Decadenza Dalla Rateizzazione Agenzia Delle Entrate: Cosa Fare In Caso Di Avviso

Hai ricevuto un avviso di decadenza dalla rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Ti comunicano che, a causa di rate non pagate o pagate in ritardo, hai perso il diritto al piano di pagamento dilazionato? In questi casi è fondamentale capire se la decadenza è legittima, cosa comporta e come intervenire per evitare il recupero forzoso del debito e ulteriori sanzioni.

Quando si decade dalla rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate?
– Quando non vengono pagate 5 rate, anche non consecutive, nei piani concessi dopo il 1° luglio 2020
– Quando non vengono pagate 8 rate, se il piano è stato concesso prima del 1° luglio 2020
– Quando il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, senza giustificazione
– Quando ci sono ritardi o irregolarità nei versamenti di rate sospese da precedenti proroghe o rottamazioni
– Quando non si rispetta il piano di rientro definito dopo rottamazione o saldo e stralcio

Cosa contiene l’avviso di decadenza?
– L’indicazione del numero delle rate non pagate e della scadenza superata
– L’avvertimento che la rateizzazione è considerata revocata
– L’indicazione dell’importo residuo da saldare in un’unica soluzione
– L’avviso che, in assenza di pagamento, si procederà con il recupero coattivo: pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi
– L’invito a intervenire subito per evitare l’iscrizione a ruolo o ulteriori provvedimenti esecutivi

Cosa puoi fare in caso di decadenza dalla rateizzazione?
– Verifica se la decadenza è fondata: controlla date di pagamento, ricevute, eventuali errori nei versamenti
– Se c’è stato un disguido o un ritardo non grave, valuta se è possibile chiedere il riesame o un nuovo piano di rateizzazione
– Se hai ricevuto l’avviso da poco, puoi salvare la situazione pagando subito le rate scadute (in certi casi, prima che la decadenza diventi definitiva)
– Se il debito è troppo elevato per essere saldato in un’unica soluzione, valuta un piano alternativo tramite transazione fiscale, saldo e stralcio o nuova dilazione
– Se partono azioni esecutive, puoi chiedere la sospensione o opporle legalmente con il supporto di un avvocato
– Se ci sono vizi formali nella comunicazione (notifica irregolare, errore nel conteggio), puoi impugnare l’atto

Cosa puoi ottenere con l’assistenza giusta?
– L’annullamento della decadenza, se il pagamento era stato regolarmente effettuato
– La possibilità di riattivare la rateizzazione o ottenere un nuovo piano, se ne hai i requisiti
– La sospensione delle azioni esecutive, in attesa della definizione del caso
– La protezione del tuo patrimonio, evitando pignoramenti o iscrizioni ipotecarie
– La chiusura della posizione debitoria con uno strumento più adatto alla tua situazione economica

Attenzione: la decadenza dalla rateizzazione non significa che il debito è prescritto, anzi. L’Agenzia potrà attivare immediatamente il recupero forzoso. Ma molti casi possono essere risolti, se si interviene con tempestività e con una strategia corretta.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in riscossione fiscale, opposizione agli atti esecutivi e tutela del contribuente ti spiega cosa fare se perdi la rateizzazione, come difenderti e quali alternative hai per evitare il blocco dei tuoi beni.

Hai ricevuto un avviso di decadenza dal piano di rateizzazione?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Ti aiuteremo a verificare la legittimità dell’atto, bloccare eventuali azioni esecutive e trovare una soluzione concreta e sostenibile.

Introduzione

Ricevere un avviso di decadenza dal beneficio della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può mettere in allarme qualsiasi contribuente. La decadenza della rateazione significa infatti la perdita del piano di pagamenti rateali accordato per saldare un debito tributario o contributivo, con conseguente esigibilità immediata dell’intero importo residuo. In altri termini, se si accumulano ritardi o omessi pagamenti oltre i limiti di tolleranza previsti dalla legge, l’agevolazione della dilazione viene revocata e l’Agente della Riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) potrà riprendere le azioni esecutive per recuperare in un’unica soluzione tutto il debito ancora dovuto.

In questa guida approfondiremo cosa prevede la normativa italiana al riguardo (aggiornata a luglio 2025), quali sono le cause di decadenza di un piano rateale e le conseguenze legali per il debitore. Ci focalizzeremo dal punto di vista del debitore – che sia un privato cittadino, un imprenditore o un professionista – offrendo indicazioni pratiche su cosa fare in caso di avviso di decadenza, come tutelarsi e se esistono rimedi per ripristinare la dilazione o evitare misure esecutive.

Rateizzazione dei debiti fiscali: nozioni generali e normativa

Prima di esaminare la decadenza, è utile inquadrare brevemente cos’è una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e quali sono le regole generali. La possibilità di pagare a rate le somme iscritte a ruolo (es. cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS) è disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. In base a tale norma, il debitore che si trova in una temporanea difficoltà economica può chiedere all’Agente della Riscossione un piano di dilazione del debito, anziché pagare tutto in unica soluzione.

Durata e importi: Fino al 2024 il piano rateale “ordinario” poteva durare al massimo 72 rate mensili (6 anni). Una recente riforma, operativa dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 110/2024), ha esteso gradualmente la durata massima concedibile:

  • 84 rate (7 anni) per le richieste di rateizzazione presentate nel biennio 2025-2026.
  • 96 rate (8 anni) per le richieste presentate nel biennio 2027-2028.
  • 108 rate (9 anni) per le richieste dal 2029 in poi.

In ogni caso, è previsto che ogni rata sia almeno €50. Per importi molto elevati e situazioni di grave crisi, resta possibile richiedere una dilazione straordinaria fino a 120 rate mensili (10 anni) nei casi più difficili, previa dimostrazione approfondita dello stato di insolvenza.

Procedure semplificate: Attualmente, per debiti fino a €120.000 è prevista una procedura semplificata: il contribuente può ottenere la rateizzazione con una semplice domanda dichiarando la temporanea difficoltà, senza dover presentare documenti finanziari (piano ordinario semplificato). Oltre €120.000, oppure se si desidera un numero di rate superiore a 84, occorre invece presentare documentazione reddituale/patrimoniale per accedere a piani ordinari documentati o straordinari più lunghi. L’ente valuta la richiesta e in caso positivo concede il piano rateale, applicando sulle rate un interesse legale di dilazione (ad esempio 2,5% annuo dal 2025). Sulle somme rateizzate non si pagano ulteriori sanzioni, ma restano dovuti gli interessi e l’aggio di riscossione (compenso di legge per l’Agente, abolito però sui carichi affidati dal 2022 in poi).

Norme di legge: La disciplina generale della dilazione è contenuta nell’art. 19 DPR 602/1973, più volte modificato nel tempo. Inoltre, l’art. 15-ter DPR 602/1973 introduce la definizione di “lieve inadempimento” nei pagamenti rateali, come vedremo, e stabilisce tolleranze per piccoli ritardi o errori senza perdita dei benefici. Altre norme settoriali disciplinano i casi particolari: ad esempio l’art. 8 D.Lgs. 218/1997 per la rateazione degli accertamenti con adesione, e l’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 per la rateazione degli avvisi bonari da controllo automatizzato. Nel corso degli anni, vari decreti-legge hanno modificato soglie, durate e condizioni della rateizzazione; in particolare:

  • Il “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013) portò da 2 a 8 rate il numero di rate il cui mancato pagamento fa decadere la dilazione.
  • Durante l’emergenza Covid-19, disposizioni speciali hanno temporaneamente allentato i termini di decadenza (come vedremo, piani attivi nel 2020 sono decaduti dopo 18 rate non pagate).
  • Il D.L. 146/2021 e soprattutto il D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”) hanno introdotto ulteriori novità: ad esempio la possibilità, dal 2022, di ottenere nuove rateizzazioni anche se si è decaduti da precedenti, purché su debiti diversi. Inoltre, dal 16 luglio 2022 è stata eliminata la riammissione per i piani decaduti su stessi carichi (come dettagliato più avanti).
  • Il D.Lgs. 110/2024 (attuativo della riforma della riscossione) è intervenuto su durata e condizioni dal 2025, e ha ridotto alcune sanzioni aggiuntive in caso di inadempimento (ad es. la sanzione per decadenza di un accertamento con adesione scende dal 45% al 37,5% per violazioni dal 1° settembre 2024).

In parallelo, si sono succedute diverse definizioni agevolate dei debiti (le cosiddette “rottamazioni delle cartelle” e “saldo e stralcio”). Queste misure speciali – introdotte dal 2016 in poi – consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con uno sconto su sanzioni e interessi di mora, pagando però integralmente il capitale e l’aggio. Anche le definizioni agevolate prevedono pagamenti rateali secondo piani prefissati dalla legge (tipicamente in scadenze semestrali), ma regole proprie di decadenza: in genere è sufficiente saltare una rata per perdere tutti i benefici (inefficacia della definizione). Approfondiremo di seguito anche queste casistiche particolari (es. Rottamazione-ter, Rottamazione-quater, Saldo e stralcio), data la loro rilevanza pratica.

Riassumendo: la rateizzazione è uno strumento fondamentale per prevenire azioni esecutive e diluire nel tempo l’esborso dovuto. Tuttavia, il suo mantenimento è vincolato al rispetto rigoroso delle rate concordate. Vediamo ora quando si verifica la decadenza e quante rate si possono saltare prima di perdere il beneficio.

Cause di decadenza dal beneficio della rateizzazione

La decadenza dal piano di rateazione si verifica quando il contribuente non rispetta i pagamenti secondo le scadenze previste. In pratica, un eccessivo accumulo di rate non pagate (o pagate in modo insufficiente/tardivo oltre i limiti consentiti) fa scattare la revoca della dilazione. La soglia di tolleranza – ovvero quante rate si possono saltare – dipende dal tipo di piano e dal periodo in cui è stato concesso.

Per chiarezza espositiva, distinguiamo tra:

  • A) Piani di rateizzazione “ordinari/straordinari” con Agenzia Entrate-Riscossione (dilazioni di cartelle, avvisi esecutivi, avvisi di addebito);
  • B) Piani derivanti da procedimenti deflattivi del contenzioso (es. accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione);
  • C) Piani relativi a definizioni agevolate o “pace fiscale” (es. rottamazioni delle cartelle, saldo e stralcio);
  • D) Piani su avvisi bonari (controllo automatizzato), che hanno regole peculiari.

