Avvocato Esperto Superbonus 110: Come Difendersi Da Contestazioni Bonus Fiscali Edilizi

Hai ricevuto un controllo, una lettera di compliance o un avviso di accertamento per lavori eseguiti con il Superbonus 110% o altri bonus edilizi? Ti stai chiedendo se le contestazioni sono fondate e come puoi difenderti legalmente?

Con l’intensificarsi dei controlli, molti contribuenti e imprese ricevono contestazioni per presunte irregolarità legate a detrazioni fiscali edilizie. Un avvocato esperto in Superbonus 110% può fare la differenza, soprattutto quando in gioco ci sono recuperi di somme elevate, responsabilità solidali e sanzioni pesanti.

Cosa fa un avvocato esperto in Superbonus 110% e bonus edilizi?
– Verifica la legittimità delle contestazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate
– Analizza tutta la documentazione tecnica e fiscale relativa ai lavori edilizi
– Valuta la correttezza delle comunicazioni ENEA, asseverazioni e cessioni del credito
– Ricostruisce la catena dei soggetti coinvolti: committente, impresa, tecnico, cessionario
– Presenta memorie difensive o interpelli per bloccare o prevenire gli accertamenti
– Difende il contribuente o l’impresa in sede di ricorso tributario, anche per crediti già ceduti
– Assiste nei rapporti con i professionisti, le banche e l’Agenzia delle Entrate

Quando serve un avvocato esperto in materia fiscale e edilizia?
– Quando ti contestano la mancata spettanza del bonus per vizi tecnici o formali
– Quando ricevi una comunicazione di recupero crediti per cessione irregolare
– Quando ti segnalano irregolarità nei sal avanzamento lavori (SAL) o nei massimali di spesa
– Quando sei coinvolto come cessionario, impresa o asseveratore in controlli a catena
– Quando vuoi verificare se la detrazione fruita è a rischio per errori non tuoi

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace?
– L’annullamento dell’avviso di accertamento se la procedura è stata rispettata
– L’esclusione della tua responsabilità se il vizio è imputabile ad altri soggetti
– Il ricalcolo dei benefici spettanti, in caso di errori parziali
– La salvaguardia del credito già ceduto o della detrazione già portata in dichiarazione
– La riduzione o l’annullamento delle sanzioni e degli interessi

Le contestazioni sul Superbonus sono spesso fondate su errori formali, interpretazioni restrittive o difetti di comunicazione. Un avvocato esperto in materia può impedire che la tua posizione venga stravolta per un vizio minimo o per colpa di terzi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in bonus fiscali edilizi e contenzioso tributario ti spiega quando puoi difenderti, come reagire alle contestazioni e cosa fare per non perdere il tuo diritto al beneficio fiscale.

Hai ricevuto un accertamento o una lettera di compliance sul Superbonus 110%? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti diremo come tutelare il tuo credito, evitare sanzioni e difendere i tuoi diritti.

Introduzione

Il Superbonus 110% – introdotto nel 2020 per incentivare la riqualificazione edilizia e l’efficienza energetica – si è rivelato una misura fiscale di portata eccezionale, ma anche foriera di complessità normative e rischi di contestazioni. Negli anni successivi alla sua introduzione, la disciplina del Superbonus (e degli altri bonus fiscali edilizi collegati) è stata oggetto di continui interventi legislativi, circolari interpretative e controlli fiscali rigorosi. Di conseguenza, molte controversie legali stanno emergendo e si prevede un ulteriore aumento di contenziosi negli anni a venire. In questa guida avanzata – aggiornata a luglio 2025 – analizzeremo in dettaglio come difendersi dalle contestazioni relative al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, dal punto di vista del beneficiario-debitore che si trova a dover rispondere a richieste di restituzione o a sanzioni fiscali.

Affronteremo il tema con un taglio sia giuridico che pratico, adatto a avvocati, privati e imprenditori. Useremo un linguaggio tecnico ma divulgativo, spiegando i concetti chiave e le strategie di difesa in modo comprensibile. La guida è strutturata in sezioni organiche con riepiloghi schematici, tabelle riassuntive, nonché un formato domande & risposte per chiarire i dubbi frequenti. Verranno inoltre presentate simulazioni pratiche (casi esemplificativi) basati su situazioni tipiche riscontrate in Italia, al fine di illustrare come applicare i principi teorici nella realtà. Infine, tutte le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate – incluse le più recenti sentenze e i chiarimenti istituzionali – sono elencate in una sezione dedicata alle Fonti, per permettere un approfondimento ulteriore.

Obiettivo della guida: fornire una panoramica avanzata e aggiornata sulle responsabilità legate al Superbonus 110% (e altri bonus edilizi), evidenziando come prevenire e soprattutto come reagire efficacemente alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti. Dalla normativa di riferimento alle strategie processuali di difesa, passando per le questioni di responsabilità solidale tra attori coinvolti (beneficiari, fornitori, cessionari del credito, tecnici), l’analisi sarà il più completa possibile. Si porrà particolare attenzione al punto di vista del contribuente beneficiario (il “debitore” in caso di recupero del bonus), spesso l’anello debole che rischia di dover restituire somme ingenti anche quando la violazione non è dipesa da sua malafede. Vedremo come il beneficiario possa tutelarsi, anche invocando la propria buona fede o errore incolpevole, e quali strumenti legali può attivare nei confronti degli altri soggetti (imprese esecutrici, professionisti asseveratori, acquirenti del credito) per limitare i danni e ripartire le responsabilità.

Cos’è il Superbonus 110%: quadro generale e contesto normativo

Il Superbonus 110% è una detrazione fiscale potenziata (originariamente pari al 110% delle spese sostenute) introdotta dall’art. 119 del Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020) per specifici interventi in ambito edilizio. In sintesi, consentiva ai soggetti beneficiari di detrarre dalla propria IRPEF un importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta (110% di essa) per lavori di efficientamento energetico (Eco-bonus), miglioramento sismico (Sisma-bonus) e altri interventi trainanti o trainati elencati dalla norma. Il meccanismo poteva operare in 5 anni (o 4 anni per alcune annualità) di detrazione diretta, oppure tramite opzioni alternative quali lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta a terzi (imprese, banche, intermediari). Sin dall’inizio, dunque, il Superbonus si è distinto dagli altri “bonus casa” per l’aliquota eccezionalmente alta e per la circolazione dei crediti fiscali che ha attivato un ampio coinvolgimento di operatori economici.

Va sottolineato che il Superbonus 110% nacque come misura temporanea, nel contesto del rilancio post-pandemia Covid-19, ed è stato oggetto di successive proroghe e modifiche normative. Il quadro normativo è risultato complesso e in continua evoluzione, con vari interventi legislativi (decreti legge, leggi di bilancio, decreti “aiuti” e “semplificazioni”, ecc.) che hanno esteso la durata delle agevolazioni, rimodulato le percentuali di detrazione e introdotto nuovi requisiti e adempimenti. Questa stratificazione normativa ha reso difficile per i contribuenti mantenersi aggiornati e conformi, aumentando il rischio di errori e conseguenti contestazioni. Inoltre, l’ingente impatto economico della misura sulle finanze pubbliche ha spinto il legislatore ad affinare i controlli anti-frode e a limitare gradualmente la generosità dell’incentivo, soprattutto a partire dal 2022-2023.

Di seguito riepiloghiamo brevemente le caratteristiche salienti del Superbonus 110% e il suo contesto normativo di base, propedeutici alla comprensione delle problematiche difensive:

  • Beneficiari ammessi: persone fisiche (proprietari o detentori di immobili abitativi, inclusi condomìni), enti non commerciali (ONLUS, ASD per specifici immobili), IACP (istituti case popolari) e cooperative, con differenti condizioni. Sono escluse le imprese su immobili merce e, successivamente, limitate le abitazioni di lusso. Ogni categoria di beneficiario ha regole specifiche, ma il beneficiario finale è sempre il contribuente che avrebbe diritto alla detrazione d’imposta.
  • Interventi agevolati: interventi “trainanti” come isolamento termico (cappotto), sostituzione impianti di climatizzazione invernale, consolidamento antisismico, ai quali si possono aggiungere interventi “trainati” (efficientamento infissi, fotovoltaico, colonnine ricarica, ecc.). Solo se si eseguono i trainanti, si può ottenere il 110% anche sui trainati. Obbligo iniziale (per l’Ecobonus) di miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o il massimo tecnicamente possibile) comprovato da APE pre e post intervento.
  • Periodo di validità originale: spese sostenute dal 1º luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per la generalità dei soggetti, con estensioni per condomìni al 2022 e oltre, poi modificate in successive leggi. (Come vedremo, le scadenze sono state prorogate e differenziate più volte, fino a includere spese 2023 e 2024 per alcuni interventi, seppur con aliquote ridotte).
  • Utilizzo diretto o opzioni: il beneficiario poteva decidere se usare la detrazione in dichiarazione (spalmata in quote annuali di pari importo) oppure optare per lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice o la cessione del credito a un soggetto terzo, in luogo della detrazione. Queste opzioni sono regolate dall’art. 121 D.L. 34/2020 e hanno comportato la creazione di un vero e proprio mercato dei crediti fiscali.
  • Controlli e responsabilità originarie: sin da subito, la legge ha previsto che se l’Agenzia delle Entrate accerta la mancanza anche parziale dei requisiti per la detrazione, procede al recupero dell’importo detratto nei confronti del beneficiario, maggiorato di interessi e sanzioni. Inoltre – fin dalla versione originaria dell’art. 121 comma 6 – è stabilito che restano responsabili in solido anche l’eventuale fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e i cessionari del credito, in presenza di concorso nella violazione. Questo punto, come vedremo, è stato poi chiarito e delimitato normativamente per non ostacolare la circolazione dei crediti.
  • Documentazione obbligatoria: per fruire del Superbonus occorre produrre diversi documenti tecnici e fiscali. In particolare: le asseverazioni tecniche di un professionista abilitato che certifichino il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese (ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020), e il visto di conformità di un commercialista/CAF che attesti la sussistenza dei presupposti documentali per la detrazione (art. 121 c.1-ter introdotto nel 2021). Questi adempimenti sono diventati obbligatori in fasi successive, specie dopo novembre 2021, come misure antifrode.
  • Altri bonus edilizi correlati: il Superbonus si affianca e in parte si sovrappone ad altri incentivi preesistenti, come l’Ecobonus ordinario (detrazioni 50-65% per risparmio energetico), il Sismabonus ordinario (fino 85%), il Bonus ristrutturazioni 50%, il Bonus facciate 90% (poi 60%), ecc. Questi “bonus minori” hanno regole proprie, ma condividevano in parte il meccanismo di cessione/sconto. La nostra trattazione si concentrerà sul Superbonus 110%, ma molte considerazioni su contestazioni e difese valgono anche per gli altri bonus edilizi, specie dopo l’armonizzazione di alcuni obblighi (ad es. dal 12 novembre 2021 anche i bonus ordinari hanno richiesto visto e asseverazione per cessione/sconto). Nota: il titolo della guida menziona i “bonus fiscali edilizi” in generale; tuttavia, gran parte degli esempi e sentenze riguardano il Superbonus data la sua rilevanza e complessità. Richiameremo le differenze specifiche degli altri bonus ove necessario.

In definitiva, il Superbonus 110% ha rappresentato un potente stimolo per l’edilizia sostenibile, ma la “generosità” del 110% e la possibilità di monetizzare subito il credito hanno anche attirato abusi e frodi, imponendo un aumento di vigilanza. Chi ne ha beneficiato si trova oggi, a distanza di tempo, a dover dimostrare la regolarità di ogni aspetto per non incorrere in accertamenti dell’Erario. Nella sezione seguente vedremo come il quadro normativo è cambiato dal 2020 ad oggi (luglio 2025), poiché per difendersi efficacemente è cruciale conoscere quali regole fossero in vigore al momento del proprio intervento e quali novità successive possano aver introdotto elementi retroattivi o interpretazioni ufficiali utili.

Evoluzione normativa 2020-2025: modifiche al Superbonus e stato attuale

La normativa sul Superbonus 110% ha subito numerosi cambiamenti dal 2020 ad oggi (metà 2025). Queste modifiche hanno riguardato sia aspetti quantitativi (aliquote di detrazione, tetti di spesa, durata) sia aspetti qualitativi e procedurali (requisiti tecnici, documentali, limitazioni alle cessioni, responsabilità). Di seguito riepiloghiamo le tappe principali, per contestualizzare anche le possibili contestazioni in base al periodo di riferimento:

• Introduzione (2020): Il Superbonus nasce con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 119-121) convertito in L. 77/2020. Inizialmente l’aliquota è 110% per spese 1/7/2020-31/12/2021 (unifamiliari fino 30/6/2021). È prevista la cessione del credito/sconto (art.121). Il comma 6 dell’art.121 stabilisce da subito il recupero delle somme dal beneficiario in caso di difetto requisiti e la responsabilità solidale di fornitori e cessionari se concorrono nella violazione. Non era ancora esplicitato il requisito del dolo/colpa grave (introdotto in seguito). Inizio 2021: con la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) la detrazione 110% viene prorogata per alcune categorie (es. condomìni fino 30/6/2022, unifamiliari con requisiti di avanzamento 30% al 30/6/22 fino al 31/12/2022).

• Semplificazioni e Antifrodi (2021): Due interventi fondamentali: il D.L. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni-bis, conv. L.108/2021) e il D.L. 157/2021 (cd. Decreto Anti-frodi, conv. L. 216/2021). Il D.L. 77/2021 introduce la CILA semplificata (CILAS) per il Superbonus: da luglio 2021 è sufficiente una comunicazione asseverata di inizio lavori senza attestare lo stato legittimo, evitando decadenze per abusi edilizi minori. Viene infatti previsto che la decadenza del bonus avviene solo in casi gravi, come mancata presentazione della CILA o interventi difformi, ma non per mere irregolarità formali urbanistiche, a meno di violazioni significative (immobili totalmente abusivi, interventi non consentiti). Il D.L. 157/2021, invece, reagisce ai primi scandali di frodi: estende l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità a tutte le opzioni di cessione/sconto per bonus edilizi (non solo Superbonus) dal 12 novembre 2021. Introduce anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione per verifiche in caso di profili di rischio (poi art. 122-bis D.L.34/2020). Queste misure segnalano l’inasprimento dei controlli già a fine 2021.

• Proroghe e prime limitazioni (2022): La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) proroga il Superbonus per condomìni fino al 2025 ma con aliquote decrescenti: 110% fino 2023, 70% nel 2024, 65% nel 2025. Per le unifamiliari, proroga al 31/12/2022 solo per chi aveva fatto 30% lavori entro 30/6/22. Nel corso del 2022, vari decreti “Aiuti” intervengono: D.L. 50/2022 (Aiuti) permette un’ulteriore cessione (quarta cessione alle banche verso clienti professionali) e D.L. 115/2022 (Aiuti-bis, conv. L.142/2022) limita la responsabilità solidale dei cessionari e fornitori ai casi di dolo o colpa grave. Quest’ultimo inserisce nell’art.14 D.L.50/2022 l’art. 33-ter, che chiarisce come “la responsabilità in solido scatta solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Vengono introdotti anche criteri differenziati per i crediti antecedenti il 12 novembre 2021 (ossia prima dell’Anti-frodi): per escludere la responsabilità solidale su quei crediti “vecchi” si richiede di acquisire ora per allora il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate emana circolari esplicative importanti: la Circolare 23/E del giugno 2022 definisce i “sei indici di rischio” per valutare la diligenza del cessionario, mentre la Circolare 33/E dell’ottobre 2022 fornisce esempi pratici di cosa costituisce dolo o colpa grave per i cessionari. In pratica, nel 2022 si è cercato un equilibrio tra contrastare le frodi e non paralizzare il mercato dei crediti: si rassicurano i cessionari in buona fede (limitando la loro responsabilità) purché abbiano fatto verifiche diligenti, ma si mettono in guardia con esempi di comportamenti gravemente negligenti (es. comprare crediti senza documentazione o con documenti manifestamente falsi).

