Superbonus 110% E Controlli Dell’Agenzia Delle Entrate: Come Difendersi

Hai usufruito del Superbonus 110% per lavori edilizi o hai acquistato un immobile ristrutturato con il beneficio fiscale e ora hai ricevuto un controllo dell’Agenzia delle Entrate? Ti chiedi cosa possono contestarti, quali sono i tuoi diritti e come puoi difenderti da eventuali richieste di restituzione o sanzioni?

Negli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui bonus edilizi, in particolare sul Superbonus 110%, con l’obiettivo di verificare la correttezza delle pratiche, dei lavori eseguiti e delle detrazioni richieste. Ma non tutti i controlli portano a un accertamento fondato: spesso, basta dimostrare la regolarità formale e sostanziale per difendersi efficacemente.

Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%?
– La corretta esecuzione dei lavori ammessi al beneficio, in base a quanto dichiarato
– La presenza e validità della documentazione tecnica e fiscale (asseverazioni, APE, SAL, CILA/Super CILA)
– L’effettivo sostenimento delle spese da parte del contribuente
– La congruità dei costi rispetto ai limiti normativi
– La regolarità della cessione del credito o dello sconto in fattura

Quando può scattare un accertamento?
– Se i documenti sono incompleti, irregolari o contraddittori
– Se ci sono segnalazioni da parte di istituti di credito o intermediari
– Se l’importo dei lavori risulta anomalo rispetto al valore dell’immobile o ai limiti di legge
– Se il Fisco sospetta un uso indebito del bonus o una frode nella cessione dei crediti
– Anche a seguito di controlli incrociati tra catasto, ENEA e dati bancari

Come puoi difenderti in caso di controllo o accertamento?
– Verifica subito la correttezza formale di tutti i documenti presentati: fatture, bonifici, asseverazioni, autorizzazioni edilizie
– Se hai acquistato un immobile con Superbonus, chiedi al venditore o al tecnico abilitato la documentazione completa
– Prepara una memoria difensiva dettagliata, con l’assistenza di un avvocato o fiscalista esperto
– Se ricevi un avviso di recupero, valuta se:
– È stato rispettato il contraddittorio preventivo
– Le contestazioni sono fondate su errori tecnici o valutazioni arbitrarie
– Puoi chiedere una mediazione o un accertamento con adesione per evitare il contenzioso

Cosa rischi se non ti difendi?
– La revoca del beneficio fiscale e l’obbligo di restituire tutte le somme detratte, con sanzioni e interessi
– L’iscrizione a ruolo e il conseguente pignoramento dei conti o dello stipendio
– Se l’Agenzia ipotizza una frode, può scattare anche un procedimento penale
– Se hai acquistato l’immobile con bonus già fruito, potresti essere coinvolto pur non essendo il beneficiario diretto

Cosa puoi ottenere con una difesa tempestiva e ben impostata?
Annullamento o riduzione dell’accertamento
Regolarizzazione della posizione senza sanzioni elevate
Tutela del credito ceduto o delle detrazioni spettanti
– In caso di errore del tecnico o dell’impresa, puoi agire contro i responsabili per danni o risarcimenti

Il Superbonus è un’agevolazione importante ma anche soggetta a numerosi vincoli tecnici e fiscali. Ecco perché è fondamentale prepararsi ai controlli e difendersi con competenza, senza improvvisazioni.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e bonus edilizi ti spiega come difenderti da un controllo dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%, cosa verificare e come tutelare i tuoi diritti.

Hai ricevuto un avviso di controllo o una contestazione sul Superbonus? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso e ti diremo come difenderti in modo tecnico e legale, prima che sia troppo tardi.

Introduzione

Il Superbonus 110% è stata una misura di incentivazione fiscale senza precedenti, introdotta nel 2020 per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli immobili in Italia, con una detrazione del 110% delle spese sostenute. Questa agevolazione ha permesso a migliaia di contribuenti (privati, condomìni e imprese) di effettuare interventi edilizi praticamente a costo zero, grazie al rimborso fiscale maggiorato o alla cessione del credito d’imposta corrispondente. Tuttavia, l’enorme impatto finanziario per lo Stato e il rischio di abusi hanno comportato un’intensificazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti (ENEA, Comuni, ecc.), finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle pratiche Superbonus.

Nel 2025 questa attività di controllo è entrata nel vivo. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’invio di circa 500.000 lettere di compliance a contribuenti che hanno beneficiato del Superbonus o di altri bonus edilizi con aliquote dal 110% in giù. Queste comunicazioni “soft” invitano i cittadini a verificare e regolarizzare eventuali anomalie (ad esempio variazioni catastali non dichiarate a seguito dei lavori) senza immediati provvedimenti sanzionatori, ma costituiscono un chiaro segnale di allerta. In parallelo, sono in aumento gli avvisi di accertamento veri e propri, con cui il Fisco recupera i crediti d’imposta ritenuti indebitamente fruiti, irrogando sanzioni pecuniarie e interessi. Sul fronte tecnico, l’ENEA (Agenzia nazionale per l’efficienza energetica) sta effettuando controlli a campione sugli interventi conclusi, sia documentali che con sopralluoghi, per accertare il rispetto dei requisiti di efficienza energetica dichiarati. Infine, la magistratura contabile e penale monitora le frodi più gravi legate al Superbonus, con sequestri preventivi di crediti e procedimenti per truffa ai danni dello Stato.

Questa guida, rivolta a professionisti (avvocati tributaristi, commercialisti), imprenditori edili e contribuenti avanzati, offre un approfondimento completo e aggiornato (luglio 2025) sul tema “Superbonus 110% e controlli dell’Agenzia delle Entrate: come difendersi”. Adotteremo un taglio sia giuridico che pratico, con linguaggio tecnico ma chiaro, per esaminare:

  • L’evoluzione normativa del Superbonus e le modifiche più recenti (Legge di Bilancio 2025, Decreto “Salva Casa” 2024, ecc.).
  • I tipi di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate (lettere di compliance, accertamenti formali) e dall’ENEA (verifiche tecniche post-intervento).
  • Le irregolarità più comuni contestate (es. requisiti mancanti, documentazione carente, difformità edilizie) e le relative conseguenze in termini di revoca dell’agevolazione, sanzioni amministrative e possibili profili penali.
  • Gli strumenti di difesa a disposizione del contribuente (diritto al contraddittorio, istanze in autotutela, adesione, ricorsi tributari, regolarizzazioni, ecc.), analizzati dal punto di vista del “debitore”, ossia di chi si trova destinatario di contestazioni o richieste di rimborso.
  • I contributi della giurisprudenza più recente (sentenze della Corte di Cassazione, pronunce di merito) e delle circolari ufficiali che offrono chiarimenti sul Superbonus, con particolare riguardo alla distinzione tra crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti” (fondamentale per capire termini di accertamento e sanzioni).
  • Tabelle riepilogative e FAQ (Domande e Risposte) per schematizzare i punti chiave: requisiti e scadenze Superbonus, differenze tra violazioni formali e sostanziali, termini di prescrizione, sanzioni applicabili, documenti da conservare, ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti.
  • Alcune simulazioni pratiche (casi di studio) con situazioni-tipo (ad es. intervento realizzato correttamente ma con difetti formali, lavori mai eseguiti con credito fittizio, condominio con piccolo abuso edilizio, cessione del credito a terzi in buona fede poi contestata) e possibili soluzioni difensive.

Importante: Questa guida è allineata alla normativa italiana vigente a luglio 2025. Eventuali provvedimenti successivi potrebbero modificare il quadro qui descritto. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate (leggi, decreti, circolari, sentenze, articoli di dottrina) sono elencate in fondo, nella sezione Fonti, per consentire verifiche e approfondimenti. L’obiettivo è fornire un supporto autorevole e completo a chiunque debba confrontarsi con i controlli fiscali sul Superbonus, aiutando a difendersi consapevolmente e, possibilmente, a prevenire contestazioni attraverso una corretta gestione della documentazione e del rispetto delle regole.

Il Superbonus 110%: genesi ed evoluzione normativa

Il Superbonus 110% è stato introdotto con l’art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77. Si trattava di un potenziamento eccezionale (aliquota al 110%) delle detrazioni già esistenti per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus), nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Inizialmente, il Superbonus si applicava alle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma nel tempo la platea dei beneficiari e la durata dell’agevolazione sono state più volte estese e modificate. Di seguito riepiloghiamo le principali tappe normative:

  • Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 conv. L.77/2020): introduzione del Superbonus 110%. Beneficiari iniziali: condomìni, persone fisiche (fuori attività di impresa) su immobili unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative, ONLUS/APS/ODV. Interventi “trainanti”: isolamento termico (cappotto), sostituzione impianti centralizzati o autonomi di climatizzazione, interventi antisismici. Interventi “trainati”: efficientamento energetico minori (es. infissi, caldaie), fotovoltaico, colonnine EV, domotica. Requisito energetico: miglioramento di almeno 2 classi energetiche (o il massimo tecnicamente ottenibile) comprovato da APE pre e post intervento. Previsto l’obbligo di asseverazione tecnica sui requisiti e congruità dei costi, e (dal novembre 2020, con D.L. 104/2020) il visto di conformità fiscale per cessione/sconto. Era consentita l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito a terzi (banche, ecc.) in luogo dell’uso diretto della detrazione.
  • Proroghe e prime modifiche (2021): La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato il Superbonus fino al 30 giugno 2022 per gli interventi ordinari, e fino al 31 dicembre 2022 per condomìni che avessero completato almeno il 60% dei lavori al 30/6/2022. Estensione ai condomìni “minimi” (2-4 unità) e alle Onlus. Introdotto l’obbligo di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) dedicata (“CILA-Superbonus”) per semplificare la documentazione urbanistica e dichiarare lo “stato legittimo” dell’immobile (DL 77/2021, “Decreto Semplificazioni-bis”).
  • Decreto “Antifrode” (D.L. 157/2021 conv. L. 216/2021): a fronte dei primi casi di frodi emersi, questo provvedimento ha reso obbligatorio il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei costi anche per l’utilizzo diretto in detrazione* (non solo per cessioni/sconti), salvo alcune eccezioni. Ha inoltre potenziato i controlli preventivi, consentendo all’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione/sconto per verifiche sulla correttezza. Le lettere di compliance attualmente inviate traggono origine anche da questo decreto, che ha previsto incroci tra i dati dei cantieri (CILA, asseverazioni) e gli archivi del Catasto, per individuare incongruenze e anomalie (ad es. immobili ristrutturati ma non aggiornati catastalmente).
  • Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021): ha esteso i termini per condomìni e IACP (fino al 31/12/2023 condomìni e 30/6/2023 unifamiliari con <€25.000 di ISEE se prima casa). Ha introdotto il Superbonus al 110% fino al 2025 solo per le Onlus/ODV e APS a carattere sociosanitario (categorie B/1, B/2, D/4). Ha inoltre previsto una graduale riduzione dell’aliquota dopo il 2023 per i soggetti “ordinari” (vedi oltre).
  • Decreto “Cessioni” (D.L. 13/2022 conv. L. 28/2022) e successivi provvedimenti 2022-23: per arginare gli abusi nella circolazione dei crediti, sono state introdotte restrizioni al numero di cessioni (massimo 3 passaggi, di cui solo verso banche/intermediari vigilati) e responsabilità più chiare per i cessionari. In particolare, è stato stabilito che i cessionari e i fornitori che applicano sconto in fattura rispondono in solido con il beneficiario solo in caso di dolo o colpa grave, potendo andare esenti se dimostrano la diligenza nella verifica documentale. L’art. 121 del D.L. 34/2020 è stato integrato con i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater: si esclude la responsabilità solidale del cessionario che possieda un corposo elenco di documenti relativi ai lavori (titolo edilizio, notifica ASL, visura ante operam, fatture e bonifici, asseverazioni tecniche, delibera condominiale, APE, visto di conformità, attestazioni antiriciclaggio). Inoltre, se l’acquisto è avvenuto da una banca, basta un’attestazione della banca di possesso di tutta la documentazione. Anche in mancanza parziale di documenti, il cessionario può provare la propria buona fede con ogni mezzo e spetta al Fisco dimostrare l’eventuale colpa grave per imputargli la frode. Queste misure hanno aumentato le tutele per gli acquirenti di crediti in buona fede, pur lasciando impregiudicato l’obbligo di restituire il credito indebito se il bonus non spettava: la Cassazione penale ha infatti chiarito che un credito inesistente deve essere estromesso dal circuito fiscale anche se chi lo ha acquistato era ignaro della frode. In pratica, il cessionario in buona fede non subisce sanzioni penali, ma perde il credito (potrà semmai rivalersi civilmente sul cedente fraudolento) e può subire il sequestro preventivo delle somme corrispondenti al credito stesso.
  • Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022): ha ridotto l’aliquota del Superbonus al 90% per il 2023 per le villette unifamiliari (salvo chi entro il 30/9/2022 aveva effettuato il 30% dei lavori, che ha mantenuto il 110% fino a 31/3/2023) e per i condomìni che non rispettavano certe tempistiche. Ha inoltre imposto un limite reddituale (c.d. “quoziente familiare”) per usufruire del 90% sulle abitazioni unifamiliari non condominiali (ISEE fino a 15.000 euro con calcolo in base ai membri del nucleo). Questa legge, inoltre, ha reso obbligatorio l’aggiornamento della rendita catastale a seguito dei lavori con Superbonus, demandando all’Agenzia Entrate controlli specifici in tal senso (vedi paragrafo successivo). In materia sanzionatoria, la L.197/2022 ha anche delegato il Governo a riformare la disciplina dei reati tributari e delle sanzioni amministrative sui crediti d’imposta, attuata poi nel 2024 (D.Lgs. 13/2024 e 87/2024, di cui infra).
  • Decreto Legge “Blocca Cessioni” (D.L. 16 febbraio 2023 n.11 conv. L. 38/2023): intervento drastico che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, ha bloccato la possibilità di nuove opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per Superbonus e altri bonus edilizi, salvo alcune eccezioni (interventi già in corso con CILA presentata, IACP, aree terremotate). Da allora, per la generalità dei nuovi lavori agevolati è rimasta solo la detrazione in dichiarazione come via di fruizione. Il DL 11/2023 ha anche definito puntualmente la responsabilità solidale nelle cessioni (vedi sopra i commi 6-bis e seguenti) e individuato i documenti la cui esistenza protegge i cessionari diligenti. In pratica, il legislatore ha voluto bloccare l’ulteriore accumulo di crediti edilizi ceduti (che stava impattando i conti pubblici) e al contempo rassicurare i cessionari seri sulle loro garanzie legali.
  • Legge di Bilancio 2024 (L. 197/2023): ha confermato la riduzione dell’aliquota Superbonus al 70% per le spese 2024 (nei casi ammessi) e al 65% per il 2025, in linea col percorso di uscita graduale dall’incentivo straordinario. Ha previsto specifiche verifiche catastali sul Superbonus (in continuità con la L.197/2022) e stanziato fondi per affrontare il problema dei crediti incagliati (ad esempio attraverso l’acquisto di crediti da parte di Cassa Depositi e Prestiti per casi socialmente rilevanti). Inoltre, ha introdotto o prorogato misure di definizione agevolata per le liti tributarie pendenti e i carichi fiscali, di cui potrebbero beneficiare anche i contenziosi sul Superbonus, come parte della “tregua fiscale 2023-2024”. (N.B.: Torneremo oltre sul tema delle sanatorie fiscali applicabili ai crediti indebiti.)
  • Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. ____): entrata in vigore il 1º gennaio 2025, ha segnato di fatto la conclusione dell’era Superbonus per i privati, consolidando la transizione verso aliquote ordinarie. In sintesi, dal 2025 il Superbonus “110” per i soggetti privati non esiste più, salvo eccezioni: è sostituito da una detrazione unica del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le seconde case fino al 31/12/2025. Per i lavori Superbonus in corso, si è fissato che solo chi entro il 15 ottobre 2024 aveva già deliberato in assemblea i lavori (per i condomìni) e presentato la CILA, oppure presentato l’istanza di permesso (per demolizioni/ricostruzioni), può fruire di una detrazione residuale al 65% nel 2025. Vengono inoltre introdotti limiti massimi di detrazione annuale per i contribuenti con redditi alti (oltre 75.000 euro) relativamente ai bonus casa: es. chi ha reddito >100.000 euro non può detrarre più di 8.000 € annui per spese del 2025 in poi. (Questa novità è pensata per contenere il costo fiscale degli incentivi, e non ha effetto retroattivo sulle spese degli anni precedenti.) La manovra 2025 conferma fino a fine 2025 il Superbonus 110% pieno solo per ONLUS, OdV e APS del settore sociosanitario. Importante per chi ha beneficiato del 110% nel 2023: la legge consente di spalmare in 10 anni la detrazione 2023, anziché 4 anni, esercitando un’opzione nella dichiarazione 2024. Ciò aiuta i contribuenti che rischiavano di non avere abbastanza IRPEF/ IRES da abbattere in 4 anni, evitando così di perdere parte del beneficio. Sul fronte dei controlli, la Legge di Bilancio 2025 ha stanziato risorse aggiuntive per potenziare le attività accertative sui bonus edilizi e ha prorogato fino al 2025 (e oltre) la facoltà per l’ENEA di condurre verifiche sui lavori agevolati e per l’Agenzia delle Entrate di effettuare monitoraggi incrociati su Catasto e bonus.
  • Decreto “Salva Casa” (D.L. 29 maggio 2024 n. 69 conv. L. 24 luglio 2024 n. 105): pur non riferendosi direttamente al Superbonus, questo recente provvedimento in materia edilizia incide significativamente sul rapporto tra regolarità urbanistica e bonus fiscali. Esso mira a una “pace edilizia” permanente per le difformità minori, facilitando le sanatorie e aumentando le tolleranze costruttive ammesse. In particolare, viene superato il rigido requisito della “doppia conformità” per gli abusi parziali: il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) consente di sanare interventi parzialmente difformi anche se non conformi alla disciplina vigente al tempo della realizzazione, purché siano conformi alla disciplina attuale. Inoltre, l’art. 34-bis TUE sulle tolleranze costruttive vede aumentare i margini: per lavori eseguiti entro il 24/5/2024 la tolleranza passa dal 2% fino al 5% per edifici piccoli, e si chiarisce che non costituiscono violazioni edilizie, oltre alle differenze geometriche minime, anche una serie di irregolarità esecutive (es. spostamento non sostanziale di tramezzi o impianti, errori progettuali corretti in cantiere, mancata realizzazione di elementi non strutturali previsti, ecc.). Perché ciò rileva per il Superbonus? Perché una delle cause di decadenza dal beneficio poteva essere la presenza di abusi edilizi non sanati nell’immobile oggetto di lavori. Una interpretazione rigorosa dell’art. 119 D.L.34/2020, infatti, ha portato alcuni a ritenere che qualsiasi difformità edilizia rendesse l’immobile non “legittimo” e quindi non eleggibile al Superbonus. Con il Decreto Salva-Casa, molte piccole irregolarità possono ora essere sanate più facilmente o addirittura considerate tollerabili per legge, mettendo al sicuro situazioni in cui, diversamente, il Superbonus sarebbe andato perduto. Ad esempio, se i lavori Superbonus realizzati differivano leggermente da quanto indicato in CILA (difformità parziali), o se l’immobile aveva un piccolo abuso pregresso (es. una veranda non autorizzata), oggi è possibile regolarizzare queste situazioni post factum senza perdere il diritto alla detrazione. In caso di controlli futuri, il contribuente potrà invocare la sanatoria ottenuta o le maggiori tolleranze previste dal Salva-Casa per dimostrare la regolarità edilizia sopravvenuta e scongiurare la decadenza dal beneficio. Resta fermo che ciò vale per difformità lievi: gli abusi edilizi sostanziali (es. ampliamenti abusivi rilevanti non rientranti nella sanatoria) rimangono causa di esclusione dall’agevolazione e, se scoperti, comportano il recupero del bonus indebitamente fruito.

