Lettera Compliance Per Aiuti Di Stato E De Minimis Non Registrati

Hai ricevuto una lettera di compliance per aiuti di Stato o De Minimis non registrati?
L’Agenzia delle Entrate ti segnala che, in base ai dati incrociati, hai beneficiato di contributi pubblici – come bonus, crediti d’imposta, esoneri o finanziamenti agevolati – senza averli correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RS o negli appositi registri SIAN, RNA o del Registro nazionale degli aiuti. In questi casi è fondamentale capire cosa ti viene contestato, come regolarizzare e come difenderti per evitare il recupero degli importi, sanzioni e interessi.

Quando arriva una lettera di compliance per aiuti di Stato o De Minimis non registrati?
– Quando hai ricevuto contributi a fondo perduto, bonus emergenziali, crediti d’imposta o agevolazioni fiscali
– Quando non hai compilato correttamente il quadro RS della dichiarazione (aiuti di Stato/De Minimis)
– Quando l’Agenzia rileva disallineamenti tra i dati dichiarati e quelli presenti nei registri ufficiali
– Quando gli aiuti percepiti superano i limiti consentiti dal regime De Minimis o dal Temporary Framework
– Quando non hai indicato l’aiuto ricevuto nell’elenco obbligatorio da trasmettere all’Anagrafe tributaria

Cosa contiene la lettera di compliance per aiuti di Stato?
– L’indicazione dell’aiuto ricevuto e non correttamente dichiarato
– L’invito a verificare se l’omissione è formale o sostanziale
– La possibilità di regolarizzare la dichiarazione tramite dichiarazione integrativa
– Le istruzioni per comunicare con l’Agenzia tramite il portale CIVIS o PEC
– L’avvertimento che, in caso di mancata regolarizzazione, si procederà al recupero dell’aiuto con interessi e sanzioni

Come puoi difenderti da una lettera di compliance per aiuti di Stato o De Minimis?
– Verifica con il tuo consulente se l’aiuto contestato è stato effettivamente ricevuto e da quale ente (INPS, Agenzia Entrate, Regione, Ministero)
– Controlla se avevi diritto all’aiuto ricevuto, anche se non lo hai dichiarato nel quadro RS
– Se si tratta di un errore formale, valuta la presentazione di una dichiarazione integrativa con ravvedimento
– Prepara una risposta documentata, specificando l’ammontare ricevuto, il regime di riferimento (es. De Minimis) e il rispetto dei limiti
– Se l’aiuto è stato ricevuto correttamente ma non doveva essere indicato, chiariscilo nella memoria difensiva
– Se l’Agenzia emette un avviso di recupero, puoi opporti con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Cosa puoi ottenere con la giusta strategia?
– L’archiviazione della segnalazione, se dimostri la correttezza della tua posizione
– La regolarizzazione con sanzioni ridotte, se presenti una dichiarazione integrativa tempestiva
– L’evitamento del recupero dell’aiuto, se riesci a dimostrare che ne avevi pieno diritto
– La tutela del tuo accesso a futuri benefici pubblici, evitando segnalazioni e iscrizioni negative
– La possibilità di rateizzare l’eventuale somma da restituire, se l’Agenzia conferma l’irregolarità

Attenzione: molte lettere di compliance su aiuti di Stato derivano da errori formali, dimenticanze o mancata comunicazione nel quadro RS, anche se l’aiuto era legittimo. In questi casi è possibile correggere e salvare l’agevolazione, evitando le pesanti conseguenze del recupero forzoso.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in fiscalità agevolata, contenzioso tributario e gestione degli aiuti di Stato ti spiega cosa fare in caso di segnalazione, come rispondere correttamente e come difendere il diritto agli incentivi ricevuti.

Hai ricevuto una lettera di compliance per aiuti di Stato non registrati o dichiarati?
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Introduzione

La lettera di compliance relativa agli Aiuti di Stato e “de minimis” non registrati è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ai beneficiari di agevolazioni pubbliche (contribuenti titolari di partita IVA, imprese o professionisti) quando riscontra irregolarità nella dichiarazione dei redditi riguardo alla segnalazione di tali aiuti. In altre parole, se un’impresa ha beneficiato di un aiuto di Stato o di un aiuto in regime “de minimis” e questo non risulta correttamente registrato negli appositi registri nazionali, l’Agenzia invia una lettera invitando a verificare e regolarizzare spontaneamente la situazione. Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – fornirà un quadro normativo avanzato in materia, con riferimenti a fonti normative italiane ed europee, sentenze recenti, tabelle riepilogative, nonché esempi pratici e modelli di comunicazioni. L’obiettivo è aiutare avvocati, professionisti, imprenditori e privati a comprendere il contesto giuridico degli aiuti di Stato non registrati, le azioni da intraprendere in caso di ricezione di una lettera di compliance e le possibili conseguenze (anche fiscali e sanzionatorie) in caso di mancata regolarizzazione.

Quadro Normativo sugli Aiuti di Stato e “de minimis”

Per contestualizzare il tema, occorre richiamare sinteticamente cosa sono gli aiuti di Stato secondo il diritto dell’Unione Europea e il particolare regime degli aiuti “de minimis”:

  • Aiuti di Stato (regola generale UE): l’art. 107(1) del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) definisce aiuto di Stato qualsiasi vantaggio economico concesso da un’autorità pubblica a certe imprese, che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni. In linea di principio, tali aiuti sono vietati, a meno che siano dichiarati compatibili con il mercato interno. L’art. 108 TFUE affida alla Commissione Europea il compito di vigilare e autorizzare gli aiuti: ogni misura di aiuto di Stato, salvo esenzioni, deve essere preventivamente notificata alla Commissione e non può essere erogata finché la Commissione non l’abbia approvata. Esistono però deroghe ed esenzioni: il TFUE stesso prevede alcune categorie di aiuti che possono essere considerati compatibili (es. aiuti a regioni depresse, aiuti di carattere sociale, calamità, ecc.), e soprattutto esistono Regolamenti di esenzione che permettono di concedere aiuti senza notifica purché rispettino certi requisiti (ad es. il Regolamento generale di esenzione per categoria – RGEC). Accanto a ciò, la Commissione ha emanato il regime degli aiuti de minimis.
  • Aiuti “de minimis”: sono aiuti di Stato di piccola entità, tali da non incidere sulla concorrenza e dunque esentati dall’obbligo di notifica ex art. 108(3) TFUE. Il nome deriva dal principio “de minimis non curat praetor” (il giudice non si occupa di cose minime). La normativa UE ha fissato una soglia massima di importo degli aiuti de minimis che un’impresa unica può ricevere in un determinato periodo, oltre la quale l’aiuto non è più considerato “trascurabile”. Fino al 2023 il tetto generale era €200.000 su un triennio mobile (esercizio corrente e due precedenti), con limite ridotto a €100.000 per il settore del trasporto merci su strada. Dal 2024 la soglia generale è stata elevata a €300.000 (il limite per il trasporto su strada è stato parificato a €300.000), grazie ai nuovi regolamenti UE in vigore. Esistono soglie differenti per settori particolari: in agricoltura e pesca, storicamente più basse. Ad esempio, per l’agricoltura il tetto de minimis era €20.000 (elevato a €25.000 poi €50.000 con le modifiche più recenti), per la pesca €30.000. In tabella sono riassunte le soglie de minimis attuali (aggiornate alle novità 2024-2025): Settore Soglia de minimis su 3 anni Normativa UE vigente Imprese in generale (tutti i settori non esclusi) € 300.000 (dal 2024, prima €200.000) Reg. (UE) 2023/2831 (in vigore 2024–2030) Trasporto merci su strada conto terzi € 300.000 (dal 2024, prima €100.000) Reg. (UE) 2023/2831 (in vigore 2024–2030) Agricoltura (produzione primaria) € 50.000 (dal 2025, era €20.000) Reg. (UE) 1408/2013 mod. 2024/3118 (fino 2032) Pesca e acquacoltura € 30.000 (confermato) Reg. (UE) 717/2014 (in vigore fino 2027) Servizi di interesse economico generale (SIEG) € 750.000 (dal 2024, prima €500.000) Reg. (UE) 2023/2832 (in vigore 2024–2030) Nota: le soglie si riferiscono all’importo complessivo di aiuti de minimis ottenibili da una “impresa unica” (concetto che accorpa imprese collegate/controllate) in un periodo di tre esercizi finanziari. Oltre tali limiti, l’eccedenza non è coperta dall’esenzione de minimis e costituisce aiuto di Stato soggetto a notifica (o da restituire se indebitamente fruito). Inoltre, aiuti de minimis di diversi regolamenti (es. generale e agricoltura) non si sommano tra loro: ciascun plafond opera per settore, salvo la regola particolare per cumulo agricoltura/pesca con generale entro €300k complessivi.
  • Normativa italiana sul monitoraggio degli aiuti: l’Italia ha introdotto misure specifiche per garantire il rispetto della disciplina UE. In particolare, la Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (art. 52) ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale per la raccolta delle informazioni sugli aiuti di Stato concessi alle imprese, demandando l’attuazione a successivi provvedimenti. Questa norma ha portato all’attuazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Successivamente, la Legge 29 luglio 2015 n. 115 ha integrato la disciplina (modificando l’art.52 citato) per assicurare la piena trasparenza e il divieto di cumulo dei benefici, e prevedendo il coordinamento con i registri agricolo e pesca. Il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115 (emanato dall’allora MISE, ora MIMIT) ha reso operativo il Registro nazionale, definendone le modalità di funzionamento. Il registro è interoperabile con il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e il SIPA (Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura) per intercettare aiuti concessi in quei settori specifici.
  • Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA): è il database centrale dove devono essere registrati tutti gli aiuti di Stato individuali concessi alle imprese, inclusi quelli in esenzione da notifica e quelli de minimis. Contiene inoltre l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (ai sensi dell’art.16 del Reg. 2015/1589). La finalità del registro è garantire la trasparenza sugli aiuti concessi e vigilare sul rispetto dei massimali e del divieto di cumulo. Dal 2017 ogni amministrazione che eroga un aiuto di Stato è tenuta a inserirlo nel RNA, identificando la misura di aiuto (con un codice) e il beneficiario, in modo che chiunque (è un registro in parte pubblico) possa verificare quali aiuti una certa impresa ha ricevuto. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si occupa di registrare in modo massivo gli aiuti fiscali “automatici” o “semiautomatici” – cioè quelli che il contribuente ottiene attraverso la dichiarazione dei redditi o procedure semplificate – utilizzando i dati dichiarati nel prospetto “Aiuti di Stato” dei modelli fiscali. Gli aiuti fiscali indicati in dichiarazione si intendono concessi e vengono registrati dall’Agenzia nel RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui sono riportati. Ad esempio, un aiuto riferito al 2021 dichiarato nel modello Redditi presentato nel 2022, sarà iscritto nel RNA nel 2023 (se tutto è corretto).
  • Sanzione per mancata registrazione: la normativa italiana ha stabilito un principio cruciale: se un aiuto non viene registrato nel RNA per inadempimento degli obblighi informativi, la fruizione di quell’aiuto è da considerarsi illegittima. Ciò è esplicitamente sancito dall’art. 17, comma 2 del DM 115/2017: «l’inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato determina l’illegittima fruizione dell’aiuto individuale». In altre parole, se un’impresa non fa quanto necessario perché l’aiuto sia inserito in RNA (ad esempio omettendo di indicarlo in dichiarazione), perde il diritto all’agevolazione e deve restituirla. Questa disposizione, benché contenuta in un decreto ministeriale, ha base nella legge e risponde all’esigenza di garantire il monitoraggio: è un forte deterrente verso omissioni e dimenticanze.

