprimersi.
- Rottamazioni e procedure: se un soggetto è in procedure concorsuali, la legge di solito esclude che possa aderire a rottamazioni, salvo autorizzazione del tribunale. Ad esempio, un fallimento aperto non può aderire alla definizione agevolata se non tramite il curatore con approvazione organi.
- Caso persona fisica non fallibile (consumatore): può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore o liquidazione del patrimonio). In caso di liquidazione, dopo 3 anni può ottenere esdebitazione anche dei tributi (esclusi quelli eventualmente gravati da frode). Quindi un privato oppresso da troppi debiti fiscali può valutare questo percorso: rinuncia a tutti i suoi beni, ma poi viene liberato dai debiti residui.
Per sapere la propria posizione debitoria post-fallimento: durante la procedura l’estratto potrà essere consultato ma di fatto sospeso. Dopo la chiusura:
- Se c’è stata esdebitazione, formalmente i debiti dovrebbero essere annullati e l’estratto dovrebbe pulirsi. In realtà, capita che restino visibili finché l’ente non li scarica: sarà bene in tal caso fornire ad AdeR il decreto di esdebitazione per ottenere lo sgravio.
- Se la procedura ha pagato una percentuale, il residuo a volte rimane iscritto a ruolo ma non è più esigibile per legge: anche qui serve farlo eliminare a scopo cautelativo.
Attenzione agli aspetti penali: non pagare imposte come IVA o ritenute per importi elevati può costituire reato (omesso versamento IVA, soglia €250k; indebita compensazione, ecc.). Quindi la gestione dei debiti fiscali ha anche un risvolto di rischio penale se si accumulano importi rilevanti: è un altro motivo per affrontarli per tempo con rateazioni o accordi, piuttosto che lasciarli lievitare.
Domande frequenti (FAQ) sulla situazione debitoria e la riscossione
Domanda: Se non ho mai ricevuto cartelle o avvisi, posso stare sicuro di non avere debiti con il Fisco?
Risposta: Non necessariamente. Potresti avere debiti “silenti” per mancati versamenti che non ti sono ancora stati formalmente comunicati, oppure atti notificati a un vecchio indirizzo o via PEC che non hai visto. Per esserne certo, è buona norma controllare periodicamente la tua situazione tramite l’area riservata AdeR o richiedendo un estratto di ruolo. Inoltre, verifica la tua PEC e l’indirizzo di residenza: molte cartelle “scomparse” risultano in realtà notificate presso domicili fiscali non aggiornati o in giacenza non reclamata. Se hai dubbi (es. sai di non aver pagato qualche imposta), meglio fare un controllo attivo piuttosto che aspettare sorprese.
Domanda: Cosa succede se ignoro una cartella esattoriale?
Risposta: Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento né ricorso, la cartella diventa definitiva ed esecutiva. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può quindi avviare azioni di recupero forzato. Inizialmente può iscrivere misure cautelari come il fermo amministrativo sui veicoli (basta un debito > €800 circa per il fermo) o una ipoteca su immobili (debito > €20.000, come previsto dall’art. 77 DPR 602/73). Successivamente può procedere con il pignoramento di beni: conti correnti, stipendio/pensione (nei limiti di legge: es. pignoramento 1/10 o 1/7 della pensione a seconda dell’importo, art. 72-ter DPR 602), affitto da inquilini, immobili (se debito > €120.000 e non è unica casa di abitazione non di lusso, art. 76 DPR 602/73 – soglie attuali). Può anche pignorare presso terzi crediti, ad esempio chiedere al datore di lavoro di trattenere la quota pignorata. Inoltre sul debito continueranno a maturare interessi di mora (attualmente ~3-4% annuo) e l’Agente addebiterà le spese di esecuzione (es. €100 per preavviso fermo, €200 per pignoramento, etc.). Ignorare dunque aggrava la situazione economica e patrimoniale. Meglio affrontare la cartella subito: se si può, pagarla o attivare una rateizzazione entro i 60 giorni, che blocca sul nascere queste conseguenze.
Domanda: Posso ottenere una riduzione dell’importo della cartella?