Come si vede, il quadro normativo del Superbonus è estremamente articolato e in continua evoluzione. Comprenderlo è fondamentale non solo per applicare correttamente l’agevolazione, ma anche per difendersi nelle verifiche: spesso, infatti, contestazioni dell’Agenzia delle Entrate o dell’ENEA nascono da errori nell’applicazione di norme complesse o da difformità rispetto a regole sopravvenute. Nel prossimo paragrafo, inizieremo ad esaminare quali controlli vengono svolti e quali aspetti del Superbonus sono oggetto di verifica.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus

La fruizione del Superbonus avviene in modo “automativo” e anticipato: il contribuente esegue i lavori, matura il diritto alla detrazione e può immediatamente monetizzare il bonus tramite cessione/compensazione, senza un’approvazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate. Questa modalità, pensata per rendere subito liquida l’agevolazione, comporta però che i controlli siano effettuati solo a posteriori, per verificare se il bonus spettava realmente. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria concentra adesso (2023-2025) le sue verifiche sulle spese 2020-2022 e seguenti, quando i crediti sono stati già usati o ceduti, controllando che tutte le condizioni fossero soddisfatte.

Obiettivi e tipologie di controllo

Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate? In sintesi, verifica la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, come previsto dall’art. 121, comma 4, D.L. 34/2020. Gli accertamenti possono riguardare sia profili fiscali-formali che profili sostanziali-tecnici:

  • Esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: ad esempio, che il beneficiario rientrasse tra i soggetti ammessi (persona fisica, condominio, ecc.), che l’immobile non fosse di categoria catastale esclusa (abitazioni di lusso A/1, A/8, A/9), che l’unità immobiliare fosse esistente e accatastata (no “case fantasma”), che fosse rispettato il limite del numero di unità (massimo 2 unità per proprietario per gli interventi individuali), o il requisito di abitazione principale e di reddito ISEE (per villette nel 2023). Se anche uno solo di questi elementi veniva meno, il bonus può risultare non spettante.
  • Completezza e correttezza della documentazione: L’Agenzia richiede frequentemente copia di tutti i documenti relativi alla pratica Superbonus, che il contribuente è tenuto a conservare. In un tipico controllo, possono essere domandati:
    • La CILA-Superbonus presentata in Comune e i relativi allegati (es. elaborati tecnici, attestazione dello stato legittimo se fornita, ecc.).
    • Le asseverazioni tecniche depositate da professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri) sia sul miglioramento energetico (salto di 2 classi energetiche) sia sulla riduzione del rischio sismico (passaggio a classe sismica inferiore) quando applicabile. Devono includere le certificazioni APE pre e post intervento per l’Ecobonus, e il rispetto dei massimali di costo per ogni intervento (come da D.M. 6/8/2020 e successivi).
    • Il visto di conformità rilasciato da un intermediario fiscale (dottore commercialista, CAF, ecc.) che attesta la regolarità formale della documentazione e la presenza dei presupposti normativi. Il visto deve essere emesso su ogni comunicazione di cessione/sconto inviata telematicamente all’Agenzia e, per le detrazioni utilizzate direttamente, sulla dichiarazione dei redditi relativa.
    • Le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute e i relativi pagamenti (bonifici “parlanti” per Superbonus). L’Agenzia verifica che gli importi fatturati corrispondano a lavori realmente eseguiti e che non eccedano i limiti di spesa agevolabile previsti per legge (es. €50.000 per cappotto su unifamiliare, €96.000 per sismabonus, ecc.). Attenzione: spesso vengono contestate spese non detraibili inserite nei SAL, come finiture di lusso, arredi, piscine, o costi extra non inerenti agli interventi agevolati.
    • Le abilitazioni edilizie: CILA o permessi. In qualche caso, se l’intervento richiedeva un Permesso di Costruire (es. demolizione/ricostruzione con ampliamento), verificano la presenza di tale titolo anziché la semplice CILA.
    • La notifica preliminare ASL (dove dovuta per cantieri con più imprese), oppure una dichiarazione sostitutiva se non dovuta.
    • Le visure catastali ante-operam e post-operam o l’eventuale domanda di accatastamento per immobili non ancora censiti. Ciò serve a controllare lo stato dell’immobile prima e dopo i lavori, e soprattutto a verificare che eventuali variazioni (aumento di superficie, cambio di categoria) siano state denunciate in Catasto.
    • Per interventi condominiali, la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto delle spese.
    • Eventuali altri documenti tecnici: ad esempio, certificati di collaudo/staticità (per interventi strutturali), la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore (obbligatoria per caldaie, impianti elettrici, ecc., e richiesta espressamente da ENEA), il libretto di impianto aggiornato, fotografie dei lavori eseguiti, ecc.
    Tutti questi documenti formano il fascicolo del Superbonus che il contribuente deve custodire per legge. La mancanza di uno di essi può indurre il Fisco a ritenere non spettante (o addirittura inesistente) il credito d’imposta, specie se si tratta di elementi obbligatori a pena di decadenza. Ad esempio, l’omessa presentazione della CILA comportava la perdita del beneficio (eccetto che per interventi già iniziati prima del 2021), e analogamente il mancato invio all’ENEA dei dati sull’intervento entro 90 giorni dalla fine lavori può far perdere l’Ecobonus (salvo invio tardivo con sanzione di €250).
  • Controllo sul corretto utilizzo del credito: l’Agenzia verifica come è stato utilizzato il Superbonus:
    • Se il contribuente lo ha portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, controllano che l’importo detratto annualmente corrisponda alla quota spettante (e.g. 1/4 ogni anno) e non ecceda l’imposta dovuta (le eccedenze non utilizzate non si recuperano in futuro).
    • Se si è optato per la cessione del credito o sconto in fattura, il Fisco controlla le comunicazioni inviate telematicamente (il modulo per opzione) e la successiva circolazione dei crediti: ad esempio, verifica che i crediti siano stati usati dai cessionari solo dopo l’accettazione, che non vi siano state ulteriori cessioni oltre i limiti consentiti (dopo il 2022 solo tre passaggi, e dal 2023 cessioni bloccate salvo casi previsti), e che i soggetti coinvolti non siano legati a frodi note. Grazie alla piattaforma di monitoraggio crediti dell’Agenzia, oggi è possibile tracciare ogni credito ceduto: se un credito risulta provenire da fatture false o da cantieri fittizi, può scattare il blocco o sequestro preventivo informatico del credito stesso. Abbiamo assistito ad alcuni casi in cui crediti Superbonus presenti nei cassetti fiscali dei cessionari (banche, imprese) sono stati “congelati” e oggetto di sequestro penale, con contestuale notifica di atti di recupero verso i beneficiari originali.
    • Inoltre, l’Agenzia incrocia l’utilizzo dei crediti con le dichiarazioni dei redditi: se un contribuente ha effettuato la cessione ma erroneamente ha anche detratto l’importo nella propria dichiarazione, o viceversa, ciò configura una doppia fruizione indebita che viene naturalmente contestata.
  • Verifiche catastali e urbanistiche: un filone di controlli peculiare riguarda la regolarità catastale post-intervento. Come anticipato, dal 2023 esiste un obbligo preciso di aggiornare la rendita catastale entro 30 giorni dalla fine lavori quando questi incidono sul valore dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate, attraverso le lettere di compliance, segnala ai beneficiari del Superbonus che devono presentare la variazione catastale se non l’hanno già fatto. In caso di mancato adeguamento, scatta una sanzione amministrativa specifica (tra €1.032 e €8.264 a seconda dei casi). Questi controlli servono non solo a fini fiscali (IMU, imposte di registro future, etc.), ma anche per evitare che lavori importanti restino “occulti” al Catasto. Ad esempio, se col Superbonus si è realizzato un ampliamento o suddivisione di unità immobiliari, o si è trasformata una soffitta in mansarda abitabile, il classamento catastale va aggiornato. Come difendersi su questo punto? Occorre dimostrare di aver presentato la pratica DOCFA di variazione in tempo, oppure – se non lo si è fatto – provvedere quanto prima (vedi sezione su regolarizzazioni). Va detto che la Cassazione (ord. n. 29732/2024) ha precisato che in caso di contestazioni sulla quantificazione della nuova rendita, è onere dell’Agenzia provare la correttezza del proprio ricalcolo. Il contribuente può opporsi se ritiene l’aumento ingiustificato, ma deve fornire elementi concreti (es. perizia tecnica, confronti con immobili simili). Questo aspetto esula però dal mero Superbonus e rientra nel contenzioso catastale.
  • Presenza di eventuali cause ostative: il Fisco controlla che non ricorressero condizioni che impedivano il bonus, ad esempio:
    • Se l’immobile era privo di agibilità o totalmente abusivo (in teoria non avrebbe potuto ottenere autorizzazione ai lavori, ma può capitare che emergano abusi successivi).
    • Se il contribuente ha richiesto altri incentivi incompatibili sugli stessi lavori (divieto di doppia agevolazione). Ad esempio, non si possono sommare il Superbonus e il Conto Termico GSE sul medesimo intervento; oppure non si può avere sia il Superbonus 110 che il bonus facciate 90 per la stessa facciata: bisogna scegliere uno.
    • Se sono state violate le regole di non cumulabilità: l’Agenzia verifica che per lavori trainati non si sia fruito di un bonus doppio. Un caso specifico: le colonnine di ricarica EV potevano essere detratte col 110% solo se installate insieme a interventi trainanti; se qualcuno le ha detratte col 110 in assenza di trainante, l’Ufficio recupera l’indebito (riconoscendo magari il 50% ordinario se spettante).
    • Limiti temporali e di avanzamento: verificano la data delle spese e l’avanzamento lavori. Ad esempio, spese sostenute oltre la data limite non sono agevolabili; oppure, nel caso di villette unifamiliari al 110% fino al 30/6/2022, controllano se entro il 30/9/2021 c’era almeno il 30% di lavori eseguiti (requisito introdotto dal DL 59/2021 per prorogare al 2022). Se questo non risulta, le spese 2022 verrebbero contestate.

Riassumendo, l’Agenzia delle Entrate adotta un approccio a 360 gradi: verifica la legittimità formale (documenti, comunicazioni, dichiarazioni) e la sostanza (lavori effettivamente fatti, requisiti energetici, spese congrue, immobili regolari). A seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, le conseguenze per il contribuente possono variare (vedi prossimi paragrafi sulle sanzioni e differenza tra credito “non spettante” e “inesistente”).

Lettere di compliance e accertamenti formali

I controlli dell’Agenzia possono avvenire con diverse modalità e tempistiche. In generale distinguiamo:

