Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità per bonus edilizi? L’Agenzia delle Entrate ti segnala errori o anomalie nella fruizione di detrazioni come il Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni? Ti stai chiedendo cosa fare per difenderti, evitare il recupero degli importi e le sanzioni?
Le comunicazioni di irregolarità per bonus edilizi sono in forte aumento: il Fisco verifica il corretto utilizzo dei benefici fiscali e può contestare anche piccole imprecisioni formali, che rischiano di compromettere l’intera agevolazione. Ma non sempre la contestazione è fondata, e in molti casi è possibile difendersi in modo efficace.
Quando arriva una comunicazione di irregolarità per bonus edilizi?
– Quando c’è un disallineamento tra quanto dichiarato e i dati trasmessi all’Agenzia
– Se mancano i requisiti oggettivi o soggettivi per usufruire del bonus
– Se ci sono errori nella comunicazione all’ENEA o nella trasmissione delle spese
– Quando viene segnalata un’anomalia dal cassetto fiscale, dal portale cessione crediti o dal visto di conformità
– Se è stato utilizzato un credito d’imposta non spettante in compensazione
Cosa può contestare l’Agenzia delle Entrate?
– L’inesistenza dei lavori o la mancanza della documentazione tecnica
– La mancanza del titolo abilitativo edilizio
– L’assenza dei requisiti soggettivi del beneficiario (es. proprietario, inquilino, familiare convivente)
– L’utilizzo improprio della cessione del credito o dello sconto in fattura
– L’errata indicazione delle spese, delle date o dei codici tributo
– L’invalidità del visto di conformità o dell’asseverazione tecnica
Cosa fare dopo aver ricevuto la comunicazione?
– Esamina con attenzione il contenuto della comunicazione e le motivazioni indicate
– Verifica i documenti in tuo possesso: fatture, bonifici parlanti, CILA, asseverazioni, visto di conformità, ricevute ENEA
– Controlla la regolarità formale delle comunicazioni inviate
– Se l’errore è formale o di poco rilievo, valuta il ravvedimento operoso per sanare la posizione
– Se il rilievo è infondato, prepara una memoria difensiva o una risposta motivata
– Se i documenti sono completi e i lavori regolari, chiedi l’archiviazione della comunicazione
– Se necessario, valuta la sospensione dei pagamenti e l’impugnazione in sede contenziosa
Cosa puoi ottenere con una risposta tempestiva?
– Annullamento della comunicazione, se il bonus è stato utilizzato correttamente
– Correzione dell’errore formale, senza perdere l’agevolazione
– Riduzione delle sanzioni, se il credito è stato usato in buona fede
– Difesa dell’intero beneficio fiscale, evitando il recupero integrale
Una comunicazione di irregolarità non è un accertamento definitivo, ma un’opportunità per difendere il bonus edilizio con la documentazione corretta. Agire in fretta è fondamentale per evitare sanzioni e blocchi sui crediti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in bonus edilizi e contenzioso tributario ti spiega come affrontare una comunicazione di irregolarità per bonus casa, quali documenti servono e come difendere il tuo diritto all’agevolazione.
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Introduzione
La comunicazione di irregolarità, nota anche come avviso bonario, è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente (sia esso privato cittadino, imprenditore o altro soggetto beneficiario) delle anomalie relative a dichiarazioni fiscali o utilizzo di crediti d’imposta. Nel contesto dei bonus edilizi – come il Superbonus 110%, l’Ecobonus, il Sismabonus e le altre detrazioni per la casa – questa comunicazione assume un ruolo cruciale. Negli ultimi anni, a seguito del massiccio utilizzo di tali incentivi, moltissimi contribuenti si sono trovati a dover gestire avvisi di irregolarità legati a detrazioni d’imposta, cessioni del credito o sconti in fattura in ambito edilizio.
Dal punto di vista del debitore, ricevere una comunicazione di irregolarità significa trovarsi di fronte a una contestazione fiscale in cui si chiede di correggere una posizione ritenuta non conforme o di versare imposte, interessi e sanzioni. Questa guida – aggiornata a luglio 2025 – fornisce un approfondimento avanzato sulle norme italiane applicabili, arricchito da riferimenti a fonti normative, pronunce giurisprudenziali recenti e documenti ufficiali. L’obiettivo è di spiegare in linguaggio giuridico ma accessibile cosa fare in caso di irregolarità sui bonus edilizi, quali sono i diritti del contribuente, quali strumenti di difesa esistono, nonché le possibili conseguenze (amministrative, civili e penali) derivanti dalle contestazioni. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici, una sezione Domande e Risposte, e un elenco finale di fonti normative e giurisprudenziali utilizzate.
In sintesi, affronteremo: i principali bonus edilizi e i requisiti da rispettare; il funzionamento della comunicazione di irregolarità (tempistiche, sanzioni ridotte, rateazione); il ruolo dei vari enti di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Corte dei Conti); le strategie difensive del debitore; le responsabilità in caso di cessione del credito o sconto in fattura; i casi pratici e le più rilevanti pronunce aggiornate al 2025.
Quadro normativo e definizione di “avviso bonario”
La comunicazione di irregolarità è disciplinata dalle norme sul controllo delle dichiarazioni dei redditi. In particolare:
- l’art. 36-bis del DPR 600/1973 (controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi) e l’art. 54-bis del DPR 633/1972 (controllo automatizzato per l’IVA) prevedono che l’Agenzia effettui verifiche formali su quanto dichiarato dal contribuente e, in caso di differenze o errori, predisponga una comunicazione con l’esito del controllo.
- L’art. 36-ter DPR 600/1973 disciplina invece il controllo formale (verifica documentale) delle dichiarazioni, a seguito del quale pure può scaturire un avviso bonario.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000, art. 6, c.5) ha rafforzato la garanzia per il contribuente stabilendo l’obbligo, salvo casi particolari, di una comunicazione preventiva delle somme dovute prima dell’iscrizione a ruolo. In altre parole, prima di emettere una cartella esattoriale o un avviso di accertamento per recuperare imposte, l’Amministrazione deve comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate, dando modo di correggere o pagare spontaneamente.
In ambito fiscale, la comunicazione di irregolarità è dunque una fase “pre-contenziosa”: non è un atto impositivo definitivo, ma un invito a regolarizzare. Se il contribuente vi aderisce (pagando o fornendo chiarimenti validi), evita sanzioni più elevate e l’avvio della riscossione forzata. Se invece ignora la comunicazione o non è d’accordo, l’Ufficio potrà procedere con atti successivi (iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, o avviso di accertamento formale).
Che cosa contiene un avviso bonario? Di norma, vengono indicati: i rilievi riscontrati (es. utilizzo di una detrazione non spettante, scostamenti nei dati comunicati, omissioni), le imposte o i crediti d’imposta oggetto di recupero, la sanzione calcolata in forma ridotta (se l’adesione è tempestiva) e gli interessi dovuti. Viene inoltre specificato il termine entro cui il contribuente può pagare o presentare osservazioni.
È importante sottolineare che non tutte le irregolarità fiscali richiedono un avviso bonario. La Corte di Cassazione ha chiarito, ad esempio, che se la pretesa deriva da un mero omesso versamento (ad esempio un acconto non pagato) o da errori aritmetici, l’Amministrazione può legittimamente iscrivere a ruolo le somme senza preventiva comunicazione. In pratica, l’avviso bonario è obbligatorio in presenza di errori od omissioni nella dichiarazione (come detrazioni o crediti indebitamente indicati), mentre non lo è se il contribuente non ha proprio versato un importo dovuto (in tal caso la cartella esattoriale può essere emessa immediatamente). Nel contesto dei bonus edilizi, però, le contestazioni riguardano quasi sempre l’indebita fruizione di una detrazione o di un credito d’imposta dichiarato: rientrando quindi negli “errori in dichiarazione”, il percorso ordinario è l’invio della comunicazione preventiva.
Tempistiche – A seguito della riforma fiscale del 2023/2024, i termini per il contribuente sono stati ampliati. Per le comunicazioni di irregolarità notificate a partire dal 1° gennaio 2025, il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica per pagare le somme dovute (o la prima rata) o per inviare memorie/osservazioni all’Ufficio. Se la comunicazione viene trasmessa tramite PEC al professionista intermediario (es. il commercialista che ha inviato la dichiarazione), il termine complessivo è di 90 giorni (60 giorni all’intermediario + 30 giorni che questi ha per avvisare il contribuente). Fino al 2024 il termine ordinario era di 30 giorni (60 in caso di invio via intermediario). L’estensione a 60 giorni dal 2025 – introdotta con il D.Lgs. 108/2024 – mira a dare più tempo ai contribuenti (e ai loro consulenti) per valutare le contestazioni e reperire la documentazione necessaria.
Vantaggi dell’adesione tempestiva – Entro questo termine il debitore può sanare la posizione beneficiando di uno sconto sulle sanzioni. In generale, la sanzione per imposta o credito indebitamente utilizzato è ridotta ad 1/3 della sanzione ordinaria. Nel caso delle imposte non versate o dei crediti d’imposta, la sanzione ordinaria è solitamente il 30% dell’importo (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997). Pertanto, pagando nei termini dell’avviso bonario la sanzione si riduce al 10%. Questo principio vale anche per i bonus edilizi: ad esempio, se viene contestata una detrazione indebitamente fruita di 10.000 €, la sanzione piena sarebbe 3.000 €, ma con adesione all’avviso bonario il contribuente pagherà 1.000 € di sanzione (oltre alla restituzione della detrazione e agli interessi). Va precisato che, a seguito della riforma, per i crediti d’imposta “non spettanti” (quelli basati su spese reali ma fuori dai limiti o dai requisiti) la sanzione base è stata abbassata dal 30% al 25%, e per i crediti “inesistenti” (fittizi, creati senza reali presupposti) dal minimo 100%–200% ad un più basso 70%. In tali casi, l’adesione comporta il pagamento ridotto (un terzo del minimo): ad esempio, per un credito inesistente di 10.000 €, la sanzione teorica sarebbe 7.000 € (70%), ridotta a circa 2.333 € se si paga entro i termini grazie alla definizione agevolata.
Struttura dell’atto e difesa – La comunicazione indica anche le modalità per segnalare errori da parte del contribuente. È infatti possibile che il Fisco abbia riscontrato un’anomalia dovuta, ad esempio, a un dato non aggiornato o a un documento non acquisito: il contribuente entro il termine può presentare una richiesta di rettifica in autotutela, allegando le prove (ad esempio, se viene contestato il mancato invio di una comunicazione all’ENEA ma l’invio era stato effettuato, sarà opportuno inviare la ricevuta). Se le controdeduzioni vengono accolte, l’ufficio annullerà o rettificherà l’avviso bonario senza ulteriori conseguenze. In caso contrario, trascorsi i 60 giorni senza pagamento né un accoglimento delle osservazioni, si passa alla fase successiva: le somme contestate vengono iscritte a ruolo per la riscossione coattiva oppure viene emesso un formale avviso di accertamento (titolo esecutivo impugnabile davanti alle Corti di Giustizia Tributaria).
Differenza tra comunicazione di irregolarità e avviso di accertamento – La comunicazione bonaria non è impugnabile direttamente in giudizio, perché non costituisce ancora un atto impositivo definitivo. Solo se si arriva alla cartella di pagamento (ruolo) o a un avviso di accertamento notificato, il contribuente potrà proporre ricorso in Commissione (oggi “Corte”) Tributaria. Tuttavia, è essenziale non ignorare l’avviso bonario confidando di far valere le proprie ragioni dopo: in sede di successivo giudizio, infatti, si potrebbe perdere il beneficio della sanzione ridotta e maturano ulteriori interessi e oneri. Conviene quindi utilizzare la fase bonaria per chiarire ogni aspetto e, se possibile, trovare soluzione. In casi di parziale disaccordo, il contribuente potrebbe anche scegliere di pagare solo la parte ritenuta corretta (usufruendo della sanzione ridotta su tale parte) e lasciare che per la parte contestata si proceda all’accertamento, così da poterla impugnare. L’Agenzia delle Entrate ha previsto appositi codici tributo per versare anche importi parziali dell’avviso bonario mantenendo la definizione agevolata su quanto versato.
Tabella 1 – Termini e sanzioni nella comunicazione di irregolarità (dati aggiornati al 2025)
Aspetto | Regola fino al 2024 | Regola dal 2025 (D.Lgs. 108/2024) |
---|---|---|
Termine per pagare opresentare osservazioni | 30 giorni dalla notifica(60 giorni se PEC a intermediario) | 60 giorni dalla notifica(90 giorni se invio via intermediario). |
Sanzione ordinaria | 30% dell’imposta/credito non spettante(100–200% se credito inesistente) | 25% dell’imposta/credito non spettante(70% se credito inesistente; fino a 210% se frode grave) |
Sanzione ridotta(adesione all’avviso) | 10% (1/3 di 30%) dell’imposta non spettante.Credito inesistente: non definibile (no riduzione) | ~8,3% (1/3 di 25%) dell’imposta non spettante.Credito inesistente: 23,3% (1/3 di 70%) – ora definibile, grazie alla riforma. In caso di definizioni agevolate speciali, sanzione anche al 3% in alcuni casi. |
Interessi dovuti | Interessi calcolati al tasso legale (5% annuo nel 2023) dal giorno successivo alla scadenza originaria dell’imposta fino al pagamento. | Interessi legali calcolati di norma dall’1 gennaio successivo: 2,5% annuo nel 2024, 2,0% dal 2025 (aggiornato annualmente con DM Economia). |
Nota: In caso di omesso pagamento del dovuto entro i termini dell’avviso bonario, l’iscrizione a ruolo comporterà l’applicazione della sanzione piena (es. 30%) e degli interessi di mora (tasso diverso, determinato semestralmente, pari al 6,83% annuo nel 2025), oltre alle spese di riscossione.