• La stretta sulle cessioni (2023): Il 2023 vede un giro di vite finale. Con il D.L. 11/2023 (decreto “Cessioni”, feb. 2023, conv. L. 38/2023) il Governo blocca la possibilità di nuove cessioni dei crediti per quasi tutti i bonus edilizi a partire dal 17 febbraio 2023, consentendole solo per poche eccezioni (interventi già in corso in edilizia libera o con CILA presentata prima, e poco altro). Viene quindi chiuso il meccanismo di sconto/cessione per il futuro, nel tentativo di contenere l’esposizione finanziaria dello Stato. Parallelamente, lo stesso D.L. 11/2023 delinea con precisione il profilo della responsabilità solidale dei cessionari, introducendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater nell’art. 121 D.L. 34/2020. In particolare, esso elenca in nove punti (lettere da a ad i) i documenti che il cessionario deve possedere per presumere la propria diligenza ed escludere il concorso nell’eventuale violazione commessa dal beneficiario. Tra questi documenti figurano: titolo edilizio o dichiarazione lavori liberi; notifica preliminare ASL (o dichiarazione che non è dovuta); visura catastale ante operam; fatture e ricevute dei pagamenti; tutte le asseverazioni tecniche obbligatorie con ricevuta di deposito; delibera assembleare e ripartizione spese per interventi in condominio; documentazione Ecobonus (APE, ex DM 6/8/2020) o dichiarazione sostitutiva se non dovuta; il visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art.35 D.Lgs.241/1997; e un’attestazione di adempimento degli obblighi antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) da parte degli intermediari coinvolti nelle cessioni. Se il cessionario dimostra di aver acquisito il credito possedendo tutta questa documentazione, è escluso il suo concorso nell’illecito (salvo il caso di dolo del beneficiario che rimane punibile in sé). È previsto inoltre che anche il cessionario indiretto (es. azienda che compra il credito dalla banca) è protetto se la banca originaria attesta di avere quella documentazione. Il comma 6-quater specifica che la mancanza di parte dei documenti non costituisce di per sé prova di colpa grave del cessionario, il quale può dimostrare in ogni modo la propria diligenza; spetta all’ente impositore provare l’eventuale dolo o colpa grave del cessionario. Insomma, dal 2023 il quadro normativo definisce chiaramente che il cessionario in buona fede e diligente non è chiamato a rispondere, restringendo la responsabilità solidale solo ai casi di coinvolgimento doloso o grossolana negligenza. Questa evoluzione è fondamentale per la difesa sia dei cessionari (banche, intermediari) sia, indirettamente, dei beneficiari che potrebbero altrimenti vedersi rivalere addosso le pretese di chi ha acquistato crediti ora invalidati.

  • Nota aliquote: Il D.L. 11/2023 non ha modificato le aliquote di detrazione, che erano già destinate a scendere: 90% per le spese 2023 (in alcuni casi, es. condomìni che deliberano tardi, l’aliquota 110% è rimasta solo a chi aveva determinate condizioni, come edifici unifamiliari con prima casa e reddito entro 15.000 euro per il 2023), 70% per spese 2024, 65% per spese 2025.

• Assetto 2024-2025: Con la fine del 2023, il Superbonus “110” per come conosciuto è praticamente terminato. Il D.L. 29 dicembre 2023 n. 212 (convertito nella L. 14/2024) – soprannominato decreto “salva-Superbonus” – ha confermato la riduzione dell’aliquota al 90% per il 2023 (salvo eccezioni) e 70% per 2024, ma ha introdotto misure di salvaguardia per i cantieri in corso e per i soggetti più deboli. In particolare: ha previsto che la detrazione al 110% resti applicabile alle spese sostenute entro il 31/12/2023 per tutti i lavori effettivamente realizzati e asseverati al 31/12/2023, anche se l’intervento complessivo non è finito o non ha raggiunto i miglioramenti previsti. In altre parole, nessun recupero del 110% sul pregresso se i lavori eseguiti entro il 2023 sono stati asseverati, anche se il miglioramento energetico di due classi non si è ancora realizzato per intero. Per le spese dal 1° gennaio 2024 in avanti, si applicano le aliquote ridotte vigenti (70% nel 2024). Inoltre è stato istituito un Fondo “poveri” per aiutare i contribuenti a basso reddito: chi ha ISEE sotto 15.000 € e ha un SAL ≥ 60% a fine 2023 può ottenere un contributo a fondo perduto che copre la differenza tra il vecchio 110% e il nuovo 70% sulle spese 2024 (fino al 31/10/2024). Questo per evitare che famiglie meno abbienti rimangano col cerino in mano dovendo coprire di tasca propria il 40% dei costi non più detraibili al 110. Contestualmente, il D.L. 212/2023 ha vietato la cessione del credito (o sconto in fattura) per gli interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche 1,2,3 se il titolo edilizio non era stato richiesto prima dell’entrata in vigore del decreto. Questa misura ha bloccato sul nascere possibili abusi in quelle aree. Inoltre, c’è stata una “stretta” sul Bonus barriere architettoniche 75% (che è un bonus parallelo): dal 2024 è limitato a certi interventi specifici (ascensori, montascale) con tracciabilità dei pagamenti e asseverazione, e in alcuni casi si vieta lo sconto/cessione anche su quello.

La Legge di Bilancio 2024 (L. 197/2023) ha in buona parte recepito queste novità, ribadendo il décalage delle aliquote. Successivamente, la Legge di Bilancio 2025 ha ulteriormente rifinito il panorama dei bonus edilizi (ormai unificati verso aliquote standard inferiori): ad esempio, per il 2025 il Bonus ristrutturazioni ordinario scende al 30% (50% solo prima casa) con massimali di spesa dimezzati, l’Ecobonus ordinario al 36-50%, e il Superbonus residuo è limitato ai lavori già avviati entro ottobre 2024 con detrazione massima 65%. Inoltre dal 2025 sono stati introdotti limiti di reddito per fruire delle detrazioni: chi ha redditi più alti vede un tetto massimo detraibile (ad es. 8.000 € annui per redditi >100.000 €, 14.000 € per redditi 75-100k). Queste restrizioni segnano la fine dell’era del 110% e il ritorno a bonus più contenuti e mirati. Per chi legge questa guida nel 2025, significa che nuovi Superbonus 110% non ce ne saranno, ma restano da gestire tutte le conseguenze dei Superbonus passati: cantieri in corso in regime transitorio, e soprattutto accertamenti su lavori già fatti dal 2020-2023.

In sintesi, dal quadro normativo evolutivo emergono alcuni punti chiave per le contestazioni e le difese:

  • Le regole applicabili dipendono dall’anno e dal tipo di intervento: occorre verificare quali aliquote, scadenze e obblighi documentali erano in vigore al momento dei fatti contestati. Spesso, contestazioni sorgono su interventi 2020-22 quando la normativa era diversa dall’attuale (es. niente visto obbligatorio prima di novembre 2021, aliquote diverse, ecc.), per cui è fondamentale argomentare basandosi sulla normativa pro tempore. Anche le eventuali sanatorie introdotte (come quella del 110% sui SAL asseverati entro 2023) vanno sfruttate se applicabili, per evitare recuperi indebiti.
  • Il legislatore ha progressivamente circoscritto la responsabilità solidale di cessionari e fornitori: prima con la clausola “solo dolo/colpa grave” (2022), poi con l’elenco documentale e onere della prova a carico del Fisco (2023). Ciò offre oggi agli intermediari onesti strumenti solidi di difesa. Viceversa, il beneficiario che subisca un recupero può difficilmente scaricare la responsabilità fiscale sugli altri, se questi dimostrano di essere stati diligenti/acquirenti in buona fede. Approfondiremo questo aspetto di responsabilità solidale più avanti.
  • La chiusura delle cessioni nel 2023 implica che molte contestazioni future riguarderanno crediti già ceduti: la gestione del contenzioso può coinvolgere più parti (beneficiario, cessionario, impresa). Le difese potranno differire a seconda se il destinatario dell’atto dell’Agenzia Entrate è solo il beneficiario o anche il cessionario (in caso di concorso). Sapendo che oggi il Fisco deve provare la colpa grave del cessionario, quest’ultimo avrà cura di esibire la documentazione a sua discolpa, mentre il beneficiario rimane comunque il primo obbligato al pagamento.
  • La fine del Superbonus con aliquote minori non toglie che i cantieri non conclusi siano situazioni a rischio: se non si completano i lavori entro i termini, la parte non completata non gode più del 110%. Qui entrano in gioco profili di contenzioso con le imprese appaltatrici (che vedremo in seguito) e possibili strategie per limitare il danno (es. utilizzo parziale del credito, cause per inadempimento). Fortunatamente, la normativa ha fornito alcune vie di uscita (SAL al 60% + contributo poveri, mantenimento 110% su quanto fatto), che vanno sfruttate appieno per la difesa.

Riassumiamo le principali tappe normative in una tabella, con focus sulle novità rilevanti per contestazioni e responsabilità:

Norma (anno)Novità rilevanti per Superbonus e bonus edilizi
D.L. 34/2020 (conv. L. 77/2020)Introduzione Superbonus 110%. Aliquota 110% (2020-21), requisiti tecnici stringenti (es. +2 classi energetiche), opzione cessione/sconto. Art.121 c.6: recupero somme se detrazione non spettante; responsabilità solidale di fornitori/cessionari in caso di concorso violazione.
D.L. 77/2021 (conv. L. 108/2021)Decreto Semplificazioni. Introduce CILA-Superbonus (CILAS): niente attestazione stato legittimo dell’immobile, niente decadenza bonus per irregolarità formali edilizie (eccetto mancata CILA o abusi gravi). Snellimento burocratico e maggior certezza per beneficiari riguardo ad abusi pregressi minori.
D.L. 157/2021 (conv. L. 216/2021)Decreto Anti-frodi. Estende obbligo di visto di conformità e asseverazione congruità a tutti i bonus edilizi in caso di cessione/sconto (dal 12/11/2021). Introdotta sospensione preventiva 30gg delle comunicazioni di cessione con “profili di rischio” (controlli antifrode ex art. 122-bis). Eleva livello di controllo dell’Agenzia Entrate sulle operazioni sospette.
L. 234/2021 (Legge Bilancio 2022)Proroga Superbonus: condomìni 110% fino 2023 poi 70% (2024) e 65% (2025); unifamiliari 110% fino 2022 (con SAL 30% a 6/2022). Estende bonus minori (es. Bonus facciate 90%→60% per 2022). Inizio del décalage aliquote.
D.L. 50/2022 (conv. L. 91/2022)Decreto Aiuti. Consente ulteriore cessione (quarta cessione) solo da banche a clienti professionali collegati. Introduce art.14 c.1-bis D.L.50/22: primi riferimenti a responsabilità cessionario limitata se visti e asseverazioni presenti (preludio a norma successiva).
D.L. 115/2022 (conv. L. 142/2022)Decreto Aiuti-bis. Limita responsabilità solidale cessionari/fornitori ai soli casi di dolo o colpa grave, tramite art. 33-ter. Dispone efficacia retroattiva parziale: per crediti ante 12/11/21, richiede visto e asseverazione “ora per allora” per escludere responsabilità cessionari. Risponde alle richieste di ANCE e mercato finanziario di tutelare cessionari in buona fede.
Circolari AdE 23/E e 33/E (2022)Chiariscono in dettaglio la responsabilità solidale: individuati 6 indici di rischio per mancanza diligenza del cessionario (es. documentazione assente o contraddittoria, incongruenze tra importo lavori e profilo economico del cedente o valore immobile, sconto praticato anomalo, lavori non effettuati). Esemplificati casi di dolo (cessionario consapevole di crediti fittizi) e colpa grave (omessa verifica documenti in modo macroscopico). Sanzioni amministrative applicabili solo se errore non incolpevole.
D.L. 11/2023 (conv. L. 38/2023)Decreto Cessioni. Blocco cessione/sconto per nuove operazioni dal 17/2/2023 (stop generalizzato ai bonus edilizi cedibili, salvo deroghe per pratiche in corso). Inserisce art.121 commi 6-bis, ter, quater: elenca documenti per esonero responsabilità cessionario (permessi, visure, fatture, asseverazioni, visto, ecc.); conferma che onere prova dolo/colpa grave è del Fisco e assenza di qualche documento non implica automaticamente colpa grave. Rende quindi difendibile la posizione dei cessionari onesti fissando criteri oggettivi di diligenza.
D.L. 212/2023 (conv. L. 17/2024)Decreto “Salva Superbonus”. Conferma aliquote ridotte: 90% 2023, 70% 2024, 65% 2025. Evita retroattività negativa: i lavori completati e asseverati al 31/12/23 restano al 110%. Istituisce Fondo indigenti per coprire dal 110%→70% chi ha ISEE <15k e SAL ≥60%. Vieta cessione per demolizione-ricostruzione in zone sismiche se titolo non richiesto entro il decreto. Restringe bonus barriere 75% (asseverazione, tracciabilità, limiti a cessione). Insomma, mette in sicurezza i cantieri esistenti e chiude ultime scappatoie.
L. 197/2023 (Bilancio 2024)Recepisce le misure del DL 212/23. Conferma fine Superbonus “110” a fine 2023 e passaggio a 70-65% negli anni seguenti. Introduce per il 2024 restrizioni per bonus minori. (Nessuna riapertura delle cessioni).
L. 205/2024 (Bilancio 2025)(Numerazione ipotetica) Riduce ulteriormente bonus ordinari (Ristrutturazione 30% o 50% prima casa, Ecobonus 36-50%). Superbonus 65% solo per cantieri avviati entro 15/10/2024. Limiti di reddito per detrazioni dal 2025: contribuenti >100k € di reddito hanno detrazione annuale massima ridotta (8k €). Di fatto elimina ogni possibilità di un nuovo “110%”, lasciando incentivi ridotti e mirati.

Tabella 1: Principali interventi normativi 2020-2025 sul Superbonus e bonus edilizi, con impatto su responsabilità e contestazioni.

Come si evince, il contesto normativo è complesso, ma dall’ottica della difesa del contribuente si possono trarre alcune linee di condotta: (i) sapere esattamente quale normativa era vigente al momento dell’operazione contestata (per verificare se l’Agenzia ha applicato correttamente le regole e se il contribuente ha eventualmente benefici di protezioni normative successive come la sanatoria SAL 60%); (ii) sfruttare a proprio favore i chiarimenti ufficiali (circolari, documenti di prassi) che delimitano le responsabilità e richiedono dolo/colpa per sanzionare terzi – spesso tali chiarimenti possono essere usati come argomenti difensivi, visto che l’Amministrazione se ne deve coerentemente fare carico; (iii) aggiornarsi sulle sentenze più recenti, in particolare quelle di Corte di Cassazione e delle Corti di merito, che iniziano a definire i principi in materia di reati e illeciti legati al Superbonus.

Nel prossimo capitolo passeremo ad esaminare proprio le principali tipologie di contestazioni che stanno emergendo riguardo ai bonus edilizi, e quali rischi comportano per i beneficiari (debitori principali verso il Fisco) e per gli altri soggetti coinvolti. Capire le cause frequenti di contenzioso ci aiuterà poi a delineare le possibili strategie di difesa in ciascun caso.

Principali cause di contestazione del Superbonus 110% e dei bonus edilizi

Le contestazioni relative al Superbonus 110% possono scaturire da una pluralità di cause, riconducibili essenzialmente a irregolarità tecniche, documentali o fiscali riscontrate dall’Agenzia delle Entrate (o da altri organi di controllo, come Guardia di Finanza) durante verifiche sui lavori realizzati. In altri casi, le contestazioni sorgono da problematiche urbanistiche scoperte successivamente o da inadempienze contrattuali degli attori coinvolti (imprese, tecnici) con riflessi sul diritto al bonus. È utile classificare le cause di contestazione in alcune macro-categorie, per poi vedere come difendersi in ciascuna:

1. Contestazioni dell’Agenzia delle Entrate per irregolarità fiscali/documentali: Questa è la tipologia più comune e comprende tutti i casi in cui, a seguito di un controllo, l’Agenzia ritiene che la detrazione non spettava in tutto o in parte. Le motivazioni possono includere:

  • Mancanza dei requisiti oggettivi dell’agevolazione: ad esempio, non è stato rispettato il miglioramento energetico richiesto (meno due classi energetiche non raggiunte), oppure gli interventi effettuati non rientravano tra quelli agevolabili. Anche il superamento dei massimali di spesa previsti (ad es. costo al mq oltre i massimali di legge) può portare a contestare la quota eccedente come detrazione non spettante.
  • Difetto di documentazione o vizi formali nelle asseverazioni: molti accertamenti riguardano errori o irregolarità nelle asseverazioni tecniche (ad es. dati tecnici riportati scorrettamente, attestazioni tardive, omissione di allegati obbligatori) oppure nel visto di conformità (rilasciato da soggetto non autorizzato, o mancante nei periodi in cui era obbligatorio). Irregolarità nelle asseverazioni e nel rispetto dei requisiti tecnici sono state una fonte frequente di sanzioni e recuperi. L’Agenzia potrebbe ritenere l’asseverazione “falsa o infedele” e quindi disconoscere il bonus, oppure contestare che il visto di conformità non sia stato apposto dove richiesto.
  • Spese non detraibili o documenti di spesa non regolari: se durante il controllo emergono fatture non congruenti, pagamenti non tracciabili con bonifico parlante, o altri errori contabili (es. fatture intestate a soggetti non corretti, oppure lavori pagati in contanti), il Fisco può considerare quelle spese fuori dall’agevolazione. Anche il pagamento di un acconto nel periodo agevolato e il saldo dopo la scadenza può creare contestazioni sulla parte pagata oltre termine.
  • Utilizzo improprio del credito d’imposta: l’Agenzia può contestare non solo il diritto alla detrazione, ma anche come il credito è stato usato. Ad esempio, se un cessionario ha compensato crediti eccedenti il dovuto (“utilizzo in misura maggiore rispetto al credito ricevuto” vietato da art.121 c.4), o se sono state fatte cessioni multiple oltre i limiti consentiti, o ancora se un fornitore ha applicato sconto in fattura in modo irregolare. Tuttavia, dal 2022 in poi questo aspetto è meno frequente perché le piattaforme monitorano il credito; rimane in piedi la fattispecie del “credito inesistente”, ovvero completamente fittizio, di cui diremo a parte (caso di frode).

