Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità relativa al Modello 730? L’Agenzia delle Entrate ti segnala differenze tra quanto dichiarato e quanto riscontrato nei dati in suo possesso, chiedendo il pagamento di un importo entro 30 giorni? È importante non ignorare la comunicazione: puoi difenderti, chiarire o correggere l’errore e, se necessario, contestare.
La comunicazione di irregolarità (art. 36-ter del DPR 600/1973) è uno strumento che il Fisco utilizza per evidenziare incongruenze formali o sostanziali nella dichiarazione, prima di emettere una cartella esattoriale. È un passaggio cruciale che, se gestito correttamente, può evitare sanzioni più gravi.
Quando arriva una comunicazione di irregolarità sul 730?
– Se hai dichiarato oneri detraibili o deducibili non confermati dai dati a disposizione dell’Agenzia
– Se ci sono errori nei redditi da lavoro, pensione o fabbricati
– Se hai omesso il CUD o indicato dati anagrafici non corretti
– Se il sostituto d’imposta non ha effettuato correttamente il conguaglio
– Se ci sono doppie dichiarazioni o disallineamenti tra coniugi
Cosa può contenere la comunicazione?
– L’elenco delle irregolarità riscontrate
– Il calcolo delle imposte dovute, interessi e sanzioni ridotte
– Il modello F24 precompilato per effettuare il pagamento
– L’avviso che, in assenza di risposta o pagamento, sarà emessa una cartella di pagamento
Come difendersi dalla comunicazione di irregolarità?
– Verifica nel dettaglio la motivazione dell’irregolarità segnalata
– Controlla i dati presenti nel 730 precompilato e nella tua documentazione
– Se l’errore è del CAF o del professionista, valuta la responsabilità del dichiarante e l’eventuale rimborso
– Presenta osservazioni e documenti integrativi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
– Se il rilievo è infondato, chiedi lo sgravio motivando la correttezza della tua dichiarazione
– Se l’errore c’è, puoi pagare l’importo con sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso
Cosa puoi ottenere con una difesa tempestiva?
– Annullamento della comunicazione, se l’irregolarità è infondata
– Correzione dell’importo dovuto, se i calcoli sono errati
– Riduzione delle sanzioni in caso di pagamento spontaneo
– Evitare la cartella esattoriale, con aggravio di interessi e sanzioni piene
Ignorare la comunicazione può portare alla formazione del ruolo esattoriale e all’avvio di azioni di riscossione coattiva. Per questo è fondamentale agire subito, analizzare il contenuto e rispondere nel modo giusto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa del contribuente ti spiega cosa fare se ricevi una comunicazione di irregolarità sul Modello 730, come rispondere correttamente e quando contestarla.
Hai ricevuto un avviso e vuoi sapere se è corretto o come risolverlo? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti aiuteremo a difenderti, evitare la cartella esattoriale e tutelare i tuoi diritti.
Introduzione
Ricevere una comunicazione di irregolarità relativa al modello 730 (il cosiddetto avviso bonario) può generare preoccupazione nel contribuente. Si tratta di una lettera inviata dall’Agenzia delle Entrate che segnala difformità o errori riscontrati nella dichiarazione dei redditi (mod. 730) a seguito dei controlli automatici o formali eseguiti dall’amministrazione finanziaria. Lo scopo principale di questa comunicazione è consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione in modo bonario, pagando quanto dovuto con sanzioni ridotte o fornendo chiarimenti, evitando così l’iscrizione a ruolo del debito e la successiva cartella esattoriale.
Dal punto di vista del debitore (ossia del contribuente a cui viene richiesto un importo), è fondamentale conoscere come difendersi efficacemente: quali sono i propri diritti, quali strumenti di tutela esistono e quali strategie adottare per contestare importi non dovuti o per beneficiare delle agevolazioni previste in caso di pagamento. In questa guida – aggiornata a luglio 2025 con la normativa e la giurisprudenza più recente – forniremo un quadro approfondito, ma con linguaggio accessibile, rivolto sia a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti) sia a privati cittadini e imprenditori.
Cosa troverai in questa guida: inizieremo richiamando il quadro normativo italiano di riferimento e le diverse tipologie di controlli fiscali da cui originano le comunicazioni di irregolarità. Illustreremo poi l’iter procedurale dal controllo alla comunicazione e, se il contribuente non interviene, fino all’eventuale cartella esattoriale. Vedremo come comportarsi dopo aver ricevuto l’avviso, distinguendo il caso in cui si riconosce la correttezza dell’irregolarità (pagamento o rateazione con sanzioni ridotte) da quello in cui la si ritiene infondata (richiesta di annullamento in autotutela, preparazione del ricorso). Analizzeremo inoltre le possibili strategie difensive e i motivi di opposizione sia in fase bonaria che in sede di contenzioso tributario, citando le sentenze più recenti e gli orientamenti della Cassazione. Saranno incluse tabelle riepilogative per confrontare rapidamente termini, sanzioni e differenze procedurali, una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) ai dubbi più comuni, nonché alcune simulazioni pratiche (casi esemplificativi) utili a comprendere l’applicazione concreta di queste regole.
Nota: Per la terminologia, ricorda che dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado) in seguito alla riforma della giustizia tributaria. In questa guida useremo i termini moderni (es. “ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado” invece di “Commissione Tributaria Provinciale”).*
Passiamo ora ad esaminare in dettaglio la materia, iniziando dalle fonti normative che disciplinano i controlli sulle dichiarazioni e le comunicazioni di irregolarità.
Quadro normativo di riferimento 📚
Le comunicazioni di irregolarità e la successiva riscossione dei tributi derivanti dai controlli sulle dichiarazioni trovano fondamento in diverse norme del sistema tributario italiano. Ecco i principali riferimenti normativi da considerare (livello avanzato):
- Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – Controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disciplina la liquidazione automatica delle imposte sui redditi dichiarate dal contribuente, prevedendo che l’Amministrazione finanziaria verifichi aritmeticamente i dati della dichiarazione e liquidi le imposte dovute. In caso di differenze tra il dovuto e il versato, l’ufficio deve inviare una comunicazione di irregolarità al contribuente prima di iscrivere a ruolo le somme, “salvo che non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Questa clausola, come vedremo, limita l’obbligo di avviso bonario ai casi in cui non vi siano incertezze interpretative sui dati dichiarati.
- Art. 36-ter, D.P.R. 600/1973 – Controllo formale delle dichiarazioni. Riguarda i controlli formali sulle dichiarazioni (ad esempio verifica di documentazione su oneri detraibili, ritenute, ecc., spesso eseguita su un campione di contribuenti dopo la liquidazione automatica). La norma impone tassativamente che, prima di iscrivere a ruolo somme derivanti da controllo formale, l’ufficio invii sempre una comunicazione di esito al contribuente, attivando un contraddittorio: il contribuente viene invitato a fornire chiarimenti o documenti mancanti entro un termine (non inferiore a 30 giorni). Ogni cartella di pagamento emessa senza il previo avviso nel controllo formale è nulla, per violazione del contraddittorio obbligatorio.
- Art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 – Liquidazione automatizzata dell’IVA. È l’analogo del 36-bis in ambito IVA. Prevede il controllo aritmetico delle dichiarazioni annuali IVA con eventuale comunicazione delle difformità e iscrizione a ruolo se il contribuente non regolarizza. (Nel contesto di un 730, questo rileva solo se il contribuente è soggetto anche a IVA, ad es. per attività d’impresa).
- Art. 6, comma 5, Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Stabilisce il principio del contraddittorio preventivo sui risultati dei controlli automatizzati/formali. Testualmente: “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente… a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo (non inferiore a 30 giorni)”. La disposizione prevede inoltre che se dalla liquidazione emerge un rimborso minore di quello richiesto dal contribuente, va comunicato anticipatamente, e che “Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione” di tale obbligo. Attenzione: come chiarito dalla giurisprudenza, questa norma non impone un contraddittorio in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art.36-bis, ma solo se vi sono elementi di incertezza: se l’irregolarità consiste in un mero errore materiale o un’omissione evidente, la mancanza dell’avviso bonario non comporta nullità della cartella. Approfondiremo più avanti questa importante limitazione interpretativa.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 – Disciplina il procedimento di riscossione frazionata e sanzioni ridotte a seguito dei controlli automatici e formali. In particolare:
- l’art. 2 del D.Lgs. 462/1997 fissa le sanzioni ridotte applicabili se il contribuente paga entro il termine indicato nell’avviso bonario. In caso di controllo automatico (omesso o carente versamento), la sanzione ordinaria per omesso versamento (prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997) è ridotta ad un terzo. Ad esempio, con la previgente sanzione piena al 30%, si pagava solo il 10%; dal 1° settembre 2024 la sanzione piena è scesa al 25%, quindi la sanzione ridotta è ~8,33%. Per i controlli formali ex art.36-ter, la sanzione ridotta è invece di 2/3 di quella ordinaria (il 20% se la sanzione piena è 30%).