Riassumendo: il quadro normativo combina regole UE (divieto e controlli sugli aiuti, esenzioni de minimis con soglie e obbligo di registri da gennaio 2026) e regole interne italiane (Registro nazionale obbligatorio, sanzione della decadenza dall’aiuto se non registrato). Su questa base si inserisce l’azione di controllo e compliance svolta dall’Agenzia delle Entrate.

La lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate (2025)

A partire dal 2023-2024, l’Agenzia delle Entrate ha avviato campagne mirate di controllo delle dichiarazioni dei redditi per verificare la corretta indicazione degli aiuti di Stato fruiti. In particolare, con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia sono state disposte comunicazioni di “adempimento spontaneo” (compliance) per i periodi d’imposta 2020 e 2021, rivolte ai contribuenti con possibili anomalie nel prospetto Aiuti di Stato delle loro dichiarazioni.

  • Provvedimento 7 maggio 2024 (prot. 221010/2024): ha riguardato i dati 2020, con l’invio di lettere di compliance per gli aiuti indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate nel 2021 (periodo imposta 2020) che non risultavano registrati nei registri RNA/SIAN/SIPA. È stata la prima operazione di questo tipo, indicando modalità di messa a disposizione delle informazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza.
  • Provvedimento 5 giugno 2025 (prot. 244832/2025): è quello più recente (oggetto di questa guida) e riguarda i dati 2021. Esso “attua le disposizioni dell’art.1 commi 634-636 della L.190/2014” in materia di comunicazioni per l’adempimento spontaneo, avviando l’invio di lettere di compliance ai beneficiari di aiuti di Stato/de minimis relativi al periodo d’imposta 2021 con dichiarazioni presentate nel 2022 in cui sono state riscontrate anomalie od errori. In sostanza, a giugno 2025 l’Agenzia ha iniziato a recapitare (via PEC e nel Cassetto Fiscale) comunicazioni indirizzate ai contribuenti che nelle dichiarazioni dei redditi, IRAP o 770 dell’anno 2022 hanno indicato aiuti di Stato ma con dati incompleti o incoerenti, tali da aver impedito la registrazione di quegli aiuti nei registri ufficiali.

Contenuto della comunicazione: Le lettere di compliance contengono una serie di informazioni utili al contribuente per identificare la situazione. In particolare, secondo il provvedimento del 5/6/2025, vi sono indicati:

  • I dati identificativi del contribuente: codice fiscale e denominazione (per le società) o cognome e nome (per le persone fisiche).
  • Gli estremi della comunicazione: un numero identificativo, la data della comunicazione, un codice atto e l’anno d’imposta cui si riferisce.
  • Gli estremi delle dichiarazioni fiscali interessate: ad esempio la data di presentazione e il protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021.
  • Il dettaglio degli aiuti di Stato e de minimis indicati in tali dichiarazioni per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri (RNA/SIAN/SIPA). In pratica viene elencato quali aiuti risultano “problematici”, ad esempio indicando il codice aiuto riportato in dichiarazione e l’errore riscontrato (codice errato, dati mancanti, ecc.).
  • Le modalità per consultare gli elementi di dettaglio dell’anomalia riscontrata – tipicamente, la lettera spiega che maggiori dettagli sono disponibili accedendo all’area riservata del portale Fisconline/Entratel, nel proprio “Cassetto Fiscale” (sezione “L’Agenzia scrive”).
  • Le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare elementi all’Agenzia – ad esempio, potrebbe essere fornito un indirizzo email o le istruzioni per utilizzare il servizio online CIVIS (il canale di assistenza telematica) per inviare chiarimenti, oppure un numero di telefono dedicato.
  • Le modalità per regolarizzare errori od omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni previste. La lettera infatti ricorda che è possibile sanare la violazione tramite ravvedimento operoso, e indica in generale come fare (presentando dichiarazione integrativa e versando eventuali somme dovute).

Mezzo di invio: La comunicazione è trasmessa al domicilio digitale del contribuente (cioè alla casella PEC risultante dai registri INIPEC per le società/professionisti o dall’indirizzo PEC comunicato per le imprese individuali). Inoltre, è resa disponibile nel portale online dell’Agenzia: accedendo con le proprie credenziali al “Cassetto fiscale”, il contribuente la trova nella sezione delle comunicazioni inviate dall’Agenzia. Non vengono inviate comunicazioni cartacee tradizionali, in linea con la politica di digitalizzazione.

Invito al contribuente: Lo scopo della lettera è favorire la “compliance” spontanea, quindi il tono è collaborativo. Il contribuente viene invitato a verificare attentamente la propria dichiarazione e la segnalazione dell’Agenzia, in particolare:

  • (a) che l’anomalia non sia dovuta a inesattezze nelle informazioni a disposizione dell’Agenzia (quindi, in caso di errore dell’Agenzia, segnalare e documentare);
  • (b) di non aver utilizzato erroneamente il codice residuale “999” nel campo “Codice aiuto” del prospetto Aiuti di Stato;
  • (c) di non aver compilato in maniera errata gli altri campi specifici (codice Ateco, settore, regione, ecc.).

Se, a seguito di verifica, il contribuente riscontra di aver commesso effettivamente un errore o omissione, viene incoraggiato a regolarizzare presentando una dichiarazione integrativa e versando le eventuali sanzioni ridotte.

La lettera non è un atto impositivo e non prevede controfirma o obbligo di risposta formale entro una data fissa, ma è chiaro che l’Agenzia si aspetta un intervento tempestivo. Nella comunicazione stessa sono indicate le modalità per interagire con l’Agenzia: il contribuente (o il suo intermediario) può chiedere chiarimenti o segnalare eventuali informazioni non note all’Agenzia, seguendo le istruzioni contenute nella lettera. Le eventuali informazioni aggiuntive fornite dal contribuente verranno considerate e messe a disposizione anche della Guardia di Finanza, a testimonianza della cooperazione tra Agenzia e organi di controllo.

In sintesi, la lettera di compliance mette sull’avviso il contribuente di una potenziale irregolarità e gli offre la possibilità di rimediare spontaneamente, evitando un futuro accertamento. Nei paragrafi seguenti analizzeremo quali sono le cause tipiche delle anomalie segnalate, come effettuare la regolarizzazione, quali sono le sanzioni in gioco e quali i diritti/doveri del contribuente in questa fase.

Cause comuni di mancata registrazione degli aiuti di Stato

Quali sono gli errori più frequenti che portano un aiuto di Stato o de minimis, pur fruito dall’impresa, a non risultare registrato nel RNA? Dalla prassi e dai documenti ufficiali emergono alcune cause tipiche:

  • Utilizzo improprio del codice “999”: nel prospetto “Aiuti di Stato” di ogni dichiarazione esiste il campo “Codice aiuto”, in cui va indicato uno specifico codice identificativo che corrisponde alla misura di aiuto di Stato usufruita (ad es. un certo credito d’imposta avrà un codice numerico o alfanumerico definito nelle istruzioni). Il codice 999 è un codice residuale che le istruzioni consentono solo nei casi “in cui devono essere indicati aiuti di Stato o de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella Tabella codici aiuti di Stato”. In pratica dovrebbe essere usato raramente, quando l’aiuto non ha un codice proprio. Molti contribuenti però, per mancanza di informazioni, hanno usato 999 in modo generico. Il Provvedimento 5/6/2025 dedica attenzione a questo punto: se il codice 999 è stato usato erroneamente, si presentano due scenari:
    • Caso (a): 999 è stato indicato per un aiuto che non era da dichiarare come aiuto di Stato (ad esempio un’agevolazione concessa da altra Amministrazione, oppure qualcosa che in realtà non rientra nella nozione di aiuto di Stato). In tal caso, la lettera invita semplicemente a verificare bene le istruzioni in futuro e a non indicare aiuti inesistenti o non dovuti con 999. Non è richiesta una dichiarazione integrativa per rimuovere 999 già indicato, se quell’indicazione era superflua; si tratta di un avvertimento di natura quasi “didattica”.
    • Caso (b): 999 è stato usato per un aiuto che ha un codice specifico in tabella, quindi andava indicato con quel codice. È l’errore classico: ad esempio, l’impresa ha fruito di un credito d’imposta X, che aveva codice “A12” nella tabella ministeriale, ma ha messo 999 per mancanza del codice. In questo caso, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con il corretto codice aiuto, così da permettere la registrazione.
  • Errori nei campi descrittivi dell’aiuto: oltre al codice, il prospetto Aiuti di Stato richiede altre informazioni: Codice attività Ateco, settore, codice Regione (o Stato estero) in cui viene fruito l’aiuto, codice Comune, dimensione impresa (PMI o grande) e tipologia dei costi agevolati (in alcuni casi). Questi dati servono a contestualizzare l’aiuto e verificare, ad esempio, che l’aiuto spetti a quel settore o dimensione d’impresa. Se uno o più di questi campi è compilato in modo errato o incoerente, l’aiuto potrebbe non venir registrato. Esempi: indicare un codice Regione sbagliato, oppure segnalare “Grande impresa” invece di PMI quando l’aiuto era riservato alle PMI, può generare un disallineamento con la misura agevolativa. Il Provvedimento (punto 5.2) prevede che se sono stati compilati in modo errato tali campi (Ateco, settore, regione, comune, dimensione, costi) relativi all’aiuto individuale, il contribuente è invitato a correggere l’errore presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti.
  • Omissione di un aiuto fruito: questo è il caso più insidioso. Può succedere che l’impresa abbia beneficiato di un aiuto ma non lo abbia proprio indicato in dichiarazione nel quadro Aiuti di Stato. Ciò può accadere per dimenticanza, o perché non era chiaro dovesse essere indicato. Ad esempio, durante l’emergenza Covid molte imprese hanno ricevuto contributi a fondo perduto o hanno goduto dell’esonero dal versamento di acconti/imposte (come la prima rata IRAP 2020 non dovuta): queste misure erano aiuti di Stato e andavano riportate nel quadro RS della dichiarazione. Alcune aziende, confusamente, non lo hanno fatto. In tali casi l’aiuto non risulta affatto nei database fiscali. L’Agenzia delle Entrate può comunque accorgersi dell’omissione incrociando i dati: ad esempio, sa che un certo contribuente ha usufruito dell’esonero IRAP (perché non ha versato l’acconto, e quella misura era generale), quindi se non vede nulla nel quadro Aiuti di Stato, segnala l’anomalia. Oppure ha gli elenchi dei contributi Covid erogati e controlla se sono stati dichiarati. Se la mancata registrazione non è imputabile a un errore materiale di compilazione, ma proprio a un’omissione, allora il caso rientra nel punto 5.4 del Provvedimento: l’aiuto è stato fruito illegittimamente e va restituito (approfondiremo a breve).
  • Registrazione parziale o dati incoerenti: può capitare che un’impresa indichi in parte un aiuto ma commetta errori su un altro aspetto. Ad esempio, un’agevolazione concessa dal MISE/MIMIT potrebbe prevedere due componenti (una de minimis e una su esenzione), e il contribuente ne indica solo una; oppure sbaglia ad associare il settore. In questi casi potrebbe accadere che la misura non venga registrata perché il sistema non la riconosce come coerente con l’impresa. Anche qui la soluzione è un’integrativa di correzione.