  • Lettera di compliance (comunicazione bonaria): È un avviso preventivo e non sanzionatorio che segnala un’anomalia e invita il contribuente a fornire chiarimenti o a sanare la situazione. Nel caso del Superbonus, come detto, a partire dal 2025 l’Agenzia sta inviando migliaia di queste lettere per variazione catastale mancante. Un altro esempio potrebbe essere la lettera che invita a verificare la spettanza del bonus se, ad esempio, dai dati in possesso del Fisco emergesse che il contribuente ha usato il 110% su un immobile di categoria A/1 (ufficialmente esclusa) o su più di due unità. Come funziona? La lettera di compliance normalmente concede un termine (30 o 60 giorni) per regolarizzare: nel caso Catasto, si chiede di presentare la variazione; nel caso di spese dubbie, si chiede di valutare se fare un “ravvedimento” (ossia restituire spontaneamente il credito non spettante con sanzioni ridotte). Se il contribuente aderisce e corregge l’errore, può evitare l’accertamento vero e proprio. Queste comunicazioni rientrano nelle strategie di prevenzione delle frodi introdotte dal 2021: sono meno aggressive e lasciano margine di aggiustamento.
  • Controllo formale documentale: È previsto dall’art. 36-ter DPR 600/1973 per le dichiarazioni dei redditi, ma qui si applica estensivamente a qualsiasi verifica sui crediti. L’Agenzia invia al contribuente (via PEC o raccomandata) una richiesta di documenti relativa alla detrazione Superbonus fruita. Si tratta di un atto ufficiale (non solo informativo come la compliance) a cui bisogna rispondere entro 30 giorni, pena la possibile disconoscimento del bonus per inadempienza. In questi casi, è fondamentale inviare tutta la documentazione richiesta, in copia conforme digitale se possibile. Se qualcosa manca ma esiste, va segnalato e prodotto subito dopo. Se qualcosa proprio non c’è (es. ci si è accorti che l’APE post intervento non fu mai redatta), conviene attivarsi immediatamente per rimediare se possibile (in alcuni casi un adempimento tardivo può essere accettato con sanzione). Il controllo formale termina con un esito: se la documentazione risulta completa e conforme, l’Agenzia comunica l’archiviazione; se emergono difformità, si passa allo step successivo (avviso di recupero).
  • PVC e accessi: In situazioni più complesse (es. sospetto di frode organizzata, coinvolgimento di più soggetti, importi ingenti), l’Agenzia delle Entrate può procedere con verifiche fiscali sul campo tramite la Guardia di Finanza (o i propri funzionari). Ciò avviene in base all’art. 33 DPR 600/73 e 52 DPR 633/72, come per le ordinarie verifiche. I finanzieri possono accedere nei luoghi (cantieri, sedi delle imprese edili, studio del tecnico, etc.), esaminare libri e registri, acquisire contratti e fatture originali, assumere informazioni da terzi (ad esempio sentire l’amministratore di condominio, gli altri condomini, i fornitori) e, se autorizzati dalla magistratura, perfino fare perquisizioni alla ricerca di prove di fatture false, ecc. Al termine redigono un Processo Verbale di Constatazione (PVC). Se il PVC contesta crediti d’imposta inesistenti o indebiti, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni difensive (diritto al contraddittorio preventivo). Dopodiché, l’Ufficio emetterà l’avviso di accertamento/atto di recupero del credito. Questo iter è tipico dei casi gravi, in cui spesso scatta in parallelo anche il procedimento penale per truffa o indebita compensazione (vedi oltre). Un segnale di questo approccio più incisivo è l’utilizzo dei sequestri preventivi di crediti: la Procura, su richiesta GdF, ottiene dal GIP il sequestro dei crediti nel cassetto fiscale dei cessionari o del beneficiario fino a concorrenza dell’indebito. La Cassazione ha confermato la legittimità di tali sequestri come strumento per bloccare l’utilizzo di crediti fraudolenti, anche se chi li detiene afferma di essere in buona fede. In una pronuncia (Cass. pen. 28064/2024), è stato rigettato il ricorso di una banca che, pur estranea alla frode, si era vista sequestrare i crediti acquistati: la Corte ha ritenuto prevalente la necessità di impedire il danno erariale, ferma restando la tutela civilistica per la banca che potrà rivalersi.
  • Avviso di accertamento/recupero: È l’atto finale con cui l’Agenzia contesta formalmente la non spettanza del Superbonus e chiede la restituzione del beneficio. Può derivare da un controllo documentale o da un PVC, come visto. Tecnicamente viene emesso un “atto di recupero di credito d’imposta” ai sensi dell’art. 1, co. 421-423, L.311/2004, equiparato a un avviso di accertamento. In esso si dettagliano le ragioni della non spettanza (es: “mancato deposito asseverazione congruità costi”, oppure “immobile privo dei requisiti urbanistici”, “spesa eccedente massimale”, “crediti inesistenti per lavori mai eseguiti”, ecc.), l’importo del credito indebito, la sanzione amministrativa applicata e gli interessi maturati. L’atto ingiunge il pagamento entro 60 giorni, con la possibilità per il contribuente di presentare ricorso davanti alla giustizia tributaria (Commissione/nuova Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado). Se non si fa ricorso né si paga, l’atto diviene definitivo e le somme vengono iscritte a ruolo per la riscossione coattiva (cartella esattoriale).

Tempistiche: quanti anni ha l’Agenzia per controllare? In generale:

  • Se il credito è ritenuto “non spettante”, vale il termine ordinario di accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito. Esempio: un credito usato in compensazione nel 2021 è accertabile fino al 31/12/2026.
  • Se il credito è ritenuto “inesistente”, il termine si allunga: otto anni dal suo utilizzo (come da art. 27, DL 185/2008, ora trasfuso nell’art. 38-bis, DPR 600/1973). Quindi un credito fittizio usato nel 2021 è contestabile fino al 31/12/2029. Questo per dare più tempo a scovare le frodi complesse.
  • Attenzione: se il contribuente non ha presentato affatto la dichiarazione dei redditi dove andava indicata la detrazione (o omesso la Comunicazione opzione), si applicano comunque le regole di omessa dichiarazione, che in altri ambiti portano a 7 anni di termini. Tuttavia, essendo il credito controllabile anche fuori dichiarazione, di solito si applica la regola 5/8 anni di cui sopra.
  • In presenza di reati (es. dichiarazione fraudolenta), in sede penale l’azione non è soggetta a termini così brevi; ma ai fini tributari restano i termini amministrativi, salvo sospensioni in caso di procedura penale in corso.

Il contribuente deve conservare i documenti almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento: 6 anni di norma, o 10 anni se crediti inesistenti, così da poterli esibire in extremis. L’Agenzia delle Entrate ha tutto il diritto di notificare un avviso l’ultimo giorno utile (es: 31/12 del quinto anno), quindi non bisogna abbassare la guardia se sono passati pochi anni.

Cosa viene contestato: irregolarità comuni e casistiche

Dalle prime ondate di controlli sul Superbonus (2022-2025), stanno emergendo alcune tipologie ricorrenti di contestazioni. Elenchiamo le principali, distinguendo quelle che configurano credito “non spettante” da quelle che integrano un credito “inesistente” secondo la distinzione normativa (approfondita nel paragrafo successivo):

  • Mancato miglioramento energetico richiesto: se ENEA o l’Agenzia riscontrano che i lavori non hanno prodotto il doppio salto di classe energetica (ad esempio per errore di calcolo nell’APE, o lavori incompleti), il Superbonus 110% per efficientamento non spetta. Potrebbe semmai spettare l’Ecobonus “ordinario” con aliquote minori, ma in genere l’atto di recupero contesta l’intero 110% come indebito. Questa fattispecie rientra nei crediti non spettanti, poiché i lavori reali ci sono stati ma non soddisfano pienamente i requisiti (in questo caso il presupposto dell’incremento energetico). Difesa: dimostrare che il salto c’è stato (magari rifacendo l’APE con procedura corretta) o invocare un’interpretazione favorevole (es. intervenuta successivamente) che permetta il bonus con un salto solo in casi particolari – attualmente non previsto, però.
  • Difformità edilizie non sanate: come visto, un immobile con abusi non sanati rischia la decadenza dall’agevolazione. Se un controllo accerta, ad esempio, che un ampliamento abusivo è presente e non condonabile, oppure che la CILA-Superbonus contiene dichiarazioni false sullo stato legittimo, il Fisco recupererà il bonus in toto. Questo caso può configurare un credito inesistente se l’immobile in quella situazione non poteva affatto accedere al bonus (mancando un presupposto essenziale di legge, ovvero la regolarità edilizia). Oppure un “non spettante” se la difformità è minore e sanabile (e nel frattempo il contribuente la sana). Difesa: grazie al Salva-Casa 2024, come detto, ora c’è spazio per sanare molte difformità anche a posteriori. Se l’abuso è sanato, si può sostenere che viene meno la causa di esclusione (specie se sanato entro i termini di accertamento). In casi estremi, se il lavoro agevolato stesso è l’abuso (es. una veranda costruita con cappotto ma senza permesso), la difesa è difficile: potrebbe esserci perfino concorso in violazioni edilizie oltre che tributarie.
  • Spese non ammissibili o eccessive: L’Agenzia spesso contesta specifiche voci di spesa:
    • Costi oltre i massimali: es. per il cappotto termico il DM requisiti tecnici fissa un costo massimo al mq. Se dalle fatture risultano costi unitari superiori, la parte eccedente è detrazione non spettante. Solitamente viene recuperata la differenza, non tutto il bonus.
    • Lavori non agevolabili: es. sistemazioni esterne (giardini, cancelli), opere di lusso, mobili/arredi, che magari sono stati fatturati insieme ad opere agevolate. Queste spese non rientravano nel Superbonus e vengono scorporate e contestate. Talvolta il contribuente ignaro pagava un pacchetto “chiavi in mano” all’impresa, che includeva cose non incentivabili.
    • IVA indetraibile: se un’impresa beneficiaria aveva diritto alla detrazione IVA, quell’IVA non può entrare nel costo agevolabile (Superbonus riguarda lorda per privati ma per imprese no). Quindi, se un condominio ha fatturato lavori con IVA al 10%, ma quell’IVA poi l’impresa se l’è detratta a monte, c’è un’ipotesi di duplicazione di beneficio.
    Queste situazioni tendenzialmente danno luogo a crediti non spettanti parziali (solo la quota non ammessa). Difesa: si può provare che le spese contestate erano invece eleggibili (fornendo magari capitolati che mostrano che erano inerenti a lavori trainati); oppure che i costi rientravano nei massimali considerando circostanze particolari (varianti in corso d’opera approvate con nuovo computo).
  • Visto di conformità o asseverazioni irregolari: se manca il visto di conformità quando richiesto, l’uso del credito è considerato irregolare “a monte” – di solito l’Agenzia recupera comunque il bonus (credito non spettante per carenza di adempimento formale essenziale). Dal 2022 tuttavia era possibile rimediare a visti/asseverazioni mancanti tramite remissione in bonis (entro 30/11/22 con versamento €250). Se uno non l’ha fatto, oggi è scoperto. Altre volte si contesta la validità dell’asseverazione: magari il tecnico non aveva il requisito (professionista non iscritto albo, polizza inadeguata), oppure l’asseverazione è incompleta di allegati. Queste sono violazioni che portano a considerare il credito non spettante per difetto di un “onere accessorio prescritto a pena di decadenza”. Difesa: se possibile, sanare tardivamente (oggi per il visto non c’è più finestra, ma si può sostenere che l’obbligo non vigeva per certe spese); oppure contestare la rilevanza dell’errore (es. polizza professionale lievemente insufficiente come massimale non dovrebbe far perdere il bonus, e su ciò vi sono discussioni).
  • Interventi difformi dal progetto o non ultimati: se i lavori eseguiti differiscono radicalmente da quelli assentiti, l’Agenzia (magari su segnalazione del Comune) può contestare che il bonus non spettava. Ad esempio: si ottiene Superbonus per cappotto e fotovoltaico, ma poi non si realizza il cappotto interamente (quindi non si raggiunge l’eco-soglia). Oppure si iniziano i lavori e si prendono SAL (stato avanzamento lavori) 60% e poi il cantiere si ferma e non completa il restante 40%. Formalmente, se i SAL rispettavano i requisiti al momento del pagamento, quella parte di credito è spettante. Ma se poi l’opera non viene finita entro i termini di legge (es. 30/06/2022 per villette), la restante detrazione decade. Caso critico: se non viene completato l’intervento trainante, teoricamente decadrebbero anche i trainati, e potrebbe profilarsi un indebito totale. Molti beneficiari in questi casi si trovano a dover restituire somme per lavori iniziati ma non conclusi – situazione paradossale e purtroppo prevista dalla norma (“in mancanza del completamento dei lavori i beneficiari sono tenuti, per legge, a restituire l’importo dei lavori ‘anticipato’ dallo Stato, con interessi e sanzioni”). Difendersi qui è difficile: si può cercare di argomentare cause di forza maggiore (ritardi non dipendenti dal contribuente, ecc.), ma la legge non ha previsto eccezioni chiare.
  • Cessione del credito a soggetti collegati: se il credito è stato ceduto a un soggetto considerato “parte correlata”, tipo il familiare convivente che aveva magari anch’egli diritto a detrazione, l’Agenzia potrebbe approfondire per vedere se c’è stata qualche manovra elusiva. Finora non risulta una contestazione tipica, ma è possibile in futuro.
  • Crediti fittizi (lavori mai eseguiti): è il caso più grave, configurante veri e propri crediti inesistenti. Qui rientrano le frodi dove, ad esempio, un’impresa compiacente ha emesso fatture per lavori inesistenti, ottenendo lo sconto in fattura e generando crediti poi monetizzati. Oppure progetti gonfiati ad arte per massimizzare il bonus senza reali costi sottostanti (ad esempio far figurare un cappotto su un edificio che non è mai stato fatto, o gonfiare i metri quadri isolati per incassare più del dovuto). In tali casi l’Agenzia recupera l’intero importo come credito inesistente, con sanzioni pesantissime (vedi dopo) e in genere segnala la cosa alla Procura. Non di rado il contribuente stesso è vittima di queste frodi (pensava che i lavori fossero fatti o che la ditta li avrebbe completati, invece era un raggiro). La difesa in questo scenario è prevalentemente in sede penale (dimostrare buona fede, chiamarsi fuori dal disegno criminoso) e in sede tributaria cercare di far qualificare, eventualmente, la situazione come “credito non spettante” (meno grave) anziché “inesistente”. Ad esempio, se qualche lavoro in minima parte c’è stato, insistere su quello per evitare la tagliola dell’inesistenza totale.
  • Errori nella comunicazione telematica o duplicazioni: l’Agenzia può contestare errori materiali, tipo: stessa fattura portata due volte (in due cessioni diverse o due dichiarazioni), oppure comunicazioni inviate oltre il termine (per spese 2022 andava inviata entro 31/03/2023). In genere, se l’errore è meramente formale e non incide sulla sostanza (ad es. invio tardivo ma prima di controlli), c’è margine per clemenza (e spesso con versamento €250 si è sanato l’invio tardivo di opzioni nel 2022). Diversamente, errori che hanno portato a doppio utilizzo del credito vengono sanzionati: tipicamente questo è credito non spettante (il credito c’era ma ne hai fruito troppa quota).

Molto spesso, come si noterà, la differenza tra “non spettante” e “inesistente” non è intuitiva. Facciamo un esempio pratico: se Tizio ha fatto davvero dei lavori di cappotto per €30.000 ma senza visto di conformità, il credito c’è in sostanza (i lavori reali) ma non nei modi di legge: è non spettante (sanzione 25%, 5 anni termini). Se Caio invece non ha fatto nulla e ha creato crediti con fatture false per €30.000, il credito è inesistente (sanzione 70% o più, 8 anni termini). Se Sempronio ha fatto lavori veri ma su immobile non suo (non aveva titolo sull’immobile), o su immobile di lusso non ammesso, quel credito potrebbe considerarsi inesistente (manca un requisito oggettivo fondamentale). In certi casi borderline sarà la legge e la giurisprudenza a qualificare. Ecco perché è opportuno approfondire formalmente questa distinzione, perché da essa dipendono tempi e sanzioni, come vedremo subito.

Credito d’imposta “non spettante” vs “inesistente”: differenze, termini e sanzioni

La normativa fiscale italiana distingue due macro-categorie di utilizzo indebito di un credito d’imposta:

  • Credito non spettante: il credito deriva da fatti reali che potrebbero anche dare diritto all’agevolazione, ma è stato utilizzato in violazione di modalità, limiti o adempimenti prescritti dalla legge, oppure oltre la misura consentita. Include anche i crediti che si “perdono” per mancato rispetto di condizioni formali richieste a pena di decadenza. In breve, il credito c’è (perché i lavori/interventi agevolabili sono stati fatti in astratto) ma il contribuente non poteva usufruirne così come ha fatto. Esempi tipici: utilizzare in compensazione un importo superiore al massimale spettante; utilizzare il bonus oltre la scadenza prevista (es. detrarre quote dopo l’ultimo anno consentito); non presentare un documento obbligatorio (es. dimenticarsi di inviare la comunicazione ENEA o la CILA, rendendo così non spettante la detrazione); fare interventi agevolati ma su un immobile per cui non si aveva titolo (es. lavori su parti comuni deliberati irregolarmente, quindi bonus non fruibile dal singolo). Anche l’aver rispettato solo in parte i requisiti può ricadere qui: ad esempio, se l’APE finale mostra miglioramento di 1 classe invece di 2, quel Superbonus potrebbe considerarsi “non spettante” perché l’intervento era agevolabile ma non ha raggiunto la performance minima.
  • Credito inesistente: il credito difetta dei requisiti sostanziali o soggettivi di legge, in tutto o in parte. Comprende anche i crediti generati da condotte fraudolente, documenti falsi, operazioni simulate. In sostanza, il credito non avrebbe mai dovuto esistere perché l’operazione economica sottostante non rientra affatto nell’agevolazione (o è stata inventata). Esempi: crediti creati con fatture false per lavori mai fatti; bonus richiesto per un intervento che non era incentivabile (es: chiedere Superbonus per rifacimento facciata quando la legge lo escludeva, oppure per un immobile privo di qualsiasi requisito); crediti duplicati (stesso lavoro fatto passare due volte). Anche la mancanza totale di un presupposto sostanziale rientra qui: ad esempio, se l’immobile era urbanisticamente abusivo e non condonabile, come tale non accedeva al bonus – le detrazioni su di esso sono inesistenti perché mancava il presupposto giuridico dell’immobile “legittimo” su cui fare i lavori. Ancora: un finto cappotto termico con certificazioni energetiche false genera credito inesistente (frode conclamata). Va detto che fino al 2023 la definizione di “inesistente” era un po’ diversa e legata anche alla non rilevabilità in controlli automatizzati; dal 2024 questa discriminante è stata eliminata. Ora conta solo la sostanza: qualsiasi carenza di presupposti, anche evidente, configura inesistenza se il credito non doveva proprio sorgere. La riforma 2024 (D.Lgs. 87/2024) ha anche distinto tra crediti inesistenti “non fraudolenti” (cioè dovuti a mere irregolarità sostanziali) e crediti inesistenti fraudolenti (creati dolosamente con falsità documentali). A ciascuno corrispondono sanzioni diverse.

