Hai ricevuto un accertamento fiscale sul valore dell’immobile indicato nell’atto di compravendita? Ti contestano che il prezzo dichiarato è inferiore al valore reale o di mercato? Ti stai chiedendo se l’Agenzia delle Entrate può farlo e come puoi difenderti?
L’Agenzia delle Entrate può procedere a un accertamento di valore quando ritiene che il prezzo dichiarato sia troppo basso rispetto a quello di mercato. Ma non sempre l’accertamento è legittimo: la legge prevede limiti, criteri oggettivi e possibilità concrete di difesa.
Quando può avvenire l’accertamento di valore su un immobile?
– Quando il valore dichiarato nell’atto di compravendita è molto inferiore a quello medio di mercato
– Quando il Fisco confronta l’immobile con beni simili venduti nella stessa zona
– Se ci sono segnalazioni o anomalie (es. vendita tra parenti, vendite a prezzo simbolico, donazioni mascherate)
– Se hai usufruito di agevolazioni fiscali (es. prima casa) e l’Agenzia ritiene non ne avessi diritto
– Quando il valore catastale non è coerente con il valore commerciale
Cosa può contestare l’Agenzia delle Entrate?
– Prezzo troppo basso rispetto al valore normale o catastale
– Violazione dell’art. 51 DPR 131/1986, che consente il controllo del valore venale in comune commercio
– Simulazione o sottofatturazione del prezzo reale
– Mancato aggiornamento catastale prima della vendita
– Evasione dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale
Come difendersi da un accertamento sul valore dell’immobile?
– Controlla che sia stato rispettato il valore catastale rivalutato (criterio valido per abitazioni prima casa)
– Richiedi la stima tecnica di un perito indipendente a supporto del valore dichiarato
– Documenta le condizioni reali dell’immobile: stato di conservazione, posizione, necessità di ristrutturazioni
– Se l’immobile aveva vincoli, servitù, problemi urbanistici, evidenziali nella difesa
– Verifica se l’Agenzia ha usato valori OMI (prezzi medi) non pertinenti o poco precisi
– Presenta una memoria difensiva o istanza di autotutela, oppure proponi accertamento con adesione
– Se il valore accertato è infondato o eccessivo, proponi ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Cosa puoi ottenere con una difesa ben costruita?
– Annullamento totale dell’accertamento, se il prezzo dichiarato è congruo
– Riduzione del valore contestato, tenendo conto delle condizioni effettive dell’immobile
– Sconto sulle sanzioni, in caso di adesione o buonafede
– Sospensione della riscossione, se il contenzioso è fondato
Un accertamento sul valore dell’immobile non può basarsi su semplici medie di mercato: ogni compravendita ha caratteristiche uniche che devono essere analizzate. Spesso, il Fisco ignora elementi fondamentali come lo stato reale dell’immobile, la sua posizione, o eventuali difetti strutturali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e accertamenti immobiliari ti spiega come difenderti se ti contestano il valore di vendita, quali strumenti usare e come tutelare i tuoi diritti.
Hai ricevuto un accertamento sul valore di un immobile venduto o acquistato? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo insieme se l’accertamento è fondato e come annullarlo o ridurlo legalmente.
Introduzione
Riassunto introduttivo: L’accertamento fiscale su un’immobile scatta quando l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) ritiene che il prezzo dichiarato in atto sia inferiore al reale valore di mercato (valore venale). In tal caso l’ufficio può rettificare la base imponibile delle imposte (registro, ipotecarie, catastali, IVA, Irpef) calcolandole sul valore stimato, chiedendo al contribuente di versare maggiori imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente – “debitore” del maggior tributo – dispone però di strumenti di difesa (accertamento con adesione, mediazione tributaria, ricorso alla Commissione Tributaria) e deve conoscere i criteri di valutazione legittimi e i limiti all’azione accertatrice. Nel 2025, a seguito di riforme legislative e pronunce della Cassazione, il mero scostamento tra prezzo e quotazioni dell’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) non è più una prova sufficiente di un valore maggiore: serve un quadro indiziario concreto, preciso e grave.
Cos’è l’accertamento sul valore immobiliare
- Definizione: L’accertamento di valore (o rettifica del valore in atto) è il procedimento attraverso cui l’Ufficio tributi ridetermina la base imponibile di una compravendita immobiliare, confrontando il prezzo dichiarato con parametri di mercato. Se l’ufficio ritiene il prezzo sottostimato, notifica un avviso di rettifica e liquidazione per le imposte di registro, ipotecarie e catastali eventualmente dovute in misura maggiore, oltre ad interessi e sanzioni.