Vediamo le cause di decadenza per ciascuna categoria.

A) Decadenza delle rateizzazioni ordinarie (cartelle esattoriali)

Per le dilazioni concesse dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973, la normativa ha subito modifiche nel tempo, soprattutto in periodo Covid. Di seguito una tabella riepilogativa delle soglie di tolleranza in base al periodo di richiesta del piano:

Periodo di concessione del pianoDecadenza al mancato pagamento di
Piani in corso al 8 marzo 2020 (prima della pandemia)18 rate non pagate (anche non consecutive).
Piani richiesti dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 202110 rate non pagate (anche non consecutive).
Piani richiesti dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 20225 rate non pagate (anche non consecutive).
Piani richiesti dal 16 luglio 2022 in poi8 rate non pagate (anche non consecutive).

Nota: le rate non pagate considerate ai fini della soglia sono quelle accumulate nel tempo, anche se non consecutive. Ad esempio, per un piano concesso nel 2023 (soglia 8 rate) la decadenza scatta se il contribuente salta complessivamente 8 mensilità (sommando tutti i mesi di mancato pagamento). La soglia va valutata sul singolo piano: se si hanno più piani di rateazione separati, le inadempienze non si sommano tra piani diversi.

Come si nota, per i piani più risalenti (attivi al marzo 2020) la tolleranza è stata eccezionalmente ampliata a 18 rate – un provvedimento preso durante l’emergenza sanitaria per evitare decadenze di massa, vista la sospensione dei pagamenti nel 2020. Viceversa, nel 2022 si è avuta una stretta temporanea a 5 rate per i nuovi piani concessi nel primo semestre, poi riportata a 8 rate dal luglio 2022 in avanti, in linea con il regime ordinario introdotto nel 2013.

Ultima rata non pagata: È importante sottolineare che se tra le rate omesse rientra l’ultima rata prevista dal piano, allora la decadenza si concretizza anche con un numero inferiore di inadempienze rispetto alla soglia ordinaria. In altre parole, saltare la rata finale del piano comporta comunque la decadenza immediata, anche se fino a quel momento si erano magari saltate meno rate del limite tollerato. Ciò perché l’ultima rata coincide con la chiusura del debito rateizzato: non pagarla equivale a non aver completato il percorso concordato.

Prima rata: Occorre distinguere il caso della prima rata del piano. Di solito, quando la rateizzazione viene concessa, all’atto di accoglimento viene indicata la scadenza della prima rata (ad esempio entro 30 giorni). Se il contribuente non versa la prima rata entro i termini indicati, l’agevolazione può essere revocata d’ufficio – in alcuni contesti ciò viene considerato come mancato perfezionamento della dilazione. Ad esempio, per le rateazioni in ambito di accertamento esecutivo, la prima rata va pagata entro 30 giorni dalla comunicazione; un pagamento oltre tale termine (oltre un lieve margine di 7 giorni) fa decadere la dilazione già in origine. Nel caso delle cartelle, le istruzioni prevedono che la prima rata dev’essere pagata entro 30 giorni dall’accoglimento, pena decadenza immediata (67 giorni in certi casi di avvisi bonari: 60 giorni + 7 di tolleranza). Dunque, attenzione a rispettare la scadenza della prima rata: diversamente, il piano potrebbe non avviarsi affatto.

In sintesi, per i piani ordinari AdER attualmente in essere (richiesti dal 16/7/2022 in poi) si decade se non si pagano 8 rate, anche se non consecutive. Tolleranze diverse rimangono valide per i piani concessi in periodi precedenti, come da tabella. Oltre a ciò, c’è la regola speciale sull’ultima rata (basta omettere quella per decadere).

Lieve inadempimento: Va ricordato che l’ordinamento prevede alcune situazioni di lieve inadempimento che non fanno scattare la decadenza (art. 15-ter DPR 602/1973). In particolare, non si perde la rateizzazione se:

  • la prima rata viene pagata con un ritardo non superiore a 7 giorni dalla scadenza;
  • una rata diversa dalla prima viene pagata comunque entro la scadenza della rata successiva (quindi al massimo entro un intervallo pari a quella successiva);
  • il pagamento di una rata (diversa dalla prima) è leggermente carente per un importo non oltre il 3% della rata e comunque non oltre €10.000.

In tali casi di lievi ritardi o errori, il contribuente non perde il beneficio della dilazione né eventuali definizioni agevolate collegate. Resta ferma però l’applicazione di una piccola sanzione per tardivo versamento (0,1% giornaliero o 1,5% mensile ex art. 13 D.Lgs. 471/97) se il versamento è avvenuto oltre la scadenza, sanzione che il contribuente può sanare con ravvedimento operoso. Ad esempio, pagare la prima rata con 5 giorni di ritardo non fa decadere il piano, ma comporta comunque una sanzione per tardivo pagamento (ridotta se ci si ravvede). Analogamente, pagare una rata intermedia con 10 giorni di ritardo (entro la rata successiva) evita la decadenza ma espone a sanzione.

Al di fuori di queste ipotesi di lieve inadempimento, ogni rata non pagata per intero entro la scadenza (o con grave ritardo) viene conteggiata ai fini della soglia di decadenza. Ciò vale anche se il contribuente paga in ritardo senza includere gli interessi di mora e l’aggio maturati: in tal caso, la rata risulta non chiusa e conta come non pagata. Dunque, attenzione: un pagamento tardivo va integrato con gli interessi di mora giornalieri e la quota di aggio, altrimenti quella rata risulterà comunque insoluta ai fini del conteggio delle rate saltate. (Spiegheremo più avanti come si calcolano questi interessi aggiuntivi).

B) Decadenza dei piani da accertamento con adesione (e strumenti simili)

Passiamo ora ai piani rateali derivanti da accertamento con adesione o istituti deflattivi analoghi (adesione ai PVC, acquiescenza, mediazione/conciliazione giudiziale). In tali procedure, il contribuente concorda con l’Ufficio delle Entrate l’importo delle imposte e sanzioni dovute, beneficiando di una forte riduzione delle sanzioni (1/3 del minimo per l’adesione, ex art. 2 co.5 D.Lgs. 218/97). Il versamento può avvenire in unica soluzione o in forma rateale (art. 8 D.Lgs. 218/97). La legge prevede che, perfezionato l’accordo, il contribuente versi entro 20 giorni l’intero importo dovuto oppure la prima rata. Le somme oltre €50.000 possono essere dilazionate fino a 16 rate trimestrali; sotto €50.000, fino a 8 rate trimestrali (dopo la modifica dell’art. 8 D.Lgs. 218/97 operata dal D.Lgs. 159/2015). Le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Mancato pagamento della prima rata: Se il contribuente non paga la prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione (né entro i 7 giorni di tolleranza del lieve inadempimento), l’adesione non si perfeziona. Ciò significa che l’accordo raggiunto viene meno e l’Agenzia può riprendere il normale iter di accertamento: verrà quindi emesso l’avviso di accertamento (con le sanzioni piene) o, se già emesso con efficacia esecutiva, sarà iscritto a ruolo l’importo originario. Dunque, il primo pagamento puntuale è essenziale per concludere validamente la definizione.

Mancato pagamento di rate successive: Se invece la prima rata è stata pagata (quindi l’adesione si è perfezionata) ma il contribuente omette di pagare una delle rate successive entro il termine di quella successiva (ossia salta una rata e non la regolarizza entro la scadenza immediatamente seguente), allora si determina la decadenza dal beneficio della rateazione. L’art. 8 comma 3-bis del D.Lgs. 218/97 (richiamato dall’art.15-ter DPR 602/73) stabilisce appunto che il mancato pagamento anche di una rata (diversa dalla prima) entro il termine della rata successiva comporta decadenza definitiva. Non sono richieste due o più rate omesse: basta una sola rata non pagata alla scadenza successiva per far decadere la dilazione. Le tolleranze del lieve inadempimento si applicano anche qui: pagamento entro la rata successiva, carenze sotto il 3%, ecc., evitano la decadenza. Ma oltre tali margini, la decadenza è immediata.

Conseguenze: Quando si verifica la decadenza del piano da adesione, l’Ufficio iscrive a ruolo tutti gli importi residui ancora dovuti a titolo di imposta, mantenendo le sanzioni ridotte come determinate nell’atto di adesione (quindi quelle già ridotte ad 1/3) e gli interessi legali calcolati sull’imposta residua. Inoltre – ed è l’aspetto più gravoso – viene irrogata una sanzione aggiuntiva per il ritardato pagamento, pari al 30% aumentato della metà, dunque 45% sul residuo importo d’imposta non versato. Questa sanzione deriva dall’art. 13 D.Lgs. 471/97 (sanzione da omesso versamento) applicata in misura aggravata, e colpisce il fatto che il contribuente non ha onorato un pagamento dovuto. In pratica, il carico residuo verrà affidato all’Agente della Riscossione che emetterà una cartella di pagamento comprensiva di: imposta non pagata, sanzione ridotta originaria su quell’imposta, interessi, e ulteriore sanzione del 45%.

Esempio: Tizio aderisce a un accertamento per €100.000 di imposte e €10.000 di sanzioni ridotte (1/3 del minimo). Paga €20.000 entro 20 giorni, dilazionando €80.000 in 8 rate trimestrali da €10.000 l’una. Se Tizio non paga una rata (mettiamo la terza rata da €10.000) entro la scadenza della quarta, decade dalla rateazione. L’Agenzia iscriverà a ruolo il residuo €70.000 di imposte ancora da versare, più i €7.000 di sanzioni ridotte correlate a quelle imposte, più gli interessi legali maturati, e inoltre la sanzione del 45% su €70.000, cioè €31.500, per l’omesso versamento. Tizio riceverà quindi una cartella per circa €108.500 più interessi di mora e aggio. Come si vede, la decadenza in questo caso vanifica parte del beneficio ottenuto: pur non tornando alle sanzioni piene originarie, si subisce una pesante penalizzazione aggiuntiva.