Perché è cruciale questa distinzione? Perché la legge prevede trattamenti diversi riguardo a termini di accertamento, sanzioni e anche profili penali, a seconda che l’uso indebito sia qualificato come non spettanza o come inesistenza. Proponiamo qui una tabella riepilogativa aggiornata al 2024, che confronta le due situazioni:

CaratteristicaCredito NON SPETTANTECredito INESISTENTE
DefinizioneIl credito c’era in astratto, ma è stato usato in modo non conforme alle norme (violazione di modalità, limiti quantitativi o mancato adempimento formale essenziale). In altri termini: il fatto agevolato esiste, ma il contribuente ha perso/forzato il diritto alla detrazione.Il credito è privo del presupposto sostanziale previsto dalla norma, oppure è creato artificiosamente. In pratica: il credito non avrebbe dovuto esistere, perché l’operazione non è agevolabile o è simulata/fraudolenta.
Esempi– Utilizzo di un credito oltre il tetto annuale consentito (la parte eccedente è non spettante).– Utilizzo di quote dopo i termini (es. detrarre una 5ª quota quando spettavano 4).– Omessa presentazione di un modulo (es. mancata comunicazione ENEA entro i 90 gg) richiesto a pena di decadenza.– Intervento realizzato che però non soddisfa qualche condizione (es. salto energetico incompleto).– Credito su un’operazione non agevolabile per legge (es. lavori su immobile categoria A/8 esclusa, quindi l’intero importo è inesistente).– Credito ottenuto con fatture false per lavori mai eseguiti (frode totale).– Credito calcolato su spese gonfiate o fittizie.– Bonus edilizio richiesto ma l’immobile non esiste o non è del richiedente (es. “case fantasma”).
Termine accertamento (art. 38-bis DPR 600/73)Termine ordinario: 5 anni dal 31/12 dell’anno di utilizzo.(Esempio: credito usato nel 2021 ⇒ accertabile fino al 31/12/2026).Termine lungo: 8 anni dal 31/12 dell’anno di utilizzo.(Esempio: credito usato nel 2021 ⇒ accertabile fino al 31/12/2029).
Sanzione amministrativa (art. 13 D.Lgs. 471/97)25% dell’importo indebitamente utilizzato (ridotta dal 30% previgente per fatti dal 2023 in poi).Se violazione meramente formale sanata tempestivamente: sanzione fissa €250 (caso, ad es., di documento tardivo ma presentato prima di controlli).70% del credito utilizzato indebitamente (ridotta dal previgente minimo 100%).Se però il credito inesistente è frutto di frode documentale (fatture false, ecc.), sanzione aggravata tra 105% e 140% (range che sostituisce il vecchio 100-200%).
Definizioni agevolate / ravvedimentoPossibile accesso a istituti deflattivi e sanatorie: es. acquiescenza (pagamento entro 30 gg con riduzione sanzione 1/3), conciliazione giudiziale, definizione agevolata liti se prevista, ecc. Ravvedimento operoso: ammesso fino a notifica dell’accertamento; consente di pagare spontaneamente con sanzioni ridotte (in caso di non spettante, riducibile anche a 1/9 del 25%).Novità 2024: estesa la possibilità di definizioni agevolate anche per crediti inesistenti (prima spesso esclusi). Ravvedimento operoso: teoricamente sì, purché prima di accertamento e se il contribuente vuole “autodenunciarsi” pagando il dovuto. In pratica raro, perché i crediti inesistenti emergono per lo più da controlli o indagini – difficilmente chi ha frodato si ravvede spontaneamente.
Rischio penale (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)Indebita compensazione di crediti non spettanti (reato penale): scatta se l’importo utilizzato in un anno supera €50.000. Pena: reclusione 6 mesi – 2 anni. È prevista una causa di non punibilità se l’uso indebito è dovuto a obiettiva incertezza normativa (introdotta nel 2019), che potrebbe applicarsi in casi dubbi interpretativi sul Superbonus.Indebita compensazione di crediti inesistenti: soglia sempre €50.000 annui. Pena: reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni. Non si applica l’esimente dell’incertezza normativa; tuttavia, occorre il dolo: se il contribuente dimostra di non aver avuto intenzione fraudolenta (es. errore grossolano senza volontà di frode), potrebbe non configurarsi reato per mancanza di elemento soggettivo. Nei casi di frode conclamata, invece, scatta pienamente la punibilità penale.

Come si evince dalla tabella, il regime sanzionatorio e prescrizionale è molto più severo per i crediti inesistenti, equiparati a frodi sostanziali al sistema fiscale. Il legislatore (con la riforma 2024) ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione – in particolare la Sentenza delle Sezioni Unite n. 34419 del 14/12/2023 – che ha rimarcato la diversa offensività delle due condotte. Le SS.UU. hanno spiegato che nel caso del credito inesistente manca proprio la base reale, mentre nel non spettante c’è un fatto reale mal qualificato dal contribuente. Pertanto, è giusto punire molto più gravemente la creazione di crediti fantasma rispetto all’uso improprio di crediti comunque legati a spese reali. Il D.Lgs. 13/2024 e 87/2024 hanno allineato le definizioni fiscali e penali, eliminando vecchie incertezze, e modulato le sanzioni di conseguenza.

Per la difesa del contribuente questa distinzione è vitale: in sede di contraddittorio e contenzioso, uno degli obiettivi strategici può essere cercare di far ricondurre la propria violazione nella categoria meno grave. Ad esempio, se l’Ufficio qualifica come “inesistente” un credito, sostenendo magari che l’intervento non era agevolabile, il contribuente potrebbe argomentare che l’intervento in realtà rientrava nell’agevolazione ma si è verificata un’irregolarità, e quindi semmai è “non spettante”. Ciò abbasserebbe sanzione e accorcierebbe i termini, oltre a evitare il penale più pesante (sotto i 50k/anno o con incertezza normativa, addirittura niente penale). Naturalmente, queste sono linee di difesa tecniche da vagliare caso per caso con l’ausilio di un legale esperto.

Verifiche ENEA e controlli post-intervento

Oltre ai controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate, chi ha usufruito del Superbonus può essere soggetto alle verifiche tecniche affidate all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile). L’ENEA è l’ente incaricato di raccogliere i dati sugli interventi di efficienza energetica incentivati e di controllare che effettivamente si siano ottenuti i miglioramenti dichiarati. Vediamo in cosa consistono questi controlli e come interagiscono con quelli fiscali:

Procedura dei controlli ENEA

In base alla normativa (art. 14 DL 63/2013 e D.M. 11 maggio 2018 per Ecobonus, esteso poi al Superbonus), l’ENEA ogni anno elabora un programma di controlli a campione sulle istanze relative a interventi di efficientamento energetico conclusi nell’anno precedente. Il campione di controllo per Ecobonus è stato fissato dal decreto al 0,5% delle pratiche ricevute. Tuttavia, data la mole eccezionale di interventi Superbonus, è possibile che la percentuale effettiva di controlli sia aumentata (alcune fonti parlavano di almeno il 5% dei nuovi interventi avviati dopo il 2021, ma ufficialmente resta lo 0,5% annuo).

L’ENEA seleziona preferibilmente interventi:

  • con aliquota di detrazione più alta (quindi sicuramente i Superbonus al 110% hanno priorità rispetto a Ecobonus minori),
  • con spese elevate,
  • che presentano possibili criticità rispetto ai requisiti o ai costi massimali.

Il controllo ENEA si svolge in due fasi:

  1. Fase documentale: L’ENEA invia al beneficiario (o all’amministratore se condominio) una comunicazione via PEC o raccomandata, informando dell’avvio del controllo. Nella lettera indica la documentazione da trasmettere entro 30 giorni via PEC. I documenti richiesti in genere includono: le asseverazioni tecniche depositate, le APE ante e post intervento, le schede tecniche dei materiali/impianti, le fatture e attestazioni di pagamento, le eventuali certificazioni dell’impianto (elettrico, termico), e copia della notifica al ENEA stessa (in realtà l’ENEA l’ha, ma vogliono vedere ricevute). Tutti i documenti tecnici vanno firmati digitalmente dal tecnico che li ha redatti (o dall’amministratore/contribuente se non c’era tecnico per quell’aspetto). Una volta ricevuti i documenti, l’ENEA verifica:
    • che gli interventi realizzati corrispondano a quelli dichiarati,
    • che i requisiti tecnici siano rispettati (ad es: materiali isolanti con certe caratteristiche, impianti a pompe di calore con COP conforme, ecc., secondo il DM 6/8/2020 “Requisiti tecnici”),
    • che i massimali di costo per tipologia di intervento non siano superati,
    • che ci sia il salto di 2 classi energetiche (o il raggiungimento della prima classe) dall’APE pre al post.
    Entro 90 giorni dall’invio dei documenti, l’ENEA comunica l’esito del controllo al beneficiario. Se tutto è a posto, la pratica è validata. Se emergono irregolarità, possono succedere due cose:
    • l’ENEA chiede chiarimenti/integrazioni (magari un documento mancante o un errore da correggere) concedendo un altro breve termine;
    • oppure, se la verifica dà esito negativo (es: risparmio energetico inferiore al dichiarato, lavori incompleti rispetto al progetto, ecc.), non convalida l’intervento.
    In caso di esito negativo definitivo, l’ENEA informa l’Agenzia delle Entrate e le altre autorità competenti. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a utilizzare questo riscontro per l’eventuale recupero del bonus (ad esempio contestando che l’intervento non ha prodotto i requisiti e quindi la detrazione è indebita).
  2. Fase del sopralluogo (ispezione in situ): L’ENEA ha facoltà di svolgere sopralluoghi fisici su un sottoinsieme del campione controllato, indicativamente il 3% delle pratiche esaminate. Quindi, ad esempio, se su 1000 pratiche scelte 5 (0,5%) subiscono controllo documentale, su queste magari 1-2 avranno anche l’ispezione sul posto. Il sopralluogo viene comunicato con almeno 15 giorni di preavviso. Durante la visita, i tecnici ENEA ispezionano l’immobile insieme al beneficiario (o amministratore, se condominio) e, se possibile, alla presenza del tecnico asseveratore. Possono fare rilievi, misurazioni, scattare foto, acquisire documenti e schemi tecnici. Ad esempio, verificheranno lo spessore e l’estensione del cappotto, il tipo di caldaia installata, il numero di infissi sostituiti, ecc., confrontando con quanto dichiarato. Se il sopralluogo evidenzia discrepanze (es: cappotto fatto solo su 3 lati invece di 4, spessore minore di quanto dichiarato, ecc.), ciò confluisce nell’esito finale.

L’ENEA applica questa procedura per tutti i bonus energetici (Ecobonus 50-65% e Superbonus). Per il Sismabonus, invece, il controllo tecnico spetta principalmente ai Genio Civile regionali e alle commissioni ad hoc (che verificano i progetti e certificati sismici). L’ENEA non interviene sul sismico.

Conseguenze delle verifiche ENEA

Se l’ENEA convalida la pratica, il contribuente può stare ragionevolmente tranquillo sul lato tecnico: significa che per l’ENEA i requisiti energetici ci sono. Tuttavia, la convalida ENEA non copre aspetti fiscali o documentali non di sua competenza (es. non verifica la corretta applicazione dei massimali di spesa fiscali, o la titolarità dell’immobile). Quindi, un ok ENEA non immunizza da un accertamento fiscale su altri fronti.

Se invece l’ENEA rileva problemi, il contribuente potrebbe vedersi annullare (o ridurre) il diritto alla detrazione per la parte energetica. L’ENEA tipicamente comunica il caso all’Agenzia delle Entrate. La prassi, in caso di esito negativo, è che l’Agenzia delle Entrate notifichi un avviso di recupero per “detrazione non spettante”, allegando il rapporto ENEA come prova. Esempio: ENEA verifica che il salto di classe è stato di una sola classe e non due; l’Agenzia recupererà l’intero 110% fruito, salvo riconoscere eventualmente la detrazione al 50% (bonus ristrutturazioni) se spettante in subordine per gli stessi lavori (ma in genere ciò non avviene automaticamente: si deve poi far valere in contenzioso che almeno il bonus minore spetterebbe). Altro esempio: ENEA scopre che le spese per materiale isolante eccedono i massimali: l’Agenzia potrebbe recuperare la quota eccedente come non spettante.

Il contribuente, dal canto suo, può difendersi anche in sede ENEA: durante i 30 giorni per inviare i documenti, può fornire memorie, note esplicative; se riceve esito negativo, può (informalmente) chiedere una revisione o presentare controdeduzioni prima che la segnalazione passi al Fisco. L’ENEA non è un organo giudiziario: è un ente tecnico e i suoi accertamenti possono essere contestati poi davanti al giudice tributario quando l’Agenzia delle Entrate li recepisce. Ad esempio, si potrà far periziare da un esperto indipendente il risultato energetico per dimostrare che ENEA ha valutato male, oppure evidenziare che la differenza riscontrata rientrava nelle tolleranze (qui torna utile il Decreto Salva Casa: se ENEA dicesse “mancano 5 cm di cappotto rispetto al progetto”, col Salva Casa tolleranze esecutive ampliate, uno potrebbe sostenere che è difformità esecutiva tollerata e non inficia il diritto al bonus).

Da notare: cosa succede se non si risponde all’ENEA? Se il beneficiario ignora la richiesta o non invia tutto, l’ENEA segnala la mancata collaborazione. In passato, per Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate in tali casi presumeva la non spettanza e recuperava tutto. Quindi, ignorare la lettera ENEA è assolutamente sconsigliato. Bisogna invece rispondere con quanto si ha: se manca qualcosa, spiegare il perché (es. “l’asseverazione non fu depositata perché non obbligatoria all’epoca per tali lavori” – benché oggi per Superbonus quasi tutto era obbligatorio).

Controlli ENEA vs controlli Entrate: sono indipendenti ma complementari. Spesso partono separati: potrei ricevere prima lettera ENEA e poi (mesi dopo) eventuale accertamento Entrate, oppure viceversa. La collaborazione tra enti è ormai rafforzata: es. l’ENEA ha accesso ai dati delle Comunicazioni cessioni inviate al Fisco, e l’Agenzia ha accesso alle banche dati ENEA sulle asseverazioni. Anche i Comuni e gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) fanno la loro parte: diversi comuni hanno avviato verifiche a campione sulle CILA-Superbonus presentate, per controllare la regolarità urbanistica dei cantieri (controlli paralleli a quelli ENEA ma sul fronte edilizio locale). Se il Comune annulla una CILA per false attestazioni, l’Agenzia delle Entrate quasi certamente recupererà il bonus per mancanza di titolo edilizio valido.

In sintesi, per difendersi nei controlli tecnici:

  • Avere sempre tutta la documentazione tecnica in ordine e conservata.
  • Collaborare attivamente con ENEA: rispettare i termini, inviare tutto, chiedere magari supporto al tecnico che fece il lavoro per rispondere ai quesiti.
  • Se c’è stata una svista (es. l’APE era sbagliata), provare a rimediare: talvolta si può rifare un’APE corretta (anche se formalmente fuori termine) e mandarla, spiegando l’errore iniziale.
  • Usare le nuove norme (tolleranze costruttive ampliate, ecc.) a proprio favore se contestano piccole difformità.
  • Nel caso di successivo contenzioso tributario, considerare di far testimoniare il tecnico asseveratore e usare perizie di parte per confutare l’esito ENEA se ritenuto errato.

Va aggiunto che l’ENEA non eroga sanzioni monetarie direttamente al cittadino: il suo potere è di invalidare l’accesso al bonus. Diverso è per le asseverazioni infedeli: in quel caso scatta la sanzione amministrativa a carico del tecnico (da €2.000 a €15.000 per ciascuna attestazione infedele, art. 119 co. 14 DL 34/2020) e la segnalazione all’ordine professionale. Ciò può essere rilevante per il contribuente perché, se la contestazione nasce da un errore del professionista, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a risponderne verso il cliente (responsabilità professionale, risarcimento danni per perdita del bonus).