- Normativa base: L’art. 1 del D.Lgs. 46/1999 (c.d. “testo unico delle imposte ipotecarie e catastali”) stabilisce che il contribuente deve indicare in atto il corrispettivo pattuito. L’art. 39 del DPR 600/1973 (redditi) e l’art. 54 del DPR 633/1972 (IVA) prevedevano una presunzione di valore normale del bene sulla base della quale un tempo si fondavano gli accertamenti sulle cessioni immobiliari, ma tale presunzione relativa è stata abolita con effetto retroattivo dalla Legge Comunitaria 2009 (L. 88/2009).
- Chi interviene: L’accertamento è svolto dall’Agenzia delle Entrate, che dal 2012 ingloba l’ex Agenzia del Territorio (titolare dei dati OMI). In caso di sospetta evasione possono intervenire anche la Guardia di Finanza o la Procura (profilo penale). Il contribuente riceve di solito un Avviso di rettifica per maggior valore.
Price-value rule (Regola del prezzo-valore)
- Definizione: Per le compravendite non soggette a IVA di immobili abitativi (e pertinenze) acquistati da persone fisiche non in qualità di imprenditori o professionisti, l’applicazione del prezzo-valore consente di pagare le imposte (registro, ipotecarie, catastali) sul valore catastale anziché sul prezzo effettivo. Il valore catastale si calcola moltiplicando la rendita catastale per coefficienti legali (es. 1,05 × 120 per “prima casa” non agevolata).
- Effetti sulla compravendita: Quando il contribuente richiede il prezzo-valore in atto, l’Agenzia non può contestare un maggior valore ai fini dell’imposta di registro (se rendita e importo sono correttamente indicati). In altri termini, si limita il potere accertativo dell’Ufficio. Esempio: casa con rendita 900€ venduta a 200.000€; con prezzo-valore la base imponibile registro (9%) è 900×1,05×120 = 113.400€ (tasse = 10.206€) anziché 200.000€ (tasse=18.000€).
- Ambito di applicazione: La regola si applica solo se: (i) l’immobile è abitativo (non commerciale o terreno nudo); (ii) il venditore è privato o impresa in regime di esenzione IVA; (iii) l’acquirente è persona fisica (senza partita IVA). Non opera per immobili strumentali di impresa, terreni agricoli e case vendute con IVA (vendite da costruttori entro 5 anni, ecc.).
- Conseguenze: Se si richiede il prezzo-valore e si rispettano le condizioni, l’Ufficio non può accertare un maggior valore dell’abitazione. Al contrario, se non si richiede o la regola non si applica, l’Agenzia può procedere all’accertamento di valore basandosi sui parametri di legge (criterio comparativo, di capitalizzazione del canone, o altri).
Profilo fiscale dell’accertamento
- Imposte oggetto di rettifica: Le imposte rettificate più comuni sono:
- Imposta di registro, ipotecaria, catastale: la rettifica del prezzo incide sulla base imponibile di queste imposte proporzionali (di registro 9% o 2% ecc., di base fissa/minima per ipotecarie e catastali).
- IVA: se la cessione era soggetta a IVA (es. vendite di costruzioni da impresa entro 4 anni), la G.d.F./Agenzia può chiedere l’IVA sull’importo rettificato (ad es. 22% invece dell’ipotetico 10%).
- Redditi (IRPEF/IRAP): per il venditore persona fisica o impresa, può scattare l’accertamento di plusvalenza non dichiarata (ai sensi dell’art. 54 DPR 917/1986 per persone fisiche con meno di 5 anni di possesso, e art. 85 TUIR per imprese), oppure la rettifica del volume d’affari per vendite immobiliari effettuate da società/persona fisica in regime d’impresa.
- Calcolo degli aumenti: L’accertamento si traduce in due casi principali:
- Rettifica imposte indirette: ad es. su una casa abitativa, se il prezzo dichiarato era inferiore al valore stimato dall’ufficio, l’Agenzia calcola la differenza di imposta di registro (ad es. 9% del valore aggiuntivo).
- Accertamento redditi/IVA: se il venditore è imprenditore o privato prima dei 5 anni, il maggior ricavo non dichiarato genera imposte dirette (IRPEF/IRAP) o IVA aggiuntive.