In tutti questi casi, l’Agenzia formalizza la contestazione generalmente tramite un “Avviso di accertamento o di recupero” rivolto al beneficiario in cui recupera la detrazione non spettante (o il credito utilizzato) più interessi e una sanzione amministrativa. Quest’ultima in genere è del 30% dell’imposta non versata, se si tratta di credito indebitamente utilizzato ma esistente (“credito non spettante”), oppure può salire fino al 100% se il credito è ritenuto “inesistente” (situazione di frode). La distinzione è cruciale: un credito non spettante implica che l’operazione c’è stata ma non rispettava condizioni (es: lavori fatti ma immobile non aveva requisiti), mentre un credito inesistente indica che l’agevolazione è stata simulata o gonfiata senza spese reali. L’onere della prova è diverso: nel caso di credito inesistente il Fisco può agire entro 8 anni e applica sanzione piena; nel caso di non spettante entro termini ordinari (5 anni) e sanzione ridotta. Difendersi da queste contestazioni richiede esaminare su quale base l’Agenzia nega il bonus e predisporre le prove contrarie (per dettagli v. sezione successiva sulle difese).

2. Problematiche di conformità edilizia e urbanistica: Un’altra fonte di decadenza del bonus sta nelle irregolarità urbanistiche dell’immobile. La normativa Superbonus prevedeva inizialmente che l’immobile dovesse avere uno “stato legittimo” regolare, pena la non spettanza della detrazione. Molti edifici però presentano piccoli abusi o difformità (es. veranda non autorizzata, difformità minori) e c’era timore che ciò facesse perdere il 110%. Il Decreto Semplificazioni 2021 con la CILAS ha stabilito che non comportano decadenza dal bonus gli interventi eseguiti con CILA-Superbonus, tranne in casi gravi (assenza di CILA, non corrispondenza dell’intervento a quello comunicato, violazione delle norme antisismiche, immobili completamente abusivi). Dunque, difformità edilizie “minori” non dovrebbero portare l’Agenzia a revocare il beneficio, a patto che sia stata presentata la CILAS. Tuttavia, in alcuni contenziosi è emerso il problema di CILAS presentate su immobili con abusi insanabili: alcuni tribunali hanno considerato “irricevibile” la CILA se l’immobile era gravato da abusi gravi, riaprendo la questione. Le contestazioni tipiche su questo fronte riguardano:

  • Mancata presentazione della CILAS o titolo edilizio errato: se il contribuente ha iniziato lavori senza presentare la CILA-Superbonus dove serviva, oppure ha presentato una CILA ma l’intervento richiedeva un permesso diverso, l’agevolazione può decadere. Ad esempio, realizzare interventi strutturali spacciandoli per manutenzione straordinaria in CILA è un vizio.
  • Abusi edilizi preesistenti non sanati: se si scopre (magari a lavori iniziati o finiti) che l’immobile aveva un abuso rilevante (es. ampliamento non sanato), la normativa semplificata dice che la detrazione non decade per questo, ma in pratica potrebbe nascere un contenzioso con il Comune per l’abuso e, in casi estremi, problemi sulla legittimità del titolo per il Superbonus. In scenario di contenzioso, i beneficiari potrebbero dover provare che l’abuso era lieve/tollerato dalle norme (ad es. rientrante nelle tolleranze costruttive).
  • Vincoli o destinazioni d’uso non rispettate: immobili vincolati (es. beni culturali) o con destinazione particolare (uffici, ecc.) avevano regole specifiche. Se un intervento non era ammesso su quell’immobile, la detrazione può essere contestata (es: bonus facciate negato perché facciata interna non visibile da suolo pubblico). Nel Superbonus, gli edifici collabenti o in costruzione inizialmente non erano ammessi, poi parzialmente sì. Errori in queste valutazioni possono generare recuperi.

Queste questioni urbanistiche generano spesso contenzioso civile oltre che fiscale: ad esempio, il committente può rivalersi sull’impresa o sul tecnico se la perdita del bonus è dovuta a un abuso che questi non hanno segnalato o a errori progettuali. Nel capitolo successivo vedremo che l’amministratore di condominio e i professionisti dovevano accertare la situazione urbanistica; se non l’hanno fatto, i condomini potrebbero chiamarli in causa.

3. Inadempienze contrattuali e contenziosi con imprese/professionisti: Un capitolo a parte riguarda i problemi nei rapporti tra il beneficiario (privato o condominio) e l’impresa esecutrice o i professionisti coinvolti, che però hanno effetti sul diritto al bonus. I casi frequenti:

  • Lavori non ultimati o ritardi: se l’impresa appaltatrice non completa i lavori entro le scadenze, il committente rischia di perdere in tutto o in parte l’agevolazione. Ad esempio, una casa unifamiliare che doveva finire entro 31/12/22 e l’impresa è in ritardo – le spese dopo tale data non sono più 110% (o comunque l’opera incompiuta potrebbe non generare il salto di classe richiesto). Questo genera un danno economico per il beneficiario, che potrebbe dover restituire il bonus fruito in acconto (se magari aveva ceduto credito su SAL non seguiti dal completamento). Si innesca un contenzioso civile: il committente può rifiutare di pagare il saldo, o chiedere danni all’impresa per la perdita dell’agevolazione. L’avvocato in questi casi valuta se insistere per completare i lavori anche in ritardo (se ancora possibile ottenere parte del bonus a percentuale ridotta) oppure chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento. Un aspetto importante: la legge impone che, in caso di mancato completamento, i beneficiari devono restituire allo Stato l’importo dei lavori già detratto (o anticipato) con interessi e sanzioni. Quindi il danno è concreto e l’impresa inadempiente potrebbe essere chiamata a rifonderlo.
  • Difetti o non conformità nei lavori eseguiti: se emergono vizi che invalidano l’asseverazione (es: i materiali usati non danno la prestazione energetica prevista) il bonus potrebbe essere perso per motivi tecnici. Anche qui, responsabilità dell’impresa e del tecnico asseveratore: il committente potrebbe contestare professionalmente l’errore. Ad esempio, un tecnico calcola male l’APE finale e si scopre che il salto di due classi non c’è: il contribuente perde il Superbonus e subisce un recupero. Sarà fondamentale coinvolgere quel tecnico, che ha assicurazione obbligatoria per asseverazioni (ricordiamo: i tecnici asseveratori dovevano avere polizza RC specifica ≥ 500.000 €) e chiedere che risarcisca il danno. Questo scenario rientra nella responsabilità professionale: come rileva uno studio legale, numerosi contenziosi stanno sorgendo per errori di progettazione o documentazione tecnica imputati a ingegneri/architetti asseveratori.
  • Crediti ceduti non corrispondenti ai lavori reali: nei casi peggiori di truffa da parte dell’impresa, può succedere che siano stati ceduti crediti per lavori mai realizzati o gonfiati. Ad esempio, un SAL dichiarato 100% ma in cantiere fatto 50%. Il committente può scoprirlo se l’impresa è scappata o se il Fisco contesta l’inesistenza dei lavori. Qui i condomini o privati devono attivarsi legalmente per dimostrare che l’impresa ha frodato anche loro, cercando di evitare almeno le sanzioni (invocando la propria buona fede) e perseguendo penalmente e civilmente l’appaltatore. Un’azione possibile, come suggerito da alcuni legali, è chiedere un sequestro giudiziario del credito fiscale ceduto all’impresa, per evitare che lo monetizzi se non ha eseguito i lavori. In tal modo, si cerca di bloccare la possibilità che l’impresa ottenga un profitto illecito e si argomenta che il danno per il Fisco (e di riflesso per i condomini) debba essere circoscritto. Questa è chiaramente una situazione estrema, al confine col penale.

In generale, queste controversie tra privati e imprese esulano dal processo tributario (dove l’Agenzia chiede i soldi indietro al beneficiario), ma ne sono connesse: spesso il contribuente, per difendersi efficacemente, deve in parallelo agire contro l’impresa o i professionisti responsabili. Ad esempio, se un condominio perde il bonus per colpa dell’impresa, sarà cruciale far emergere in giudizio civile quella colpa, per poi alleggerire almeno le sanzioni fiscali sui condomini (mostrando che loro furono diligenti ma traditi dall’impresa).

4. Cessione del credito e coinvolgimento dei cessionari (banche, intermediari): Come accennato, il Fisco ha contestato in molti casi anche le operazioni di cessione dei crediti d’imposta derivati dai bonus. Tipicamente, le contestazioni riguardano crediti ritenuti non validi che però sono stati ceduti e magari utilizzati da cessionari inconsapevoli. L’Agenzia, in questi casi, ha due strade: può emettere atti di recupero nei confronti del beneficiario originario (che rimane il primo responsabile) e contestualmente chiamare in causa in solido il cessionario qualora ritenga che questi abbia concorso nell’irregolarità (ad esempio, perché non ha effettuato i controlli dovuti). Una fattispecie pratica: un contribuente ottiene il Superbonus ma poi si scopre che la sua asseverazione era infedele → l’Agenzia recupera 100 da lui; se il credito era stato ceduto a una banca, può teoricamente chiedere 100 anche alla banca se prova che la banca era complice o gravemente negligente.

Negli ultimi anni, tuttavia, la linea si è spostata: la responsabilità solidale del cessionario è ora limitata ai casi di dolo o colpa grave accertati. In assenza di tali elementi, il cessionario in buona fede non deve pagare. Ma allora che succede dei crediti illegittimi? In sostanza, se un credito è fittizio, viene annullato e il Fisco lo sequestra o ne inibisce l’uso, e resta comunque il beneficiario originario debitore verso l’Erario. La banca in buona fede perde il credito (lo “svaluta” a bilancio), ma non subisce sanzioni ulteriori. Se invece emerge che la banca sapeva o era gravemente negligente (es. ha comprato crediti con documenti manifestamente falsi), allora potrà essere ritenuta corresponsabile e obbligata a restituire il credito utilizzato indebitamente.

Va segnalato che questo tema ha visto anche l’intervento della magistratura penale: in alcune vicende di frode con crediti fittizi, banche cessionarie in buona fede si sono viste sequestrare i crediti dalla Procura, in quanto provento di reato, pur non essendo indagate. La Cassazione penale ha chiarito che la buona fede del cessionario non impedisce il sequestro dei crediti illeciti, perché il credito inesistente non può essere “ripulito” con la cessione. In particolare, con la sentenza n. 3108/2024 la Corte di Cassazione (Sez. II Pen.) ha affermato che il cessionario anche se estraneo alla frode non può vantare un credito fiscale se questo è stato generato fraudolentemente dal cedente, e quindi tali crediti possono essere oggetto di sequestro preventivo penale. La logica è che il credito ceduto è solo l’“evoluzione” del diritto originario alla detrazione, non un nuovo diritto autonomo, per cui se il diritto originario era viziato da illecito, anche il credito successivo lo è. La Cassazione ha respinto la tesi che la cessione “depuri” il credito vizioso garantendolo al cessionario: un credito inesistente non può magicamente esistere solo perché passato di mano. Questo principio mette in guardia i cessionari: pur sfuggendo a sanzioni amministrative se in buona fede, possono comunque subire la perdita economica integrale del credito acquisito fraudolento. E non a caso, molte banche hanno congelato l’acquisto di crediti proprio temendo di incappare in situazioni simili.

Dal lato difensivo, un cessionario contestato (in sede tributaria) punterà a dimostrare di aver raccolto tutti i documenti e indizi di regolarità, quindi di non avere colpa grave. Un beneficiario, dal canto suo, se vede coinvolto il proprio cessionario (es. la banca) in un accertamento, potrebbe trovarsi in posizione peculiare: potrebbe collaborare con la banca per dimostrare che lui ha fornito documenti veritieri e che entrambi erano in buona fede, oppure – se ritiene la banca negligente – potrebbe accettare di pagare e poi rivalersi. Tuttavia, dati i chiarimenti normativi, in pratica il beneficiario è quasi sempre l’unico debitore effettivo verso il Fisco, salvo i casi di frode conclamata dove però spesso il beneficiario stesso era parte attiva.

5. Altre cause di contestazione: Oltre a quanto sopra, si segnalano altre problematiche meno frequenti ma possibili:

  • Errori di comunicazione all’Enea o all’Agenzia: ad esempio, mancata o tardiva comunicazione ad ENEA dei lavori di efficientamento (richiesta per Ecobonus) – questo può portare a sanzioni o alla non spettanza. Oppure errori nel modulo di comunicazione della cessione del credito (ad esempio invio oltre il termine del 16 marzo dell’anno successivo) – l’Agenzia in passato è stata rigida nel considerare non valide le opzioni tardive, anche se poi giurisprudenza ha ammesso talora rimedi.
  • Cumulabilità indebita di incentivi: se il contribuente ha fruito di più agevolazioni sullo stesso lavoro (divieto di doppio beneficio), l’Agenzia può recuperare la parte eccedente. Ad esempio, non si poteva prendere Superbonus 110 e conto termico su medesimi interventi.
  • Cessione parziale non tracciata: in alcuni casi, soggetti che hanno acquistato crediti “informalmente” (fuori piattaforma) sono rimasti con il cerino in mano perché la cessione non è stata validata dal Fisco. La “comunicazione di scarto” da parte dell’Agenzia – atto che dichiara non avvenuta una cessione per irregolarità – è stata di recente dichiarata impugnabile dal TAR/Lazio come atto lesivo, quindi alcuni cessionari hanno dovuto fare ricorso anche su questo fronte.
  • Accertamenti in materia penale: se ci sono indagini per truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) o indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), i responsabili possono essere imputati penalmente. La Cassazione ha di recente chiarito (sent. n. 45868/2024) che il reato di truffa aggravata scatta anche senza la effettiva compensazione del credito da parte del cessionario: basta aver creato e ceduto un credito fittizio per configurare l’indebita percezione/frode, pur se il credito non è stato ancora utilizzato. Ciò amplia la punibilità: anche chi “solo” cede un credito falso commette reato, non serve che lo incassi davvero. Questo, più che per la difesa tributaria, è rilevante per chi si trova coinvolto penalmente – occorrerà dimostrare l’estraneità alla frode o il fatto che i lavori erano reali.

Alla luce di tutte queste possibili cause, qual è l’impatto sul beneficiario (debitore)? In quasi tutti i casi, l’effetto immediato di una contestazione fondata è la perdita del beneficio fiscale: o come annullamento del credito d’imposta non ancora utilizzato, o come richiesta di rimborso di quanto già detratto/ceduto. Inoltre si aggiungono interessi (dal momento dell’indebita fruizione) e sanzioni amministrative (30% o 100% a seconda dei casi, salvo riduzioni se si paga volontariamente). Nei casi di frode conclamata, ci possono essere anche sanzioni penali e misure ablative (sequestri, confische). Dal punto di vista civilistico, il beneficiario si trova spesso anche a dover gestire rapporti conflittuali con altri soggetti: l’impresa che può aver causato la decadenza, il cessionario che magari chiede indietro i soldi (se non tutela del dolo/colpa, ma di solito se la banca perde il credito può rivalersi sul cedente contrattualmente se previsto).