Come difendersi dalle contestazioni: strumenti e strategie

Arriviamo ora al cuore della guida: come può difendersi un contribuente – privato o impresa – che si trovi destinatario di controlli o atti di recupero relativi al Superbonus 110%. Affrontiamo il tema seguendo le possibili fasi: dalla prevenzione (agire in anticipo per evitare problemi), alla risposta a lettere di compliance, alla difesa in sede di accertamento e contenzioso, fino a eventuali profili penali e di responsabilità verso terzi.

Prevenzione e preparazione della difesa

La migliore difesa è evitare l’errore. Pertanto, chi ha usufruito del Superbonus dovrebbe, sin da ora (anche se non ha ricevuto controlli), attuare alcune azioni preventive:

  • Raccogliere e ordinare tutti i documenti relativi all’intervento. Creare un dossier (cartaceo o digitale) con indice, contenente: CILA, asseverazioni, APE, computi metrici, fatture, bonifici, visti di conformità, delibere assembleari, certificati vari, ricevute ENEA, ecc. Un dossier ben organizzato sarà prezioso in caso di richiesta documenti: mostra diligenza e consente di rispondere velocemente, evitando contestazioni dovute solo a mancanza di carte.
  • Verificare la regolarità catastale e urbanistica post-lavori. Se non si è ancora provveduto, incaricare un tecnico di presentare subito l’aggiornamento catastale (DOCFA) per variazioni avvenute (nuova rendita). Se c’è qualche piccola difformità edilizia pregressa non sanata, valutare di approfittare del Decreto Salva-Casa per sanarla ora (ad esempio, presentando domanda di accertamento di conformità in Comune per quell’abuso parziale). Meglio sistemare oggi, che trovarsi domani in balia di un contenzioso. Inoltre, sanare prima potrebbe ridurre sanzioni: la Manovra 2025 ipotizza attenuanti per chi si mette spontaneamente in regola sul Catasto.
  • Conservare comunicazioni e PEC: salvare copie di tutte le PEC inviate e ricevute, in particolare la ricevuta di avvenuta presentazione della CILA, la ricevuta di trasmissione asseverazioni ad ENEA, la ricevuta di invio della Comunicazione opzione all’Agenzia delle Entrate (cediti/sconti). Queste prove di tempestività possono risolvere contestazioni su “mancato invio”.
  • Monitorare il proprio cassetto fiscale: attraverso l’area riservata del sito Agenzia, controllare lo stato dei crediti ceduti. Se notate crediti “sospesi” o messaggi anomali, potrebbe essere un segnale di indagine in corso. Inoltre, controllate le dichiarazioni presentate: assicuratevi di non aver detratto importi che avevate ceduto (o viceversa). Se scoprite errori, si può presentare una dichiarazione integrativa e fare ravvedimento operoso prima che vi contestino (pagando il 1/9 della sanzione minima su quell’importo). Ravvedersi su un credito non spettante (per errori formali) è fattibile e conviene se l’errore è palese; su un credito inesistente è raro ma volendo uno potrebbe autodenunciarsi pagando tutto con sanzione ridotta a 1/6 (nei casi di ravvedimento su reati tributari c’è un coordinamento delicato, da valutare col legale).
  • Farsi assistere da un professionista esperto: se si hanno dubbi sulla bontà della propria posizione, consultare preventivamente un avvocato tributarista o un commercialista esperto in bonus edilizi. Un check-up preventivo può identificare criticità sanabili. Ad esempio, un professionista potrebbe redigere un “parere pro veritate” sul fatto che il bonus spetti nel vostro caso, da tenere pronto in caso di accertamento, oppure predisporre una relazione tecnica integrativa (se qualcosa non era chiaro nei documenti originali). Questo rientra in quell’attività di consulenza preventiva che viene caldeggiata anche dagli esperti per gestire al meglio il post-Superbonus.
  • Polizze assicurative: i professionisti tecnici dovevano averle (obbligo di polizza RC con massimale adeguato al costo lavori). In caso di problemi causati da errori del tecnico o del fiscalista (visto di conformità), il contribuente potrà attivare quelle polizze per ottenere risarcimento. Non è prevenzione diretta del controllo, ma è bene avere i riferimenti di tali polizze e verificare che fossero attive all’epoca. Così, se l’Agenzia recupera soldi perché l’asseverazione era sbagliata, si potrà fare richiesta danni alla compagnia del tecnico.

In breve, la fase di pre-audit consiste nel mettersi nelle condizioni migliori per affrontare un eventuale controllo: documenti pronti, posizioni regolarizzate, supporto professionale già allertato. Chi arriva preparato al controllo, spesso, evita che questo si tramuti in un accertamento: se rispondete a una richiesta documenti inviando tutto in ordine con una lettera di accompagnamento chiara, l’Ufficio potrebbe convincersi a chiudere lì (soprattutto per anomalie lievi). Viceversa, chi ignora o risponde parzialmente, si espone a maggiori sospetti.

Come gestire una lettera di compliance

Se si riceve una “comunicazione per la promozione dell’adempimento” (alias lettera di compliance) dall’Agenzia delle Entrate relativa al Superbonus o altri bonus edilizi, è importante:

  1. Leggere attentamente il contenuto: la lettera spiega l’anomalia riscontrata e l’azione richiesta. Ad esempio, potrebbe dire “Dai dati in nostro possesso risulta che ha beneficiato di detrazioni per interventi edilizi ma non ci risulta presentata la variazione catastale dell’immobile. Si invita a verificare e, se necessario, a regolarizzare…”. Oppure potrebbe riguardare una difformità minore (es. un importo comunicato diverso da quello indicato in dichiarazione, o un possibile errore di calcolo della quota). In genere allegano istruzioni su come sanare.
  2. Non ignorarla: come già sottolineato, la compliance è un’opportunità per sistemare senza sanzioni (o con sanzioni ridotte). Ignorarla quasi sicuramente porterà l’Agenzia a passare al formale con avviso e sanzione piena. Anche se ritenete di aver ragione, conviene rispondere.
  3. Verificare la situazione interna: controllate se effettivamente avete commesso l’irregolarità segnalata. Può darsi che abbiate, ad esempio, davvero dimenticato il DOCFA in Catasto. Oppure che la lettera si basi su dati non aggiornati (magari avete presentato il DOCFA ma non è ancora allineato nei sistemi AE). A seconda dei casi:
    • Se l’errore c’è ed è palese, è quasi sempre conveniente regolarizzare spontaneamente. Questo di solito comporta: presentare l’adempimento mancante (es. variazione catastale) e comunicare all’Agenzia l’avvenuto adempimento. La lettera spesso indica un canale (sito “CIVIS” dell’Agenzia, oppure un indirizzo email/PEC) per comunicare l’esito.
    • Se ritenete che la posizione sia corretta (ad es., avete presentato la variazione catastale entro 30 gg dalla fine lavori, ma l’Agenzia sembra non saperlo), allora preparate una risposta formale spiegando la situazione e allegando le prove (es. ricevuta protocollazione DOCFA). Inviate la risposta secondo le modalità indicate (PEC o upload telematico). In tal modo, l’Agenzia potrà aggiornare le informazioni e archiviare.
    • Se la questione è dubbia (non siete sicuri se dovevate fare qualcosa), coinvolgete subito un professionista per un parere. Ad esempio, “lavori di manutenzione straordinaria senza aumento volumetria richiedevano o no la variazione rendita?” – c’è un po’ di soglia (se aumentano valore > 15% sì). In caso di dubbio meglio farla comunque ora (male non fa, a parte eventuali spese tecniche minime, e magari beneficerete di sanzioni ridotte come prospettato nella sanatoria).
  4. Conoscere le sanzioni eventuali: la lettera di solito avverte anche delle conseguenze se non si adempie. Ad esempio, per le rendite catastali, come visto, la mancata presentazione comporta sanzione 1.032-8.264 €. Spesso c’è scritto che se si regolarizza entro tot giorni, la sanzione sarà minima o non applicata. Fate attenzione a queste finestra temporali e sfruttatele.
  5. Ravvedimento operoso: se la compliance riguarda un importo di credito indebito (ad esempio vi segnalano che avete fruito due volte della stessa detrazione), potete effettuare il ravvedimento operoso: calcolate l’imposta da restituire, gli interessi legali, e la sanzione ridotta (nel caso: sanzione 25% ridotta a 1/8 = 3.125% dell’importo per ravvedimento entro un anno, oppure 1/6 se oltre un anno ma prima notifica, ecc.). Pagate questa somma con F24 e comunicate all’Agenzia di aver regolarizzato. Questo vi mette al riparo da accertamento (di solito archivieranno).
  6. Evidenziare la buona fede: nella risposta, mantenere un tono collaborativo. Se si è trattato di una svista, lo si può dire chiaramente, mostrando che non c’era volontà di occultare nulla. Ciò potrebbe influenzare l’atteggiamento di chi esamina (anche se formalmente non ci sono “sconti” per buona fede in questa fase).

Esempio: Mario riceve lettera compliance: “Hai usato in compensazione un credito Superbonus nel 2021 ma non risulta presentata la relativa Comunicazione di opzione. Regolarizza entro 30 gg pagando sanzione €250 (remissione in bonis) altrimenti attiveremo controllo formale.” Mario controlla e in effetti il suo commercialista scordò di inviare la comunicazione cessione per il SAL 2021. Allora Mario versa €250 con F24 (codice tributo 8114) e fa inviare dal commercialista quella comunicazione tardiva, quindi manda via PEC all’Agenzia copia del versamento e ricevuta di invio, chiedendo l’accoglimento della remissione in bonis. Così risolve la questione senza perdere il credito.

Le compliance sul Superbonus, secondo le notizie, si concentrano appunto su catasto e lavori non dichiarati. È probabile che alcune riguardino anche casi di mancata presentazione dell’asseverazione o difformità nei bonifici. In ogni caso, la regola aurea è: agire entro i termini dati. Se la lettera chiede di rispondere/regolarizzare entro 30 giorni, non superate quella scadenza. In mancanza, l’Ufficio è libero di procedere. E recuperare dopo, a posteriori, è molto più difficile (si perde il diritto a ravvedimento con sanzioni ridotte, ecc.).

Difendersi da un avviso di accertamento (atto di recupero)

Se la situazione arriva alla fase “avviso di accertamento” o “atto di recupero”, significa che l’Agenzia delle Entrate ha già formalizzato la contestazione. Questo è il momento più delicato, in cui le azioni da intraprendere sono:

  1. Analisi approfondita dell’atto: Bisogna leggere con attenzione l’avviso, in ogni sua parte. Verificare:
    • Anno e periodo cui si riferisce (quale annualità di utilizzo del credito? A volte può riguardare più anni se il credito fu usato su più anni).
    • Importo del credito recuperato e relativo calcolo (è tutto il Superbonus o una parte? Comprende interessi fino a quale data?).
    • Norme violate e motivi della ripresa: qui l’atto dovrebbe spiegare il perché non spetta. Es: “ai sensi dell’art.119 co. 13-ter DL 34/2020, l’asseverazione tardiva comporta decadenza dall’agevolazione”. Oppure cita la distinzione non spettante/inesistente.
    • Qualificazione giuridica: se espressamente dicono “credito inesistente” oppure “non spettante”, come visto, cambia molto. Spesso l’atto lo dice in premessa.
    • Termini per agire: di solito 60 giorni per il ricorso. Eventualmente indicano se è ammesso accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica (di solito sì).
    • Ufficio competente e riferimenti: quale Direzione Provinciale ha emesso l’atto, e i contatti per l’eventuale contraddittorio.
  2. Non farsi prendere dal panico: Ricevere un avviso di recupero per decine (se non centinaia) di migliaia di euro è scioccante. Ma è importante restare lucidi. In molti casi esistono vizi formali o sostanziali nell’atto stesso che possono portare al suo annullamento, oppure ci sono margini per un accordo. Come nota incoraggiante: oltre il 50% delle cause tributarie sui bonus edilizi finora sono state decise a favore dei contribuenti quando c’erano ragioni valide di contestazione. Quindi non è affatto detto che dovrete pagare quella somma alla fine, specie se avete agito in buona fede e avete elementi difensivi.
  3. Valutare l’accertamento con adesione: L’“adesione” (D.Lgs. 218/1997) è una procedura che consente, dopo un avviso, di chiedere un incontro all’Ufficio per discutere e trovare eventualmente un accordo. Va presentata entro 60 giorni dalla notifica (o 90 in caso di PVC). La presentazione dell’istanza sospende i termini per il ricorso per 90 giorni. In sede di adesione, se si trova un accordo, si firma un atto di adesione dove magari l’Ufficio riconosce qualcosa (es. riduce la sanzione al minimo, o riconosce parte del bonus come spettante). Diciamo che su questioni super tecniche (come un salto classe mancante) l’Ufficio difficilmente “tratterà” la legge; tuttavia potrebbe convenire su punti secondari, ad esempio considerare non applicabili sanzioni aggravate se convincete che non c’era dolo. L’adesione ha il beneficio automatico di ridurre le sanzioni a 1/3 di quelle iniziali (al netto di eventuali riduzioni normative già applicate). Quindi, se contestano €10.000 con sanzione 70% = €7.000, con adesione la sanzione scende a circa €2.333. Se la vostra posizione è oggettivamente indifendibile sul merito (sapete che avete torto), l’adesione è un buon modo per chiudere con sanzione ridotta e pagando in comode rate (fino a 8 rate trimestrali, o 16 se importo oltre 50k). Se invece ritenete di aver ragione, potete comunque tentare adesione per sentire l’Ufficio: spesso si capisce il loro punto di vista e magari emergono errori di calcolo che possono correggere bonariamente. Se l’adesione non va a buon fine, avrete ancora tempo per il ricorso (i 60 gg ripartono dal verbale di mancato accordo).
  4. Valutare vizi formali nell’atto: Con l’aiuto di un legale, verificare se l’accertamento contiene qualche vizio procedurale: ad esempio, è stato emesso oltre i termini (raro, di solito stanno attenti); oppure manca di motivazione sufficiente (se troppo generico potrebbe essere nullo per difetto di motivazione); oppure non hanno rispettato il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (in certe materie, se ad es. il controllo è partito da PVC su tributi armonizzati, serve il contraddittorio anticipato obbligatorio in alcune regioni – dettagli tecnici). Qualsiasi vizio può essere motivo di ricorso, e se fondato porta all’annullamento dell’atto indipendentemente dal merito.
  5. Presentare ricorso in Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado): Se non si raggiunge un accordo, o se si vuole contestare integralmente l’atto, entro 60 giorni (o 150 se presentata adesione) occorre depositare ricorso presso la Commissione Tributaria competente (di solito quella della provincia del domicilio fiscale del contribuente). Nel ricorso si sollevano tutti i motivi di opposizione: sia di legittimità (vizi formali/procedurali), sia di merito (il bonus spettava perché…; la sanzione va ridotta perché… etc.). È altamente consigliato farsi rappresentare da un avvocato tributarista o da un commercialista abilitato al contenzioso, data la complessità della materia e l’elevato valore in gioco. Nel ricorso si può anche chiedere la sospensione provvisoria dell’atto se il pagamento immediato causerebbe danno grave (cosa facile da dimostrare se parliamo di decine di migliaia di euro). Il giudice decide sulla sospensione in tempi rapidi (entro 180 giorni dall’istanza).
  6. Argomentazioni di merito: Nel predisporre la difesa, puntare su tutto ciò che vi può favorire:
    • Buona fede e diligenza: se avevate il visto di conformità e asseverazioni fatte da tecnici qualificati, sottolineatelo. L’art. 5, co. 1-ter, DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha previsto che se l’indebita fruizione dipende da errori dei tecnici o dei CAF, il contribuente conserva il diritto al bonus e la sanzione va semmai verso il tecnico. Questo principio, pur se con limiti, può essere invocato: io beneficiario ho fatto tutto secondo regole (asseverazioni, visto), se c’è un errore non è colpa mia. La Cassazione penale ha affermato che comunque il credito va recuperato anche se cessionario è in buona fede, ma ciò non toglie che in sede amministrativa si possa chiedere clemenza o traslare la sanzione sul professionista (il quale a sua volta ha assicurazione).
    • Documentazione a supporto: presentare eventuali perizie tecniche di parte. Es: l’ENEA dice “non c’è salto 2 classi”, voi fate fare un nuovo APE da un esperto che magari (ricalcolando con altri software o colmando lacune) trova il salto. Oppure portate un CTU (consulente tecnico) nel processo, se ammesso, per far verificare. I giudici tributari non sono tecnici, quindi un supporto per spiegare questioni energetiche o strutturali è utile.
    • Giurisprudenza favorevole: citare eventuali sentenze di merito già esistenti in casi analoghi. Ad esempio, alcune Commissioni hanno ritenuto che un lieve ritardo nell’invio asseverazione non facesse perdere il bonus per forza, in virtù di principi di collaborazione e buona fede. Oppure citare la Cassazione SS.UU. 2023 che spiega di qualificare non spettante vs inesistente correttamente – magari l’Ufficio ha sbagliato qualificazione. Anche sentenze europee sul principio di proporzionalità possono aiutare: c’è un filone per cui se l’obiettivo ambientale è raggiunto, sarebbe sproporzionato negare tutto il bonus per un errore formale – argomento di scuola, ma tentabile.
    • Errori quantitativi: rifare i conti. Spesso negli atti complessi l’Ufficio può sbagliare a sommare o calcolare interessi. Se trovate discrepanze, evidenziatele: possono portare a vittoria in giudizio o a correzione in sede adesione.
  7. Pagamento in pendenza di giudizio: L’impugnazione sospende l’obbligo di pagare fino a sentenza. Però attenzione: l’Agenzia può chiedere una garanzia (fideiussione) se l’importo è alto e si tratta di crediti inesistenti, per sospendere l’esecuzione. Inoltre, in caso di esito sfavorevole in primo grado, bisogna versare il provvisorio (di norma il 50% del dovuto) entro 60 gg dalla sentenza, altrimenti iscriveranno a ruolo. Quindi preparatevi finanziariamente. Se si perde in primo grado ma si confida nell’appello, si può chiedere ulteriore sospensiva in secondo grado.
  8. Definizione agevolata delle liti: Tenere d’occhio eventuali norme di pace fiscale. Nel 2023, ad esempio, la tregua fiscale permetteva di chiudere le cause pendenti versando percentuali ridotte se si aveva già vinto in primo grado, ecc. Se la vostra causa rientra in future definizioni agevolate, valutatelo come opzione.

