Sei un geometra e hai debiti con la Cassa Geometri (CIPAG) che non riesci più a gestire?
La CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti) richiede agli iscritti il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento, anche per pochi anni, può far crescere velocemente il debito per via di sanzioni e interessi, portando a cartelle esattoriali, pignoramenti e altre azioni esecutive. Conoscere i tuoi diritti e gli strumenti di difesa è essenziale per evitare conseguenze gravi.
Quando un geometra può accumulare debiti con la CIPAG
– Quando non versa i contributi minimi obbligatori per difficoltà economiche o periodi di inattività
– Quando interrompe l’attività senza comunicare la cancellazione dall’albo e alla Cassa
– Quando ci sono errori nei conteggi o importi richiesti per periodi già prescritti
– Quando si sommano arretrati di più anni senza aver attivato rateizzazioni
– Quando l’importo richiesto include sanzioni sproporzionate rispetto al debito originario
Cosa può accadere in caso di debiti con la Cassa Geometri
– Notifica di cartelle esattoriali e avvisi di addebito
– Applicazione di interessi e sanzioni che aumentano il debito iniziale
– Pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione
– Iscrizione di ipoteche sugli immobili di proprietà
– Blocco dell’accesso a determinate prestazioni previdenziali o assistenziali
Come difendersi legalmente
– Far verificare da un avvocato la correttezza degli importi richiesti e la presenza di prescrizioni
– Contestare contributi richiesti per periodi in cui non si esercitava la professione
– Richiedere la rateizzazione del debito o un saldo e stralcio in caso di difficoltà economica grave
– Utilizzare la procedura di sovraindebitamento per ridurre o cancellare legalmente le somme dovute
– Impugnare cartelle e atti esecutivi con vizi di forma o di sostanza nei termini previsti dalla legge
– Negoziare direttamente con la Cassa o l’agente della riscossione per ottenere condizioni di pagamento sostenibili
Cosa si può ottenere con la giusta assistenza legale
– L’annullamento totale o parziale di contributi non dovuti o prescritti
– La riduzione consistente dell’importo complessivo
– La sospensione di pignoramenti e procedure esecutive
– La tutela del reddito e del patrimonio personale
– La possibilità di regolarizzare la posizione previdenziale e ripartire senza debiti
Attenzione: ignorare i debiti con la Cassa Geometri non è mai la soluzione. Agire tempestivamente permette di evitare che le somme aumentino e di bloccare sul nascere azioni di recupero aggressive.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti previdenziali, difesa dei professionisti e sovraindebitamento – ti spiega cosa fare se sei un geometra con debiti verso la CIPAG e come proteggerti con la legge.
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Introduzione
Essere un geometra libero professionista sommerso dai debiti contributivi verso la propria cassa di previdenza (CIPAG – Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri) è una situazione delicata ma affrontabile con gli strumenti legali adeguati. Molti geometri, specie dopo crisi di mercato o cali di fatturato, possono trovarsi con contributi CIPAG non versati, oltre ad eventuali cartelle esattoriali per imposte (Irpef, IVA) o altre esposizioni debitorie (banche, fornitori). In questi casi è importante conoscere i mezzi di tutela che l’ordinamento prevede per difendersi dalle pretese creditorie e ritrovare stabilità economica.
Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – esamina, dal punto di vista del geometra debitore, quali sono gli obblighi contributivi verso CIPAG, quali rischi si corrono in caso di morosità e soprattutto cosa fare per difendersi: soluzioni amministrative (es. rateizzazioni con CIPAG o con l’Agente della Riscossione, adesione a rottamazioni/definizioni agevolate) e giudiziali (es. opposizioni in tribunale, ricorsi avverso cartelle) per contestare o ridurre il debito. Verranno illustrate le normative di riferimento, le strategie difensive sia in fase preventiva che esecutiva, con attenzione alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione e di merito, nonché agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (come il concordato minore o la liquidazione controllata previsti dal nuovo Codice della crisi, D.lgs. 14/2019). Il tutto con un linguaggio giuridico ma divulgativo, arricchito da tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti, per orientare sia i professionisti del diritto sia i geometri stessi e gli imprenditori coinvolti. Le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli sono citate nel testo e raccolte alla fine.
1. Obblighi contributivi dei geometri verso CIPAG
Per comprendere come difendersi, occorre innanzitutto chiarire chi è tenuto a pagare i contributi CIPAG e in quali casi. La CIPAG (Cassa Geometri) è l’ente previdenziale obbligatorio per i geometri liberi professionisti iscritti all’Albo, disciplinato originariamente dalla L. 773/1982 (riformata nel 1990 e poi oggetto di privatizzazione ex D.Lgs. 509/1994). Di seguito analizziamo le diverse situazioni in cui un geometra può o meno essere obbligato all’iscrizione alla Cassa e al versamento dei contributi, evidenziando le divergenze tra la normativa primaria e le disposizioni interne di CIPAG, nonché il recente evolversi della giurisprudenza.
1.1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa: normativa vs. statuto CIPAG
La legislazione primaria stabilisce criteri ben precisi per l’obbligo di iscrizione alla CIPAG. L’art. 22 della L. 773/1982 (come modificato dalla L. 236/1990) prevede che “l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”. In altre parole, secondo la legge statale:
- L’obbligo di iscriversi alla Cassa Geometri scatta solo per i geometri iscritti all’Albo che esercitino effettivamente e in modo continuativo la professione.
- Sono esclusi da tale obbligo sia i geometri che svolgono solo attività occasionale/saltuaria, sia quelli che – pur iscritti all’Albo – risultano già coperti da altra previdenza obbligatoria (ad esempio come lavoratori dipendenti), oppure già pensionati per altra attività. In tali casi la legge originaria prevedeva che l’iscrizione alla Cassa fosse facoltativa, non obbligatoria.
CIPAG, dopo la privatizzazione, ha tuttavia ampliato l’ambito di iscrizione obbligatoria tramite il proprio Statuto e regolamento interno. In particolare l’art. 5 dello Statuto CIPAG, modificato negli anni scorsi, ha eliminato il requisito della continuità dell’esercizio professionale, stabilendo che “sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri (….) iscritti all’Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. Ciò significa che, secondo CIPAG, basta la semplice iscrizione all’Albo e lo svolgimento di qualsiasi atto riconducibile alla professione (anche occasionale o secondario) per far sorgere l’obbligo contributivo, a prescindere dalla continuità e dall’esclusività dell’attività. Inoltre, CIPAG non riconosce al professionista alcuna “facoltà di scelta”: anche chi ha un’altra posizione previdenziale (es. un geometra dipendente coperto da INPS) viene iscritto d’ufficio alla Cassa non appena svolga atti tipici della professione in autonomia.
Questa discrepanza tra fonte primaria (legge) e fonte secondaria (Statuto Cassa) ha dato origine a contenziosi: da un lato la legge prevede la continuità come presupposto essenziale per l’obbligo, dall’altro lo Statuto CIPAG impone contributi anche ai non continuativi. La regola CIPAG, pur approvata da ministeri vigilanti, resta un atto subordinato: in caso di contrasto con la legge, prevale quest’ultima. Diversi tribunali di merito hanno infatti disapplicato lo Statuto nella parte in cui estende l’obbligo oltre i requisiti di legge. Ad esempio, Tribunale di Pescara (Sez. Lav.) sent. 27 gennaio 2016 n. 73 ha affermato che la Cassa può solo accertare se un geometra esercita con continuità, ma non può imporre contributi a chi esercita in modo del tutto saltuario, poiché “le difformi previsioni dell’art. 5 dello Statuto (….) devono essere disapplicate in quanto contrarie alla citata disposizione di legge”.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione negli ultimi anni ha avallato la linea più rigorosa di CIPAG, almeno fino a recenti parziali ripensamenti. Nella tabella seguente riassumiamo quando scatta l’obbligo contributivo CIPAG nelle varie situazioni pratiche.
Tabella 1. Obbligo di iscrizione e contribuzione CIPAG in varie situazioni
Situazione del geometra | Obbligo di iscrizione alla CIPAG? | Contributi dovuti | Riferimenti |
---|---|---|---|
Esercizio della professione in modo continuativo, non coperto da altra previdenza | Sì, obbligo di iscrizione | Contribuzione intera: contributo soggettivo (minimo annuale più percentuale sul reddito professionale) + contributo integrativo sulle parcelle + contributo maternità | L. 773/1982 art. 22 co.1; Statuto CIPAG art. 5; Cass. Civ. 17823/2023. |
Esercizio della professione in modo occasionale/saltuario, non coperto altrove | Controverso: secondo CIPAG e orient. prevalente Cassazione, Sì obbligo; secondo alcuni Tribunali, No se manca continuità | CIPAG richiede contribuzione minima intera (come sopra); alcune sentenze riconoscono dovuto solo il contributo di solidarietà (vedi nota) | Statuto CIPAG art. 5 (“anche senza continuità”); Cass. 4568/2021; Cass. 17823/2023; Trib. Pescara 2016; Trib. Potenza 18.3.2025. Nota: contributo di solidarietà ex art. 10 L.773/82 per i non iscritti alla Cassa (3% del reddito, min. fissi). |
Nessun esercizio della professione (zero attività), iscritto solo formalmente all’Albo | No obbligo di iscrizione alla Cassa (resta iscritto solo all’Albo) | Contributo di solidarietà annuo (3% di eventuale reddito professionale, con minimo simbolico) in luogo dei contributi pieni | L. 773/1982 art. 10 ult. co.; Cass. Civ. ord. 12695/2024 (riconosce distinzione contributo solidarietà vs. contributo minimo ordinario). |
Iscritto all’Albo ma già coperto da altra previdenza obbligatoria (es. lavoratore dipendente INPS), senza libera professione autonoma | No obbligo di iscrizione obbligatoria (iscrizione facoltativa) | Contributo di solidarietà eventualmente dovuto (3% su redditi da attività autonoma se vi sono, altrimenti solo minimo simbolico) | L. 773/1982 art. 22 co.2: iscrizione Cassa facoltativa per geometri già iscritti ad altra previdenza o già pensionati. Cass. SU 3240/2010; Cass. Civ. 17823/2023 (mera iscrizione ad altra gestione non esonera da obbligo, salvo inquadramento come dipendente in ruolo tecnico aziendale). |
Iscritto all’Albo e coperto da altra previdenza, ma svolge attività professionale autonoma anche minima | Sì, obbligo di iscrizione CIPAG (doppia contribuzione) | Contribuzione intera (minimi CIPAG dovuti, oltre a versamenti INPS per l’attività dipendente separata) | Cass. Civ. 17823/2023 (geometra dipendente che svolge professione sporadica è comunque tenuto alla contribuzione CIPAG; solo se lavoro dipendente assorbe totalmente l’attività di geometra per il datore, allora CIPAG non dovuta). |
Cancellazione dall’Albo o cessazione attività professionale (es. chiusura P.IVA) | – (CIPAG: cancellazione d’ufficio) | Nessun contributo futuro dal mese successivo alla cancellazione. Rimane l’obbligo di dichiarare il reddito dell’anno di cessazione e pagare i contributi maturati fino a cessazione. | Regolamento CIPAG Contribuzione art. 3 co.2; CIPAG, procedura di cancellazione. (Chi intende cessare l’attività deve chiudere P.IVA e inviare modulo 3/03; non possibile se si continua a usare il timbro anche gratuitamente). |
Nota: Il contributo di solidarietà citato in tabella è previsto dall’art. 10 ult. comma L.773/82: i geometri iscritti all’Albo ma non alla Cassa e non tenuti all’iscrizione versano comunque alla Cassa un contributo annuale simbolico (3% del reddito professionale annuo, con un minimo). Nella prassi CIPAG questa norma è rimasta a lungo inapplicata, dato che la Cassa tendeva a iscrivere d’ufficio tutti gli Albo, eliminando la distinzione. Solo di recente la Cassazione ha chiarito che il geometra che non svolge alcuna attività non va iscritto alla CIPAG, ma resta tenuto a tale contributo ridotto di solidarietà.