Evoluzione 2024: Per le violazioni commesse più di recente, la sanzione aggiuntiva è stata leggermente ridotta: per inadempimenti riferiti ad atti dopo il 31 agosto 2024, la sanzione diventa 37,5% (invece del 45%) sul residuo. Ciò in attuazione della riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024). Fino ad agosto 2024 resta invece applicabile il 45%. Una sentenza della Cassazione (n. 19021 depositata l’11 luglio 2025) ha confermato che la decadenza dalla rateazione di un avviso bonario o adesione fa sì che le sanzioni vadano ricalcolate in misura piena sui residui, secondo la disciplina vigente tempo per tempo. In passato c’erano dubbi interpretativi sulle parti già versate: la Corte ha chiarito che prima della modifica del 2015 la decadenza comportava la perdita dell’intera definizione agevolata, con sanzioni piene sul totale originario dovuto. Dopo la riforma del 2015 (D.Lgs. 159/2015), invece, la decadenza incide solo sulla parte non pagata, che viene iscritta a ruolo con sanzioni piene su di essa, ma non rimuove lo sconto già goduto sulle somme versate.

C) Decadenza nelle definizioni agevolate (rottamazioni e saldo-stralcio)

Le definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione – note come rottamazione delle cartelle (DL 193/2016, DL 148/2017, DL 119/2018, Legge 145/2018, ecc. fino alla recente rottamazione-quater 2023 in L. 197/2022) e saldo e stralcio – prevedono anch’esse piani di pagamento rateali, ma con regole differenti. In tali misure il vantaggio principale per il debitore è che non deve pagare le sanzioni né gli interessi di mora (e, in alcuni casi, neppure l’aggio) sul debito, ma solo le somme capitali e gli interessi legali. Di contro, però, il mancato pagamento nei termini previsti rende la definizione inefficace, cioè annulla tutti i benefici concessi.

Le varie leggi sulla rottamazione hanno sempre stabilito che la tardività, insufficienza o omissione nel pagamento anche di una singola rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata. Ad esempio, per la Rottamazione-ter (DL 119/2018) era previsto che il mancato o tardivo pagamento di una rata portasse all’inefficacia della rottamazione, con perdita dello sconto su sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, in alcune edizioni sono stati concessi dei margini:

  • Rottamazione-ter (2018): introdotta una tolleranza di 5 giorni su ciascuna scadenza, entro cui il pagamento si considerava tempestivo (art. 3 DL 119/2018). Inoltre, a causa del Covid, le rate in scadenza nel 2020 e 2021 hanno avuto proroghe straordinarie fino al 2022.
  • Saldo e stralcio (2019): analoghe regole di decadenza (una rata non pagata = perdita beneficio), con scadenze prorogate dal legislatore durante la pandemia.
  • Rottamazione-quater (2023): anch’essa prevede che il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza immediata dai vantaggi. Le scadenze originali erano: il 31 ottobre 2023 per la prima o unica rata, poi 7 rate nel 2024-2025 e le restanti entro il 2027 (max 18 rate totali, secondo la legge di Bilancio 2023). È confermata la tolleranza di 5 giorni su ogni scadenza.

Effetti della decadenza nelle definizioni: Se il contribuente decade dalla rottamazione o saldo-stralcio, tutti i benefici vengono meno: il debito ritorna come prima dell’adesione, quindi ripristino integrale di sanzioni e interessi dovuti per legge. I pagamenti effettuati in parte vengono comunque acquisiti a acconto sul dovuto. Il carico residuo non definito tornerà esigibile dall’Agente della Riscossione, che potrà richiedere il pagamento immediato e riprendere (o avviare) le azioni di recupero coattivo.

In passato, le normative sulle rottamazioni precludevano che i debiti decaduti dalla definizione potessero essere nuovamente rateizzati in via ordinaria. Ad esempio, la legge escludeva espressamente la dilazione per i debiti che erano stati oggetto di rottamazione-ter o saldo e stralcio poi divenuti inefficaci per mancato pagamento. Questo significava che, se il contribuente perdeva la rottamazione, non poteva chiedere un piano a rate ordinario per quegli stessi carichi: l’unica opzione era pagare in unica soluzione o attendere eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

Novità 2023-2025: Con la Rottamazione-quater 2023 il legislatore è intervenuto per mitigare questo aspetto. La Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) ha previsto esplicitamente che l’eventuale decadenza dalla rottamazione-quater non preclude la possibilità di richiedere una rateizzazione ordinaria dei medesimi debiti. In altre parole, se un contribuente aderisce alla definizione 2023 ma poi non riesce a pagarne le rate, potrà comunque chiedere all’AdER un piano di dilazione sulle somme residue (che, a quel punto, includeranno di nuovo sanzioni/ interessi come se la rottamazione non fosse avvenuta). Questa è una deroga importante rispetto alle edizioni precedenti.

In aggiunta, il legislatore è intervenuto con il Decreto Milleproroghe 2025 (convertito dalla Legge n. 15/2025) prevedendo una riapertura dei termini per chi era decaduto dalla rottamazione-quater. In particolare, è stata concessa la possibilità di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 per essere riammessi alla definizione agevolata. I debitori che non avevano rispettato le scadenze originarie (fino al 31/12/2024) possono dunque richiedere di rientrare nei benefici, dilazionando il residuo dovuto (sempre senza sanzioni/interessi di mora) in un nuovo piano fino a 10 rate. La prima rata di questo piano di riammissione scade il 31 luglio 2025. Si tratta di un vero e proprio “salvagente” offerto una tantum: oltre tale data, chi non avrà aderito o adempiuto perderà definitivamente l’agevolazione.

Riepilogando sulle definizioni agevolate: la decadenza scatta tipicamente al primo pagamento mancato oltre i 5 giorni di tolleranza. Le somme non versate tornano a essere dovute per intero (sanzioni/ interessi compresi) e l’Agente della Riscossione può riprendere le azioni di recupero. Dal 2023 in poi, però, questi debiti possono essere rateizzati in via ordinaria (per rottamazione-quater e successive). Inoltre, nel 2025 c’è stata una finestra per riammettere chi era decaduto dalla quater. Chi era decaduto da rottamazioni precedenti (es. ter) non ha avuto analoghe riaperture e – salvo che abbia usufruito della quater – rimane senza la possibilità di dilazionare, dovendo pagare il residuo in unica soluzione.

D) Decadenza nelle rateazioni degli avvisi bonari (controlli automatici)

Un caso a parte è rappresentato dalle rateizzazioni relative agli avvisi bonari da controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72). Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) dall’Agenzia delle Entrate – ad esempio per un debito risultante dal 730 o Unico – può pagare con sanzione ridotta al 10% entro 30 giorni, oppure optare per una rateizzazione (generalmente fino a 8 rate trimestrali, elevabili a 20 rate se importo > €5.000, come da art. 3-bis D.Lgs. 462/97). Durante la dilazione, la sanzione ridotta resta confermata (10% sulle somme dovute).

Le norme prevedono però che il tardivo pagamento di una rata dell’avviso bonario oltre un certo termine faccia perdere la definizione agevolata. In particolare, prima della riforma del 2015 la giurisprudenza ha chiarito che se il contribuente non pagava una rata entro la scadenza di quella successiva, decadeva non solo dal piano ma anche dal beneficio della sanzione ridotta, dovendo quindi pagare la sanzione piena del 30% su tutte le imposte originarie. Ciò significava un aggravio molto pesante: l’intero debito veniva ricalcolato con sanzioni al 30%, come se l’avviso bonario non fosse stato mai definito.

Dopo il D.Lgs. 159/2015, è stata introdotta una disciplina più favorevole: oggi il mancato pagamento di una rata entro il termine della successiva comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo dovuto, con sanzioni al 30% su tale residuo. In altre parole, le rate pagate restano acquisite con sanzione ridotta, mentre sulla parte non pagata viene applicata la sanzione ordinaria (30%). La Cassazione con la citata sentenza n. 17362/2024 ha confermato questa interpretazione, evidenziando la differenza tra il regime ante-2015 (sanzione piena su tutto) e quello post-2015 (sanzione piena solo sul dovuto residuo).

Pertanto, nel caso di decadenza da un avviso bonario rateizzato, l’Agenzia delle Entrate procederà a iscrivere a ruolo (e affidare all’AdER) le somme non ancora versate, con sanzione 30% su di esse, interessi e aggi eventuali. Il contribuente riceverà quindi una cartella di pagamento per la parte rimasta insoluta. Da notare che non vi è possibilità di proseguire la rateazione con AdER su questi importi se l’avviso bonario è decaduto: la cartella rappresenta già il recupero coattivo. Tuttavia, si potrà chiedere la rateizzazione della cartella stessa secondo le regole ordinarie, in quanto quei debiti (pur provenienti da avviso bonario definito decaduto) risultano di fatto nuovi carichi affidati all’agente della riscossione e non ancora rateizzati con AdER (non ricadono nel divieto di cui sopra lettera A). Ad esempio, se un contribuente aveva un avviso bonario da €5.000, ne ha pagate 2 rate e ne ha saltate 2, riceverà cartella per il residuo ~€2.500 + sanzioni su 2.500. Quella cartella potrà essere a sua volta rateizzata con AdER, perché il precedente piano era interno all’Agenzia Entrate e non un piano AdER su cartella.

Infine, attenzione alla prima rata anche negli avvisi bonari: qui la regola del lieve inadempimento concede 7 giorni di ritardo sulla prima rata. Decorso tale margine, se la prima rata non è stata pagata, si decade subito dalla definizione e l’Agenzia iscriverà il debito per intero con sanzioni piene (30%). Quindi per evitare sorprese è cruciale rispettare la prima scadenza o al massimo entro una settimana.

Conclusione sulle cause di decadenza: come abbiamo visto, ogni tipologia di dilazione ha le proprie condizioni di mantenimento. In generale:

  • Nei piani delle cartelle oggi vigenti la decadenza interviene dopo 8 rate non pagate, salvo che il piano sia più vecchio (10 o 18 rate secondo periodo). La prima e l’ultima rata fanno caso a sé (prima rata va pagata tempestivamente, ultima rata mancante causa decadenza immediata).
  • Nei piani da accertamento/adesione basta una rata non pagata oltre la successiva per decadere.
  • Nelle rottamazioni basta una rata omessa per perdere l’agevolazione.
  • Negli avvisi bonari post-2015 una rata omessa oltre la successiva fa decadere la dilazione e comporta sanzione piena sul residuo.