Risposta: In via ordinaria no: le cartelle derivano da imposte dovute per legge e relative sanzioni/ interessi, l’Agente della riscossione non ha il potere di “trattare” l’importo (non è un creditore privato). Tuttavia, ci sono le definizioni agevolate (rottamazioni) previste per legge: aderendo nei termini stabiliti, si possono stralciare sanzioni e interessi di mora, pagando solo il tributo e pochi oneri. Fuori da queste ipotesi eccezionali, l’importo è dovuto per intero. In passato esisteva la possibilità di chiedere al Ministero uno “sgravio per grave situazione” ma non è concretamente praticabile. L’unica altra via per ridurre il debito è il contenzioso tributario (se si hanno motivi validi, il giudice può annullare in parte le pretese, riducendo importi o sanzioni) oppure, in situazioni disperate, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in tribunale, dove si propone di pagare solo una parte ai creditori pubblici. Ma si tratta di procedure complesse. In sintesi: se la cartella è legittima e non c’è rottamazione, bisogna pagarla, magari a rate.
Domanda: Dopo quanti anni le cartelle cadono in prescrizione?
Risposta: Dipende dal tipo di debito. Non esiste un unico termine per tutte le cartelle. Alcuni esempi: cartelle per IRPEF, IVA, IRES si prescrivono in 10 anni (prescrizione ordinaria); cartelle per sanzioni tributarie in 5 anni (salvo che la sanzione sia stata confermata da sentenza, allora 10); cartelle per contributi INPS in 5 anni (prescrizione breve previdenziale); cartelle per multe stradali in 5 anni (sanzioni amministrative); bollo auto 3 anni (dopo l’anno dovuto); IMU/TARI 5 anni se ente locale. Inoltre, qualsiasi atto notificato (intimazione, sollecito, pignoramento) interrompe e fa ripartire il conteggio da capo. Quindi non basta calcolare gli anni dalla cartella: bisogna vedere se in mezzo ci sono stati atti. In pratica, molti debiti non si prescrivono mai se ogni tanto l’AdeR invia un’intimazione. Se però hai cartelle molto vecchie (oltre 5-10 anni) e nessun atto successivo, potrebbe esserci prescrizione: in tal caso devi eccepirla (in autotutela o davanti al giudice) per non pagarle.
Domanda: Gli eredi devono pagare i debiti fiscali del defunto?
Risposta: Sì, gli eredi che accettano l’eredità subentrano nei debiti tributari del defunto. Sono tutti obbligati in solido verso il Fisco (il quale può chiederne l’intero importo a uno solo), salvo poi tra loro ripartirsi secondo le quote ereditarie. Ci sono però delle eccezioni: le sanzioni fiscali non si trasmettono agli eredi (quindi eventuali multe per violazioni, aggiunte alle cartelle, vanno decurtate); inoltre l’erede che rinuncia all’eredità ovviamente non paga nulla. L’erede può accettare con beneficio di inventario, limitando la responsabilità al valore dei beni ereditati. In pratica, se sei erede e il de cuius aveva cartelle, queste potranno esserti richieste. Ti conviene informarti di tutte le posizioni debitorie (richiedendo un estratto all’AdER col modulo RD1 e un certificato carichi pendenti all’Ade se del caso) prima di decidere se accettare l’eredità. Se accetti, prepara un piano per pagarle (magari ricorrendo a rateizzazioni o rottamazioni se attive). Ricorda che hai diritto allo sgravio delle sanzioni incluse in quegli importi, perché non più esigibili dagli eredi.
Domanda: Sono socio o amministratore di una società con debiti fiscali: rischiano anche i miei beni personali?