- l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 regola la rateizzazione delle somme dovute dopo il controllo. Consente, in ambito bonario, il pagamento dilazionato fino a un massimo di 8 rate trimestrali se l’importo dovuto non supera 5.000 €, oppure fino a 20 rate trimestrali per importi superiori. È previsto che la prima rata sia versata entro il termine per la definizione (originariamente 30 giorni, ora 60 giorni per avvisi dal 2025) e che sulle rate successive si applichino interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione.
- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 – Stabilisce la sanzione ordinaria per omesso o ritardato pagamento di imposte risultanti dalla dichiarazione, pari al 30% dell’importo non versato (ridotta in caso di pagamento entro certi termini o ravvedimento operoso). Questa norma è stata modificata dal D.Lgs. 8 agosto 2024 n. 87 (attuativo della riforma delle sanzioni), che dal 1° settembre 2024 ha ridotto la sanzione piena al 25%. Di conseguenza, per violazioni commesse dopo tale data, anche la sanzione negli avvisi bonari (che è frazionata) scende: ad es. un terzo di 25% ≈ 8,33%. N.B.: per le violazioni antecedenti resta applicabile la sanzione del 30%.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25 – Riguarda la cartella di pagamento (ruolo) e i termini di notifica. Nel contesto dei controlli automatizzati, tale articolo fissa il termine decadenziale entro cui l’Agente della Riscossione deve notificare la cartella una volta ricevuto il ruolo dall’Agenzia delle Entrate. In generale, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento (o il controllo automatico) è divenuto definitivo. Per i controlli ex 36-bis, ciò significa tipicamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce la comunicazione. Ad esempio, per un modello 730 presentato nel 2023 (redditi 2022), l’eventuale cartella da controllo automatizzato dev’essere notificata entro il 31/12/2025, pena la decadenza. (Eventuali proroghe legislative – ad es. moratorie COVID – possono estendere questi termini.)
- Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) – Ha introdotto una serie di misure di definizione agevolata, note come “tregua fiscale”, riguardanti anche le somme emerse dai controlli automatizzati. In particolare, i commi 153-159 della legge hanno previsto la possibilità di sanare gli esiti dei controlli automatizzati relativi agli anni d’imposta 2019 e 2020 pagando le imposte e gli interessi dovuti con una sanzione ridotta al 3% (in luogo del 10% ordinario). Questa definizione agevolata degli avvisi bonari 2019-2020 andava esercitata entro il 31 marzo 2023. Si tratta di misure straordinarie non applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, ma è utile citarle perché periodicamente il legislatore introduce strumenti di saldo e stralcio o rottamazione che possono includere anche debiti da comunicazioni di irregolarità non ancora iscritti a ruolo.
- D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, art. 10 – Ha disposto una “moratoria” per tutelare i contribuenti in periodi di chiusura ferie e fine anno, prevedendo la sospensione dell’invio delle comunicazioni di irregolarità dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno (salvo casi di indifferibile urgenza). Ciò significa che, ad esempio, se un controllo automatizzato termina a metà dicembre, l’Agenzia attenderà gennaio per inviare l’avviso bonario (a meno che vi siano ragioni urgenti). Questa novità normativa (in vigore dal 2024) ha lo scopo di evitare recapiti in periodi in cui il contribuente potrebbe non essere in grado di attivarsi prontamente.
- Provvedimenti e circolari attuative – L’Agenzia delle Entrate ha emanato negli anni vari documenti di prassi relativi agli avvisi bonari. Ad esempio, la Circolare AE n. 17/E del 29 aprile 2016 ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei pagamenti a seguito dell’attività di controllo (recependo le novità del D.Lgs. 159/2015 in tema di rateazioni). Inoltre, l’Agenzia aggiorna periodicamente la Guida operativa “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” (ultimo aggiornamento gennaio 2025) che illustra ai contribuenti sia il funzionamento dei controlli automatici/formali, sia le modalità di gestione delle comunicazioni e di regolarizzazione. In questa guida ufficiale sono incluse anche le recenti modifiche normative (estensione a 60 giorni del termine di pagamento, nuovi servizi telematici, ecc.).
Queste disposizioni normative, lette in combinato tra loro, delineano il percorso giuridico che va dalla dichiarazione presentata dal contribuente, al controllo dell’Agenzia, fino all’eventuale riscossione coattiva, passando per una fase di interlocuzione bonaria. Nei paragrafi successivi vedremo come tali norme si applicano nella pratica, cosa comportano per il contribuente e in che modo possono essere utilizzate a sua tutela.
Tipologie di controlli fiscali e comunicazioni di irregolarità
Per capire come difendersi da una comunicazione di irregolarità, è anzitutto fondamentale comprendere come nasce questo avviso e quale tipo di controllo l’ha originato. La legge italiana prevede principalmente due tipologie di controlli sulle dichiarazioni dei redditi che possono sfociare nell’invio di un avviso bonario: il controllo automatizzato e il controllo formale. Vi sono poi situazioni particolari, come la liquidazione di imposte a tassazione separata e le lettere di “compliance”, che è utile menzionare brevemente.
- Controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) – È un controllo massivo, informatico e “a tavolino” effettuato dall’Agenzia delle Entrate su tutte le dichiarazioni presentate. Avviene di norma entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per esempio, per un 730 presentato a giugno 2024 (redditi 2023), il controllo automatizzato viene svolto indicativamente nel corso del 2025. Questo controllo consiste nel verificare in modo automatico la coerenza e la correttezza formale dei dati dichiarati dal contribuente, incrociandoli con quelli presenti nell’Anagrafe Tributaria (pagamenti F24 effettuati, CU dei sostituti d’imposta, certificazioni dei redditi, ecc.). Non c’è valutazione umana sul merito economico – il software dell’Agenzia ricalcola le imposte dovute in base ai dati dichiarati e segnala eventuali differenze aritmetiche o omissioni. Esempi tipici: errori di calcolo nelle somme, omessi versamenti di imposte autodichiarate (es. il contribuente ha dimenticato di versare un saldo o un acconto risultante dal 730), utilizzo di crediti d’imposta non spettanti o eccedenti, incoerenze tra ritenute dichiarate dal percipiente e quelle risultanti dalle certificazioni del sostituto d’imposta, ecc.. Trattandosi di importi dovuti in base alla dichiarazione stessa, non vi è un “nuovo” accertamento di materia imponibile, ma solo il recupero di imposte che il contribuente avrebbe già dovuto versare. Proprio per questo, la legge prevede un iter semplificato: prima l’invio di una comunicazione e, in caso di mancata risposta/pagamento, l’iscrizione a ruolo senza bisogno di un avviso di accertamento formale. Se dal controllo automatizzato risultano delle somme non pagate o versate in meno, l’esito viene comunicato al contribuente tramite “comunicazione di irregolarità” (il nostro avviso bonario). Tale comunicazione indica nel dettaglio le imposte dovute o la differenza a debito riscontrata, gli interessi calcolati fino a quella data e la sanzione ridotta (tipicamente 1/3 di quella piena). Dal momento della ricezione, il contribuente ha un termine perentorio per regolarizzare la propria posizione: pagando (o rateizzando) quanto richiesto, oppure segnalando all’Agenzia eventuali errori se non è d’accordo. Come vedremo a breve, dal 2025 questo termine è di 60 giorni (in precedenza 30 giorni), estesi a 90 giorni se la comunicazione viene inviata per via telematica a un intermediario (es. il CAF o commercialista che ha trasmesso il 730). Se il contribuente ignora l’avviso bonario, senza pagare né fornire chiarimenti, allo scadere dei 60 giorni l’Agenzia procederà ad iscrivere a ruolo le somme contestate, emettendo la cartella di pagamento che costituisce titolo esecutivo immediatamente esigibile. In altre parole, il mancato riscontro trasforma quel debito, da potenzialmente definibile con sanzione ridotta, in un debito certo ed esigibile con sanzione piena, avviando la riscossione coattiva. D’altro canto, la procedura bonaria offre anche vantaggi al contribuente: se paga tempestivamente, evita la cartella e beneficia di sanzioni ridotte (10% anziché 30%, per violazioni pre-2024). Possiamo dire che il controllo automatizzato rappresenta una sorta di “autotutela bilaterale”: il Fisco recupera agevolmente somme dovute senza attivare un accertamento complesso, e il contribuente viene avvisato in via preliminare potendo regolarizzare con un costo sanzionatorio minimo.
- Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973) – È un controllo approfondito sui documenti e i dati della dichiarazione, effettuato dall’Agenzia successivamente al controllo automatizzato (spesso a distanza di uno o due anni dalla presentazione). A differenza del 36-bis, qui c’è un intervento “umano”: l’ufficio verifica la correttezza formale dei dati dichiarati, richiedendo al contribuente (direttamente o tramite il CAF/professionista che ha trasmesso la dichiarazione) di esibire entro 30 giorni i documenti giustificativi di determinate voci. Esempi tipici: pezze giustificative di oneri detraibili o deducibili (scontrini di farmaci, ricevute di spese mediche, interessi mutuo, assicurazioni, ecc.), certificazioni di ritenute d’acconto subite (CU, ecc.), documentazione di carichi di famiglia per detrazioni, ecc. L’ufficio confronta i documenti con quanto dichiarato e, se riscontra difformità o inesattezze, procede a rettificare la dichiarazione disconoscendo in tutto o in parte lo sgravio richiesto (deduzione/detrazione) o il credito esposto. Anche in tal caso, prima di procedere alla liquidazione delle maggiori imposte e all’iscrizione a ruolo, l’Agenzia è tenuta per legge a comunicare l’esito al contribuente, allegando i motivi delle rettifiche effettuate e i conteggi. Questa comunicazione di irregolarità da controllo formale ha funzione analoga all’avviso bonario del 36-bis: informare e consentire al contribuente di fornire eventualmente chiarimenti integrativi o contestare i risultati. A differenza del controllo automatizzato, qui la clausola delle “incertezze rilevanti” non opera: il contraddittorio bonario è sempre obbligatorio (trattandosi di possibili contestazioni più discrezionali). Pertanto, se l’ufficio non inviasse la comunicazione di esito del controllo formale e iscrivesse direttamente a ruolo le somme, la cartella conseguente sarebbe viziata da nullità. I termini per regolarizzare in sede di controllo formale sono oggi allineati a quelli del controllo automatico: 60 giorni dalla comunicazione per pagare le imposte dovute, con sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria (quindi 20% se la sanzione piena è 30%). Se il contribuente non versa né replica, segue l’iscrizione a ruolo. Spesso, tuttavia, il controllo formale sfocia non in un’immediata cartella ma in un avviso di accertamento vero e proprio se vengono riscontrate irregolarità gravi o non riconducibili a semplici errori formali. In tali casi l’ufficio potrebbe optare per un accertamento contestando, ad esempio, dichiarazioni infedeli (es. oneri fittizi) anziché procedere solo ex art.36-ter.
- Liquidazione delle imposte a tassazione separata – Una menzione a parte merita il caso di redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, arretrati, alcune indennità). La normativa prevede che anche per tali imposte l’Agenzia effettui un calcolo a posteriori dell’aliquota media applicabile e liquidi l’eventuale conguaglio. Se da questa liquidazione emerge un importo a debito (ad esempio un TFR tassato provvisoriamente in misura inferiore), viene inviata al contribuente una comunicazione di irregolarità specifica. I termini in tal caso possono differire: 30 giorni per pagare le somme da tassazione separata, essendo già state oggetto di una gestione particolare, salvo rateazione. In generale comunque anche in questi casi si applicano procedure simili (avviso bonario e poi cartella).
- Lettere di compliance (segnalazioni preventive) – Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha fatto ampio uso di comunicazioni cosiddette di “compliance”, che non sono avvisi bonari ex lege, ma semplici lettere con cui segnala al contribuente possibili anomalie (ad es. redditi dichiarati inferiori a quelli segnalati da sostituti, mancata presentazione della dichiarazione, scostamenti dagli Indici ISA, ecc.). Queste lettere invitano a verificare la propria posizione e, se del caso, a correggerla con ravvedimento operoso, per evitare futuri controlli. Pur non essendo oggetto diretto di questa guida, vale la pena ricordare che esse rientrano nell’approccio collaborativo dell’amministrazione finanziaria e non hanno valore di atto impositivo: il contribuente che le riceve può decidere di ignorarle (a proprio rischio, perché l’Agenzia potrebbe poi procedere con accertamenti veri e propri) oppure di correggere spontaneamente. In ogni caso, se ignorata, la lettera compliance può preludere a un futuro avviso di accertamento formale (non solo un controllo automatico). Dunque, sono diverse dalle comunicazioni di irregolarità ex 36-bis/36-ter, ma rappresentano un ulteriore tassello nel panorama dei controlli fiscali.
Di seguito presentiamo una tabella riepilogativa che confronta le caratteristiche salienti del controllo automatizzato, del controllo formale e dell’accertamento tributario vero e proprio, evidenziandone le differenze procedurali e le tutele per il contribuente:
Caratteristica | Controllo automatizzato (36-bis, 54-bis) | Controllo formale (36-ter) | Accertamento “ordinario” (es. avviso di accertamento) |
---|---|---|---|
Oggetto del controllo | Verifica aritmetica e incrocio tra dichiarato e versato/risultanze banche dati. Nessuna valutazione su elementi extra-dichiarazione (si basa solo sui dati forniti dal contribuente). | Verifica documentale della correttezza formale della dichiarazione (oneri, ritenute, ecc.), con possibilità di rettificare elementi dichiarati (es.: esclusione di oneri non documentati). | Accertamento sostanziale di basi imponibili non dichiarate o di violazioni materiali (es.: redditi non dichiarati, costi fittizi o indeducibili), tramite controlli approfonditi, ispezioni, indagini finanziarie, ecc. |
Atto iniziale verso il contribuente | Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) – Obbligatoria, salvo il caso particolare in cui non vi siano “incertezze rilevanti” (es. omesso versamento palese). | Comunicazione di esito del controllo formale – Obbligatoria sempre prima di liquidare somme a debito. Avvia il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. | Notifica di avviso di accertamento (atto motivato) con indicazione dei maggiori tributi accertati e relative sanzioni. Talora preceduto da invito al contraddittorio (obbligatorio in specifiche materie, es. transfer pricing, o per alcuni accertamenti esecutivi). |
Possibilità di definizione bonaria | Sì. Pagamento entro 60 gg (dal 2025) con sanzione ridotta a 1/3 (o rateizzazione). Evita la cartella esattoriale. | Sì. Pagamento entro 60 gg con sanzione ridotta a 2/3. Anche qui si evita la cartella. | No. L’avviso di accertamento è un atto impugnabile ma non “definibile” con sanzioni ridotte (salvo adesione, mediazione, conciliazione in corso di causa). Se non impugnato entro 60 gg diventa definitivo e iscrivibile a ruolo. |
Impugnabilità immediata | No. La comunicazione di irregolarità non è impugnabile autonomamente come atto, poiché non costituisce provvedimento impositivo definitivo. Il contribuente potrà impugnare la successiva cartella. | No. Anche l’esito del controllo formale non è impugnabile di per sé (vale come invito al pagamento/correzione). Bisognerà attendere l’eventuale cartella o avviso di accertamento. | Sì. L’avviso di accertamento è atto impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica (salvo procedure deflative come l’accertamento con adesione che sospende i termini). |
Conseguenze se ignorato | Iscrizione a ruolo delle somme a debito trascorsi 60 gg: emissione cartella esattoriale con sanzioni al 100% (piene) e interessi di mora. | Iscrizione a ruolo dopo 60 gg: emissione cartella di pagamento con sanzioni piene. (Nei casi più complessi, l’ufficio potrebbe invece emettere direttamente un avviso di accertamento in rettifica). | Esecuzione forzata (la legge attuale prevede l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo: trascorsi 60 gg senza ricorso né pagamento, il debito è iscritto a ruolo e può essere avviata la riscossione coattiva, senza altra comunicazione). |
Come si nota, la comunicazione di irregolarità è uno strumento tipico dei controlli automatizzati/formali, che consente un dialogo preventivo col contribuente e un’eventuale definizione agevolata. Nel contesto del modello 730 – usato soprattutto da lavoratori dipendenti e pensionati – il controllo automatizzato è assai frequente, mentre il controllo formale avviene spesso tramite il CAF o il datore di lavoro (sostituto d’imposta) che assiste il contribuente nella dichiarazione. Nel prossimo paragrafo esamineremo in concreto cosa contiene una comunicazione di irregolarità, come viene recapitata e quali sono esattamente i termini e le opzioni a disposizione del contribuente che la riceve.
Iter dal controllo alla comunicazione, e dalla comunicazione alla cartella 📑
Vediamo ora passo per passo il percorso che va dalla dichiarazione dei redditi presentata (modello 730) fino all’eventuale cartella esattoriale, evidenziando cosa accade in ogni fase e cosa deve fare il contribuente. Questo schema procedurale aiuterà a orientarsi su termini e strategie.
- Presentazione della dichiarazione (Mod. 730) – Il contribuente presenta il modello 730 entro i termini previsti (di solito entro la fine di settembre, sebbene per il 2025 il termine sia il 2 ottobre, posticipo del 30/9 cadente di sabato). Spesso per il 730 ci si avvale di un sostituto d’imposta (datore di lavoro/ente pensionistico) o di un CAF/professionista abilitato. La dichiarazione può essere presentata nella forma precompilata fornita dall’Agenzia Entrate oppure ordinaria. Nota: se il contribuente accetta senza modifiche il 730 precompilato dell’Agenzia, la normativa esclude l’irrogazione di sanzioni per eventuali errori sui dati precompilati non modificati (saranno semmai a carico dell’Agenzia/terzi le eventuali imposte aggiuntive) – questo è un incentivo all’uso del precompilato. In ogni caso, una volta trasmessa la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede a liquidarla.