Riassumendo, le situazioni più tipiche che generano la lettera di compliance sono:

  1. Codice aiuto errato (999 o altro codice sbagliato) – l’aiuto non è stato identificato.
  2. Campi obbligatori errati (Ateco, settore, etc.) – l’aiuto non è stato accettato nel registro.
  3. Aiuto non dichiarato affatto – l’aiuto non è proprio transitato per il registro.
  4. Aiuto non spettante o oltre soglia – formalmente magari indicato, ma poi scartato perché l’impresa non ne aveva diritto (questo è un caso meno “innocente”: riguarda fruizioni indebite).

Nel prossimo paragrafo vedremo come affrontare ciascuna di queste circostanze con la regolarizzazione spontanea.

Come regolarizzare gli aiuti non registrati

Il contribuente che riceve la lettera di compliance ha la possibilità di porre rimedio all’anomalia segnalata, beneficiando di sanzioni ridotte. Le azioni da intraprendere dipendono dalla tipologia di errore:

1) Correzione di errori formali (codici, dati):
Per errori come l’uso improprio del codice 999 o altri campi sbagliati, la soluzione è presentare una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta interessato (in questo caso il 2021), rettificando i dati errati. In particolare:

  • Sostituzione del codice 999: occorre individuare il corretto codice aiuto dalla tabella ufficiale (le istruzioni ministeriali forniscono l’elenco codici per gli aiuti di Stato). Ad esempio, se il credito d’imposta X aveva il codice “A12”, bisogna inserirlo al posto di 999. L’integrativa conterrà quindi il quadro Aiuti di Stato aggiornato con il giusto codice e importo. Se erano presenti più aiuti e solo uno era sbagliato, si riportano anche gli altri come in origine, modificando solo ciò che serve.
  • Correzione campi Ateco/settore/regione/etc.: si ripresenta la dichiarazione compilando esattamente quei campi. Ad esempio, se in origine era stato indicato erroneamente “Settore: Agricoltura” mentre l’aiuto riguardava attività industriale, nell’integrativa si metterà il settore corretto. Questo permetterà al sistema di collegare l’aiuto alla misura appropriata.

La presentazione dell’integrativa va fatta per via telematica (tramite il proprio commercialista/intermediario abilitato, o mediante i servizi online se si è abilitati). Una volta inviata, l’Agenzia rielaborerà i dati e, come previsto, registrerà gli aiuti corretti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa. Ciò significa che regolarizzando nel 2025, gli aiuti verranno iscritti nei registri RNA/SIAN/SIPA nel 2026, con valore retroattivo per l’anno 2021.

2) Emersione di aiuti omessi:
Se l’impresa si accorge (anche grazie alla lettera) di aver completamente omesso un aiuto nella dichiarazione, è importante dichiararlo ora tramite integrativa. Anche se la lettera potenzialmente non elenca un aiuto ignoto (perché l’Agenzia potrebbe non averlo identificato, se ad esempio era un contributo), il contribuente diligente dovrebbe cogliere l’occasione per mettere in regola tutto. Dunque, nell’integrativa inserirà l’aiuto mancante, con i relativi dati. Così facendo, quell’aiuto potrà essere registrato e considerato legittimamente fruito, anziché restare “sommerso” e quindi soggetto a futuro recupero.

Va ricordato che la dichiarazione integrativa “a favore” dell’erario (ossia per correggere errori del contribuente che hanno comportato potenzialmente un vantaggio indebito) può essere presentata entro i termini di accertamento (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria). Nel 2025 si è ancora nei termini per integrative 2021. Non ci sono quindi preclusioni temporali, ma è bene agire quanto prima per usufruire delle sanzioni ridotte.

3) Restituzione di un aiuto non spettante:
Il caso più grave è quello in cui la mancata registrazione dipende dal fatto che l’aiuto, in realtà, non poteva essere fruito. Ad esempio, si è superato il massimale de minimis, oppure si è indicato come aiuto qualcosa che non rientrava nelle condizioni di legge, o ancora si è fruito di un’agevolazione senza averne diritto. In tali ipotesi, la lettera invita a **regolarizzare presentando integrativa e contestualmente restituendo l’aiuto indebitamente fruito. “Restituire l’aiuto” significa sostanzialmente versare al Fisco l’importo corrispondente al vantaggio ottenuto, maggiorato degli interessi legali maturati dal momento in cui se n’è beneficiato. Esempio: se nel 2021 l’impresa ha scomputato €10.000 di credito d’imposta a cui non aveva diritto, dovrà ora versare €10.000 (come imposta non pagata) più gli interessi dal 2021 ad oggi. Tecnicamente, si tratta di presentare un’integrativa in cui quel credito non viene più considerato, risultando quindi un maggior debito d’imposta per il 2021, e pagare tale debito con modello F24. Questo caso rientra pienamente nella previsione dell’art.17 DM 115/2017: l’aiuto è considerato illegittimo e va recuperato.

4) Comunicazione e confronto con l’Agenzia:
Dopo aver agito come sopra, il contribuente può, se lo desidera, inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per informare di aver regolarizzato o per fornire elementi. Come detto, la lettera stessa indica i canali: ad esempio tramite il portale “CIVIS” è possibile allegare documenti o messaggi. Questo non è obbligatorio, ma è consigliabile soprattutto se la situazione è complessa (ad es. se un aiuto omesso non era evidente all’Agenzia, o se si vuole spiegare un errore non riconosciuto). La comunicazione può anche essere inviata via PEC all’ufficio competente. Nella sezione FAQ più avanti proponiamo un fac-simile di lettera di risposta.

Tabella 1: Casistiche di anomalia e azioni di regolarizzazione

Tipo di anomalia segnalataAzione richiesta per regolarizzare
Utilizzo del codice residuale 999 per un aiuto concesso da altra Amministrazione o per agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato (Provv. punto 5.1, lett. a)Nessun adempimento integrativo richiesto sul passato; il contribuente è solo invitato a non utilizzare impropriamente il codice 999 in futuro se l’aiuto non andava indicato. (In pratica: 999 va usato solo se l’aiuto non ha codice in tabella; se è stato usato per errore in un caso non dovuto, non ci sono sanzioni, ma attenzione per il futuro).
Utilizzo del codice 999 per un aiuto di Stato/de minimis che aveva già un suo codice in tabella (Provv. punto 5.1, lett. b)Presentare dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto previsto per quella misura.
Errata compilazione di uno o più campi: Codice Attività Ateco, Settore, Codice Regione/Comune, Dimensione impresa, Tipologia costi (Provv. punto 5.2)Presentare dichiarazione integrativa con i dati corretti nei campi sbagliati (mantenendo invariati gli altri, se corretti).
Mancata registrazione dovuta a aiuto indebito/non spettante (non imputabile a errori di compilazione – Provv. punto 5.4)Presentare dichiarazione integrativa eliminando l’aiuto illegittimo e restituire l’importo dell’aiuto fruito, comprensivo di interessi maturati (versamento spontaneo).

Come si vede, in tre casi su quattro la soluzione è la dichiarazione integrativa. Solo nel primo caso (uso improprio di 999 per eccesso di zelo) non occorre rettificare il passato, ma semplicemente non ripetere l’errore in futuro – la lettera ha funzione educativa, diciamo.

Tempistica della regolarizzazione: Non c’è un termine perentorio esplicitamente indicato nella lettera entro cui fare l’integrativa, ma è implicito che conviene farlo prima possibile. Innanzitutto, per limitare gli interessi sul dovuto (se c’è da restituire qualcosa). Inoltre, perché l’Agenzia, trascorso un certo periodo (alcuni mesi), potrebbe avviare le procedure di accertamento formale per chi non ha risposto. Generalmente, le campagne di compliance danno qualche mese di tempo; ad esempio, per le lettere inviate a giugno 2025, è ragionevole aspettarsi che entro fine anno il contribuente debba aver agito. Non c’è però un “click day”: l’importante è che la regolarizzazione avvenga prima che l’irregolarità venga contestata formalmente con un avviso.

Efficacia della regolarizzazione: Una volta presentata l’integrativa e versato il dovuto, l’aiuto di Stato o de minimis verrà registrato correttamente nel RNA (o registro agricolo/pesca) nell’anno seguente. Ciò significa che l’impresa risulterà aver fruito legittimamente di quell’aiuto, senza violare il divieto di cumulo o altre norme. In caso di controllo, potrà esibire la ricevuta dell’integrativa e del versamento e sarà in regola. Al contrario, se non si regolarizza, l’aiuto resterà “non registrato” e quindi formalmente illegittimo.

Costi della regolarizzazione: Varia a seconda dei casi. Se l’errore era puramente formale e non incideva sul tributo, non bisognerà versare imposte aggiuntive, ma solo una eventuale sanzione fissa ridotta (vedi dopo). Se invece si restituisce un aiuto, occorrerà versare l’importo dell’aiuto + interessi + sanzione ridotta. Nel prossimo capitolo approfondiamo l’aspetto sanzionatorio e di ravvedimento operoso.

Sanzioni e conseguenze in caso di mancata regolarizzazione

Abbiamo accennato che la normativa prevede sanzioni, ma consente anche la riduzione tramite ravvedimento operoso. Esaminiamo le diverse situazioni:

Violazioni formali vs sostanziali: La mancata o errata indicazione di un aiuto di Stato in dichiarazione può configurare due tipi di violazioni fiscali:

  • Se l’errore non ha inciso sull’importo delle imposte dovute (cioè l’aiuto spettava e l’unica pecca è non averlo dichiarato correttamente), si tratta di una violazione formale dichiarativa, punita dall’art.8 del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione fissa di €250 (minimo, massima €2.000). Esempio: non hai indicato un contributo esente, che non alterava il reddito imponibile.
  • Se l’errore ha inciso sull’imposta (ad esempio hai fruito di un’esenzione non spettante o di un credito oltre il limite, quindi in assenza di aiuto avresti pagato più imposte), allora c’è stata un’infedele dichiarazione o indebita compensazione. La sanzione, in base agli artt.1 e 13 del D.Lgs. 471/1997, è:
    • 90% della maggior imposta non versata o del credito indebito utilizzato, se l’errore ha comportato un minor pagamento d’imposta (caso tipico: aiuto non spettante che riduceva le tasse).
    • 30% dell’importo dell’aiuto indebitamente fruito, se l’aiuto era in compensazione di imposta (anche qui, essendo assimilabile a un omesso versamento). Ad esempio, se hai compensato un credito di €10.000 che non ti spettava, la sanzione base è €3.000 (30%).