Nel prossimo capitolo, ci concentreremo sulle strategie di difesa e tutela del beneficiario che riceve una contestazione. Approfondiremo come impostare la difesa in sede tributaria (verso l’Agenzia Entrate), quali argomentazioni utilizzare (dalla buona fede all’assenza di colpa grave, all’utilizzo dei documenti a discolpa), come eventualmente procedere in sede penale se coinvolti, e infine come rivalersi civilmente su altri responsabili. Inoltre, tratteremo in dettaglio il concetto di responsabilità solidale e come un cessionario o fornitore può difendersi per evitare di essere chiamato a pagare in solido.

Per chiarezza espositiva, presentiamo qui una tabella riassuntiva delle cause di contestazione più comuni, le conseguenze tipiche e le possibili difese:

Motivo di contestazione (esempi)Conseguenze per il beneficiarioPossibili difese e rimedi
Requisiti tecnici non rispettati (es: salto di 2 classi energetiche mancato; intervento non agevolabile)Recupero integrale della detrazione relativa a quell’intervento; sanzione 30% su importo non spettante; interessi dal momento della fruizione.Dimostrare il rispetto dei requisiti con perizie tecniche di parte: es. se l’ENEA contesta il salto di classe, produrre APE e calcoli alternativi.– In subordine, invocare l’errore tecnico incolpevole: il contribuente si è affidato a un tecnico abilitato, dunque chiedere la non applicazione di sanzioni amministrative per assenza di colpa (art. 5 D.Lgs. 472/97: violazione senza colpa).– Circolare 33/E 2022 conferma che sanzioni per concorso scattano solo se dolo/colpa: se il beneficiario ha agito in buona fede, puntare alla riduzione delle sanzioni.
Asseverazioni infedeli o mancanti (es: documentazione tecnica carente, errori formali)Decadenza della detrazione per lavori non asseverati correttamente; possibile sanzione specifica al tecnico (fino 2.000 € per asseverazioni infedeli) che però non esime il contribuente dal recupero dell’imposta.Regolarizzazione se possibile: alcune violazioni formali possono essere sanate (es. invio tardivo di asseverazione a ENEA) se la norma lo consente o tramite remissione in bonis.– Sostenere che l’errore è solo formale e non sostanziale (principio dello Statuto del contribuente) se la documentazione, pur viziata, non incide sulla sostanza del diritto alla detrazione.– Chiamare in causa il tecnico asseveratore come corresponsabile: in sede tributaria serve a evidenziare l’affidamento del contribuente; in sede civile si potrà richiedere il risarcimento del danno (attivando la polizza del tecnico).
Visto di conformità assente/non regolare (obbligatorio dopo 11/11/21 per cessione/sconto)Detrazione negata per mancanza di visto; recupero importi ceduti; sanzione al contribuente 30%. Il professionista che ha apposto visti infedeli è soggetto a sanzioni pecuniarie e disciplinari.– Se il visto era richiesto ma non fatto, valutare se esistono cause di forza maggiore o incertezza normativa che scusino (difficile, ma ad esempio se comunicazione cessione era precedente al DL 157/21).– Se il visto c’è ma è stato contestato come “infedele”, far leva sull’assenza di malafede del contribuente che ha fornito documenti corretti al certificatore.– Eventualmente, procedere con ravvedimento operoso (se il credito non è stato ancora utilizzato, si può rinunciare all’opzione e detrarre in 10 anni? Misura da valutare caso per caso).
Spese non ammissibili o oltre soglia (es: importi eccedenti massimali, lavori su parti non comuni spalmati male)Recupero della parte di detrazione eccedente; sanzione 30%. In caso di spese totalmente fuori bonus (es. lavoro non agevolato affatto) recupero 100% dell’importo portato in detrazione.– Dimostrare con nuovi computi metrici e analisi che i costi rientravano nei massimali o che l’eccedenza non era tale (contestare i calcoli del Fisco).– Invocare eventuali tolleranze o incertezze normative: es. prezziari diversi, variazioni di costo ammesse.– Nei condomìni, se contestano errata ripartizione, mostrare delibere e criteri correttamente applicati.
Difformità urbanistiche significative (es: abuso edilizio insanato rilevante)Se considerata causa di decadenza: annullamento totale dell’agevolazione su quell’immobile; recupero 110% con interessi e sanzioni 30%. (In caso di abuso, oltre al danno fiscale c’è rischio ordinanza demolizione/multa edilizia).Verificare la portata della difformità: se è lieve invocare la CILA-Superbonus (che esclude decadenza per vizi formali).– Se l’Agenzia fa leva sull’abuso per negare il bonus, evidenziare che la norma (L.108/21) esclude la decadenza salvo mancata CILA. Quindi se CILA presentata, il bonus spetterebbe comunque.– In parallelo, attivarsi per sanare l’abuso se possibile (pratica in Comune) e presentare la sanatoria come elemento per conservare l’agevolazione (anche se a posteriori).– Contestare eventualmente l’atto impositivo per difetto di motivazione: l’Agenzia è competente su aspetti fiscali, non edilizi, quindi deve indicare chiaramente perché l’abuso inciderebbe sui requisiti del bonus (es: intervento non poteva essere realizzato su volume irregolare).
Mancato raggiungimento SAL entro scadenza (es: unifamiliare al 30/09/22 <30%)Per normative transitorie, la detrazione 110% non spettava per le spese successive. Quindi parte delle spese diventano non agevolate -> recupero relativo.– Verificare se si applica qualche proroga o eccezione (es. contributo per disabili, sisma bonus differito).– Argomentare che l’interpretazione dell’AdE potrebbe essere troppo restrittiva: se parte dei lavori era fatta, chiedere almeno il bonus parziale.– Agire contro l’impresa se il mancato SAL è colpa sua: in sede fiscale non evita il recupero, ma aiuta a escludere dolo del contribuente (quindi no sanzione) e fornisce base per rivalersi dei costi.
Frode conclamata (crediti fittizi) – beneficiario connivente con impresa (es: lavori fantasmi, fatture false)Annullamento totale del credito/bonus; sanzione 100% (credito inesistente); probabile procedimento penale (truffa aggravata o indebita percezione) con sequestri dei crediti e possibili misure personali.– In sede tributaria: molto difficile difesa sul merito (se i lavori non esistono, non esiste il diritto). Si può puntare su vizi procedurali dell’accertamento o dimostrare che parte dei lavori in realtà fu eseguita (riducendo l’importo inesistente).– Per le sanzioni, spesso in questi casi l’Agenzia applica il 100%; la difesa può provare a ricondurre la fattispecie a “credito non spettante” (meno grave) se ad esempio i lavori erano reali ma con difetti (quindi non pura invenzione).– In sede penale: strategia di distinguere le responsabilità, dimostrare che il beneficiario era ignaro di eventuali falsificazioni operate da altri (tecnici, general contractor). Questo per evitare condanna penale e magari ottenere la conversione in una violazione solo amministrativa.
Utilizzo irregolare del credito (es: compensazione oltre il dovuto, cessione non consentita)Se il beneficiario/cessionario ha usato crediti in eccesso, l’Agenzia recupera l’eccedenza con sanzione 30%. Se ha ceduto quando non permesso (dopo blocco), la cessione è invalida: il credito resta al cedente ma inutilizzabile (nessun effetto fiscale finché blocco in vigore).– Se contestano utilizzo > credito ricevuto (casi rari, es. arrotondamenti), mostrare che può essere un errore di calcolo e proporre il pagamento dell’eccedenza senza sanzione (“ravvedimento operoso”).– Se contestano una cessione dopo il 17/2/23 (blocco cessioni), evidenziare la buona fede se la normativa era poco chiara (ma il DL 11/23 fu chiaro). In pratica, qui l’unica è trattare col Fisco su come usufruire direttamente della detrazione residua se possibile.– Impugnabilità atti tecnici: se l’Agenzia comunica solo uno “scarto” di cessione, ricordare che tale atto è impugnabile davanti al giudice tributario, quindi valutare il ricorso per far valere il diritto al bonus se si crede che il rifiuto sia illegittimo.

Tabella 2: Cause tipiche di contestazione, impatto e spunti difensivi.

Va sottolineato che ogni caso ha le sue peculiarità e le difese vanno tarate sulle specifiche contestazioni. La tabella sopra fornisce linee generali. Nel prosieguo, approfondiremo alcuni di questi aspetti dal punto di vista legale, ad esempio come invocare concretamente l’errore incolpevole, come funziona l’eventuale ravvedimento operoso o accertamento con adesione, e come sfruttare le prove documentali a proprio favore. Inoltre, dedicheremo un paragrafo specifico alla responsabilità solidale e alle difese del cessionario, che pur essendo soggetto diverso dal beneficiario, rientra nel perimetro delle contestazioni sui bonus edilizi.

Responsabilità solidale: beneficiario, fornitore e cessionario – ambiti e difese

Uno degli aspetti più insidiosi delle contestazioni legate al Superbonus 110% è la questione della responsabilità solidale tra diversi soggetti. Come evidenziato, la legge prevede che in caso di violazioni relative alla spettanza del bonus, accanto al beneficiario principale possono essere chiamati a rispondere in solido anche altri soggetti coinvolti nella fruizione del bonus – in particolare il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e i cessionari che hanno acquisito il credito. Questo meccanismo deriva dal concetto generale di “concorso nell’illecito tributario” e richiama l’art. 2055 c.c. sulle obbligazioni solidali in caso di danno causato da più soggetti. Nel contesto del Superbonus, però, tale responsabilità è stata oggetto di precisazioni e limitazioni normative, per bilanciare la tutela erariale con l’esigenza di non scoraggiare la partecipazione di imprese e banche al meccanismo.

Analizziamo i ruoli e le responsabilità dei diversi attori, e come si configurano le rispettive difese:

Beneficiario (committente): È il soggetto che ha diritto alla detrazione e che ha fatto eseguire i lavori (il proprietario o detentore dell’immobile, singolo o condominio). È considerato il principale responsabile della corretta fruizione del bonus. In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate si rivolge innanzitutto a lui per recuperare l’importo detratto non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni. Il beneficiario dunque è in posizione di debitore principale verso il Fisco. Anche qualora altri soggetti siano solidalmente responsabili, l’Erario potrà scegliere di escutere solo il beneficiario (che spesso è la parte più “debole” economicamente, ma è anche quella che ha goduto direttamente del beneficio fiscale). Difese del beneficiario: consisteranno principalmente nel dimostrare di aver agito in buona fede e con diligenza, affidandosi a professionisti qualificati e rispettando le procedure. Come sottolineato in circolare AdE, “le violazioni tributarie sono punibili solo in caso di dolo o colpa” e ciò vale anche per chi concorre. Quindi, se il beneficiario prova che l’eventuale errore è dovuto a causa non imputabile a lui (errore del tecnico, incertezza normativa oggettiva, ecc.), può ottenere almeno l’annullamento delle sanzioni. Tuttavia, il debito d’imposta (il credito da restituire) di solito resta a suo carico: l’Agenzia recupera l’imposta anche se il contribuente era incolpevole, salvo rivalersi egli su terzi. Infatti, come affermato, “il beneficiario/committente è l’anello più debole della catena” ma è il primo tenuto a pagare. Il beneficiario può – e deve – attivarsi successivamente contro gli altri soggetti (azione di regresso): ad esempio, se la detrazione è persa per colpa del progettista, pagherà il Fisco ma poi potrà citare il progettista per farsi rifondere (vedi oltre). In giudizio tributario, comunque, conviene anche al beneficiario evidenziare le colpe altrui, sia per ragioni equitative (giudice potrebbe ridurre sanzioni) sia per convincere magari l’Ufficio a rinunciare a parte delle pretese in conciliazione.

Fornitore con sconto in fattura: È l’impresa (o il general contractor) che ha eseguito i lavori applicando lo sconto in fattura al cliente, monetizzando poi il credito. Costui tecnicamente diventa “cessionario” del credito dal committente e poi spesso lo cede a sua volta a terzi (es. banca). La legge lo menziona separatamente come “fornitore che ha praticato lo sconto”. In caso di irregolarità, se l’impresa era coinvolta nella violazione (ad esempio, ha aiutato a gonfiare le fatture, oppure ha consapevolmente accettato crediti non spettanti), risponde in solido col beneficiario. Un’ipotesi tipica: impresa e cliente si accordano per far risultare lavori mai fatti e spartirsi il ricavato del credito – qui entrambi sono dolosamente responsabili. Altra ipotesi: l’impresa era a conoscenza di un abuso edilizio preclusivo ma ha comunque accettato lo sconto, sperando in sanatorie – potrebbe configurarsi colpa grave. Difese del fornitore: Innanzitutto, dopo le modifiche normative, anche il fornitore può invocare la limitazione “dolo o colpa grave”. Se l’impresa ha agito in buona fede (es. ha accettato il credito fidandosi dei documenti del cliente/tecnico e non c’erano segnali d’allarme evidenti) potrà sostenere di non aver concorso volontariamente all’illecito. Deve però mostrare di aver usato diligenza: magari aver controllato le asseverazioni, il titolo edilizio, ecc. – in pratica la stessa lista di documenti valida per i cessionari si applica anche a chi pratica sconto, perché anch’egli è un “cessionario iniziale”. Se possiede quei documenti, il fornitore può opporre l’esclusione di responsabilità (comma 6-bis art.121). Inoltre, se il beneficiario l’ha ingannata, l’impresa può trovarsi paradossalmente anche vittima (es. cliente fornisce false asseverazioni all’impresa). In tal caso la difesa sarà simile a quella del cessionario: evidenziare la buona fede e semmai rivalersi sul cliente/professionista colpevole. Dal punto di vista processuale, se l’Agenzia notifica un atto solo al beneficiario, ma menziona la responsabilità solidale, l’impresa può restarne fuori a meno che l’ufficio non proceda anche contro di lei. In giudizio, però, può intervenire (intervento “ad adiuvandum” o essere chiamata). Spesso, comunque, il recupero avviene verso il beneficiario principalmente.

Cessionario del credito (banche, intermediari finanziari o altri acquirenti): Questo soggetto acquista il credito d’imposta dal beneficiario (o in catena da altri). Come visto, la normativa e la prassi hanno gradualmente fatto chiarezza sulla sua posizione: il cessionario risponde in solido solo se ha concorso con dolo o colpa grave nell’irregolarità. In termini pratici, vuol dire che una banca onesta che acquista un credito poi rivelatosi inesistente non subisce sanzioni amministrative (il credito viene annullato, ma non paga oltre a perderlo), a meno che l’Agenzia provi che c’erano elementi tali da configurare grossolana negligenza o addirittura accordo fraudolento. Difese del cessionario: Per premunirsi, già in fase di acquisto, i cessionari (soprattutto banche) hanno adottato proprie procedure di due diligence: richiedono tutti i documenti elencati dalla legge (permessi, asseverazioni, visto, ecc.), verificano la reputazione del cedente, l’entità dei lavori rispetto all’immobile e al profilo economico del cliente, ecc. Tutti questi controlli sono finalizzati a poter dimostrare, in caso di contestazione, la totale assenza di colpa. Come recita il comma 6-quater: il cessionario può provare con ogni mezzo la propria diligenza, e l’onere della prova del dolo/colpa grave spetta al Fisco. Quindi, in un eventuale ricorso, il cessionario allegherà la documentazione raccolta e sottolineerà che nessun elemento poteva fargli dubitare della genuinità del credito. Inoltre potrà citare i precedenti di prassi: la Circolare 23/E 2022, laddove elencava gli indici di rischio, implicava che in assenza di quelli la posizione è diligente. Esempio: se la banca ha acquisito un credito di importo coerente con il valore dell’immobile, supportato da asseverazioni e visto, prezzo d’acquisto del credito non anomalo (no forti sconti), ecc., allora nessun “indice” scatta – ergo niente colpa grave. Viceversa, la difesa dovrà controbattere eventuali accuse del Fisco: se contestano che mancava un documento X, il cessionario potrà dire che lo ha comunque richiesto ma non era dovuto per legge (ad es. magari mancava la notifica ASL perché intervento in edilizia libera – presentare la dichiarazione sostitutiva in tal senso per giustificare). In sintesi, il cessionario farà valere di aver agito come un “bonus pater familias” diligente nel valutare l’acquisto del credito. Qualora invece emergano aspetti di negligenza (es. non ha guardato che l’asseverazione era riferita a altro immobile, come nell’esempio di colpa grave fornito in circolare), la linea difensiva sarebbe più debole. Potrebbe cercare di minimizzare: dire che l’errore non era macroscopico, o che è stata frode dell’altro. Ma se si scivola nella colpa grave, la legge prevede la responsabilità solidale piena. Ricordiamo, infine, che in sede penale le banche hanno un ulteriore supporto: non essere indagate se davvero estranee, anche se subiscono sequestro come detto. In sede tributaria, però, la buona fede li salva dal pagamento, quindi un cessionario solitamente punterà a far archiviare sul nascere la propria posizione mostrando cooperazione all’indagine fiscale (fornendo documenti etc. per convincere AdE a non contestargli concorso).