In sostanza, difendersi in giudizio da un recupero Superbonus è possibile e in molti casi fruttuoso, ma richiede un mix di competenze fiscali e tecniche. È davvero un terreno multidisciplinare: avvocato e tecnico devono lavorare insieme.

Ruolo dei coobbligati: fornitori, cessionari, tecnici

Abbiamo visto che per legge (art.121 co.6 DL 34/2020) il recupero del credito avviene in primo luogo verso il beneficiario. Questi è “l’anello debole” perché generalmente è il committente privato o il condominio. Tuttavia, se altri soggetti hanno concorso nella violazione, l’Agenzia Entrate può coinvolgerli in responsabilità solidale. In pratica:

  • Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e il cessionario che ha comprato il credito possono essere ritenuti co-responsabili in solido, ma solo se si dimostra un loro coinvolgimento doloso o gravemente negligente nella violazione (ad es. ditta compiacente che concorda di gonfiare fatture con il cliente). Con le modifiche normative, se fornitore e cessionario erano in buona fede e con documenti in regola, non rispondono in solido.
  • I tecnici asseveratori e i certificatori fiscali (CAF/commercialisti) rispondono delle proprie attestazioni false o negligenti: l’Agenzia può rivalersi su di loro? In via diretta non recupera da loro il credito (che l’hanno incassato è un altro discorso, di solito no, loro hanno preso parcella semmai). Però l’Agenzia può segnalarli e far partire sanzioni (es. sospensione visto di conformità al professionista). Per il beneficiario, sapere ciò è utile perché apre la strada a un’eventuale azione di rivalsa: se perdete il bonus per colpa del tecnico, potete fare causa civile a quest’ultimo chiedendo i danni. Anzi, la BLB Lex nota che è necessario, per coinvolgere i terzi in sede di rimborso, che il committente agisca giudizialmente verso di loro e ne sia accertata la responsabilità. Quindi, dopo/durante il contenzioso tributario, valutate parallelamente una causa civile contro il professionista/impresa se c’è stata loro colpa (negligenza, errore, inadempimento contrattuale). Ad esempio, amministratore di condominio che per inerzia non ha depositato in tempo i documenti causando la perdita del bonus: in un caso recente (Tribunale di Monza, sent. n. 21/2025) è stato ritenuto responsabile verso i condomini per i danni conseguenti (dovrà risarcirli).
  • Cessionario di buona fede: come già spiegato, se ha tutti i documenti e non era a conoscenza di frodi, non prende sanzioni, ma comunque il credito se inesistente viene annullato. Può succedere che un cessionario “innocente” venga chiamato a restituire il bonus fruito (ad esempio un’azienda che ha compensato crediti poi rivelatisi fittizi). Questo soggetto potrà difendersi, oltre che provando la propria diligenza, cercando di rivalersi sul cedente originario (che spesso però è un prestanome insolvente). In sede penal-tributaria, la Cassazione (sent. n. 832/2025) ha affermato che elementi forniti dalla difesa del cessionario in buona fede debbono essere considerati attentamente nel valutare misure cautelari, segno che c’è sensibilità sul tema. Ma sul piano strettamente tributario, la linea è: il credito inesistente va estirpato dal sistema, chiunque lo detenga.

Dal punto di vista pratico del “debitor principale” (il beneficiario):

  • Può segnalare all’Agenzia eventuali corresponsabilità. Ad esempio, se è evidente che la ditta ha frodato anche lui, esplicitare questa cosa: magari l’Ufficio attiverà controlli su di essa.
  • Trovare accordi interni: se il condominio perde il bonus per colpa dell’amministratore o di un condomino che ha fatto il furbo, internamente potranno ridistribuire il peso economico (ma questo esula dal fisco: è faccenda civile).
  • Sapere che se paga lui tutto, ha diritto di regresso verso i corresponsabili: l’art. 2055 c.c. implica che chi paga in solido può poi chiedere agli altri la quota di loro spettanza. Il problema è riuscire a escutere poi.

Profili penali e doppio binario (tributario-penale)

Un accenno finale va dedicato al possibile procedimento penale in parallelo al tributario. Come visto, due figure di reato possono interessare il Superbonus:

  • La truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), contestata quando c’è un disegno fraudolento per ottenere erogazioni (in questo caso indebite compensazioni). Ad esempio, creare crediti e cederli a terzi è stato qualificato come truffa aggravata dall’aver ingannato lo Stato mediante false rappresentazioni. Ci sono state già condanne e arresti per truffe Superbonus da milioni di euro.
  • L’indebita compensazione di crediti non spettanti/inesistenti (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), già approfondito con soglie e pene.

Ora, il rapporto tra processo penale e tributario segue il principio del doppio binario: procedono separati, con reciproca autonomia. Ciò significa che:

  • Un giudice tributario può decidere diversamente dal giudice penale su aspetti simili (es. il giudice tributario potrebbe annullare un atto perché ritiene il credito spettante, mentre in penale potrebbero condannare perché ritengono ci sia stata frode – in teoria possibile, anche se la coerenza è auspicabile).
  • Se c’è un processo penale in corso, il contribuente in sede tributaria può chiedere di sospendere il giudizio in attesa dell’esito penale, ma non è obbligatorio e spesso i tempi sono diversi (il tributario può concludersi prima).
  • Importante: qualora emergano fatti in sede penale favorevoli (es. una perizia penale attesta che i lavori c’erano, o una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto), questi si possono far valere in appello tributario come nuovi elementi.

In fase di difesa, se ricevete avvisi di indagine penale (invito a comparire, informazione di garanzia) per il Superbonus, contattate subito un avvocato penalista esperto di reati fiscali, coordinando la strategia con il tributarista. A volte, potrebbe convenire patteggiare in penale per chiudere velocemente la vicenda (specie se sanzioni penali irrisorie con sospensione condizionale) e poi usare quell’accordo in tributario per richiedere magari un trattamento più mite (non è automatico, ma un patteggiamento può includere il risarcimento allo Stato, che se fatto estingue anche il debito tributario).

Viceversa, una vittoria piena in commissione tributaria (che annulla l’atto riconoscendo il bonus) non vincola il giudice penale se questi ravvisa comunque profili di reato (perché potrebbero essere basati su falsità documentali, ad es., punibili a prescindere dall’effettivo vantaggio fiscale).

In genere, per i contribuenti onesti che incappano in irregolarità minori, il penale non scatterà. Il penale è riservato a importi >50.000 per anno di crediti indebitamente compensati con dolo. E spesso coinvolge figure organizzatrici (imprese cartiere, tecnici collusi). Se voi siete parte lesa (il cliente raggirato), potreste addirittura costituirvi parte civile nel penale per chiedere danni ai truffatori. Si pensi ai proprietari cui un’impresa ha fatto firmare carte per lavori mai eseguiti e li ha usati per crediti: sono vittime anche loro.

Casi pratici e scenari di difesa

Di seguito presentiamo alcune situazioni-tipo ispirate a casi reali, con indicazione di come potrebbero evolvere e quali difese adottare.

Caso 1: Irregolarità formale sanata tempestivamente
Luisa, proprietaria di una villetta, ha usufruito del Superbonus 110% nel 2021 per efficientamento energetico. Tutto regolare tranne un dettaglio: per errore del suo tecnico, non inviò all’ENEA la comunicazione di fine lavori con i dati dell’intervento (obbligatoria entro 90 giorni). Nel 2022 l’Agenzia delle Entrate le manda una lettera di compliance segnalando la mancanza. Luisa, grazie al suo commercialista, scopre che può fare remissione in bonis: entro 30 giorni paga una sanzione di €250 e invia tardivamente i dati all’ENEA. L’Agenzia archivia la posizione. Difesa adottata: collaborazione immediata, utilizzo dello strumento sanatorio previsto dalla norma. Risultato: Luisa conserva il suo bonus, pagando solo €250 di penale amministrativa (nessun avviso, nessun contenzioso). Questo scenario dimostra l’importanza di reagire subito alle segnalazioni e conoscere le possibilità di ravvedimento.

Caso 2: Lavori eseguiti regolarmente ma contestazione su requisiti tecnici
Il Condominio Alfa ha realizzato cappotto termico e cambio caldaia centralizzata usufruendo del 110%. L’ENEA nel 2024 effettua un controllo a campione: dalla documentazione risulta un miglioramento di solo 1 classe energetica (da E a D) invece che le 2 previste. L’ENEA non convalida la pratica e segnala la cosa al Fisco. Nel 2025 l’Agenzia Entrate notifica al condominio (in persona dell’amministratore) un atto di recupero dell’intero credito, circa €200.000, qualificandolo come “detrazione non spettante per mancato salto di due classi”. I condomini, tramite l’amministratore, ingaggiano un avvocato e un ingegnere energetico. Difesa intrapresa: il tecnico rifà i calcoli utilizzando un software aggiornato e scopre che, inserendo alcuni interventi trainati minori che erano stati effettuati ma non considerati nel primo APE, l’edificio poteva raggiungere la classe C (due classi in più). Presentano quindi ricorso tributario allegando una nuova perizia giurata che dimostra il doppio salto raggiunto, sostenendo che l’APE originaria era affetta da errore. Contestano inoltre la sanzione (70%) come eccessiva, chiedendo in subordine di considerare la violazione come “non grave” e applicare solo €250 di sanzione (tentando la tesi violazione formale). L’Agenzia resiste, ma in primo grado la Commissione dà ragione ai contribuenti, ritenendo che la sostanza del beneficio c’è stata (2 classi ottenute secondo la perizia) e annulla l’atto. Risvolto: l’Agenzia appella; nel frattempo però, a seguito del decreto 2024 che ha uniformato definizioni, in appello l’Ufficio acconsente a conciliare: riconosce il bonus come spettante riducendo le sanzioni a zero, purché i condomini rinuncino alle spese legali. I condomini accettano e la causa si chiude con vittoria di fatto. Questo scenario mostra come una contestazione tecnica può essere vinta investendo in contro-analisi tecniche e appellandosi al principio di sostanza (il risparmio energetico effettivo) contro formalismi (differenze di calcolo).

Caso 3: Abuso edilizio minore scoperto e sanato con Salva-Casa
Marco nel 2021 ha fatto il 110% sulla sua casa di campagna (cappotto + infissi). Nel 2023, un controllo comunale rileva che c’era una vecchia tettoia di 15 mq aggiunta senza permesso anni prima, e che i lavori Superbonus hanno inglobato quella tettoia (coibentandola) senza sanarla. Questo costituisce difformità edilizia. Il Comune inizialmente minaccia sanzioni e segnala la cosa all’Agenzia delle Entrate. Marco rischia la decadenza dal bonus perché l’immobile non era totalmente legittimo. Tuttavia, a metà 2024 esce il Decreto Salva-Casa: la tettoia rientra nei piccoli abusi sanabili con tolleranza. Marco presenta subito domanda di sanatoria ai sensi del nuovo art.36-bis TUE, pagando la sanzione comunale e ottenendo il permesso in sanatoria per la tettoia entro fine 2024. Quando l’Agenzia delle Entrate, nel 2025, gli notifica un atto di recupero del Superbonus per “immobile non legittimo alla data dei lavori”, Marco impugna l’atto esibendo la sanatoria ottenuta e sostenendo che la regolarizzazione retroattiva gli restituisce il diritto al bonus. Inoltre, eccepisce che l’atto è comunque illegittimo perché l’abuso era parziale e non inficiava la parte di lavori agevolati (tettoia non coibentata, ipotizziamo). Difesa: fare leva sulle nuove disposizioni normative che legalizzano ex post la situazione; sottolineare la buona fede (Marco non sapeva che la tettoia fosse problema, avendola ereditata col vecchio proprietario); e magari invocare la Circolare esplicativa (se esistente) che esclude cause di decadenza per abusi minori. Probabile esito: l’Ufficio, valutate le memorie, potrebbe in autotutela annullare l’atto (specialmente se nel frattempo il legislatore o una circolare chiariscono che gli abusi sanati entro tot non fanno perdere il bonus). In mancanza, si andrebbe in giudizio, dove c’è ragionevole possibilità che il giudice riconosca la sanatoria come sanante anche gli effetti fiscali (sulla base del principio che non si può pretendere decadenza per un abuso che la legge stessa ora considera sanabile e irrilevante). Questa simulazione evidenzia come i cambi normativi – in questo caso il Salva-Casa – possano essere sfruttati in difesa anche retroattivamente per situazioni pendenti.

Caso 4: Credito ceduto a terzi, poi contestato come inesistente
Una società, Beta Srl, acquista nel 2021 da un consorzio edile crediti Superbonus per €500.000, pagando €450.000. Beta compensa tali crediti con i propri F24 nel 2022. Nel 2024 scopre dai giornali che quel consorzio è sotto inchiesta: i crediti erano fittizi (lavori fantasma). L’Agenzia delle Entrate infatti blocca ulteriori crediti residui e notifica a Beta un atto di recupero per crediti inesistenti di €500.000 + sanzione 105% = €525.000. Beta, che era in buona fede (ha tutti i documenti forniti dal consorzio, ha verificato il cassetto fiscale all’acquisto, ecc.), si trova a dover restituire tutto più sanzione enorme. Difesa adottata: Beta impugna l’atto sostenendo di aver agito con massima diligenza e senza alcun segno di frode; invoca la non responsabilità del cessionario in buona fede ex art. 121 co.6-bis DL 34/2020. Inoltre contesta la sanzione del 105% come illegittima perché non vi è stato concorso doloso da parte sua (chiede semmai l’applicazione del 70% come caso non doloso). Al tempo stesso, Beta si costituisce parte civile nel processo penale contro gli amministratori del consorzio, sperando di recuperare i €450k versati (anche se dubita di ottenerli). In primo grado, il giudice tributario, pur riconoscendo la buona fede, si dichiara vincolato dalla legge: il credito non c’era, va recuperato comunque. Tuttavia, accoglie parzialmente sul fronte sanzioni: stabilisce che il cessionario, non avendo colpa grave, non va sanzionato (applicando l’art.6-quater: onere prova dolo non assolto dal Fisco). Quindi Beta deve restituire 500k + interessi, ma senza multa. Beta rateizza l’importo con AE Riscossione (72 rate). Questo caso mostra un esito amaramente realistico: i cessionari in buona fede rischiano comunque il danno economico, salvo rifarsi su chi li ha truffati. Il loro vantaggio processuale è ridotto alle sanzioni (evitabili) e all’assenza di conseguenze penali per loro.