Conseguenze e effetti della decadenza

Quando la decadenza si concretizza, le conseguenze per il debitore sono significative. In generale decadere dal beneficio della rateizzazione comporta:

  • Risoluzione immediata del piano rateale: il piano viene revocato d’ufficio e non è più possibile proseguire con pagamenti dilazionati. Eventuali versamenti tardivi o parziali fatti dopo la decadenza verranno imputati a riduzione del debito, ma non ripristinano il piano (si considerano acconti spontanei).
  • Esigibilità integrale del debito residuo: l’intero importo ancora dovuto diviene immediatamente esigibile in un’unica soluzione. Viene meno quindi qualsiasi differimento: in teoria il Fisco potrebbe pretendere subito il saldo totale. In pratica, l’Agente della Riscossione di solito invia una comunicazione di avvenuta decadenza invitando al pagamento del saldo entro pochi giorni, dopodiché avvia le procedure esecutive.
  • Ripresa delle azioni di recupero coattivo: cessando la protezione offerta dal piano (durante il quale l’Agente normalmente sospende azioni come fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti), con la decadenza torna attiva la potestà di riscossione coattiva. Dunque il concessionario può procedere con iscrizioni di ipoteca sugli immobili, fermo amministrativo sui veicoli, pignoramenti di stipendi, conti correnti, ecc., per soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Se tali azioni erano già state avviate in passato e poi congelate grazie alla rateazione, possono ora essere riprese o riattivate subito.
  • Mantenimento degli importi versati come acconto: le rate già pagate non vengono perse né restituite. Anzi, restano acquisite e vanno a diminuire il debito originario. In caso di decadenza, si considera il piano “estinto con effetti risarcitori” – cioè le somme pagate valgono come pagamento parziale del debito dovuto. Ad esempio, se su €10.000 dilazionati ne avevate già pagati €4.000 prima di decadere, quei €4.000 restano a riduzione del debito (non dovrete pagarli di nuovo). Rimarranno però da pagare gli €6.000 residui più eventuali oneri aggiuntivi.
  • Recupero degli oneri accessori: decadendo dai benefici, sul debito residuo torneranno ad applicarsi per intero gli interessi di mora (dal giorno di scadenza originaria del carico) e l’aggio di riscossione sull’importo non pagato. In un piano attivo, invece, di norma l’aggio sulle rate successive è congelato (o ridotto) e non maturano interessi di mora, bensì solo interessi di dilazione. Con la decadenza, l’Agente ricalcola gli interessi di mora sul residuo a partire dalla data in cui il carico era divenuto esecutivo, come se la rateazione non fosse più in essere.
  • Decadenza da eventuali benefici collegati: se la rateazione era stata concessa in connessione con un procedimento (es. sospensione della patente per multe, o decadenza da benefici fiscali), la decadenza potrebbe influire. Un caso tipico è il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): la normativa prevede che un debitore con debiti previdenziali o fiscali può ottenere un DURC regolare se quegli importi sono rateizzati e il piano è in corso. Ma in caso di decadenza, il DURC torna immediatamente irregolare, finché il debito non viene nuovamente messo in regola (pagato o oggetto di nuova dilazione). Questo può avere impatto su aziende che partecipano ad appalti o devono attestare la propria regolarità contributiva.
  • Sanzioni aggiuntive o perdita di agevolazioni: come visto, in alcuni contesti la decadenza comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria. È il caso dei piani da accertamento con adesione, dove si applica la sanzione del 45% (o 37,5%) sul residuo, o dei piani da avviso bonario, dove si applica la differenza di sanzione fino al 30% sul residuo non pagato. Nelle rottamazioni, più che una sanzione aggiuntiva, c’è la perdita dell’abbattimento di sanzioni/interessi, per cui tali importi vengono “rianimati” e tornano esigibili. Ad esempio, se una rottamazione avrebbe condonato €2.000 di sanzioni e €500 di interessi, la decadenza fa sì che quei €2.500 tornino dovuti insieme al capitale residuo.
  • Notifiche di intimazione: spesso, dopo la decadenza, l’Agente della Riscossione invia un’“intimazione di pagamento” (ex art. 50 DPR 602/73) al debitore. Si tratta di un atto formale con cui si intima di pagare entro 5 giorni, decorso il quale si procederà ad esecuzione forzata (se già è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella). L’intimazione serve da ultimo avvertimento prima del pignoramento e può anch’essa essere impugnata entro 20 giorni, ma solo per vizi formali o perché il debito è già estinto/sospeso. Se ricevete un’intimazione dopo la decadenza, siete dunque a un passo dal pignoramento: è un segnale che occorre agire immediatamente per trovare una soluzione.

In sostanza, la decadenza dal piano segna un punto di svolta: il debito “torna vivo” in tutta la sua entità e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con tutti i mezzi di recupero disponibili. Per il debitore ciò significa trovarsi esposto a possibili azioni esecutive e oneri aggiuntivi. È una situazione da evitare il più possibile, oppure – se ormai avvenuta – da gestire con prontezza per mitigare i danni.

Nei capitoli seguenti esamineremo cosa fare concretamente quando si riceve un avviso di decadenza, quali strategie adottare e se esistono rimedi per tornare in regola o diluire nuovamente il debito. Vedremo anche alcune soluzioni particolari (ad esempio la possibilità di richiedere un nuovo piano in casi limitati) e forniremo modelli di atti e consigli utili per tutelare i propri diritti.

Cosa fare in caso di avviso di decadenza

Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ti informa della decadenza del tuo piano di rateizzazione? È comprensibile provare preoccupazione, ma è importante agire rapidamente e con consapevolezza dei propri diritti, per evitare o limitare conseguenze come pignoramenti o ulteriori aggravamenti del debito. In questa sezione vediamo passo passo cosa fare:

1. Verificare i termini e le cause della decadenza: Per prima cosa, controlla attentamente l’avviso ricevuto. Dovrebbe indicare il numero di rate non pagate e il riferimento al tuo piano di rateizzazione. Verifica se effettivamente risulta che hai saltato quel numero di rate. Potrebbe essersi trattato di un errore (ad esempio pagamenti non correttamente registrati, o rate pagate con lieve ritardo che invece potevano non comportare decadenza). Ricorda le soglie: per piani recenti servono 8 rate omesse, per quelli più datati può essere 5, 10 o 18 a seconda del caso. Confronta la situazione reale dei tuoi pagamenti con quanto sostiene l’Agenzia. Se ad esempio l’avviso parla di 8 rate omesse ma tu pensi di averne saltate meno, raccogli ricevute e quietanze per provarlo.

2. Verificare eventuali “lieve inadempimento”: Se alcune rate le hai pagate con qualche giorno di ritardo, ricorda che entro 5 giorni (con interessi) non costituivano inadempienza. Oppure se hai pagato una rata entro la scadenza della successiva, la legge ti tutela (per piani AdER e adesione). Se ritieni di non essere effettivamente decaduto per legge, puoi agire per far correggere la situazione (vedi punto successivo).

3. Ricorso in autotutela in caso di errore: Se riscontri che la decadenza è stata dichiarata per errore (ad esempio un pagamento tempestivo non contabilizzato, o la soglia di legge non effettivamente superata), è opportuno inviare subito un’istanza di autotutela all’ente creditore o all’AdER, chiedendo la revoca della decadenza per errore materiale. Nell’istanza (meglio se inviata via PEC per avere data certa) indica i dettagli del tuo piano, spiega perché ritieni che non dovevi decadere, e allega le prove (ricevute di pagamento, contabili bancarie, ecc.). Ad esempio: “Con riferimento alla comunicazione di decadenza n. …, evidenzio che la rata di maggio è stata versata in data … entro i 5 giorni di tolleranza, come da attestazione allegata, pertanto non sussiste il presupposto di 8 rate omesse. Chiedo l’annullamento in autotutela della decadenza, con ripristino del piano rateale originario.”. L’autotutela è uno strumento con cui l’ente può correggere i propri atti errati. Attenzione: la presentazione dell’istanza non sospende automaticamente le azioni di riscossione. Quindi, mentre attendi risposta, se possibile, potrebbe essere prudente versare comunque le rate arretrate (vedi punto successivo) per mettere in sicurezza la posizione. In alcuni casi l’Agenzia, riscontrato l’errore, reintegra il contribuente nel piano e comunica la prosecuzione della rateazione.

4. Pagamento delle rate scadute (se possibile): Se sei decaduto perché hai accumulato arretrati, l’unica maniera per riattivare il piano (nei casi ammessi) o per evitare azioni immediate è pagare tutte le rate scadute il prima possibile. La legge oggi distingue due situazioni:

  • Se la tua rateizzazione era stata concessa prima del 16 luglio 2022, allora esiste una chance: puoi essere riammesso a una nuova dilazione sugli importi residui a condizione di aver pagato tutte le rate scadute del precedente piano. In pratica, devi versare in un’unica soluzione l’ammontare di tutte le rate che avevi saltato, e poi presentare una nuova istanza di rateizzazione per il restante debito. Facciamo un esempio: avevi un piano con 20 rate, ne hai pagate 10 e ne hai saltate 8, residuavano altre 10 future. Se paghi subito le 8 saltate, potrai chiedere di rateizzare nuovamente il debito residuo (cioè le ultime 10 rate non ancora scadute). Questa opportunità è frutto di una modifica introdotta nel 2020 e confermata nel 2022, proprio per dare una seconda possibilità ai decaduti pre-riforma. Naturalmente, occorre che tu abbia le risorse per saldare gli arretrati tutti insieme. Una volta fatto, presenta la nuova domanda di rateizzazione ad AdER allegando la prova del pagamento delle rate scadute: l’Agente, verificato che ne hai diritto, ti concederà un nuovo piano. Tieni presente che la legge specifica che questa facoltà vale solo per le richieste presentate entro il 15/7/2022. Se rientri in questo caso, muoviti in fretta: l’ente non ti riammetterà se lasci passare troppo tempo (in teoria la norma non fissa un termine, ma conviene agire non appena possibile dopo la decadenza).
  • Se la tua rateizzazione è stata concessa dal 16 luglio 2022 in poi, purtroppo la normativa attuale non consente una nuova rateizzazione sugli stessi carichi in caso di decadenza. La decadenza diventa definitiva e il debito residuo non può essere più dilazionato (così prevede l’art. 19 co.3 DPR 602/73 come modificato). Pagare le rate arretrate in questo caso non riattiva il piano e non obbliga AdER a concederne un altro. Ciò non toglie che, se hai la possibilità finanziaria, saldare volontariamente il maggior numero possibile di rate scadute resta utile: innanzitutto riduce il debito (meno base per interessi di mora e azioni esecutive) e potrebbe indurre l’Agente a soprassedere temporaneamente dalle azioni più invasive se vede un tentativo concreto di rientro. Tuttavia, dal punto di vista formale, non hai diritto a un nuovo piano su quei medesimi importi.