Risposta: Per le società di capitali (es. SRL, SPA), di regola no, i debiti restano in capo alla società. Fanno eccezione scenari particolari: se la società viene liquidata e cancellata, il Fisco può chiedere ai soci quanto hanno incassato in sede di liquidazione (se hanno avuto dividendi o patrimonio distribuito); inoltre un liquidatore che paga altri e non le imposte può essere chiamato a risponderne (nei limiti di quanto distratto). Ma durante la vita sociale normale, il Fisco può aggredire solo i conti e beni sociali, non quelli personali di amministratori o soci (salvo dolo grave, reati, ecc.). Per le società di persone (SNC, SAS), invece, i soci illimitatamente responsabili rispondono personalmente: dunque l’AdeR può escuterli per i debiti sociali. Se la società non paga, attendetevi che il concessionario venga a bussare ai beni dei soci (auto, immobili, conti correnti personali) in forza della responsabilità solidale. Per questo in estratto di ruolo eventuali soci SNC potrebbero trovare cartelle intestate anche a loro come coobbligati. In sintesi: se sei socio di SNC o accomandatario di SAS, i tuoi beni sono a rischio per debiti sociali; se sei socio di SRL no, a meno che la SRL venga chiusa con attivo distribuito: in tal caso potresti ricevere un avviso di accertamento per farti pagare i tributi non versati fino a concorrenza di quanto hai ricevuto in liquidazione.
Domanda: Se ho aderito alla rottamazione delle cartelle, risulto comunque come debitore finché non finisco di pagare?
Risposta: Nel periodo di pagamento delle rate di rottamazione (definizione agevolata), i debiti sono in uno stato “congelato” ma ancora esistenti. Nell’estratto risultano come Definizione agevolata in corso con importo dovuto residuo ridotto (solo quota capitale + interessi ridotti) e le singole scadenze. Fino a che rispetti i pagamenti, sei al riparo da azioni esecutive su quei carichi e non maturano interessi di mora, solo il 2% annuo previsto dalla legge di rottamazione. Una volta pagata l’ultima rata, i debiti si considerano estinti a tutti gli effetti e l’Agente li stralcia. Se però manca un pagamento e decadi, la legge prevede che il beneficio si perde e il debito ritorna come prima (capitale + sanzioni + interessi originari meno quanto pagato in acconto). Quindi durante la rottamazione sei ancora formalmente debitore (infatti, ad esempio, non puoi avere il DURC regolare se hai solo rottamato e non finito di pagare, in alcuni casi) ma sei protetto da misure cautelari/esecutive. Appena finisci di pagare tutte le rate, quei debiti vengono chiusi definitivamente.
Domanda: Ho perso la scadenza di una rata della definizione agevolata, posso rimediare?
Risposta: Le rottamazioni prevedono una tolleranza di 5 giorni oltre la scadenza per pagare la rata (oltre, scatta decadenza immediata). Se hai saltato di più, purtroppo la regola generale è la decadenza dalla definizione: il debito “riapre” per intero. Ci sono però state normative di riammissione straordinaria. Ad esempio, per la Rottamazione-quater 2023 il Milleproroghe 2025 ha consentito a chi non aveva pagato le rate 2023 di presentare domanda entro il 30/4/2025 e rientrare nel piano. Se hai usufruito di questa opportunità, dovrai seguire il nuovo piano (prima rata entro 31/7/2025). Se invece hai perso definitivamente il treno (nessuna norma di salvataggio), l’unica è chiedere una rateizzazione normale del debito tornato esecutivo (anche se alcune norme vietavano di rateizzare i decaduti da rottamazione, la Quater invece lo consente, credo, visto che 8 rate decadenza etc., andrebbe verificato caso per caso). Tieni presente: la rottamazione è un’eccezione legislativa, non garantisce seconde chance se non vengono previste dal Parlamento. Quindi la regola d’oro è pagare puntualmente le rate agevolate. In caso di decadenza senza rimedi, potresti valutare altri strumenti (es: se il debito è grande, una procedura da sovraindebitamento in Tribunale per provare a stralciare qualcosa, ma è una strada molto più impegnativa).
Domanda: Come faccio a sapere se l’Agenzia Entrate-Riscossione ha messo un fermo sulla mia auto o un’ipoteca sulla mia casa?