I principali bonus edilizi e i requisiti da rispettare
Nel panorama italiano esistono diverse agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi. Ciascun bonus edilizio ha regole specifiche circa la misura della detrazione, il periodo di validità, i tetti di spesa e le condizioni tecniche da rispettare. Le irregolarità possono sorgere sia per vizi formali (errori nelle comunicazioni, documentazione incompleta) sia per vizi sostanziali (mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla legge). Di seguito riepiloghiamo i principali bonus edilizi, evidenziando per ognuno le caratteristiche essenziali e gli elementi che più spesso danno adito a contestazioni. È fondamentale conoscere queste regole: un beneficiario diligente deve assicurarsi di rispettare ogni condizione sin dall’origine, perché un eventuale controllo successivo potrebbe portare al recupero dell’agevolazione con sanzioni e interessi.
Tabella 2 – Principali bonus edilizi (aliquote, periodi, cessione credito) e riferimenti normativi
Bonus edilizio | Aliquota di detrazione (massimali di spesa) | Periodo di validità (scadenze) | Cessione credito / Sconto in fattura | Riferimenti normativi |
---|---|---|---|---|
Superbonus (efficientamento energetico e antisismico potenziato) | 110% delle spese (massimali variabili per tipologia di intervento) fino al 2022; ridotto al 90% per gran parte dei lavori effettuati nel 2023; aliquota prevista 70% nel 2024 e 65% nel 2025 per condomìni e edifici assimilati. Massimali di spesa: es. 96.000 € per interventi antisismici per unità, 50.000 € per cappotto termico su unifamiliari, ecc. | Introdotto dal 2020 (DL 34/2020 conv. L.77/2020, art. 119) per spese dal 1° luglio 2020. Scadenze differenziate: – Unifamiliari: 110% fino al 30/06/2022 (proroga al 31/03/2023 se al 30/09/22 eseguito 30% lavori); 90% nel 2023 (solo abitazione principale e limiti ISEE). – Condomini e edifici plurifamiliari: 110% fino al 31/12/2023 (proroghe per condomìni che avevano approvato lavori entro determinate date); aliquote decrescenti 70% nel 2024 e 65% nel 2025, salvo eventuali estensioni. – Altre categorie (edifici IACP, Onlus): scadenze specifiche (es. IACP fino a 06/2023 110%). NB: Dal 17/02/2023 non è più possibile iniziare nuovi lavori optando per cessione/sconto, salvo deroghe, come dettagliato sotto. | SÌ, consentita fino al 16/02/2023. Il Superbonus ha previsto sin dall’inizio la possibilità di opzione per cessione del credito o sconto in fattura al posto della detrazione, ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020. Dal 2020 al 2022 cessione/sconto sempre possibili; a partire da 17 febbraio 2023, con il Decreto Cessioni (DL 11/2023), blocco della cessione/sconto per nuovi interventi non ancora iniziati, eccetto alcune eccezioni: lavori con CILAS già presentata prima del 17/2/23, immobili danneggiati da eventi sismici, IACP/cooperative, costruzione di unità da demolizione/ricostruzione (Sismabonus acquisti) e bonus barriere 75%. In generale, chi ha maturato il diritto prima del blocco può completare le cessioni. | – Art. 119 e 121 DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) e succ. mod. (DL 157/2021 “antifrodi”; DL 4/2022; DL 13/2022; DL 11/2023; Leggi di Bilancio 2021-2025). – Provv. AdE 8/8/2020 e s.m. (modalità attuative). – Circolare 23/E 2022, Circolare 33/E 2022 (Agenzia Entrate, chiarimenti operativi). |
Ecobonus (riqualificazione energetica “ordinaria”) | 50% fino al 65% delle spese (a seconda dell’intervento: 65% per coibentazioni, infissi, caldaie a condensazione, etc.; 70-75% per interventi condominiali estesi su involucro; 80-85% se interventi condominiali combinati sismabonus). Massimali specifici (ad es. 100.000 € riqualificazione globale edificio, 60.000 € per infissi, 30.000 € per caldaie, etc.). | Misura introdotta dal 2007 (Legge 296/2006) e prorogata più volte. Attualmente stabile nel TUIR: detrazioni per spese fino al 31/12/2024 (salvo estensioni in Legge di Bilancio) al 65% (o 50% per infissi e schermature solari). Gli incentivi per condomìni al 70-75-80-85% sono prorogati fino al 2024. Dal 2025, salvo proroghe, l’ecobonus tornerebbe all’aliquota “base” del 36% come le ristrutturazioni ordinarie, ma è probabile una proroga delle percentuali maggiorate in Legge di Bilancio. | SÌ (fino al 2022), parzialmente nel 2023-2024. La possibilità di cessione/sconto per Ecobonus è stata introdotta nel 2020 e prorogata fino al 2022. Con il DL 11/2023 è stata soppressa per nuove spese dal 17/2/2023, eccetto per interventi in corso con titolo edilizio già avviato prima di tale data. Dunque: – spese 2020-2022: cessione/sconto possibili; – spese 2023: possibili solo se rientranti nelle deroghe (CILAS già presentata, interventi trainati da Superbonus ancora ammessi, ecc.); – spese successive: in genere NO, salvo futuri ripensamenti normativi. | – Art. 14 DL 63/2013 (conv. L.90/2013) e succ. mod. – Art. 121 DL 34/2020 (opzioni cessione) come mod. da DL 11/2023 e DL 38/2023 (ulteriori restrizioni). – Decreti Mise 6/8/2020 requisiti tecnici e asseverazioni (per Ecobonus e Superbonus). |
Bonus ristrutturazioni (manutenzioni, restauro e altre opere edilizie su abitazioni) | 50% delle spese, fino a max 96.000 € per unità immobiliare. (Aliquota storicamente al 36%, elevata al 50% dal 2012; è attesa una possibile distinzione futura tra prime case 50% e seconde case 36% dal 2025, ma ad oggi 50% su tutto fino a fine 2024). | Misura strutturale nel TUIR (art. 16-bis DPR 917/86). La detrazione 50% su 96.000 € è stata prorogata ogni anno: attualmente vale per le spese sostenute fino al 31/12/2024. La Legge di Bilancio 2025 potrebbe prorogare ulteriormente, forse rimodulando (si ipotizza 50% solo su prime case e 36% su altre dal 2025). Detrazione da ripartire in 10 anni (o 5 anni per spese 2022-2023 su singole unità, facoltà introdotta dal DL Aiuti-bis). | SÌ (fino al 2022), NO dal 2023. La cessione/sconto per il bonus ristrutturazioni, prima non prevista, è stata ammessa per le spese 2020-2021-2022 grazie all’art. 121 DL 34/2020. A partire dalle spese del 2023, l’opzione non è più consentita (se non per lavori già iniziati con accordi antecedenti al 17/2/23 in casi particolari). Quindi chi ristruttura nel 2023-2024 può fruire solo della detrazione IRPEF annuale (salvo interventi trainati da Superbonus già avviati prima). | – Art. 16-bis TUIR (DPR 917/86); – DL 34/2020 art.121 (cessione) e DL 11/2023. – Guida AdE “Ristrutturazioni edilizie” (agg. periodici). |
Sismabonus (miglioramento sismico edifici) – ordinario | 50% fino a 85% delle spese, max 96.000 € per unità/anno. Dettaglio: 50% per interventi antisismici generici; 70% se si migliora di 1 classe sismica, 80% se 2 classi (su singole unità); percentuali 75% e 85% per condomìni (1 o 2 classi migliorate). | Introdotto dal 2017 (DL 63/2013 convertito L. 90/2013, art. 16 commi da 1-bis a 1-septies). Prorogato fino al 31/12/2024 per le percentuali potenziate (75-85%). Dal 2025, salvo proroghe, tornerebbe al 50%. (NB: il Superbonus in zona sismica 1-2-3 ha assorbito molti interventi fino al 110%, ma il sismabonus ordinario resta per chi non accede al SB). | SÌ (fino al 2022), poi limitato come altri. Le regole di cessione sono analoghe all’Ecobonus e ristrutturazioni: opzione possibile fino al 2022; dal 2023 in poi bloccata per nuovi interventi, tranne deroghe (es. lavori con autorizzazione già iniziata, o collegati a Superbonus in corso). Il Sismabonus acquisti (acquisto di case antisismiche nuove) godeva anch’esso di cessione fino a 2022. | – Art. 16 DL 63/2013 (conv. L.90/2013), commi 1-bis ss. – Art. 119 DL 34/2020 (per Superbonus 110% sisma). – Circolare AdE 19/E 2020 (chiarimenti sismabonus). |
Bonus Facciate | 90% delle spese sostenute nel 2020-2021; ridotto al 60% per spese 2022. (Nessun massimale assoluto di spesa, ma interventi limitati solo alle facciate esterne visibili da suolo pubblico). | Scaduto. Introdotto per il biennio 2020-21 (L. 160/2019), prorogato al 2022 con aliquota ridotta. Non valido per spese dal 2023 in poi. | SÌ (2020-2022). Era incluso tra i bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020. Dal 2023, non essendo più in vigore, non si pone il problema. (Attenzione: eventuali strascichi di lavori facciate che proseguono nel 2023 non accedono più al bonus, salvo rientrino in altra categoria di detrazione). | – Art. 1 commi 219-223 L. 160/2019 (istitutiva); – Circ. AdE 2/E 2020 (criteri tecnici); – DL 34/2020 art.121 (cessione). |
Bonus Barriere 75% (eliminazione barriere architettoniche) | 75% delle spese per interventi volti ad abbattere barriere architettoniche (ascensori, montascale, rampe, bagni accessibili, ecc.), con massimali: 50.000 € per edifici unifamiliari, 40.000 € per unità in condomìni < 8 unità, 30.000 € per unità in condomìni ≥ 8 unità. | Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) per le spese negli anni 2022, 2023 e poi prorogato per tutto il 2024 e 2025 (DL 11/2023 art. 2 c.2 lett. e). Dunque è ottenibile per interventi conclusi entro il 31/12/2025. | SÌ, parzialmente. Questo bonus, pur essendo scollegato dal Superbonus, è stato anch’esso reso cedibile nel 2022. Con il DL 11/2023, era inizialmente incluso tra le eccezioni al blocco cessioni (poteva quindi continuare ad essere ceduto nel 2023-25). Tuttavia, il DL 38/2023 (DL Bollette 2023, convertito in L. 64/2023) ha rimosso la possibilità di cessione anche per il bonus barriere a partire da metà 2023, tranne per lavori già iniziati prima del 17/2/23. In sostanza nel 2024-2025 il bonus 75% barriere si utilizza solo come detrazione in dichiarazione. | – Art. 119-ter DL 34/2020 (inserito da L. 234/2021 art.1 c.42); – DL 11/2023 e DL 38/2023 (modifiche su cessione); – Risoluzione AdE 19/E 2022 (codici tributo). |
Bonus Mobili ed Elettrodomestici (collegato a ristrutturazioni) | 50% delle spese per mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione agevolata. Massimale: 10.000 € per il 2022, 8.000 € per il 2023, 5.000 € per 2024 (per singola unità ristrutturata). | Valido per acquisti effettuati entro il 31/12/2024 (prorogato di anno in anno, importi scalati). Richiede che l’intervento edilizio collegato sia iniziato dall’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili. | NO (mai previsto). Il bonus mobili si utilizza esclusivamente come detrazione IRPEF in 10 anni sul beneficiario che fruisce anche del bonus ristrutturazioni. Non era incluso tra i bonus cedibili. | – Art. 16, comma 2 DL 63/2013 e successive modifiche annuali nelle Leggi di Bilancio. – Guide AdE dedicate. |
Nota: Esistono anche altri incentivi minori come il Bonus Verde (36% per giardini, fino a 5.000 €; scade a fine 2024), il Bonus Idrico (contributo fino 1.000 € per risparmio acqua, scaduto nel 2021), il Bonus prima casa under 36 (esenzione imposte per acquisto, non edilizio) ecc., che però esulano dal tema delle “detrazioni lavori edilizi” e qui non vengono approfonditi.
Come si evince dalla tabella, molti bonus edilizi al 2025 sono in fase di ridimensionamento o scadenza. Tuttavia, i controlli e le contestazioni riguarderanno soprattutto le annualità passate (2020-2024) in cui tali bonus erano applicati con aliquote maggiorate e con ampia possibilità di cessione del credito. Le irregolarità tipiche che possono dar luogo a recuperi sono:
- Mancanza dei requisiti tecnici o soggettivi: es. lavori non conformi alle caratteristiche richieste (mancato miglioramento di 2 classi energetiche per Superbonus; opere che non rispettano le norme antisismiche per sismabonus), asseverazioni tecniche assenti o false, interventi effettuati su immobili non ammessi (categorie catastali escluse, abusi edilizi non sanati – ricordiamo che per fruire dei bonus occorre la regolarità urbanistica). Una difformità urbanistica rilevata ex post può comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Ad esempio, se un immobile aveva abusi edilizi non sanati e ciò emerge, l’Agenzia potrebbe considerare non spettante la detrazione; oppure, se l’intervento realizzato differisce da quanto asseverato, l’agevolazione viene revocata.
- Spese non documentate o eccedenti i limiti: tutte le detrazioni richiedono bonifici parlanti e fatture intestate al beneficiario. Se il pagamento non è tracciabile con le causali specifiche (bonifico parlante) o se viene fatto in contanti, la detrazione è persa. Similmente, se si supera il massimale di spesa agevolata (ad es. 96.000 € per ristrutturazioni) la parte eccedente non è detraibile e non va indicata come tale. L’indicazione in dichiarazione di spese eccedenti il massimale può portare a una contestazione per la quota eccedente (credito non spettante).
