Accertamento Fiscale Negli Studi Notarili: Linee Guida Per Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come notaio o studio notarile? Ti contestano redditi non dichiarati, costi indeducibili, irregolarità nei corrispettivi o nei versamenti IVA? Ti stai chiedendo come difenderti e quali documenti servono per proteggere la tua posizione professionale?

Gli studi notarili sono soggetti a controlli fiscali rigorosi, in quanto gestiscono importi rilevanti, atti pubblici e responsabilità formali. Ma anche in caso di accertamento, esistono margini di difesa concreti, se si interviene tempestivamente e con strategia.

Perché può partire un accertamento fiscale in uno studio notarile?
– Anomalie nei modelli ISA o nei dati dichiarati
– Scostamenti tra corrispettivi ricevuti, parcelle emesse e contabilità
Detrazione indebita di costi o spese non inerenti
Rendicontazioni errate dei fondi depositati per conto dei clienti
– Presunti omessi versamenti IVA o imposta di registro
– Esiti di verifiche incrociate con dati catastali, Agenzia del Territorio o banche

Cosa può contestare l’Agenzia delle Entrate a un notaio?
Ricavi non dichiarati, anche tramite ricostruzione induttiva
Compensi percepiti ma non fatturati, specie per prestazioni accessorie
Costi personali dedotti come spese professionali
Mancato rispetto della competenza fiscale tra esercizi
– Irregolarità nell’emissione di fatture o nella gestione dei registri

Come difendersi in caso di accertamento fiscale?
– Raccogli tutta la documentazione contabile e contrattuale relativa agli atti stipulati
– Verifica la corretta emissione delle fatture e l’inerenza dei costi dedotti
– Ricostruisci in modo dettagliato i movimenti di cassa e i rapporti con i clienti
– Dimostra la correttezza del calcolo IVA e delle imposte versate
– Se ci sono discrepanze, valuta la possibilità di un accertamento con adesione
– Presenta memorie difensive, eventualmente con una relazione tecnica di parte
– Se l’accertamento è infondato, proponi ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Cosa puoi ottenere con una buona difesa?
Annullamento totale o parziale dell’accertamento, se i rilievi non sono fondati
Correzione dei dati contestati con documenti e prove tecniche
Riduzione delle sanzioni, in caso di adesione o dimostrata buona fede
Tutela della reputazione professionale, fondamentale in ambito notarile
Sospensione degli effetti esecutivi, per evitare danni patrimoniali o blocchi del conto

Un accertamento a carico di uno studio notarile non può basarsi su presunzioni generiche: ogni operazione deve essere analizzata in base alla documentazione reale, agli adempimenti di legge e alle caratteristiche dell’attività.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario per professionisti e studi professionali ti spiega come rispondere a un accertamento fiscale, quali errori contestare e come tutelare la tua attività notarile.

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Introduzione

Accertamento fiscale negli studi notarili significa che l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza verifica la correttezza dei redditi e delle imposte di un notaio controllando conti, registri e documentazione dello studio. Nella pratica l’accertamento inizia spesso con un accesso presso lo studio notarile: gli ispettori acquisiscono i repertori, i registri finanziari e altre scritture (tenute secondo la legge notarile) per confrontare i compensi effettivamente incassati con quelli dichiarati. I due registri principali sono il repertorio generale degli atti tra vivi e quello degli atti mortis causa, su cui è annotata analiticamente ogni scrittura notarile (data, parti, natura e compenso). Dall’esame di questi registri (e dei compensi stabiliti dalle tariffe notarili) l’amministrazione cerca di ricostruire il volume d’affari reale del notaio. Ad esempio, se dal registro risultano decine di atti non fatturati o sottodichiarati, l’Ufficio può presumere che il reddito dichiarato non corrisponda a quello effettivo.