- Liquidazione e controlli automatici – Nei mesi successivi alla presentazione, i sistemi informativi dell’Agenzia effettuano il controllo automatizzato (36-bis). Come detto, tale controllo si svolge di regola entro l’anno successivo alla dichiarazione. Ad esempio, per un 730/2024 presentato a giugno 2024, il controllo automatico avverrà presumibilmente entro fine 2025. Non c’è una comunicazione immediata al contribuente in caso di esito regolare: se dalla liquidazione automatica non emergono differenze (o se risulta un rimborso confermato), semplicemente il contribuente riceverà l’eventuale rimborso in busta paga/pensione oppure nulla accadrà se non c’erano crediti. Invece, se il controllo trova irregolarità o imposte dovute non versate, viene generato un esito a debito.
- Predisposizione della comunicazione di irregolarità – L’Agenzia predispone la lettera (avviso bonario) dettagliando le difformità riscontrate. Nel caso del 730, spesso l’esito viene anche trasmesso al sostituto d’imposta che avrebbe dovuto effettuare le operazioni di conguaglio in busta paga. Ad esempio, se nel 730 risultava un saldo IRPEF a debito di €500 che però non è mai stato trattenuto dallo stipendio (magari per errore di calcolo del CAF o perché il rapporto di lavoro è cessato prima del conguaglio), il controllo automatizzato se ne accorgerà e l’Agenzia preparerà la comunicazione per recuperare quei €500 più interessi e mini-sanzione. Cosa contiene l’avviso: in genere un prospetto con due colonne (importi dichiarati vs importi accertati dall’ufficio) e l’indicazione delle imposte dovute in più, degli interessi maturati e della sanzione ridotta applicabile. Sono indicati i riferimenti normativi (es. “art.36-bis DPR 600/73, periodo d’imposta 2022”) e un codice atto. Inoltre, sono allegate le deleghe di pagamento F24 già precompilate – solitamente una per il versamento in unica soluzione e, se ammessa la rateazione, i modelli per le varie rate – per agevolare il contribuente nel pagamento. Nella comunicazione si trovano anche istruzioni su come far pervenire chiarimenti o segnalare errori (ad esempio utilizzando il servizio online Civis o contattando un ufficio) qualora il contribuente non concordi con quanto richiesto.
- Notifica o recapito dell’avviso bonario – La comunicazione di irregolarità viene inviata al contribuente con le modalità previste. Oggi l’Agenzia predilige i canali telematici:
- Se il contribuente (o il suo intermediario) ha un indirizzo PEC registrato, l’avviso bonario verrà notificato tramite PEC. Mittente tipico:
<unread@pec.agenziaentrate.it>
con allegato il PDF della comunicazione. La PEC ha valore legale di notifica immediata. - In parallelo, l’esito viene reso disponibile anche nel portale Cassetto Fiscale del contribuente, nella sezione “L’Agenzia scrive”. Dal 20 novembre 2024, è attivo un servizio web dedicato in cui il contribuente può visualizzare tutte le proprie comunicazioni di irregolarità e anche procedere al pagamento online o all’invio di richieste tramite Civis.
- Inoltre, per i privati che utilizzano l’app mobile IO, l’Agenzia Entrate invia un avviso di cortesia tramite l’app, segnalando che è presente una comunicazione da controllare.
- Se il contribuente non ha PEC e non ha attivato canali telematici, la comunicazione viene inviata con raccomandata A/R cartacea al suo domicilio fiscale (oppure tramite l’intermediario). La lettera cartacea contiene le stesse informazioni ed è considerata notificata alla data di ricezione (firma sulla ricevuta di ritorno) o dopo 10 giorni di giacenza postale in caso di mancato ritiro.
- Invio tramite intermediario: per i modelli 730 presentati tramite CAF o professionista, spesso la comunicazione viene trasmessa telematicamente all’intermediario (sul suo cassetto fiscale). In tal caso, la norma concede 90 giorni (anziché 60) per la regolarizzazione, proprio perché si riconosce che c’è un passaggio in più: l’intermediario deve avvisare a sua volta il contribuente. È comunque buona prassi dei CAF contattare immediatamente l’utente appena ricevuto un avviso bonario.
- Se il contribuente (o il suo intermediario) ha un indirizzo PEC registrato, l’avviso bonario verrà notificato tramite PEC. Mittente tipico:
- Decorrenza dei termini (60/90 giorni) – Dal momento in cui l’avviso bonario è recapitato (PEC ricevuta, firma della raccomandata, download dal cassetto fiscale, ecc.), scatta il termine entro cui il contribuente può intervenire. Come aggiornato di recente, per le comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2025 in poi il termine è di 60 giorni (prima erano 30 giorni). Se la comunicazione è trasmessa all’intermediario telematico, il termine è 90 giorni dalla data di invio al medesimo. Durante questo periodo il contribuente può:
- Pagare integralmente quanto dovuto (imposta, interessi e sanzione ridotta) – v. passo 6.
- Richiedere la rateizzazione se l’importo è elevato – v. passo 6.
- Segnalare un errore o chiedere un riesame (avviare un contraddittorio) – v. passo 7.
- Non fare nulla (ipotesi sconsigliata) – v. passo 8.
- Regolarizzazione: pagamento (anche in forma rateale) – Se il contribuente riconosce come corretta la contestazione (ad es. effettivamente ha dimenticato di versare un acconto, o vede che un calcolo era sbagliato), può mettere in regola la propria posizione eseguendo il pagamento. Le modalità sono indicate direttamente nell’avviso:
- In unica soluzione tramite modello F24 precompilato allegato, da pagare in banca, posta oppure online (home banking, servizi dell’Agenzia). Sul modello F24 i tributi sono indicati con codici specifici (ad es. “9001” per imposte da controllo automatizzato, “1989” per interessi, “9002” per sanzione, etc.).
- Oppure, se l’importo è elevato, è possibile optare per la rateizzazione nei limiti previsti. Come detto, l’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 consente fino a 8 rate trimestrali se il debito (imposta + interessi + sanzioni ridotte) è <= €5.000, oppure fino a 20 rate trimestrali se supera €5.000. Il prospetto allegato all’avviso di solito riporta già il piano di rate: ad esempio “importo dilazionabile in 8 rate da € X, scadenza prima rata gg/mm/aaaa”.
- Scadenza della prima rata: va pagata entro lo stesso termine di 60 giorni (o 90) previsto per il pagamento in unica soluzione. Quindi la prima rata deve essere versata entro la data indicata nell’avviso (es.: avviso ricevuto il 10 febbraio 2025 → prima rata o saldo entro l’11 aprile 2025, considerando i 60 gg + slittamento se cade di sabato/festivo).
- Periodicità rate: la norma prevede rate trimestrali uguali. In casi particolari possono essere anche bimestrali, ma in generale l’Agenzia fissa la scadenza delle rate successive all’ultima data del trimestre (es.: 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo…).
- Interessi di dilazione: sulle rate successive alla prima si applicano interessi. Tali interessi, per le comunicazioni recenti, sono calcolati al tasso di interesse legale (2,5% annuo nel 2024, 2% nel 2025) oppure ad un tasso indicato in comunicazione (nel 2023 era 3,5% annuo). Il calcolo parte dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione dell’avviso fino alla scadenza di ciascuna rata. In pratica il dettaglio degli interessi è già incluso nel piano di rate allegato.
- Decadenza dalla rateazione: se si paga in ritardo o non si paga una rata, cosa succede? La legge (art. 15-ter DPR 602/1973) stabilisce che il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal termine (ossia entro 30 gg dallo scadere dei 60 iniziali) fa decadere subito il beneficio della dilazione. Parimenti, il mancato pagamento di una rata successiva entro la scadenza della rata seguente fa decadere la dilazione. In caso di decadenza, l’ufficio procede a iscrivere a ruolo il residuo importo dovuto con sanzioni nella misura piena (30% o 25%) sul restante debito. Significa che se, ad esempio, uno smette di pagare dopo 2 rate, sull’importo residuo le sanzioni ridotte tornano ad essere pretese al 100%. È quindi fondamentale rispettare le scadenze di tutte le rate. (Nota: esiste una tolleranza per lievi inadempimenti introdotta dall’art. 15-ter: un ritardo fino a 7 giorni nel pagamento di una rata o un importo insufficiente inferiore al 3% del dovuto e comunque <€10.000 non fanno decadere immediatamente la rateazione. Tuttavia è buona regola non fare affidamento su queste soglie.)