- Tempi non rispettati: esempio, per il Superbonus unifamiliari 110% occorreva aver completato il 30% dei lavori entro il 30/09/2022 per poter poi detrarre fino a marzo 2023. Se il contribuente ha comunque fruito del 110% ma quella condizione non era soddisfatta, la parte detratta post-scadenza è indebita. Oppure il caso di comunicazioni ENEA tardive: per Ecobonus e Bonus Facciate era richiesto inviare i dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Una dimenticanza può teoricamente far perdere il diritto, anche se l’orientamento recente è di considerarlo un adempimento non essenziale (laddove non previsto espressamente come causa di decadenza). In ogni caso, omissioni di comunicazioni obbligatorie (ENEA, CILA Superbonus, attestato di prestazione energetica pre/post intervento, ecc.) generano contestazioni.
- Errori nella comunicazione dell’opzione di cessione: con riferimento alla cessione del credito/sconto, l’Agenzia ha distinto errori formali ed errori sostanziali. Errori formali (ad es. codice fiscale errato del cessionario, indicazione sbagliata dell’anno di riferimento) possono essere corretti con segnalazione via PEC senza invalidare la cessione. Errori sostanziali (ad es. comunicazione inviata oltre i termini, importo del credito errato, opzione esercitata su intervento non realizzato) richiedono una procedura congiunta di annullamento tra cedente e cessionario. La Circolare 33/E 2022 dell’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni per sanare queste situazioni. Se tali errori non vengono sanati e il credito risulta inesatto, l’Agenzia potrebbe disconoscere il credito, segnalando l’irregolarità: la conseguenza è il recupero dell’importo come “credito non spettante” o “inesistente” a carico dei soggetti coinvolti. (Si pensi al caso di una comunicazione di cessione inviata in ritardo: il credito formalmente non spetterebbe e può essere recuperato.)
- Violazioni relative al visto di conformità e asseverazioni: dal novembre 2021, per Superbonus e (dal 2022) per tutti i bonus edilizi “maggiori”, è obbligatorio il visto di conformità di un commercialista o CAF e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese. Se un contribuente ha effettuato lavori ad esempio nel 2021 e comunicato la cessione credito senza il visto (prima che fosse obbligatorio) potrebbe essere soggetto a controlli; se invece era obbligatorio e manca, la fruizione è irregolare. Fortunatamente, la normativa ha previsto la possibilità di apporre visti di conformità tardivi per sanare omissioni formali (ad esempio per bonus minori fruiti nel 2021 senza visto, si è data la chance di regolarizzare entro il 2022). Se però il visto o l’asseverazione mancano del tutto dove erano dovuti, l’agevolazione può essere revocata in sede di controllo formale.
In generale, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati: ad esempio, confronta i dati delle comunicazioni di cessione crediti (piattaforma cessioni) con quelli dichiarati nei modelli F24 di compensazione, con i permessi edilizi (CILA/SCIA) ottenuti dai Comuni, con le comunicazioni ad ENEA, etc. Negli esiti di tali controlli, se risulta che il bonus non spettava (o il credito è stato usato impropriamente), scaturisce la comunicazione di irregolarità nei termini suddetti.
Durata e decadenza dell’azione di controllo: va ricordato che il Fisco può controllare e contestare la detrazione entro i termini di accertamento ordinari, che per i redditi sono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero fino al quarto se la dichiarazione è stata presentata tempestivamente). Ad esempio, una detrazione indicata nella Dichiarazione 2021 (redditi 2020) può essere contestata fino al 31/12/2026. Per i crediti d’imposta compensati in F24, si applicano termini ad hoc: l’atto di recupero per crediti non spettanti va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’utilizzo (ottavo anno in caso di crediti inesistenti). Ciò significa che, ad esempio, un credito da Superbonus utilizzato in compensazione nel 2021 può essere recuperato entro il 2026 (se ritenuto non spettante) o 2029 (se ritenuto inesistente/fraudolento). In caso di violazioni gravi con profili penali, la contestazione può estendersi anche oltre, in correlazione ai tempi del procedimento penale (sospensione dei termini tributari in pendenza di processo per reati fiscali).
Esempio pratico: un contribuente nel 2021 ha fruito di €30.000 di Ecobonus 65% per una riqualificazione energetica, ma non ha inviato la comunicazione ENEA né ha conservato l’asseverazione del tecnico. Nel 2024 riceve una comunicazione di irregolarità in cui l’Agenzia segnala l’assenza di tali documenti obbligatori e considera non spettante la detrazione. Gli vengono chiesti indietro €19.500 (il 65% di 30.000) come imposta non versata, con sanzione ridotta 10% (€1.950) e interessi dal 2022. Entro 60 giorni il contribuente può: a) cercare di dimostrare che si tratta di violazione formale (magari possiede comunque i requisiti sostanziali o può produrre tardivamente l’asseverazione) e chiedere archiviazione in autotutela; b) oppure pagare €21.450 (imposta + sanzione ridotta + interessi) per chiudere la pendenza ed evitare aggravio. Se non fa nulla, dopo i 60 giorni l’Agenzia iscriverà a ruolo circa €19.500 + 30% (€5.850) + interessi maturati, e si arriverà a cartella esattoriale per oltre €25.000. È evidente dunque l’importanza di rispettare fin dall’inizio i requisiti e, se arriva un avviso, di reagire prontamente.
Procedura di contestazione: ruoli di Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Corte dei Conti
Nel controllo e nella repressione di irregolarità relative ai bonus edilizi sono coinvolti più organi, ciascuno con un ruolo distinto:
1. Agenzia delle Entrate (AdE) – È l’ente titolare dell’azione di accertamento e di riscossione delle imposte. La maggior parte delle comunicazioni di irregolarità per bonus edilizi proviene direttamente dall’Agenzia, a seguito di controlli automatici incrociati o di controlli formali. L’Agenzia può venire a conoscenza delle irregolarità anche tramite segnalazioni di altri enti (es. Guardia di Finanza o ENEA), ma è poi l’AdE a notificare l’avviso bonario e, in caso di mancata definizione, l’avviso di accertamento o la cartella.
- Iter tipico: l’Agenzia incrocia i dati (dichiarazioni dei redditi, comunicazioni di opzione, dati dei bonifici “parlanti”, ecc.), riscontra un’anomalia e invia la comunicazione al contribuente. Se il contribuente fornisce chiarimenti convincenti, l’Agenzia può procedere all’archiviazione in autotutela (annullando la richiesta). Se il contribuente paga, l’irregolarità si considera definita e non si procede oltre. Se invece non c’è risposta né pagamento, trascorso il termine, l’Agenzia emette un atto di recupero o accertamento: nel caso di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, spesso emette un atto di recupero specifico ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997 (per crediti non spettanti/inesistenti); nel caso di detrazioni in dichiarazione, può emettere un avviso di accertamento ex art. 41-bis DPR 600/73 (accertamento parziale) o iscrivere a ruolo l’importo. In tutti questi casi, l’atto diviene esecutivo e, se non impugnato o definito, si passerà alla riscossione coattiva (affidata all’Agenzia Entrate Riscossione, ex-Equitalia).
- Accertamento con adesione: Per alcuni avvisi di accertamento formali è ammesso il procedimento di adesione (D.Lgs. 218/1997), ma per gli esiti da controlli automatizzati l’adesione non si applica (in quanto già c’è stata la fase bonaria). Tuttavia, la definizione agevolata delle sanzioni è ammessa anche in ritardo: ad esempio, se il contribuente non ha pagato l’avviso bonario in tempo e riceve la cartella, può ancora sanare versando il dovuto con sanzione ridotta a 1/3 se lo fa entro 30 giorni dalla notifica della cartella (beneficio previsto dall’art. 15-ter DPR 602/1973). Oltre tale termine, la sanzione è definitiva al 30%. Nel 2023, inoltre, per alcune annualità (2019-2020) il legislatore ha introdotto una definizione agevolata straordinaria degli avvisi bonari, consentendo di pagare solo l’imposta, interessi ridotti e una sanzione simbolica del 3%: questo rientrava nella cosiddetta “tregua fiscale” (L. 197/2022, commi 153-159).
2. Guardia di Finanza (GdF) – La Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria, svolge controlli sul campo e indagini su delega dell’Autorità giudiziaria. Nel contesto dei bonus edilizi, la GdF ha compiti di:
- Verifica fiscale: su input dell’Agenzia o d’iniziativa, può eseguire verifiche presso contribuenti e imprese (si pensi alle imprese edili o ai general contractor che hanno gestito pratiche di Superbonus) per controllare la correttezza delle agevolazioni fruite. Al termine della verifica, la GdF redige un processo verbale di constatazione (PVC) in cui contesta eventuali violazioni tributarie. Questo PVC viene trasmesso all’Agenzia Entrate competente, che lo utilizza per emettere gli avvisi di accertamento o atti di recupero delle somme. Prima che l’Agenzia emetta tali atti, il contribuente ha facoltà di presentare memorie entro 60 giorni dal PVC (ai sensi dell’art. 12, c.7 L. 212/2000) per contestare i rilievi. La successiva emissione dell’atto da parte dell’AdE dà diritto al ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni.
- Indagine penale: qualora emergano condotte penalmente rilevanti (frode fiscale, truffa ai danni dello Stato, emissione di false fatture, indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, ecc.), la GdF agisce come polizia giudiziaria, riferendo all’Autorità giudiziaria. Negli ultimi tempi, molte inchieste hanno riguardato frode nei bonus edilizi, ad esempio la creazione di crediti fittizi per illecita monetizzazione. In tali casi, la GdF può eseguire sequestri preventivi dei crediti d’imposta falsi (bloccandone l’utilizzo) e la Procura può chiedere il sequestro/confisca per equivalente sui beni dei responsabili, fino a concorrenza del profitto illecito. Ciò significa che, parallelamente alla procedura fiscale (che mira a recuperare le imposte evase e sanzionare amministrativamente), può aprirsi un processo penale a carico dei soggetti coinvolti. Il contribuente (o l’imprenditore) si può trovare quindi esposto su due fronti: da un lato deve restituire il bonus indebito al Fisco, dall’altro affronta possibili sanzioni penali (reclusione, multa) se l’illecito costituisce reato tributario o truffa.
Va evidenziato che un eventuale esito favorevole nel processo penale (ad esempio, assoluzione perché il fatto non sussiste) non implica automaticamente l’annullamento del debito tributario. Fisco e penale sono autonomi: la Cassazione ha ribadito che la responsabilità tributaria per un credito indebito permane, a meno che il contribuente non dimostri di aver agito senza colpa, anche se in sede penale viene prosciolto. Ad esempio, un contribuente truffato dal suo consulente potrebbe essere non colpevole penalmente, ma potrebbe comunque dover restituire le imposte risparmiate se non ha vigilato attivamente (vedi oltre il principio della “colpa nell’ignoranza”).
3. Corte dei Conti – Questo organo ha il compito di vigilare sull’uso delle risorse pubbliche e di perseguire il danno erariale. Storicamente, la Corte dei Conti interviene su amministratori o dipendenti pubblici; tuttavia, nel caso dei bonus edilizi, la giurisprudenza contabile recente ha affermato la propria giurisdizione anche verso soggetti privati che abbiano indebitamente beneficiato di crediti d’imposta, in quanto tali crediti sono configurati come risorse pubbliche erogate per finalità di pubblico interesse (efficientamento energetico, ripresa economica post-Covid, etc.). In pratica, quando un privato usufruisce di un bonus fiscale, si instaura un “rapporto di servizio” con lo Stato: il privato, ricevendo un beneficio finanziario statale per uno scopo pubblico, assume una posizione assimilabile a quella di un agente pubblico ai fini della responsabilità erariale.
Ciò ha portato la Corte dei Conti ad agire in casi di frode ai bonus edilizi di grande entità. Ad esempio, con sentenza n. 4/2025 della sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, la Corte dei Conti ha condannato vari soggetti (società e amministratori) per aver creato falsi crediti da “bonus affitti Covid” e averli ceduti, arrecando un danno erariale di oltre 6,8 milioni di euro. La giurisdizione è stata fondata proprio sulla natura di contributo pubblico (seppur in forma di credito d’imposta cedibile) del bonus indebitamente percepito. Di conseguenza, i responsabili – pur essendo soggetti privati – sono stati ritenuti tenuti a risarcire allo Stato l’ammontare del credito fittizio, oltre al danno all’immagine arrecato all’Amministrazione finanziaria (nel caso citato, la Corte ha liquidato un danno d’immagine ulteriore di circa 2 milioni di euro).
Per un beneficiario medio di bonus edilizi, il rischio di un coinvolgimento in Corte dei Conti sorge soprattutto in casi di frode organizzata o gravemente colposa. Ad esempio, se un tecnico asseveratore o un pubblico funzionario collabora a creare false attestazioni permettendo a privati di ottenere crediti non dovuti, la Procura contabile potrebbe chiamare in causa sia il privato beneficiario che il professionista per danno allo Stato. Diversamente, l’utente finale che abbia compiuto un’irregolarità minore difficilmente sarà trascinato davanti alla Corte dei Conti – pagherà piuttosto in sede tributaria. È comunque importante sapere che la restituzione del bonus indebito può avvenire su più fronti:
- in via amministrativa tramite l’Agenzia Entrate (recupero del credito + sanzioni);
- in via penale tramite eventuale confisca di beni (in caso di condanna per reati fiscali o truffa ai danni dello Stato);
- in via contabile tramite sentenza della Corte dei Conti (risarcimento del danno erariale).