Ruolo del consulente fiscale (CAF/commercialista) e del tecnico asseveratore: Pur non nominati esplicitamente nella norma come coobbligati dal Fisco (che cita solo fornitore e cessionario), questi soggetti possono di fatto essere corresponsabili civilmente e penalmente di eventuali irregolarità. L’Agenzia delle Entrate non recupera da loro l’imposta (perché non hanno ricevuto il credito né la detrazione), ma può irrogare sanzioni proprie: ad esempio, se un visto di conformità risulta apposto senza i presupposti, il professionista può subire una sanzione (500€-5000€ per visto infedele) e la sospensione abilitazione. In ambito penale, se il tecnico asseveratore ha falsificato l’asseverazione, risponderà di falsità ideologica e concorso in truffa. Dal punto di vista del beneficiario, però, queste figure rappresentano spesso i garanti di buona fede: poter dimostrare che si è fatto tutto tramite un CAF o un tecnico qualificato che ha attestato la regolarità, aiuta il contribuente a sostenere di aver fatto il possibile per rispettare la legge. Inoltre, come già detto, il beneficiario ha diritto di rivalersi su di loro: l’asseveratore ha assicurazione obbligatoria che copre i danni patrimoniali causati da sue negligenze, e il visto di conformità ha spesso anch’esso una copertura assicurativa. Quindi, se un bonus decade per colpa di un loro errore, il contribuente può chiedere di essere manlevato. In pratica – e questa è una strategia difensiva importante – l’avvocato del beneficiario cercherà di coinvolgere tutti i soggetti a monte per ridistribuire le responsabilità e i costi.

Dal punto di vista del contenzioso tributario, come si articola la solidarietà? L’Agenzia può emettere atti congiunti o separati: può notificare un unico avviso a più soggetti (beneficiario e cessionario) o più avvisi separati. Spesso, notifica al beneficiario l’atto principale e informa il cessionario che potrebbe essere chiamato se non paga il primo (ma questo sta cambiando con le nuove norme: se non c’è dolo/colpa del cessionario, nemmeno atto arriva). I coobbligati solidali, se chiamati, sono tutti debitori dell’intero (salvo diritto di regresso fra loro). Nel processo tributario ciascuno può fare ricorso; se i ricorsi sono separati, andrebbero poi riuniti. Un soggetto non raggiunto da atto impositivo non è legittimato a ricorrere, ma può intervenire ad adiuvandum. Ad esempio, una banca non destinataria di avviso potrebbe decidere di intervenire nel ricorso del beneficiario per supportarlo con le proprie argomentazioni (specie se da quell’esito dipende poi una sua eventuale chiamata). Questa gestione processuale coordinata è delicata: occorre un lavoro sinergico tra i difensori delle varie parti, eventualmente valutando accordi transattivi: non di rado, banche e clienti cooperano – la banca fornisce consulenza tecnica al cliente per vincere la causa e non perdere il credito.

Conflitto di interessi potenziale: Ci sono situazioni in cui le difese degli attori possono divergere. Ad esempio, un beneficiario potrebbe accusare la banca di negligenza per spostare più responsabilità su di lei (magari in caso di dolo comune, per discolparsi). Viceversa, la banca potrebbe scaricare sul beneficiario (“ci ha ingannato, noi non sapevamo nulla”). Quindi, occorre valutare caso per caso se conviene fare fronte comune contro il Fisco (se tutti in buona fede) oppure se ciascuno deve distinguere la propria posizione (se c’è effettivamente una parte fraudolenta e una ingannata). La normativa comunque ora ha fatto sì che il beneficiario difficilmente potrà non rispondere: se c’è una frode, di solito lui ne è l’origine; se non c’è frode, la banca non paga. Quindi o pagano entrambi (in caso di collusione) o solo il beneficiario (in caso di errore).

In conclusione, sul tema responsabilità solidale, dal punto di vista del debitore-beneficiario:

  • È utile sapere che il Fisco deve provare il concorso con dolo/colpa grave di fornitori/cessionari. Dunque, se il contribuente è in causa e l’Agenzia sostiene che anche la banca doveva sapere, potrà mancare di prove. Il beneficiario può anche cavalcare questo: “nemmeno la banca X, con tutti i suoi legali e tecnici, si era accorta di nulla, figuriamoci io privato -> quindi non c’era colpa grave di nessuno, era un errore scusabile”. È un ragionamento suggestivo da proporre al giudice per mitigare la posizione del contribuente.
  • Se il beneficiario era invece in malafede con l’impresa, la difesa è più complessa perché c’è dolo. In tal caso la solidarietà è totale e anzi l’Agenzia può legittimamente volersi soddisfare su chi ha più patrimonio tra i due. Un’impresa con capienza potrebbe essere bersaglio preferito se il beneficiario è nullatenente.
  • Dal punto di vista pratico, il beneficiario dovrebbe sempre conservare tutta la documentazione (anche se ha ceduto il credito) perché potrebbe servire a difendersi ed anche a aiutare un cessionario a difendersi (evitando cause di regresso). La lista a-i dei documenti è buona regola pure per lui, non solo per chi compra crediti.

Abbiamo così delineato le posizioni di responsabilità. Nella sezione successiva, entreremo nel vivo di come difendersi concretamente di fronte a una contestazione: ossia il procedimento di accertamento e contenzioso tributario relativo ai bonus edilizi, e gli strumenti a disposizione del contribuente (difese procedurali e di merito).

Procedura di accertamento e strumenti di difesa nel contenzioso tributario

Quando l’Agenzia delle Entrate riscontra irregolarità riguardanti il Superbonus o altri bonus edilizi, essa avvia un procedimento di accertamento che culmina tipicamente nell’emissione di un atto impositivo (avviso di accertamento o atto di recupero crediti d’imposta) nei confronti del contribuente beneficiario. È fondamentale conoscere come funziona questo procedimento e quali sono i mezzi di tutela del contribuente, sia in fase pre-contenziosa che contenziosa.

Ecco le fasi principali e le opportunità difensive:

1. Verifiche preliminari e questionari: Spesso tutto inizia con una comunicazione dell’Agenzia (o un controllo della Guardia di Finanza) in cui vengono richiesti documenti e informazioni. Ad esempio, l’ufficio può inviare un questionario chiedendo di produrre entro tot giorni: le asseverazioni depositate, le fatture e pagamenti, la CILA presentata, le APE ante e post, ecc. In altri casi, soprattutto se si sospetta frode, la Guardia di Finanza può svolgere accessi e ispezioni in cantiere o acquisire documenti dai tecnici e dalle imprese. Questa fase è cruciale: il contribuente deve collaborare presentando tutto il possibile (la mancata risposta ai questionari può portare a presunzione di omissione e sanzioni). Al contempo, è utile, se già si intravede la contestazione, iniziare a predisporre le memorie difensive: anche senza attendere l’atto finale, si può inviare all’ufficio note spiegando perché si ritiene di aver diritto al bonus, magari evidenziando documenti chiave. La cooperazione con l’amministrazione a questo stadio può talora evitare il contenzioso: se il contribuente fornisce spiegazioni convincenti, l’accertamento potrebbe arrestarsi (in caso di errori lievi, può essere chiesto di integrare documenti). Inoltre, far capire subito all’Agenzia che c’è stata buona fede e che eventuali errori non sono dolosi potrebbe orientare quest’ultima verso sanzioni minime o l’abbandono di quelle.

2. Avviso di accertamento/Atto di recupero: Se le spiegazioni non bastano o il controllo conferma irregolarità, l’Agenzia emette l’atto formale. Tecnicamente, se parliamo di crediti indebitamente compensati (in caso di cessione) o detrazioni indebitamente fruite, l’atto potrebbe essere denominato “Atto di recupero di credito d’imposta” ex art. 1 comma 421 L.311/2004, che è equiparato a un avviso di accertamento. In altri casi usano direttamente un avviso di accertamento con cui rettificano la dichiarazione (se il bonus era fruito in dichiarazione). In qualsiasi caso, questo atto deve essere motivato: conterrà l’ammontare del bonus disconosciuto, la spiegazione del perché (“mancata congruità delle spese”, “visto di conformità non apposto”, “immobile non conforme urbanisticamente”, ecc.), e la quantificazione di imposta da recuperare, interessi e sanzioni. Termini: di solito valgono quelli ordinari: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all’anno d’imposta del bonus indebito. Per crediti inesistenti, il termine è l’ottavo anno. Quindi, ad esempio, spese 2020 con credito non spettante rilevato -> termine al 31/12/2026 per l’atto. Il contribuente deve esaminare attentamente l’atto: se ci sono errori nella motivazione, può essere motivo di ricorso. Ad esempio, se l’avviso è generico o non considera documenti forniti, si può eccepire difetto di motivazione.

3. Istanza di autotutela o interlocuzione: Una volta ricevuto l’atto, prima di fare ricorso, il contribuente può presentare una istanza di autotutela all’ufficio, segnalando eventuali errori palesi e chiedendo l’annullamento totale o parziale. L’autotutela è discrezionale per l’amministrazione, ma se c’è un evidente errore di fatto (es: l’Agenzia contesta mancanza visto, ma il visto c’è ed è stato inviato, magari non l’hanno visto), è opportuno segnalarlo subito: l’ufficio potrebbe sgravare l’atto in parte. In parallelo, se l’importo è elevato, può essere utile contattare l’ufficio per valutare un accertamento con adesione: questo strumento deflattivo consente di fissare un appuntamento col funzionario per discutere l’atto e eventualmente concordare una riduzione. Nel contesto dei bonus, l’accertamento con adesione potrebbe portare a ridurre sanzioni (ad es. toglierle se c’è buona fede) o riconoscere parzialmente il bonus se c’è margine interpretativo. Va però usato con cautela: aderire significa rinunciare al ricorso, quindi occorre esser convinti che il negoziato sia favorevole. L’adesione sospende i termini di ricorso per 90 giorni, il che dà anche tempo aggiuntivo per prepararsi. Talvolta, l’ufficio stesso invia un invito a adesione prima dell’avviso, con una proposta.

4. Ricorso al giudice tributario: Se non si arriva a una soluzione amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (al netto di sospensioni per adesione), va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (ora ridenominata “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”). Il ricorso è l’atto introduttivo del processo tributario. Oggi è telematico e richiede l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista o esperto trib.). Nel ricorso occorre articolare i motivi per cui l’atto è illegittimo e/o infondato. Le strategie di difesa comprendono:

  • Vizi formali/procedurali: ad es. l’atto potrebbe essere nullo se notificato oltre i termini, o se manca la firma del capo ufficio, o se è stato emesso senza tenere conto del termine dilatorio di 60gg dall’istruttoria conclusa (nel caso di PVC Gdf, se applicabile). Oppure la carenza di motivazione specifica. Qualunque vizio di forma può portare all’annullamento dell’atto, evitando di dover discutere il merito.
  • Questioni di diritto: qui si può contestare l’interpretazione dell’Agenzia. Ad esempio, sostenere che la norma va letta in modo diverso (es: il contribuente potrebbe dire “il miglioramento energetico non era necessario per gli interventi trainati su quella singola unità perché edificio plurifamiliare”, ecc. – insomma questioni tecniche normative). Spesso, data la complessità della normativa, esistono margini interpretativi. Si possono citare circolari dell’Agenzia stesse se favorevoli, o Q&A ministeriali, o anche interrogazioni parlamentari, tutto ciò che avvalora la tesi del contribuente.
  • Argomentazioni fattuali e probatorie: il contribuente deve fornire al giudice la prova documentale della spettanza del bonus. Questo significa produrre in giudizio tutti i documenti chiave (contratti, fatture, bonifici parlanti, APE ante/post, asseverazioni con protocolli, CILA, permessi, foto dei lavori, ecc.). Se la contestazione è che i lavori non sarebbero stati fatti a regola d’arte, può allegare perizia di un esperto che attesti il contrario. Il giudice tributario generalmente non nomina CTU d’ufficio su questioni tecniche complesse, ma le parti possono depositare perizie di parte.
  • Buona fede e mancanza di colpevolezza: come filo conduttore, anche se l’agevolazione risultasse non spettante, occorre insistere sul fatto che il contribuente ha agito senza volontà di violare la norma. Questo è rilevante per le sanzioni: esiste in diritto tributario il principio che se l’errore è scusabile (per incertezza normativa oggettiva o per essersi affidato a un esperto) le sanzioni vanno annullate. Inoltre, l’art.6 comma 2 del D.Lgs.472/1997 prevede che non sono irrogabili sanzioni se il contribuente si è conformato a indicazioni ministeriali poi mutate – utile se uno seguiva la guida AdE poi smentita. Nel ricorso si può dunque chiedere in subordine: “se anche fosse dovuto il tributo, si chiede dispensa dalle sanzioni ex art.6 co.5 (errore incolpevole)”.
  • Eccepire incostituzionalità o altro: in casi estremi, si potrebbe eccepire che talune norme applicate retroattivamente violano lo Statuto contribuente o principi costituzionali (es: se qualcuno volesse dire che la riduzione retroattiva aliquota è incostituzionale per affidamento). Finora però non risultano pronunce della Corte Cost. sul Superbonus; i giudici tributari potrebbero non accogliere volentieri queste eccezioni, ma vanno considerate se c’è sperequazione. Ad esempio, la differenza di trattamento crediti ante e post 12/11/21 (visto “ora per allora”) potrebbe essere stata oggetto di critica. Tuttavia per la difesa individuale, meglio puntare su fatti concreti.

5. Sospensione della riscossione: Poiché gli importi in gioco sono spesso ingenti, il contribuente una volta fatto ricorso può chiedere al giudice la sospensione dell’atto per evitare di pagare subito. Deve provare il pericolo di un danno grave e irreparabile (pagare lo porterebbe al fallimento o giù di lì) e il fumus boni iuris (motivi di ricorso non pretestuosi). Molto spesso nei Superbonus le commissioni concedono la sospensiva, data l’entità e la serietà delle questioni. Ad esempio, uno studio legale ha riportato un caso di successo con sospensione ottenuta per un atto impugnato relativo al Superbonus. Ottenere la sospensione è vitale per avere respiro fino alla sentenza di merito.

6. Giudizio di primo grado e gradi successivi: Il giudizio in commissione tributaria è in camera di consiglio salvo richiesta di pubblica udienza. Data la complessità tecnica, spesso è opportuno chiedere l’udienza per spiegare a voce al collegio i punti cruciali, magari coadiuvati da un consulente tecnico. La sentenza di primo grado può confermare l’atto, annullarlo in toto o parzialmente (es: togliere sanzioni ma lasciare il recupero). Chi perde può appellare alla Commissione regionale (entro 60gg). E poi eventualmente ricorso in Cassazione. Quindi i tempi possono essere lunghi (anni); per questo nel frattempo è essenziale la sospensiva o eventuali accordi transattivi. Dal 2023 è stata introdotta la possibilità di conciliazione anche in appello e anche fuori udienza: il contribuente e l’ufficio possono accordarsi su un pagamento ridotto. Nel 2023-2024 l’Agenzia ha ricevuto istruzioni di favorire soluzioni conciliative soprattutto se il contribuente è in buona fede – questo sulla scia della marea di contenziosi attesa sui bonus. Quindi, l’avvocato del contribuente dovrebbe mantenere aperto un canale con l’Avvocatura dello Stato (che difende l’Agenzia in giudizio) per sondare eventuali esiti transattivi: ad esempio, se c’è incertezza, chiudere facendo pagare solo l’imposta senza sanzioni, o riducendo sanzione al minimo.