Risposta: Queste informazioni dovrebbero essere visibili nella tua area riservata, sezione Situazione debitoria -> Procedure attivate. In corrispondenza di un certo debito, troverai indicato, ad esempio, “fermo amministrativo su veicolo targa XX, iscritto il… per importo…”. Oppure “ipoteca legale su immobile in … per importo …”. In genere AdeR notifica preventivamente un preavviso di fermo o una comunicazione preventiva di ipoteca, quindi dovresti aver ricevuto una lettera/PEC. Ma se temi di essertela persa, accedi all’estratto e verifica. In alternativa, puoi controllare: per i fermi auto, facendo una visura PRA sul tuo veicolo; per le ipoteche, una visura catastale/ipotecaria sul tuo immobile. Se scopri un fermo e vuoi cancellarlo, devi pagare il debito e poi richiedere a AdeR il provvedimento di revoca (oggi viene trasmesso automaticamente al PRA dopo saldo). Per le ipoteche, dopo pagamento integrale puoi chiederne la cancellazione (anche questa dovrebbe avvenire d’ufficio ma è bene sincerarsene).
Domanda: Ho un contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate su un avviso di accertamento: mi arriveranno cartelle nel frattempo?
Risposta: Se hai impugnato un accertamento esecutivo e hai ottenuto dal giudice tributario una sospensione dell’esecuzione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non iscriverà a ruolo (o, se già iscritto, non procederà) finché la sospensione è attiva. Se invece non hai la sospensiva, l’accertamento costituisce comunque titolo per riscuotere: il Fisco può chiederti un terzo delle imposte accertate anche durante il processo di primo grado, e un altro terzo dopo sentenza di primo grado sfavorevole, in base all’art. 15 DPR 602 (riscossione frazionata). Quindi potresti ricevere intanto una cartella (o meglio, una intimazione di pagamento) per quella parte. Ad ogni modo, non saranno “cartelle” ma arriveranno avvisi dell’Agente Riscossione riferiti all’accertamento impugnato. Se hai sospensiva, conservane copia e vigila: in caso di errore (se comunque iscrivesse ruolo), invia subito reclamo all’Agente allegando l’ordinanza di sospensione per bloccare.
Conclusioni
Tenere sotto controllo la propria situazione debitoria con Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione è oggi un imperativo per qualunque contribuente, soprattutto alla luce delle innovazioni normative e digitali che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Tramite l’estratto di ruolo online e gli altri strumenti illustrati, il debitore può in ogni momento fotografare la propria posizione, prevenendo sorprese e pianificando le mosse migliori – dal pagamento alla rateazione, dall’adesione a eventuali rottamazioni fino all’azione legale se un debito non è dovuto.
Abbiamo visto come la normativa italiana offra tutele (prescrizioni, sospensioni, dilazioni) ma anche strumenti incisivi di riscossione coattiva (fermi, ipoteche, pignoramenti) in mano all’Agente della Riscossione. Conoscere i propri diritti e doveri è fondamentale: un debitore informato può evitare molti errori, come far decadere piani di rateizzo per distrazione, o non cogliere occasioni di sanatoria, o ancora subire pignoramenti per non aver monitorato una PEC.
Dal punto di vista giuridico, la situazione è in continua evoluzione: ci sono state pronunce importanti (es. Cass. SU 3625/2025 sulla responsabilità dei soci, Cass. 17234/2023 sulla prescrizione dei tributi) e riforme normative (D.Lgs. 110/2024 sulla rateazione, Legge 197/2022 sullo stralcio mini-debiti) che ridisegnano alcuni scenari. Questa guida avanzata ha integrato le novità fino a luglio 2025, ma il consiglio finale è di mantenersi aggiornati: per il futuro potrebbero arrivare ulteriori misure di “pace fiscale” o modifiche ai termini di riscossione, specialmente nell’ottica della riforma della giustizia tributaria e delle deleghe fiscali in corso.
In conclusione, sapere la propria situazione debitoria con il Fisco equivale a conoscere la propria posizione finanziaria netta nei confronti dello Stato: è un’informazione vitale per pianificare serenamente le proprie attività economiche, evitare ostacoli (es. un fermo auto se si è un’impresa di trasporti può paralizzare il lavoro) e, non ultimo, per tutelare il proprio patrimonio dagli effetti di debiti trascurati. Con gli strumenti e le conoscenze giuste, il contribuente-debitore può trasformare quella che spesso è una posizione “di paura” – la lettera dell’Esattore – in una situazione gestibile e sotto controllo, dialogando con le istituzioni fiscali in modo consapevole e, si auspica, con esiti sostenibili per tutte le parti in gioco.