- Contestazione o richiesta di correzione (autotutela) – Se il contribuente non è d’accordo con quanto emerge dalla comunicazione di irregolarità – in tutto o in parte – ha la facoltà di contestare l’esito prima che venga emessa la cartella. Questa fase è detta di autotutela o di contraddittorio endoprocedimentale. In pratica bisogna comunicare all’Ufficio le ragioni per cui si ritiene l’addebito errato, fornendo eventuale documentazione di supporto. Alcuni esempi:
- L’Agenzia contesta un omesso versamento, ma il contribuente in realtà aveva pagato quel tributo (magari con un F24 a saldo zero, o su un altro codice) e il pagamento non è stato associato correttamente. In tal caso, va inviata la prova del pagamento (copia F24 quietanzato) chiedendo l’annullamento dell’addebito.
- Oppure, viene disconosciuta una detrazione per spese mediche perché non risultava al Sistema TS, ma il contribuente possiede i regolari scontrini e li esibisce: si può chiedere di rettificare l’esito reinserendo quella detrazione.
- Ancora, il contribuente riceve un avviso per redditi non dichiarati in 730 (es. un second job occasionale). Se però quei redditi erano esenti o già tassati alla fonte, l’avviso è infondato e va comunicato all’ufficio (citando le norme di esenzione e allegando eventuali certificazioni).
- Nei casi complessi, potrebbe trattarsi di un errore del CAF/professionista nella compilazione del 730 (ad es. ha indicato un credito in colonna sbagliata). Qui il contribuente può far intervenire il CAF stesso per fornire spiegazioni. Da ricordare: se il 730 è stato presentato tramite CAF o commercialista con visto di conformità, la normativa prevede che eventuali imposte e interessi dovuti per errori non imputabili al contribuente siano a carico dell’intermediario (nei limiti della garanzia prestata). In altre parole, il contribuente che ha fornito tutti i documenti corretti ma subisce un errore del CAF, non dovrebbe pagare sanzioni e può rivalersi sull’intermediario per il resto.
- Tramite il servizio telematico Civis dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con SPID/CIE/Entratel) è possibile selezionare la specifica comunicazione e inviare una richiesta di riesame, allegando documenti. Questa è spesso la via più rapida e tracciata.
- Oppure via PEC all’indirizzo dell’Ufficio che ha emesso l’avviso (indicato sulla comunicazione stessa), scrivendo un’istanza di autotutela in cui si spiegano i motivi e si chiede l’annullamento/sgravio parziale o totale.
- In alternativa, si può fissare un appuntamento o recarsi fisicamente presso l’ufficio territoriale delle Entrate competente, portando con sé la documentazione. Spesso gli operatori verificano al momento e possono correggere errori evidenti.
- Se la comunicazione è arrivata tramite un CAF/professionista, quest’ultimo di solito gestisce la fase di controdeduzione per conto del cliente, dialogando con l’Agenzia (specie nei controlli formali).
- Se l’ufficio accoglie (anche parzialmente) le ragioni del contribuente, emetterà una nuova comunicazione definitiva rielaborata (a volte detta “comunicazione di sgravio” se annulla tutto, oppure avviso bonario rettificato per l’importo minore). Da quel momento il contribuente avrà nuovamente 60 giorni per pagare l’eventuale importo rivisto. (Ad esempio “Comunicazione definitiva: imposta dovuta €0” chiude la questione; oppure “importo ridotto a €100 da €500”: si pagheranno i €100 con sanzioni ridotte entro 60 gg da questa nuova lettera).
- Se invece l’ufficio rigetta le contestazioni (ritenendole infondate), in genere invia una risposta (talvolta anche telefonicamente o via mail) comunicando che l’esito iniziale è confermato. In tal caso, dal momento della risposta (o comunque dallo spirare del termine iniziale, se l’ufficio non risponde affatto) il contribuente dovrebbe provvedere al pagamento immediatamente. Spesso, però, accade che nel frattempo i 60 giorni iniziali siano trascorsi: l’Agenzia a questo punto può direttamente iscrivere a ruolo le somme. Non c’è un secondo avviso bonario in caso di rigetto: ci si può trovare la cartella esattoriale dopo qualche mese.
- Inerzia del contribuente (mancata risposta/pagamento) – Questa è l’eventualità da evitare, ma va descritta: se il contribuente non intraprende alcuna azione entro il termine (non paga, non rateizza, non invia controdeduzioni), l’Agenzia delle Entrate considera definitivo l’esito del controllo e procede con la riscossione. Tecnicamente, scaduti i 60 (o 90) giorni:
- L’importo dovuto diviene “ruolo definitivo”: l’Agenzia iscrive a ruolo le somme per imposta, interessi e sanzioni piene (senza più la riduzione ad un terzo). Se ad esempio l’avviso chiedeva €1.000 di imposte + €50 interessi + €100 sanzioni (ridotte 10%), la cartella sarà per €1.000 + interessi maturati + €300 sanzioni (30%). Verrà decurtato quanto eventualmente versato in parte (se il contribuente avesse pagato qualcosa ma non tutto).
- Viene formato il documento detto cartella di pagamento o cartella esattoriale, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader, ex Equitalia) provvederà a notificare al contribuente. Spesso intercorrono alcuni mesi tra la scadenza del termine e l’arrivo effettivo della cartella, poiché vi sono scadenze trimestrali per l’invio dei ruoli ai concessionari e tempi tecnici di stampa/notifica. Ad esempio, per avvisi bonari scaduti a marzo, le cartelle potrebbero uscire verso fine anno.
- Vale la pena ricordare che la mancata risposta all’avviso bonario può precludere alcune opportunità: ad esempio, eventuali sanatorie/definizioni agevolate future spesso richiedono che l’avviso bonario sia ancora in corso di definizione. Se invece c’è già una cartella, si può rientrare in rottamazioni ma a condizioni diverse. Inoltre, perde efficacia la riduzione sanzionatoria: l’aver ignorato l’avviso comporta dover pagare il 100% delle sanzioni in cartella. Insomma, è la situazione peggiore per il contribuente, salvo abbia intenzione di fare ricorso.
- Notifica della cartella di pagamento (post avviso bonario) – La cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatizzato o formale è il primo atto formale di riscossione coattiva nei confronti del contribuente. Viene notificata, di regola, tramite PEC (per titolari di PEC) oppure tramite raccomandata AR o messo notificatore. La cartella contiene:
- L’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica (termine previsto dall’art. 25 DPR 602/73).
- Il dettaglio delle somme dovute: imposta, interessi e sanzioni (queste ultime ora in misura intera, es. 30% o 25% a seconda del periodo). Talvolta riporta anche l’indicazione “sanzioni già ridotte in sede bonaria non più applicabili”.
- Il riferimento all’origine del debito: ad esempio “derivante da controllo ex art.36-bis DPR 600/73 su dichiarazione anno 2022”. Di solito c’è un prospetto che richiama la precedente comunicazione (codice atto, protocollo) e i relativi addebiti.
- Le istruzioni per il pagamento (presso gli sportelli Ader, online, ecc.) e l’indicazione della possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria competente.
- Eventuali aggi di riscossione e spese di notifica: attenzione, se la cartella proviene da un avviso bonario tempestivamente comunicato e non pagato, non dovrebbero esserci aggi esattoriali né ulteriori spese oltre all’imposta/interessi/sanzioni. L’aggio di riscossione è stato abolito dal 2022, sostituito da oneri a carico del bilancio dello Stato (tranne piccole percentuali in caso di ritardi di pagamento oltre 60 gg). Potrebbero però figurare diritti di notifica di pochi euro.
- Il contribuente ha 60 giorni per pagare integralmente la cartella ed evitare azioni esecutive.
- In alternativa, entro 60 giorni può presentare ricorso tributario avverso la cartella (vedi passo 10).
- Oppure, se non intende fare ricorso ma non riesce a pagare subito, può chiedere ad Agenzia Entrate-Riscossione una rateizzazione della cartella (piano ordinario fino a 72 rate mensili, o straordinario fino a 120 rate in casi di grave difficoltà). Attenzione: rateizzare la cartella non interrompe la possibilità di ricorso; però se inizi a pagare rate della cartella e poi fai ricorso, implicitamente stai riconoscendo parte del debito. Bisogna valutare caso per caso con attenzione legale.
- Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né impugnazione, la cartella diventa definitiva ed esecutiva: l’Agente della Riscossione potrà avviare misure cautelari (es. fermo amministrativo su veicoli, ipoteca su immobili) e successivamente atti esecutivi veri e propri (pignoramenti di stipendi, conti correnti, vendita all’asta di beni). Va evidenziato che non serve un ulteriore avviso prima di tali azioni (se non, in certi casi, la notifica di un preavviso di fermo/ipoteca almeno 30 gg prima).