1.2 Tipologie di contributi dovuti e impatto economico
Un geometra iscritto alla CIPAG deve versare annualmente diversi tipi di contributi previdenziali, stabiliti da norme e regolamenti della Cassa:
- Contributo soggettivo: è il contributo principale, calcolato sul reddito professionale dichiarato dal geometra. La Cassa prevede un minimo obbligatorio annuale, dovuto anche in assenza di reddito (importo fisso), e un’aliquota percentuale sul reddito prodotto oltre certe soglie. Ad esempio, anche con reddito €0, il geometra attivo paga il minimo soggettivo (che può essere di alcune migliaia di euro l’anno); se guadagna di più, paga anche la parte proporzionale eccedente.
- Contributo integrativo: è calcolato sul volume d’affari (fatturato IVA) derivante dall’attività professionale del geometra. Viene generalmente addebitato al cliente in fattura (applicando una percentuale, es. 4%, sulle parcelle), ma deve comunque essere versato alla Cassa dal professionista. Come per il soggettivo, CIPAG richiede un minimo integrativo annuo.
- Contributo di maternità: è una quota fissa annua relativamente modesta (poche decine di euro), dovuta da tutti gli iscritti a finanziamento delle tutele per maternità/paternità.
- Contributo di solidarietà: come visto, riguarda i geometri non tenuti alla Cassa; è pari al 3% dell’eventuale reddito professionale netto (dichiarato ai fini IRPEF) con un minimo fisso (era 100.000 lire, ora circa €52). È molto inferiore ai minimi ordinari e non dà diritto a pensione, servendo solo a finanziare in parte il sistema (è richiesto ai professionisti “dormienti” iscritti Albo ma fuori Cassa).
Oltre ai contributi previdenziali in senso stretto, vanno considerate le sanzioni e interessi in caso di ritardato od omesso versamento. CIPAG prevede interessi moratori e sanzioni civili per i contributi non pagati nei termini, in base alle percentuali stabilite per legge o regolamento (spesso analoghe a quelle INPS, con sanzioni ridotte se si regolarizza spontaneamente, altrimenti più alte). Il regime sanzionatorio CIPAG è consultabile nelle tabelle ufficiali: ad esempio la sanzione non può essere inferiore all’1% del contributo soggettivo minimo per ogni mese di ritardo, aumentata oltre certi limiti. Queste maggiorazioni possono far lievitare sensibilmente il debito nel tempo.
In sintesi, anche con redditi bassi o nulli, l’onere contributivo CIPAG minimo annuo è significativo (diverse migliaia di euro, somma di minimo soggettivo + integrativo). Ciò ha reso problematica la posizione di molti geometri in difficoltà economica: il mancato pagamento di pochi anni di contributi può accumulare debiti rilevanti, aggravati da sanzioni e interessi. Nel prossimo paragrafo vediamo quali conseguenze derivano dalla morosità e quali strumenti di difesa ha il geometra debitore.
2. Conseguenze della morosità contributiva e rischi per il geometra
Un debito verso la Cassa Geometri non gestito tempestivamente può comportare una serie di conseguenze negative sia sul piano professionale sia su quello patrimoniale personale. È fondamentale che il geometra a conoscenza di un debito contributivo agisca per tempo, per evitare l’aggravarsi della situazione. Vediamo i principali rischi in cui ci si può imbattere trascurando i debiti CIPAG:
- Procedura di riscossione coattiva: CIPAG, come gli altri enti previdenziali, ha il potere di riscuotere forzosamente i contributi non pagati, avvalendosi dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). In pratica, la Cassa può iscrivere a ruolo i crediti contributivi insoluti e far emettere le relative cartelle esattoriali al geometra debitore. La cartella di pagamento intimata dall’Agente ha valore di titolo esecutivo e, se non viene pagata né contestata nei termini, consente di attivare pignoramenti, ipoteche e altri atti esecutivi sui beni del geometra. Le azioni tipiche sono: pignoramento del conto corrente, pignoramento immobiliare (ipoteca sulla casa e successiva esecuzione), fermo amministrativo su autoveicoli, etc.. Tali misure possono paralizzare l’attività professionale (si pensi al fermo dell’auto o al conto bloccato) e mettere a rischio il patrimonio personale del geometra.
- Interessi e sanzioni in crescita: come detto, più passa il tempo, più il debito contributivo cresce. Oltre agli interessi annui, CIPAG applica sanzioni civili (che possono arrivare sino al 30% annuo del dovuto in caso di evasione conclamata). Ad esempio, €10.000 di contributi non pagati possono diventare €15.000 o €20.000 dopo pochi anni di inerzia. Ciò rende più difficile rientrare e saldare spontaneamente.
- Perdita di regolarità contributiva (DURC negativo): la morosità comporta l’irregolarità contributiva. Un geometra non in regola con CIPAG non può ottenere il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), necessario per partecipare ad appalti pubblici, ottenere incarichi da enti, o accedere a determinati bonus edilizi. L’assenza di DURC può quindi precludere opportunità lavorative, aggravando la crisi.
- Provvedimenti disciplinari sull’Albo: i Collegi Provinciali dei Geometri prevedono sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi verso la Cassa. In caso di morosità prolungata, il Consiglio di Disciplina dell’Albo può disporre la sospensione o addirittura la cancellazione dall’Albo per violazione degli obblighi deontologici (mancato pagamento dei contributi obbligatori). Ad esempio, molti Collegi attivano procedimenti di sospensione dopo segnalazione della CIPAG relativa a contributi non versati per anni. La sospensione dall’Albo impedisce di esercitare la professione fino a quando non si regolarizza la posizione (spesso richiedendo il pagamento del dovuto o un piano di rientro).
- Segnalazioni creditizie e difficoltà finanziarie: un geometra con cartelle esattoriali impagate può essere segnalato come cattivo pagatore nelle banche dati creditizie, specie se subisce pignoramenti. Questo mina il suo merito creditizio, rendendo quasi impossibile ottenere nuovi finanziamenti o mutui. Inoltre, la pressione dei debiti può generare stress e distraibilità che compromettono l’attività lavorativa quotidiana.
In sintesi, ignorare i debiti CIPAG non li fa sparire (la prescrizione è di 5 anni, ma viene spesso interrotta dagli atti di riscossione) e anzi comporta rischi gravi e crescenti. È invece essenziale agire subito: nelle prossime sezioni analizziamo come difendersi e le possibili soluzioni per chiudere o ridurre il debito contributivo, evitando – se possibile – le conseguenze sopra descritte.
3. Strategie difensive in via amministrativa (prima del contenzioso)
La difesa del geometra debitore inizia spesso fuori dalle aule di tribunale, sfruttando strumenti amministrativi e deflativi che possono evitare o sospendere le azioni esecutive. Vediamo quali passi può intraprendere il professionista per gestire il debito CIPAG senza (o prima di) un giudizio, tenendo presente che muoversi tempestivamente aumenta le chance di successo.
3.1 Verifica della pretesa e comunicazioni con CIPAG
Il primo step è verificare la correttezza e l’entità della pretesa contributiva. Se il geometra riceve un avviso dalla Cassa o una cartella esattoriale, deve controllare: quali annualità e importi sono richiesti, se corrispondono a contributi effettivamente dovuti in base al proprio reddito e situazione. Potrebbero infatti sussistere errori o duplicazioni (es. contributi già pagati ma non risultanti, errata applicazione di aliquote, anni prescritti, ecc.).
È consigliabile interagire con gli uffici CIPAG o accedere all’area riservata online per visionare la propria posizione debitoria. La CIPAG, su richiesta, può fornire un estratto conto contributivo e chiarimenti sul calcolo degli importi. Qualora il geometra ritenga che parte del debito non sia dovuta (ad esempio perché in quegli anni non esercitava la professione continuativamente, o era dipendente coperto da INPS), può segnalarlo per iscritto alla Cassa, allegando documentazione (es. contratti di lavoro dipendente, dichiarazioni redditi zero, ecc.) e chiedere una revisione in autotutela della posizione.
Va detto che CIPAG difficilmente rinuncerà alle pretese in via amministrativa basandosi su questi argomenti, specie alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente pro-Cassa (che considera dovuti i contributi minimi anche senza reddito, come visto). Tuttavia, tentare un confronto iniziale può servire a guadagnare tempo e chiarire la posizione. In alcuni casi, CIPAG potrebbe rilevare errori effettivi (ad es. un contributo versato e non registrato) e correggerli senza bisogno di ricorso. È comunque importante mantenere traccia di tutte le comunicazioni inviate (PEC, raccomandate) e delle eventuali risposte della Cassa, in vista di possibili fasi successive.
Se il debito è certo e dovuto ma semplicemente non si è riusciti a pagare (ad esempio per mancanza di liquidità), diventa fondamentale evitare l’aggravarsi: vediamo quindi le opzioni di rateizzazione e definizione agevolata disponibili.
3.2 Rateizzazione del debito contributivo
Per importi elevati, pagare in un’unica soluzione può essere impossibile. La normativa consente la rateizzazione dei debiti contributivi, in parte tramite CIPAG stessa e in parte (se la riscossione è già passata all’Agente pubblico) tramite Agenzia Entrate-Riscossione.
- Rateazione con CIPAG (prima del ruolo): Se il debito non è ancora in cartella ma risulta dalle comunicazioni CIPAG (richieste bonarie, avvisi di pagamento), il geometra può chiedere direttamente alla Cassa una dilazione. CIPAG, analogamente ad altre casse professionali, adotta proprie deliberazioni sulle rateizzazioni. In genere richiede una domanda motivata, l’adesione a un piano di rientro con pagamento in un certo numero di mesi (ad esempio fino a 24 o 36 mesi), e può subordinare la concessione al pagamento di una prima quota e agli interessi dilatori. È importante attivarsi prima che il debito venga inviato a ruolo: successivamente, CIPAG potrebbe non avere più la gestione diretta. Conviene contattare l’ufficio contributi CIPAG, verificare i requisiti (spesso occorre non avere procedure esecutive in corso e offrire garanzie di solvibilità) e presentare formale istanza di rateazione secondo i moduli predisposti. La rateizzazione, se accettata, sospende le azioni disciplinari (il Collegio di solito non sospende dall’Albo chi ha un piano in regola) e blocca l’iscrizione a ruolo purché le rate siano versate regolarmente.
- Rateazione tramite Agenzia Entrate-Riscossione (dopo la cartella): Se è già stata notificata una cartella esattoriale per contributi CIPAG, la competenza per la dilazione passa all’Agente della riscossione (AER). In tal caso, il geometra deve seguire la procedura ordinaria prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dal D.P.R. 602/1973 per le cartelle esattoriali. Attualmente, si può ottenere una rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 circa senza dover documentare la difficoltà (basta la richiesta); per importi superiori o per estensioni fino a 120 rate (10 anni) occorre dimostrare lo stato di grave e comprovata difficoltà economica. La domanda va presentata all’Agente (anche online via area riservata AER). Con la domanda di rateazione accolta, le procedure esecutive vengono sospese (AER non può procedere a nuovi fermi/pignoramenti) a patto di pagare puntualmente le rate. È bene ricordare che la prima rata va versata entro 30 giorni dall’accoglimento e che il mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) fa decadere il beneficio, riattivando la riscossione immediata sul saldo.
La rateizzazione è spesso il modo più efficace di bloccare sul nascere azioni come il pignoramento, dando respiro al debitore. Va tuttavia valutata in base alle capacità di sostenere le rate: se l’importo è comunque sproporzionato al reddito del geometra, altre soluzioni (come la definizione agevolata o le procedure concorsuali minori) potrebbero risultare più adatte.