Il controllo fiscale nei notai è però delicato: occorre rispettare il segreto professionale sui dati dei clienti (per i quali serve autorizzazione del PM a sensi dell’art. 52 DPR 600/73), eppure gli ispettori hanno il diritto di esaminare i registri (che la legge notarile stessa definisce «valori con valenza fiscale»). Le metodologie di controllo elaborate dall’Agenzia indicano infatti che i registri notarili (repertori e registro somme e valori) hanno valenza probatoria fiscale: se il notaio invoca il segreto professionale, l’ufficio può ottenere un’autorizzazione giudiziaria per visionarli. Un punto chiave difensivo è conservare tutta la documentazione e tenere contabilità ordinata: “la migliore difesa… è preventiva” e consiste in un’organizzazione solida degli archivi dello studio. Se i registri riportano compensi giustificabili (coperti da parcelle, contratti o note di spesa), l’accertamento induttivo può essere contrastato; al contrario, registri scarni o incoerenti lasciano campo libero all’Amministrazione per applicare presunzioni di reddito occulto.

Modalità di accertamento: analitico, induttivo, sintetico, automatizzato

Il fisco dispone di più strumenti di accertamento, inquadrabili nel DPR 600/1973. In sintesi:

  • Accertamento analitico-contabile (art. 38 DPR 600/73): il più “classico”. Si basa sui dati contabili e catastali dichiarati dal contribuente. L’ufficio rettifica i redditi dichiarati solo se emergono errori direttamente dalle scritture (art.38 co.1-3). Ad esempio, recupera redditi non contabilizzati grazie ai dati delle dichiarazioni pregresse o banche dati. Viene applicato solo se la contabilità è formale e completa, anche se parzialmente infedele.
  • Accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/73): nasce dalla combinazione di analitico e induttivo. Se la contabilità è irregolare o mancante, l’ufficio può prescindere dai libri e ricostruire il reddito con presunzioni. L’accertamento induttivo (art.39 co.1 lett. d e co.2) si applica esclusivamente quando i registri sono così inattendibili da non conferire alcuna credibilità al reddito dichiarato. In pratica, se il notaio non tiene o non esibisce i registri obbligatori, il Fisco può procedere con elementi presuntivi (ad es. indagini patrimoniali o sul tenore di vita). Difendersi comporta dimostrare che i registri esistono o che i prelievi contabili inusuali sono giustificati da motivazioni lecite.
  • Accertamento sintetico o redditometrico (art. 38 DPR 600/73, integrato dal “redditometro” d.l. 2011): ricostruisce la capacità contributiva sulla base dei consumi e investimenti del contribuente. Si attiva quando il reddito presunto calcolato dall’Amministrazione (sulla spesa sostenuta per beni e servizi – c.d. “spese patrimoniali e di consumo”) eccede di almeno il 20-25% quello dichiarato. Il redditometro classifica parametri di spesa (es. auto, barche, mutui, spese scolastiche) e li moltiplica per coefficienti standard: se lo scostamento è rilevante, scatta l’avviso di accertamento sintetico. In sede di difesa, il contribuente può ricostruire la fonte dei propri consumi (con donazioni, eredità, redditi non tassati, etc.) per ribaltare la presunzione. Dal 2014 è introdotto il contraddittorio preventivo: l’Agenzia deve coinvolgere il contribuente prima di notificare l’accertamento sintetico vero e proprio.
  • Controllo automatico e formale (art. 36-bis DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972): non è un vero “avviso di accertamento”, ma un controllo informatico sui dati dichiarati e i versamenti. L’Agenzia confronta dati dichiarativi, fatture, dati bancari ed esterni per individuare anomalie (ad es. detrazioni eccessive, accrediti IVA non giustificati, crediti IRPEF non utilizzati). Se emergono errori formali o omissioni, si invia una Comunicazione di irregolarità, nella quale si richiede al contribuente di regolarizzare (pagare le somme in più) entro 30 giorni. Importante: questa comunicazione NON è un atto impositivo definitivo e non è impugnabile autonomamente in commissione tributaria; serve al contribuente per correggere con sanzioni ridotte o contestare errori formali con l’istanza di autotutela. Se non si paga, l’Agenzia iscrive a ruolo (cartella) per recuperare il credito.

In sintesi, accertamento analitico-induttivo mira alle incongruenze nelle scritture, l’accertamento sintetico al tenore di vita/spese non coerenti, mentre il controllo automatico è una verifica matematica dei dati di dichiarazione. Ogni procedimento ha regole e termini diversi per la difesa (vedi tabelle riepilogative sotto).