- Ricorso in Commissione (Corte di Giustizia Tributaria) – Se il contribuente ritiene illegittimo (in tutto o in parte) il debito contestato, l’ultima possibilità di difesa è presentare ricorso contro la cartella innanzi al giudice tributario. Poiché la comunicazione bonaria non era impugnabile autonomamente, la cartella diventa il primo atto utile su cui far valere le proprie ragioni. Nel ricorso si potranno contestare sia motivi formali (vizi di notifica, decadenza, difetto di motivazione…) sia motivi sostanziali (ad es. l’imposta non era dovuta, c’è stato un errore di calcolo, ecc.), senza preclusioni derivanti dal mancato pagamento in sede bonaria. In particolare, non esiste alcuna “acquiescenza” automatica per il solo fatto di non aver pagato l’avviso bonario: il contribuente può ancora contestare il merito davanti al giudice. Gli aspetti principali del ricorso:
- Termine: va notificato (a mezzo PEC o ufficiale giudiziario) entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Attenzione: se l’ultimo giorno cade di sabato o festivo, slitta al giorno seguente non festivo.
- Pagamento provvisorio: a differenza degli avvisi di accertamento, per le cartelle da controllo automatizzato non è previsto l’obbligo di versare un importo a titolo provvisorio per poter ricorrere. (Negli accertamenti esecutivi, il 1/3 dell’imposta accertata va pagato entro 60 gg anche se si fa ricorso, salvo poi chiederne la sospensione; nelle cartelle da dichiarazione invece l’importo è tutto da dichiarazione, quindi tecnicamente già scaduto da prima – non c’è un ulteriore acconto da versare per litigare. Si potrà tuttavia chiedere sospensione giudiziale per evitare nel frattempo le azioni cautelari/esecutive).
- Motivi di ricorso frequenti:
- Errori di calcolo o di persona: se l’ufficio ha commesso un errore evidente, il giudice può annullare in tutto o in parte la cartella (es: doppia imposizione, conteggi sbagliati, scambio di contribuente, etc.).
- Eccezione di decadenza: se la cartella è stata notificata oltre i termini di legge (es: oltre il 31/12 del secondo anno successivo alla dichiarazione), costituisce motivo di annullamento totale.
- Mancato invio dell’avviso bonario quando dovuto: questo è un terreno scivoloso, perché come visto la Cassazione distingue i casi. Tuttavia, se la cartella scaturisce da controllo automatizzato in cui vi erano possibili incertezze su aspetti rilevanti (es: un credito d’imposta di dubbia spettanza), allora la mancata preventiva comunicazione può rendere nulla la cartella per violazione dell’art.6, co.5 Statuto. Molte Commissioni tributarie hanno in passato annullato cartelle in assenza di avviso bonario, ritenendo l’obbligo generalizzato; oggi la tesi restrittiva di Cassazione (obbligo solo se incertezze) prevale, ma spetta valutare caso per caso. Ad esempio, nel controllo formale l’avviso è sempre dovuto: quindi una cartella derivante da 36-ter senza comunicazione preventiva è annullabile ipso iure. Nel controllo 36-bis, invece, se trattasi di “errore materiale palese”, la difesa su questo punto difficilmente verrà accolta in Cassazione, ma in primo grado a volte sì.
- Vizi di notifica della cartella: ad esempio notifica via PEC non conforme (file mancanti, PEC inviata a indirizzo sbagliato) oppure notifica postale invalida. Questi vizi, se provati, comportano l’annullamento della cartella ma non del debito in sé: l’ufficio potrà rinotificarla correttamente entro certi termini.
- Difetto di motivazione: la cartella da controllo automatizzato può essere motivata “per relationem” rinviando alla comunicazione di irregolarità. Se però il contribuente non ha mai ricevuto tale comunicazione (ad es. perché inviata a vecchio indirizzo o smarrita) e la cartella non contiene sufficienti indicazioni, si può eccepire che la cartella è immotivata. La giurisprudenza tende a richiedere che almeno gli elementi essenziali (periodo d’imposta, tipo di imposta e ragione del recupero) siano indicati in cartella, altrimenti è nulla per difetto di motivazione (art.7 L.212/2000).
- Errata applicazione di sanzioni/ interessi: ad es. se l’ufficio in cartella applica una sanzione del 30% quando ormai per legge era 25%, oppure se calcola interessi di mora prima dei 60 giorni. Questi errori possono portare a sgravio parziale.
- Insussistenza del presupposto imponibile: questo è raro nei 36-bis (dato che si basa sul dichiarato), ma poniamo che l’ufficio contesti un omesso versamento IRPEF quando in realtà quel reddito era esente per legge: il contribuente può contestare la pretesa anche nel merito sostanziale. Un altro esempio è la doppia imposizione: se due uffici chiedono la stessa imposta due volte.
- Sospensione cautelare: se la somma iscritta a ruolo è elevata e il contribuente presenta ricorso, è opportuno chiedere subito anche la sospensione dell’esecuzione al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/92). Occorre dimostrare il fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, c’è fondatezza) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile se si procede alla riscossione). Le Corti di Giustizia Tributaria generalmente concedono sospensioni per cartelle se vi sono evidenti errori o se l’importo è molto alto rispetto alle capacità del contribuente. La sospensione blocca le azioni esecutive di Ader fino alla decisione di merito.
- Esito del giudizio: se il contribuente vince, la cartella viene annullata (in tutto o in parte) e non dovrà pagare quelle somme. Se invece perde, dovrà pagare l’importo (eventualmente con interessi di mora maturati nel frattempo). Va detto che, essendo la materia in origine non controversa (il contribuente aveva dichiarato quei dati), le chance di vittoria in giudizio dipendono dalla presenza di vizi procedurali o di diritti violati (es. avviso bonario mancato in casi dovuti, decadenza, ecc.), più che dalla contestazione dell’imposta in sé.
Riassumendo, dall’inizio alla fine il punto di vista del debitore dev’essere improntato a tempestività e strategia: sfruttare la fase bonaria per ridurre il danno (sanzioni ridotte, possibilità di correzione errori), e solo se necessario passare alla fase contenziosa, dove si può ancora far valere le proprie ragioni ma con costi e rischi maggiori. Nei prossimi paragrafi forniremo risposte sintetiche ad alcune domande frequenti e proporremo esempi concreti, prima di concludere con una panoramica delle fonti normative e giurisprudenziali citate.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte comuni che riassumono i dubbi principali sulla comunicazione di irregolarità e su come comportarsi:
- Q: La comunicazione di irregolarità è un atto ufficiale? Posso fare ricorso contro di essa?
A: No, l’avviso bonario non è un atto impositivo definitivo, ma solo una comunicazione informativa. Non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. È un invito a regolarizzare bonariamente. Potrai eventualmente proporre ricorso solo contro la successiva cartella di pagamento, se la ritieni illegittima. - Q: Cosa succede se ignoro la comunicazione di irregolarità e non pago entro i termini?
A: Trascorso il termine (60 giorni, oppure 90 se inviato a intermediario) l’Agenzia iscriverà a ruolo le somme dovute e verrà emessa una cartella esattoriale a tuo carico. La cartella conterrà le stesse imposte ma con sanzioni piene (30% o 25%) anziché ridotte, e verrà notificata generalmente entro pochi mesi. Se ignori anche la cartella, dopo 60 giorni partirà la riscossione forzata (pignoramenti, fermi ecc.). - Q: Entro quanto tempo può arrivare una comunicazione di irregolarità sul 730 che ho presentato?
A: Di solito entro l’anno successivo. In base ai termini di decadenza, per le dichiarazioni dei redditi presentate l’Agenzia deve notificare eventuali somme da controllo automatizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Ad esempio, se hai presentato il 730 nel 2023, eventuali comunicazioni di irregolarità ti dovrebbero arrivare al più tardi entro il 2025. Oltre tali termini, il controllo automatico non può più portare a iscrizioni a ruolo (salvo il caso di dichiarazione omessa, che è altra situazione). - Q: Posso chiedere una proroga del termine di 60 giorni per pagare l’avviso bonario?
A: No, la legge non prevede proroghe individuali. Tuttavia esistono sospensioni “automatiche” nei mesi di agosto e dicembre (nessuna comunicazione viene inviata in quei periodi, e se il termine cade in quel periodo, slitta al mese successivo). Se hai difficoltà a pagare in 60 giorni, puoi optare per la rateizzazione entro lo stesso termine, versando almeno la prima rata. - Q: Posso pagare a rate la somma richiesta? Come funziona?
A: Sì, se l’importo è superiore a pochi cento euro, l’avviso bonario solitamente propone la rateizzazione. La regola generale: fino a €5.000 → max 8 rate trimestrali; oltre €5.000 → max 20 rate trimestrali. La prima rata va pagata entro 60 giorni dall’avviso, le successive ogni tre mesi (con interessi legali). Troverai in allegato i modelli F24 per ciascuna rata. Attenzione a pagare puntuale ogni rata: se salti una rata, decadi dal beneficio e il debito residuo va in cartella con sanzioni intere. - Q: Ho ricevuto la comunicazione via PEC al mio commercialista (intermediario). Ho più tempo per pagare?