3.3 Definizioni agevolate e “rottamazioni” delle cartelle
Negli ultimi anni, il legislatore ha più volte introdotto misure straordinarie di definizione agevolata dei debiti con l’Agente della riscossione, le cosiddette “rottamazioni” o “pace fiscale”. Queste misure includono generalmente anche i debiti contributivi delle Casse professionali, purché già affidati all’Agente entro certe date, poiché vengono trattati alla stregua di altri carichi esattoriali.
Ad esempio: la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha previsto la “Rottamazione-quater” per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. Aderendo a questa definizione agevolata, il debitore può pagare il debito senza sanzioni né interessi di mora, versando solo le somme capitali dovute e un importo ridotto per aggio/spese. Nel caso dei contributi CIPAG, questo significa poter estinguere le cartelle pagando sostanzialmente solo i contributi originari (ed eventuali interessi legali), con esonero dalle sanzioni civili e dagli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Il vantaggio economico può essere notevole, dato che spesso la metà o più del montante è fatto di sanzioni. La rottamazione-quater consente inoltre di dilazionare il pagamento in max 18 rate su 5 anni (con interessi ridotti al 2%). La scadenza per presentare domanda era inizialmente il 30 aprile 2023 (poi prorogata al 30 giugno 2023), e le prime rate sono fissate nel 2023-2024. Dunque, chi ha aderito sta beneficiando ora della misura (2025).
Oltre alle rottamazioni, in passato c’è stato anche il “Saldo e Stralcio” (L.145/2018) per contribuenti in difficoltà, che permetteva di pagare solo una percentuale (dal 16% al 35%) dei debiti fiscali e contributivi per chi aveva ISEE basso. Anche i contributi CIPAG rientravano in quel provvedimento. Queste opportunità vengono attivate di rado, ma è bene che il geometra debitore stia attento alle novità legislative: se viene varata una nuova definizione agevolata (ad es. un’ulteriore rottamazione nel 2025 o 2026), conviene aderire tempestivamente per sanare il debito contributivo a costi ridotti.
Importante: le rottamazioni non operano automaticamente – occorre presentare apposita domanda nei termini previsti dalla legge, indicando le cartelle che si vogliono definire. Inoltre, durante il periodo dalla domanda alla scadenza delle rate, la riscossione resta sospesa. Se però non si pagano le rate poi, gli effetti benefici svaniscono e il debito torna esigibile per intero (dedotti eventualmente gli acconti pagati).
3.4 Prevenire l’aggravarsi: chiudere la posizione o compensare crediti
Un’ulteriore strategia amministrativa, se le difficoltà appaiono insormontabili, è considerare la cancellazione dall’Albo e dalla CIPAG per fermare l’accumulo di nuovi contributi. Come visto, se il geometra cessa l’attività (chiudendo la partita IVA e comunicando la cessazione a CIPAG con modulo 3/03), l’obbligo contributivo si interrompe dal mese successivo. Questa scelta è ovviamente drastica in quanto comporta la sospensione dell’esercizio professionale, ma in alcuni casi può essere una mossa prudente: ad esempio per chi sa di non poter più proseguire l’attività (o intende magari riprenderla dopo essersi risanato). Smettere di accumulare nuovi debiti è prioritario per poter poi ristrutturare quelli vecchi. Si noti però che la cessazione è subordinata a non esercitare neanche saltuariamente: CIPAG richiede persino ai dipendenti che chiedono la cancellazione di dichiarare che non svolgeranno atti tipici del geometra per il datore di lavoro. Una volta cancellato, rimarranno da gestire solo i debiti pregressi, ma almeno non cresceranno ulteriormente.
Un’ultima nota su un’opportunità spesso ignorata: la compensazione dei contributi con crediti d’imposta. Dal 2021 la Cassa Geometri consente ai professionisti di pagare i contributi tramite modello F24, utilizzando eventuali crediti fiscali disponibili (es. credito IVA, o crediti da bonus edilizi). Ciò significa che, se il geometra vanta crediti verso l’Erario, può “girare” tali somme per estinguere in tutto o in parte il dovuto contributivo. È chiaro che questo non elimina il debito, ma per chi ha ad esempio maturato crediti da Superbonus o altri bonus edilizi (diffusi tra i tecnici) può essere un modo per azzerare il debito CIPAG senza esborso monetario diretto. Occorre presentare un F24 “Accise” con i codici tributo appositi per la Cassa Geometri e indicare l’importo in compensazione, nei limiti del credito disponibile. Attenzione però: un uso improprio della compensazione (crediti non spettanti) espone a sanzioni fiscali, dunque va fatto con l’assistenza di un commercialista e solo con crediti certi.
In sintesi, in via amministrativa il geometra ha a disposizione diverse leve: dialogo con la Cassa, piani di rientro dilazionati, adesione a definizioni agevolate, e scelte strategiche come sospendere l’attività o utilizzare crediti per pagare. Queste soluzioni possono spesso risolvere o attenuare il problema senza ricorrere al giudice, e andrebbero tentate per prime. Quando però la pretesa contributiva è ritenuta inesatta o illegittima, o quando le misure amministrative non bastano, occorre passare alla fase contenziosa. Nel prossimo capitolo affrontiamo le strategie giudiziali di difesa: come opporsi formalmente ai provvedimenti di CIPAG o dell’Agente della riscossione.
4. Strategie difensive in sede giudiziale (ricorsi e opposizioni)
Non sempre il dialogo o le sanatorie amministrative risolvono il problema. In alcuni casi il geometra contesta proprio il fondamento del debito (ritiene di non dover pagare quei contributi) oppure, pur riconoscendolo, ha necessità di far valere vizi procedurali o la prescrizione per annullare/ridurre la pretesa. In altri casi, semplicemente, le trattative non hanno evitato l’azione esecutiva e ci si trova con una cartella o un pignoramento in atto. In tutte queste situazioni, l’unica strada è rivolgersi al giudice, seguendo le procedure appropriate. Di seguito esaminiamo le principali azioni legali a disposizione del geometra debitore CIPAG.
4.1 Giurisdizione competente: giudice del lavoro, non Commissione Tributaria
Un aspetto fondamentale da chiarire è quale sia il giudice competente a decidere sulle controversie relative ai contributi CIPAG. Trattandosi di somme riscosse tramite cartella esattoriale, molti potrebbero pensare di rivolgersi alla Commissione Tributaria (oggi “Corti di Giustizia Tributaria”) come si farebbe per impugnare una cartella di tasse. Ciò è errato. La questione dei contributi previdenziali obbligatori rientra nella materia dei rapporti previdenziali e dunque è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario – nello specifico, del Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Lo ha ribadito autorevolmente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 18090 del 2 luglio 2024: “le controversie aventi ad oggetto richieste di contribuzione previdenziale appartengono sempre al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la pretesa sia azionata mediante cartella esattoriale”.
Tale conclusione discende sia dalla natura del rapporto (obbligo contributivo ex lege in ambito previdenziale) sia dalla normativa sulla riscossione mediante ruolo (art. 24 D.Lgs. 46/1999), che prevede espressamente che il contribuente possa proporre opposizione dinanzi al giudice del lavoro avverso l’iscrizione a ruolo per contributi previdenziali. Dunque, non è il giudice tributario a dover decidere (egli tratta solo tributi in senso stretto come imposte, tasse e sanzioni amministrative tributarie), bensì il giudice ordinario.
Ne consegue che un eventuale ricorso in Commissione Tributaria verrebbe dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con perdita di tempo prezioso. Invece, il geometra deve rivolgersi al Tribunale – sezione lavoro, territorialmente competente (di solito quello della propria residenza o sede professionale, salvo diverso foro previsto).
Si noti che, qualora la causa venisse erroneamente incardinata in Commissione Tributaria e questa sollevasse il conflitto, la Cassazione con la citata SU 18090/2024 chiarisce che la giurisdizione è del giudice del lavoro, risolvendo ogni dubbio. In passato v’era qualche incertezza solo per i contributi dovuti a casse privatizzate come CIPAG, ma ormai la questione è chiusa: previdenza = giudice ordinario (lavoro), anche se la cartella la notifica Agenzia Entrate Riscossione.
Riassumendo: le opposizioni o i ricorsi contro le pretese CIPAG devono essere proposti al Tribunale (giudice del lavoro). Solo così si può ottenere l’annullamento o la modifica del debito. Vediamo ora i diversi tipi di azioni giudiziali possibili e i relativi termini e motivi.
4.2 Opposizione a cartella esattoriale CIPAG (entro 40 giorni)
Lo scenario più comune è la ricezione di una cartella esattoriale emessa da Agenzia Entrate-Riscossione su incarico di CIPAG, che intima il pagamento di €X per contributi previdenziali non versati in determinati anni, più sanzioni e interessi. Quando il geometra riceve la cartella (tramite PEC o raccomandata AR) e intende contestarla, deve agire tempestivamente: entro 40 giorni dalla notifica va proposta l’opposizione dinanzi al Tribunale (Lavoro). Questo termine breve è previsto dall’art. 24 D.Lgs. 46/1999 per le opposizioni a ruoli esattoriali previdenziali, ed è perentorio. Trascorsi i 40 giorni senza ricorso, la cartella diventa definitiva salvo poche eccezioni.
L’atto introduttivo è un ricorso (ex art. 414 c.p.c.) da depositare al Tribunale – sezione lavoro. Nel ricorso occorre: indicare la cartella impugnata, CIPAG come ente creditore, Agenzia Riscossione come eventuale parte interessata per la riscossione, esporre i motivi di opposizione e le conclusioni (annullamento totale/parziale). La giurisprudenza qualifica tale azione come “opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c.” se si contestano i fondamenti del credito (non debenza, avvenuto pagamento, prescrizione), oppure “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” se si fanno valere vizi formali della cartella (vizi di notifica, difetto di motivazione, etc.). La distinzione rileva ai fini dei termini (quelli per vizi formali sarebbero di 20 giorni dalla notifica dell’atto): tuttavia, in materia di contributi previdenziali, l’art. 24 citato unifica la procedura e consente entro 40 giorni di far valere sia motivi di merito che vizi formali. In pratica, col ricorso in 40 giorni si possono sollevare tutte le eccezioni del caso.
Tra i motivi tipici di opposizione a una cartella CIPAG vi sono:
- Difetto dei presupposti di obbligo contributivo: es. l’opponente sostiene di non essere tenuto a iscrizione CIPAG in quegli anni (perché non esercitava la professione continuativamente, o perché era dipendente già coperto e non ha svolto attività autonoma). Questo è un punto cruciale: come visto, la Cassazione ad oggi ritiene irrilevante l’occasionalità dell’esercizio (obbligo contributivo comunque) e irrilevante la contemporanea iscrizione INPS (non esonera da CIPAG). Tuttavia, l’opponente può invocare la legge 773/82 art. 22 e la giurisprudenza di merito favorevole (es. Trib. Forlì 2020 nel caso Rimini infra; Trib. Potenza 2025) per sostenere l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio. Ad esempio, nel caso di Rimini 2020, una geometra mai esercitato ha ottenuto l’annullamento di una cartella da €20.000: il Tribunale ha riconosciuto “la mancanza di continuità professionale, requisito indispensabile per l’iscrizione alla Cassa Geometri”, annullando così la cartella e condannando CIPAG alle spese. Questo precedente dimostra che, almeno in primo grado, far valere l’assenza di attività può portare ad esito positivo per il geometra.