In conclusione, se sei decaduto da un piano recente (post-16/7/22) l’unica via per rateizzare di nuovo quelle somme sarebbe attendere un eventuale intervento legislativo futuro (ad esempio una “sanatoria” o rottamazione) oppure – come vedremo – percorrere strade alternative (procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, ecc.). Viceversa, se sei decaduto da un piano più vecchio, paga gli arretrati e presenta istanza di riammissione: hai buone chance di successo.

5. Valutare le definizioni agevolate (rottamazioni) disponibili: Controlla se il debito per cui sei decaduto potrebbe rientrare in qualche misura agevolativa in corso. Ad esempio, nel 2023 c’era la Rottamazione-quater: se non vi avevi già aderito, ormai il termine di adesione (30/6/2023) è scaduto, ma magari quel debito era già in rottamazione-quater e sei decaduto da quella. In tal caso, come spiegato, hai potuto fare domanda di riammissione entro il 30/4/2025. Se lo hai fatto, la decadenza originaria viene superata e sei rientrato nell’agevolazione (con nuovo piano in 10 rate). Se non lo hai fatto e i termini sono scaduti, purtroppo non ci sono altre definizioni attive al 2025 per quei carichi. Potresti sperare in una futura “rottamazione-quinquies” se verrà varata, ma al momento nulla di certo. Pertanto, non fare affidamento su future sanatorie: se hai possibilità di pagare o regolarizzare ora, meglio agire che attendere condoni incerti.

Per altri tipi di debito, verifica misure specifiche: ad esempio, nel 2023 era prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari 2019-20 (commi 153-159 L. 197/2022). Se il tuo debito fosse di quel tipo e non hai pagato le rate, potresti rientrarvi pagando con sanzioni ridotte. Ogni caso fa storia a sé, ma informati se esistono provvedimenti agevolativi riguardanti la tua situazione e se i termini sono ancora aperti.

6. Comunicare con l’Agente della Riscossione: È consigliabile mettersi in contatto con l’AdER (telefonicamente o allo sportello) per segnalare che intendi risolvere la situazione. Talvolta, se il contribuente mostra collaborazione, l’Agente può concedere qualche breve proroga prima di attivare procedure esecutive, soprattutto se si sta predisponendo un pagamento consistente. Ad esempio, se comunichi che entro un certo giorno pagherai tot arretrati, potrebbero attendere prima di iscrivere un fermo o pignorare. Non è un diritto codificato, ma il dialogo può giovare. Chiedi magari un appuntamento allo sportello AdER per esaminare il prospetto del tuo debito residuo post-decadenza: avrai così chiaro l’importo esatto da saldare o le possibili rateazioni su altri debiti.

7. Misure alternative per gestire il debito residuo: Se la somma residua è molto elevata e non rateizzabile (es. perché il piano è recente, quindi vietato rilazionare, oppure perché hai già usufruito della riammissione ma sei decaduto di nuovo), occorre pensare ad alternative. Alcune opzioni, in casi di importi importanti, includono:

  • Piano di rientro extragiudiziale: Tentare una trattativa con l’Agente della Riscossione non è facile, in quanto esso ha poteri vincolati dalla legge e non può autonomamente ridurre il dovuto. Tuttavia, in alcune circostanze (ad es. per evitare il fallimento di un’azienda) si può proporre all’AdER un piano di rientro personalizzato, magari garantito da terzi o con garanzie reali, chiedendo che nel frattempo siano sospese le azioni esecutive. Non c’è però un obbligo legale per l’AdER di accettare: è più un approccio pragmatico, da gestire con l’ausilio di consulenti esperti e magari coinvolgendo l’ente creditore (Agenzia Entrate, INPS ecc.).
  • Procedure di sovraindebitamento o concorsuali: Se il debito fiscale/contributivo è tale da compromettere la tua solvibilità, valuta strumenti come: la “composizione negoziata della crisi” o il piano del consumatore (per persone fisiche non fallibili), oppure un accordo di ristrutturazione dei debiti tributari o un concordato preventivo (per imprenditori). Queste procedure, regolate dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), permettono di proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali all’interno di un piano omologato dal tribunale. Ad esempio, un imprenditore può presentare un piano attestato che preveda di pagare il 50% del debito fiscale in 5 anni: se i creditori (compreso il Fisco) aderiscono o il tribunale lo approva, l’AdER è vincolata da quell’accordo e sospende le esecuzioni. Sono soluzioni complesse, da valutare con un legale/fiscalista, ma in casi estremi possono rappresentare una via d’uscita, specie quando la decadenza dal piano rende il debito altrimenti impagabile. Ricordiamo che la mera rateizzazione è preclusa se la difficoltà economica è definitiva (es. azienda cessata o fallita), ma in ambito concorsuale il Fisco può accettare transazioni sul dovuto.
  • Opposizione/esecuzione forzata controllata: Se l’Agente minaccia pignoramenti, potresti dover subire l’esecuzione ma cercando di controllarne gli effetti. Ad esempio, se hai più immobili ipotecabili, pagare parte del debito riducendolo sotto soglie può evitare ipoteche su beni di valore elevato. Oppure, se temo il pignoramento del conto corrente, potrei spostare liquidità su conti di terzi fidati (attenzione però a non incorrere in revocatorie o in reati come la sottrazione fraudolenta, vedi oltre). In ultima analisi, potresti lasciar procedere un pignoramento del quinto dello stipendio come unica forma di rateizzazione “forzosa” se il tuo stipendio è pignorabile: l’Agente così recupera mensilmente una quota e tu eviti ulteriori azioni (anche se è una situazione subita e non concordata, a volte i debitori la preferiscono quando non hanno margine di trattativa).

Ogni situazione è diversa: l’importante è non restare inerti. Un avviso di decadenza ignorato porterà quasi certamente a esecuzioni nel giro di poche settimane o mesi. Agire subito, con pagamento, istanze o consulenza legale, è fondamentale.

8. Impugnazione legale (ricorso): La decadenza in sé è un fatto oggettivo previsto dalla legge, quindi non è contestabile nel merito (non si può fare ricorso lamentando “chiedo più tempo”: il giudice non può derogare alla norma). Tuttavia, ci sono situazioni in cui un ricorso al giudice tributario può essere opportuno:

  • Errore sull’applicazione della norma: ad esempio se l’AdER ha dichiarato decaduto un piano quando per legge non lo era ancora (ad es. perché ha contato male le rate, o non ha considerato il lieve inadempimento). In tal caso, se l’ente non accoglie la vostra autotutela, potete impugnare l’atto di decadenza (o l’intimazione conseguente) avanti alla Commissione Tributaria, chiedendone l’annullamento per inesistenza dei presupposti. È un ricorso da fare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che formalizza la decadenza o l’intimazione.
  • Vizi formali del procedimento: se l’Agente della Riscossione riprende l’esecuzione, verificate che abbia rispettato le regole procedurali. Ad esempio, se era trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella originaria, è obbligatorio che vi notifichi prima un’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) e vi lasci 5 giorni. Se così non fosse e procedesse direttamente a pignoramento, il pignoramento sarebbe impugnabile. Oppure, controllate la validità delle notifiche: se la cartella a suo tempo non vi fu notificata correttamente, potreste ancora contestarne la legittimità (anche se, attenzione, aver chiesto la rateizzazione implica spesso rinuncia a eccepire vizi di notifica, secondo Cassazione). La Cass. n. 32030/2024 ha infatti affermato che la presentazione dell’istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la conoscenza dell’atto, con conseguente interruzione della prescrizione. Ciò significa che non potrete più sostenere di non aver saputo della cartella se avete aderito al piano.
  • Situazioni di illegittimità sostanziale: esempi rari ma possibili: il debito sottostante potrebbe essere stato sgravato dall’ente creditore, ma l’AdER vi ha comunque fatto decadere; oppure la decadenza è stata dichiarata mentre era in corso una sospensione giudiziale (magari avevate un ricorso pendente con sospensione della riscossione). In questi casi, c’è un’illegittimità di fondo e potete ricorrere per far valere i vostri diritti.
  • Contestazione degli oneri aggiuntivi: se ritenete erronea la quantificazione di interessi di mora o aggi applicati dopo la decadenza, potete contestare la cartella che li comprende, sostenendo ad es. che non erano dovuti perché la cartella originaria era antecedente ecc. Sono questioni tecniche dove l’aiuto di un professionista è utile.

Tenete presente che il ricorso tributario va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile (cartella, intimazione, rifiuto di autotutela, ecc.). In caso di ricorso, la riscossione rimane sospesa limitatamente alla parte di debito impugnata. Se contestate l’intero importo, l’Agente non potrà riscuotere finché la causa è pendente; se contestate solo una parte, quella parte è sospesa mentre per la restante possono procedere. Non c’è invece l’obbligo di pagare le rate durante il giudizio, ovviamente, poiché se contestate tutto il debito non è definitivo.

Esempio: se fate ricorso contro la cartella conseguente alla decadenza (per eccepire un vizio), potete chiedere al giudice anche una sospensione cautelare se ci sono azioni esecutive imminenti. Il giudice valuterà la fondatezza prima facie e l’eventuale danno grave. In parallelo, potete comunque proporre istanza di rateizzazione in via subordinata (non preclude il ricorso, essendo atti separati che non interferiscono con la decadenza già avvenuta).

In conclusione, in caso di avviso di decadenza occorre: valutare se è contestabile, sanare subito il sanabile (pagamenti arretrati) e trovare una strategia per il residuo (nuova rateazione se possibile, definizione agevolata, piani alternativi, ecc.). Il tutto, agendo tempestivamente prima che partano le esecuzioni.

Nei prossimi paragrafi illustreremo alcuni esempi pratici per capire meglio come applicare questi consigli a situazioni concrete, e risponderemo poi alle FAQ più frequenti in materia.