Va detto che 90% e 30% possono sembrare in alternativa, ma dipende dalla fattispecie: spesso utilizzare un credito non spettante configura la sanzione del 90% (dichiarazione infedele) oppure quella del 30% (indebita compensazione) a seconda dei casi; semplifichiamo dicendo che c’è un range tra 30% e 90%.

Interessi: in tutti i casi in cui c’è un imposta o somma dovuta tardivamente, si applicano gli interessi legali dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (es. dalla scadenza dell’acconto IRAP non versato, o dal giorno in cui hai utilizzato il credito). Gli interessi legali in questi anni oscillano (nel 2021-2022 erano intorno all’1-1,25%, nel 2023 al 5%, nel 2024 al 5%); non sono elevatissimi ma su importi grandi e su più anni possono pesare.

Ravvedimento operoso: La buona notizia è che regolarizzando spontaneamente prima di essere contestati, si può accedere al ravvedimento operoso, cioè alla riduzione delle sanzioni. Il Provvedimento 5/6/2025 ha esplicitamente confermato che per queste violazioni si riconosce il beneficio della riduzione previsto dall’art.13 D.Lgs.472/97, nella formulazione vigente fino al 31/8/2024 (cioè prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024). Questo dettaglio tecnico significa che, nonostante la riforma delle sanzioni (che dal settembre 2024 ha mutato il meccanismo del ravvedimento), per chi si ravvede nell’ambito di questa operazione vale ancora il “vecchio” regime più favorevole in vigore al momento del fatto. In pratica:

  • Riduzione 1/6 della sanzione se il ravvedimento avviene dopo l’anno successivo ma prima di contestazioni (è la situazione tipica qui, essendo nel 2025 per violazioni 2022). L’Agenzia infatti parla di 1/6.
  • (Per cronaca: se uno si fosse accorto prima, entro l’anno successivo, sarebbe stato 1/8 o 1/7, ma ormai siamo oltre).

Vediamo quindi quali sanzioni concrete si applicherebbero e come si riducono col ravvedimento (valori indicativi):

Tabella 2: Sanzioni previste e ridotte con ravvedimento operoso

Violazione (omissione/errori quadro Aiuti di Stato)Sanzione base (D.Lgs. 471/97)Sanzione ridotta con ravvedimento (1/6)
Dato incompleto o inesatto che non incide sull’imposta dovuta (violazione formale dichiarativa)€ 250 (sanzione fissa minima)~€ 41,67 (riduzione a 1/6)
Violazione che ha inciso sull’imposta dovuta (aiuto non spettante che ha ridotto l’imposta)90% dell’importo non versato15% dell’importo (90% × 1/6) (esempio: su €10.000 indebitamente non tassati, sanzione ridotta 1.500€)
Fruizione di aiuto indebito da restituire (omesso versamento di imposta equivalente)30% dell’importo dell’aiuto5% dell’importo (30% × 1/6) (es.: su €10.000 di aiuto, sanzione ridotta 500€)

(Note: la riduzione 1/6 presuppone ravvedimento oltre l’anno ma prima di notifica atti; se l’errore fosse stato ravveduto prima, la riduzione sarebbe ancor maggiore, ma qui consideriamo lo scenario tipico della lettera compliance. D.Lgs.87/2024, in vigore dal 2025, introdurrebbe riduzioni diverse, ma l’Agenzia ha fatto salvo il vecchio regime più conveniente per queste regolarizzazioni.)

Come si applica nella pratica: il contribuente calcola la sanzione ridotta dovuta e la versa spontaneamente tramite F24 con il codice tributo appropriato (ad es. “8924” per sanzioni da dichiarazione infedele, o “8911” per sanzioni da ravvedimento generiche, a seconda dei casi, indicando l’anno di riferimento 2021). Ciò perfeziona il ravvedimento.

Esempio: hai omesso di indicare un contributo che però non incideva sulle imposte -> sanzione €250 ridotta a €41,67. Oppure, hai fruito indebitamente di €5.000 di credito -> sanzione 90% = 4.500€, ridotta a 750€ con ravvedimento, più devi restituire i 5.000 e interessi.

Se non si regolarizza affatto: Trascorso un certo tempo, l’Agenzia procederà con gli strumenti ordinari:

  • Per aiuti fiscali non spettanti, emetterà un avviso di accertamento o atto di recupero del credito d’imposta, chiedendo l’importo dovuto e applicando la sanzione piena (90% o 30% a seconda del caso) senza riduzioni, oltre a interessi e eventualmente sanzioni accessorie.
  • Per omessa indicazione formale, potrebbe comunque contestare la violazione con provvedimento sanzionatorio (250€ intero, più spese).
  • L’aiuto non registrato risulterà nell’elenco di quelli da recuperare, segnalato nel RNA come “da restituire”. Ciò potrebbe avere riflessi negativi: ad esempio, l’impresa potrebbe non poter accedere ad altri aiuti finché non regolarizza la restituzione di quello incompatibile, e verrà iscritta nell’elenco pubblico dei beneficiari di aiuti illegali.

Tutela del contribuente: Va menzionato che non sempre la decadenza dall’aiuto per omissione formale è indiscutibile. Ci sono stati casi in cui i giudici tributari hanno dato ragione al contribuente:

  • Ad esempio, la Commissione Tributaria (Giustizia Tributaria) di Brescia nella sentenza n. 273/2025 ha ritenuto illegittimo il recupero di un credito d’imposta solo perché non era stato indicato nel quadro RU della dichiarazione, dal momento che la legge che istituiva il credito non prevedeva tale omissione come causa di decadenza. In quel caso, l’azienda aveva diritto sostanziale al credito e l’errore formale non poteva costarle la perdita del beneficio.
  • Questo principio di favore (errore formale non sanzionabile in modo sostanziale) è stato affermato più volte: anche la Cassazione in passato ha sostenuto che le istruzioni ministeriali o obblighi non previsti per legge non possono introdurre cause di decadenza non volute dal legislatore.

Tuttavia, occorre cautela: nel caso degli aiuti di Stato in RNA, l’obbligo di dichiarazione/registrazione deriva pur sempre da norme di rango primario o da un regolamento attuativo legittimato dalla legge. Quindi i giudici potrebbero ritenere valida la decadenza. È un tema che potrebbe essere oggetto di contenzioso, ma confidare di vincere una causa non è una strategia consigliabile data l’incertezza. Molto meglio prevenire il problema dichiarando correttamente o ravvedersi in tempo.

In sintesi: regolarizzare conviene, perché le sanzioni ridotte sono di gran lunga inferiori a quelle piene e si evita di restituire aiuti magari legittimamente spettanti. Ignorare la lettera espone al rischio di dover pagare importi ben maggiori in sede di accertamento e di affrontare una possibile iscrizione a ruolo (cartella esattoriale) o contenzioso legale.

Ruoli dei diversi Enti e profili sovranazionali

La questione degli aiuti di Stato non registrati coinvolge diversi soggetti istituzionali, su piani differenti:

  • Agenzia delle Entrate: è il braccio operativo sul fronte fiscale. Nel contesto in esame:
    • Gestisce la raccolta dei dati sugli aiuti fiscali automatici dalle dichiarazioni e provvede all’inserimento massivo di tali aiuti nel RNA. È quindi responsabile se vogliamo del “caricamento” delle agevolazioni ottenute via dichiarazione (ad esempio crediti d’imposta utilizzati in F24).
    • Svolge l’attività di controllo e compliance: incrocia i dati, individua le anomalie (anche grazie all’interoperabilità con i registri MIMIT), e invia le lettere di compliance. Fornisce assistenza al contribuente per chiarimenti.
    • In caso di mancata regolarizzazione, l’Agenzia attiva le procedure di recupero: può emettere avvisi di accertamento per recuperare imposte non versate, avvisi di recupero per i crediti d’imposta indebitamente utilizzati, e comminare le sanzioni. Agisce dunque da “esattore” degli aiuti da restituire.
    • Collabora con la Guardia di Finanza: come visto, i dati delle comunicazioni e delle eventuali risposte del contribuente vengono condivisi con la GdF, che può essere coinvolta in accertamenti più approfonditi, specie se ci sono profili di frode o indebita percezione deliberata di fondi pubblici.
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): è l’evoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la competenza sulle politiche di aiuto alle imprese. Il suo ruolo:
    • Titolare del Registro Nazionale Aiuti: il RNA è uno strumento istituito presso il MIMIT (che ne cura la piattaforma informatica, accessibile via sito rna.gov.it). Il MIMIT emette circolari e comunicazioni operative sul funzionamento del registro (ad es. modifiche di servizi, tutorial).
    • Emanazione della normativa secondaria: il DM 115/2017, che regola RNA, è stato emanato dal MISE (oggi MIMIT). Eventuali aggiornamenti normativi (come l’adeguamento ai nuovi regolamenti UE nel 2024) passano da questo Ministero.
    • Coordinamento con le altre amministrazioni: MIMIT interagisce con Regioni, Ministeri settoriali, ecc., per assicurare che gli aiuti concessi da ciascuno vengano registrati. Ad esempio, se una Regione concede un contributo in de minimis, deve registrarlo nel RNA: MIMIT fornisce le credenziali e definisce le procedure.
    • Rapporto con l’UE: il MIMIT è l’autorità che dialoga con la Commissione Europea sulle questioni di aiuti di Stato. È il Ministero che notifica nuovi schemi di aiuto, che riferisce sui regimi in esenzione e tiene il polso sull’utilizzo del de minimis a livello nazionale.
    • Nel contesto delle compliance 2025, il MIMIT non interagisce direttamente col contribuente (lo fa l’Agenzia), ma è lo sfondo: la ragione per cui esiste questa procedura è assicurare che il sistema-Italia sia conforme alle regole UE, e il MIMIT ne è garante politico. Possiamo dire che l’Agenzia “lavora” affinché il Registro di MIMIT sia completo e l’Italia non violi l’obbligo di registrazione degli aiuti (che dal 2026 sarà richiesto espressamente anche dal diritto UE).
  • Commissione Europea: a livello sovranazionale, va tenuto presente che la Commissione:
    • Monitora gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri. In caso di aiuti illegali (concessi senza autorizzazione né esenzione applicabile), può avviare procedure di indagine e infrazione. Se conclude che un aiuto è incompatibile, emette una decisione che obbliga lo Stato membro a recuperare l’aiuto dal beneficiario, cioè a farglielo restituire (con interessi). Nel registro RNA, come detto, c’è la lista dei soggetti con aiuti da recuperare su ordine UE.
    • De minimis e registri: la Commissione ha riformato i regolamenti de minimis nel 2023 prevedendo, per la prima volta, l’obbligo per gli Stati membri di dotarsi di un registro nazionale o di usare il registro europeo per tracciare gli aiuti de minimis entro il 1° gennaio 2026. Questo rende palese quanto sia importante la registrazione: dal 2026 sarà direttamente un adempimento richiesto dal diritto UE. L’Italia con l’RNA è già allineata a questa esigenza (lo ha anticipato di anni).
    • Nuove soglie e flessibilità: nel 2023 la Commissione, per tenere conto dell’inflazione e della crisi post-pandemica, ha aumentato come visto le soglie de minimis (300k, 500k->750k ecc.) e prorogato i regimi fino al 2030 e oltre. Questo è un aspetto positivo per le imprese, ma va accompagnato dalla trasparenza: proprio perché concedono più spazio di manovra, si pretende maggiore rigore nel monitoraggio. Un aiuto oltre soglia de minimis non è più coperto dall’esenzione e, se non notificato, è ipso facto illegale. Quindi un’impresa che con gli aiuti Covid 2020-21 avesse sforato i limiti (caso non raro) tecnicamente avrebbe ricevuto aiuti illegittimi da restituire – infatti è stata fatta un’operazione di autodichiarazione degli aiuti Covid nel 2022 per verificare questo, e molte imprese hanno dovuto restituire l’eccedenza su base volontaria.
    • In sintesi, la Commissione è il “controllore ultimo”. Per il contribuente, la Commissione è un’entità distante, ma è utile capire che il motivo per cui deve stare attento a queste cose non è solo la burocrazia italiana: se un’impresa incassa aiuti oltre il dovuto, rischia davvero di doverli restituire anni dopo su pressione di Bruxelles. A livello UE non interessa se l’errore era un modulo non compilato: l’aiuto non registrato è un aiuto illegale e come tale potenzialmente soggetto a recupero. Dunque, l’adempimento di compilazione ha anche questa funzione: proteggere l’impresa facendole dichiarare tutto, così da non superare i limiti o da non trovarsi ad aver fruito di qualcosa in violazione delle regole.