Documenti chiave e rispetto del segreto professionale

Lo studio notarile deve fornire agli ispettori numerosi documenti: oltre ai repertori degli atti (atti tra vivi, testamenti, protesti) e al registro delle somme e valori (distinto tra somme giacenti per conto dei clienti e somme proprie), spesso viene richiesto anche il registro dei movimenti finanziari (dove il notaio annota i movimenti dei fondi propri). Secondo la prassi, i verificatori esaminano tali registri con cautela: essi costituiscono “registri obbligatori la cui omessa o irregolare tenuta comporta conseguenze disciplinari” e allo stesso tempo “hanno valenza anche fiscale” riconosciuta dalla legge notarile. Ad esempio, il registro dei movimenti finanziari (introdotto da una circolare del 1997) è strumento chiave: se i prelievi annotati risultano modesti e non corrispondono ad introiti registrati, questo può confermare l’esistenza di compensi occulti non dichiarati. In altre parole, l’Agenzia verifica se i prelievi di conto (denaro incassato) combaciano con i ricavi annotati: differenze sospette attivano accertamenti induttivi.

Il notaio può opporre il segreto professionale per i dati dei clienti (art.52 DPR 600/73). Tuttavia, i verificatori sono tenuti a comunicare chiaramente le ragioni della richiesta dei registri al contribuente ed eventualmente all’Autorità giudiziaria: se il notaio si rifiuta di esibire i repertori, occorre un provvedimento del PM. In ogni caso, gli ispettori devono garantire il segreto d’ufficio e custodire i dati sensibili secondo le norme sulla privacy, utilizzandoli solo per ricostruire il reddito del notaio.

  • Tabella 1 – Documenti contabili richiesti nell’accertamento notarile (metodologie di controllo dell’Agenzia delle Entrate)
    | Tipo di documento | Finalità fiscale | Protezione | Riferimento norm./prassi |
    |———————————-|——————————————————————–|—————————–|——————————————————-|
    | Repertorio atti tra vivi | Rilevare tutte le operazioni professionali svolte (vendite, donazioni, mutui, ecc.) e gli onorari incassati | Dati clienti sensibili; possibile autorizzazione del PM (art.52 DPR 600/73) | Legge notarile 1913/89; Circol. 1997/199/E (metodologia) |
    | Repertorio ultima volontà | Elenco atti di successione/testamento (poco rilevante per volumi) | Stesse cautele del repertorio atti tra vivi | Legge notarile; Circol. 1997/199/E |
    | Repertorio protesti cambiari | Registrazioni dei protesti per cambiali/assegni (di norma marginale) | Può essere richiesto, stessa protezione | Circol. 1997/199/E |
    | Registro somme e valori (per client)| Annotazione di somme di terzi affidate al notaio (es. somme delle fidejussioni) | Dati sensibili; autorizzazione PM se rifiuto | Legge notarile; Circol. 1997/199/E |
    | Registro dei movimenti finanziari| Flussi finanziari propri del notaio; utile per individuare prelievi non giustificati | Dati del contribuente stesso | Circol. 1997/199/E; prassi di verifica (metodologia) |

Procedura di accertamento e contraddittorio

Accesso e preavviso: L’Agenzia può accedere senza preavviso allo studio notarile solo nei casi consentiti (e.g. per accertamenti ambientali nei luoghi di esercizio professionale). Tuttavia, è prassi che l’accesso venga effettuato nel rispetto della privacy: gli ispettori devono astenersi da prendere dati irrilevanti. Durante l’accesso, il notaio non è obbligato a partecipare al contraddittorio: l’ordinamento tributario non impone infatti un dialogo preventivo formale prima dell’accertamento. La fase dell’accesso/incarico è tipicamente “silenziosa”: il notaio deve però documentarsi a fondo in quell’occasione, chiedere eventualmente chiarimenti e prendere nota di quanto acquisito dall’Ufficio. Se si rilevano anomalie formali (ad es. notifica irregolare di un invito o atto), è opportuno subito segnalarlo per poterne chiedere l’annullamento.

Avviso di accertamento: Conclusa l’attività istruttoria, l’Agenzia emette un avviso di accertamento in cui dettaglia le imposte dovute e le motivazioni (IRPEF/IRAP, IVA, sanzioni, ecc.). Secondo la Cassazione, la motivazione deve esporre chiaramente i rilievi dell’Ufficio (Cass. n.997/2018). Se l’atto contiene vizi formali gravi (ad esempio mancata firma autografa del funzionario o notifica difettosa), esso può essere annullato come nullo.