A: Sì. Se l’avviso bonario è stato reso disponibile telematicamente al CAF/commercialista che ha inviato la dichiarazione, la normativa concede 90 giorni per la regolarizzazione. Questo per dar modo all’intermediario di inoltrartelo e assisterti. Verifica sul testo della comunicazione: dovrebbe indicare espressamente la scadenza a 90 giorni dalla data di invio. - Q: La comunicazione di irregolarità che ho ricevuto contiene un errore palese (ad es. mi chiede due volte la stessa imposta, oppure non tiene conto di un pagamento fatto). Cosa devo fare?
A: Non pagare importi non dovuti! Invia subito una segnalazione all’Agenzia (via Civis, PEC o recandoti in ufficio) spiegando l’errore e allegando eventuali prove (ricevute ecc.). Chiedi la correzione in autotutela. L’ufficio riesaminerà e se conferma l’errore emetterà un nuovo avviso bonario corretto. Se per disgrazia non risponde entro i 60 giorni, potrebbe arrivarti la cartella: in tal caso farai valere l’errore in sede di ricorso, ma di solito gli errori palesi vengono corretti prima. - Q: Se pago l’avviso bonario, poi posso fare causa per riavere i soldi se penso che non fossero dovuti?
A: In teoria la legge permette, dopo aver pagato, di presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia entro 2 anni e poi eventualmente ricorrere. Però nella pratica pagare un avviso bonario equivale ad accettarlo: difficilmente otterrai un rimborso a posteriori, a meno che tu non scopra nuovi elementi decisivi. Quindi valuta bene prima: se non sei convinto del dovuto, è meglio contestare prima di pagare, oppure pagare solo la parte certa e attendere la cartella per il resto contestato. - Q: Ho presentato il 730 tramite CAF. Se c’è un errore del CAF, pago io?
A: Il contribuente è sempre responsabile in solido per le imposte dovute, quindi l’Agenzia chiederà a te il pagamento. Tuttavia, se l’errore è imputabile al CAF/professionista che ha apposto il Visto di conformità sul tuo 730, esistono tutele: il CAF/professionista può essere chiamato a rispondere dell’importo (in particolare delle sanzioni e interessi) al posto tuo. Per esempio, se ti viene contestato un onere non spettante ma tu avevi consegnato tutto regolarmente al CAF, quest’ultimo dovrà pagare la sanzione del 30% e gli interessi, mentre tu pagherai solo la maggiore imposta. Ciò va richiesto nell’ambito della loro assicurazione professionale. È bene quindi coinvolgere il CAF subito se pensi sia stato un loro errore. - Q: La cartella esattoriale che ho ricevuto (dopo aver saltato l’avviso bonario) è molto alta. Posso ancora rateizzare o ottenere uno sconto?
A: Puoi chiedere la rateizzazione della cartella all’Agenzia Entrate-Riscossione: fino a €120.000 di debito la concedono automaticamente fino a 72 rate mensili (6 anni); oltre, servono requisiti di difficoltà e si può chiedere fino a 120 rate (10 anni). Tuttavia, una volta in cartella non c’è più lo sconto sanzioni del 10%: le sanzioni sono al 30% (o 25%) e restano tali. Riguardo a sconti, l’unica possibilità è sperare in future rottamazioni/saldi e stralci decisi per legge (come avvenuto in passato). Ad oggi (luglio 2025) non ci sono rottamazioni aperte per queste cartelle recenti, ma tieni d’occhio eventuali disposizioni nei prossimi decreti fiscali. - Q: Ho fatto ricorso contro la cartella da controllo automatizzato. Devo comunque pagare qualcosa subito?
A: No, per il ricorso contro cartella non devi versare importi provvisori (a differenza degli avvisi di accertamento). Però attenzione: la presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. L’Agente della Riscossione potrebbe, trascorsi 60 giorni dalla notifica, iniziare procedure cautelari (fermi, ipoteche) anche se hai fatto ricorso. Per evitarlo, conviene presentare istanza di sospensione al giudice tributario contestualmente al ricorso. Se il giudice concede la sospensione, l’esecuzione è bloccata fino alla sentenza. Altrimenti, potresti valutare di pagare parzialmente o rateizzare per evitare guai durante il processo, salvo poi ottenere rimborso in caso di vittoria in giudizio.
Queste FAQ coprono i quesiti più comuni. Se hai ulteriori dubbi specifici (ad es. casi di contribuenti deceduti, comunicazioni relative a dichiarazioni integrative, aspetti penali per evasioni rilevanti, etc.), potrebbe essere opportuno consultare un esperto tributario con tutti i documenti alla mano.
Esempi pratici e simulazioni 📖
Per comprendere meglio come applicare le strategie difensive, esaminiamo alcuni casi concreti simulati, in cui un contribuente riceve una comunicazione di irregolarità e valuteremo le possibili azioni dal punto di vista del debitore.
Esempio 1: Omesso versamento rilevato dal controllo automatizzato
Scenario: Il signor Mario ha presentato il 730/2023 con un debito IRPEF di €1.500, da trattenere sulla pensione in quattro rate tra agosto e novembre 2023. Tuttavia, l’INPS (sostituto d’imposta) per un disguido ha trattenuto solo due rate. Risultano quindi €750 non versati. Nel marzo 2024, Mario riceve una comunicazione di irregolarità per quei €750, più €15 di interessi e €75 di sanzione (ridotta al 10%).
Come difendersi: Mario verifica sul cedolino pensione che effettivamente due rate non furono trattenute. Quindi l’avviso è corretto. Non avendo €840 in un’unica soluzione, aderisce alla rateizzazione proposta: 8 rate trimestrali da circa €105 ciascuna. Compila e paga il modello F24 della prima rata entro 60 giorni. Così evita la cartella e diluisce il pagamento in due anni. (Se l’importo fosse stato molto più alto, avrebbe potuto ricorrere a 20 rate). Mario segna sul calendario le scadenze successive e le paga puntualmente. – Esito: posizione regolarizzata, nessuna cartella emessa, sanzione pagata solo al 10%.
Nota: In questo caso Mario non aveva nulla da contestare perché l’irregolarità era reale. Se però il mancato versamento fosse dipeso da un errore dell’INPS e Mario avesse comunicazioni che attestano che le rate dovevano essere trattenute, avrebbe potuto chiedere all’INPS di intervenire o segnalare all’Agenzia che il responsabile era il sostituto d’imposta. Comunque, dal punto di vista legale l’obbligo d’imposta resta di Mario, e la strada più pragmatica era sanare col Fisco e poi eventualmente rivalersi sull’INPS per il danno.
Esempio 2: Errore di calcolo nella dichiarazione con versamento insufficiente
Scenario: La signora Anna compila da sola il modello 730 precompilato. Inserisce manualmente una detrazione per ristrutturazioni edilizie, ma per errore digita un importo maggiore di quello spettante. Ciò fa risultare un rimborso in dichiarazione di €2.000, mentre avrebbe dovuto essere €1.500. L’Agenzia, in sede di controllo automatizzato, se ne accorge (grazie ai dati incrociati con le comunicazioni ENEA) e invia ad Anna una comunicazione: “Detrazione ristrutturazioni spettante €… invece di €… – imposte da restituire €500, interessi €10, sanzioni €50 (ridotte)”.
Come difendersi: Anna verifica e riconosce di aver commesso un errore materiale. In questo caso l’avviso bonario segnala un rimborso indebito percepito. Anna ha già ricevuto i €2.000 di rimborso sul conto corrente; ora deve restituirne 500. Decide di pagare in unica soluzione entro 60 giorni i €560 richiesti (500+10+50). Lo fa tramite F24 precompilato. – Esito: l’Agenzia registrerà il pagamento, e la posizione è chiusa. Anna ha evitato che quei €500 diventassero oggetto di una cartella con sanzione piena del 30% (€150) magari l’anno dopo.
Nota: Se Anna fosse stata in difficoltà economica, avrebbe potuto rateizzare (ma €560 in genere si paga in unica soluzione). Inoltre, data la natura dell’errore (suo, non di terzi), non aveva margine di contestazione. È stata corretta nel saldare subito, evitando interessi di mora e ulteriori problemi.
Esempio 3: Avviso bonario per oneri detraibili non riconosciuti (controllo formale)
Scenario: Il signor Luca presenta il 730 tramite un CAF, indicando €1.200 di spese mediche. Viene sorteggiato per il controllo formale: a ottobre l’Agenzia chiede tramite il CAF l’invio di copie degli scontrini e ricevute mediche. Luca però smarrisce alcuni scontrini e ne invia solo per €800 di spese. L’Agenzia quindi disconosce €400 di detrazioni (il 19% di 400 = €76 di minor detrazione spettante) e predispone una comunicazione di irregolarità per imposta IRPEF €76, interessi €2, sanzione €15 (ridotta 20%).