Obblighi di trasparenza verso il pubblico (Legge 124/2017)

Accanto agli obblighi verso le istituzioni (registro RNA, dichiarazioni al fisco), esiste in Italia anche un altro obbligo in materia di aiuti/contributi pubblici, di natura trasparenziale verso il pubblico. Si tratta della norma introdotta dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 (commi 125-129 dell’art.1) che impone a imprese ed enti di pubblicare annualmente le informazioni relative a sovvenzioni e aiuti ricevuti da pubbliche amministrazioni, se di importo complessivo superiore a €10.000 nell’anno.

In dettaglio:

  • Soggetti obbligati: società di persone, società di capitali che non redigono la nota integrativa, imprese individuali (anche ditte individuali), enti non commerciali, associazioni, fondazioni e ONLUS. Sono invece esclusi da questo obbligo le persone fisiche che esercitano arti/professioni (professionisti) e le società di capitali che redigono la nota integrativa al bilancio, poiché per queste ultime le informazioni vanno inserite in nota integrativa.
  • Cosa pubblicare: “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura” erogati da pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) nell’esercizio precedente, che non abbiano carattere generale (quindi escludendo ad es. incentivi automatici come superammortamenti?) e privi di corrispettivo/sinallagma. In pratica, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, esenzioni specifiche, ecc., se l’importo totale supera 10.000 €.
  • Dove e quando: sul sito internet del soggetto ricevente, entro il 30 giugno di ogni anno, vanno pubblicati gli importi e la provenienza di tali aiuti ricevuti nell’anno precedente. Le PMI senza sito possono pubblicare nella propria associazione di categoria. Le società soggette a bilancio possono alternativamente indicare le somme in Nota integrativa (sempre entro il 30 giugno).
  • Sanzioni: la norma prevede che in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione (dopo un eventuale sollecito a provvedere entro 90 gg), si applichi una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti (minimo €250) e la sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. In mancanza di ottemperanza, può scattare addirittura la restituzione delle somme ricevute (questa previsione è stata dibattuta e in parte modificata negli ultimi anni, ma il cuore è: c’è una multa e soprattutto l’impresa inadempiente deve pubblicare comunque quei dati).

Cosa c’entra questo con il tema della lettera di compliance? È un obbligo diverso e indipendente, però anch’esso collegato alla trasparenza sugli aiuti pubblici. Un’impresa diligente dovrà preoccuparsi non solo di registrare correttamente gli aiuti per non restituirli, ma anche di rispettare questo obbligo per non incorrere in sanzioni. Facciamo un esempio: Alfa Srl nel 2021 ha ricevuto €50.000 di crediti d’imposta vari; oltre a indicarli in dichiarazione (per RNA), dovrà entro giugno 2022 pubblicarli sul suo sito. Se non lo fa, potrebbe avere una multa. Da notare che rientrano anche contributi da enti locali o statali (es. un contributo in conto capitale da una Regione).

Differenze chiave: la mancata pubblicazione ex L.124/2017 non rende illegittimo l’aiuto, né incide sulla sua fruizione fiscale. Si tratta di un obbligo di trasparenza “esterno”. La sanzione per mancata pubblicità non comporta la restituzione dell’aiuto (se non in casi di inottemperanza reiterata), ma è limitata a quella percentuale. Quindi, è un profilo collaterale: un’impresa potrebbe essere in regola con l’RNA ma non col sito, o viceversa. Idealmente dovrebbe curare entrambe le cose.

In questa guida, visto il taglio, si segnala questo aspetto per completezza: un professionista (commercialista o avvocato) dovrebbe verificare per la propria azienda cliente anche che abbia fatto le pubblicazioni sul sito se dovute, quando affronta il tema degli aiuti. Ad esempio, molti contributi Covid sono stati oggetto di queste pubblicazioni obbligatorie.

Domande Frequenti (FAQ)

D: Cosa si intende per “aiuto di Stato” e per “aiuto de minimis”?
R: Un aiuto di Stato è un beneficio selettivo concesso da una pubblica amministrazione a determinate imprese, in qualunque forma (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, esenzioni fiscali, garanzie su prestiti, tariffe agevolate, ecc.), che dà un vantaggio economico e rischia di falsare la concorrenza nel mercato UE. È una nozione giuridica comunitaria. In genere, per poter concedere un aiuto di Stato, lo Stato deve notificare la misura alla Commissione Europea e ottenere la sua approvazione (dichiarazione di compatibilità), a meno che l’aiuto rientri in una categoria esentata (es. aiuti “de minimis” o aiuti coperti da regolamento di esenzione per categoria). Gli aiuti “de minimis” infatti sono aiuti di importo così ridotto (rispetto alla soglia stabilita) da ritenersi trascurabili sul piano della concorrenza, e quindi esonerati dall’obbligo di notifica. In pratica, un aiuto de minimis è un aiuto di Stato in piena regola, solo che sfrutta una deroga semplificativa: lo Stato può concederlo liberamente (entro i massimali) purché ne tenga conto e non faccia sforare il beneficiario oltre il limite consentito nel triennio. Attualmente la soglia generale de minimis è 300.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari (per impresa unica, dal 2024); restano differenti le soglie per agricoltura (50.000 €) e pesca (30.000 €). È importante capire che “de minimis” non significa “non è aiuto di Stato”: lo è, solo che è un aiuto legale grazie a questa regola di esenzione. Ma per essere legale deve rispettare i vincoli (soglia e registrazione).

D: Cos’è il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e perché è importante?
R: Il RNA è una banca dati centralizzata, istituita in Italia, che raccoglie tutte le informazioni sugli aiuti di Stato concessi alle imprese a partire da agosto 2017. Serve a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e del divieto di cumulo: ogni aiuto concesso viene registrato, così si può vedere se un’impresa sta per superare il tetto de minimis, o se cumula aiuti oltre i limiti di un regolamento di esenzione, e così via. Il registro contiene:

  • Gli aiuti di Stato in senso stretto (quelli soggetti a notifica o in esenzione).
  • Gli aiuti in regime de minimis concessi ai sensi dei regolamenti UE.
  • Gli aiuti SIEG de minimis (per servizi d’interesse economico generale, es. servizi sociali).
  • L’elenco dei soggetti che devono restituire aiuti illegittimi su ordine della Commissione.

Ogni aiuto registrato riporta i dati del beneficiario, la misura agevolativa (identificata da un codice “MIS” o “AIS” nel sistema), l’importo concesso ed eventualmente utilizzato, la data concessione, ecc. Il registro è interoperabile con quelli agricolo e pesca (SIAN e SIPA) per i rispettivi settori.

Perché è importante? Perché dal 2017 in poi, la validità stessa degli aiuti concessi in Italia dipende dalla loro registrazione nel RNA. Se un aiuto non compare nel registro, significa che ufficialmente lo Stato non lo riconosce come aiuto legittimo. Questo ha due implicazioni:

  1. L’impresa potrebbe trovarsi a doverlo restituire, in base alla norma nazionale (DM 115/2017 art.17, co.2).
  2. L’impresa (e lo Stato) non può dimostrare alla Commissione UE che quell’aiuto rientra ad esempio nel massimale de minimis, il che espone a rischi in caso di controlli.

Il RNA è consultabile – la parte pubblica – per sapere quali aiuti un’impresa ha ricevuto (sul sito rna.gov.it c’è una funzione di ricerca pubblica per codice fiscale, limitata agli aiuti de minimis e SIEG). Inoltre, tutte le PA prima di concedere un nuovo aiuto de minimis devono controllare sul registro quanto l’impresa ha già ricevuto nei 3 anni, per non superare la soglia.

In sintesi, il RNA è il fulcro del sistema di monitoraggio italiano degli aiuti di Stato. La lettera di compliance di cui trattiamo viene inviata proprio perché certi aiuti non sono finiti nel RNA a causa di errori dichiarativi. L’Agenzia e il MIMIT vogliono “riempire il buco” per mettere a posto il registro. Per l’impresa, far correggere questo significa mettere al sicuro il proprio aiuto, mentre ignorare potrebbe voler dire perderlo e trasformarlo in un debito da pagare.

D: Perché ho ricevuto una lettera di compliance sugli aiuti di Stato non registrati?
R: Perché dai dati incrociati dell’Agenzia risulta che nella tua dichiarazione dei redditi (o IRAP, o nel modello 770, se sei sostituto d’imposta) riferita all’anno d’imposta 2021 c’è un problema nella sezione “Aiuti di Stato”. In particolare, la lettera arriva se tu hai beneficiato di uno o più aiuti di Stato o de minimis e li hai anche indicati in dichiarazione, ma con errori tali che l’Agenzia non è riuscita a registrarli nei sistemi ufficiali. Tipicamente, i motivi – come spiegato – possono essere: hai usato il codice 999 generico invece del codice esatto, hai compilato male qualche campo (es. regione, settore), oppure c’è un palese disallineamento (es. hai indicato un aiuto che non risulta spettante). La lettera elenca quali aiuti non sono stati registrati e ti invita a controllare.