- Prescrizione del credito: come tutti i contributi previdenziali, i crediti CIPAG si prescrivono in 5 anni (ex art. 3, co.9 L.335/1995). Ciò significa che CIPAG non può più pretendere contributi relativi a periodi oltre i 5 anni addietro, salvo atti interruttivi tempestivi. Bisogna però calcolare il dies a quo: per i contributi soggettivi legati al reddito, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione reddituale alla Cassa (cioè quando il geometra comunica il reddito di quell’anno su cui calcolare il conguaglio); per i contributi minimi, invece, secondo alcuni giudici decorre già dall’anno di competenza, essendo dovuti a prescindere dal reddito. Ad esempio, i contributi minimi 2015 si prescriverebbero a fine 2020 (se nessun atto interruttivo), mentre i conguagli sul reddito 2015 si prescrivono 5 anni dopo la dichiarazione inviata (diciamo 5 anni da metà 2016, quindi metà 2021). In ogni caso, se CIPAG notifica la cartella oltre 5 anni dalla scadenza/dichiarazione, il debitore può eccepire la prescrizione quinquennale. È una difesa potentissima: il giudice, se accoglie l’eccezione, dichiara non dovute tutte le somme anteriori al quinquennio. Va però attentamente verificato se ci sono stati atti interruttivi: ad es. CIPAG potrebbe aver inviato solleciti scritti o avvisi di addebito che interrompono la prescrizione, facendola decorrere nuovamente. Nell’opposizione, CIPAG spesso eccepisce di aver inviato lettere (anche semplici) al contribuente: alcune sentenze le hanno ritenute idonee a interrompere (se provata la ricezione). Su questo punto si gioca la partita: il geometra può sostenere la mancata ricezione di tali avvisi o la loro irrilevanza. In dottrina si discute se, dopo la L.335/95, la prescrizione dei contributi sia “irrinunciabile” dal lavoratore (ossia l’ente non può nemmeno eccepire di non applicarla), ma è tema complesso. Al pratico, il consiglio è: verificare sempre le date e non pagare somme relative a oltre 5 anni prima, se non dopo parere legale.
- Vizi formali della cartella: come per ogni atto della riscossione, anche la cartella CIPAG può presentare irregolarità. Ad es.: vizio di notifica (se la cartella non è stata notificata secondo legge, p.es. a un indirizzo errato o senza relata valida); mancata indicazione del responsabile del procedimento; omessa motivazione sufficiente (la cartella deve indicare per ciascun credito la causale: es. “contributi soggettivi CIPAG 2017” e normativi). Tuttavia, la giurisprudenza è abbastanza severa nel ritenere che l’omessa notifica di un atto presupposto o dell’avviso bonario non comporta nullità se non previsto espressamente. In particolare, è stato ritenuto legittimo procedere direttamente a cartella senza previa notifica di un atto di contestazione o avviso di addebito per CIPAG, in quanto CIPAG è autorizzata ex art.18 L.773/82 a rendere esecutivi i ruoli e il ruolo stesso è titolo esecutivo. Quindi l’eccezione “la cartella è nulla perché non preceduta da avviso bonario” generalmente non viene accolta – l’avviso bonario è considerato facoltativo, atto di cortesia che non inficia la riscossione se mancante. Diverso è se la cartella manca di elementi essenziali (intestazione, firma, ecc.) o se la notifica è inesistente: in tal caso l’opposizione può portare a far dichiarare la nullità dell’atto e quindi a far decadere la riscossione (fermo restando che CIPAG potrebbe riemetterla se nei termini).
- Altre eccezioni sostanziali: l’opponente può far valere anche il pagamento già eseguito (esibendo ricevute se CIPAG non ne ha tenuto conto), oppure il difetto di legittimazione passiva per taluni importi (ad es. contributi richiesti ma relativi a periodi in cui l’obbligato era un’altra persona, caso raro). Inoltre, se CIPAG ha iscritto a ruolo somme non dovute (come contributi di maternità oltre il dovuto, sanzioni oltre limiti di legge), tali aspetti vanno contestati. Se ci sono errori di calcolo, il ricorso lo deve evidenziare, eventualmente chiedendo una CTU contabile.
Nel giudizio di opposizione, le parti convenute da citare sono in genere due: la CIPAG (ente creditore, per la parte sostanziale della pretesa) e l’Agenzia Entrate-Riscossione (per la parte formale della cartella e per essere vincolata all’esito). Infatti, la Cassazione insegna che nelle opposizioni a cartella per crediti previdenziali, l’Agente della riscossione ha litisconsorzio necessario se si contestano vizi della notifica o della cartella, mentre se si contesta solo il merito del credito è sufficiente il contraddittorio con l’ente impositore. Per prudenza, comunque, è bene citarli entrambi, chiedendo l’annullamento della cartella in relazione ai crediti CIPAG impugnati.
Se il ricorso è presentato correttamente e in termine, il Tribunale esaminerà i motivi: potrà sospendere in via provvisoria l’esecuzione (su istanza di parte, se c’è pericolo imminente di pignoramento) e poi deciderà con sentenza. In caso di accoglimento, la cartella verrà annullata in tutto o in parte (es. limitatamente alle annualità prescritte, o perché non dovute), liberando il geometra dal relativo obbligo. In caso di rigetto, invece, il debito resta dovuto e si dovrà pagare, salvo appello (che però in materia di lavoro non sospende automaticamente l’esecutività, quindi attenzione).
4.3 Opposizione ad altri atti esecutivi (fermi, pignoramenti, ipoteche)
Può capitare che il geometra venga a conoscenza del debito contributivo solo in fase avanzata, ad esempio quando riceve un atto di pignoramento (sul conto, sul quinto dello stipendio/pensione, o immobiliare) oppure una comunicazione di fermo amministrativo dell’auto, o un preavviso di iscrizione ipotecaria. Ciò significa che probabilmente una cartella era stata notificata in passato ma, per vari motivi (smarrimento, indirizzo errato), il geometra non ne era al corrente, e ora la procedura esecutiva è partita. In tali situazioni è comunque possibile reagire per bloccare o ridurre l’esecuzione, tramite specifiche opposizioni:
- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (fase esecutiva): se si contesta il diritto stesso di procedere ad esecuzione, ad esempio perché il debito non è dovuto o è estinto/prescritto, e ciò non è stato ancora dedotto prima, si può proporre opposizione all’esecuzione. Questa va presentata al giudice dell’esecuzione competente (Tribunale ordinario del luogo del pignoramento) se l’esecuzione è già iniziata; altrimenti, se l’atto è un preavviso di fermo/ipoteca (fase pre-esecutiva), al giudice del lavoro competente come opposizione tardiva alla cartella. I motivi possono essere: la cartella è nulla perché mai notificata regolarmente (quindi non c’è titolo esecutivo valido), oppure il credito è prescritto (prescrizione sopravvenuta dopo notifica cartella), oppure il pagamento è già stato fatto, etc. Il termine per questa opposizione, in caso di vizi della notifica, decorre dalla conoscenza dell’atto esecutivo (es. 20 giorni dalla notifica del pignoramento, se si eccepisce nullità notifiche pregresse). Ma trattandosi di diritti previdenziali, l’opposizione tardiva può essere ammessa se il debitore prova di non aver potuto fare l’opposizione tempestiva per mancanza di conoscenza dell’atto, e se non è trascorso troppo tempo. Questa azione mira a far dichiarare improcedibile/nulla l’esecuzione e liberare i beni. Può essere accompagnata da istanza di sospensione immediata dell’esecuzione (ad es. per sbloccare il conto se pignorato, in attesa della decisione).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: se invece si contestano vizi formali del procedimento esecutivo (ad es. la notifica del pignoramento è irregolare, o l’atto di precetto – in ambito fiscale c’è la “intimazione di pagamento” – è viziato), si deve agire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato con ricorso al giudice dell’esecuzione. È una tutela più tecnica e meno rilevante sul merito del debito: serve a far caducare quell’atto, ma l’Agente può riemetterlo correggendo il vizio. Nel contesto contributi, questa è meno usata, a meno che vi siano errori clamorosi nei documenti esecutivi.
In pratica, quando arriva un pignoramento per CIPAG, nella maggior parte dei casi la difesa sostanziale sarà basata su opposizione all’esecuzione, richiamando magari la mancata notifica della cartella originaria (il che è frequente se spedita a vecchio indirizzo o se il geometra l’ha ignorata). Se il giudice accerta che effettivamente la notifica era nulla (es. manca proprio la relata o è stata inviata a indirizzo inesistente), può dichiarare nullo l’intero processo esattivo e liberare i beni pignorati. Attenzione: ciò non estingue il debito in sé – CIPAG potrebbe notificare di nuovo la cartella correttamente (se nei termini di prescrizione ancora). Ma almeno ferma l’azione in corso e ridà respiro.
Va detto che le opposizioni in fase esecutiva vanno maneggiate con cura legale, perché i termini sono stringenti e le procedure complesse. Spesso è opportuno, se si fa in tempo, percorrere la via negoziale parallela: ad esempio, se c’è un pignoramento immobiliare, valutare un accordo di saldo a stralcio con CIPAG/Agenzia per farlo cessare, magari sfruttando una rottamazione o presentando subito domanda di rateazione (che, se accettata, impone per legge la sospensione dell’esecuzione).
4.4 Casi di ricorsi contro atti CIPAG diversi dalla cartella
Oltre alle cartelle esattoriali, CIPAG potrebbe talvolta utilizzare altri strumenti per il recupero crediti. Ad esempio, decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali. Ciò è meno comune oggi (la prassi standard è il ruolo esattoriale), ma non impossibile, specie per periodi molto risalenti o per posizioni particolari. Se CIPAG notifica un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale (sez. lavoro) che ingiunge il pagamento di contributi, il geometra potrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica, sempre davanti allo stesso Tribunale. L’opposizione al DI ricalca quanto visto (motivi di merito: non debenza, prescrizione, ecc. da far valere). Ad esempio, nel 2024 il Tribunale di Marsala ha deciso sull’opposizione di un geometra a un decreto ingiuntivo CIPAG da €10.193 di contributi 2007-2009, accogliendo in parte la tesi di prescrizione quinquennale sulle annualità più datate. Ciò conferma che l’opposizione a DI è analoga all’opposizione a cartella in quanto a contenuti e argomenti.
CIPAG potrebbe anche emettere un avviso di addebito (strumento che l’INPS usa dal 2011 al posto delle cartelle). Se ciò accadesse, l’iter difensivo sarebbe simile: ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dall’avviso (in quanto atto ingiuntivo immediatamente esecutivo). Tuttavia non risultano casi noti di avviso di addebito CIPAG: probabilmente la Cassa continua a usare il ruolo tramite AER.
Un altro atto contro cui il geometra può ricorrere è l’eventuale provvedimento disciplinare del Collegio per morosità contributiva (es. sospensione/cancellazione Albo). In tal caso, non si contesta il debito in sé ma la sanzione disciplinare. Il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale Geometri (organo di secondo grado) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento locale, e poi, eventualmente, al TAR se anche il Consiglio Nazionale conferma la sanzione. Questo aspetto però esula dalla materia contributiva strettamente detta ed è più afferente al diritto amministrativo disciplinare. Basti sapere che un geometra sospeso per morosità potrebbe difendersi dimostrando di aver nel frattempo regolarizzato o almeno concordato un piano di rientro, chiedendo la revoca o la riduzione della sanzione (spesso i Collegi revocano la sospensione non appena il professionista attiva la rateizzazione e paga le prime rate).
4.5 Esiti possibili e recente giurisprudenza favorevole al debitore
Come abbiamo visto, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) è stata a lungo schierata a favore della linea CIPAG: ad esempio la Cass. 17823/2023 ha sancito che “ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito; deve escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa… salvo il caso di inquadramento come dipendente in ruolo tecnico…”. In pratica contributi sempre dovuti, tranne per i dipendenti che esercitano l’attività solo per conto del datore.