Contraddittorio e prove: In linea generale l’Agenzia può produrre in giudizio (CTP) anche le prove raccolte dopo l’emissione dell’avviso, perché l’onere probatorio del Fisco non richiede di allegare le prove all’atto d’accertamento preliminare. Ciò significa che il notaio ha possibilità di esibire successivamente documenti nuovi in fase contenziosa: è una forma di contraddittorio indiretto. Tuttavia, per accertamenti sintetici ed elusivi la legge impone oggi il preliminare invito al contraddittorio: l’ufficio deve chiedere al contribuente di chiarire i fatti economici (art.38-bis DPR 600/73) prima di rettificare i redditi. Se si omette questo invito quando dovuto, l’atto di accertamento è nullo per difetto di contraddittorio (Cass. 2016).

Difesa preventiva: Come osserva la dottrina notarile, “la migliore difesa… è quella preventiva, richiede un’organizzazione solida” dello studio. In pratica, tenere conti precisi (il registro dei movimenti finanziari, estratti conto, fatture elettroniche, parcelle e note spese) permette di giustificare ogni movimento contabile contestato. Ad esempio, in una recente sentenza la Cassazione ha dato ragione al notaio che aveva prodotto ampia documentazione giustificativa, evidenziando che l’Agenzia si era limitata a contestazioni generiche senza dimostrare l’illecito. Un aspetto ricorrente è anche la distinzione fra oneri dedotti e rimborso spese: costi affrontati “per nome e per conto del cliente” (es. tasse, stipendi assistenti, visure ipotecarie) non possono concorrere a formare il reddito professionale, mentre costi sostenuti “in proprio” (affitto del locale, spese auto, ecc.) sì. L’Amministrazione spesso ignora questa distinzione; per contro, il notaio deve produrre evidenze contabili che confermino il carattere rimborsuale di alcune spese.

Come contestare un accertamento: ricorsi e istanze

Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. È consigliabile agire tempestivamente: spesso è possibile chiedere congiuntamente (in un unico ricorso) l’annullamento per vizi di forma (errata notifica, motivazione insufficiente) e la riformulazione della rettifica nel merito. In alternativa si può prima presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia (art.2 D.Lgs. 218/1997) chiedendo la rettifica spontanea, soprattutto se emergono errori materiali.

In giudizio, il notaio (o i suoi legali) potrà opporsi punto per punto: ad esempio, dimostrare con fatture e contratti che i compensi contestati sono effettivamente percepiti, contestare la non inerenza di certi costi o la genericità delle presunzioni. Da ultimo, se l’avviso viene confermato in primo grado, il contribuente può impugnare in Cassazione i profili di diritto (ad es. violazione di norme procedurali, interpretazione dell’elusione, ecc.). Nelle esperienze illustrate da giurisprudenza, i giudici tributari hanno spesso annullato accertamenti su notai che avevano ottemperato alle richieste documentali: ad esempio, in un caso la CTR ha dichiarato nullo l’avviso poiché privo di firma autografa; in un altro ha riconosciuto deducibili abbonamenti a portali notarili, ritenendoli inerenti all’attività.