Esempi pratici di decadenza e gestione del debito

Di seguito presentiamo tre casi pratici simulati, per illustrare in modo concreto gli effetti della decadenza e le possibili soluzioni dal punto di vista del debitore.

Esempio 1 – Decadenza di un piano ordinario (cartella) richiesto nel 2021: Mario riceve nel 2018 una cartella esattoriale da €50.000 (tributi vari). Ottiene nel 2021 una rateizzazione in 72 rate mensili da ~€750. Paga regolarmente 20 rate, poi a metà 2023 inizia a saltare pagamenti a causa di difficoltà economiche. Entro dicembre 2024 ha accumulato 10 rate non pagate (non consecutive). Secondo la tabella, il suo piano – richiesto nel 2021 – decade al mancato pagamento di 10 rate. Infatti l’8ª rata non pagata lo avrebbe già fatto decadere, ma siccome in periodo Covid la soglia era 10, Mario raggiunge tale soglia nel 2024. A gennaio 2025 AdER gli notifica la Comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione, intimando il saldo del residuo (€50.000 – importi versati). Mario, presa visione, verifica di aver effettivamente mancato 10 rate. Avendo il piano originario presentato prima del 15/7/2022, può ancora essere riammesso a dilazione se paga gli arretrati. Cosa fa: entro 60 giorni raccoglie i fondi e versa le 10 rate arretrate in un’unica soluzione (circa €7.500). Così facendo, riduce il debito residuo e dimostra impegno. Quindi presenta domanda di una nuova rateizzazione per il restante importo (circa €22.500 rimasti da pagare delle rate future non scadute). L’AdER, verificato il pagamento delle rate scadute, accoglie la nuova dilazione (in 36 rate mensili). Mario così evita le azioni esecutive e riprende a pagare le rate, sebbene abbia perso il vantaggio del vecchio piano a 72 rate (ora la durata residua è minore). Se Mario non fosse riuscito a pagare gli arretrati, l’AdER avrebbe potuto iscrivere ipoteca sulla sua casa o pignorare il suo conto per l’intero residuo.

Esempio 2 – Decadenza da “Rottamazione-ter” e mancata adesione alla quater: Lucia aveva aderito alla Rottamazione-ter nel 2019 per debiti IVA e IRPEF dal 2000 al 2017. L’importo dovuto era €30.000 (niente sanzioni né interessi di mora, capitale e aggio soltanto) da pagare in 18 rate fino al 2021. A causa del Covid, le scadenze delle ultime rate sono slittate al 2022 (nuovi termini fissati per il 31/7/2021, 30/11/2021 e 31/7/2022, 30/11/2022, come da DL 73/2021 e DL 146/2021). Lucia però non è riuscita a pagare le ultime 2 rate entro il 2022, decadendo quindi dalla rottamazione-ter. Ciò ha reso la definizione inefficace: i debiti di Lucia sono tornati ad essere gravati di sanzioni e interessi di mora come in origine. Nel 2023 lo Stato ha offerto la Rottamazione-quater, a cui Lucia non ha aderito (per dimenticanza o mancanza requisiti). Dunque a metà 2023 l’Agente della Riscossione riprende la riscossione coattiva per l’importo totale. Lucia riceve un’intimazione di pagamento per ~€45.000 (l’importo è più alto dei €30.000 perché sono state riaggiunte ~€15.000 di sanzioni e interessi di mora che la “ter” abbuonava). Cosa può fare: Purtroppo, essendo decaduta dalla rottamazione-ter e non avendo aderito alla quater, Lucia non può accedere a un ulteriore piano agevolato né può, secondo le vecchie regole, chiedere una comune rateizzazione su quei carichi (la legge escludeva la dilazione per rottamazione-ter decaduta). Tuttavia, la legge di Bilancio 2023 ha rimosso il divieto per i decaduti da rottamazione-quater, ma non menziona espressamente i decaduti dalle precedenti. In pratica AdER finora ha negato dilazioni sui carichi ex-rottamazione-ter decaduti nel 2022, ritenendo vigente il divieto per quelle edizioni. Lucia si trova quindi con un debito immediatamente esigibile e non rateizzabile. Se non dispone di €45.000, subirà con ogni probabilità un pignoramento (ha un conto in banca con saldo, che AdER potrebbe congelare, oppure potrebbe iscriverle ipoteca su un immobile ereditato). Lucia consulta un avvocato, il quale valuta due strade: (a) proporre un ricorso tributario sostenendo che il diniego di rateizzazione è illegittimo per eccesso di potere, data la sopravvenuta norma del 2023 che mostra un’apertura (ricorso difficile, esito incerto); (b) avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, offrendo di pagare ad esempio €25.000 in 5 anni. Lucia opta per la seconda: presenta un piano del consumatore in tribunale. Il giudice, verificata la sua incapienza reddituale e che offre il massimo sforzo, omologa il piano. L’AdER è così costretta ad accontentarsi di €25.000 in 5 anni e sospende ogni azione. Lucia salva così la casa da ipoteca e riduce il debito, anche se ha dovuto intraprendere un percorso concorsuale. Nota: se Lucia avesse aderito alla rottamazione-quater 2023, avrebbe potuto beneficiare di un nuovo piano agevolato, e persino se fosse decaduta da quello, avrebbe avuto la chance di riammissione entro aprile 2025. Purtroppo non l’ha fatto, evidenziando l’importanza per i debitori di cogliere queste opportunità normative quando si presentano.

Esempio 3 – Decadenza di un accertamento con adesione in corso: Marco, imprenditore, nel 2022 sigla un accertamento con adesione per IRAP e IVA relative al 2018. L’importo concordato è €80.000 di imposte e €16.000 di sanzioni ridotte (1/3). Opta per la dilazione in 8 rate trimestrali da €10.000 l’una. Versa la prima rata di €10.000 a giugno 2022. Successivamente paga la seconda rata ma non paga la terza rata entro il termine della quarta (omette cioè il versamento di novembre 2022 e non lo effettua neanche entro febbraio 2023, scadenza della rata successiva). Scatta la decadenza dal beneficio della dilazione. Nel maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo il residuo dovuto: Marco aveva pagato €20.000 su €96.000 totali, residuavano €76.000. Viene quindi formata una cartella per: €60.000 di imposte non pagate, €12.000 di sanzioni (quelle ridotte sull’imposta residua), interessi legali e in più la sanzione del 45% su €60.000, ossia €27.000. L’Agente della Riscossione notifica a Marco a luglio 2023 la cartella per circa €99.000. Cosa può fare Marco: fortunatamente, questi importi – essendo la prima volta che vanno in riscossione coattiva – sono rateizzabili con AdER secondo le regole ordinarie (non sono esclusi, in quanto la preclusione riguarda solo carichi già rateizzati con AdER in precedenza, non quelli rateizzati internamente all’AE). Marco quindi, entro 60 giorni, presenta istanza di rateizzazione per la cartella, dichiarando la temporanea difficoltà. L’importo è elevato (€99.000); essendo superiore a €120.000, deve allegare documentazione (bilanci, ecc.) e può ambire ad un piano straordinario. Nel frattempo propone anche ricorso contro la cartella solo nella parte della sanzione del 45%, ritenendo che in realtà un lieve ritardo c’è stato e chiedendo se mai l’applicazione di quella ridotta del 37,5% (anche se la legge transitoria non glielo consentirebbe). Valuta anche se la cartella è arrivata prima dei 60 giorni dal mancato pagamento della rata successiva – nel suo caso la decadenza era certa, quindi probabilmente no spazi su quel fronte. L’AdER accoglie la dilazione in 72 rate (piano ordinario essendo che la riforma 2025 non è ancora in vigore quando chiede). Marco paga così circa €1.375 al mese per 6 anni e scongiura i pignoramenti. Il suo contenzioso parallelo sulla sanzione del 45% è rigettato (la Commissione conferma che la legge prevedeva 45% essendo decadenza nel 2023). In ogni caso, essendosi attivato subito per rateizzare, Marco ha evitato il blocco dei conti e conservato la liquidità per far fronte alle rate. Se fosse rimasto fermo, avrebbe rischiato un pignoramento dei crediti aziendali per l’intero importo, compromettendo l’attività.

Questi esempi dimostrano come la reazione del debitore possa cambiare l’esito: dall’essere travolto da un debito immediato e magari da azioni forzate, al riuscire a ottenere una seconda chance di dilazione o a risolvere il debito in altro modo. La tempestività e la conoscenza delle regole fanno la differenza.

Nel prossimo capitolo risponderemo a una serie di domande frequenti per ricapitolare i punti chiave e approfondire aspetti particolari (ad esempio i tempi di tolleranza, le conseguenze penali, il trattamento di alcuni tipi di debiti come quelli INPS o le multe, ecc.).

Domande frequenti (FAQ)

D: Che succede se pago una rata con un po’ di ritardo?
R: Se il pagamento avviene entro i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge, la rata non decade a condizione che si corrispondano anche gli interessi di mora e l’aggio di riscossione maturati. In pratica, basta saldare l’importo della rata più gli interessi di mora calcolati per i giorni di ritardo (e la quota di aggio) entro i 5 giorni per restare “in regola”. Questa breve tolleranza è generalmente applicata sia alle rate delle cartelle che a quelle delle rottamazioni. Se invece si paga dopo i 5 giorni, la rata viene considerata come non pagata e conterà ai fini della decadenza. Anche pagare in ritardo senza includere gli interessi di mora dovuti comporta che la rata risulti ineseguita (non chiusa). Quindi attenzione: pochi giorni di ritardo sono ammessi, ma vanno versati gli interessi aggiuntivi; oltre tale soglia di tolleranza, la rata mancata entra nel conteggio delle inadempienze.

D: Quante rate posso saltare prima di decadere dal piano?
R: Dipende dalla data di concessione del piano. In generale, dal 16/7/2022 in poi si decade al mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive). Per piani concessi in passato, le soglie erano diverse: ad esempio 5 rate per piani richiesti tra 1/1/2022 e 15/7/2022, 10 rate per piani concessi nel 2020-2021, 8 rate nel periodo 2013-2019, e addirittura 18 rate per i piani in essere al 8/3/2020 (causa Covid). Se tra le rate non pagate c’è l’ultima rata pattuita, scatta comunque la decadenza anche con un numero inferiore di rate omesse. In ogni caso, alla decadenza segue l’esigibilità immediata dell’intero residuo. Per altre tipologie: nei piani da accertamento con adesione basta 1 rata non pagata oltre la successiva; nelle rottamazioni basta 1 rata non pagata. (Vedi sezioni specifiche sopra.)