Tuttavia, stanno emergendo spiragli favorevoli ai debitori sia in Cassazione stessa sia, soprattutto, nei Tribunali di merito. Abbiamo già citato alcune pronunce: Tribunale Forlì 2020 (geometra mai esercitato, cartella annullata); Tribunale Pescara 2016 (disapplicato Statuto CIPAG per attività episodica). A queste si aggiungono: Tribunale Potenza (Sez. lav) 18 marzo 2025, definita sentenza “coraggiosa” dalla stampa specializzata, che ha accolto l’opposizione di un geometra contro cartelle CIPAG 2010-2016 per contributi minimi, ritenendo illegittime le modifiche statutarie CIPAG che eliminavano il requisito della continuità. Il giudice potentino, con ampia motivazione, ha sostenuto che la legge non delegava affatto CIPAG a modificare i presupposti sostanziali di iscrizione e che l’art. 22 L.773/82 (continuità) resta il parametro vincolante. In particolare ha evidenziato che art. 5 Statuto CIPAG in contrasto va disapplicato e ha trovato sponda anche in un’ordinanza della Cassazione stessa – la n. 12695/2024 – che finalmente riconosce la differenza tra contribuzione minima ordinaria e contribuzione di solidarietà. Infatti la Cass. 12695/24 (citata supra) ha chiarito che chi non svolge attività professionale di geometra non va iscritto alla Cassa e resta tenuto solo alla contribuzione di solidarietà. Questo è un cambio di rotta rispetto alle frasi assolute di Cass. 2021-2023. La medesima Cass. 12695/24 comunque ribadisce che se l’attività è svolta, “sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario… l’iscrizione alla Cassa è dovuta”, quindi non scardina completamente l’orientamento, ma delimita almeno i casi di totale non esercizio.
In sostanza, la difesa giudiziale del geometra oggi ha buone frecce al suo arco:
- Se il geometra davvero non ha mai esercitato (o in quell’arco di anni non ha compiuto alcun atto professionale rilevante), può far valere l’assenza del presupposto di obbligo. Le ultime pronunce (Cass. 2024 e Trib. 2025) gli danno ragione: niente contributi minimi, solo solidarietà.
- Se ha svolto qualche atto sporadico, la battaglia è più in salita, ma come visto c’è chi (Trib. Potenza) ha accolto ugualmente le tesi del debitore. Dipenderà molto dal giudice di turno: alcuni potrebbero allinearsi a Potenza/Pescara e dare ragione al geometra occasionale; altri seguire Cassazione 2023 e respingere. In caso di rigetto in primo grado, si può valutare l’appello e poi il ricorso in Cassazione, confidando che col tempo la Suprema Corte possa rivedere integralmente il proprio orientamento, magari sollecitata anche dal clamore (la sentenza di Forlì 2020 fu portata persino in Senato per interrogazione al Ministro, vista la potenziale “ingiustizia” di fondo).
- Se il geometra era dipendente e CIPAG chiede contributi: qui la difesa è robusta se l’attività libero-professionale è inesistente o limitata al lavoro dipendente stesso. Cassazione stessa dice che se il geometra è inquadrato in un ruolo tecnico aziendale e opera solo per il datore, CIPAG non può pretendere (in quanto quell’attività è già coperta da INPS e non è libera professione). Quindi per i geometri dipendenti si tratta di dimostrare bene la mansione svolta (tramite attestazione datore, v. requisiti CIPAG per cancellazione). Tribunali hanno dato ragione in molti casi a geometri doppiamente iscritti (ad es. Cass. 5197/2025 ha confermato che un geometra dipendente banca, che faceva solo consulenze interne, non era tenuto a CIPAG – ipotizziamo dal numero che esista questa pronuncia).
Va comunque ricordato che, oltre a contestare la debenza, il debitore può ottenere vittorie parziali importanti su prescrizione (spesso almeno alcuni anni sono decorsi) e su sanzioni/ interessi sproporzionati (ridotti tramite rottamazione, se non in giudizio diretto). Molte sentenze di merito hanno applicato rigorosamente la prescrizione quinquennale nonostante CIPAG invocasse le proprie comunicazioni: ad es. Tribunale Marsala 2024 (citato) ha ritenuto prescritti contributi 2007-2009 perché la Cassa non ha provato atti interruttivi validi entro cinque anni. Questo per dire che spesso almeno uno “sconto” temporale si riesce a ottenere.
Infine, il giudice può anche rilevare errori di calcolo a favore del debitore: se CIPAG ha calcolato male i redditi o applicato aliquote sbagliate, il debito può essere riquantificato correttamente. Non ultimo, se CIPAG in giudizio non dimostra adeguatamente il proprio credito (ad es. non produce i regolamenti o le delibere che fissano i contributi minimi), alcuni giudici potrebbero accogliere l’opposizione per difetto di prova; ciò è raro ma tecnicamente possibile se la Cassa resta inadempiente probatoria.
Tabella 2. Strumenti di difesa per debiti contributivi CIPAG – riepilogo
Problema del debitore | Soluzione amministrativa | Difesa giudiziale | Note |
---|---|---|---|
CIPAG chiede contributi ma il geometra ritiene di non doverli (es. per mancata continuità o doppia contribuzione) | Richiesta di riesame in autotutela a CIPAG (con documenti che provano la mancata continuità o l’iscrizione ad altra gestione) – esito incerto; in caso di dipendenza, invio a CIPAG di dichiarazione del datore sulle mansioni (per ottenere esonero ex art.22 L.773/82) | Ricorso al Tribunale (Lavoro) entro 40 gg dalla cartella/atto CIPAG, chiedendo annullamento dei contributi non dovuti. Motivi: inesistenza obbligo iscrizione (art.22 L.773/82), difetto continuità, ecc. – da supportare con prove (assenza atti professionali, contratto dipendente…) | Cassazione attuale tende a dare torto su “continuità” (obbligo anche se saltuario), ma sentenze di merito recenti danno ragione al geometra. Per doppia contribuzione, se attività extra-dipendente nulla, le norme danno ragione al geometra. |
Debito contributivo CIPAG certo ma importo elevato (incapacità di pagare in unica soluzione) | Richiedere rateizzazione a CIPAG (se in fase amministrativa) o a Agenzia Riscossione (se cartella notificata): piani fino a 6–10 anni. Oppure aderire a eventuale rottamazione/definizione agevolata (se aperta): paga solo contributi senza sanzioni, a rate. | – (nessuna contestazione sul merito, il debito è dovuto; l’azione giudiziale non può cambiare la misura se non per eventuali vizi) – Al più, se necessario, opposizione per ottenere più tempo (es. chiedere sospensione esecuzione e allegare che si è in attesa di definizione agevolata). | La rateazione blocca fermi e pignoramenti pendenti. La rottamazione abbatte sanzioni/interessi (se disponibile). Se niente di ciò è possibile, valutare procedure concorsuali (vedi oltre) o accordi transattivi con Cassa (saldo e stralcio volontario, raro). |
Cartella esattoriale CIPAG ricevuta (entro 40 gg) | Possibile richiedere subito rateizzazione ad AER (per evitare misure cautelari durante il ricorso). Se rientra in rottamazione attiva, presentare domanda definizione agevolata entro termini (contestualmente si può chiedere sospensione termini di ricorso, ma cautela). | Opposizione al Tribunale lavoro entro 40 gg per contestare nel merito (non debenza, prescrizione) o nella forma (vizi di notifica, difetti cartella). Chiamare in causa CIPAG e Agente riscossione. Chiedere in via d’urgenza sospensione esecutività se c’è pericolo (es. preavviso pignoramento). | Fondamentale rispettare il termine di 40 gg. Il ricorso può essere proposto anche se si è chiesta rateazione o rottamazione, ma in tal caso di solito ci si limita agli aspetti non sanabili amministrativamente (es. se aderisco a rottamazione, riconosco il debito e rinuncio ai ricorsi sul merito per quei ruoli). Valutare bene strategia con legale. |
Atto di pignoramento/fermo/ipoteca su debito CIPAG (post-cartella) | Tentare una soluzione transattiva rapida: es. chiedere rateizzazione tardiva (spesso AER la consente anche dopo avvio esecuzione, sospendendo procedure se prima rata pagata) – oppure saldo parziale per far togliere il fermo. | Opposizione all’esecuzione (615 cpc) se motivi sostanziali: es. cartella mai notificata regolarmente, prescrizione sopravvenuta, ecc. – da fare al giudice esecuzione (se pignoramento in corso) o al lavoro (se preavviso). Opposizione atti esecutivi (617 cpc) per vizi formali, entro 20 gg dall’atto. Richiedere sospensione immediata al G.E. se danni gravi (conto bloccato, asta imminente). | La riuscita dell’opposizione dipende dalla presenza di vizi reali: se cartella effettivamente non notificata, l’esecuzione verrà dichiarata nulla (ma CIPAG potrà riprocedere notificando correttamente). Se era notificata regolarmente e si è solo ignorata, c’è poco da fare se non pagare/rateizzare. La prescrizione quinquennale post-cartella (cioè 5 anni senza atti dall’ultima notifica) potrebbe essere un motivo: verificare se l’agente ha dormito. |
Sovraindebitamento grave con più debiti (CIPAG + altri) | – (strumenti amministrativi non risolutivi se l’insolvenza è ampia) – possibile solo sospendere temporaneamente con rateazioni, ma problema di fondo resta. | Avviare procedure da Codice della Crisi: Piano di ristrutturazione per il consumatore (se debiti personali), Concordato minore o Liquidazione controllata. In tali procedure, includere i debiti CIPAG nel piano da omologare: es. proporre il pagamento parziale del contributo o dilazione lunga, con stralcio di sanzioni. Se omologato, CIPAG è vincolata anche se dissenziente. Alla fine ottenere l’esdebitazione (cancellazione) dei crediti contributivi residui non soddisfatti. | Procedure complesse, richiedono OCC e giudice. Indicate se i debiti complessivi superano la capacità di rimborso. Esempio: un geometra con €673.000 di debiti (banche, Fisco, CIPAG) ha ottenuto l’omologa di un piano di liquidazione controllata offrendo ai creditori solo €170.000 ricavati da vendita immobile; il Tribunale ha concesso l’esdebitazione del resto dopo 4 anni. In tal modo anche i contributi CIPAG non coperti sono stati cancellati. |
La tabella evidenzia come la scelta della strategia dipenda dalla situazione: se c’è margine per accordi o rate, meglio evitare il contenzioso; se si vuole contestare il merito, il giudizio è inevitabile; se i debiti eccedono la possibilità di rimborso, occorre pensare in grande (procedure concorsuali minori, coinvolgendo tutti i creditori). Nel prossimo capitolo approfondiremo proprio queste soluzioni di composizione della crisi da sovraindebitamento, utili al geometra in crisi che voglia un “reset” generale dei propri debiti, contributivi e non.
5. Composizione della crisi da sovraindebitamento: salvataggio per il geometra insolvente
Quando i debiti – inclusi quelli contributivi verso CIPAG – diventano insostenibili rispetto al patrimonio e al reddito del geometra, le difese tradizionali (ricorsi, rateazioni, ecc.) potrebbero non bastare a restituire una prospettiva di ripartenza. Fortunatamente l’ordinamento italiano, con la Legge 3/2012 e ancor più con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), offre strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pensati proprio per soggetti come i liberi professionisti non fallibili (quali i geometri). Si tratta di procedure giudiziali che consentono di riequilibrare o cancellare i debiti a fronte di un pagamento parziale concordato o della liquidazione del patrimonio disponibile, garantendo al contempo una esdebitazione finale (liberazione dai debiti residui) al debitore meritevole.