Queste vie possono coesistere, ma generalmente quanto recuperato in una sede viene scomputato dall’altra per evitare duplicazioni. Ad esempio, se la Corte dei Conti ottiene il risarcimento, lo Stato non avrà più titolo per riscuotere la medesima somma via Agenzia Riscossione (o viceversa). In ogni caso, lo scenario multi-ente evidenzia come lo Stato disponga di strumenti molto efficaci di controllo e repressione, e come il contribuente non informato non possa invocare a propria scusa la complessità della normativa. Già nel marzo 2025, commentando le prime sentenze, si faceva notare che il “caos normativo” sul Superbonus non vale come giustificazione per errori o condotte negligenti del cittadino: in altre parole, ignorantia legis non excusat, specie di fronte a strumenti antifrode così sviluppati.
4. Altri enti e controlli – Vanno menzionati anche:
- ENEA: L’ente che raccoglie i dati sugli interventi di efficientamento energetico non ha poteri sanzionatori, ma funge da fonte informativa. ENEA può segnalare al MISE o all’Agenzia Entrate anomalie (es. invii di dati fuori termine, incongruenze tecniche) e di fatto mette a disposizione dell’Agenzia la banca dati degli interventi. In alcune circostanze l’ENEA ha collaborato a verifiche a campione sui lavori dichiarati, segnalando abusi.
- Comuni e uffici tecnici: Le amministrazioni locali verificano la regolarità edilizia e urbanistica. Se un’opera realizzata con bonus presenta abusi o non conformità al titolo abilitativo, il Comune può disporre sanzioni edilizie (fino alla demolizione). Tali provvedimenti comunali possono indirettamente portare alla decadenza del beneficio fiscale, perché uno dei requisiti per le detrazioni è il rispetto delle norme urbanistiche. Inoltre, i Comuni trasmettono all’Agenzia Entrate i dati dei titoli edilizi e possono segnalare anagrafiche dei cantieri: ciò consente incroci (ad esempio, un Comune potrebbe segnalare che l’intervento X dichiarato per il 110% non risulta autorizzato regolarmente).
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER): È l’ente di riscossione che interviene dopo la formazione del ruolo. Non svolge controlli di merito sulle irregolarità, ma una volta ricevuto il carico dall’Agenzia Entrate, notifica la cartella di pagamento e procede con le misure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) se il debitore non paga. È importante sapere che, se si lascia scadere il termine dell’avviso bonario, la situazione passa appunto in mano all’AdER con aggravio di costi. Dal 2025, tutti gli avvisi bonari (non pagati o non annullati) saranno disponibili nel cassetto fiscale e, se trascurati, potranno evolvere rapidamente in ruoli. Il contribuente può comunque richiedere rateizzazioni anche in fase di cartella, ma a quel punto senza lo sconto sanzioni.
In sintesi, la filiera del controllo sui bonus edilizi può essere così descritta:
- Prevenzione: normativa antifrode (visti, asseverazioni, limiti cessioni) – riduce a monte le frodi ma non le annulla.
- Verifica amministrativa: controlli AdE (anche su segnalazione di GdF, ENEA, Comuni) – porta all’avviso bonario.
- Approfondimento: se l’irregolarità è macroscopica o dolosa, spesso c’è un intervento della GdF e potenzialmente un procedimento penale e/o contabile parallelo.
- Recupero e sanzione: avviso bonario → eventuale accertamento/cartella → riscossione; in parallelo se del caso sequestro/confisca penale e citazione in Corte Conti.
- Giudizio: il contribuente può difendersi presentando memorie, e poi impugnando gli atti fiscali dinanzi alla Giustizia Tributaria, nonché difendersi nei procedimenti penali o contabili. Le strategie difensive saranno discusse oltre.
Diritti e difese del debitore (beneficiario del bonus)
Dal punto di vista del contribuente debitore, è essenziale conoscere i propri diritti e le possibili strategie di difesa quando si riceve una comunicazione di irregolarità relativa a bonus edilizi.
Diritto all’informazione e alla motivazione: L’avviso bonario deve indicare chiaramente i motivi della contestazione. Il contribuente ha diritto di sapere quali errori gli sono attribuiti (es: “detrazione Superbonus non spettante per mancanza del visto di conformità” oppure “compensazione di credito Ecobonus ritenuto inesistente perché fatture false”) e su quali basi (elementi probatori, normative applicate). Se tali elementi non sono chiari, egli può chiedere accesso agli atti o chiarimenti all’ufficio. Una motivazione carente potrebbe essere causa di nullità in fasi successive.
Possibilità di correggere errori formali: Se l’irregolarità deriva da un errore materiale o formale (ad esempio un codice fiscale errato, un importo trascritto male in dichiarazione), spesso il contribuente può rimediare presentando una dichiarazione integrativa o altra istanza di correzione prima che l’accertamento diventi definitivo. Ad esempio, se ci si accorge di aver erroneamente indicato due volte la stessa fattura nelle spese detraibili, si può presentare una dichiarazione integrativa a sfavore correggendo l’importo: l’ufficio potrebbe così ridurre la pretesa alle sole differenze effettive.
Facoltà di interlocuzione (osservazioni, autotutela): Entro il termine dell’avviso bonario, il contribuente può presentare osservazioni scritte o documenti all’ufficio (la cosiddetta “memoria difensiva” in sede amministrativa) per spiegare perché ritiene infondato (o parzialmente infondato) il rilievo. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere oltre, è tenuta a valutare tali deduzioni. Ad esempio, se viene contestato il mancato invio della comunicazione all’ENEA ma il contribuente prova di averla inviata nei termini, l’ufficio annullerà la contestazione. Oppure, se viene rilevato che il CF del cessionario è sbagliato, ma si dimostra che è un mero refuso e il credito non è stato fruito da soggetti diversi, l’errore può essere considerato “formale” e sanato. In caso di diniego o silenzio dell’amministrazione, queste osservazioni costituiranno poi base per il ricorso giudiziario.
Rateizzazione del pagamento: Il contribuente che riconosce la legittimità (in tutto o in parte) della pretesa ma non è in grado di versare in un’unica soluzione ha il diritto di ottenere una dilazione del pagamento. Ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, le somme da avviso bonario possono essere pagate fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Non è necessaria una particolare giustificazione o garanzia: basta presentare la richiesta all’Agenzia entro il termine indicato nell’avviso (coincidente con i 60 giorni). Una volta ottenuta la rateazione, il contribuente deve versare la prima rata entro lo stesso termine di 60 giorni. Le successive rate scadranno ogni tre mesi. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione (calcolati dall’elaborazione dell’avviso alla scadenza di ciascuna rata): tale tasso era 3,5% annuo, ridotto al 2,5% annuo dal 2025. La Legge di Bilancio 2023 ha reso disponibile la rateazione in 20 rate per tutti gli importi (prima era limitata a importi >5.000 €, mentre fino a 5.000 € erano max 8 rate). Dunque anche un debito modesto può essere dilazionato in 5 anni. Importante: se si chiede la rateazione, si consolida la definizione agevolata (sanzione ridotta) purché si rispettino i pagamenti. L’ottenimento del piano blocca l’iscrizione a ruolo e le eventuali misure cautelari/esecutive finché si paga regolarmente.
- Decadenza dalla rateazione: occorre essere molto diligenti nei pagamenti. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza comporta automatica decadenza dal beneficio. Il mancato pagamento di una rata successiva entro la scadenza della rata successiva fa decadere parimenti (in pratica c’è una lieve tolleranza: se salti la rata n, hai tempo fino alla scadenza della rata n+1 per rimediare). Inoltre, un lieve ritardo (entro 7 giorni per la prima rata) o un lieve importo scoperto (<3% del dovuto, max 10.000 €) non fanno decadere, in virtù degli “istituti dei lievi inadempimenti” introdotti dal D.Lgs. 159/2015. In caso di decadenza, si perde la sanzione ridotta e si paga il residuo con sanzione intera 30% sul restante, e l’importo residuo viene affidato alla riscossione coattiva (cartella). È quindi fondamentale seguire il piano con puntualità. In pratica, il debitore deve pianificare attentamente le risorse per onorare ogni scadenza trimestrale.
Sospensione dei termini nei periodi feriali: Tra i diritti del contribuente vi è anche la sospensione feriale. Il periodo dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno non conta ai fini del decorso dei termini per pagare o impugnare atti fiscali. Di conseguenza, se un avviso bonario viene notificato il 20 luglio, i 60 giorni iniziano a decorrere ma si fermano il 1° agosto, per poi riprendere il 1° settembre (proroga di 31 giorni). Attenzione però: dal 2024, la sospensione feriale per pagare gli avvisi bonari è stata limitata al 1° agosto – 4 settembre (diversa da quella processuale fino al 31/8). Occorre quindi valutare caso per caso, ma indicativamente ad agosto c’è una finestra di respiro.
Tutela giurisdizionale: Se non si trova soluzione in sede amministrativa, il contribuente ha pieno diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio. Ciò avverrà, come detto, solo dopo che l’Agenzia emetterà un atto formale impugnabile (che di solito, per i bonus edilizi, è l’“atto di recupero credito non spettante” o un avviso di accertamento per maggior imposta dovuta). In sede contenziosa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, il contribuente potrà far valere vizi formali (nullità dell’atto per difetto di motivazione, notifica, ecc.) o sostanziali (insussistenza dell’obbligo tributario, ad esempio sostenendo che l’ufficio ha errato a ritenere non spettante il bonus). È importante aver eventualmente già prodotto in fase amministrativa tutte le prove possibili, ma se qualcosa emerge dopo, si può comunque produrla in giudizio (il processo tributario consente nuove prove documentali in primo grado senza preclusioni). Durante il contenzioso, la riscossione delle somme può essere sospesa dal giudice su istanza del ricorrente se c’è pericolo di grave danno e fondatezza del ricorso.
Risoluzione alternativa – autotutela anche post-cartella: L’amministrazione finanziaria, in qualsiasi fase, può annullare in autotutela un atto riconosciuto illegittimo o errato, anche dopo la scadenza dei termini di impugnazione (art. 2-quater DL 564/1994). Dunque, se emergono elementi nuovi (ad esempio una sentenza della Cassazione che fa chiarezza su un punto controverso a favore del contribuente, oppure l’ufficio stesso si rende conto di un errore di calcolo), il contribuente può sollecitare l’autotutela. Ciò non sospende di per sé i termini di ricorso o pagamento, ma è una chance in più. È bene però non farvi eccessivo affidamento se l’ufficio ha già espresso la sua posizione.
Evitare l’“acquiescenza” involontaria: Una nota importante per gli avvocati: pagare (anche parzialmente) un avviso bonario non preclude la possibilità di impugnare l’atto successivo per la parte non versata. L’adesione all’avviso bonario non configura un’acquiescenza con rinuncia al contenzioso, a meno che non sia totale. La giurisprudenza ha chiarito che l’eventuale pagamento tardivo di un avviso bonario, quando ormai è stato notificato l’accertamento, non impedisce di fare ricorso avverso l’accertamento stesso (non è un riconoscimento integrale del debito). Pertanto, se un contribuente versa una quota e lascia contestare la restante, dovrà in giudizio indicare chiaramente cosa contesta e cosa ha accettato. In generale, si consiglia di formalizzare con l’ufficio – se possibile – un accordo su una definizione parziale per iscritto, per evitare equivoci.
Responsabilità di professionisti terzi: Dal punto di vista pratico, molti beneficiari si affidano a tecnici (ingegneri, geometri) e fiscalisti per la gestione dei bonus. Un dubbio frequente è: “Posso rivalermi sul tecnico o commercialista che ha sbagliato, se il Fisco mi revoca il bonus e devo restituirlo?”. La risposta, in linea di principio, è sì, esiste la possibilità di agire civilmente contro il professionista per danno da inadempimento contrattuale o responsabilità professionale, qualora si provi che l’errore o la negligenza di costui ha causato la perdita del beneficio. Ad esempio, se un commercialista non appone il visto di conformità e il bonus viene disconosciuto, oppure un ingegnere assevera falsamente lavori mai compiuti e il cliente finisce per pagare tutto al Fisco, tali professionisti possono essere chiamati a risponderne. Tuttavia, occorre dimostrare rigorosamente:
- l’inadempimento professionale (violazione degli obblighi di diligenza);
- il nesso causale tra questo e il danno subito (perdita dell’agevolazione);
- l’entità del danno effettivo.
Su quest’ultimo punto, una recente sentenza del Tribunale di Pavia (Sez. III civ.) del 17/03/2025 n. 340 ha precisato che la perdita del Superbonus non genera automaticamente un diritto al risarcimento in capo al committente: egli deve provare di aver perso definitivamente la chance di ottenere l’agevolazione per causa imputabile all’altrui inadempimento e di aver subito un effettivo aggravio economico. Nel caso esaminato, un proprietario chiedeva danni all’impresa appaltatrice che aveva abbandonato i lavori facendogli sfumare il Superbonus 110%; il Tribunale ha riconosciuto la risoluzione del contratto e la restituzione dell’acconto, ma sul risarcimento del “mancato Superbonus” ha osservato che il committente doveva dimostrare puntualmente di avere i requisiti e che la fine dei lavori oltre il termine bonus era dovuta alla sola colpa dell’appaltatore. In pratica, non c’è un automatismo: il giudice esige che chi chiede il risarcimento per il bonus perso provi la sua diligenza (es. di aver fatto tutto il necessario per usufruire del bonus) e quantifichi il danno (es. maggior esborso di denaro perché ha dovuto pagare lavori senza bonus). Questo per dire che, sì, il beneficiario ha tutela verso terzi (contrattuale e anche deontologica: pensiamo alle polizze assicurative obbligatorie dei tecnici e dei commercialisti, che possono coprire questi rischi), ma la strada non è semplice. Conviene quindi, prima ancora che lamentarsi dopo, adottare un approccio vigile e proattivo: il contribuente deve vigilare sull’operato dei propri intermediari. La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 13358 del 20/05/2025, ha affermato che “il contribuente non si libera dalla responsabilità per illeciti fiscali commessi dal professionista incaricato se non dimostra di aver vigilato attivamente sul suo operato”. In altre parole, affidarsi a un commercialista o a un tecnico non esonera il beneficiario dal dovere di controllo: se quest’ultimo resta inerte e si accorge della frode solo a fatto compiuto, ne subirà comunque le conseguenze fiscali. Solo se il contribuente prova di essere stato esso stesso vittima di un raggiro non rilevabile con ordinaria diligenza (ad esempio un consulente che ha falsificato documenti in modo sofisticato impedendo qualunque scoperta), allora potrà andare esente da sanzioni e anche in sede civilistica ottenere ristoro, ma casi simili sono rari.