È possibile anche che la lettera evidenzi che non hai indicato affatto un aiuto che secondo loro invece avresti dovuto dichiarare. Ad esempio, molte imprese hanno ricevuto nel 2021 contributi Covid e non li hanno messi in dichiarazione: l’Agenzia se ne è accorta e l’ha incluso tra le anomalie, perché quei contributi erano aiuti di Stato a tutti gli effetti.

In sostanza, hai ricevuto la lettera perché c’è un rischio di “aiuto illegittimo” relativo alla tua posizione, e l’Agenzia ti sta dando l’opportunità di sistemare prima di eventualmente passare a misure coercitive (accertamento). Se hai ricevuto la lettera, non ignorarla: analizza bene cosa ti viene contestato.

Da notare che l’operazione 2025 riguarda il periodo 2021: se l’impresa non aveva aiuti in quell’anno, non riceverà nulla. Quindi la platea è circoscritta a chi ha usufruito di agevolazioni in quell’anno. In futuro, probabilmente analoghe lettere arriveranno per 2022, 2023 etc.

D: Cosa devo fare dopo aver ricevuto la lettera? Devo rispondere all’Agenzia delle Entrate?
R: La prima cosa da fare è esaminare attentamente la segnalazione. La lettera dovrebbe indicare quali aiuti presentano anomalie e di che tipo (es. “codice aiuto non riconosciuto” oppure “dati incongruenti” etc.). A seconda del caso:

  • Se ritieni che la segnalazione sia corretta (ovvero, riconosci di aver commesso quell’errore/omissione), allora devi procedere a correggerlo quanto prima, seguendo le modalità spiegate (in genere presentando una dichiarazione integrativa). Tra poco dettaglieremo come fare un’integrativa.
  • Se credi invece che l’Agenzia abbia sbagliato (può succedere: es. tu hai compilato bene, ma per un errore di sistema non è avvenuta la registrazione), allora prepara gli elementi per dimostrarlo. Potresti contattare l’ufficio (tramite il canale indicato, ad esempio inviando una PEC o usando CIVIS) spiegando la situazione. Ad esempio, se tu vedi sul RNA che l’aiuto in realtà risulta registrato, magari per un disguido ti è arrivata lo stesso la lettera: segnalalo.

Non c’è un obbligo di rispondere formalmente alla lettera entro un tot giorni, perché non è una richiesta di informazioni ex art.11 Statuto. È un invito a mettersi in regola. Quindi la “risposta” migliore è l’azione: presentare l’integrativa e pagare il dovuto.

Tuttavia, non fa male comunicare l’esito: spesso nelle lettere c’è scritto che “il contribuente può segnalare elementi non conosciuti”. Quindi, ad esempio, dopo aver fatto l’integrativa, puoi inviare un breve messaggio (via PEC) al tuo ufficio Entrate di riferimento indicando che hai regolarizzato (allegando magari copia della ricevuta di invio dell’integrativa e degli F24 pagati). Questo passaggio non è obbligatorio, ma è consigliabile per chiudere il cerchio e avere traccia.

Riassumendo:

  1. Verifica la fondatezza dell’anomalia.
  2. Correggi presentando dichiarazione integrativa (se necessario) e versa eventuali somme dovute con F24.
  3. Facoltativo: informa l’Agenzia di aver sistemato, tramite i canali indicati.

Nel prosieguo di questa sezione FAQ troverai indicazioni specifiche (ad es. “come si fa una dichiarazione integrativa” e un “fac-simile di risposta”).

D: Come si fa una dichiarazione integrativa per correggere il prospetto Aiuti di Stato?
R: La dichiarazione integrativa si presenta utilizzando lo stesso modello di dichiarazione originario (es. Redditi 2022 per periodo 2021) barrando nel frontespizio la casella che identifica l’integrativa. Nel tuo caso, trattandosi di correggere errori che non hanno comportato un maggior credito per te ma anzi forse un debito, sarà un’integrativa “a sfavore” (cioè a favore dell’Erario). Tecnicamente, sul frontespizio del modello Redditi va indicato il codice “1” (dichiarazione integrativa ordinaria) se l’errore ha inciso sull’imposta dovuta, oppure “2” se è solo un errore formale. In dubbio, il commercialista saprà. L’importante è che nel quadro RS (o RU, se si trattasse di crediti d’imposta specifici) tu ora inserisca correttamente gli aiuti di Stato. Quindi:

  • Inserisci ogni aiuto con il codice esatto (non più 999 se c’era) e compila tutti i campi (Ateco, Regione, ecc.) in modo accurato.
  • Se devi aggiungere un aiuto omesso, fallo comparire ora (come se l’avessi inserito allora).
  • Se devi eliminare un aiuto perché non spettante, semplicemente non includerlo nell’integrativa (sparirà).
  • Verifica i prospetti contabili: spesso questi cambi nel quadro Aiuti non modificano il quadro RN (imposte) se l’aiuto era comunque calcolato altrove. Ma se stai rinunciando a un credito, allora dovrai modificare i calcoli delle imposte dovute. Ad esempio, se avevi ridotto IRES usando un credito di €10k e ora lo togli, l’integrativa risulterà con €10k in più di IRES a debito.

Compilato il tutto, devi trasmettere telematicamente la dichiarazione integrativa all’Agenzia. Se sei un’azienda, lo farà il tuo intermediario abilitato (commercialista, consulente); se sei un professionista con Entratel puoi farlo tu.

Dopo l’invio, riceverai la ricevuta telematica di avvenuta presentazione, con relativo protocollo. Conservala.

A questo punto, calcola le sanzioni e interessi eventualmente dovuti e procedi al versamento tramite modello F24:

  • Usa i codici tributo specifici (es. per interessi da ravvedimento c’è un codice generico 1989, per sanzioni ce n’è uno 8904 o 8911 a seconda).
  • Indica l’anno di riferimento 2021.
  • Se c’è un imposta da versare (per restituzione aiuto), va con il suo normale codice tributo (es. IRES saldo 2021 codice 2003).

Non c’è una scadenza fissa per pagare: se lo fai contestualmente o subito dopo l’invio, eviti che ti arrivino solleciti. Il ravvedimento, per essere valido, richiede che prima che l’ufficio contesti la violazione, tu abbia eseguito sia l’integrativa che il pagamento di imposte, interessi, sanzioni ridotte.

Ricorda di aggiornare anche la tua situazione interna: ad esempio, se in contabilità avevi contabilizzato il credito poi rivelatosi indebito, dovrai stornarlo; se avevi considerato un contributo in tassazione e poi hai scoperto che era esente, ecc. Ma questi sono dettagli contabili.

Se tutto questo ti sembra complesso, è consigliabile farsi assistere da un professionista (dottore commercialista). Data la delicatezza degli importi e normative coinvolte, l’integrativa va compilata con precisione.

D: Ho usato il codice 999 in dichiarazione per un aiuto di Stato: perché è un problema?
R: Come spiegato, il codice 999 è un jolly che andrebbe usato solo in casi residuali. L’Agenzia ha notato che molti lo hanno utilizzato impropriamente, mandando in tilt la registrazione degli aiuti. Se hai ricevuto la lettera, con molta probabilità l’uso di 999 è avvenuto in maniera scorretta:

  • Se era un aiuto con codice proprio: il sistema RNA non ha saputo dove collocarlo. Quindi devi semplicemente rimandare la dichiarazione integrativa inserendo il codice giusto. Esempio: se 999 era riferito al “Credito d’imposta beni strumentali (Industria 4.0)”, il cui codice in tabella era “F61”, devi rifare la dichiarazione con F61. Questo permetterà di registrarlo correttamente a tuo nome.
  • Se era qualcosa che non andava indicato: ad esempio hai inserito come aiuto un contributo che l’ente erogatore avrebbe registrato per conto suo, oppure un’agevolazione che non configurava aiuto. In tal caso potresti anche decidere di lasciar stare, nel senso che l’Agenzia non ti chiede di fare un’integrativa per toglierlo (la lettera dice “nessun adempimento richiesto” per quel caso). Però per scrupolo molti preferiscono comunque presentare un’integrativa eliminando quell’indicazione, così da pulire il quadro. Non è obbligatorio, ma potrebbe essere opportuno per evitare incongruenze future. Consulta il tuo professionista: potrebbe bastare una comunicazione all’ufficio spiegando che l’aiuto indicato con 999 in realtà non era un aiuto di Stato da dichiarare.

In generale, usa sempre il codice specifico quando esiste. Le istruzioni ministeriali elencano tutti i codici: se ne trovi uno che descrive la tua agevolazione, devi usare quello. Il 999 tienilo nel cassetto, serve quasi mai (un esempio legittimo: una nuova detrazione fiscale automatica introdotta all’ultimo momento, non presente in tabella quell’anno – rarissimo caso).

D: L’aiuto l’ho ricevuto da un altro ente (es. Regione), devo comunque dichiararlo nel modello Redditi?
R: Non tutti gli aiuti pubblici transitano dalla dichiarazione dei redditi. Bisogna distinguere:

  • Se l’aiuto è una misura fiscale (es. credito d’imposta, esenzione, bonus che si utilizza in F24), allora , va dichiarato perché è collegato al tuo regime fiscale e l’Agenzia deve agganciarlo.
  • Se l’aiuto è un contributo in denaro (es. bando regionale che ti dà 50.000€ per macchinari) che non interagisce con le imposte, di regola non c’è un quadro nella dichiarazione dei redditi per quello. Sarà l’ente erogante (la Regione) a registrarlo nel RNA. Tu dovrai semmai rispettare l’obbligo di pubblicazione sul sito (L.124/2017) se applicabile, ma in UNICO non lo indichi a meno che la legge di quel bando non preveda altro.
  • Eccezioni importanti: durante la crisi Covid, alcuni contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia Entrate erano richiesti nella dichiarazione (quadro RS) a fini RNA. Oppure, l’esonero IMU per turismo andava autodichiarato. Insomma, talvolta anche contributi non fiscali vengono chiesti in dichiarazione per agevolare il monitoraggio.

In caso di dubbio, verifica le istruzioni del modello Redditi per l’anno in questione: c’è una sezione apposita che elenca gli aiuti da dichiarare in quel quadro. Se il tuo aiuto non c’è, probabilmente non andava indicato lì.

Attenzione: la lettera di compliance, di solito, non si occupa di aiuti mai passati per la dichiarazione. Quindi, se hai ricevuto un contributo regionale e non c’era obbligo di dichiararlo, l’Agenzia non ti dirà nulla su quello (presume che la Regione lo abbia registrato nel RNA, e se non l’ha fatto eventualmente MIMIT se ne accorgerà ma non per tramite tuo). La lettera arriva per aiuti collegati a dati di dichiarazione.