D: Posso rifare un piano di rateizzazione dopo essere decaduto?
R: La regola generale (aggiornata) non permette una nuova rateizzazione per gli stessi debiti decaduti se il piano originario è stato richiesto dal 16/7/2022 in poi. In tal caso, come spiegato, il debito ricompreso in quel piano non può più essere dilazionato. Se invece il piano decaduto era stato concesso prima del 16/7/2022, si può chiedere un nuovo piano sugli importi residui solo dopo aver pagato tutte le rate scadute del piano precedente. In pratica: chi è decaduto da un vecchio piano può “sanare” pagando gli arretrati e ripresentare istanza, mentre chi decade da un piano più recente viene penalizzato dalla legge e non può più dilazionare quei carichi. L’unica deroga legislativa recente riguarda i decaduti dalla rottamazione-quater 2023: il decreto Milleproroghe 2025 consente a costoro di presentare domanda di riammissione entro il 30/4/2025 e dilazionare il residuo agevolato in 10 rate. In tutti gli altri casi, il contribuente decaduto può solo pagare subito il dovuto (o valutare procedure concorsuali, come detto). Da notare: la decadenza da un piano non impedisce di rateizzare altri debiti diversi. Ad esempio, se sono decaduto per le cartelle X e Y, ciò non mi impedisce di chiedere una nuova rateazione per un’altra cartella Z estranea a quel piano. La legge lo ha chiarito inserendo il comma 3-ter all’art. 19 DPR 602/73 nel 2022.

D: Ci sono conseguenze penali se non pago le rate?
R: Il mancato pagamento in sé non è un reato penale (è un illecito amministrativo/tributario). Le conseguenze sono di natura civile: decadenza dal piano, interessi, riscossione forzata. Tuttavia, esistono reati correlati a comportamenti fraudolenti verso il Fisco. Ad esempio, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) punisce chi, al fine di non pagare imposte o evitare esecuzioni, occulta o simula la cessione di beni propri per rendersi insolvibile. Quindi, se dopo l’avviso di riscossione uno distrae beni dall’azienda o li intesta a terzi per non farli pignorare, potrebbe configurarsi questo reato. Un altro esempio è il falso in atto pubblico (art. 483 c.p.) che potrebbe colpire chi attesta cose false in documenti ufficiali: ad esempio, dichiarare crediti inesistenti o dati mendaci nella domanda di rateizzazione potrebbe portare a responsabilità penale. In sintesi, non esiste reato per il semplice non pagamento (morosità), ma se il contribuente frode attivamente il Fisco per non pagare (nascondendo beni, falsificando informazioni) allora possono ravvisarsi ipotesi di reato. Il consiglio è di evitare qualunque condotta astuta illecita: meglio affrontare il debito civilmente che correre rischi penali.

D: Il DURC resta valido se ho debiti rateizzati? E cosa succede se il piano decade?
R: Durante la pendenza di un piano di rateizzazione, il debitore è considerato “in regola” agli effetti del DURC (Documento di Regolarità Contributiva) sia fiscale che previdenziale. Infatti, la legge consente il rilascio del DURC se i debiti esistenti sono rateizzati e i pagamenti sono puntuali. In caso di decadenza dalla rateizzazione, invece, il DURC diventa immediatamente irregolare. Significa che l’azienda o il soggetto in questione viene considerato a tutti gli effetti moroso verso gli enti, con le conseguenze del caso (impossibilità di partecipare ad appalti pubblici, sospensione di benefici, ecc.). Per ottenere nuovamente un DURC regolare, occorrerà quindi o saldare integralmente il debito oppure riattivare una forma di dilazione se consentita. Attenzione: se il DURC era stato rilasciato prima che intervenisse la decadenza, resta valido fino alla scadenza del certificato (120 giorni), ma l’ente appaltante potrebbe richiedere verifica in caso di eventi di questo tipo. In ogni caso, la regolarità contributiva decade con la rateazione: questo è un forte incentivo a non far saltare i piani, specie per le imprese che lavorano con il pubblico.

D: Le cartelle INPS rientrano nelle agevolazioni di rottamazione? E posso rateizzarle come quelle fiscali?
R: Sì. I debiti contributivi verso l’INPS affidati all’Agente della Riscossione sono equiparati ai debiti tributari quanto a possibilità di rateizzazione ordinaria e adesione alle definizioni agevolate. Ad esempio, le cartelle per contributi non versati, o gli avvisi di addebito INPS (che ora sono titoli esecutivi immediati) possono essere rottamati nelle varie edizioni della pace fiscale (rottuazione-ter, quater, ecc.) e inclusi nei piani rateali normali. Nella rottamazione-quater 2023, ad esempio, erano ammessi anche i carichi INPS relativi fino al 2022. La regola generale è che l’Agente Riscossione tratta allo stesso modo i tributi erariali e i contributi previdenziali per queste misure. Ci sono però alcune peculiarità: ad esempio, nelle definizioni agevolate statali (come rottamazione) per le multe stradali si abbuonano interessi e aggio ma non la sanzione principale, mentre per i contributi INPS lo sconto segue le regole generali (non si pagano sanzioni civili e interessi di mora, salvo casi speciali). Dunque, sì puoi rateizzare i debiti INPS come quelli fiscali, presentando domanda ad AdER, e sì puoi rottamarli quando la legge lo prevede (la rottamazione li include espressamente). Tieni conto però che i debiti contributivi seguono anche normative proprie: ad esempio, le sanzioni civili INPS non rientrano nello stralcio per carichi fino a 1000€ del 2019 se riferite a enti diversi dallo Stato. In pratica, comunque, in sede di rateazione o rottamazione il trattamento di un debito INPS è analogo a quello di un debito fiscale: va pagato il capitale (contributi) e gli interessi legali eventualmente, mentre le sanzioni civili possono essere ridotte/niente interessi di mora, ecc.

D: In che modo la rateizzazione si applica alle multe stradali e alle sanzioni locali?
R: Le cartelle per multe stradali o altre sanzioni amministrative locali (ad es. sanzioni urbanistiche, tributi comunali) possono essere rateizzate con AdER come qualsiasi altro carico, purché l’ente creditore abbia affidato la riscossione ad AdER e non abbia escluso la possibilità di rateizzare i propri crediti. Infatti, alcuni enti locali gestiscono in proprio la riscossione e la dilazione (AdER pubblica l’elenco di tali enti). Se il Comune/ente non si è avvalso di AdER per la rateazione, bisogna seguire le regole stabilite da quell’ente (spesso occorre rivolgersi al Comune stesso per chiedere dilazione). Se invece l’ente si avvale di AdER, allora sulle sanzioni locali si può chiedere dilazione secondo le regole generali di cui sopra. Nelle definizioni agevolate statali, le multe hanno avuto un trattamento particolare: ad esempio, nella rottamazione-quater non si pagano gli interessi e l’aggio sulle sanzioni amministrative (multe stradali), mentre la sanzione in sé va pagata per intero. Nel cosiddetto “stralcio dei mini debiti fino 1000€” previsto dalla L. 197/2022, le sanzioni amministrative comminate da Enti diversi dallo Stato non sono integralmente annullate ma ridotte (lo Stato rinuncia solo agli interessi). Riassumendo: rateizzazione – le multe in cartella si rateizzano come gli altri debiti (nessuna esclusione salvo decisioni dell’ente); rottamazione – le multe rientrano ma con la peculiarità che la sanzione principale non è abbuonata, si abbuonano solo gli interessi di mora e le maggiorazioni. Per un automobilista, comunque, la rottamazione è vantaggiosa perché elimina gli interessi dovuti sulle multe. Quanto alla decadenza, se decade la rateazione su multe, si applicano le stesse regole di tolleranza visti (5, 8 rate a seconda del periodo di concessione del piano). Attenzione però: il mancato pagamento di multe potrebbe avere altre conseguenze (es. fermo amministrativo auto), quindi conviene gestirle diligentemente.

D: Come si calcolano gli interessi di mora su una cartella se pago in ritardo?
R: Gli interessi di mora scattano automaticamente sul debito iscritto a ruolo dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella fino al giorno del pagamento integrale. Il tasso di mora è fissato annualmente: ad esempio, nel 2023 era del 2,68% annuo, dal 2024 è salito al 6% circa (i tassi variano con i rendimenti di mercato). Per calcolarli: si prende l’importo residuo dovuto (solo imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, senza aggi e spese), lo si moltiplica per il tasso annuo e per i giorni di ritardo, e si divide per 365. Ad esempio, se hai un debito residuo di €10.000 e paghi con 100 giorni di ritardo rispetto ai 60 giorni dalla notifica, con tasso 2,68% annuo gli interessi di mora saranno circa €10,000 * 0,0268 * 100/365 ≈ €73. Se il tasso fosse 6%, sarebbero €10,000 * 0,06 * 100/365 ≈ €164. Gli interessi di mora non si applicano sulle sanzioni incluse in cartella, ma solo su imposta e interessi “da ruolo” (quelli indicati in cartella). In pratica la base di calcolo è il debito al netto di sanzioni ed eventualmente aggi già iscritti. Quando si paga una rata in ritardo, come detto, bisogna aggiungere questi interessi maturati. Gli interessi di dilazione (quelli del 2-3% annuo applicati alle rate future) sono un’altra cosa: vengono calcolati a monte sulle rate e sono già inclusi nell’importo delle rate stesse. Non vanno confusi con gli interessi di mora, che invece decorrono solo quando si va oltre le scadenze previste. Sul sito di AdER esistono simulatori online e tabelle per calcolare facilmente gli interessi di mora dovuti.