Conclusione di questa sezione: il beneficiario di bonus edilizi ha certamente strumenti per difendersi – amministrativi e giudiziari – e possibilità di rateizzare o definire bonariamente, ma ha anche precisi doveri di diligenza e collaborazione. L’ordinamento, pur tutelando il contribuente (es. con lo Statuto e la fase bonaria), impone un comportamento proattivo: rispondere agli avvisi, fornire documenti, vigilare sui consulenti. Il punto di vista del debitore responsabile richiede di affrontare la comunicazione di irregolarità con tempestività e cognizione di causa: spesso, ignorare o sottovalutare l’avviso può “costare caro” – sia in termini economici che di preclusione di difese. Nel prossimo paragrafo approfondiremo le questioni legate alla cessione del credito e allo sconto in fattura, che presentano ulteriori complessità in tema di responsabilità solidale.
Cessione del credito e sconto in fattura: responsabilità e ultime novità
Una delle peculiarità dei bonus edilizi negli anni 2020-2022 è stata la possibilità di monetizzare le detrazioni fiscali tramite la cessione del credito a terzi (banche, assicurazioni, altri intermediari) o tramite lo sconto in fattura praticato dal fornitore dei lavori, il quale recuperava poi il credito d’imposta. Questa flessibilità finanziaria ha permesso a molti contribuenti di beneficiare dei lavori senza esborso immediato, ma ha anche aperto spazi a frodi e ha sollevato questioni di responsabilità su chi debba restituire il bonus in caso di irregolarità.
Regime normativo: L’art. 121 del DL 34/2020 ha introdotto per il triennio 2020-2021-2022 l’opzione generalizzata per cessione/sconto su quasi tutti i bonus edilizi (inizialmente solo Superbonus, poi anche Ecobonus, ristrutturazioni, ecc.). Nel 2022-2023 il regime è cambiato più volte:
- Il DL Antifrodi (DL 157/2021) ha imposto il visto di conformità e l’asseverazione tecnica anche per cessioni/sconti dei bonus minori e ha previsto la possibilità per l’Agenzia Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’utilizzo dei crediti ceduti per controlli in caso di profili di rischio (art. 122-bis). Molti crediti sospetti sono stati congelati così sul nascere.
- Il DL Sostegni-ter (DL 4/2022) e il DL 13/2022 hanno limitato il numero di cessioni (prima 1, poi 3 passaggi possibili) per tracciare meglio i crediti.
- Il DL Aiuti-bis (DL 115/2022) e la relativa legge di conversione hanno introdotto importanti chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitori e cessionari: in particolare, hanno stabilito che la responsabilità in solido per l’eventuale credito non spettante ricade su fornitori e cessionari solo in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, escludendo la responsabilità per mera colpa lieve. Inoltre, hanno previsto che il cessionario non risponde in solido se dimostra di possedere tutta una serie di documenti sul lavoro effettuato e il credito, a conferma della sua diligenza. In pratica, si è introdotto un “scudo” per i cessionari in buona fede: chi acquista crediti deve raccogliere la documentazione (titoli edilizi, fatture, visto di conformità, asseverazioni, DURC dell’impresa, visure camerali del cedente, ecc.) e, se lo fa, non potrà essere chiamato a restituire i crediti salvo prova che era connivente nella frode.
- Il DL “Cessioni” (DL 11/2023) ha di fatto bloccato la possibilità di nuove cessioni dal 17 febbraio 2023 (salvo eccezioni come visto nella tabella precedente) e, in sede di conversione (L. 38/2023), ha ulteriormente ampliato la tutela dei cessionari: inserendo il comma 6-ter nell’art. 121, si è stabilito che anche un cessionario che compra i crediti da una banca o assicurazione può beneficiare dell’esonero di responsabilità, purché la banca gli attesti il possesso di tutta la documentazione richiesta. Inoltre, col comma 6-quater, si precisa che l’eventuale mancanza parziale di documenti non costituisce da sola prova di colpa grave del cessionario, il quale può provare con ogni mezzo la propria diligenza. Viene anche chiarito che l’onere di provare il dolo/colpa grave del cessionario spetta all’Amministrazione finanziaria. In breve, oggi l’Agenzia può contestare un credito ceduto al cessionario solo se riesce a dimostrare che questi era consapevole della frode o gravemente negligente.
- Infine, va menzionato che dal 2024 le sanzioni per indebita compensazione di crediti sono state rimodulate (come visto: 25% non spettanti, 70% inesistenti) e non vi è più il divieto di definizione agevolata per le sanzioni da crediti inesistenti. Questo potrebbe incentivare i cessionari coinvolti, in ipotesi di contestazione, a definire la loro posizione pagando un terzo della sanzione, piuttosto che litigare sulla buona fede. Tuttavia, se il cessionario ha davvero agito correttamente, ci si attende che l’ufficio neppure gli contesti la sanzione.
Responsabilità solidale in pratica: Chi riceve una comunicazione di irregolarità per un bonus edilizio potrebbe chiedersi: “Chi deve restituire il credito se è stato ceduto? Io che l’ho ceduto o chi l’ha acquistato e usato in compensazione?”. La regola generale – come da sempre stabilito – è che è responsabile il beneficiario della detrazione indebitamente fruita, ossia colui che, direttamente o indirettamente, ha goduto del vantaggio fiscale senza averne diritto. Nei casi semplici (detrazione utilizzata nella propria dichiarazione), beneficiario e responsabile coincidono. Nei casi di cessione o sconto, occorre distinguere:
- Se c’è stato sconto in fattura: il fornitore ha praticato uno sconto al cliente e si è “accollato” il credito. Formalmente, il primo beneficiario fiscale diventa il fornitore, che utilizza il credito in compensazione o lo cede a sua volta. Chi risponde? La normativa (art. 121) prevede che in caso di utilizzo indebito del credito ne risponde chi ha utilizzato il credito stesso. Ciò significa che, ad esempio, se il fornitore ha compensato il credito in F24 e poi il credito risulta non spettante, l’Agenzia notifica a lui l’atto di recupero per importo, interessi e sanzioni. Il cliente iniziale potrebbe, dal canto suo, essere destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio (ad esempio l’Agenzia potrebbe comunicargli che perde la detrazione), ma la richiesta di pagamento avverrà verso chi ha realmente goduto del vantaggio fiscale (in questo caso il fornitore, che ha ridotto le proprie imposte grazie al credito). Tuttavia – e qui entra in gioco il rapporto privatistico – nella maggior parte dei contratti di sconto in fattura le imprese hanno inserito clausole per tutelarsi: spesso vi è una pattuizione che prevede che, se per qualsiasi motivo l’Amministrazione finanziaria disconosce in tutto o in parte il bonus, il cliente finale (committente) è tenuto a restituire all’impresa lo sconto ottenuto (in tutto o in parte). Questo genere di clausole è lecito e ha il senso di ribaltare civilmente sul beneficiario ultimo il rischio fiscale. Quindi, nello scenario di sconto in fattura, potrebbe accadere: l’Agenzia chiede i soldi all’impresa fornitrice (che ha fruito del credito), l’impresa paga per evitare guai (magari anche definendo in bonis col 10% di sanzione) e poi agisce contro il cliente per farsi restituire l’importo dello sconto + eventuali oneri. Se nel contratto non c’era una clausola esplicita, l’impresa può comunque provare a citare il cliente invocando la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta del beneficio o l’arricchimento senza causa, ma la vittoria non è scontata. In giurisprudenza civile, per ora, poche pronunce si sono avute: ma va segnalata la tendenza a considerare la perdita del bonus un danno non automatico (come visto) e da valutare con attenzione.
- Se c’è stata cessione del credito a terzi: in questo caso, il beneficiario originario (es. il committente o l’impresa fornitrice che ha applicato sconto) ha trasferito il credito a un soggetto terzo (banca o altro). Il cessionario spesso ha pagato un corrispettivo per quel credito (es. la banca paga 100 un credito 110, guadagnando 10). Se il credito viene contestato come inesistente o non spettante, l’Agenzia può richiedere il dovuto:
- al cessionario, se questi ha utilizzato il credito in compensazione o lo detiene ancora. In teoria, la legge dice che il cessionario è solidalmente responsabile in caso di dolo o colpa grave. Se l’Agenzia ritiene che il cessionario non abbia effettuato le dovute verifiche e fosse facilmente accorgibile della frode, potrebbe emettere atto di recupero anche nei suoi confronti. Tuttavia, con le nuove norme, l’onere è sull’Amministrazione di dimostrare la mala fede. Dunque, nei casi in cui il cessionario è una banca o comunque un soggetto che ha seguito i protocolli (raccolta documenti, ecc.), l’Agenzia di regola non procede contro di lui, ma indirizza la pretesa verso il cedente originario.
- al cedente originario (beneficiario iniziale): la prassi dell’Agenzia, confermata dalle previsioni normative, è di recuperare l’importo dal primo soggetto che ha generato il credito, se il cessionario è tutelato. Ad esempio, un privato Tizio cede alla Banca un credito Ecobonus di 10.000 €. La Banca ha ottenuto visto, asseverazioni e tutta la pratica, e lo usa in compensazione. Poi emerge che l’intervento non era ammissibile: l’Agenzia presumibilmente contesterà il credito come “non spettante” e, riconoscendo la buona fede della banca, emetterà atto verso Tizio chiedendogli 10.000 € di imposta non dovuta, più sanzione 25% (ridotta a ~8% se paga subito) e interessi. Tizio dovrà pagare anche se personalmente non ha mai compensato nulla: il suo “beneficio” è stato incassare soldi dalla banca. In parallelo, la banca perderà il credito (non potrà più usarlo, o dovrà restituire al Fisco quanto compensato, ma potrà rivalersi su Tizio in base al contratto di cessione se previsto). Di solito, i contratti di cessione con banche prevedevano dichiarazioni e garanzie da parte del cedente sulla sussistenza del credito, per cui se il credito è annullato, la banca può chiedere al cedente la restituzione del prezzo pagato. Ecco quindi che il rischio finale torna quasi sempre in capo al beneficiario iniziale: lo Stato se non riesce dal cessionario, chiede a lui; la banca se deve restituire, chiederà a lui (o escuterà eventuali polizze fideiussorie se fornite).
In sostanza, il debitore principale verso l’Erario rimane il beneficiario originario dell’agevolazione in caso di irregolarità, salvo egli provi di essere del tutto estraneo a intenti fraudolenti e che altri hanno ordito la frode. Ma anche in tale scenario, l’Agenzia vorrà comunque riavere il denaro: se non dal soggetto A, dal soggetto B. L’obiettivo delle norme introdotte nel 2022-2023 è stato di proteggere i cessionari in buona fede (per evitare il blocco del mercato dei crediti), non certo di liberare i furbetti originali dal debito. Questi ultimi, anzi, restano esposti anche penalmente e contabilmente come visto.
Casi particolari: Se un credito è stato ceduto più volte (cessionario di 4° livello etc.), oggi solo il primo cedente e l’ultimo cessionario che lo utilizza possono essere interessati da recuperi, mentre chi lo ha intermediato in mezzo di solito non subisce azioni (se non ha concorso in frode). Se però i cessionari intermedi erano parte del disegno fraudolento (società cartiere che si passavano crediti falsi), essi risponderanno penalmente e in solido. La Corte di Cassazione penale ha già affrontato casi di frode con crediti fittizi: ad esempio, Cass. pen. sez. II n. 3108/2024 ha riguardato un’organizzazione che cedeva crediti Superbonus inesistenti; la Cassazione ha confermato sequestri e condanne, evidenziando che la complessità normativa non giustifica chi non si informa e accetta crediti senza verificarne la fonte.
Blocco e sblocco dei crediti “incagliati”: Un’ultima nota riguarda i cosiddetti crediti incagliati, cioè crediti che i beneficiari non riescono più a cedere (né a usare in detrazione perché incapienti). Questo è un problema politico-economico che però esula dal tema delle irregolarità: un credito incagliato non è di per sé irregolare (anzi, è regolare ma non trova acquirenti). Lo Stato nel 2023 ha introdotto qualche misura (possibilità per le banche di usarli in compensazione per sottoscrivere BTP, ecc.), ma chi è rimasto con crediti incagliati non riceve una comunicazione di irregolarità, semmai ha il danno di non poterli monetizzare. Potrà tuttavia usare il credito in più anni in dichiarazione (nei limiti della propria capienza IRPEF/IRES) o attendere soluzioni normative. Questo solo per chiarire che i controlli colpiscono i crediti fittizi o non dovuti, non quelli genuini ma bloccati.
Riassumendo i punti chiave sulla cessione/sconto:
- Chi ha acquistato crediti in buona fede e con due diligence documentale non dovrebbe essere chiamato a rispondere al Fisco (art. 121 c.6-bis).