7. Strada penale parallela: Se contestualmente pende un procedimento penale (ad es. per frode fiscale o truffa allo Stato), la strategia va coordinata. Nel penale il contribuente (imputato) potrebbe patteggiare o essere assolto; ciò potrebbe riflettersi sul tributario. Una condanna penale per truffa aggravata comporta quasi automaticamente il dover restituire il maltolto (in sede di danno erariale), mentre un’assoluzione perché il fatto non sussiste potrebbe dare argomenti al difensore tributario (ma attenzione: il giudice tributario non è vincolato all’assoluzione penale, potrebbe dire che ai fini fiscali il bonus non spettava comunque anche se non era reato). Esempio: se il penale assolve per mancanza di dolo, in tributario comunque la detrazione non spettante va recuperata, salvo non applicare sanzioni. Quindi l’interazione è sottile.

8. Costi e benefici delle azioni legali: Un accenno pratico: difendersi in queste cause è oneroso, ma gli importi contesi di solito lo giustificano. Si consideri che se l’accertamento supera 50.000 € di tributo, è obbligatorio per legge il reclamo/mediazione (tentativo di mediazione presso Agenzia) prima del processo – in tali casi, l’Agenzia può ridurre del 5% la pretesa in via amministrativa come incentivo se si chiude lì. Spesso ciò viene sfruttato.

In sintesi, la difesa nel contenzioso tributario dei bonus edilizi richiede un mix di competenze tecniche (edilizie) e giuridiche. Non è raro che nei ricorsi si citi normativa edilizia, si producano elaborati tecnici e si discuta di interpretazioni delle guide dell’ENEA. Il tutto va integrato con il diritto tributario.

Dal punto di vista del debitore che si difende, è fondamentale essere proattivi: non aspettare passivamente gli eventi, ma raccogliere consulenze, fare eventualmente un check-up tecnico-fiscale del proprio cantiere prima che arrivi il controllo (alcuni studi offrono questo servizio). Prevenire è meglio che curare: quindi conservare sempre e ordinare i documenti, e in caso di dubbi emergenti (ad es: l’asseveratore nota a fine lavori che non si raggiunge la classe prevista), consultarsi con un legale per vedere se c’è modo di limitare il danno (es: rinunciando in parte al bonus prima di essere presi in fallo, per non incorrere in sanzioni). In alcuni casi, un contribuente potrebbe decidere spontaneamente di restituire il bonus non spettante appena se ne accorge, usando il ravvedimento operoso: l’art.13 D.Lgs.472/97 permette di pagare l’imposta con sanzione ridotta (ad es. 1/15 per ogni 15gg di ritardo se brevissimo, o 1/8 se oltre un anno) e interessi, chiudendo la partita prima dell’accertamento. Ci sono state situazioni in cui, accortisi di errori materiali, i contribuenti hanno chiesto all’Agenzia come restituire il credito in eccesso e l’hanno fatto volontariamente. Questo li mette in posizione migliore moralmente e sanzionatoriamente. D’altro canto, attenzione: ravvedersi su un credito già utilizzato dopo che magari l’Agenzia vi ha messo gli occhi potrebbe non evitare l’accertamento, ma solo mitigarlo.

Riassumendo i principali strumenti di difesa:

  • Documentazione completa e perizie di parte per controbattere nel merito alle contestazioni tecniche.
  • Invocare buona fede, errore scusabile, affidamento su professionisti per eliminare sanzioni.
  • Strumenti deflattivi: autotutela, adesione, mediazione per ridurre tempo e importi (spesso almeno le sanzioni al minimo).
  • Ricorso tributario ben articolato su forma e sostanza.
  • Sospensione giudiziale per non pagare subito.
  • Coordinamento con eventuale penale e con le controparti civili (imprese, tecnici) per preparare azioni di rivalsa o accordi.

Nel prossimo paragrafo, forniremo alcune domande frequenti con risposte concise, per fissare i concetti operativi essenziali che un beneficiario-debitore potrebbe porsi. Seguiranno poi delle simulazioni pratiche, cioè scenari esemplificativi ispirati a casi reali, con indicazione di come si potrebbe procedere in ciascuno.

Domande frequenti (FAQ) su contestazioni Superbonus e difesa del contribuente

D: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate contesta la mia detrazione del Superbonus 110%?
R: In caso di contestazione formale, l’Agenzia emette un atto (avviso di accertamento o di recupero) chiedendo la restituzione del bonus non spettante. Dovrai restituire l’importo della detrazione usufruita (o del credito ceduto) più interessi; inoltre verrà applicata una sanzione amministrativa, di solito pari al 30% dell’importo (se l’irregolarità non è considerata frode). Ricevuto l’atto, hai 60 giorni per presentare ricorso al giudice tributario e/o avviare un accertamento con adesione. Se fai ricorso, puoi chiedere la sospensione della riscossione fino alla decisione. In sede di giudizio potrai far valere le tue ragioni per annullare o ridurre la pretesa fiscale. Se la contestazione riguarda irregolarità formali o errori non dipendenti da te, c’è buona possibilità di far cancellare le sanzioni dimostrando la tua buona fede. In ogni caso, è importante agire tempestivamente con un consulente legale per preparare la difesa.

D: Quali sono le cause più comuni per cui viene contestato il Superbonus?
R: Le cause tipiche includono: difetto dei requisiti tecnici (ad es. non è stato raggiunto il miglioramento energetico richiesto, lavori diversi da quelli agevolabili); irregolarità nelle asseverazioni o nei visti (asseverazione mancante, incompleta o falsa; visto di conformità omesso dove obbligatorio); spese non ammissibili o gonfiate (superamento massimali di costo, fatture per lavori non effettuati interamente); problemi urbanistici (abusi edilizi significativi nell’immobile che avrebbero impedito l’accesso al bonus); errori procedurali (comunicazioni tardive, CILA non presentata quando necessaria); oppure veri e propri casi di frode (crediti d’imposta fittizi senza lavori reali). L’Agenzia concentra i controlli soprattutto su documentazione tecnica e fiscale, e incrocia i dati (ad es. APE pre/post, Bonifici parlanti, ecc.). Spesso le contestazioni nascono da difformità nei documenti: ad esempio importi in asseverazione diversi da quelli comunicati, o incongruenze evidenti. Nei condomìni, un motivo frequente è la presenza di piccole irregolarità edilizie non dichiarate, ma grazie alla CILAS queste non dovrebbero più causare decadenza del bonus (salvo casi gravi).

D: Come posso difendermi se mi contestano che i lavori non rispettano i requisiti (es. risparmio energetico)?
R: In questo caso la difesa si basa su prove tecniche. Puoi far redigere a un tecnico abilitato una perizia di parte che dimostri il rispetto dei requisiti o confuti le conclusioni dell’Agenzia. Ad esempio, se contestano che non hai migliorato di 2 classi energetiche, far rifare i calcoli energetici: può darsi che ci sia un errore o che con qualche integrazione documentale (foto, relazioni) si provi il raggiungimento dell’obiettivo. Se effettivamente il target non è stato raggiunto, potresti argomentare che l’errore non è dipeso dalla tua volontà: hai affidato i lavori e le certificazioni a professionisti, e credevi in buona fede di aver rispettato le condizioni. Questo potrebbe non evitarti il recupero del bonus (se oggettivamente non spettava, il giudice difficilmente te lo lascia), ma può servire a eliminare le sanzioni per violazione non colposa. Inoltre, puoi verificare se è applicabile qualche tolleranza o deroga: ad esempio, la norma prevede che se non è possibile il doppio salto di classe, basta il massimo conseguibile – se sei in questa casistica, evidenzialo. In estrema ratio, se riconosci l’errore tecnico, potresti valutare un accordo con l’ufficio (accertamento con adesione) per pagare il dovuto senza sanzioni.

D: Cosa significa responsabilità solidale tra beneficiario e cessionario del credito?
R: Significa che, in caso di violazioni sul bonus, l’Agenzia delle Entrate può legalmente chiedere il rimborso dell’importo sia a te (beneficiario originario) sia al soggetto che ha acquistato il credito (cessionario), rendendovi entrambi obbligati per l’intero debito. In pratica, siete considerati “condebitori”: se uno non paga, può essere richiesto all’altro. Questa responsabilità però scatta solo se il cessionario ha concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Ad esempio, se hai ceduto il credito a una banca fornendo documenti falsi d’accordo con loro, entrambi siete responsabili. Ma se la banca era in buona fede, oggi la legge esclude la responsabilità solidale del cessionario innocente. Dunque, in uno scenario normale, se tu beneficiario commetti un’irregolarità (anche involontaria) e cedi il credito, l’Agenzia recupererà l’importo principalmente da te; il cessionario risponderà solo se è provato che era complice o gravemente negligente. Inoltre, recenti norme (DL 11/2023) elencano i documenti che il cessionario deve avere per esimersi dalla responsabilità: se li ha (titolo edilizio, asseverazioni, visto, ecc.), la sua buona fede è riconosciuta. In sintesi: responsabilità solidale vuol dire rischio di dover pagare i debiti altrui, ma nel Superbonus si è ristretta ai soli casi di collusione o grave negligenza del cessionario.

D: Come può un cessionario del credito (es. una banca o un terzo acquirente) evitare la responsabilità solidale?
R: Il cessionario deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza e buona fede nell’acquisire il credito. In pratica, dovrebbe possedere e conservare tutti i documenti chiave relativi ai lavori che hanno generato il credito. La legge (art. 121 comma 6-bis D.L.34/2020) indica espressamente quali documenti: dal titolo edilizio, alle asseverazioni tecniche, alle fatture e ricevute di pagamento, al visto di conformità, ecc.. Se il cessionario ha questi documenti (o un’attestazione della banca cedente di averli, in caso di acquisto indiretto), e non emergono segnali di dolo (come accordi con il beneficiario per frodare) o di colpa grave (come ignorare contraddizioni evidenti nei documenti), allora non sarà considerato responsabile solidale. In altre parole, per evitare guai il cessionario deve:

  • Richiedere tutta la documentazione obbligatoria e verificarne la coerenza (es., controllare che l’asseverazione si riferisca proprio all’immobile in oggetto, che le somme tornino con le fatture, ecc.).
  • Verificare il profilo del cedente e dell’operazione: ad esempio, se un soggetto con basso reddito gli cede milioni di crediti potrebbe essere un campanello d’allarme (incoerenza patrimoniale, uno degli indici di rischio indicati dall’Agenzia).
  • Osservare le normative antiriciclaggio (identificare la controparte, tracciare i flussi finanziari).

Facendo tutto ciò, il cessionario potrà, in caso di contestazione, opporre che non ha commesso alcuna negligenza. Anzi, dal 2023 l’onere della prova della colpa grave è a carico del Fisco, quindi se il cessionario ha la “lista della spesa” di documenti a posto, sarà molto difficile per l’Agenzia imputargli complicità. Infine, va detto che il cessionario risponde solo per l’utilizzo improprio del credito (es. se lo compensa due volte), ma non può essere costretto a pagare un credito che non ha mai utilizzato.

D: L’Agenzia mi chiede di restituire il bonus perché c’è un abuso edilizio nella mia casa. Possono farlo?
R: Dipende dal tipo di irregolarità edilizia e da quando hai fatto i lavori. Dopo le modifiche normative del 2021, per il Superbonus si è stabilito che la presenza di taluni abusi edilizi non comporta la decadenza dal beneficio, purché sia stata presentata la CILA-Superbonus (CILAS) e l’immobile non sia totalmente abusivo. In pratica, non ti possono togliere il bonus per piccole difformità urbanistiche (difformità minori, mancanza di segnalazioni secondarie, ecc.), mentre restano esclusi ovviamente gli interventi eseguiti su immobili senza alcun titolo abilitativo. Se l’Agenzia comunque ti contesta il bonus per un abuso, devi:

  • Verificare se avevi presentato la CILAS. Se sì, la legge dice chiaramente che la detrazione non decade tranne casi eccezionali. Potrai far valere l’art. 119 c.13-ter D.L.34/2020 (introdotto da L.108/2021) che tutela il bonus, e sostenere che l’ufficio fiscale non può sindacare oltre se c’era la CILAS regolare.
  • Se non avevi presentato CILAS (es. perché i lavori erano edilizia libera e non l’hai ritenuta necessaria), l’Agenzia potrebbe ritenere che quell’abuso inficiava il diritto. In tal caso, puoi comunque difenderti sostenendo che l’abuso era marginale e non aveva impatto sulla fruizione del bonus (ad esempio, un piccolo ampliamento ininfluente sulle parti oggetto di intervento). Magari allegando che hai avviato pratica di sanatoria edilizia nel frattempo.
  • Se l’abuso è rilevante (es. un intero piano costruito senza permesso) ed era necessario regolarizzarlo per ottenere l’agibilità, sarà dura contestare il recupero: l’agevolazione richiede la legittimità edilizia delle parti coinvolte. In tale scenario, potrai puntare sulle sanzioni: dire che ignoravi l’abuso (magari ereditato) e chiedere clemenza sul piano sanzionatorio, ma il rimborso del bonus probabilmente sarà dovuto.

In sintesi, oggi come oggi l’Agenzia non dovrebbe revocare il Superbonus per semplici abusi formali grazie alla CILAS, e se lo fa c’è spazio per difendersi citando la norma semplificativa. Per abusi gravi, la difesa è più complicata e si sposta eventualmente sul fronte civilistico (nei confronti di chi ti ha venduto casa con abusi non detti, o del tecnico che non li ha rilevati).

D: Se l’impresa ha sbagliato i lavori o non li ha finiti e per questo perdo il bonus, posso non pagare o rivalermi?
R: Sì. Dal punto di vista fiscale, purtroppo la legge prevede che se non completi i lavori entro certi termini (o non raggiungi gli obiettivi previsti), devi restituire la detrazione di cui magari hai già usufruito. Non esiste un’esenzione per “colpa dell’impresa”: il Fisco guarda al fatto oggettivo che i requisiti non ci sono, indipendentemente dal perché. Quindi tu, come beneficiario, sarai tenuto a ridare indietro l’eventuale importo detratto (o a perdere il credito non ancora usato). Tuttavia, hai pieno diritto di rivalerti sull’impresa per il danno subito. L’impresa infatti ha un obbligo contrattuale di eseguire i lavori a regola d’arte e nei tempi previsti. Se il bonus sfuma per un suo inadempimento (es: non finisce i lavori entro la scadenza, oppure li fa male e non ottieni l’efficientamento sperato), questo costituisce un danno emergente per te. Potrai:

  • Intanto, sospendere o rifiutare pagamenti all’impresa equivalenti al bonus perso, se non l’hai ancora pagata interamente (spesso l’impresa stessa ha preso lo sconto in fattura, quindi dipende dai rapporti economici).
  • Avviare una causa civile per risoluzione contrattuale e risarcimento danni. Nel risarcimento includi l’importo del bonus da restituire al Fisco, le eventuali sanzioni e interessi, oltre ad altri costi (es. dover trovare altro fornitore). Idealmente, dovresti chiedere che l’impresa ti manlevi rispetto alle richieste dell’Agenzia Entrate – cioè paghi al posto tuo ciò che devi al Fisco.
  • Nel frattempo, potresti cercare di limitare il danno: se i lavori sono completabili anche in ritardo, magari negoziare con l’impresa (o una nuova) di finirli comunque, così da avere almeno il beneficio sulle spese future (anche se a percentuale minore).

È consigliabile farsi assistere da un legale sin da subito. In alcune situazioni di contenzioso, i condomini hanno ottenuto provvedimenti d’urgenza: ad esempio, un sequestro preventivo dei crediti non ancora utilizzati dall’impresa, per evitare che li incassasse indebitamente. Questo è un rimedio drastico ma efficace a tutela dei proprietari: blocca il credito in attesa che si definisca di chi è la responsabilità. Ogni caso è a sé: l’importante è che sappi che non sei costretto a subire passivamente la perdita del bonus per colpa altrui – puoi (e devi) agire contro chi ha causato la situazione.