Fonti e riferimenti normativi
- Normativa:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, in particolare art. 19 (Rateazione) e art. 36 (Responsabilità di soci e amministratori). Modifiche da D.Lgs. 159/2015, D.L. 50/2022 conv. L.91/2022 (8 rate decadenza), D.Lgs. 110/2024 (novità rate dal 2025).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento, art. 65 (Obbligazioni tributarie degli eredi).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni tributarie, art. 8 (non trasmissibilità agli eredi), art. 20 (prescrizione sanzioni in 5 anni).
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 commi 537-543 – Sospensione della riscossione su istanza del contribuente in caso di somme non dovute (autotutela).
- D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 conv. L. 225/2016 – scioglimento Equitalia e istituzione Agenzia Entrate-Riscossione dal 1/7/2017.
- Legge 30 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 222-230 – Stralcio automatico debiti fino €1000 (2000-2015); commi 231-252 – Definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater).
- D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 conv. L. 14/2023 (Milleproroghe 2023) – proroga termini adesione rottamazione-quater al 30/6/2023.
- D.L. 29 dicembre 2023 n. 198 conv. L. 15/2025 (Milleproroghe 2024) – Riammissione decadenza Rottamazione-quater (domanda entro 30/4/2025).
- Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) – art. 364 (certificato unico debiti tributari), procedure di composizione crisi con inclusione debiti fiscali.
- Giurisprudenza:
- Cass. SS.UU. civili 12 febbraio 2025 n. 3625 – Responsabilità ex soci per debiti tributari società estinta: soci limitatamente responsabili obbligati solo se hanno percepito somme dal bilancio finale di liquidazione; necessità di specifico accertamento a loro carico.
- Cass. Sez. V civ. 15 giugno 2023 n. 17234 (ord.) – Prescrizione dei crediti tributari iscritti a ruolo: segue la disciplina sostanziale del tributo (imposte erariali 10 anni, tributi periodici 5 anni, sanzioni tributarie 5 anni salvo giudicato).
- Cass. Sez. V civ. 24 gennaio 2023 n. 2095 – Termine di prescrizione delle cartelle esattoriali: conferma che è quello proprio del credito sottostante e non sempre 10 anni.
- Cass. Sez. V 8 marzo 2022 n. 7486 – Prescrizione quinquennale sanzioni tributarie non giudiziarie.
- Cass. Sez. III civ. 23 giugno 2025 n. 16811 – Responsabilità liquidatore: non è responsabilità civile generale ma fattispecie speciale tributaria (non rientra in esdebitazione ordinaria?).
- Cass. SS.UU. 22 febbraio 2018 n. 4315 – (precedente) Soci SRL: obbligo solo per attivo distribuito, onere prova in capo al Fisco.
- Corte Costituzionale 31 maggio 2022 n. 120 – Legittimità notifica cartelle via PEC e deposito atti digitali (ha confermato il sistema, richiesto avviso al destinatario).
- Prassi e documenti ufficiali:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione – Guida alla rateizzazione delle cartelle (maggio 2024) – Vademecum aggiornato post D.Lgs. 110/2024, tabella decadenza piani.
- Agenzia Entrate-Riscossione – Sito web istituzionale: sezioni Area riservata (come accedere e usare servizi), sezione Stralcio debiti fino 1000€, sezione Definizione agevolata/rottamazione FAQ e comunicati.
- Ministero Economia e Finanze – Circolari/FAQ su attuazione art.19 DPR 602 modif. (in attesa DM parametri difficoltà).
- Agenzia delle Entrate – portale Fisco: servizio Consegna documenti e istanze (per richiesta certificato debiti tributari); accesso eredi ad Anagrafe Tributaria.
- Modello RD1 AdeR – modulo richiesta documenti (estratto conto, copia notifiche), con istruzioni.
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Conclusione
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