- Tempistica: In genere l’avviso di rettifica deve essere notificato entro 4 anni dall’atto notarile (5 anni per le imposte dirette sugli immobili) e deve contenere la motivazione. Dal 2023 l’Amministrazione deve indicare chiaramente le prove a sostegno dell’accertamento (art. 7 c.5-bis D.Lgs. 546/92 introduc.).
- Profile penale: Se si configura un’evasione volontaria (ad es. dichiarazione infedele del prezzo), si può incorrere in sanzioni penali (artt. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, con reati di dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture false). Spesso però la responsabilità penale richiede prova della «dolo» e conoscenza condivisa dal venditore/acquirente. Il contribuente può ricevere interrogazioni dalla GdF o persino un avviso di garanzia in caso di forte sottostima.
Criteri probatori e limiti all’accertamento
- No presunzione legale: A seguito della L. 88/2009, non esiste più una presunzione legale che il prezzo sia pari o superiore al valore normale (che era stata introdotta dal famoso “Decreto Bersani” del 2006). Oggi lo scostamento tra prezzo e valore normale è solo presunzione semplice e spetta all’ufficio fornire prove serie del valore presunto.
- Uso dei dati OMI (Osservatorio): Le quotazioni medie OMI (Agenzia del Territorio/Agenzia Entrate) forniscono valori statistici di mercato per zona e categoria. Tuttavia, la Cassazione ha più volte chiarito che i soli valori OMI non costituiscono prova certa del valore venale in comune commercio di un singolo immobile. Sono meri elementi indiziari di base. Secondo la giurisprudenza, un avviso basato esclusivamente sul differenziale tra prezzo e OMI è illegittimo. Le OMI possono essere utilizzate come uno tra più elementi (ad es. comparazione con perizie, quotazioni dell’Agenzia, parametri Tecnocasa, fatturato di vendite, ecc.), ma solo se corrobate da ulteriori indizi precisi e concordanti.
- Burden of proof: L’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria: l’ufficio deve illustrare i criteri seguiti e i dati raccolti (ad es. testate immobiliari, atti coevi, perizie tecniche, scritture contabili). Dal 2022 (L. 130/2022) all’accertamento tributario si applica l’art. 7 c.5-bis D.Lgs. 546/92: l’Ufficio deve specificare gli elementi di fatto e diritto a supporto delle sue pretese e non può limitarsi a presunzioni generiche.
- Giurisprudenza recente: La Corte di Cassazione ha ribadito più volte:
- Cass. 17189/2023: conferma che non basta il solo scostamento con OMI, l’accertamento di maggior reddito da cessione immobili «non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale del bene risultante dalle quotazioni OMI», ma richiede altri «elementi indiziari gravi, precisi e concordanti».
- Cass. 22475/2024: afferma testualmente che «la rettifica dell’imposta di registro non può essere fondata esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato… ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI – perché queste ultime non costituiscono la prova del valore venale – dovendo essere effettuata in base a presunzioni gravi, precise e concordanti». Le quotazioni OMI possono «rientrare come elemento di valutazione, ma devono essere corroborate da ulteriori indizi rilevanti».
- Impatti concreti: In pratica, se ricevi un avviso basato solo sui dati OMI, occorre contestarlo e chiedere all’ufficio di specificare su quali altri indizi (perizie, comparazioni, redditività, quotazioni dirette ecc.) si fonda la pretesa. Se l’avviso resta vago, potrebbe essere impugnato con successo in Commissione Tributaria.
Immobili strumentali e terreni
- Immobili strumentali: Per gli immobili strumentali (beni aziendali o terreni edificabili), non vale la regola del prezzo-valore. Ogni plusvalenza deve essere valutata secondo le regole ordinarie:
- Vendita da parte di impresa: normalmente cessione imponibile a IVA (o esente) + emersione di reddito (art. 85 TUIR). L’accertamento fiscale può riguardare l’IVA (se è stata esposta in misura ridotta) o la maggiore plusvalenza imponibile. Anche per immobili strumentali valgono però gli stessi criteri di prova (no accertamento basato solo su dati OMI).
- Vendita da privato con detenzione <5 anni: plusvalenza tassata come reddito diverso (art. 67 TUIR). L’Ufficio può accertare il maggior reddito imponibile. Ancora, serve prova concreta del maggior corrispettivo.