D: Quali sanzioni rischia chi utilizza indebitamente il Superbonus?
R: Sul piano amministrativo tributario, la sanzione base è il 30% dell’imposta non versata (cioè del bonus indebito). Questa può ridursi se paghi subito con ravvedimento (ad es. 1/8 del 30% se paghi dopo un anno) o in caso di definizione agevolata. Se però l’Agenzia qualifica il credito come “inesistente” (fittizio), la sanzione sale al 100% dell’importo. In più, se accertano un comportamento doloso, potrebbero applicare una sanzione aggravata dal 150% al 200% (ad esempio in caso di false dichiarazioni). Ci sono anche sanzioni accessorie: decadenza da altri benefici fiscali ecc., ma non si applicano spesso. Sul piano penale, possono configurarsi reati a seconda della condotta:

  • Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.): se hai ottenuto indebitamente un contributo statale. La Corte di Cassazione ha equiparato il Superbonus a un’“erogazione” pubblica, quindi se l’importo indebito supera €3.999,96 scatta questo reato (sotto è solo illecito amministrativo). Pena: fino a 3 anni di reclusione se importo < €100k; se ≥ €100k diventa truffa aggravata.
  • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.): se hai ottenuto il bonus con artifici o raggiri (es. fatture false). Pena: da 1 a 6 anni. Cassazione 2024 ha chiarito che la truffa scatta anche senza effettiva compensazione, basta aver creato e ceduto crediti fittizi.
  • Reati fiscali: se hai indicato crediti inesistenti nella dichiarazione, potrebbe configurarsi Dichiarazione fraudolenta (art.2 D.Lgs.74/2000) se accompagnata da fatture false, oppure Indebita compensazione (art.10-quater) se hai usato crediti falsi per pagare imposte (>50k € per periodo).
  • Falsi in attestazioni o asseverazioni: il tecnico può rispondere di falsità ideologica. Tu come beneficiario potresti essere correo se hai concorso.

Va detto che se agisci in buona fede e c’è solo un errore, il penale di solito non interviene. Si risolve in sede amministrativa (pagando con sanzioni). Il penale è per condotte fraudolente. In ogni caso, chi regolarizza spontaneamente la propria posizione prima di essere scoperto ha più chance di evitare guai penali. Ad esempio, se ti accorgi di un errore e restituisci il credito (ravvedimento operoso), difficilmente ti contesteranno un reato perché manca il dolo. Al contrario, chi ordisce una frode con documenti falsi rischia seriamente condanne: l’orientamento recente è severo (Cass. 45868/2024 ha rigettato i ricorsi di imputati in una maxi-truffa di crediti fittizi, confermando la punibilità anche senza uso del credito).

D: Ho ricevuto un avviso di accertamento per il Superbonus: è possibile trovare un accordo senza andare in causa?
R: Sì. Ci sono vari istituti deflattivi che permettono di evitare il lungo iter del processo tributario:

  • L’Accertamento con adesione: puoi presentare istanza di adesione all’ufficio entro 60 giorni dall’avviso. Ci sarà un contraddittorio con l’Agenzia; se trovate un accordo sull’importo da pagare, si firma un atto di adesione. In genere, l’Agenzia in adesione può ridurre le sanzioni a 1/3 di quelle minime di legge. Ad esempio, sanzione 30% diventa 10%. E non si pagano interessi di mora ulteriori. Se hai argomenti validi, potresti ottenere anche un abbattimento del maggior credito contestato (non è garantito, ma a volte gli uffici limano). Dalla mia esperienza, l’adesione è utile quando la pretesa dell’Agenzia è parzialmente corretta e vuoi chiudere con sanzioni ridotte.
  • La mediazione/reclamo: per atti sotto €50.000 di valore, devi presentare prima un reclamo-mediazione. L’Agenzia può accogliere in tutto o in parte il reclamo. Spesso questo porta a una riduzione delle sanzioni del 35-40%.
  • La conciliazione giudiziale: se fai ricorso, puoi comunque conciliare davanti alla Commissione. Anche qui si possono ridurre sanzioni (fino a 50% generalmente). Dal 2023 è possibile conciliare anche in appello.

Molti uffici sono disponibili a trattare specialmente se il contribuente dimostra collaborazione e buona fede. Esempio: hai tutti i documenti ma per un cavillo il bonus non spettava, potresti proporre “pago il tributo ma togliamo le sanzioni”. Oppure “riduciamo la sanzione dal 30% al 5% perché c’era incertezza”. Queste proposte spesso vengono accettate perché anche l’Agenzia vuole evitare troppi contenziosi su materia complicata. Dunque, sì, conviene tentare un accordo. Naturalmente valuta con il tuo consulente: se sei convinto di aver ragione al 100%, magari meglio andare avanti in giudizio; se invece c’è un rischio soccombenza, una conciliazione vantaggiosa ti fa risparmiare tempo e soldi (ricorda che in caso di conciliazione le sanzioni sono ulteriormente dimezzate rispetto al normale, ai sensi dell’art.48 D.Lgs.546/92).

D: In caso di contestazione, devo pagare subito tutto o posso rateizzare?
R: Di default, l’avviso di accertamento esige il pagamento entro 60 giorni (se non fai ricorso) o, se fai ricorso, viene sospeso finché non c’è sentenza passata in giudicato. Tuttavia, se perdi in tutto o in parte il giudizio o decidi di accettare l’atto, puoi certamente chiedere una rateazione all’Agente della Riscossione. In sede di adesione, per esempio, è previsto il pagamento in 8 rate trimestrali (16 se importo oltre 50k). Se arrivi a cartella esattoriale, puoi rateizzare fino a 72 rate (6 anni) o 120 rate in casi di grave difficoltà. Quindi sì, non sei costretto a versare tutto in un’unica soluzione se non hai liquidità. Importante: se non fai ricorso né adesione entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo e l’importo iscritto a ruolo; a quel punto puoi rateizzare con Equitalia ma perdi gli sconti su sanzioni possibili con adesione. Se invece conciliate in giudizio, puoi avere rate trimestrali fino a 8 (o 20 se importo alto).

D: Cosa posso fare per prevenire le contestazioni sul mio cantiere Superbonus?
R: La prevenzione è fondamentale. Alcuni consigli:

  • Conserva in modo ordinato tutti i documenti: CILA, permessi, asseverazioni, APE, fatture, bonifici parlanti, visure catastali, delibere condominiali, contratti con l’impresa, certificati vari (collaudi, ENEA), visto di conformità, comunicazioni inviate all’Agenzia. Questa “cartellina del Superbonus” deve essere completa e facilmente esibibile in caso di controllo.
  • Affidati a professionisti seri: scegliere un tecnico asseveratore e un fiscalista con esperienza, verificare che abbiano polizze attive. Diffida di chi promette miracoli o scorciatoie documentali.
  • Fai verifiche intermedie: ad esempio, se stai a metà dei lavori, controlla con il tecnico se siete in linea col salto di classe previsto, se le spese rientrano nei massimali, ecc. Così se emerge un problema, puoi correggere in corso d’opera (cambiare materiali, aggiungere un intervento migliorativo, ecc.).
  • CILA-Superbonus: assicurati che sia stata presentata quando necessaria e che includa tutti gli interventi. La CILAS ti protegge da contestazioni su abusi minori.
  • Visto di conformità: fallo rilasciare da un soggetto qualificato e scrupoloso. Il visto è un controllo di secondo livello: un buon commercialista potrebbe individuare errori prima che diventino rogne (es: documenti mancanti).
  • Evita operazioni opache: se qualcuno ti propone di “monetizzare” il credito senza fare davvero i lavori, sappi che i controlli ormai sono stringenti e le chance di farla franca poche. Rischi penali seri.
  • Monitoraggio post-lavori: dopo aver usufruito del bonus, conserva la documentazione per almeno 8-10 anni e rimani informato sulle evoluzioni normative (ad es. cambi interpretazioni). Così se il Fisco manda un questionario, sei pronto.
  • Consulenza preventiva: in casi complessi (condomini grandi, interventi borderline) può valere la pena far fare una “due diligence” fiscale da un tributarista prima di liquidare l’impresa: si controlla che tutto sia a posto come carte.

In sostanza, prevenire significa ridurre al minimo i punti attaccabili: un dos­sie­r ben fatto e l’osservanza pedissequa delle norme e circolari di prassi mettono al riparo la maggior parte dei contribuenti onesti da contestazioni, o quantomeno li mettono in grado di vincere facilmente un eventuale ricorso dimostrando la propria correttezza.

Casi pratici e simulazioni (scenari di contestazione e difesa)

Vediamo ora alcune simulazioni pratiche, ispirate a situazioni tipiche che possono verificarsi, per comprendere come applicare i concetti trattati nella guida. Ogni scenario descrive una possibile vicenda e indica quali azioni l’avvocato del contribuente (dal punto di vista del debitore) potrebbe intraprendere.

Caso 1: Lavori in casa unifamiliare non completati entro la scadenza – perdita parziale del Superbonus
Scenario: Il Sig. Rossi stava ristrutturando la sua villetta unifamiliare con Superbonus 110%. Aveva un termine al 31 dicembre 2022 per completare i lavori (essendo una villetta, prorogata da settembre al 31/12 perché aveva raggiunto SAL 30% a settembre). Purtroppo l’impresa ha avuto ritardi: al 31/12/2022 i lavori erano solo al 80% e si sono conclusi poi a marzo 2023. Il Sig. Rossi ha ceduto il credito corrispondente ai lavori via via eseguiti a una banca. A luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate notifica al Sig. Rossi un atto di recupero: contesta che le spese sostenute nel 2023 (circa 20.000 €) non avevano più diritto al 110% ma solo al 90%, quindi il 20% di differenza è credito non spettante da restituire. Richiede circa 4.000 € più interessi e sanzione 30% su tale importo. Il Sig. Rossi è sorpreso perché era convinto di poter avere il 110% su tutto: non sapeva che la proroga era condizionata al completamento entro 2022.
Azioni difensive: L’avvocato analizza il caso. In effetti, la normativa (all’epoca, L.234/2021) era chiara: per le unifamiliari serviva SAL 30% a 30/9/22 per estendere a 31/12/22 il 110%. Dopo tale data, le spese vanno al 90% nel 2023. Il Sig. Rossi aveva SAL 30% ok, ma non ha finito entro 2022, quindi dal 2023 aliquota 90%. Difficile contestare il merito: l’Agenzia è nel giusto sul recupero del 20%. Tuttavia, il legale individua alcuni elementi: Rossi non era un furbo, è vittima del ritardo impresa; inoltre, c’è il Fondo Indigenti introdotto a fine 2023 (Rossi ha ISEE 14.000 € e SAL>60% a fine 2023). Quindi, in ricorso, l’avvocato:

  • Evidenzia la buona fede del contribuente, che ha agito secondo le indicazioni fornitegli (magari dall’impresa) e non aveva volontà elusiva.
  • Chiede di non applicare sanzioni (o al minimo): trattandosi di errata fruizione per motivi tecnici, invoca l’errore incolpevole e l’art.6 co.5 D.Lgs.472/97.
  • Segnala che il Sig. Rossi ha diritto al contributo a fondo perduto per meno abbienti: quel contributo coprirebbe proprio il 20% mancante dal 110 al 90 su spese 2024. Qui un problema: le spese contestate sono del 2023, e il fondo copre spese 2024. Comunque, se spostasse il criterio, si potrebbe sostenere di applicare in via equitativa analoga agevolazione. Questo è un argomento creativo: magari il giudice tributario non lo considera, ma serve a far capire l’iniquità.
  • L’avvocato propone all’ufficio un accordo: il Sig. Rossi è disposto a pagare il 20% di differenza, ma chiede sanzione zero (o minima). L’ufficio in effetti comprende la situazione e in sede di adesione accetta: il Sig. Rossi pagherà 4.000 € + interessi modesti, con sanzione ridotta al 5% (200 €).
  • L’avvocato inoltre consiglia al Sig. Rossi di valutare azione contro l’impresa: anche se i lavori sono poi finiti, il ritardo gli è costato 4.000 € di tasca. Nel contratto c’era una data fine lavori, non rispettata. Si può chiedere quel danno. Rossi però ha buon rapporto con l’impresa locale e decide di non rovinare i rapporti: la vicenda si chiude col fisco senza contenzioso lungo.

Caso 2: Contestazione di credito inesistente per lavori fantasma – beneficiario truffato dall’impresa
Scenario: Un condominio di 8 famiglie affida nel 2021 i lavori del 110% a una ditta “Alpha srl” che propone anche di anticipare le spese via sconto in fattura. La ditta esegue pochi interventi, poi abbandona il cantiere a metà 2022 ma nel frattempo ha fatturato come se avesse fatto tutto e ha ceduto i crediti a una finanziaria. I condomini si ritrovano con la facciata solo parzialmente rifatta e l’impianto non completato. A marzo 2023, la Guardia di Finanza avvia indagini: risulta che Alpha srl ha frodato diversi condomìni, creando crediti fittizi. Viene sequestrato il “cassetto fiscale” con i crediti residui ancora non usati dalla finanziaria. L’Agenzia nel 2024 emette atti di recupero verso ciascun condomino per l’intero importo del bonus indebitamente fruito. I condomini sono scioccati: loro pensavano che l’impresa avesse fatto i lavori, seppur male, e di aver ceduto regolarmente il credito. Ora rischiano di dover pagare circa 400.000 € in 8 famiglie.
Azioni difensive: L’avvocato (o più avvocati, uno per condòmino o uno collettivo) imposta la difesa su più fronti:

  • Penale: c’è procedimento per truffa a carico dei titolari di Alpha srl. I condomini si costituiscono parte civile nel processo penale chiedendo danni patrimoniali (in primis quanto dovranno restituire al Fisco) e morali. Puntano a ottenere una sentenza penale di condanna con risarcimento.
  • Tributario: si ricorre contro gli avvisi. Strategia: dimostrare che i condomini erano totalmente in buona fede e vittime essi stessi della frode. Si portano le prove: contratto d’appalto, bonifici di acconto versati, le comunicazioni scambiate con l’impresa che assicurava tutto a posto, eventuali denunce già fatte. Si sostiene che non c’era volontà di indebito arricchimento: i crediti sono “inesistenti” per colpa dell’impresa, non perché i condomini hanno dichiarato il falso consapevolmente. Obiettivo nel ricorso: quantomeno eliminare sanzioni (100%) e ridurle a 0 per errore inevitabile. Si può anche discutere se parte dei lavori in realtà fu fatta (es. cappotto completato al 50%): magari i condomini hanno diritto al 50% del bonus, quindi il credito non è interamente inesistente ma solo in parte non spettante. Ciò richiederà perizia tecnica. Il giudice potrebbe allora riqualificare la pretesa da 100% inesistente (sanzione 100%) a, poniamo, 50% non spettante (sanzione 30%). È comunque dura che lascino il bonus per lavori incompleti, ma l’argomento va tentato.
  • Responsabilità solidale cessionario: in questo caso la finanziaria cessionaria non ha dolo (pare vittima anche lei), ma forse colpa grave c’è (magari non ha verificato cantiere). Comunque, l’Agenzia sembra aver colpito solo i condomini. I condomini potrebbero chiamare la finanziaria come terzo nel giudizio tributario chiedendo di essere manlevati (non è una cosa che il giudice tributario possa decidere, ma potrebbe far emergere la negligenza del cessionario). Forse meglio agire civilmente: i condomini citano in giudizio civile anche la finanziaria per arricchimento senza causa o responsabilità extracontrattuale, sostenendo che ha beneficiato di crediti fasulli e doveva controllare. Non facile, ma se dimostrano colpa grave, potrebbero ottenere qualcosa.
  • Urgenze: l’avvocato chiede subito in Commissione tributaria la sospensione degli atti: 400k su 8 famiglie = 50k a famiglia, sicuramente danno grave, e c’è fumus (presentano la denuncia penale, etc.). La sospensione viene concessa. Intanto al penale i beni di Alpha srl sono sotto sequestro: i condomini sperano in una confisca da cui attingere per risarcirli. Questo caso si protrarrà a lungo. Probabilmente, se il penale conferma la truffa, l’AdE per prassi potrebbe anche valutare, in autotutela, di annullare le sanzioni per i condomini (è già successo in altri casi di vittime di frodi, per simpatia).
  • Esito ipotetico: i condomini ottengono in tribunale tributario l’annullamento delle sanzioni e la rateizzazione lunga del debito principale. Il penale condanna Alpha srl a risarcirli, ma questa è fallita, quindi ottengono poco. La finanziaria raggiunge un accordo: rinuncia a pretendere 100k di crediti ancora non compensati (che erano sequestrati), destinandoli a ridurre il debito dei condomini (non è usuale, ma si può negoziare: la finanziaria preferisce questo piuttosto che avere guai reputazionali). Insomma, i condomini comunque perdono un bel po’ di soldi, ma grazie alla difesa hanno evitato di pagare doppio (sanzioni) e hanno individuato i veri responsabili.