Ogni caso reale può avere variabili uniche, ma questi esempi servono a comprendere:

  • Come certe situazioni tipiche vengono inquadrate.
  • Quali leve di difesa attivare in concreto.
  • L’importanza di affidarsi a consulenti competenti (nei casi sopra, senza tecnici e legali sarebbe stato quasi impossibile avere esiti favorevoli).
  • Che l’esito non è mai scontato: la stessa fattispecie potrebbe essere giudicata diversamente in base alle prove e all’orientamento del collegio giudicante.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni riguardanti i controlli sul Superbonus 110% e le relative risposte sintetiche, utili per dissipare i dubbi più ricorrenti.

D1: Quanti anni devono passare perché l’Agenzia delle Entrate non possa più farmi controlli sul Superbonus che ho utilizzato?
R: Generalmente 5 anni dall’anno in cui ha utilizzato in detrazione o compensazione l’ultima quota di credito. Ad esempio, se ha compensato il credito nel 2021, il termine è il 31/12/2026. Tuttavia, se l’Agenzia considera il credito “inesistente” (cioè frutto di frode o mancante di requisiti di base), il termine sale a 8 anni (fino al 31/12/2029 per utilizzi 2021). È dunque prudente conservare la documentazione per almeno 8-10 anni. In caso di reati fiscali gravi, la rilevanza penale può durare oltre, ma ai fini amministrativi questi sono i limiti. Attenzione che il termine parte dall’anno successivo a quello di utilizzo, e che l’Agenzia spesso notifica gli atti proprio sul filo di lana (dicembre dell’ultimo anno utile).

D2: Quali documenti devo assolutamente conservare per difendermi in caso di controllo Superbonus?
R: Tutti quelli relativi all’intervento. In particolare:

  • Titoli edilizi: CILA o Permesso di Costruire, con protocolli.
  • Asseverazioni tecniche (miglioramento energetico e sismico) con relative ricevute di deposito (ENEA per energetico, Sportello Sismico per sismico).
  • APE pre e post intervento (firmati dai tecnici certificatori).
  • Visto di conformità (dichiarazione del professionista o CAF).
  • Fatture e bonifici parlanti di tutte le spese.
  • Delibere condominiali e tabelle millesimali (se condominio).
  • Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate di opzione di cessione/sconto (copia file inviato o ricevuta).
  • Eventuali autodichiarazioni (es. per unità funzionalmente indipendente, per immobile ad uso promiscuo, ecc.).
  • Documentazione fotografica dei lavori, se disponibile, e collaudi o certificati impianti.
    Questi documenti sono elencati anche nel comma 6-bis dell’art.121 DL 34/2020. Organizzarli bene vi permetterà di rispondere prontamente e dimostrare la vostra diligenza.

D3: Ho ricevuto una lettera che dice che non ho aggiornato il Catasto dopo i lavori Superbonus. Cosa devo fare?
R: Quella è la cosiddetta lettera di compliance catastale. Significa che secondo l’Agenzia non risulta la presentazione di una nuova rendita catastale dopo la ristrutturazione. Se effettivamente non l’ha fatta, deve incaricare un geometra/architetto di predisporre subito la variazione (pratica DOCFA) indicando le modifiche apportate e la nuova rendita. Una volta protocollata la variazione, invii copia della ricevuta all’Agenzia (tramite PEC o come indicato nella lettera). Così, in genere, non scatteranno sanzioni. Se invece ritiene di averla già presentata (o che non fosse dovuta perché i lavori non aumentavano significativamente il valore), contatti comunque l’Agenzia: fornisca la prova dell’avvenuto deposito (numero di protocollo) oppure spieghi perché non era necessario (magari allegando riferimenti normativi: la circolare 10/2005 prevede obbligo se aumento valore >15%). In ogni caso non ignori la lettera: se non risponde, dopo un po’ potrebbe ricevere un accertamento con multa tra €1.000 e €8.000.

D4: Cosa rischio esattamente se l’Agenzia delle Entrate contesta il mio Superbonus?
R: In caso di contestazione, i rischi sono:

  • Perdita del beneficio fiscale: dovrà restituire l’importo del credito d’imposta di cui ha beneficiato (detrazione non spettante), in tutto o in parte. In pratica pagherà l’imposta che aveva risparmiato.
  • Interessi: dal momento della fruizione indebita fino al rimborso. Sono interessi legali (attualmente intorno al 5% annuo, variabili per ogni anno).
  • Sanzione amministrativa: varia dal 25% al 200% dell’importo, a seconda della gravità. Nella maggioranza dei casi comuni (violazioni formali o errori) è il 25% dell’importo del credito. Se invece considerano che ha proprio simulato il credito (frode), la sanzione base è 70% e può arrivare a 140% se documenti falsi. Ci sono possibilità di riduzione: pagamento entro 30 giorni dall’avviso (-50% sanzione) o adesione (-66% sanzione).
  • Procedimento penale: scatta solo se l’uso indebito supera €50.000 per anno e se c’è dolo. Nel caso di “non spettante” (violazione minore) la pena è max 2 anni reclusione; per “inesistente” (frode) si va fino a 6 anni. Nella pratica, il penale è per i casi più eclatanti: se lei è un privato che ha sbagliato una carta e ha avuto 100k di bonus, difficilmente la incriminano (potrebbero, ma con cause di non punibilità se c’era incertezza normativa, ecc.). Diverso se ha fabbricato ad arte crediti fittizi: lì la perseguono di sicuro.
  • Segnalazioni professionali: se ha coinvolto un tecnico o CAF che ha sbagliato, questi verranno segnalati ai loro ordini e possono subire sanzioni (sospensioni, multe) e dover risarcire.
  • Obbligo di riaggiustare la posizione: ad esempio, se perde il Superbonus, tornerà in piedi l’eventuale detrazione normale 50%? Purtroppo no automaticamente – se viene annullato il 110, non è detto possa ripiegare sul 50, salvo lo chieda espressamente in fase di adesione o giudizio e l’Agenzia accetti (non c’è base legale chiara per conversione).
    In sintesi: rischia di pagare somme anche superiori al bonus avuto (per via di sanzioni e interessi), e in scenari estremi anche complicazioni giudiziarie. Ecco perché la difesa è importante per ridurre o annullare queste conseguenze.

D5: Ho ceduto il credito alla banca; se qualcosa non va, la banca mi richiederà indietro i soldi?
R: Dipende dal contratto che ha firmato con la banca e dal motivo della contestazione. In genere, i contratti di cessione alle banche prevedono che se il credito viene invalidato per causa imputabile al cedente (cioè a lei), la banca può rivalersi su di lei per l’importo. Ad esempio, se poi l’Agenzia dice “quel bonus non spettava”, la banca restituirà allo Stato l’importo (perdendolo dal suo cassetto) e potrebbe chiederlo a lei indietro. Tuttavia, se lei era in buona fede e ha fornito tutti i documenti veri, la banca potrebbe aver rinunciato a rivalersi (alcune banche più grandi hanno assunto su di sé il rischio in caso di frodi non note, specie dopo la norma salva-cessionari del 2022). In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate si rivarrà principalmente su di lei, beneficiario originario. La banca, se non collusa, di solito non viene coinvolta dall’Agenzia (non subisce sanzioni). Quindi scenario probabile: l’Agenzia chiede a lei i soldi; intanto la banca perde il credito e, se il contratto glielo consente, può pretendere da lei la restituzione del corrispettivo pagato. Andrà valutato legalmente: magari lei può opporsi dicendo che la banca doveva controllare (ma con la normativa 2023, se la banca ha raccolto i documenti a norma, è considerata diligente). In sintesi: se ha ceduto a una banca seria, rischia comunque di dover restituire il bonus se non spettava, salvo che la banca – per sua politica – assorba la perdita. Controlli il contratto di cessione: potrebbe esserci una clausola di manleva in caso di disconoscimento del credito.

D6: Il mio tecnico asseveratore ha sbagliato i conteggi e per colpa sua l’Agenzia mi contesta il bonus. Posso non pagare e far pagare lui?
R: In prima battuta, l’Agenzia chiederà comunque a lei il pagamento (essendo il contribuente beneficiario). Però il tecnico è responsabile professionalmente. Quindi lei dovrebbe pagare l’Agenzia (per evitare guai maggiori) e poi agire contro il tecnico per farsi risarcire quanto pagato. Se ha una polizza assicurativa (come dovrebbe, obbligatoria), l’assicurazione del tecnico coprirà i danni patrimoniali causati da sue errori o negligenze. In parallelo, il tecnico potrebbe essere sanzionato dall’ordine e dallo Stato (multa da 2k a 15k per asseverazione infedele). Quindi sì, può rivalersi su di lui, ma intanto deve gestire lei il debito col Fisco. Nota: se l’errore del tecnico è macroscopico e riconosciuto anche dall’Agenzia, talvolta quest’ultima indirizza la sanzione verso il tecnico (è raro, ma previsto come principio nel DL Antifrodi). Quindi potrebbe succedere che riducano la sanzione a suo carico tenendo conto che lei ha fatto affidamento sul tecnico. In ogni caso, non può semplicemente dire al Fisco “andate dal tecnico, io non pago”: legalmente non accettano questa scusa. Deve regolare lei e poi rivalersi.

D7: In caso di contenzioso, devo restituire tutto subito o aspetto la sentenza?
R: Se fa ricorso entro 60 giorni, non deve pagare nulla subito (a parte, se vuole, chiedere sospensione e magari pagare una cauzione se il giudice la chiede, ma di solito niente pagamento iniziale). L’atto rimane “congelato” fino alla sentenza di primo grado. Se la sentenza le dà torto, dovrà pagare provvisoriamente una percentuale (di solito il 50% del tributo + 50% interessi + 100% sanzioni) entro 60 gg da quella decisione, anche se fa appello. Se in appello poi vince, lo Stato le restituirà quanto pagato. Se già in primo grado vince lei, non deve nulla e può chiedere spese di giudizio. Quindi può attendere l’esito. Tenga presente che i contenziosi durano: 1-2 anni primo grado, altri 1-2 per appello. Se gli importi sono alti, l’Agenzia a volte – come detto – può iscrivere ipoteca o chiedere garanzie durante, ma per importi da Superbonus di solito seguono la legge standard (paghi dopo sentenza). Per sicurezza, se il suo caso è borderline, valuti di accantonare somme in caso di sconfitta, o di rateizzare l’adesione (che sospende moratoria su interessi sulle sanzioni etc.). Ma de iure, col ricorso in atto non deve pagare subito.

D8: La Guardia di Finanza è venuta a chiedermi documenti sul Superbonus. Devo preoccuparmi?
R: La visita della GdF indica che è in corso un’attività di verifica, probabilmente delegata dall’Agenzia o dalla Procura. Dev’essere collaborativo ma attento: fornisca quanto richiesto, possibilmente facendosi assistere dal suo consulente. Ogni dichiarazione che fa ai finanzieri può finire a verbale. Se ritiene di essere nel giusto, fornisca spiegazioni e documenti che comprovino la regolarità. Se emergono dubbi o contestazioni durante il controllo, non firmi cose che non condivide. Avrà tempo nelle osservazioni al PVC di difendersi. La presenza GdF spesso si ha nei casi più complessi o se c’è ipotesi di reato. Non significa automaticamente guai seri, ma sì, un po’ preoccuparsene è lecito: tenga un profilo prudente, non nasconda nulla (sarebbe peggio), ma neanche ammetta colpe se non ci sono. Può anche nominare un avvocato perché la GdF potrebbe sentirla come persona informata o indagata. In breve: non panico, ma massima attenzione e tempestività nel cercare supporto legale.

D9: Come incide la Legge di Bilancio 2025 sui controlli del Superbonus? Ci sono nuove regole di cui tener conto?
R: La LdB 2025 ha confermato la linea di stretta sui controlli: ha sancito che l’Agenzia delle Entrate deve verificare la presentazione delle variazioni catastali post-Superbonus tramite liste selettive; quindi aspettatevi che i controlli catastali proseguano. Inoltre, ha ridotto molte agevolazioni (quindi per il futuro non avremo più 110% su cui controllare, ma 50-65%). Non risultano disposizioni che allentino le verifiche, anzi vengono potenziate in organico e mezzi. Non ci sono al momento “scudi” o condoni per chi ha sbagliato col Superbonus (se non le definizioni agevolate generali). L’unica novità “difensiva” è l’introduzione della possibilità di definizione agevolata anche di crediti inesistenti: quindi se uno avesse in corso un contenzioso su crediti inesistenti, dal 2024 può teoricamente patteggiare pagando il dovuto senza sanzioni (questo è stato delegato al governo, vedremo attuazione). Inoltre, la LdB 2025 ha predisposto un nuovo Ecobonus per case popolari e famiglie a basso reddito, finanziato in parte PNRR e in parte CDP: se partirà, presumibilmente avrà anch’esso controlli analoghi, quindi chi ne usufruirà dovrà fare tesoro delle lezioni del Superbonus. In conclusione: la LdB 2025 non dà tregua, anzi spinge a recuperare gettito dagli errori passati (“la casa gioca un ruolo di rilievo per il recupero gettito prossimo anno”). Quindi chiudete eventuali pendenze in corso con gli strumenti disponibili (ravvedimento, adesione) e siate più che mai in regola per il futuro.

D10: Il Decreto Salva-Casa del 2024 può aiutare chi ha il Superbonus contestato per questioni edilizie?
R: Sì, come discusso, il Decreto Salva-Casa (DL 69/2024) ha reso sanabili molte irregolarità edilizie minori e ha ampliato le tolleranze costruttive. Se la contestazione del Superbonus riguarda, ad esempio, difformità tra progetto e opera (piccole differenze di dimensioni, aperture spostate, etc.), oggi quelle potrebbero rientrare nelle tolleranze del 5% o nelle ipotesi di “errori progettuali corretti in cantiere” che la legge ora non considera più abusi. Quindi si può sostenere che il beneficio non andava revocato perché l’opera era comunque legittima entro i nuovi limiti. Inoltre, se c’era un abuso che prima non poteva sanare (perché non doppia conformità), ora può sanarlo e presentare la sanatoria. Questo darà un forte argomento difensivo: “l’immobile ora è legittimo, con efficacia retroattiva, dunque il presupposto dell’agevolazione è soddisfatto”. Ovviamente va valutato caso per caso e va effettivamente presentata la pratica edilizia di regolarizzazione entro i termini previsti (il decreto consente le sanatorie per lavori conclusi entro 24/5/2024, presentate entro 180 giorni dall’entrata in vigore, salvo proroghe). Riassumendo: se il suo Superbonus è a rischio per motivi edilizi, corra a consultare un tecnico per vedere se il Salva-Casa offre una via di sanatoria, la realizzi, e poi usi quella come scudo verso il Fisco. Non protegge invece frodi o abusi maggiori: se l’intero immobile era abusivo, o ha costruito un piano intero extra, quello resta un problema. Ma tante piccole discrepanze ora sono perdonate.

Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida, riportiamo alcune tabelle che riassumono i punti salienti emersi nella guida.

Tabella 1: Cronoprogramma aliquote Superbonus e condizioni principali (soggetti privati)

Periodo spese sostenuteAliquota detrazione SuperbonusCondizioni / Note
1º luglio 2020 – 30 giugno 2022110%Periodo originario. Per unifamiliari fino al 30/06/22.
1º luglio – 31 dicembre 2022110%Per condomìni (nessuna condizione). Unifamiliari: solo se entro 30/09/22 eseguito almeno 30% lavori, altrimenti terminava a giugno.
1º gennaio – 31 marzo 2023110%Solo unifamiliari che hanno centrato il 30% entro 30/9/22 (proroga DL Aiuti-quater).
1º gennaio – 31 dicembre 2023110% (condomìni, edifici 2-4 u.i.)90% (unifamiliari /unità autonome)– Condomìni e edifici plurifamiliari: resta 110% per spese 2023 (poi 70% 2024, 65% 2025). – Unifamiliari: detrazione scesa al 90%, solo per abitazione principale e con “quoziente familiare” ISEE ≤ €15.000 (DL 11/2023).
1º gennaio – 31 dicembre 202470% (condomìni ammessi) N.B.: Altri bonus unificati al 50% (prima casa) e 36% (altre).Per fruire del 70% nel 2024: condominio deve aver deliberato e presentato CILA-S entro 25/11/2022 (condizione introdotta dalla L. 197/2022). Altrimenti non accessibile e si ricade nei bonus ordinari (50%/36%).
1º gennaio – 31 dicembre 202565% (condomìni ammessi) N.B.: Introdotta detrazione unica 50% abit. principale e 36% altre fino a fine 2025.Per avere 65%: condominio deve aver deliberato lavori e presentato CILA-S entro 15/10/2024. ONLUS/ODV/APS socio-sanitarie: rimane 110% fino a 31/12/25.
Dopo il 2025– (Superbonus terminato per privati)Resteranno solo bonus “ordinari” a regime ridotto (36% e 30% dal 2026 in poi), salvo nuove normative.