- Il fornitore che ha applicato lo sconto e/o il beneficiario originario sono i principali responsabili in caso di irregolarità del bonus. Tra loro, internamente, valgono gli accordi contrattuali.
- In caso di frode conclamata, tutti i partecipanti (beneficiario, tecnico, cessionari consapevoli) possono essere perseguiti solidalmente.
- Le nuove norme riducono le sanzioni e permettono definizioni agevolate anche per crediti inesistenti (prima la sanzione 200% era “non definibile”), segno della volontà di incentivare le regolarizzazioni.
- Il contribuente che valuta l’opzione cessione/sconto oggi deve essere molto cauto: dal 2023 in poi è possibile solo in casi ristretti, e comunque banche e altri attori pretendono enorme documentazione. Meglio quindi predisporre tutto a regola d’arte sin dall’inizio per evitare future contestazioni.
Domande frequenti (FAQ) su comunicazioni di irregolarità e bonus edilizi
D: Cosa significa esattamente “comunicazione di irregolarità” per un bonus edilizio?
R: È una lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate in cui si comunica che, a seguito dei controlli su una detrazione fiscale o un credito d’imposta legato a bonus edilizi, sono emerse delle difformità. In pratica, il Fisco ritiene che il bonus (o parte di esso) non spettava al contribuente, e chiede quindi la restituzione della quota indebitamente usufruita, con la sanzione ridotta e gli interessi calcolati. È un invito bonario a regolarizzare: pagando o segnalando eventuali errori dell’Ufficio. Non è un provvedimento finale, ma se ignorato porta poi a un atto impositivo vero e proprio (cartella/accertamento). In gergo comune viene detta anche avviso bonario. Nel contesto dei bonus edilizi, casi tipici sono: comunicazione per Superbonus non spettante (es. mancato deposito CILA, ecc.), comunicazione per Ecobonus ceduto inesistente (es. lavori mai fatti), ecc.
D: Ricevere un avviso bonario significa che ho commesso un reato o una frode?
R: Non necessariamente. La comunicazione di irregolarità contesta un aspetto fiscale: può trattarsi di una svista o errore formale (es. importo inserito due volte) o di una valutazione tecnica (es. l’ENEA non ha ricevuto i dati e considera il bonus non spettante). In molti casi si tratta di situazioni sanabili o dovute a incomprensioni. Certo, può anche essere il segnale di una violazione sostanziale: ad esempio, se l’avviso indica “crediti inesistenti”, è probabile che il Fisco sospetti una creazione fittizia di crediti (il che può avere rilievo penale, ma la comunicazione in sé non è un’accusa penale). Quindi, riceverla non equivale ad essere imputato per frode; è un procedimento amministrativo. Solo se contestualmente avete notizia di indagini penali (es. pervenuto un decreto di sequestro GdF) allora la questione è più grave. In assenza di ciò, l’avviso bonario è gestibile in sede tributaria e può anche risolversi con un chiarimento.
D: Quali sono i passaggi dopo la comunicazione, se non pago o non risolvo?
R: Trascorsi 60 giorni (dal 2025) senza definizione, l’Agenzia procederà in due modi possibili:
- Iscrizione a ruolo: emetterà una cartella di pagamento per le somme dovute (imposta, interessi e sanzione piena 30%). La cartella vi sarà notificata tramite PEC o posta. A quel punto avrete 60 giorni per pagarla o proporre ricorso al giudice tributario. Attenzione: la cartella deriva da controllo automatizzato, quindi il ricorso contro di essa può far valere solo vizi formali o la prova che avete pagato (non questioni di merito già “cristallizzate” se non contestate prima, salvo eccezioni).
- Avviso di accertamento: in alcuni casi l’Agenzia può emettere direttamente un avviso di accertamento in luogo della cartella (soprattutto se si tratta di un controllo formale o di un recupero di credito). L’avviso di accertamento “esecutivo” includerà le somme e vi darà 60 giorni per impugnare. Se non lo impugnate, diventa definitivo e dopo 30 giorni va in riscossione.
In entrambi i casi, ignorare l’avviso bonario significa poi avere meno possibilità: la sanzione sarà intera, e dovrete instaurare un contenzioso per far valere le ragioni che avreste potuto presentare prima. Inoltre, dopo la cartella, se non pagate né fate nulla, trascorsi i termini l’Agenzia Riscossione potrà avviare atti cautelari/esecutivi (es. fermo auto, ipoteca, pignoramenti). Dunque è sconsigliabile lasciare che si arrivi a quel punto senza aver almeno valutato un’azione.
D: Posso impugnare subito la comunicazione di irregolarità, senza aspettare la cartella?
R: No, la comunicazione di irregolarità in sé non è impugnabile davanti al giudice tributario, perché non è annoverata tra gli atti impugnabili del D.Lgs. 546/1992 (non è un atto impositivo definitivo, manca una “pretesa tributaria” ormai certa, essendo solo un invito). Ci sono state alcune discussioni giurisprudenziali, ma l’orientamento consolidato è che l’avviso bonario non si possa ricorrere direttamente. Ciò che potete (e dovete) fare entro i 60 giorni è interloquire con l’ufficio (memorie, documenti). Solo dopo che l’ufficio emette l’atto successivo (cartella o accertamento) potrete fare ricorso. Una eccezione: se per assurdo l’Agenzia vi inviasse una comunicazione e, senza attendere 30/60 giorni, iscrivesse subito a ruolo, potreste impugnare la cartella lamentando la violazione del contraddittorio (Statuto contribuente). Ma in genere l’Agenzia rispetta i tempi.
D: Ho scoperto che effettivamente il bonus non mi spettava (es. ho sbagliato a interpretare la norma). Mi conviene pagare subito o aspettare?
R: In tal caso, pagare subito entro i termini dell’avviso bonario conviene sicuramente, perché vi avvalete della sanzione ridotta (10% o anche meno se nuove regole). Se aspettate, pagherete il 30% di sanzione e più interessi. Inoltre, definendo ora, chiudete la vicenda senza altri atti. Se la cifra è alta e non avete liquidità, chiedete la rateazione entro gli stessi 60 giorni: congelerete la sanzione ridotta e diluirete il debito fino a 5 anni. Nota: Pagando l’avviso bonario, la legge considera definito il controllo e non potrete più impugnare nulla in futuro su quelle somme (acquiescenza). Quindi fatelo solo se siete certi di dover restituire. Se nutrite dubbi sulla spettanza e pensate di avere una chance in contenzioso, valutate di non pagare la parte controversa e preparatevi a fare ricorso sul successivo accertamento.
D: E se invece ritengo che il Fisco abbia torto e il bonus mi spetti?
R: In questo caso, entro i 60 giorni contestatelo in forma scritta all’Agenzia (anche via PEC va bene, oppure tramite il cassetto fiscale se c’è un canale di riscontro). Spiegate perché ritenete l’agevolazione legittima, allegando documenti probatori (es. ricevute, asseverazioni, pareri). L’ufficio potrebbe annullare in autotutela totale o parziale. Se ciò non avviene e vi arriva la cartella/accertamento, dovrete fare ricorso entro 60 giorni da tale atto, ribadendo le vostre ragioni. Valutate di farvi assistere da un avvocato tributarista o commercialista abilitato, soprattutto se la materia è complessa (spesso lo è). In giudizio potrete far valere, ad esempio, interpretazioni della norma favorevoli, eventuali circolari dell’Agenzia che vi danno ragione, o errori di calcolo dell’Ufficio. Tenete presente che, se decidete di andare in contenzioso, dovrete versare (entro 30 gg dal ricorso) un importo pari al 1/3 di quanto dovuto a titolo di imposte (senza sanzioni) come “tributo unificato” se impugnate un accertamento esecutivo, oppure nulla se impugnate una cartella da controllo automatizzato (in quest’ultimo caso la riscossione è sospesa ex lege per importi sotto 3.000 € e altrimenti dovrete chiedere la sospensione al giudice).
D: È possibile che Agenzia delle Entrate mi chieda documenti dopo aver inviato l’avviso bonario?
R: In genere, la richiesta documenti avviene prima o contestualmente all’avviso formale (soprattutto per controlli 36-ter o controlli sostanziali su Superbonus). Ad esempio, può capitare che l’ufficio vi invii un questionario o vi contatti per integrare informazioni. Rispondere al questionario è obbligatorio (pena sanzioni per omissione). Se fornite i documenti, l’ufficio li valuterà e poi deciderà se mandare o meno la comunicazione di irregolarità. Dopo l’avviso bonario, invece, formalmente la fase di istruttoria è conclusa: a quel punto o pagate o fate ricorso. In alcuni casi, tuttavia, l’ufficio può “attivare un contraddittorio” informale anche sul bonario: ad esempio vi invita a un appuntamento (ora spesso in videochiamata tramite Cassetto fiscale) per discutere i rilievi. È buona prassi partecipare, portando ciò che può convincerli. Ma ricordate: dopo 60 giorni scadono i termini, quindi assicuratevi che eventuali interlocuzioni avvengano entro quel periodo o ottenete per iscritto dall’Agenzia una proroga (talvolta concedono brevi proroghe per motivi validi).
D: Che differenza c’è tra “credito non spettante” e “credito inesistente” nella comunicazione?
R: Sono termini tecnici:
- Credito non spettante significa che il credito fiscale trae origine da spese reali, ma non dà diritto al bonus in base alla legge, oppure dà diritto in misura inferiore. Ad esempio: avete davvero speso 100.000 € per ristrutturare casa, ma il bonus spettante era su massimo 96.000 € – la parte su 4.000 € è “non spettante”. Oppure avete fatto lavori di manutenzione ordinaria in un condominio pensando di avere il 50%, ma la legge non li agevola – la detrazione indicata è non spettante. In questi casi la sanzione amministrativa applicabile è del 25% (dal 2023, prima era 30%) dell’importo utilizzato.
- Credito inesistente indica che il credito non ha base reale, cioè manca in tutto o in parte il presupposto costitutivo. Tipico esempio: fatture false, lavori mai eseguiti, documenti di spesa contraffatti. Il credito è “fittizio”. In tali situazioni, la sanzione era gravissima (100-200% del credito); dal 2023 è stata portata ad un valore fisso del 70%. Inoltre, se il credito inesistente deriva da condotte fraudolente con false rappresentazioni, la sanzione può essere aumentata fino al raddoppio (105-210%), ma questo sarà di norma accertato in un separato procedimento sanzionatorio. Nell’avviso bonario spesso non viene indicata la percentuale, ma solo l’importo della sanzione calcolata: da quello potete desumere se vi hanno trattato come “non spettante” (sanzione ~10% se ridotta, o 25% piena) o “inesistente” (sanzione ~23% ridotta, o 70% piena).
In giudizio, questa qualificazione può essere contestata: a volte l’Agenzia qualifica come inesistente un credito magari solo formalmente non corretto. Dimostrare che c’erano lavori reali può far ricadere la fattispecie in “non spettante” con sanzione inferiore.
D: La Guardia di Finanza può farmi visita per controllare i lavori in casa relativi ai bonus?
R: Sì, è possibile. La GdF svolge controlli sul campo, soprattutto per verificare l’esistenza dei cantieri e la congruità delle spese. Hanno facoltà di accedere nei cantieri o nelle abitazioni (con le dovute autorizzazioni, specie se sono luoghi di domicilio, occorre un decreto di accesso). Possono chiedere di visionare i documenti, lo stato di avanzamento lavori, interpellare i tecnici, acquisire foto, ecc. Se dalla visita emerge che, ad esempio, i lavori per cui avete ceduto il credito erano in realtà fermi o difformi, redigeranno un verbale che finirà all’Agenzia e probabilmente in Procura. Dunque, sì, soprattutto negli anni 2021-2022 la GdF ha effettuato sopralluoghi per stanare “cantieri fantasma” del Superbonus. Se siete stati onesti, non c’è nulla da temere: collaborate e mostrate ciò che chiedono. Se invece qualcosa non quadra, consultate immediatamente il vostro legale: la GdF con ogni probabilità segnalerà il fatto come illecito penale (tipo truffa ai danni dello Stato) oltre che come violazione fiscale.
D: Ho ceduto il credito a una banca assicurandomi che fosse tutto a posto. Ora l’Agenzia mi contesta il bonus: come devo muovermi?
R: Significa che l’Agenzia ritiene che il bonus non spettasse. Se la banca ha comprato in buona fede, come dicevamo, l’Agenzia chiederà a voi cedente la restituzione. Vi conviene:
- Avvisare immediatamente la banca (o il cessionario): può darsi che abbiano ricevuto anche loro una comunicazione (talvolta l’Agenzia invia pure al cessionario un avviso per conoscenza, sebbene non formalmente dovuto). Controllate il contratto di cessione: era previsto che dobbiate restituire il corrispettivo se il credito decade? Spesso sì.
- Valutare se la contestazione del Fisco è esatta: magari è un errore loro. Se invece è corretta (es. vi siete accorti di non aver avuto un requisito), potete valutare di presentare istanza di autotutela o adesione: ad esempio, se la banca è disponibile, potreste trovare un accordo per restituire il corrispettivo. Se pagate l’F24 con sanzione ridotta, il credito ritorna “annullato” e la banca non verrà coinvolta in sanzioni (ma avrà perso il credito e chiederà rimborso a voi). In caso di disaccordo (voi ritenete di aver ragione), preparatevi a fare ricorso: la banca potrebbe costituirsi parte interessata nel giudizio (in quanto soggetto comunque toccato dalla questione). Queste situazioni sono delicate, spesso coinvolgono importi grandi: l’assistenza legale è opportuna.