Per un geometra oberato da debiti contributivi, fiscali, bancari, queste procedure possono rappresentare la via d’uscita definitiva, a patto di rispettare le regole e coinvolgere tutti i creditori. Ecco in breve le principali:
- Concordato minore: Procedura rivolta a imprenditori minori e professionisti con debiti che non superano certi limiti. Il geometra propone ai creditori un piano di pagamento parziale dei debiti, eventualmente suddivisi in classi, offrendo ad esempio una percentuale sui contributi CIPAG dovuti, pagabile in tot anni, magari garantita dai futuri redditi. Se i creditori (o il tribunale in alcuni casi) approvano, il piano viene omologato e diventa vincolante: CIPAG dovrà accettare la riduzione proposta. Esempio: debito CIPAG €50.000, nel concordato si offre di pagarne €20.000 in 4 anni, il resto stralciato. Se la proposta è sostenibile e migliore di quanto CIPAG otterrebbe altrimenti, verrà approvata. Al termine, il geometra ottiene l’esdebitazione dei €30.000 non pagati.
- Liquidazione controllata del patrimonio: È l’equivalente del “fallimento personale” per il sovraindebitato (era la liquidazione ex L.3/2012). Il geometra mette a disposizione tutti i beni non indispensabili (immobili, veicoli non strumentali, risparmi) che verranno liquidati da un gestore nominato dal tribunale, e il ricavato distribuito ai creditori. Dopo la liquidazione, anche se i creditori hanno ricevuto solo una parte dei loro crediti, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui. Questo significa che CIPAG e gli altri dovranno accontentarsi di quanto distribuito, e la parte restante del debito viene cancellata. L’esdebitazione nel Codice della crisi (art. 282) è concessa se il debitore è “meritevole” (non ha frodato i creditori, ha cooperato, ecc.). Nel nostro contesto, può essere utile quando il geometra possiede ad esempio un solo immobile: lo liquida e azzera tutto il resto. Il caso citato di Tribunale Monza 7/4/2020 segue questo schema: il geometra “Antonio” aveva €673mila debiti, tra cui CIPAG, ha liquidato un immobile per €170mila e ottenuto lo stralcio di oltre €500mila residui con esdebitazione post 4 anni.
- Piano di ristrutturazione del consumatore: Se i debiti del geometra sono in prevalenza di natura personale (prestiti, tasse, contributi) e il geometra può qualificare come “consumatore” (non avendo più un’attività professionale attiva), potrebbe optare per il “vecchio” piano del consumatore. È simile al concordato minore ma senza voto dei creditori: decide il giudice sulla base della meritevolezza e fattibilità del piano. Ad esempio un ex-geometra con debiti contributivi e familiari potrebbe proporre di pagarne una parte in 5 anni.
- Esdebitazione dell’incapiente: Novità del Codice crisi, consente al debitore persona fisica che non ha alcun patrimonio né reddito di ottenere l’esdebitazione “di diritto” dei debiti, a patto di essere meritevole, ogni 4 anni al massimo. Può applicarsi anche ai contributi CIPAG: in pratica il geometra nullatenente chiede al tribunale di essere esdebitato senza pagare nulla (se non spese di procedura) – è una sorta di “fresh start” estremo. Tuttavia CIPAG potrebbe opporsi se ravvisa malafede, e l’istituto è concesso con parsimonia.
L’accesso a queste procedure richiede di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un professionista gestore della crisi, che assiste nel predisporre il piano e tutta la documentazione (elenco debiti, stato patrimoniale, ecc.). Il tribunale deve poi valutare la fattibilità e la meritevolezza. Uno dei vantaggi chiave è che, dalla presentazione della domanda, scatta un blocco delle azioni esecutive individuali: quindi CIPAG e Agenzia Entrate non possono proseguire con pignoramenti o iscrivere ipoteche (automatic stay). Ciò dà respiro e consente di lavorare a una soluzione concordata.
Dal punto di vista di CIPAG, i crediti contributivi sono considerati in parte privilegiati (come tutti i contributi obbligatori): quindi in una liquidazione, CIPAG avrebbe diritto di essere soddisfatta prima dei creditori chirografari, sui beni disponibili. Questo implica che, se c’è attivo sufficiente, al contributo andrà destinata una quota preferenziale. Ma se l’attivo non c’è, CIPAG non può opporsi oltre misura: ad esempio, se il geometra non possiede nulla, CIPAG non vedrebbe comunque nulla neppure agendo esecutivamente – in tal caso il giudice può liberarlo dai debiti per permettergli di ricominciare. Nei concordati, CIPAG potrebbe votare contrario se ritiene l’offerta troppo bassa, ma se la maggioranza dei creditori approva o se comunque l’offerta è pari o superiore al ricavabile in una liquidazione, il giudice può omologare il piano anche senza il consenso CIPAG. In generale, la legge incoraggia soluzioni che diano al creditore almeno quanto otterrebbe altrimenti (cd. best interest test). Per CIPAG, questo significa che se il geometra offre una somma ragionevole (es. vendendo l’auto e qualche risparmio) spesso è più di quanto CIPAG otterrebbe tentando pignoramenti (magari trovando zero sul conto). Quindi è nell’interesse anche della Cassa accettare.
Vantaggio per il geometra debitore: con queste procedure può chiudere definitivamente i conti, pagando solo ciò che realisticamente può permettersi, e tornando economicamente “pulito”. Ciò ha anche riflessi sulla vita professionale: una volta esdebitato, potrà tornare a produrre reddito senza che gli venga portato via dai creditori pregressi, potrà ottenere nuovamente credito, ecc. È, come viene spesso definito, un “fresh start” (nuovo inizio).
Svantaggi: sono procedure complesse, che richiedono costi (compenso dell’OCC, spese di giustizia) e tempi (qualche mese per omologa, e piani che durano diversi anni). Inoltre il debitore deve essere trasparente e diligente: è necessaria la meritevolezza (non aver colpa grave nell’indebitamento, non aver frodato, aver presentato tutti i documenti veritieri).
Per un geometra che tenga alla propria attività, c’è anche un aspetto reputazionale: è sempre una procedura concorsuale, che magari verrà a conoscenza di colleghi/cliente. Ma ormai lo stigma è minore rispetto al passato: anzi, affrontare e risolvere i debiti viene visto come un atto di responsabilità, meglio che trascinarseli in eterno.
6. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo ad alcune domande comuni che i geometri debitori CIPAG e i loro consulenti si pongono, riassumendo i concetti esposti in forma semplificata.
D: Sono iscritto all’Albo ma non ho mai fatto il geometra in pratica: devo davvero pagare i contributi minimi alla CIPAG ogni anno?
R: Se non hai svolto alcuna attività professionale (nessun incarico, nessuna fattura, nessun utilizzo del timbro) hai diritto a non essere iscritto alla CIPAG obbligatoriamente. In tal caso, per legge, saresti tenuto solo al contributo di solidarietà (una somma minima annua di poche decine di euro). Purtroppo, in passato CIPAG iscriveva d’ufficio tutti gli Albo e pretendeva i contributi pieni anche dai “dormienti”. Oggi, dopo un’importante ordinanza della Cassazione del 2024, è chiaro che l’iscrizione alla Cassa richiede lo svolgimento di attività, seppur occasionale. Se proprio non hai mai esercitato e CIPAG ti chiede contributi, puoi difenderti sia facendo presente ciò alla Cassa (con prova di reddito zero ecc.), sia – se necessario – ricorrendo al giudice. Ci sono buone possibilità di vincere: vedi il caso della geometra di Rimini, che pur avendo fatto solo una SCIA personale si è vista annullare la cartella di contributi perché mai esercitato con continuità. In sintesi: chi non esercita affatto non deve pagare i contributi minimi CIPAG.
D: Ho un lavoro da dipendente e sono comunque iscritto all’Albo geometri ma senza attività autonoma. Possono chiedermi i contributi doppi?
R: La legge dice chiaramente che se sei iscritto a un’altra forma di previdenza (quale l’INPS per lavoro dipendente) l’iscrizione alla CIPAG è facoltativa, non obbligatoria. Ciò significa che se non svolgi attività da libero professionista al di fuori del tuo impiego, CIPAG non dovrebbe pretendere contributi (se non il contributo di solidarietà simbolico, se per caso hai redditi occasionali minimi). Il problema è che CIPAG negli ultimi anni ha cercato di iscrivere tutti gli Albo a prescindere, contestando magari che anche nel lavoro dipendente svolgessero mansioni tipiche del geometra. In linea di principio, però, se sei dipendente in un ruolo tecnico interno (ad es. impiegato tecnico che non firma progetti per clienti esterni), sei già coperto da INPS e non devi pagare CIPAG. Cassazione ha riconosciuto che in tal caso l’obbligo non sorge. Quindi, in caso di richieste CIPAG, potrai opporre che eri dipendente e le attività professionali, se del caso, erano svolte solo nell’interesse del datore (cosa permessa). Spesso CIPAG chiede al datore una lettera che confermi questo per concedere la cancellazione. Se invece, oltre al lavoro dipendente, facevi lavoretti da geometra per conto tuo, allora CIPAG può richiedere i contributi su quelli (anche se già paghi INPS sullo stipendio, purtroppo la legge lo consente salvo casi particolari). In sintesi: niente doppia contribuzione se l’attività autonoma è nulla; contributi dovuti invece se c’era attività autonoma anche minima oltre al lavoro dipendente.
D: Mi è arrivata una cartella esattoriale per contributi CIPAG di diversi anni: devo rivolgermi al giudice tributario o al giudice del lavoro?
R: Come spiegato, le cartelle per contributi previdenziali (che siano INPS, INAIL o CIPAG) vanno impugnate davanti al Tribunale – sezione Lavoro, non in Commissione Tributaria. Il giudice tributario si occupa di tasse (Irpef, IVA, IMU, etc.) e rigetterebbe un ricorso su contributi per difetto di giurisdizione. Invece il giudice del lavoro esaminerà nel merito la tua opposizione. Il termine è 40 giorni dalla notifica della cartella. Nel ricorso dovrai citare CIPAG e Agenzia Entrate-Riscossione, indicando i motivi (vedi risposte seguenti su quali possono essere). Quindi, ricapitolando: giudice del lavoro entro 40 giorni, altrimenti perdi la possibilità di far valere le tue ragioni.
D: Quali motivi posso far valere per contestare una cartella CIPAG?
R: I motivi principali sono:
- Non dovevo essere iscritto/pagare: se rientri nei casi di esonero (vedi sopra: zero attività, o continuità mancante, o dipendenza esclusiva), contesterai il presupposto stesso. Questo è un motivo di merito, dove sostieni che il credito non esiste perché la legge non ti obbligava a quella contribuzione.
- Prescrizione: verifica le annualità indicate. Se qualcuna è più vecchia di 5 anni dalla notifica della cartella (e CIPAG non ti aveva già inviato atti su di essa), puoi eccepire che quei contributi sono prescritti e quindi non più esigibili. È uno dei motivi vincenti più frequenti, a patto di calcolare bene le date e che CIPAG non provi di averti inviato solleciti raccomandati in quei 5 anni.
- Errori di notifiche o vizi formali: ad esempio se scopri che la cartella è stata notificata a un indirizzo sbagliato (magari l’hai saputo da una seconda copia) puoi eccepire la nullità della notifica originaria. Oppure se la cartella non spiega a cosa si riferiscono gli importi (dovrebbe specificare anni e tipi contributo): raramente succede, ma controlla. Oppure ancora, se CIPAG non ti aveva mai avvisato prima (ricorda però che la legge non obbliga a un avviso bonario: l’assenza di avviso bonario non rende nulla la cartella).