- Terreni: La vendita di un terreno agricolo o edificabile è trattata fiscalmente come un normale bene immobile. Se venduto da privato prima di 5 anni, plusvalenza tassabile. Se venduto da impresa, cedibile in IVA. L’Agenzia può rettificare il valore come sopra; vanno considerati però parametri tipici (es. valori di mercato delle aste comunali, perizie agrarie) oltre all’OMI.
- Fonti normative: Oltre al Testo Unico delle Imposte (TUIR), rilevante è il DPR 131/1986 per l’imposta di registro, il DPR 600/1973 (art. 39 c.1 lett. d) e art. 54 DPR 633/1972, L. 248/2006 (Bersani) e L. 88/2009.
Strumenti di difesa del contribuente
Se si riceve un avviso di accertamento, il contribuente debitore delle maggiori imposte ha più opzioni:
- 1. Conciliazione e mediazione tributaria: Prima di ricorrere, si può valutare un accertamento con adesione (procedure negoziale), dove contribuente e Ufficio negoziano il valore da accertare. Insieme all’adesione fiscale tradizionale (D.Lgs. 218/1997), dal 2022 è stata introdotta la conciliazione giudiziale (Legge 289/2002 e Regolamento del MEF del 2022) per transare le controversie tributarie sopra determinate soglie. Inoltre, la mediazione tributaria obbligatoria per valori ≤ 50.000€ (legge 206/2021) consente di proporre una soluzione stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate. In tutte queste, si allegano perizie, pareri tecnici e si cerca un accordo (di solito scontando sanzioni ed interessi).
- 2. Ricorso tributario: Se l’accordo non si ottiene o non si vuole aderire, si impugna l’avviso alla Commissione Tributaria Provinciale competente (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, se l’accertamento è superiore a 516€; altrimenti si può ancora ricorrere per via ordinaria). Il ricorso può contenere anche una proposta di mediazione (il ricorso serve comunque a sospendere i termini di impugnazione). In ricorso, si deve indicare nello specifico i motivi di illegittimità (vizi procedurali, mancanza di prova, valutazioni errate) e chiedere rideterminazione del valore e annullamento delle maggiori imposte. La strategia è fornire una perizia indipendente sul valore di mercato o evidenze di prezzi coevi di immobili analoghi.
- 3. Istanza di autotutela: Alternativamente, entro 90 giorni dalla notifica si può chiedere all’ufficio un annullamento in autotutela dell’atto (deve essere già convinto di errore proprio, ma di fatto non è comune). L’autotutela non sospende i termini d’impugnazione, quindi va valutato.
- 4. Ricorso penale/difesa fiscale: In parallelo, si può valutare la posizione penale. Se il contribuente è accusato di reati fiscali (frode, dichiarazione infedele), viene affiancato da avvocato tributarista/penalista. In sede fiscale invece si procede come sopra (talvolta esistono termini più brevi se si fa opposizione a cartella di pagamento risultante dall’accertamento).
- Consiglio tattico: Richiedi sempre copia di tutti gli atti (perizie, interrogazioni, documenti probatori usati dall’Agenzia). Se ci sono errori di fatto (es. superficie catastale errata, destinazione uso diversa), segnalarli. In molti casi di CT palesemente immotivati (es. mancata considerazione di lavori eseguiti), il contribuente può ottenere l’annullamento dell’avviso. Nel caso segnalato da Cass. 17189/2023 i giudici di merito avevano annullato l’avviso parzialmente per mancanza di prove aggiuntive.
Profilo penale
- Frode fiscale (D.Lgs. 74/2000): Se si dimostra che il prezzo dichiarato è stato intenzionalmente sottodimensionato per frodare il Fisco, venditore e eventualmente compratore possono essere accusati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (art. 2) o infedele (art. 4). Tuttavia la giurisprudenza penale richiede la prova del dolo specifico, ossia che il contribuente avesse contezza e volesse evadere le imposte.
- False dichiarazioni: Chi sottoscrive l’atto (notaio, intermediari, parti) è tenuto a dichiarare veritiero il prezzo. Fornire dati falsi in atto pubblico può configurare falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) o indebite compensazioni, se abusivamente si è fruito di agevolazioni.
- Ruolo della GdF: La Guardia di Finanza può iscrivere fatti reato a fascicolo nei casi più gravi (come circuiti di fatturazioni fittizie tra imprese per l’acquisto di immobili), o laddove scopra dichiarazioni di prezzo palesemente false (es. atto per 100k ma incasso di milioni).