Se però tu hai indicato in dichiarazione un aiuto di altro ente (magari erroneamente usando 999), allora sì, rientri nel caso di errore: dovrai correggere o rimuovere quell’indicazione, perché hai creato un “doppione” o un’informazione non necessaria. In sintesi: dichiara in UNICO solo gli aiuti che la normativa fiscale ti chiede di dichiarare. Non è richiesto (né opportuno) dichiarare tutti gli aiuti pubblici ricevuti, ma solo quelli previsti.

D: Cosa rischio se non correggo l’errore segnalato?
R: Rischi che l’Agenzia delle Entrate proceda con un accertamento vero e proprio. La conseguenza dipenderà dal tipo di anomalia:

  • Se avevi un aiuto che ti spettava ma non l’hai dichiarato, l’Agenzia potrebbe applicare la norma “letterale” e considerarlo indebito: ad esempio, se non hai indicato il fondo perduto Covid, potrebbe chiederti la restituzione di quell’importo come indebito (scenario estremo). Più realisticamente, potrebbe sanzionarti per dichiarazione incompleta (€250) e intimarti di presentare integrativa comunque.
  • Se avevi fruito di un aiuto non spettante, sicuramente ti verrà recuperato con interesse e sanzione. Qui non c’è scampo: l’Erario rivorrà i soldi. E a quel punto la sanzione non sarà più ridotta a 1/6 ma piena (90% o 30%). Inoltre, perdere un aiuto non spettante può significare vedersi ricalcolate le imposte dovute per quell’anno con relative sanzioni.
  • Un caso come l’uso di codice 999: se ignorato, l’Agenzia potrebbe di sua iniziativa correggere d’ufficio l’errore, ad esempio disconoscendo l’aiuto? Potenzialmente, se quell’aiuto aveva abbattuto un’imposta, potrebbe considerare la dichiarazione infedele e recuperare la differenza. Insomma, troverà il modo di sancire formalmente la tua posizione irregolare.

Va aggiunto che, se l’aiuto resta non registrato, nel Registro risulterà come aiuto da recuperare. Questo potrebbe pregiudicarti in futuro: se ad esempio chiedi un nuovo aiuto nel 2026, l’ente concedente vedrà che devi restituire un aiuto vecchio e magari (in base alle norme) non potrà concedertene di nuovi finché non risolvi. Inoltre, potresti finire (ripetiamo) nell’elenco pubblico dei debitori di aiuti, il che non è bello per la reputazione.

In estrema ipotesi, la faccenda potrebbe uscire dall’ambito nazionale: se il tuo errore comporta un aiuto illegale in senso UE (tipo hai sforato il de minimis), e l’Italia non recupera quei soldi, la Commissione Europea potrebbe aprire un’indagine e costringere al recupero coattivo, con tutto il clamore del caso.

In conclusione, ignorare la lettera è altamente sconsigliato. Non è una semplice comunicazione che si può cestinare: è un’opportunità per risolvere amichevolmente. Se non la cogli, la cosa si trasforma in un contenzioso fiscale, con costi e incertezze.

D: Ho scoperto di aver superato i massimali de minimis con gli aiuti ricevuti: cosa devo fare?
R: Questa è una situazione delicata. Superare il massimale de minimis significa che una parte degli aiuti ricevuti è illecita (perché eccedente la soglia). Ad esempio: nel triennio 2019-2021 hai avuto €250k di aiuti de minimis e il limite allora era 200k; eccedenza 50k. Oppure nel 2022-2024 hai avuto 330k e il limite nuovo è 300k; eccedenza 30k. Quell’eccedenza è considerata aiuto di Stato vero e proprio, privo di copertura di esenzione, e quindi teoricamente non avrebbe potuto esserti erogata.

Cosa fare: regolarizzare restituendo l’eccedenza. In pratica, dovresti individuare quale aiuto (o parte di aiuto) ha causato il superamento e contattare l’ente che te l’ha erogato per rinunciare/rimborsare l’importo eccedentario. Molto spesso gli enti concedenti prevedono nei bandi che, se si supera ex post il massimale, il beneficiario è tenuto a restituire la parte eccedente.

Nel contesto fiscale: se quell’eccedenza riguarda un credito d’imposta che hai compensato, allora presentando l’integrativa puoi restituire quell’importo come maggiore imposta. Se invece è un contributo in conto capitale, dovrai restituire i soldi all’ente (Regione, Ministero, ecc.).

È importante agire spontaneamente, perché se aspetti un controllo, la sanzione potrebbe essere più elevata. Restituendo volontariamente, magari pagherai solo gli interessi e al massimo una piccola sanzione per ritardo (spesso gli enti pubblici per i contributi extra soglia non applicano sanzioni se ridai i soldi subito, li chiedono indietro e basta).

Fai anche attenzione alla tempistica nel triennio: i 3 anni si calcolano su esercizi finanziari. Se stai per sforare con un aiuto in arrivo, a volte si può chiedere di ridurre il contributo per non sforare. In ogni caso, meglio non superare il tetto: qualsiasi importo oltre è come cenere calda in mano – va mollato prima che bruci.

D: Un ente non profit deve compilare il quadro Aiuti di Stato?
R: Solo se e nella misura in cui l’ente svolge attività economica. La regola base del diritto UE è che le norme sugli aiuti di Stato si applicano solo ai “soggetti che esercitano attività di impresa”, cioè attività economiche (offerta di beni/servizi su un mercato). Un ente non profit, una ONLUS, un’associazione potrebbero ricevere fondi pubblici per le loro attività istituzionali (es. una donazione comunale a un’associazione culturale): se queste attività non sono di natura economica, quei fondi non sono considerati aiuti di Stato (perché l’associazione non è “impresa” in quel contesto). Di conseguenza, non vanno dichiarati nel quadro Aiuti di Stato.

Tuttavia, capita spesso che enti non profit abbiano anche un ramo commerciale o svolgano qualche attività economica. Esempio: una ONLUS gestione un ambulatorio medico a pagamento; lì è impresa. Se riceve un contributo pubblico per quel servizio, potrebbe configurare aiuto di Stato. Oppure un’associazione culturale che gestisce un bar interno. Bisogna analizzare caso per caso.

Nelle istruzioni ministeriali dei modelli Redditi, generalmente gli enti non commerciali non sono obbligati a compilare il prospetto Aiuti di Stato per le attività istituzionali. Ma se hanno compilato quadri “RF” o “RG” (reddito d’impresa) perché svolgono attività commerciale, allora dovranno compilare anche l’RS Aiuti di Stato per le agevolazioni eventualmente godute in quell’ambito.

La questione è stata sollevata anche in sede parlamentare: proprio nel 2021 fu chiesto al Governo di chiarire se enti non profit completamente fuori ambito business dovessero fare qualcosa; la risposta del MEF fu che no, se non c’è attività economica non si parla di aiuti di Stato, e però ammise che distinguere non è banale. Si raccomanda quindi prudenza: un ente che è sicuro di non essere impresa per nulla, può ignorare il quadro Aiuti. Se c’è incertezza, meglio consultare un esperto.

D: Potete fornire un esempio di lettera di risposta alla comunicazione di compliance?
R: Certamente. Anche se non è obbligatorio rispondere, presentare una breve lettera di riscontro può essere utile. Di seguito un fac-simile adattabile:

(Da inviare via PEC all’indirizzo PEC dell’ufficio competente indicato nella comunicazione ricevuta.)

Oggetto: Risposta a comunicazione Agenzia Entrate prot. n. ___ del ___ – Anomalie Aiuti di Stato periodo d’imposta 2021

Alla cortese attenzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ________
Ufficio ________
PEC: ________

Riferimento: Comunicazione per promozione adempimento spontaneo prot. ___ del ___, Codice Atto ___, relativa ad aiuti di Stato non registrati – periodo d’imposta 2021 – Contribuente ________ (codice fiscale ________).

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, si intendono fornire i seguenti chiarimenti ed informazioni.

In primo luogo si ringrazia per la segnalazione. Dall’analisi effettuata, l’anomalia riscontrata riguarda (esporre brevemente l’errore segnalato). Nello specifico, nella dichiarazione dei redditi 2022 (periodo imposta 2021) presentata da questo contribuente è stato:

  • indicato nel prospetto Aiuti di Stato un aiuto con codice 999 anziché con il corretto codice identificativo, trattandosi del Credito d’imposta ___ previsto dall’art. ___,
    oppure
  • omessa l’indicazione dell’aiuto ___ percepito in data ___ (contributo a fondo perduto/agevolazione ___),
    oppure
  • compilato in modo non conforme il campo “” relativo all’aiuto ****,

etc., come effettivamente segnalato nella Vostra. Si conferma quindi la presenza dell’errore materiale in questione.

Si comunica di aver già provveduto alla regolarizzazione di tale anomalia, nei seguenti termini: in data ___ è stata presentata telematicamente una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2021 (protocollo telematico n. ___) nella quale il prospetto Aiuti di Stato è stato debitamente compilato riportando:

  • per l’agevolazione ___ il codice aiuto ___ (in sostituzione del precedente codice 999),
  • e tutti gli altri dati richiesti (Ateco, settore, regione, importo, ecc.) in maniera corretta.

Dalla dichiarazione integrativa non è risultata alcuna maggiore imposta dovuta, trattandosi di mera correzione formale [oppure, se dovuta] è risultata una maggiore imposta di € ___ per il recupero dell’aiuto indebitamente fruito. Conseguentemente, in data ___ questo contribuente ha effettuato il versamento tramite modello F24 di:

  • € ___ a titolo di imposta/recupero aiuto,
  • € ___ a titolo di interessi legali,
  • € ___ a titolo di sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art.13 D.Lgs.472/1997 (1/6 del minimo),
    come da quietanza che si allega.

In allegato si trasmettono:

  1. Copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione integrativa sopra menzionata;
  2. Copia del modello F24 attestante il versamento delle somme dovute.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene sanata l’anomalia segnalata. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o documentazione necessaria e confidiamo che, a seguito della regolarizzazione effettuata, gli aiuti in oggetto vengano registrati nei competenti registri nazionali, confermando la legittimità della fruizione da parte del sottoscritto.

Distinti saluti.

Luogo, data
Firma
Nome Cognome di Società/Persona

Note: adattare il testo alle specifiche (ad esempio se non c’è nulla da versare, omettere la parte sui versamenti). Il tono deve essere collaborativo e formale. Conservare una copia inviata e la ricevuta PEC di consegna.

D: Potete fornire un esempio pratico di situazione “tipo” e come si risolve?
R: Caso pratico: Beta Srl ha beneficiato nel 2021 di due aiuti:

  1. un credito d’imposta R&S (ricerca e sviluppo) di €100.000, dichiarato in F24 compensazione;
  2. un contributo regionale di €30.000 per internazionalizzazione (in regime de minimis).

In dichiarazione dei redditi 2022, Beta Srl commette errori:

  • Indica il credito R&S nel quadro RU ma non compila il quadro RS Aiuti di Stato con il relativo aiuto (dimentica di farlo).
  • Indica il contributo regionale nel quadro RS usando il codice 999 e mettendo “Settore: Industria” mentre in realtà l’aiuto era rivolto al Commercio (settore sbagliato).