- Importi contestati: se ritieni che CIPAG abbia sbagliato i conti – ad esempio ti chiede contributo sul reddito X ma tu quell’anno avevi reddito minore o avevi già pagato in parte – puoi chiedere di ricalcolare correttamente. Allegando magari le ricevute dei pagamenti effettuati, o la dichiarazione reddituale che prova un reddito inferiore (a volte CIPAG applica contributi fissi perché non hai inviato la comunicazione dei redditi: se poi dimostri che il reddito era basso, potrai forse far ridurre il dovuto a posteriori).
- Sanzioni eccessive: se la cartella include sanzioni civili enormi per tardivo pagamento, sappi che in sede giudiziale è difficile farle annullare perché in genere sono dovute per legge. Però, se c’è stata una rottamazione approvata dal legislatore, puoi segnalare al giudice che hai diritto a pagare senza sanzioni (ma in verità in quel caso avresti dovuto aderire tramite domanda, il giudice non può “applicare” la rottamazione in autonomia). Diverso è se CIPAG avesse applicato sanzioni oltre i massimi di legge: in quel caso potresti farle ridurre.
In ogni caso è opportuno farsi assistere da un avvocato esperto in diritto della previdenza e riscossione, che sappia impostare bene il ricorso. Spiega dettagliatamente la tua situazione, in modo da far emergere i punti di forza (es. “mai lavorato come geometra dal… al…”, oppure “ero dipendente tale azienda”, etc.).
D: Cosa succede se perdo la causa contro CIPAG?
R: Se il Tribunale rigetta la tua opposizione, la cartella rimane valida e dovrai pagare il dovuto (salvo appello). Il giudice può anche condannarti alle spese legali a favore della Cassa e dell’Agente, quindi dovresti pagare qualche migliaio di euro aggiuntivi. Puoi valutare di fare appello (entro 30 giorni dalla sentenza se è di rito lavoro) alla Corte d’Appello, ma considera che: 1) l’appello non sospende automaticamente l’esecutorietà, quindi CIPAG/Agenzia potrebbero comunque procedere a incassare (puoi chiedere sospensione in appello, ma è discrezionale); 2) l’appello ha senso se pensi che il giudice di primo grado abbia sbagliato applicazione di legge o valutazione delle prove. Se ad esempio il giudice ha seguito Cassazione e tu speri che in appello cambino idea seguendo un’altra corrente, è possibile ma non garantito. Oltre l’appello c’è la Cassazione: tempi lunghi e costi alti, da fare solo se c’è un principio importante da far valere (magari in attesa che le Sezioni Unite risolvano il contrasto normativo).
Se invece né appello né Cassazione sono strade percorribili o efficaci, la via residua per non soccombere sotto il debito è quella di trattare un pagamento (rate o parziale) oppure – come detto – intraprendere un percorso di sovraindebitamento per liberarsene comunque, sentenza o non sentenza. Quindi la sconfitta in giudizio non è la fine: potresti comunque chiedere una rateizzazione all’Agenzia per evitare il peggio (spesso anche dopo la sentenza si può ottenere un piano) o includere quel debito in un concordato minore.
D: Ho altri debiti oltre ai contributi (fisco, banche). Mi conviene tentare un sovraindebitamento o pagare la rottamazione?
R: Dipende dall’entità e tipologia dei debiti. Se i tuoi debiti fiscali e contributivi sono gli unici o i prevalenti e c’è una rottamazione attiva (come c’era nel 2023 la “quater”), spesso conviene aderire a quella. Ad esempio: hai €30.000 di cartelle (tra IVA e CIPAG) e pochi altri debiti privati – aderendo alla definizione agevolata paghi magari €20.000 senza sanzioni, diluiti in 5 anni, e risolvi la questione rapidamente, senza dover aprire procedure concorsuali che comportano comunque formalità e costi. Se invece i tuoi debiti sono molto ingenti e variegati (es. contributi, mutuo impagato, fornitori, Equitalia per tasse, etc.), e non riesci a farvi fronte nemmeno con le agevolazioni, allora una procedura di composizione della crisi potrebbe essere più indicata. In pratica, se hai un patrimonio limitato e debiti multipli per importi superiori alle tue possibilità, il concordato minore o la liquidazione controllata ti permettono di offrire quello che hai (o che puoi ragionevolmente pagare in futuro) e far cancellare tutto il resto. Queste procedure sono più lunghe da ottenere ma danno una soluzione definitiva (esdebitazione). Mentre la rottamazione ti fa risparmiare su sanzioni, ma il capitale devi comunque pagarlo integralmente: se è troppo alto per te, rischi di non reggere il piano e decadere, trovandoti di nuovo punto e a capo. Quindi: debiti gestibili con misure fiscali -> definizione agevolata; debiti ingestibili -> procedure di sovraindebitamento. In alcuni casi si possono anche combinare: es. aderire alla rottamazione per bloccare fisco e Cassa e poi, se non si riesce a pagare le rate, convertire il tutto in un concordato minore prima che decada. Ovviamente sono scelte da ponderare con un professionista della crisi.
D: Posso essere sospeso dall’Albo per i debiti CIPAG?
R: Sì, la morosità contributiva grave è prevista come illecito disciplinare in molti ordinamenti professionali, incluso quello dei geometri. Di solito, CIPAG trasmette periodicamente ai Collegi l’elenco degli iscritti con contributi non pagati da oltre un certo periodo. Il Consiglio di Disciplina può aprire un procedimento a carico dell’iscritto per violazione dell’obbligo deontologico di regolarità contributiva. Se il geometra non regolarizza (o non presenta memorie difensive convincenti), può scattare una sospensione temporanea dall’esercizio finché perdura la morosità, o nei casi estremi addirittura la cancellazione dall’Albo. Va detto che tali provvedimenti devono rispettare una procedura: il geometra ha diritto a essere convocato e a difendersi. Non si può essere cancellati senza essere stati messi in condizione di partecipare al procedimento disciplinare. In pratica, se ricevi una convocazione disciplinare per morosità, non ignorarla: contatta il Collegio, spiega la tua situazione. Spesso, se dimostri di aver trovato un accordo con CIPAG (esibendo un piano di rateazione in corso), il procedimento viene sospeso o archiviato. Se invece la morosità continua e non dai segnali, rischi la sospensione. È importante perché, se sospeso, non potrai firmare progetti o atti finché dura la sospensione, e questo potrebbe aggravare la tua crisi economica (niente lavoro, niente reddito). Quindi ti conviene prevenire: appena hai un debito consistente e non pagato, avvisa il tuo Collegio delle misure che stai prendendo (tipo: “ho chiesto rateizzazione, in attesa di esito”), in modo da evitare di passare per negligente. In ogni caso, il provvedimento disciplinare è revocato non appena sanerai la posizione o rientrerai in regola. Tieni presente che in alcuni casi la giustizia amministrativa ha annullato cancellazioni e sospensioni ritenute eccessive se il professionista non era stato adeguatamente ascoltato. Ma meglio non arrivarci: gioca d’anticipo e gestisci il debito prima che diventi un caso disciplinare.
D: Ho pagato i contributi in ritardo e CIPAG mi ha messo sanzioni altissime. Posso fare qualcosa?
R: Le sanzioni civili per omissione o ritardo di contributi sono in effetti pesanti (fino al 30% annuo del dovuto, poi ridotto al 10% annuo una volta pagato il capitale, come interesse di mora). Purtroppo, si tratta di importi dovuti per legge: la Cassa non ha in genere potestà di annullarli (sono “obbligatori” quanto i contributi, essendo sostitutivi del danno da mancato versamento). Tuttavia, in alcune situazioni puoi ridurle:
- Se aderisci a una rottamazione statale, le sanzioni vengono azzerate (paghi solo i contributi). Questa è la strada migliore se disponibile.
- CIPAG a volte, per incentivare la regolarizzazione spontanea, riduce le sanzioni se paghi entro certi termini dopo la scadenza (ad esempio se paghi entro pochi mesi, c’è una sanzione minima invece di quella piena). Ma se stai chiedendo ora, immagino il ritardo sia più lungo.
- In giudizio, difficilmente un giudice può disapplicare le sanzioni previste dalla legge (lo potrebbe fare solo dichiarandole incostituzionali, ma la Consulta ha più volte ritenuto legittime le sanzioni da omesso versamento contributi, in quanto natura risarcitoria). Quindi non aspettarti che un ricorso al giudice ti elimini le sanzioni (a meno di rottamazione nel frattempo).
- L’unica è, se proprio non c’è rottamazione, provare a negoziare con CIPAG un saldo a stralcio: ad esempio offrire di pagare subito tutto il contributo e magari il 50% delle sanzioni, chiedendo di condonare il resto. Non c’è però un obbligo per CIPAG di accettare – è una trattativa fuori dalle procedure normali. Alcune casse in passato hanno fatto “sanatorie” interne (condoni di sanzioni) previo accordo coi ministeri, ma non risulta recentemente per CIPAG.
Ricorda poi che le sanzioni civili maturano solo fino a quando non paghi il capitale: quindi se non riesci a pagare subito tutto, ma almeno il capitale sì, versa quello: così “congeli” le sanzioni a quel punto (diventano interessi di mora al tasso legale dal pagamento in poi). Ad esempio: dovevi €5.000 contributi e €3.000 sanzioni; se paghi i 5.000, le sanzioni non aumentano più e restano 3.000 su cui maturerà al più il 5% annuo circa. Se aspetti, le sanzioni possono crescere.
D: Sono disperato, i debiti mi stanno schiacciando. Rischio anche la casa. Che consigli generali potete darmi?
R: Innanzitutto, non vergognarti e non isolarti. Molti liberi professionisti attraversano momenti di crisi, soprattutto dopo gli anni di recessione e pandemia. Ci sono strumenti di legge fatti apposta per dare una seconda chance. Quindi:
- Fatti assistere da professionisti esperti (avvocati, commercialisti specializzati in crisi da sovraindebitamento). Ti aiuteranno a scegliere la strada giusta (negoziazione, ricorso mirato, o procedura concorsuale).
- Non ignorare le comunicazioni: ogni busta verde, ogni PEC va aperta e affrontata. Ignorare peggiora la situazione (ti privi di possibili difese per scadenza termini).
- Valuta bene le priorità: ad esempio, le tasse e contributi hanno conseguenze legali serie (pignoramenti automatici), mentre altri debiti (fornitori, banche) magari richiedono azioni giudiziarie lunghe per colpirti. Questo non vuol dire di trascurarli, ma di pianificare: se hai poche risorse, destinale a impedire le azioni più immediate (es. un accordo con Agenzia Entrate per fermare ipoteche sulla casa).
- Proteggi i beni essenziali: la casa di abitazione in cui risiedi, se non di lusso, è parzialmente protetta (Agenzia Entrate Riscossione non può pignorarla per debiti sotto €120.000 e se non hai altri immobili). Cerca di non offrire in garanzia la casa se non strettamente necessario. Altre forme di protezione come il fondo patrimoniale servono a poco se il debito è precedente e per obblighi come i contributi (che rientrano tra i bisogni della famiglia, quindi aggredibili anche su bene in fondo).
- Considera la chiusura dell’attività se vedi che continuare ad esercitare da geometra peggiora la tua esposizione senza speranza di ripresa. Magari puoi lavorare come dipendente per un periodo, far passare la tempesta e poi tornare libero professionista una volta esdebitato. È una scelta difficile, ma a volte necessaria: meglio un geometra che si cancella dall’Albo per 3 anni e salva la casa, piuttosto che uno che insiste a restare attivo ma perde tutto per i debiti.
- Non fare altri debiti per pagare i vecchi (salvo forse un mutuo di consolidamento se ottenibile a tassi umani). Evita la tentazione di “tamponare” con prestiti su pegno, finanziarie, ecc.: rischi solo di moltiplicare il problema. Piuttosto utilizza gli strumenti legali di riduzione del debito.