Tabella 2 – Confronto sintesi delle procedure d’accertamento

Tipologia di attoBase normativaQuando si attivaEffetti e tempistiche principali
Comunicazione di irregolaritàArt.36-bis DPR 600/1973 e art.54 DPR633/72Verifica automatica dei dati dichiarati (spese fiscali, IRPEF, IVA) senza visita in locoEmesso entro 18 mesi dalla dichiarazione. Contiene richieste di pagamento entro 30 gg. Non impugnabile isolatamente; diventa titolo esecutivo (cartella) se ignorata.
Invito al contraddittorio (redsynt.)Art.38-bis DPR 600/1973; CM 24/E/2013Prima di accertamenti sintetici o elusivi che ricostruiscono redditi in base a spese/statisticheL’ufficio invita il contribuente a esporre le ragioni economiche delle operazioni. Obbligatorio per ipotesi di abuso del diritto. Mancato invito → nullità dell’accertamento.
Avviso di accertamento (IRPEF/IVA)Art.43 DPR 600/1973 (declara + sanz.)Conclusione del controllo (analitico o induttivo) dopo accesso e indagini presso lo studioNotificato entro 31/12 del terzo anno successivo a quello di riferimento (più una proroga a 4 anni, 6 se omessa la dichiarazione). Impugnabile in CTR. Contiene sanzioni e interessi.
Avviso di liquidazione (imposte reg.)Art.74-75 Dpr 131/1986; art.5-bis D.Lgs. 472/97Reclami post-registrazione di atti inerenti trascrizioni o trasferimentiNotificato entro 30 gg o 60 gg (in base al tipo). Deve motivare la pretesa. Impugnabile in CTR entro 40 gg o 60 gg.
Cartella di pagamentoDpr 602/73 (esattoria)Manca pagamento entro 30 gg dall’avviso di irregolarità o dall’avviso di accertamentoIscritta a ruolo; notificata entro fine del 3° anno successivo alla dichiarazione. Immediato termine di 60 gg per ricorso in CTR. Sanzioni e interessi più elevati.

Quadro temporale e termini

  • Decadenza avviso: 31/12 del 4° anno successivo alla dichiarazione (30/12 precedente) (art.43 DPR 600/73). Se l’accertamento è induttivo o c’è omessa dichiarazione, il termine sale a 5 o 6 anni.
  • Cartella: entro 3 anni dall’iscrizione a ruolo. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per opporsi.
  • Prescrizione reati fiscali: in generale 6 anni (pena ≥4 anni) o 5 anni (pena <4) dall’evento.

Specialità dello studio notarile e delle STP

Gli studi notarili hanno peculiarità: il notaio è «pubblico ufficiale ed esercita ufficio pubblico», ma dal punto di vista fiscale è un professionista che svolge attività autonoma (reddito di lavoro autonomo). Non esistono regimi forfetari speciali per i notai: valgono le regole generali di IRPEF/IRAP/IVA. Tuttavia, taluni aspetti meritano attenzione:

  • Detrazioni contributive: la Cassazione ha recentemente ribadito la deducibilità dei contributi obbligatori versati alla Cassa Notariato dall’IRAP. Se l’Agenzia li avesse disconosciuti, il notaio può opporsi basandosi su sentenza n.1690/2025 (confermata da Cass. gen. 1690/25) che li ritiene «componenti negativi di reddito coerenti con il sistema fiscale».
  • Società tra professionisti (STP): la legge di stabilità 2012 (art.10 L.183/2011, conv. d.l. 1/2012) ha introdotto le STP anche per i notai. In una STP (limitata ai professionisti iscritte agli albi autorizzati) i redditi vengono generalmente tassati per trasparenza (se società di persone) o come redditi d’impresa (se S.r.l.). Ai fini dell’accertamento, valgono i soliti meccanismi: i compensi percepiti dal singolo socio-Notaio provenienti dall’attività della STP devono essere dichiarati come reddito autonomo. Occorre fare attenzione a eventuali conflitti di interessi o interposizioni. Ad es., se il notaio affida immobili della STP a un’altra società partecipata dai suoi familiari, l’Agenzia potrebbe contestare l’interposizione societaria elusiva. In tal senso, la dottrina (Puri) ricorda che l’utilizzo di una “società di mezzi” (come una STP o una società immobiliare collegata) è di per sé ammesso, ma l’operazione non deve servire a realizzare un vantaggio fiscale indebito. Nel dubbio, è consigliato giustificare con documentazione ogni rapporto tra il professionista e l’eventuale società (ad esempio canoni di locazione a mercato, pluralità di soci nella società, effettiva attività operativa).
  • Accertamenti induttivi sulle STP: se la STP redige scritture contabili corrette, difficilmente si supera l’accertamento analitico. Viceversa, se la STP è di persone e i soci “non professionisti” (e.g. investitori finanziari) percepiscono parti di reddito, l’Agenzia potrebbe ricostruire direttamente il reddito di ciascun professionista socio per trasparenza. In ogni caso, le stesse tutele (orgogli contabili, prova contraria, contraddittorio) valgono anche per la STP.