- Tenete presente che la banca, se perde il credito, in ogni caso chiederà a voi il danno economico (importo che vi aveva versato). Quindi, anche se riusciste a evitare di pagare il Fisco per un vizio formale, resta la questione privata. Sarebbe quindi meglio cercare con la banca una soluzione transattiva: ad esempio, se la violazione è formale e definibile, la banca potrebbe concordare di pagare una parte della sanzione pur di mantenere valido il credito. Ogni caso è a sé.
D: Quali sono le sanzioni penali possibili per irregolarità nei bonus edilizi?
R: Le fattispecie penali che tipicamente possono emergere:
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): se si utilizzano crediti inesistenti in F24 sopra una soglia (€50.000 annui fino al 2021, poi elevata a 150.000), scatta il reato. Molti casi di utilizzo di crediti falsi rientrano qui. Pena: reclusione 6 mesi – 7 anni (se >100k compensato) o fino a 3 anni (se tra 50k e 100k). Se la compensazione avviene con dolo (credito fittizio), spesso si configura.
- Dichiarazione fraudolenta (art. 2 o 3 D.Lgs. 74/2000): se per ottenere il bonus si sono usate fatture false o documenti falsi, si può configurare la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri artifici. Esempio: gonfiare le spese con fatture false per aumentare il credito – reato grave (fino a 6 anni).
- Truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.): se il bonus viene considerato un’erogazione pubblica (la Cassazione penale inizialmente ha discusso se un credito fiscale equivalga a “erogazione”), in certi casi si può contestare la truffa aggravata. Alcune Procure l’hanno fatto specie per il Bonus Facciate e il Superbonus. Pena: 1 a 6 anni.
- Falsità ideologica o materiale in atti (artt. 481, 482, 483 c.p.): pensiamo alle asseverazioni false dei tecnici o alle attestazioni mendaci nelle pratiche edilizie. Questi reati possono colpire i tecnici, ma anche il committente se ha concorso nel presentare documenti falsi (ad es. dichiarando lavori mai fatti).
- Reati fiscali minori: omessa dichiarazione (se uno non dichiara di aver ceduto crediti, ma qui difficile), infedele dichiarazione (se >150k imposta evasa), ecc.
In generale, il filone penal-fiscale sui bonus è molto attivo. Comunque, la soglia per incorrere in reato spesso è piuttosto alta (es. compensazioni > 50k). Molti piccoli errori non integrano reato ma solo violazione amministrativa. Se però c’è dolo e organizzazione, le conseguenze penali diventano prevalenti. Ricordiamo che un patteggiamento in sede penale può aiutare a evitare il danno all’immagine davanti alla Corte dei Conti (come nel caso emiliano citato, dove solo a chi aveva patteggiato è stato imputato danno all’immagine, agli altri in attesa no ancora).
D: In futuro potrò ancora cedere i crediti o i bonus torneranno solo detrazioni in dichiarazione?
R: Al luglio 2025, la tendenza normativa è stata di eliminare quasi totalmente la cessione/sconto per i nuovi interventi, a causa del costo enorme per lo Stato (oltre 100 miliardi) e delle frodi. Il Superbonus è stato drasticamente ridotto e dal 2024 di fatto non è più accessibile con aliquote piene (salvo condomìni già avviati). Altri bonus come ristrutturazioni ed Ecobonus restano come detrazioni in dichiarazione. Si vocifera di una riforma complessiva dei bonus casa in chiave “strutturale” e sostenibile: forse dal 2025-2026 avremo un bonus unico con aliquota moderata (es. 50-65%) per vari interventi e regole più semplici, ma quasi certamente senza cessione se non in casi eccezionali (redditi bassi, incapienti, ecc.). L’esperienza ha mostrato che la cedibilità illimitata, pur avendo dato impulso al settore edile, ha creato buchi nei conti pubblici e terreno fertile per truffe colossali (oltre 9 miliardi di crediti fittizi bloccati). Dunque, ci si aspetta un ritorno alla fruizione diretta delle detrazioni da parte dei contribuenti, magari con meccanismi alternativi (prestiti agevolati, ecc.). Va detto però che fino a tutto il 2025 esisteranno ancora crediti pregressi in circolazione, quindi la disciplina sulla responsabilità dei cessionari rimarrà rilevante per anni, finché l’ultimo credito non sarà utilizzato o scaduto.
Esempi pratici e simulazioni
Vediamo ora alcuni casi pratici, per comprendere l’applicazione concreta di queste regole dal punto di vista del debitore:
- Caso 1: Detrazione Superbonus su unifamiliare non spettante in parte – Il signor Rossi ha effettuato lavori su casa singola nel 2022 per €100.000 confidando nel Superbonus 110%. Purtroppo, non è riuscito a completare il 30% dei lavori entro il 30/09/2022, condizione necessaria per fruire della proroga al 31/03/2023. Di conseguenza, secondo la legge, le spese pagate dopo il 30/06/2022 non avrebbero più diritto al 110% (salvo ridursi al 90% nel 2023 con requisiti diversi, che Rossi non aveva). Rossi però ha comunque portato in detrazione in Dichiarazione 2023 l’intera spesa con 110%. Nel 2024 riceve una comunicazione di irregolarità: l’Agenzia evidenzia che €50.000 di spese sono fuori termine e quindi la detrazione relativa (€55.000) è indebita. Gli chiede il pagamento di €55.000 come imposta, + €5.500 di sanzione (ridotta 1/3 del 30%) + €1.100 di interessi. Totale €61.600. Rossi consulta il suo tecnico e capisce che effettivamente quella parte di lavori non poteva essere agevolata. Decide allora di definire: chiede la rateazione in 8 rate trimestrali (importo sotto 5k? in realtà 61k, quindi può 20 rate se vuole; lui opta per 8 per chiudere prima). Versa la prima rata di ~€7.700 entro 60 giorni e sistema la posizione. La sanzione rimane ridotta al 10%. Non può recuperare nulla dal suo fornitore perché l’errore è suo (tempistiche). Questo esempio mostra che un contribuente può sanare un errore costoso ma in buona fede, usufruendo della definizione bonaria per evitare guai maggiori.
- Caso 2: Sconto in fattura e difformità dei lavori – La ditta Alfa Srl ha realizzato a luglio 2021 un intervento di cappotto termico su un condominio, applicando ai condomini lo sconto in fattura del 100% (Superbonus). Nel 2022 Alfa Srl cede il credito maturato (€200.000) a una banca. Nel 2023 un controllo a campione di ENEA-GdF rivela che lo spessore del cappotto installato non è sufficiente a garantire il salto di 2 classi energetiche richiesto (forse per errore progettuale). Questo vizio sostanziale significa che il condominio non aveva diritto al Superbonus, forse solo all’Ecobonus normale del 65%. L’Agenzia allora disconosce il 110%: considera che Alfa (fornitrice) ha ceduto un credito non spettante per la differenza. Supponiamo che l’Ecobonus spettante fosse €120.000, quindi €80.000 di credito risultano “in eccesso”. L’Agenzia notifica ad Alfa Srl una comunicazione di irregolarità chiedendo €80.000 + sanzione 25% (€20.000, ridotta a ~€8.333 se paga) + interessi. Alfa a sua volta gira la contestazione al condominio, essendo stato quest’ultimo a fornire i dati tecnici (asseverazione) rivelatisi errati. Il condominio però aveva firmato con Alfa un contratto in cui si impegnava a restituire eventuali importi in caso di decadenza del bonus. Dunque Alfa, dopo aver eventualmente pagato il Fisco (magari rateizzando) per bloccare sanzioni, si rivarrà sui condomini pro-quota. Qui vediamo come il rischio fiscale alla fine ricade sul beneficiario economico (i condomini che hanno avuto il cappotto gratis ora dovranno pagarlo in parte). Se sorgesse contenzioso tra Alfa e condomini, molto conterà la perizia tecnica: se l’errore di valutazione energetica fu del progettista incaricato dal condominio, potrebbe risponderne quest’ultimo; se fu Alfa a proporre un cappotto non adeguato, potrebbe dover trattenere parte dei costi. Intanto però il Fisco ha recuperato il suo credito indebito da chi aveva fatto la cessione (Alfa). La banca cessionaria, in questo scenario, viene risparmiata perché presumibilmente in buona fede e con documenti in regola.
- Caso 3: Crediti fittizi e frode organizzata – La società Beta, senza avere realmente cantieri, ha simulato lavori edili nel 2021 emettendo fatture false ad amici compiacenti, generando €5 milioni di crediti Ecobonus e Bonus Facciate. Ha poi ceduto questi crediti a varie società di intermediazione dietro compenso. Nel 2022 l’Agenzia Entrate (dopo segnalazione GdF) blocca sulla piattaforma cessioni quei crediti prima che arrivino alle banche. Manda comunicazione di irregolarità a Beta e agli utilizzatori finali informandoli che i crediti sono sospesi perché “inesistenti”. Qui non c’è da definire bonariamente: è una frode evidente. Scatta un procedimento penale per truffa aggravata; la GdF sequestra conti per 5 milioni. Beta ovviamente non paga l’avviso bonario e l’Agenzia procede con atto di recupero con sanzione 200% (poi ridotta dalle nuove norme a 70%). La Corte dei Conti viene informata e cita in giudizio gli amministratori di Beta chiedendo 5 milioni di danno erariale e 1 milione di danno d’immagine. Nel 2025 arriva la sentenza contabile che condanna in solido la società e i suoi amministratori al risarcimento di 6 milioni allo Stato. Questo scenario estremo illustra l’azione combinata: Fisco, Penale e Corte dei Conti insieme per colpire una frode. Il debitore qui non ha scampo: anche se Beta fallisse, i soci rispondono col patrimonio personale (in sede contabile non c’è beneficio di escussione della società).
- Caso 4: Perdita del bonus per cause di terzi (impresa inadempiente) – La signora Maria avvia nel 2023 lavori di ristrutturazione con Superbonus 90% su una villetta, affidandosi a una ditta Gamma che promette di finirli entro novembre 2023. Gamma però ritarda, a dicembre fallisce e lascia l’opera incompiuta al 50%. Maria non può più ottenere il Superbonus perché la scadenza era 31/12/2023: le rimangono solo le normali detrazioni 50%. Maria ha perso così circa 40.000 € di bonus previsto. Può chiedere i danni alla ditta Gamma? Maria fa causa nel 2024 chiedendo risarcimento per “perdita del Superbonus”. Nel 2025 il tribunale le riconosce la risoluzione del contratto per inadempimento grave di Gamma e la restituzione degli acconti versati, ma sul danno da mancato bonus applica l’orientamento della sentenza di Pavia: riconosce il risarcimento solo se Maria prova di aver rispettato tutte le formalità per il bonus e che solo per colpa di Gamma non ha potuto finir nei termini. Maria aveva effettivamente presentato CILAS, ottenuto visto, ecc., quindi il giudice le riconosce, poniamo, 30.000 € di danno (non l’intero 40k magari, se ritiene che qualcosa avrebbe potuto salvare). Se Maria invece non avesse presentato la CILAS in tempo, allora la colpa non sarebbe solo di Gamma e probabilmente non le avrebbero riconosciuto nulla sul bonus perso. Questo esempio evidenzia che, dal punto di vista del beneficiario, bisogna mettersi in regola su tutto, così se la controparte rovina il piano bonus, si hanno più chance di tutela.
Tabelle riepilogative finali
Per fornire un ultimo colpo d’occhio, si riportano due tabelle sintetiche: una sulle principali scadenze/adempimenti e l’altra sulle responsabilità in caso di irregolarità.