- Difese penali: Gli strumenti fiscali menzionati (ricorso, adesione) e la collaborazione del contribuente possono essere rilevanti anche in sede penale (attenuazione di pena). Ma in presenza di accertamento penale la strategia difensiva andrà affidata a penalisti esperti di diritto tributario.
Tabelle riepilogative
Aspetto | Prezzo-valore | Accertamento ordinario |
---|---|---|
Applicazione | Attiva (solo per abitazioni “prima casa”) | Sempre possibile |
Base imponibile IR (registro) | Valore catastale (rendita × coeff.) | Prezzo di atto (o rivalutato) |
Potere di accertamento UE | Limitato: non si può contestare prezzo | L’Agenzia può rettificare al valore stimato |
Prova necessaria (ormai) | Non impatta (per chi usa sistema) | Grave e concordante indizi, oltre a OMI |
Imposte IVA/IRPEF venditore | In genere irrilevante (privati) | Più rischi di liquidazione (plusvalenze, IVA) |
Nota: La tabella è esemplificativa. In ogni caso concreto è opportuno calcolare la differenza d’imposta sostenuta con e senza applicazione del prezzo-valore, considerando anche eventuali sanzioni.
Simulazione pratica
Situazione: Mario, privato, compra nel 2025 un appartamento destinato a casa principale (rendita catastale 800€). Il venditore è un’impresa in esenzione IVA che non applica il “ritocco” ai fini IVA. Mario dichiara in atto un prezzo di €100.000 e chiede il prezzo-valore.
- Senza prezzo-valore: Base imponibile = €100.000 (prezzo atto). Imposta di registro 9% = €9.000. Imposte ipotecaria e catastale fisse = €50 + €50.
- Con prezzo-valore: Valore catastale = 800 × 1,05 × 120 = €100.800. Base imponibile = €100.800. Registro (9%) = €9.072. (Si risparmiano quindi €28 di registro!). In questo caso il risparmio è minimo perché prezzo e valore catastale sono vicini.
Caso di accertamento: L’Agenzia verifica il medesimo atto. Nota che in zona i prezzi medi (OMI) per appartamenti simili sono in realtà molto più alti (es. €2.000/mq). Pur con il prezzo-valore richiesto, l’ufficio contesta il prezzo dichiarato e invia un avviso di rettifica, chiedendo il calcolo del registro come se il valore fosse, secondo le OMI, €200.000. Mario reagisce così:
- Documentazione difesa: presenta perizie tecniche recenti (ad es. 2019) che stimano il suo immobile a €105.000 in ragione delle condizioni (lavori da fare, piano alto) e contrasta i dati OMI generici.
- Ricorso tributario: entro 60 giorni presenta ricorso alla CTP, sostenendo che le OMI da sole non possono invalidare l’accordo notarile (richiama Cass. 22475/2024). Chiede di mantenere la base €100.800 (valore catastale).
- Possibile mediazione: affianca al ricorso la proposta di mediazione all’Ufficio, offrendo una cifra intermedia (es. €110.000).
Alla fine l’avviso viene parzialmente annullato dalla CTP perché l’Agenzia non ha fornito altri elementi oltre alle OMI.
Domande frequenti (Q&A)
- D: L’Agenzia mi ha chiesto con un avviso di aumento dell’imposta di registro più tasse. Cosa posso fare?
R: Controlla la motivazione: se basa solo sulle quotazioni OMI, l’avviso è probabilmente illegittimo. Richiedi all’Ufficio i criteri usati per rivalutare il valore (perizie, comparazioni, ecc.). Poi valuta gli strumenti di difesa (vedi sopra) entro i termini. Puoi anche chiedere mediazione o adesione in contraddittorio. - D: Ho applicato il prezzo-valore, ma ora l’Agenzia vuole comunque la plusvalenza irrilevante.
R: Se si tratta di abitazione principale di privato, di norma non c’è plusvalenza tassabile. Se l’avviso mira a imposte dirette, verifica se il venditore era imprenditore. Il prezzo-valore non riguarda il calcolo di IRPEF/IVA del venditore, che segue regole indipendenti. - D: Cosa succede se non dichiaro il prezzo reale in atto?
R: Si incorre in sanzioni (500-10.000€) e il prezzo sarà calcolato “in contraddittorio”. Inoltre, il mancato versamento di imposte (registro, IVA) può portare a multe pesanti e anche a responsabilità penale. - D: Qual è il ruolo della Guardia di Finanza?