D: Entro quando posso presentare ricorso contro una cartella o un intimazione legata alla decadenza?
R: In generale, i termini per impugnare gli atti della riscossione sono: 60 giorni dalla notifica per la cartella di pagamento (davanti alla Commissione Tributaria); 20 giorni dalla notifica per l’intimazione di pagamento o altri atti esecutivi (davanti al giudice tributario se riguardano tributi, o al giudice ordinario se solo procedurali). Nel contesto di una decadenza, potresti aver ricevuto ad esempio la cartella del residuo: hai 60 giorni per fare ricorso. Oppure un’intimazione: 20 giorni. Se lasci trascorrere questi termini, l’atto diventa definitivo e non più contestabile (salvo rari casi di rimessione in termini). Ricorda che se presenti un ricorso tributario e richiedi la sospensiva, la Commissione può sospendere la riscossione fino alla decisione. Non c’è invece un obbligo di versare per poter ricorrere (come può avvenire in altri contenziosi): puoi impugnare l’atto e attendere l’esito. Ovviamente, se perdi, dovrai pagare e con interessi di mora nel frattempo. Se vinci, l’atto viene annullato e il piano potrebbe essere ripristinato (se il giudice accerta ad esempio che la decadenza era applicata erroneamente). Dunque, 60 giorni è la regola base per cartelle e atti esattoriali. Per sicurezza, consulta un avvocato tributarista non appena ricevi un atto se pensi di avere motivi per contestarlo.

Conclusioni

La decadenza dalla rateizzazione è un evento gravoso che ogni debitore dovrebbe sforzarsi di evitare, monitorando attentamente le scadenze e approfittando delle tolleranze previste (5-7 giorni, pagamento entro rata successiva, ecc.) per rimediare subito a eventuali ritardi. Abbiamo visto che, una volta decaduto, il beneficio del pagamento dilazionato viene meno e il debito residuo torna immediatamente esigibile, con possibili pesanti conseguenze.

Tuttavia, la normativa offre ancora qualche spiraglio: per piani più datati, pagando gli arretrati è possibile ottenere una nuova dilazione; per le recenti rottamazioni è stata prevista la riammissione straordinaria; e in generale la decadenza su un debito non impedisce di dilazionare altri debiti. Inoltre, esistono strumenti di tutela come l’autotutela in caso di errori o il ricorso giudiziale in presenza di vizi.

Dal punto di vista pratico, il debitore che riceve un avviso di decadenza deve valutare rapidamente le proprie opzioni: se può reperire le somme arretrate (per salvare o riattivare il piano), oppure se deve cercare soluzioni alternative (nuove rateazioni su altri carichi, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, ecc.). È fondamentale comunicare con l’Agente della Riscossione, mostrare la volontà di risolvere e magari farsi assistere da un professionista per scegliere la strategia migliore.

Un ultimo consiglio è quello di prevenire situazioni di decadenza: se ci si accorge di non riuscire più a sostenere le rate, non aspettare di decadere. È spesso meglio cercare subito un confronto con AdER (ad esempio si può chiedere una “ripartizione del carico” se si hanno più piani, concentrando i pagamenti su uno alla volta) o valutare di rimodulare il piano se la legge lo consente (es. chiedere l’allungamento straordinario a 120 rate se peggiorano le condizioni, come previsto dall’art. 19 co. 1-quater DPR 602/73). L’AdER può concedere la proroga da 72 a 120 rate se emergono gravi difficoltà sopravvenute. Meglio quindi attivarsi prima, piuttosto che affrontare le conseguenze di una decadenza.

In definitiva, la chiave è informarsi, agire tempestivamente e, se necessario, farsi assistere. Speriamo che questa guida vi abbia fornito gli strumenti per capire e gestire al meglio la situazione di decadenza da un piano rateale con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tutelando i vostri diritti e attenuando l’impatto sul vostro patrimonio.

Fonti e riferimenti normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 – Rateazione delle somme iscritte a ruolo (come modificato da DL 50/2022 e D.Lgs. 110/2024).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-ter – Definizione di lieve inadempimento nei pagamenti rateali (introdotto da D.Lgs. 159/2015).
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8 – Pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione (modificato dall’art. 2 D.Lgs. 159/2015, che ha elevato a 16 il numero di rate per importi >€50.000).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3-bis – Pagamento in forma dilazionata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (avvisi bonari). Disciplina delle rate trimestrali e decadenza in caso di mancato pagamento entro rata successiva.
  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. L. 98/2013)Decreto del Fare, ha modificato l’art. 19 DPR 602/73 portando da 2 a 8 il numero di rate il cui omesso pagamento fa decadere la rateazione.
  • D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 73/2021, D.L. 146/2021 – Decreti emergenziali Covid e fiscali che hanno sospeso termini di pagamento e modificato temporaneamente le soglie di decadenza (es. 10 rate per piani 2020-21, 18 rate per piani ante 8/3/20, soglia 5 rate per piani nel primo semestre 2022).
  • D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (conv. L. 91/2022)Decreto Aiuti 2022, art. 15-bis: ha introdotto il comma 3-ter nell’art. 19 DPR 602/73 stabilendo che la decadenza da una dilazione non preclude la possibilità di ottenere rateizzazioni su altri debiti non inclusi nel piano decaduto. Inoltre ha fissato al 16/7/2022 il discrimine tra piani “vecchi” riammissibili e piani nuovi non riammissibili.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – commi 231-252: istituzione della Definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater). Prevede anche che l’eventuale decadenza dalla rottamazione-quater non impedisce la rateizzazione ordinaria dei debiti (deroga alle esclusioni). Commi 219-221: regolarizzazione delle rate da accertamento con adesione/mediazione non pagate al 1°1°2023 (pagamento entro 31/3/2023 con stralcio di sanzioni e interessi).
  • Legge 26 maggio 2023, n. 56 (Milleproroghe 2023) – ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per aderire alla Rottamazione-quater, e spostato al 31 ottobre 2023 la scadenza prima rata; inoltre ha differito al 31 dicembre 2023 l’adesione per i carichi delle controversie tributarie definibili (commi 186-205 L.197/22).
  • Legge 26 febbraio 2025, n. 15 (Milleproroghe 2025) – art. 5: ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione-quater, con domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento prima rata entro 31 luglio 2025. Stabilisce un nuovo piano agevolato in massimo 10 rate semestrali per i riammessi.
  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 – Riforma della riscossione (attuativo Legge Delega 2021): ha aumentato il numero di rate concedibili (84-96-108 progressivamente dal 2025), ha ridotto la maggiorazione sanzionatoria da decadenza adesione (dal 45% al 37,5% per violazioni dopo 1/9/2024), e confermato soglia automatica €120.000 per dilazioni semplificate.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 22 aprile 2016 – ha fornito chiarimenti sulla riammissione in dilazione degli accertamenti con adesione decaduti (prevista dalla Legge di Stabilità 2016). Chiarisce che pagando una rata scaduta entro 31/5/2016 si poteva ottenere nuovo piano, e che il mancato pagamento di 2 rate del nuovo piano comporta decadenza definitiva senza ulteriori appelli. (Riferimento storico)
  • Circolare Agenzia Entrate-Riscossione aprile 2022 (Vademecum rateizzazioni) – guida congiunta AdeR-AE sulle rateazioni (pubblicata sul sito AdER): contiene i dettagli operativi su requisiti, esclusioni e decadenza. Conferma, ad esempio, l’elenco dei casi esclusi da dilazione: debiti già in rateazione decaduta post 16/7/22 (non più dilazionabili) e debiti da rottamazione-ter/saldo stralcio decaduti (esclusi salvo definizione quater).
  • Sentenza CTR Toscana n. 264 dell’11 marzo 2021 – caso di decadenza da dilazione di adesione: conferma legittimità dell’iscrizione a ruolo della sanzione del 45% sul residuo ai sensi dell’art. 15-ter DPR 602/73 (nessun obbligo di avviso bonario ulteriore).
  • Cassazione Civile Sez. Trib. n. 17362 del 24 giugno 2024 – Prima pronuncia di legittimità sul regime ante e post D.Lgs.159/2015 per avvisi bonari rateizzati. La Suprema Corte ha stabilito che per le dilazioni ante 2015 la decadenza comportava la perdita della definizione e sanzioni piene su tutti gli importi originari, mentre post 2015 si applicano sanzioni piene solo sul residuo non versato. Massimata in Eutekne Info 11/9/2024.
  • Cassazione Civile Sez. Trib. n. 19021 dell’11 luglio 2025 – (ordinanza) ha ribadito in tema di rateizzazioni da controllo automatizzato che la decadenza dal beneficio per mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto con sanzioni ed interessi in misura piena, salvo la parte già versata in definizione. (Riferimento da piattaforma Simpliciter).
  • Cassazione Civile Sez. Trib. n. 32030 del 31 ottobre 2022 (dep. 27/10/2023) – ha sancito che la presentazione di un’istanza di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito da parte del contribuente, con conseguente interruzione della prescrizione e implicita conoscenza degli atti presupposti (impedendo eccezioni di mancata notifica).
  • Giurisprudenza di merito varia: Commissione Tributaria Reg. Calabria n. 2/2018 (confermava decadenza al tardivo pagamento di una sola rata); Commissione Tributaria Prov. Milano n. 84/2019 (sulla necessità di intimazione dopo decadenza se >1 anno da cartella); Cass. SS.UU. n. 7822/2020 (sull’impugnabilità dell’intimazione di pagamento).

Decadenza dalla Rateizzazione Agenzia delle Entrate: Cosa Fare in Caso di Avviso

Hai ricevuto un avviso di decadenza dalla rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ti informano che, a causa di ritardi o mancati pagamenti, hai perso il beneficio della dilazione?

La decadenza comporta la richiesta immediata dell’intero debito residuo, l’applicazione degli interessi e la possibile ripresa delle azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche). Ma non tutto è perduto: esistono soluzioni per difendersi e rientrare in regola.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza l’avviso ricevuto e lo stato aggiornato del piano di rateizzazione
  • 📌 Verifica se la decadenza è legittima o se sussistono vizi procedurali o errori di calcolo
  • ✍️ Redige istanze di sospensione o riammissione al beneficio in caso di motivi validi
  • ⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti contro eventuali atti successivi (cartelle, pignoramenti, iscrizioni a ruolo)
  • 🔁 Ti assiste nella richiesta di una nuova rateizzazione o nella definizione agevolata del debito

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e riscossione coattiva
  • ✔️ Specializzato nella tutela dei contribuenti decaduti da piani di pagamento con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia

Conclusione

La decadenza dalla rateizzazione non è la fine: puoi ancora difenderti, rientrare nel piano o bloccare eventuali azioni esecutive. Agire subito è fondamentale per evitare danni economici e patrimoniali.

📞 Contatta subito l’Avvocato Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa fiscale comincia da qui.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!