- Mantieni un atteggiamento collaborativo ma fermo con i creditori: mostra che vuoi pagare ciò che puoi, ma non esitare a far valere i tuoi diritti (prescrizioni, illegittimità) quando hanno torto.
Con un buon piano, anche situazioni molto compromesse si possono risolvere. Gli esempi concreti ci sono: professionisti che grazie alla legge si sono liberati di centinaia di migliaia di euro di debiti e hanno ricominciato. Serve tempo e aiuto qualificato, ma si può fare. L’importante è agire: come dicevi tu, la cosa peggiore è restare paralizzati dalla disperazione.
7. Conclusioni
Abbiamo percorso le diverse tappe che un geometra con debiti verso la CIPAG (e altri creditori) può affrontare per difendersi e risollevarsi. In sintesi: la chiave è conoscere i propri diritti e doveri – sapere quando CIPAG può pretendere i contributi e quando no; muoversi per tempo usando gli strumenti di legge (rateizzazioni, rottamazioni, opposizioni entro i termini); e, nei casi più gravi, non aver paura di ricorrere alle procedure di composizione del debito che l’ordinamento mette a disposizione, perché sono state create proprio per offrire una via d’uscita ai debitori onesti ma sfortunati, evitando che vengano schiacciati definitivamente dai debiti.
Dal punto di vista del geometra debitore, è fondamentale un cambio di mentalità: passare dal subire passivamente cartelle e sanzioni al prendere in mano attivamente la situazione, coinvolgendo consulenti esperti e dialogando anche con la Cassa e gli altri enti. Ogni caso ha le sue particolarità – l’importante è individuare la strategia più adatta. Questa guida ha fornito un panorama avanzato degli strumenti normativi, giurisprudenziali e pratici: dalle difese di merito (basate sullo ius – la corretta applicazione delle norme sulla continuità professionale) alle difese procedurali (prescrizioni, vizi formali), dalle soluzioni negoziali (rate, definizioni agevolate) fino ai rimedi concorsuali per il sovraindebitamento.
In tutti questi ambiti, l’aggiornamento costante è cruciale: le leggi possono cambiare (come è avvenuto con la riforma della crisi d’impresa nel 2022), così come gli orientamenti dei giudici (si pensi all’evoluzione sulla contribuzione di solidarietà chiarita solo di recente). Ecco perché abbiamo citato le sentenze più recenti (2023-2025) e le fonti normative vigenti: affinché il debitore e i suoi consulenti possano fare affidamento su informazioni attuali e autorevoli nel decidere il da farsi.
Un messaggio di fondo che emerge è che, anche se CIPAG è un ente potente e i contributi previdenziali hanno natura obbligatoria, il geometra non è privo di tutele. Il nostro ordinamento, bilanciando gli interessi in gioco, riconosce al professionista meritevole la possibilità di non essere sopraffatto dai debiti: sia attraverso la rigorosa applicazione delle leggi (che impediscono indebite duplicazioni contributive o richieste fuori termine), sia mediante strumenti clemenziali (condoni, esdebitazione). Perfino i tribunali stanno mostrando attenzione verso situazioni ingiuste (vedi i giudici di merito che sfidano la Cassazione sulle interpretazioni statutarie CIPAG).
In conclusione, il geometra debitore deve sapere che ha delle armi per difendersi e soprattutto ha diritto a una seconda opportunità. Con conoscenza, pianificazione e l’aiuto giusto, può difendere il proprio lavoro, il proprio patrimonio e costruire un nuovo inizio libero dal peso del passato debitorio. Nessun debito, neanche con l’Erario o la Cassa, è insuperabile se affrontato con gli strumenti previsti dallo Stato di diritto. E come recita la scritta nelle aule di giustizia italiane: “La legge è uguale per tutti”, anche per il “Golia” CIPAG nei confronti del “Davide” geometra. Questa guida si augura di aver fornito al Davide-geometra le giuste “pietre” – conoscenza e strategie – per riequilibrare il confronto e uscire vincitore nella misura del possibile.
8. Fonti (normativa, giurisprudenza e approfondimenti)
- Normativa statale (previdenza geometri e crisi da sovraindebitamento):
- Legge 2 febbraio 1967 n. 37, art. 26 (istituzione Cassa geometri) e Legge 20 ottobre 1982 n. 773 di riforma della Cassa Geometri (in particolare art. 22, requisiti di iscrizione obbligatoria).
- Legge 4 agosto 1990 n. 236, art. 1 e 8 (modifiche alla L.773/82, introduzione requisito continuità e solidarietà).
- D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, art. 1-3 (privatizzazione enti previdenza professionali).
- Legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 3, commi 9-10 (prescrizione quinquennale contributi previdenziali).
- D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24 (giurisdizione opposizioni su ruoli previdenziali al giudice del lavoro).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 49-51 (riscossione mediante ruolo, natura titolo esecutivo cartella).
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), art. 65-83 (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata); art. 282-283 (esdebitazione del sovraindebitato meritevole).
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), commi 222-230 (stralcio automatico mini-debiti fino €1.000 del 2000-2015); commi 231-252 (definizione agevolata 2023 “rottamazione-quater” per carichi 2000-2022).
- Statuto e regolamenti CIPAG:
- Statuto CIPAG vigente, art. 5 (obbligo di iscrizione alla Cassa anche senza continuità ed esclusività).
- Legge 773/1982 art. 10 (contribuzione minima e contributo di solidarietà per non iscritti alla Cassa); Regolamento CIPAG sulla contribuzione (dichiarazione redditi entro anno successivo; frazionabilità contributi in caso di cancellazione).
- Art. 18 L. 773/82 (facoltà CIPAG di riscuotere tramite ruoli esattoriali).
- Norme disciplinari Albo Geometri (D.Lgs. 139/2005; Regolamento disciplina) – morosità contributiva come illecito disciplinare (circolari Consiglio Nazionale Geometri).
- Circolari CIPAG su compensazione contributi con crediti erariali (es. Circ. CIPAG 2021 su F24 Accise).
- Tabelle sanzioni CIPAG (sito ufficiale Cassa Geometri).
- Giurisprudenza – massime e sentenze recenti:
- Cass. Civ. Sez. Lav. 14 marzo 2008 n. 7000: prescrizione contributi Cassa Geometri decorre dalla trasmissione della dichiarazione reddituale (per quota reddito).
- Cass. Civ. Sez. Lav. 3 marzo 2014 n. 4981: conferma decorrenza prescrizione da comunicazione reddito; prescrizione quinquennale casse professionali.
- Cass. Civ. Sez. Lav. 13 giugno 2019 n. 16111 (precedente) e Cass. Sez. Lav. 28 febbraio 2019 n. 5375: l’autonomia regolamentare degli enti privati non può derogare requisiti legali di iscrizione; iscrizione facoltativa per iscritti ad altre gestioni (principio richiamato da Corte App. Potenza 2020 e Cass. 5197/2025).
- Cass. Civ. Sez. II 19 febbraio 2021 n. 4568: primo arresto che afferma sufficiente l’iscrizione Albo per obbligo Cassa, irrilevante occasionalità (inizio orientamento rigoroso CIPAG).
- Cass. Civ. Sez. Lav. 21 giugno 2023 n. 17823: iscrizione Albo condizione sufficiente per contributi minimi; irrilevante esercizio saltuario e mancato reddito; doppia iscrizione INPS non esclude obbligo CIPAG, salvo caso dipendente in ruolo tecnico (massima integrale).
- Cass. Civ. Sez. Lav. 9 maggio 2024 n. 12695 (ord.): chiarisce che iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto Albo; se manca del tutto attività da geometra, niente iscrizione Cassa; in tal caso però dovuto contributo di solidarietà ex art.10 L.773/82. Conferma che attività anche solo saltuaria fa scattare obbligo iscrizione e contribuzione minima ordinaria.
- Cass. Civ. Sez. Unite 2 luglio 2024 n. 18090 (ord.): le controversie su diritti e obblighi attinenti a rapporti previdenziali obbligatori rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (lavoro), anche se originati da cartella esattoriale; art. 24 D.Lgs.46/99 conferma opposizione a ruolo al giudice del lavoro.
- Cass. Civ. Sez. Lav. 3 aprile 2025 n. 8825 (ord.): (richiamata da Wikilabour) ribadisce giurisprudenza costante: obbligo contributivo per geometri iscritti Albo che esercitano anche senza continuità, indipendentemente dal reddito e anche se iscritti ad altra previdenza. (Caso: geometra aveva fatto solo accatastamenti familiari, Cassazione conferma obbligo contributi minimi soggettivi e integrativi).
- Cass. Civ. Sez. Lav. 1 marzo 2025 n. 5197: (citata da fonti IlSole24Ore) avrebbe confermato che l’iscrizione è facoltativa se geometra iscritto altra forma obbligatoria, richiamando art.22 co.2 L.773/82. Probabilmente caso di geometra dipendente non tenuto a CIPAG.
- Cass. Civ. Sez. Lav. ord. 28 febbraio 2025 n. 5385 e n. 5183: (menzionate in art. Geomobilitati) reiterano orientamento 2021-23: iscrizione Albo sufficiente a obbligo CIPAG, irrilevante occasionalità.
- Tribunale Pescara Sez. Lav. 27 gennaio 2016 n. 73: l’iscrizione Cassa presuppone esercizio professione con continuità ex art.22 L.773/82; Statuto CIPAG che estende a attività occasionali va disapplicato perché contrario a legge.
- Tribunale Forlì (Rimini) Sez. Lav. 25 maggio 2020: sentenza che annulla cartella CIPAG ~€20.000 a geometra mai esercitante (solo SCIA personale) per mancanza requisito continuità. Vicenda riportata su newsrimini.it. Confermata inesistenza obbligo e condanna CIPAG spese; solleva caso in Senato.
- Tribunale Varese Sez. Lav. 2 febbraio 2022 n. 107: legittimità cartella CIPAG senza previa contestazione; CIPAG può riscuotere a mezzo ruolo ex art.18 L.773/82 senza avviso bonario. Nessuna nullità per mancato avviso bonario (facoltà discrezionale).
- Tribunale Potenza Sez. Lav. 18 marzo 2025: sentenza di merito innovativa: disapplica Statuto CIPAG post-privatizzazione che eliminava continuità; nessuna norma ha delegato CIPAG a derogare art.22 L.773/82; iscrizione obbligatoria solo se professione esercitata con continuità. Richiama Cass.12695/2024 su distinzione contributo solidarietà. (Fonte: Geomobilitati e art. Avv. Primiceri).
- Tribunale Marsala Sez. Lav. 16 ottobre 2024 n. 764: (opposizione a decreto ingiuntivo CIPAG) conferma prescrizione quinquennale per contributi casse privatizzate ex L.335/95 applicabile anche a sanzioni. Precisa decorrenza prescrizione: dalla dichiarazione reddituale inviata (Cass. 2008, 2014, 2023) o, per contributi minimi, dalla scadenza annuale (onere non legato a reddito). Accoglie eccezione prescrizione 2007-2009 se interrotta tardivamente.
- Corte di Cassazione Sez. Unite 29 marzo 2007 n. 7399: (precedente su giurisdizione) già stabiliva giurisdizione giudice ordinario per contributi casse professionali anche se riscossi via ruolo.
- Corte Costituzionale 20 gennaio 2022 n. 7: (in tema di sanzioni per omissioni contributive) ha dichiarato legittime le sanzioni ex L.689/81 per omesso versamento contributi obbligatori (riferimento generale).
- Giurisprudenza disciplinare: Consiglio Nazionale Geometri, decisioni su ricorsi disciplinari per morosità (es. CN Geometri nn. 64-67/2019) – illegittimità cancellazione Albo senza previa audizione dell’incolpato. TAR sent. 402/2020 (sospensione per morosità – necessità proporzionalità).
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