R: La G.d.F. indaga sui casi di frode fiscale: può acquisire atti, inviare questionari al notaio, ai clienti, sequestrare documenti. Se emerge falso ideologico (art. 483 c.p. sul falso in atto pubblico), possono intervenire anche gli organi giudiziari. Ma di solito per semplici contenziosi fiscali non interviene direttamente; l’attività resta in capo all’Agenzia Entrate. - D: Quali sanzioni si rischiano in caso di accertamento?
R: Dipende. In campo tributario, se viene riscossa la maggior imposta, si aggiungono sanzioni amministrative dal 30% fino al 240% dell’imposta non versata (ridotte per adesione/accertamento con adesione) più interessi di mora. In campo penale, se viene contestato un reato, si rischiano arresto o ammenda (art. 3 e 4 D.Lgs. 74/2000). - D: Quali scadenze devo seguire?
R: L’avviso di accertamento va notificato entro i termini di decadenza (4 o 5 anni dalla compravendita, a seconda delle imposte). Una volta notificato, hai 60 giorni per impugnare (Commissione Tributaria Provinciale) o per chiedere mediazione. In alternativa, entro 90 giorni puoi presentare l’istanza di autotutela all’ufficio emittente.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cass. n. 22475/2024 (Corte di Cassazione, 8/8/2024): conferma che la rettifica dell’imposta di registro non può basarsi esclusivamente sulle quotazioni OMI, richiedendo «presunzioni gravi, precise e concordanti». Le OMI possono essere usate solo come indizio da corroborare.
- Cass. n. 17189/2023 (Corte di Cassazione, 15/6/2023): afferma che dopo le modifiche del 2009, l’accertamento di maggior reddito da cessione immobili non può fondarsi soltanto su scostamenti tra prezzo e valori OMI, ma richiede ulteriori elementi indiziari rilevanti.
- Provvedimento Agenzia Entrate (Guida Fiscale Casa, 2022): spiega il meccanismo del prezzo-valore e sottolinea che, a regime, l’Agenzia non può contestare un maggior valore ai fini dell’imposta di registro se applicato.
- Cass. n. 9474/2017, n. 2155/2019, n. 24550/2020, n. 16957/2021 (cit. in [10]): pronunce che hanno stabilito il principio della non utilizzabilità autonoma dei dati OMI come prova assoluta di valore.
- D.Lgs. 546/1992, art. 7 (comma 5-bis introdotto da L. 130/2022): l’amministrazione finanziaria deve fornire la prova delle circostanze assunte come base dell’accertamento, non potendo limitarsi a presunzioni.
- Art. 39 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972 (abrogati nella parte che introduceva la corrispondenza presunta tra prezzo e valore): Principi generali sul valore normale.
- Legge 342/2000, art. 13-ter (introdotto da L. 342/2000 e modificato dal D.L. 223/2006 conv. L.248/2006): origine della regola del prezzo-valore.
- Norme sulla difesa: D.Lgs. 218/1997 (art. 7-8, accertamento con adesione), L. 289/2002 (conciliazione giudiziale), L. 206/2021 (mediazione tributaria).
Accertamento fiscale su valore immobile e atto di compravendita? Fatti Difendere da Studio Monardo
Hai venduto o acquistato un immobile e ora l’Agenzia delle Entrate ti contesta il valore dichiarato nell’atto?
Ti è stato notificato un accertamento con richiesta di imposte, sanzioni o interessi?
L’Agenzia delle Entrate può ritenere che il prezzo indicato nell’atto di compravendita non corrisponda al reale valore di mercato, applicando accertamenti su imposta di registro, IVA o imposte dirette. Ma non sempre queste contestazioni sono fondate o legittime: puoi difenderti.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’avviso di accertamento e l’atto di compravendita contestato
- 📌 Verifica la correttezza del valore attribuito, della stima effettuata e della metodologia usata dall’Agenzia
- ✍️ Redige memorie difensive o ricorso contro la rettifica del valore dell’immobile
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Commissione Tributaria per annullare l’accertamento
- 🔁 Ti assiste in caso di definizione agevolata, ravvedimento operoso o richiesta di rateazione
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e accertamenti su atti immobiliari
- ✔️ Specializzato in difesa da rettifiche di valore, plusvalenze immobiliari e imposta di registro
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia
Conclusione
Un accertamento sul valore dell’immobile non significa che tu debba pagare senza difenderti.
Con il giusto supporto legale puoi dimostrare la correttezza dell’operazione e annullare o ridurre le richieste fiscali.
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