Profili penali

Oltre alle sanzioni tributarie (che vanno da interessi fino a multe amministrative), un notaio – come qualsiasi contribuente – può incorrere in reati tributari contemplati dal D.Lgs. 74/2000. Tra i reati di maggiore rilievo:

  • Omessa dichiarazione (art.4): non presentare la dichiarazione dei redditi o presentarla in ritardo.
  • Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art.2): presentare una dichiarazione infedele o con fatture false per evadere >100.000€.
  • Dichiarazione infedele (art.3): rappresentare in modo incompleto o inesatto redditi inferiori alla realtà.
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.10-quater): emettere/registrare fatture per prestazioni o acquisti mai avvenuti per giustificare costi inesistenti.
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.5 c.4): distruggere o nascondere registri obbligatori prima dell’accesso.
  • Omesso versamento di IVA (art.5): non versare l’IVA incassata oltre 10.000€ per anno.
  • Abuso del diritto (art.10-bis del D.Lgs. 546/92): fattispecie introdotte dall’autotutela Antielusione, ora allineate ai principi antielusivi (abuso del diritto e elusione fiscale). In pratica, se il notaio organizza operazioni prive di sostanza economica perseguendo solo vantaggi fiscali indebiti, può essere sanzionato penalmente per abuso del diritto tributario, se mancano valide ragioni extraconsimative. Tuttavia, il T.U. impone all’Ufficio di esperire un contraddittorio preventivo se si sospetta elusione; in mancanza l’atto sarà nullo.

In caso di procedimento penale, le prove raccolte a seguito di un accertamento (registri, contratti, perizie, persino gli esiti del contraddittorio) possono essere utilizzate dal PM. Importante è sapere che l’assoluzione penale non azzera automaticamente l’accertamento tributario. La Cassazione (sez. trib.) ha precisato che l’eventuale assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” può generare un giudicato formale, ma non importa automaticamente sugli atti di rettifica già chiusi; in altre parole, la copia penale e quella tributaria sono autonomi (Cass. SS.UU. 18488/11, Cass. 35761/18). D’altro canto, l’illegittimità di una verifica fiscale non travolge il processo penale (Cass. 41353/19). Si rammenta infine che i termini di prescrizione nei reati tributari sono ragguardevoli: ad esempio, l’omessa dichiarazione (pena >2 anni) prescinde a 6 anni; la dichiarazione fraudolenta (pena fino a 8 anni) prescinde a 6 anni anch’essa.

Infine, nelle STP incorporata come società di capitali può scattare la responsabilità da reato ex D.Lgs. 231/2001: se un dipendente o amministratore commette un reato fiscale nell’interesse dell’impresa (art. 25-septies), la società stessa risponde penalmente con sanzioni pecuniarie.

Domande frequenti (Q&A)