Come difendersi: Luca ritrova in ritardo gli scontrini mancanti, che attestavano i €400 di spese residue. Poiché il controllo formale prevede comunque contraddittorio, Luca attraverso il CAF contatta l’ufficio entro 60 giorni, allegando copia di tutti gli scontrini ora completi e chiedendo l’annullamento della somma addebitata. L’ufficio verifica la documentazione: effettivamente Luca aveva diritto alla detrazione totale. Quindi emette una comunicazione definitiva di annullamento, azzerando il debito (sgravio in autotutela). Luca non deve pagare nulla. – Esito: caso risolto positivamente, grazie all’invio dei documenti; l’avviso bonario viene archiviato senza seguito.
Nota: Qui è emerso un punto importante: nel controllo formale, se il contribuente fornisce i documenti richiesti (anche se un po’ in ritardo ma comunque entro i 60 gg dall’avviso bonario), l’ufficio può rettificare in favore del contribuente. Se Luca non avesse trovato gli scontrini, avrebbe dovuto pagare i €76+interessi+sanzione. Inoltre, poiché si era rivolto a un CAF, in caso di errori del CAF nel comunicare i dati, Luca potrebbe non essere sanzionato; ma in questo caso la colpa era sua (documenti smarriti). Bene quindi che abbia risolto in extremis.
Esempio 4: Comunicazione di irregolarità contestata per motivi giuridici
Scenario: La società ABC Srl (che qui consideriamo come contribuente “modello Redditi”, ma il concetto è analogo) riceve una comunicazione ex art.36-bis relativa al periodo d’imposta 2023: l’Agenzia contesta un credito d’imposta per ricerca e sviluppo di €10.000 che ABC ha compensato in F24, ritenendolo in parte non spettante. Chiede quindi il versamento di €10.000 + interessi + sanzione €1.000 (ridotta al 10%). La società, assistita dal suo consulente, ritiene invece che il credito fosse spettante, magari per una diversa interpretazione normativa.
Come difendersi: In questi casi complessi, l’avviso bonario assume quasi i contorni di un accertamento. La società decide di non pagare e di contestare formalmente la pretesa. Entro 60 giorni invia una memoria difensiva all’Agenzia citando la normativa sul credito R&S e allegando documenti che comprovano la spettanza (relazioni tecniche, calcoli). Chiede l’annullamento totale in autotutela. L’Agenzia però non accoglie le ragioni (posizione rigida su quel credito) e trascorsi alcuni mesi emette la cartella per €10.000 + sanzioni 30% (€3.000) + interessi. A questo punto ABC Srl presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, sostenendo l’illegittimità della ripresa. Nel frattempo chiede e ottiene la sospensione della cartella dal giudice, data la somma elevata. Dopo il processo, la Corte Tributaria dà ragione alla società (ritenendo valido il credito) e annulla la cartella. – Esito: la società non ha dovuto pagare nulla, ma ha dovuto affrontare un contenzioso. Se avesse perso, avrebbe dovuto versare l’importo maggiorato di interessi di mora. Ha comunque sfruttato la fase bonaria per “prendere tempo” e preparare la difesa, ma in assenza di un errore oggettivo dell’ufficio, la questione andava risolta davanti al giudice.
Nota: Questo esempio evidenzia come, in presenza di questioni interpretative o di merito (sull’esistenza del credito, ecc.), l’avviso bonario si trasforma in un pre-contenzioso: è difficile che l’Agenzia in autotutela smentisca se stessa su questioni controverse, quindi spesso il contribuente deve mettere in conto di andare in giudizio. In tal caso pagare subito significherebbe rinunciare al proprio diritto (a meno di poi chiedere rimborso). D’altro canto, non pagando si accetta il rischio di una cartella con sanzioni piene e l’onere di un ricorso. È una decisione da ponderare con legali e fiscalisti.
Esempio 5: Avviso bonario mai ricevuto e cartella impugnata per vizio procedurale
Scenario: Il signor Fabio trasloca nel 2023 ma dimentica di comunicare il cambio di domicilio fiscale. Presenta il 730 con vecchio indirizzo. Nel 2024 l’Agenzia gli invia un avviso bonario da 36-bis per €1.200, ma la lettera cartacea viene spedita al vecchio indirizzo e torna indietro perché il destinatario è sconosciuto. Fabio non viene a saperne nulla finché, nel 2025, riceve (al nuovo indirizzo da ANPR) una cartella di pagamento da €1.200 + sanzioni €360. Cade dalle nuvole.
Come difendersi: Fabio contesta la cartella con ricorso, sostenendo di non aver mai ricevuto l’avviso bonario, che per legge doveva precedere la cartella. Dimostra che la comunicazione fu inviata a un indirizzo errato e quindi nessun contraddittorio c’è stato. La Commissione tributaria accoglie il ricorso, annullando la cartella per violazione dell’art.6, c.5 Statuto del Contribuente (mancato invito al pagamento). L’Agenzia dovrà eventualmente rinotificare un nuovo atto (forse un avviso di accertamento) se ancora nei termini. – Esito: Fabio per ora non paga nulla; se l’Erario è decaduto dai termini, potrebbe non dover più nulla.
Nota: Questo caso insegna a tenere aggiornato il domicilio fiscale presso l’Agenzia. Fabio era in parte in difetto, ma l’errore procedurale dell’Agenzia (non cercare il nuovo indirizzo pur essendo residente altrove) gli ha fornito un appiglio. Va detto che la Cassazione in questi casi verifica se l’irregolarità fosse “incerta” o meno: se Fabio doveva soldi certi, in teoria l’avviso bonario non recapitato non salva dal debito. Tuttavia molti giudici di merito ritengono invalido l’iter se l’avviso manca del tutto. Fabio ha avuto fortuna nel trovare un giudice comprensivo.
Questi esempi coprono alcune situazioni frequenti. Ovviamente ogni caso reale ha le sue particolarità: i contribuenti farebbero bene a farsi assistere da professionisti nelle situazioni più complesse o controverse, per valutare rischi e opportunità (ad esempio accedere a procedure deflative come l’accertamento con adesione se applicabile, la mediazione tributaria per importi fino a €50.000 – che nel caso di cartelle da avviso bonario è peraltro obbligatoria prima del ricorso). L’importante è comprendere che la comunicazione di irregolarità non va ignorata e che esistono diversi livelli di intervento per difendersi: preventivo (dichiarazione corretta, uso del precompilato, conservazione documenti), bonario (pagamento ridotto o autotutela) e giudiziale (ricorso su vizi sostanziali/procedurali).
Fonti e riferimenti normativi/giurisprudenziali 📖
- Agenzia delle Entrate – Guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” (agg. gennaio 2025) – Illustra procedure di controllo automatizzato/formale, termini (60 gg dal 2025) e sanzioni ridotte.
- D.P.R. 29/09/1973 n.600, art. 36-bis e 36-ter – Norme sui controlli delle dichiarazioni (liquidazione automatica e controllo formale). Prevedono l’invio della comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo, salvo casi di incertezza rilevante.
- L. 27/07/2000 n.212 (Statuto diritti contribuente), art. 6, c.5 – Obbligo (a pena di nullità) di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di iscrivere a ruolo somme da liquidazione automatica, “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti”. Clausola interpretata restrittivamente da Cassazione.
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 462, art. 2 e 3-bis – Disciplina sanzioni ridotte (1/3 della ordinaria) e possibilità di rateazione (fino 8 o 20 rate trimestrali) per le somme da controlli automatizzati/formali.
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, art. 13 – Sanzione per omesso versamento imposte (30% fino al 31/8/2024, poi 25% dal 1/9/2024 per effetto D.Lgs. 87/2024).
- Cassazione Civile, Sez. Trib., sent. n. 3366/2013 – Ha stabilito che la mancata comunicazione di irregolarità non comporta nullità della cartella ex art.36-bis se si tratta di mero errore materiale (nessuna “incertezza” rilevante). Confermati orientamenti simili in Cass. nn. 795/2011, 8342/2012, ord. Cass. n.17850/2025.
- Cassazione SS.UU. n. 17405/2012 – Sul valore dello Statuto del contribuente: le sue previsioni (come l’art.6, c.5) hanno rango di legge ordinaria ma l’inosservanza comporta nullità dell’atto impositivo, salvo diversa volontà del legislatore.
- Circolare AE n. 17/E del 29/04/2016 – Chiarimenti su pagamenti da controlli fiscali e nuove norme D.Lgs.159/2015 (rateazione 8/20 rate, decadenza dopo mancato pagamento rata).
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023), commi 153-159 – Definizione agevolata avvisi bonari 2019-20 con sanzione 3%.
- D.Lgs. 8/01/2024 n. 1, art. 10 – Sospensione invii avvisi bonari in agosto e dicembre.
- Provv. AE 19/11/2024 – Implementazione servizi telematici “L’Agenzia scrive” (cassetto fiscale) e notifica via App IO per comunicazioni di irregolarità.
- Giurisprudenza di merito: varie Commissioni tributarie (oggi Corti Giustizia Trib.) su nullità cartella senza avviso bonario: es. CTR Umbria n.33/2007 (confermato da Cass. 3366/2013); CTR Lombardia 2018 su decadenza termini 36-bis, ecc.
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