Caso 3: Contestazione in condominio per vizio formale risolta in autotutela
Scenario: Un condominio ha fatto interventi 110% (cappotto, infissi) nel 2021. Tutto regolare, crediti ceduti a una banca. Nel 2022 l’Agenzia invia un questionario chiedendo vari documenti. L’amministratore risponde ma omette di allegare la copia della CILAS, pensando non servisse perché nel 2021 ancora non obbligatoria (in realtà era già stata introdotta a luglio 2021!). L’ufficio, non trovando la CILA, conclude che i lavori sono stati fatti senza titolo edilizio valido e invia un avviso di recupero dell’intero bonus (300k €) per “mancata presentazione CILA = detrazione non spettante”. In realtà la CILAS era stata presentata eccome, solo che l’amministratore non l’aveva allegata per errore.
Azioni: Appena ricevuto l’avviso, i condomini (tramite avvocato) presentano subito una istanza di autotutela all’Agenzia allegando la CILAS protocollata e approvata a suo tempo, spiegando che c’è stato un fraintendimento. Chiedono l’annullamento dell’atto perché il motivo del recupero (assenza CILA) è inesistente. Contestualmente, depositano ricorso con riserva (per non far scadere i termini), chiedendo la sospensione. L’Agenzia, verificato il documento, riconosce l’errore e annulla in autotutela l’atto prima ancora dell’udienza di sospensione. Caso risolto rapidamente. (Qui si vede l’importanza di rispondere in modo completo ai questionari: un piccolo errore ha rischiato di costare caro, ma per fortuna era sanabile con un dialogo).

Caso 4: Responsabilità solidale contestata a banca per credito falso
Scenario: La banca BETA ha acquistato crediti fiscali da vari soggetti tramite un intermediario nel 2021. Uno di questi lotti di crediti (per 1 milione €) si rivela nel 2022 completamente fittizio (lavori mai eseguiti, beneficiario irreperibile). L’Agenzia Entrate annulla quei crediti e li dichiara “inesistenti”. BETA non è riuscita a utilizzare in compensazione quei crediti, che ora sono bloccati. Successivamente, l’Agenzia individua che in quella frode la banca forse è stata troppo disinvolta: nota che BETA ha comprato a 70 cent sul euro crediti da una piccola impresa edile con capitale minimo, senza nemmeno acquisire l’asseverazione (si fidava del mediatore). Quindi la ritiene colpevolmente negligente e contesta a BETA la responsabilità solidale per quei crediti, chiedendo sanzione e interessi, e minacciando azione penale.
Azione difensiva: Gli avvocati di BETA preparano una memoria difensiva robusta:

  • Dimostrano che BETA aveva invece attuato procedure di controllo (presentano i protocolli interni, e alcune mail scambiate col mediatore su quei crediti). È vero che alcuni documenti mancavano, ma la banca pensava fossero in regola. Invocano la norma del 2022 (dolo o colpa grave): qui non c’era dolo, e per la colpa grave contestano che l’assenza di asseverazione era stata subdolamente coperta dal mediatore (falsificando un’attestazione). Quindi la banca fu ingannata anch’essa.
  • Presentano i principi della Cassazione penale 2024: buonafede non “depura” il credito ma salva penalmente. Puntano a evitare guai penali evidenziando che hanno collaborato con la Procura (hanno denunciato il mediatore, ecc.).
  • Nel procedimento tributario, sottolineano che la banca non ha mai utilizzato quei crediti, quindi non c’è un danno erariale effettivo (nessuna imposta è stata compensata). Ergo, chiedono che non venga sanzionato l’“utilizzo” perché non c’è stato. Al massimo, c’è un tentativo di frode da parte del beneficiario.
  • Citano la circolare 16/2023 (ipotetica) dell’Agenzia che spiega l’applicazione dei commi 6-bis e ter: affermano di aver oramai acquisito tutti i documenti (li hanno reperiti dopo il fatto, ad es. hanno recuperato dal comune che non c’era mai un titolo edilizio – scoperta tardiva, ma loro dicono che non potevano saperlo prima).
  • Risultato: l’Agenzia, percependo che la banca darebbe battaglia e potrebbe anche far emergere che i suoi “sei indici di rischio” non erano soddisfatti in modo lampante, decide di non perseguire oltre BETA sul piano tributario, concentrandosi sui veri frodatori. Magari la banca patteggia solo una sanzione ridotta per “diligenza non impeccabile” in adesione, ma salva la reputazione.

Caso 5: Contestazione per difformità lieve risolta con interpretazione favorevole
Scenario: Mario, proprietario di un appartamento, ha beneficiato del 110% trainato (cambio infissi e caldaia) grazie a un intervento trainante condominiale (cappotto). Tutto ok, crediti ceduti. Nel 2023, l’Agenzia gli contesta che il suo appartamento aveva una veranda abusiva sul balcone, e quindi l’immobile non era del tutto in regola urbanisticamente, per cui il bonus non sarebbe spettato. Importo detrazione suo: 15k.
Difesa: L’avvocato di Mario impugna sottolineando che:

  • La veranda è antecedente 1967 (o comunque è una difformità minore). Con la CILAS (presentata per il condominio) lo stato legittimo non doveva essere attestato, quindi per legge quell’abuso non comporta decadenza.
  • L’Agenzia probabilmente ha ignorato la norma semplificatoria. Si cita la legge e le circolari esplicative: la veranda, pur non autorizzata, non incide sulle parti strutturali e non impediva i lavori condominiali.
  • Si aggiunge che Mario ha presentato domanda di condono/sanatoria per la veranda (se applicabile), mostrando la volontà di regolarizzare.
  • Risultato atteso: la Commissione annullerà l’atto perché la normativa esclude la decadenza in casi simili. Se l’Agenzia fosse ostinata, magari il giudice decide equitativamente che il bonus spetta perché la veranda non ha nulla a che vedere con cappotto e infissi.
  • Mario conserva integralmente il suo bonus, evita di pagare sanzioni, e regolarizza poi la veranda per evitare future questioni.

Questi esempi mostrano come, di volta in volta, la difesa richiede di combinare normativa fiscale e elementi fattuali, con creatività e rigore. Il ruolo dell’“avvocato esperto Superbonus” è proprio quello di orientare il cliente attraverso questo complesso panorama, valutando rischi, possibili soluzioni e strategie su misura del caso concreto.

Conclusione

Difendersi efficacemente da contestazioni relative al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi richiede un mix di conoscenza normativa aggiornata, capacità tecnico-probatorie e strategia legale. Abbiamo visto come il quadro normativo italiano abbia evoluto gli strumenti per tutelare i soggetti in buona fede (limitando la responsabilità solidale ai casi di dolo/colpa grave, offrendo sanatorie per cantieri in corso, ecc.), ma al contempo sia diventato più stringente nei controlli di legittimità. Dal punto di vista del debitore, ossia del beneficiario che rischia di dover restituire l’agevolazione, i punti chiave da portare avanti in ogni difesa sono:

  • La dimostrazione della propria diligenza e buona fede: un contribuente che può esibire tutti i documenti, che ha seguito le procedure previste (CILA, visti, asseverazioni) e che si è affidato a professionisti qualificati, parte già avvantaggiato. In diritto tributario, ciò può tradursi nell’annullamento delle sanzioni amministrative per assenza di colpevolezza. Nei casi migliori, può persino convincere l’Agenzia a desistere da pretese formali.
  • L’uso sapiente delle norme a favore del contribuente: come quelle sulle limitazioni della decadenza del bonus in presenza di CILAS, oppure sulle opportunità di definizione agevolata (ravvedimento, adesione). Un avvocato esperto sa individuare le “scappatoie” legali che permettono di ridurre l’impatto delle contestazioni (ad es. qualificare un errore come “non spettante” invece che “inesistente” per dimezzare la sanzione).
  • La cooperazione e il dialogo con l’Amministrazione: salvo situazioni di aperta frode, spesso è possibile trovare soluzioni condivise con l’ufficio fiscale. Ciò riflette anche un orientamento moderno del Fisco: ad esempio, a fronte di un contribuente disponibile a pagare il dovuto mostrando di non aver avuto dolo, l’Agenzia può concordare la rinuncia alle sanzioni o un pagamento rateale sostenibile. D’altronde, imporre a famiglie e imprese oneste oneri insostenibili non conviene a nessuno – si rischierebbe un’ondata di contenziosi e fallimenti.
  • La tutela dei diritti del contribuente anche contro terzi: non bisogna dimenticare la dimensione privatistica di queste vicende. Il beneficiario che subisce un danno (perdita del bonus) non è privo di rimedi verso chi ha concorso a causarlo. Le imprese appaltatrici, i progettisti, i fiscalisti, i cessionari, ciascuno nel proprio ruolo, rispondono delle proprie condotte. Come evidenziato, un approccio olistico prevede di attivare, parallelamente alla difesa tributaria, le dovute azioni civili (o denunce penali) per spostare il peso economico su chi effettivamente ha sbagliato o frodato. In questo modo, il contribuente può aspirare a non rimanere l’unico “anello debole che paga per tutti”.
  • L’importanza della consulenza preventiva e della compliance: in ultimo, questa guida – espressamente concepita per professionisti e utenti avanzati – vuole sottolineare come evitare le contestazioni sia la miglior difesa. Nel contesto futuro, con aliquote ridotte (65%) e maggiori vincoli, chi intende ancora fruire di bonus edilizi dovrà farlo con una pianificazione attenta: verifiche urbanistiche preliminari, studio dei requisiti normativi e un monitoraggio costante dell’evoluzione legislativa. Un avvocato esperto in materia, affiancato da tecnici qualificati, può offrire un servizio di audit e consulenza per assicurare che l’operazione di ristrutturazione sia impermeabile alle possibili censure del Fisco.

In conclusione, il Superbonus 110% ha rappresentato una sfida senza precedenti per il diritto tributario e l’edilizia in Italia. Ha aperto opportunità notevoli, ma anche zone d’ombra sfruttate da alcuni disonesti. Oggi, a metà 2025, possiamo dire di aver tratto molte lezioni: il legislatore è intervenuto (a volte in ritardo) per colmare lacune e punire gli abusi; la giurisprudenza sta via via delineando principi chiari (come sul sequestro di crediti in mano ai terzi o sulla punibilità di condotte incomplete). Per i professionisti del settore legale, ciò si traduce in un corpus di conoscenze specialistiche da tenere costantemente aggiornato e da applicare caso per caso. Per i cittadini e imprenditori, il messaggio è duplice: da un lato approfittare con prudenza di queste agevolazioni, dall’altro non scoraggiarsi se insorgono contestazioni, perché esistono mezzi legali validi per far valere le proprie ragioni.

Come abbiamo visto, spesso la differenza tra perdere un bonus o conservarlo (o almeno evitare sanzioni) sta tutta nell’approccio difensivo: organizzato, documentato e sostenuto dai riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti. In tal senso, speriamo che questa guida – con le sue fonti aggiornate, tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche – sia servita a chiarire il quadro e a fornire strumenti utili sia al professionista legale che voglia orientarsi nel “labirinto Superbonus”, sia al privato cittadino o imprenditore che, trovandosi dalla parte del debitore contestato, voglia capire come difendere efficacemente i propri diritti e interessi.

In estrema sintesi, difendersi da contestazioni sui bonus fiscali edilizi significa: conoscere le regole, raccogliere le prove, usare la legge a proprio favore e, non ultimo, perseguire equità (far emergere la differenza tra chi ha cercato di rispettare la legge e chi l’ha deliberatamente violata). Così facendo, il contribuente onesto potrà difendersi con successo e “uscire indenne” – o almeno limitare i danni – anche dal più severo degli accertamenti sul Superbonus 110%.


Fonti

  • Agenzia delle Entrate – Circolare 33/E del 6 ottobre 2022: chiarimenti su responsabilità in solido di fornitori e cessionari (dolo o colpa grave).
  • Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 2022 (giugno 2022): definizione degli indici di rischio per valutare la diligenza del cessionario.
  • Decreto-Legge 34/2020 (“Decreto Rilancio”), convertito con L. 77/2020: art. 119 (Superbonus 110% requisiti) e art. 121 (cessione/sconto in fattura, commi 1-6 e succ. modif.).
  • Legge 108/2021 (conversione DL 77/2021 “Semplificazioni-bis”): introdotto art. 119 c.13-ter D.L.34/2020 (CILA-Superbonus, esclusione decadenza salvo casi gravi).
  • Decreto-Legge 157/2021, conv. L. 216/2021 (DL “Antifrodi”): introdotto obbligo visto di conformità e asseverazione congruità costi per cessioni/sconti dal 12/11/2021; art. 122-bis D.L.34/2020 (controlli preventivi e sospensione 30gg cessioni).
  • Decreto-Legge 50/2022, conv. L. 91/2022 (DL “Aiuti”): art. 14 DL 50/22 e succ. mod. – introdotta quarta cessione limitata alle banche; successivo art.14 comma 1-bis.1 (inserito da DL 176/22) citato in art.121 c.6-quater.
  • Decreto-Legge 115/2022, conv. L. 142/2022 (DL “Aiuti-bis”): art. 33-ter – limitazione responsabilità solidale cessionari ai casi di dolo/colpa grave; disciplina differenziata per crediti ante 12/11/21 (visto e asseverazione ora per allora).
  • Decreto-Legge 11/2023, conv. L. 38/2023 (DL “Cessioni” 2023): stop generalizzato a cessione/sconto da 17/2/2023; art. 2 DL 11/23 ha modificato art. 121 DL 34/20 inserendo commi 6-bis, 6-ter, 6-quater (lista documenti per esonero responsabilità cessionario; esclusione colpa grave se documenti mancanti ma diligenza provata; onere prova dolo/colpa a carico Fisco).
  • Decreto-Legge 29/12/2023 n. 212, conv. L. 14/2024: misure urgenti su Superbonus – mantenimento 110% per lavori realizzati e asseverati al 31/12/23; contributo a fondo perduto per soggetti con ISEE <15k e SAL≥60% al 31/12/23 (compensazione differenza 110%-70% spese 2024); riduzione aliquote 2024 al 70%, 2025 al 65%; divieto cessione per demolizione-ricostruzione in zone sismiche 1-3 senza titolo entro entrata in vigore; restrizioni Bonus barriere 75% (limite casi, obbligo asseverazione e pagamenti tracciati).
  • Cassazione Penale, Sez. II, sent. n. 3108/2024 (24 gennaio 2024): principio del “dissociamento tra buona fede del cessionario e sequestro dei crediti”. Il cessionario in buona fede non evita il sequestro preventivo dei crediti fittizi, poiché il credito rimane inesistente e pertinenziale al reato. Chiarito che la cessione non crea un nuovo credito originario “pulito”, ma è evoluzione del diritto del beneficiario.
  • Cassazione Penale, Sez. II, sent. n. 45868/2024: stabilito che la truffa aggravata scatta anche senza effettiva compensazione del credito, basta l’ottenimento fraudolento del credito stesso. Confermata condanna per associazione a delinquere finalizzata a frode Superbonus, rigettando tesi difensive.
  • Norme tributarie: art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso), art. 6 co.2 e co.5 D.Lgs. 472/97 (non punibilità per obiettiva incertezza e errore incolpevole) – rilevanti per esonero sanzioni; D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) e Codice Penale artt. 316-ter, 640-bis per profili penali collegati.
  • Jurisprudenza di merito/Commissioni tributarie: es. Commissione Tributaria Regionale che ha affermato impugnabilità della comunicazione di “scarto” di cessione come atto autonomamente impugnabile; sentenze su sanzioni non applicabili per errore scusabile (richiamate in note Villani).

Avvocato esperto Superbonus 110? Difenditi da contestazioni su bonus fiscali edilizi con Studio Monardo

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  • 📂 Analizza la documentazione tecnica e fiscale a supporto del bonus contestato
  • 📌 Verifica la regolarità delle comunicazioni ENEA, delle asseverazioni e dei titoli edilizi
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  • ⚖️ Ti rappresenta in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nel ricorso tributario
  • 🔁 Valuta soluzioni per regolarizzare eventuali difformità, anche con definizione agevolata

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e bonus fiscali edilizi
  • ✔️ Specializzato nella difesa di contribuenti, imprese edili, tecnici e committenti
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia

Conclusione

Una contestazione sul Superbonus 110% o altri bonus edilizi può avere gravi conseguenze economiche, inclusa la restituzione delle somme con sanzioni e interessi.
Con l’assistenza giusta puoi difendere le agevolazioni ottenute o minimizzare le conseguenze di eventuali irregolarità.

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