  • Q: Come mi accorgo che è iniziato un accertamento fiscale?
    R: Di norma viene notificato un invito a comparire o direttamente un invito al contraddittorio oppure un avviso di accertamento. In caso di visite ispettive, potresti anche non essere avvisato se non viene redatto il verbale; tuttavia la scoperta più comune è la ricezione dell’avviso di accertamento fiscale o di una comunicazione di irregolarità.
  • Q: Cosa posso fare appena ricevo l’avviso di accertamento?
    R: Agire subito. Verificare la regolarità della notifica (firma, data, indirizzo). Controllare i termini per impugnare (di solito 60 giorni). Nel merito, raccogliere tutta la documentazione probatoria (fatture, parcelle, conti correnti) che dimostra i compensi e i costi effettivamente sostenuti. In alcuni casi conviene prima chiedere un accertamento con adesione o fornire all’Agenzia spiegazioni scritte (osservazioni in autotutela), ma se l’atto è già notificato l’unica via è l’impugnazione in commissione tributaria.
  • Q: Posso oppormi subito in sede di contraddittorio alla Guardia di Finanza/Agenzia?
    R: Nella fase di accesso non sussiste obbligo di contraddittorio formale. Tuttavia, è possibile presentare note o integrazioni alla fine del verbale di accesso (art. 12 c.7 DL 193/2006) nel termine di 10 giorni, indicando chiarimenti e documenti. Questo però non sospende i termini di notifica del PVC (verbale di constatazione). Il vero momento del contraddittorio è quello del confronto processuale; prima, l’amministrazione ha facoltà di acquisire dati senza il tuo intervento.
  • Q: Cosa può contestarmi l’Agenzia in uno studio notarile?
    R: In genere cercano:
    • Compensi non fatturati: prestazioni gratis o sottocosto ai familiari/amici (vedi punto successivo).
    • Costi non inerenti: spese personali del notaio fatte passare come di studio (affitti, auto, personale, investimenti patrimoniali).
    • Interposizione societaria: es. acquisto immobile tramite società facente capo al notaio per dedurre ammortamenti e affittarlo allo studio.
    • Errori di registrazione: fondi vincolati al notaio (caparra, eredità) fatturati come reddito.
    • Omessa IVA: se ha emesso fatture, l’Agenzia verifica corrispettivi per IVA. Un disallineamento tra ricavi e IVA versata può innescare accertamenti.
  • Q: Posso giustificare prestazioni gratuite a parenti o amici?
    R: Sì, ma serve prudenza. La Cassazione ha chiarito (Cass. 1696/2005 e 21972/2015) che l’onerosità dell’atto non è essenziale: le prestazioni gratuite verso familiari, amici o soci clienti generalmente non costituiscono di per sé reddito “in nero”. Tuttavia, se il numero di prestazioni gratuite è molto elevato e ingiustificato, l’Agenzia può ritenere inattendibili i registri e utilizzare l’accertamento induttivo (Cass. 6215/2018). In pratica, è utile lasciare traccia: ad esempio, inviare tramite PEC una richiesta di pagamento ai clienti morosi, conservare la corrispondenza. La Corte ha suggerito che un semplice sollecito scritto può evidenziare la volontà di recuperare il compenso. Mantenere una congrua documentazione (mail, contratti, verbali di aggiornamento) aiuta a smentire le accuse di “mancato pagamento volontario”.
  • Q: Quali sanzioni rischia un notaio?
    R: Sul piano tributario si rischiano sanzioni amministrative (multie% sugli importi evasi) e interessi di mora. Se emerge un dolo, si può incorrere anche in sanzioni penali (fino ad anni di carcere, ad esempio art.4 o 5 del D.Lgs.74/00). A titolo di esempio, la mancata dichiarazione di redditi >100.000€ può portare all’arresto fino a sei anni. Se l’Agenzia ritiene trattarsi di abuso del diritto (elusione), l’avviso deve seguire una procedura speciale: prima un contraddittorio, poi un provvedimento motivato. La sanzione pecuniaria per abuso del diritto (art.1 L.212/2000) può arrivare al 90% dell’imposta e la prelazione al disconoscimento totale dell’operazione. Con l’entrata in vigore del “controllo antielusivo” (art.10-bis Statuto del Contribuente), resta però onere del Fisco provare tre presupposti dell’abuso (vantaggio fiscale illecito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio). Se mancano, l’operazione è legittima.
  • Q: Un errore di notifica può salvare la posizione del notaio?
    R: Sì. Come emerge da una sentenza recente, un avviso di accertamento notificato via posta ordinaria con firma digitale del dirigente ma senza firma autografa è nullo. Analogamente, errori materiali nel provvedimento (errata indicazione di anno fiscale, calcolo errato di base imponibile) possono essere impugnati in giudizio. Va analizzata anche la tempestività: l’accertamento non può colpire imposte già decadute o soggette a prescrizione.
  • Q: Come gestisco il rapporto con l’Agenzia delle Entrate dopo l’avviso?
    R: Se si decide di contestare l’atto, tutto si gioca in Commissione Tributaria. L’Agenzia presenterà documenti (estratti conto, registri). Il notaio deve controdedurre sia nel merito sia su eventuali vizi formali. Si suggerisce anche un’analisi preventiva di strategia: a volte può essere conveniente aderire al ravvedimento operoso (liquidazione in via amministrativa delle somme con sanzioni ridotte) invece di ricorrere. In certi casi conviene portare avanti il contenzioso, specie se la tesi tributaria è debole (come ha stabilito la Cassazione nel caso del notaio che aveva validi documenti giustificativi).