Nota: IACP e cooperative hanno scadenze differenziate (spesso 6 mesi più lunghe). Per brevità non incluse nella tabella.

Tabella 2: Principali atti normativi sul Superbonus e impatto sui controlli

Norma (anno)Contenuto rilevanteImpatto su controlli/difesa
DL 34/2020 (Decreto Rilancio) conv. L.77/2020Introduce Superbonus 110%, requisiti tecnici (rimandati a DM MiSE) e cessione crediti.Base legale: art.119 e 121. Fondamentale citare questa legge in caso di ricorso (es. definizione requisiti, obblighi).
L.178/2020 (Bilancio 2021)Proroga Superbonus, estensioni soggettive, introduce CILA-Semplificata (con DL 77/2021).CILA semplificata comporta che errori su stato legittimo non inficiavano bonus (dichiarazione stato legittimo non richiesta). Difesa: se contestano abuso pregresso, notare che la CILA-S esentava l’asseverazione stato legittimo (DL 77/21).
DL 157/2021 (Antifrode) conv. L.216/2021Visto di conformità e asseverazione congruità obbligatori per tutti. Sospensione 30gg cessioni sospette.Induce molti controlli ex-post. Difesa: se contribuente ha assolto visto e asseverazioni, evidenziarlo (adempimenti antifrode completati).
DL 13/2022 (Cessioni) conv. L.28/2022Limita cessioni, introduce responsabilità solidale solo per dolo/colpa grave, elenca documenti “salva cessionario”.Cessionari in buona fede: utilizzare questa norma in difesa per escludere responsabilità. Fornire documenti come da elenco commi 6-bis/ter.
DL 11/2023 (Blocca-cessioni) conv. L.38/2023Stop nuove cessioni/sconti. Formalizza commi 6-bis, ter, quater art.121.Futuri controlli: meno cessioni da tracciare (fine). Norme su documenti cessionario cruciale per contenziosi in corso.
D.Lgs. 13/2024 e 87/2024 (decreti attuazione delega fiscale)Riforma definizioni credito non spettante/inesistente in art. 1 D.Lgs.74/2000 e art.13 D.Lgs.471/97. Sanzioni ridotte (25%-70%).Contenziosi 2024 in poi: utilizzare nuove definizioni a proprio favore. Se atto dell’Agenzia è precedente e sanzione più alta, chiedere applicazione ius superveniens (70% anziché 100-200%). Cass. SS.UU. 2023 rafforza distinzione: citarla.
L.197/2022 (Bilancio 2023)Riduzione Superbonus 90% su unifam., impone verifiche catastali (art.1 co.894).Base delle lettere compliance catasto. Difesa: se aveva obbligo e non l’ha fatto, sanare; se non c’era obbligo (variazione <15% valore), far valere circ. 10/2005.
L.197/2023 (Bilancio 2024)Aliquote 70%-65%. Potenzia accertamenti (stanziamenti), integra prelazione CDP per crediti incagliati.Nessun condono. Preludio a intensificare controlli 2024. Nessun impatto difensivo diretto, se non consapevolezza maggiore rischio.
L.____/2024 (Bilancio 2025)Aliquota 65% 2025 (condiz.), bonus unificati 50%. Richiede AE selezioni controlli. Estende definiz. agevolata liti a crediti inesistenti.Difesa: possibilità di definire liti su crediti inesistenti pagando solo imposte (norma attuativa attesa). Nessun condono integrale previsto – si attende se previste riduzioni sanzioni per chi regolarizza spontaneamente bonus (accenno sanzioni ridotte per compliance).
DL 69/2024 (Salva Casa) conv. L.105/2024Sanatoria edilizia permanente per abusi parziali, elimina doppia conformità, tolleranze ampliate al 5%.Difesa: se contestazione su piccoli abusi/difformità, sanare col DL69/24 e invocarlo in giudizio per mantenere il bonus.

Tabella 3: Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle pratiche Superbonus

SoggettoRuolo nella procedura SuperbonusResponsabilità in caso di irregolarità
Beneficiario/Committente (proprietario immobile, condominio)Presenta CILA; commissiona lavori; paga fatture o cede credito; utilizza detrazione.Responsabile principale verso Fisco per bonus indebito. Deve restituire importi non spettanti + sanzioni. Può essere sanzionato penalmente se dolo. Può rivalersi civilmente su altri se subisce danno.
Impresa esecutrice (fornitore)Esegue i lavori; può praticare sconto in fattura.Se applica sconto e bonus era non spettante: inizialmente beneficiario paga, ma se impresa era in concorso nel dolo (es. fatture gonfiate concordate) allora responsabile in solido col beneficiario. Può essere citata in giudizio dal committente (azione di rivalsa). Penalmente, se ha emesso fatture false, risponde di reati (es. frode, truffa).
Tecnico asseveratore (ingegnere, architetto, geometra)Assevera requisiti tecnici e congruità costi; invia pratiche ENEA/comune.Responsabile civilmente se errore professionale causa perdita bonus – tenuto a risarcire danno al cliente. Sanzione amm. da 2k a 15k per asseverazione infedele. Penale: se ha attestato il falso scientemente, reati di falso in atto pubblico (art. 481 c.p.). Non paga direttamente il credito salvo concorso dolo. Può rispondere in solido con altri tecnici per negligenza grave.
Intermediario fiscale (commercialista, CAF)Appone il visto di conformità sui documenti fiscali.Responsabile civilmente per negligenza (es. visto apposto senza controllare documenti); il cliente può chiedere danni se dal suo errore deriva perdita bonus. Sanzione amministrativa a suo carico se visto infedele (sospensione abilitazione, sanz. pecuniarie in base a D.Lgs. 472/97). Penale: se colluso in frode (concorso in truffa, ecc.). Può limitare responsabilità se ha seguito circolare AE n.30/E 2020 (diligenza).
Cessionario del credito (es. banca, società)Acquista il credito d’imposta e lo utilizza in compensazione.Se in buona fede e diligente: non subisce sanzioni, ma se credito inesistente lo perde comunque e deve restituirlo se già usato. Responsabile in solido solo se colpa grave/dolo nella violazione. Può essere soggetto a sequestro dei crediti anche se in buona fede (misura cautelare). Ha diritto di rivalersi sul cedente secondo accordi contrattuali.
Amministratore condominio (se presente)Rappresenta il condominio; cura la delibera lavori e riparti; può essere responsabile lavori.Può essere ritenuto civilmente responsabile verso i condomini se, per sua negligenza (es. non invio documenti, errori burocratici), il condominio perde il diritto al bonus. Danni risarcibili (caso Trib. Monza 2025 per mancata presentazione pratica). Se nominato Responsabile Lavori, può avere responsabilità aggiuntive (sicurezza cantiere). Non paga direttamente il Fisco (lo fanno i condòmini), ma i condòmini possono fargli causa di risarcimento.
Agenzia delle EntrateEnte accertatore fiscale; eroga rimborsi tramite crediti.N/A (ha il potere impositivo). Deve però rispettare procedure e termini: se li viola (errori), i suoi atti sono annullabili.
ENEAEnte tecnico che verifica requisiti energetici post-intervento.Non sanziona direttamente il contribuente, ma la sua bocciatura tecnica porta alla revoca del bonus energetico. Può denunciare asseverazioni false (facendo scattare sanzioni a tecnici).

Nota: In caso di contenzioso, la “responsabilità solidale” del fornitore/cessionario non significa che l’Agenzia ripartisce il conto: di norma colpisce il beneficiario e poi starà a questo rivalersi sui coobbligati. Solo se emergono chiaramente condotte dolose di terzi, l’Agenzia può tentare di escutere anche loro direttamente in sede di emissione di atti (ma dovrà provare il concorso attivo).


Conclusioni

I controlli sul Superbonus 110% rappresentano, per molti contribuenti, un momento critico in cui errori passati – anche in buona fede – emergono e possono tradursi in richieste di restituzione di somme ingenti. Questa guida ha illustrato gli scenari possibili e fornito strumenti di comprensione e difesa. In sintesi, i punti chiave da tenere a mente sono:

  • Conoscere le regole: Il quadro normativo del Superbonus è complesso e stratificato; essere informati (o farsi assistere da chi lo è) è il primo passo per non cadere in sanzioni. Norme più recenti (es. riforma sanzioni 2024, Salva-Casa 2024) possono offrire sponde favorevoli al contribuente in difficoltà, ma vanno invocate correttamente.
  • Documentazione impeccabile: la miglior difesa è presentare subito all’Amministrazione un fascicolo completo e coerente. Ciò spesso scoraggia l’ufficio dal procedere (o limita la contestazione a dettagli minori).
  • Tempestività: reagire subito alle comunicazioni (compliance, richieste documenti) può evitare l’accertamento. Anche in accertamento, rispettare i termini per adesione e ricorso è vitale: molte chance (sconto sanzioni, ecc.) si giocano su scadenze.
  • Distinguere i casi gravi dai casi lievi: non tutte le irregolarità sono “truffe”. Far emergere l’assenza di malafede, la marginalità dell’errore e la sostanziale realizzazione dell’interesse pubblico (riqualificazione energetica) può influire sull’esito, soprattutto in giudizio. La legge stessa ora distingue e premia chi ha commesso violazioni formali sanate (sanzione €250) e punisce invece i furbetti incalliti (sanzioni 140%, penale).
  • Assistenza professionale: rivolgersi a consulenti esperti in materia fiscale e tecnica fa la differenza. Un avvocato tributarista sa individuare vizi dell’atto e strategie processuali; un tecnico specialista sa controbattere le risultanze ENEA o predisporre le pratiche di sanatoria edilizia. Il Superbonus è un terreno multidisciplinare: da soli, difendersi è arduo.
  • Valutare soluzioni alternative: in alcuni casi, ammettere l’errore e cercare una soluzione bonaria (adesione, definizione agevolata) può essere più conveniente che avventurarsi in un lungo contenzioso dall’esito incerto. Ogni caso va valutato pragmaticamente: la linea dura (ricorso fino alla Cassazione) ha senso se ci sono principi importanti o importi enormi; altrimenti, chiudere pagando qualcosa di ridotto può far risparmiare tempo, stress e denaro.
  • Imparare dal Superbonus: infine, questa esperienza insegna una lezione generale: quando si fruisce di un bonus fiscale rilevante, bisogna farlo con estrema attenzione e trasparenza. La normativa dei bonus edilizi evolverà (nel 2025 e oltre avremo magari nuovi incentivi “verdi” mirati), ma quel che resta è la necessità di gestirli correttamente per non trovarsi, a distanza di anni, a restituire tutto con interessi.

Il punto di vista del debitore, a cui questa guida è dedicata, è per definizione quello di chi subisce l’azione di recupero. Ma non bisogna dimenticare che spesso dietro il “debitore fiscale” c’è un cittadino che ha agito seguendo politiche pubbliche incentivanti, investendo nella propria casa e nell’interesse collettivo (efficientamento energetico, sicurezza sismica). Le istituzioni – Agenzia Entrate in primis – dovrebbero tenere conto di ciò, distinguendo i veri truffatori dagli onesti incappati in errori. Ecco perché difendersi non è solo legittimo, ma doveroso: significa contribuire a far emergere la verità dei fatti e, auspicabilmente, orientare la prassi applicativa verso soluzioni eque, dove chi ha agito correttamente non venga punito oltre misura, e chi invece ha frodato ne risponda proporzionatamente. Con le giuste conoscenze e il supporto adeguato, il contribuente può far valere le proprie ragioni e ridurre significativamente l’impatto negativo di questi controlli, trovando un equilibrio fra il diritto del Fisco di reprimere gli abusi e il diritto del cittadino di veder riconosciuti i propri benefici quando spettanti.


Fonti

  • Decreto-Legge 19/05/2020 n. 34, conv. in Legge 17/07/2020 n. 77 (Art. 119-121 “Superbonus 110%”).
  • Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23/06/2022, “Chiarimenti sul Superbonus”; Circolare 33/E del 06/10/2022; Circolare 8/E del 26/02/2025 (novità Legge di Bilancio 2025).
  • Agenzia delle Entrate – Area tematica Superbonus 110% (sito istituzionale).
  • Agenzia delle Entrate – Risposte a FAQ (es. FAQ pubblicata il 27/05/2022: “Il cessionario in buona fede perde il diritto al credito?” – risposta: “No, se in buona fede non perde il diritto ad utilizzarlo”).
  • Decreto Ministeriale 06/08/2020 (Requisiti tecnici Ecobonus) e DM 06/08/2020 (Asseverazioni e controlli).
  • Decreto MISE 11/05/2018, “Procedure e modalità controlli ENEA Ecobonus” (GU 11/09/2018).
  • ENEA – FAQ e Vademecum Superbonus (Portal Efficienza Energetica).
  • Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 14/12/2023 n. 34419 (differenza credito non spettante vs inesistente).
  • Corte di Cassazione – Sez. III Penale – Sentenza 11/06/2024 n. 23402 (truffa aggravata Superbonus: la creazione di un credito inesistente mediante false fatture costituisce reato consumato).
  • Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sentenza 12/07/2024 n. 28064 (sequestro preventivo crediti Superbonus presso cessionario in buona fede: legittimità).
  • Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Ordinanza 09/01/2025 n. 832 (misure cautelari su crediti d’imposta e onere valutazione difesa).
  • Corte di Cassazione – Ord. Sez. VI Civ. – 25/10/2024 n. 29732 (aggiornamento rendita catastale post-ristrutturazione: onere prova dell’Agenzia).
  • Tribunale di Monza – Sentenza 10/01/2025 n. 21 (condominio, responsabilità amministratore per perdita beneficio Superbonus causa inerzia).
  • Legge 30/12/2020 n. 178 (Bilancio 2021, commi su proroga Superbonus).
  • Legge 30/12/2021 n. 234 (Bilancio 2022).
  • Legge 29/12/2022 n. 197 (Bilancio 2023) – Art.1 commi 894-895 (verifiche variazioni catastali Superbonus).
  • Legge 23/12/2023 n. 197 (Bilancio 2024) – Aliquote transitorie e plafond detraibilità.
  • Legge 24/12/2024 n. ___ (Bilancio 2025) – Aliquote 2025, detrazione unica 50%, spalmatura 10 anni 2023, conferma controlli bonus.
  • Decreto-Legge 16/02/2023 n. 11 conv. L. 38/2023 (Stop cessioni, documenti cessionari buona fede).
  • Decreto-Legge 29/05/2024 n. 69 conv. L. 105/2024 (“Salva-Casa”) – Modifiche DPR 380/2001 artt. 34-bis e 36-bis (tolleranze 5%, sanatoria difformità parziali).
  • Agenzia Entrate – Provvedimento 07/02/2023 n. 302573/2023 (remissione in bonis invio tardivo comunicazioni cessione crediti entro 31/11/2022 con sanz. €250).
  • Relazione Corte dei Conti sez. centrale controllo – Delib. 6/2022 (analisi su frodi e controlli Superbonus).

Superbonus 110% e controlli dell’Agenzia delle Entrate? Fatti Difendere da Studio Monardo

Hai usufruito del Superbonus 110% e ora ti ritrovi nel mirino dell’Agenzia delle Entrate?
Hai ricevuto una lettera di compliance, un avviso di accertamento o una contestazione sulle spese sostenute?

I controlli sul Superbonus sono sempre più frequenti e mirano a verificare la correttezza dei lavori, la congruità delle spese, i requisiti soggettivi e le modalità di cessione del credito o sconto in fattura. Ma non sempre le contestazioni sono fondate. Con la giusta assistenza puoi difenderti e tutelare il beneficio ottenuto.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la documentazione tecnica e fiscale alla base della fruizione del Superbonus
  • 📌 Verifica la legittimità delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
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  • ⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti di recupero del credito, anche in caso di responsabilità solidale
  • 🔁 Ti assiste nella gestione dei rapporti con fornitori, professionisti e cessionari del credito

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in contenzioso fiscale e bonus edilizi
  • ✔️ Consulente per la difesa da accertamenti relativi al Superbonus 110%
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia

Conclusione

Il Superbonus 110% è un’opportunità importante, ma sotto stretta sorveglianza da parte del Fisco.
Se ricevi un controllo, non affrontarlo da solo: con la giusta difesa puoi proteggere i tuoi diritti e il vantaggio fiscale ottenuto.

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