Tabella 3 – Scadenze e adempimenti chiave per evitare irregolarità (Bonus edilizi)
Fase/Adempimento | Descrizione e riferimento | Impatto sulla spettanza del bonus |
---|---|---|
Presentazione titolo edilizio (CILA/SCIA) | Prima di avviare lavori che accedono ai bonus (specie Superbonus), presentare pratica edilizia dedicata (es. CILAS per Superbonus) entro termini previsti (es. 30/06/2022 per unifamiliari, 31/12/2022 per condomìni per mantenere il 110%). | Impatto: Titolo tardivo = bonus negato. (Es. Superbonus richiedeva CILAS ante 16/02/2023 per cessione post-blocco) |
Esecuzione dei lavori nei termini | Rispettare eventuali milestone: es. completamento 30% lavori unifamiliari entro 30/09/22 (Superbonus), SAL condominiali entro certe date per proroghe. | Impatto: Se milestone mancate, spese successive perdono aliquota maggiorata. |
Asseverazioni tecniche (energia/sismica) | Far redigere da tecnico abilitato le asseverazioni di efficacia energetica (pre e post intervento) e di riduzione rischio sismico, dove richiesto. Devono contenere dati veritieri e congrui (prezzi massimi DM 6/8/2020). | Impatto: Asseverazione mancante = bonus negato; falsa = sanzioni penali e decadimento bonus. Congruità non rispettata = eccedenza non agevolata. |
Visto di conformità fiscale | Ottenere da un professionista abilitato (commercialista, CAF) il visto sui documenti fiscali attestanti diritto al bonus, obbligatorio per Superbonus e per cessioni/sconti di altri bonus dal 2022. | Impatto: Visto mancante dove obbligatorio = bonus negato (salvo remissione in bonis se fatta tardiva). |
Pagamento con bonifico “parlante” | Usare bonifici dedicati con causale normativa e CF beneficiario e P.IVA ditta, per pagare le spese. (Non richiesto per cessioni a SAL con sconto in fattura, perché lì paga fornitore). | Impatto: Pagamento non tracciato = niente detrazione su quella spesa. Bonifico errato (causale sbagliata) = possibile sanatoria pagando ritenuta, ma rischioso. |
Comunicazione opzione cessione (modello AdE) | Inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo (scadenza dichiarativa) la comunicazione telematica all’AdE per esercitare lo sconto/cessione, tramite intermediario. | Impatto: Comunicazione tardiva = opzione inefficace (credito non utilizzabile). Errori nella comunicazione = da correggere con sostitutiva entro 5 giorni, o procedura di annullamento via PEC con modulo (Cir.33/E). |
Comunicazione ad ENEA (per bonus energetici) | Inviare entro 90 giorni dalla fine lavori la scheda descrittiva degli interventi sul portale ENEA (per Ecobonus, Bonus Facciate, Superbonus). | Impatto: Invio tardivo: formalmente preclude detrazione, ma sanabile in alcuni casi con remissione in bonis (entro dichiarazione successiva pagando €250). Se mai inviato e non sanato = l’Agenzia può contestare il bonus. |
Conservazione documenti | Conservare per almeno 8 anni tutti i documenti: fatture, ricevute bonifici, abilitazioni edilizie, APE pre/post, asseverazioni, visto, polizze decennali (per strutturale), certificati vari, delibere condominiali, ecc. | Impatto: In sede di controllo formale (36-ter) l’Agenzia può chiederli. Mancata esibizione = bonus revocato. Documentazione incompleta = può portare a sanzione fissa o a contestazione di credito inesistente (se mancano proprio i giustificativi principali). |
Tabella 4 – Riepilogo responsabilità e sanzioni in casi di irregolarità bonus
Scenario di irregolarità | Responsabile principale verso il Fisco | Sanzione amministrativa (ridotta) | Altre conseguenze possibili |
---|---|---|---|
Detrazione non spettante (es. requisiti tecnici mancanti, spesa oltre massimale) | Beneficiario che ha fruito della detrazione in dichiarazione (persona fisica o società). | 25% dell’importo non spettante (8,33% se definito bonario). | – Interessi su imposta dal termine originario. – Se >150k imposta evasa e dolo, possibile reato dichiarazione infedele (art.4 DLgs 74/2000). |
Credito ceduto non spettante (es. importo eccedente, errore formale non sanato) | Cedente originario e cessionario: in solido se cessionario in dolo/colpa grave, escluso se cessionario in buona fede con documenti. In pratica l’Agenzia colpisce cedente salvo prova di collusione del cessionario. | 25% su quota non spettante (rid. a 8,33%). | – Cessionario perde il credito (lo deve stornare se non utilizzato, o restituire compensazioni fatte). – Cedente può dover rimborsare il cessionario secondo accordi privati. |
Credito “inesistente” (frode conclamata, lavori finti) | Tutti i partecipanti al disegno fraudolento: beneficiario fittizio, eventuali prestanome, cessionari compiacenti, fornitori coinvolti, in solido. I terzi in buona fede invece non responsabili. | 70% del credito inesistente (23,3% se definito). Se accertata frode documentale -> sanzione aumentabile fino al 210%. | – Penale: reati tributari (indebita compensazione >150k, art.10-quater) e/o truffa aggravata. – Sequestro/confisca importi equivalenti. – Corte dei Conti: azione per danno erariale verso responsabili (somme + danno immagine). |
Errore formale (es. omissione visto, errata intestazione fattura) | Beneficiario, ma spesso sanabile senza sanzioni sostanziali. AdE può applicare sanzione fissa (€250) se credito spettante ma uso non corretto (nuova fattispecie). | Se il credito è comunque sostanzialmente spettante, oggi può essere qualificato come “credito spettante non utilizzato correttamente”: sanzione fissa €250 (rid. 1/3 = €83). Se non sanato in tempo utile, può trasformarsi in non spettante/inesistente con sanzioni relative. | – Possibile soluzione tramite remissione in bonis (regolarizzazione tardiva pagando €250 entro la dichiarazione successiva). – Nessun rilievo penale se solo violazione formale. |
Inadempimento contrattuale (impresa/tecnico) che causa perdita del bonus | – (Non è sanzione fiscale) – | – | Civile: Beneficiario può chiedere risarcimento danni a chi ha causato la perdita. Danno da “mancato bonus” riconosciuto solo se provati requisiti e nesso causale. Professionisti: possibili sanzioni disciplinari se omissioni (es. visto non apposto) e coinvolgimento assicurazione RC professionale. |
Conclusioni
La materia dei bonus edilizi e delle relative comunicazioni di irregolarità è complessa e in continua evoluzione, richiedendo un approccio multidisciplinare. Da un lato, infatti, il contribuente (che sia un privato cittadino, un amministratore di condominio, un imprenditore edile o un tecnico) deve avere consapevolezza delle norme tributarie di riferimento, per comprendere quando un beneficio fiscale gli spetta e a quali condizioni. Dall’altro lato, deve anche muoversi tra i diversi ambiti di responsabilità: tributaria, civile e perfino penale/contabile.
Abbiamo visto come la legge italiana preveda strumenti di tutela del contribuente (dalla fase di avviso bonario con sanzioni ridotte, alla rateizzazione senza garanzie, al contraddittorio preventivo) ma al contempo esiga dal beneficiario del bonus un elevato grado di diligenza. Le più recenti pronunce – dalla Cassazione tributaria alle decisioni civili – sottolineano che chi beneficia di risorse pubbliche deve attivarsi in prima persona per controllare, vigilare e intervenire tempestivamente se emergono problemi. L’inerzia o la superficialità sono atteggiamenti che possono comportare gravi conseguenze: il “silenzio” del contribuente di fronte a irregolarità può costargli caro.
Per avvocati e consulenti fiscali, assistere adeguatamente i clienti su questi temi significa coniugare le conoscenze tecniche (norme edilizie, fiscali, procedurali) con la capacità di navigare nelle sedi opportune (Agenzia Entrate, Commissioni tributarie, Tribunali civili per i risarcimenti, ecc.). È importante verificare caso per caso la presenza di tutti i documenti e i requisiti: spesso, errori apparentemente irrilevanti possono essere sanati con gli strumenti oggi a disposizione (ad es. remissione in bonis, dichiarazioni integrative, istanze congiunte di correzione), evitando al contribuente perdite economiche ingenti.
Per imprenditori e fornitori, la lezione appresa è di tutelarsi contrattualmente e documentare ogni passaggio: l’epoca del “facciamo i lavori e poi si vede se il bonus arriva” è finita. Occorre contrattualizzare chiaramente chi si assume il rischio di eventuali revoche (ad es. clausole di rimborso dello sconto) e seguire scrupolosamente le normative tecniche (asseverazioni corrette, materiali a norma, prezzi soglia). Anche perché, come abbiamo evidenziato, gli organi di controllo dispongono oggi di database incrociati e poteri di intervento molto efficaci – basti pensare alla Piattaforma cessioni, che traccia ogni credito e può sospenderlo in caso di anomalie, o alla possibilità della GdF di accedere ai cantieri e persino ai conti correnti per verificare i flussi finanziari collegati ai bonus.
Dal punto di vista del “debitore” che riceve una comunicazione di irregolarità, si possono trarre alcune regole d’oro:
- Non farsi prendere dal panico, ma nemmeno ignorare l’atto: analizzarlo attentamente, magari con un esperto, per capire cosa viene contestato e perché.
- Agire entro i termini: 60 giorni passano in fretta, quindi raccogliere subito la documentazione e inviare le proprie deduzioni all’Agenzia. Se la contestazione è fondata, predisporre il pagamento o la rateazione prima della scadenza per sfruttare lo sconto di legge sulle sanzioni.
- Documentare tutto: se ritenete di avere ragione, dovete provarlo. Vale la pena anche predisporre perizie di parte (ad esempio un tecnico che certifichi la validità dell’intervento) da allegare alle vostre difese, soprattutto in vista di un eventuale contenzioso.
- Considerare gli accordi con terzi: se siete un condominio o avete fornitori, coinvolgeteli nella soluzione (es. se un errore tecnico del progettista ha causato la revoca del bonus, potrebbe essere disponibile a emettere nota di credito parziale per ridurre il vostro esborso, o l’impresa potrebbe rifare certi lavori a sue spese per farvi rientrare nei parametri).
- Valutare la definizione agevolata se esistente: il legislatore negli ultimi anni ha talvolta aperto finestre di sanatoria (ad es. nel 2023 per avvisi bonari 2019-20 con sanzioni 3%). Informatevi se c’è una norma di “tregua” che vi riguarda e, in caso, aderitevi se conviene.
Infine, uno sguardo al futuro: la stagione dei “maxi-bonus” volge al termine, ma questo significa che nei prossimi anni l’attività di controllo sarà intensa proprio su quanto avvenuto dal 2020 al 2023. Aspettiamoci nuove circolari esplicative dall’Agenzia Entrate, soprattutto per gestire situazioni borderline (ad es. errori formali sanabili) e pronunce di merito da parte delle Corti di Giustizia Tributaria e della Cassazione man mano che i contenziosi sui bonus arriveranno a sentenza. Ad esempio, una questione aperta è: l’ENEA non inviato fa perdere il bonus? Alcune commissioni hanno dato ragione ai contribuenti ritenendo che sia un adempimento non essenziale se i lavori rispettano i requisiti sostanziali. Sarà interessante vedere l’orientamento consolidato.
Quel che è certo è che la compliance preventiva è la miglior difesa: informarsi, adempiere correttamente, chiedere eventualmente un interpello all’Agenzia se si hanno dubbi ex ante (lo stesso AdE incoraggia: meglio un interpello prima, che un contenzioso dopo). In un sistema normativo complesso come quello dei bonus edilizi – definito esso stesso “disorientante” per i giudici di merito nelle prime cause – chi agisce con prudenza e documenta ogni passo minimizza i rischi di diventare un “debitore” verso l’Erario. E qualora ciò accada ingiustamente, avrà in mano gli strumenti per far valere i propri diritti nelle sedi opportune.
Fonti (normative, prassi e giurisprudenza)
- DPR 600/1973, art. 36-bis e 36-ter – Controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
- DPR 633/1972, art. 54-bis – Controllo automatizzato dichiarazioni IVA.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 6, c. 5 – Obbligo di comunicazione prima dell’iscrizione a ruolo.
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 462, art. 3-bis – Rateizzazione delle somme da controllo automatizzato (inserito da L. 311/2004).
- Risoluzione Agenzia Entrate 10/10/2012 n. 93/E – Istituzione codici tributo per versamento dopo controllo automatizzato; conferma sanzione ridotta 10% se pagamento entro 30 giorni.
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 159 – Riforma sanzioni tributarie (ha introdotto definizione lieve inadempimenti rate, ecc.).
- Cassazione ord. n. 18078/2024 (Sez. Trib.) – Avviso bonario non obbligatorio per omessi versamenti: cartella legittima senza previa comunicazione.
- Cassazione ord. n. 13358/2025 (Sez. Trib., 20/05/2025) – Responsabilità del contribuente per operato del professionista: onere di vigilanza attiva, altrimenti risponde dell’indebita compensazione di crediti inesistenti.
- Cassazione pen. n. 3108/2024 (Sez. II Pen.) – Superbonus e caos normativo: il cittadino non può giustificarsi con la complessità della legge se non si è informato adeguatamente.
- Tribunale di Pavia, sent. 17/03/2025 n. 340 (Sez. III Civ.) – Danno da perdita del Superbonus: onere del committente di provare requisiti, nesso causale e danno effettivo; niente risarcimento “in re ipsa”.
- Corte dei Conti Emilia-Romagna, sent. n. 4/2025 – Giurisdizione contabile su crediti d’imposta bonus edilizi (bonus locazioni Covid) considerati provvidenze pubbliche; condanna per danno erariale e all’immagine.
- DL 34/2020 (Decreto Rilancio) conv. L. 77/2020, artt. 119-121 – Introduzione Superbonus 110% e opzione cessione/sconto.
- DL 157/2021 (Decreto Antifrodi) conv. L. 216/2021 – Visto di conformità esteso, poteri di sospensione crediti (art. 122-bis).
- DL 4/2022, DL 13/2022 – Stretta sul numero di cessioni, tracciabilità crediti.
- DL 115/2022 (Aiuti-bis) conv. L. 142/2022, art. 33 – Limita responsabilità solidale cessionari solo a dolo/colpa grave; documentazione esimente.
- DL 11/2023, conv. L. 38/2023 – Blocco cessioni dal 17/2/23 salvo deroghe; art. 2 commi 1-3 modifica art.121 DL 34/20 introducendo commi 6-ter e 6-quater: esonero responsabilità cessionari da banche con attestazione, onere prova su Fisco, definizione di colpa grave.
- DL 39/2024 (in vigore da 30/3/2024) – Ulteriore restrizione cessioni: soppressione deroga per ONLUS, IACP, barriere 75% per nuove spese (consentite solo se già avviate).
- D.Lgs. 8 agosto 2023 n. 100 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, attuativo Legge Delega 2022) – Modifiche a D.Lgs. 471/1997 art. 13: credito non spettante sanzione 25%, credito inesistente 70%, nuova fattispecie credito spettante ma non utilizzato correttamente sanzione €250.
- Circolare Agenzia Entrate 33/E del 6/10/2022 – Chiarimenti su errori formali/sostanziali nelle comunicazioni opzioni cessione, iter di correzione.
- Circolare Agenzia Entrate 6/E dell’8/3/2024 – Procedure per annullare cessioni successive alla prima (riporto credito al cedente).
- Documentazione parlamentare – Dossier Camera n. 3/6-3-2025 “Le agevolazioni fiscali per interventi edilizi” – riepilogo normativo aggiornato (Legge di Bilancio 2025 novità aliquote).
Comunicazione di irregolarità per bonus edilizi? Fatti Difendere da Studio Monardo
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
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Conclusione
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