Esempi pratici e simulazioni

  • Simulazione 1 – Prestazioni gratuite: Un notaio regala regolarmente atti notarili a parenti stretti o all’assistente dello studio. L’Agenzia, trovando molti atti con compenso zero, avvia accertamento redditometrico. Il notaio documenta che le persone beneficiarie non sono clienti ma stretti familiari, e presenta e-mail in cui sollecita il pagamento o spiega la gratuità come gesto reciproco. Fondamentalmente evidenzia che la gratuità è “motivata” e legittima. Basandosi sulla giurisprudenza (Cass. 1696/2005), può far valere che tale prestazione non costituisce reddito imponibile, ottenendo l’annullamento dell’avviso sintetico.
  • Simulazione 2 – Costi aziendali: L’Agenzia contesta che l’abbonamento annuo a un portale ipotecario (500€) è indebitamente dedotto come costo. Il notaio produce il contratto di servizio e dimostra che il portale è essenziale per le visure catastali necessarie negli atti notarili. Inoltre mostra che il contratto è intestato allo studio. La CTR accoglie il ricorso, affermando che tale spesa è indubbiamente inerente all’attività e quindi deducibile.
  • Simulazione 3 – Società immobiliare interposta: Il notaio crea una società di capitali (di cui detiene il 99%) per acquistare l’immobile dello studio, lo affitta poi allo studio stesso con canone elevato. L’Agenzia contesta l’interposizione (abuso del diritto) perché il notaio sostanzialmente detiene il controllo di fatto. In difesa, il notaio dimostra che la società ha altri soci (amici o parenti) e altri immobili in portafoglio, e che il canone di locazione è conforme ai prezzi di mercato (perizia). In tal modo indebolisce l’accusa di scopo elusivo, poiché l’operazione può essere ricondotta a una pura scelta di gestione patrimoniale, non arbitraria ma spiegabile con ragioni extracfiche (guadagno patrimoniale e diversificazione del rischio).
  • Simulazione 4 – Redditometro: Il notaio dichiara 100.000€ di reddito, ma l’Agenzia nota spese familiari elevate (due auto di lusso, vacanze costose) e via PEC riceve l’avviso di accertamento sintetico: nella sua zona, il valore di riferimento delle spese supera del 30% il reddito dichiarato. In contraddittorio, il notaio presenta documenti di donazioni ricevute (eredita giacenze e immobili già tassati in passato) e salva-laurea ottenute con fondi di famiglia. Se tali beni costituiscono spiegazione legittima dei consumi, l’avviso redditometrico può essere annullato. In mancanza di prova alternativa, la difesa dovrebbe smontare la presunzione offrendo comunque elementi di prova difensiva (stile di vita spiegabile, disponibilità di risorse).

Conclusioni

L’accertamento fiscale presso studi notarili richiede conoscenze specifiche: normativa tributaria, obblighi della legge notarile e prassi amministrativa. La difesa efficace nasce da una gestione preventiva (“notario informato”) con contabilità puntuale e scritture trasparenti. In caso di accertamento, il notaio deve reagire attraverso i rimedi giurisdizionali tributari, supportando le proprie ragioni con tutte le prove possibili (contratti, estratti conto, testimonianze). Le recenti sentenze (Cass. 6215/2018 sui servizi gratuiti, Cass. SS.UU. 14432/2023 sulla responsabilità solidale in materia di registro) forniscono spunti per la contestazione delle pretese fiscali. Per grandi volumi di spesa personale e meccanismi presuntivi sofisticati (redditometro), il contraddittorio preventivo introdotto dalla legge può essere un’arma difensiva, se ben utilizzato. In ogni caso, il notaio deve avere chiara la propria posizione di debitore d’imposta: usare i termini processuali opportuni, preparare la documentazione e valutare di volta in volta se chiudere “in via amministrativa” (accertamento con adesione) o proseguire “in giustizia”.

Accertamento fiscale negli studi notarili? Fatti Aiutare da Studio Monardo

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Gli studi notarili sono frequentemente oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, spesso per disallineamenti tra atti rogati, imponibili dichiarati e versamenti d’imposta. Ma ogni accertamento va analizzato con attenzione, perché molte contestazioni sono superabili con una corretta strategia difensiva.


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Conclusione

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