Cosa accade: nel 2025 l’Agenzia rileva che:

  • Il credito R&S è un aiuto automatico che andava registrato ma non risulta, perché manca dal quadro RS – anomalia.
  • Il contributo non è registrato perché il codice 999 non ha permesso l’iscrizione e c’è incongruenza di settore.

Invia quindi una lettera di compliance a Beta Srl elencando questi due aiuti come non registrati.

Azione di Beta Srl: con il suo commercialista, Beta:

  • Presenta a ottobre 2025 una dichiarazione integrativa 2021. Nel quadro RS indica:
    • per il credito R&S, il codice aiuto corretto (es. “RD30” immaginando sia quello), con importo €100.000, settore “Industria”, Regione Lombardia, ecc.;
    • per il contributo regionale, individua che c’era un codice specifico in tabella (mettiamo “DMCOM” per contributi commercio) e lo inserisce al posto di 999, correggendo il campo settore in “Commercio”. Importo €30.000, tutti dati compilati.
  • Risultato: Beta Srl in integrativa non deve più imposte (il credito R&S era legittimo e già usato, e il contributo era esente), quindi non vi è maggiore imposta. Deve solo pagare le sanzioni formali:
    • €250 per l’omissione del credito R&S (dichiarazione incompleta),
    • €250 forse per l’errore sul contributo (ma essendo stesso quadro, in pratica una sola sanzione formale copre entrambi, difficile dire – supponiamo in tutto €250 per l’insieme).
    • Quindi versa €250 × 1/6 = ~€42 come sanzione ridotta.
    • Interessi zero perché non c’è imposta tardiva.
  • Manda una PEC all’Agenzia allegando ricevuta integrativa e F24 €42, dicendo che ha sistemato.

Esito: nel 2026:

  • Il credito R&S di Beta appare registrato nel RNA come aiuto di Stato autorizzato (era in esenzione da notifica come credito automatico).
  • Il contributo regionale appare registrato in RNA in de minimis (e Beta vede che con 30k è sotto il limite, tutto ok).
  • L’Agenzia non disturba oltre Beta, caso chiuso.

Se Beta non avesse agito: l’Agenzia avrebbe:

  • Recuperato il credito R&S come indebito, chiedendo €100k di imposte + 30k sanzioni + interessi, magari con cartella.
  • Forse segnalato alla Regione di restituire i 30k o multato Beta per 250€.
  • Totale un disastro da 130k+ in esborso e se Beta avesse fatto ricorso avrebbe speso in legali etc., con esito incerto.

L’esempio mostra come spendere 42€ e un po’ di tempo ha salvato Beta Srl da una grossa perdita finanziaria.

Conclusioni

La gestione compliance degli aiuti di Stato non registrati è oggi una parte integrante dell’attività di controllo fiscale in Italia. Abbiamo visto come un adempimento all’apparenza formale – compilare correttamente un prospetto in dichiarazione – nasconda in realtà conseguenze sostanziali: se non lo si fa, si rischia la perdita di benefici economici anche importanti.

Dal punto di vista del “debitore” (beneficiario dell’aiuto), ricevere una lettera di compliance può destare preoccupazione, ma in realtà è un’occasione per evitare guai peggiori. L’approccio migliore è:

  • Comprendere l’errore: analizzare a fondo la propria posizione, magari facendosi supportare da professionisti.
  • Intervenire subito: presentare le dichiarazioni integrative e pagare il dovuto con ravvedimento, sfruttando le sanzioni attenuate.
  • Collaborare e documentare: se opportuno, rispondere all’Agenzia segnalando la regolarizzazione o eventuali elementi a proprio discarico.
  • Prevenire in futuro: fare tesoro dell’esperienza, quindi predisporre una checklist interna per le prossime dichiarazioni (verificare codici aiuti, massimali, eventuali autodichiarazioni richieste come quella Covid, ecc.), eventualmente consultando il registro RNA per vedere cosa risulta e confrontarlo con i propri dati.

Dal lato normativo, è importante mantenersi aggiornati: le soglie de minimis sono cambiate nel 2024, le procedure di registrazione si evolvono, e anche il sistema sanzionatorio è in fase di modifica con la riforma fiscale. Inoltre, la giurisprudenza continua a pronunciarsi su questi temi, bilanciando l’aspetto formale e sostanziale. Un professionista deve saper sfruttare a favore del contribuente argomenti come quelli evidenziati dalla sentenza CGT Brescia 273/2025, ma al contempo non può ignorare che esiste una norma (DM 115/2017) che sanziona la mancata registrazione. In altre parole, conviene evitare di arrivare al contenzioso, ma se ci si arriva bisogna sapere che carte giocare.

In conclusione, la “lettera compliance per aiuti di Stato non registrati” va vista non come una multa, ma come un alert salvifico: ti sta dicendo “attenzione, c’è un’anomalia, sistemala tu prima che dovremo intervenire noi”. Seguendo le indicazioni di questa guida, il contribuente può affrontare con cognizione di causa tale evenienza, regolarizzare la propria posizione con costi limitati e mettere in sicurezza i vantaggi ottenuti dallo Stato, senza trasformarli in debiti da restituire. D’ora in avanti, con le nuove normative UE e il proseguire delle verifiche annuali, sarà sempre più fondamentale per imprese e consulenti porre attenzione agli adempimenti collegati agli aiuti di Stato e aiuti de minimis, così da evitare sia sanzioni pecuniarie che la revoca di benefici per mere irregolarità formali.

Fonti e Riferimenti Normativi

  • Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – Articoli 107 e 108 definiscono il concetto di aiuto di Stato e il controllo sugli stessi da parte della Commissione.
  • Reg. (UE) 2023/2831, 13 dicembre 2023 – Regolamento De Minimis generale 2024-2030: innalza il massimale de minimis a 300.000 € su tre anni e introduce obbligo di registrazione centralizzata entro il 2026.
  • Reg. (UE) 2023/2832, 13 dicembre 2023 – Regolamento De Minimis SIEG 2024-2030: innalza il massimale de minimis SIEG a 750.000 € su tre anni.
  • Reg. (UE) 2024/3118, 10 dicembre 2024 – Modifica Reg. 1408/2013 agricoltura: innalza il massimale de minimis agricoltura a 50.000 € su tre anni (in vigore fino al 2032).
  • Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Art. 1 commi 634-636: introduce le comunicazioni per promuovere l’adempimento spontaneo (compliance) dei contribuenti, base dei provvedimenti AE 2024-2025.
  • Legge 24/12/2012 n. 234 – Art. 52 (come modificato da L.115/2015 art.14): istituisce il Registro Nazionale Aiuti di Stato e prevede il coordinamento con registri agricoli e pesca.
  • D.M. 31/05/2017 n. 115 (MISE/MIMIT) – Regolamento sul funzionamento del RNA. In particolare:
    • Art. 10: integrazione del RNA con SIAN e SIPA (unico sistema interoperabile).
    • Art. 17, co. 2: la mancata registrazione di un aiuto per inadempienza comporta l’illegittima fruizione dell’aiuto e l’obbligo di restituzione.
  • Provv. AE 07/05/2024 prot. 221010/2024 – “Mancata registrazione aiuti 2020”: avvio lettere compliance per periodo d’imposta 2020.
  • Provv. AE 05/06/2025 prot. 244832/2025 – “Mancata registrazione aiuti 2021”: avvio lettere compliance per periodo d’imposta 2021. Dettaglia casistiche di errori (punto 5.1, 5.2, 5.4) e modalità di regolarizzazione.
  • Legge 04/08/2017 n. 124 – Art. 1 commi 125-129: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno delle sovvenzioni e aiuti pubblici ricevuti (>10.000€), pena sanzione 1% e obbligo pubblicazione.
  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 – Art. 8: sanzione omessa/incompleta dichiarazione dati non incidenti su imposta (250€); Art. 1 e 13: sanzioni 30% omesso versamento e 90% infedele dichiarazione/indebita compensazione.
  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 – Art. 13: ravvedimento operoso, riduzione sanzioni (nel caso di specie applicato con riduzione 1/6).
  • D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 – Riforma sistema sanzionatorio tributario: modifica regole ravvedimento (non retroattivo per operazione AE 2025).
  • Risoluzioni/Circolari AE – (Esempio: eventuali circolari chiarimenti su quadro Aiuti di Stato; non citate direttamente ma rilevanti).
  • Interrogazione parlamentare Camera n. 5-06180 (2021) – Chiarimenti MEF su omessa indicazione aiuti Covid in dichiarazione: nessuna sanzione formale, ma conferma obbligo registrazione per legittimità aiuto.
  • Giurisprudenza recente:
    • C.G.T. Brescia sent. 273/2025 (04/04/2025) – Aiuto (credito d’imposta) non indicato in dichiarazione: illegittimo recupero se norma non prevede decadenza per omissione.
    • Cass. V, ord. 11614/2021 – (non riportata sopra, ma di interesse: conferma che l’indicazione in dichiarazione di un credito d’imposta è adempimento formale che non pregiudica la spettanza sostanziale in assenza di espressa previsione).
    • Cass. V, ord. 9073/2024 – (non riportata sopra, attinente a emendabilità errori dichiarativi: la Cassazione ammette in certi limiti correzioni postume di opzioni fiscali, principio di possibile rilievo).
    • Corte Giust. UE, varie sentenze sulla nozione di impresa e aiuti (ad es. cause C-262/18, ecc. – non dettagliate qui).
  • Sito RNA (MIMIT) – Portale ufficiale Registro Aiuti di Stato (rna.gov.it): tutorial e comunicazioni operative (es. nota 10/3/2025 su visure de minimis).

Lettera di Compliance per Aiuti di Stato e De Minimis Non Registrati: Fatto Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate o da un ente pubblico che ti segnala aiuti di Stato o contributi “de minimis” non registrati correttamente nel Registro Nazionale degli Aiuti?

Molti contribuenti, soprattutto titolari di partite IVA, imprese e professionisti, hanno ricevuto agevolazioni fiscali, contributi Covid o bonus negli anni passati. Tuttavia, la mancata o errata registrazione può generare segnalazioni, sanzioni e perfino revoche degli aiuti ricevuti. Ma puoi difenderti e chiarire la tua posizione.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la lettera ricevuta e verifica la natura degli aiuti contestati
  • 📌 Controlla se gli importi sono effettivamente soggetti a registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
  • ✍️ Redige memorie difensive e risposte formali per evitare la revoca o la restituzione dell’aiuto
  • ⚖️ Ti rappresenta nei ricorsi contro provvedimenti di recupero, decadenza o esclusione da futuri benefici
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e normativa sugli aiuti di Stato
  • ✔️ Specializzato nella difesa contro contestazioni legate a contributi pubblici, bonus Covid e regimi “de minimis”
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia

Conclusione

Una lettera di compliance per aiuti di Stato non registrati può essere solo un’anomalia formale, ma se ignorata può portare a gravi conseguenze economiche. Con il giusto supporto puoi difendere i tuoi diritti e mantenere le agevolazioni ottenute.

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